17.2002.41
arbitrio nell'accetamento dei fatti e nella valutazioen delle prove - ricorso per cassazione penale - requisiti di ammissibilità
13 ottobre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
17.2002.41
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, CCRP
Titolo:
arbitrio nell'accetamento dei fatti e nella valutazioen delle prove - ricorso per cassazione penale - requisiti di ammissibilità
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 288 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
17.2002.41
Lugano
13 ottobre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 26 giugno 2002 presentato dalla
RI 1 __________
(patrocinata dall'avv.)
contro la sentenza emanata
il 16 maggio 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di
Lugano nei confronti di
__________
B__________,
di __________
e fu __________, , nat a __________ il __________, domiciliat a __________,
coniugat__________,
(patrocinato
dall'avv.)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 aprile 1997 la ditta RI 1 ha denunciato __________ B__________, azionista unico
e procuratore con diritto di firma individuale della A__________, con sede a G__________,
spiegando di avere sollecitato costui nei primi mesi del 1996 a onorare fatture
impagate per forniture risalenti al dicembre del 1995, al gennaio e al
febbraio del 1996. __________ B__________ le aveva consegnato due assegni di FF
75 000 cadauno, invitandola a non incassarli prima della fine di maggio
del 1996 e a non sospendere le forniture nel frattempo. Se non che, i due
assegni, presentati alla B__________ di B__________ il 7 e il 19 giugno 1996,
le erano stati ritornati per ¿mancata copertura¿. __________ B__________ aveva
chiesto pazienza, invocando l'ottimo andamento della sua società, il grande
sviluppo di essa e gli importanti investimenti svolti di recente. Per finire,
egli l'aveva pregata nuovamente di non interrompere le forniture, consegnandole
quattro nuovi assegni della Banca __________ da incassare dopo il febbraio del
1997: il primo di FF 25 000 come ¿acconto fatt. dicembre 1995¿, il secondo di FF 25 000 come
¿saldo fatt. 95¿, il terzo di FF 52 000 come ¿saldo febbraio 96¿ e il quarto
di FF 42 000 come ¿saldo febbraio 96¿. Anche tali assegni si erano però
rivelati scoperti.
B. Il 24 dicembre 1998 il Procuratore pubblico ha posto __________ B__________
in stato di accusa per truffa, rimproverandogli di avere ¿ come procuratore
della A__________ ¿ ingannato con astuzia tra il dicembre del 1995 e il
dicembre del 1996 __________ G__________, gerente della RI 1, cui aveva celato
a scopo di indebito profitto lo stato fallimentare in cui versava da tempo la
sua ditta. Anzi, secondo il Procuratore pubblico costui aveva rassicurato la
controparte circa la solvibilità della sua azienda per continuare i rapporti
commerciali, convincendo la RI 1 a maturare crediti per complessivi FF 610 913.46 (fr.
143 140.35) ben sapendo che la sua ditta non avrebbe potuto pagare. Sottoposto
a processo il 16 maggio 2002, __________ B__________i è stato assolto nondimeno
dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano.
C. Contro
la sentenza appena citata la RI 1, parte civile, ha introdotto il 17 maggio
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, del 26 giugno successivo, essa chiede che __________
B__________ sia condannato a 12 mesi di detenzione per truffa, con obbligo di risarcirle
complessivi fr. 191 217.25; in subordine essa postula l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio.
Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2002 __________ B__________ propone di
respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 4 luglio 2002
di associarsi alle conclusioni della ricorrente.
Considerandi
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi
di arbitrio (art. 288 let.c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.a pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza,
inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173
consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
2.
La ricorrente rammenta anzitutto che secondo dottrina e giurisprudenza
agisce con astuzia nel senso dell'art. 146 CP chi, mentendo, dissuade la
vittima dall'eseguire controlli oppure chi presume, date le circostanze, che in
virtù di un particolare rapporto di fiducia la vittima si asterrà da verifiche.
Anche il silenzio su fatti determinanti ¿ essa prosegue ¿ può connotare inganno
astuto ove l'autore non debba tacere, per legge o in buona fede. Ciò posto,
essa sottolinea che l'accusato era azionista e procuratore unico con firma
individuale della A__________, con la quale essa era in stretti rapporti
d'affari da oltre dieci anni, sicché tra le due ditte si era consolidato un
intenso quanto vicendevole rapporto di fiducia. Essa ricorda altresì che la A__________
era solita onorare le fatture con assegni non datati, due dei quali nel maggio
e nel giugno del 1996 erano risultati scoperti. Proprio in forza del rapporto
di fiducia instauratosi negli anni essa non aveva ragione tuttavia per
subodorare inganni. Anzi, rassicurata dall'accusato, essa aveva continuato le
forniture. In realtà, costui sapeva benissimo che gli assegni non potevano
essere onorati e che la sua ditta sarebbe rimasta inadempiente (sentenza impugnata,
pag. 20). Accampando scuse, egli è venuto meno ai suoi doveri di lealtà
commerciale (sentenza, loc. cit.).
Oltre a
sapere di non avere la necessaria liquidità ¿ soggiunge la ricorrente ¿ l'accusato
nemmeno aveva intenzione di pagare, che sul conto della A__________ ci fosse o
non ci fosse disponibilità. Come ha confermato il gerente della Banca __________
di B__________, l'imputato gli aveva impartito istruzioni nel senso di non
onorare più assegno di sorta. Eppure egli continuava con le ordinazioni, sapendo
che la RI 1 avrebbe eseguito le forniture in forza dei rapporti commerciali e
di fiducia, anche perché qualche volta accadeva che la A__________ pagasse in ritardo,
ma senza conseguenze. Così, mantenendo invariato il volume di ordinazioni l'accusato
evocava viepiù l'impressione di solvibilità. L'inganno astuto, conclude la ricorrente,
non può dunque essere negato.
