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Decisione

17.2002.5

sevizi essenziali di procedura - ricorso per cassazione - ammissibilità purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile - truffa - pregiudizio transitorio

5 ottobre 2004Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 dicembre 2001 la presidente della Corte del­le

assise correzionali di Locarno, sedente in Lugano, ha riconosciuto __________ e

__________ autori colpevoli di truffa. __________ è stato riconosciuto inoltre

autore colpevole di falsità in documenti. Per quanto riguarda quest'ultimo, la

presidente della Corte ha accertato che su proposta di __________ (titolare del

garage __________) egli aveva simulato un incidente, danneggiando una VW “Golf

Cabriolet” proprietà del garage (difficile da rivendere sul mercato dell'usato)

affinché __________ potesse riscuotere un indennizzo di fr. 6794.70 dalla __________

Assicurazioni di __________. La presidente della Corte ha accertato altresì

che, in correità con __________ ed __________, __________ aveva messo a

disposizione dello stesso __________ un garage a __________ dove occultare una Porsche

“911 Carrera 4” marrone (telaio __________), di cui __________ aveva annunciato

il furto alla __________ Assicurazioni, ottenendo un indennizzo di fr. 66 623.

La

presidente della Corte ha accertato dipoi che sul formulario di sinistro

inoltrato alla __________ Assicurazioni __________ aveva falsamente attribuito

a sua madre la responsabilità del danno provocato alla VW “Golf Cabriolet” del

garage __________. Inoltre egli si era procurato da un demolitore d'auto a __________

la placchetta con impresso il numero di telaio __________ appartenente a una Porsche

destinata alla rottamazione, placchetta usata per manipolare il numero di

telaio della Porsche fatta sparire da __________ in correità con __________ ed __________.

Per quel che è di __________, la presidente della Corte ha accertato che costui

aveva poi venduto per fr. 30'000.– la Porsche “Carrera 4” con il numero di

telaio alterato a __________.

Ciò

posto, la presidente della Corte ha condannato __________ a quattro mesi e __________

a tre mesi di de­tenzione, pene sospese condizionalmente con un periodo di

prova di due anni. Le parti civili __________ Assicurazioni e __________

Assicurazioni sono state rinviate a far valere le loro pretese nei confronti di

__________ davanti al foro competente. La Porsche “Carrera 4” è sta­ta liberata

in favore di __________ non appena l'autorità amministrativa avesse attestato

il ripristino del numero di telaio originale. Anche __________ è stato rinviato

a far valere le sue pretese davanti al foro civile, benché __________ avesse

aderito alle richieste da lui avanzate con istanza del 30 novembre 2001.

B. Contro sentenza appena citata __________ ha introdotto il

5

dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di

revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 17 gennaio 2002,

egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di truffa o quanto meno, in

subordine, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti a un'altra

Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2002

il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica conclusione

formula la parte civile __________ con osservazioni del 12 febbraio 2002. Il 7

agosto 2003 __________ ha comunicato poi a questa Corte di avere raggiunto un

accordo con __________ in liquidazione di ogni pretesa e di non avere più interesse

all'esito del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

3.

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Nel ritenere il ricorrente colpevole di truffa la presidente della

Corte ha evocato anzitutto la chiamata in correità di __________. In un verbale

del 23 febbraio 2000 costui aveva dichiarato in effetti di avere confidato “al

proprietario della __________” (cioè al ricorrente) che la Porsche era

“taroccata”, confermando in un verbale del 1° marzo 2000 di avere contraffatto

il numero di telaio e sostituito la placchetta all'automobile che intendeva

vendere (sentenza, pag. 11). In quest'ultimo verbale __________ ha soggiunto di

avere ricevuto, come corrispettivo, la somma di fr. 3800.–, più una Renault “Clio”

stimata fr. 9000.–, sebbene la Porsche valesse almeno fr. 30 000.– (sentenza,

pag. 12). In un verbale del 2 marzo 2000, alle ore 9.00 il ricorrente aveva

respinto invece ogni addebito, sostenendo di non avere saputo che la Porsche

fosse “taroccata” e che la Renault ceduta a __________ valeva fr. 15 000.–, salvo

ammettere alle ore 12.00 di avere saputo che in realtà il numero di telaio

della Porsche era contraffatto e ribadire alle ore 14.00 di fronte al GIAR di

avere acquistato l'automobile ben sapendo della manipolazione. Dopo di che,

egli è stato posto in libertà provvisoria (sentenza, pag. 14).

