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Decisione

17.2004.50

commisurazione della pena - concorso retrospettivo (art. 68 n. 2 CP) - potere cognitivo della Corte di cassazione di revisione penale - sospensione condizionale della pena

21 settembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 29 luglio 2004 la presidente della Corte delle

assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di

appropriazione indebita aggravata, ripetuta truffa qualificata, ripetuta

amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti ed esercizio abusivo

della professione di fiduciario. Essa ha accertato che nella sua qualità di

gerente di patrimoni operante nell'ambito di attività sottoposte alle legge cantonale

sulla professione di fiduciario, tra il gennaio e l'ottobre del 2000 l'accusato

ha impiegato indebitamente parte di un capitale (fr. 150'000.–) affidatogli a

scopo di investimento da cinque suoi clienti, appropriandosi di complessivi fr.

57'391.90 utilizzati per necessità sue e della società __________. La

presidente della Corte ha accertato inoltre che tra il 22 giugno 1999 e il 18 novembre

2003 l'imputato ha ingannato con astuzia 25 suoi clienti, riuscendo a ottenere

complessivi fr. 1'382'822.03 usati per pagare spese societarie, spese sue

personali e per rimborsare altri clienti i cui fondi erano andati persi o erano

stati impiegati indebitamente, causando un danno di fr. 880'102.63.

La

presidente della Corte di assise ha accertato altresì che tra il gennaio e

l'ottobre del 2000 __________ ha mancato ripetutamente, come gerente di

patrimoni, al dovere contrattuale di informare i clienti delle perdite subìte

in esito agli investimenti. Anzi, per celare le malversazioni finanziarie e

ritardare le richieste di restituzione egli ha inviato loro falsi rendiconti,

attestanti l'esistenza di utili, ciò che gli ha permesso di ottenere altri

fondi e di perdere ulteriori fr. 92'608.10, causando un danno equivalente. La

prima giudice ha accertato infine che dal 22 giugno 1999 al 18 novembre 2003,

operando ininterrottamente quale gestore di patrimoni, l'accusato ha svolto la

professione di fiduciario senza autorizzazione. In applicazione alla pena, essa

ha condanna­to __________ a 18 mesi di detenzione (da espiare), a valere come

pena addizionale a due altre condanne, l'una di 16 mesi di detenzione

inflittagli il 26 giugno 2001 dal Tribunale cantonale dei Grigioni e l'altra di

30 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Revocate le sospensioni condizionali accordate a queste due ultime pene, la

presidente della Corte ha condannato l'accusato a rifondere determinate indennità

alle parte civili, nella misura in cui queste non sono state rinviate a far

valere le loro pretese davanti al foro competente. Da ultimo essa ha ordinato

la confisca di tutto quanto sequestrato.

B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 30 luglio

2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale. Nei motivi del gravame, presentati il 1° set­tembre successivo, egli

chiede che la pena (parzialmente) aggiuntiva di 18 mesi di detenzione

inflittagli dalla presidente ella Corte delle assise correzionali sia posta al

beneficio della sospensione condizionale. In via provvisionale egli sollecita

la sua messa in libertà provvisoria. Il ricorso non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente non discute i capi d'imputazione a lui

ascritti, ma come siano stati valutati – nell'ambito della commisurazione della

pena – i fatti accaduti tra la fine dell'attività illecita da lui svolta fra il

1° ottobre 1995 e il 31 maggio 1999 per la ditta __________, sfociata nella

sentenza del 26 giugno 2001 con la condanna a 16 mesi di detenzione sospesi condizionalmente,

e l'inizio dell'attività esercitata dal giugno del 1999 fino al 18 novembre

2003.

per le ditte __________ e __________ __________, ogget­to della sentenza

impugnata. Egli sostiene che quando è stata emanata la sentenza del 26 giugno

2001.

egli aveva iniziato da circa due anni l'attività con le società __________,

Zurigo (poi trasferita a Zugo), e __________, Breganzona (poi trasferita

anch'essa a Zugo). A suo avviso la sentenza relativa all'attività svolta per la

__________ Sagl si riferisce quindi a un periodo in cui egli aveva già cominciato

a lavorare con la __________ e non era più in grado di fermarsi, essendosi

ormai instaurato quel meccanismo perverso che lo costringeva a usare fondi dei

clienti per tentare di rimediare alle perdite. Di fatto, in altri termini, egli

non ha mai smesso di esercitare l'attività precedente. In simili circostanze è

praticamente impossibile scindere le due condanne in due attività ben distinte,

proprio perché al momento in cui è stata emessa la prima sentenza egli aveva

già iniziato da tempo la seconda attività. A parere del ricorrente è necessario

quindi valutare attentamente la commisurazione della pena, e in particolare il

calcolo della pena aggiuntiva che, pur superando il limite di 18 mesi di

detenzione, avrebbe potuto consentirgli di beneficiare della sospensione

condizionale.

2.

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei

motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui

(art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale

riguardo entrano in considerazione numerosi fat­tori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,

ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in specie,

occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione

ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali

precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d

pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 21 pag. 113). Nella commisurazione

della pena il giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e

di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la

sanzione si ponga fori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei

all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima

norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da

denotare abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19,

pag. 123 IV 49 consid. 2a pag. 51).

3.

Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative

delle libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato

più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento

la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 cpv. 1). Punto di partenza è

quindi il reato dalla pena edittale più elevata (Trechsel, StGB, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68;

DTF 116 IV 304). Nel caso in cui si debba giudicare di un reato (punito con una

pena privativa della libertà personale) che il colpevole ha commesso prima di

essere stato condannato a una pena privativa della libertà personale per altro

fatto, inoltre, il giudice determina la sanzione in modo che il colpevole non

sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero

compresi in un unico giudizio (art. 68 n. 2 CP: “concorso retrospettivo”). Al

giudice incombe allora di fissare chiaramente la pena – teorica – addizionale,

dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e di

determinare poi l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in

seguito (DTF 118 IV 119 consid. 2c pag. 121). Egli procede analogamente anche

qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna:

commisurata la pena per tale illecito, egli determina poi l'aumento di pena per

tenere conto del reato commesso in precedenza (DTF 118 IV 121 con riferimento a

DTF 116 IV 14 consid. 2b pag. 17). Solo in tal modo l'autorità di ricorso può

verificare la corretta applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (CCRP, sentenza del

25.

novembre 1999 in re N., consid. 17e con riferimenti).

4.

Nel commisurare la pena, in concreto la prima Corte ha rilevato

anzitutto che l'imputato ha ripetutamente e sistematicamente delinquito per

quattro anni contro il patrimonio altrui, distraendo dal­la loro destinazione

circa fr. 1'500'000.–, di cui fr. 500'000.– prima della sentenza di condanna

del giugno del 2001. Del maltolto egli ha rimborsato solo fr. 500'000.– e solo

grazie alla perpetrazione di nuovi reati (sentenza, pag. 19). Alla presidente

della Corte la colpa del soggetto è apparsa particolarmente grave anche perché

l'imputato ha agito senza scrupolo, continuando a prospettare ai clienti

qualità gestionali, serietà e competenze nel campo degli investimenti di divise

con l'unico scopo di tradire la loro fiducia e ottenere denaro per finanziare

il proprio tenore di vista (sentenza, loc. cit.). Eccettuato il caso di un investimento

di fr. 125'000.–, l'imputato non ha nemmeno tentato di adempiere il mandato di

gestione affidatogli dai clienti, giacché egli prelevava a contanti i soldi

ricevuti usandoli per sé, i bisogni delle società essendo in realtà

ridottissimi. Ciò gli ha consentito di vivere con più di fr. 200'000.– l'anno

(sentenza, pag. 20). Il fatto che egli abbia poi destinato una piccola parte

dei capitali affidatigli per rimborsare alcuni clienti poco giova, dato che

egli ha così agito solo per tenere buoni i clienti e carpire altri capitali.

Per finire, infatti, egli neppure tentava più di investire i soldi affidatigli,

ma si limitava egoisticamente ad appropriasene e a spenderli (sentenza, loc.

cit.).

Ad

aggravare la colpa del soggetto concorre, secondo la presidente della Corte, la

circostanza che dalla sua l'imputato aveva tutto per comportarsi bene: nato in

una famiglia agiata, egli aveva potuto studiare e conseguire una formazione che

a soli 22 anni gli ha permesso di trovare un impiego da fr. 7'000.–/8'000.–

mensili (sentenza, pag. 20). Altrettando grave è poi risultato alla presidente

il fatto che l'imputato si sia dato a malversazioni dopo essere stato

condannato nei Grigioni il 26 giugno 2001 per atti analoghi. Lasciata la ditta __________,

con la quale si era dato a truffe per più di fr. 600'000.–, il ricorrente ha

costituito nuove società poiché nei Grigioni non poteva più delinquere. Ha poi

ripreso gli illeciti con gli stessi metodi truffaldini e con la menzogna più

disinvolta, ben cosciente di non poter operare come consulente finanziario in

difetto d'autorizzazione, ma riproducendo nondimeno gli stessi schemi già messi

in atto nei Grigioni e là qualificati come truffa per mestiere e falsità in documenti

(sentenza, pag. 21). A nulla è servito dunque quel procedimento penale né la

fiducia accordatagli con la sospensione condizionale della pena. Al contrario:

l'imputato ha delinquito addirittura durante l'istruttoria predibattimentale,

usando per sé tutti i soldi affidatigli dai clienti nel 1999. E così ha

continuato anche con il denaro ricevuto in seguito e non ha smesso neppure il

giorno dopo il dibattimento e alla prima sentenza di condanna (sentenza, loc.

cit.).

Ciò

posto, la presidente della Corte ha ritenuto che l'agire dell'imputato fra il

giugno del 1999 e il giugno del 2001, biennio durante il quale costui si è reso

autore di (precedenti) malversazioni per circa fr. 500'000.– con una colpa

viepiù grave per l'indifferenza mostrata ai segnali lanciati dalla giustizia

con l'inchiesta allora in corso (reati commessi per mezzo della ditta __________),

avrebbe indotto il giudice grigionese a irrogare una pena di almeno 6-8 mesi

più lunga di quella effettivamente inflitta (16 mesi). L'ammontare complessivo

delle malversazioni ammontava in realtà a quasi il doppio di quanto era stato

accertato, mentre la reiterazione nel delinquere durante l'inchiesta non

avrebbe permesso al giudice di contenere la pena entro i limiti della sospensione

condizionale (sentenza, pag. 22). Per quel che è del periodo successivo,

caratterizzato da malversazioni per un importo di circa fr. 1'000'000.– con una

colpa acuita rispetto ai fatti pregressi, l'agire dell'imputato avrebbe giustificato

una pena detentiva ben superiore ai due anni. La quale tuttavia è stata

mitigata per tenere conto dell'ottima collaborazione fornita agli inquirenti e

dell'esecuzione anticipata della pena, come pure della revoca obbligatoria

delle precedenti pene infitte il 21 giugno 2001 (16 mesi di detenzione) e il 5

maggio 2003 (90 giorni di detenzione). Donde la condanna a 18 mesi di

detenzione, da espiare, di cui 6 mesi da considerare aggiuntivi alla pena

inflitta nel giugno del 2001 (sentenza, pag. 22).

5.

Nella misura in cui fa valere che nel commisurare la pena aggiuntiva

a quella del giugno 2001 la presidente della Corte non ha statuito

correttamente, il ricorrente adduce un'argomentazione inammissibile. In

effetti, egli non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni che hanno

indotto la prima giudice ad aumentare di 6-8 mesi (recte: di 6 mesi) la

pena pronunciata nel Cantone dei Grigioni per tenere conto del maggior importo

sottratto e dei nuovi reati commessi dall'imputato durante l'inchiesta penale.

Si limita ad affermare che le attività criminose collegate alle ditte __________ono

cominciate già nel giugno del 1999, prima che intervenisse la sentenza del 26

giugno 2001, e si devono al fatto che egli non era più in grado ormai di

fermare il meccanismo perverso messo in atto con le operazioni eseguite

attraverso la __________. Se non che, con un'argomentazione del genere il

ricorrente ancora non spiega perché la sentenza impugnata, secondo cui il

Tribunale grigionese avrebbe aumentato di almeno 6 mesi la pena inflittagli se

avesse saputo delle altre malversazioni perpetrate e dei motivi sottesi alla

perpetrazione dei reati nonostante l'inchiesta penale in corso, violerebbe gli

63.

e 68 n. 2 CP al punto da connotare un eccesso o un abuso del potere di

apprezzamento. Tanto meno egli illustra perché la prima Corte non avrebbe

statuto correttamente o avrebbe dato prova di esagerata severità fissando in 18

mesi la pena complessiva (parzial­mente aggiuntiva a quella del 26 giugno 2001)

per tenere conto di tutti i reati commessi prima e dopo l'emanazione della

sentenza grigionese.

6.

Il ricorrente si duole, comunque sia, della mancata sospensione

condizionale della pena. Dopo quanto si è visto, a torto. Chiama­ta ad

applicare l'art. 68 n. 2 CP, la presidente della Corte ha stabilito in 6 mesi

la pena da aggiungere a quella di 16 mesi di detenzione (sospesi

condizionalmente) infitta all'imputato il 26 giugno 2001 dal tribunale grigionese

per tenere conto delle malversazioni commesse prima di allora e ignote a quel

giudice. Come rileva anche la prima giudice con riferimento a DTF 109 IV 69

consid. 2 pag. 71 e consid. 3 pag. 71, ciò osta alla sospensione condizionale

della nuova condanna. Certo, la pena che integra quella originaria di 16 mesi

di detenzione non costituisce come in DTF 109 IV 69 consid. 2 pag. 71 la parte

principale della pena complessiva (18 mesi di detenzione: cinque dei sei mesi

allora inflitti si cumulavano alle pene di 45 giorni di detenzione, 4 settimane

di arresto e un anno di detenzione irrogate precedentemente), ma rimane una

sanzione di peso. Cumulata a quella precedente, essa comporta un totale di 22

mesi di detenzione, il che impedisce qualsiasi sospensione condizionale a norma

dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP (lecita nel limite di 18 mesi o al limite,

dandosene il caso, di 21 mesi: DTF 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).

7.

Si aggiunga che la questione di sapere se la prima Corte abbia

applicato correttamente i principi enunciati in DTF 109 IV 68 non si rivela, ad

ogni modo, decisiva. La presidente della Corte ha escluso infatti che

l'imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, anche

prescindendo dalla citata sentenza, non potendosi formulare alcun pronostico

favorevole sulla sua futura condotta (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Intanto – essa

ha precisato – la precedente condanna dimostra che l'imputato non trae

insegnamento dalle sanzioni penali, avendo egli continuato imperterrito a

delinquere non solo quando il suo operato era oggetto d'inchiesta, ma anche

dopo la condanna del giugno 2001 (sentenza, pag. 24). Per far cessare

l'attività criminosa è occorso il suo arresto, senza di che egli avrebbe

proseguito con le identiche modalità messe in atto nei Grigioni per altri due

anni dopo il giudizio penale.

Né si è

trattato, secondo la presidente della Corte, di una mera ricaduta, tant'è che

dopo la prima condanna egli ha continuato a delinquere con regolarità e

sistematicità (sentenza, pag. 24). A favore dell'imputato la prima giudice ha

considerato l'espiazione anticipata della pena (v. anche sentenza, pag. 15),

anche se per finire ha relativizzato tale disponibilità, l'interessato avendo dichiarato

in aula di avere preso tale decisione perché cosciente dell'ineluttabile revoca

della sospensione condizionale riguardante la condanna grigionese e

dell'impossibilità di sfuggire alla prigione (sentenza, pag. 24). Di ciò la

prima giudice ha comunque tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP, mitigando la

pena (sentenza, pag. 25). Per il resto – ha soggiunto la presidente della Corte

– l'imputato non ha saputo recare elementi che, aggiunti all'entrata in espiazione

anticipata della pena, avrebbero consentito altre riduzioni della condanna.

Nessuna possibilità concreta di lavoro è infatti stata addotta, a parte vaghe

indicazioni di presunti contatti con una non identificata società di marketing

(sentenza, pag. 25). Quanto agli intendimenti di restituire ai clienti il

denaro dissipato, essi risultavano puramente generici, sorretti in pratica

dalla sola assicurazione del padre dell'accusato, che diceva di voler aiutare

il figlio (sen­tenza, pag. 25).

Nel ricorso

l'interessato non evoca alcun serio motivo che faccia apparire il pronostico

negativo sulla sua futura condotta come una decisione esageratamente rigorosa,

dovuta a eccesso o abuso di apprezzamento. Egli sostiene che i 7 mesi di detenzione

espiati gli hanno consentito di redimersi e di riflettere sulla gravità del proprio

comportamento, avvedendosi di valori importanti e forti come la famiglia (che

egli intende costituire al più presto con la nuova compagna) e il desiderio di

paternità. La situazione è inoltre radicalmente cambiata, essendosi egli

lasciato alle spalle ogni attività criminosa, tant'è che al dibattimento ha

manifestato il proprio pentimento. Ora, all'atto pratico simili argomenti si

esauriscono in dichiarazioni di buoni propositi, ma non bastano – e da lungi –

a sovvertire il convincimento della prima giudice, stando alla quale l'imputato

non ha fornito quelle garanzie minime che consentirebbero di formulare una

prognosi favorevole sulla sua futura condotta, a cominciare dalla prospettiva

concreta di un lavoro serio e onesto (sentenza, pag. 25). Se ne conclude in ultima

analisi che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato

all'insuccesso.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con

l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione della sentenza odierna rende caduca la

richiesta di libertà provvisoria contenuta nel ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

4. PC 4

5. PC 5

6. PC 6

7. PC 7

8. PC 8

9. PC 9

10. PC 10

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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