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17.2003.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente

per statuire sul ricorso per cassazione del 14 novembre 2003 presentato dal

Procuratore

pubblico del Cantone Ticino

contro la sentenza

emanata il 15 ottobre 2003 dal presidente della Pretura penale nei confronti di

__________,

(patrocinato

dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nel 2000 __________, dopo avere lavorato nell'azienda agricola

appartenente alla famiglia della moglie, ha creato una propria azienda a __________

su una superficie di 54 000 m², coltivando una quarantina di ortaggi in modo biologico (con

il marchio “Biosuisse”). Alla fine dell'anno egli è stato interpellato da __________,

la quale gli ha chiesto se nel 2001 potesse coltivare canapa per lei. Accertato

che tale produzione poteva essere integrata in quella dell'azienda, __________

ha deciso di accettare l'offerta e il 22 aprile 2001 ha stipulato con la ditta __________

SA, per cui __________ operava, un contratto di coltivazione. L'accordo è stato

firmato dalla __________, da lui rappresentata e dalla __________ SA, tramite

il suo amministratore unico __________.

Nel 2001

e 2002 __________ ha poi coltivato canapa su una superficie di circa 600 m².

Egli doveva mettere a dimora le piantine fornite dalla __________ SA, farle crescere

e consegnarle alla committente in scatole da lei messegli a disposizione. Per

ogni pianta di canapa __________ avrebbe ricevuto un compenso di fr. 35.–. Dal

canto suo, __________ aveva assicurato a __________ che la canapa da lui coltivata

era destinata unicamente alla produzione di oli essenziali. Tant'è che il 1° giugno

2002 la __________ SA ha sottoscritto un contratto con la distilleria __________

di __________, presso la quale all'inizio dell'autunno del 2002 è avvenuta una

distillazione. Non è stato tuttavia possibile appurare se la canapa distillata

fosse effettivamente quella coltivata da __________.

B. Con decreto di accusa del 7 luglio 2003 il Procuratore pubblico ha

dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, coltivato su

commissione della __________ SA circa 3400 piantine di canapa che sapeva essere

destinate alla produzione e alla vendita come marijuana, riscuotendo un

compenso di fr. 35.– per piantina. In applicazione della pena, egli ne ha

proposto la condanna a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Al

decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo

sull'opposizione, con sentenza del 15 ottobre 2003 il presidente della Pretura

penale ha assolto l'imputato.

C. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto

il 16 ottobre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di

revisione penale. Nella motivazione del gravame, presentati il 14 novembre

successivo, egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli

atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione. Nelle sue

osservazioni del 9 dicembre 2003 __________ propone di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti

(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su

talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30

112.

Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta

dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria nell'anche nel risultato, non sola nella

motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Premesso che l'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup punisce con la detenzione o

la multa chiunque intenzionalmente coltivi canapa senza essere autorizzato, ma

che l'imputato affermava di avere agito perché se ne ricavasse olio essenziale e

non marijuana, il primo giudice si è domandato anzitutto se l'interessato non

avesse assunto il rischio dell'operazione. Ciò posto, egli ha ricordato che a

norma dell'art. 19 n. 1 cpv. 1 CP chiunque abbia agito per effetto di una

supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo tale

supposizione, se gli è favorevole, sempre che abbia adottato le precauzioni che

da lui si potevano pretendere per evitare l'errore. In caso contrario egli è

punibile per negligenza, se la legge lo preveda. E nel caso in esame ciò è

previsto dall'art. 19 n. 3 LStup.

