17.2004.62
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17 dicembre 2004Italiano21 min
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Numero d'incarto:
17.2004.62
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, CCRP
Titolo:
interrogatorio dell'accusato dinnazi agli agenti di polizia - sua ritrattazione davanti al Procuratore pubblico facendo uso della facoltà garantitagli dall'art. 61 cpv. 3 CPP - conseguenze nel procedimento - falsità in documenti - caso di lieve entità - presupposti
DIRITTI DELLA DIFESA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 61 cpv. 3 CPP-TI
art. 251 cf. 2 CPS
Incarto n.
17.2004.62
Lugano
17 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 23 novembre 2004 presentato da
__________,
___________,
giurista
(patrocinato
dall'avv. dott. __________)
contro la
sentenza emanata il 19 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1996 __________ si è laureato in giurisprudenza all'Università
degli studi di Milano con una tesi di dottorato sul trattamento e la risocializzazione
dei detenuti, per la preparazione della quale egli ha lavorato a lungo come
collaboratore presso il Servizio sociale del Penitenziario __________,
insegnando anche italiano e civica nella scuola media dell'istituto di pena.
Professionalmente __________ ha lavorato a __________ come giurista per gli
avvocati __________ e __________. Dall'avv. __________ egli ha assolto inoltre
la pratica legale.
B. Tra il 5 maggio 1997 e il 9 maggio 2000 __________ è stato socio
fondatore, insieme con altri, e amministratore unico di varie società anonime,
tutte con sede a __________, tra cui la __________ SA __________, costituita il
20 febbraio 1998. Questa aveva come scopo la pianificazione di strutture
aziendali e commerciali, l'assistenza nell'operatività e nell'amministrazione
di aziende, operazioni commerciali industriali, finanziarie, bancarie, ipotecarie
e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili,
immobili e di diritti immobiliari, come pure la gestione e la compravendita di
esercizi pubblici in genere e la commercializzazione di prodotti legati alla
ristorazione. Della ditta __________ azionista (oltre che amministratore unico),
direttore amministrativo e consulente giuridico.
C. Nell'ambito della sua attività di consulente legale, che svolgeva
parallelamente a quella commerciale, nel luglio del 2000 __________ ha conosciuto
__________, il quale espiava nel Penitenziario cantonale una condanna a tre
anni di reclusione inflittagli il 14 ottobre 1999 dalla Corte delle assise
criminali in Lugano per truffa e guida in stato di ebrietà. Costui lo ha
incaricato di introdurre ricorso contro il divieto di entrata in Svizzera emanato
nei suoi confronti dall'Ufficio federale degli stranieri in seguito alla
condanna. Dopo avere scontato più della metà della pena, il 18 agosto 2000 __________
ha maturato il diritto di ottenere la semilibertà, non prima però di avere
trovato un'occupazione fuori del carcere. __________ ha discusso con lui del
problema, offrendogli per finire la possibilità di essere assunto dalla __________
SA come procacciatore d'affari. In seguito a ciò __________ ha avviato la
pratica per ottenere il regime di semilibertà.
D. In data imprecisata la direzione del Penitenziario, __________ in
rappresentanza della __________ SA e __________ hanno stipulato un contratto di
lavoro, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato assunto dalla ditta, a titolo di
prova, in qualità di rappresentante di commercio a decorrere dall'11 settembre
2000 per una durata illimitata. L'orario lavorativo è stato fissato dalle 8.00
alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00, per cinque giorni settimanali. La
retribuzione, da versare all'amministrazione del Penitenziario, è stata
pattuita in fr. 1’500.– mensili oltre provvigioni. L'11 settembre 2000 la __________
SA e __________ hanno sottoscritto un accordo separato, in base al quale il
lavoratore veniva assunto come consulente economico a tempo pieno per una
durata illimitata con uno stipendio lordo di fr. 2’000.– mensili, cui si sarebbe
aggiunta una provvigione del 30% sugli onorari incassati dalla __________ SA in
relazione a clienti reperiti dal dipendente. Dal bonus sarebbe stato dedotto in
ogni modo l'anticipo di fr. 2’000.– mensili. __________ SA si è attenuta al
compenso pattuito in tale stipulazione.
E. Con decisione dell'11 settembre 2000 la Sezione dell'esecuzione
delle pene e delle misure ha accolto l'istanza di __________ volta all'ottenimento
del regime di semilibertà. L'indomani l'amministrazione del Penitenziario ha
informato per scritto la __________ SA, nella persona del suo rappresentante,
che __________ poteva iniziare l'attività lavorativa il 13 settembre 2000. Lo
stipendio, dedotti gli oneri sociali, avrebbe dovuto essere versato sul conto
corrente del Penitenziario, il quale ne avrebbe poi assicurato la gestione in
base alle proposte dell'operatore sociale di riferimento. Il 25 settembre 2000
la __________ SA ha versato al Penitenziario cantonale fr. 1’032.45,
corrispondenti allo stipendio netto pro rata dal 13 al 30 settembre 2000. Il 31
ottobre e il 28 dicembre 2000 la ditta ha eseguito due ulteriori versamenti di
fr. 1’720.70 a favore del Penitenziario, corrispondenti agli stipendi netti di
ottobre e novembre. Dal 12 gennaio 2001 __________ ha ottenuto il permesso di
scontare gli ultimi 36 giorni di semilibertà nelle forme degli arresti
domiciliari con controllo elettronico. Nel frattempo, su invito della Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, il Penitenziario cantonale, ha
autorizzato il 9 gennaio 2001 la __________ SA a versare direttamente al
lavoratore gli stipendi di dicembre 2000, gennaio e febbraio 2001. In realtà, __________
aveva versato di tasca propria gli stipendi citati alla __________ SA, la quale
li aveva accreditati all'amministrazione del Penitenziario, ignara dell'espediente.
F. Con decreto di accusa del 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di falsità in documenti per avere, nella
sua qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della __________
SA, allestito nel settembre del 2000, in correità con __________ un contratto
di lavoro fittizio, stipulando contrarimente al vero che lo stesso __________
entrava alle dipendenze della ditta con uno stipendio di fr. 1’500.– mensili, mentre
l'importo veniva in realtà erogato da __________ a __________ perché fosse
riversato sul conto del Penitenziario cantonale, e ciò allo scopo di ottenere in
favore di __________ il regime di semilibertà. In applicazione della pena, il
Procuratore pubblico ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente
per 2 anni. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 19 ottobre 2004 il giudice della Pretura
penale ha confermato il capo d'imputazione e la proposta di pena figurante nel
decreto di accusa.
G. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 20 ottobre
2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 23 novembre successivo, egli
chiede la propria assoluzione o, in via subordinata, l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura
penale perché statuisca di nuovo o, in via ancor più subordinata, la riduzione
della pena a una multa di fr. 500.–. Il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2.
Nel caso in esame il primo giudice ha rilevato anzitutto che sia il
contratto di lavoro concluso tra la direzione del Penitenziario, la __________
SA e __________, sia il successivo contratto di lavoro stipulato tra gli ultimi
due costituiscono documenti a norma dell'art. 110 n. 5 CP, poiché destinati a
provare un fatto di importanza giuridica (art. 251 n. 1 CP). Ciò premesso, egli
ha accertato che, in base agli accordi intercorsi con l'imputato, __________ avrebbe
versato di tasca propria alla __________ SA l'ammontare lordo del proprio
stipendio. E tale intesa precedeva la firma dei contratti. A torto l'imputato
pretendeva perciò che la precaria situazione finanziaria della ditta sarebbe
intervenuta solo più tardi, sicché a __________ sarebbe stato chiesto di
anticipare personalmente lo stipendio a titolo di prestito. Al contrario: lo
stesso imputato aveva ammesso davanti agli inquirenti di avere detto subito a __________
di non poterlo rimunerare, eccezion fatta per le commissioni scaturite da
affari andati a buon fine. Il che aveva indotto __________ a offrire il versamento
anticipato dello stipendio di tasca propria. L'imputato medesimo, dipoi, aveva
riconosciuto di non avere detto la verità alla direzione del Penitenziario poiché
ciò avrebbe fatto decadere tutto.
Allo stato
confusionale che l'imputato evocava per essere dovuto comparire in polizia il
primo giudice non ha creduto, nulla suffragando l'assunto, per altro avanzato
la prima volta in aula. Sebbene dalla intercettazioni telefoniche __________ risultasse
avere effettivamente fatto qualche cosa per la __________ SA, ciò nulla mutava
alla circostanza che l'imputato avesse attestato – contrariamente al vero – la
corresponsione di uno stipendio al detenuto in regime di semilibertà. Né l'imputato
aveva esercitato controlli sull'operato del dipendente, il quale poteva
muoversi liberamente in Svizzera e all'estero fino a delinquere senza problemi
e snaturare lo scopo della semilibertà. Quanto all'aspetto soggettivo del
reato, secondo il giudice della Pretura penale l'imputato avrebbe almeno dovuto
sapere, viste le sue conoscenze giuridiche (per di più nel settore carcerario),
che le autorità non avrebbero mai concesso la semilibertà al detenuto se
avessero saputo che costui versava lo stipendio a sé stesso. Anzi, così facendo
l'imputato ha anche procacciato a __________ un indebito profitto, consentendo
a quest'ultimo di ottenere un regime di semilibertà altrimenti impossibile.
3.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in arbitrio
per avere accertato che __________ finanziava egli medesimo il pagamento del proprio
stipendio da parte della __________ SA, la quale lo riversava poi alla
direzione del Penitenziario. Egli sostiene che in realtà __________ concedeva
alla __________ SA un mutuo di fr. 2’000.– mensili, importo che passava in
proprietà della ditta, la quale versava poi una somma equivalente al Penitenziario
in favore di __________. Ciò configurava un contratto di prestito perfettamente
legale (art. 312 segg. CO). Il ricorrente fa valere di avere sempre ribadito
simile tesi, ancora al dibattimento, e di
avere sempre
ammesso di avere contratto in nome della ditta un debito verso il dipendente,
mentre mai ha riconosciuto che il rimborso non sarebbe mai avvenuto. Inoltre __________
ha effettivamente prestato la sua forza di lavoro alla __________ SA, tant'è
che la ditta e il lavoratore avevano concordato anche un compenso sotto forma
di provvigione in base ai contratti che __________ avrebbe procacciato, e il
prestito sarebbe stato saldato appunto per mezzo di provvigioni maggiorate. Poco
importa come la __________ SA sarebbe riuscita a trovare il denaro: il
contratto di lavora attestava unicamente il versamento di un determinato
salario per prestazioni professionali, ciò che è avvenuto. Il ricorrente
rammenta infine di avere chiesto al Procuratore pubblico l'audizione di __________
per dimostrare la fondatezza delle sue argomentazioni, ma senza esito. Ciò non
può evidentemente tornare a suo scapito.
L'argomentazione
non ha consistenza. A parte il fatto che la tesi del prestito è stata avanzata non
al primo interrogatorio (act. 22/1, pag. 4 a 7), bensì al secondo (act. 22/2,
pag. 5), la natura dell'accordo intercorso tra la ditta e __________ non è di rilievo.
