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17.2003.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 novembre 2004Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi problemi psichici quando ha chiesto il 16 settembre 1996 la licenza di

allievo conducente, problemi di cui era ben conscia, nel memoriale essa non

solleva censure di arbitrio (termine cui nemmeno accenna), ma si limita a

contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, senza lontanamen­te

far apparire insostenibile la valutazione delle prove (in partico­lare la

documentazione medica e la perizia giudiziaria) da parte del presidente della

Corte. In sostanza essa tenta di rendere altrettanto verosimile di non avere

mentito, di non essersi resa con­to dei rischi legati al suo stato di salute

psichico, tutto ciò attraverso una diversa lettura delle risultanze processuali,

del vero senso attribuibile a determinate dichiarazioni del perito per quan­to

riguarda il suo grado di consapevolezza. Ciò non basta per dimostrare che la

diversa conclusione cui è giunto il presidente della Corte interpretando in

altro modo il referto del perito e ragionando in base alla comune esperienza

sia il risultato di un eccesso o di un abuso di apprezzamento nella valutazione

delle prove, tanto meno di fronte alla chiara presa di posizione del perito

psichiatrico al dibattimento (verbale del processo, pag. 5). D'altro canto,

interrogata dal dottor __________ l'accusata non ha preteso di avere risposto

negativamente ai quesiti su eventuali patologie psichiche perché convinta di

essere guarita; ha detto solo che il formulario era stato compilato dalla

giovane figlia.

Né giova

alla ricorrente in un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio ribadire che a

suo carico non è stato aperto alcun procedimento per abuso della licenza e

delle targhe (art. 97 LCStr), la veridicità delle risposte da lei date

all'autorità amministrativa non dipendendo dall'esistenza di un perseguimento

penale. Tanto meno le soccorre diffondersi sul senso attribuibile alle parole

del dottor __________ per criticare la conclusione del presidente della Cor­te,

secondo cui essa era inidonea alla guida anche al momento dell'infortunio. Se

il suo stato psichico le impediva di ottenere la licenza nel 1996, non è

arbitrario ritenere infatti che le sue condizioni di salute non le

permettessero di circolare nemmeno nel 1998, dato che la malattia perdurava

(sentenza, pag. 12). Quan­to alla tesi, secondo cui il sinistro non può essere

ricollegato allo stato patologico di cui soffriva la ricorrente, basti ricordare

che il presidente della Corte, pur avendo vagliato l'argomento, ha per finire

ritenuto l'ipotesi non determinante ai fini delle singole responsabilità

(sentenza, pag. 16). Stando alla ricorrente, infine, andrebbe ritenuta del

tutto inadeguata la reazione del maestro conducente, il quale le aveva urlato

più volte di frenare, provocandole un verosimile irrigidimento della gamba,

proprio quando stava per frenare. Fondato su congetture, l'assunto sfugge chiaramente

a un esame di merito.

11. Ricordata la distinzione tra negligenza lieve e grave, specie nel

caso in cui occorra pronunciarsi sul grado di responsabilità di un allievo

conducente rispetto a quello di un maestro di guida, la ricorrente rimprovera

alla prima Corte di avere usato un criterio estremamente severo per valutare la

responsabilità di lei, sino a formulare supposizioni non suffragate dagli atti

del processo, e di avere mostrato totale indulgenza nei confronti

dell'accompagnatore, trascurando che questi poteva evitare la collisione se appena

avesse agito correttamente. A suo modo di vedere la negligenza di lei impallidisce

se raffrontata al rimprovero sociale e giuridico che si può muovere al maestro

conducente, per altro non incensurato e non al di sopra di ogni sospetto per

quanto riguarda l'uso di marijuana e, forse, di anfetamine. Il primo giudice

avrebbe disconosciuto così la corretta distinzione tra negligenza lieve e

grave.

