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Decisione

17.2003.18

procedura in caso di contumacia davanti alla Corte delle assise correzionali - celebrazione del processo anche senza giurati - reiezione della richiesta di inrvio del dibattimento in caso di impedimen

28 ottobre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 18 agosto 2004 in re G.

consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello

stesso materiale processuale vagliato in prima sede. La copia del certificato

medico prodotto per la prima volta in questa sede non può dunque entrare in linea

di conto ai fini del giudizio, tanto meno dopo che il termine per motivare il

ricorso per cassazione era ormai decorso.

3. Il ricorrente si duole che la presidente della Corte lo abbia dichiarato

a torto contumace, rimproverandole di non avere aggiornato il dibattimento

sebbene egli l'avesse informata il 12 marzo 2003 che, in considerazione di

quanto attestava il 14 febbraio 2003 il suo medico curante (act. TPC 9), non

gli sarebbe stato possibile presentarsi in aula. Così facendo, la prima giudice

avrebbe violato la legge. Appena il suo stato di salute lo consentirà, gli

dovrà pertanto essere dato modo di partecipare a un nuovo processo con

l'intervento degli assessori giurati.

4. Come risulta dalla sentenza impugnata, prima del dibattimento

l'accusato aveva prodotto un certificato del 14 febbraio 2003 in cui il dott. __________,

psichiatra e psicoterapeuta, attestava un suo “profondo stato

ansioso-depressivo, agitazione psicomotoria, somatizzazioni d'ansia, vissuti di

esasperazione ed impotenza nei confronti di questa situazione che egli

considera ingiusta, vessatrice, persecutoria oltre ogni dire”. La presidente

della Corte, accertato che lo specialista si riferiva al “vissuto” dell'accusato

nei confronti del procedimento penale, ha ritenuto non giustificarsi un rinvio

del dibattimento, rilevando che se tale stato sussisteva in modo così acuto tre

anni e mezzo dopo l'arresto, poco verosimilmente la situazione sarebbe cambiata

nei mesi successivi (sentenza, consid. 1). Quanto al fatto che l'accusato si

rifiutasse di rinunciare ai giurati, ciò non ostava alla celebrazione del

processo, l'art. 39 LOG consentendo di procedere senza giurati in caso di

contumacia. E siccome nella fattispecie l'accusato non aveva dato seguito alla

citazione regolarmente notificatagli e il Procuratore pubblico non accettava

giusta l'art. 229 cpv. 4 CPP di considerarlo assente giustificato, nulla ostava

all'emanazione del giudizio contumaciale (sentenza, loc. cit.).

5. A parere del ricorrente la presidente della Corte, sapendo che

avrebbe dovuto convocare agli assessori giurati non solo in caso di rinvio del

dibattimento, ma anche nel caso in cui avesse autorizzato l'accusato a rimanere

assente (art. 229 cpv. 4 CP), ha fatto sì che il Procuratore pubblico si

opponesse a quest'ultima ipotesi, in modo da procedere nelle forme

contumaciali. Già per questo motivo la dichiarazione di contumacia risulta

arbitraria e va annullata. La censura, invero malevola, non è fondata. La

presidente della Corte ha dichiarato l'accusato contumace perché ha ritenuto

che i motivi di impedimento alla comparsa indicati nel certificato medico del

14 febbraio 2003 fossero destinati a durare e perché, il certificato medico

essendo stato prodotto dopo la notifica delle citazioni al processo, alla

presenza dell'accusato si sarebbe potuto rinunciare solo con l'assenso del

Procuratore pubblico (art. 229 cpv. 4 CP). Che la presidente della Corte abbia

sollecitato il Procuratore all'intransigenza non risulta. D'alto lato il

ricorrente deve imputare tale situazione anche alla sua passività. Benché

patrocinato, infatti, egli ha comunicato alla presidente della Corte di non

Considerandi

poter comparire al dibattimento solo pochi giorni prima del processo. Dall'act.

TPC 3 si desume tuttavia che già il 14 febbraio 2003 egli sapeva di doversi

presentare il 18 marzo 2003 al dibattimento. E il certificato medico è di

quello stesso 14 febbraio 2003 (act. TPC 9). Avesse agito con solerzia, avrebbe

potuto instare a norma dell'art. 229 cpv. 1 CP per la dispensa dalla

comparizione evocando “preminenti ragioni”.

6.

Secondo il ricorrente, il certificato medico prodotto non attesta –

comunque sia – un suo impedimento duraturo, il medico curante descrivendo

unicamente il suo stato piscopatologico al momen­to in cui il certificato è

stato redatto. Ciò non giustificava un processo contumaciale giusta l'art. 237

cpv. 3 CPP, men che meno con l'effetto di sottrargli la possibilità di vedersi

giudicare da una Cor­te con assessori giurati. Avesse avuto perplessità, la

prima giudice avrebbe dovuto convocare il medico per spiegazioni. In real­tà

essa ha evitato approfondimenti per evitare di dover concedere un rinvio del

dibattimento e far intervenire poi i giurati, e ciò proprio quando “un adeguato

sostegno” avrebbe a lui permesso di partecipare a un dibattimento successivo. A

norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. a CPP un rinvio del processo avrebbe pertanto

dovuto essergli accordato. Donde la necessità di annullare la dichiarazione di

contumacia.

7.

Ci si potrebbe interrogare anzitutto se al proposito il ricorso sia

ammissibile. Dagli atti non risulta infatti che il ricorrente abbia formalmente

chiesto un rinvio del processo (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP). Egli si è

limitato il 12 marzo 2003 a informare la presiden­te Corte che non sarebbe

comparso in aula, allegando il noto cetificato medico, e il 17 marzo 2003 ha

comunicato che non avrebbe rinunciato agli assessori giurati (act. TPC 11).

Nemmeno all'inizio del dibattimento egli risulta avere insistito per un rinvio.

Sia come sia, la presidente della Corte si è chiesta d'ufficio se fossero dati

gli estremi per prorogare il dibattimento. La questione non merita dunque altra

disamina. Ora, il certificato medico del 14 febbraio 2003 è così redatto:

Il mio paziente presenta un grave stato

psicopatologico caratterizzato da un prodondo stato ansioso-depressivo,

agitazione psicomotoria, somatizzazioni d'ansia, visstuti di esasperazione ed

impotenza nei confronti di questa situazione che egli considera ingiusta, vessatrice,

persecutoria oltre ogni dire.

Il complesso

e grave quadro clinico presentato dal sig. __________ mi induce a rilasciare il

presente scritto allo scopo di sensibilizzare le autorità competenti e

chiedendo alle stesse che il paziente possa essere esonerato dal dover

presenziare al procedimento penale in oggetto.

Ciò, ripeto,

per motivi strettamente clinici e – in particolare – per tutelare l'equilibrio psicosociale

del paziente e la sua incolumità.

In simili

condizioni la presidente della Corte poteva senz'altro reputare che, se erano

ancora così acuti a tre anni e mezzo dall'arresto, gli scompensi psichici

descritti dal medico fossero destinati a durare, dato che traevano origine

dall'ansia, dall'agitazione, dall'esasperazione e dall'impotenza correlati al

procedimento penale stesso. A ogni nuova citazione, in altri termini,

l'accusato avrebbe provato le medesime sofferenze e depressioni, ciò che

induceva ragionevolmente a ravvisare i presupposti dell'art. 237 cpv. 3 CPP e,

quindi, la possibilità di procedere in assenza di lui. Interrogare il medico

curante non avrebbe avuto senso, il certificato essendo chiaro e univoco.

Certo, il ricorrente potrà anche superare un giorno le difficoltà che il medico

ha ricondotto alla litispendenza dell'azione penale. In tal caso basti

ricordare che egli potrà chiedere la revoca della condanna (art. 316 CPP) ed

esigere l'indizione di un processo con l'intervento degli assessori giurati.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.

1.

combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

100.–

fr.

600.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

Pubblico Antonio Perugini, Lugano;

– Corte

delle Assise correzionali di Bellinzona, Lugano;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Ministero

pubblico, SERCO, Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, CP, Camorino;

– Dipartimento

opere sociali, Segreteria generale, Bellinzona;

– Ufficio centrale

svizzera di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna.

terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

_______________________________________________________________________________________________________

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione

del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del

testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per

proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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