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Decisione

17.2004.47

incidente mortale della circolazione stradale - omicido colposo- condizioni - nesso di casalità naturale e adeguato

28 novembre 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i vari referti medici (compreso quello peritale e quello autoptico), Il primo

giudice ha ritenuto che l'emorragia cerebrale all'origine della morte di __________

P__________ si riconduce a un trauma direttamente correlato all'incidente. Che

la perdita di sangue nell'encefalo si debba a un trauma psichico e a uno fisico

nulla muta, giacché pure un trauma psichico riconducibile allo stress emotivo di

essere stato vittima di un incidente è un risultato diretto dell'infortunio e

non ha nulla di spontaneo (sentenza, pag. 11). Quanto all'età

avanzata, alla sclerosi vascolare e alla diminuita capacità di

coagulazione della vittima, esse rappresentano concause di minore importanza

che non interrompono il nesso causale (sentenza, pag. 12).

b) L'argomentazione del primo giudice è scevra di arbitrio. I soli professionisti

¿ unitamente, sembra, ai medici dell'Ospedale Civico di Lugano ¿ che nella fattispecie

propendevano per

un'emorragia spontanea erano il dott. Ba__________, i suoi collaboratori

e il dott. __________ O__________, tutti presso l'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio.

In un certificato del 3 gennaio 2003 quest'ultimo ha attestato invero un'¿estesa

emorragia intracerebrale sinistra verosimilmente spontanea¿ (act. 2). In un

certificato del 4 febbraio 2003 gli altri avevano diagnosticato a loro volta un'emorragia

cerebrale verosimilmente spontanea a sinistra, precisando che ¿l'ipotesi è

quindi di un ictus cerebri emorragico spontaneo¿ (act. 15). Sta di fatto

però che, conosciute le risultanze dell'esame autoptico e della perizia giudiziaria,

al dibattimento il dott. Ba__________ ha relativizzato la dina­mica dell'incidente

posta alla base del suo certificato 4 feb­braio 2003 (l'ipotesi che il ciclista

si fosse semplicemente accasciato sulla fiancata dell'autofurgone), definendola

azzardata e senza riscontri oggettivi (sentenza, pag. 8). Inoltre le ulteriori

indagini medico-legali sulle quali il primo giudice ha fondato la sentenza hanno

fornito una diversa spiegazione dell'origine emorragica, tant'è che il dott. L__________,

medico legale __________, e il perito giudiziario hanno chiaramente fatto

risalire la morte di __________ P__________ a un trauma.

Abbia

lo stress emotivo causato l'emorragia cerebrale e in seguito la broncopolmonite

(dott. L__________) o direttamente il trauma cranico causato l'emorragia

intraparenchimale seguita dalla broncopolmonite e dall'insufficienza respiratoria

terminale (dott. Bo__________), poco giova. Anzi, lo stesso perito ha finito

per condividere proprio l'opinione del dott. L__________, secondo cui l'origine

dell'emorragia cerebrale può ricondursi a uno stress emotivo (spavento) dovuto all'incidente,

non senza aggiungere che il trauma fisico di natura contusiva a livello del

cranio sembrava addirittura prevalente nella diffusione dell'emorragia cerebrale

(referto, pag. 10; sentenza, pag. 8). Senza cadere in arbitrio il giudice della

Pretura penale poteva fondarsi su tali opinioni specialistiche, tanto più che

in aula il dott. Ba__________ ha ¿ come detto ¿ relativizzato la propria. Nella

misura poi in cui il ricorrente menziona affermazioni proferite in aula dal dott.

Ba__________, ma non registrate nel verbale del processo, egli può solo

rimproverare sé stesso (art. art. 255 lett. b e c CPP).

8. Stando al ricorrente, tra il suo comportamento e la morte della

vittima farebbe difetto ad ogni modo, in concreto, un nesso di causalità

adeguato. A suo avviso un osservatore imparziale non avrebbe ravvisato una

correlazione idonea fra il comportamento di un automobilista che si immette lentamente

in una rotonda e quello di un ciclista che si appoggia alla portiera del

veicolo, cadendo a terra e decedendo (verosimilmente) a causa dell'età

avanzata, di deficit dei fattori della coagulazione ematica dipendente

da epatopia cronica, di sclerosi vascolare e della particolare labilità emotiva.

Il solo spavento bastava in effetti per determinare un rialzo della pressione

arteriosa, che nel caso specifico ha portato alla rottura vascolare

intercerebrale, senza dimenticare che l'emorragia si è prodotta a livello

sottogaleale (non nella zona dell'urto della testa con il terreno, né nella

zona del contraccolpo, né sulla direttrice dell'urto), che i medici hanno escluso

trattarsi di emorragia traumatica, che è subentrata una broncopolmonite, un'insufficienza

Considerandi

respiratoria, e che la morte è subentrata a 15 giorni di distanza. Se così fosse

¿ rileva il ricorrente ¿si tratterebbe di evento straordinario e imprevedibile

(ricorso, pag. 22).

a) La

causalità adeguata dipende dalla sua prevedibilità oggettiva. Occorre concretamente

chiedersi se un osservatore neutro, scorgendo l'autore agire nelle circostanze del

caso,

avrebbe potuto prevedere che il comportamento avrebbe molto

verosimilmente condotto alle conseguenze verificatesi, sebbene non potesse prevedere

il susseguirsi di ogni singolo elemento (DTF 122 IV 145 consid. 3b/aa pag.

148). Ciò non significa che l'evento debba succedere spesso o regolarmente, né si

devono prendere in considerazione solo quelle conseguenze che, secondo un apprezzamento

oggettivo, sono da attendersi di solito. Bisogna dipartirsi dalle conseguenze

effettive e decidere retrospettivamente se e in che misura

l'azione

incriminata costituisca una causa rilevante (CCRP, sentenza del 25 agosto 1995

in re B., consid. 2c). Se un

evento

è di per sé idoneo a provocare conseguenze come quelle verificatesi, anche

conseguenze singolari, ovvero straordinarie dal punto di vista quantitativo e

non qualitativo, possono essere adeguate (DTF 112 V 38 consid. 4b).

b) Secondo

gli accertamenti del primo giudice, in seguito alla collisione della sua

bicicletta con il furgoncino __________ P__________ è caduto a terra, ha battuto

violentemente il capo, si è fratturato il cranio nella zona temporale destra, è

stato colpito da un'emorragia intercerebrale ed è entrato in coma, subendo un

graduale declino fisico che ha portato all'insorgere di una broncopolmonite, di

un'insufficienza respiratoria terminale e, infine, alla morte (sentenza, pag.

13; act. 28, pag. 2). La natura dell'emorragia, riconducibile a un trauma contusivo-encefalico

con lesione cerebrovascolare da contraccolpo (piuttosto che a un trauma

psichico) ha costituito una concausa della morte (sentenza, pag. 13 con riferimento

alla perizia giudiziaria, pag. 10). Quanto alla età della vittima (77 anni),

alla sua particolare emotività, alla preesistenza di una sclerosi vascolare e

al deficit di coagulazione sanguigna, il giudice della Pretura penale non ha ritenuto

tali fattori prevalenti sulle altre cause che hanno portato al decesso (sentenza,

pag. 13).

c) Nel caso specifico si conviene che ¿ come hanno rilevato tanto il dott.

Ba__________ quanto il perito giudiziario ¿ lesioni analoghe a quelle subìte dalla

vittima, ossia emorragie nella zona centrale del cervello, sono quasi sempre d'origine

spontanea, mentre quelle traumatiche sono di regola più superficiali. Entrambi

i professionisti hanno precisato tuttavia che, in un minor numero di situazioni,

una lesione come quella descritta può ricondursi anche a un trauma (sentenza

pag. 12 seg. e referto peritale, pag. 11). Anche il medico legale dott. L__________

ha riconosciuto che, seppur rara, un'emorragia cerebrale provocata da un rialzo

pressorio derivante da una reazione di stress, non è un fatto straordinario (verbale

del 2 aprile 2003, pag. 3). Dal canto suo il perito giudiziario ha sì ravvisato

con­cause della morte preesistenti, come l'età avanzata, la sclerosi vascolare,

la labilità emotiva e il deficit della capacità di coagulazione sanguigna, ma

non al punto da prevalere sulla causa principale, cioè sul trauma contusivo

cranico-encefali­co con lesione cerebrovascolare da contraccolpo (sentenza, pag.

8.

seg.).

d) In una recente sentenza del 18 maggio 2005 (6S.55/2005, destinata a

pubblicazione) il Tribunale federale, riassunta la giurisprudenza e la dottrina

sulla nozione di causalità adeguata e le circostanze che ne permettono l'interruzione

(consid. 5.1 e 5.2), ha rammentato che ¿ oltre al diritto francese, italiano,

tedesco e austriaco ¿ il diritto svizzero non conosce l'interruzione del nesso

causale preesistente a una predisposizione costituzionale della persona (se mai

se ne tiene conto nella calcolazione del danno e dell'indennità per torto morale;

DTF 131 III 12). In quel caso il pedone vittima dell'incidente aveva subìto in seguito

dell'impatto con un'automobile la frattura del piede sinistro, che è degenerato

in cancrena e ha dovuto essere amputato. Due settimane dopo il pedone è

deceduto per una crisi cardiaca dovuta alla cancrena, ma l'infarto è stato ritenuto

come causa oggettivamente prevedibile. La cagionevole salute della vittima non è

stata giudicata, in quel caso, un fattore atto a interrompere il nesso di

causalità adeguato (consid. 5.4).

e) Se ne conclude che, giudicando nel senso descritto sulla base dei

fatti accertati, il primo giudice ha avuto corretta nozione anche del nesso di

causalità adeguata. Anche sull'ultimo punto il ricorso è destinato quindi al

rigetto.

9.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato

con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 191 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'400.¿

b)

spese fr. 100.¿

fr. 1'500.¿

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

¿

¿

N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

terzi implicati

PC 1

rappr. da: RC 1

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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