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17.2004.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 23 novembre 2004 presentato da

__________,

___________,

giurista

(patrocinato

dall'avv. dott. __________)

contro la

sentenza emanata il 19 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi

confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nel 1996 __________ si è laureato in giurisprudenza all'Università

degli studi di Milano con una tesi di dottorato sul trattamento e la risocializzazione

dei detenuti, per la preparazione della quale egli ha lavorato a lungo come

collaboratore presso il Servizio sociale del Penitenziario __________,

insegnando anche italiano e civica nella scuola media dell'istituto di pena.

Professionalmente __________ ha lavorato a __________ come giurista per gli

avvocati __________ e __________. Dall'avv. __________ egli ha assolto inoltre

la pratica legale.

B. Tra il 5 maggio 1997 e il 9 maggio 2000 __________ è stato socio

fondatore, insieme con altri, e amministratore unico di varie società anonime,

tutte con sede a __________, tra cui la __________ SA __________, costituita il

20 febbraio 1998. Questa aveva come scopo la pianificazione di strutture

aziendali e commerciali, l'assistenza nell'operatività e nell'amministrazione

di aziende, operazioni commerciali industriali, finanziarie, bancarie, ipotecarie

e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili,

immobili e di diritti immobiliari, come pure la gestione e la compravendita di

esercizi pubblici in genere e la commercializzazione di prodotti legati alla

ristorazione. Della ditta __________ azionista (oltre che amministratore unico),

direttore amministrativo e consulente giuridico.

C. Nell'ambito della sua attività di consulente legale, che svolgeva

parallelamente a quella commerciale, nel luglio del 2000 __________ ha conosciuto

__________, il quale espiava nel Penitenziario cantonale una condanna a tre

anni di reclusione inflittagli il 14 ottobre 1999 dalla Corte delle assise

criminali in Lugano per truffa e guida in stato di ebrietà. Costui lo ha

incaricato di introdurre ricorso contro il divieto di entrata in Svizzera emanato

nei suoi confronti dall'Ufficio federale degli stranieri in seguito alla

condanna. Dopo avere scontato più della metà della pena, il 18 agosto 2000 __________

ha maturato il diritto di ottenere la semilibertà, non prima però di avere

trovato un'occupazione fuori del carcere. __________ ha discusso con lui del

problema, offrendogli per finire la possibilità di essere assunto dalla __________

SA come procacciatore d'affari. In seguito a ciò __________ ha avviato la

pratica per ottenere il regime di semilibertà.

D. In data imprecisata la direzione del Penitenziario, __________ in

rappresentanza della __________ SA e __________ hanno stipulato un contratto di

lavoro, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato assunto dalla ditta, a titolo di

prova, in qualità di rappresentante di commercio a decorrere dall'11 settembre

2000 per una durata illimitata. L'orario lavorativo è stato fissato dalle 8.00

alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00, per cinque giorni settimanali. La

retribuzione, da versare all'amministrazione del Penitenziario, è stata

pattuita in fr. 1’500.– mensili oltre provvigioni. L'11 settem­bre 2000 la __________

SA e __________ hanno sottoscritto un accordo separato, in base al quale il

lavoratore veniva assunto come consulente economico a tempo pieno per una

durata illimitata con uno stipendio lordo di fr. 2’000.– mensili, cui si sarebbe

aggiunta una provvigione del 30% sugli onorari incassati dalla __________ SA in

relazione a clienti reperiti dal dipendente. Dal bonus sarebbe stato dedotto in

ogni modo l'anticipo di fr. 2’000.– mensili. __________ SA si è attenuta al

compenso pattuito in tale stipulazione.

E. Con decisione dell'11 settembre 2000 la Sezione dell'esecuzione

delle pene e delle misure ha accolto l'istanza di __________ volta all'ottenimento

del regime di semilibertà. L'indomani l'amministrazione del Penitenziario ha

informato per scritto la __________ SA, nella persona del suo rappresentante,

che __________ poteva iniziare l'attività lavorativa il 13 settembre 2000. Lo

stipendio, dedotti gli oneri sociali, avrebbe dovuto essere versato sul conto

corrente del Penitenziario, il quale ne avrebbe poi assicurato la gestione in

base alle proposte dell'operatore sociale di riferimento. Il 25 settembre 2000

la __________ SA ha versato al Penitenziario cantonale fr. 1’032.45,

corrispondenti allo stipendio netto pro rata dal 13 al 30 settembre 2000. Il 31

ottobre e il 28 di­cembre 2000 la ditta ha eseguito due ulteriori versamenti di

fr. 1’720.70 a favore del Penitenziario, corrispondenti agli stipendi netti di

ottobre e novembre. Dal 12 gennaio 2001 __________ ha ottenuto il permesso di

scontare gli ultimi 36 giorni di semilibertà nelle forme degli arresti

domiciliari con controllo elettronico. Nel frattempo, su invito della Sezione

dell'esecuzione delle pene e delle misure, il Penitenziario cantonale, ha

autorizzato il 9 gennaio 2001 la __________ SA a versare direttamente al

lavoratore gli stipendi di dicembre 2000, gennaio e febbraio 2001. In realtà, __________

aveva versato di tasca propria gli stipendi citati alla __________ SA, la quale

li aveva accreditati all'amministrazione del Penitenziario, ignara dell'espediente.

