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Decisione

17.2002.58

vie di fatto - prescrizione delll'azione penale - diritto applicabile (lex mitior) - commisurazione della pena - esigenze di motivazione - registrazione clandestina di conversazioni - violazione della

28 aprile 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;

2. Se dev'essere accolto

il ricorso per cassazione di PI 1;

3. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI 1,

architetto, è presidente con diritto di firma individuale della D. __________

SA, il cui scopo è la conduzione di un'impresa generale di costruzioni e la

promozione immobiliare in genere. PI 1 e PI 2 sono dipendenti dell'emittente

televisiva T__________ SA in qualità di giornalista il primo e di operatrice

addetta alle riprese filmate la seconda.

La

D. __________ SA ha edificato a in via un quartiere di case unifamiliari, la

cui sistemazione esterna nel luglio 2001 non era ancora stata eseguita. Il 15

luglio 2001 vi fu un violento nubifragio, che determinò non solo l'allagamento

della zona non ancora sistemata ma anche infiltrazioni d'acqua nelle case già

abitate.

B. Su

segnalazione di taluni proprietari esasperati per i disagi riconducibili alle

inadempienze dell'impresa di costruzioni, T__________ è intervenuta con il

giornalista PI 1 e l'operatrice PI 2 lunedì 16 luglio 2001 al mattino. Dopo

avere effettuato riprese per illustrare la situazione all'esterno e i danni

dell'acqua all'interno di alcune abitazioni, PI 1 e PI 2 hanno chiesto alla D. __________

SA di poter parlare con l'arch. RI 1, che però era assente. Solo nel pomeriggio

fu possibile concordare un incontro, che avvenne al bar __________ di. La

conversazione venne registrata con suono e immagini da PI 2 su ordine di PI 1 e

all'insaputa di RI 1. In conclusione, RI 1 invitò i suoi interlocutori a recarsi

sul posto per verificare la situazione.

C. Giunti

in via per primi, PI 1 e PI 2 iniziarono nuovamente a filmare, continuando anche

dopo che RI 1 aveva loro intimato di sospendere le riprese. Visto disatteso il

suo ordine, l'architetto si mise all'inseguimento dell'operatrice ma venne

ostacolato dal giornalista, che fu spintonato e colpito con un pugno. Raccolto

da terra un sasso, RI 1 lo lanciò contro PI 1 senza colpirlo e si diresse verso

PI 2, ingiungendole di cancellare le immagini e di consegnargli la cassetta.

Neutralizzato PI 1 da un operaio dell'impresa edile, PI 1 cercò senza successo

di impossessarsi della cassetta registrata ma nella colluttazione seguita con PI

2 la telecamera venne danneggiata irrimediabilmente. Successivamente RI 1 si

recò a alla sede di T__________, minacciando di morte il giornalista PI 1.

D. Con

decreto d'accusa del 21 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI

1 autore colpevole di:

¿ vie di fatto per

avere, il 16 luglio 2001 a presso un cantiere edile, colpito intenzionalmente

alla testa, con un pugno nel quale era racchiuso un telefono cellulare, il

giornalista televisivo PI 1;

¿ lesioni colpose

semplici per avere nelle stesse circostanze cagionato un danno al corpo di PI 2,

collaboratrice di PI 1, colpita alla gamba da un sasso destinato a PI 1;

¿ ripetuta coazione

(consumata e tentata) per avere nelle stesse circostanze mediante atteggiamento

minaccioso, risultante da grida e atti intimidatori (pugni e lancio di sasso),

intralciato la libertà di agire di PI 1 e PI 2, costringendoli a fare, omettere

e tollerare una serie di atti (interrompere una ripresa filmata, subire il tentativo

di farsi consegnare il nastro della registrazione televisiva, essere limitati

nei movimenti e dover darsi alla fuga;

¿ ripetuta minaccia per

avere nello stesso giorno ma a, presso lo studio televisivo del datore di

lavoro di PI 1 e PI 2, incusso timore a PI 1 gridando frasi minacciose.

In

applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI

1 a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni.

Il

1° luglio 2002 RI 1 ha sollevato opposizione al decreto d'accusa.

E. Con

decreti d'accusa del 21 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto PI

1 e PI 2 autori colpevoli di violazione della sfera privata mediante apparecchi

di presa di immagini per avere in correità tra loro, il 16 luglio 2001 a presso

un esercizio pubblico, registrato con una telecamera digitale professionale una

conversazione privata avvenuta tra PI 1 e RI 1, all'insaputa di quest'ultimo e

sapendo che non avrebbe dato il suo consenso.

In

applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di PI

1 alla multa di fr. 750.¿ e la condanna di PI 2 alla multa di fr. 500.¿.

Il

1° luglio 2002 PI 1 ha sollevato opposizione al decreto d'accusa, così come PI

2.

