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Decisione

17.2004.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 21 aprile 2004 il Procuratore pubblico

ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta calunnia per avere, a ____________________

il 7 marzo 2001 e il 17 marzo 2004, reso sospetta la __________ SA di condotta

disonorevole e di altri fatti lesivi della sua reputazione. Per quanto riguarda

il 7 marzo 2001, l'accusa si riferiva a una lettera indirizzata quel giorno

all'allora presidente del Consiglio di Stato __________, in cui l'accusato

sosteneva che “il proprio caso era stato depistato ed insabbiato”, la banca avendo

ordinato il

7 gennaio 1985 all'allora Procuratrice pubblica __________ di

estendere a lui le imputazioni mosse dalla banca contro un suo dirigente e di

emettere nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. E i responsabili

di ciò, stando alle dichiarazioni rilasciate dal

malavitoso __________ dopo l'arresto, dovevano essere ricercati all'interno

dell'istituto. Quanto ai fatti del 17 marzo 2004, si trattava di una lettera

indirizzata il 17 marzo 2004 all'Ufficio di esecuzione di __________ in allegato

a una domanda di esecuzione, poi alla base di un precetto esecutivo contro lo

stesso istituto. In quello scritto RI 1 ripeteva le medesime accuse e

soggiungeva che la banca, per il tramite di suoi funzionari e dietro compenso

di 300 000

dollari, aveva istigato i malavitosi __________ e l'avv. __________ a rapirlo.

Tali affermazioni erano state proferite nonostante egli fosse a conoscenza di

un decreto di abbandono emanato l'8 gennaio 1987 dal Procuratore pubblico

sottocenerino nei confronti di responsabili e legali della banca, da lui

accusati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, falsa testimonianza e

diffamazione. Ciò posto, nei confronti di RI 1 il Procuratore pubblico ha

proposto una multa di fr. 800.– e l'espulsione per 3 anni, pena sospesa condizionalmente

per 2 anni.

B. Statuendo

su opposizione, con sentenza del 17 settembre 2004 il presidente della Pretura

penale ha confermato l'imputazione e la multa, ma non la pena accessoria, non

essendo l'accusato stato condannato alla detenzione o alla reclusione.

C. Contro

il predetto giudizio RI 1 ha inoltrato il 21 settembre 2004 una dichiarazione

di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione

scritta del 26 ottobre 2004 egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione

ascrittagli, rispettivamente di dichiarare prescritta l'azione penale per il

primo reato e improcedibile per mancanza di querela l'azione relativa al secondo.

Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente esordisce rilevando che

il decreto emanato dal Procuratore pubblico l'8 gennaio 1987 era solo

formalmente e nominalmente un abbandono, ma nella sostanza era un non luogo a

procedere poiché fondato unicamente su informazioni preliminari. Di

conseguenza, solo un decreto di abbandono potendo passare in giudicato, il

presidente della Pretura penale non poteva dare per acquisiti determinati fatti

(consid. 8b). A torto. In effetti, trattandosi di un decreto emesso nel 1987,

faceva stato il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941, il quale

prevedeva che se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti

delle informazioni preliminari, non trovava motivi sufficienti per promuovere

il procedimento penale, pronunciava l'abbandono, dandone avviso al denunciato e

alla parte lesa (art. 144 cpv. 2 vCPP). Il procedimento poteva essere ripreso,

a giudizio del Procuratore, qualora fossero state scoperte nuove prove (art.

145.

vCPP).

Con le

modiche promulgate il 23 settembre 1992 (entrate in vigore il 1° gennaio 1993)

e del 19 dicembre 1994 (entrate in vigore il 1° gennaio 1996) il legislatore ha

distinto invero fra decreto di non luogo a procedere (emanato in alternativa

alla promozione dell'accusa: art. 143 cpv. 2 vCPP e 184 CPP) e decreto di abbandono

(emanato una volta compiuta l'istruzione formale: art. 171c vCPP e 214

cpv. 1 CPP), conferendo espressamente forza di giudicato solo a quest'ultimo,

riservata la sua revoca (art. 171i vCPP e 220 CPP), ove si scoprano

fatti o mezzi di prova rilevanti non emersi durante l'istruttoria formale e

finché l'azione penale non sia prescritta (art. 171l cpv. 1 vCPP e 221

cpv. 1 CPP). Tali norme però sono successive al decreto in esame, il cui contenuto

rimaneva vincolante finché il Procuratore pubblico avesse ripreso il

procedimento di fronte a nuove prove (art. 145 CPP in vigore l'8 gennaio 1987).

Ora, stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, dopo il decreto

di abbandono dell'8 gennaio 1987 non sono più seguiti altri atti che modificassero

la situazione, circostanza di cui l'accusato era al corrente (consid. 8b in

fine). Dando per acquisiti i fatti esposti nel decreto, di conseguenza, il presidente

della Pretura penale non ha violato norme di procedura.

2.

Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

3.

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

3.

In

merito all'asserzione dell'accusato, secondo cui la banca ha ordinato il 7

gennaio 1985 al Procuratore pubblico, per il tramite del proprio legale, di

arrestarlo, il presidente della Pretura penale ha constatato che in realtà si

era trattato di una semplice segnalazione con richiesta di intervento, non di

un ordine alla magistratura. Che l'allora Procuratrice pubblica __________

avesse reagito nel giro di due settimane, emettendo un ordine di arresto internazionale

nei confronti di lui, era dovuto al fatto che egli era già inquisito – come si

desume da un verbale d'interrogatorio del 18 dicembre 1984 di __________ – per

l'esistenza di indizi a suo carico. Tant__________ figurava un passaggio circa

il coinvolgimento di lui (consid. 8a). In ogni caso – ha proseguito il primo

giudice – dal decreto di abbandono del­l'8 gennaio 1987 si evince che il

procedimento pendente contro RI 1 era stato avviato a prescindere dalla lettera

in questione. Donde la deduzione che l'imputato sapeva sin dal 1987, come del

resto aveva ammesso in aula, del decreto di abbandono e del suo contenuto (consid.

8b). A titolo abbondanziale il presidente della Pretura penale ha menzionato il

non luogo a procedere emanato il 19 giugno 1995 in seguito alla segnalazione

del dicembre 1994 di RI 1 circa l'operato dei magistrati nella vicenda che lo

aveva coinvolto, confermato dalla Camera dei ricorsi penali il 20 novembre

1996, come pure la decisione di non avviare una procedura disciplinare presa il

4.

maggio 1998 dal Consiglio della magistratura (consid. 8c). Per concludere, il

primo giudice ha dedotto dalle circostanze citate che, per quel che riguardava

le due lettere di cui al decreto di accusa, RI 1 sapeva di dire cosa non vera.

In particolare sapeva di non poter affermare che la banca aveva dato ordini

alla magistratura e sviato o insabbiato le indagini (consid. 8d).

4.

Il

ricorrente asserisce che, nel noto decreto di abbandono essen­do menzionato un

telex inviato il 14 dicembre 1985 (recte: 1984) dalla Procura pubblica alle

banche ticinesi in vista della perquisizione e del sequestro di svariati conti

bancari comprendenti anche i suoi e quelli di sue società, se tali conti non

erano soltanto di sua pertinenza e di sue società, anche contro terzi avrebbe

dovuto essere avviato un procedimento penale e che il procedimento nei suoi

confronti dev'essere stato promosso al più tardi il 14 dicembre 1984. Se non

che – egli prosegue – ciò è smentito dagli atti, poiché nessun procedimento

contro terzi risulta essere stato avviato. Quello promosso a suo carico era del

resto il n. 153 del 1985 e non poteva risalire ai primi dell'anno. La lettera del

7.

gennaio 1985 con cui la banca chiedeva l'estensione dell'accusa, poi, faceva

seguito a un colloquio di tre giorni prima con il Procuratore pubblico, sicché

fino ad allora non vi erano procedimenti in atto nei suoi confronti. E il

sospetto di essere stato convinto di dire il vero sarebbe rafforzato dal fatto

che mai la banca aveva prodotto la relazione posta a fondamento della denuncia.

5.

Le

argomentazioni testé riassunte denotano palese carattere ap­pellatorio. In

effetti il ricorrente non si confronta nemmeno di scorcio con le considerazioni

del primo giudice sulla lettera del

7.

gennaio

1985.

o sul decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987. Egli allude bensì a tali

atti, ma non censura di arbitrio che il presidente della Pretura penale abbia

qualificato la lettera come semplice segnalazione e richiesta di intervento, né

tanto meno che scritti del genere siano usuali e non configurino alcun “ordine

alla magistratura”. Per quanto concerne il decreto di abbandono dell'8 gennaio

1987, il ricorrente si limita a sostenere che la circostanza secondo cui il

procedimento a suo carico sia stato avviato senza riguardo alla lettera in

questione sarebbe falso e smentito dal contenuto del decreto stesso. A tal fine

egli si appoggia al passaggio riguardante il telex inviato il 14 dicembre 1984

alle banche ticinesi, traendo deduzioni personali (“dovreb­bero trarsi le

seguenti conclusioni”), salvo poi sovvertirle con

elementi

cui dà un'interpretazione personale (il fatto che contro altri non sia stato aperto

un procedimento penale, che il procedimento aperto nei suoi confronti reca il

n. 153 del 1985, che nella lettera del 7 gennaio 1985 la banca si riferisse a

un colloquio del 4 gennaio, che fosse intercorsa previamente la trasfer__________

in __________) per concludere che proprio quella lettera è stata la causa del

procedimento avviato nei suoi confronti. Per suffragare le proprie deduzioni il

ricorrente si avvale anche di elementi (co__________, mai prodotta dalla banca,

e l'audizione di lui) che invano si cercherebbe nel giudizio impugnato. In

definitiva, su questo punto il ricorso si esaurisce in congetture e deduzioni

fondate su un'interpretazione personale di fatti – in parte anche nuovi – che,

seppure non privi di un'apparente logicità, non sono atte a sostanziare il

preteso arbitrio, poiché non dimostrano che le conclusioni cui è giunto il

primo giudice sono manifestamente insostenibili o in aperto contrasto con gli

atti.

6.

Quanto

alle asserzioni dell'accusato circa il rapimento che sarebbe stato ordito dalla

banca per il tramite di suoi funzionari, fondandosi su una sentenza emessa il

28.

novembre 1986 dal Tribunale di __________ (doc. H prodotto dalla difesa al

dibattimento) il primo giudice ha accertato che un certo __________, allettato

dal compenso di 300 000 dollari, aveva progettato, d'intesa con __________ __________,

di sequestrare RI 1 per sapere dove fosse il denaro. Entrambi sono poi stati condannati

dal Tribunale di __________, ma dalla sentenza in oggetto si evince unicamente

che il funzionario di una banca della Svizzera italiana (non specificata) aveva

promesso un compenso per ottenere informazioni sul luogo dove fossero i soldi,

cosa tuttavia mai dimostrata. In ogni caso, da nulla risulta che la banca abbia

mai ordito il sequestro di RI 1 o che fosse coinvolta nella vicenda (consid.

9a). Il 28 gennaio 1987 RI 1 aveva bensì sporto una denuncia contro __________,

__________ e un ignoto funzionario della banca per tentato se­questro di

persona ed estorsione, ma l'inchiesta si era conclusa con un decreto di

abbandono emesso il 13 febbraio 1987, confermato dalla Camera dei ricorsi

penali il 7 maggio 1987 (consid. 9b). Donde la conclusione che nelle due

lettere oggetto del decreto di accusa l'accusato sapeva di non poter sostenere

che la banca aveva prospettato il suo sequestro e nemmeno che i mandanti di quel

rapimento andassero cercati all'interno dell'istituto (consid. 9c).

7.

Il

ricorrente obietta che l'istituto menzionato nella sentenza del Tribunale di __________

non poteva essere che la __________, cui __________ aveva esplicitamente fatto

richiamo nell'interrogatorio. Per il resto egli solleva una serie di interrogativi

che il presidente della Pretura penale avrebbe

dovuto porsi, concludendo che configura arbitrio sostenere che la banca non sia

implicata nel tentato sequestro. Secondo il ricorrente, di fronte alla

confessione di __________, ritenuta attendibile dai giudici italiani, era legittimo

ipotizzare che, attribuendo alla banca il disegno criminoso del sequestro, egli

fosse convinto di proferire il vero. Inconferente sarebbe poi il riferimento al

decreto di abbandono del 13 febbraio 1987 che, oltre a essere in realtà un non

luogo a procedere, aveva archiviato la denuncia per incompetenza del giudice

ticinese.

