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Decisione

17.2003.48

guida in stato di ebrietà - commisurazione della pena - criteri - motivazione - potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale

29 dicembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7

agosto 2003 presentato dal

Ministero

Pubblico del Cantone Ticino

contro la

sentenza emanata il 25 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale, integrata

il 4 agosto successivo, nei confronti di

__________,

(patrocinato

dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 28 ottobre 2002 il Procuratore pubblico

ha riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà,

infrazione alla norme sulla circolazione e contravvenzione alla legge federale

sugli stupefacenti. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna

a 15 giorni di detenzione (da espiare) e a una multa di fr. 1000.–. Non ha

revocato invece la sospensione condizionale a una pena di 5 mesi di detenzione

inflitta all'accusato il 6 febbraio 2001 dalla Corte delle assise correzionali

di Locarno, limitandosi a prolungare il periodo di prova di un anno, né l'analogo

beneficio di cui fruiva una pena di 30 giorni di arresto decretata il 2 luglio

2001 dal Ministero pub-blico (pena aggiuntiva a quella precedente), di cui ha

prolungato il periodo di prova di 6 mesi. Al decreto di accusa __________ ha

fatto opposizione.

B. Statuendo

sull'opposizione, con sentenza del 25 febbraio 2003 il giudice della Pretura

penale ha prosciolto __________ dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione

e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a

una multa di fr. 1000.– per la sola circolazione in stato di ebrietà. Contro

tale sentenza il Procuratore pubblico ha introdotto il 25 febbraio 2003 una

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella

motivazione scritta del 3 aprile 2003 egli ha chiesto l'annullamento della

sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura

penale per nuova decisione, subordinatamente una nuova commisurazione della

pena da parte di questa Corte. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2003 __________

ha proposto di respingere il ricorso. Con sentenza del 20 maggio 2003 questa

Corte ha parzialmente accolto il ricorso, rinviando gli atti al primo giudice

perché indicasse compiutamente i motivi che lo avevano indotto a fissare la

pena in una multa di fr. 1000.–. Questi ha integrato i motivi sulla commisurazione

della pena il 4 agosto 2003.

C. Con

ricorso per cassazione dell'8 agosto 2004 il Procuratore pubblico impugna di

nuovo la condanna alla multa di fr. 1000.–, definendola eccessivamente mite

anche alla luce delle motivazioni addotte in seguito al rinvio di questa Corte.

Egli chiede pertanto che gli atti siano rinviati a un altro giudice della

Pretura penale per nuova decisione, subordinatamente che questa Corte proceda

essa medesima alla ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 28

agosto 2003 __________ propone di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Oggetto del ricorso per cassazione è, una volta ancora, la commisurazione

della pena. In tale ambito il giudice del merito fruisce, come noto, di ampia

autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come

il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si

fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione

prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o

esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di

apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 con richiami). Quanto ai

criteri per la commisurazione della pena, la gravità della colpa è

fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice

commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la

gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze

che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intenzionalità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito,

il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche,

il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale

dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione

sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV

6.

consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112

consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Esigenze di prevenzione

generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342

consid. 2g pag. 350).

2.

Statuendo

sul ricorso del Procuratore pubblico del 3 aprile 2003, questa Corte aveva

rilevato che, nel condannare l'accusato a una multa di fr. 1000.– per la sola guida

in stato di ebrietà, il giudice della Pretura penale si era limitato a rilevare

che tale pena appariva giustificata per dover essere, l'imputato, prosciolto

dagli altri due capi di imputazione (infrazione alla norme della circolazione e

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti) e che l'ammontare della

multa corrispondeva alla situazione economica dell'accusato. Così argomentando,

tuttavia, il primo giudice non aveva considerato l'insieme dei fattori preposti

dall'art. 63 CP alla commisurazione della pena, nulla evicendosi dalla sentenza

impugnata – ad esempio – circa la gravità della colpa, la vita anteriore dell'autore,

il peso delle tre precedenti condanne a pene privative della libertà per

infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, l'importanza

attribuita ai trascorsi di lui come automobilista, la reale incidenza dei due

proscioglimenti rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel

decreto di accusa e le effettive condizioni economiche del soggetto. Il primo

giudice aveva sì ricordato, facendo riferimento al casellario giudiziale, che i

trascorsi dell'imputato “precedenti all'anno 2000 sono nella fattispecie di

interesse marginale, poiché in ogni caso regolarmente cresciuti in giudicato”,

ma non aveva spiegato in che misura e perché ciò incidesse sulla commisurazione

della pena. Donde la carente motivazione della sentenza impugnata, con rinvio della

decisione allo stesso giudice perché emendasse il difetto.

3.

Nella

motivazione integrativa il primo giudice spiega anzitutto che il

proscioglimento da due capi di accusa (contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti e infrazione alla norme della circolazione per avere guidato sotto

l'influsso di anfetamine) giustificava una sicura riduzione della pena proposta

dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, ancorché dal profilo oggettivo

le relative imputazioni costituissero la parte meno importante delle accuse. L'imputato

però aveva pur sempre dovuto difendersi da addebiti che lo volevano ancora

legato al mondo degli stupefacenti, mentre egli stava compiendo ogni sforzo per

uscirne. Soggettivamente egli percepiva le due accuse come le più gravi, le più

infamanti, poiché minavano la sua credibilità.

Per

quanto riguarda la guida in stato di ebrietà (il solo reato che entrava in

considerazione), il primo giudice ha ricordato che l'art. 91 cpv. 1 LCStr prevede

la detenzione e la multa. Siccome nella fattispecie l'esame dell'alcolemia aveva

dato un valore minimo di 1.01 e uno massimo di 1.33 g per mille, in virtù del

principio in dubio pro reo il primo giudice ha concluso per un

caso di ebrietà lieve, la quale giustificava –secondo le tabelle applicate dal

Ministero pubblico– la sanzione della multa, tanto più trattandosi della prima

condanna per guida in stato di ebrietà. Inoltre l'accusato si era messo al

volante per inavvertenza, poiché sentendosi bene non si era reso conto di avere

bevuto troppo. Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale di

lui, come pure all'educazione ricevuta, alla formazione seguita e alla sua reputazione,

il primo giudice ha definito il soggetto come persona intelligente e di buona

formazione, che per il reato commesso non ha accampato scuse, ammettendo di

avere sbagliato e di avere sottovalutato la situazione fidandosi delle sue sensazioni.

Anzi, ha ribadito di essersi opposto al decreto di accusa solo per contestare

gli altri due capi di imputazione legati agli stupefacenti. La sua reputazione,

dopo che ha trovato un lavoro quale contabile nella succursale a Lugano di una

società italiana, è in fase di certosina ricostruzione. La condanna a una

semplice multa –sempre a parere del primo giudice– permette all'imputato di evitare

una pena detentiva pregiudizievole per i rapporti con il datore di lavoro e per

l'ambiente professionale, al fine di un corretto reinserimento sociale. Ai

precedenti penali, praticamente tutti per reati di stupefacenti, il primo

giudice ha annesso importanza minore proprio perché legati a un giro dal quale egli

si sta distanziando. Attribuire a essi troppo peso significherebbe non dare il

giusto riconoscimento agli sforzi compiuti dall'accusato per liberarsi dal

giogo delle droghe pesanti. A favore di lui il primo giudice ha riconosciuto

infine la mancanza di precedenti per guida in stato di ebrietà.

4.

Il Procuratore pubblico sostiene che con la motivazione integrativa

il giudice della Pretura penale si è praticamente limitato a ribadire la

precedente sentenza. L'assunto è infondato. Il primo giudice ha infatti debitamente

sostanziato l'insufficiente motivazione della sentenza da lui emanata il 25

febbraio 2003, illustran-do le ragioni che lo avevano indotto a pronunciare una

mera sanzione pecuniaria. Dalla motivazione risulta chiaramente, ora, perché

egli ha ritenuto trattarsi di un'ebrietà lieve e perché i precedenti penali del

soggetto non ostavano a una pena clemente. Certo, il Procuratore pubblico reputa

non pertinente l'opinione del primo giudice, stando al quale già il

proscioglimento da due capi di accusa giustificherebbe una riduzione di pena per

rapporto a quella proposta nel decreto di accusa. Sottolinea che la gravità

soggettivamente avvertita dall'imputato poco importa, spettando al legislatore e

non all'accusato stabilire la gravità dei reati. Ora, si può convenire che su

questo punto la motivazione del primo giudice lascia perplessi. Una riduzione

della pena prospettata nel decreto di accusa, in effetti, sarebbe potuta

entrare in considerazione nella misura in cui per la (sola) guida in stato di

ebrietà 15 giorni di detenzione apparissero eccessivi alla luce delle circostanze

concrete, non per la mera assoluzione da due capi d'accusa e ancor meno per la

soggettiva sensazione di ingiustizia che l'accusato avvertiva di fronte a

imputazioni infondate. Decisivo è pertanto chiarire, nella fattispecie, se la

condanna al pagamento di una multa di fr. 1000.– per la guida in stato di ebrietà

denoti ingiustificata benevolenza, senza riguardo né ai due proscioglimenti né alla

proposta di pena contenuta nel decreto di accusa.

5.

Secondo il Procuratore pubblico la condanna alla sola pena pecuniaria

per il reato in questione non è compatibile con i tre precedenti penali dell'accusato,

commessi nel periodo di prova e per due dei quali lo stesso Ministero si è

astenuto dal chiedere la revoca delle sospensioni condizionali (condanna del 6

febbraio 2001 a 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di

prova di due anni per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Locarno, condanna del 2 luglio

2001.

a 30 giorni di arresto – pena aggiuntiva a quella precedente – sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di un anno per ripetuta contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti inflitti dal Ministero pubblico, e condanna del 19

settembre 2002 a 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente per

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inflitti dal Pretore di Locarno

Città). Ciò dimostra, secondo il Procuratore pubblico, che il condannato insiste

nel non comprendere il carattere illecito del suo agire, perseverando nell'errore

e rendendo indispensabili misure più incisive, come la condanna a una pena da

espiare. Una semplice multa trascende perciò nell'abuso del potere di

apprezzamento. Poco importa l'ammontare della sanzione: arbitraria è la pronuncia

alla sola pena pecuniaria, checché adduca il primo giudice.

6.

Argomentando

nel modo appena riassunto, il Procuratore pubblico non si confronta tuttavia con

le motivazioni che hanno spinto il primo giudice a usare clemenza. Si è visto poc'anzi

che, per il primo giudice, già il tasso alcolico riscontrato nel sangue dell'accusato

c'anzi che, per il primo giudice, tita dall'imputato

poco importa, giustificava la sola multa (circostanza non

contestata dal Procuratore pubblico). Inoltre l'interessato aveva ammesso di

avere sbagliato fidandosi delle proprie sensazioni al momento di porsi alla

guida, riconoscendo il proprio errore. Il giudice della Pretura penale non ha

mancato di soffermarsi nemmeno sui precedenti evocati nel ricorso né sulla

reputazione del soggetto, non considerandoli di ostacolo a un giudizio benevolo,

l'accusato meritando comprensione per avere mostrato chiari segnali di ravvedimento

dopo le ripetute condanne per reati in materia di stupefacenti. Trovato un

solido posto di lavoro come contabile presso una ditta a Lugano, egli ha saputo

conquistare la fiducia dei superiori, che gli hanno affidato l'intero settore

contabile e lo hanno spesso mandato all'estero. Una pena detentiva nuocerebbe a

questo graduale reinserimento sociale, condizionato dal mantenimento del posto

di lavoro, fondamentale per il definitivo addio al mondo della droga. Annettere

troppo peso ai precedenti significherebbe – ha continuato il primo giudice – mortificare

gli sforzi compiuti dall'imputato per liberarsi dalla tossicodipendenza. Tenuto

conto anche del fatto che l'accusato non aveva mai subito condanne per guida in

stato di ebrietà, il primo giudice ha limitato la condanna alla multa. Perché

tali considerazioni e riflessioni non sarebbero sufficienti per giustificare la

condanna alla sola sanzione pecuniaria di fr. 1000.– il ricorrente non spiega. Insufficientemente

motivato al proposito, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato,

che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso

tramite un legale, un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

600.–

sono

poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

pubblico Giuseppe Muschietti, Bellinzona;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Comando della polizia

cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Dipartimento delle

istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Dipartimento delle

istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino,

viale Franscini 3, Bellinzona.

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Terzi implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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