In

concreto il presidente della Pretura penale ha accertato che, prima di darsi

alla coltivazione di canapa, l'imputato si era informato al riguardo e aveva

acconsentito solo dopo essersi sentito assicurare dall'acquirente che lo scopo

della produzione era quello di estrarre essenze. In seguito egli aveva sempre

cercato conferma sulla correttezza del proprio agire, anche quando la polizia

si era presentata nella sua azienda. Anzi, egli si era rivolto direttamente a

un agente, sollecitando ragguagli. Il funzionario gli aveva risposto di volersi

informare e qualche giorno dopo gli aveva comunicato che, secondo quanto gli

era stato riferito dal responsabile del Servizio antidroga, la coltivazione non

poteva dirsi illegale. Per di più – ha continuato il presidente della Pretura

penale – la polizia sapeva che partner contrattuale dell'accusato era la __________

SA, con alla testa __________, e nondimeno ha concretamente rassicurato

l'imputato. Né essa risulta avere mai sfumato la propria affermazione,

sottoponendola a condizioni. Quello che l'accusato poteva capire dalle risposte

della polizia – ha concluso il primo giudice – era che nulla potesse far dubitare

circa lo scopo della coltivazione. Tanto meno considerando che l'assicurazione

era stata data da un'autorità che si occupava in quel momento del problema.

Secondo il presidente della Pretura penale l'accusato ha fatto, di conseguenza,

quanto si poteva da lui pretendere nel caso specifico, né del resto egli aveva

mutato radicalmente la produzione dell'azienda orticola per dedicarsi solo alla

coltivazione di canapa. Non gli si può rimproverare pertanto un comportamento

negligente.

3.

Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto

(DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid.

3c pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito

con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola

dunque la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano

federale; Wiprächtiger in:

Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.

6.99

con richiami alla nota 182; Corboz,

Le pouvoir en nullité, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri

termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la

persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato

psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di

commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di

cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano

federale: Schweri, Le pouvoir en nullité

à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in

basso; CCRP, sentenza del 19 aprile 2004 in re M., consid. 16).

4.

Il Procuratore pubblico rimprovera al primo giudice di avere violato

l'art. 19 n. 1 cpv. 1 e n. 3 LStup. Reputa irrilevante che la polizia abbia

visitato l'azienda dell'imputato, che questi abbia cercato di sapere se tutto

fosse in regola e che la polizia gli abbia risposto che la coltivazione non

poteva dirsi illegale. A suo parere nel caso in esame il dolo si situa “a

monte”, al momento in cui l'imputato ha accettato di coltivare le piantine di

canapa, sicché il comportamento della polizia non gli giova. Così argomentando,

però, il Procuratore pubblico non indica se la sua doglianza verta sulla

pretesa disattenzione dell'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup (infrazione commessa

intenzionalmente) o anche sulla disattenzione dell'art. 19 n. 3 LStup

(infrazione commessa per negligenza). Oltre a ciò, egli non descrive quale

sarebbe il comportamento riprovevole che l'accusato ha tenuto al momento di stipulare

il contratto con la __________ SA e sorvola sull'accertamento secondo cui

l'accusato ha accettato di coltivare canapa solo dopo avere assunto

informazioni, segnatamente dopo aver ricevuto assicurazioni dall'acquirente

(sentenza, pag. 5). Al proposito il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5.

Stando al Procuratore pubblico l'inchiesta dimostra in modo inequivocabile

che l'accusato ha coltivato intenzionalmente una gran quantità di piantine di

canapa ben sapendo quale sarebbe stata la destinazione del prodotto. Né egli

poteva ignorare lo scopo dell'operazione, dato che aveva chiesto più volte,

prima di firmare il contratto con __________, assicurazioni circa le finalità

della coltivazione. Ciò denoterebbe dolo eventuale, se non dolo diretto, avendo

il soggetto assunto concretamente la responsabilità che da quella canapa si

potesse ricavare stupefacente. Se non che, a prescindere dalla circostanza che

il Procuratore pubblico non distingue tra dolo diretto, dolo eventuale e

imprevidenza colpevole, il memoriale si esaurisce in allegazioni di chiara

natura appellatoria. Il ricorrente cerca in effetti di interpretare il comportamento

dell'imputato (richiesta reiterata di assicurazioni alla controparte sulla liceità

dell'operazione) a modo suo, come un indizio di malafede. Così facendo, egli

trascura tuttavia che per fondare un ricorso sul divieto dell'arbitrio non

basta prospettare un diverso accertamento dei fatti, né una diversa valutazione

delle prove, per quanto sostenibile o addirittura preferibile appaia, ma

occorre spiegare perché il convicimento del primo giudice poggi su un errore

qualificato. Invano si cercherebbe una tale motivazione nell'esposto. Donde la

sua inammissibilità.