F. Statuendo

sulle opposizioni di RI 1, PI 1 e PI 2, con sentenza 30 settembre 2002 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato per RI 1 l'imputazione di vie

di fatto, ripetuta coazione (consumata e tentata) e ripetuta minaccia,

prosciogliendolo per contro dall'accusa di lesioni colpose semplici. In applicazione

della pena, il primo giudice ha ridotto la condanna a 12 giorni di detenzione,

sospesi condizionalmente per due anni.

Per

PI 1 e PI 2 è stata confermata l'imputazione di violazione della sfera privata

mediante apparecchi di presa di immagini. Pure confermate sono state per

entrambi le condanne alle multe di fr. 750.¿ per Gattoni e di fr. 500.¿ per PI

2. È stata ordinata la confisca e distruzione della videocassetta sequestrata,

che riproduce la conversazione privata presso il bar __________.

G. Contro

la citata sentenza RI 1 ha introdotto il 1° ottobre 2002 una dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione

scritta, prodotta il 18 ottobre successivo, egli chiede in via principale il

proscioglimento da tutte le imputazioni, in via subordinata la cassazione della

sentenza con contestuale rinvio al primo giudice per nuova decisione sulla fissazione

della pena e in via ancora più subordinata la condanna alla pena di una multa

in luogo della detenzione.

Con

osservazioni 11 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha proposto di respingere

il ricorso. Chiamato a esprimersi, PI 1 è rimasto silente.

H. Contro

la sentenza si è pure aggravato PI 1, che ha introdotto il 30 settembre 2002 una

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella

motivazione scritta, del 29 ottobre successivo, egli chiede la cassazione del

pronunciato pretorile con contestuale suo proscioglimento, da estendere anche

ad PI 2 in virtù del dettato dell'art. 297 CPP.

Invitati

ad esprimersi, con osservazioni 11 e 19 novembre 2002 il Procuratore pubblico e

la parte civile RI 1 hanno proposto la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173

consid. 3.1 p. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP

non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria

versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per

essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non

solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

I. Sul ricorso di RI 1

2.

Il

ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per vie di fatto nei confronti

di PI 1 perché il primo giudice si sarebbe limitato a considerare le sole

immagini girate sul cantiere, tralasciando una circostanza rilevante, ossia che

egli ha sempre sostenuto di "aver voluto togliere dal suo cammino il PI 1"

per poter raggiungere la PI 2 e privarla della telecamera per "far cessare

l'indebita violazione della sua personalità". Assevera trattarsi di

"reazione proporzionata" perché il giornalista "non ha subito

nessuna forma di violenza che ecceda quanto socialmente ammissibile", ritenuto

altresì che la vittima stessa avrebbe confermato di non aver quasi sentito il

pugno sul capo".

a) La censura non deve essere vagliata oltre, perché alle vie di fatto

è comminato l'arresto o la multa (art. 126 cpv. 1 CP). Si tratta quindi di

contravvenzione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002,

p. 154, n. 20) riferita a fatti realizzatisi il 16 luglio 2001 ¿ vigente la

pregressa normativa dell'art. 109 vCP con il termine di prescrizione biennale

dell'azione penale, più favorevole della nuova disciplina dell'art. 109 nCP in

vigore dal 1. ottobre 2002 che non solo estende a 3 anni il termine di

prescrizione ma ne limita anche il dies ad quem fino al giudizio di merito di

prima istanza e non può pertanto costituire lex mitior per raffronto al

vecchio diritto (DTF 130 IV 101 consid. 1 pag. 102, 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51

s.; Trechsel/ Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ediz.,

Zurigo 2004, p. 310, ad C. 1; cfr. sul tema Schubarth, Das neue Recht der

strafrechtlichen Verjährung, in: RPS 2002, p. 322¿324, 326 s., 334¿336) ¿ per i

quali l'azione penale si è prescritta il 16 luglio 2003, il termine di

prescrizione continuando a decorrere anche pendente il ricorso per cassazione

presentato il 18 ottobre 2002.

Ciò significa che

decade la perseguibilità dell'imputazione per il reato di vie di fatto e la

prescrizione comporta, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare,

l'archiviazione del caso (sentenze CCRP 21 maggio 2004 in re C. consid. 5c e 5

novembre 2002 in re M. consid. 3 con rif.), senza che occorra determinarsi

sulla natura, controversa in materia penale, della prescrizione (cfr. Peter

Müller, Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Basilea/Ginevra /Monaco, 2003, n.

40.

ss. preliminarmente all'art. 70 CP). In DTF 117 Ib 53 consid. 3, così come

in DTF 105 IV 7 consid. 1a, il Tribunale federale ha lasciato indecisa la

questione a sapere se la prescrizione dell'azione penale costituisca un motivo

d'estinzione del diritto dello Stato di condannare, fondato sul diritto

materiale, oppure una regola di procedura, costituente un impedimento processuale

alla prosecuzione della causa. In DTF 116 IV 80 e 76 IV 123 la prescrizione è

stata invece classificata come ostacolo processuale. Il quesito non è risolto

in modo unanime nemmeno dai vari tribunali cantonali (cfr. Stefan Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. ediz., Zurigo 1997, n. 3 preliminarmente

all'art. 70). Per quanto riguarda il Cantone Ticino, il Tribunale federale in

una recente sentenza non pubblicata ha considerato come ¿ sulla base della

giurisprudenza della CCRP ed in linea di massima anche della CRP ¿ l'intervento

della prescrizione comporti l'estinzione del diritto dello Stato di punire e

attenga quindi al diritto materiale (sentenza 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002,

consid. 3.4 con rif.).

b) Ciò posto, accertata

l¿intervenuta prescrizione dell¿azione penale, la condanna formante oggetto del

Dispositivo

dispositivo A (in parte) deve essere annullata per quanto riguarda il reato di

vie di fatto e il ricorso per cassazione dichiarato, su questo punto, senza oggetto.

3. Sul

reato di ripetuta coazione da parte del ricorrente contro PI 1 e PI 2, il primo

giudice ¿ con riferimento al contenuto della videocassetta e al costituto

testimoniale D__________ ¿ ha ritenuto che lo stesso ricorrente abbia:

¿ costretto il

giornalista e l'operatrice ad interrompere le riprese filmate;

¿ tentato di farsi

consegnare la videocassetta appena registrata;

¿ ordinato ad un suo

operaio di tener fermo PI 1 per impedirgli di intervenire in difesa della

collega;

¿ costretto la PI 2 a

fuggire.

a) Il ricorrente chiede di essere prosciolto perché non vi era stato

alcun accordo in merito all'intervista e perché le riprese erano "del

tutto abusive e lesive della libertà e dell'immagine del ricorrente",

oltre che non necessarie quale aggiunta al filmato registrato al mattino. Egli

assevera di non aver svolto il ruolo di aggressore, ma di essere stato vittima

di "un vero e proprio agguato televisivo" e pertanto legittimato a

far cessare "la grave e inopinata turbativa", chiedendo dapprima di interrompere

la registrazione, poi tentando di farsi consegnare la videocassetta e infine

rincorrendo l'operatrice dopo che al giornalista era stato impedito di intervenire

a favore della collega.

b) Il reato di coazione ex art. 181 CP si realizza quando l'autore,

usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in

altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o

tollerare un atto.

Nel caso di specie

il primo giudice, in sostanza sulla base dei fatti così come emergono dalla videocassetta

agli atti nell'inc. n. 17.2002.58, ha ritenuto che il ricorrente sia giunto in

via dopo che già PI 1 e PI 2 avevano iniziato le riprese e le avevano

continuate anche dopo che egli aveva loro imposto di sospenderle. Intenzionato

a dar corso al suo ordine, il ricorrente cercò di raggiungere PI 2, ma venne

ostacolato da PI 1: dopo averlo spintonato e colpito con un pugno di debole intensità,

egli lanciò contro il giornalista, senza colpirlo, un sasso raccolto da terra,

ponendosi all'inseguimento dell'operatrice per ottenere la videocassetta, dopo

aver impedito a PI 1, facendo capo ad un operaio della sua impresa edile, di

intervenire in aiuto della collega.

c) A fronte di

questo puntuale apprezzamento reso in termini condivisibili perché fondato su

riscontri oggettivi e soggettivi affidabili e su una valutazione globale

spiegata e motivata, il ricorrente si limita in sostanza a criticare la

sentenza impugnata contrapponendole una propria versione dell'accaduto,

costruita in termini appellatori. Egli infatti si richiama al teorema

dell'agguato televisivo, che lo vede quale vittima e non aggressore, non essendovi

stato alcun accordo sull'intervista, con la conseguenza che le riprese

sarebbero state del tutto abusive e lesive della sua libertà e della sua

immagine. Orbene, siffatto argomentare potrebbe già essere dichiarato inammissibile,

atteso che per valersi dell'art. 288 lett. c CPP in effetti non basta lamentare

arbitrio. Occorre anche illustrare in che cosa l'arbitrio consista. Il

ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del

primo giudice, ma non spiega perché questi avrebbe tratto conclusioni, oltre

che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento serio e oggettivo o

in aperto contrasto con gli atti. In sostanza l'interessato motiva il ricorso

per cassazione con tesi meramente appellatorie, come se si rivolgesse a

un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'apprezzamento delle

prove, dimenticando che per dimostrare estremi di arbitrio non basta allegare

una diversa versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma

occorre illustrare perché la sentenza impugnata offenderebbe finanche il

sentimento di giustizia ed equità. In questa prospettiva il ricorso è del tutto

carente. Egli non spiega comunque per quale motivo non potessero essere

effettuate le registrazioni in via e nemmeno perché, dopo aver visto che

l'operatrice era intenta a filmare, abbia preferito intervenire

intenzionalmente e pesantemente sulla scena in luogo di defilarsi a tutela

dell'integrità della sua immagine. Può essere ricordato in questo contesto che

T__________ era intervenuta con PI 1 e PI 2 su segnalazione di taluni proprietari

