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Decisione

17.2003.54

truffa - inganno astuto - nozione - sfruttamento del rapporto di fiducia - nozione - commisurazione della pena - cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale (ricorso per cassazione del

11 agosto 2005Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

ricorso di __________

2. Il ricorrente avversa anzitutto la condanna per la truffa del novembre

1996 nei confronti di __________, della Banca __________, rispettivamente __________,

riguardante la costituzione in pegno firmata in bianco il 20 (recte: 5)

novembre 1996 da __________ sugli averi del conto cifrato __________, ignorando

che l'atto avrebbe garantito un mutuo di fr. 2 500 000.– erogato

dalla Banca __________ quel 20 novembre 1996 alla __________.

a) In proposito la Corte di assise ha accertato che l'imputato e __________,

allora pilota automobilistico, si erano conosciuti nel 1983/84, il secondo

avendo un conto presso la Banca __________, per cui il primo fungeva da

consulente. Tra i due è si era instaurato un rapporto di grande amicizia (sentenza,

pag. 32). Chiusa la carriera agonistica, nel 1995 __________ aveva deciso di

cimentarsi nel settore della telefonia mobile, partecipando come finanziatore

di una ditta __________, ma senza ottenere i risultati sperati. Egli

aveva

deciso così di avviare lui stesso un'attività nel ramo, proponendola all'imputato

come socio paritario. __________ aveva accettato (sentenza, pag. 33) ed era

entrato così in società con l'amico nel commercio di accessori per telefoni

cellulari, acquistando prodotti finiti in estremo oriente e rivendendoli sul

mercato europeo. In seguito i due avevano costituito le prime di quello che sarebbe

divenuto un complesso gruppo aziendale: la __________ SA di __________ e la __________

U.K. di diritto inglese, delle quali essi erano soci al 50% (sentenza, pag.

34). La buona strategia adottata aveva consentito l'autofinanziamento dell'attività,

garantendo una linea di credito in conto corrente di fr. 1 000 000.– concessa

il 21 novembre 1995 dalla Banca __________ alla __________ SA. Ben presto __________

aveva proposto così al ricorrente, che l'aveva accettata, l'idea di passare

alla fabbricazione di accessori per cellulari in proprio. Si rendeva necessaria

pertanto la costituzione di altre società, ma anche di uno stabilimento di

produzione – poi insediato a __________ – con tecnici qualificati e personale

idoneo alla produzione (sentenza, pag. 35). Occorrevano anche importanti

finanziamenti esterni, non potendo più contare il gruppo (sotto la ragione

sociale __________) sul mero autofinanziamento. Il progetto __________

prevedeva che __________, socio per un terzo, si sarebbe occupato della parte

commerciale, che il ricorrente, socio in ugual misura, avrebbe reperito i

finanziamenti e che __________ con altri soci di minoranza avrebbero curato la

gestione e la produzione. Nonostante __________ sostenesse che nella società andasse

immesso un capitale proprio di 3 miliardi di lire, i finanziamenti procurati

dal ricorrente per mezzo della Banca __________ sono sempre giunti nella forma

di finanziamenti esterni, fino a esporre la __________ per oltre 13 milioni di

franchi (sentenza, pag. 36).

Ciò

posto, la Corte ha riassunto la prassi adottata a quel tempo dalla Banca __________

in materia di crediti, definendola “all'acqua di rose” e indice di un consiglio

d'amministrazione debole e inefficace, specie di fronte a manifesti conflitti d'interesse

(sentenza, pag. 37 a 39). Sta di fatto che allora l'istituto aveva cominciato a

stanziare importanti crediti per il finanziamento dell'attività intrapresa

dalle aziende di __________ e del ricorrente. Ottenuto nel marzo del 1996 l'aumento

da fr. 1 000 000.– a fr. 1 500 000.– della linea di credito concessa il 21 novembre 1995 alla __________

SA, il 20 maggio 1996 il gruppo aveva ottenuto una prima facilitazione di

credito con garanzia esterna per 3 miliardi di lire, importo che si riteneva

necessario per avviare la produzione industriale (sentenza, pag. 39). E siccome

intendeva operare in Italia, la __________ aveva chiesto il mutuo all'Istituto __________,

il quale a sua volta aveva ottenuto a copertura del credito una garanzia

bancaria a prima richiesta della __________, la Banca __________ non essendo

conosciuta in Italia. La __________, a sua volta, si era fatta garantire l'impegno

dalla Banca __________, con l'approvazione della sede centrale di __________

(sentenza, pag. 39 seg.). La Banca __________, a suo turno, era garantita dal

pegno degli averi depositati sul conto della __________, il cui titolare era __________.

Questi aveva accettato la proposta, per la durata di 3 anni, dietro remunerazione

del 2% ogni 6 mesi. Fidandosi del ricorrente, __________ aveva sottoscritto il

relativo contratto, denominato “di finanziamento”, con la __________ Ltd. di __________,

la quale deteneva tutte le azioni della __________. Dal canto suo l'imputato si

proponeva di garantire in qualche modo __________ contro le possibili

conseguenze dell'impegno assunto (sentenza, pag. 40).

Meno

di un mese dopo, nel giugno del 1996, si era reso indispensabile un nuovo

finanziamento di US$ 1 000 000.00 per alimentare l'attività commerciale con l'acquisto di componenti

elettronici. La Banca __________ aveva concesso il relativo credito a __________,

il quale aveva ottenuto il mutuo a titolo personale consegnando una garanzia

esterna rilasciatagli dai fratelli __________ e __________, i quali a loro

volta avevano sottoscritto – come __________ – un “contratto di garanzia” con

un remunerazione del 2% semestrale, limitato però a un anno, ponendo i loro

averi a pegno in favore della banca (sentenza, pag. 41).

b) Per quanto attiene a __________ in particolare, la Corte di assise

ha accertato che il 5 novembre 1996 questi aveva firmato l'atto di pegno

sottopostogli dall'imputato e che il 20 novembre 1996, confidando in tale

garanzia, la Banca __________ aveva concesso alla __________ Ltd. di __________,

società del noto gruppo, un credito di fr. 2 500 000.– (sentenza,

pag. 41 con riferimento ad act. D32 e D33). L'imputato ha poi ammesso di avere

manipolato l'atto, continuando a pretendere però che nel novembre del 1996 __________

avesse

firmato liberamente, intenzionato a mettere a pegno i suoi valori per fr. 2 500 000.–

(sentenza, pag. 41). La Corte ha rilevato nondimeno che tale nuova necessità

esulava dal piano finanziario e costituiva anzi un serio imprevisto per i soci,

sebbene a quel momento essi non avessero ancora esaurito le loro risorse, tanto

che nel dicembre del 1996 avevano immesso nella __________ SA fr. 600 000.– ciascuno

per ridurre l'esposizione della linea di credito. Comunque fosse, serie perplessità

destavano le circostanze in cui era stato fatto sottoscrivere il documento

incriminato a __________, il 5 novembre 1996. In quell'occasione, oltre alla

seconda pagina dell'atto di costituzione in pegno, l'imputato aveva fatto

firmare al cliente un modulo della Banca __________ denominato “Apertura di

conto, libretto, deposito” e un “Mandato di gestione” (pag. 42 con riferimento

ad act. D69-70). Quanto all'atto di pegno, risultava che la firma a pag. 2 era

stata apposta prima delle diciture a macchina e che pure la prima pagina del

modulo era in bianco al momento della firma. A tale conclusione inducevano le

ammissioni del ricorrente medesimo, ma anche quelle della sua collaboratrice __________

(sentenza, pag. 43). Per converso, nulla induceva a credere che __________,

persona meticolosa, ordinata, interessata ai propri affari e alle questioni

economiche, avesse firmato i tre moduli senza leggere. La grande cura dedicata

al formulario “Mandato di gestione”, corredato da annotazioni manoscritte e

firme supplementari, attestava se mai che il cliente era molto attento

(sentenza, pag. 44).

