Lexipedia

Decisione

17.2002.47

nozione di domicilio protetto (caso di una manifestazione sindacale)

17 febbraio 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti, bene protetto dall'art. 186 CP non è il luogo chiuso, ma la

facoltà dell'avente diritto di decidere chi accettare e chi no in un

determinato spazio. Una violazione di domicilio può essere commessa anche in

luoghi aperti al pubblico, come un ospedale, un'università, una cancelleria comunale

e – appunto – un autosilo. Basta che tali spazi siano occupati per scopi

estranei a quelli cui sono destinati (DTF 108 IV 33 consid. 5b pag. 39).

Determinante è che lo spazio aperto al pubblico per precisi scopi sia riconoscibile.

Nel caso in esame il centro RI 1 (particella n. 13, di 42 166 m²) si compone di un super­mercato (un edificio che

ospita l'emporio RI 1, negozi locati a terzi e spazi collettivi per gli scopi

propri del centro commerciale) e di aree esterne, destinate anch'esse alla

clientela. Poco impor­ta l'esistenza o l'inesistenza di recinzioni. Tutelata

dall'art. 186 CP è, di conseguenza, pure l'area esterna coperta da un portico

che conduce all'entrata del centro, l'area adibita a posteggi e l'area coperta prospiciente

l'ingresso principale. Tutto ciò si trova su suolo privato, aperto al pubblico

con la precisa destinazione di accesso all'edificio e di collegamento fra i posteggi

e l'edificio stesso. Del resto – soggiungono i ricorrenti – la nozione di domicilio

comprende anche la proprietà all'esterno dei locali di domicilio veri e propri

(DTF 83 IV 157), sicché il Pretore ha applicato erroneamente il diritto

disconoscendo ai citati spazi della cooperativa, interni o esterni, la protezione

dell'art. 186 CP.

7. Nella misura in cui la violazione dell'art. 186 CP è censurata dai

collaboratori RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, il ricorso è

inammissibile. Avente diritto a norma dell'art. 186 CP è la persona che ha la

disponibilità effettiva dei luoghi protetti, nel caso in esame la RI 1. Certo,

il Tribunale federale ha precisato che se l'avente diritto è una persona

giuridica, la sua volontà di vietare ad alcuno di introdursi in un determinato

locale può anche essere espressa validamente dai suoi impiegati (DTF 90 IV 72

consid. 2b pag. 77; Corboz, op.

cit., n. 32 ad art. 186 CP). Di per sé il gerente del centro RI 3 e i suoi

collaboratori erano quindi legittimati a diffidare gli accusati. Non erano

abilitati però a sporgere querela per violazione dell'art. 186 CP, unicamente

il titolare del domicilio potendo procedere in tal senso (dandosi il caso per

il tramite dei suoi organi) e costituirsi parte civile (Delmon/Rüdy, op. cit., n. 36 ad art. 186 CP; DTF 90 IV 72 consid.

1 pag. 74). Nella fattispecie la legittimazione attiva spetta pertanto alla

sola RI 1. A essa soltanto può essere riconosciuta la qualità di ricorrente.

8. Quanto

alla violazione dell'art. 186 CP lamentata dalla RI 1, il proble­ma è delicato.

Se è vero che secondo la dottrina dominante i cosiddetti luoghi aperti non

godono della protezione dell'art. 186 CP, quantunque circostanti a un

fabbricato (Delmon/Rudy, op.

cit., n. 12 ad art. 186 CP), ci si può seriamente domandare se in concreto le

aree esterne evocate dal Pretore (la zona destinata a svago e parcheggi e

quella di collegamento situata fra i parcheg­gi e l'ingresso nord del centro)

debbano davvero rimanere senza tutela. Benché prive di recinzioni e sebbene accessibili

a tutti in ogni momento, esse denotano un nesso evidente con il supermercato e

con le attività commerciali che vi si svolgono. Non si tratta invero di

semplici terreni aperti, ma di spazi destinati al pubblico con scopi intuibili

da chicchessia. Certo, annettendo a simili superfici attributo di “domicilio”

nel senso dell'art. 186 CP, potrebbero sorgere problemi al momento di sapere

quando l'avventore commetta violazione di domicilio introducendosi in un tal

luogo o intrattenendovisi oltre il consentito. Sia come sia, il quesito può in

definitiva rimanere irrisolto per le considerazioni che seguono.