Il

ricorso si dimostra una volta ancora destinato all'insuccesso. Il presidente

della Corte in effetti non ma mancato di redarguire il maestro conducente per

l'inadeguata reazione al momento critico, tanto da condividere l'opinione del

perito giudiziario, il quale aveva scorto nel comportamento di lui una grave

negligenza, al punto che se avesse reagito correttamente avrebbe (verosimilmente)

evitato la collisione (sentenza, pag. 25 seg.). A mente del primo giudice,

tuttavia, ciò non bastava per relegare in sott'ordine le infrazioni

dell'accusata (v. anche pag. 28), ancor più gravi e riprovevoli. La colpa del

maestro conducente, in altri termini, non vanificava uno sbaglio tanto

marchiano come quello di confondere il pedale dell'acceleratore con quello del

freno e di tenere pre­muto il primo invece del secondo senza riuscire a

correggersi, mentre il solo fatto di levare il piede avrebbe (verosimilmente) evitato

l'infortunio. A ciò si aggiungeva l'inavvertenza di non avere notato neppure la

motocicletta che la precedeva. In una situazione del genere l'inadeguata

reazione del maestro conducente non riesce di intensità tale da porre in

secondo piano un compor­tamento a dir poco assurdo. Certo, un maestro

conducente ha anche il ruolo di garante, ma ciò non libera l'allievo da

qualsiasi responsabilità, tanto meno dopo 40 ore di lezione. Da essa si poteva

pretendere almeno che evitasse sbagli colossali (DTF 97 IV 41). Che poi essa

fosse affetta da una malattia nervosa ignota all'accompagnatore non può

evidentemente essere imputato a quest'ultimo, ma tutt'al più all'allieva medesima,

che aveva sottaciuto il fatto anche all'autorità. Senza violare il diritto il

presidente della Corte poteva quindi scartare un'interruzione del nesso di

causalità adeguata per concolpa del maestro conducente.

12. La ricorrente si duole che non le sia stata concessa l'attenuan­te

del lungo tempo trascorso (art. 64 CP), rammentando che essa va riconosciuta

allorché sia prossima la prescrizione ordinaria dell'azione penale e la

procedura preveda un appello con effetto devolutivo e sospensivo, com'è il

ricorso per cassazione nel Cantone Ticino. In concreto – essa prosegue – i

fatti risalgono all'11 luglio del 1998 e la sentenza impugnata è del 30

dicembre 2002. La prescrizione ordinaria, tenuto conto che il reato imputatole

è un delitto (art. 117 CP), è di 5 anni (art. 70 cpv. 4 vCP). Essa è quindi

ormai prossima. Quanto al rimprovero di avere contribuito a dilazionare il procedimento

collaborando poco con il perito, esso non sorretto da alcunché. Il ritardo è da

attribuire, se mai, all'autorità giudiziaria.

a) Il giudice può attenuare la pena se è trascorso un tempo relativamente

lungo dal reato e se la durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona

condotta (art. 64 cpv. 8 CP). Secondo giurisprudenza, il tempo “relativamente

lungo” va apprezzato per rapporto alla prescrizione ordinaria dell'azione

penale giusta l'art. 70 vCP, non solo per rapporto alla prescrizione assoluta

dell'art. 72 vCP (DTF 92 IV 201 consid. Ic pag. 203). Sapere se l'azione penale

sia prossima alla prescrizione ordinaria si determina inoltre con riferimento

al mo­mento in cui è emanata la sentenza di merito, salvo in caso di ricorso

provvisto di effetto devolutivo e sospensivo (DTF 115 IV 95 consid. 3 pag. 96; Wiprächtiger in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

I, n. 28 ad art. 64 CP con riferimen­to anche a DTF 126 IV 84 consid. 3 non

pubblicato). Il Tribunale federale ha giudicato “relativamente lungo” per

rapporto al termine di prescrizione ordinaria – ad esempio – il tempo trascorso

dalla commissione del reato equivalente ai nove decimi del termine stesso, non

invece un lasso di 7 anni rispetto al termine ordinario di prescrizione di 10

anni, né un periodo di 44 mesi rispetto a un termine ordinario di prescrizione

di 5 anni (Wiprächtiger, op.,

cit. n. 29 ad art. 64 CP con riferimenti a Trechsel,

op. cit., n. 24 ad art. 64 CP con riferimenti).

