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Decisione

17.2004.53

commisurazione della pena nel campo della violazione della legge federale sugli stupefacenti- rilevanza della quantità e della purezza della droga trattata - espulsione - criteri per pronunciarla e pe

22 ottobre 2004Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 6 settembre

2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale. Nei motivi del gravame, presentati l'11 ottobre successivo, egli chiede

in via principale la condanna alla pena di 90 giorni di arresto, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (computato il carcere

preventivo sofferto), in via subordinata, la riduzione della pena a un massimo

di 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni, prescindendo dalla condanna alla pena accessoria dell'espulsione, e in

via ancora più subordinata, una riduzione della pena a un massimo di 12 mesi di

detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la

condanna all'espulsione per un periodo di 3 anni, sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2 anni. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione

di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Il ricorrente assevera anzitutto che, contrariamente a quanto

indicato dalla Corte di merito al considerando 4 della sentenza impugnata, non

corrisponde al vero che la polizia cantonale di Berna ha segnalato agli

inquirenti ticinesi che i due accusati trafficavano stupefacenti in Ticino, che

egli sarebbe coinvolto in una organizzazione criminale di trafficanti diretta

da tale __________ e che gli inquirenti ticinesi hanno accertato, tramite i

controlli telefonici, che i prevenuti erano coinvolti in traffici di cocaina.

In realtà, egli prosegue, come indicato dalla polizia nel rapporto di inchiesta

del 2 giugno 2004, il compito degli inquirenti ticinesi inizialmente era

unicamente di supporto all'indagine della polizia federale che attendeva

l'arrivo di un ingente quantitativo di eroina dai Balcani, pianificato da __________.

Gli stessi inquirenti, sempre secondo il ricorrente, hanno d'altro canto

successivamente affermato che nei suoi confronti erano stati raccolti unicamente

indizi che ipotizzavano il suo coinvolgimento nella vendita di cocaina in

Ticino e nel finanziamento di parte di questa. Contrariamente a quanto indicato

dalla prima Corte, non vi à stato alcun accertamento, tramite controlli telefonici.

Se non che, il ricorrente non pretende che i contestati accertamenti siano

inficiati da arbitrio. Ne discende l'inammissibilità del gravame al riguardo.

Sia come sia, il ricorso sfiora il pretesto, i risultati delle intercettazioni

telefoniche non prestandosi a particolari interpretazioni per quanto riguarda

il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di droga (v. il citato rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 3–4).

3.

Il ricorrente fa dipoi carico alla Corte delle assise correzionali

di avere determinato in modo arbitrario la quantità di cocaina acquistata

fondandosi sulla versione resa da __________.

a) Stando

alla sentenza di assise, al secondo interrogatorio __________ ha confessato di

avere, in correità con il ricorrente, acquistato 320 g di cocaina, in seguito

rivenduti limitatamente a 260 g. Ha altresì indicato il suo ruolo e le modalità

di spaccio messe in atto, indicando nei successivi interrogatori le persone

coinvolte e i quantitativi per contro personalmente da loro stessi consumati

(sentenza, pag. 9). Dal canto suo – ha proseguito la prima Corte – il

ricorrente ha cambiato versione tre volte, per poi dichiarare di avere acquistato,

con il coaccusato, al massimo 260 g di cocaina, di cui ne avrebbe venduti 3 o 4

g e consumati 70/80 g (sentenza, pag. 9).

Ricordato

che secondo il Procuratore pubblico i prevenuti, in correità, tra novembre del

2003.

e il 2 aprile del 2004, avrebbero venduto 260 g di cocaina in buste dosi minigrip

da 1 a 10 g, al prezzo variante fra i fr. 80.– e i fr. 150.– il grammo a vari

tossicodipendenti, sostanza precedentemente acquistata, a credito, a Lucerna,

in tre occasioni, da tale __________ (detto __________), a fr. 70 il grammo, il

primo giudice ha puntualizzato che, a suo dire, __________ sarebbe a un certo

momento diventato il "cavallo" del ricorrente, per il quale svolgeva

il cosiddetto lavoro "sporco", consistente nel prendere in consegna

la cocaina, trasportarla in Ticino e rivenderla ai clienti, incassare il

relativo prezzo e consegnare il ricavato al correo, che da parte sua teneva la

contabilità e i contatti con il fornitore (sentenza, pag. 9). Sempre stando a __________,

ha proseguito la prima Corte, prima di Natale del 2003 i due sarebbero andati

due volte a Lucerna dal fornitore, acquistando a credito 100 g rispettivamente

150.

g di cocaina. Lo stesso __________ si sarebbe poi occupato della vendita di

quest'ultimo quantitativo, che avrebbe però in parte fornito a credito, senza

riuscire a ottenere dai clienti l'intero pagamento, ciò che ha comportato un

ammanco di fr. 7'000.–, coperto poi dal ricorrente mediante la cessione della

sua Mercedes a __________ (sentenza, pag. 9). Un terzo viaggio a Lucerna –

sempre stando a quanto riferito da __________ – sarebbe poi stato effettuato

nel gennaio del 2004, con conseguente acquisto di ulteriori 70 grami di

cocaina. Da qui un totale di 320 g di cocaina (sentenza, pag. 9-10 con

riferimento al verbale del 6 aprile 2004 di __________ annesso (2a) al rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria del 21 aprile 2004).

Sollevati

alcuni dubbi sui reali quantitativi di cocaina acquistati a Lucerna, che

avrebbero anche potuto essere ben maggiori, dato tra l'altro che __________ ha

anche fatto riferimento a trasferte fatte dal solo ricorrente (sentenza, pag.

11), il presidente della Corte delle assise correzionali ha poi ricordato che __________

ha dichiarato di averne rivenduti (dei 320 g acquistati) complessivamente 260 g

al prezzo variante tra i fr. 70.– e i fr. 150.– a vari tossicodipendenti, tra

cui __________, __________, __________, __________ e __________; i quali – dal

canto loro – hanno confermato la circostanza di fronte agli inquirenti

(sentenza, pag. 11–12). Quanto ai rimanenti 60 g di cocaina, sempre secondo __________,

essi sarebbero stati consumati da lui, dal ricorrente e da __________

(sentenza, pag. 12). __________ – ha sottolineato la prima Corte – ha

confermato tale versione in almeno tre successive occasioni, una delle quali a

confronto con il ricorrente (sentenza, pag. 12 con riferimento in particolare

al verbale del 27 maggio 2004 davanti al Procuratore pubblico in:

classificatore __________, rapporto di polizia, allegato 2f).

b) Pur riconoscendo che le dichiarazioni di __________ e dei vari

acquirenti non ricostruiscono nel dettaglio l'intera vendita di complessivi 260

g di cocaina, ma soltanto di circa 200/205 g, il primo giudice ha nondimeno

creduto al soggetto, rilevando che questi meglio di qualunque altro era in

grado di determinarsi al riguardo e ritenendo verosimile che gli acquirenti

sentiti abbiano sottostimato i loro personali consumi (sentenza, pag. 12). Dal

canto suo, ha proseguito la prima Corte, dopo avere inizialmente negato ogni

addebito, nel secondo verbale il ricorrente ha confessato di avere acquistato a

credito, da __________, e su suggerimento di __________ 150 g di cocaina, che

egli non avrebbe però mai venduto, ma solo consumato personalmente (sentenza,

pag. 13 con riferimento al verbale del 5 maggio 2004 in classificatore __________,

rapporto di polizia, allegato 2a). Al quarto interrogatorio, però, ha

puntualizzato il primo giudice, confrontato alle dichiarazioni del correo e di

vari acquirenti, il ricorrente ha cambiato di nuovo versione, sostenendo che

per mantenere la famiglia in Kossovo e rifarsi una vita con l'attuale compagna,

egli si è fatto ingolosire dalla possibilità di acquistare cocaina a basso

prezzo per rivenderla tramite __________, precisando però che l'iniziativa era

partita da quest'ultimo (sentenza, pag. 13). Quanto ai quantitativi, egli ha

dapprima confessato di avere acquistato, in tre occasioni, a Lucerna, da __________,

complessivamente 250 g di cocaina; sentite le dichiarazioni di __________, ha

ammesso che in definitiva il quantitativo di 320 g riferito dal correo poteva

essere corretto, rimettendosi implicitamente al parere di chi lo accusava

(sentenza, pag. 13 con riferimento al verbale del 17 maggio 2004 in classificatore

__________, rapporto di polizia, allegato 2c). Nel proseguo dell'inchiesta,

segnatamente davanti al Procuratore pubblico, ha mantenuto questa versione,

ribadendo di non essere esattamente a conoscenza del quantitativo di droga

acquistato, ma solo di avere consumato 70/80 grammi di cocaina (sentenza, pag.

14.

con riferimento al verbale del 27 maggio 2004 in classificatore __________,

rapporto di polizia, allegato 2f). Messo a confronto con __________ ha però

nuovamente cambiato versione, sostenendo di avere acquistato, con il coaccusato,

al massimo 250 g di cocaina e ammettendo di averne venduti 4 o 5 grammi a __________

e ribadendo di averne consumati personalmente 70/80 grammi (sentenza, pag. 14).

c) Ciò posto, la prima Corte ha ritenuto che la costante versione dei

fatti resa da __________ deve prevalere perché credibile. Questi, egli ha

rilevato, ha chiamato in causa il ricorrente in forma del tutto disinteressata,

accusando d'altro canto sé stesso di reati più gravi di quelli ammessi dal coaccusato.

Le sue dichiarazioni, inoltre, per quanto attiene ai quantitativi e alle

modalità di spaccio, hanno trovato riscontro in quelle degli acquirenti, oltre

che nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente, sempre

secondo la Corte di merito, non è per contro risultato credibile già per il

solo fatto di avere fornito ben tre versioni differenti, tra cui però anche

quella che bene o male conferma – comunque non la esclude – l'acquisto di 320 g

di cocaina riferito dal correo (sentenza, pag. 14). Essa ha dipoi ritenuto del

tutto fuori luogo il tentativo dello steso ricorrente di ridimensionare le

proprie responsabilità, attribuendo il comando delle operazioni a __________,

riducendo le vendite e attribuendosi consumi esorbitanti di cocaina per

beneficiare il più possibile dell'attenuante della scemata responsabilità ex

art. 11 CP, quando invece l'esame tossicologico ha dato esito negativo

(sentenza, pag. 14). Quanto al ruolo preminente del ricorrente, ha osservato la

Corte di assise, esso emerge con oggettiva chiarezza sia dalle intercettazioni

telefoniche, che dai racconti dei clienti. D'altro canto, essa ha precisato,

già solo la differenza di età e la diversa esperienza di vita indicano

chiaramente quale degli accusati disponga della maggiore personalità, come

risultato anche dal pubblico dibattimento. Era infine il ricorrente e non __________

a disporre di denaro e automobili e ad avere un tenore di vita dispendioso pur

senza lavorare ed era poi sempre questi che intratteneva i contatti con i fornitori

della droga (sentenza, pag. 14).

d) Assevera il ricorrente che se è accertato che entrambi gli accusati

si sono recati in sole tre occasioni da __________ per acquistare droga, il

dubbio sull'effettivo quantitativo di stupefacente comperato è solo apparente,

giacché esso è perfettamente ricostruibile sulla base delle vendite effettuate

e dal consumo dichiarato. Entrambi hanno infatti confermato, egli opina, che

dopo la presa in consegna della cocaina, la stessa era conservata unicamente da

__________; questi ha poi provveduto a rivenderla ai propri clienti, i quali

sono stati enumerati e interrogati. Nel verbale di interrogatorio del 6 aprile

2004.

__________ ha dichiarato che la rimanenza di 260 g è stata da lui venduta

a __________, soggiungendo che non vi erano altri acquirenti oltre quelli

indicati nell'ordine di arresto. Se non che, egli prosegue, dagli interrogatori

degli interessati il quantitativo di cocaina venduto risulta essere di 205 g, e

non di 260 g, come sostenuto da __________ e ripreso dal primo giudice, il quale

ha peraltro dato atto che effettivamente – stando alle persone sentite – il

quantitativo che entra in considerazione è di 200/205 g di cocaina. Ne consegue

perciò che l'accertamento dei fatti operato dalla prima Corte sulla somma dei

grammi complessivi di cocaina è arbitrario. Per la determinazione del

quantitativo complessivo di droga acquistato da entrambi, sempre a suo

giudizio, occorre considerare anche l'ammontare del loro consumo personale, quantificato

da __________ in 60 g e da egli medesimo in 70/80 g. In applicazione del

principio in dubio pro reo, la quantità complessiva acquistata deve essere

stabilita perciò in 200 g / 205 g venduti e 60 g consumati, ovvero la quantità

dichiarata come acquistata da egli medesimo e corrispondente al prezzo pagato

(fr. 50.– al grammo) e al controvalore di fr. 12'500.– del veicolo consegnato a

__________.

L'ammissibilità

del ricorso non è data. Pur non sottovalutando il problema esposto nel gravame,

ossia pur riconoscendo che secondo i dati forniti dagli acquirenti la droga

venduta ammontava a 205 g circa e non e 260 g come sostenuto dal __________, la

prima Corte ha nondimeno ritenuto che la cifra da questi indicata è del tutto

reale, giacché questi meglio di chiunque conosceva la situazione, giacché non si

poteva escludere che gli stessi acquirenti, specie quelli verbalizzati una sola

volta, abbiano sottostimato il loro personale consumo per ridurre le proprie

responsabilità, giacché con una confessione del genere questi si addossava

responsabilità ben più gravi di quelle che avrebbe potuto riconoscere seguendo

la tesi del coaccusato, giacché – in particolare – il ricorrente, a differenza

dello stesso __________, ha fornito ben tre versioni differenti al riguardo,

giungendo comunque persino a riconoscere implicitamente proprio quanto preteso

dal correo. Perché la prima Corte sarebbe trascesa in arbitrio con

considerazioni e riflessioni del genere il ricorrente non spiega. Certo, alle

fine del suo esposto egli adombra l'ipotesi che __________ abbia compiuto da

solo ulteriori attività, richiamando quanto peraltro riportato alla stessa

Corte a pag. 11 della sentenza. Se non che egli trascura che tali riferimenti

riguardano semmai quantitativi di droga non contemplati nell'atto di accusa,

ossia non compresi nei 320 g di cocaina imputati ai prevenuti.

e) Il ricorrente si sofferma poi sulla sua reale responsabilità nella

vendita della sostanza, contestandola, ossia insistendo nell'affermare che la

sua partecipazione all'attività della vendita deve essere esclusa, essendosi

egli avvicinato al mondo della droga unicamente a causa dell'ospitalità

ricevuta da __________, già ampiamente addentro al "settore", il

quale lo ha iniziato al consumo e convinto cosi anche all'acquisto per

soddisfare le proprie necessità. Orbene, ancora una volta l'ammissibilità del

ricorso non è data. Nel ritenere veritiera la versione del coaccusato, la prima

Corte ha – come visto – posto particolare accento sul fatto che questi ha

chiamato in causa il ricorrente in modo del tutto disinteressato, incolpandosi

perfino di reati che avrebbe potuto contestare se avesse seguito la strategia

del correo, che le sue dichiarazioni, per quanto attiene ai quantitativi e alle

modalità di spaccio della cocaina, hanno trovato riscontro sia nelle intercettazioni

telefoniche, sia nelle deposizioni degli acquirenti (segnatamente di quelle di __________

del 3 marzo 2004 e di __________ dell'11 marzo 2004), sia nella personalità dei

singoli accusati, segnatamente nella constatazione che mentre il ricorrente è

apparso come persona sicura di sé, intelligente e scaltra, l'altro è apparso

come personaggio fragile e immaturo, nemmeno capace di incassare il prezzo

delle sue vendite di cocaina. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice,

era il ricorrente e non il correo a disporre di denaro e automobili e a

condurre un tenore di vita dispendioso. Orbene, anche in questo caso il ricorrente

sorvola su tali considerazioni e valutazioni, insistendo per contro nel richiamare

disordinatamente singole dichiarazioni rese nel corso dell'inchiesta dallo stesso

__________, da egli medesimo e dagli acquirenti, senza però sostanziare

arbitrio di sorta – termine peraltro invocato di passata soltanto al termine

del proprio esposto (ricorso, pag. 8) – ossia senza spiegare perché il primo

giudice sarebbe trasceso in arbitrio preferendo l'altra versione, specie dopo

che a un certo momento egli ha persino ammesso di avere acquistato la cocaina a

basso costo per rivenderla tramite __________ per mantenere la famiglia e

rifarsi una vita con la nuova compagna (sentenza, pag. 13), rispettivamente di

averne comunque venduti 4/5 grammi a __________ (sentenza, pag. 14). Per

motivare una censura di arbitrio occorrono, in altri termini, motivazioni ben

più solide di quelle esposte, non senza disinvoltura, nel gravame.

4.

Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale nella

misura in cui la prima Corte lo ha riconosciuto colpevole di infrazione

(aggravata) alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 LStup, anziché di

sola contravvenzione alla stessa legge (art. 19a LStup), sostenendo che la sua

partecipazione si è limitata soltanto all'acquisto della cocaina per assicurare

il proprio consumo personale, senza alcun suo coinvolgimento nelle vendite

operate da __________. Se non che egli si diparte da fatti diversi da quelli

stabiliti nella sentenza impugnata. Già si è infatti visto che la Corte di

merito non è trascesa in arbitrio di sorta accertando che egli ha concorso

anche nella vendita di 260 g di cocaina a vari tossicodipendenti e non si é

perciò limitato unicamente a consumare la droga acquistata precedentemente,

sempre in correità con __________. Proposto in questo modo il ricorso è perciò inammissibile.

5.

A mente del ricorrente la pena a suo carico è comunque eccessivamente

severa anche nel caso in cui si ritenesse che egli abbia partecipato alla

vendita della sostanza stupefacente acquistata da __________, giacché

occorrerebbe comunque dipartirsi da un quantitativo di 205 g di cocaina,

equivalenti a 20,5 g di prodotto puro in mancanza di riscontri oggettivi sul

suo grado di purezza, stimabile pertanto nel 10% come peraltro ritenuto dalla

stessa Corte di assise. La pena a suo carico deve perciò essere contenuta in 12

mesi di detenzione e non di 16 mesi come stabilito dal primo giudice, dato che

il quantitativo venduto supera di pochi grammi il limite di 18 g ritenuto dal

Tribunale federale per ammettere un caso di violazione aggravata delle legge

federale sugli stupefacenti. Ancora una volta egli si diparte da accertamenti

propri, trascurando di nuovo che la Corte di assise ha accertato, senza

incorrere in arbitrio, un quantitativo superiore di droga venduta, ossia 260 g,

corrispondenti a 26 g di sostanza pura considerando in assenza di migliori

riscontri un grado di purezza del 10% (sentenza, pag. 15). Donde

l'inammissibilità del gravame. D'altro canto egli dimentica che il criterio

decisivo nella commisurazione della pena non è la quantità della droga

trattata, bensì l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che sotto

questo profilo la quantità e la purezza dello stupefacente è di rilievo solo

ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 121 IV

193, confermata in DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 301). Nella fattispecie egli

neppure pretende ciò. Il ricorso sarebbe perciò destinato all'insuccesso anche

vagliandolo nel merito.

6.

Il ricorrente assevera che per quanto attiene alla contravvenzione

alla legge federale sugli stupefacenti legata al consumo della cocaina, egli ne

ha ammesso un consumo di 80 g. __________ ha dichiarato che il consumo complessivo

era di 60 g, di modo che il reato è dato. A suo giudizio non può però essere

condivisa l'affermazione della prima Corte riferita al suo inoperoso e dispendioso

tenore di vita, giacché gli atti del processo hanno consentito di chiarire la

fonte della sua accresciuta disponibilità finanziaria, come pure della sorte di

tali averi. Quali sarebbero questi atti egli però non spiega. Ancora una volta

l'ammissibilità del ricorso non è data. Egli puntualizza dipoi di essere stato

comunque mantenuto dalla propria compagna, come da essa medesima confermato.

Con un’argomentazione del genere egli non tenta però nemmeno di spiegare perché

il primo giudice sarebbe incorso in arbitrio ponendosi seri interrogativi in

relazione alla constatazione che egli, nonostante il suo statuto di asilante, abbia

potuto permettersi di acquistare ben tre automobili, segnatamente tra l'altro

una Mercedes KLC 320 di fr. 18'000.– consegnata a __________ in pagamento di

una partita di cocaina e la BMW325i da fr. 7'000.– sequestratagli il giorno

dell'arresto (sentenza, pag. 7).

7.

Al punto 9 del ricorso il ricorrente si diffonde ulteriormente sulla

commisurazione della pena per confortare la sua richiesta volta a ridurre la

pena a 12 mesi di detenzione, ossia al minimo previsto dall'art. 19 n. 2 lett.

a LStup per un caso grave. Nel motivare il gravame egli si diparte però di

nuovo da presupposti fattuali diversi da quelli contenuti nella sentenza

impugnata e vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale,

riservato il caso dell'arbitrio (invocato peraltro soltanto in relazione

all'accertamento sul suo ruolo nella fattispecie), non riscontrabile – comunque

sia – nel caso in esame nemmeno alla luce delle successive puntualizzazioni (ai

limiti del pretesto) esposte nel gravame.

8.

Il ricorrente insorge pure contro la sua condanna all'espulsione

dalla Svizzera per un periodo di 7 anni, sostenendo che non sono date le

condizioni per pronunciare una sanzione del genere.

a) A

norma dell'art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero

per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla

reclusione o alla detenzione. L'espulsione è, da un alto, una pena accessoria

volta a reprimere un'infrazione e, dall'altro, una misura destinata a

proteggere l'ordine pubblico (DTF 123 IV 107 consid. 1, pag. 108). Secondo

giurisprudenza, il carattere preponderante dell'espulsione è quello di una

misura di sicurezza (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108, 117 IV 229 consid.

1c/cc pag. 232). Per decidere se pronunciarla, va considerato la sua duplice

natura: il giudice tiene conto quindi sia dei criteri inerenti alla

commisurazione della pena (art. 63 CP), sia della necessità di garantire la

sicurezza pubblica (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108 e 109, 117 IV 112 consid.

3a pag. 118). Egli dispone in tale ambito di un ampio potere di apprezzamento e

viola il diritto federale unicamente ove ecceda il suo potere di apprezzamento,

ad esempio, fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure abusi

di tale potere pronunciando una misura eccessivamente severa o eccessivamente

mite (DTF 104 IV 22 consid. 1b). Resta il fatto che il giudice deve usare riserbo

nell'espellere uno straniero da tempo integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107

consid. 1 pag. 109, 117 IV 112 consid. 3a pag. 117). Il che non impedisce in

ogni modo di espellere una persona al beneficio di un permesso di domicilio

(DTF 122 IV 70) o finanche un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2 pag. 196).

b) Nel pronunciare l'espulsione dalla Svizzera, il primo giudice ha

anzitutto sottolineato che la Svizzera rappresenta per il ricorrente terra di

conquista, ove egli può prosperare con traffici soprattutto illeciti.

Nonostante una prima espulsione pronunciata nel marzo del 1996 (v. pag. 6) e la

conseguente perdita del permesso di dimora, egli ha proseguito, l'accusato vi è

ostinatamente ritornato, non esitando a tale scopo ad abusare della procedura

di asilo politico, presentendo una domanda non sorretta da alcun valido motivo.

Rilevato che il ricorrente non ha legami di rilievo con la Svizzera, tolta una

relazione extraconiugale con __________ non

meritevole di protezione, data l'asserita intenzione dello stesso prevenuto di

volere riconciliarsi con la moglie in patria, il presidente della Corte delle

assise correzionali ha sottolineato che questi è però soprattutto pericoloso

per l'ordine pubblico, non soltanto per la cocaina trafficata, ma anche per

fatto che stava per trafficarne altra; era inoltre ben inserito in un giro di

trafficanti importanti, abituati a trattare quantitativi rilevanti di droga,

nel quale aspirava di entrare (sentenza, pag. 19). Plurirecidivo (v. sentenza,

pag. 6 e 7 in fondo) – ha soggiunto la prima Corte – se egli ha avuto in passato

il merito di avere lavorato onestamente in Svizzera (ciò che gli aveva allora

consentito di beneficiare della sospensione condizionale della pena pronunciata

il 27 marzo 1996 dal Tribunale distrettuale di Baden), attualmente egli preferisce

girare a bordo delle sue automobili, facendosi oltretutto mantenere dal

contribuente nel numeroso limbo dei falsi asilanti. Al dibattimento, egli ha

puntualizzato, il ricorrente ha comunque dichiarato di accettare la pena dell'espulsione

effettiva, nell'ipotesi che la pena privativa della libertà fosse sospesa

condizionalmente. Ricordato che l'accusato mantiene comunque legami stretti con

il proprio paese di origine, la prima Corte ha concluso per la pronuncia

dell'espulsione per un periodo di 7 anni, giudicandolo proporzionato rispetto

alla pena privativa della libertà tenuto in specie conto che si trattava del

secondo provvedimento del genere e che egli aveva recidivato (sentenza, pag.

19–20).

c) Il ricorrente ritiene ingiustificato il provvedimento in rassegna,

rilevando che il motivo addotto dal primo giudice per pronunciarlo, ossia una

"punizione"(sentenza, pag. 19), attiene più alla pena principale che

a quella accessoria. Fa poi carico alla prima Corte di avere trascurato elementi

di rilievo quali il passato di onesto lavoratore, le pressioni subite in

patria, il suoi legame sentimentale con __________, il carcere preventivo

sofferto, il suo coinvolgimento nella fattispecie a causa di cattive compagnie __________

e, in particolare, le prospettive di un radicale cambiamento in positivo della

situazione una volta che queste sono cessate. Quanto alla sua dichiarazione di

accettare l'espulsione se fosse stata accordata la sospensione condizionale

della pena privativa della libertà, egli spiega, essa è stata pronunciata in un

particolare contesto, ovvero nel corso del processo.

d) Argomentazioni del genere, peraltro non trascurate nella sentenza

impugnata, appaiono del tutto secondarie rispetto ai motivi addotti dalla Corte

di merito per pronunciare il provvedimento impugnato, ossia il bisogno di tutela

dell'ordine di pubblico di fronte a una persona che ha chiaramente abusato

della procedura di asilo (sentenza, pag. 7) ritornando in Svizzera nonostante

la precedente negativa esperienza giudiziaria (che aveva tra l'altro comportato

la perdita del permesso di dimora; pag. 6) per spacciare droga grazie alle sue

conoscenze nel mondo del narcotraffico (sentenza, pag. 19 e 20). Chiedere in un

contesto del genere che si prescinda dalla pena accessori dell'espulsione non è

perciò serio.

e) Secondo il ricorrente, la durata del provvedimento impugnato appare

comunque sproporzionata rispetto alle pena privativa della libertà (16 mesi detenzione).

Ora, è vero che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, tra la durata

della pena principale e quella dell'espulsione deve sussistere una certa

proporzionalità. Qualora il giudice pronunci un'espulsione di lunga durata

accanto a una pena principale lieve o un’espulsione di corta durata a fianco di

una grave pena principale, egli deve motivare sufficientemente la propria

decisione (DTF 123 IV 107 consid. 3 pag. 111). Al riguardo, la prima Corte ha

ritenuto ancora proporzionata la pronuncia dell'espulsione per la durata di 7

anni perché si tratta della seconda espulsione, perché il ricorrente ha

risposto alla prima espulsione di 3 anni (pronunciata dal Tribunale distrettuale

di Baden nel 1996) delinquendo ancora più pesantemente. Pur apprezzabilmente

più lunga rispetto alla pena principale, una durata del genere non appare però

ancora come la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di

apprezzamento, specie se si considerano – oltre al fatto che si tratta pur

sempre della seconda espulsione dal territorio svizzero – i privilegiati legami

del soggetto con il mondo del narcotraffico, il suo proposito di entrare

vieppiù nel giro che conta (sentenza, pag. 19) – e quindi, il reale rischio di

ulteriori traffici da parte dell'accusato – ossia circostanze che impongono

maggior severità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico. Infondato

anche al riguardo, il ricorso deve essere di nuovo disatteso.

9.

Il ricorrente insorge dipoi contro la mancata concessione della

sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione, criticando la

prima Corte per avere formulato pronostico sfavorevole sulla sua condotta.

Ora, giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di

una pena accessoria – come quella di una pena privativa della libertà non

superiore a diciotto mesi – se la vita anteriore e il carattere del condannato

lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi

crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da

lui, il danno subìto, giudizialmente e o mediante transazione. L'espulsione può

essere sospesa condizionalmente anche se la pena principale va espiata (DTF 114

IV 95 consid. b). Per accordare o negare la sospensione condizionale è

determinante esclusivamente il pronostico fondato sui criteri previsti

dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in

Svizzera. Sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in

Svizzera o all'estero non è invece di rilievo, tale questione interessando se

mai l'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195

consid. 2b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di

trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni, in ogni modo il giudice

deve valutare globalmente la situazione (DTF 123 IV 107 consid. 4a pag. 111,

119.

IV 195 consid. 3b).

10.

Il presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto di

dovere formulare prognosi del tutto negativa sulla futura condotta del

soggetto. Ricordato di avere formulato prognosi favorevole per la pena

principale della libertà alla condizione che quella accessoria fosse effettiva

– conformemente a quanto ammesso dal Tribunale federale (DTF 104 IV 225 consid.

2b) – egli ha rilevato che in ogni modo prevalgono al riguardo implicazioni

sfavorevoli, come l'assenza di prospettive professionali, non possedendo il

ricorrente il diritto di lavorare in Svizzera. Se vi rimanesse, egli ha

puntualizzato, si ritroverebbe senza lavoro e in ristrettezze economiche, ai

margini della società, senza nemmeno il conforto dei vantaggi derivanti dallo

statuto di richiedente l'asilo. Data anche la mancanza di valori morali, che lo

ha ripetutamente portato a delinquere, e data la frequentazione di un

sottobosco di loschi personaggi, ha fatto presente il primo giudice, non vi è

motivo per credere che l'accusato cesserebbe la ripresa dei traffici di droga.

D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, già una volta il ricorrente ha

beneficiato della sospensione condizionale della pena accessoria; ciò nonostante

egli ha però commesso nuovi e gravi reati. Il quadro complessivo è perciò più

negativo, visto che egli si è avvicinato a reati più gravi e che possiede

minori prospettive, ed anche intenzioni, di reinserimento onesto.(sentenza,

pag. 20 e 21).

11.

Il ricorrente fa carico al primo giudice di non avere considerato

che le persone in Svizzera legate al mondo della droga e che egli conosceva

sono state nel frattempo arrestate e che egli aveva manifestato davanti al

Procuratore pubblico l'intenzione di troncare con la droga. Ciò consente di

ritenere improbabile che egli riallaccerà contatti con il mondo dei trafficanti

di droga. Egli non è di poi, come indicato, un recidivo specifico; aveva a suo

tempo inoltre lavorato onestamente per anni in Svizzera. Non sussiste perciò la

prospettiva di una sua emarginazione in Svizzera e quindi di una sua potenziale

possibilità di ricaduta nel crimine. giacché egli intrattiene una stabile

relazione affettiva con __________, che lo ha sempre sostenuto e mantenuto. E

nemmeno va trascurato il carcere preventivo sofferto, che lo ha profondamente

scosso, al punto da fargli comprendere la lezione.

12.

V'è anzitutto da chiedersi se argomenti del genere reggono sotto il

profilo della buona fede processuale. Al dibattimento egli ha dichiarato

infatti di accettare l'espulsione effettiva qualora la pena privativa della

libertà fosse stata sospesa condizionalmente (sentenza, pag. 20). E per finire

la prima Corte ha fatto proprio tale auspicio, subordinando per l'appunto il

verdetto favorevole all'imputato per quanto riguarda la pena privativa della

libertà – non senza generosità, dato che si trattava della terza condanna –

proprio all'espulsione effettiva del condannato (sentenza, pag. 18). La

questione non ha da essere vagliata oltre. Privo di qualsivoglia prospettiva di

lavoro in Svizzera (DTF 117 IV 3 consid. 2b pag. 5), senza mezzi finanziari e

legato – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata –

al sottobosco dei trafficanti di droga (che non necessariamente si riducono a

tali __________ e __________), il ricorrente non poteva contare sulla

comprensione del giudice per quanto riguarda la formulazione di un pronostico

favorevole sulla futura condotta in Svizzera, specie se si considera che egli

ha deliberatamente e senza necessità delinquito commettendo nuovi e gravi reati

nonostante le precedenti condanne subite. Di fronte alla irriducibilità del

ricorrente, non si può pertanto affermare che negando l'applicazione dell'art.

41.

n. 1 cpv. 1 CP il primo giudice abbia dato prova di ingiustificato rigore.

Ne discende pertanto di nuovo la reiezione del ricorso.

13.

Il ricorrente insorge infine contro la decisione con la quale il

primo giudice ha addebitato integralmente le spese di inchiesta per complessivi

fr. 33'992.– in ragione di meta ciascuno a lui e a __________. Le indagini

della polizia erano finalizzate a tutt'altra fattispecie e il coinvolgimento

degli accusati è emerso soltanto successivamente; per le attività svolte non si

sarebbe giustificato un simile dispendio di uomini e mezzi, con conseguente

aumento dei costi. L'importo pro capite di fr. 16'996.– è perciò eccessivo e

pertanto arbitrario in assenza di un riparto con i principali responsabili,

coinvolti nell'inchiesta. Da qui la loro proporzionale riduzione. Ora, al

riguardo la sentenza di assise non è di particolare sussidio. Senza spendere

una sola riga di motivazione, il primo giudice ha addebitato le spese di

inchiesta preliminare per complessivi fr. 33'992.– ai condannati in ragione di

meta per ciascuno nonostante che il ricorrente sia stato prosciolto

dall'imputazione di tentata infrazione aggravata alla legge federale sugli

stupefacenti (dispositivo n.3). Dalla distinta delle spese relative al ricorrente,

risulta nondimeno che le sole intercettazioni telefoniche riferite al suo Natel

ammontano a complessivi fr. 19'228.– (fr. 1'462.– + fr. 4'168.– + fr. 1’462.– +

fr. 1'462.– + fr. 4'400.– + fr. 6'274.–). Quelle riferite a __________

ammontano per contro a fr. 14'764.– (fr. 3'872.– + fr. 4'874.– + fr. 4'418.– +

fr. 1'600.–). Donde un totale di fr. 33'992.– (fr. 19'228.– + fr. 14'764.–).

Ora, è vero che le intercettazioni in rassegna non hanno portato alla conferma

di tutti i reati ipotizzati agli inquirenti, hanno comunque contribuito in modo

rilevante alla condanna relativa all'acquisto e la vendita di 260 g di cocaina.

Spettava a questo punto al ricorrente spiegare perché tali spese sarebbero

sproporzionate rispetto al risultato ottenuto. Nel suo ricorso il ricorrente

non si è però spinto sino a tanto. D'altro canto, a dolersi dell'ammontare di

queste spese avrebbe dovuto caso mai essere l'altro accusato (che però non ha

ricorso), dalla distinta risultando che le intercettazioni telefoniche relative

alla sua utenza hanno comportato spese minori (fr. 14'774.– rispetto ai fr.

19'228.– relativi ai controlli effettuati sull'altra utenza). Stabilendo in fr.

16'996.– la sua quota parte (sentenza, pag. 25), il primo giudice ha per finire

persino favorito il ricorrente, debitore di per sé di un importo maggiore (fr.

19'228.–).

14.

Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il

ricorso deve essere disatteso siccome manifestamente infondato. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente

(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

in applicazione

dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3.

Intimazione:

– __________,

c/o avv. __________;

– avv.

__________;

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

Pubblico Nicola Respini, Lugano;

– Corte

delle assise correzionali di Bellinzona;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Ministero

pubblico, SERCO, Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, CP 6528, Camorino;

– Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;

– Dipartimento

opere sociali, Segreteria generale, Bellinzona;

– Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna;

– Direzione

del Penitenziario cantonale, La Stampa, Lugano.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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