17.2003.53
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio - obbligo del ricorrente di sostanziare il preteso arbitrio
16 dicembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
17.2003.53
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CCRP
Titolo:
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio - obbligo del ricorrente di sostanziare il preteso arbitrio
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 288 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
17.2003.53
Lugano
16 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3
settembre 2003 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone Ticino
contro la sentenza emessa il 5 agosto
2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
__________,
fu __________ e di __________ nata __________,
attinente di __________, nato a __________ il __________ __________ __________,
domiciliato a __________, __________, __________;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 14 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
opposizione alla prova del sangue e grave infrazione alle norme della
circolazione per avere, il 21 febbraio 2003, circolato sull'autostrada A2 da __________
a __________ alla velocità di circa 180 km/h rilevata dal tachimetro di una vettura
della polizia che lo seguiva, nonostante il limite di 120 km/h, con uno stato
di ebrietà “lieve”, accertato da un controllo medico, e di essersi
intenzionalmente opposto alla prova del sangue ordinata dall'autorità,
nonostante l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali in caso di
rifiuto. In applicazione della pena, __________ è stato condannato a 45 giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente per 3 anni, e a una multa di fr.
1200.–.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 5 agosto 2003 il giudice della Pretura penale
ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione lieve alle norme della
circolazione, mentre lo ha assolto dalle accuse di circolazione in stato di
ebrietà e di opposizione alla prova del sangue. Di conseguenza lo ha
condannato a una multa di fr. 260.–.
C. Contro
il predetto giudizio il Procuratore pubblico ha introdotto il 5 agosto 2003 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta del 3 settembre 2003 egli chiede la cassazione della
sentenza impugnata e il rinvio a un altro giudice per nuovo giudizio o,
subordinatamente, una riduzione di pena. Nelle sue osservazioni del 23 settembre
2003 l’accusato propone di respingere il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2.
Per quanto attiene all'accusa di circolazione in stato
di ebrietà, a mente del giudice della Pretura penale potevano entrare in considerazione,
senza prelievo del sangue, solo le risultanze dell'etilometro e dell'esame
medico e le dichiarazioni di__________. Quest'ultima aveva fermamente sostenuto
che quella sera l'accusato non aveva bevuto alcolici. Quanto alla prova dell'etilometro,
l'accusato e __________ avevano dichiarato che la prima volta l'apparecchio non
aveva funzionato, che la seconda aveva dato un risultato di 0.00 g ‰ e che solo
la terza volta aveva rilevato un'ebrietà punibile, onde la scarsa attendibilità
dell'esito. Riguardo al referto medico, non ne risultava un'ebrietà punibile,
posto che gli unici dati “non regolari” consistevano in un comportamento
euforico, un polso accelerato e un fetore alcolico. Variabili che, da sé sole,
non bastavano per accertare un'ebrietà di almeno 0.8 g ‰. Certo, l'accusato non
convinceva quando pretendeva di non avere bevuto, nel locale di Como che aveva
visitato dianzi, solo tre birre. Ma anche tenendo conto di ciò non si poteva
affermare con sufficiente certezza che ne sarebbe derivato un tasso etilico
superiore a 0.8 g ‰ (sentenza impugnata, consid. 4).
3.
Il
Procuratore pubblico rimprovera al primo giudice di essere giunto a una conclusione
arbitraria. Afferma che dal certificato medico emergeva inequivocabilmente un
comportamento euforico, un polso accelerato e un fetore alcolico, dal che la
valutazione di uno stato di ebrietà lieve. Circostanza cui si aggiungeva il
fatto che l'accusato circolava in modo scorretto, superando i limiti di
velocità. Rilevanti sarebbero poi i dubbi del primo giudice circa la
credibilità della versione fornita dell'accusato sul comportamento degli agenti
di polizia, sul funzionamento dell'etilometro, sull'atteggiamento
condiscendente del medico verso le richieste degli agenti e, infine, sulle pressioni
per ottenere la sottoscrizione del verbale in cui, prima della firma, sarebbero
stato inserite dichiarazioni inveritiere, come la dichiarazione che
l'interessato aveva bevuto tre birre e che gli era stato letto l'art. 91 cpv. 3
LCStr (sentenza, consid. 8). Tanto più, soggiunge il Procuratore pubblico, che
il cattivo funzionamento dell'etilometro non trova alcun riscontro agli atti.
Gli
argomenti testé riassunti non sono idonei a sostanziare il preteso arbitrio
nell'accertamento dei fatti. Certo, il primo giudice ha ritenuto che la
versione fornita dall'accusato non appariva del tutto credibile e che l'insieme
di tutti gli elementi citati al considerando precedente contrastava in qualche
modo con l'oggettiva realtà dei fatti. Se non che, determinante ai fini del
giudizio è stata ritenuta la deposizione di ____________________ (consid. 8 in
fine in relazione con il consid. 3), sulla quale il Procuratore pubblico non
spende una parola. Oltre a ciò, contrariamente a quanto egli asserisce, il
cattivo funzionamento dell'etilometro risulta dal verbale 21 febbraio 2003
dell'accusato e dalla deposizione dibattimentale della testimone (sentenza,
pag. 6 e pag. 7 in alto). Per quanto concerne il certificato medico, l'ebrietà
lieve si desume dalle stesse dichiarazioni dell'accusato, che ammette di avere
bevuto tre birre fra le ore 23.00 e le 03.00. Per di più, il Procuratore
pubblico neppure censura come arbitraria la conclusione del primo giudice, per
il quale, anche tenendo conto dell'assunzione di tre birre, non si poteva
affermare con sufficiente certezza che ne sarebbe derivato un valore etilico di
0.8
g ‰ o superiore. Né l'eccesso di velocità – su cui si ritornerà in appresso
– poteva, da sé solo, costituire indizio probante di ebbrezza alcolica.
Prosciogliendo l'accusato dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, il
giudice del merito non è pertanto caduto nell'arbitrio.
4.
Riguardo
all'opposizione alla prova del sangue, il primo giudice ha accertato che,
nonostante le ripetute richieste dell'accusato, l'indicazione delle conseguenze
penali era avvenuta la prima volta al posto di polizia di Noranco, dopo la
visita medica (consid. 5). Il Procuratore pubblico assevera che il
proscioglimento dall'imputazione è arbitrario poiché in contrasto con i dubbi
manifestati dal giudice medesimo sulla versione dei fatti fornita dall'accusato.
Anche su
questo punto le argomentazioni del Procuratore pubblico, che ricalcano per lo
più testualmente quelle mosse al proscioglimento dall'accusa di circolazione in
stato di ebrietà, non sostanziano estremi di arbitrio. Certo, sull'opposizione
alla prova del sangue la testimone __________ nulla ha potuto riferire, né il
primo giudice ha mancato di esprimere perplessità sulla verosimiglianza della
versione fornita dell'accusato. Se non che, per suffragare il preteso arbitrio,
il Procuratore pubblico avrebbe dovuto dimostrare che l'accertamento del
Pretore circa il momento in cui l'accusato è stato informato sulle conseguenze
penali in caso di opposizione alla prova del sangue contraddice chiaramente le
risultanze degli atti e del dibattimento. Già dal certificato medico redatto
all'Ospedale __________ si desume invece che l'interessato fondava il suo
rifiuto sulla circostanza che la polizia non sapeva spiegare per quale motivo
egli dovesse sottoporsi alla visita. Nel successivo verbale, steso nel posto di
polizia di Noranco, egli aveva confermato l'insufficienza delle informazioni
ricevute in ospedale, al che gli è stato fatto leggere l'art. 91 cpv. 3 LCStr
(sentenza impugnata, consid. 5). Non risulta però che dopo di allora l'accusato
abbia nuovamente respinto la prova del sangue. Anzi, lo stesso Procuratore
pubblico ammette che gli agenti non l'hanno ordinata (ricorso, pag. 5 in alto).
Ciò posto, gli accertamenti del primo giudice, confortati dalla risultanze
degli atti, non riescono arbitrari. Il proscioglimento dall'accusa di opposizione
alla prova del sangue non viola pertanto il diritto federale.
5.
Per
quanto si riferisce, infine, alla grave infrazione alle norme della
circolazione, il primo giudice ha preso atto che l'accusato ammetteva di avere
circolato a una velocità eccessiva, ma contestava la misurazione compiuta dagli
agenti sulla vettura inseguitrice. A mente del giudice non c'era motivo di
dubitare sull'affermazione dell'agente denunciante, secondo cui la velocità rilevata
sul tachimetro della vettura di servizio era di 180 km/h, a fronte di un limite
consentito di 120 km/h. Sta di fatto però che nulla risultava dagli atti sulla
taratura o sul grado di precisione del tachimetro impiegato per il rilevamento,
né sulle verifiche periodiche cui esso era stato sottoposto o sui risultati.
Ciò non permetteva di giungere al convincimento che l'interessato avesse
effettivamente tenuto la velocità indicata dall'agente. Quanto alla testimone __________,
come passeggera essa aveva avuto l'impressione di viaggiare a 140–150 km/h. Il
primo giudice ha stimato quindi la velocità media tenuta dall'accusato sul
tratto autostradale in 145 km/h (sentenza impugnata, consid. 6).
Il
Procuratore pubblico si duole una volta ancora di arbitrio, sottolineando che
nulla consente di dubitare circa la correttezza di quanto ha dichiarato
l'agente denunciante (180 km/h), di modo che inspiegabilmente il primo giudice
ha creduto alla deposizione della testimone (140–150 km/h). Così com'è motivato, tuttavia, il ricorso non è atto a
sostanziare il preteso arbitrio, già per la circostanza che il Procuratore
pubblico sorvola completamente sulla mancata taratura del tachimetro di
rilevamento, sul suo grado di precisione, sulla questione delle verifiche
periodiche e dei relativi risultati, cui il primo giudice si richiama
ampiamente nella sentenza. Criticare la credibilità della testimone non basta,
nelle condizioni descritte, per addebitare arbitrio al giudice del merito.
6.
Da
ultimo il Procuratore pubblico fa valere che tutte le incongruenze di cui s'è
valso l'accusato sono emerse in aula, mentre costui avrebbe avuto tutte le
possibilità di prevalersene, in buona fede, nel corso dell'inchiesta, permettendo
così di appurarne la veridicità. Per tacere del fatto però che il giudice
pronuncia secondo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento
e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP), non vi è norma che impedisca all'accusato
di addurre le sue tesi difensive in aula. In proposito la doglianza del
Procuratore pubblico, ancorché ricevibile, non merita ulteriore disamina.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1
CPP). Visto l’esito del procedimento, si giustifica di riconoscere
all’accusato, il quale ha presentato le proprie osservazioni al ricorso,
un’equa indennità per ripetibili in questa sede (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 300.– a titolo di indennità.
3. Intimazione
a:
__________
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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