E

quanto l'imputato aveva aggiunto in seguito sull'atto di costituzione non era

conforme alla volontà del garante, il quale firmando in bianco non poteva voler

costituire in pegno i pro­pri averi per debiti di fr. 2 500 000.– di una a

lui sconosciuta __________ Ltd. (sentenza, pag. 44). Persona guardinga, attenta

all'oculata gestione dei propri averi e propensa ad accantonamenti di tipo

assolutamente conservativo, __________ non aveva mai cambiato orientamento.

Solo più tardi, cedendo alle insistenze della figlia, egli si era affidato a un

gestore esterno più aggressivo (la __________ SA), per profittare delle

opportunità che si erano venute a creare sul mercato azionario, ma anche allora

egli aveva chiesto di ridurre al minimo i rischi di investimento (sentenza,

pag. 45). Nelle circostanze descritte la Corte ha scartato l'ipotesi che di

punto in bianco __________ avesse accettato su sollecitazione di un qualsiasi __________,

di mettere a pegno i propri averi per l'attività e un'azienda alla ricerca di

capitali o di garanzie fuori dei normali circuiti di finanziamento aziendale

(sentenza, pag. 45 seg.). Vista la portata dell'atto, risulterebbe

incomprensibile il suo silenzio in proposito, prima e dopo la firma dell'atto,

nei confronti del suo consulente fiscale e del suo legale di allora, che erano

soliti seguirlo con grande attenzione. Tanto meno __________ ha mai informato

di ciò i figli, che erano procuratori del conto presso la Banca __________, e

nemmeno ha ragguagliato la __________ SA, suo nuovo gestore patrimoniale (sentenza,

pag. 46).

La

Corte ha escluso la consensuale costituzione in pegno di fr. 2 500 000.– anche

per la totale mancanza di documentazione circa il rapporto tra __________ e __________,

che secondo l'imputato aveva condotto la trattativa, e/o la società del gruppo

beneficiario della garanzia. Diversamente per altro da quanto era accaduto con __________

e i fratelli __________, i quali avevano firmato un contratto tra la società

beneficiaria della garanzia e il prestatore della stessa, con l'indicazione

della relativa remunerazione (sentenza, pag. 47). Inoltre l'imputato aveva

tenuto pressoché segreta la costituzione del pegno da parte di __________

(sentenza, pag. 48), il che depone per un atto non conforme alla volontà del

cliente, tanto più che l'imputato ammetteva di avere attuato simile artificio

anche nei confronti di titolari dei conti __________ e __________ (sentenza,

pag. 50). L'imputato, infine, aveva già mentito quando sostenava di avere sottoposto

a __________ un atto integralmente compilato, per tacere del fatto che aveva

indotto a mentire anche la sua collaboratrice personale (sentenza, pag. 50 segg.).

Ciò

premesso, la Corte ha accertato che __________ ha sottoscritto l'atto di pegno

(che ha poi garantito il mutuo di fr. 2 500 000.– concesso

dalla Banca __________ alla __________ Ltd.) nel quadro di formalità volte ad

autorizzare la banca a gestire l'avere in conto e che, profittando di tale

situazione, il ricorrente lo aveva ingannato facendogli firmare non solo l'apertura

del deposito titoli e il mandato di gestione, ma anche la nota costituzione in

pegno asserendo che questa si esauriva in una formalità legata al conferimento

del mandato di gestione e avveniva in favore di eventuali impegni suoi nei

confronti della banca dipendenti dalla gestione patrimoniale. Del resto – ha

continuato la Corte – il relativo modulo si prestava sia alla costituzione di

pegno in favore di terzi sia di sé stessi (sentenza, pag. 52 seg.). Così

facendo, l'imputato aveva perpetrato truffa nei confronti di __________ (oltre

che nei confronti dei titolari dei conti __________ e __________), poiché aveva

abusato di un consolidato rapporto di fiducia contando sul fatto che le sue

spiegazioni sarebbero state accettate senza controlli da parte del cliente.

Quanto all'elemento costituivo del danno dovuto alla compilazione dell'atto di

pegno contro la volontà del garante, esso sussisteva, avendo la banca addirittura

attinto al pegno (sentenza, pag. 64 seg.). Secondo la Corte, dipoi, la truffa

si è consumata anche verso la Banca __________, rispettivamente verso __________,

l'agevolazione di credito accordata alla __________ Ltd. essendo stata ottenuta

ingannando il consiglio d'amministrazione con documenti falsi sull'esistenza

delle necessarie garanzie e profittando del rapporto di fiducia che nell'imputato

riponevano gli organi e i funzionari dell'istituto, giacché proprio il direttore

aveva fatto crescere la banca dal nulla. L'impiego di documenti falsi e l'abuso

di un qualificato rapporto di fiducia relegavano perciò in secondo piano –

sotto il profilo della truffa – le lacune nelle procedure interne di verifica e

di controllo, come pure il ruolo più formale che sostanziale del consiglio d'amministrazione

a __________ (sentenza, pag. 65).

Sempre

per quel che era di __________, la Corte ha accertato che l'imputato aveva

fatto capo ulteriormente al conto __________, sostituendo nell'atto di costituzione

in pegno la prima pagina e aggiungendo al punto 1 tre nuovi impegni: la

sostituzione della garanzia di US$ 1 000 000.00 prestata dai

fratelli __________, l'accensione di una nuova linea di credito di fr. 1 350 000.– per la __________

Ltd. (in modo da aumentare il capitale della __________) e la sostituzione con fr.

1 000 000.– delle

garanzie per fr. 1 500 000.– riguardanti la linea di credito della __________ SA. Come

detto, ciò ha poi comportato un addebito al __________, il 16 ottobre 1998, di fr.

1 364 056.– e fr. 2 503 284.– per

debiti di __________ Ltd., di fr. 997 513.– per il debito della __________

(divenuta __________) e di US$ 1 016 197.78 per il debito di __________.

3. Assevera il ricorrente che la condanna per truffa legata alla costituzione

in pegno di fr. 2 500 000.– da parte di __________ denota un'errata applicazione del

diritto federale, non avendo egli ordito alcun inganno con astuzia a danno del

cliente. Ora, secondo l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è

punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore

ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente

o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 9, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171,

122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag.

20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid.

1a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto

penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di

attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171

con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205).

L'inganno

è astuto quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e

concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona

dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione

nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente

essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno

(DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid.

3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti

particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV

197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa, non occorre che la

vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia

adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa

abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa

quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato

elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid.

2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).

a) Il

ricorrente ricorda anzitutto che __________ era una persona attenta e meticolosa

nel trattare i propri affari, che il 5 novembre 1996 a __________ aveva letto

tutti e tre i moduli da sottoscrivere (mandato di gestione, apertura del deposito

titoli e costituzione del pegno), eppure la Corte ha creduto all'inganno

astuto, rimproverandogli di aver fatto credere all'interlocutore che l'atto di

pegno era una formalità legata al conferimento del mandato di gestione e

destinata solo a garantire eventuali crediti della banca nei suoi confronti.

Tale interpretazione dei fatti non gli sarebbe mai stata prospettata prima

della sentenza. E, così argomentando, i giudici avrebbero ritenuto che una

semplice bugia basti per connotare una truffa. Ma – egli soggiunge – la firma

di un atto di pegno non può mai essere una mera formalità, men che meno per un

cliente puntiglioso. Né un rapporto d'affari può assurgere a rapporto di fiducia;

anzi, neppure rapporti intrattenuti per anni sono sufficienti perché un cliente

possa credere in modo acritico a quanto gli si racconti. Non vi è astuzia

perciò quando la persona ingannata poteva evitare l'inganno con un minimo di

attenzione.

Nella

fattispecie, secondo il ricorrente, la Corte ha reputato sufficiente il fatto

che agli occhi della vittima egli fosse il direttore della Banca __________ e

suo personale referente in materia d'affari da anni. Se non che – egli obietta –

l'esistenza di un conto bancario da sei anni non basta a confortare un particolare

rapporto di fiducia. Oltre a non avere approfon­dito la natura e la frequenza

delle relazioni tra le parti, in concreto la Corte non avrebbe valutato nemmeno

le misure di prudenza che __________ avrebbe potuto prendere. I fatti da essa

constatati dimostrerebbero, anzi, che tra le parti non v'era un particolare

rapporto di fiducia e che __________ ha omesso le più elementari precauzioni.

Già la circostanza che __________ abbia letto i documenti e abbia agito con

pedanteria al momento di firmare il mandato di gestione dimostra come questi

non avesse cieca fiducia in lui. Non può quindi avere firmato alla leggera l'atto

di pegno (termine già di per sé emblematico), tanto meno ove si consideri che

il documento reca tre spazi di firma: quello per il debitore, quello per il

proprietario del pegno e quello per il creditore. Avesse inteso limitare la

costituzione del pegno a suoi propri obblighi verso la banca, il cliente avrebbe

firmato anche in qualità di debitore, escludendo così qualsiasi pegno in favore

di terzi.

b) Secondo

dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così

come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto

di fiducia (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami). Nel

caso in cui all'autore tocchi di consigliare la vittima, non si può pretendere

che questa non si fidi di chi deve tutelarla. Anche il fatto di riproporre operazioni

che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare

quindi un clima di reciproca fiducia (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP).

Nella fattispecie la Corte ha individuato gli estremi del particolare rapporto

di fiducia tra il ricorrente e __________ nella persona dello stesso imputato, direttore

di una seria e stimata banca svizzera, il quale agli occhi del cliente costituiva

il personale referente dell'istituto da vari anni (sentenza, pag. 64). Che ciò

basti tuttavia per accertare un particolare rapporto di fiducia appare dubbio (cfr.

anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37). Che cosa poi significhi con precisione

il termine “referente”, in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra

i due e quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti con riferimento all'attività

riguardante il conto in rassegna la Corte non spiega. Trattare con il direttore

di una banca con cui non si sono mai incontrati problemi può certo indurre il

cliente ad abbassare la guardia. Non significa ancora, però, che egli possa

rinunciare alle precauzioni più elementari.

c) Nella

fattispecie la Corte ha accertato che l'atto di pegno è stato firmato da __________

nel quadro della pratica volta ad autorizzare la Banca __________ a compiere

atti di gestione patrimoniale sul conto del titolare. Approfittando di ciò, secondo

la Corte il ricorrente ha ingannato il cliente facendogli sottoscrivere, oltre

all'apertura del man­dato di gestione e di un deposito titoli, un atto di pegno

con il pretesto che si trattava di una formalità legata al mandato di gestione per

garantire la banca da eventuali impegni correlati alla gestione medesima

(sentenza, pag. 52). Contrariamente all'opinione del ricorrente, tale modo di

fare connota un inganno astuto. Profittando della sua funzione di direttore di

banca, il ricorrente ha circuito il suo interlocutore, sottacendogli che in

realtà l'atto di costituzione in pegno sarebbe servito a garantire crediti

elargiti dalla banca a terzi. __________ non ha rinunciato a verifiche:

semplicemente è stato confermato nell'errore dal formulario “bivalente” a lui

sottoposto, che si prestava tanto a garantire debiti propri quanto debiti di

terzi (sentenza, pag. 52 seg.). __________ ha controllato e firmato il modulo

in funzione di pretese correlate al mandato di gestione, non in prospettiva di

garantire anche debiti di terzi. Ciò risulta ulteriomente comprovato dalle

annotazioni manoscritte sul foglio “Mandato di gestione”. Diversamente da

quanto reputa la Corte di assise, pertanto, la truffa non si è necessariamente consumata

in forza di un particolare rapporto di fiducia, ma per l'inganno astuto di cui

è stato vittima __________, il quale ascoltando le affermazioni di un direttore

di banca che gli sottoponeva un determinato formulario (e vagliando il

formulario in tale ottica) non poteva prevedere che il formulario stesso

sarebbe stato usato per un fine diverso, ovvero per garantire pretese della

banca verso terzi. Ancorché per altri motivi, anche su questo punto la sentenza

impugnata resiste dunque alla critica.

d)

Nell'impugnare la condanna per truffa verso la Banca __________, rispettivamente

verso __________, il ricorrente sottolinea che la questione è direttamente

connessa alla truffa rimproveratagli nei confronti di __________ e si fonda sul

presupposto che vi sia stato inganno astuto alla firma del pegno. Chi firma consapevolmente

un simile atto – egli prosegue – deve però lasciarsi opporre nell'ambito di una

causa civile quanto figura nel documento, assumendo la responsabilità del

proprio operato. E la banca che ha incassato il pegno non subirà alcun danno.

Argomentando

in tal modo il ricorrente non si confronta con le motivazioni che hanno indotto

la Corte a ravvisare gli

elementi

della truffa anche nei confronti della banca. I primi giudici hanno individuato

gli estremi del reato nel fatto che l'agevolazione di credito per l'importo di fr.

2 500 000.– sia

stata ottenuta ingannando il consiglio d'amministrazione a mano di documenti

falsi circa le necessarie garanzie, le quali in realtà non esistevano e la cui

formale apparenza era il risultato di una truffa verso il cliente, corroborata

dalla fiducia riposta in lui dagli organi e dai funzionari dell'istituto di

credito (sentenza, pag. 65). Perché tali considerazioni violerebbero il diritto

federale il ricorrente non spiega. Quanto al fatto che la banca non abbia subìto

alcun danno perché gli eredi fu __________ nulla potrebbero lamentare per la

messa a pegno degli averi firmata dal loro autore in diritto, dovendo essi accettare

il rischio correlato alla firma dell'atto, il ricorrente si diparte dalla

premessa che da parte sua non sia stata commessa truffa compilando il modulo.

Si è visto però che le cose stanno diversamente. In simili condizioni è infruttuoso

contestare che, inserendo nell'atto di pegno come beneficiario della garanzia

la __________ Ltd. contro la volontà del garante e producendo tale documento

agli organi della banca per ottenere la linea di credito, sia stato perfezionato

anche il reato di falsità in documenti (dispositivo n. 1.3 della sentenza

impugnata con riferimento al capo d'imputazione n. 4.1.1).

