17.2003.67
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16 dicembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
17.2003.67
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CCRP
Titolo:
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti - potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nel vagliare l'aspetto soggettivo dell'infrazione con rifirimento a ciò che l'autore sapeva o si proponeva di fare - esame limitato all'arbitrio - errore sui fatti
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
DROGA O STUPEFACENTI
ERRORE SUI FATTI
ESTRAZIONE DI STUPEFACENTI
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 19 cpv. 1 CPS
art. 19 cpv. 2 CPS
art. 19 cf. 3 LSTUP
art. 19 cpv. 1 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
17.2003.67
Lugano
16 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 14 novembre 2003 presentato dal
Procuratore
pubblico del Cantone Ticino
contro la sentenza
emanata il 15 ottobre 2003 dal presidente della Pretura penale nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 2000 __________, dopo avere lavorato nell'azienda agricola
appartenente alla famiglia della moglie, ha creato una propria azienda a __________
su una superficie di 54 000 m², coltivando una quarantina di ortaggi in modo biologico (con
il marchio “Biosuisse”). Alla fine dell'anno egli è stato interpellato da __________,
la quale gli ha chiesto se nel 2001 potesse coltivare canapa per lei. Accertato
che tale produzione poteva essere integrata in quella dell'azienda, __________
ha deciso di accettare l'offerta e il 22 aprile 2001 ha stipulato con la ditta __________
SA, per cui __________ operava, un contratto di coltivazione. L'accordo è stato
firmato dalla __________, da lui rappresentata e dalla __________ SA, tramite
il suo amministratore unico __________.
Nel 2001
e 2002 __________ ha poi coltivato canapa su una superficie di circa 600 m².
Egli doveva mettere a dimora le piantine fornite dalla __________ SA, farle crescere
e consegnarle alla committente in scatole da lei messegli a disposizione. Per
ogni pianta di canapa __________ avrebbe ricevuto un compenso di fr. 35.–. Dal
canto suo, __________ aveva assicurato a __________ che la canapa da lui coltivata
era destinata unicamente alla produzione di oli essenziali. Tant'è che il 1° giugno
2002 la __________ SA ha sottoscritto un contratto con la distilleria __________
di __________, presso la quale all'inizio dell'autunno del 2002 è avvenuta una
distillazione. Non è stato tuttavia possibile appurare se la canapa distillata
fosse effettivamente quella coltivata da __________.
B. Con decreto di accusa del 7 luglio 2003 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, coltivato su
commissione della __________ SA circa 3400 piantine di canapa che sapeva essere
destinate alla produzione e alla vendita come marijuana, riscuotendo un
compenso di fr. 35.– per piantina. In applicazione della pena, egli ne ha
proposto la condanna a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Al
decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 15 ottobre 2003 il presidente della Pretura
penale ha assolto l'imputato.
C. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto
il 16 ottobre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione del gravame, presentati il 14 novembre
successivo, egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli
atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione. Nelle sue
osservazioni del 9 dicembre 2003 __________ propone di respingere il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30
112.
Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria nell'anche nel risultato, non sola nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2.
Premesso che l'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup punisce con la detenzione o
la multa chiunque intenzionalmente coltivi canapa senza essere autorizzato, ma
che l'imputato affermava di avere agito perché se ne ricavasse olio essenziale e
non marijuana, il primo giudice si è domandato anzitutto se l'interessato non
avesse assunto il rischio dell'operazione. Ciò posto, egli ha ricordato che a
norma dell'art. 19 n. 1 cpv. 1 CP chiunque abbia agito per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo tale
supposizione, se gli è favorevole, sempre che abbia adottato le precauzioni che
da lui si potevano pretendere per evitare l'errore. In caso contrario egli è
punibile per negligenza, se la legge lo preveda. E nel caso in esame ciò è
previsto dall'art. 19 n. 3 LStup.
In
concreto il presidente della Pretura penale ha accertato che, prima di darsi
alla coltivazione di canapa, l'imputato si era informato al riguardo e aveva
acconsentito solo dopo essersi sentito assicurare dall'acquirente che lo scopo
della produzione era quello di estrarre essenze. In seguito egli aveva sempre
cercato conferma sulla correttezza del proprio agire, anche quando la polizia
si era presentata nella sua azienda. Anzi, egli si era rivolto direttamente a
un agente, sollecitando ragguagli. Il funzionario gli aveva risposto di volersi
informare e qualche giorno dopo gli aveva comunicato che, secondo quanto gli
era stato riferito dal responsabile del Servizio antidroga, la coltivazione non
poteva dirsi illegale. Per di più – ha continuato il presidente della Pretura
penale – la polizia sapeva che partner contrattuale dell'accusato era la __________
SA, con alla testa __________, e nondimeno ha concretamente rassicurato
l'imputato. Né essa risulta avere mai sfumato la propria affermazione,
sottoponendola a condizioni. Quello che l'accusato poteva capire dalle risposte
della polizia – ha concluso il primo giudice – era che nulla potesse far dubitare
circa lo scopo della coltivazione. Tanto meno considerando che l'assicurazione
era stata data da un'autorità che si occupava in quel momento del problema.
Secondo il presidente della Pretura penale l'accusato ha fatto, di conseguenza,
quanto si poteva da lui pretendere nel caso specifico, né del resto egli aveva
mutato radicalmente la produzione dell'azienda orticola per dedicarsi solo alla
coltivazione di canapa. Non gli si può rimproverare pertanto un comportamento
negligente.
3.
Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto
(DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid.
3c pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito
con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola
dunque la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano
federale; Wiprächtiger in:
Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.
6.99
con richiami alla nota 182; Corboz,
Le pouvoir en nullité, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri
termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la
persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato
psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di
commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano
federale: Schweri, Le pouvoir en nullité
à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in
basso; CCRP, sentenza del 19 aprile 2004 in re M., consid. 16).
4.
Il Procuratore pubblico rimprovera al primo giudice di avere violato
l'art. 19 n. 1 cpv. 1 e n. 3 LStup. Reputa irrilevante che la polizia abbia
visitato l'azienda dell'imputato, che questi abbia cercato di sapere se tutto
fosse in regola e che la polizia gli abbia risposto che la coltivazione non
poteva dirsi illegale. A suo parere nel caso in esame il dolo si situa “a
monte”, al momento in cui l'imputato ha accettato di coltivare le piantine di
canapa, sicché il comportamento della polizia non gli giova. Così argomentando,
però, il Procuratore pubblico non indica se la sua doglianza verta sulla
pretesa disattenzione dell'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup (infrazione commessa
intenzionalmente) o anche sulla disattenzione dell'art. 19 n. 3 LStup
(infrazione commessa per negligenza). Oltre a ciò, egli non descrive quale
sarebbe il comportamento riprovevole che l'accusato ha tenuto al momento di stipulare
il contratto con la __________ SA e sorvola sull'accertamento secondo cui
l'accusato ha accettato di coltivare canapa solo dopo avere assunto
informazioni, segnatamente dopo aver ricevuto assicurazioni dall'acquirente
(sentenza, pag. 5). Al proposito il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5.
Stando al Procuratore pubblico l'inchiesta dimostra in modo inequivocabile
che l'accusato ha coltivato intenzionalmente una gran quantità di piantine di
canapa ben sapendo quale sarebbe stata la destinazione del prodotto. Né egli
poteva ignorare lo scopo dell'operazione, dato che aveva chiesto più volte,
prima di firmare il contratto con __________, assicurazioni circa le finalità
della coltivazione. Ciò denoterebbe dolo eventuale, se non dolo diretto, avendo
il soggetto assunto concretamente la responsabilità che da quella canapa si
potesse ricavare stupefacente. Se non che, a prescindere dalla circostanza che
il Procuratore pubblico non distingue tra dolo diretto, dolo eventuale e
imprevidenza colpevole, il memoriale si esaurisce in allegazioni di chiara
natura appellatoria. Il ricorrente cerca in effetti di interpretare il comportamento
dell'imputato (richiesta reiterata di assicurazioni alla controparte sulla liceità
dell'operazione) a modo suo, come un indizio di malafede. Così facendo, egli
trascura tuttavia che per fondare un ricorso sul divieto dell'arbitrio non
basta prospettare un diverso accertamento dei fatti, né una diversa valutazione
delle prove, per quanto sostenibile o addirittura preferibile appaia, ma
occorre spiegare perché il convicimento del primo giudice poggi su un errore
qualificato. Invano si cercherebbe una tale motivazione nell'esposto. Donde la
sua inammissibilità.