9. Riferendosi ai fatti del 6 maggio 2000, che hanno visto coinvolti

tutti gli accusati tranne AC 1, il Pretore ha ricordato che nei verbali di

interrogatorio e al dibattimento i prevenuti hanno affermato unanimemente di

avere distribuito volantini all'esterno del supermercato, sull'area illustrata

nella documentazione fotografica (act. E, annesso 1). Tale versione non

contrasta con quella fornita il 3 luglio 2000 davanti al Pretore del __________dal

gerente RI 3, il quale ha dichiarato di avere avvicinato i dimostranti che si

trovano davanti all'ingresso del centro e di averli diffidati dall'entrare. Le

versioni differiscono – ha soggiunto il primo giudice – laddove il gerente asserisce

che nel frattempo i manifestanti erano già penetrati nel negozio e avevano distribuito

volantini anche all'interno, segnatamente alle cassiere, invitando poi il pubblico

a rimenere fuori. Se non che, AC 6 aveva ammesso soltanto, dinanzi a quel

Pretore, di essere entrato nel negozio prima del volantinaggio, cominciato alle

ore 17, con un collega (verosimilmente AC 4) per acquisti, dopo avere

depositato i volantini nel carrello. Al dibattimento penale AC 6 ha dipoi ribadito che la distribuzione dei volantini è avvenuta solo in seguito, all'esterno

(sentenza, pag. 23). Gli accusati, sempre stando alla sentenza impugnata, hanno

tutti dichiarato che nessuno ha ingiunto loro di andarsene, tanto meno la

polizia intervenuta su chiamata del gerente, la quale si è limitata ad annotare

le loro generalità (sentenza, pag. 23). È vero che RI 3 ha preteso di avere invitato i sindacalisti del __________a non entrare nel supermercato e a

manifestare sulla strada cantonale. Essendo questi parte interessata

(dipendente della querelante, querelante egli medesimo e parte civile), il

primo giu­dice ha concluso però che i dubbi sulle discordanti versioni dove­vano

giovare agli imputati. Egli ha ritenuto perciò che, essendosi svolti i fatti

all'esterno del negozio, in una zona che non costituisce domicilio protetto secondo

l'art. 186 CP, e non risultando che i manifestanti avessero agito contro la

volontà dell'avente diritto, facevano difetto i presupposti oggettivi del reato

(sentenza, loc. cit.).

Abbondanzialmente

il Pretore ha ricordato che AC 6 e AC 2 hanno dichiarato di essersi ritenuti in

diritto di appostarsi presso il centro RI 1 per distribuire volantini contro

l'estensione dell'orario di chiusura il sabato, facendo derivare tale diritto

dal luogo pubblico dove è stato attuato il volantinaggio, a loro avviso non

suscettibile di violazione di domicilio, e dal precetto costituzionale della

libertà sindacale (art. 28 Cost.). Tutti gli accusati hanno poi insistito sulla

mancanza, nel loro foro interno, di coscienza e volontà circa la violazione di

un luogo protetto, avendo considerato l'area esterna del centro RI 1 come luogo

pubblico, cui è lecito accedere per fare acquisti, discutere, dar da mangiare

alle ochette dello stagno e manifestare. In simili circostanze il Pretore ha

finanche messo in discussione il requisito soggettivo dell'intenzione, non

potendosi escludere che gli accusati credessero, per un'erronea supposizione

dei fatti, di potersi comportare nel modo descritto. Egli non ha tuttavia

approfondito la questione l'errore di fatto (art. 19 CP), dato il

proscioglimento per i motivi già esposti (sentenza, pag. 23 seg.).

10. Per la cooperativa l'accertamento secondo cui gli imputati hanno

compiuto l'azione del 6 maggio 2000 all'esterno del supermerca­to è arbitrario

poiché contrasta con quanto riferito da AC 6, per sé e per la collega AC 4. L'obiezione è infondata, AC 6 avendo dichiarato di essere entrato nel negozio unicamente per

acquisti, di avere depositato i volantini nel carrello per la spesa e di averli

distribuiti solo in seguito, all'esterno (sen­tenza, pag. 23). La cooperativa

obietta che, comunque sia, anche lo spazio in cui gli accusati hanno

manifestato è protetto dall'art. 186 CP. Sta di fatto però che il Pretore ha

assolto gli imputati non solo per avere manifestato su un'area non protetta dall'art.

186 CP, ma anche per avere egli creduto che nessuno ha ingiunto ai manifestanti

di andarsene. La ricorrente censura di arbitrio anche tale accertamento,

rimproverando al primo giudice di avere minimizzato sia la deposizione di RI 3

(ricordata nella sentenza), il quale ha detto di avere invitato i manifestanti

a lasciare i luoghi, sia l'intervento della polizia, chiamata dal gerente che

non intendeva tollerare il sopruso.

