17.2004.26
eccesso di legittima difesa
28 ottobre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
17.2004.26
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, CCRP
Titolo:
eccesso di legittima difesa
LEGITTIMA DIFESA
art. 33 CPS
Incarto n.
17.2004.26
Lugano
28 ottobre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27
maggio 2004 presentato da
RI 1
di __________ e di __________ nata __________,
attinente di __________, nato a __________ il 19 giugno 1970, domiciliato a __________,
coniugato, meccanico di automobili,
( PA 1 )
contro la sentenza emanata il 21 aprile 2004 dal
presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1.
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 giugno 2002, alle 17.15 circa, PC 1, in possesso unicamente
della licenza di allievo conducente, è sfuggito a un controllo di polizia allo
svincolo autostradale di Lugano Nord. Percorso il viadotto sopra l'autostrada a
forte velocità, giunto all'incrocio con la strada Bioggio-Manno egli ha
svoltato a destra in direzione di Manno, ma a causa della velocità eccessiva ha
invaso la preselezione che permette ai conducenti provenienti da Manno di accedere
al viadotto, costringendo il motociclista RI 1 a una brusca virata verso destra
per evitare di essere investito. Constatato che dal viadotto stava sopraggiungendo
un veicolo della polizia con i segnali prioritari accesi e resosi conto che si
trattava di un inseguimento, RI 1 ha deciso a sua volta di tallonare il
fuggitivo, indicando agli agenti la via da quegli
seguita.
Nel
frattempo PC 1 aveva svoltato dietro uno stabile in cui si trovava la vecchia
sede dell'UBS a Manno. Stando alla versione di RI 1, costui ha poi abbandonato
il veicolo e ha cercato di nascondersi in fondo a una rampa che permette di
accedere al sottosuolo dell'edificio. Se non che, vistosi scoperto, era
risalito e lo aveva aggredito, torcendogli un pollice e costringendolo a usare
la forza per trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Secondo PC 1, invece, RI
1 lo ha raggiunto non appena egli era uscito dalla vettura e lo aveva
tempestato di pugni al volto senza che lui lo avesse minimamente aggredito.
B. Con decreto di accusa del 24 novembre 2003 il Procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere
colpito PC 1 con pugni al volto e ne ha proposto la condanna a 5 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
Statuendo su opposizione, con sentenza del 21 aprile 2004 il presidente della
Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa, ma
ha ridotto la pena a una multa di fr. 100.– poiché l'accusato aveva agito in
stato di legittima difesa, ancorché eccedendo nella
reazione.
C. Contro
il predetto giudizio RI 1 ha inoltrato il 22 aprile 2004 una dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del
27 maggio 2004 egli chiede la sua assoluzione o quanto meno, in subordine,
l'esenzione da ogni pena, rivendicando almeno fr. 5'000.– di ripetibili da
porre a carico dello Stato o di PC 1. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2004
il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. PC 1, pure
costituitosi parte civile, non ha di contro ritirato l'invio raccomandato
contenente il ricorso con l'invito a formulare osservazioni.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2. Giusta
l'art. 33 cpv. 1 CP ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la
minaccia ingiusta di un'aggressione fatta a sé o ad altri. Se chi respinge
l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua
la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP); se l'eccesso della
legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento,
l'imputato va esente da pena (art. 33 cpv. 2 CP). La formulazione della norma
lascia al giudice un ampio potere d'apprezzamento nel valutare la proporzionalità
della difesa. A tal fine entra in linea di conto la gravità dell'attacco o
della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella
del bene giuridico leso con la reazione difensiva (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a
edizione, n. 10 ad art. 33 CP; CCRP, sentenza del 17 aprile 1991 in re N.,
consid. 3).
L'eccesso
di legittima difesa è, appunto, una reazione sproporzionata alle circostanze (Trechsel, op. cit., 16 ad art. 33 CP).
In tal caso il giudice attenua la pena dell'autore secondo libero apprezzamento
(art. 66 CP) oppure prescinde da ogni pena (art. 33 cpv. 2 seconda frase CP).
