17.2002.5
sevizi essenziali di procedura - ricorso per cassazione - ammissibilità purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile - truffa - pregiudizio transitorio
5 ottobre 2004Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2002.5
Data decisione, Autorità:
05.10.2004, CCRP
Titolo:
sevizi essenziali di procedura - ricorso per cassazione - ammissibilità purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile - truffa - pregiudizio transitorio
RICORSO PER CASSAZIONE
TRUFFA
art. 288 let. b CPP-TI
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2002.5
Lugano
5 ottobre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 17 gennaio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 4 dicembre 2001 dalla presidente della Corte delle
assise correzionali di Locarno in Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
non ricorrente;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 dicembre 2001 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Locarno, sedente in Lugano, ha riconosciuto __________ e
__________ autori colpevoli di truffa. __________ è stato riconosciuto inoltre
autore colpevole di falsità in documenti. Per quanto riguarda quest'ultimo, la
presidente della Corte ha accertato che su proposta di __________ (titolare del
garage __________) egli aveva simulato un incidente, danneggiando una VW “Golf
Cabriolet” proprietà del garage (difficile da rivendere sul mercato dell'usato)
affinché __________ potesse riscuotere un indennizzo di fr. 6794.70 dalla __________
Assicurazioni di __________. La presidente della Corte ha accertato altresì
che, in correità con __________ ed __________, __________ aveva messo a
disposizione dello stesso __________ un garage a __________ dove occultare una Porsche
“911 Carrera 4” marrone (telaio __________), di cui __________ aveva annunciato
il furto alla __________ Assicurazioni, ottenendo un indennizzo di fr. 66 623.
La
presidente della Corte ha accertato dipoi che sul formulario di sinistro
inoltrato alla __________ Assicurazioni __________ aveva falsamente attribuito
a sua madre la responsabilità del danno provocato alla VW “Golf Cabriolet” del
garage __________. Inoltre egli si era procurato da un demolitore d'auto a __________
la placchetta con impresso il numero di telaio __________ appartenente a una Porsche
destinata alla rottamazione, placchetta usata per manipolare il numero di
telaio della Porsche fatta sparire da __________ in correità con __________ ed __________.
Per quel che è di __________, la presidente della Corte ha accertato che costui
aveva poi venduto per fr. 30'000.– la Porsche “Carrera 4” con il numero di
telaio alterato a __________.
Ciò
posto, la presidente della Corte ha condannato __________ a quattro mesi e __________
a tre mesi di detenzione, pene sospese condizionalmente con un periodo di
prova di due anni. Le parti civili __________ Assicurazioni e __________
Assicurazioni sono state rinviate a far valere le loro pretese nei confronti di
__________ davanti al foro competente. La Porsche “Carrera 4” è stata liberata
in favore di __________ non appena l'autorità amministrativa avesse attestato
il ripristino del numero di telaio originale. Anche __________ è stato rinviato
a far valere le sue pretese davanti al foro civile, benché __________ avesse
aderito alle richieste da lui avanzate con istanza del 30 novembre 2001.
B. Contro sentenza appena citata __________ ha introdotto il
5
dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 17 gennaio 2002,
egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di truffa o quanto meno, in
subordine, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti a un'altra
Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2002
il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica conclusione
formula la parte civile __________ con osservazioni del 12 febbraio 2002. Il 7
agosto 2003 __________ ha comunicato poi a questa Corte di avere raggiunto un
accordo con __________ in liquidazione di ogni pretesa e di non avere più interesse
all'esito del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2.
Nel ritenere il ricorrente colpevole di truffa la presidente della
Corte ha evocato anzitutto la chiamata in correità di __________. In un verbale
del 23 febbraio 2000 costui aveva dichiarato in effetti di avere confidato “al
proprietario della __________” (cioè al ricorrente) che la Porsche era
“taroccata”, confermando in un verbale del 1° marzo 2000 di avere contraffatto
il numero di telaio e sostituito la placchetta all'automobile che intendeva
vendere (sentenza, pag. 11). In quest'ultimo verbale __________ ha soggiunto di
avere ricevuto, come corrispettivo, la somma di fr. 3800.–, più una Renault “Clio”
stimata fr. 9000.–, sebbene la Porsche valesse almeno fr. 30 000.– (sentenza,
pag. 12). In un verbale del 2 marzo 2000, alle ore 9.00 il ricorrente aveva
respinto invece ogni addebito, sostenendo di non avere saputo che la Porsche
fosse “taroccata” e che la Renault ceduta a __________ valeva fr. 15 000.–, salvo
ammettere alle ore 12.00 di avere saputo che in realtà il numero di telaio
della Porsche era contraffatto e ribadire alle ore 14.00 di fronte al GIAR di
avere acquistato l'automobile ben sapendo della manipolazione. Dopo di che,
egli è stato posto in libertà provvisoria (sentenza, pag. 14).
