17.2004.18
grave infrazione alle norme sulla cicolazione stradale - condizioni oggettive e soggettive
13 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2004.18
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, CCRP
Titolo:
grave infrazione alle norme sulla cicolazione stradale - condizioni oggettive e soggettive
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto n.
17.2004.18
Lugano
13 ottobre 2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e
Chiesa
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 13 aprile 2004 presentato da
RI 1
(patrocinato
dagli,
e)
contro
la sentenza emanata il 5 marzo 2004 dal presidente della Pretura penale nei confronti
di
__________ R__________,
fu __________
e fu __________, __________, nato a __________
__________
ivi domiciliato, __________, __________
(patrocinato dall'avv.);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il mattino del 29 settembre 2002 un
torpedone Scania targato __________ (__________) è partito da R__________ (__________),
guidato da __________ H__________, con a bordo 39 passeggeri e un secondo
autista. Verso le ore 11 il secondo autista, __________ R__________, ha preso
il volante del mezzo nell'area autostradale di C__________. Davanti alla
galleria del S__________ __________ il pullman è rimasto incolonnato una decina
di minuti ai semafori. Ripartito, __________ R__________ si è messo in bocca
alcune caramelle gelatinose. Se non che, una di esse gli si è fermata in gola,
provocandogli una tosse viepiù soffocante e uno svenimento nel lasso di 3 o 4
secondi. Erano le 12.24 e il torpedone, a circa circa 300 m dal portale sud, procedeva
verso nord a 76 km/h. Senza controllo, esso ha urtato il cordolo del marciapiede
destro, poi ha invaso la corsia di contromano, ha strisciato lungo la parete sinistra
del tunnel e si è scontrato frontalmente con una Toyota “Previa” targata (__________) __________ guidata da RI 1, oltre che con una
Nissan “Micra” targata __________ __________, alla cui guida
era __________ W__________.
B. Con decreto di accusa del 10 febbraio 2003 il Procuratore pubblico
ha ritenuto __________ R__________ autore colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione per avere perso negligentemente la padronanza del
torpedone e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui. Ne ha proposto
così la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 3 anni,
e a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa __________ R__________ ha
sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 5 marzo 2004
il presidente della Pretura penale ha assolto __________ R__________.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha inoltrato l'8 marzo 2004
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta, del 13 aprile 2004, egli chiede la conferma del decreto
d'accusa e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue
osservazioni del 12 maggio 2004 __________ R__________ propone di respingere il
ricorso. Il Procuratore pubblico è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett.
a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.
2.1
pag. 275).
2.
Il
ricorrente sostiene che la sentenza impugnata poggia su un arbitrario accertamento
dei fatti, un'arbitraria valutazione delle prove e un'errata applicazione del
diritto federale (ricorso, pag. 9 in fondo). Ora, per quanto riguarda
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove si cercherebbe invano di
sapere in che cosa consista l'arbitrio, tanto meno ove si pensi che nel memoriale
l'interessato dà più volte per acquisiti i fatti posti a base della sentenza
impugnata. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra
pertanto inammissibile.
3.
Per
quanto attiene all'applicazione del diritto, il ricorrente afferma che l'accusato,
autista di professione, avrebbe dovuto comportarsi con maggiore diligenza,
soprattutto con 39 passeggeri a bordo: in primo luogo non avrebbe dovuto mettersi
caramelle in bocca, togliendo le mani dal volante, e in secondo luogo avrebbe
dovuto fermare il torpedone subito dopo i primi colpi di tosse.
Egli
dev'essere condannato quindi “non per aver perso coscienza, ma per aver
mangiato al volante, rispettivamente per aver continuato la sua corsa durante l'attacco
di tosse, con gli occhi pieni di lacrime” (ricorso pag. 8).
a) Il
presidente della Pretura penale ha ricordato anzitutto che l'art. 90 n. 2 LCStr
commina la detenzione o la multa a chi, violando gravemente le norme della circolazione,
cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo. Tale reato può essere commesso anche per negligenza (art. 100 n. 1
LCStr). Ciò premesso, nel caso specifico egli ha accertato che al momento di
perdere conoscenza (e quindi il controllo del mezzo), l'imputato non era in grado
d'intendere né di volere e non era responsabile dei suoi atti. Il presidente
della Pretura penale non ha mancato di indagare se l'accusato avesse commesso
un'imprevidenza colpevole, ma non l'ha ravvisata, accertando che dai primi
colpi di tosse allo svenimento erano trascorsi 3 o 4 secondi al massimo, onde
l'impossibilità per l'uomo di reagire adeguatamente. D'altro lato – egli ha
continuato – che dopo alcuni colpi di tosse segua un principio di soffocamento tanto
rapido da far perdere conoscenza in pochi istanti è un fatto assolutamente straordinario,
praticamente una fatalità di fronte dalla quale nemmeno un conducente
professionista può cautelarsi.
b) L'art.
