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Decisione

17.2002.41

arbitrio nell'accetamento dei fatti e nella valutazioen delle prove - ricorso per cassazione penale - requisiti di ammissibilità

13 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 26 giugno 2002 presentato dalla

RI 1 __________

(patrocinata dall'avv.)

contro la sentenza emanata

il 16 maggio 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di

Lugano nei confronti di

__________

B__________,

di __________

e fu __________, , nat a __________ il __________, domiciliat a __________,

coniugat__________,

(patrocinato

dall'avv.)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

3 aprile 1997 la ditta RI 1 ha denunciato __________ B__________, azionista unico

e procuratore con diritto di firma individuale della A__________, con sede a G__________,

spiegando di avere sollecitato costui nei primi mesi del 1996 a onorare fatture

impagate per forniture risalenti al dicembre del 1995, al gen­naio e al

febbraio del 1996. __________ B__________ le aveva consegnato due assegni di FF

75 000 cadauno, invitandola a non incassarli prima della fine di maggio

del 1996 e a non sospendere le forniture nel frattempo. Se non che, i due

assegni, presentati alla B__________ di B__________ il 7 e il 19 giugno 1996,

le erano stati ritornati per ¿mancata copertura¿. __________ B__________ aveva

chiesto pazienza, invocando l'ottimo andamento della sua società, il grande

sviluppo di essa e gli importanti investimenti svolti di recente. Per finire,

egli l'aveva pregata nuovamente di non interrompere le forniture, consegnandole

quattro nuovi assegni della Banca __________ da incassare dopo il febbraio del

1997: il primo di FF 25 000 come ¿acconto fatt. dicembre 1995¿, il secondo di FF 25 000 come

¿saldo fatt. 95¿, il terzo di FF 52 000 come ¿sal­do febbraio 96¿ e il quarto

di FF 42 000 come ¿saldo febbraio 96¿. Anche tali assegni si erano però

rivelati scoperti.

B. Il 24 dicembre 1998 il Procuratore pubblico ha posto __________ B__________

in stato di accusa per truffa, rimproverandogli di avere ¿ come procuratore

della A__________ ¿ ingannato con astuzia tra il dicembre del 1995 e il

dicembre del 1996 __________ G__________, gerente della RI 1, cui aveva celato

a scopo di indebito profitto lo stato fallimentare in cui versava da tempo la

sua ditta. Anzi, secondo il Procuratore pubblico costui aveva rassicura­to la

controparte circa la solvibilità della sua azienda per continuare i rapporti

com­merciali, convincendo la RI 1 a maturare crediti per complessivi FF 610 913.46 (fr.

143 140.35) ben sapendo che la sua ditta non avrebbe potuto pagare. Sottoposto

a processo il 16 maggio 2002, __________ B__________i è stato assolto nondimeno

dalla presidente della Corte delle assise correzio­nali di Lugano.

C. Contro

la sentenza appena citata la RI 1, parte civile, ha introdotto il 17 maggio

2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale. Nella motivazione scritta, del 26 giugno successivo, essa chiede che __________

B__________ sia condannato a 12 mesi di detenzione per truffa, con obbligo di risarcirle

complessivi fr. 191 217.25; in subordine essa postula l'annullamento della sentenza

impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio.

Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2002 __________ B__________ propone di

respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 4 luglio 2002

di associarsi alle conclusioni della ricorrente.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi

di arbitrio (art. 288 let.c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa

tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente

insostenibile, destituito di fondamen­to serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.a pag. 178 con richiami) o basato

unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di

arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una

propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza,

inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel

risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

2.

La ricorrente rammenta anzitutto che secondo dottrina e giurisprudenza

agisce con astuzia nel senso dell'art. 146 CP chi, mentendo, dissuade la

vittima dall'eseguire controlli oppure chi presume, date le circostanze, che in

virtù di un particolare rapporto di fiducia la vittima si asterrà da verifiche.

Anche il silenzio su fatti determinanti ¿ essa prosegue ¿ può connotare inganno

astuto ove l'autore non debba tacere, per legge o in buona fede. Ciò posto,

essa sottolinea che l'accusato era azionista e procuratore unico con firma

individuale della A__________, con la quale essa era in stretti rapporti

d'affari da oltre dieci anni, sicché tra le due ditte si era consolidato un

intenso quanto vicendevole rapporto di fiducia. Essa ricorda altresì che la A__________

era solita onorare le fatture con assegni non datati, due dei quali nel maggio

e nel giugno del 1996 erano risultati scoperti. Proprio in forza del rapporto

di fiducia instauratosi negli anni essa non aveva ragione tuttavia per

subodorare inganni. Anzi, rassicurata dall'accusato, essa aveva continuato le

forniture. In realtà, costui sapeva benissimo che gli assegni non potevano

essere onorati e che la sua ditta sarebbe rimasta inadempiente (sentenza impugnata,

pag. 20). Accampando scuse, egli è venuto meno ai suoi doveri di lealtà

commerciale (sentenza, loc. cit.).

Oltre a

sapere di non avere la necessaria liquidità ¿ soggiunge la ricorrente ¿ l'accusato

nemmeno aveva intenzione di pagare, che sul conto della A__________ ci fosse o

non ci fosse disponibilità. Come ha confermato il gerente della Banca __________

di B__________, l'imputato gli aveva impartito istruzioni nel senso di non

onorare più assegno di sorta. Eppure egli continuava con le ordinazioni, sapendo

che la RI 1 avrebbe esegui­to le forniture in forza dei rapporti commerciali e

di fiducia, anche perché qualche volta accadeva che la A__________ pagasse in ritardo,

ma senza conseguenze. Così, mantenendo invariato il volume di ordinazioni l'accusato

evocava viepiù l'impressione di solvibilità. L'inganno astuto, conclude la ricorrente,

non può dunque essere negato.