esasperati per i disagi riconducibili alle inadempienze dell'impresa di

costruzioni D. __________ SA, di cui il ricorrente è presidente con diritto di

firma individuale e azionista al 50% (cfr. atto n. 14, verbale di

interrogatorio RI 1 del 14 gennaio 2002). Detto altrimenti, PI 1 e PI 2

svolgevano funzioni che rientrano in linea di principio nella libertà dei

media, garantita dall'art. 17 cpv. 1 Cost. (sulla nozione,

cfr. Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, Zurigo 2003, n. 5¿10 ad art. 17).

d) Sul reato di ripetuta coazione, il giudizio del primo giudice merita

pertanto conferma.

4. Sul

reato di ripetuta minaccia per aver espresso nello stesso giorno frasi minacciose

¿ del tipo "digli che lo ammazzo" e "io a te ti faccio

fuori" ¿ nei confronti di PI 1 in due occasioni, per il primo giudice i

fatti sarebbero dimostrati da __________ B__________, direttore di T__________,

e dalla centralinista __________ M__________. B__________ non avrebbe preso sul

serio la minaccia di morte, temendo però che il ricorrente potesse andare alla

ricerca di PI 1 per passare a vie di fatto, motivo per cui avvertì di tale

accadimento il proprio dipendente. La minaccia sarebbe poi stata ripetuta alla

centralinista, che ricorda bene le parole udite, pur non essendo stata in grado

di riferire altri particolari su quell'episodio.

a) Il ricorrente postula il suo proscioglimento, subordinatamente la

riduzione a "semplice tentativo", siccome la condanna è frutto di

accertamenti fattuali arbitrari ed è lesiva del diritto federale sostanziale.

La teste M__________ sarebbe inattendibile perché avrebbe riferito che la

minaccia sarebbe stata formulata da lui appena giunto a T__________ e non al momento

di andarsene, come indicato nella querela penale "allestita dopo i fatti e

quindi più genuina". Si tratterebbe quindi di deposizione da prendere

"con le pinze" e da non considerare in applicazione del principio in

dubio pro reo. La minaccia udita dal teste B__________ sarebbe a sua volta

inidonea a sostanziare dal profilo oggettivo il requisito della gravità, non

essendo atta a provocare spavento. Dagli atti non risulterebbe che PI 1

"si sia sentito non solo minacciato, ma abbia avuto paura o timore",

per cui al massimo vi potrebbe essere un "semplice tentativo", atteso

che secondo B__________ "PI 1 era turbato, non spaventato e

impaurito".

b) Il principio "in dubio pro reo" è un corollario

della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della

valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio.

Riferito alla valutazione delle prove ¿ cui nel caso di specie il ricorrente si

richiama ¿ esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto

dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo

una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la

fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che

l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza.

Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre

possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è

disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di

apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38

consid. 2a pag. 41). Sotto questo profilo il principio "in dubio pro

reo" ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31

consid. 4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue

conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque

sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola

per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può poggiare,

mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti

a fondare il convincimento del tribunale (DTF non pubblicata 19 aprile 2002

[1P.20/2002] consid. 3.2). Va ricordato che il ricorso per cassazione è un

rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e

la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza

impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

c) Riferendosi alla valutazione delle prove, il ricorrente censura in

sostanza la credibilità della teste M__________ e nega che PI 1 si possa essere

spaventato o intimorito dalle minacce di morte rivoltegli tramite B__________. Come

visto, il primo giudice ha evidenziato come la centralinista abbia ben

ricordato le minacce espresse dal ricorrente, senza riuscire comunque a contestualizzarle

con altri dettagli. La disputa su quando siano state formulate, se prima o dopo

l'incontro con B__________, non è decisiva. Rilevante è che minacce di morte

siano state pronunciate in due occasioni e davanti a due diverse persone a __________,

dove il ricorrente era giunto dopo che nel corso del pomeriggio a __________ in

via già si erano realizzati i fatti che concretizzano il reato di ripetuta

coazione. Orbene, benché ¿ come assevera il primo giudice ¿ sia vero che B__________

abbia dichiarato di non aver preso sul serio la minaccia di morte ma di aver comunque

avvertito PI 1 di quanto era capitato, tuttavia ¿ come giustamente rileva

ancora il pretore (cfr. sentenza, consid. 9 a p. 8) ¿ il destinatario della minaccia

poteva nutrire un giustificato timore, visto il comportamento avuto dal

ricorrente in via, quando non aveva esitato a lanciare un grosso sasso nella

sua direzione, pur senza colpirlo. La conclusione pretorile è in linea con la

concezione giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la minaccia deve essere

oggettivamente suscettibile di incutere spavento o timore alla vittima, non

però in funzione della sensibilità specifica del suo destinatario bensì secondo

criteri generali (Corboz, op. cit., p. 644, n. 6 con rif.), ciò che nel caso di

specie si realizza.

d) Ne consegue che

sul reato di ripetuta minaccia il giudizio del primo giudice deve essere

confermato.

