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Decisione

17.2004.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente

per statuire sul ricorso per cassazione del 27 aprile 2004 presentato da

__________

contro

la sentenza emanata il 21 aprile 2004 dal presidente della Pretura penale nei

confronti di

__________

____________,

meccanico di automobili

(patrocinato

dall'avv. __________)

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto:

in fatto: A. Con decreto di accusa del 24 novembre 2003 il Procuratore pubblico

ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 7

giugno 2002 a Manno, raggiunto con pugni al volto __________. In applicazione

della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 5 giorni di

detenzione, sospesi condizionalmente per due anni. Al decreto di accusa __________

ha introdotto opposizione.

B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 aprile 2004 il

presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel

decreto di accusa, ma ha ridotto la pena a una multa di fr. 100.– poiché

l'accusato, pur eccedendo, aveva agito in stato di legittima difesa.

C. Contro il predetto giudizio __________, costituitosi parte civile,

ha inoltrato il 27 aprile 2004 alla Corte di cassazione e di revisione una

dichiarazione di ricorso nella quale critica la sentenza impugnata, dolendosi

del fatto che le lesioni da lui subìte siano state qualificate come sem­plici

nonostante i danni permanenti da lui riportati in seguito all'aggressione.

L'atto non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è subito

comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali

all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1

CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare – per il suo

tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, pure entro cinque giorni,

la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di

ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica

della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).

2.

Nella fattispecie il ricorrente ha introdotto il 27 aprile 2004

contro la sentenza del primo giudice una dichiarazione di ricorso già provvista

di una sommaria esposizione dei motivi per cui egli intendeva contestare il giudizio.

Di per sé ciò non gli nuocerebbe, nel senso che un ricorrente non è tenuto ad

aspettare la notifica della sentenza scritta. Può anche motivare il suo gravame

già nella dichiarazione di ricorso (CCRP, sentenza dell'8 agosto 2003 in re F.

consid. 2). Resta il fatto però che tale dichiarazione dev'essere tempestiva.

Nel caso in esame il presidente della Pretura penale ha comunicato oralmente

alle parti i dispositivi della sua sentenza mercoledì 21 aprile 2004. Il

termine per presentare la dichiarazione di ricorso è venuto quindi a scadere lunedì

26.

aprile 2004. Consegnata all'ufficio postale di Lugano 3 Stazione il 27

aprile 2004, la dichiarazione del ricorrente si dimostra tardiva. Ciò osta a

qualsiasi esame delle censure sollevate.

3.

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e

9.

cpv. 1 CPP). Dato che il ricorrente, senza formazione giuridica, ha proceduto

senza l'ausilio del legale che lo aveva assistito davanti alla Pretura penale,

si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP.

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

a:

– __________;

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

pubblico Nicola Respini, Lugano;

– Presidente

della Pretura penale, Via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero

pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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