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Decisione

17.2004.40

ricorso per cassazione - divieto di produrre documenti o altri mezzi di prova nuovi - espulsione - sospensione condizionale del provvedimento - condizioni

26 novembre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12

luglio 2004 presentato da

_______________

(patrocinato dall'avv. ___________)

contro la sentenza emanata l'8 giugno 2004 dal presidente

della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di

__________,

(patrocinata dall'avv. __________),

non ricorrente;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'8 giugno 2004 il presidente della Corte delle

assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori

colpevoli di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere – fra

il luglio e il 6 ottobre 2003 – in correità con la figlia della stessa __________,

__________, e

l'amico di lei, __________, acquistato a Bukovica (Bosnia-Erzegovina),

importato in Svizzera, depositato nel Ticino e riesportato in Italia almeno

1550 pastiglie di ecstasy (poi sequestrate dai carabinieri di Como). __________

è stato riconosciuto autore colpevole, inoltre, di infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti per avere – fra l'estate e il 6 ottobre 2003 –

offerto e venduto a Lugano altre 50 pastiglie di ecstasy a __________, oltre

che autore colpevole di violazione alla legge federale sulle armi e le

munizioni per avere – sempre fra l'estate e il 6 ottobre 2003 – portato in

Svizzera e conservato su di sé un coltello con lama a scatto lunga 9.8 cm. __________

è stata prosciolta invece dall'accusa di infrazione alla legge federale sulla

dimora e il domicilio di stranieri.

B. In

applicazione della pena, il presidente della Corte ha inflitto a __________ 12

mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente

per 2 anni, e l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. __________ è stata condannata

a una pena identica, ma con la sospensione condizionale dell'espulsione per 5

anni, salvo vedersi revocare il beneficio della sospensione condizionale a una

pena di 3 mesi di detenzione irrogatale il 9 novembre 2000 dalla Corte delle

assise correzionali di Lugano. Il presidente della Corte ha ordinato infine la

confisca dello stupefacente e di altri beni sequestrati, il sequestro conservativo

del denaro destinato al pagamento delle spese di giustizia e la liberazione in

favore di __________ di una VW “Golf”, proprietà di lui.

C. Contro

la sentenza di assise __________ ha introdotto l'11 giugno 2004 una dichiarazione

di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione

scritta, presentata il 12 luglio 2004, egli chiede che la pena accessoria

dell'espulsione a suo carico sia sospesa condizionalmente e che la sentenza impugnata

sia riformata di conseguenza. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Davanti alla Corte di cassazione e di

revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi.

Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid.

7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000

in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 6 maggio 2003

in re R., consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere giudi­cato sulla

base dello stesso materiale processuale vagliato in pri­ma sede. I documenti

allegati per la prima volta al ricorso in esame (un contratto di lavoro del 23

giugno 2004 con cui la ditta __________ SA di __________ ha assunto in prova il

ricorrente come “rappresentante per materiale alberghiero per i paesi dell'Est”,

oltre a una lettera del 24 giugno 2004 in cui la ditta medesima domanda al patrocinatore

del ricorrente “l'indirizzo da mettere sul contratto di lavoro”), più recenti

della sentenza impugnata, non possono dunque entrare in linea di conto ai fini

del giudizio.

2.

Unico

punto litigioso rimane, nella fattispecie, il beneficio della sospensione condizionale

che il ricorrente vorrebbe vedere applicata all'espulsione di 5 anni decisa dal

presidente della Corte. Ora, l'art. 55 cpv. 1 CP dispone che il giudice può

espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero

condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione

può essere pronunciata a vita. L'espulsione è, prima che una pena, una misura

di sicurezza a tutela del pubblico. La sua irrogazione soggiace nondimeno ai

criteri dell'art. 63 CP (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108 con rinvii) e il

giudizio sulla relativa sospensione condizionale è retto dall'art. 41 n. 1 CP

(DTF 119 IV 195 consid. 3 pag. 197).