5. Sulla

commisurazione della pena, il Pretore ha condannato il ricorrente per i reati

di vie di fatto, ripetuta coazione e ripetuta minaccia a 12 giorni di

detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, sulla base della seguente

apodittica motivazione: "le pene proposte dall'accusa [n.d.R.; 15 giorni

di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni] sono piuttosto miti visti

i reati addebitati. Tuttavia, venendo a cadere un capo d'accusa, la pena

detentiva viene ridotta a 12 giorni, fermo restando la concessione della

sospensione condizionale. La proposta di pena tiene conto di ogni possibile

attenuante".

a) Il ricorrente censura il giudizio pretorile per il fatto che, se è

vero che il giudice di merito fruisce di ampia latitudine di giudizio nella

valutazione di ogni singolo fattore che concorre alla determinazione della

pena, è però anche vero che egli debba indicare quale valore attribuisca ai

vari elementi considerati, secondo modalità tali da consentirne la verifica puntuale

ad opera dell'autorità di ricorso. Orbene, nel caso in esame il pretore non

avrebbe in sostanza motivato la pena secondo i vigenti canoni giurisprudenziali.

b) Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena essenzialmente in

funzione della colpa del reo. Questa disposizione non elenca in modo

dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della

stessa. La giurisprudenza ha tuttavia interpretato siffatta norma in DTF 129 IV

6 consid. 6.1 p. 20 s., DTF 128 IV 73 consid. 3b p. 77 e in modo più diffuso in

DTF 127 IV 101 consid. 2 p. 103¿105, elencando tutta una serie di elementi che

entrano in linea di conto e vanno analizzati dal giudice di merito con

motivazione che consenta all'autorità di ricorso di valutare se la pena sia

stata stabilita in base a valori estranei all'art. 63 CP o appaia

eccessivamente severa o clemente.

c) In particolare, la pena dovrà essere fissata tenendo conto della

colpa del reo, del movente, dei precedenti e della sua situazione personale. Il

criterio essenziale è quello della gravità della colpa: il giudice deve

considerare in primo luogo gli elementi che si riferiscono all'atto stesso,

ossia sul risultato dell'attività illecita, sulle sue modalità e come sia stata

l'esecuzione; dal profilo soggettivo dovrà essere determinata l'intensità della

volontà di commettere il reato e quale ne sia stato il movente. L'importanza

della colpa va anche rapportata alla libertà che aveva il reo di determinarsi

in conformità della legge: ove fosse stato facile l'ossequio della norma

infranta, ben più gravemente verrebbe valutata la sua decisione di averla

violata e di conseguenza la sua colpa sarebbe maggiore (DTF 127 IV 101 consid.

2a p. 103 con rif.).

d) Il primo giudice deve motivare la pena pronunciata per permettere di

controllare se egli non abbia ecceduto il proprio potere di apprezzamento o se

ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura

particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale

l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della

pena; egli può omettere di richiamare i fatti che, senza arbitrio, gli appaiano

non accertati o di scarsa rilevanza (DTF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56 s.; 120

IV 136 consid. 3a p. 142¿144 con rif.). Deve comunque esporre gli elementi da

lui considerati decisivi ¿ concernenti in particolare il reato e la personalità

di chi ha agito ¿ in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale

modo tutti i fattori determinanti, aggravanti e attenuanti, siano stati

effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la

pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne

è alla base. La sola enumerazione delle aggravanti e delle attenuanti non è di

per sé sufficiente.

e) Nel caso di specie, l'apodittica motivazione richiamata in ingresso ¿

che si limita ad indicare che "le pene proposte dall'accusa sono piuttosto

miti visti i reati addebitati" e che "la proposta di pena tiene conto

di ogni possibile attenuante" ¿ non consente qualsivoglia controllo.

Ne consegue

l'accoglimento del gravame su questo punto, nel senso che il primo giudice ¿

vale a dire ora la Pretura penale ¿ si dovrà nuovamente pronunciare sulla

commisurazione della pena in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra

richiamati, tenendo altresì conto che è caduta l¿imputazione di vie di fatto

per intervenuta prescrizione dell¿azione penale. Ciò che gli impone di statuire

di nuovo anche sulle spese giudiziarie e sulla tassa di giustizia.