La
presidente della Corte non ha mancato di rilevare che al dibattimento
l'imputato aveva ritrattato, asserendo di avere confessato solo per uscire di
prigione, dov'era pesantemente vessato da funzionari di polizia, e
sottolineando che, fosse stato in malafede, non avrebbe pagato la Porsche
secondo le quotazioni Eurotax. La presidente però non gli ha però creduto,
ritenendo la confessione autentica e non dovuta a influssi degli inquirenti o
alla pretesa agitazione da claustrofobia, e rilevando che il prezzo pagato per
la vettura (fr. 18 600.–, secondo la sua versione) ancora non escludeva che egli
dovesse nutrire sospetti, ove appena si consideri che l'automobile aveva pur
sempre un valore di circa fr. 25
000.
–, tant'è che egli l'ha poi rivenduta a fr. 30 000.– (sentenza,
pag.17).
3.
Il ricorrente esprime riserve anzitutto sull'atto di accusa e più in
generale sulla conduzione del procedimento penale, argomentando che i capi
d'imputazione vertevano su due reati patrimoniali e di falsità in documenti
benché – come risulta anche dalla sentenza impugnata – egli fosse estraneo a
tutto quanto riguardava __________, persona a lui sconosciuta. Un'altra incongruenza
processuale egli ravvisa nel fatto di essere stato coinvolto nell'asserita
tariffa (punto 5 dell'atto di accusa) in seguito a una chiamata in correità di __________,
il quale tuttavia non è stato giudicato nel medesimo processo, non è stato
indicato tra i mezzi di prova a suo carico e nemmeno è stato sentito in aula, tant'è
che l'accusa poggia unicamente su un verbale di polizia. Se non che, le
critiche testé riassunte riguardano vizi di procedura e andavano mosse perciò
“non appena possibile” (nel senso dell'art. 288 lett. b CPP). Sollevate la
prima volta nel ricorso per cassazione, esse si rivelano già d'acchito improponibili.
4.
Nel merito il ricorrente rileva che, stando alla presidente della
Corte, in esito a una trattativa con __________ egli ha acquistato una Porsche
911.
“Carrera 4”. Al riguardo egli obietta che non è dato di sapere a nome di
chi sarebbe avvenuta la vendita. Omette però di spiegare perché tale
particolare sarebbe di rilievo ai fini del giudizio. Insufficientemente
motivato, anche al proposito il ricorso si dimostra pertanto irricevibile.
5.
Il ricorrente adduce che, come egli aveva già dichiarato agli inquirenti,
__________ ha circolato per vari mesi con la Porsche e ha commissionato lui
stesso al garage __________ la riverniciatura del veicolo da marrone in nero.
Quanto a __________, costui non era il detentore dell'automobile, intestata a __________,
il quale d'intesa con __________ l'aveva fatta sparire in Italia per
denunciare poi il furto e riscuotere l'indennità assicurativa. Il ricorrente fa
notare altresì che l'auto era in possesso di __________ e che __________ non ha
partecipato ad alcuna trattativa con lui. Il passaggio di proprietà del veicolo
è intervenuto dopo che __________ e __________ avevano ben manipolato il numero
di telaio. Ciò comprova – per il ricorrente – che dopo avere ottenuto il risarcimento
per il preteso furto, __________ si è estraniato dall'operazione, lasciando il
seguito a __________. E __________ ha aiutato __________ a far rientrare la
vettura in Svizzera e a reperire presso un demolitore la placchietta di una Porsche
dalla caratteristiche simili. In seguito l'auto è stata immatricolata a nome di
__________ con il numero di telaio appartenente alla Porsche da demolizione, ma
è rimasta in possesso esclusivo di __________. __________ si aspettava un
compenso, che però non ha mai ricevuto. Egli non ha quindi potuto contribuire
all'accertamento della verità processuale, né durante l'inchiesta né al
dibattimento, men che meno con riferimento a una circostanza controversa e
fondamentale come quella di sapere se l'imputato fosse consapevole della
manipolazione. Anzi, epiloga il ricorrente, l'atto di accusa è inesatto anche
laddove indica che la vettura è stata venduta da __________ alla __________.
Sta di
fatto che, così argomentando, il ricorrente dimentica una volta ancora di spiegare
perché simili allegazioni, per altro addotte solo con il ricorso per
cassazione, denoterebbero un qualsivoglia arbitrio della prima giudice. Che
della vendita dell'automobile si sia occupato __________ e non __________
risulta puntualmente dalla sentenza di assise (pag. 10). Sapere chi a quel momento
fosse il proprietario della Porsche è – d'altro canto – un falso problema,
l'imputazione di truffa a carico del ricorrente riconducendosi alla vendita da
parte sua all'ignaro terzo di una vettura che sapeva essere stata oggetto di
una manipolazione al numero del telaio, senza di che il veicolo non avrebbe
potuto essere ragionevolmente rimesso in circolazione.
6.
Il ricorrente si sofferma dipoi sul termine di acquirente “in malafede”,
mutuato dal Codice civile svizzero e che si rifà alle regole del diritto romano
sulle azioni possessorie, contrapponendosi a quello di acquirente in buona fede
nel senso dell'art. 933 CC. Egli assume che la buona fede è da valutare in base
alla consapevolezza dell'acquirente e del venditore. A suo parere nella fattispecie
la nozione di malafede non è stata usata correttamente, poiché __________ non
aveva usurpato il possesso altrui acquisendo la vettura. Il fatto di avere
ottenuto e disposto di un veicolo che un terzo, legittimo proprietario gli
aveva ceduto dopo avere simulato un furto a fini di indebito vantaggio, non
assimila egli medesimo a un ladro e non inficia il suo diritto di disporre del
mezzo quale nuovo possessore. In realtà l'argomentazione si traduce in un mero
diversivo. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole di truffa per avere venduto
a __________ una Porsche 911 “Carrera 4” acquistata da un terzo pur sapendo che
all'automobile era stato sostituito illecitamente il numero di telaio. L'esatta
definizione del rapporto giuridico sorto tra lui ed __________ poco giova. Nel
quadro del ricorso in esame importa solo sapere se la presidente della Corte
di assise abbia accertato senza cadere in arbitrio la consapevolezza
dell'imputato circa la manipolazione intervenuta al numero di telaio della Porsche
quando l'automobile è stata rivenduta a __________ e se ciò connoti il reato di
truffa. Indugiare sui concetti di buona fede e malafede è infruttuoso.
7.
Il ricorrente si diffonde anche sul termine “tarocco”, dolendosi del
fatto che l'inchiesta non abbia chiarito come sarebbe stato concretamente
alterato nella fattispecie il numero del telaio. Egli ricorda che notoriamente
le vetture costose, tra cui le Porsche, hanno impresso il numero del telaio in
varie parti del veicolo, non solo sulla placchetta, alcune delle quali tenute
segrete dalle Case. Nel caso specifico tutto si ignora sugli interventi subìti
dalla Porsche. __________ ha dichiarato unicamente che all'automobile è stata
sostituita la nota placchetta, il che è significativo per valutare il predetto
accertamento relativo alla consapevolezza. Per di più, soggiunge il ricorrente,
la manipolazione non aveva lo scopo di far lievitare il valore del mezzo (né
avrebbe potuto), né quello di simulare la provenienza furtiva del veicolo. Ora,
non solo al proposito il ricorso è inutilmente prolisso, ma con argomenti del
genere l'interessato non adduce alcunché di rilievo. La presidente della Corte,
invero, non ha attribuito alla manipolazione del numero del telaio altro scopo
se non quello di consentire la rimessa in circolazione del veicolo, fatto
sparire per ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione contro il
furto. Che la manipolazione non fosse destinata ad aumentare il valore del
mezzo nulla sussidia.
8.