Ora, che

le forze dell'ordine siano giunte sul posto chiamate da RI 3 è vero. Ciò non

basta tuttavia per desumere con sufficiente certezza che in concreto RI 3 abbia

previamente diffidato i manifestanti ad andarsene, nonostante le dichiarazioni

di lui davanti al Pretore, la sua asserzione essendo stata contestata da tutti

gli accusati (sentenza, pag. 23). D'altra parte non consta nemmeno che dopo

l'intervento della polizia, segno inequivocabile per i manifestanti di essere

sgraditi sulla proprietà privata, qualcuno di loro abbia opposto resistenza. Si

aggiunga che in esito alla successiva manifestazione del 3 giugno 2000 RI 3 ha sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine per mantenere sotto controllo la situazione,

non tanto per far sloggiare i manifestanti (sentenza, pag. 30).

Né si

deve dimenticare che, stando agli accertamenti del Pretore, gli accusati non

erano consapevoli di violare un luogo protetto, considerando essi l'area in

questione come luogo aperto al pubblico. Ora, quanto l'autore di un reato sa,

vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c

pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid.

Considerandi

2.

pag. 22). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha

consentito all'evento dannoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione

penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger

in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226

n. 6.99 con richiami alla nota 182; Corboz,

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ

113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni

relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si

proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale

essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito –

possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione di revisione penale

solo per arbitrio (cfr. sul piano federale: Schweri,

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). La ricorrente si duole per vero che il primo giudice abbia creduto ai

prevenuti, i quali come attivisti di un sindacato dovevano sapere che il diritto

di manifestazione non è assoluto, ma soggetto ad autorizzazione anche su suolo

pubblico. Tale motivazione non basta in ogni modo per far apparire, oltre che discutibile,

arbitrario il convincimento del primo giudice sulla buona fede degli accusati,

tanto meno ove si consideri che – comunque fosse – l'area in questione non era

facilmente identificabile alla stregua di un domicilio nel senso dell'art. 186

CP. La ricorrente ribadisce che gli accusati sono stati invitati dal gerente

del centro ad andarsene e che l'intervento della polizia esclude la buona fede

dei manifestanti. Già si è visto, però, che il Pretore non è caduto in arbitrio

accertando la mancata ingiudizione ai manifestanti di andarsene.

11.

Quanto ai fatti del 9 maggio 2000 che hanno comportato per AC 2 e AC

6.

una nuova accusa di violazione di domicilio, il Pretore ha accertato che quel

giorno i due si sono recati al centro RI 1 e che, dopo avere fatto un acquisto,

AC 6 era rimasto al pianterreno per discutere con alcuni dipendenti, mentre AC

2.

era salito al primo piano, dove aveva incontrato il gerente RI 3. All'interrogatorio

del 3 luglio 2000 davanti al Pretore del __________, RI 3 ha poi affermato che AC 2 lo aveva dileggiato, fingendosi un cliente e chiedendo informazioni sulle

azioni promozionali di quel giorno. Come risposta, egli lo aveva invitato a

rivolgersi all'ufficio informazione. Vagliando il comportamento dei due

accusati, il Pretore non ha ravvisato alcun illecito, né qualcuno risultava avere

diffidato i due a partire. Del resto gli accusati non erano tenuti a desumere

dai fatti del sabato precedente o da altre circostanze che agissero contro la

volontà dell'avente diritto, una diffida ad andarsene dovendo essere chiara,

esplicita o manifestata almeno per atti concludenti. Che AC 2 e AC 6 si fossero

introdotti nel centro non – o non tanto – per fare acquisti non bastava per

presumere un'azione contro la volontà dell'avente diritto. Anche perché, in

definitiva, i due non avevano manifestato in modo riconoscibile, né avevano

svolto attività sindacale. AC 6, in particolare, si era limitato a

intrattenersi con alcuni dipendenti (sentenza, pag. 24 seg.).

Secondo

la ricorrente le considerazioni che precedono sono arbitrarie e lesive dell'art.

186.

CP, i due accusati essendo entrati nel supermercato come sindacalisti, non

per fare acquisiti, AC 6 inscenando un comizio davanti ad alcuni dipendenti e AC

2.

operando un'azione diversiva, fingendosi un cliente. Segno evidente che i due

sapevano di compiere un illecito, memori di quanto era accaduto il sabato precedente,

allorché era intervenuta la polizia. Il Pretore ha accertato come in fin dei

conti quel giorno non sia avvenuta alcuna azione sindacale (sen­tenza, pag.

