17.2004.61
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26 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
17.2004.61
Data decisione, Autorità:
26.11.2004, CCRP
Titolo:
possibilità del giudice di fondare il suo convincimento su dichiarazioni scritte di terzi senza avere preventivamente sentito questi ultimi come testi (art. 121 segg. CPP) - valutazione della prova - ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio - esigenze di motivazione
RICORSO PER CASSAZIONE
TESTIMONI
art. 121 CPP-TI
art. 288 let. c CPP-TI
Incarto n.
17.2004.61
Lugano
26 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17
novembre 2004 presentato dal
Procuratore
pubblico del Cantone Ticino
contro
la sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei
confronti di
__________,
__________,
impiegato
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con
decreto di accusa del 5 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________
autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere, il 30 maggio 2004,
condotto a Locarno una Volvo (TI __________) con un tasso di alcolemia compreso
fra l'1.81 e il 2.15 g ‰. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la
condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di 3 anni, e a una multa di
fr.
1200.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura penale
ha prosciolto __________ dall'accusa, caricando tasse e spese allo Stato.
B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha
introdotto lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del 17 novembre 2004 egli
chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un
altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo. Il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
In diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente
qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 188 lett. c e
295.
cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o
finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una
sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con rinvii).
2.
Il Procuratore pubblico si duole che il giudice della Pretura penale
abbia prosciolto l'accusato in base a una dichiarazione del 18 ottobre 2004,
inviata alla Pretura penale la vigilia del dibattimento, nella quale un certo __________
attestava di avere guidato lui medesimo l'automobile dell'accusato da Riazzino
(discoteca __________) a Locarno (prima alla polizia comunale e poi al Pronto
soccorso), dopo essere stati aggrediti entrambi da un gruppo di giovani
all'uscita della discoteca, e ciò su desiderio dell'accusato, il quale
ammetteva di avere bevuto. A parere del Procuratore pubblico, il primo giudice
ha conferito valore di prova alla dichiarazione e l'ha usata ai fini della sentenza
senza nemmeno avere sentito l'estensore dello scritto, violando così norme
essenziali di procedura. Eppure – secondo il Procuratore – l'assunzione come
teste del dichiarante (art. 121 segg. CPP) era l'unica via procedurale
corretta. Prendendo irritualmente e inspiegabilmente per buona tale attestazione,
il giudice della Pretura penale ha equiparato a un mezzo di prova la semplice
dichiarazione di un terzo.
3.
Intanto v'è da domandarsi se la doglianza non sia tardiva. Secondo
l'art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile per vizi di
procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena
possibile”. Nel caso in esame risulta che il 20 ottobre 2004 (la vigilia del
dibattimento) l'accusato ha trasmesso per fax alla Pretura penale una sua
lettera con acclusa copia della nota dichiarazione rilasciata da __________,
impegnandosi a produrre l'originale dell'allegato al dibattimento. Avesse
ricevuto copia di tale comunicazione il giorno medesimo (come afferma
l'accusato), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto reagire senza indugio. Non
è dato tuttavia di sapere quando il Procuratore pubblico sia entrato in
possesso della copia. Sta di fatto che, al più tardi, egli avrebbe potuto far
valere la necessità di sentire il testimone al dibattimento. Se non che,
avvalendosi dell'art. 274 cpv. 2 CPP, egli aveva comunicato già da tempo alla Pretura
penale di non voler presenziare all'udienza. Non risultando egli sapere che
l'accusato aveva inviato la dichiarazione di __________ alla Pretura, addebitargli
una tardiva reazione significherebbe addossargli tutti i rischi della mancata
comparsa, per quanto ciò sia previsto dal legislatore.
4.
In realtà la questione non dev'essere approfondita oltre. Nemmeno il
Procuratore pubblico pretende infatti – a ragione – che un qualsivoglia
principio di procedura impedisca al giudice di fondarsi su dichiarazioni
scritte di terzi senza avere previamente sentito questi ultimi come testimoni
(art. 121 segg. CPP). Il ricorrente insiste sulla necessità di escutere persone
come __________ perché ciò consentirebbe al giudice di acquisire una prova
sicura, specie in processi indiziari come quello in esame, nell'ambito dei
quali una deposizione può acquisire importanza decisiva di fronte alle
contrastanti versioni dell'accusato e della polizia. Anche il primo giudice tuttavia
si è posto il problema, domandandosi se il fatto di non avere citato __________
come testimone al dibattimento ne potesse inficiare la credibilità, ma ha
scartato l'ipotesi. E ciò dopo avere vagliato la versione dei fatti esposta
dall'accusato al dibattimento, dopo avere ricordato i trascorsi di lui come
automobilista (nessuna condanna per guida in stato di ebrietà), dopo avere
considerato certe sue potenziali compromettenti affermazioni fatte alla polizia
e al medico del Pronto soccorso dell'Ospedale di __________ prima di essere
formalmente interrogato, attribuendole allo stato confusionale conseguente
all'eccesso di bevande alcoliche, dopo avere ponderato la motivazione addotta
dall'accusato per giustificare la mancata conoscenza da parte sua di __________
e, in particolare, dopo avere sottolineato la fragilità del castello
accusatorio. Nelle circostanze descritte incombeva al Procuratore pubblico
spiegare perché, assolvendo l'imputato, il primo giudice avrebbe apprezzato le
prove con arbitrio (sopra, consid. 1). Invece egli non accenna ad arbitrio di
sorta, limitandosi a ribadire che __________ andava sentito in aula come
testimone per poter essere creduto. Manifestamente appellatorio, così com'è
motivato il memoriale, non adempie i requisiti di un ricorso per cassazione.
Deve quindi essere dichiarato improponibile.
5.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e,
vista sulle spese, la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è inammissibile.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.
–
sono posti a carico
dello Stato.
3.
Intimazione:
– Procuratore
pubblico Antonio Perugini, Lugano;
– __________;
– avv.
__________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale
Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;
– Ufficio
del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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