17.2004.40
ricorso per cassazione - divieto di produrre documenti o altri mezzi di prova nuovi - espulsione - sospensione condizionale del provvedimento - condizioni
26 novembre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
17.2004.40
Data decisione, Autorità:
26.11.2004, CCRP
Titolo:
ricorso per cassazione - divieto di produrre documenti o altri mezzi di prova nuovi - espulsione - sospensione condizionale del provvedimento - condizioni
ESPULSIONE
RICORSO PER CASSAZIONE
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 8 cf. 1 CEDU
art. 287 CPP-TI
art. 41 cpv. 1 cf. 1 CPS
art. 55 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2004.40
Lugano,
26 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12
luglio 2004 presentato da
_______________
(patrocinato dall'avv. ___________)
contro la sentenza emanata l'8 giugno 2004 dal presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinata dall'avv. __________),
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 giugno 2004 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori
colpevoli di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere – fra
il luglio e il 6 ottobre 2003 – in correità con la figlia della stessa __________,
__________, e
l'amico di lei, __________, acquistato a Bukovica (Bosnia-Erzegovina),
importato in Svizzera, depositato nel Ticino e riesportato in Italia almeno
1550 pastiglie di ecstasy (poi sequestrate dai carabinieri di Como). __________
è stato riconosciuto autore colpevole, inoltre, di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti per avere – fra l'estate e il 6 ottobre 2003 –
offerto e venduto a Lugano altre 50 pastiglie di ecstasy a __________, oltre
che autore colpevole di violazione alla legge federale sulle armi e le
munizioni per avere – sempre fra l'estate e il 6 ottobre 2003 – portato in
Svizzera e conservato su di sé un coltello con lama a scatto lunga 9.8 cm. __________
è stata prosciolta invece dall'accusa di infrazione alla legge federale sulla
dimora e il domicilio di stranieri.
B. In
applicazione della pena, il presidente della Corte ha inflitto a __________ 12
mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente
per 2 anni, e l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. __________ è stata condannata
a una pena identica, ma con la sospensione condizionale dell'espulsione per 5
anni, salvo vedersi revocare il beneficio della sospensione condizionale a una
pena di 3 mesi di detenzione irrogatale il 9 novembre 2000 dalla Corte delle
assise correzionali di Lugano. Il presidente della Corte ha ordinato infine la
confisca dello stupefacente e di altri beni sequestrati, il sequestro conservativo
del denaro destinato al pagamento delle spese di giustizia e la liberazione in
favore di __________ di una VW “Golf”, proprietà di lui.
C. Contro
la sentenza di assise __________ ha introdotto l'11 giugno 2004 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta, presentata il 12 luglio 2004, egli chiede che la pena accessoria
dell'espulsione a suo carico sia sospesa condizionalmente e che la sentenza impugnata
sia riformata di conseguenza. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Davanti alla Corte di cassazione e di
revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi.
Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid.
7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000
in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 6 maggio 2003
in re R., consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla
base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. I documenti
allegati per la prima volta al ricorso in esame (un contratto di lavoro del 23
giugno 2004 con cui la ditta __________ SA di __________ ha assunto in prova il
ricorrente come “rappresentante per materiale alberghiero per i paesi dell'Est”,
oltre a una lettera del 24 giugno 2004 in cui la ditta medesima domanda al patrocinatore
del ricorrente “l'indirizzo da mettere sul contratto di lavoro”), più recenti
della sentenza impugnata, non possono dunque entrare in linea di conto ai fini
del giudizio.
2.
Unico
punto litigioso rimane, nella fattispecie, il beneficio della sospensione condizionale
che il ricorrente vorrebbe vedere applicata all'espulsione di 5 anni decisa dal
presidente della Corte. Ora, l'art. 55 cpv. 1 CP dispone che il giudice può
espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero
condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione
può essere pronunciata a vita. L'espulsione è, prima che una pena, una misura
di sicurezza a tutela del pubblico. La sua irrogazione soggiace nondimeno ai
criteri dell'art. 63 CP (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108 con rinvii) e il
giudizio sulla relativa sospensione condizionale è retto dall'art. 41 n. 1 CP
(DTF 119 IV 195 consid. 3 pag. 197).