25). Perché tale accertamento (che esclude il reato) sarebbe arbitrario, il ricorrente

non spiega. Egli dà per acquisito che AC 6 abbia inscenato un comizio davanti

ad alcuni dipendenti, ma non indica su quali atti del processo si fondi

l'asserzione, né spiega perché l'azione commessa da AC 2 sarebbe penalmente

rilevante di fronte all'accertamento secondo cui – per finire – non vi è stata

alcuna manifestazione sindacale. Pretendere, per avven­tura, che il solo fatto

di entrare in un centro commerciale senza essere intenzionato a fare acquisti

costituisca violazione di domi­cilio è una tesi tanto infondata da non meritare

seria disamina.

12.

In merito agli avvenimenti dell'11 maggio 2000 il Pretore ha rilevato

che verso le ore 19.00 AC 2, AC 5 e AC 6 sono entrati nel centro RI 1 e sono

saliti al primo piano, dove AC 2 ha pronunciato con un megafono, davanti

all'entrata del ristorante, un discorso contro la proroga dell'orario di

chiusura il sabato. Nel ristorante si trovava il geren­te del centro RI 3, che

non ha reagito perché fuori servizio. È intervenuta invece la gerente del ristorante

__________, la quale ha invitato i manifestanti ad allontanarsi e di non urlare

con il mega­fono davanti a gente che stava cenando. Sempre secondo la gerente, AC

2.

le aveva prima posto il megafono davanti alle lab­bra perché gli astanti

sentissero quanto lei stava dicendo e poi aveva continuato il discorso per una

decina di minuti (senten­za, pag. 25). Dal canto loro gli accusati hanno sostenuto

di essere stati invitati a chiudere il discorso, ma non ad andarsene. AC 6 – ha

soggiunto il Pretore – ha ricordato solo che il dipenden­te RI 4 gli aveva

fatto cenno con la mano di stringere, invito che egli ha trasmesso a AC 2. Tale

versione concorda con quella da lui resa dinanzi al Ministero pubblico e al

Pretore del __________ (sentenza, loc. cit.).

a) Il

Pretore ha rammentato che secondo gli accusati il discorso è durato un quarto

d'ora al massimo, che in aula AC 2 ha dichiarato di essersi sentito autorizzato

ad arringare il pubblico perché RI 3 non aveva reagi­to, mentre AC 5 ha preteso di avere potuto parlare senza che i sindacalisti fossero stati formalmente diffidati ad

andarsene. In forza del principio in dubio pro reo il Pretore ha creduto

alla versione concorde degli accusati, secondo la quale nessuno aveva intimato

loro di uscire. Ciò premesso, egli non ha trascurato che, pur essendosi il

breve comizio tenuto in un luogo protetto a norma dell'art. 186 CP da persone

entrate nel centro commerciale senza l'intenzione di comperare alcunché o di

cenare (il che avrebbe potuto condurre alla presunzione sancita in DTF 108 IV

33), la volontà di agire contro quella dell'avente diritto non poteva essere

semplicemente presunta. Né andava ignorato il comportamento dei rappresentanti

dell'avente diritto, i quali pur assistendo ai fatti non avevano impartito ai

manifestanti diffida alcuna. Nella fattispecie difetta pertanto, secondo il

Pretore, il requisito oggettivo dell'atto esercitato contro la volontà

dell'avente diritto (sentenza, pag. 26). In ogni modo – egli ha continuato –

dubbi possono pure sussistere anche sull'elemento soggettivo, gli accusati

avendo confermato di avere agito senza la volontà di violare una spazio

protetto, mentre AC 4 andava prosciolta già per il fatto che si trovava al

ristorante per questioni private, senza avere partecipato alla manifestazione

(sentenza, loc. cit.).

b) La

ricorrente si duole che il Pretore ha creduto arbitrariamen­te alla comoda versione

degli accusati, stando ai quali nessuno li avrebbe invitati a lasciare il luogo.

Tale convincimento contrasterebbe con la dichiarazione della gerente del ristorante,

__________, sia con il complesso delle risultanze degli atti, dalle quali

emerge in modo chiaro che i rappresentanti della cooperativa si sono sempre

opposti alla presenza degli attivisti. Contrariamente a quanto la ricorrente

asserisce, tuttavia, l'unico elemento a favore di una diffida consiste nella

deposizione di __________, la quale ha dichiarato che AC 2 ha continuato il suo discorso anche dopo essersi sentito ingiungere di uscire. Come detto,

nondimeno, il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione – rilasciata da una

dipendente della cooperativa – non decisiva di fronte all'univoca versione

degli accusati, per lo meno in virtù del principio in dubio pro reo.

Perché tale apprezzamento delle prove sarebbe arbitrario, oltre che discutibile

o criticabile, la ricorrente non dimostra.

c) La

ricorrente assume che in ogni modo gli accusati erano chiaramente consapevoli

di manifestare contro la volontà dell'avente diritto già per la circostanza che

in seguito alla prima manifestazione la cooperativa aveva fatto intervenire la

polizia. L'opposizione dell'avente diritto risultava dunque senza equivoco da

atti concludenti. Sta di fatto è che, come si è rilevato, l'intervento della

polizia chiesto da RI 3 in esito alla manifestazione del 3 maggio 2000 poteva

anche essere interpretato come una misura atta a prevenire disordini. Elementi

chiari che potessero indurre gli accusati a ritenere che l'avente diritto si

opponesse anche a una manifestazione pacifica, svolta senza intralcio per il

personale e il pubblico, non si ravvisano. In DTF 108 IV 33 il Tribunale federale

ha invero ritenuto, giudicando la scorribanda di un centinaio di dimostranti in

un autosilo aper­to al pubblico sfociata in atti vandalici, che qualora uno

spazio sia aperto al pubblico per un determinato scopo e tale scopo sia chiaramente

riconoscibile, chi vi penetra ad altri fini agisce contro la volontà

dell'avente diritto, rendendosi colpevole di violazio­ne di domicilio. Non si

può dire tuttavia che in concreto l'intenzione di manifestare senza provocare

disordini fosse di per sé contraria alla volontà dell'avente diritto. E AC 2 si

è limitato, in fondo, ad arringare gli avventori del­l'esercizio pubblico per

una quindicina di minuti. Ritenendo che nella fattispecie non sussistesse il

requisito oggettivo di avere agito contro la volontà dell'avente diritto, il

primo giudice non ha pertanto violato il diritto federale.

d) Secondo

la ricorrente il Pretore avrebbe commesso un ulteriore arbitrio negando che gli

accusati fossero consapevoli di compiere un illecito. Nel memoriale essa rinvia

semplicemente, però, a quanto sostenuto in relazione agli episodi precedenti.

Ora, richiami del genere sono inammissibili in un ricorso per cassazione

fondato sul divieto dell'arbitrio, ove occorre spiegare perché sia viziato il

singolo accertamento e il singolo apprezzamento oggetto di contestazione.

Quanto al fatto che la ricorrente definisca arbitrario il proscioglimento di AC

4, la quale secondo il Pretore si trovava al ristorante per cenare e non per

manifestare, nel motivare la critica la ricorrente si avvale di argomenti

chiaramente appellatori. Donde l'inammissibilità del gravame.

13.

Nel giudicare i fatti avvenuti il 13 maggio 2000 il Pretore ha accertato

che tutti gli accusati hanno inscenato una dimostrazione davanti all'entrata

nord del RI 1, in particolare tendendo una rete metallica davanti all'ingresso,

fissandone un'estremità a un palo e trattenendo l'altra manualmente.

L'operazione è durata pochi minuti, dopo di che sono intervenuti alcuni

dipendenti della cooperativa, i quali hanno tagliato i lacci che legavano la

rete al palo. L'ambiente teso e concitato ha fatto sì che si verificassero anche

contatti fisici tra dimostranti e dipendenti. Tra questi ultimi vi era RI 8, il

quale ha dichiarato di essersi ritrovato lividi su un braccio a causa di uno

spintone ricevuto. Tolta la rete, i dimostranti hanno teso uno striscione,

trattenuto ai bordi. La rete e lo striscione miravano a simboleggiare

l'auspicata chiusura del negozio alle ore 17.00. Gli accusati – sempre secondo

il Pretore – hanno confermato di avere invitato, ma non costretto, i clienti a

a fare uso di altre entrate, garantendo loro il passaggio prima spostando la

rete, poi lo striscione. RI 3 ha chiamato una volta ancora la polizia, che si è

tuttavia limitata – come il sabato 3 maggio 2000 – a registrare le generalità

dei dimostranti (sentenza, pag. 26 seg.).

a) Accertato

che la manifestazione si è tenuta all'esterno del supermercato, nell'area

situata tra i parcheggi e l'entrata nord del centro (come il 3 maggio 2000), il

Pretore ha escluso l'applicazione dell'art. 186 CP già per il fatto che tale

area non è protetta a norma dell'art. 186 CP e che in considerazione entravano

se mai altre ipotesi di reato, come la coazione (art. 181 CP). Per quanto

attiene alla componente oggettiva, egli ha ritenuto che l'intenzione di usare

la proprietà del centro commerciale per uno scopo diverso da quello cui il

supermercato è destinato fosse palese, ma che – appunto – il luogo non era

tutelato dell'art. 186 CP. Dal profilo soggettivo egli ha ribadito quanto

esposto in relazione agli avvenimenti del 3 e dell'11 maggio 2000 (assenza di

dolo, errore sui fatti).