b) Nel commisurare la pena, Il presidente della Corte ha riconosciuto

in favore dell'accusata, oltre alla corresponsabilità del maestro conducente

(ancorché meno grave della sua crassa negligenza), gli oltre quattro anni

trascorsi dall'incidente, non senza disconoscere che circa un anno era decorso

solo per accertare se la prevenuta, la quale poco collaborava con il perito

giudiziario, fosse in grado di affrontare il processo. Tale lasso di tempo non

gli è apparso sufficiente per applicare l'attenuante specifica dell'art. 64

cpv. 8 CP. Ha tenuto conto del tempo trascorso, in ogni modo, nel quadro

dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 28).

c) Non a torto la ricorrente si duole che il primo giudice le ha

rimproverato di avere ritardato il procedimento penale collaborando poco con il

perito psichiatrico. Certo, al momento di applicare l'art. 64 cpv. 8 CP il

giudice può tenere conto anche del comportamento processuale dell'autore,

mostrandosi me­no generoso se con il proprio comportamento questi ha contribuito

a procrastinare la procedura (DTF 92 IV 203). Nella fattispecie non consta però

che l'interessata abbia provocato un inutile dilungo di procedura. Dal giorno

in cui è avvenuto l'incidente (11 luglio 1998) a quello in cui è stata

pronunciata la sentenza di assise (30 dicembre 2002), poi, sono trascorsi 4

anni, 5 mesi e 19 giorni, equivalenti a circa nove decimi del termine ordinario

di prescrizione. Ci si potrebbe domandare pertanto se nella fattispecie il

primo giudice non dovesse concedere l'attenuante dell'art. 64 cpv. 8 CP. Sia

come sia, la questione può rimanere indecisa per le considerazioni che seguono.

Nel

condannare la ricorrente alla pena di tre mesi di detenzione il presidente della

Corte ha precisato che, senza le circostanze attenuanti riconosciute all'accusata

(concolpa del maestro conducente, tempo trascorso e – in misura minore – trauma

psichico patito), la pena sarebbe stata lunga più del doppio, e ciò senza voler

dar prova di severità (sentenza, pag. 28). Si volesse anche considerare il

tempo trascorso ai fini profilo dell'art. 64 cpv. 8 CP anziché nell'ambito del

solo art. 63 CP, per tacere del fatto che in buona parte le due norme si

sovrappongono quanto alla commisurazione della pena, la ricorrente non potrebbe

pretendere una condanna più mite di quella inflittale, i tre mesi di detenzione

a lei irrogati dal primo giudice risultando senz'altro proporzionati al grado

di colpa e alle reali attenuanti che entravano in considerazione, inclusa

quella del tempo trascorso. D'altro canto, la ricorrente nemmeno pretende che

nel condannarla a tre mesi di detenzione il primo giudice abbia dato prova di

esagerato rigore. Essa lamenta una disparità di trattamento, ricordando altri

casi giudicati da Corti ticinesi, senza spiegare tuttavia in che consisterebbe

l'asserita disuguaglianza. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso

è finanche inammissibile.

d) La ricorrente torna sull'art. 64 cpv. 8 CP per far valere che

l'attenuante del lungo tempo trascorso le deve essere riconosciuta se non altro

in cassazione, determinante al riguardo essendo il giudizio di appello (DTF 115

IV 95). Ora, a parte il fatto che v'è da domandarsi se un ricorso per

cassazione, ancorché devolutivo e provvisto di effetto sospensivo come nel

Ticino (art. 290 cpv. 1 CPP), sia equiparabile a un appel­lo nel senso della

sentenza testé citata, già si è visto che nel suo risultato la pena irrogata

alla ricorrente è senz'altro proporzionata al grado di colpa e alle circostanze

attenuanti di cui essa poteva beneficiare, indipendentemente dalla norma in

base alla quale si consideri il tempo trascorso. Nel suo risultato, una

condanna inferiore ai tre mesi di detenzione per fatti come quelli accertati

dal presidente della Corte di assise nel caso specifico è fuori discorso.

