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Decisione

17.2004.26

eccesso di legittima difesa

28 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi argomenti sul momento iniziale, quando si era trovato a respingere

l'aggressione. Anzi, egli sovverte persino gli accertamenti del primo giudice

allorché pretende che mal si concilia con la dottrina e la giurisprudenza del

Tribunale federale relativa all'art. 33 cpv. 1 CP il rimprovero a lui rivolto

di avere non solo respinto l'attacco, ma di essere divenuto parte attiva. In

real­tà, appurato in modo vincolante per questa Corte che l'imputato si era sì

difeso, ma aveva poi assunto un ruolo attivo, sferrando una serie di pugni e

gomitate, la conclusione che l'interessato abbia ecceduto nella sua difesa con

una reazione sproporzionata all'aggressione e al pericolo reale resiste alla

critica. Ciò posto, rimane da esaminare, se per quanto riguarda la pena, il primo

giudice abbia tratto le giuste conseguenze, in particolare rinunciando a esentare

l'imputato da ogni sanzione. Il problema sarà ripreso più avanti (consid. 7).

5. Le

conseguenze subìte dalla parte civile sono ampiamente descritte dal presidente

della Pretura penale, il quale ha riprodotto nella sentenza impugnata un

certificato rilasciato l'11 luglio 2003 dal dott. __________ __________

attestante (consid. 3, pag. 4) “dolori cronici articolazioni temporo

mandibolari bilaterali, soprattutto a destra con destabilizzazione

dell'articolazione di destra; scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto

di occlusione delle due arca­te dentarie; disturbo cronico di respirazione

nasale soprattutto a sinistra su deviazione traumatica del setto; scheggiatura

di quattro denti; disturbo conseguente della masticazione; obbligo a seguire

dieta di cibi molli, disturbi digestivi funzionali; disturbo conseguente della

locuzione, con pronuncia strascicata a bocca semiaperta, inesistente prima del

trauma; stati ansiosi recidivanti, nell'ambito di possibile sindrome da stress

postraumatico”. In qualità di medico curante dal 1990, il medico ha attestato

“che quanto segnalato sopra è apparso esclusivamente dopo l'incidente, e ne è

conseguenza diretta”. “A distanza di un anno dal fatto – egli ha continuato –

siamo confrontati con un insieme di danni definitivi, gravi che

influiranno in modo netto sulla qualità di vita dell'interessato”.

6. A

parere del ricorrente le lesioni subite dalla parte civile non sono così gravi

come il noto certificato medico di compiacenza sembra lasciar desumere, in

contrasto con altri certificati resi da medici e istituti coinvolti. Anche su

questo punto l'apprezzamento del primo giudice sfugge tuttavia a censura. Mal

si comprende in quale arbitrio sarebbe caduto il presidente della Pretura

penale, in effetti, scartando l'eventualità di affezioni preesistenti esposta a

Considerandi

mero titolo di ipotesi dal dott. __________ __________ in un certificato del 4

settembre 2003 e qualificando come incompleto il certificato rilasciato

dall'Ospedale Civico di Lugano, che si limitava a riportare l'esito della

visita al pronto soccorso (consid. 3, pag. 4, e 9, pag. 6 in alto). Né si vede

perché dovrebbe essere arbitrario non condividere l'argomento della difesa

circa le conseguenze minime patite dalla parte lesa, il certificato dell'11 luglio

2003.

rilasciato dal dott. __________ fondandosi sulla diagnosi diretta e sulla

conoscenza preventiva del paziente (consid. 9, pag. 5 in fondo e 6 in alto).

Quanto alla pretesa compiacenza, genericità e inesattezza di tale certificato,

il ricorrente si esaurisce nell'affermare opinioni personali, limitandosi a

contrapporre le risultanze di attestati medici più consoni alla propria tesi,

ma così facendo non sostanzia alcuna doglianza di arbitrio, nemmeno implicita.

Si ricordi che per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la

sentenza impugnata né contrapporre una propria versione dei fatti, per quanto

preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento

dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore

qualificato (sopra, consid. 1).

7.

Da

ultimo il ricorrente ritiene, in via subordinata, che il giudice lo avrebbe

dovuto esentare da pena per avere egli agito in stato di sensibile eccitazione

e di sbigottimento, dovuti sia alla messa in pericolo per la manovra

sconsiderata della controparte in fuga a bordo della vettura che all'attacco

subito. Tale questione non è stata separatamente trattata in prima sede, come

richiede la giurisprudenza (DTF115 IV 167 consid. 4c, pag. 172), il presidente

della Pretura penale essendosi limitato ad analizzare la fattispecie sotto il

profilo dell'art. 33 cpv. 2 prima frase CP, senza ulteriori distinzioni. La

mancanza rimane però priva di conseguenze. È vero che il ricorrente era

sicuramente eccitato a causa del comportamento del fuggitivo, il quale prima lo

aveva costretto a una brusca sterzata con la motocicletta per evitare l'investimento

e poi lo aveva aggredito per sfuggire agli agenti di polizia. Considerando

tuttavia l'insieme delle circostanze accertate, una persona normalmente

intenzionata non si sarebbe lasciata trasportare dall'alterazione fino a

reagire con tanta violenza. La situazione in cui è venuto a trovarsi il

ricorrente era senz'altro sgradevole e irritante, ma non al punto da

giustificare una perdita di controllo tale da legittimare le lesioni

all'avversario accertate dal primo giudice. Si può capire la rabbia del

ricorrente, ma non la totale perdita di senso della misura culminata in atti di

violenza qualificati e completamente inutili per trattenere il soggetto fino

all'arrivo imminente della polizia. Condannando l'imputato a una multa di fr.

100.

– il presidente della Pretura penale non ha pertanto denotato eccesso o

abuso del proprio potere di apprezzamento nel valutare le circostanze che

entrano in considerazione ai fini dell'art. 33 cpv. 2 CP, sia nella sua prima

che nella seconda variante. Anche al proposito il

ricorso è destinato quindi all'insuccesso.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con

l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è

avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Terzi

implicati

PC 1

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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