17.2003.48
guida in stato di ebrietà - commisurazione della pena - criteri - motivazione - potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale
29 dicembre 2004Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.48
Data decisione, Autorità:
29.12.2004, CCRP
Titolo:
guida in stato di ebrietà - commisurazione della pena - criteri - motivazione - potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale
ATTENUAZIONE DELLA PENA
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 288 cpv. 1 let. a CPP-TI
art. 63 CPS
art. 91 cpv. 1 VLCSTR
Incarto n.
17.2003.48
Lugano
29 dicembre 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7
agosto 2003 presentato dal
Ministero
Pubblico del Cantone Ticino
contro la
sentenza emanata il 25 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale, integrata
il 4 agosto successivo, nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 28 ottobre 2002 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà,
infrazione alla norme sulla circolazione e contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna
a 15 giorni di detenzione (da espiare) e a una multa di fr. 1000.–. Non ha
revocato invece la sospensione condizionale a una pena di 5 mesi di detenzione
inflitta all'accusato il 6 febbraio 2001 dalla Corte delle assise correzionali
di Locarno, limitandosi a prolungare il periodo di prova di un anno, né l'analogo
beneficio di cui fruiva una pena di 30 giorni di arresto decretata il 2 luglio
2001 dal Ministero pub-blico (pena aggiuntiva a quella precedente), di cui ha
prolungato il periodo di prova di 6 mesi. Al decreto di accusa __________ ha
fatto opposizione.
B. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 25 febbraio 2003 il giudice della Pretura
penale ha prosciolto __________ dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione
e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a
una multa di fr. 1000.– per la sola circolazione in stato di ebrietà. Contro
tale sentenza il Procuratore pubblico ha introdotto il 25 febbraio 2003 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta del 3 aprile 2003 egli ha chiesto l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura
penale per nuova decisione, subordinatamente una nuova commisurazione della
pena da parte di questa Corte. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2003 __________
ha proposto di respingere il ricorso. Con sentenza del 20 maggio 2003 questa
Corte ha parzialmente accolto il ricorso, rinviando gli atti al primo giudice
perché indicasse compiutamente i motivi che lo avevano indotto a fissare la
pena in una multa di fr. 1000.–. Questi ha integrato i motivi sulla commisurazione
della pena il 4 agosto 2003.
C. Con
ricorso per cassazione dell'8 agosto 2004 il Procuratore pubblico impugna di
nuovo la condanna alla multa di fr. 1000.–, definendola eccessivamente mite
anche alla luce delle motivazioni addotte in seguito al rinvio di questa Corte.
Egli chiede pertanto che gli atti siano rinviati a un altro giudice della
Pretura penale per nuova decisione, subordinatamente che questa Corte proceda
essa medesima alla ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 28
agosto 2003 __________ propone di respingere il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Oggetto del ricorso per cassazione è, una volta ancora, la commisurazione
della pena. In tale ambito il giudice del merito fruisce, come noto, di ampia
autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come
il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si
fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione
prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o
esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di
apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 con richiami). Quanto ai
criteri per la commisurazione della pena, la gravità della colpa è
fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice
commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la
gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze
che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intenzionalità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito,
il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche,
il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale
dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione
sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV
6.
consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112
consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Esigenze di prevenzione
generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342
consid. 2g pag. 350).
2.
Statuendo
sul ricorso del Procuratore pubblico del 3 aprile 2003, questa Corte aveva
rilevato che, nel condannare l'accusato a una multa di fr. 1000.– per la sola guida
in stato di ebrietà, il giudice della Pretura penale si era limitato a rilevare
che tale pena appariva giustificata per dover essere, l'imputato, prosciolto
dagli altri due capi di imputazione (infrazione alla norme della circolazione e
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti) e che l'ammontare della
multa corrispondeva alla situazione economica dell'accusato. Così argomentando,
tuttavia, il primo giudice non aveva considerato l'insieme dei fattori preposti
dall'art. 63 CP alla commisurazione della pena, nulla evicendosi dalla sentenza
impugnata – ad esempio – circa la gravità della colpa, la vita anteriore dell'autore,
il peso delle tre precedenti condanne a pene privative della libertà per
infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, l'importanza
attribuita ai trascorsi di lui come automobilista, la reale incidenza dei due
proscioglimenti rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel
decreto di accusa e le effettive condizioni economiche del soggetto. Il primo
giudice aveva sì ricordato, facendo riferimento al casellario giudiziale, che i
trascorsi dell'imputato “precedenti all'anno 2000 sono nella fattispecie di
interesse marginale, poiché in ogni caso regolarmente cresciuti in giudicato”,
ma non aveva spiegato in che misura e perché ciò incidesse sulla commisurazione
della pena. Donde la carente motivazione della sentenza impugnata, con rinvio della
decisione allo stesso giudice perché emendasse il difetto.