13. La ricorrente insorge contro la mancata applicazione dell'art. 66bis

cpv. 1 CP, secondo cui ove l'agente sia stato colpito dalle conseguenze dirette

del suo atto così duramen­te da far apparire una pena inappropriata, l'autorità

prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Ora, l'art. 66bis CP riguarda casi in cui l'autore abbia sofferto di

lesioni fisiche o psichiche, ad esempio per essersi addormentato al volante

(DTF 117 IV 245) o in seguito a colpi di pistola durante una presa d'ostaggio

(DTF 121 IV 162) o per avere perduto un figlio in un incidente imputabile al

genitore medesimo (DTF 119 IV 280). In simili frangenti l'autore si ritrova

direttamente colpito dalla conseguenze della lesione che egli ha commesso.

Nella prospettiva dell'art. 66bis CP deve quindi sussistere uno stretto

nesso tra il bene offeso e la lesione subìta. Non bastano conseguenze indirette

del reato, come quelle dovute all'apertura dell'istruttoria e del procedimento

penale, al pagamento di tasse di giustizia, alla perdita dell'impiego in

seguito all'atto illecito ecc. (sentenza del Tribunale federale 6S.46/2002 del

24 maggio 2002, consid. 5b pag. 10).

a) La prima Corte ha negato in concreto gli estremi dell'art. 66bis

CP, rilevando che la sofferenza lamentata dall'imputata non è la conseguenza

diretta del suo agire, ma tutt'al più l'effetto della pregressa malattia

nervosa, la quale impedisce di elaborare correttamente il trauma di cui è – o

dovrebbe essere –vittima qualunque autore di omicidio colposo. Quanto alla

sofferenza psichica dell'autore del reato, essa non è sufficiente sotto il

profilo dell'art. 66bis CP, ostandovi in ogni modo la gravità della

colpa (sentenza, pag. 28).

b) La ricorrente richiama il referto del dottor __________, secondo cui

l'evento è stato particolarmente doloroso per lei, ancora afflitta da pesanti

sofferenze e sensi di colpa, con molti ricordi traumatici e particolare

reattività a eventi che simbolizzano l'accaduto. Essa richiama anche il parere

del dottor __________, secondo cui essa è preda di una sofferenza intollerabile,

stanti le difficoltà a rielaborare l'accaduto e i sentimenti di colpevolezza.

Se non che, a prescindere dalla circostanza che – stando ai vincolanti

accertamenti del primo giudice – le sofferenze in questione non traggono diretta

origine dall'accaduto, ma si ricollegano (anche) a una pregressa malattia

nervosa che impedisce di gestire le vicissitudini con cui ogni autore di

omicidio colposo deve convivere, il mero fatto di soffrire psichicamente –

ancorché profondamente – per avere cagionato la morte altrui (non uno stretto

congiunto, come nel caso pubblicato in DTF 119 IV 280), non basta per applicare

l'art. 66bis CP (Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 66bis CP), tanto meno

nel caso in cui l'autore abbia agito con grave colpa o con grave negligenza

(cfr. Rep. 1994 pag. 461 consid. a). Considerando le sofferenze psichiche nel

quadro dell'art. 63 CP, il presidente della Corte non ha perciò violato il

diritto.

14. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso

dev'essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv.

1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

in applicazione

dell'art. 191 cpv. 1 CPP

e

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1000.

sono

posti a carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratrice

Pubblica Maria Galliani, Lugano;

– Corte

delle assise correzionali di Lugano, Lugano;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Ministero

pubblico, SERCO, Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

– Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;

– avv.

__________ (rappresentante di parte civile).

Terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

_________________________________________________________________________________________________________

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione

del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del

testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per

proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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