La

presidente della Corte non ha mancato di rilevare che al dibattimento

l'imputato aveva ritrattato, asserendo di avere confes­sato solo per uscire di

prigione, dov'era pesantemente vessato da funzionari di polizia, e

sottolineando che, fosse stato in malafede, non avrebbe pagato la Porsche

secondo le quotazioni Eurotax. La presidente però non gli ha però creduto,

ritenendo la confessione autentica e non dovuta a influssi degli inquirenti o

alla pretesa agitazione da claustrofobia, e rilevando che il prezzo pagato per

la vettura (fr. 18 600.–, secondo la sua versione) ancora non escludeva che egli

dovesse nutrire sospetti, ove appena si consideri che l'automobile aveva pur

sempre un valore di circa fr. 25

000.

–, tant'è che egli l'ha poi rivenduta a fr. 30 000.– (sentenza,

pag.17).

3.

Il ricorrente esprime riserve anzitutto sull'atto di accusa e più in

generale sulla conduzione del procedimento penale, argomentando che i capi

d'imputazione vertevano su due reati patrimoniali e di falsità in documenti

benché – come risulta anche dalla sentenza impugnata – egli fosse estraneo a

tutto quanto riguardava __________, persona a lui sconosciuta. Un'altra incongruen­za

processuale egli ravvisa nel fatto di essere stato coinvolto nell'asserita

tariffa (punto 5 dell'atto di accusa) in seguito a una chiamata in correità di __________,

il quale tuttavia non è stato giudicato nel medesimo processo, non è stato

indicato tra i mezzi di prova a suo carico e nemmeno è stato sentito in aula, tant'è

che l'accusa poggia unicamente su un verbale di polizia. Se non che, le

critiche testé riassunte riguardano vizi di procedura e andavano mosse perciò

“non appena possibile” (nel senso dell'art. 288 lett. b CPP). Sollevate la

prima volta nel ricorso per cassazione, esse si rivelano già d'acchito improponibili.

4.

Nel merito il ricorrente rileva che, stando alla presidente della

Corte, in esito a una trattativa con __________ egli ha acquistato una Porsche

911.

“Carrera 4”. Al riguardo egli obietta che non è dato di sapere a nome di

chi sarebbe avvenuta la ven­dita. Omette però di spiegare perché tale

particolare sarebbe di rilievo ai fini del giudizio. Insufficientemente

motivato, anche al proposito il ricorso si dimostra pertanto irricevibile.

5.

Il ricorrente adduce che, come egli aveva già dichiarato agli inquirenti,

__________ ha circolato per vari mesi con la Porsche e ha commissionato lui

stesso al garage __________ la riverniciatura del veicolo da marrone in nero.

Quanto a __________, costui non era il detentore dell'automobile, intestata a __________,

il quale d'intesa con __________ l'aveva fat­ta sparire in Italia per

denunciare poi il furto e riscuotere l'indennità assicurativa. Il ricorrente fa

notare altresì che l'auto era in possesso di __________ e che __________ non ha

partecipato ad alcuna trattativa con lui. Il passaggio di proprietà del veicolo

è intervenuto dopo che __________ e __________ avevano ben manipolato il numero

di telaio. Ciò comprova – per il ricorrente – che dopo avere ottenuto il risarcimento

per il preteso furto, __________ si è estraniato dall'operazione, lasciando il

seguito a __________. E __________ ha aiutato __________ a far rientrare la

vettura in Svizzera e a reperire presso un demolitore la placchietta di una Porsche

dalla caratteristiche simili. In seguito l'auto è stata immatricolata a nome di

__________ con il numero di telaio appartenente alla Porsche da demolizione, ma

è rimasta in possesso esclusivo di __________. __________ si aspet­tava un

compenso, che però non ha mai ricevuto. Egli non ha quindi potuto contribuire

all'accertamento della verità processua­le, né durante l'inchiesta né al

dibattimento, men che meno con riferimento a una circostanza controversa e

fondamentale come quella di sapere se l'imputato fosse consapevole della

manipolazione. Anzi, epiloga il ricorrente, l'atto di accusa è inesatto anche

laddove indica che la vettura è stata venduta da __________ alla __________.

Sta di

fatto che, così argomentando, il ricorrente dimentica una volta ancora di spiegare

perché simili allegazioni, per altro addot­te solo con il ricorso per

cassazione, denoterebbero un qualsivoglia arbitrio della prima giudice. Che

della vendita dell'automobile si sia occupato __________ e non __________

risulta puntualmente dalla sentenza di assise (pag. 10). Sapere chi a quel momento

fosse il proprietario della Porsche è – d'altro canto – un falso problema,

l'imputazione di truffa a carico del ricorrente riconducendosi alla vendita da

parte sua all'ignaro terzo di una vettura che sapeva essere stata oggetto di

una manipolazione al numero del telaio, senza di che il veicolo non avrebbe

potuto essere ragionevolmente rimesso in circolazione.

6.

Il ricorrente si sofferma dipoi sul termine di acquirente “in malafede”,

mutuato dal Codice civile svizzero e che si rifà alle regole del diritto romano

sulle azioni possessorie, contrapponendosi a quello di acquirente in buona fede

nel senso dell'art. 933 CC. Egli assume che la buona fede è da valutare in base

alla consapevolezza dell'acquirente e del venditore. A suo parere nella fattispecie

la nozione di malafede non è stata usata correttamen­te, poiché __________ non

aveva usurpato il possesso altrui acquisendo la vettura. Il fatto di avere

ottenuto e disposto di un veicolo che un terzo, legittimo proprie­tario gli

aveva ceduto dopo avere simulato un furto a fini di indebito vantaggio, non

assimila egli medesimo a un ladro e non inficia il suo diritto di disporre del

mezzo quale nuovo possessore. In realtà l'argomentazione si traduce in un mero

diversivo. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole di truffa per avere venduto

a __________ una Porsche 911 “Carrera 4” acquistata da un terzo pur sapendo che

all'automobile era stato sostituito illecitamente il numero di telaio. L'esatta

definizione del rapporto giuridico sorto tra lui ed __________ poco giova. Nel

quadro del ricorso in esame im­porta solo sapere se la presidente della Corte

di assise abbia accertato senza cadere in arbitrio la consapevolezza

dell'imputato circa la manipolazione intervenuta al numero di telaio della Porsche

quando l'automobile è stata rivenduta a __________ e se ciò connoti il reato di

truffa. Indugiare sui concetti di buona fede e malafede è infruttuoso.

7.

Il ricorrente si diffonde anche sul termine “tarocco”, dolendosi del

fatto che l'inchiesta non abbia chiarito come sarebbe stato concretamente

alterato nella fattispecie il numero del telaio. Egli ricorda che notoriamente

le vetture costose, tra cui le Porsche, hanno impresso il numero del telaio in

varie parti del veicolo, non solo sulla placchetta, alcune delle quali tenute

segrete dalle Case. Nel caso specifico tutto si ignora sugli interventi subìti

dalla Porsche. __________ ha dichiarato unicamente che all'auto­mobile è stata

sostituita la nota placchetta, il che è significativo per valutare il predetto

accertamento relativo alla consapevolezza. Per di più, soggiunge il ricorrente,

la manipolazione non aveva lo scopo di far lievitare il valore del mezzo (né

avrebbe potuto), né quello di simulare la provenienza furtiva del veicolo. Ora,

non solo al proposito il ricorso è inutilmente prolisso, ma con argomenti del

genere l'interessato non adduce alcunché di rilievo. La presidente della Corte,

invero, non ha attribuito alla manipolazione del numero del telaio altro scopo

se non quello di consentire la rimessa in circolazione del veicolo, fatto

sparire per ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione contro il

furto. Che la manipolazione non fosse destinata ad aumentare il valore del

mezzo nulla sussidia.

8.

L'interessato lamenta altresì che la sentenza impugnata non faccia

alcun cenno agli abituali controlli da egli compiuti quando __________ gli

avrebbe confidato la contraffazione del numero di telaio e rammenta di avere

prodotto in sede istruttoria una serie di documenti sul valore Eurotax della Porsche,

come pure sul costo dei lavori da lui eseguiti con ricambi strettamente

originali, acquistati nella primavera del 1999, il veicolo essendogli stato

consegnato parzialmente smontato. A torto la presidente della Corte avrebbe

accertato perciò un solo acquisto di pezzi di ricambio per fr. 3000.– (in luogo

dei fr. 6000.– documentati), senza alcuna specifica. Una volta di più il

ricorrente si dilunga però in argomenti di cui non illustra l'importanza. Perché

sarebbe arbitrario l'accertamento, stando al quale egli sapeva di vendere un'automobile

con il numero di telaio contraffatto, egli non spiega. Su questo punto il ricorso

rivela ancora la sua inconcludenza.

9.

In diritto il ricorrente contesta il reato di truffa, sostenendo in

primo luogo che non esiste alcuna prova né una alcuna seria motivazione nella

sentenza volta a dimostrare che in seguito all'acquisto della vettura la parte

civile abbia patito un danno, il quale si sarebbe potuto realizzare solo

attraverso una diminuzione dell'attivo o un aumento del passivo. Ma

all'acquirente non è stato prospettato l'acquisto di una vettura diversa per tipo,

anno o percorrenza chilometrica. Né egli ha ricavato un grande guadagno, ove

appena si pensi che la Porsche valeva in ripresa fr. 25 000.– (sentenza, pag. 17) e ha

beneficiato di importanti riparazione, con la sostituzione di pezzi per fr.

3000.

–. La sentenza richiama­ta dalla prima giudice (DTF 121 IV 26) non si

attaglia alla fattispecie, riferendosi essa alla consumazione di una truffa da

parte di chi vende a un terzo in buona fede una cosa mobile rubata o acquistata

grazie a una truffa, mentre la vettura in questione non è stata rubata e

neppure acquistata mediante truffa. La falsa notifica di furto da parte del

precedente proprietario non inficia il legittimo possesso del veicolo da parte

di costui, ma determina se mai il carattere indebito dell'indennità

assicurativa da lui riscossa, ciò che è ininfluente nel caso in esame. Inoltre

– opina il ricorrente – in concreto la vettura non è nemmeno a rischio di evizione,

non essendovi terze persone che potrebbero vantare pretese al riguardo o intentare

cause di rivendicazione. Tant'è che la Porsche è stata restituita all'acquirente,

il quale avrebbe potuto ottenerne la restituzione ben prima del processo se avesse

corretta­mente esposto i suoi buoni motivi.

La tesi è

proposta con diligenza, ma è destinata all'insuccesso. Certo, la Porsche

venduta dal ricorrente presentava le qualità tecniche richieste e il prezzo

corrispondeva senz'altro al valore dell'automobile. Celando tuttavia che il suo

numero di telaio era stato sostituito con quello di un'altra Porsche (da rottamare)

perché potesse rientrare in circolazione senza destare sospetti (con la licenza

di circolazione della vettura rottamata), il ricorrente non solo ha ingannato

astutamente il compratore sottacendogli un fatto essenziale, ma gli ha pure pro­curato

un danno. Basti ricordare che, non appena emersa la truffa all'assicurazione,

la Porsche acquistata da __________ è stata immediatamente posta sotto

sequestro (sentenza, pag. 23), poiché l'indebita manipolazione del numero di

telaio costituiva reato (falsità in documenti: dispositivo n. 1.2.2 della

sentenza impugnata). Peggio: essa è stata sequestrata anche perché la si

credeva rubata. All'acquirente è stato venduto perciò un veicolo che, così

com'era, non poteva circolare. È vero che per finire la presidente della Corte

ha ordinato la consegna del mezzo all'acquirente, previa regolarizzazione del

telaio (sentenza, pag. 20). Fino a quel momento, in ogni modo, la Porsche non

potrà essere usata. Per tutto il periodo del sequestro e del fermo tecnico l'acquirente

ha subìto perciò un pregiudizio evidente, ancorché temporaneo. Ciò basta per

integrare i presupposti dell'art. 146 n. 1 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002,

n. 36 ad art. 146; (DTF 122 II 422 consid. 3b/aa pag. 430; 122 IV 279 consid.

2a pag. 281; 121 IV 104 consid. 2c pag. 108; 120 IV 122 consid. 6b/bb pag.

135).

10.

Il

ricorrente denuncia anche di un vizio essenziale di procedura, rimproverando

alla presidente della Corte di non avere messo a verbale la sua ritrattazione,

sebbene l'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP preveda che a verbale devono figurare le

risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni se queste

persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento o modificano in

aula quanto hanno dichiarato in istruttoria. La censura non è priva di

pertinenza, la ritrattazione dell'imputato al dibattimento figurando solo nella

sentenza (pag. 15). Resta il fatto però che in aula l'imputato non ha eccepito

alcunché. E conformemente all'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per

cassazione è ammissibile solo per vizi di procedura eccepiti “non appena

possibile”, onde la sua inammissibilità nel caso specifico. Il ricorrente

obietta che non incombeva a lui eccepire simile irregolarità, dato che l'omissione

impedisce di fornire quel substrato probatorio indispensabile consistente,

appunto, nella verbalizzazione fedele e completa della ritrattazione

dibattimentale. L'assunto non può essere condiviso. Accettando per atti

concludenti che si rinunciasse a verbalizzare la sua ritrattazione e lasciando

che la presidente passasse ad atti successivi, il ricorrente non può ora

tornare sui suoi passi. Nemmeno per il fatto di avere cambiato nel frattempo difensore.

11.

Il

ricorrente si duole di arbitrio per avere, la presidente della Cor­te,

accertato la sua consapevolezza circa la manipolazione del numero del telaio

sulla Porsche venduta a __________. Egli ribadisce di avere ammesso in un primo

tempo la sua responsabilità davanti agli inquirenti perché angustiato dall'arresto,

nell'intento di riacquistare quanto prima la libertà. A torto la presidente

della Corte avrebbe ritenuto perciò il suo stato di salute esente da stress

psichici, affermando che in caso contrario il GIAR se ne sarebbe accorto.

Altrettanto a torto essa non ha creduto alla ritrattazione per la breve durata

del carcere preventivo e per il fatto di essere avvenuta solo al dibattimento.

a) La presidente della Corte ha rilevato, in effetti, che in aula

l'imputato aveva ritrattato la sua consapevolezza, giustificando le sue

precedenti ammissioni con l'aspettativa di lasciare il carcere al più presto, i

funzionari di polizia vessandolo pesantemen­te. La presidente si è tuttavia

domandata perché, in condizioni del genere, egli avesse aspettato 22 mesi per

denunciare il torto. Che l'imputato ne avesse parlato invano con il precedente

difensore era un'affermazione rimasta senza riscontro. Quanto al preteso stress

dovuto alla carcerazione, esso è apparso poco verosimile, una sola notte di

prigione non potendo stroncare la resistenza di un uomo al punto da fargli

confessare reati non commessi. Durante lo stato di fermo il prevenuto aveva

bensì denotato sensazioni claustrofobiche e uno stato di notevole agitazione, tant'è

che gli era sta­to somministrato un sedativo (certificato medico del 10 marzo

2000.

prodotto al dibattimento), nondimeno ciò si riconduceva a una reazione

comune, osservata anche in altri soggetti rinchiusi in carcere (sentenza, pag.16).

In caso contrario, poi, il medico non si sarebbe limitato a prescrivere la mera

somministrazione di un farmaco, né il GIAR avrebbe sot­toscritto il verbale di

polizia con la menzione “firmato in presenza del GIAR, a conferma della verità

del contenuto”, raccogliendo poi, un paio d'ore dopo, le ammissioni dell'interrogato

senza ravvisare alcunché di anomalo. Che la brevissima esperienza carceraria

non abbia inciso sulla volontà del soggetto – ha continuato la presidente

della Corte – è suffragato anche dal fatto che l'imputato non ha fatto ricorso

a cure mediche dopo il rilascio e che si è recato all'Ospedale __________ solo

per sottoporsi a un esame tossicologico, in modo da provare la sua estraneità

all'uso di stupefacenti.

b) A parere del ricorrente la presidente della Corte non aveva alcuna

ragione per scostarsi dal tenore letterale del certifica­to medico agli atti. E

il certificato attesta uno stato claustrofobico e un'importante situazione di

stress e agitazione. La necessità di far capo a un dottore dopo una

carcerazione di un sol giorno significa che già le guardie carcerarie ne avvertivano

la necessità. Davanti al GIAR, poi, il ricorrente non aveva motivo di

comportarsi altrimenti, ove appena si pensi che a quel momento egli avrebbe

ottenuto la libertà provvisoria, la quale gli avrebbe consentito anche di

evitare che si sapesse della sua incarcerazione. Ora, le argomentazioni testé

riassunte ancora non dimostrano estremi di arbitrio nell'accertamento dei fatti

da parte della presidente della Corte. Ritenendo che, in mancanza di riscontri

più precisi, il certificato medico ancora non permettesse di constatare nel

soggetto scompensi tali da indurre a una falsa confessione anche in presenza

del GIAR, la presidente della Corte non ha valutato le prove in modo

manifestamente insostenibile. Anche reputando che, nonostante la sensibilità

alla carcerazione, il prevenuto non si trovasse in una situazione apprezzabilmente

diversa da quella di altre persone poste in deten­zione preventiva in casi

analoghi, tenuto conto del fatto che all'imputato era stato somministrato

unicamente un sedativo (sentenza, pag. 16), la presidente della Corte non può

sicuramente dirsi trascesa in una conclusione che offende il sentimento di

giustizia ed equità.

c) Il ricorrente definisce ingiustificato il biasimo di non avere

rettificato la confessione subito dopo essere uscito dal carcere, facendo

valere che il suo precedente difensore si era visto sospendere l'autorizzazione

all'esercizio dell'avvocatura. Dall'esame dell'incarto si evince nondimeno –

egli soggiunge – come agli inquirenti egli abbia consegnato tutta una serie di

documenti sui lavori eseguiti alla Porsche per dimostrare la propria buona

fede. Avesse saputo del falso numero di telaio, egli non si sarebbe sicuramente

cimentato in un'operazione siffatta, per di più con un margine di guadagno

limitato. L'asserto è di natura chiaramente appellatoria, inidonea come tale a

sostanziare un ricorso per cassazione fonda­to sul divieto dell'arbitrio

(sopra, consid. 1). Motivato come un atto di appello, in proposito il ricorso

sfugge con ogni evidenza a un esame di merito.

d) Secondo il ricorrente la presidente della Corte ha trascurato che la

chiamata in correità di __________ proveniva da una persona che aveva mentito

più volte durante l'inchiesta e che aveva interesse a dichiarare il falso per

mettersi al riparo da accuse di truffa nei confronti di lui o, quanto meno, dal

rischio di dovergli risarcire il danno. L'argomento palesa una volta ancora la

sua indole appellatoria, improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul

divieto dell'arbitrio. Soggiunge il ricorrente che la mancanza di

contraddittorio processuale ha costituito una carenza istruttoria “gravissi­ma”,

tanto più che __________ lo ha accusato unicamente in una sola deposizione. Sta

di fatto però che il ricorrente non risulta essersi opposto all'uso delle

risultanze predibattimentali e, quindi, del verbale in cui __________ lo ha

chiamato in causa. Anzi, egli ha dato atto perfino che tutti i verbali e i

documenti formanti l'incarto penale andavano considerati alla stregua di

risultanze (verbale del processo, pag. 3). Il ricorrente si diffonde poi sul

comportamento tenuto da __________, evidenziandone l'innaturale

contraddittorietà, con un esposto però che si esaurisce ulteriormente in un atto

d'appello. Alla stessa conclusione sono destinate le successive argomentazioni

enunciate nel gravame, volte a prospettare un personale punto di vista, senza

però sostanziare alcun arbitrio. Tutto ciò rende l'impugnazione inammissibile.

12.

Dato l'esito del ricorso, gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La parte civile avendo

comunicato il 7 agosto 2001 di non avere più interesse al ricorso, si

giustifica equamente di rinunciare all'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv.

6.

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv.

__________;

– __________;

– avv.

__________;

– Ministero

Pubblico, 6901 Lugano;

– Corte

delle Assise correzionali di Locarno;

– Delegato

di Polizia di Locarno, 6601 Locarno;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

– Servizio

coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807

Taverne;

– Ufficio

cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

– avv.

__________ (per la parte civile __________);

– __________

Assicurazioni, via __________ (parte civile: rif. __________);

– __________

Assicurazione, Centro sinistri, __________ (parte civile: sin. __________).

Terzi

implicati

1. PC 1

1 rappr. da: RC 1

2. PC 2

3. PC 3

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

_______________________________________________________________________________________________________

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione

del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del

testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per

proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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