3.
I requisiti formali di un ricorso per cassazione sono già stati
illustrati (consid. 1) e il memoriale in esame è lungi dall'adempierli. Basti
rilevare che nel suo esposto la parte civile non si confronta per nulla con gli
accertamenti che hanno indotto la presidente della Corte a prosciogliere l'accusato,
nonostante le riserve
espresse
sul suo comportamento. La prima giudice è giunta alla convinzione, sulla base
di tali accertamenti, che l'imputato aveva sì violato i suoi doveri di lealtà
commerciale, ma non che avesse ordito un inganno astuto con intenzione o con
dolo eventuale (sentenza, pag. 23). Descritto il contesto in cui avvenivano le
ordinazioni giornaliere di fiori, con fatturazione mensile, fino al giugno del
1996.
essa non ha ravvisato elementi per desumere che l'imputato non volesse o
non potesse saldare le fatture. Benché la parte civile fornisse a credito in
virtù di un radicato rapporto di fiducia, la A__________ avendo denotato fino
ad allora semplici ritardi nei pagamenti, la presidente della Corte ha ritenuto
che nel quadro di relazioni internazionali la parte civile non potesse
disconoscere il rischio di accettare come mezzi di pagamento assegni senza data.
Quanto
all'imputato, stando alle informazioni che riceveva dall'amministrazione contabile,
nel dicembre del 1995 e nei mesi immediatamente successivi egli poteva ritenere
che la sua ditta fosse solvibile. L'ex amministratore unico e azionista
paritario __________ Ge__________ (rimasto tale fino alla primavera del 1996)
gli aveva invero segnalato problemi di liquidità, invitandolo a immettere
nuovi fondi nella società. Se non che, la __________ C__________
aveva
comunicato di non reputare necessario un provvedimento del genere (al che Ge__________
aveva lasciato l'azienda). Fino ai primi mesi del 1996, quando aveva consegnato
alla parte civile i primi due assegni andati a vuoto, l'imputato non risultava
dunque avere consapevolmente assunto il rischio che le forniture della parte
civile non fossero onorate. Tutt'al più ¿ ha rilevato la prima giudice ¿
l'imputato ha dato prova di negligenza, ma ciò non bastava per integrare gli
estremi della truffa (sentenza, pag. 23 seg.).
Vistosi
comunicare nel giugno del 1996 dal gerente della Banca __________, __________ P__________,
che la sua ditta non avrebbe più potuto superare il limite di credito,
l'imputato aveva continuato le ordinazioni per tutto il mese di giugno pur
sapendo che i due noti assegni non erano stati pagati. Tuttavia ¿ ha accertato
la prima giudice ¿ il 19 giugno 1996 il conto della A__________ era rientrato
nel limite di credito, di modo che il comportamento dell'imputato non poteva
dirsi di rilevanza penale (sentenza, pag. 24). Inoltre dal luglio del 1996 la
parte civile aveva disatteso le più elementari regole di prudenza, continuando
le forniture nonostante il mancato incasso dei due citati assegni e
un'infruttuosa trasferta a Lugano della gerente __________ G__________
(l'accusato non si era fatto trovare). Anzi, nell'ottobre del 1996, dopo la
pausa estiva durante la quale l'imputato sosteneva di essersi dovuto approvvigionare
sul mercato indigeno, essa aveva ripreso le vendite a credito, senza cautelarsi
minimamente. Neppure un invalso rapporto di fiducia poteva giustificare una
leggerezza siffatta. La condotta del prevenuto, ha concluso la prima Corte, pur
riprovevole, è rimasta pertanto nel campo dell'inadempienza contrattuale (sentenza,
pag. 24).
4.
Come
si è accennato, la ricorrente sorvola completamente sugli accertamenti che
hanno persuaso la prima giudice a escludere i presupposti di un inganno astuto,
a dispetto del consolidato rapporto d'affari e di fiducia instauratosi tra le
parti. Nel chiedere la condanna dell'imputato per truffa essa menziona ¿ di
scorcio ¿ i censurabili comportamenti di lui, come il rifiuto di apportare nuova
liquidità alla ditta, l'ordine impartito al gerente P__________ di non onorare
più assegni, la slealtà di averle sottaciuto il problema di ottenere crediti
dalla banca (dopo la partenza di Ge__________) e il rischio che per finire la A__________
rimanesse inadempiente. Così argomentando, essa disconosce però che la
presidente della Corte ha già vagliato tali comportamenti disinvolti (sentenza,
pag. 17, 20 e 24), ritenendoli commercialmente biasimevoli, ma senza rilievo
penale. La ricorrente si limita a ribadire il suo punto di vista e il suo
personale convincimento, ma non spiega perché l'opinione della prima giudice
lederebbe l'art. 146 CP, né tenta di contrastare gli addebiti di leggerezza a
essa rivolti o allude a eventuali misure di cautele da essa adottate dopo il
primo incasso infruttuoso. Insufficientemente motivato, il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1.
combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La ricorrente rifonderà inoltre
all'accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale,
un'indennità di fr. 1000.¿ a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.¿
b)
spese fr. 100.¿
fr. 1000.¿
sono posti a carico della
ricorrente, che rifonderà a __________ B__________ fr. 1000.¿ per ripetibili.
3. Intimazione a:
¿ ;
¿
terzi implicati
PC 1
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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