6. Ciò

posto, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito

all¿intervenuta prescrizione dell¿azione penale per quanto riguarda il reato di

vie di fatto, con conseguente annullamento del dispositivo A della sentenza

impugnata (limitatamente a tale reato), il ricorso è parzialmente accolto nel

senso che, annullati anche il dispositivo che condanna il ricorrente a 12

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, come pure il dispositivo sulle spese e sulla tassa di giustizia, gli atti

sono rinviati alla Pretura penale per ricommisurazione della pena in relazione

alla condanna per ripetuta coazione (consumata e tentata) e ripetuta minaccia

nel senso dei considerandi e per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e sulla

tassa di giustizia.

II. Sul ricorso di PI 1

7. Sul

reato di violazione della sfera privata di RI 1 mediante apparecchi di presa

d'immagini da parte del ricorrente e PI 2, il primo giudice, con riferimento al

contenuto della videocassetta corrispondente e alle ammissioni del giornalista

e dell'operatrice televisiva, ha ritenuto che gli elementi costitutivi del

reato ex art. 179quater CP si siano realizzati, atteso che:

"sono stati registrati suoni e immagini con un apparecchio da presa, la

conversazione rientrava nella sfera privata dal momento che si riferiva a fatti

che RI 1 in ogni caso non era disposto a rendere di pubblico dominio e non vi

era il suo consenso" (cfr. sentenza p. 8, n. 10 i.f.). Non meritano per

contro accoglimento, a mente del pretore, "gli argomenti fondati su

legittima difesa, stato di necessità e salvaguardia di interessi legittimi"

(cfr. sentenza, p. 9, n. 10).

a) Il ricorrente insorge ex art. 288 lit. a CPP per errata applicazione

del diritto federale (art. 179quater CP, la sola norma contestatagli

nel decreto d'accusa). Egli assevera, in sintesi, che la telecamera digitale,

programmata automaticamente per registrare audio e video, è stata usata per

registrare "clandestinamente" (cfr. atto ricorsuale, p. 6, n. 6) solo

la conversazione. Infatti l'inquadratura non era importante, perché l'incontro

si svolgeva in luogo pubblico, sulla terrazza esterna di un esercizio pubblico,

presenti altri avventori seduti ai tavolini vicini.

Le telecamera era in

un primo tempo appoggiata sulle ginocchia della PI 2, verosimilmente per non

destare sospetti: conferma di ciò si ha visionando la prima parte della videocassetta

in cui non appare la faccia e la parte superiore del tronco di RI 1. L'inquadratura

cambia solo dopo che la vittima si era rivolta alla PI 2 chiedendole "la

sarà mia dré a filmà?", probabilmente perché per tranquillizzare

l'interlocutore la telecamera era stata appoggiata sul tavolino: in questo contesto

è bene precisare che "la persona che viene registrata, se non sa che la

telecamera è in funzione, non si accorge di nulla" (cfr. ricorso, p. 5 in

alto). Il ricorrente sostiene dipoi di aver ordinato alla PI 2 di registrare la

conversazione solo per cautelarsi preventivamente da "rimproveri costruiti

ad arte o mossi a meri scopi strumentali o vendicativi" (cfr. ricorso, p.

5 nel mezzo). Non si tratterebbe pertanto di parole e pensieri di RI 1 aventi

un'importanza particolare per la sua personalità, rientranti nella categoria di

elementi o fatti generalmente di natura intima o privata. In diritto il

ricorrente reputa che non sia stato violato l'art. 179quater CP ma

semmai si sarebbe realizzata "la fattispecie dell'infrazione prevista

all'art. 179ter CP (registrazioni clandestine di conversazioni)

poiché unicamente le parole espresse nel corso del colloquio avrebbero potuto

ricevere qualifica di fatto privato protetto dalla norma penale (in particolare

appunto l'art. 179ter CP). Il decreto d'accusa non menzionando

l'art. 179ter CP e l'eventuale mutamento del capo d'accusa non

essendo comunque stato notificato ai prevenuti in conformità dell'art. 250 CPP,

il ricorrente ¿ e per attrazione anche PI 2 ¿ devono essere prosciolti dal

reato ex art. 179quater CP, mancandone i presupposti tanto

soggettivi quanto oggettivi.

b) A mente della parte civile, per contro, "l'inquadratura è importante"

perché la PI 2 "non si è limitata ad effettuare un campo lungo" sulla

terrazza esterna del ritrovo pubblico, ma ha filmato RI 1 "in primo piano,

immortalando quindi un colloquio che era e doveva restare confidenziale".

