Lexipedia

Decisione

17.2004.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17

novembre 2004 presentato dal

Procuratore

pubblico del Cantone Ticino

contro

la sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei

confronti di

__________,

__________,

impiegato

(patrocinato

dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di

questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto: A. Con

decreto di accusa del 5 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________

autore colpevole di guida in sta­to di ebrietà per avere, il 30 maggio 2004,

condotto a Locarno una Volvo (TI __________) con un tasso di alcolemia compreso

fra l'1.81 e il 2.15 g ‰. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la

condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di

prova di 3 anni, e a una multa di

fr.

1200.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo

sull'opposizione, con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura penale

ha prosciolto __________ dall'accusa, caricando tasse e spese allo Stato.

B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha

introdotto lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del 17 novembre 2004 egli

chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un

altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo. Il ricorso non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

In diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente

qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 188 lett. c e

295.

cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o

finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento

serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una

sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con rinvii).

2.

Il Procuratore pubblico si duole che il giudice della Pretura penale

abbia prosciolto l'accusato in base a una dichiarazione del 18 ottobre 2004,

inviata alla Pretura penale la vigilia del dibattimento, nella quale un certo __________

attestava di avere guidato lui medesimo l'automobile dell'accusato da Riazzino

(discoteca __________) a Locarno (prima alla polizia comunale e poi al Pronto

soccorso), dopo essere stati aggrediti entrambi da un gruppo di giovani

all'uscita della discoteca, e ciò su desiderio dell'accusato, il quale

ammetteva di avere bevuto. A parere del Procuratore pubblico, il primo giudice

ha conferito valore di prova alla dichiarazione e l'ha usata ai fini della sentenza

senza nemmeno avere sentito l'estensore dello scritto, violando così norme

essenziali di procedura. Eppure – secondo il Procuratore – l'assunzione come

teste del dichiarante (art. 121 segg. CPP) era l'unica via procedurale

corretta. Prendendo irritualmente e inspiegabilmente per buona tale attestazione,

il giudice della Pretura penale ha equiparato a un mezzo di prova la semplice

dichiarazione di un terzo.

3.

Intanto v'è da domandarsi se la doglianza non sia tardiva. Secondo

l'art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile per vizi di

procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena

possibile”. Nel caso in esame risulta che il 20 ottobre 2004 (la vigilia del

dibattimento) l'accusato ha trasmesso per fax alla Pretura penale una sua

lettera con acclusa copia della nota dichiarazione rilasciata da __________,

impegnandosi a produrre l'originale dell'allegato al dibattimento. Avesse

ricevuto copia di tale comunicazione il giorno medesimo (come afferma

l'accusato), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto reagire senza indugio. Non

è dato tuttavia di sapere quando il Procuratore pubblico sia entrato in

possesso della copia. Sta di fatto che, al più tardi, egli avrebbe potuto far

valere la necessità di sentire il testimone al dibattimento. Se non che,

avvalendosi dell'art. 274 cpv. 2 CPP, egli aveva comunicato già da tempo alla Pretura

penale di non voler presenziare all'udienza. Non risultando egli sapere che

l'accusato aveva inviato la dichiarazione di __________ alla Pretura, addebitargli

una tardiva reazione significherebbe addossargli tutti i rischi della mancata

comparsa, per quanto ciò sia previsto dal legislatore.

4.

In realtà la questione non dev'essere approfondita oltre. Nemmeno il

Procuratore pubblico pretende infatti – a ragione – che un qualsivoglia

principio di procedura impedisca al giudice di fondarsi su dichiarazioni

scritte di terzi senza avere previamen­te sentito questi ultimi come testimoni

(art. 121 segg. CPP). Il ricorrente insiste sulla necessità di escutere persone

come __________ perché ciò consentirebbe al giudice di acquisire una prova

sicura, specie in processi indiziari come quello in esame, nell'ambito dei

quali una deposizione può acquisire importanza decisiva di fronte alle

contrastanti versioni dell'accusato e della polizia. Anche il primo giudice tuttavia

si è posto il problema, domandandosi se il fatto di non avere citato __________

come testimone al dibattimento ne potesse inficiare la credibilità, ma ha

scartato l'ipotesi. E ciò dopo avere vagliato la versione dei fatti esposta

dall'accusato al dibattimento, dopo avere ricordato i trascorsi di lui come

automobilista (nessuna condanna per guida in stato di ebrietà), dopo avere

considerato certe sue potenziali compromettenti affermazioni fatte alla polizia

e al medico del Pronto soccorso dell'Ospedale di __________ prima di essere

formalmente interrogato, attribuendole allo stato confusionale conseguente

all'eccesso di bevande alcoliche, dopo avere ponderato la motivazione addotta

dall'accusato per giustificare la mancata conoscenza da parte sua di __________

e, in particolare, dopo avere sottolineato la fragilità del castello

accusatorio. Nelle circostanze descritte incombeva al Procuratore pubblico

spiegare perché, assolvendo l'imputato, il primo giudice avrebbe apprezza­to le

prove con arbitrio (sopra, consid. 1). Invece egli non accenna ad arbitrio di

sorta, limitandosi a ribadire che __________ andava sentito in aula come

testimone per poter essere creduto. Manifestamente appellatorio, così com'è

motivato il memoriale, non adempie i requisiti di un ricorso per cassazione.

Deve quindi essere dichiarato improponibile.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9

cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

in

applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e,

vista sulle spese, la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso è inammissibile.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

500.

sono posti a carico

dello Stato.

3.

Intimazione:

– Procuratore

pubblico Antonio Perugini, Lugano;

– __________;

– avv.

__________;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero

Pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Dipartimento

delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale

Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;

– Ufficio

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster