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Decisione

17.2003.53

ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio - obbligo del ricorrente di sostanziare il preteso arbitrio

16 dicembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3

settembre 2003 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone Ticino

contro la sentenza emessa il 5 agosto

2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

__________,

fu __________ e di __________ nata __________,

attinente di __________, nato a __________ il __________ __________ __________,

domiciliato a __________, __________, __________;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 14 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha

riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà,

opposizione alla prova del sangue e grave infrazione alle norme della

circolazione per avere, il 21 febbraio 2003, circolato sull'autostrada A2 da __________

a __________ alla velocità di circa 180 km/h rilevata dal tachimetro di una vettura

della polizia che lo seguiva, nonostante il limite di 120 km/h, con uno stato

di ebrietà “lieve”, accertato da un controllo medico, e di essersi

intenzionalmente opposto alla prova del sangue ordinata dall'autorità,

nonostante l'avvertimento sulle possibili conseguen­ze penali in caso di

rifiuto. In applicazione della pena, __________ è stato condannato a 45 giorni

di detenzione, sospesi condizionalmente per 3 anni, e a una multa di fr.

1200.–.

B. Statuendo

su opposizione, con sentenza del 5 agosto 2003 il giudice della Pretura penale

ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione lieve alle norme della

circolazione, mentre lo ha assolto dalle accuse di circolazione in stato di

ebrietà e di opposizione alla prova del sangue. Di conseguenza lo ha

condannato a una multa di fr. 260.–.

C. Contro

il predetto giudizio il Procuratore pubblico ha introdotto il 5 agosto 2003 una

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella

motivazione scritta del 3 settembre 2003 egli chiede la cassazione della

sentenza impugnata e il rinvio a un altro giudice per nuovo giudizio o,

subordinatamente, una riduzione di pena. Nelle sue osservazioni del 23 set­tembre

2003 l’accusato propone di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

3.

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Per quanto attiene all'accusa di circolazione in stato

di ebrietà, a mente del giudice della Pretura penale potevano entrare in considerazione,

senza prelievo del sangue, solo le risultanze dell'etilometro e dell'esame

medico e le dichiarazioni di__________. Quest'ultima aveva fermamente sostenuto

che quella sera l'accusato non aveva bevuto alcolici. Quanto alla prova dell'etilometro,

l'accusato e __________ avevano dichiarato che la prima volta l'apparecchio non

aveva funzionato, che la seconda aveva dato un risultato di 0.00 g ‰ e che solo

la terza volta aveva rilevato un'ebrietà punibile, onde la scarsa attendibilità

dell'esito. Riguardo al referto medico, non ne risultava un'ebrietà punibile,

posto che gli unici dati “non regolari” consistevano in un comportamento

euforico, un polso accelerato e un fetore alcolico. Variabili che, da sé sole,

non bastavano per accertare un'ebrietà di almeno 0.8 g ‰. Certo, l'accusato non

convinceva quando pretendeva di non avere bevuto, nel locale di Como che aveva

visitato dianzi, solo tre birre. Ma anche tenendo conto di ciò non si poteva

affermare con sufficiente certezza che ne sarebbe derivato un tasso etilico

superiore a 0.8 g ‰ (sentenza impugnata, consid. 4).

3.

Il

Procuratore pubblico rimprovera al primo giudice di essere giunto a una conclusione

arbitraria. Afferma che dal certificato medico emergeva inequivocabilmente un

comportamento euforico, un polso accelerato e un fetore alcolico, dal che la

valutazione di uno stato di ebrietà lieve. Circostanza cui si aggiungeva il

fatto che l'accusato circolava in modo scorretto, superando i limiti di

velocità. Rilevanti sarebbero poi i dubbi del primo giudice circa la

credibilità della versione fornita dell'accusato sul comportamento degli agenti

di polizia, sul funzionamento dell'etilometro, sull'atteggiamento

condiscendente del medico verso le richieste degli agenti e, infine, sulle pressioni

per ottenere la sottoscrizione del verbale in cui, prima della firma, sarebbero

stato inserite dichiarazioni inveritiere, come la dichiarazione che

l'interessato aveva bevuto tre birre e che gli era stato letto l'art. 91 cpv. 3

LCStr (sentenza, consid. 8). Tanto più, soggiunge il Procuratore pubblico, che

il cattivo funzionamento dell'etilometro non trova alcun riscontro agli atti.

Gli

argomenti testé riassunti non sono idonei a sostanziare il preteso arbitrio

nell'accertamento dei fatti. Certo, il primo giudice ha ritenuto che la

versione fornita dall'accusato non appariva del tutto credibile e che l'insieme

di tutti gli elementi citati al considerando precedente contrastava in qualche

modo con l'oggettiva realtà dei fatti. Se non che, determinante ai fini del

giudizio è stata ritenuta la deposizione di ____________________ (consid. 8 in

fine in relazione con il consid. 3), sulla quale il Procuratore pubblico non

spende una parola. Oltre a ciò, contrariamente a quanto egli asserisce, il

cattivo funzionamento dell'etilometro risulta dal verbale 21 febbraio 2003

dell'accusato e dalla deposizione dibattimentale della testimone (sentenza,

pag. 6 e pag. 7 in alto). Per quanto concerne il certificato medico, l'ebrietà

lieve si desume dalle stesse dichiarazioni dell'accusato, che ammette di avere

bevuto tre birre fra le ore 23.00 e le 03.00. Per di più, il Procuratore

pubblico neppure censura come arbitraria la conclusione del primo giudice, per

il quale, anche tenendo conto dell'assunzione di tre birre, non si poteva

affermare con sufficiente certezza che ne sarebbe derivato un valore etilico di

0.8

g ‰ o superiore. Né l'eccesso di velocità – su cui si ritornerà in appresso

– poteva, da sé solo, costituire indizio probante di ebbrezza alcolica.