Per
accordare la sospensione condizionale all'espulsione è necessario quindi che
nei cinque anni prima del reato l'imputato non abbia scontato una pena di detenzione
o di reclusione superiore ai tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale
(art. 41 n. 1 seconda frase CP). Inoltre occorre un pronostico favorevole circa
la futura condotta in Svizzera, visti i trascorsi e il carattere di lui, con
particolare riguardo al suo comportamento sul posto di lavoro (Keller in: Basler Kommentar, edizione
2003, n. 38 in fine ad art. 55 CP con rinvii). Di converso, poco importano le migliori
possibilità di reinserimento sociale nel paese d'origine (DTF 119 IV 195 consid.
3.
pag. 197). Nella formulazione del pronostico il giudice di merito fruisce poi
di ampio apprezzamento (DTF 104 IV 223 consid. 1b pag. 224 in alto). La Corte
di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale
federale (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109 in fondo) – ove egli abbia ecceduto
o abusato di tale apprezzamento per avere formulato una prognosi esageratamente
positiva o negativa, oppure per essersi fondato su criteri di valutazione non
pertinenti.
3.
Nella
fattispecie il presidente della Corte di assise ha accordato la sospensione
condizionale alla pena principale (12 mesi di detenzione) proprio alla
condizione che sia espiata la pena accessoria (sentenza, consid. 9 in fine).
Del resto – egli ha soggiunto – in Svizzera l'imputato non ha futuro: non ha un
lavoro, non parla alcuna lingua nazionale (nemmeno l'italiano), ha una
formazione professionale (meccanico d'auto) ormai obsoleta, non ha concrete
prospettive di aggiornarla, non ha un permesso di condurre mezzi pesanti che
gli consenta di svolgere l'attività di camionista esercitata all'estero, non ha
interessi culturali, non ha un “retroterra” familiare e affettivo (il
matrimonio contratto il 1° maggio 1998 con la madre di __________, già allora
settantenne, risultando puramente fittizio), versa in ristrettezze economiche (avendo
ormai esaurito il diritto a indennità di disoccupazione) e nelle circostanze
descritte incontrerà difficoltà nel trovare un alloggio. Ai margini della
società, privo di valori morali e con frequentazioni di personaggi dubbi, egli
finirebbe tosto per ricadere nell'illecito (sentenza impugnata, consid. 11).
Donde la prognosi sfavorevole sul di lui comportamento futuro in Svizzera.
4.
Il
ricorrente si duole che senza alcuna competenza in materia il presidente della
Corte abbia ritenuto puramente fittizio il suo matrimonio con __________ (nata
il __________ 1928), ciò che avrebbe poi falsato l'intero pronostico sulla sua futura
condotta il Svizzera. A suo parere il giudice penale può indagare sulla situazione
familiare di un imputato, ma la questione del matrimonio simulato “andrebbe
risolta in sede amministrativa”. Quanto alla polizia degli stranieri, essa non
ha mai ritenuto di dover intervenire nei suoi confronti, tanto meno ove si
pensi che egli è sempre vissuto in comunione domestica con la moglie, ha lavorato
insieme con lei e ha contributo al suo mantenimento per anni. Dal 1993 al 2002,
inoltre, egli ha sempre provveduto finanziariamente a sé stesso e attualmente
ha ritrovato un impiego (presso la ditta __________ SA di __________: sopra, consid.
1). Pronunciando l'espulsione effettiva, il presidente della Corte avrebbe
trasceso così i limiti delle sue attribuzioni penali, incorrendo nell'arbitrio.
5.
Per
quel che è dell'espulsione effettiva – come detto (consid. 3) – la sentenza impugnata
poggia su una duplice motivazione. Da un lato il primo giudice ha ritenuto che
l'esecuzione del provvedimento fosse necessaria per concedere il beneficio
della sospensione condizionale alla pena principale, nel senso che in difetto
di espulsione effettiva i 12 mesi di detenzione sarebbero stati da espiare (sentenza
impugnata, consid. 9 in fine). Dall'altro egli ha ritenuto necessario
l'allontanamento effettivo dell'imputato poiché, fosse anche stato accordato il
beneficio della sospensione condizionale alla pena principale senza riguardo
all'espulsione effettiva, rimanendo in Svizzera egli avrebbe verosimilmente
recidivato. Ora, quando una sentenza è sorretta da un doppio ordine di motivi,
il ricorrente deve impugnarli entrambi. Se ne censura uno soltanto, il ricorso
va dichiarato irricevibile (DTF 121 IV 94 consid. 1b pag. 95, 129 I 185 consid.
