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Decisione

17.2004.44

molestie sessuali - diritto dell'accusato a un equo processo, segnatamente a quello di interrogare la parte civile - limiti imposti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, spec

1 dicembre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti temporali fissati all'art. 227 CPP e sino alla chiusura

dell'istruttoria dibattimentale, ritenuto che – salvo rilevanza e novità – la

parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica;

per il cpv. 2 il giudice decide sull'ammissibilità della richiesta di prove

formulata al dibattimento, ritenuta la sua facoltà di assumere prove non

precedentemente notificate o ammesse.

b) Nel caso di specie è di chiara evidenza che tutti i documenti

prodotti tanto nella fase predibattimentale che durante il dibattimento

ossequiano i requisiti posti dagli art. 227 cpv. 5 e 6 CPP e 228 CPP, essendo

stati richiesti rispettivamente ammessi esplicitamente dal giudice della

Pretura penale. Non può essere seguito il ricorrente quando assevera in termini

del tutto generici e senza formulare qualsivoglia censura topica che, con l'ammissione

dei documenti qualificata siccome tardiva, il giudice "ha negletto i

diritti della difesa, dato che la parità delle armi tra accusa e difesa non è

stata rispettata". Nell'ipotesi che un documento prodotto, ad esempio in

sede dibattimentale, avesse richiesto approfondimenti istruttori, sarebbe

infatti stato preciso dovere processuale del patrocinatore richiedere una

sospensione del processo, per potersi confrontare con i nuovi elementi di fatto

allo scopo di determinarne la loro rilevanza: per l'art. 228 cpv. 1 ultima

proposizione CPP, prove chieste o prodotte oltre i termini ordinari, come pure

disposte d'ufficio o su istanza formulata successivamente da una parte, servono

a realizzare compiutamente il diritto materiale e non a configurare strategie

processuali deteriori. Orbene, il ricorrente non afferma né dimostra che i

documenti, alla cui produzione si è opposto da ultimo al dibattimento, non

siano stati prodotti prima solo in vista di ottenere un ingiustificato vantaggio

strategico.

3. Nel merito il ricorrente muove critiche alla sentenza impugnata, che

"deve essere annullata perché la condanna è stata pronunciata in

violazione del principio in dubio pro reo desumibile dall'art. 32 cpv. 1

Cost. che trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia

in quello della ripartizione dell'onere probatorio".

a) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione

d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti

ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove

sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla

valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi

convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,

secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi

che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che

l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza.

Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre

possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è

disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento,

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non

pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag.

41). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa

portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Il

giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla

versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione

unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un

giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali

inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (DTF non

pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2). Riferito all'onere della

prova, il principio in dubio pro reo significa che spetta alla pubblica

accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non a lui di dimostrare la sua innocenza

(DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40). In proposito la Corte di cassazione e di

revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF

127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87).

b) Va ricordato che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero

diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione

delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti

estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii) o basato unilateralmente

su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b

pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma

dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di arbitrio, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su

una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della

giustizia e dell'equità (DTF 124 IV 86 cons. 2a pag. 87 s. con rinvii). Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria

ossia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF

non pubblicata 29 settembre 2004 [6P.91/2004 e 6S.255/2004] consid. 3.3.1; DTF

129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

c) Riferendosi alla valutazione delle prove, il ricorrente censura in

sostanza che in presenza di versioni contrastanti il primo giudice abbia

sistematicamente privilegiato gli elementi favorevoli alla vittima e

minimizzato o trascurato elementi oggettivi importanti e tali da suscitare

insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza. Tra gli elementi considerati dal

giudice per non ritenere affidabile la versione dell'accusato, egli indica il

fatto di aver detto in un primo tempo di non aver riferito dell'accaduto ad

altri se non a un suo legale (sottacendo che ne aveva parlato anche alla sua

convivente e a un collega) e inoltre la circostanza di aver negato di aver

parlato con la vittima della spiaggia di nudisti in __________ (ricorso p. 5). Il

ricorrente evidenzia dipoi come siano stati in tal modo considerati elementi

del tutto irrilevanti in quanto estranei agli atti di molestia sessuale, mentre

non si sia prestata almeno pari attenzione ai seguenti "elementi oggettivi

importanti" (ricorso p. 5–7):

– le

condizioni di luogo e di tempo in cui si sarebbero realizzate le molestie (in

un ufficio pubblico, durante le ore lavorative, con altri funzionari nelle immediate

vicinanze, con il rischio di essere colto sul fatto in ogni momento, tanto più

per le reazioni che la molestata avrebbe potuto manifestare);

– il

comportamento tenuto dalla vittima dopo i fatti, inconciliabile con il suo preteso

stato di grave turbamento e afflizione (esce dall'ufficio senza dire nulla

nemmeno alla segretaria che si trovava allo sportello, compie un tragitto di oltre

un chilometro per sbrigare un'altra pratica per il padre e raggiunge infine un

suo amico al bar);

– la

stranezza istruttoria dell'omesso interrogatorio dell'amico, definito come

"un elemento centrale e determinante della raccolta delle prove";

– la

possibilità che la vittima si sia inventata tutto per giustificare il suo

ritardo all'appuntamento e che, ricevuta la telefonata del fratello poliziotto,

sia scoppiata a piangere per dare credibilità alla sua scusa, raccontandogli

cosa fosse successo e innestando in tal modo una spirale di bugie senza

ritorno;

– la

reazione, definita "abnorme ed esagerata", della ragazza rispetto a

quanto le sarebbe capitato, non è "segno di equilibrio per una quasi

diciottenne, studentessa al terzo anno della scuola di commercio";

– le

dichiarazioni della vittima, rese al Magistrato dei minorenni "con

modalità che suscitano qualche perplessità", difettano di spontaneità e

"non possono essere considerate lineari e tantomeno univoche". Anche

il cambiamento di versione al dibattimento, secondo il quale il ricorrente

"avrebbe solo provato a toccarla" (sentenza p. 12 in fine),

"corretto unicamente dopo l'imbeccata del giudice", non può essere

semplicisticamente spiegato con il disagio e l'imbarazzo palesati, ma avrebbe

dovuto far nascere rilevanti e insopprimibili dubbi a favore dell'accusato;

– la

comunicazione alla propria compagna della telefonata minatoria ricevuta dal

fratello della querelante è importante perché difficilmente un molestatore

racconta alla sua convivente i suoi misfatti.

d) La pregressa argomentazione, volta a dimostrare che il primo giudice

ha condotto "un esame di credibilità preconcetto e unidirezionale"

(ricorso, p. 8), come pure le allegazioni riferite alla manifesta

insostenibilità della ricerca di "elementi estrinseci a sostegno della

sincerità della querelante nelle impressioni soggettive di terzi riguardo alle

reazioni emotive delle parti nonché nelle segnalazioni di possibili molestie

pervenute nell'imminenza del dibattimento" (ricorso p. 9–10), potrebbero

essere dichiarate irricevibili. Per valersi dell'art. 288 lett. c CPP, in

effetti, non basta lamentare arbitrio. Occorre anche illustrare in che cosa

l'arbitrio consista. Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di

vista a quello del primo giudice, ma non spiega perché questi avrebbe tratto

conclusioni, oltre che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento

serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti. L'interessato si limita

in sostanza a motivare il ricorso per cassazione con tesi meramente appellatorie,

come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche

nell'apprezzamento delle prove, dimenticando che per dimostrare estremi di

arbitrio non basta allegare una diversa versione dell'accaduto, per quanto

preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché la sentenza impugnata

offenderebbe finanche il sentimento di giustizia ed equità. In questa

prospettiva il ricorso è del tutto carente.

e) Va comunque osservato, a prescindere dalle carenti censure

ricorsuali, che il giudizio impugnato è esente da arbitrio. Il giudice della

Pretura penale ha infatti accertato – fondandosi su una valutazione globale,

spiegata e motivata, dei mezzi probatori disponibili, segnatamente

dell'interrogatorio della vittima, la cui versione dei fatti è stata ritenuta

affidabile sulla base di tutta una serie di valutazioni logiche e condivisibili

nonché di riscontri soggettivi e oggettivi indiretti – che l'imputato ha

intenzionalmente molestato sessualmente quest'ultima, nel corso dell'incontro

svoltosi il 16 settembre 2003 a B__________ nell'ufficio dell'amministrazione

cantonale dove il ricorrente svolge la funzione di ispettore fiscale, dopo

essersi alzato dalla scrivania e, approfittando della situazione, averla

invitata a ballare, abbracciandola, stringendola forte, accarezzandola sul

corpo e toccandole il sedere, dopo averle infilato una mano nei pantaloni e

nelle mutande.