Prosciogliendo l'accusato dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, il

giudice del merito non è pertanto caduto nell'arbitrio.

4.

Riguardo

all'opposizione alla prova del sangue, il primo giudice ha accertato che,

nonostante le ripetute richieste dell'accusato, l'indicazione delle conseguenze

penali era avvenuta la prima volta al posto di polizia di Noranco, dopo la

visita medica (consid. 5). Il Procuratore pubblico assevera che il

proscioglimento dall'imputazione è arbitrario poiché in contrasto con i dubbi

manifestati dal giudice medesimo sulla versione dei fatti fornita dall'accusato.

Anche su

questo punto le argomentazioni del Procuratore pubblico, che ricalcano per lo

più testualmente quelle mosse al proscioglimento dall'accusa di circolazione in

stato di ebrietà, non sostanziano estremi di arbitrio. Certo, sull'opposizione

alla prova del sangue la testimone __________ nulla ha potuto riferire, né il

primo giudice ha mancato di esprimere perplessità sulla verosimiglianza della

versione fornita dell'accusato. Se non che, per suffragare il preteso arbitrio,

il Procuratore pubblico avrebbe dovuto dimostrare che l'accertamento del

Pretore circa il momento in cui l'accusato è stato informato sulle conseguenze

penali in caso di opposizione alla prova del sangue contraddice chiaramente le

risultanze degli atti e del dibattimento. Già dal certificato medico redatto

all'Ospedale __________ si desume invece che l'interessato fondava il suo

rifiuto sulla circostanza che la polizia non sapeva spiegare per quale motivo

egli dovesse sottoporsi alla visita. Nel successivo verbale, steso nel posto di

polizia di Noranco, egli aveva confermato l'insufficienza delle informazioni

ricevute in ospedale, al che gli è stato fatto leggere l'art. 91 cpv. 3 LCStr

(sentenza impugnata, consid. 5). Non risulta però che dopo di allora l'accusato

abbia nuovamente respinto la prova del sangue. Anzi, lo stesso Procuratore

pubblico ammette che gli agenti non l'hanno ordinata (ricorso, pag. 5 in alto).

Ciò posto, gli accertamenti del primo giudice, confortati dalla risultanze

degli atti, non riescono arbitrari. Il proscioglimento dall'accusa di opposizione

alla prova del sangue non viola pertanto il diritto federale.

5.

Per

quanto si riferisce, infine, alla grave infrazione alle norme della

circolazione, il primo giudice ha preso atto che l'accusato ammetteva di avere

circolato a una velocità eccessiva, ma contestava la misurazione compiuta dagli

agenti sulla vettura inseguitrice. A mente del giudice non c'era motivo di

dubitare sull'affermazione dell'agente denunciante, secondo cui la velocità rilevata

sul tachimetro della vettura di servizio era di 180 km/h, a fronte di un limite

consentito di 120 km/h. Sta di fatto però che nulla risultava dagli atti sulla

taratura o sul grado di precisione del tachimetro impiegato per il rilevamento,

né sulle verifiche periodiche cui esso era stato sottoposto o sui risultati.

Ciò non permetteva di giungere al convincimento che l'interessato avesse

effettivamente tenuto la velocità indicata dall'agente. Quanto alla testimone __________,

come passeggera essa aveva avuto l'impressione di viaggiare a 140–150 km/h. Il

primo giudice ha stimato quindi la velocità media tenuta dall'accusato sul

tratto autostradale in 145 km/h (sentenza impugnata, consid. 6).

Il

Procuratore pubblico si duole una volta ancora di arbitrio, sottolineando che

nulla consente di dubitare circa la correttezza di quanto ha dichiarato

l'agente denunciante (180 km/h), di modo che inspiegabilmente il primo giudice

ha creduto alla deposizione della testimone (140–150 km/h). Così com'è motivato, tuttavia, il ricorso non è atto a

sostanziare il preteso arbitrio, già per la circostanza che il Procuratore

pubblico sorvola completamente sulla mancata taratura del tachimetro di

rilevamento, sul suo grado di precisione, sulla questione delle verifiche

periodiche e dei relativi risultati, cui il primo giudice si richiama

ampiamente nella sentenza. Criticare la credibilità della testimone non basta,

nelle condizioni descritte, per addebitare arbitrio al giudice del merito.

6.

Da

ultimo il Procuratore pubblico fa valere che tutte le incongruenze di cui s'è

valso l'accusato sono emerse in aula, mentre costui avrebbe avuto tutte le

possibilità di prevalersene, in buona fede, nel corso dell'inchiesta, permettendo

così di appurarne la veridicità. Per tacere del fatto però che il giudice

pronuncia secondo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento

e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP), non vi è norma che impedisca all'accusato

di addurre le sue tesi difensive in aula. In proposito la doglianza del

Procuratore pubblico, ancorché ricevibile, non merita ulteriore disamina.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1

CPP). Visto l’esito del procedimento, si giustifica di riconoscere

all’accusato, il quale ha presentato le proprie osservazioni al ricorso,

un’equa indennità per ripetibili in questa sede (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 300.– a titolo di indennità.

3. Intimazione

a:

__________

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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