17.2004.60
intimazione delle sentenze e degli atti del processo mediante invio postale raccomandato - momento della notifica in caso di mancato ritiro della raccomandata - seconda intimazione - conseguenze
29 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2004.60
Data decisione, Autorità:
29.12.2004, CCRP
Titolo:
intimazione delle sentenze e degli atti del processo mediante invio postale raccomandato - momento della notifica in caso di mancato ritiro della raccomandata - seconda intimazione - conseguenze
INTIMAZIONE
art. 7 CPP-TI
Incarto n.
17.2004.60
Lugano
29 dicembre 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 15 novembre 2004 presentato da
__________,
__________,
aiuto elettricista
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro la
sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 4 agosto 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________
autore colpevole di danneggiamento, violenza contro funzionari e ubriachezza
molesta per fatti avvenuti a Lugano il 3 luglio 2004. Nei confronti di lui egli
ha proposto la condanna a 5 giorni di detenzione da espiare, la revoca della sospensione
condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero
pubblico il 13 maggio 2004 e la proroga di un anno della sospensione condizionale
relativa a una pena di 20 giorni di detenzione decisa il 13 aprile 2004 dall'Untersuchungsrichteramt
III Bern-Mittelland. La parte civile __________ è stata
rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro competente. Il decreto di
accusa è stato intimato per raccomandata al domicilio del destinatario il 4
agosto 2004. Il 6 settembre successivo il Ministero pubblico ha attestato il
passaggio in giudicato del decreto.
B. Il 7
settembre 2004 è giunta al Ministero pubblico una lettera del 3 settembre 2004
(spedita il 6 settembre) in cui __________ dichiarava di formulare opposizione
al decreto di accusa. Con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura
penale ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva. Contro tale
sentenza l'accusato è insorto con ricorso del 15 novembre 2004 alla Corte di
cassazione e di revisione penale, chiedendo che la sua opposizione sia
dichiarata tempestiva e che la sentenza impugnata sia annullata. Nelle sue
osservazioni del 23 novembre 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere di avere trovato la comunicazione postale che
lo invitava a ritirare il plico raccomandato contenente il decreto di accusa il
16.
agosto 2004, al rientro delle sue vacanze in Spagna, ma di non avere potuto
darvi seguito perché la raccomandata era già stata rinviata al mittente. Il
giudice della Pretura penale ha trascurato – egli sottolinea – che sul retro
dell'ultima pagina del decreto di accusa non figura solo il timbro “intimazione
a mezzo raccomandata” con la data del 4 agosto 2004, ma anche una successiva
indicazione “intimazione a mezzo posta B”, con la data del 20 agosto 2004,
attestata dallo stesso Ministero pubblico (act. 2 annesso al ricorso). Spettava
al Ministero pubblico precisare – ove ciò fosse – che tale seconda spedizione
costituiva un mero invio per conoscenza. Nel dubbio, la sua opposizione del 6
settembre 2004 al decreto di accusa trasmessogli per “posta B” il 20 agosto
2004.
va ritenuta tempestiva.
2.
Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo
penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1),
in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile
(cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato,
con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art.
124.
cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene
mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o
svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il
plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato
(art. 120 CPC).
3.
In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto
modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene
notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio
non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni
utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre
che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 consid.
1.
pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e
dell'ordinanza (1) delle legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è
stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle
poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è
stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali”
(010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva
perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza
del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).
4.
Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto
di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per
raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario, a __________,
il 4 agosto 2004 ed è stato rinviato al mittente dalla posta il 17 agosto 2004,
decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse attendersi
sviluppi dal procedimento penale a suo carico è altrettanto pacifico (sentenza
impugnata, pag. 3). L'intimazione del decreto di accusa è avvenuta perciò il
settimo e ultimo giorno di giacenza, giovedì 12 agosto 2004. Introdotta il 6
settembre successivo, l'opposizione in esame è perciò manifestamente tardiva,
il termine di 15 giorni per impugnare il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1
lett. e CP) essendo scaduto nel frattempo, e ciò anche volendo individuare l'ultimo
giorno utile nel 17 agosto 2004, allorché il plico è stato ritornato al mittente.
5.
Resta il fatto che, come risulta dall'esemplare del decreto di accusa
allegato al ricorso, il Ministero pubblico ha ripetuto l'invio al destinatario per
“posta B” non appena il plico raccomandato gli è
stato rinviato dall'ufficio postale, tant'è che sul retro del decreto figura,
barrato, il timbro dell'intimazione per raccomandata del 4 agosto 2004, sostituita
dalla menzione manoscritta “intimato
per posta B” con accanto il
timbro 20 agosto 2004. E all'intimazione per “posta B” il
destinatario ha poi reagito, come si è visto, con l'opposizione del 3 settembre
2004, spedita il 6 settembre successivo. Nel trasmettere gli atti alla Pretura
penale, il Procuratore pubblico ha eccepito la tardività dell'opposizione, sostenendo
che il rinvio del decreto di accusa al destinatario per “posta B” il 20 agosto 2004 era una semplice ulteriore spedizione per conoscenza.
Così argomentando, egli dimentica però che il decreto giunto all'accusato non
recava la dicitura “copia per
informazione”, “copia per conoscenza” o un'avvertenza
analoga (v. Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 555 n. 1172), bensì il formale attergato “intimazione per posta B”, che poteva essere interpretato solo come una nuova notifica. Del
resto, l'intimazione di un atto giudiziario è valida anche per posta semplice,
sempre che l'atto entri in possesso del destinatario.
6.
È
vero che il mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del destinatario
entro i sette giorni di giacenza alla posta non dà diritto a una seconda intimazione,
la quale equivarrebbe a una proroga del termine di ricorso (Donzallaz, op. cit., pag. 553 n. 1168).
Diversa sarebbe la situazione ove una seconda intimazione fosse prevista dalla
legge (ciò che non è il caso nel Ticino) o se la prima notifica fosse risultata
infruttuosa per motivi non imputabili al destinatario (ciò che nella
fattispecie appare per lo meno dubbio). Comunque sia, la regola secondo cui una
nuova notifica non comporta un nuovo termine di ricorso trova i suoi limiti nel
precetto dell'affidamento (Donzallaz,
op. cit. n. 1170 pag. 554; DTF 115 Ia 20). E nel caso specifico il ricorrente
non aveva motivo per credere che la modifica manoscritta apposta dal Ministero
pubblico all'attergato figurante sul decreto di accusa fosse priva di valore. Da
questa risultava che il Procuratore pubblico aveva scelto egli medesimo la via
della seconda notifica per “posta
B”. Un non giurista come il
ricorrente non poteva interpretarla altrimenti. Si ripete: avesse il Ministero
pubblico inteso procedere al semplice invio di una copia per conoscenza, avrebbe
dovuto indicare le proprie intenzioni senza ambiguità (Donzallaz, op. cit., pag. 555 n. 1173 con riferimento a RDAF
1983.
pag. 319).
7.
Se
ne conclude che nelle circostanze descritte il ricorso va accolto, la sentenza
impugnata annullata e gli atti ritornati al giudice della Pretura penale perché
statuisca sul merito dell'opposizione. Non occorre demandare la causa a un
magistrato diverso (art. 296 cpv. 2 CPP), il primo giudice non essendo entrato
ancora – appunto – nel merito dell'opposizione formulata dal ricorrente (CCRP,
sentenze del 26 novembre 2003 in re C., consid. 5 e del 4 settembre 2003 in re
B., consid. 5). Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato
(art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, il quale ha presentato
ricorso avvalendosi di un legale, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili
(art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati allo stesso giudice della Pretura penale perché statuisca sull'opposizione
al decreto di accusa.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 800.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico Marco Villa, Lugano;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;
– __________.
terzi
implicati
PL 1
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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