17.2003.18
procedura in caso di contumacia davanti alla Corte delle assise correzionali - celebrazione del processo anche senza giurati - reiezione della richiesta di inrvio del dibattimento in caso di impedimen
28 ottobre 2004Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.18
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, CCRP
Titolo:
procedura in caso di contumacia davanti alla Corte delle assise correzionali - celebrazione del processo anche senza giurati - reiezione della richiesta di inrvio del dibattimento in caso di impedimento duraturo dell'accusato a comparire - ricorso per cassazione - limiti
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 229 cpv. 1 CPP-TI
art. 229 cpv. 4 CPP-TI
art. 237 cpv. 3 CPP-TI
art. 287 CPP-TI
art. 316 CPP-TI
Incarto n.
17.2003.18
Lugano
28 ottobre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 28 aprile 2003 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro la
sentenza emanata il 18 marzo 2003 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Bellinzona in Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 marzo 2003, emanata nelle forme contumaciali, la
presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, sedente in
Lugano, ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta violazione
della legge federale sugli stupefacenti per avere, come titolare di un negozio
di canapa, acquistato, trasportato o coltivato e ripetutamente venduto al
dettaglio, fra l'aprile del 1997 e l'ottobre del 1999, circa 15 kg di marijuana
in sacchetti da 5 g a fr. 25.– pur conoscendo l'uso che ne sarebbe stato fatto.
B. Contro tale sentenza __________ ha introdotto il 24 marzo 2003 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi del gravame, presentati il 28 aprile 2003, egli chiede l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise
correzionali per nuovo giudizio. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Il 6 maggio 2003 __________ ha trasmesso inoltre alla Corte la copia di un
certificato medico rilasciatogli il 30 aprile 2003 dal dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta a Bellinzona.
in diritto: 1. Un ricorso per cassazione non può essere volto contro una sentenza
contumaciale, di cui va chiesta previamente la revoca (art. 316 CPP). Il
ricorso può essere diretto nondimeno contro la dichiarazione di contumacia e
vertere sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a
torto di procedere in assenza dell’accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza
del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 1°
settembre 1995 in re H., consid. 1). A tale proposito il gravame del ricorrente
è pertanto ammissibile.
2. Davanti
alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti
né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza
(Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P.
consid. 1.2; del 18 febbraio 2002 in re F. consid. 1; del 26 aprile 2002 in re
Fatti
I. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 18 agosto 2004 in re G.
consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello
stesso materiale processuale vagliato in prima sede. La copia del certificato
medico prodotto per la prima volta in questa sede non può dunque entrare in linea
di conto ai fini del giudizio, tanto meno dopo che il termine per motivare il
ricorso per cassazione era ormai decorso.
3. Il ricorrente si duole che la presidente della Corte lo abbia dichiarato
a torto contumace, rimproverandole di non avere aggiornato il dibattimento
sebbene egli l'avesse informata il 12 marzo 2003 che, in considerazione di
quanto attestava il 14 febbraio 2003 il suo medico curante (act. TPC 9), non
gli sarebbe stato possibile presentarsi in aula. Così facendo, la prima giudice
avrebbe violato la legge. Appena il suo stato di salute lo consentirà, gli
dovrà pertanto essere dato modo di partecipare a un nuovo processo con
l'intervento degli assessori giurati.
4. Come risulta dalla sentenza impugnata, prima del dibattimento
l'accusato aveva prodotto un certificato del 14 febbraio 2003 in cui il dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, attestava un suo “profondo stato
ansioso-depressivo, agitazione psicomotoria, somatizzazioni d'ansia, vissuti di
esasperazione ed impotenza nei confronti di questa situazione che egli
considera ingiusta, vessatrice, persecutoria oltre ogni dire”. La presidente
della Corte, accertato che lo specialista si riferiva al “vissuto” dell'accusato
nei confronti del procedimento penale, ha ritenuto non giustificarsi un rinvio
del dibattimento, rilevando che se tale stato sussisteva in modo così acuto tre
anni e mezzo dopo l'arresto, poco verosimilmente la situazione sarebbe cambiata
nei mesi successivi (sentenza, consid. 1). Quanto al fatto che l'accusato si
rifiutasse di rinunciare ai giurati, ciò non ostava alla celebrazione del
processo, l'art. 39 LOG consentendo di procedere senza giurati in caso di
contumacia. E siccome nella fattispecie l'accusato non aveva dato seguito alla
citazione regolarmente notificatagli e il Procuratore pubblico non accettava
giusta l'art. 229 cpv. 4 CPP di considerarlo assente giustificato, nulla ostava
all'emanazione del giudizio contumaciale (sentenza, loc. cit.).