Che la concessione della semilibertà al detenuto dipendendesse dall'esistenza di
lavoro da esercitare durante le uscite dal carcere è pacifico. Non per caso la
ditta e __________ hanno sottoscritto un contratto di lavoro, firmato pure dal
direttore del Penitenziario, che prevedeva una retribuzione di fr. 1’500.– mensili
più le provvigioni (retribuzione aumentata poi a fr. 2’000.– lordi su richiesta
del capo dei Servizi amministrativi del Penitenziario, __________, il quale reputava
lo stipendio troppo basso: act. 22/2, pag. 2). Ora, l'imputato ha ammesso
essergli stato chiaro fin dall'inizio che il salario andasse pagato e riversato
dalla datrice di lavoro __________ SA con mezzi propri. Anzi, all'interrogatorio
del 5 giugno 2001 egli ha dato atto di avere sottaciuto l'accordo alla
direzione del Penitenziario, d'intesa con __________, poiché altrimenti il
rapporto di lavoro non sarebbe venuto in essere.
Che il
contratto di lavoro (nel senso della sua accezione comune) fosse necessario per
l'ottenimento della semilibertà è stato ammesso per finire dall'interessato,
non senza riluttanza, anche davanti al Procuratore pubblico (act. 31, pag. 2). E
del resto non si vede come egli avrebbe potuto pretendere seriamente che per la
direzione del Penitenziario, cui spettava l'approvazione dell'accordo
lavorativo, la clausola n. 1.4 potesse anche non essere intesa come impegno della
__________ SA al pagamento effettivo del salario. Avesse l'autorità saputo che
la ditta si trovava in stato di totale illiquidità (act. 22/1, pag. 6) e non
avrebbe potuto retribuire il detenuto, mai essa avrebbe avallato il contratto
di lavoro (si veda anche la deposizione di __________: act. 22/4, pag.
6). Già per il fatto che la condizione del detenuto andava vigilata, dovendosi
evitare che senza rimunerazione un carcerato in semilibertà debba ricorrere a espedienti
per sopperire a sé stesso. Del tutto infondato, su questo punto il ricorso non
merita quindi altra disamina.
4.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere trasceso in arbitrio
accertando altresì che l'accordo della ditta con __________ precedesse la firma
del contratto di lavoro, avendo egli chiarito il 14 ottobre 2003 davanti al
Procuratore pubblico che allora la situazione della ditta era sì “traballante”, ma non al punto da impedire la corresponsione di fr. 1’500.– mensili
a un consulente. Ora, i verbali di polizia in cui egli asseriva il contrario non
possono quindi essergli opposti.
L'argomento
non è serio. A supporre che l'art. 61 cpv. 3 CPP trovi applicazione anche in
procedimenti che terminano con un decreto di accusa (art. 207a CPP), la
circostanza che il ricorrente abbia per certi versi ritrattato davanti al
Procuratore pubblico (act. 31) ancora non significa che le dichiarazioni da lui
rese davanti agli organi di polizia fossero irrilevanti. Scopo della norma è di
garantire all'accusato la possibilità di confutare davanti al Procuratore
pubblico e in presenza del difensore le proprie dichiarazioni precedenti,
evitando in tal modo di essere chiamato a rispondere penalmente sulla sola base
di verbali di polizia sfuggiti al contraddittorio. La questione è poi di sapere
se, ritenendo affidabili le dichiarazioni rese alla polizia nonostante la
ritrattazione totale o parziale davanti al Procuratore pubblico, il giudice di
merito si sia sospinto nell'arbitrio. Ciò non è sicuramente il caso nella
fattispecie. Il primo giudice ha motivato la propria opinione, in effetti,
escludendo che davanti alla polizia l'imputato si trovasse nello stadio confusionale
adombrato al dibattimento. Nel ricorso per cassazione l'interessato non spiega
perché tale convincimento sarebbe insostenibile, limitandosi a disquisire con
argomenti appellatori, inidonei a sostanziare una censura fondata sul divieto
dell'arbitrio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si rivela
finanche inammissibile.
5.
Il ricorrente si duole di essere stato condannato per avere allestito
il noto contratto di lavoro in cui attestava il versamento a __________ di fr.