La prima obiezione del ricorrente fondata sulla "natura pubblica del colloquio"

va disattesa, perché va tenuto conto che la sfera privata dell'art. 179quater

CP corrisponde a quella del diritto civile e considera anche la cosiddetta

"sfera semi-pubblica, ossia fatti privati che si svolgono in

pubblico". Sui rapporti tra gli art. 179quater e 179ter

CP è dell'avviso che si dia concorso ideale perfetto, così come deciso dal primo

giudice, quando l'autore utilizzando una videocamera digitale registra immagine

e suono.

c) Il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante

apparecchi di presa d'immagini ex art. 179quater CP si realizza

quando l'autore, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto

d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non

osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona,

senza l'assenso di quest'ultima.

Nel caso di specie

il primo giudice si è limitato all'ipotesi di violazione della sfera privata.

Con fatto nel senso dell'art. 179quater CP si intende tutto ciò che

esiste e può essere osservato (DTF 118 IV 41 consid. 3 p. 44). Non si richiede

che il fatto sia compromettente né che la sua rivelazione sia suscettibile di esporre

la vittima a un danno o a torto morale. Il fatto deve appartenere alla sfera

segreta o a quella privata. Per dirla con Corboz, op. cit., p. 613, n. 5, la

distinzione tra "sfera segreta" e "sfera privata" non è

agevole e i limiti sono difficili da stabilire. Sfera privata è nozione più

ampia, che il legislatore ha inteso limitare nel senso che in essa sono

compresi anche i fatti che si svolgono in luogo pubblico, purché non siano

osservabili senz'altro da ognuno. Ad esempio, chi fotografa, contro la sua volontà,

l'occupante di una casa quando questi si trova dinanzi alla porta d'ingresso,

riprende un fatto rientrante nella sua sfera privata non osservabile senz'altro

da ognuno. La sfera privata tutelata dall'art. 179quater CP non

comprende soltanto quanto avviene nella casa stessa, bensì anche ciò che si

svolge in prossimità della medesima, a condizione che tale prossimità sia senz'altro

considerata dai suoi occupanti e riconosciuta dai terzi come facente parte

dell'area appartenente alla casa. Fa parte di quest'area anche lo spazio

antistante alla porta d'ingresso (DTF 118 IV 41 consid. 4/e¿f, p. 49¿51).

d) Nel caso

sottoposto ad esame, i fatti si sono svolti sull'area attrezzata a bar all'esterno

di un esercizio pubblico. RI 1, il ricorrente e PI 2 erano seduti attorno a un

tavolino, circondati da altre persone sedute ai tavoli vicini. Ben può dirsi

pertanto che non si tratta di fatti ¿ fissabili su un supporto d'immagini ¿

rientranti nella sfera privata, lo spazio destinato ai clienti di un esercizio

pubblico non potendo essere qualificato alla stregua dello spazio antistante la

porta d'ingresso di un'abitazione privata. Detto altrimenti, i fatti non si

sono svolti in area protetta poiché la terrazza è accessibile e visibile non

solo agli altri avventori presenti ma anche ai terzi che si fossero trovati a

passarvi davanti.

e) Come si è visto, la presa d'immagini risulta essere nel caso di

specie irrilevante dal profilo penale. Il primo giudice, e prima di lui il Procuratore

pubblico, non si sono avveduti che se è vero che la telecamera digitale

registra tanto le immagini quanto i suoni, possono qui assumere rilevanza

penale solo i suoni che registrano la conversazione non pubblica svoltasi tra il

ricorrente, PI 2 e RI 1. Quanto si vede è del tutto casuale e non voluto:

infatti l'intento era quello di mettere su nastro i suoni ossia la

conversazione riservata, tant'è che la telecamera era stata appoggiata nella

fase iniziale sulle ginocchia della PI 2, verosimilmente per non insospettire

l'interlocutore. È solo dopo che RI 1 aveva notato la telecamera e si era

incupito, rivolgendosi minaccioso alla PI 2 con un perentorio "la sarà mia

dré a filmà", che vi era stato un posizionamento diverso dell'apparecchio,

messo sul tavolino senza che l'interlocutore potesse comunque rendersi conto

che la registrazione continuasse (cfr. atto ricorsuale, ammissione a p. 5 in

alto). Non vi può pertanto essere spazio per il reato di violazione della sfera

privata mediante un apparecchio di presa d'immagini. Ne consegue il

proscioglimento di PI 1 da tale reato, con estensione degli effetti ex art. 297

CPP anche a PI 2 che non ha presentato ricorso. Il dispositivo "B"

della sentenza impugnata deve quindi essere modificato in tal senso.

8. Il

ricorrente non nega che vi sia stata una registrazione clandestina ¿ da parte

di PI 2, su suo ordine ¿ di una conversazione con RI 1 non udibile da terzi.

Unicamente le parole espresse nel corso del colloquio avrebbero potuto ricevere

qualifica di fatto privato protetto dalla norma penale (in particolare appunto

l'art. 179ter CP). Il decreto d'accusa non menziona però l'art. 179ter

CP e l'eventuale mutamento del capo d'accusa non è comunque stato notificato ai

prevenuti in conformità dell'art. 250 CPP.

a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio.

