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Decisione

17.2004.55

espulsione efffettiva del condannato dal territorio svizzero a seguito della formulazione di un pronostico negativo sulla sua futura condotta in Svizzera senza riguardo alla sospensione condizionale d

11 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 20 ottobre 2004 presentato da

__________,

richiedente

d'asilo residente a __________, celibe, studente

(patrocinato

dal dott. iur. __________,

studio

avv. __________)

contro la

sentenza emanata il 15 settembre 2004 dal presidente della Pretura penale nei

suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 5 maggio 2004 il Procuratore pubblico ha

dichiarato __________ autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla

legge federale sugli stupefacenti per avere, dal febbraio 2001, venduto a

Lugano a tossicomani della zona almeno due bolas di cocaina, come pure

per avere, fra l'ottobre del 2002 e il gennaio del 2004, ripetutamente ricevuto

per suo consumo personale una quantità imprecisata di marijuana. __________ è

stato dichiarato inoltre autore colpevole di violenza o minaccia contro

autorità e funzionari per avere, a __________, durante il suo fermo il 22

aprile 2004 e il controllo d'identità, colpito con pugni e calci tre agenti di

polizia. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna

dell'accusato a 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 3

anni, il tutto come pena parzialmente aggiuntiva a una precedente condanna a 10

giorni di detenzione già inflittagli con decreto di accusa del 28 ottobre 2002.

Il Procuratore pubblico ha ordinato altresì la confisca di un cellulare Nokia

con carta SIM sequestrato dalla polizia il 22 aprile 2004 e della somma di fr. 1800.–

sequestrata il giorno dell'arresto. Al decreto di accusa __________ ha

presentato opposizione.

B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 15 settembre 2004 il

presidente della Pretura penale ha confermato tanto i capi d'imputazione quanto

la proposta di pena contenute nel decreto di accusa, salvo dissequestrare il

cellulare con la carta SIM. Egli ha revocato nondimeno la sospensione

condizionale alla pena di 10 giorni di detenzione inflitta all'accusato con

decreto di accusa del 28 ottobre 2002.

C. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 17

settembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di

revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 ottobre successivo,

egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Per quanto riguarda l'imputazione di violenza o minaccia contro

autorità e funzionari, il ricorrente sostiene anzitutto che in concreto manca

qualsiasi certificato medico–sanitario atto a comprovare quanto gli è imputato,

tanto più necessario ove si consideri che per arrestarlo gli agenti hanno fatto

uso di mezzi coercitivi sproporzionati. Benché il primo giudice lo abbia

definito un energumeno, non un graffio o un altro segno di qualsiasi natura

egli risulta avere lasciato agli agenti. In realtà – egli soggiunge – il

presidente della Pretura penale si è lasciato influenzare dai precedenti

processi da lui celebrati in esito all'operazione “caldo ’04”. Far assurgere la

propria esperienza al rango di indizio o di prova costituisce però arbitrio

nell'accertamento dei fatti.

a) Nella misura in cui il ricorrente pretende di scorgere una manifesta

incongruenza tra l'accusa di avere aggredito i tre agenti all'atto del fermo e

la mancanza di attestazioni mediche sulle conseguenze subìte dai funzionari, il

ricorso manca di consistenza. Dal rapporto di arresto risulta che al momen­to

in cui la polizia ha controllato l'identità a una trentina di africani nel

centro per richiedenti l'asilo della Croce Rossa a __________, tutti si sono

comportati bene, tranne l'imputato, il quale ha assalito i tre agenti che

entravano in camera sua. I funzionari hanno dovuto così fare uso della forza,

anche perché l'imputato ha tentato ancora a più riprese di sferrare calci

(sentenza, pag. 3 seg., act. 7). Contrariamente a quanto asserisce il

ricorrente, il primo giudice non aveva motivo per mettere in dubbio quanto

figura nel rapporto, in particolare il fatto che l'imputato abbia attaccato i

tre agenti. Che costoro non abbiano riportato conseguenze poco importa, l'uso

della forza non implicando necessariamente lividi o contusioni.

b) Nella misura in cui il ricorrente scorge un altro arbitrio per

avere, il primo giudice, rilevato che l'accusa da lui rivolta alla polizia

(quella di avere un atteggiamento persecutorio nei confronti dei richiedenti

l'asilo africani) non regge poiché nei precedenti processi derivanti

dall'operazione “caldo ’04” nessun altro asilante africano aveva mai sostenuto

nulla del genere, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Senza cadere in

arbitrio il primo giudice poteva difatti ritenere che i compor­tamenti

intimidatori rimproverati per la prima volta alla polizia dall'imputato nei

confronti di richiedenti l'asilo africani, ritenuti indiscriminatamente

spacciatori di droga, si riconducevano a una mera opinione del soggetto. Del

resto non sussidia al ricorrente invocare generiche vessazioni poliziesche,

tanto meno in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il

problema è di sapere se egli abbia fatto uso di violenza verso i tre funzionari

oppure no. Generiche doglianze non giovano al buon esito del ricorso.

3.

Il ricorrente fa valere che, in antitesi a quanto ha accertato il primo

giudice, egli non aveva mai opposto resistenza né usato violenza durante la

perquisizione di polizia. Anzi, nel verbale di arresto del 23 aprile 2004 egli

ricorda di avere dichiarato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di avere

egli medesimo subìto prepotenze da parte degli agenti. Il presidente della

Pretura penale lo avrebbe condannato perciò in base a un'arbitraria

ricostruzione dei fatti, in palese contrasto con le risultanze istruttorie,

addebitandogli inesistenti contraddizioni prima di fronte alla polizia e poi al

Procuratore pubblico.

a) Il presidente della Pretura penale ha ricordato che nel suo primo

interrogatorio il prevenuto si era imitato ad affermare di essersi comportato

bene, contestando quanto dichiaravano gli agenti di polizia. Solo in seguito

egli ha incolpato gli agenti di averlo schiaffeggiato quando era già

ammanettato e di averlo spinto sul letto per farlo sedere, pur ammettendo che

in quel frangente egli può avere involontariamente sferrato un calcio. Stando

all'imputato, la polizia lo ha accusato di violenze per il mero fatto di avere

rinvenuto fra i suoi docu­menti un decreto di accusa del 20 ottobre 2002 che

gli infliggeva 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari. Ciò posto, il primo giudice ha

scartato l'ipotesi – come detto – che la polizia consideri tutti i richiedenti

l'asilo africani alla stregua di spacciatori, al punto da ordire accuse

fittizie, nessun altro compagno dell'imputato già passato davanti al tribunale avendo

adombrato nulla di simile. Per di più, i poliziotti avevano denunciato per

primi le violenze subìte, addebiti cui il prevenuto si era limitato a reagire

con semplici dinieghi, pur confrontato con una precisa descrizione

dell'accaduto. Che in seguito egli abbia lamentato soprusi non depone a favore

della sua credibilità, non intravedendosi del resto perché gli agenti avrebbero

raccontato il falso. A sfavore dell'imputato deponeva del resto l'analogo

precedente, ossia l'aggressione di un agente della polizia ferroviaria,

culminato in un decreto di accusa (sentenza, pag. 4 a 6).

b) Perché la motivazione testé riassunta denoterebbe estremi di

arbitrio il ricorrente non spiega. Egli assume che il presidente della Pretura

penale ha insistito a torto sulle sue presunte contraddizioni e allega di non

avere denunciato subito le percosse perché l'agente verbalizzante del primo

interrogatorio era quello che durante la perquisizione lo aveva schiaffeggia­to.

Per tale motivo egli ha evocato i soprusi solo davanti al Procuratore pubblico,

a conferma di quanto riferito al Giudice dell'istruzione e dell'arresto. Se non

che, con siffatte argomentazioni appellatorie il ricorrente perde di vista il

limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale

nell'accertamento dei fatti. Come si è spiegato (consid. 1), in un ricorso per

cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non basta esporre una diversa

versione dell'accaduto, per quanto plausibile possa essere, ma occorre indicare

per quali ragioni lo svolgimento dei fatti accertato dal giudice di merito

sarebbe manifestamente insostenibile. Invano si cercherebbe nel memoriale del

ricorrente un'adeguata motivazione in tal senso.

4.

Il ricorrente insorge dipoi contro la confisca della somma di fr.

1800.

–, nessuna prova dimostrando a suo avviso che essa sia di provenienza

illecita, salvo fr. 80.– ricavati dalla vendita di cocaina a tale __________.

Egli ripete che fr. 400.– si devono al suo risparmio sullo spillatico di circa

fr. 2.– giornaliero, importo realistico ove si pensi che egli è entrato in

Svizzera ai primi di febbraio del 2001, e che i restanti fr. 1400.– sono il

compenso da lui ricevuto per prestazioni lavorative come giardiniere al

servizio di una certa signora __________. Il presidente della Pretura penale

non ha creduto a tali affermazioni, ritenendo inverosimile che si potesse

risparmiare su una diaria tanto esigua, destinata per altro a soddisfare tutte

le necessità non correlate all'alloggio (pasti, vestiti, igiene personale,

ecc.). Egli ha reputato poco plausibile altresì che l'imputato avesse lavorato

quasi tre mesi presso una persona di cui non conosceva nemmeno il cognome,

tanto meno accumulando fr. 1800.– con un guadagno massimo fr. 40.–/50.– per

volta, per tacere del fatto che la somma era composta anche da banconote di

grosso taglio, più elevato di quello oggetto dei dichiarati introiti. Perché

siffatte motivazioni sarebbero non solo discutibili o criticabili, bensì

arbitrarie finanche nel risultato il ricorrente non spiega. Ancora una volta

egli si limita a ribadire la propria versione dei fatti, soggiungendo che in

ogni modo gli sono state sequestrate più banconote di piccolo taglio che banconote

di taglio maggiore. Ma ciò non basta – e da lungi – per rendere ammissibile un

ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio.

5.

Quanto alla commisurazione della pena, il ricorrente chiede che si

prescinda dalla revoca della sospensione condizione della pena di 10 giorni di

detenzione inflittagli con il decreto di accusa del 28 ottobre 2002. Egli fonda

la sua conclusione, nondimeno, sul presupposto di dover esser prosciolto

dall'imputazione di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari, onde

il venir meno della recidiva specifica. Come si è illustrato però, simile premessa

non ha fondamento. La richiesta cade quindi nel vuoto, come nel vuoto cade la

censura volta contro la pena accessoria dell'espulsione, ancorata anch'essa al

medesimo presupposto.

6.

Infine il ricorrente fa carico al primo giudice di avere disposto

l'espulsione effettiva senza esaminare quali siano le conseguenze per lui in

caso di rimpatrio e chi potrebbe prestargli assistenza nel paese d'origine.

Prima di decidere un tale provvedimento il presidente della Pretura penale

avrebbe dovuto accertare invece che i fini cui tende la sospensione

condizionale possono essere raggiunti solo per mezzo dell'allontanamento

effettivo. In mancanza di ciò, egli avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione

della pena accessoria. La critica è speciosa. Sospesa condizionalmente la pena

privativa della libertà, il presidente della Pretura penale ha nondimeno

escluso il beneficio della sospensione condizionale alla pena accessoria

(espulsione per tre anni) formulando un pronostico sfavorevole sulla futura

condotta del condannato in Svizzera, conformemente a quanto prescrive l'art. 41

n. 1 cpv. 1 CP. Il ricorrente non si confronta con la prognosi negativa, né

tanto meno assevera che essa si informi a criteri non pertinenti o che sia la

risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprez­zamento. Si

aggiunga che a ragione il primo giudice non si è domandato se le possibilità di

reinserimento sociale per l'imputato fossero maggiori all'estero che in

Svizzera (DTF 119 IV 195 consid 2b). Esistono casi, per vero, in cui la sospensione

condizionale della pena principale viene fatta dipendere dall'immediata esecuzione

della pena accessoria (104 IV 225 consid. 2b). Nella fattispecie tale ipotesi

non si pone, il primo giudice avendo concesso la sospensione condizionale ai 75

giorni di detenzione senza riguardo a tale pronostico.

7.

Ne segue in ultima analisi che, nella misura in cui è ammissibile,

il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura i cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

– __________,

c/o Studio legale avv. __________;

– dott.

iur. __________, Studio legale avv. __________;

– Procuratore

Pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero

Pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Servizio

coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

– Ufficio

reperti, Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

– Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

– Ufficio

dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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