Il

primo giudice ha dato conto anche di elementi a favore dell'imputato, quando la

vittima riferisce di avere avuto l'impressione "che anche lui si sentisse

in imbarazzo perché avevo potuto vedere" le immagini di donne nude sul

computer, come pure il fatto che essa gli abbia detto che i suoi occhi

"prendevano molto" e che non dimostrava la sua età. Anche l'aver accettato

la richiesta di ballare è un indizio di per sé favorevole all'imputato

(sentenza, p. 10, ad e).

Come

detto, il principio in dubio pro reo nell'ambito della valutazione delle

prove non impone che l'amministrazione delle stesse conduca a una certezza assoluta

di colpevolezza, atteso comunque che semplici dubbi astratti e teorici sono

inidonei a sostanziare una censura d'arbitrio.

f) Per quanto riguarda l'onere probatorio sulla colpevolezza del

ricorrente – per il principio in dubio pro reo dovendo la pubblica

accusa provarne la colpevolezza – l'imputato è dell'avviso che il procuratore

pubblico l'abbia disatteso per i seguenti motivi: "non ha interrogato il

giovane che l'ha vista per primo, non ha accertato se i pantaloni e la cintura

portati dalla querelante, che è piuttosto robusta, consentivano di infilare una

mano nei pantaloni e nelle mutande, non ha eseguito accertamenti sulla reazione

abnorme della querelante rispetto a quanto le sarebbe successo" (ricorso,

pag. 9, n. 3). Orbene, a prescindere dal fatto che le argomentazioni addotte

concernono più l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove che la

questione legata all’onere probatorio, già si è visto che al pronunciato di

colpevolezza il giudice è pervenuto sulla base di una serie di valutazioni

convergenti, di cui ha dato puntuali riscontri in sentenza. Vero è però che

l'amico al bar che l'ha incontrata dopo i noti fatti non è stato interrogato:

nulla impediva comunque all'imputato di indicarlo come mezzo di prova. Sulla critica

rivolta al primo giudice, peraltro con poca forza argomentativa, di non avere

accertato se egli poteva infilare la mano nei pantaloni e nelle mutande della

vittima a causa della sua robusta costituzione, è appena il caso di rilevare che

né davanti agli inquirenti, né nel corso del dibattimento il ricorrente ha adombrato

una sorta di impossibilità oggettiva di avere potuto compiere le molestie

oggetto del decreto di accusa a causa del dubbio manifestato nel ricorso. Del

tutto nuova, oltre che basata comunque su mera congettura, la critica è perciò

inammissibile. Quanto al rimprovero di non avere nemmeno compiuto accertamenti

sulla reazione abnorme della querelante rispetto a quanto le sarebbe successo,

il ricorrente non spiega in che cosa questa sarebbe consistita e perché il

giudice avrebbe sbagliato nel non indagare più approfonditamente al riguardo.

La sola sensazione espressa dal ricorrente che il modo con il quale la giovane

avrebbe reagito di fronte alle pretese molestie non sarebbe un segno di equilibrio

per una quasi diciottenne, studentessa al terzo anno della scuola di commercio

al momento dei fatti (ricorso, pag. 7 in alto), non consente di trarre

conclusioni di rilievo al riguardo, segnatamente non basta per scuotere il convincimento

del primo giudice sulla credibilità della giovane vittima; credibilità che –

come visto – egli ha riconosciuto dipartendosi da argomentazioni ben più

solide. Ne consegue che anche il principio in dubio pro reo riferito

all'onere della prova non è di alcun sussidio alle tesi ricorsali. Anche in

proposito il ricorso è pertanto destinato alla reiezione.

4. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.

1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La parte civile, che ha presentato

osservazioni al ricorso per il tramite del suo difensore, ha diritto a un'equa

indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per

questi motivi,

viste

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 800.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 900.–

sono

posti a carico del ricorrente, che rifonderà a D.M. un'indennità di fr.

1'000.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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