17.2004.34
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22 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
17.2004.34
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, CCRP
Titolo:
mancata opposizione a pubblicazione punibile - diritto del responsabile del mezzo di informazione di aapportare la prova della verità o (ove questa non riuscisse) una prova liberatoria della buona fede, in analogia con il dettato dell'art. 173 n. 2 CP - condizioni
MANCATA OPPOSIZIONE AD UNA PUBBLICAZIONE PUNIBILE
art. 173 cf. 2 CPS
art. 322bis CPS
Incarto n.
17.2004.34
(rinvio TF)
Lugano,
22 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10
aprile 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall' avv. __________ )
contro la sentenza emanata l'11 marzo
2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
vista la sentenza del 17 giugno 2004 con cui il
Tribunale federale ha annullato il giudizio emesso l'8 ottobre 2003 dalla Corte
di cassazione e di revisione penale, rinviando la causa a quest'ultima per
nuovo giudizio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza dell'11 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto
__________ autore colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione
punibile (art. 322bis CP) per non avere impedito con dolo eventuale, come redattore
responsabile del periodico __________, che fossero stampati:
— nella rivista (che allora appariva cinque volte l'anno) n. _ del __________
un articolo (“l mille tentacoli dei fratelli ticinesi – La massoneria influenza
di nascosto politica, economia e televisione. Lo Stato sostiene le logge
segrete all'insaputa del contribuente. Ecco i nomi degli adepti”) in cui si
incolpavano e si rendevano sospetti di condotta disonorevole l'arch. __________
e il giornalista __________ (pag. 4 a 7);
— nella rivista (divenuta nel frattempo bimestrale) n. _ del __________
un articolo (“Può riciclarmi 50 milioni? Simulando un traffico di denaro
sporco, __________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati di Lugano. Ecco le
loro reazioni”) in cui si incolpava e si rendeva sospetto di condotta
disonorevole l'avv. __________ (pag. 6 a 9);
— nella rivista n. _ del __________ un articolo (“Divise avvelenate
– Mobbing, favoritismi e giochi di potere. Così nella polizia cantonale
ticinese si sprecano i soldi e si bloccano le riforme. __________ ha indagato
dietro le quinte”) in cui si incolpava e si rendeva sospetto di condotta
disonorevole l'ispettore __________ (pag. 11 e 12);
che
in applicazione della pena il Pretore ha condannato __________ a una multa di fr.
1500.–, al pagamento delle spese processuali (fr. 900.– complessivi) e alla rifusione
di un'indennità per ripetibili di fr. 3000.– all'arch. __________, come pure di
fr. 2000.– all'avv. __________, respingendo la richiesta di pubblicare il dispositivo
della sentenza_________ e rinviando le parti civili a far valere le loro
pretese davanti al foro competente;
che con
sentenza del 30 giugno 1997 questa Corte ha respinto un ricorso presentato da __________
contro il giudizio del Pretore, ponendo gli oneri processuali di fr. 900.– a
carico del ricorrente, tenuto a rifondere un'indennità per ripetibili di fr.
1500.– all'arch. __________, una di fr. 1500.– all'avv. __________ e una di fr.