1’500.– mensili a titolo di stipendio a dispetto del fatto che __________ avesse
diritto davvero a un salario di fr. 2’000.– per prestazioni professionali. Che
questi abbia mutuato alla __________ SA una somma pari alla sua retribuzione nulla
muta alla veridicità dell'accordo.
La
doglianza non manca di disinvoltura. Già si è visto che la pattuizione circa il
versamento di uno stipendio al detenuto non avrebbe potuto ragionevolmente
essere attuata, agli occhi dell'autorità, per mezzo di un mutuo concesso dal
detenuto medesimo al fine di finanziare l'erogazione del salario. Sottoponendo
alla direzione del Penitenziario un ordinario contratto di lavoro (act. 22/2
annesso 2, poi integrato con la pattuizione sottoscritta tra i diretti
interessati che prevedeva un salario maggiore secondo quanto chiesto da __________),
l'imputato si proponeva evidentemente di lasciar credere che il salario sarebbe
stato effettivamente corrisposto dalla datrice di lavoro con fondi propri, in
difetto di che __________ non avrebbe ottenuto la semilibertà, tanto meno ove l'autorità
avesse saputo che la ditta era in stato di illiquidità. Attardarsi oltre sulla
portata della clausola contrattuale non ha dunque senso.
6.
Secondo
il ricorrente l'accusa a suo carico cade anche perché l'accordo con __________
è stato concluso dopo la stesura del contratto, onde la mancanza di dolo, il
quale deve necessariamente riferirsi a tutti gli elementi costituivi del reato
al momento dei fatti. Non sussistendo in concreto alcuna intenzione da parte della
ditta, al momento della firma del contatto, di far capo a un mutuo per
retribuire il detenuto in semilibertà, l'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP non entra in
considerazione. L'asserto cade nel vuoto già per la circostanza che – come si è
visto – il primo giudice non ha commesso arbitrio di sorta accertando che l'imputato
e __________
erano consapevoli fin dall'inizio che la __________ SA non sarebbe
stata in grado di erogare stipendio alcuno. Certo, il ricorrente critica il
primo giudice anche per non avere spiegato come mai le dichiarazioni da lui
rese al Procuratore pubblico (e in aula) non siano state ritenute veritiere, il
tribunale essendosi limitato a escludere l'eventualità di un suo stato
confusionale davanti agli organi di polizia. Ciò gli impedirebbe di difendersi
sui motivi che hanno indotto il giudice della Pretura penale a ignorare il contenuto
del verbale reso davanti al Procuratore pubblico. L'argomento è nondimeno
infruttuoso. Dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha accreditato
la versione compromettente fornita dal prevenuto alla polizia (di avere sottoscritto
il contratto di lavoro pur consapevole che la società non avrebbe potuto
versare lo stipendio pattuito) per rapporto a quella data al Procuratore
pubblico poiché lo stesso imputato non aveva saputo giustificare la
contraddizione, salvo invocare – solo in aula – un improbabile stato
confusionale. Pur poco esplicita, la sentenza impugnata resiste perciò alla
critica.
7.
Infine il ricorrente assevera che l'apprezzamento arbitrario delle
prove comporta la violazione del principio in dubio pro reo inteso come
regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la critica
andrebbe dichiarata d'acchito inammissibile. Comunque sia, non si può certo
affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente
quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere
dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV
86.
consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche al proposito il
ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
Il ricorrente lamenta la severità della pena inflittagli, definita manifestamente
eccessiva. A suo parere il primo giudice ha trascurato che il caso in esame è
per finire di lieve entità nel senso dell'art. 251 n. 2 CP, sanzionabile anche
con una semplice multa. Egli ricorda di essere stato contemporaneamente inquisito
in una lunga serie di procedimenti penali, per reati anche gravi, tutti
sfociati in decreti di non luogo a procedere che gli hanno provocato sofferenze
e compromesso la vita professionale. Una pena tanto pesante come quella
irrogatagli con la sentenza impugnata pregiudicherebbe in modo definitivo la
sua carriera forense, essendo egli intenzionato a sostenere entro breve termine
gli esami di avvocatura. Per di più, al momento dei fatti la sua famiglia si
stava sgretolando, al punto che nel giugno del 2004 è stato pronunciato il
divorzio. E a tale situazione ha senz'altro concorso la vicenda in esame, onde
l'esigenza di contenere la pena in una multa di fr. 500.–.
a) Nel commisurare la pena in tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente,
il giudice della Pretura penale ha ricordato in primo luogo che il reato di
falsità in documenti è un crimine punibile con la reclusione sino a cinque
anni. Concretamente egli ha tenuto conto della formazione giuridica del
soggetto e della sua particolare posizione nei confronti delle istituzioni, in
special modo con le autorità carcerarie. Grazie alla collaborazione con queste
ultime egli ha potuto elaborare la tesi di laurea e ha avuto modo di instaurare
con esse un rapporto di fiducia piuttosto solido. Con il suo comportamento – ha
proseguito il primo giudice – l'imputato ha tradito la fiducia e la buona fede riposte
nei suoi confronti, permettendo in modo subdolo che un detenuto beneficiasse
del regime agevolato della semilibertà senza che ne fossero dati i presupposti.
Agendo in tal modo, egli ha creato anche pericoli per la cittadinanza, a
maggior ragione ove si pensi che __________ godeva di ampio margine di manovra,
correndo il rischio di venire a contatto con soggetti pericolosi. A favore dell'imputato,
ad ogni modo, il giudice della Pretura pena ha considerato l'incensuratezza e
la precaria situazione familiare.
b) Nella misura in cui il ricorrente invoca la fattispecie privilegiata
dell'art. 251 n. 2 CP (caso di esigua gravità), il ricorso non è fondato. Per
stabilire se sussiste un'evenienza del genere occorre ponderare tutte le
circostanze del caso (DTF 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferito all'art. 251 n.
3.
vCP). Il comportamento dell'autore deve quindi presentare – dal profilo oggettivo
e soggettivo – un carattere di bagattella, la norma dovendo essere interpretata
restrittivamente (DTF 128 IV 265 consid. 3.2 pag. 271, 114 IV 126, 103 IV 36 consid.
5.
pag. 40, 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferiti all'art. 251 n. 3 vCP). Al
giudice di merito compete un ampio margine di apprezzamento (DTF 128 IV 265 consid.
3.2
pag. 271, 114 IV 126). Criteri determinanti sono l'importanza del documento
falsificato, l'entità della falsificazione rispetto alla situazione reale, la
natura e la portata dello scopo e del danno perseguiti, come pure i motivi a
delinquere DTF 114 IV 126; v. in particolare Boog
in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2003, n. 102 ad art. 251 CP). Nella
fattispecie il ricorrente ha preparato un contratto di lavoro con una clausola inveritiera
sul pagamento dello stipendio (almeno così come l'avrebbe potuta interpretare l'autorità
carceraria) per consentire a un detenuto di conseguire la semilibertà. Non si
tratta di una bagattella. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, si
può convenire che il primo giudice non sia stato clemente verso l'imputato. Non
si può nemmeno sostenere però che egli abbia dato prova di esagerato rigore confermando
la pena di 3 mesi di detenzione. Il ricorrente ha pur sempre
abusato dei suoi buoni rapporti con l'autorità, contribuendo a far
sì che un detenuto godesse di illeciti favori. Non poteva dunque contare su una
particolare benevolenza del tribunale.
9.
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere
disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cvp. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
– __________;
– avv.
dott. __________;
– sostituto
procuratore pubblico Andrea Pagani, Lugano;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale
Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;
– Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
terzi
implicati
Per la Corte di cassazione
e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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