L'imputato va esente da pena, però, solo se l'attacco ingiusto ha provocato –
almeno preponderatamente – uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le
circostanze e le modalità dell'attacco fanno apparire scusabile. Non ogni
minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per mandare esente da pena
l'autore. Facendo uso del suo potere di apprezzamento che gli compete, il
giudice usa un metro di valutazione tanto più severo quando più pericolosa
appaia la reazione dell'imputato. Come nel caso dell'art. 113 CP, è necessario
esaminare se di fronte a un attacco come quello subìto dall'imputato una
persona normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) sarebbe caduta nel
medesimo stato di eccitazione e di sbigottimento (Trechsel, op. cit., n. 17 ad art. 33 CP). Per applicare
l'art. 33 cpv. 2 seconda frase CP il giudice deve indicare chiaramente, ad ogni
modo, se l'autore fosse o no in preda a eccitazione o sbigottimento e, in caso
affermativo, se l'eccitazione o lo sbigottimento fosse scusabile (DTF 115 IV
167 consid. 4c pag. 172).
3. Di
fronte alle versioni contrastanti dell'imputato e della parte lesa, il primo
giudice ha ritenuto più attendibile quella di RI 1, ossia che, vedendosi
scoperto, PC 1 era risalito la nota rampa di accesso e, nel tentativo di
trovare una via di fuga prima dell'arrivo della polizia, aveva aggredito
l'imputato che gli ostacolava il passaggio (consid. 10 pag. 6 in fine e 7 in
alto). A quel momento l'accusato aveva reagito, ma esagerando. Non si era
limitato infatti a respingere l'attacco e a trattenere il fuggitivo, ma aveva
colpito quest'ultimo con numerosi pugni e gomitate, tanto da lasciargli tracce
importanti e permanenti. Donde la sproporzione della difesa (consid. 11, pag.
7).
4. Il ricorrente
sostiene, in estrema sintesi, che la controparte aveva iniziato l'aggressione
colpendolo con pugni, spintoni e gomitate disordinati, sicché non gli era rimasta
altra possibilità se non l'uso della stessa forza e degli stessi mezzi allo
scopo di neutralizzare l'attacco. Data la concitazione e gli animi
surriscaldati, a suo dire il metodo utilizzato per respingere l'aggressione era
adeguato all'attacco disperato del fuggiasco e proporzionato alle circostanze.
Ora, a parte il fatto che invano si cercherebbe nel ricorso una qualsivoglia
censura (anche solo implicita) di arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella
valutazione delle prove, dalla sentenza impugnata non risulta che la parte
civile abbia cominciato l'attacco sferrando pugni, spintoni e gomitate
disordinati. Del resto, in aula l'imputato si è limitato a dichiarare che la controparte
lo aveva aggredito, torcendogli fra l'altro il pollice (sentenza, consid. 2
pag. 3 in alto), ma non ha preteso che l'intensità dell'aggressione fosse
quella asserita nel ricorso.
Certo, il
ricorrente si è opposto a un'aggressione, tant'è che gli è stato riconosciuta
una situazione di legittima difesa, ma il primo giudice ha accertato altresì
che egli non si è limitato a respingere l'attacco e a trattenere l'antagonista,
bensì aveva assunto un ruolo attivo, sferrando numerosi pugni e gomitate. Su
questa fase della colluttazione il ricorrente non spende una parola, incentrando
Fatti
i suoi argomenti sul momento iniziale, quando si era trovato a respingere
l'aggressione. Anzi, egli sovverte persino gli accertamenti del primo giudice
allorché pretende che mal si concilia con la dottrina e la giurisprudenza del
Tribunale federale relativa all'art. 33 cpv. 1 CP il rimprovero a lui rivolto
di avere non solo respinto l'attacco, ma di essere divenuto parte attiva. In
realtà, appurato in modo vincolante per questa Corte che l'imputato si era sì
difeso, ma aveva poi assunto un ruolo attivo, sferrando una serie di pugni e
gomitate, la conclusione che l'interessato abbia ecceduto nella sua difesa con
una reazione sproporzionata all'aggressione e al pericolo reale resiste alla
critica. Ciò posto, rimane da esaminare, se per quanto riguarda la pena, il primo
giudice abbia tratto le giuste conseguenze, in particolare rinunciando a esentare
l'imputato da ogni sanzione. Il problema sarà ripreso più avanti (consid. 7).