b) La

ricorrente insiste nel far valere che il luogo in cui si è svolta la

manifestazione è protetto a norma dell'art. 186 CP. Come si è già accennato, la

questione andrebbe debitamente approfondita se non reggessero alla critica le

riflessioni del Pretore circa la presumibile assenza di dolo e il presumibile

errore sui fatti da parte degli imputati. La ricorrente eccepisce, certo, che

gli accusati hanno agito in malafede, ma così argomentando essa non fa che a

richiamare le obiezioni mosse agli accadimenti del 3 e del 13 maggio 2000, ciò

che non è ammissibile – come detto – in un ricorso per cassazione fondato sul

divieto d'arbitrio. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, nella

fattispecie, le riflessioni del Pretore sulla presumibile assenza di dolo da

parte degli accusati durante le precedenti manifestazioni poggiassero su

un'arbitraria valutazione delle prove. Esprimere disappunto per la contraria

opinione del Pretore non basta.

14.

Giudicando l'ultima imputazione, ossia la violazione di domicilio

riferita alla manifestazione del 3 giugno 2000 cui hanno partecipato tutti gli

imputati (con alla testa AC 1) e una sessantina di simpatizzanti, il Pretore ha

rilevato che, a differenza delle precedenti azioni dimostrative, occorreva

tenere conto questa volta di un decreto cautelare del 31 maggio 2000 con cui il

Pretore del __________aveva ordinato al __________ (e in particolare a AC 1 e AC

2), sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di non accedere al centro RI 1 e/o a

qualsiasi altra area di proprietà cooperativa per svolgere manifestazioni senza

l'autorizzazione della proprietaria. Tutti gli accusati, salvo AC 4, avendo

dichiarato di essere stati a conoscenza del divieto prima di cominciare la

manifestazione, il Pretore ha rilevato nondimeno che quel decreto cautelare si

fondava sugli art. 28 segg. CC (protezione della personalità), ma non influiva

sulla nozione penale di domicilio a mente dell'art. 186 CP, nel senso che

l'eventuale trasgressione dell'ordine non comportava necessariamente una

violazione di domicilio. Dal profilo penale il decreto poteva tutt'al più avere

valenza di prova, o per lo meno di indizio, nel senso che gli attivisti

agissero contro la volontà dell'avente diritto (sentenza, pag. 28).

a) Ripercorrendo

i fatti, il Pretore ha accertato che in concreto la manifestazione era iniziata

su suolo pubblico, quando i rappresentati del __________, muniti di un furgone

con diffusori acustici, avevano cominciato a distribuire volantini e palloncini,

a offrire da bere e a formare un corteo. Il quale ha poi raggiun­to il vicino

centro commerciale __________, dove AC 1 ha pronunciato un discorso, e in seguito si è trasferito su proprietà della RI 1, arrivando fin davanti all'ingresso

del supermercato. AC 1, AC 2, AC 6, AC 5 e AC 4 insieme con altri manifestanti

sono quindi entrati nel centro commerciale e si sono appostati presso le casse,

dove AC 1 si è rivolto alle cassiere e ai clienti con un discorso di circa

cinque minuti, senza megafono. AC 3 è invece rimasto all'esterno, vicino al

furgone di cui era responsabile (sentenza, pag. 28 seg.).

Il

Pretore ha accertato che nel frattempo __________, re­sponsabile marketing e

vicedirettore della cooperativa, ha notato i manifestanti che distribuivano

volantini sulla strada e ha avvisato per telefono il gerente del centro, RI 3,

dicendogli di non chiamare ancora la polizia, i dimostranti trovandosi ancora

all'esterno della proprietà. Venuto a sapere però che costoro intendevano

raggiungere il centro RI 1, egli si è portato all'entrata nord del supermercato

e ha invita­to RI 3 a sollecitare le forze dell'ordine. __________ ha poi

affermato di avere salutato AC 1 che era entrato insieme con i dimo­stranti nel

centro commerciale, gli aveva fatto notare che stava violando un decreto

pretorile, ma AC 1 gli aveva risposto di voler fare come poc'anzi al centro __________,

quando aveva raggiunto le casse per lanciare messaggi ai clienti e alle cassiere

sulla problematica apertura del sabato. __________ ha rinunciato a usare la

forza per evitare disordini. La manifestazione si è poi svolta rapidamente

senza creare par­ticolari problemi. Usciti dal negozio, i manifestanti sono

stati fermati da due agenti che hanno rilevato le generalità di alcuni di loro

(sentenza, pag. 29 seg.).

Riguardo

a eventuali istruzioni – ha proseguito il Pretore – RI 3 ha riferito di non averne ricevute quel giorno; in generale le raccomandazioni rimanevano quelle di

invitare le persone che disturbano a lasciare il centro e di chia­mare la

polizia se ciò appariva necessario. Non vi erano perciò direttive nel senso di

vietare l'entrata ai dimostranti, ma se mai di invitarli a uscire ove

disturbassero e di chiamare la polizia se fosse stato necessario. Del resto, le

forze dell'ordine non sono state sollecitate – secondo RI 3 – con l'intenzione

di espellere i manifestanti, ma perché si temevano disordini (sentenza, pag.

30). Il che, ha sottolineato il Pretore, trova sostanziale riscontro nelle

dichiarazioni degli accusati. AC 1 ha affermato che, espressa a __________

l'intenzione di entrare nel negozio per tenere un breve discorso, costui si è

limitato a invitare i manifestanti a non ostacolare l'attività del supermercato.

AC 2 ha preteso che AC 1 gli aveva riferito la stessa cosa. Ne ha desunto, il

Pretore, che nessuna ingiunzione di lasciare il negozio era stata proferita.

Del resto, la manifestazione si è svolta pacificamente, lo stes­so RI 3 avendo

spiegato alla polizia di avere chiesto l'intervento più che altro a titolo

cautelativo (sentenza, pag. 30).

b) Ribadito

che l'area esterna del centro commerciale fino all'entrata nord del supermercato

non può considerarsi domicilio protetto a norma dell'art. 186 CP, il Pretore ha

negato ogni rilevanza penale al comportamento degli imputati nella misura in

cui costoro si erano limitati a raggiungere la soglia del fabbricato (sentenza,

pag. 30 seg.). Dopo avere varcato l'in­gresso e fino all'incontro con __________,

ancorché per pochi metri, i dimostranti erano penetrati invece in un luogo protetto,

utilizzando spazi per scopi manifestamente estranei a quelli normali. Nondimeno

– ha proseguito il Pretore – oc­corre pur sempre rispettare il principio di

proporzionalità. Co­me non commette violazione di domicilio chi si intrattiene

nella sala dei passi perduti di un Municipio senza che la sua presenza

contravvenga chiaramente alla destinazione dei luoghi, gli imputati non

potevano essere condannati solo per essersi trattenuti pochi minuti senza

recare particolari turbamenti all'interno del supermercato. Anche perché tutti

gli accusati – e AC 1 in specie – hanno ribadito di non avere inteso

trasgredire il decreto del Pretore né commettere una violazione di domicilio

(sentenza, pag. 31).

Quanto

al resto della manifestazione, l'incontro tra AC 1 e __________ e i fatti

successivi dimostravano che il vicedirettore della cooperativa aveva lasciato fare.

Ciò significa che il decreto cautelare non è stato violato all'interno del

centro e che dal profilo penale la presenza dei dimostranti non offendeva la

volontà dell'avente diritto. Certo, __________ non aveva autorizzato

espressamente la dimostrazione. Con il suo agire però aveva lasciato intendere

al coordinatore che la dimostrazione sarebbe stata tollerata ove non avesse creato

disturbo alla clientela e non fossero insorti disordini. Così almeno il

consenso è stato recepito da AC 1, il quale ne aveva riferito ai colleghi.

Donde, per finire, il proscioglimento degli accusati anche da questo capo

d'imputazione (sentenza, pag. 31 seg.).

15.

La ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale

ribadendo che l'area esterna al centro non può essere considerata domicilio,

sicché nessuna violazione dell'art. 186 CP può essere ascritta agli imputati

fino al momento in cui costoro non avessero varcato la soglia del supermercato.

Ma anche in seguito – soggiunge la ricorrente – non si può seguire il Pretore

quando ritiene l'atto non punibile per ragioni di proporzionalità e per

mancanza di intenzionalità da parte degli accusati. Non è infatti sostenibile

che attivisti del __________non fossero pronti a violare la proprietà della

cooperativa, tant'è che il corteo è entrato nel supermercato e si è assiepato

alle casse, dove per almeno cinque minuti un suo dirigente ha tenuto comizio.