3.

I requisiti formali di un ricorso per cassazione sono già stati

illustrati (consid. 1) e il memoriale in esame è lungi dall'adempierli. Basti

rilevare che nel suo esposto la parte civile non si confronta per nulla con gli

accertamenti che hanno indotto la presidente della Corte a prosciogliere l'accusato,

nonostante le riserve

espresse

sul suo comportamento. La prima giudice è giunta alla convinzione, sulla base

di tali accertamenti, che l'imputato aveva sì violato i suoi doveri di lealtà

commerciale, ma non che avesse ordito un inganno astuto con intenzione o con

dolo eventuale (sentenza, pag. 23). Descritto il contesto in cui avvenivano le

ordinazioni giornaliere di fiori, con fatturazione mensile, fino al giugno del

1996.

essa non ha ravvisato elementi per desumere che l'imputato non volesse o

non potesse saldare le fatture. Benché la parte civile fornisse a credito in

virtù di un radicato rapporto di fiducia, la A__________ avendo denotato fino

ad allora semplici ritardi nei pagamenti, la presidente della Corte ha ritenuto

che nel quadro di relazioni internazionali la parte civile non potesse

disconoscere il rischio di accettare come mezzi di pagamento assegni senza data.

Quanto

all'imputato, stando alle informazioni che riceveva dall'amministrazione contabile,

nel dicembre del 1995 e nei mesi immediatamente successivi egli poteva ritenere

che la sua ditta fosse solvibile. L'ex amministratore unico e azionista

paritario __________ Ge__________ (rimasto tale fino alla primavera del 1996)

gli aveva invero se­gnalato problemi di liquidità, invitandolo a immettere

nuovi fondi nella società. Se non che, la __________ C__________

aveva

comunicato di non reputare necessario un provvedimento del genere (al che Ge__________

aveva lasciato l'azienda). Fino ai primi mesi del 1996, quando aveva consegnato

alla parte civile i primi due assegni andati a vuoto, l'imputato non risultava

dunque avere consapevolmente assunto il rischio che le forniture della parte

civile non fossero onorate. Tutt'al più ¿ ha rilevato la prima giudice ¿

l'imputato ha dato prova di negligenza, ma ciò non bastava per integrare gli

estremi della truffa (sentenza, pag. 23 seg.).

Vistosi

comunicare nel giugno del 1996 dal gerente della Banca __________, __________ P__________,

che la sua ditta non avrebbe più potuto superare il limite di credito,

l'imputato aveva continuato le ordinazioni per tutto il mese di giugno pur

sapendo che i due noti assegni non erano stati pagati. Tuttavia ¿ ha accertato

la pri­ma giudice ¿ il 19 giugno 1996 il conto della A__________ era rientrato

nel limite di credito, di modo che il comportamento dell'imputato non poteva

dirsi di rilevanza penale (sentenza, pag. 24). Inoltre dal luglio del 1996 la

parte civile aveva disatteso le più elementari regole di prudenza, continuando

le forniture nonostante il mancato incasso dei due citati assegni e

un'infruttuosa trasferta a Lugano della gerente __________ G__________

(l'accusato non si era fatto trovare). Anzi, nell'ottobre del 1996, dopo la

pausa estiva durante la quale l'imputato sosteneva di essersi dovuto approvvigionare

sul mercato indigeno, essa aveva ripreso le vendite a credito, senza cautelarsi

minimamente. Neppure un invalso rapporto di fiducia poteva giustificare una

leggerezza siffatta. La condotta del prevenuto, ha concluso la prima Corte, pur

riprovevole, è rimasta pertanto nel campo dell'inadempienza contrattuale (sentenza,

pag. 24).

4.

Come

si è accennato, la ricorrente sorvola completamente sugli accertamenti che

hanno persuaso la prima giudice a escludere i presupposti di un inganno astuto,

a dispetto del consolidato rapporto d'affari e di fiducia instauratosi tra le

parti. Nel chiedere la condanna dell'imputato per truffa essa menziona ¿ di

scorcio ¿ i censurabili comportamenti di lui, come il rifiuto di apportare nuova

liquidità alla ditta, l'ordine impartito al gerente P__________ di non onorare

più assegni, la slealtà di averle sottaciuto il problema di ottenere crediti

dalla banca (dopo la partenza di Ge__________) e il rischio che per finire la A__________

rimanesse inadempiente. Così argomentando, essa disconosce però che la

presidente della Corte ha già vagliato tali comportamenti disinvolti (sentenza,

pag. 17, 20 e 24), ritenendoli commercialmente biasimevoli, ma senza rilievo

penale. La ricorrente si limita a ribadire il suo punto di vista e il suo

personale convincimento, ma non spiega perché l'opinione della prima giudice

lederebbe l'art. 146 CP, né tenta di contrastare gli addebiti di leggerezza a

essa rivolti o allude a eventuali misure di cautele da essa adottate dopo il

primo incasso infruttuoso. Insufficientemente motivato, il ricorso deve pertanto

essere dichiarato inammissibile.

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.

1.

combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La ricorrente rifonderà inoltre

all'accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale,

un'indennità di fr. 1000.¿ a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.¿

b)

spese fr. 100.¿

fr. 1000.¿

sono posti a carico della

ricorrente, che rifonderà a __________ B__________ fr. 1000.¿ per ripetibili.

3. Intimazione a:

¿ ;

¿

terzi implicati

PC 1

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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