1.6
pag. 189). Nel caso specifico, a ben vedere, il ricorrente non critica né
l'uno né l'altro dei motivi enunciati nella sentenza di assise. Egli non
contesta che sia possibile esprimere un pronostico favorevole circa il suo
futuro comportamento solo nel caso di una sua espulsione effettiva dalla
Svizzera, né mette in dubbio la valutazione d'insieme che ha indotto il primo
giudice a formulare una prognosi negativa anche nel caso in cui la pena
principale fosse sospesa senza riguardo all'espulsione effettiva. Già sotto
questo profilo il ricorso potrebbe quindi essere dichiarato inammissibile per
carenza di motivazione.
6.
Si
volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. L'esistenza
del matrimonio invocato dal ricorrente non impedirebbe infatti né l'espulsione
in quanto tale (per altro non impugnata) né la relativa esecuzione. L'art. 55
cpv. 1 CP non vieta l'espulsione di una persona sposata. È vero che il giudice deve
rinunciare all'espulsione ove abbia modo di formulare una prognosi positiva circa
la futura condotta del condannato in Svizzera (Keller, op. cit., n. 11 ad art. 55 CP). E un pronostico
favorevole dipende anche dal grado di integrazione sociale dello straniero, al
cui proposito l'esistenza di un matrimonio con una persona residente in Svizzera
può essere di rilievo. Contrariamente a quanto reputa l'interessato, tuttavia, il
giudice non deve limitarsi ad accertare la formale esistenza di un matrimonio.
Deve esaminare altresì se il matrimonio sia ancora, al momento del giudizio,
un'unione effettiva, stabile e consolidata (cfr. Keller, op. cit., n. 27 e 30 ad art. 55 CP con richiami). Solo
un matrimonio che sussiste nella sostanza, del resto, è tutelato dall'art. 8
par. 1 CEDU. I parametri invalsi nella giurisprudenza in materia di polizia
degli stranieri possono, a tal fine, essere applicati per analogia (Keller, op. cit., n. 25 in fine ad art.
55.
CP).
7.
Nella
fattispecie il primo giudice ha ritenuto che il matrimonio del ricorrente con con
__________ fosse simulato fin dall'inizio, “un mero espediente volto
all'ottenimento del permesso di soggiorno” (sentenza impugnata, consid. 10). Al
proposito non mancano invero seri indizi, come il divario d'età al momento
delle nozze (quarant'anni lui, settanta lei) e la circostanza che davanti agli
inquirenti __________ nemmeno ricordasse la data del matrimonio (sentenza
impugnata, pag. 9 verso l'alto; cfr., in tema di indizi, la sentenza del
Tribunale federale 5A.18/2004 del 7 settembre 2004, destinata a pubblicazione, consid.
2.
e 3 con rinvii). Certo, il ricorrente ha contribuito nel corso degli anni
alle spese domestiche, ma per forza di cose, giacché in seguito al matrimonio __________
si era vista ridurre la rendita AVS, senza acquisire per ciò il diritto a
prestazioni complementari (sentenza impugnata, pag. 11 a metà). Comunque sia, quand'anche
il matrimonio invocato non potesse dirsi fittizio sin dalla celebrazione, nulla
rimaneva della sua sostanza allorché il giudice penale ha statuito
(determinante sotto il profilo dell'espulsione: Keller, op. cit., n. 7 in fine ad art. 55 CP). A quel momento
il ricorrente aveva ormai allacciato una relazione fissa con __________, figlia
di __________, tant'è che quest'ultima non lo ha mai visitato durante il
carcere preventivo (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). Che il ricorrente
abbia vissuto per anni in comunione domestica con la moglie poco sussidia, dunque,
ove appena si pensi che nella medesima comunione domestica viveva anche __________
(sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Ne segue che un matrimonio del genere
ormai non poteva più sorreggere una prognosi favorevole ai fini dell'art. 55
cpv. 1 CP, tanto meno in presenza degli altri fattori negativi che il
ricorrente non contesta.
8.
Il
ricorrente insorge per vero contro la mancata sospensione condizionale dell'espulsione.
Ora, che un'espulsione possa essere sospesa è indubbio (consid. 2). Come si è
spiegato, però, tale beneficio richiede una prognosi favorevole sul comportamento
dell'imputato in Svizzera. Ci si può interrogare, per la verità, come possa un
giudice esprimere un pronostico negativo sotto il profilo dell'art. 55 cpv. 1
CP (senza di che non pronuncerebbe l'espulsione) e formularne uno positivo in
vista della sospensione condizionale (Keller,
op. cit., n. 37 in fine ad art. 55 CP). Sta di fatto che la giurisprudenza non
ha escluso tale apparente contraddizione (Keller,
op. cit., n. 39 ad art. 55 CP). Una delle ipotesi è – appunto – quella in cui
il giudice formula parere positivo circa la sospensione condizionale della pena
principale, a condizione che l'espulsione venga eseguita (Keller, op. cit., n. 40 ad art. 55 CP
con citazioni). Ad ogni modo, una valutazione favorevole sul futuro
comportamento dell'imputato in Svizzera non può essere sorretta, nemmeno ai
fini dell'art. 41 n. 1 CP, dalla mera esistenza di un formale matrimonio. Occorre
ancora appurare, come nel quadro dell'art. 55 cpv. 1 CP, quale sia la valenza
di tale matrimonio come fattore di integrazione sociale (e quale sia la sua
sostanza, dato che un'unione effettiva, stabile e consolidata va protetta a
norma dell'art. 8 par. 1 CEDU). L'importanza del matrimonio deve ancora essere
soppesata, dipoi, con gli altri criteri suscettibili di entrare nell'ambito
dell'apprezzamento globale, come nella prospettiva dell'art. 55 cpv. 1 CP
(trascorsi, carattere dell'imputato), con particolare riguardo al comportamento
sul posto di lavoro (sopra, consid. 2). Nella fattispecie si è appena visto
che, al momento in cui ha statuito il giudice penale, il matrimonio
dell'imputato con __________ era ormai privo di sostanza (sempre che di
sostanza ne abbia mai avuta). Il ricorrente non può quindi evocarlo con
successo alla stregua di un elemento di integrazione sociale, idoneo a
sovvertire il pronostico negativo del primo giudice.
9.
Ci
si potrebbe domandare, tutt'al più, se a favore di una sospensione condizionale
dell'espulsione possa deporre la relazione
(adulterina)
del ricorrente con __________, alla quale il primo giudice ha accordato la
sospensione condizionale dell'espulsione. L'eventualità non va scartata a
priori, giacché l'art. 8 par. 1 CEDU non si applica solo alle unioni coniugali,
ma anche a solide relazioni affettive (Keller,
op. cit., n. 28 in fine ad art. 55 CP). Il presidente della Corte ha ritenuto
però – senza essere minimamente contraddetto nel ricorso – che dopo la
disavventura giudiziaria l'imputato non potrà più contare nemmeno sulla
relazione con __________ (sentenza impugnata, pag. 19 in alto). Non solo per avere
rifornito di ecstasy la figlia di lei (le 50 pastiglie sopra menzionate, lett.
A), ma anche per avere rimproverato a quest'ultima di avere collaborato con gli
inquirenti, pregiudicandogli la strategia di difesa (sentenza impugnata, consid.
5.
a metà). Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge dunque alla
critica.
10.
Infine
il ricorrente fa valere – come detto – di avere trovato un lavoro il 23 giugno
2004.
presso la ditta __________ SA di __________, che lo ha assunto in prova
come “rappresentante per materiale alberghiero per i paesi dell'Est”. L'argomento
è nuovo e, come tale, non proponibile (sopra, consid. 1). Di ciò terrà conto ad
ogni modo l'autorità chiamata a decidere se e a quali condizioni l'espulsione
del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova
(art. 55 cpv. 2 CP).
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________, c/o avv. __________;
–
avv. __________;
–
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Ministero
pubblico, SERCO, Lugano;
–
Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi
centrali), via S. Franscini 3, Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, casella postale, 6528 Camorino;
– Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
– Dipartimento della
sanità e della socialità, Segreteria generale, Bellinzona;
– Ufficio
federale di polizia, Ufficio centrale armi, Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna;
–
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa,
Lugano;
– __________, c/o __________;
–
avv. __________.
Terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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