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Decisione

17.2004.60

intimazione delle sentenze e degli atti del processo mediante invio postale raccomandato - momento della notifica in caso di mancato ritiro della raccomandata - seconda intimazione - conseguenze

29 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 15 novembre 2004 presentato da

__________,

__________,

aiuto elettricista

(patrocinato

dall'avv. __________)

contro la

sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi

confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decreto di accusa del 4 agosto 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________

autore colpevole di danneggiamento, violenza contro funzionari e ubriachezza

molesta per fatti avvenuti a Lugano il 3 luglio 2004. Nei confronti di lui egli

ha proposto la condanna a 5 giorni di detenzione da espiare, la revoca della sospensione

condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero

pubblico il 13 maggio 2004 e la proroga di un anno della sospensione condizionale

relativa a una pena di 20 giorni di detenzione decisa il 13 aprile 2004 dall'Untersuchungsrichteramt

III Bern-Mittelland. La parte civile __________ è stata

rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro competente. Il decreto di

accusa è stato intimato per raccomandata al domicilio del destinatario il 4

agosto 2004. Il 6 settembre successivo il Ministero pubblico ha attestato il

passaggio in giudicato del decreto.

B. Il 7

settembre 2004 è giunta al Ministero pubblico una lettera del 3 settembre 2004

(spedita il 6 settembre) in cui __________ dichiarava di formulare opposizione

al decreto di accusa. Con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura

penale ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva. Contro tale

sentenza l'accusato è insorto con ricorso del 15 novembre 2004 alla Corte di

cassazione e di revisione penale, chiedendo che la sua opposizione sia

dichiarata tempestiva e che la sentenza impugnata sia annullata. Nelle sue

osservazioni del 23 novembre 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere

il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente fa valere di avere trovato la comunicazione postale che

lo invitava a ritirare il plico raccomandato contenente il decreto di accusa il

16.

agosto 2004, al rientro delle sue vacanze in Spagna, ma di non avere potuto

darvi seguito perché la raccomandata era già stata rinviata al mittente. Il

giudice della Pretura penale ha trascurato – egli sottolinea – che sul retro

dell'ultima pagina del decreto di accusa non figura solo il timbro “intimazione

a mezzo raccomandata” con la data del 4 agosto 2004, ma anche una successiva

indicazione “intimazione a mezzo posta B”, con la data del 20 agosto 2004,

attestata dallo stesso Ministero pubblico (act. 2 annesso al ricorso). Spettava

al Ministero pubblico precisare – ove ciò fosse – che tale seconda spedizione

costituiva un mero invio per conoscenza. Nel dubbio, la sua opposizione del 6

settembre 2004 al decreto di accusa trasmessogli per “posta B” il 20 agosto

2004.

va ritenuta tempestiva.

2.

Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo

penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1),

in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile

(cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato,

con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art.

124.

cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene

mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o

svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il

plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato

(art. 120 CPC).

3.

In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto

modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene

notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio

non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni

utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre

che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 consid.

1.

pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e

dell'ordinanza (1) delle legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è

stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle

poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è

stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali”

(010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva

perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza

del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).

4.

Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto

di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per

raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario, a __________,

il 4 agosto 2004 ed è stato rinviato al mittente dalla posta il 17 agosto 2004,

decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse attendersi

sviluppi dal procedimento penale a suo carico è altrettanto pacifico (sentenza

impugnata, pag. 3). L'intimazione del decreto di accusa è avvenuta perciò il

settimo e ultimo giorno di giacenza, giovedì 12 agosto 2004. Introdotta il 6

settembre successivo, l'opposizione in esame è perciò manifestamente tardiva,

il termine di 15 giorni per impugnare il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1

lett. e CP) essendo scaduto nel frattempo, e ciò anche volendo individuare l'ultimo

giorno utile nel 17 agosto 2004, allorché il plico è stato ritornato al mittente.

5.

Resta il fatto che, come risulta dall'esemplare del decreto di accusa

allegato al ricorso, il Ministero pubblico ha ripetuto l'invio al destinatario per

“posta B” non appena il plico raccomandato gli è

stato rinviato dall'ufficio postale, tant'è che sul retro del decreto figura,

barrato, il timbro dell'intimazione per raccomandata del 4 agosto 2004, sostituita

dalla menzione manoscritta “intimato

per posta B” con accanto il

timbro 20 agosto 2004. E all'intimazione per “posta B” il

destinatario ha poi reagito, come si è visto, con l'opposizione del 3 settembre

2004, spedita il 6 settembre successivo. Nel trasmettere gli atti alla Pretura

penale, il Procuratore pubblico ha eccepito la tardività dell'opposizione, sostenendo

che il rinvio del decreto di accusa al destinatario per “posta B” il 20 agosto 2004 era una semplice ulteriore spedizione per conoscenza.

Così argomentando, egli dimentica però che il decreto giunto all'accusato non

recava la dicitura “copia per

informazione”, “copia per conoscenza” o un'avvertenza

analoga (v. Donzallaz,

La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 555 n. 1172), bensì il formale attergato “intimazione per posta B”, che poteva essere interpretato solo come una nuova notifica. Del

resto, l'intimazione di un atto giudiziario è valida anche per posta semplice,

sempre che l'atto entri in possesso del destinatario.

6.

È

vero che il mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del destinatario

entro i sette giorni di giacenza alla posta non dà diritto a una seconda intimazione,

la quale equivarrebbe a una proroga del termine di ricorso (Donzallaz, op. cit., pag. 553 n. 1168).

Diversa sarebbe la situazione ove una seconda intimazione fosse prevista dalla

legge (ciò che non è il caso nel Ticino) o se la prima notifica fosse risultata

infruttuosa per motivi non imputabili al destinatario (ciò che nella

fattispecie appare per lo meno dubbio). Comunque sia, la regola secondo cui una

nuova notifica non comporta un nuovo termine di ricorso trova i suoi limiti nel

precetto dell'affidamento (Donzallaz,

op. cit. n. 1170 pag. 554; DTF 115 Ia 20). E nel caso specifico il ricorrente

non aveva motivo per credere che la modifica manoscritta apposta dal Ministero

pubblico all'attergato figurante sul decreto di accusa fosse priva di valore. Da

questa risultava che il Procuratore pubblico aveva scelto egli medesimo la via

della seconda notifica per “posta

B”. Un non giurista come il

ricorrente non poteva interpretarla altrimenti. Si ripete: avesse il Ministero

pubblico inteso procedere al semplice invio di una copia per conoscenza, avrebbe

dovuto indicare le proprie intenzioni senza ambiguità (Donzallaz, op. cit., pag. 555 n. 1173 con riferimento a RDAF

1983.

pag. 319).

7.

Se

ne conclude che nelle circostanze descritte il ricorso va accolto, la sentenza

impugnata annullata e gli atti ritornati al giudice della Pretura penale perché

statuisca sul merito dell'opposizione. Non occorre demandare la causa a un

magistrato diverso (art. 296 cpv. 2 CPP), il primo giudice non essendo entrato

ancora – appunto – nel merito dell'opposizione formulata dal ricorrente (CCRP,

sentenze del 26 novembre 2003 in re C., consid. 5 e del 4 settembre 2003 in re

B., consid. 5). Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato

(art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, il quale ha presentato

ricorso avvalendosi di un legale, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili

(art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati allo stesso giudice della Pretura penale perché statuisca sull'opposizione

al decreto di accusa.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 800.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

pubblico Marco Villa, Lugano;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero

pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

– Servizio

coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

– Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;

– Ufficio

dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;

– __________.

terzi

implicati

PL 1

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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