Così

com'è formulata l'impugnazione si rivela irricevibile già per il fatto che il ricorrente

si limita a sollevare interrogativi che avrebbe dovuto porsi il giudice di

merito, ma non si confronta – una volta ancora – con le conclusioni cui questi

è giunto, né tanto meno dimostra che tali accertamenti sarebbero in palese

contrasto con gli atti. Del resto, se l'istituto indicato nella sentenza 28

novembre 1986 del Tribunale di __________ era la PC 1, invano si cercherebbe in

quel giudizio il benché minimo accenno a un'implicazione di essa nel tentato

sequestro (doc. H citato, pag. 5 e 6). Circa la qualifica del (secondo) decreto

di abbandono del 13 febbraio 1987 (archiviazione della denuncia per sequestro)

come non luogo a procedere, esso non giova alle argomentazioni del ricorrente

(sopra, consid. 1).

8.

Il

ricorrente invoca lo stato di necessità relativamente alla lettera allegata

alla domanda di esecuzione alla base del precetto esecutivo n. 1031861 emesso

il 17 marzo 2004 dall'Ufficio di esecuzione di __________ a carico della banca (act.

32). A suo dire, egli si trovava nell'assoluta necessità di menzionare i fatti

posti a fonda­mento della richiesta risarcitoria allo scopo di interrompere la

prescrizione del credito. Nemmeno una dichiarazione concisa e generica o

telegrafica poteva fare a meno, perciò, di contenere un riferimento ai fatti

costitutivi del credito, atti a incolpare l'istituto di fatti di rilevanza

penale e di condotta disonorevole.

a) Giusta

l'art. 34 n. 1 CP il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e

non altrimenti evitabile un patrimonio non è punibile se il pericolo non è

imputabile all'agente e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente

pretendere che l'agente rinunciasse al bene minacciato. Se il pericolo è imputabile

all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si poteva ragionevolmente

pretendere la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo

il suo libero apprezzamento (art. 66 CP). L'atto necessario è lecito se il bene

protetto è più prezioso di quello leso; è illecito ma scusato o non punibile

quando il bene in contrasto sia di valore equiparabile (DTF 122 IV 1 consid. 2b

pag. 4). Il pericolo dev'essere imminente, ossia attuale, concreto e non altrimenti

evitabile (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 3c pag. 5).

b) Anche

su questo punto il ricorso è privo di fondamento. Intanto, l'art. 67 cpv. 1 n.

4.

LEF non è di aiuto poiché esso non obbliga il creditore a indicare nella domanda

di esecuzione il titolo in base al quale il credito è esigibile (DTF 95 III 33 consid.

1.

pag. 36). Se il debitore può capire dal contesto generale la ragione per cui

è escusso, basta invero che il precetto esecutivo menzioni come causa il

“risarcimento danni” (DTF 121 III 18 consid. 2 pag. 19). Inoltre, come rileva

il primo giudice, lo stato di necessità può essere invocato unicamente se la messa

in pericolo imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile.

Tale non è, evidentemente, un credito per risarcimento danni.

9.

Il ricorrente eccepisce altresì la prescrizione per quanto concerne

i fatti relativi al 7 marzo 2001, asseverando che – contrariamente a quanto

rileva il primo giudice – tra il 15 aprile 2002, data del suo interrogatorio, e

il 21 aprile 2004, giorno in cui è stato emanato il decreto di accusa, non sono

stati compiuti atti istruttori suscettibili di interrompere il termine.

a) Premesso che alla fattispecie torna applicabile – in

virtù della lex mitior – l'art. 178 vCP, che prevede la prescrizione ordinaria

dell'azione penale per i delitti contro l'onore in due anni, come pure l'art.

72.

n. 2 vCP per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione (e il

termine di prescrizione assoluta di quattro anni), il presidente della Pretura

penale non ha ravvisato prescrizione alcuna, accertando che dopo l'interrogatorio

dell'accusato per rogatoria del 15 aprile 2002 sono stati compiuti vari atti interruttivi

della prescrizione, con particolare riferimento agli atti 21 e 22 dell'incarto

penale (pag. 5).

b) Perché

tali atti avrebbero interrotto la prescrizione, il presidente della Pretura

penale non spiega, né indica quali altri atti avrebbero interrotto la

prescrizione dell'azione penale giusta l'art. 72 n. 2 vCP. Ora, l'art. 72 n. 2

cpv. 1 vCP prevedeva che la prescrizione fosse interrotta da ogni atto d'istruzione

di un'autorità incaricata del procedimento, come pure da ogni decisione del

giudice diretta contro l'agente, in particolare da citazioni e interrogatori,

da ordini di arresto o di perquisizione, da perizie e dall'esercizio di ogni

rimedio giuridico contro una decisione. Secondo giurisprudenza, la prescrizione

dell'azione penale è interrotta anche da ogni attività dell'autorità inquirente

che giova alla prosecuzione del procedimento e che scaturisce effetti esterni

(DTF 126 IV 5 consid. 1 pag. 7), a differenza – per esempio – di un semplice

studio degli atti o di un ricerca di giurisprudenza (DTF 90 IV 63).

Per

quanto riguarda l'act. 21 (lettera 6 maggio 2002 del Procuratore pubblico al

patrocinatore dell'accusato), esso non era suscettibile di interrompere la prescrizione

dell'azione penale. Quanto all'act. 22 (trasmissione da parte dell'Ufficio

federale di giustizia, il 14 maggio 2002, degli atti raccolti in esecuzione

della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Ministero pubblico il 7

gennaio e il 18 febbraio 2002), la situazione è diversa. L'inoltro della

domanda di assistenza giudiziaria alla Procura generale della Repubblica presso

la Corte di appello di __________ con cui si chiedeva l'interrogatorio del

ricorrente sui fatti contenuti nella querela del 2 luglio 2001, seguita da un

complemento il 18 febbraio 2002, ha infatti comportato utili sviluppi per il

procedimento. Come si è visto, dopo l'audizione del ricorrente il 15 aprile

2002, gli atti della rogatoria sono stati trasmessi il 14 maggio 2002 dall'Ufficio

federale di giustizia al Ministero pubblico, cui sono pervenuti il 16 maggio

2002.

Tali atti sono stati inseriti nell'incarto in quella data o poco dopo,

ciò che equivale alla decisione di acquisire materiale processuale atta a

consentire il seguito del procedimento. Di conseguenza, l'acquisizione della

commissione rogatoria va considerata come atto interruttivo della prescrizione

(art. 72 n. 2 CP; cfr. DTF 73 IV 258 segg.; Trechsel,

StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 72 CP). E nelle circostanze descritte

è superfluo esaminare se altri atti abbiano sortito il medesimo effetto.

10.

Infine il ricorrente eccepisce la mancanza di querela riguardo ai

fatti del 17 marzo 2004. A torto. Sotto il profilo dell'art. 28 cpv. 1 CP basta

esprimere la volontà incondizionata che l'autore dell'infrazione sia

perseguito. Per la forma fanno stato le norme del diritto

cantonale (DTF 128 IV 81 consid. 2a pag. 83, 118 IV 167 consid. 1b pag. 169; Trechsel, op. cit., n. 7

dell'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re

D., consid. 3.1 e 3.2). Ora, l'art. 68 CPP prevede unicamente che nei reati a

querela di parte il Procuratore pubblico promuove l'azione penale su istanza

scritta. Non occorre l'indicazione specifica che si tratti di una querela. Che

nello scritto del 2 aprile 2004 indirizzato al Ministero pubblico (act. 32,

pag. 2) la banca abbia fatto uso del termine “denuncia penale” poco importa,

avendo

l'istituto espresso la volontà incondizionata di far perseguire l'autore

per le espressioni lesive dell'onore contenute nell'allegato al precetto

esecutivo n. 1031861.

11.

Se ne

conclude, in ultima analisi. che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è

destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza

(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in

applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

Terzi implicati

PC 1

rappr. da: RC 1

rappr. da: RC 2

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per

violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per

cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30

giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La

legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione

sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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