Per

accordare la sospensione condizionale all'espulsione è necessario quindi che

nei cinque anni prima del reato l'imputato non abbia scontato una pena di detenzione

o di reclusione superiore ai tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale

(art. 41 n. 1 seconda frase CP). Inoltre occorre un pronostico favorevole circa

la futura condotta in Svizzera, visti i trascorsi e il carattere di lui, con

particolare riguardo al suo comportamento sul posto di lavoro (Keller in: Basler Kommentar, edizione

2003, n. 38 in fine ad art. 55 CP con rinvii). Di converso, poco importano le migliori

possibilità di reinserimento sociale nel paese d'origine (DTF 119 IV 195 consid.

3.

pag. 197). Nella formulazione del pronostico il giudice di merito fruisce poi

di ampio apprezzamento (DTF 104 IV 223 consid. 1b pag. 224 in alto). La Corte

di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale

federale (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109 in fondo) – ove egli abbia ecceduto

o abusato di tale apprezzamento per avere formulato una prognosi esageratamente

positiva o negativa, oppure per essersi fondato su criteri di valutazione non

pertinenti.

3.

Nella

fattispecie il presidente della Corte di assise ha accordato la sospensione

condizionale alla pena principale (12 mesi di detenzione) proprio alla

condizione che sia espiata la pena accessoria (sentenza, consid. 9 in fine).

Del resto – egli ha soggiunto – in Svizzera l'imputato non ha futuro: non ha un

lavoro, non parla alcuna lingua nazionale (nemmeno l'italiano), ha una

formazione professionale (meccanico d'auto) ormai obsoleta, non ha concrete

prospettive di aggiornarla, non ha un permesso di condurre mezzi pesanti che

gli consenta di svolgere l'attività di camionista esercitata all'estero, non ha

interessi culturali, non ha un “retroterra” familiare e affettivo (il

matrimonio contratto il 1° maggio 1998 con la madre di __________, già allora

settantenne, risultando puramente fittizio), versa in ristrettezze economiche (avendo

ormai esaurito il diritto a indennità di disoccupazione) e nelle circostanze

descritte incontrerà difficoltà nel trovare un alloggio. Ai margini della

società, privo di valori morali e con frequentazioni di personaggi dubbi, egli

finirebbe tosto per ricadere nell'illecito (sentenza impugnata, consid. 11).

Donde la prognosi sfavorevole sul di lui comportamento futuro in Svizzera.

4.

Il

ricorrente si duole che senza alcuna competenza in materia il presidente della

Corte abbia ritenuto puramente fittizio il suo matrimonio con __________ (nata

il __________ 1928), ciò che avrebbe poi falsato l'intero pronostico sulla sua futura

condotta il Svizzera. A suo parere il giudice penale può indagare sulla situazione

familiare di un imputato, ma la questione del matrimonio simulato “andrebbe

risolta in sede amministrativa”. Quanto alla polizia degli stranieri, essa non

ha mai ritenuto di dover intervenire nei suoi confronti, tanto meno ove si

pensi che egli è sempre vissuto in comunione domestica con la moglie, ha lavorato

insieme con lei e ha contributo al suo mantenimento per anni. Dal 1993 al 2002,

inoltre, egli ha sempre provveduto finanziariamente a sé stesso e attualmente

ha ritrovato un impiego (presso la ditta __________ SA di __________: sopra, consid.

1). Pronunciando l'espulsione effettiva, il presidente della Corte avrebbe

trasceso così i limiti delle sue attribuzioni penali, incorrendo nell'arbitrio.

5.

Per

quel che è dell'espulsione effettiva – come detto (consid. 3) – la sentenza impugnata

poggia su una duplice motivazione. Da un lato il primo giudice ha ritenuto che

l'esecuzione del provvedimento fosse necessaria per concedere il beneficio

della sospensione condizionale alla pena principale, nel senso che in difetto

di espulsione effettiva i 12 mesi di detenzione sarebbero stati da espiare (sentenza

impugnata, consid. 9 in fine). Dall'altro egli ha ritenuto necessario

l'allontanamento effettivo dell'imputato poiché, fosse anche stato accordato il

beneficio della sospensione condizionale alla pena principale senza riguardo

all'espulsione effettiva, rimanendo in Svizzera egli avrebbe verosimilmente

recidivato. Ora, quando una sentenza è sorretta da un doppio ordine di motivi,

il ricorrente deve impugnarli entrambi. Se ne censura uno soltanto, il ricorso

va dichiarato irricevibile (DTF 121 IV 94 consid. 1b pag. 95, 129 I 185 consid.

