17.2003.70
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16 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
17.2003.70
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, CCRP
Titolo:
infrazione alla legge federale sugli stupefaccenti - potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nel vagliare l'aspetto soggettivo dell'infrazione con riferimento a ciò che l'autore saepva o si proponeva di fare - esame limitato all'arbitrio
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
art. 19 cf. 3 LSTUP
art. 19 cpv. 1 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
17.2003.70
Lugano
16 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 25 novembre 2003 presentato dal
Procuratore
pubblico del Cantone Ticino
contro la
sentenza emanata il 23 ottobre 2004 dal presidente della Pretura penale nei
confronti di
__________,
(patrocinata
dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico
ha dichiarato __________ autrice colpevole di ripetuta infrazione alle legge
federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, collaborato
come operaia della ditta __________ AG a curare e mantenere la coltivazione di
una gran quantità di piantine di canapa destinate alla produzione di marijuana,
ricevendo per tale mansione un salario mensile di fr. 3000.– netti. In applicazione
della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di lei a 45 giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e
ha ordinato la confisca di una BMW “X5” 3.0d (TI __________) sequestrata
all'accusata il 18 giugno 2003. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato
opposizione. Il Procuratore pubblico ha poi disposto il dissequestro
dell'automobile. Statuendo sull'opposizione al decreto di accusa, con sentenza
del 23 ottobre 2003 il presidente della Pretura penale ha assolto l'imputata.
B. Contro
la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto il 2004 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione del ricorso, presentata il 25 novembre successivo, egli chiede
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro
giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni
del 25 novembre 2003 __________ propone di respingere il ricorso.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tute la altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con rinvii).
2. In
concreto il primo giudice penale ha ricordato che al dibattimento l'imputata,
pur ammettendo di sapere che la canapa può essere fumata, ha dichiarato di non
avere mai lontanamente immaginato che la coltivazione di __________ – dove
lavorava – fosse destinata a produrre stupefacenti. Sia __________ sia il padre
__________ le avevano detto invero che le piantine servivano alla produzione di
olio e lei stessa, pur non avendo mai assistito a distillazioni, aveva notato
bottiglie di olio presso la serra. L'imputata ha soggiunto altresì di non avere
presenziato al raccolto, ma di avere semplicemente smesso di lavorare quando le
piante di canapa sono state tagliate. Ha affermato infine di non avere allora
sentito parlare di particolari problemi nel Ticino con la coltivazione della
canapa (sentenza impugnata, pag. 3).
3. Premesso
che l'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup punisce con la detenzione e con la multa
chiunque – senza essere autorizzato – coltivi canapa per produrre stupefacenti,
il presidente della Pretura penale ha accertato che l'imputata non sapeva di
lavorare in una coltivazione destinata a produrre marijuana e che neppure vi erano
indizi in base ai quali si possa addebitarle il rischio di avere preso in
considerazione l'uso della canapa a tale scopo. Dal profilo soggettivo
l'accusata non ha agito perciò con dolo, nemmeno eventuale. Il primo giudice si
è domandato nondimeno se essa abbia agito con negligenza, cioè per imprevidenza
colpevole, nel senso che, andando a lavorare per la prima volta in una coltivazione
di canapa e sapendo che da questa si possono ricavare stupefacenti,
l'interessata dovesse sollecitare ragguagli sulla destinazione del prodotto.
Egli ha ricordato tuttavia che sussiste negligenza solo ove intercorra un nesso
causale adeguato tra il comportamento dell'autore e il risultato finale, mentre
Fatti
i doveri di prudenza devono riferirsi a risultati prevedibili (e la prevedibilità
dev'essere individualizzata). Nella fattispecie l'accusata si era sentita dire
dal padre che la canapa serviva alla produzione di
olio e nel genitore essa – allora ventiduenne – aveva cieca fiducia,
poiché l'aveva sottratta a una madre sgradita, le aveva offerto la possibilità
di risiedere e di lavorare in Svizzera, l'aveva sempre aiutata e protetta,
l'aveva agevolata nella vita matrimoniale mettendole gratuitamente a
disposizione una casa. Assicurazioni le erano anche state date, del resto,
dall'amico del padre, il quale l'aveva assunta e la conosceva da tempo. Il
forte e dipendente legame dal genitore, unito al fatto che nel periodo in cui
ha lavorato erano state diffuse dai media notizie in merito a “canapai”, ma non
a coltivazioni, hanno fatto sì che l'accusata non potesse assolutamente prevedere
un inganno da parte del padre, né intuire il reale scopo della coltivazione.
Non le si può perciò rimproverare negligenza per non avere raccolto informazioni,
la cui assunzione si sarebbe potuta esigere in altre circostanze (sentenza impugnata,
pag. 4 seg.).
4. Quanto
l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.
2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119
IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con
rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha
consentito all'evento delittuoso vincola quindi la Corte di cassazione e di
revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht,
vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour
de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).
In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto –ciò
che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava,
lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di
commettere un illecito– possono essere criticate davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale
solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano federale: Schweri, Le
pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS
748C pag. 67 in basso).
5. Pur
rinunciando a impugnare la sentenza nelle misura in cui il primo giudice ha escluso
il dolo diretto o eventuale, il Procuratore pubblico assevera che, come emerge in
modo inequivocabile dall'inchiesta, l'accusata ha intenzionalmente collaborato
alla cura e alla manutenzione di una gran quantità di piantine di canapa che
sapeva essere destinate alla produzione di stupefacente, quanto meno assumendo
concretamente la responsabilità che la canapa potesse avere altre finalità, essa
medesima avendo dichiarato in aula di sapere che la canapa può essere fumata.
Se non che, a prescindere dal fatto che argomentando in tal modo il Procuratore
pubblico torna a discutere sul dolo diretto (o eventuale), non è dato di capire
–né il ricorrente spiega– perché
un'ammissione
Considerandi
del genere, assolutamente generica e di comune notorietà, indurrebbe a desumere
–sotto pena di arbitrio– che l'accusata abbia dato prova di leggerezza credendo
alle assicurazioni del padre e di __________, men che meno ove si pensi che il
lavoro di lei consisteva nell'estirpare erbacce in serra e nel togliere muffa o
insetti dalla piante, ossia in mansioni di second'ordine. Insufficientemente
motivato, al proposito il ricorso riesce inammissibile.
Soggiunge
Il Procuratore pubblico che l’accusata non poteva non sapere, dato che le persone
implicate nella coltivazione, a cominciare da suo padre e da __________, nulla
avevano a che fare con il mondo agricolo, ciò che avrebbe dovuto costituire un
ulteriore segnale di allarme circa l'illiceità del loro agire. Per di più, il
padre aveva trascorsi professionali legati al contrabbando e ad attività ben
lontane dal settore primario, che gli garantivano un'invidiabile condizione
economica di cui essa aveva potuto godere. Ora, su questo punto il memoriale connota
una requisitoria, non un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
Quali siano esattamente le dubbie o insolite attività precedentemente
esercitate da __________ e perché queste
ostassero
alla fiducia riposta dall'accusata nel genitore, il quale le aveva assicurato
che la canapa era stata destinata alla produzione di olio, il ricorrente non
spiega. Egli si limita ad adombrare scenari diversi da quelli accertati dal
primo giudice, senza sostanziare arbitrio di sorta. Un ricorso per cassazione
non è tuttavia un atto di appello e non può essere motivato in tal modo.
A parere
del Procuratore pubblico il dibattito sulla depenalizzazione del consumo di
canapa avrebbe dovuto suscitare nell'imputata ulteriori dubbi sulla natura del
lavoro svolto, tanto più che le notizie erano di dominio pubblico da anni, a
dispetto dell'ignoranza pretesa dall'interessata. Per tacere del fatto però che
il richiamo alle tavole rotonde sulla depenalizzazione della canapa può risultare
ambivalente e costituire anche un indizio a favore della buona fede
dell'imputata, una volta ancora il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta,
non spiega cioè per quale ragione il primo giudice sia incorso in arbitrio per
non avere definito l'accusata bugiarda allorché questa ha affermato di non
avere sentito parlare di particolari problemi nel Ticino per quanto attiene
alla coltivazione di canapa (sentenza, consid. 3 e 5).
6.
Il
Procuratore pubblico rimprovera infine al primo giudice un'evidente
incongruenza per avere ritenuto –da un lato– che l'accusata, andando a lavorare
per la prima volta in una coltivazione di canapa e sapendo che dalla canapa si
possono estrarre stupefacenti, non dovesse assumere maggiori ragguagli e –dall'altro–concludere
che essa va protetta nella sua buona fede in seguito alla cieca fiducia riposta
nel padre. In realtà la contraddizione è solo apparente. Certo, nel
considerando 6 (a metà) il primo giudice sembra rimproverare alla ragazza un comportamento
negligente per non avere sollecitato precisazioni sull'attività da lei
esercitata. Più avanti, egli ha tenuto conto però di altre circostanze,
dalla sua cieca fiducia nel genitore e nelle assicurazioni di lui alla mancanza
di notizie nei media circa le coltivazioni di canapa, concludendo che essa non
poteva prevedere l'inganno del padre. Ciò posto, spettava al Procuratore
pubblico spiegare perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio nel
proteggere la buona fede dell'accusata, nonostante le riserve espresse sul suo
comportamento. Nel ricorso non è tuttavia riscontrabile un approccio del
genere, donde l'inammissibilità del gravame anche su quest'ultimo tema.
7.
Ne
segue, in ultima analisi, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza, dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP),
che rifonderà a __________, la quale ha presentato osservazioni (ancorché succinte)
tramite un legale, un'indennità di fr. 700.– a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono
poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 700.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. Antonio Perugini, Bellinzona;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Ufficio
del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è
avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
erzi
implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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