6.

A

mente del Procuratore pubblico la pluriennale esperienza dell'accusato nel

settore agricolo e le notevoli somme di denaro che egli si proponeva di

incassare con la coltivazione di canapa tradiscono la malafede sulle reali

finalità dell'operazione. Sta di fatto però che il Procuratore pubblico non

spiega per quale ragione la pluriennale esperienza dell'accusato come

agricoltore sarebbe di rilievo nella prospettiva di accertare il dolo o la

negligenza, né tanto meno illustra i motivi per cui il guadagno su cui contava

l'accusato sarebbe indizio di malafede. Ancora una volta il ricorso si connota

come un atto d'appello, diretto a un'autorità munita di pieno potere cognitivo

nell'accertamento dei fatti. Più che mai laddove il Procuratore pubblico adduce

che le parti al contratto di coltivazione avrebbero dovuto insospettire

l'imputato, dato che nulla avevano a che fare con il mondo agricolo. Scopo

dell'operazione era, agli occhi dell'accusato, la produzione di olio essenziale,

da immettere sul mercato tramite la __________ SA. Perché un commercio del

genere avrebbe dovuto essere intrapreso da sole persone legate al mondo

agricolo, il ricorrente non precisa. D'altro canto, al proposito il ricorso

risulta persino incomprensibile, ove si consideri che la polizia aveva

rassicurato l'accusato pur conoscendo perfettamente l'identità del partner contrattuale

(sentenza, pag. 5).

7.

Il

Procuratore pubblico dà atto che la __________ SA ha stipulato un contratto con

la ditta __________, dove è poi avvenuta una distillazione, ma che ciò è

servito solo per separare i fiori (destinati alla produzione di marijuana) dal

fogliame. Fondata su una mera congettura, la tesi è lungi dal suffragare

critiche di arbitrio. Quando poi il Procuratore pubblico evoca il dibattito

sulla depenalizzazione della canapa, asserendo che ciò avrebbe dovuto indurre

l'accusato a maggiore prudenza, la motivazione del ricorso appare già d'acchito

ambivalente, suscettibile di giovare anche all'accusato. Per di più, il

Procuratore pubblico sorvola sul fatto che il primo giudice ha creduto alla

buona fede dell'accusato vagliando il comportamento da lui tenuto sia al

momento di sottoscrivere il contratto, sia nel corso della coltivazione, giungendo

alla conclusione che quegli aveva sufficienti motivi per ritenere lecito il

proprio operato. Perché tale deduzione sarebbe ancorata a un'arbitraria

valutazione delle prove il ricorrente non spiega.

8.

Infine il Procuratore pubblico lamenta arbitrio per non avere, il

primo giudice, tratto le giuste conseguenze dal fatto che l'accusato avrebbe

ammesso di avere avuto un dubbio dopo che __________ gli aveva chiesto di

eliminare le piante maschio. Nel motivare la critica, egli non indica tuttavia

perché il presidente della Pretura penale avrebbe tratto una conclusione

insostenibile ritenendo che l'attendibile assicurazione fornita all'imputato

dalla polizia (autorità che allora si occupava del problema) fosse atta ad

accantonare il dubbio (sentenza, pag. 5). La motivazione del ricorso denota,

una volta di più, chiara indole appellatoria, improponibile in un ricorso per

cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.

9.

Ne discende che, in ultima analisi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP),

che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso

avvalendosi di un legale, un'indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.

Per

questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso

è inammissibile.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

600.

sono posti a carico dello

Stato, che rifonderà a __________ fr. 1’000.– per ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– __________;

– avv. __________;

– Procuratore Pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;

– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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