L'atto di accusa (come pure il decreto di accusa) assume una doppia funzione:

da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro

garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente

far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a p. 21 con rif., 120 IV 348

consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b;

Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozesrecht, 3. ediz., p. 162 n. 6 ss. e

p. 165 n. 16). Il principio accusatorio ¿ come il

principio dell'immutabilità, che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto

del giudizio ¿ è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a),

ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di

essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a p. 21, 116 Ia 455 consid. cc). L'identità

tra atto di accusa e oggetto del giudizio non dev'essere spinto all'accesso,

fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del

24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P.,

consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso tuttavia quando il giudice si

fonda su una fattispecie diversa da quella enunciata nell'atto di accusa, senza

che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa

adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid.

2c e d p. 22 ss. con rif., DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a; DTF

116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., p. 192 n. 7 e p. 195 n. 19).

b) Stabilito che il decreto d'accusa considera solo l'art. 179quater

CP e non l'art. 179ter CP, la questione non può ovviamente

essere vagliata oltre. Per ragioni di economia processuale e in conformità

della giurisprudenza di questa Corte, gli atti vanno trasmessi alla Pretura

penale perché riprenda il processo secondo l'art. 250 cpv. 1 e 4 CPP

(applicabili per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa)

dovendosi valutare se l'accusato risulti colpevole del reato ex art. 179ter

CP non contemplato nel decreto di accusa. Basterà nel caso di specie che il

Pretore viciniore contesti agli accusati (il ricorrente e, per attrazione, ossia

in virtù dell¿art. 297 CPP, anche a PI 2) la nuova imputazione . Prima di

riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare ad entrambi il diritto

di essere sentiti ¿ e quindi anche di proporre prove a discarico ¿ sgorgante

dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e

giurisprudenza; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).

9. Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel

senso che, annullato il dispositivo B della sentenza impugnata, il ricorrente

e, di riflesso, PI 2 (art. 297 CPP) vanno prosciolti dal reato di violazione

della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini (art. 179quater

CP). Annullati anche successivi dispositivi di condanna emanati nei loro

confronti, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel

senso del considerando 8b sul reato di registrazione clandestina di

conversazioni (art. 179ter CP) e, dandosene il caso, per ricommisurazione

della pena e, in ogni caso, per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e sulla

tassa di giustizia.

III. Sulle spese e sulle

ripetibili.

10. La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui

"se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori

all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale

sentenza si giustifica perciò di caricare gli oneri processuali per 1/2 allo

Stato, per 1/3 a RI 1 e per 1/6 a PI 1. In esito al ricorso di PI 1, lo Stato

verserà al ricorrente fr. 900.¿ per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Non

vengono per contro riconosciute ripetibili a RI 1, soccombente in misura

preponderante (consid. 3d, 4d e 6 che precedono). Sugli oneri di prima sede

giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

Per

questi motivi,

visto

sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. L¿azione

penale relativa al reato di vie di fatto è prescritta. Il dispositivo A della

sentenza impugnata è pertanto annullato nella misura in cui riconosce RI 1

autore colpevole di vie di fatto.

2. Nella

misura in cui non è divenuto privo oggetto in seguito alla prescrizione

dell'azione penale per quanto concerne il reato di vie di fatto, il ricorso di RI

1 è parzialmente accolto nel senso che, annullati i successivi dispositivi di

condanna della sentenza impugnata che lo concernono, gli atti sono rinviati alla

Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

3. Il

ricorso di PI 1 è parzialmente accolto nel senso che, annullato il dispositivo B

della sentenza impugnata, il ricorrente è prosciolto dal reato di violazione

della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini. Annullati i

successivi dispositivi di condanna della sentenza impugnata che lo concernono,

gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

4. In

applicazione dell'art. 297 CPP, la sentenza impugnata va annullata nel

dispositivo B e PI 2, qui non ricorrente, è prosciolta dal reato di violazione

della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini. Annullati i

successivi dispositivi di condanna della sentenza impugnata che la concernono, gli

atti sono rinviati a un altro giudice per un nuovo giudizio nel senso dei

considerandi .

5. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.¿

b)

spese fr. 100.¿

fr. 1'000.¿

sono

posti per 1/2 a carico dello Stato, per 1/3 a carico di RI 1 e per 1/6 a carico

di PI 1. Lo Stato rifonderà a PI 1 fr. 900.¿ per ripetibili ridotte.

6. Intimazione:

¿ RI

1;

¿ PA

1;

¿ PI

1;

¿ PA

2;

¿ PI

2;

¿ Procuratore

pubblico __________;

¿ Pretura

del Distretto di __________;

¿ Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

¿ Comando della Polizia

cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

¿ Dipartimento delle

istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

¿ Servizio

coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

¿ Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

tutti patrocinati da: PA 2

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il

presidente Il

segretario

N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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