L'interessato lamenta altresì che la sentenza impugnata non faccia
alcun cenno agli abituali controlli da egli compiuti quando __________ gli
avrebbe confidato la contraffazione del numero di telaio e rammenta di avere
prodotto in sede istruttoria una serie di documenti sul valore Eurotax della Porsche,
come pure sul costo dei lavori da lui eseguiti con ricambi strettamente
originali, acquistati nella primavera del 1999, il veicolo essendogli stato
consegnato parzialmente smontato. A torto la presidente della Corte avrebbe
accertato perciò un solo acquisto di pezzi di ricambio per fr. 3000.– (in luogo
dei fr. 6000.– documentati), senza alcuna specifica. Una volta di più il
ricorrente si dilunga però in argomenti di cui non illustra l'importanza. Perché
sarebbe arbitrario l'accertamento, stando al quale egli sapeva di vendere un'automobile
con il numero di telaio contraffatto, egli non spiega. Su questo punto il ricorso
rivela ancora la sua inconcludenza.
9.
In diritto il ricorrente contesta il reato di truffa, sostenendo in
primo luogo che non esiste alcuna prova né una alcuna seria motivazione nella
sentenza volta a dimostrare che in seguito all'acquisto della vettura la parte
civile abbia patito un danno, il quale si sarebbe potuto realizzare solo
attraverso una diminuzione dell'attivo o un aumento del passivo. Ma
all'acquirente non è stato prospettato l'acquisto di una vettura diversa per tipo,
anno o percorrenza chilometrica. Né egli ha ricavato un grande guadagno, ove
appena si pensi che la Porsche valeva in ripresa fr. 25 000.– (sentenza, pag. 17) e ha
beneficiato di importanti riparazione, con la sostituzione di pezzi per fr.
3000.
–. La sentenza richiamata dalla prima giudice (DTF 121 IV 26) non si
attaglia alla fattispecie, riferendosi essa alla consumazione di una truffa da
parte di chi vende a un terzo in buona fede una cosa mobile rubata o acquistata
grazie a una truffa, mentre la vettura in questione non è stata rubata e
neppure acquistata mediante truffa. La falsa notifica di furto da parte del
precedente proprietario non inficia il legittimo possesso del veicolo da parte
di costui, ma determina se mai il carattere indebito dell'indennità
assicurativa da lui riscossa, ciò che è ininfluente nel caso in esame. Inoltre
– opina il ricorrente – in concreto la vettura non è nemmeno a rischio di evizione,
non essendovi terze persone che potrebbero vantare pretese al riguardo o intentare
cause di rivendicazione. Tant'è che la Porsche è stata restituita all'acquirente,
il quale avrebbe potuto ottenerne la restituzione ben prima del processo se avesse
correttamente esposto i suoi buoni motivi.
La tesi è
proposta con diligenza, ma è destinata all'insuccesso. Certo, la Porsche
venduta dal ricorrente presentava le qualità tecniche richieste e il prezzo
corrispondeva senz'altro al valore dell'automobile. Celando tuttavia che il suo
numero di telaio era stato sostituito con quello di un'altra Porsche (da rottamare)
perché potesse rientrare in circolazione senza destare sospetti (con la licenza
di circolazione della vettura rottamata), il ricorrente non solo ha ingannato
astutamente il compratore sottacendogli un fatto essenziale, ma gli ha pure procurato
un danno. Basti ricordare che, non appena emersa la truffa all'assicurazione,
la Porsche acquistata da __________ è stata immediatamente posta sotto
sequestro (sentenza, pag. 23), poiché l'indebita manipolazione del numero di
telaio costituiva reato (falsità in documenti: dispositivo n. 1.2.2 della
sentenza impugnata). Peggio: essa è stata sequestrata anche perché la si
credeva rubata. All'acquirente è stato venduto perciò un veicolo che, così
com'era, non poteva circolare. È vero che per finire la presidente della Corte
ha ordinato la consegna del mezzo all'acquirente, previa regolarizzazione del
telaio (sentenza, pag. 20). Fino a quel momento, in ogni modo, la Porsche non
potrà essere usata. Per tutto il periodo del sequestro e del fermo tecnico l'acquirente
ha subìto perciò un pregiudizio evidente, ancorché temporaneo. Ciò basta per
integrare i presupposti dell'art. 146 n. 1 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002,
n. 36 ad art. 146; (DTF 122 II 422 consid. 3b/aa pag. 430; 122 IV 279 consid.
