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Decisione

17.2004.18

grave infrazione alle norme sulla cicolazione stradale - condizioni oggettive e soggettive

13 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e

Chiesa

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire

sul ricorso per cassazione del 13 aprile 2004 presentato da

RI 1

(patrocinato

dagli,

e)

contro

la sentenza emanata il 5 marzo 2004 dal presidente della Pretura penale nei confronti

di

__________ R__________,

fu __________

e fu __________, __________, nato a __________

__________

ivi domiciliato, __________, __________

(patrocinato dall'avv.);

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti di

questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il mattino del 29 settembre 2002 un

torpedone Scania targato __________ (__________) è partito da R__________ (__________),

guidato da __________ H__________, con a bordo 39 passeggeri e un secondo

autista. Verso le ore 11 il secondo autista, __________ R__________, ha preso

il volante del mezzo nell'area autostradale di C__________. Davanti alla

galleria del S__________ __________ il pullman è rimasto incolonnato una decina

di minuti ai semafori. Ripartito, __________ R__________ si è messo in bocca

alcune caramelle gelatinose. Se non che, una di esse gli si è fermata in gola,

provocandogli una tosse viepiù soffocante e uno svenimento nel lasso di 3 o 4

secondi. Erano le 12.24 e il torpedone, a circa circa 300 m dal portale sud, procedeva

verso nord a 76 km/h. Senza controllo, esso ha urtato il cordolo del marciapiede

destro, poi ha invaso la corsia di contromano, ha strisciato lungo la parete sinistra

del tunnel e si è scontrato frontalmente con una Toyota “Previa” targata (__________) __________ guidata da RI 1, oltre che con una

Nissan “Micra” targata __________ __________, alla cui guida

era __________ W__________.

B. Con decreto di accusa del 10 febbraio 2003 il Procuratore pubblico

ha ritenuto __________ R__________ autore colpevole di grave infrazione alle

norme della circolazione per avere perso negligentemente la padronanza del

torpedone e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui. Ne ha proposto

così la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 3 anni,

e a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa __________ R__________ ha

sollevato oppo­sizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 5 marzo 2004

il presidente della Pretura penale ha assolto __________ R__________.

C. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha inoltrato l'8 marzo 2004

una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.

Nella motivazione scritta, del 13 aprile 2004, egli chiede la conferma del decreto

d'accusa e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue

osservazioni del 12 maggio 2004 __________ R__________ propone di respingere il

ricorso. Il Procuratore pubblico è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett.

a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.

2.1

pag. 275).

2.

Il

ricorrente sostiene che la sentenza impugnata poggia su un arbitrario accertamento

dei fatti, un'arbitraria valutazione delle prove e un'errata applicazione del

diritto federale (ricorso, pag. 9 in fondo). Ora, per quanto riguarda

l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove si cercherebbe invano di

sapere in che cosa consista l'arbitrio, tanto meno ove si pensi che nel memoriale

l'interessato dà più volte per acquisiti i fatti posti a base della sentenza

impugnata. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra

pertanto inammissibile.

3.

Per

quanto attiene all'applicazione del diritto, il ricorrente afferma che l'accusato,

autista di professione, avrebbe dovuto comportarsi con maggiore diligenza,

soprattutto con 39 passeggeri a bordo: in primo luogo non avrebbe dovuto mettersi

caramelle in bocca, togliendo le mani dal volante, e in secondo luogo avrebbe

dovuto fermare il torpedone subito dopo i primi colpi di tosse.

Egli

dev'essere condannato quindi “non per aver perso coscienza, ma per aver

mangiato al volante, rispettivamente per aver continuato la sua corsa durante l'attacco

di tosse, con gli occhi pieni di lacrime” (ricorso pag. 8).

a) Il

presidente della Pretura penale ha ricordato anzitutto che l'art. 90 n. 2 LCStr

commina la detenzione o la multa a chi, violando gravemente le norme della circolazione,

cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo. Tale reato può essere commesso anche per negligenza (art. 100 n. 1

LCStr). Ciò premesso, nel caso specifico egli ha accertato che al momento di

perdere conoscenza (e quindi il controllo del mezzo), l'imputato non era in grado

d'intendere né di volere e non era responsabile dei suoi atti. Il presidente

della Pretura penale non ha mancato di indagare se l'accusato avesse commesso

un'imprevidenza colpevole, ma non l'ha ravvisata, accertando che dai primi

colpi di tosse allo svenimento erano trascorsi 3 o 4 secondi al massimo, onde

l'impossibilità per l'uomo di reagire adeguatamente. D'altro lato – egli ha

continuato – che dopo alcuni colpi di tosse segua un principio di soffocamento tanto

rapido da far perdere conoscenza in pochi istanti è un fatto assolutamente straordinario,

praticamente una fatalità di fronte dalla quale nemmeno un conducente

professionista può cautelarsi.

b) L'art.

90.

n. 2 LCStr presuppone un'oggettiva e grave violazione di un'importante norma

della circolazione con relativa messa in pericolo della sicurezza stradale (DTF

123.

IV 88 consid. 2a pag. 91, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Dal profilo

soggettivo deve ascriversi all'autore una grave negligenza, cioè un comportamento

senza scrupoli o palesemente contrario alle norme della circolazione (DTF 123

IV 88 consid. 2a pag. 91 con richiamo, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Un

pericolo per la sicurezza di terzi nel senso dell'art. 90 n. 2 LCStr è dato nel

caso di una cosiddetta “messa

in pericolo astratta accresciuta” (DTF 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa

pag. 232). Dal profilo soggettivo l'art. 90 n. 2 LCStr richiede pertanto una

colpa grave o almeno una grave negligenza (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93). Negligenza

grave sussiste anche ove l'autore, violando i suoi doveri, non abbia pensato

alla possibilità di creare un pericolo. In casi del genere essa va ravvisata

però solo dopo un esame approfondito (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93).

c) Nella

fattispecie gli accertamenti operati dal primo giudice non consentono di intravedere

una condotta particolarmente riprovevole dell'imputato. Contrariamente al­l'opi­nione

del ricorrente, non si riscontra infatti una violazione dell'art. 3

cpv. 3 ONC (divieto per i conducenti di veicoli a motore di abbando­nare

il dispositivo di guida) per il solo fatto che il conducente abbia tolto un

attimo una mano dal volante per mettersi in bocca una caramella. Si ragionasse

a tale stregua, andrebbe condannato chiunque accenda o spenga l'autoradio. Per

di più, come ha rilevato il primo giudice, in concreto tale comportamento non

si è rivelato causale per l'incidente, poiché l'imputato si era messo la

caramella in bocca ancor prima di entrare nel tunnel, mentre l'infortunio è sopraggiunto

a 300 m dal portale. Quanto all'art. 3 cpv. 2 ONC (divieto per il conducente di

torpedoni di dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro se il

traffico è intenso o la strada è difficile), il richiamo del ricorrente è

addirittura incomprensibile. Su questo punto il ricorso denota tutta la sua

inconsistenza.

d) Il

ricorrente obietta, certo, che l'accusato avrebbe dovuto fer­mare il torpedone

subito dopo i primi colpi di tosse. Il proble­ma è che tra i primi colpi di

tosse e lo svenimento sono intercorsi appena 3 o 4 secondi. E il presidente

della Pretura penale non ha violato il diritto per avere ritenuto che nelle

straordinarie

circostanze del caso (per comune esperienza e secondo il normale andamento

delle cose non si perdono i sensi in 3 o 4 secondi a causa di una caramella) quei

pochi attimi fossero un intervallo troppo breve per un'efficace reazione. Si

fosse trattato di un normale attacco di tosse, si sarebbe potuto senz'altro pretendere

dal guidatore un comportamento diverso. Una tosse tanto violenta da provocare

uno svenimento in 3 o 4 secondi è invece un fenomeno del tutto anomalo e

atipico, che ha colto di sorpresa l'imputato, il quale non ha avuto il tempo di

fermare il pullman. Se ne conclude che nelle particolari condizioni descritte

il presidente della Pretura penale non ha violato l'art. 90 n. 2 LCStr (né l'art.

31.

cpv. 1 LCStr, non menzionato nel decreto di accusa, che impone al conducente

di padroneggiare costantemente il veicolo, in modo da conformarsi ai suoi

doveri di prudenza). Anche in proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

4.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.

1.

combinato con l'art. 9 cpv. 1 e CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre

all’accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale,

un’indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

700.–

sono

posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ R__________ fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi

implicati

Per

la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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