1.6

pag. 189). Nel caso specifico, a ben vedere, il ricorrente non critica né

l'uno né l'altro dei motivi enunciati nella sentenza di assise. Egli non

contesta che sia possibile esprimere un pronostico favorevole circa il suo

futuro comportamento solo nel caso di una sua espulsione effettiva dalla

Svizzera, né mette in dubbio la valutazione d'insieme che ha indotto il primo

giudice a formulare una prognosi negativa anche nel caso in cui la pena

principale fosse sospesa senza riguardo all'espulsione effettiva. Già sotto

questo profilo il ricorso potrebbe quindi essere dichiarato inammissibile per

carenza di motivazione.

6.

Si

volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. L'esistenza

del matrimonio invocato dal ricorrente non impedirebbe infatti né l'espulsione

in quanto tale (per altro non impugnata) né la relativa esecuzione. L'art. 55

cpv. 1 CP non vieta l'espulsione di una persona sposata. È vero che il giudice deve

rinunciare all'espulsione ove abbia modo di formulare una prognosi positiva circa

la futura condotta del condannato in Svizzera (Keller, op. cit., n. 11 ad art. 55 CP). E un pronostico

favorevole dipende anche dal grado di integrazione sociale dello straniero, al

cui proposito l'esistenza di un matrimonio con una persona residente in Svizzera

può essere di rilievo. Contrariamente a quanto reputa l'interessato, tuttavia, il

giudice non deve limitarsi ad accertare la formale esistenza di un matrimonio.

Deve esaminare altresì se il matrimonio sia ancora, al momento del giudizio,

un'unione effettiva, stabile e consolidata (cfr. Keller, op. cit., n. 27 e 30 ad art. 55 CP con richia­mi). Solo

un matrimonio che sussiste nella sostan­za, del resto, è tutelato dall'art. 8

par. 1 CEDU. I parametri invalsi nella giurisprudenza in materia di polizia

degli stranieri possono, a tal fine, essere applicati per analogia (Keller, op. cit., n. 25 in fine ad art.

55.

CP).

7.

Nella

fattispecie il primo giudice ha ritenuto che il matrimonio del ricorrente con con

__________ fosse simulato fin dall'inizio, “un mero espediente volto

all'ottenimento del permesso di soggiorno” (sentenza impugnata, consid. 10). Al

proposito non mancano invero seri indizi, come il divario d'età al momento

delle nozze (quarant'anni lui, settanta lei) e la circostanza che davanti agli

inquirenti __________ nemmeno ricordasse la data del matrimonio (sentenza

impugnata, pag. 9 verso l'alto; cfr., in tema di indizi, la senten­za del

Tribunale federale 5A.18/2004 del 7 settembre 2004, destinata a pubblicazione, consid.

2.

e 3 con rinvii). Certo, il ricorrente ha contribuito nel corso degli anni

alle spese domestiche, ma per forza di cose, giacché in seguito al matrimonio __________

si era vista ridurre la rendita AVS, senza acquisire per ciò il diritto a

prestazioni complementari (sentenza impugnata, pag. 11 a metà). Comunque sia, quand'anche

il matrimonio invocato non potesse dirsi fittizio sin dalla celebrazione, nulla

rimaneva della sua sostanza allorché il giudice penale ha statuito

(determinante sotto il profilo dell'espul­sione: Keller, op. cit., n. 7 in fine ad art. 55 CP). A quel momento

il ricorrente aveva ormai allacciato una relazione fissa con __________, figlia

di __________, tant'è che quest'ultima non lo ha mai visitato durante il

carcere preventivo (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). Che il ricorrente

abbia vissuto per anni in comunione domestica con la moglie poco sussidia, dunque,

ove appena si pensi che nella medesima comunione domestica viveva anche __________

(sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Ne segue che un matrimonio del genere

ormai non poteva più sorreggere una prognosi favorevole ai fini dell'art. 55

cpv. 1 CP, tanto meno in presenza degli altri fattori negativi che il

ricorrente non contesta.

8.

Il

ricorrente insorge per vero contro la mancata sospensione condizionale dell'espulsione.

Ora, che un'espulsione possa essere sospesa è indubbio (consid. 2). Come si è

spiegato, però, tale beneficio richiede una prognosi favorevole sul comportamento

dell'imputato in Svizzera. Ci si può interrogare, per la verità, come possa un

giudice esprimere un pronostico negativo sotto il profilo dell'art. 55 cpv. 1

CP (senza di che non pronuncerebbe l'espulsione) e formularne uno positivo in

vista della sospensione condizionale (Keller,

op. cit., n. 37 in fine ad art. 55 CP). Sta di fatto che la giurisprudenza non

ha escluso tale apparente contraddizione (Keller,

op. cit., n. 39 ad art. 55 CP). Una delle ipotesi è – appunto – quella in cui

il giudice formula parere positivo circa la sospensione condizionale della pena

principale, a condizione che l'espulsione venga eseguita (Keller, op. cit., n. 40 ad art. 55 CP

con citazioni). Ad ogni modo, una valutazione favorevole sul futuro

comportamento dell'imputato in Svizzera non può essere sorretta, nemmeno ai

fini dell'art. 41 n. 1 CP, dalla mera esistenza di un formale matrimonio. Occorre

ancora appurare, come nel quadro dell'art. 55 cpv. 1 CP, quale sia la valenza

di tale matrimonio come fattore di integrazione sociale (e quale sia la sua

sostanza, dato che un'unione effettiva, stabile e consolidata va protetta a

norma dell'art. 8 par. 1 CEDU). L'importanza del matrimonio deve ancora essere

soppesata, dipoi, con gli altri criteri suscettibili di entrare nell'ambito

dell'apprezzamento globale, come nella prospettiva dell'art. 55 cpv. 1 CP

(trascorsi, carattere dell'imputato), con particolare riguardo al comportamento

sul posto di lavoro (sopra, consid. 2). Nella fattispecie si è appena visto

che, al momento in cui ha statuito il giudice penale, il matrimonio

dell'imputato con __________ era ormai privo di sostanza (sempre che di

sostanza ne abbia mai avuta). Il ricorrente non può quindi evocarlo con

successo alla stregua di un elemento di integrazione sociale, idoneo a

sovvertire il pronostico negativo del primo giudice.

9.

Ci

si potrebbe domandare, tutt'al più, se a favore di una sospensione condizionale

dell'espulsione possa deporre la relazione

(adulterina)

del ricorrente con __________, alla quale il primo giudice ha accordato la

sospensione condizionale dell'espulsione. L'eventualità non va scartata a

priori, giacché l'art. 8 par. 1 CEDU non si applica solo alle unioni coniugali,

ma anche a solide relazioni affettive (Keller,

op. cit., n. 28 in fine ad art. 55 CP). Il presidente della Corte ha ritenuto

però – senza essere minima­mente contraddetto nel ricorso – che dopo la

disavventura giudiziaria l'imputato non potrà più contare nemmeno sulla

relazione con __________ (sentenza impugnata, pag. 19 in alto). Non solo per avere

rifornito di ecstasy la figlia di lei (le 50 pastiglie sopra menzionate, lett.

A), ma anche per avere rimproverato a quest'ultima di avere collaborato con gli

inquirenti, pregiudicandogli la strategia di difesa (sentenza impugnata, consid.

5.

a metà). Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge dunque alla

critica.

10.

Infine

il ricorrente fa valere – come detto – di avere trovato un lavoro il 23 giugno

2004.

presso la ditta __________ SA di __________, che lo ha assunto in prova

come “rappresentante per materiale alberghiero per i paesi dell'Est”. L'argomento

è nuovo e, come tale, non proponibile (sopra, consid. 1). Di ciò terrà conto ad

ogni modo l'autorità chiamata a decidere se e a quali condizioni l'espulsione

del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova

(art. 55 cpv. 2 CP).

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con

l'art. 9 cpv. 1 CP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

500.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

– __________, c/o avv. __________;

avv. __________;

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano;

– Corte

delle assise correzionali di Lugano;

– Ministero

pubblico, SERCO, Lugano;

Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi

centrali), via S. Franscini 3, Bellinzona;

– Dipartimento delle

istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, casella postale, 6528 Camorino;

– Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;

– Dipartimento della

sanità e della socialità, Segreteria generale, Bellinzona;

– Ufficio

federale di polizia, Ufficio centrale armi, Berna;

– Ufficio centrale

svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna;

Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa,

Lugano;

– __________, c/o __________;

avv. __________.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso

per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto

federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica

dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre

condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268

segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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