4. Il ricorrente impugna altresì la condanna per amministrazione

infedele aggravata nei confronti della __________ SA in relazione alle somme di

€ 1 500 000.– e Lit. 3 000 000 000.– menzionate ne dispositivo n. 1.2.1 della sentenza impugnata, lamentando

un accertamento arbitrario del suo ruolo di gestore di patrimonio riguardo agli

aventi diritto economico e un'errata applicazione dell'art 158 CP.

a) Dalla

sentenza impugnata risulta che nell'estate del 1998, quando è deceduto __________,

la situazione societaria del­la __________ era bruscamente precipitata, non

tanto per un andamento deficitario degli affari, ma per la defezione di

personale qualificato, ciò che aveva indotto il ricorrente a far uso del pegno

firmato da __________ (sentenza, pag. 57 seg.). Poco dopo anche le banche

creditrici italiane avevano chiuso le linee di credito, rivalendosi sulle

garanzie fornite dalle banche svizzere. Il 15 dicembre 1998 l'Istituto __________

ha escusso, tra l'altro, la garanzia di 3 miliardi di lire in suo possesso, ciò

che ha spinto il ricorrente a far sì che la Banca __________ concedesse un

nuovo prestito di pari importo alla società panamense __________ Inc., garantito

dalla messa a pegno dei propri averi (conto __________) da parte di __________

(sentenza, pag. 58). Giunta a scadenza nel gennaio del 2000 tale ultima garanzia,

l'imputato aveva attinto senza autorizzazione agli averi della __________ SA.

Questa era stata costituita su richiesta del ricorrente dalla fiduciaria __________

nell'interesse di clienti italiani della banca, appartenenti alla famiglia __________

dedita al contrabbando di sigarette, la quale aveva accantonato un capitale di

12 milioni di franchi riversati sul conto della __________ presso la Banca __________,

oltre a 5 milioni di franchi depositati presso la Banca __________ (sentenza,

pag. 61).

Organi

della __________ erano cittadini panamensi, mandatari della fiduciaria __________,

ai quali il ricorrente poteva impartire ordini (sentenza, pag. 62). Così egli

ha fatto sottoscrivere agli amministratori panamensi della __________ una

costituzione in pegno degli averi in conto in favore della __________ Inc. al

fine di garantire il debito di Lit. 3 000 000 000.–

(sentenza, pag. 62). Nel contempo, per tutelare in qualche modo la posizione

della __________, egli ha fatto firmare a __________ una nuova costituzione di

pegno (D60) riguardante le azioni della __________, proprietaria di un immobile

ad __________ in cui lo stesso __________ dimorava (sentenza, pag. 62). Donde l'imputazione

di amministrazione infedele aggravata sia nei confronti della __________, per

averne costituito in pegno gli averi in danno dei suoi interessi e del suo

patrimonio, sia nei confronti della Banca __________, per avere accettato quale

suo direttore la sostituzione di una garanzia valida con una gravata da vizio

di volontà (sentenza, pag. 62).

La

Corte ha accertato dipoi che il 22 maggio 2002 la Banca __________ ha disdetto

il mutuo nei confronti di __________ Inc. e che, non essendo intervenuto il

rimborso, il 10 luglio 2002 essa ha addebitato € 1 665 250.– al conto

della __________ SA. Essa ha ricordato nondimeno che nel marzo del 2000 __________,

e in sua vece la società panamense __________ Inc. a lui appartenente, aveva

chiesto alla Banca __________ un credito di € 1 550 000.– nella

forma del credito lombard per speculare in borsa e che, secondo il ricorrente, __________

si sarebbe impegnato a usare gli utili di tale attività per ridurre il debito

di Lit. 3 000 000 000 della __________ Inc., garantito indebitamente dalla __________.

La Corte ne ha dedotto che per questo motivo__________ aveva sottoscritto un

pegno in favore della stessa __________ Inc. Confidando in tali rassicurazioni,

il ricorrente aveva deciso di agevolare il prestito alla __________ mediante un

altro atto di pegno rilasciato dalla __________ SA in favore della Banca __________.

Onde in definitiva l'accusa di amministrazione infedele aggravata in danno

della __________ (capo d'imputazione n. 3.2.1) e di truffa in danno della banca

(capo d'imputazione n. 1.26), quantunque l'operazione prospettata da __________

si sia conclusa in sostanziale pareggio, essendo l'importo mutuato rientrato

proprio grazie alla vendita dei titoli in portafoglio (sentenza, pag. 63).

b) Secondo

la Corte, l'imputato si è reso colpevole di amministrazione infedele aggravata

(art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) in danno della __________ SA per avere impartito agli

organi della società l'ordine di firmare due atti di pegno e per avere usato

tali documenti allo scopo di mettere a pegno gli averi della società, ottenen­do

dalla Banca __________ due mutui, l'uno per la __________ Inc. e l'altro per la

__________ Inc. La Corte ha ricordato che all'imputato era stato conferito per

negozio giuridico – poco importa da chi – il compito di curare l'amministrazione

del patrimonio conferito a una persona di giuridica di diritto panamense, tanto

da poter dare istruzioni agli organi della società come un organo di fatto. Se

non che, abusando di ciò, egli aveva impartito ordini contrari agli interessi

della ditta, la quale aveva subìto un danno per avere la banca in un caso

escusso la garanzia e addebitato alla __________ € 1 665 350.– e in un

altro caso rischiato di realizzare la garanzia. Il tutto per procurare a sé o a

terzi un indebito profitto. Sostituendo poi nella sua qualità di direttore

della banca la garanzia prestata dal conto __________ con quella prestata dalla

__________, l'imputato si era reso colpevole di amministrazione infedele

aggravata nei confronti del­la banca stessa, avendo egli agito consapevolmente

contro gli interessi della sua datrice di lavoro, suo dovere essendo quello di

chiedere il rimborso del mutuo e, dandosene il caso, di attingere alla valida

garanzia esistente (sentenza, pag. 68).

c) Il

ricorrente fa valere che solo un gestore di patrimonio può rendersi colpevole

di amministrazione infedele a norma dell'art. 158 CP e che non tutti coloro cui

è affidato un patrimonio hanno il compito di gestirne gli interessi

patrimoniali. Un gestore, oltre a fondare le sue prerogative su un negozio

giuridico, deve avere un potere di disposizione autonomo sui beni che gli sono

stati affidati. Arbitrariamente la Corte avrebbe perciò rinunciato a inquisire

sulla persona che gli aveva conferito l'incarico di amministrare il patrimonio

depositato sul conto della __________ SA. In ogni modo, né gli esponenti della

famiglia __________ né i dipendenti della banca hanno mai sostenuto di avergli

accordato un mandato di gestione, ipotesi smentita finanche dagli atti del

processo. A lui era stato conferito solo il compito di costituire una società

panamense cui erano destinati i fondi della famiglia __________, mandato

assolto per il tramite della fiduciaria __________. Il fatto che egli avesse

costituito la società panamense può avere indotto gli amministratori a credere

nella sua facoltà di impartire ordini per conto dell'avente diritto economico,

ma ciò non basta per accusarlo di amministrazione infedele.

