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Decisione

17.2004.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i testi diffamatori per imprevidenza colpevole;

che, di

conseguenza, gli atti vanno rinviati in prima sede perché l'imputato possa

addurre i propri mezzi di prova e perché un nuovo giudizio sia emanato tenendo

conto altresì di tali risultanze;

che le

Preture distrettuali non avendo più competenze in materia, la causa va trasmessa

in tale prospettiva alla Pretura penale;

che la

sentenza del Tribunale federale impone anche una nuova decisione sugli oneri

processuali, la sentenza del Pretore dovendo essere annullata;

che la

cassazione di tale sentenza era quanto chiedeva il condannato nel suo memoriale

del 10 aprile 2002 a questa Corte, onde la necessità di accogliere quel ricorso;

che,

dandosi accoglimento del ricorso, gli oneri del giudizio vanno posti a carico

dello Stato, poco importando che davanti a que­sta Corte l'arch. __________,

l'avv. __________ e __________ proponessero di respingere l'impugnazione (art.

15 cpv. 2 CPP);

che l'arch.

__________, l'avv. __________ e __________ vanno tenuti invece a rifondere al

ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il reato dell'art.

322bis CP potendo

essere perseguito d'ufficio solo ove sia stato previamente querelato l'autore della

pubblicazione punibile, rimasto ignoto o non perseguibile in Svizzera (sentenza

del Tribunale federale, consid. 2.3), sicché i tre vanno assimilati a

resistenti privati;

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono ritrasmessi

alla Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.Non si riscuotono tasse o spese.

L'arch. __________, l'avv. __________ e __________ rifonderanno al ricorrente

un'indennità di fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– __________;

– avv.

__________;

– Ministero

Pubblico, Lugano;

Pretura penale, via Gaggini 1, Bellinzona;

Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Servizio

di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– arch.

__________ (parte civile);

– avv.

__________ (patrocinatore di parte civile);

– __________

(parte civile);

– __________

(parte civile);

– avv.

__________ (patrocinatore di parte civile);

– __________

(parte civile);

– avv.

__________ (patrocinatore di parte civile).

terzi implicati

1. PC

1

1 rappr. da: RC 1

Considerandi

2.

PC

2.

2.

rappr. da: RC 2

3.

PC

3.

3.

rappr. da: RC 3

4.

PC

4.

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso

per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto

federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica

dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre

condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268

segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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