2a pag. 281; 121 IV 104 consid. 2c pag. 108; 120 IV 122 consid. 6b/bb pag.
135).
10.
Il
ricorrente denuncia anche di un vizio essenziale di procedura, rimproverando
alla presidente della Corte di non avere messo a verbale la sua ritrattazione,
sebbene l'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP preveda che a verbale devono figurare le
risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni se queste
persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento o modificano in
aula quanto hanno dichiarato in istruttoria. La censura non è priva di
pertinenza, la ritrattazione dell'imputato al dibattimento figurando solo nella
sentenza (pag. 15). Resta il fatto però che in aula l'imputato non ha eccepito
alcunché. E conformemente all'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per
cassazione è ammissibile solo per vizi di procedura eccepiti “non appena
possibile”, onde la sua inammissibilità nel caso specifico. Il ricorrente
obietta che non incombeva a lui eccepire simile irregolarità, dato che l'omissione
impedisce di fornire quel substrato probatorio indispensabile consistente,
appunto, nella verbalizzazione fedele e completa della ritrattazione
dibattimentale. L'assunto non può essere condiviso. Accettando per atti
concludenti che si rinunciasse a verbalizzare la sua ritrattazione e lasciando
che la presidente passasse ad atti successivi, il ricorrente non può ora
tornare sui suoi passi. Nemmeno per il fatto di avere cambiato nel frattempo difensore.
11.
Il
ricorrente si duole di arbitrio per avere, la presidente della Corte,
accertato la sua consapevolezza circa la manipolazione del numero del telaio
sulla Porsche venduta a __________. Egli ribadisce di avere ammesso in un primo
tempo la sua responsabilità davanti agli inquirenti perché angustiato dall'arresto,
nell'intento di riacquistare quanto prima la libertà. A torto la presidente
della Corte avrebbe ritenuto perciò il suo stato di salute esente da stress
psichici, affermando che in caso contrario il GIAR se ne sarebbe accorto.
Altrettanto a torto essa non ha creduto alla ritrattazione per la breve durata
del carcere preventivo e per il fatto di essere avvenuta solo al dibattimento.
a) La presidente della Corte ha rilevato, in effetti, che in aula
l'imputato aveva ritrattato la sua consapevolezza, giustificando le sue
precedenti ammissioni con l'aspettativa di lasciare il carcere al più presto, i
funzionari di polizia vessandolo pesantemente. La presidente si è tuttavia
domandata perché, in condizioni del genere, egli avesse aspettato 22 mesi per
denunciare il torto. Che l'imputato ne avesse parlato invano con il precedente
difensore era un'affermazione rimasta senza riscontro. Quanto al preteso stress
dovuto alla carcerazione, esso è apparso poco verosimile, una sola notte di
prigione non potendo stroncare la resistenza di un uomo al punto da fargli
confessare reati non commessi. Durante lo stato di fermo il prevenuto aveva
bensì denotato sensazioni claustrofobiche e uno stato di notevole agitazione, tant'è
che gli era stato somministrato un sedativo (certificato medico del 10 marzo
2000.
prodotto al dibattimento), nondimeno ciò si riconduceva a una reazione
comune, osservata anche in altri soggetti rinchiusi in carcere (sentenza, pag.16).
In caso contrario, poi, il medico non si sarebbe limitato a prescrivere la mera
somministrazione di un farmaco, né il GIAR avrebbe sottoscritto il verbale di
polizia con la menzione “firmato in presenza del GIAR, a conferma della verità
del contenuto”, raccogliendo poi, un paio d'ore dopo, le ammissioni dell'interrogato
senza ravvisare alcunché di anomalo. Che la brevissima esperienza carceraria
non abbia inciso sulla volontà del soggetto – ha continuato la presidente
della Corte – è suffragato anche dal fatto che l'imputato non ha fatto ricorso
a cure mediche dopo il rilascio e che si è recato all'Ospedale __________ solo
per sottoporsi a un esame tossicologico, in modo da provare la sua estraneità
all'uso di stupefacenti.
b) A parere del ricorrente la presidente della Corte non aveva alcuna
ragione per scostarsi dal tenore letterale del certificato medico agli atti. E
il certificato attesta uno stato claustrofobico e un'importante situazione di
stress e agitazione. La necessità di far capo a un dottore dopo una
carcerazione di un sol giorno significa che già le guardie carcerarie ne avvertivano
la necessità. Davanti al GIAR, poi, il ricorrente non aveva motivo di
comportarsi altrimenti, ove appena si pensi che a quel momento egli avrebbe
ottenuto la libertà provvisoria, la quale gli avrebbe consentito anche di
evitare che si sapesse della sua incarcerazione. Ora, le argomentazioni testé
riassunte ancora non dimostrano estremi di arbitrio nell'accertamento dei fatti
da parte della presidente della Corte. Ritenendo che, in mancanza di riscontri
più precisi, il certificato medico ancora non permettesse di constatare nel
soggetto scompensi tali da indurre a una falsa confessione anche in presenza
del GIAR, la presidente della Corte non ha valutato le prove in modo
manifestamente insostenibile. Anche reputando che, nonostante la sensibilità
alla carcerazione, il prevenuto non si trovasse in una situazione apprezzabilmente
diversa da quella di altre persone poste in detenzione preventiva in casi
analoghi, tenuto conto del fatto che all'imputato era stato somministrato
unicamente un sedativo (sentenza, pag. 16), la presidente della Corte non può
sicuramente dirsi trascesa in una conclusione che offende il sentimento di
giustizia ed equità.
c) Il ricorrente definisce ingiustificato il biasimo di non avere
rettificato la confessione subito dopo essere uscito dal carcere, facendo
valere che il suo precedente difensore si era visto sospendere l'autorizzazione
all'esercizio dell'avvocatura. Dall'esame dell'incarto si evince nondimeno –
egli soggiunge – come agli inquirenti egli abbia consegnato tutta una serie di
documenti sui lavori eseguiti alla Porsche per dimostrare la propria buona
fede. Avesse saputo del falso numero di telaio, egli non si sarebbe sicuramente
cimentato in un'operazione siffatta, per di più con un margine di guadagno
limitato. L'asserto è di natura chiaramente appellatoria, inidonea come tale a
sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio
(sopra, consid. 1). Motivato come un atto di appello, in proposito il ricorso
sfugge con ogni evidenza a un esame di merito.
d) Secondo il ricorrente la presidente della Corte ha trascurato che la
chiamata in correità di __________ proveniva da una persona che aveva mentito
più volte durante l'inchiesta e che aveva interesse a dichiarare il falso per
mettersi al riparo da accuse di truffa nei confronti di lui o, quanto meno, dal
rischio di dovergli risarcire il danno. L'argomento palesa una volta ancora la
sua indole appellatoria, improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio. Soggiunge il ricorrente che la mancanza di
contraddittorio processuale ha costituito una carenza istruttoria “gravissima”,
tanto più che __________ lo ha accusato unicamente in una sola deposizione. Sta
di fatto però che il ricorrente non risulta essersi opposto all'uso delle
risultanze predibattimentali e, quindi, del verbale in cui __________ lo ha
chiamato in causa. Anzi, egli ha dato atto perfino che tutti i verbali e i
documenti formanti l'incarto penale andavano considerati alla stregua di
risultanze (verbale del processo, pag. 3). Il ricorrente si diffonde poi sul
comportamento tenuto da __________, evidenziandone l'innaturale
contraddittorietà, con un esposto però che si esaurisce ulteriormente in un atto
d'appello. Alla stessa conclusione sono destinate le successive argomentazioni
enunciate nel gravame, volte a prospettare un personale punto di vista, senza
però sostanziare alcun arbitrio. Tutto ciò rende l'impugnazione inammissibile.
12.
Dato l'esito del ricorso, gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La parte civile avendo
comunicato il 7 agosto 2001 di non avere più interesse al ricorso, si
giustifica equamente di rinunciare all'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv.
6.
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
Pubblico, 6901 Lugano;
– Corte
delle Assise correzionali di Locarno;
– Delegato
di Polizia di Locarno, 6601 Locarno;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– avv.
__________ (per la parte civile __________);
– __________
Assicurazioni, via __________ (parte civile: rif. __________);
– __________
Assicurazione, Centro sinistri, __________ (parte civile: sin. __________).
Terzi
implicati
1. PC 1
1 rappr. da: RC 1
2. PC 2
3. PC 3
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
_______________________________________________________________________________________________________
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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