In

realtà il ricorrente dimentica che, stando alla sentenza impugnata, egli medesimo

ha riconosciuto in un verbale del 24 agosto 2001 la propria facoltà di

impartire ordini agli organi panamensi, ovviamente con l'assenso della famiglia

__________. Lamentare arbitrio senza confrontarsi con tale accertamento e senza

pretendere di avere, per ipotesi, ritrattato o precisato l'ammissione al dibattimento

non è serio. E siccome la condanna per amministrazione infedele aggravata

sfugge a censura, non v'è motivo per annullare il dispositivo n. 4.2 della

sentenza impugnata, che obbliga il ricorrente a risarcire la parte civile __________

SA, né tanto meno il dispositivo n. 5, che rinvia gli aventi diritto economico

della __________ SA al foro civile per far valere le loro pretese.

Considerandi

II. Sul

ricorso del Procuratore pubblico

5.

Il Procuratore pubblico insorge contro la commisurazione della pena,

definendola eccessivamente mite. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa

del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle

condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio

fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori:

movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della

negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del

reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione

dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore

in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione

ricevuta la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti

e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del

reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli

inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1pag. 20, 124 IV

44.

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 269). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi

analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47),

mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine

(DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

6.

Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia auto­nomia.

La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il

Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si

fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione

prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o

esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid.

2a pag. 51).

7.

Nel commisurare la pena la Corte di assise ha preliminarmente

rilevato che il caso in esame si contraddistingue per la particolare preminenza

dell'aspetto soggettivo su quello oggettivo. A favore dell'imputato essa ha

considerato l'incensuratezza, specie per un uomo di 48 anni, e la vita

anteriore di lui, rilevando come in concreto i trascorsi influiscano

apprezzabilmente sulla commisurazione della pena (sentenza, pag. 78).

Particolarmente meritorio la Corte ha considerato l'aspetto professionale della

vita anteriore, sottolineando come in base a una semplice formazione pratica e

partendo dal nulla l'imputato abbia saputo costruire e far prosperare un

istituto di credito dinamico ed efficiente, creando quasi 40 posti di lavoro

sull'importante piazza finanziaria di __________ ed assicurando negli anni alla

banca consistenti utili e cifre di bilancio in continua espansione (sentenza,

pag. 79).

Quanto

ai motivi a delinquere, la Corte ha rilevato che, contraria­mente a quanto pretendeva

il Procuratore pubblico, l'imputato non aveva agito per bramosia di lucro. Egli

non aveva necessità di denaro. Anzi, beneficiava di un reddito ragguardevole

che gli permetteva di soddisfare la maggior parte dei suoi desideri materiali,

non aveva un tenore di vita particolarmente dispendioso né tanto meno al di

sopra delle sue possibilità (sentenza, pag. 79 seg.). Egli si è lanciato con __________

nell'avventura del commercio e della fabbricazione di accessori per telefoni

sulla scorta di mere considerazioni economiche. Certo, avrà anche contato su un

utile, ma in definitiva la questione non era per lui determinante, ove si

consideri che i due soci non risultano avere stipulato un accordo societario o

sul riparto degli profitti (per altro mai quantificati), mentre la redditività

industriale era prevista solo a medio termine, nell'immediato prospettandosi

addirittura il rischio di una perdita. La sua non era dunque una speculazione

finanziaria a breve termine, come il gioco in borsa o le operazioni sui

derivati. Decisivi devono essere stati, per lui, il rapporto di grande amicizia

con __________ e il desiderio di misurare le proprie capacità a una nuova

sfida, avviando dal nulla – dopo la banca – un'altra impresa commerciale. Se

non che, i capitali ritenuti sufficienti si sono esauriti anzitempo e sono

occorse continue e consistenti immissioni di denaro (sentenza, pag. 80). Per

finire si è giunti al collasso, dato che ogni nuova richiesta di soldi giungeva

inaspettata e ben presto si è esaurita sia la possibilità di autofinanziamento,

sia quella di ottenere appoggi esterni con lecite garanzie proprie o di terzi.

Perso il controllo sull'andamento degli affari, preoccupato di reperire

finanziamenti (com'era suo compito), l'imputato si è spinto troppo lontano,

cadendo nel primo illecito, che non è bastato però a risolvere il problema

(sentenza, pag. 81).

Sempre

con riferimento ai motivi a delinquere, la Corte ha ritenuto – attribuendo a

ciò fondamentale importanza nella valutazione della colpa – che pur consapevole

degli illeciti commessi, l'imputato non intendeva causare perdite finanziarie

ai clienti della banca né alla banca medesima, trattandosi in buona sostanza di

truffe al credito (Kreditbetrug) con cui, previo il truffaldino ottenimento

delle necessarie garanzie, induceva la banca a concedere finanziamenti

altrimenti impossibili. Esaminati gli atti nel complesso, la Corte ha rilevato

che, per salvaguardare la sua posizione in banca, l'imputato ha sempre avuto la

ferma intenzione di onorare i finanziamenti ottenuti ed evitare l'escussione

delle garanzie. Nemmeno il Procuratore pubblico ha sostenuto del resto che egli

intendesse arricchirsi sottraendosi intenzionalmente all'obbligo di restituire

il denaro mutuato. Che egli non intendesse causare danni risulta anche dal

fatto che solo alcuni dei prestiti contratti hanno causato perdite, mentre

altri sono stati rimborsati. E appunto per evitare danni alla banca o ai

clienti l'imputato ha immesso nelle società del gruppo importanti capitali

propri, a fondo perso, l'ultima volta nel gennaio del 2001 con il versamento di

fr. 630 000.– a chiusura del debito di Lit. 1 200 000 000 (sentenza,

pag. 81).

Non

solo l'accusato intendeva dunque rimborsare i prestiti, ma tale sua correttezza

di intenti, ancorché in un complesso criminoso, non era oggettivamente

inconciliabile con la situazione. Né egli mentiva a sé stesso quando confidava

nella concreta possibilità di rimborsare i debiti, i soci avendogli sempre

espresso fiducia nel successo dell'impresa, tant'è che il fallimento è avvenuto

in seguito alla chiusura delle linee di credito in Italia, mentre __________ è

riuscito a rilevare l'attività, che continua tuttora. L'imputato faceva poi

affidamento, per ogni evidenza, sui beni immobili di __________ e a tale scopo

si era fatto accordare formalmente a più riprese diritti di pegno nell'interesse

della banca e dei clienti. Stante le sue valutazioni di beni immobili per circa

4.8

milioni di franchi, ove __________ avesse onorato le promesse e gli accordi

siglati e avesse immesso questi beni nell'operazione, l'effettivo danno

complessivo si sarebbe ridotto a meno della metà. Pur avendo agito per procacciare

a sé e a terzi un indebito profitto mediante l'erogazione di crediti, l'imputato

aveva il desiderio e la speranza di non arrecare danni, dimostrando di non

essere senza scrupoli. In sostanza, egli non mirava ad arricchirsi con denaro

ottenuto fraudolentemente a prestito, ma solo a ottenere finanziamenti cui non

avrebbe avuto diritto e che intendeva restituire. È vero che in parte gli

scrupoli sono venuti meno dopo la morte di __________, essendo a quel momento

subentrata la tentazione di “farla franca”, addossando agli eredi l'intera

perdita dell'operazione. Ciò non toglie che fino a quel momento l'imputato

intendesse rimborsare i mutui contratti (sentenza, pag. 82).

Secondo

la Corte inoltre, la pena a carico dell'accusato andava temperata per evitare

urtanti disparità di trattamento e punire duramente una sola persona che non

era l'unica responsabile dell'accaduto. Smemorato e sfuggente fino al limite

della reticenza, aggressivo se incalzato, __________ ha destato in aula una

pessima impressione, rilasciando una deposizione di basso profilo e badando

bene a ribadire la propria estraneità a ogni illecito (sentenza, pag. 83).

Costui è stato scagionato con decreto di abbandono del 27 novembre 2002,

passato in giudicato, tuttavia per quanto attiene alla ricettazione (reato

nemmeno prospettatogli) non si può ragionevolmente credere che egli abbia

potuto beneficiare per anni di finanziamenti milionari senza essersi mai

chiesto (o senza aver voluto sapere) da dove arrivasse tanto denaro. Tutt'altro

che sprovveduto, egli ben sapeva che per conseguire finanziamenti occorrono

garanzie. Ora, fin che si trattava di finanziamenti leciti, __________ ricordava

i nomi dei garanti, mentre in caso di illecito non rammentava più nulla.

Individuo sospetto, egli si è distinto inoltre per un modo di agire poco chiaro.

Non solo ha mentito spudoratamente agli eredi fu __________, ma soprattutto ha

mentito al Procuratore pubblico. Chiamato a giustificarsi, nel verbale di

ritrattazione egli ha preteso di avere mentito per proteggere l'imputato, non

per coprire irregolarità da lui commesse (sentenza, pag. 83 seg.). Al dibattimento

__________ ha poi ammesso, non senza difficoltà, di avere consegnato all'accusato

fogli firmati in bianco pur consenziente del modo in cui questi sarebbero stati

compilati. E ciò dopo avere insistentemente negato durante l'istruttoria ogni

sua relazione con le suddette lettere. A parere della Corte il Procuratore

pubblico aveva quindi dato prova di ingenuità o di propensione al semplicismo

emanando il noto decreto di abbandono. Tutto ciò faceva apparire iniquo che l'imputato

si fosse ritrovato solo a sostenere il peso di tutti i reati, senza alcun

concorso di colpa (sentenza, pag. 84).

Infine,

a parere della Corte, il caso in esame non poteva essere accomunato – come

asseriva il Procuratore pubblico, che chiedeva una pena di 5 anni e 6 mesi – a

quello di __________. Ricordato che __________ aveva agito per basso ed

egoistico movente, nella fattispecie la Corte ha sottolineato che l'imputato

aveva suscitato buona impressione e che, eccezion fatta per l'episodio a danno

di __________, si era fatto apprezzare per la franchezza e l'assenza di

reticenze, confessando le proprie colpe. Dopo avere immesso importanti beni del

suo patrimonio a rimborso degli scoperti, egli aveva manifestato la concreta disponibilità

a risarcire il danno con la firma di un'articolata convezione del 21 luglio

2003.

con la Banca __________ (act. TPC 22). E, nell'intendo di risollevarsi,

aveva accettato un posto di lavoro per fr. 4000.– mensili, quando invece

avrebbe potuto rimanere disoccupato e riscuotere il doppio (sentenza, pag. 84 a

86).

Ad

ogni buon conto la Corte non ha mancato di sottolineare la gravità oggettiva

dei reati commessi, l'entità del danno arrecato (fr. 9 000 000.–) e l'ammontare

delle truffe perfino superiore all'importo del danno, dato che non tutte le

operazioni avevano arrecato perdite (sentenza, pag. 86). Ed essa ha definito

riprovevole che per delinquere l'imputato abbia gravemente abusato della

qualificata fiducia riposta in lui, non solo come direttore di banca, ma anche

per quanto la sua persona rappresentava, e che egli abbia delinquito per più di

tre anni, ancorché in modo meno ripetitivo e sistematico di __________, il

quale aveva perpetrato ben 66 truffe. Concludendo, la Corte ha ritenuto che l'accusato

ha agito per arricchire indebitamente sé e altri, soprattutto __________, ma

non senza scrupoli né per bramosia di denaro, cercando di evitare perdite,

adoperandosi per immettere denaro suo nell'operazione e facendosi consegnare

garanzie da __________ a tutela delle vittime. Come termine di paragone, la

Corte ha evocato per finire la sentenza 21 febbraio 2000 della Corte delle

assise criminali in re V. e F., condannati a 3 anni e 10 mesi di reclusione in

seguito al più grave reato di truffa per mestiere in danno di circa 600 clienti

della loro azienda, con un pregiudizio finale di circa12 milioni di dollari

(sentenza, pag. 87). Ritenendo preminenti le illustrate considerazioni sull'aspetto

soggettivo, favorevoli all'accusato, rispetto a quelle connaturate all'oggettiva

gravità dei reati, la Corte ha giudicato equa una pena di 2 anni e 6 mesi di

reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), pur consapevole di

emettere una sentenza clemente. Essa ha d'altro canto rilevato che tale

condanna comporta il ritorno dell'accusato in prigione dopo un carcere

preventivo di 7 mesi e mezzo, con gli inevitabili disagi correlati, soprattutto

ove si considerino i tentativi già messi in atto da lui per rifarsi una vita professionale

(sentenza, pag. 87 seg.).

8.

Il Procuratore afferma anzitutto che la sentenza impugnata viola l'art.

63.

CP nella misura in cui la Corte delle assise criminali ha attenuato la pena

per evitare asserite disparità di trattamento. A mente sua, così argomentando

la Corte ha introdotto una nozione di diritto civile in un contesto penale,

trascurando che le sanzioni previste dal Codice sono individuali e che non

vanno ripartite in caso di correità. La considerazione della Corte sarebbe anche

arbitrarie, poiché fondata sul presupposto che esista un correo, __________, a

dispetto di un decreto d'abbandono passato in giudicato.

È

esatto che un decreto di abbandono acquisice forza di giudicato (art. 220 cpv.

1.

CPP), riservata la sua revoca (art. 220 cpv. 2 CPP), la quale può essere

chiesta alla Camera dei ricorsi penali, ove si scoprano fatti o mezzi di prova

nuovi rilevanti non emersi nell'istruzione formale, dal Procuratore pubblico o

dalla parte civile, sempre che l'azione penale non sia prescritta (art. 221

cpv.

1.

CPP). Nella fattispecie il decreto di abbandono emanato il 27 novembre 2002

per le imputazioni di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti a

carico di __________ è stato impugnato senza successo dalla Banca __________,

parte civile, davanti alla Camera dei ricorsi penali, che con sentenza del

13.

marzo 2003 ha respinto la proposta di atto d'accusa (art. 216 cpv. 1 CPP). Se

non che, l'addebito di ricettazione (sentenza, pag. 83) era stata formulato

senza promozione previa dell'accusa. Al riguardo il decreto costituiva perciò

una mera decisione di non luogo a procedere, come figura del resto nel decreto

stesso (nota 14 a pag. 8, riferita al consid. 11), suscettibile di riesame da

parte del Procuratore pubblico in caso di nuove prove (at. 187 cpv. 1 CPP). Per

quanto riguarda la ricettazione, in concreto non può pertanto farsi questione

di cosa giudicata. Il richiamo all'arbitrio per avere la prima Corte ammesso o

per lo meno fortemente adombrato il reato di ricettazione per quanto riguarda __________

nonostante il noto decreto di abbandono è perciò infruttuoso.

Nel

seguito il Procuratore pubblico non muove alcuna specifica censura agli accertamenti

conseguiti all'audizione dibattimentale di __________, che hanno indotto la

Corte di assise a esprimere serie riserve sulla rinuncia del pubblico Ministero

a perseguire costui se non altro per ricettazione e a lasciare sulle spalle dell'imputato

il peso di tutti reati commessi. La Corte non ha insinuato una nozione di

diritto civile in un contesto penale. Ha sem­plicemente ritenuto che il

ricorrente non andasse punito anche per la colpe di un terzo. Tant'è che il

Procuratore non si confronta con le argomentazioni figuranti al consid. 56

della sentenza impugnata, nel quale la Corte spiega di avere giudicato con magnanimità

l'imputato per non avere questi avuto la possibilità di confrontrasi in aula

con quello che sarebbe potuto essere il coimputato __________, vedendosi

privare così di una presenza che gli avrebbe consentito di fare miglior luce

sulle sue colpe (sopra, consid. 7 con riferimento alle pag. 82–84 della

sentenza impugnata). Nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso

deve pertanto essere respinto.

9.

Il Procuratore pubblico rimprovera altresì alla Corte di essere

caduta in contraddizione, e quindi in arbitrio, per avere riconosciuto che l'imputato

ha mentito sulle circostanze relative alla firma del pegno da parte di __________,

inducendo a mentire finanche la segretaria, salvo poi sottacere tale

comportamento all'atto di commisurare la pena e di comparare il caso a quello

di __________, soggiungendo addirittura che l'imputato aveva desta­to buona

impressione per la sua franchezza. La Corte sarebbe incorsa in arbitrio,

secondo il Procuratore, anche per avere trascurato che __________ ha mentito

per oltre 10 mesi, ha delinquito dopo essere stato posto in libertà

provvisoria, ha contestato ripetutamente fatti documentali evidenti, si è avvalso

ripetutamente della facoltà di non rispondere, confessando – parzialmente –

solo dopo il deposito degli atti. Con ciò egli non solo ha reso più difficile l'inchiesta,

ma ha pure costretto gli inquirenti a coinvolgere nel procedimento numerosi

clienti stranieri, interrogandoli e confrontandoli con le bugie dell'ex

direttore di banca.

L'esposto

denota le caratteristiche di una requisitoria, più che quelli di un ricorso per

cassazione. La Corte di assise non ha mancato infatti di censurare il contegno

dell'imputato, allorché questi negava le sue responsabilità nella truffa ai

danni di __________ (sentenza, pag. 86). Nel complesso però essa ha reputato

positivo il comportamento processuale del soggetto, sia per l'am­missione di

colpa, sia per i risarcimenti operati a favore delle par­ti civili, sia per la

concreta disponibilità manifestata a risarcire il danno causato alla banca

sottoscrivendo il 21 luglio 2003 un'articolata convenzione (sentenza, pag. 83).

Perché la prima Corte avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di

apprezzamen­to ritenendo che in circostanze del genere il comportamento

processuale dell'accusato risultasse meritorio, nonostante la reticenza

dimostrata relativamente alla truffa in danno di __________, il ricorrente non

spiega. Quanto alla critica rivolta alla Corte, che ha rifiutato di paragonare

il caso in esame a quello di __________, egli trascura che i primi giudici

hanno considerato il parallelo non pertinente già per il fatto che __________,

a differenza dell'imputato, aveva agito per motivi bassi ed egoistici

(sentenza, pag. 85 seg.). Come mai una motivazione del genere connoterebbe

eccesso o abuso di apprezzamento, di nuovo il ricorrente non spiega. E per quel

che è dei reati perpetrati dal prevenuto dopo la scarcerazione, il Procuratore

pubblico nemmeno indica quali sarebbero state tali infrazioni, limitandosi a richiamare

il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata, il quale comprende tuttavia

reati commessi tra il 1996 e il 2001. In proposito il ricorso riesce una volta

di più inammissibile.

10.

Stando al Procuratore pubblico la sentenza impugnata viola l'art. 63

CP anche per quanto attiene al movente dei reati. Egli rammenta che l'imputato

era socio di __________ nelle imprese destinatarie del provento delle

malversazioni, sicché ha agito anche per procacciare a sé un indebito profitto,

con dolo diretto, ciò che la Corte di assise ha disconosciuto, definendo la

questione marginale. Le Corti ticinesi – egli soggiunge – hanno sempre distinto

fra chi commette malversazioni per arricchirsi e chi per rimediare a situazioni

pregresse dovute a errori o negligenze, se non addirittura per scopi estranei

al lucro. Richiamate le sentenze in re __________ e __________ SA ed esposte le

relative differenze, egli si duole che in concreto la Corte non abbia ravvisato

finalità di arricchimento proprio e reati commessi con dolo diretto. Egli

reputa insostenibile che, pur consapevole di quanto stasse facendo, l'imputato

non intendesse causare perdite ai clienti o alla banca e che, pur agendo per

procacciare a sé o a terzi indebiti profitti mediante l'ottenimento di crediti,

costui desiderasse e sperasse di non recar danno, dimostrando scrupoli nei

confronti delle vittime. Ed egli ritiene altrettanto insostenibile che l'imputato

non mirasse ad arricchirsi con quanto ottenuto fraudolentemente a prestito,

intendendo solo conseguire finanziamenti cui non avrebbe avuto diritto, ma che

avrebbe restituito, e che gli scrupoli di lui siano venuti meno solo dopo la

morte di __________, ovvero dopo il fallimento dell'operazione, il che non

inficia la buona fede nell'intento di rimborsare i mutui. Così argomentando la

prima Corte sembrerebbe addirittura – per il Procuratore pubblico – voler

motivare una commisurazione extragiuridica, ignorando nozioni come il reato

consumato, il dolo diretto e l'indebito profitto.

Ora,

quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto; le

contestazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona

sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava – possono

pertanto essere criticate davanti ala Cor­te di cassazione penale solo per

arbitrio (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV

53.

consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 3 pag. 3). Nella fattispecie il ricorrente critica la sentenza

impugnata sui motivi che hanno indotto l'impu­tato a delinquere, ma non

sostanzia alcun arbitrio, nel senso che non spiega perché i primi giudici

sarebbero trascesi in valutazioni insostenibili nel ritenere che dal profilo

soggettivo l'imputato abbia dato prova di un comportamento meritevole di

temperare apprezzabilmente la colpa e nemmeno illustra perché la Corte avrebbe

dato prova di ingiustificata ed eccessiva benevolenza nel considerare quei

tratti positivi al momento di commisurare la pena. Il ricorso si esaurisce in esternazioni

di stupore e di malcelata indignazione per avere, la Corte, valutato l'aspetto

soggettivo in modo meno severo di quello – inquietante – descritto dal Procuratore

pubblico nella requisitoria, ma ciò non basta per individuare arbitrio negli accertamenti

della Corte sulle intenzioni dell'imputato. E anche nella misura in cui lamenta

una violazione del diritto federale poiché la Corte non avrebbe avuto corretta

nozione del reato consumato, del dolo diretto e dell'indebito profitto, il

ricorso in esame non va oltre la petizione di principio e manca di qualsiasi

motivazione al riguardo. Anche su questo punto esso è destinato quindi all'insuccesso.

11.

Assevera il Procuratore pubblico che la sentenza impugnata è errata,

con ripercussioni sulla commisurazione della pena, anche laddove rileva che, sebbene

consapevole degli illeciti, l'imputato non intendeva cagionare perdite ai

clienti né alla banca. A suo parere, in tal modo la Corte tiene conto di una

presunta intenzione successiva alla commissione dei reati, che è un criterio

totalmente estraneo all'art. 63 CP. In realtà il Procuratore pubblico omette di

indicare quale sarebbe la successiva intenzione dell'imputato su cui si

sarebbero fondati a torto i primi giudici e neppure illustra perché questa non

andasse considerata nell'ambito dell'art. 63 CP. L'ammissibilità del ricorso

non è pertanto data. Egli soggiunge che la sentenza è contraddittoria ove

accerta che, pur consumando reati patrimoniali, l'imputato non intendeva causare

danni patrimoniali, tanto più ove si pensi che dopo la perpetrazione degli

illeciti costui aveva adottato tutta un seria di iniziative criminose per

occultare i misfatti. Se non che, egli non soltanto critica gli accertamenti

della prima Corte inerenti a quanto il prevenuto si proponeva di fare senza far

valere arbitrio di sorta (sopra, consid. 10), ma nemmeno si confronta con le

motivazioni che hanno spinto la Corte a ritenere che nel contesto delle truffe

al credito il ricorrente ha sempre avuto la ferma intenzione di onorare i finanziamenti

ottenuti e di evitare l'escussione delle garanzie con danno per la banca e i terzi

(sentenza, pag. 81 seg.). Ne consegue, di nuovo, l'inammissibilità del ricorso.

12.

Alla Corte di assise il Procuratore pubblico rimprovera di avere

trascurato nozioni giuridiche come la reiterazione, la durata degli illeciti, la

quantità e la qualità delle persone ingannate (colleghi, membri del consiglio

di amministrazione, clienti e professionisti). A torto. Nella commisurazione

della pena i primi giudici hanno considerato a sfavore dell'accusato – oltre

alla gravità oggettiva dei reati commessi e al grave danno finanziario arrecato

– l'intensità dell'attività illecita, protrattasi per più di tre anni pur senza

essere stata soverchiamente ripetitiva, l'abuso della qualificata fiducia in

lui riposta come direttore del­l'istituto, come pure per quanto la sua persona

rappresentava agli occhi della banca e dei clienti ingannati (sentenza, pag. 86

seg.). Il Procuratore pubblico asserisce che la Corte ha tentato di

ridimensionare l'importanza dei reati evocando le 66 truffe commesse da __________,

dimenticando la portata economica dei reati commessi dall'imputato, analoga, se

non superiore per l'agilità delinquenziale dimostrata, tesa a ingannare non

solo organi e funzionari di banca, ma anche clienti e terzi. L'argomentazione è

manifestamente appellatoria, per tacere del fatto che rispetto all'imputato __________

aveva agito spinto da bramosia di denaro (sentenza, pag. 85 seg.), ciò che il

Procuratore pubblico sorvola.

Secondo

il Procuratore pubblico la Corte non ha considerato un possibile elemento

aggravante della pena nell'ottica dell'art. 63 CP, costituto dal concorso di

reati (art. 68 n. 1 CP). La critica cade nel vuoto. La Corte ha ricordato le

falsità in documenti commesse dall'imputato nelle sette operazioni di

finanziamento illecite con riferimento alla confezione delle garanzie, ma le ha

ritenute praticamente senza peso nella commisurazione della pena (sentenza,

pag. 87), pena che ha fissato dipartendosi dall'aspetto soggettivo, correlandolo

poi alla gravità oggettiva dei reati nel quadro di una globale valutazione

(sentenza, pag. 86). Ciò non basta a denotare eccesso o abuso del potere di

apprezzamento. Contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico infine, la

Corte non ha scordato la posizione dell'imputato, funzionario dirigente e non

semplice subalterno (sentenza, pag. 86). Anche al proposito il ricorso manca di

consistenza.

13.

Il Procuratore pubblico reputa che la Corte

abbia disatteso un al­tro elemento fondamentale nella commisurazione della

pena: il lauto reddito dell'imputato, che non era sicuramente un incentivo a

delinquere, e il fatto che nel 1996 costui avrebbe potuto interrompere senza

conseguenze l'attività accessoria messa in atto con __________ ed evitare di cadere

nell'illecito. In quel periodo – egli soggiunge – __________ aveva una

posizione di assoluto prestigio sociale e di estrema agiatezza, non aveva

carichi finanziari significativi, in banca era rispettato, ascoltato e non

subiva condizionamenti. Onde la gravità della colpa. Ora, una volta di più il

Procuratore si limita a prospettare il suo personale punto di vista, sia per

quanto riguarda il contesto in cui l'accusato ha agito, sia per quel che attiene

alla consapevolezza di lui al momento di prendere determinate decisioni,

contrapponendolo al diverso apprezza­mento esposto nei considerandi 54 e 55

della sentenza. La Corte di cassazione e di revisione penale, tuttavia, interviene

solo in caso di eccesso o abuso. Non è un'autorità di ricorso provvista di

pieno potere cognitivo nella commisurazione della pena. Motivato come un atto d'appello,

su questo punto il ricorso sfugge a qualsiasi esame.

14.

Da ultimo il Procuratore pubblico fa carico alla Corte di avere

conferito peso determinante agli elementi soggettivi della fattispecie senza

essere riuscita a far risaltare tali aspetti, se non per biasimare l'operato

della pubblica accusa quanto a __________. In realtà – sottolinea il

Procuratore – il caso in rassegna è semplicemente quello di un direttore di

banca che, non pago del proprio successo, ha avviato un'attività commerciale senza

disporre dei fondi necessari e ha deciso perciò di attingere illecita­mente a fondi

di clienti. Esso non presenta particolarità, se non il gran numero di persone

ingannate sull'arco di cinque anni e un danno complessivo di oltre 9 milioni di

franchi. Altre peculiarità non sussistono, tanto meno dal profilo soggettivo. L'argomentazione

è irricevibile, il memoriale non avendo al riguardo nemmeno la parvenza di un

ricorso per cassazione. Come si è visto, i primi giudici hanno ricavato un'immagine

assolutamente diversa della personalità dell'imputato. Invece di spiegare

perché la Corte sarebbe incorsa nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento, il

Procuratore si adopera per legittimare il proprio punto di vista. Ciò non è

ammissibile in un ricorso per cassazione.

III. Sulle

spese e le ripetibili

15.

Gli oneri del ricorso introdotto da __________ seguono la soccombenza

di lui (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), mentre gli eredi fu __________ e la __________

SA hanno diritto di ricevere un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6

CPP). Gli oneri del ricorso esperito dal Procuratore pubblico vanno a carico

dello Stato (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP), mentre __________,

che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, ha diritto anch'egli

a un'indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.

2. Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1400.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico del ricorrente, che rifonderà agli eredi fu __________ fr.

1500.– complessivi e alla __________ SA, rispettivamente ai suoi aventi diritto

economico, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

4. Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1400.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 2000.– per

ripetibili.

5. Intimazione

a:

– __________;

– avv.

__________;

– Ministero

pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;

– Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano;

– Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3, 6501 Bellinzona;

– Ministero

pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

– Sezione

dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

– avv.

__________ (rappresentante di parte civile);

– avv.

__________ (rappresentante di parte civile);

– avv.

__________ (rappresentante di parte civile).

terzi implicati

1. PC

1

2. PC

2

1, 2 rappr. da: RC 1

3. PC

3

3 rappr. da: RC 3

4. PC

4

rappr. da: RC 2

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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