5. A parere del ricorrente la presidente della Corte, sapendo che
avrebbe dovuto convocare agli assessori giurati non solo in caso di rinvio del
dibattimento, ma anche nel caso in cui avesse autorizzato l'accusato a rimanere
assente (art. 229 cpv. 4 CP), ha fatto sì che il Procuratore pubblico si
opponesse a quest'ultima ipotesi, in modo da procedere nelle forme
contumaciali. Già per questo motivo la dichiarazione di contumacia risulta
arbitraria e va annullata. La censura, invero malevola, non è fondata. La
presidente della Corte ha dichiarato l'accusato contumace perché ha ritenuto
che i motivi di impedimento alla comparsa indicati nel certificato medico del
14 febbraio 2003 fossero destinati a durare e perché, il certificato medico
essendo stato prodotto dopo la notifica delle citazioni al processo, alla
presenza dell'accusato si sarebbe potuto rinunciare solo con l'assenso del
Procuratore pubblico (art. 229 cpv. 4 CP). Che la presidente della Corte abbia
sollecitato il Procuratore all'intransigenza non risulta. D'alto lato il
ricorrente deve imputare tale situazione anche alla sua passività. Benché
patrocinato, infatti, egli ha comunicato alla presidente della Corte di non
Considerandi
poter comparire al dibattimento solo pochi giorni prima del processo. Dall'act.
TPC 3 si desume tuttavia che già il 14 febbraio 2003 egli sapeva di doversi
presentare il 18 marzo 2003 al dibattimento. E il certificato medico è di
quello stesso 14 febbraio 2003 (act. TPC 9). Avesse agito con solerzia, avrebbe
potuto instare a norma dell'art. 229 cpv. 1 CP per la dispensa dalla
comparizione evocando “preminenti ragioni”.
6.
Secondo il ricorrente, il certificato medico prodotto non attesta –
comunque sia – un suo impedimento duraturo, il medico curante descrivendo
unicamente il suo stato piscopatologico al momento in cui il certificato è
stato redatto. Ciò non giustificava un processo contumaciale giusta l'art. 237
cpv. 3 CPP, men che meno con l'effetto di sottrargli la possibilità di vedersi
giudicare da una Corte con assessori giurati. Avesse avuto perplessità, la
prima giudice avrebbe dovuto convocare il medico per spiegazioni. In realtà
essa ha evitato approfondimenti per evitare di dover concedere un rinvio del
dibattimento e far intervenire poi i giurati, e ciò proprio quando “un adeguato
sostegno” avrebbe a lui permesso di partecipare a un dibattimento successivo. A
norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. a CPP un rinvio del processo avrebbe pertanto
dovuto essergli accordato. Donde la necessità di annullare la dichiarazione di
contumacia.
7.
Ci si potrebbe interrogare anzitutto se al proposito il ricorso sia
ammissibile. Dagli atti non risulta infatti che il ricorrente abbia formalmente
chiesto un rinvio del processo (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP). Egli si è
limitato il 12 marzo 2003 a informare la presidente Corte che non sarebbe
comparso in aula, allegando il noto cetificato medico, e il 17 marzo 2003 ha
comunicato che non avrebbe rinunciato agli assessori giurati (act. TPC 11).
Nemmeno all'inizio del dibattimento egli risulta avere insistito per un rinvio.
Sia come sia, la presidente della Corte si è chiesta d'ufficio se fossero dati
gli estremi per prorogare il dibattimento. La questione non merita dunque altra
disamina. Ora, il certificato medico del 14 febbraio 2003 è così redatto:
Il mio paziente presenta un grave stato
psicopatologico caratterizzato da un prodondo stato ansioso-depressivo,
agitazione psicomotoria, somatizzazioni d'ansia, visstuti di esasperazione ed
impotenza nei confronti di questa situazione che egli considera ingiusta, vessatrice,
persecutoria oltre ogni dire.
Il complesso
e grave quadro clinico presentato dal sig. __________ mi induce a rilasciare il
presente scritto allo scopo di sensibilizzare le autorità competenti e
chiedendo alle stesse che il paziente possa essere esonerato dal dover
presenziare al procedimento penale in oggetto.
Ciò, ripeto,
per motivi strettamente clinici e – in particolare – per tutelare l'equilibrio psicosociale
del paziente e la sua incolumità.
In simili
condizioni la presidente della Corte poteva senz'altro reputare che, se erano
ancora così acuti a tre anni e mezzo dall'arresto, gli scompensi psichici
descritti dal medico fossero destinati a durare, dato che traevano origine
dall'ansia, dall'agitazione, dall'esasperazione e dall'impotenza correlati al
procedimento penale stesso. A ogni nuova citazione, in altri termini,
l'accusato avrebbe provato le medesime sofferenze e depressioni, ciò che
induceva ragionevolmente a ravvisare i presupposti dell'art. 237 cpv. 3 CPP e,
quindi, la possibilità di procedere in assenza di lui. Interrogare il medico
curante non avrebbe avuto senso, il certificato essendo chiaro e univoco.
Certo, il ricorrente potrà anche superare un giorno le difficoltà che il medico
ha ricondotto alla litispendenza dell'azione penale. In tal caso basti
ricordare che egli potrà chiedere la revoca della condanna (art. 316 CPP) ed
esigere l'indizione di un processo con l'intervento degli assessori giurati.
8.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1.
combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
Pubblico Antonio Perugini, Lugano;
– Corte
delle Assise correzionali di Bellinzona, Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, CP, Camorino;
– Dipartimento
opere sociali, Segreteria generale, Bellinzona;
– Ufficio centrale
svizzera di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna.
terzi
implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
_______________________________________________________________________________________________________
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster