17.2004.50
commisurazione della pena - concorso retrospettivo (art. 68 n. 2 CP) - potere cognitivo della Corte di cassazione di revisione penale - sospensione condizionale della pena
21 settembre 2004Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.50
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, CCRP
Titolo:
commisurazione della pena - concorso retrospettivo (art. 68 n. 2 CP) - potere cognitivo della Corte di cassazione di revisione penale - sospensione condizionale della pena
CONCORSO
art. 41 cpv. 1 cf. 1 CPS
art. 63 CPS
art. 68 cf. 2 CPS
Incarto n.
17.2004.50
Lugano
21 settembre 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 1° settembre 2004 presentato da
__________,
__________,
coniugato, consulente aziendale
(patrocinato
dall'avv. __________, __________)
contro
la sentenza emanata il 23 luglio 2004 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 luglio 2004 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di
appropriazione indebita aggravata, ripetuta truffa qualificata, ripetuta
amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti ed esercizio abusivo
della professione di fiduciario. Essa ha accertato che nella sua qualità di
gerente di patrimoni operante nell'ambito di attività sottoposte alle legge cantonale
sulla professione di fiduciario, tra il gennaio e l'ottobre del 2000 l'accusato
ha impiegato indebitamente parte di un capitale (fr. 150'000.–) affidatogli a
scopo di investimento da cinque suoi clienti, appropriandosi di complessivi fr.
57'391.90 utilizzati per necessità sue e della società __________. La
presidente della Corte ha accertato inoltre che tra il 22 giugno 1999 e il 18 novembre
2003 l'imputato ha ingannato con astuzia 25 suoi clienti, riuscendo a ottenere
complessivi fr. 1'382'822.03 usati per pagare spese societarie, spese sue
personali e per rimborsare altri clienti i cui fondi erano andati persi o erano
stati impiegati indebitamente, causando un danno di fr. 880'102.63.
La
presidente della Corte di assise ha accertato altresì che tra il gennaio e
l'ottobre del 2000 __________ ha mancato ripetutamente, come gerente di
patrimoni, al dovere contrattuale di informare i clienti delle perdite subìte
in esito agli investimenti. Anzi, per celare le malversazioni finanziarie e
ritardare le richieste di restituzione egli ha inviato loro falsi rendiconti,
attestanti l'esistenza di utili, ciò che gli ha permesso di ottenere altri
fondi e di perdere ulteriori fr. 92'608.10, causando un danno equivalente. La
prima giudice ha accertato infine che dal 22 giugno 1999 al 18 novembre 2003,
operando ininterrottamente quale gestore di patrimoni, l'accusato ha svolto la
professione di fiduciario senza autorizzazione. In applicazione alla pena, essa
ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione (da espiare), a valere come
pena addizionale a due altre condanne, l'una di 16 mesi di detenzione
inflittagli il 26 giugno 2001 dal Tribunale cantonale dei Grigioni e l'altra di
30 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Revocate le sospensioni condizionali accordate a queste due ultime pene, la
presidente della Corte ha condannato l'accusato a rifondere determinate indennità
alle parte civili, nella misura in cui queste non sono state rinviate a far
valere le loro pretese davanti al foro competente. Da ultimo essa ha ordinato
la confisca di tutto quanto sequestrato.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 30 luglio
2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 1° settembre successivo, egli
chiede che la pena (parzialmente) aggiuntiva di 18 mesi di detenzione
inflittagli dalla presidente ella Corte delle assise correzionali sia posta al
beneficio della sospensione condizionale. In via provvisionale egli sollecita
la sua messa in libertà provvisoria. Il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente non discute i capi d'imputazione a lui
ascritti, ma come siano stati valutati – nell'ambito della commisurazione della
pena – i fatti accaduti tra la fine dell'attività illecita da lui svolta fra il
1° ottobre 1995 e il 31 maggio 1999 per la ditta __________, sfociata nella
sentenza del 26 giugno 2001 con la condanna a 16 mesi di detenzione sospesi condizionalmente,
e l'inizio dell'attività esercitata dal giugno del 1999 fino al 18 novembre
2003.
per le ditte __________ e __________ __________, oggetto della sentenza
impugnata. Egli sostiene che quando è stata emanata la sentenza del 26 giugno
2001.
egli aveva iniziato da circa due anni l'attività con le società __________,
Zurigo (poi trasferita a Zugo), e __________, Breganzona (poi trasferita
anch'essa a Zugo). A suo avviso la sentenza relativa all'attività svolta per la
__________ Sagl si riferisce quindi a un periodo in cui egli aveva già cominciato
a lavorare con la __________ e non era più in grado di fermarsi, essendosi
ormai instaurato quel meccanismo perverso che lo costringeva a usare fondi dei
clienti per tentare di rimediare alle perdite. Di fatto, in altri termini, egli
non ha mai smesso di esercitare l'attività precedente. In simili circostanze è
praticamente impossibile scindere le due condanne in due attività ben distinte,
proprio perché al momento in cui è stata emessa la prima sentenza egli aveva
già iniziato da tempo la seconda attività. A parere del ricorrente è necessario
quindi valutare attentamente la commisurazione della pena, e in particolare il
calcolo della pena aggiuntiva che, pur superando il limite di 18 mesi di
detenzione, avrebbe potuto consentirgli di beneficiare della sospensione
condizionale.
2.
Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui
(art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale
riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze
esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in specie,
occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione
ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d
pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 21 pag. 113). Nella commisurazione
della pena il giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e
di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la
sanzione si ponga fori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei
all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima
norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19,
pag. 123 IV 49 consid. 2a pag. 51).
3.
Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative
delle libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato
più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento
la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 cpv. 1). Punto di partenza è
quindi il reato dalla pena edittale più elevata (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68;
DTF 116 IV 304). Nel caso in cui si debba giudicare di un reato (punito con una
pena privativa della libertà personale) che il colpevole ha commesso prima di
essere stato condannato a una pena privativa della libertà personale per altro
fatto, inoltre, il giudice determina la sanzione in modo che il colpevole non
sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero
compresi in un unico giudizio (art. 68 n. 2 CP: “concorso retrospettivo”). Al
giudice incombe allora di fissare chiaramente la pena – teorica – addizionale,
dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e di
determinare poi l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in
seguito (DTF 118 IV 119 consid. 2c pag. 121). Egli procede analogamente anche
qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna:
commisurata la pena per tale illecito, egli determina poi l'aumento di pena per
tenere conto del reato commesso in precedenza (DTF 118 IV 121 con riferimento a
DTF 116 IV 14 consid. 2b pag. 17). Solo in tal modo l'autorità di ricorso può
verificare la corretta applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (CCRP, sentenza del
25.
novembre 1999 in re N., consid. 17e con riferimenti).
4.
Nel commisurare la pena, in concreto la prima Corte ha rilevato
anzitutto che l'imputato ha ripetutamente e sistematicamente delinquito per
quattro anni contro il patrimonio altrui, distraendo dalla loro destinazione
circa fr. 1'500'000.–, di cui fr. 500'000.– prima della sentenza di condanna
del giugno del 2001. Del maltolto egli ha rimborsato solo fr. 500'000.– e solo
grazie alla perpetrazione di nuovi reati (sentenza, pag. 19). Alla presidente
della Corte la colpa del soggetto è apparsa particolarmente grave anche perché
l'imputato ha agito senza scrupolo, continuando a prospettare ai clienti
qualità gestionali, serietà e competenze nel campo degli investimenti di divise
con l'unico scopo di tradire la loro fiducia e ottenere denaro per finanziare
il proprio tenore di vista (sentenza, loc. cit.). Eccettuato il caso di un investimento
di fr. 125'000.–, l'imputato non ha nemmeno tentato di adempiere il mandato di
gestione affidatogli dai clienti, giacché egli prelevava a contanti i soldi
ricevuti usandoli per sé, i bisogni delle società essendo in realtà
ridottissimi. Ciò gli ha consentito di vivere con più di fr. 200'000.– l'anno
(sentenza, pag. 20). Il fatto che egli abbia poi destinato una piccola parte
dei capitali affidatigli per rimborsare alcuni clienti poco giova, dato che
egli ha così agito solo per tenere buoni i clienti e carpire altri capitali.
Per finire, infatti, egli neppure tentava più di investire i soldi affidatigli,
ma si limitava egoisticamente ad appropriasene e a spenderli (sentenza, loc.
cit.).