3.
Nella
motivazione integrativa il primo giudice spiega anzitutto che il
proscioglimento da due capi di accusa (contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti e infrazione alla norme della circolazione per avere guidato sotto
l'influsso di anfetamine) giustificava una sicura riduzione della pena proposta
dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, ancorché dal profilo oggettivo
le relative imputazioni costituissero la parte meno importante delle accuse. L'imputato
però aveva pur sempre dovuto difendersi da addebiti che lo volevano ancora
legato al mondo degli stupefacenti, mentre egli stava compiendo ogni sforzo per
uscirne. Soggettivamente egli percepiva le due accuse come le più gravi, le più
infamanti, poiché minavano la sua credibilità.
Per
quanto riguarda la guida in stato di ebrietà (il solo reato che entrava in
considerazione), il primo giudice ha ricordato che l'art. 91 cpv. 1 LCStr prevede
la detenzione e la multa. Siccome nella fattispecie l'esame dell'alcolemia aveva
dato un valore minimo di 1.01 e uno massimo di 1.33 g per mille, in virtù del
principio in dubio pro reo il primo giudice ha concluso per un
caso di ebrietà lieve, la quale giustificava –secondo le tabelle applicate dal
Ministero pubblico– la sanzione della multa, tanto più trattandosi della prima
condanna per guida in stato di ebrietà. Inoltre l'accusato si era messo al
volante per inavvertenza, poiché sentendosi bene non si era reso conto di avere
bevuto troppo. Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale di
lui, come pure all'educazione ricevuta, alla formazione seguita e alla sua reputazione,
il primo giudice ha definito il soggetto come persona intelligente e di buona
formazione, che per il reato commesso non ha accampato scuse, ammettendo di
avere sbagliato e di avere sottovalutato la situazione fidandosi delle sue sensazioni.
Anzi, ha ribadito di essersi opposto al decreto di accusa solo per contestare
gli altri due capi di imputazione legati agli stupefacenti. La sua reputazione,
dopo che ha trovato un lavoro quale contabile nella succursale a Lugano di una
società italiana, è in fase di certosina ricostruzione. La condanna a una
semplice multa –sempre a parere del primo giudice– permette all'imputato di evitare
una pena detentiva pregiudizievole per i rapporti con il datore di lavoro e per
l'ambiente professionale, al fine di un corretto reinserimento sociale. Ai
precedenti penali, praticamente tutti per reati di stupefacenti, il primo
giudice ha annesso importanza minore proprio perché legati a un giro dal quale egli
si sta distanziando. Attribuire a essi troppo peso significherebbe non dare il
giusto riconoscimento agli sforzi compiuti dall'accusato per liberarsi dal
giogo delle droghe pesanti. A favore di lui il primo giudice ha riconosciuto
infine la mancanza di precedenti per guida in stato di ebrietà.
4.
Il Procuratore pubblico sostiene che con la motivazione integrativa
il giudice della Pretura penale si è praticamente limitato a ribadire la
precedente sentenza. L'assunto è infondato. Il primo giudice ha infatti debitamente
sostanziato l'insufficiente motivazione della sentenza da lui emanata il 25
febbraio 2003, illustran-do le ragioni che lo avevano indotto a pronunciare una
mera sanzione pecuniaria. Dalla motivazione risulta chiaramente, ora, perché
egli ha ritenuto trattarsi di un'ebrietà lieve e perché i precedenti penali del
soggetto non ostavano a una pena clemente. Certo, il Procuratore pubblico reputa
non pertinente l'opinione del primo giudice, stando al quale già il
proscioglimento da due capi di accusa giustificherebbe una riduzione di pena per
rapporto a quella proposta nel decreto di accusa. Sottolinea che la gravità
soggettivamente avvertita dall'imputato poco importa, spettando al legislatore e
non all'accusato stabilire la gravità dei reati. Ora, si può convenire che su
questo punto la motivazione del primo giudice lascia perplessi. Una riduzione
della pena prospettata nel decreto di accusa, in effetti, sarebbe potuta
entrare in considerazione nella misura in cui per la (sola) guida in stato di
ebrietà 15 giorni di detenzione apparissero eccessivi alla luce delle circostanze
concrete, non per la mera assoluzione da due capi d'accusa e ancor meno per la
soggettiva sensazione di ingiustizia che l'accusato avvertiva di fronte a
imputazioni infondate. Decisivo è pertanto chiarire, nella fattispecie, se la
condanna al pagamento di una multa di fr. 1000.– per la guida in stato di ebrietà
denoti ingiustificata benevolenza, senza riguardo né ai due proscioglimenti né alla
proposta di pena contenuta nel decreto di accusa.
5.
Secondo il Procuratore pubblico la condanna alla sola pena pecuniaria
per il reato in questione non è compatibile con i tre precedenti penali dell'accusato,
commessi nel periodo di prova e per due dei quali lo stesso Ministero si è
astenuto dal chiedere la revoca delle sospensioni condizionali (condanna del 6
febbraio 2001 a 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di due anni per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Locarno, condanna del 2 luglio
2001.
a 30 giorni di arresto – pena aggiuntiva a quella precedente – sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di un anno per ripetuta contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti inflitti dal Ministero pubblico, e condanna del 19
settembre 2002 a 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente per
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inflitti dal Pretore di Locarno
Città). Ciò dimostra, secondo il Procuratore pubblico, che il condannato insiste
nel non comprendere il carattere illecito del suo agire, perseverando nell'errore
e rendendo indispensabili misure più incisive, come la condanna a una pena da
espiare. Una semplice multa trascende perciò nell'abuso del potere di
apprezzamento. Poco importa l'ammontare della sanzione: arbitraria è la pronuncia
alla sola pena pecuniaria, checché adduca il primo giudice.
6.
Argomentando
nel modo appena riassunto, il Procuratore pubblico non si confronta tuttavia con
le motivazioni che hanno spinto il primo giudice a usare clemenza. Si è visto poc'anzi
che, per il primo giudice, già il tasso alcolico riscontrato nel sangue dell'accusato
c'anzi che, per il primo giudice, tita dall'imputato
poco importa, giustificava la sola multa (circostanza non
contestata dal Procuratore pubblico). Inoltre l'interessato aveva ammesso di
avere sbagliato fidandosi delle proprie sensazioni al momento di porsi alla
guida, riconoscendo il proprio errore. Il giudice della Pretura penale non ha
mancato di soffermarsi nemmeno sui precedenti evocati nel ricorso né sulla
reputazione del soggetto, non considerandoli di ostacolo a un giudizio benevolo,
l'accusato meritando comprensione per avere mostrato chiari segnali di ravvedimento
dopo le ripetute condanne per reati in materia di stupefacenti. Trovato un
solido posto di lavoro come contabile presso una ditta a Lugano, egli ha saputo
conquistare la fiducia dei superiori, che gli hanno affidato l'intero settore
contabile e lo hanno spesso mandato all'estero. Una pena detentiva nuocerebbe a
questo graduale reinserimento sociale, condizionato dal mantenimento del posto
di lavoro, fondamentale per il definitivo addio al mondo della droga. Annettere
troppo peso ai precedenti significherebbe – ha continuato il primo giudice – mortificare
gli sforzi compiuti dall'imputato per liberarsi dalla tossicodipendenza. Tenuto
conto anche del fatto che l'accusato non aveva mai subito condanne per guida in
stato di ebrietà, il primo giudice ha limitato la condanna alla multa. Perché
tali considerazioni e riflessioni non sarebbero sufficienti per giustificare la
condanna alla sola sanzione pecuniaria di fr. 1000.– il ricorrente non spiega. Insufficientemente
motivato al proposito, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
7.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato,
che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso
tramite un legale, un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1000.– per
ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti, Bellinzona;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando della polizia
cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino,
viale Franscini 3, Bellinzona.
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Terzi implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster