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17.2003.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 dicembre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente

per statuire sul ricorso presentato il 7 marzo 2003 dal

Procuratore

pubblico del Cantone Ticino

contro la

sentenza emanata il 4 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale nei

confronti di

__________,

(patrocinato

dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 16 ottobre 2002 verso le ore 10 l'agente della polizia cantonale __________

ha ricevuto nel suo ufficio a __________ una lettera in lingua straniera con la

data del giorno prima firmata da __________ e __________. Allegato allo scritto

v'era un biglietto con la dicitura “conse­gnata da __________”. Quello stesso

giorno l'interprete __________ ha provveduto alla traduzione dello scritto, nel

quale le due firmatarie denunciavano tale __________ di averle ingannate,

promettendo loro un'occupazione in Svizzera come ballerine e intrattenitrici

nei bar, salvo poi chiedere loro di prostituirsi. Nello stesso scritto le due

donne pretendevano altresì di aver dovuto pagare a una certa __________ US$

2800 per il viaggio. __________ ha quindi segnalato il caso all'aiutante __________

e al capitano __________, i quali gli hanno suggerito di assumere a verbale le

dichiarazioni delle due donne e di procedere al fermo di __________.

B. Nel primo pomeriggio dello stesso 16 ottobre 2002 __________ ha

telefonato ad __________, marito della titolare del bar __________ e

responsabile di fatto del locale, chiedendogli di accompagnare in ufficio le

due denuncianti per l'interrogatorio. In seguito egli ha interpellato il

commissario __________, domandandogli come procedere per non esporre a rischio

le due donne. Questi gli avrebbe consigliato di redigere un verbale per ognuna

delle ragazze, sul quale avrebbe semplicemente indicato le rispettive

generalità e il nome di copertura. Subito dopo egli avrebbe dovuto stendere un

altro verbale in cui riportare le deposizioni, indicando le denuncianti con il

solo nome fittizio. Verso le ore 15 __________ ha cominciato a registrare le

dichiarazioni concordi delle due donne, alla presenza dell'interprete __________,

mettendo il tutto in un unico verbale. Ha tuttavia interrotto l'interrogatorio

non appena avvertito che __________ sarebbe giunta al bar __________ fra le ore

16.00 e le 16.30 per incassare la somma chiesta alle due ragazze. Insieme con

tre colleghi egli ha raggiunto così l'esercizio pubblico. Per evitare attese

alle due donne la verbalizzazione è stata portata a termine dal sergente __________.

Verso le 17.30, dopo avere atteso invano l'arrivo di __________, __________ è

rientrato in ufficio, dove ha trovato il verbale già firmato dalle denuncianti e

dall'interprete. Dal momento che in calce figurava anche il suo nome, egli ha

lo letto e sottoscritto a sua volta.

C. Il 17 ottobre 2000 __________ ha trasmesso al commissa­rio __________,

per il tramite del sergente __________, i tre verbali e la lettera in originale

con la traduzione. L'indomani il sergente __________ ha segnalato a __________

di essere venuto a sapere che la procedura seguita nel caso specifico non era

corretta, poiché si sarebbero dovuti redigere verbali distinti per ognuna delle

ragazze, un documento unico non permettendo di risalire con sufficiente

chiarezza all'origine delle dichiarazioni. __________ si è recato quindi al bar

__________, dove per mezzo di __________ (che fungeva da interprete) ha

spiegato alle due donne che occorreva redigere verbali separati e ha chie­sto

loro se avessero qualche cosa da aggiungere o da modificare rispetto a quanto

raccontato il giorno prima. __________ ha chiesto di rettificare parzialmente

la prima frase del testo, togliendo il passaggio in cui __________ parlava di

sua madre.

D. Rientrato

in ufficio, __________ ha stilato due verbali distinti, mettendo le frasi al

singolare e togliendo il riferimento non voluto da __________. Nel pomeriggio

egli è poi tornato al __________ dove, sempre con l'aiuto di __________, ha

chiesto alle due ragazze se erano d'accordo con la traduzione del gestore o se

esigevano la presenza di un interprete ufficiale. Le due vi hanno rinunciato e,

sentite le spiegazioni sulle modifiche apportate al verbale precedente, hanno

firmato i nuovi documenti. A questo punto __________ ha lacerato l'originale e

ne ha portato i pezzi in ufficio per passarli al tritacarte. Siccome in calce

ai due nuovi verba­li, che portavano la data e l'ora di quello originale, figurava

anche il nome del traduttore ufficiale, __________ è poi stato chiamato

telefonicamente in gendarmeria per sottoscriverli. Se non che, a seguito di

sviluppi intercorsi dopo una retata della polizia al bar __________, i due

verbali non sono stati sottoposti all'interprete ufficiale e sono rimasti nel

cassetto della scrivania di __________.

E. Con decreto di accusa del 17 dicembre 2001 il Procuratore pubblico

ha ritenuto __________ autore colpevole di tentata falsità in atti formati da

pubblico ufficiale (art. 317 n. 1 cpv. 2 CP) per avere, il 17 ottobre 2000,

creato di sua iniziativa come sergente di polizia due verbali di interrogatorio

in cui le denuncianti figuravano come autrici delle dichiarazioni, attestando

in tal mo­do, contrariamente al vero, dichiarazioni rilasciate in circostanze e

modalità diverse da quelle realmente avvenute. In applicazione della pena, il

Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr.

500.–. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo sull'opposizione,

con sentenza del 4 febbraio 2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'accusato,

ponendo la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 770.– a

carico dello Stato.

F. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto

il 6 febbraio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di

revisione penale. Nella motivazione del ricorso, presentata il 7 marzo

successivo, egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di

confermare il decreto di accusa o, in subordine, l'annullamento della sentenza

impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale per

nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2003 __________ propone

di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Premesso che il giudice della Pretura penale ha correttamente

riconosciuto sia la qualifica di funzionario al sergente di polizia (art. 110

n. 4 CP), sia la qualità di documento ai due verbali di interrogatorio (art.

110.

n. 5 CP) e che non sussiste discussione circa i presupposti oggettivi della

falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 n. 1 CP),

il Procuratore pubblico ricor­da che in concreto l'assoluzione dell'imputato si

deve alla presunta inesistenza di dolo da parte dell'autore, il quale secondo

il giudice della Pretura penale ha agito in buona fede, senza la consapevolezza

di creare un documento falso e – soprattutto – senza la volontà di ingannare

altri. Se non che, egli prosegue, per quanto riguarda tale reato non occorre un

dolo diretto, ma basta un dolo eventuale. L'autore è punibile perciò a norma dell'art.

317.

n. 1 cpv. 2 CP anche quando preveda l'infrazione come possibile e non

faccia quanto è in suo potere per eliminarne o attenuarne le conseguenze, accomodandosi

del risultato. L'intenzione di inganno si desume nella fattispecie dalla volontà

di usare il falso, poco importando che una persona non sia stata effettivamente

ingannata. E nella fattispecie l'accusato avrebbe agito nella piena consapevolezza

dell'illecito.

2.

Quanto l'autore di una reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto

(DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3

pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se un persona ha

agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola

quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano

federale: Wiprächtiger in:

Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.

6.99

con richiami alla nota 182; Corboz,

Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ

113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni

relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si propo­neva,

aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha

agito, la sua cognizione piena o ridotta di com­mettere un illecito – possono

essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo

per arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri,

Le pouvoir en nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in

basso). Arbitrario (art. 288 lett. c CPP) non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fonda­mento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione

di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 con­sid. 2b pag. 30, 112 Ia 269 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.2 pag. 178 con rinvii).

3.

Giusta l'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP sono puniti con la reclusione o con

la multa i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un

documento attestano in modo contrario alla verità un fatto di importanza

giuridica, in specie autenticano una firma o una copia non conforme all'originale.

A differenza dell'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP, dal lato soggettivo tale reato non

presuppone che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di

una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV

216.

consid. 2 pag. 220). La fattispecie è già adempiuta quando l'autore sa di

ingannare facendo uso dell'atto come se fosse autentico, anche se poi la

persona non viene effettivamente ingannata (DTF 121 IV 216 consid. 4 pag. 223; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2003, n. 10 ad art. 317 CP). Anzi,

il reato può già essere commesso per negligenza (art. 317 n. 2

CP).

4.

Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto fuori discussione –

come detto – sia la qualifica di funzionario per quanto riguardava l'accusato,

sia la qualifica di documento per quanto riguardava i verbali di

interrogatorio, destinati a provare la commissione di un reato, os­sia un fatto

di importanza giuridica. Che questi non siano stati firmati dall'interprete è

stato ritenuto senza rilievo dal primo giudice, l'accusato essendo stato

chiamato a rispondere di tentata falsità in documenti (anche per non

avere fatto proseguire i verbali medesimi al Procuratore pubblico). Se non che

– ha continuato il giudice della Pretura penale – l'istruttoria non ha permesso

di dimostrare né che l'accusato abbia avuto l'intenzione di creare un falso, né

che egli abbia mirato all'inganno di terzi. La decisione di redigere due

verbali distinti senza eseguire un nuovo interrogatorio delle due donne è stata

presa dopo che i superiori gli avevano chiesto di rimediare alle lacune del

verbale originario. L'accusato ha quindi agito con la mera intenzione di sanare

la mancanza e non di confezionare falsi, idonei a trarre in errore terze

persone. Ciò risulta anche dal fatto che i nuovi verbali riportano esattamente

quanto avevano riferito le ragazze durante il primo interrogatorio alla

presenza dell'interprete, salvo essere volti al singolare e non accennare più

alle dichiarazioni di __________ in cui l'amica parlava di sua madre.

La copia

del verbale originale – ha soggiunto il giudice della Pre­tura penale – dimostra

in modo inequivocabile che i due nuovi protocolli sono identici a quello

distrutto e nulla induce a sospettare che le due ragazze abbiano fornito una

versione diversa. I due verbali riprendono la data del 16 ottobre 2000, quando

è avvenuto l'interrogatorio originario, e attestano che le due donne sono state

sentite insieme, com'è realmente avvenuto. Prima di sdoppiare il verbale, del

resto, l'accusato ha interpellato le denuncianti, spiegando loro – tramite __________

– le sue intenzioni e chiedendo loro se avessero qualche cosa da aggiungere o

da modificare rispetto a quanto riferito la vigilia. Ha poi nuovamente

sottoposto loro i due protocolli, sempre facendo capo alla traduzione di __________,

documenti che le ragazze hanno firmato dopo avere preso atto delle modifiche.

Secondo le intenzioni del prevenuto, i due verbali avrebbero poi dovuto essere

sottoposti all'esame e alla sottoscrizione dell'interprete ufficiale. Donde il

convincimento circa la buona fede di lui.

5.

Il Procuratore pubblico sostiene che nel caso in esame l'accusa-to,

ispettore di polizia con anni di esperienza, non poteva ignorare l'illiceità

del proprio agire, tant'è che ha distrutto il verbale originario. Cosciente di

quanto stava facendo, egli si è astenuto dal far proseguire i due nuovi verbali

per la via di servizio, lasciandoli nella sua scrivania. Ciò dimostra che egli

aveva preso in debito conto l'eventualità di trarre altri in errore, compreso

il magistrato inquirente, i suoi collaboratori e le possibili autorità di

ricorso. I verbali in questione costituiscono perciò un falso deliberato, poiché

attestano interrogatori esperiti in modi e circostanze inveritiere, come l'accusato

sapeva perfettamente. Il Procuratore pubblico fa valere altresì che uno

sperimentato sergente di polizia non può avere distrutto il verbale originario

per negligenza, né avere allestito per mera negligenza i due verbali

sostitutivi. Per tacere del fatto che l'accusato ha fatto sottoscrivere i due

verbali alle interessate senza l'interprete ufficiale, nonostante fossero

certificate la sua presenza e l'avvenuta traduzione. Il proscioglimento è

perciò – egli sostiene – conseguente a un'errata applicazione del diritto.

6.

Il primo giudice – come si è ripetuto – ha escluso qualsiasi dolo

dell'autore, accertando che questi ha agito senza la consapevolezza di creare

un documento falso e, soprattutto, senza la volontà di ingannare terzi. In

buona fede egli ha cercato di adottare gli accorgimenti che, secondo la sua

visione delle cose e in base a quanto gli era stato riportato da colleghi e

superiori, avrebbero accontentato il Procuratore pubblico, tenendo indenni le

ragazze e salvaguardando la conformità delle deposizioni (sentenza, pag. 8 seg.).

Tali accertamenti, che riguardano il foro interno dell'autore, vincolano la

Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 2). Tutt'al più il

Procuratore pubblico avrebbe potuto censurarli di arbitrio, ma nel ricorso egli

nemmeno accenna a una doglianza del genere. A dire il vero, egli neppure si confronta

con le diffuse considerazioni che hanno indotto il primo giudice a

escludere, nonostante la negligenza dell'imputato, l'intenzione di confezionare

falsi verbali di interrogatorio o di ingannare alcuno. Certo, il Procuratore

asserisce che l'accusato ha agito con piena intenzione, consapevole dell'illiceità

del proprio agire, ma così argomentando egli si fonda su fatti diversi da

quelli accertati nella sentenza impugnata. Ciò non è ammissibile.

Avesse il

Procuratore pubblico inteso far valere che l'accusato ha agito con dolo eventuale,

il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. A prescindere dalla circostanza

che nel ricorso non si fa alcuna distinzione fra dolo diretto e dolo eventuale,

sapere se l'autore abbia agito accomodandosi del risultato è – una volta ancora

– un fatto che il primo giudice ha escluso, senza che il Procuratore sollevi

critiche di arbitrio. Onde l'ulteriore irricevibilità del ricorso. Rimarrebbe

da esaminare se l'accusato abbia agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP), ciò

che lo stesso primo giudice sembra ammettere (sentenza, pag. 9). Come lo stesso

primo giudice ha rilevato, nondimeno, all'accusato è stato imputato un tentativo

di falsificazione in atti, il quale non può essere commesso per negligenza (sentenza,

pag. 9). Per di più, la falsificazione in atti per negligenza dell'art. 317 n.

2.

CP sarebbe una semplice contravvenzione, e come tale andrebbe considerata prescritta

(Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 317

CP).

7.

Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza

dello Stato, che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al

ricorso tramite un legale,

un'indennità

di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

600.–

sono

poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

pubblico Giuseppe Muschietti, Lugano;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Dipartimento

delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale

Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona.

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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