1500.– a __________ (inc. 17.2004.24);
che,
adito da __________ con ricorso per cassazione, il Tribunale federale ha annullato
il 17 giugno 2004 la sentenza predetta e rinviato gli atti a questa Corte per
nuovo giudizio (sentenza 6S.403/2003);
che ciò
ripristina la litispendenza sul piano cantonale;
e considerando
in diritto: che
in caso di rinvio l'autorità cantonale “deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di
diritto della sentenza di cassazione” (art. 277ter cpv. 2 PP);
che nella
fattispecie il Tribunale federale ha deciso doversi concedere al responsabile
di un mezzo d'informazione, il quale non impedisca intenzionalmente o per negligenza
una pubblicazione costitutiva di reato (art. 322bis CP), la prova della verità o – ove questa non riuscisse – una prova
liberatoria della buona fede, in analogia con il dettato dell'art. 173 n. 2 CP (sentenza citata, consid. 1.7 e 1.8);
che per
quanto riguarda la prova della buona fede, in particolare, incombe al Procuratore
pubblico dimostrare che l'accusato ha disatteso un dovere di diligenza idoneo a
mettere in luce – se il dovere fosse stato rispettato – la punibilità della
pubblicazione, mentre l'accusato va ammesso a dimostrare di avere ritenuto vere le affermazioni incriminate “senza commettere imprevidenza colpevole”, ovvero senza avere trascurato le precauzioni
di vigilanza redazionale cui egli era ragionevolmente tenuto secondo le
circostanze e la sua situazione personale (sentenza citata, loc. cit.);
che a tal
fine entrano in considerazione il mezzo di comunicazione usato, i rischi
specifici connessi all'uso del mezzo e il grado di fiducia che il responsabile
del mezzo di comunicazione può riporre nella correttezza dei suoi collaboratori
(sentenza citata, loc. cit.);
che in
concreto il carattere diffamatorio degli articoli apparsi __________ è fuori
discussione (non è stato contestato nemmeno davanti al Tribunale federale), così
com'è assodato che già davanti al primo giudice il ricorrente aveva ammesso di avere
pubblicato i testi ricevuti senza procedere ad alcuna verifica (sentenza del
Pretore, consid. 9);
che nelle
condizioni descritte occorre dunque ammettere l'imputato a provare la verità di
quanto pubblicato, rispettivamente a provare di avere avuto seri motivi di considerare
vero in buona fede il contenuto delle pubblicazioni;
che per compiere
un apprezzamento del genere occorre valutare –da un lato– le prove recate dal
Procuratore pubblico e –dall'altro– i mezzi liberatori addotti dall'imputato;
che la
Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a statuire essa medesima
nel merito, nondimeno, solo “quando
ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP);
che ciò
non è il caso nella fattispecie, l'imputato dovendo ancora essere ammesso a
dimostrare la verità di quanto pubblicato, rispettivamente di non avere pubblicato
Fatti
i testi diffamatori per imprevidenza colpevole;
che, di
conseguenza, gli atti vanno rinviati in prima sede perché l'imputato possa
addurre i propri mezzi di prova e perché un nuovo giudizio sia emanato tenendo
conto altresì di tali risultanze;
che le
Preture distrettuali non avendo più competenze in materia, la causa va trasmessa
in tale prospettiva alla Pretura penale;
che la
sentenza del Tribunale federale impone anche una nuova decisione sugli oneri
processuali, la sentenza del Pretore dovendo essere annullata;
che la
cassazione di tale sentenza era quanto chiedeva il condannato nel suo memoriale
del 10 aprile 2002 a questa Corte, onde la necessità di accogliere quel ricorso;
che,
dandosi accoglimento del ricorso, gli oneri del giudizio vanno posti a carico
dello Stato, poco importando che davanti a questa Corte l'arch. __________,
l'avv. __________ e __________ proponessero di respingere l'impugnazione (art.
15 cpv. 2 CPP);
che l'arch.
__________, l'avv. __________ e __________ vanno tenuti invece a rifondere al
ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il reato dell'art.
322bis CP potendo
essere perseguito d'ufficio solo ove sia stato previamente querelato l'autore della
pubblicazione punibile, rimasto ignoto o non perseguibile in Svizzera (sentenza
del Tribunale federale, consid. 2.3), sicché i tre vanno assimilati a
resistenti privati;
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono ritrasmessi
alla Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.Non si riscuotono tasse o spese.
L'arch. __________, l'avv. __________ e __________ rifonderanno al ricorrente
un'indennità di fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
Pubblico, Lugano;
–
Pretura penale, via Gaggini 1, Bellinzona;
–
Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– arch.
__________ (parte civile);
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile);
– __________
(parte civile);
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile);
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile).
terzi implicati
1. PC
1
1 rappr. da: RC 1
Considerandi
2.
PC
2.
2.
rappr. da: RC 2
3.
PC
3.
3.
rappr. da: RC 3
4.
PC
4.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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