Eppure le precedenti manifestazioni (definite dallo stesso Pretore il prologo

di quella in esame) erano finite con l'intervento della polizia. Il tutto, poi,

dopo che la cooperativa aveva introdotto davanti al giudice civile un'istanza

di protezione della personalità (art. 28 segg. CC). La buona fede dei

dimostranti non può quindi essere accertata senza cadere in arbitrio. Per di

più, la sentenza sarebbe arbitraria anche nella misura in cui il Pretore ha

accertato il consenso di __________alla manifestazione nel centro. Il mero

fatto che il gerente e i suoi collaboratori non si siano fisicamente opposti al

sopruso dei dimostranti era dovuto alla volontà di evitare scontri, i quali

avrebbero potuto coinvolgere anche clienti.

a) Nella

misura in cui la ricorrente considera arbitraria la conclusione del Pretore,

secondo cui a un certo momento la manifestazione sarebbe stata tollerata da

rappresentanti dell'avente diritto, il ricorso va disatteso. Certo, ci si può

domandare se il comportamento di __________ potesse essere inteso dagli

accusati – e da AC 1 in particolare – come un'autorizzazione a procedere,

specie alla luce del decreto pretorile che subordinava la manifestazione al

permesso dell'avente diritto. Il fatto è che __________ risulta unicamente

avere invitato i manifestanti a non intralciare l'attività del supermercato. __________

stesso ha riconosciuto di avere tenuto un basso profilo per evitare danni alla

clientela e tafferugli, pur pretendendo di non avere consentito alla

manifestazione.

Ora,

per incorrere nell'annullamento una sentenza deve rivelarsi arbitraria non solo

nei motivi, ma anche nel risultato. E il gerente del centro commerciale RI 3 ha dichiarato che quel giorno non gli erano state impartite particolari istruzioni; egli avrebbe

dunque dovuto invitare le persone che disturbavano ad andarsene e a chiamare la

polizia ove ciò fosse stato necessario. Le istruzioni, secondo lo stesso RI 3,

non erano volte perciò a impedire l'entrata dei manifestanti o a intimare loro

di uscire, bensì di invitarli ad andarsene se disturbano (sentenza, pag. 31).

Del resto, egli ha proseguito, l'intervento della polizia era stato chiesto non

per espellere i dimostranti, ma temendo che potesse succedere qualche cosa. Nel

suo rapporto, sempre stando alla sentenza impugnata, la polizia ha confermato

la circostanza, ossia che RI 3 aveva sollecitato il loro intervento per cautela.

In simili circostanze il Pretore non può dirsi caduto in arbitrio accertando

che la manifestazione all'interno del centro era stata in qualche modo tollerata.

RI 3 non ha opposto infatti un divieto di principio ai manifestanti, benché in

possesso del decreto cautelare che faceva ordine al __________ (e in

particolare a AC 1 e AC 2) di non accedere senza autorizzazione al centro RI 1

per dimostrare. Ha unicamente posto limiti alla loro presenza, sopportandola

nella misura in cui la manifestazione si fosse svolta nell'ordine e senza arrecare

disturbo.

b) Dato

che gli accusati non constano avere violato durante la manifestazione le

condizioni loro imposte dall'avente diritto, non vi è motivo per esaminare se

il Pretore ha statuito correttamente ritenendo l'area esterna alla stabile non

soggetta alla protezione dell'art. 186 CP, rispettivamente ritenendo che nel

breve tempo intercorso dal momento dell'entrata dei manifestanti nel

supermercato fino al colloquio intercorso tra AC 1 e __________, gli accusati

non hanno commesso violazione di domicilio.

16.

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile e non è

divenuto privo di oggetto a seguito dell’intervenuta prescrizione dell’azione

penale relativa al reato di ingiuria, il ricorso è destinato all'insuccesso.

Ciò posto, gli oneri processuali vanno posti per tre quarti a carico dei

ricorrenti in solido e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).

I ricorrenti verseranno inoltre agli accusati, sempre con vincolo di

solidarietà, un'indennità di complessivi fr. 2000.– per ripetibili ridotte(art.

9.

cpv. 6 CPP), dato che, come visto, questa Corte non è entrata nel merito del

ricorso nella misura in cui RI 3, RI 5 e RI 4 hanno impugnato il

proscioglimento dall’imputazione di ingiuria (v. consid. 3 che precede).

Per

questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo d'oggetto,

il ricorso è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b)

spese fr. 200.–

fr.

1200.

sono

posti per tre quarti a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico

dello Stato. I ricorrenti rifonderanno agli accusati, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.

3.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster