17.2004.56
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22 novembre 2004Italiano19 min
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Numero d'incarto:
17.2004.56
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, CCRP
Titolo:
stato di necessità - presupposti - attenuanzione della pena - prescrizione dell'azione penale (diritto previgente) - acquisizione di materiale processuale (rogatoria all'estero) a valere come atto interruttivo della prescrizione - querela penale - forma
LEX MITIOR
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
QUERELA
QUERELANTE
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE
STATO DI NECESSITÀ
art. 68 cpv. 1 CPP-TI
art. 28 cf. 1 CPS
art. 34 cpv. 1 CPS
art. 72 cf. 2 VCPS
Incarto n.
17.2004.56
Lugano
22 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G.A. Bernasconi e Chiesa
Segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26
ottobre 2004 presentato da
RI 1,
di __________ __________ e __________ __________ __________,
cittadino italiano, nato a __________ il __________ __________ __________,
domiciliato a __________ (__________), __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
studio dell'avv. __________ __________ __________-__________
__________, __________)
contro la sentenza emanata il 17 settembre 2004 dal
presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 21 aprile 2004 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta calunnia per avere, a ____________________
il 7 marzo 2001 e il 17 marzo 2004, reso sospetta la __________ SA di condotta
disonorevole e di altri fatti lesivi della sua reputazione. Per quanto riguarda
il 7 marzo 2001, l'accusa si riferiva a una lettera indirizzata quel giorno
all'allora presidente del Consiglio di Stato __________, in cui l'accusato
sosteneva che “il proprio caso era stato depistato ed insabbiato”, la banca avendo
ordinato il
7 gennaio 1985 all'allora Procuratrice pubblica __________ di
estendere a lui le imputazioni mosse dalla banca contro un suo dirigente e di
emettere nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. E i responsabili
di ciò, stando alle dichiarazioni rilasciate dal
malavitoso __________ dopo l'arresto, dovevano essere ricercati all'interno
dell'istituto. Quanto ai fatti del 17 marzo 2004, si trattava di una lettera
indirizzata il 17 marzo 2004 all'Ufficio di esecuzione di __________ in allegato
a una domanda di esecuzione, poi alla base di un precetto esecutivo contro lo
stesso istituto. In quello scritto RI 1 ripeteva le medesime accuse e
soggiungeva che la banca, per il tramite di suoi funzionari e dietro compenso
di 300 000
dollari, aveva istigato i malavitosi __________ e l'avv. __________ a rapirlo.
Tali affermazioni erano state proferite nonostante egli fosse a conoscenza di
un decreto di abbandono emanato l'8 gennaio 1987 dal Procuratore pubblico
sottocenerino nei confronti di responsabili e legali della banca, da lui
accusati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, falsa testimonianza e
diffamazione. Ciò posto, nei confronti di RI 1 il Procuratore pubblico ha
proposto una multa di fr. 800.– e l'espulsione per 3 anni, pena sospesa condizionalmente
per 2 anni.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 17 settembre 2004 il presidente della Pretura
penale ha confermato l'imputazione e la multa, ma non la pena accessoria, non
essendo l'accusato stato condannato alla detenzione o alla reclusione.
C. Contro
il predetto giudizio RI 1 ha inoltrato il 21 settembre 2004 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 26 ottobre 2004 egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione
ascrittagli, rispettivamente di dichiarare prescritta l'azione penale per il
primo reato e improcedibile per mancanza di querela l'azione relativa al secondo.
Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente esordisce rilevando che
il decreto emanato dal Procuratore pubblico l'8 gennaio 1987 era solo
formalmente e nominalmente un abbandono, ma nella sostanza era un non luogo a
procedere poiché fondato unicamente su informazioni preliminari. Di
conseguenza, solo un decreto di abbandono potendo passare in giudicato, il
presidente della Pretura penale non poteva dare per acquisiti determinati fatti
(consid. 8b). A torto. In effetti, trattandosi di un decreto emesso nel 1987,
faceva stato il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941, il quale
prevedeva che se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti
delle informazioni preliminari, non trovava motivi sufficienti per promuovere
il procedimento penale, pronunciava l'abbandono, dandone avviso al denunciato e
alla parte lesa (art. 144 cpv. 2 vCPP). Il procedimento poteva essere ripreso,
a giudizio del Procuratore, qualora fossero state scoperte nuove prove (art.
145.
vCPP).
Con le
modiche promulgate il 23 settembre 1992 (entrate in vigore il 1° gennaio 1993)
e del 19 dicembre 1994 (entrate in vigore il 1° gennaio 1996) il legislatore ha
distinto invero fra decreto di non luogo a procedere (emanato in alternativa
alla promozione dell'accusa: art. 143 cpv. 2 vCPP e 184 CPP) e decreto di abbandono
(emanato una volta compiuta l'istruzione formale: art. 171c vCPP e 214
cpv. 1 CPP), conferendo espressamente forza di giudicato solo a quest'ultimo,
riservata la sua revoca (art. 171i vCPP e 220 CPP), ove si scoprano
fatti o mezzi di prova rilevanti non emersi durante l'istruttoria formale e
finché l'azione penale non sia prescritta (art. 171l cpv. 1 vCPP e 221
cpv. 1 CPP). Tali norme però sono successive al decreto in esame, il cui contenuto
rimaneva vincolante finché il Procuratore pubblico avesse ripreso il
procedimento di fronte a nuove prove (art. 145 CPP in vigore l'8 gennaio 1987).
Ora, stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, dopo il decreto
di abbandono dell'8 gennaio 1987 non sono più seguiti altri atti che modificassero
la situazione, circostanza di cui l'accusato era al corrente (consid. 8b in
fine). Dando per acquisiti i fatti esposti nel decreto, di conseguenza, il presidente
della Pretura penale non ha violato norme di procedura.
2.
Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
3.
In
merito all'asserzione dell'accusato, secondo cui la banca ha ordinato il 7
gennaio 1985 al Procuratore pubblico, per il tramite del proprio legale, di
arrestarlo, il presidente della Pretura penale ha constatato che in realtà si
era trattato di una semplice segnalazione con richiesta di intervento, non di
un ordine alla magistratura. Che l'allora Procuratrice pubblica __________
avesse reagito nel giro di due settimane, emettendo un ordine di arresto internazionale
nei confronti di lui, era dovuto al fatto che egli era già inquisito – come si
desume da un verbale d'interrogatorio del 18 dicembre 1984 di __________ – per
l'esistenza di indizi a suo carico. Tant__________ figurava un passaggio circa
il coinvolgimento di lui (consid. 8a). In ogni caso – ha proseguito il primo
giudice – dal decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987 si evince che il
procedimento pendente contro RI 1 era stato avviato a prescindere dalla lettera
in questione. Donde la deduzione che l'imputato sapeva sin dal 1987, come del
resto aveva ammesso in aula, del decreto di abbandono e del suo contenuto (consid.
8b). A titolo abbondanziale il presidente della Pretura penale ha menzionato il
non luogo a procedere emanato il 19 giugno 1995 in seguito alla segnalazione
del dicembre 1994 di RI 1 circa l'operato dei magistrati nella vicenda che lo
aveva coinvolto, confermato dalla Camera dei ricorsi penali il 20 novembre
1996, come pure la decisione di non avviare una procedura disciplinare presa il
4.
maggio 1998 dal Consiglio della magistratura (consid. 8c). Per concludere, il
primo giudice ha dedotto dalle circostanze citate che, per quel che riguardava
le due lettere di cui al decreto di accusa, RI 1 sapeva di dire cosa non vera.
In particolare sapeva di non poter affermare che la banca aveva dato ordini
alla magistratura e sviato o insabbiato le indagini (consid. 8d).
4.
Il
ricorrente asserisce che, nel noto decreto di abbandono essendo menzionato un
telex inviato il 14 dicembre 1985 (recte: 1984) dalla Procura pubblica alle
banche ticinesi in vista della perquisizione e del sequestro di svariati conti
bancari comprendenti anche i suoi e quelli di sue società, se tali conti non
erano soltanto di sua pertinenza e di sue società, anche contro terzi avrebbe
dovuto essere avviato un procedimento penale e che il procedimento nei suoi
confronti dev'essere stato promosso al più tardi il 14 dicembre 1984. Se non
che – egli prosegue – ciò è smentito dagli atti, poiché nessun procedimento
contro terzi risulta essere stato avviato. Quello promosso a suo carico era del
resto il n. 153 del 1985 e non poteva risalire ai primi dell'anno. La lettera del
7.
gennaio 1985 con cui la banca chiedeva l'estensione dell'accusa, poi, faceva
seguito a un colloquio di tre giorni prima con il Procuratore pubblico, sicché
fino ad allora non vi erano procedimenti in atto nei suoi confronti. E il
sospetto di essere stato convinto di dire il vero sarebbe rafforzato dal fatto
che mai la banca aveva prodotto la relazione posta a fondamento della denuncia.
5.
Le
argomentazioni testé riassunte denotano palese carattere appellatorio. In
effetti il ricorrente non si confronta nemmeno di scorcio con le considerazioni
del primo giudice sulla lettera del
7.
gennaio
1985.
o sul decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987. Egli allude bensì a tali
atti, ma non censura di arbitrio che il presidente della Pretura penale abbia
qualificato la lettera come semplice segnalazione e richiesta di intervento, né
tanto meno che scritti del genere siano usuali e non configurino alcun “ordine
alla magistratura”. Per quanto concerne il decreto di abbandono dell'8 gennaio
1987, il ricorrente si limita a sostenere che la circostanza secondo cui il
procedimento a suo carico sia stato avviato senza riguardo alla lettera in
questione sarebbe falso e smentito dal contenuto del decreto stesso. A tal fine
egli si appoggia al passaggio riguardante il telex inviato il 14 dicembre 1984
alle banche ticinesi, traendo deduzioni personali (“dovrebbero trarsi le
seguenti conclusioni”), salvo poi sovvertirle con
elementi
cui dà un'interpretazione personale (il fatto che contro altri non sia stato aperto
un procedimento penale, che il procedimento aperto nei suoi confronti reca il
n. 153 del 1985, che nella lettera del 7 gennaio 1985 la banca si riferisse a
un colloquio del 4 gennaio, che fosse intercorsa previamente la trasfer__________
in __________) per concludere che proprio quella lettera è stata la causa del
procedimento avviato nei suoi confronti. Per suffragare le proprie deduzioni il
ricorrente si avvale anche di elementi (co__________, mai prodotta dalla banca,
e l'audizione di lui) che invano si cercherebbe nel giudizio impugnato. In
definitiva, su questo punto il ricorso si esaurisce in congetture e deduzioni
fondate su un'interpretazione personale di fatti – in parte anche nuovi – che,
seppure non privi di un'apparente logicità, non sono atte a sostanziare il
preteso arbitrio, poiché non dimostrano che le conclusioni cui è giunto il
primo giudice sono manifestamente insostenibili o in aperto contrasto con gli
atti.
6.
Quanto
alle asserzioni dell'accusato circa il rapimento che sarebbe stato ordito dalla
banca per il tramite di suoi funzionari, fondandosi su una sentenza emessa il
28.
novembre 1986 dal Tribunale di __________ (doc. H prodotto dalla difesa al
dibattimento) il primo giudice ha accertato che un certo __________, allettato
dal compenso di 300 000 dollari, aveva progettato, d'intesa con __________ __________,
di sequestrare RI 1 per sapere dove fosse il denaro. Entrambi sono poi stati condannati
dal Tribunale di __________, ma dalla sentenza in oggetto si evince unicamente
che il funzionario di una banca della Svizzera italiana (non specificata) aveva
promesso un compenso per ottenere informazioni sul luogo dove fossero i soldi,
cosa tuttavia mai dimostrata. In ogni caso, da nulla risulta che la banca abbia
mai ordito il sequestro di RI 1 o che fosse coinvolta nella vicenda (consid.
9a). Il 28 gennaio 1987 RI 1 aveva bensì sporto una denuncia contro __________,
__________ e un ignoto funzionario della banca per tentato sequestro di
persona ed estorsione, ma l'inchiesta si era conclusa con un decreto di
abbandono emesso il 13 febbraio 1987, confermato dalla Camera dei ricorsi
penali il 7 maggio 1987 (consid. 9b). Donde la conclusione che nelle due
lettere oggetto del decreto di accusa l'accusato sapeva di non poter sostenere
che la banca aveva prospettato il suo sequestro e nemmeno che i mandanti di quel
rapimento andassero cercati all'interno dell'istituto (consid. 9c).
7.
Il
ricorrente obietta che l'istituto menzionato nella sentenza del Tribunale di __________
non poteva essere che la __________, cui __________ aveva esplicitamente fatto
richiamo nell'interrogatorio. Per il resto egli solleva una serie di interrogativi
che il presidente della Pretura penale avrebbe
dovuto porsi, concludendo che configura arbitrio sostenere che la banca non sia
implicata nel tentato sequestro. Secondo il ricorrente, di fronte alla
confessione di __________, ritenuta attendibile dai giudici italiani, era legittimo
ipotizzare che, attribuendo alla banca il disegno criminoso del sequestro, egli
fosse convinto di proferire il vero. Inconferente sarebbe poi il riferimento al
decreto di abbandono del 13 febbraio 1987 che, oltre a essere in realtà un non
luogo a procedere, aveva archiviato la denuncia per incompetenza del giudice
ticinese.
Così
com'è formulata l'impugnazione si rivela irricevibile già per il fatto che il ricorrente
si limita a sollevare interrogativi che avrebbe dovuto porsi il giudice di
merito, ma non si confronta – una volta ancora – con le conclusioni cui questi
è giunto, né tanto meno dimostra che tali accertamenti sarebbero in palese
contrasto con gli atti. Del resto, se l'istituto indicato nella sentenza 28
novembre 1986 del Tribunale di __________ era la PC 1, invano si cercherebbe in
quel giudizio il benché minimo accenno a un'implicazione di essa nel tentato
sequestro (doc. H citato, pag. 5 e 6). Circa la qualifica del (secondo) decreto
di abbandono del 13 febbraio 1987 (archiviazione della denuncia per sequestro)
come non luogo a procedere, esso non giova alle argomentazioni del ricorrente
(sopra, consid. 1).
8.
Il
ricorrente invoca lo stato di necessità relativamente alla lettera allegata
alla domanda di esecuzione alla base del precetto esecutivo n. 1031861 emesso
il 17 marzo 2004 dall'Ufficio di esecuzione di __________ a carico della banca (act.
32). A suo dire, egli si trovava nell'assoluta necessità di menzionare i fatti
posti a fondamento della richiesta risarcitoria allo scopo di interrompere la
prescrizione del credito. Nemmeno una dichiarazione concisa e generica o
telegrafica poteva fare a meno, perciò, di contenere un riferimento ai fatti
costitutivi del credito, atti a incolpare l'istituto di fatti di rilevanza
penale e di condotta disonorevole.
a) Giusta
l'art. 34 n. 1 CP il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e
non altrimenti evitabile un patrimonio non è punibile se il pericolo non è
imputabile all'agente e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente
pretendere che l'agente rinunciasse al bene minacciato. Se il pericolo è imputabile
all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si poteva ragionevolmente
pretendere la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo
il suo libero apprezzamento (art. 66 CP). L'atto necessario è lecito se il bene
protetto è più prezioso di quello leso; è illecito ma scusato o non punibile
quando il bene in contrasto sia di valore equiparabile (DTF 122 IV 1 consid. 2b
pag. 4). Il pericolo dev'essere imminente, ossia attuale, concreto e non altrimenti
evitabile (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 3c pag. 5).
b) Anche
su questo punto il ricorso è privo di fondamento. Intanto, l'art. 67 cpv. 1 n.
4.
LEF non è di aiuto poiché esso non obbliga il creditore a indicare nella domanda
di esecuzione il titolo in base al quale il credito è esigibile (DTF 95 III 33 consid.
1.
pag. 36). Se il debitore può capire dal contesto generale la ragione per cui
è escusso, basta invero che il precetto esecutivo menzioni come causa il
“risarcimento danni” (DTF 121 III 18 consid. 2 pag. 19). Inoltre, come rileva
il primo giudice, lo stato di necessità può essere invocato unicamente se la messa
in pericolo imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile.
Tale non è, evidentemente, un credito per risarcimento danni.
9.
Il ricorrente eccepisce altresì la prescrizione per quanto concerne
i fatti relativi al 7 marzo 2001, asseverando che – contrariamente a quanto
rileva il primo giudice – tra il 15 aprile 2002, data del suo interrogatorio, e
il 21 aprile 2004, giorno in cui è stato emanato il decreto di accusa, non sono
stati compiuti atti istruttori suscettibili di interrompere il termine.
a) Premesso che alla fattispecie torna applicabile – in
virtù della lex mitior – l'art. 178 vCP, che prevede la prescrizione ordinaria
dell'azione penale per i delitti contro l'onore in due anni, come pure l'art.
72.
n. 2 vCP per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione (e il
termine di prescrizione assoluta di quattro anni), il presidente della Pretura
penale non ha ravvisato prescrizione alcuna, accertando che dopo l'interrogatorio
dell'accusato per rogatoria del 15 aprile 2002 sono stati compiuti vari atti interruttivi
della prescrizione, con particolare riferimento agli atti 21 e 22 dell'incarto
penale (pag. 5).
b) Perché
tali atti avrebbero interrotto la prescrizione, il presidente della Pretura
penale non spiega, né indica quali altri atti avrebbero interrotto la
prescrizione dell'azione penale giusta l'art. 72 n. 2 vCP. Ora, l'art. 72 n. 2
cpv. 1 vCP prevedeva che la prescrizione fosse interrotta da ogni atto d'istruzione
di un'autorità incaricata del procedimento, come pure da ogni decisione del
giudice diretta contro l'agente, in particolare da citazioni e interrogatori,
da ordini di arresto o di perquisizione, da perizie e dall'esercizio di ogni
rimedio giuridico contro una decisione. Secondo giurisprudenza, la prescrizione
dell'azione penale è interrotta anche da ogni attività dell'autorità inquirente
che giova alla prosecuzione del procedimento e che scaturisce effetti esterni
(DTF 126 IV 5 consid. 1 pag. 7), a differenza – per esempio – di un semplice
studio degli atti o di un ricerca di giurisprudenza (DTF 90 IV 63).
Per
quanto riguarda l'act. 21 (lettera 6 maggio 2002 del Procuratore pubblico al
patrocinatore dell'accusato), esso non era suscettibile di interrompere la prescrizione
dell'azione penale. Quanto all'act. 22 (trasmissione da parte dell'Ufficio
federale di giustizia, il 14 maggio 2002, degli atti raccolti in esecuzione
della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Ministero pubblico il 7
gennaio e il 18 febbraio 2002), la situazione è diversa. L'inoltro della
domanda di assistenza giudiziaria alla Procura generale della Repubblica presso
la Corte di appello di __________ con cui si chiedeva l'interrogatorio del
ricorrente sui fatti contenuti nella querela del 2 luglio 2001, seguita da un
complemento il 18 febbraio 2002, ha infatti comportato utili sviluppi per il
procedimento. Come si è visto, dopo l'audizione del ricorrente il 15 aprile
2002, gli atti della rogatoria sono stati trasmessi il 14 maggio 2002 dall'Ufficio
federale di giustizia al Ministero pubblico, cui sono pervenuti il 16 maggio
2002.
Tali atti sono stati inseriti nell'incarto in quella data o poco dopo,
ciò che equivale alla decisione di acquisire materiale processuale atta a
consentire il seguito del procedimento. Di conseguenza, l'acquisizione della
commissione rogatoria va considerata come atto interruttivo della prescrizione
(art. 72 n. 2 CP; cfr. DTF 73 IV 258 segg.; Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 72 CP). E nelle circostanze descritte
è superfluo esaminare se altri atti abbiano sortito il medesimo effetto.
10.
Infine il ricorrente eccepisce la mancanza di querela riguardo ai
fatti del 17 marzo 2004. A torto. Sotto il profilo dell'art. 28 cpv. 1 CP basta
esprimere la volontà incondizionata che l'autore dell'infrazione sia
perseguito. Per la forma fanno stato le norme del diritto
cantonale (DTF 128 IV 81 consid. 2a pag. 83, 118 IV 167 consid. 1b pag. 169; Trechsel, op. cit., n. 7
dell'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re
D., consid. 3.1 e 3.2). Ora, l'art. 68 CPP prevede unicamente che nei reati a
querela di parte il Procuratore pubblico promuove l'azione penale su istanza
scritta. Non occorre l'indicazione specifica che si tratti di una querela. Che
nello scritto del 2 aprile 2004 indirizzato al Ministero pubblico (act. 32,
pag. 2) la banca abbia fatto uso del termine “denuncia penale” poco importa,
avendo
l'istituto espresso la volontà incondizionata di far perseguire l'autore
per le espressioni lesive dell'onore contenute nell'allegato al precetto
esecutivo n. 1031861.
11.
Se ne
conclude, in ultima analisi. che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è
destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza
(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
Terzi implicati
PC 1
rappr. da: RC 1
rappr. da: RC 2
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per
violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per
cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30
giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La
legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione
sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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