5. Le
conseguenze subìte dalla parte civile sono ampiamente descritte dal presidente
della Pretura penale, il quale ha riprodotto nella sentenza impugnata un
certificato rilasciato l'11 luglio 2003 dal dott. __________ __________
attestante (consid. 3, pag. 4) “dolori cronici articolazioni temporo
mandibolari bilaterali, soprattutto a destra con destabilizzazione
dell'articolazione di destra; scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto
di occlusione delle due arcate dentarie; disturbo cronico di respirazione
nasale soprattutto a sinistra su deviazione traumatica del setto; scheggiatura
di quattro denti; disturbo conseguente della masticazione; obbligo a seguire
dieta di cibi molli, disturbi digestivi funzionali; disturbo conseguente della
locuzione, con pronuncia strascicata a bocca semiaperta, inesistente prima del
trauma; stati ansiosi recidivanti, nell'ambito di possibile sindrome da stress
postraumatico”. In qualità di medico curante dal 1990, il medico ha attestato
“che quanto segnalato sopra è apparso esclusivamente dopo l'incidente, e ne è
conseguenza diretta”. “A distanza di un anno dal fatto – egli ha continuato –
siamo confrontati con un insieme di danni definitivi, gravi che
influiranno in modo netto sulla qualità di vita dell'interessato”.
6. A
parere del ricorrente le lesioni subite dalla parte civile non sono così gravi
come il noto certificato medico di compiacenza sembra lasciar desumere, in
contrasto con altri certificati resi da medici e istituti coinvolti. Anche su
questo punto l'apprezzamento del primo giudice sfugge tuttavia a censura. Mal
si comprende in quale arbitrio sarebbe caduto il presidente della Pretura
penale, in effetti, scartando l'eventualità di affezioni preesistenti esposta a
Considerandi
mero titolo di ipotesi dal dott. __________ __________ in un certificato del 4
settembre 2003 e qualificando come incompleto il certificato rilasciato
dall'Ospedale Civico di Lugano, che si limitava a riportare l'esito della
visita al pronto soccorso (consid. 3, pag. 4, e 9, pag. 6 in alto). Né si vede
perché dovrebbe essere arbitrario non condividere l'argomento della difesa
circa le conseguenze minime patite dalla parte lesa, il certificato dell'11 luglio
2003.
rilasciato dal dott. __________ fondandosi sulla diagnosi diretta e sulla
conoscenza preventiva del paziente (consid. 9, pag. 5 in fondo e 6 in alto).
Quanto alla pretesa compiacenza, genericità e inesattezza di tale certificato,
il ricorrente si esaurisce nell'affermare opinioni personali, limitandosi a
contrapporre le risultanze di attestati medici più consoni alla propria tesi,
ma così facendo non sostanzia alcuna doglianza di arbitrio, nemmeno implicita.
Si ricordi che per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la
sentenza impugnata né contrapporre una propria versione dei fatti, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato (sopra, consid. 1).
7.
Da
ultimo il ricorrente ritiene, in via subordinata, che il giudice lo avrebbe
dovuto esentare da pena per avere egli agito in stato di sensibile eccitazione
e di sbigottimento, dovuti sia alla messa in pericolo per la manovra
sconsiderata della controparte in fuga a bordo della vettura che all'attacco
subito. Tale questione non è stata separatamente trattata in prima sede, come
richiede la giurisprudenza (DTF115 IV 167 consid. 4c, pag. 172), il presidente
della Pretura penale essendosi limitato ad analizzare la fattispecie sotto il
profilo dell'art. 33 cpv. 2 prima frase CP, senza ulteriori distinzioni. La
mancanza rimane però priva di conseguenze. È vero che il ricorrente era
sicuramente eccitato a causa del comportamento del fuggitivo, il quale prima lo
aveva costretto a una brusca sterzata con la motocicletta per evitare l'investimento
e poi lo aveva aggredito per sfuggire agli agenti di polizia. Considerando
tuttavia l'insieme delle circostanze accertate, una persona normalmente
intenzionata non si sarebbe lasciata trasportare dall'alterazione fino a
reagire con tanta violenza. La situazione in cui è venuto a trovarsi il
ricorrente era senz'altro sgradevole e irritante, ma non al punto da
giustificare una perdita di controllo tale da legittimare le lesioni
all'avversario accertate dal primo giudice. Si può capire la rabbia del
ricorrente, ma non la totale perdita di senso della misura culminata in atti di
violenza qualificati e completamente inutili per trattenere il soggetto fino
all'arrivo imminente della polizia. Condannando l'imputato a una multa di fr.
100.
– il presidente della Pretura penale non ha pertanto denotato eccesso o
abuso del proprio potere di apprezzamento nel valutare le circostanze che
entrano in considerazione ai fini dell'art. 33 cpv. 2 CP, sia nella sua prima
che nella seconda variante. Anche al proposito il
ricorso è destinato quindi all'insuccesso.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è
avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Terzi
implicati
PC 1
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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