17.2003.10
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29 dicembre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
17.2003.10
Data decisione, Autorità:
29.12.2004, CCRP
Titolo:
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari - presupposti soggettivi - potere di cognizione dwella Corte di cassazione e di revisioen penale nel vagliare l'aspetto soggettivo - falsità in atti commessa per negligenza - contravvenzione
FALSITÀ IN ATTI DA PUBBLICI UFFICIALI O FUNZIONARI
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 317 cf. 1 CPS
art. 317 cf. 2 CPS
Incarto n.
17.2003.10
Lugano
29 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso presentato il 7 marzo 2003 dal
Procuratore
pubblico del Cantone Ticino
contro la
sentenza emanata il 4 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale nei
confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 ottobre 2002 verso le ore 10 l'agente della polizia cantonale __________
ha ricevuto nel suo ufficio a __________ una lettera in lingua straniera con la
data del giorno prima firmata da __________ e __________. Allegato allo scritto
v'era un biglietto con la dicitura “consegnata da __________”. Quello stesso
giorno l'interprete __________ ha provveduto alla traduzione dello scritto, nel
quale le due firmatarie denunciavano tale __________ di averle ingannate,
promettendo loro un'occupazione in Svizzera come ballerine e intrattenitrici
nei bar, salvo poi chiedere loro di prostituirsi. Nello stesso scritto le due
donne pretendevano altresì di aver dovuto pagare a una certa __________ US$
2800 per il viaggio. __________ ha quindi segnalato il caso all'aiutante __________
e al capitano __________, i quali gli hanno suggerito di assumere a verbale le
dichiarazioni delle due donne e di procedere al fermo di __________.
B. Nel primo pomeriggio dello stesso 16 ottobre 2002 __________ ha
telefonato ad __________, marito della titolare del bar __________ e
responsabile di fatto del locale, chiedendogli di accompagnare in ufficio le
due denuncianti per l'interrogatorio. In seguito egli ha interpellato il
commissario __________, domandandogli come procedere per non esporre a rischio
le due donne. Questi gli avrebbe consigliato di redigere un verbale per ognuna
delle ragazze, sul quale avrebbe semplicemente indicato le rispettive
generalità e il nome di copertura. Subito dopo egli avrebbe dovuto stendere un
altro verbale in cui riportare le deposizioni, indicando le denuncianti con il
solo nome fittizio. Verso le ore 15 __________ ha cominciato a registrare le
dichiarazioni concordi delle due donne, alla presenza dell'interprete __________,
mettendo il tutto in un unico verbale. Ha tuttavia interrotto l'interrogatorio
non appena avvertito che __________ sarebbe giunta al bar __________ fra le ore
16.00 e le 16.30 per incassare la somma chiesta alle due ragazze. Insieme con
tre colleghi egli ha raggiunto così l'esercizio pubblico. Per evitare attese
alle due donne la verbalizzazione è stata portata a termine dal sergente __________.
Verso le 17.30, dopo avere atteso invano l'arrivo di __________, __________ è
rientrato in ufficio, dove ha trovato il verbale già firmato dalle denuncianti e
dall'interprete. Dal momento che in calce figurava anche il suo nome, egli ha
lo letto e sottoscritto a sua volta.
C. Il 17 ottobre 2000 __________ ha trasmesso al commissario __________,
per il tramite del sergente __________, i tre verbali e la lettera in originale
con la traduzione. L'indomani il sergente __________ ha segnalato a __________
di essere venuto a sapere che la procedura seguita nel caso specifico non era
corretta, poiché si sarebbero dovuti redigere verbali distinti per ognuna delle
ragazze, un documento unico non permettendo di risalire con sufficiente
chiarezza all'origine delle dichiarazioni. __________ si è recato quindi al bar
__________, dove per mezzo di __________ (che fungeva da interprete) ha
spiegato alle due donne che occorreva redigere verbali separati e ha chiesto
loro se avessero qualche cosa da aggiungere o da modificare rispetto a quanto
raccontato il giorno prima. __________ ha chiesto di rettificare parzialmente
la prima frase del testo, togliendo il passaggio in cui __________ parlava di
sua madre.
D. Rientrato
in ufficio, __________ ha stilato due verbali distinti, mettendo le frasi al
singolare e togliendo il riferimento non voluto da __________. Nel pomeriggio
egli è poi tornato al __________ dove, sempre con l'aiuto di __________, ha
chiesto alle due ragazze se erano d'accordo con la traduzione del gestore o se
esigevano la presenza di un interprete ufficiale. Le due vi hanno rinunciato e,
sentite le spiegazioni sulle modifiche apportate al verbale precedente, hanno
firmato i nuovi documenti. A questo punto __________ ha lacerato l'originale e
ne ha portato i pezzi in ufficio per passarli al tritacarte. Siccome in calce
ai due nuovi verbali, che portavano la data e l'ora di quello originale, figurava
anche il nome del traduttore ufficiale, __________ è poi stato chiamato
telefonicamente in gendarmeria per sottoscriverli. Se non che, a seguito di
sviluppi intercorsi dopo una retata della polizia al bar __________, i due
verbali non sono stati sottoposti all'interprete ufficiale e sono rimasti nel
cassetto della scrivania di __________.
E. Con decreto di accusa del 17 dicembre 2001 il Procuratore pubblico
ha ritenuto __________ autore colpevole di tentata falsità in atti formati da
pubblico ufficiale (art. 317 n. 1 cpv. 2 CP) per avere, il 17 ottobre 2000,
creato di sua iniziativa come sergente di polizia due verbali di interrogatorio
in cui le denuncianti figuravano come autrici delle dichiarazioni, attestando
in tal modo, contrariamente al vero, dichiarazioni rilasciate in circostanze e
modalità diverse da quelle realmente avvenute. In applicazione della pena, il
Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr.
500.–. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo sull'opposizione,
con sentenza del 4 febbraio 2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'accusato,
ponendo la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 770.– a
carico dello Stato.
F. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto
il 6 febbraio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione del ricorso, presentata il 7 marzo
successivo, egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di
confermare il decreto di accusa o, in subordine, l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale per
nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2003 __________ propone
di respingere il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Premesso che il giudice della Pretura penale ha correttamente
riconosciuto sia la qualifica di funzionario al sergente di polizia (art. 110
n. 4 CP), sia la qualità di documento ai due verbali di interrogatorio (art.
110.
n. 5 CP) e che non sussiste discussione circa i presupposti oggettivi della
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 n. 1 CP),
il Procuratore pubblico ricorda che in concreto l'assoluzione dell'imputato si
deve alla presunta inesistenza di dolo da parte dell'autore, il quale secondo
il giudice della Pretura penale ha agito in buona fede, senza la consapevolezza
di creare un documento falso e – soprattutto – senza la volontà di ingannare
altri. Se non che, egli prosegue, per quanto riguarda tale reato non occorre un
dolo diretto, ma basta un dolo eventuale. L'autore è punibile perciò a norma dell'art.
317.
n. 1 cpv. 2 CP anche quando preveda l'infrazione come possibile e non
faccia quanto è in suo potere per eliminarne o attenuarne le conseguenze, accomodandosi
del risultato. L'intenzione di inganno si desume nella fattispecie dalla volontà
di usare il falso, poco importando che una persona non sia stata effettivamente
ingannata. E nella fattispecie l'accusato avrebbe agito nella piena consapevolezza
dell'illecito.
2.
Quanto l'autore di una reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto
(DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3
pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se un persona ha
agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola
quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano
federale: Wiprächtiger in:
Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.
6.99
con richiami alla nota 182; Corboz,
Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni
relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva,
aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha
agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono
essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo
per arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri,
Le pouvoir en nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in
basso). Arbitrario (art. 288 lett. c CPP) non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione
di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 269 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.2 pag. 178 con rinvii).
3.
Giusta l'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP sono puniti con la reclusione o con
la multa i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un
documento attestano in modo contrario alla verità un fatto di importanza
giuridica, in specie autenticano una firma o una copia non conforme all'originale.
A differenza dell'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP, dal lato soggettivo tale reato non
presuppone che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV
216.
consid. 2 pag. 220). La fattispecie è già adempiuta quando l'autore sa di
ingannare facendo uso dell'atto come se fosse autentico, anche se poi la
persona non viene effettivamente ingannata (DTF 121 IV 216 consid. 4 pag. 223; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2003, n. 10 ad art. 317 CP). Anzi,
il reato può già essere commesso per negligenza (art. 317 n. 2
CP).
4.
Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto fuori discussione –
come detto – sia la qualifica di funzionario per quanto riguardava l'accusato,
sia la qualifica di documento per quanto riguardava i verbali di
interrogatorio, destinati a provare la commissione di un reato, ossia un fatto
di importanza giuridica. Che questi non siano stati firmati dall'interprete è
stato ritenuto senza rilievo dal primo giudice, l'accusato essendo stato
chiamato a rispondere di tentata falsità in documenti (anche per non
avere fatto proseguire i verbali medesimi al Procuratore pubblico). Se non che
– ha continuato il giudice della Pretura penale – l'istruttoria non ha permesso
di dimostrare né che l'accusato abbia avuto l'intenzione di creare un falso, né
che egli abbia mirato all'inganno di terzi. La decisione di redigere due
verbali distinti senza eseguire un nuovo interrogatorio delle due donne è stata
presa dopo che i superiori gli avevano chiesto di rimediare alle lacune del
verbale originario. L'accusato ha quindi agito con la mera intenzione di sanare
la mancanza e non di confezionare falsi, idonei a trarre in errore terze
persone. Ciò risulta anche dal fatto che i nuovi verbali riportano esattamente
quanto avevano riferito le ragazze durante il primo interrogatorio alla
presenza dell'interprete, salvo essere volti al singolare e non accennare più
alle dichiarazioni di __________ in cui l'amica parlava di sua madre.