Ad
aggravare la colpa del soggetto concorre, secondo la presidente della Corte, la
circostanza che dalla sua l'imputato aveva tutto per comportarsi bene: nato in
una famiglia agiata, egli aveva potuto studiare e conseguire una formazione che
a soli 22 anni gli ha permesso di trovare un impiego da fr. 7'000.–/8'000.–
mensili (sentenza, pag. 20). Altrettando grave è poi risultato alla presidente
il fatto che l'imputato si sia dato a malversazioni dopo essere stato
condannato nei Grigioni il 26 giugno 2001 per atti analoghi. Lasciata la ditta __________,
con la quale si era dato a truffe per più di fr. 600'000.–, il ricorrente ha
costituito nuove società poiché nei Grigioni non poteva più delinquere. Ha poi
ripreso gli illeciti con gli stessi metodi truffaldini e con la menzogna più
disinvolta, ben cosciente di non poter operare come consulente finanziario in
difetto d'autorizzazione, ma riproducendo nondimeno gli stessi schemi già messi
in atto nei Grigioni e là qualificati come truffa per mestiere e falsità in documenti
(sentenza, pag. 21). A nulla è servito dunque quel procedimento penale né la
fiducia accordatagli con la sospensione condizionale della pena. Al contrario:
l'imputato ha delinquito addirittura durante l'istruttoria predibattimentale,
usando per sé tutti i soldi affidatigli dai clienti nel 1999. E così ha
continuato anche con il denaro ricevuto in seguito e non ha smesso neppure il
giorno dopo il dibattimento e alla prima sentenza di condanna (sentenza, loc.
cit.).
Ciò
posto, la presidente della Corte ha ritenuto che l'agire dell'imputato fra il
giugno del 1999 e il giugno del 2001, biennio durante il quale costui si è reso
autore di (precedenti) malversazioni per circa fr. 500'000.– con una colpa
viepiù grave per l'indifferenza mostrata ai segnali lanciati dalla giustizia
con l'inchiesta allora in corso (reati commessi per mezzo della ditta __________),
avrebbe indotto il giudice grigionese a irrogare una pena di almeno 6-8 mesi
più lunga di quella effettivamente inflitta (16 mesi). L'ammontare complessivo
delle malversazioni ammontava in realtà a quasi il doppio di quanto era stato
accertato, mentre la reiterazione nel delinquere durante l'inchiesta non
avrebbe permesso al giudice di contenere la pena entro i limiti della sospensione
condizionale (sentenza, pag. 22). Per quel che è del periodo successivo,
caratterizzato da malversazioni per un importo di circa fr. 1'000'000.– con una
colpa acuita rispetto ai fatti pregressi, l'agire dell'imputato avrebbe giustificato
una pena detentiva ben superiore ai due anni. La quale tuttavia è stata
mitigata per tenere conto dell'ottima collaborazione fornita agli inquirenti e
dell'esecuzione anticipata della pena, come pure della revoca obbligatoria
delle precedenti pene infitte il 21 giugno 2001 (16 mesi di detenzione) e il 5
maggio 2003 (90 giorni di detenzione). Donde la condanna a 18 mesi di
detenzione, da espiare, di cui 6 mesi da considerare aggiuntivi alla pena
inflitta nel giugno del 2001 (sentenza, pag. 22).
5.
Nella misura in cui fa valere che nel commisurare la pena aggiuntiva
a quella del giugno 2001 la presidente della Corte non ha statuito
correttamente, il ricorrente adduce un'argomentazione inammissibile. In
effetti, egli non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni che hanno
indotto la prima giudice ad aumentare di 6-8 mesi (recte: di 6 mesi) la
pena pronunciata nel Cantone dei Grigioni per tenere conto del maggior importo
sottratto e dei nuovi reati commessi dall'imputato durante l'inchiesta penale.
Si limita ad affermare che le attività criminose collegate alle ditte __________ono
cominciate già nel giugno del 1999, prima che intervenisse la sentenza del 26
giugno 2001, e si devono al fatto che egli non era più in grado ormai di
fermare il meccanismo perverso messo in atto con le operazioni eseguite
attraverso la __________. Se non che, con un'argomentazione del genere il
ricorrente ancora non spiega perché la sentenza impugnata, secondo cui il
Tribunale grigionese avrebbe aumentato di almeno 6 mesi la pena inflittagli se
avesse saputo delle altre malversazioni perpetrate e dei motivi sottesi alla
perpetrazione dei reati nonostante l'inchiesta penale in corso, violerebbe gli
63.
e 68 n. 2 CP al punto da connotare un eccesso o un abuso del potere di
apprezzamento. Tanto meno egli illustra perché la prima Corte non avrebbe
statuto correttamente o avrebbe dato prova di esagerata severità fissando in 18
mesi la pena complessiva (parzialmente aggiuntiva a quella del 26 giugno 2001)
per tenere conto di tutti i reati commessi prima e dopo l'emanazione della
sentenza grigionese.
6.
Il ricorrente si duole, comunque sia, della mancata sospensione
condizionale della pena. Dopo quanto si è visto, a torto. Chiamata ad
applicare l'art. 68 n. 2 CP, la presidente della Corte ha stabilito in 6 mesi
la pena da aggiungere a quella di 16 mesi di detenzione (sospesi
condizionalmente) infitta all'imputato il 26 giugno 2001 dal tribunale grigionese
per tenere conto delle malversazioni commesse prima di allora e ignote a quel
giudice. Come rileva anche la prima giudice con riferimento a DTF 109 IV 69
consid. 2 pag. 71 e consid. 3 pag. 71, ciò osta alla sospensione condizionale
della nuova condanna. Certo, la pena che integra quella originaria di 16 mesi
di detenzione non costituisce come in DTF 109 IV 69 consid. 2 pag. 71 la parte
principale della pena complessiva (18 mesi di detenzione: cinque dei sei mesi
allora inflitti si cumulavano alle pene di 45 giorni di detenzione, 4 settimane
di arresto e un anno di detenzione irrogate precedentemente), ma rimane una
sanzione di peso. Cumulata a quella precedente, essa comporta un totale di 22
mesi di detenzione, il che impedisce qualsiasi sospensione condizionale a norma
dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP (lecita nel limite di 18 mesi o al limite,
dandosene il caso, di 21 mesi: DTF 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).
7.
Si aggiunga che la questione di sapere se la prima Corte abbia
applicato correttamente i principi enunciati in DTF 109 IV 68 non si rivela, ad
ogni modo, decisiva. La presidente della Corte ha escluso infatti che
l'imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, anche
prescindendo dalla citata sentenza, non potendosi formulare alcun pronostico
favorevole sulla sua futura condotta (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Intanto – essa
ha precisato – la precedente condanna dimostra che l'imputato non trae
insegnamento dalle sanzioni penali, avendo egli continuato imperterrito a
delinquere non solo quando il suo operato era oggetto d'inchiesta, ma anche
dopo la condanna del giugno 2001 (sentenza, pag. 24). Per far cessare
l'attività criminosa è occorso il suo arresto, senza di che egli avrebbe
proseguito con le identiche modalità messe in atto nei Grigioni per altri due
anni dopo il giudizio penale.
Né si è
trattato, secondo la presidente della Corte, di una mera ricaduta, tant'è che
dopo la prima condanna egli ha continuato a delinquere con regolarità e
sistematicità (sentenza, pag. 24). A favore dell'imputato la prima giudice ha
considerato l'espiazione anticipata della pena (v. anche sentenza, pag. 15),
anche se per finire ha relativizzato tale disponibilità, l'interessato avendo dichiarato
in aula di avere preso tale decisione perché cosciente dell'ineluttabile revoca
della sospensione condizionale riguardante la condanna grigionese e
dell'impossibilità di sfuggire alla prigione (sentenza, pag. 24). Di ciò la
prima giudice ha comunque tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP, mitigando la
pena (sentenza, pag. 25). Per il resto – ha soggiunto la presidente della Corte
– l'imputato non ha saputo recare elementi che, aggiunti all'entrata in espiazione
anticipata della pena, avrebbero consentito altre riduzioni della condanna.
Nessuna possibilità concreta di lavoro è infatti stata addotta, a parte vaghe
indicazioni di presunti contatti con una non identificata società di marketing
(sentenza, pag. 25). Quanto agli intendimenti di restituire ai clienti il
denaro dissipato, essi risultavano puramente generici, sorretti in pratica
dalla sola assicurazione del padre dell'accusato, che diceva di voler aiutare
il figlio (sentenza, pag. 25).
Nel ricorso
l'interessato non evoca alcun serio motivo che faccia apparire il pronostico
negativo sulla sua futura condotta come una decisione esageratamente rigorosa,
dovuta a eccesso o abuso di apprezzamento. Egli sostiene che i 7 mesi di detenzione
espiati gli hanno consentito di redimersi e di riflettere sulla gravità del proprio
comportamento, avvedendosi di valori importanti e forti come la famiglia (che
egli intende costituire al più presto con la nuova compagna) e il desiderio di
paternità. La situazione è inoltre radicalmente cambiata, essendosi egli
lasciato alle spalle ogni attività criminosa, tant'è che al dibattimento ha
manifestato il proprio pentimento. Ora, all'atto pratico simili argomenti si
esauriscono in dichiarazioni di buoni propositi, ma non bastano – e da lungi –
a sovvertire il convincimento della prima giudice, stando alla quale l'imputato
non ha fornito quelle garanzie minime che consentirebbero di formulare una
prognosi favorevole sulla sua futura condotta, a cominciare dalla prospettiva
concreta di un lavoro serio e onesto (sentenza, pag. 25). Se ne conclude in ultima
analisi che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato
all'insuccesso.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con
l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione della sentenza odierna rende caduca la
richiesta di libertà provvisoria contenuta nel ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
1. PC 1
2. PC 2
3. PC 3
4. PC 4
5. PC 5
6. PC 6
7. PC 7
8. PC 8
9. PC 9
10. PC 10
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster