17.2004.52
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26 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
17.2004.52
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, CCRP
Titolo:
dichiarazione di ricorso contro una sentenza emanata dal giudice della Petura penale già accompagnata da una sommmaria esposizione dei motivi di ricorso - ammmissibilitâ della dichiarazione di ricorso (e dandosene il caso, del ricorso per cassazione) se essa è tempestiva
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 276 cpv. 1 CPP-TI
art. 276 cpv. 2 CPP-TI
art. 289 cpv. 1 CPP-TI
art. 289 cpv. 4 CPP-TI
Incarto n.
17.2004.52
Lugano
26 ottobre
2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 27 aprile 2004 presentato da
__________
contro
la sentenza emanata il 21 aprile 2004 dal presidente della Pretura penale nei
confronti di
__________
____________,
meccanico di automobili
(patrocinato
dall'avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto:
in fatto: A. Con decreto di accusa del 24 novembre 2003 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 7
giugno 2002 a Manno, raggiunto con pugni al volto __________. In applicazione
della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 5 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per due anni. Al decreto di accusa __________
ha introdotto opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 aprile 2004 il
presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel
decreto di accusa, ma ha ridotto la pena a una multa di fr. 100.– poiché
l'accusato, pur eccedendo, aveva agito in stato di legittima difesa.
C. Contro il predetto giudizio __________, costituitosi parte civile,
ha inoltrato il 27 aprile 2004 alla Corte di cassazione e di revisione una
dichiarazione di ricorso nella quale critica la sentenza impugnata, dolendosi
del fatto che le lesioni da lui subìte siano state qualificate come semplici
nonostante i danni permanenti da lui riportati in seguito all'aggressione.
L'atto non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è subito
comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali
all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1
CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare – per il suo
tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, pure entro cinque giorni,
la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di
ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica
della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
2.
Nella fattispecie il ricorrente ha introdotto il 27 aprile 2004
contro la sentenza del primo giudice una dichiarazione di ricorso già provvista
di una sommaria esposizione dei motivi per cui egli intendeva contestare il giudizio.
Di per sé ciò non gli nuocerebbe, nel senso che un ricorrente non è tenuto ad
aspettare la notifica della sentenza scritta. Può anche motivare il suo gravame
già nella dichiarazione di ricorso (CCRP, sentenza dell'8 agosto 2003 in re F.
consid. 2). Resta il fatto però che tale dichiarazione dev'essere tempestiva.
Nel caso in esame il presidente della Pretura penale ha comunicato oralmente
alle parti i dispositivi della sua sentenza mercoledì 21 aprile 2004. Il
termine per presentare la dichiarazione di ricorso è venuto quindi a scadere lunedì
26.
aprile 2004. Consegnata all'ufficio postale di Lugano 3 Stazione il 27
aprile 2004, la dichiarazione del ricorrente si dimostra tardiva. Ciò osta a
qualsiasi esame delle censure sollevate.
3.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e
9.
cpv. 1 CPP). Dato che il ricorrente, senza formazione giuridica, ha proceduto
senza l'ausilio del legale che lo aveva assistito davanti alla Pretura penale,
si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP.
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a:
– __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico Nicola Respini, Lugano;
– Presidente
della Pretura penale, Via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Terzi
implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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