6.
A
mente del Procuratore pubblico la pluriennale esperienza dell'accusato nel
settore agricolo e le notevoli somme di denaro che egli si proponeva di
incassare con la coltivazione di canapa tradiscono la malafede sulle reali
finalità dell'operazione. Sta di fatto però che il Procuratore pubblico non
spiega per quale ragione la pluriennale esperienza dell'accusato come
agricoltore sarebbe di rilievo nella prospettiva di accertare il dolo o la
negligenza, né tanto meno illustra i motivi per cui il guadagno su cui contava
l'accusato sarebbe indizio di malafede. Ancora una volta il ricorso si connota
come un atto d'appello, diretto a un'autorità munita di pieno potere cognitivo
nell'accertamento dei fatti. Più che mai laddove il Procuratore pubblico adduce
che le parti al contratto di coltivazione avrebbero dovuto insospettire
l'imputato, dato che nulla avevano a che fare con il mondo agricolo. Scopo
dell'operazione era, agli occhi dell'accusato, la produzione di olio essenziale,
da immettere sul mercato tramite la __________ SA. Perché un commercio del
genere avrebbe dovuto essere intrapreso da sole persone legate al mondo
agricolo, il ricorrente non precisa. D'altro canto, al proposito il ricorso
risulta persino incomprensibile, ove si consideri che la polizia aveva
rassicurato l'accusato pur conoscendo perfettamente l'identità del partner contrattuale
(sentenza, pag. 5).
7.
Il
Procuratore pubblico dà atto che la __________ SA ha stipulato un contratto con
la ditta __________, dove è poi avvenuta una distillazione, ma che ciò è
servito solo per separare i fiori (destinati alla produzione di marijuana) dal
fogliame. Fondata su una mera congettura, la tesi è lungi dal suffragare
critiche di arbitrio. Quando poi il Procuratore pubblico evoca il dibattito
sulla depenalizzazione della canapa, asserendo che ciò avrebbe dovuto indurre
l'accusato a maggiore prudenza, la motivazione del ricorso appare già d'acchito
ambivalente, suscettibile di giovare anche all'accusato. Per di più, il
Procuratore pubblico sorvola sul fatto che il primo giudice ha creduto alla
buona fede dell'accusato vagliando il comportamento da lui tenuto sia al
momento di sottoscrivere il contratto, sia nel corso della coltivazione, giungendo
alla conclusione che quegli aveva sufficienti motivi per ritenere lecito il
proprio operato. Perché tale deduzione sarebbe ancorata a un'arbitraria
valutazione delle prove il ricorrente non spiega.
8.
Infine il Procuratore pubblico lamenta arbitrio per non avere, il
primo giudice, tratto le giuste conseguenze dal fatto che l'accusato avrebbe
ammesso di avere avuto un dubbio dopo che __________ gli aveva chiesto di
eliminare le piante maschio. Nel motivare la critica, egli non indica tuttavia
perché il presidente della Pretura penale avrebbe tratto una conclusione
insostenibile ritenendo che l'attendibile assicurazione fornita all'imputato
dalla polizia (autorità che allora si occupava del problema) fosse atta ad
accantonare il dubbio (sentenza, pag. 5). La motivazione del ricorso denota,
una volta di più, chiara indole appellatoria, improponibile in un ricorso per
cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
9.
Ne discende che, in ultima analisi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP),
che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso
avvalendosi di un legale, un'indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso
è inammissibile.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.
–
sono posti a carico dello
Stato, che rifonderà a __________ fr. 1’000.– per ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore Pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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