90.
n. 2 LCStr presuppone un'oggettiva e grave violazione di un'importante norma
della circolazione con relativa messa in pericolo della sicurezza stradale (DTF
123.
IV 88 consid. 2a pag. 91, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Dal profilo
soggettivo deve ascriversi all'autore una grave negligenza, cioè un comportamento
senza scrupoli o palesemente contrario alle norme della circolazione (DTF 123
IV 88 consid. 2a pag. 91 con richiamo, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Un
pericolo per la sicurezza di terzi nel senso dell'art. 90 n. 2 LCStr è dato nel
caso di una cosiddetta “messa
in pericolo astratta accresciuta” (DTF 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa
pag. 232). Dal profilo soggettivo l'art. 90 n. 2 LCStr richiede pertanto una
colpa grave o almeno una grave negligenza (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93). Negligenza
grave sussiste anche ove l'autore, violando i suoi doveri, non abbia pensato
alla possibilità di creare un pericolo. In casi del genere essa va ravvisata
però solo dopo un esame approfondito (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93).
c) Nella
fattispecie gli accertamenti operati dal primo giudice non consentono di intravedere
una condotta particolarmente riprovevole dell'imputato. Contrariamente all'opinione
del ricorrente, non si riscontra infatti una violazione dell'art. 3
cpv. 3 ONC (divieto per i conducenti di veicoli a motore di abbandonare
il dispositivo di guida) per il solo fatto che il conducente abbia tolto un
attimo una mano dal volante per mettersi in bocca una caramella. Si ragionasse
a tale stregua, andrebbe condannato chiunque accenda o spenga l'autoradio. Per
di più, come ha rilevato il primo giudice, in concreto tale comportamento non
si è rivelato causale per l'incidente, poiché l'imputato si era messo la
caramella in bocca ancor prima di entrare nel tunnel, mentre l'infortunio è sopraggiunto
a 300 m dal portale. Quanto all'art. 3 cpv. 2 ONC (divieto per il conducente di
torpedoni di dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro se il
traffico è intenso o la strada è difficile), il richiamo del ricorrente è
addirittura incomprensibile. Su questo punto il ricorso denota tutta la sua
inconsistenza.
d) Il
ricorrente obietta, certo, che l'accusato avrebbe dovuto fermare il torpedone
subito dopo i primi colpi di tosse. Il problema è che tra i primi colpi di
tosse e lo svenimento sono intercorsi appena 3 o 4 secondi. E il presidente
della Pretura penale non ha violato il diritto per avere ritenuto che nelle
straordinarie
circostanze del caso (per comune esperienza e secondo il normale andamento
delle cose non si perdono i sensi in 3 o 4 secondi a causa di una caramella) quei
pochi attimi fossero un intervallo troppo breve per un'efficace reazione. Si
fosse trattato di un normale attacco di tosse, si sarebbe potuto senz'altro pretendere
dal guidatore un comportamento diverso. Una tosse tanto violenta da provocare
uno svenimento in 3 o 4 secondi è invece un fenomeno del tutto anomalo e
atipico, che ha colto di sorpresa l'imputato, il quale non ha avuto il tempo di
fermare il pullman. Se ne conclude che nelle particolari condizioni descritte
il presidente della Pretura penale non ha violato l'art. 90 n. 2 LCStr (né l'art.
31.
cpv. 1 LCStr, non menzionato nel decreto di accusa, che impone al conducente
di padroneggiare costantemente il veicolo, in modo da conformarsi ai suoi
doveri di prudenza). Anche in proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
4.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1.
combinato con l'art. 9 cpv. 1 e CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre
all’accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale,
un’indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ R__________ fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
terzi
implicati
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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