La copia
del verbale originale – ha soggiunto il giudice della Pretura penale – dimostra
in modo inequivocabile che i due nuovi protocolli sono identici a quello
distrutto e nulla induce a sospettare che le due ragazze abbiano fornito una
versione diversa. I due verbali riprendono la data del 16 ottobre 2000, quando
è avvenuto l'interrogatorio originario, e attestano che le due donne sono state
sentite insieme, com'è realmente avvenuto. Prima di sdoppiare il verbale, del
resto, l'accusato ha interpellato le denuncianti, spiegando loro – tramite __________
– le sue intenzioni e chiedendo loro se avessero qualche cosa da aggiungere o
da modificare rispetto a quanto riferito la vigilia. Ha poi nuovamente
sottoposto loro i due protocolli, sempre facendo capo alla traduzione di __________,
documenti che le ragazze hanno firmato dopo avere preso atto delle modifiche.
Secondo le intenzioni del prevenuto, i due verbali avrebbero poi dovuto essere
sottoposti all'esame e alla sottoscrizione dell'interprete ufficiale. Donde il
convincimento circa la buona fede di lui.
5.
Il Procuratore pubblico sostiene che nel caso in esame l'accusa-to,
ispettore di polizia con anni di esperienza, non poteva ignorare l'illiceità
del proprio agire, tant'è che ha distrutto il verbale originario. Cosciente di
quanto stava facendo, egli si è astenuto dal far proseguire i due nuovi verbali
per la via di servizio, lasciandoli nella sua scrivania. Ciò dimostra che egli
aveva preso in debito conto l'eventualità di trarre altri in errore, compreso
il magistrato inquirente, i suoi collaboratori e le possibili autorità di
ricorso. I verbali in questione costituiscono perciò un falso deliberato, poiché
attestano interrogatori esperiti in modi e circostanze inveritiere, come l'accusato
sapeva perfettamente. Il Procuratore pubblico fa valere altresì che uno
sperimentato sergente di polizia non può avere distrutto il verbale originario
per negligenza, né avere allestito per mera negligenza i due verbali
sostitutivi. Per tacere del fatto che l'accusato ha fatto sottoscrivere i due
verbali alle interessate senza l'interprete ufficiale, nonostante fossero
certificate la sua presenza e l'avvenuta traduzione. Il proscioglimento è
perciò – egli sostiene – conseguente a un'errata applicazione del diritto.
6.
Il primo giudice – come si è ripetuto – ha escluso qualsiasi dolo
dell'autore, accertando che questi ha agito senza la consapevolezza di creare
un documento falso e, soprattutto, senza la volontà di ingannare terzi. In
buona fede egli ha cercato di adottare gli accorgimenti che, secondo la sua
visione delle cose e in base a quanto gli era stato riportato da colleghi e
superiori, avrebbero accontentato il Procuratore pubblico, tenendo indenni le
ragazze e salvaguardando la conformità delle deposizioni (sentenza, pag. 8 seg.).
Tali accertamenti, che riguardano il foro interno dell'autore, vincolano la
Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 2). Tutt'al più il
Procuratore pubblico avrebbe potuto censurarli di arbitrio, ma nel ricorso egli
nemmeno accenna a una doglianza del genere. A dire il vero, egli neppure si confronta
con le diffuse considerazioni che hanno indotto il primo giudice a
escludere, nonostante la negligenza dell'imputato, l'intenzione di confezionare
falsi verbali di interrogatorio o di ingannare alcuno. Certo, il Procuratore
asserisce che l'accusato ha agito con piena intenzione, consapevole dell'illiceità
del proprio agire, ma così argomentando egli si fonda su fatti diversi da
quelli accertati nella sentenza impugnata. Ciò non è ammissibile.
Avesse il
Procuratore pubblico inteso far valere che l'accusato ha agito con dolo eventuale,
il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. A prescindere dalla circostanza
che nel ricorso non si fa alcuna distinzione fra dolo diretto e dolo eventuale,
sapere se l'autore abbia agito accomodandosi del risultato è – una volta ancora
– un fatto che il primo giudice ha escluso, senza che il Procuratore sollevi
critiche di arbitrio. Onde l'ulteriore irricevibilità del ricorso. Rimarrebbe
da esaminare se l'accusato abbia agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP), ciò
che lo stesso primo giudice sembra ammettere (sentenza, pag. 9). Come lo stesso
primo giudice ha rilevato, nondimeno, all'accusato è stato imputato un tentativo
di falsificazione in atti, il quale non può essere commesso per negligenza (sentenza,
pag. 9). Per di più, la falsificazione in atti per negligenza dell'art. 317 n.
2.
CP sarebbe una semplice contravvenzione, e come tale andrebbe considerata prescritta
(Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 317
CP).
7.
Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza
dello Stato, che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al
ricorso tramite un legale,
un'indennità
di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1000.– per
ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti, Lugano;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale
Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona.
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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