F. Con decreto di accusa del 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha

riconosciuto __________ autore colpevole di falsità in documenti per avere, nella

sua qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della __________

SA, allestito nel settembre del 2000, in correità con __________ un contratto

di lavoro fittizio, stipulando contrarimente al vero che lo stesso __________

entrava alle dipendenze della ditta con uno stipendio di fr. 1’500.– mensili, mentre

l'importo veniva in realtà ero­gato da __________ a __________ perché fosse

riversato sul conto del Penitenziario cantonale, e ciò allo scopo di ottenere in

favore di __________ il regime di semilibertà. In applicazione della pena, il

Procuratore pubblico ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente

per 2 anni. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo

sull'opposizione, con sentenza del 19 ottobre 2004 il giudice della Pretura

penale ha confermato il capo d'imputazione e la proposta di pena figurante nel

decreto di accusa.

G. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 20 ottobre

2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale. Nella motivazione scritta, presentata il 23 novembre successivo, egli

chiede la propria assoluzione o, in via subordinata, l'annullamento della

sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura

penale perché statuisca di nuovo o, in via ancor più subordinata, la riduzione

della pena a una multa di fr. 500.–. Il ricorso non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

3.

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Nel caso in esame il primo giudice ha rilevato anzitutto che sia il

contratto di lavoro concluso tra la direzione del Penitenziario, la __________

SA e __________, sia il successivo contratto di lavoro stipulato tra gli ultimi

due costituiscono documenti a norma dell'art. 110 n. 5 CP, poiché destinati a

provare un fatto di importanza giuridica (art. 251 n. 1 CP). Ciò premesso, egli

ha accertato che, in base agli accordi intercorsi con l'imputato, __________ avrebbe

versato di tasca propria alla __________ SA l'ammontare lordo del proprio

stipendio. E tale intesa precedeva la firma dei contratti. A torto l'imputato

pretendeva perciò che la precaria situazione finanziaria della ditta sarebbe

intervenuta solo più tardi, sicché a __________ sarebbe stato chiesto di

anticipare personalmente lo stipendio a titolo di prestito. Al contrario: lo

stesso imputato aveva ammesso davanti agli inquirenti di avere detto subito a __________

di non poterlo rimunerare, eccezion fatta per le commissioni scaturite da

affari andati a buon fine. Il che aveva indotto __________ a offrire il versamento

anticipato dello stipendio di tasca propria. L'imputato medesimo, dipoi, aveva

riconosciuto di non avere detto la verità alla direzione del Penitenziario poiché

ciò avrebbe fatto decadere tutto.

Allo stato

confusionale che l'imputato evocava per essere dovuto comparire in polizia il

primo giudice non ha creduto, nulla suffragando l'assunto, per altro avanzato

la prima volta in aula. Sebbene dalla intercettazioni telefoniche __________ risultasse

avere effettivamente fatto qualche cosa per la __________ SA, ciò nulla mutava

alla circostanza che l'imputato avesse attestato – contrariamente al vero – la

corresponsione di uno stipendio al detenuto in regime di semilibertà. Né l'imputato

aveva esercitato controlli sull'operato del dipendente, il quale poteva

muoversi liberamente in Svizzera e all'estero fino a delinquere senza problemi

e snaturare lo scopo della semilibertà. Quanto all'aspetto soggettivo del

reato, secondo il giudice della Pretura penale l'imputato avrebbe almeno dovuto

sapere, viste le sue conoscenze giuridiche (per di più nel settore carcerario),

che le autorità non avrebbero mai concesso la semilibertà al detenuto se

avessero saputo che costui versava lo stipendio a sé stesso. Anzi, così facendo

l'imputato ha anche procacciato a __________ un indebito profitto, consentendo

a quest'ultimo di ottenere un regime di semilibertà altrimenti impossibile.

3.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in arbitrio

per avere accertato che __________ finanziava egli medesimo il pagamento del proprio

stipendio da parte della __________ SA, la quale lo riversava poi alla

direzione del Penitenziario. Egli sostiene che in realtà __________ concedeva

alla __________ SA un mutuo di fr. 2’000.– mensili, importo che passava in

proprietà della ditta, la quale versava poi una somma equivalente al Penitenziario

in favore di __________. Ciò configurava un contratto di prestito perfettamente

legale (art. 312 segg. CO). Il ricorrente fa valere di avere sempre ribadito

simile tesi, ancora al dibattimento, e di

avere sempre

ammesso di avere contratto in nome della ditta un debito verso il dipendente,

mentre mai ha riconosciuto che il rimborso non sarebbe mai avvenuto. Inoltre __________

ha effettivamente prestato la sua forza di lavoro alla __________ SA, tant'è

che la ditta e il lavoratore avevano concordato anche un compenso sotto forma

di provvigione in base ai contratti che __________ avrebbe procacciato, e il

prestito sarebbe stato saldato appunto per mezzo di provvigioni maggiorate. Poco

importa come la __________ SA sarebbe riuscita a trovare il denaro: il

contratto di lavora attestava unicamente il versamento di un determinato

salario per prestazioni professionali, ciò che è avvenuto. Il ricorrente

rammenta infine di avere chiesto al Procuratore pubblico l'audizione di __________

per dimostrare la fondatezza delle sue argomentazioni, ma senza esito. Ciò non

può evidentemente tornare a suo scapito.

L'argomentazione

non ha consistenza. A parte il fatto che la tesi del prestito è stata avanzata non

al primo interrogatorio (act. 22/1, pag. 4 a 7), bensì al secondo (act. 22/2,

pag. 5), la natura dell'accordo intercorso tra la ditta e __________ non è di rilievo.

Che la concessione della semilibertà al detenuto dipendendesse dall'esistenza di

lavoro da esercitare durante le uscite dal carcere è pacifico. Non per caso la

ditta e __________ hanno sottoscritto un contratto di lavoro, firmato pure dal

direttore del Penitenziario, che prevedeva una retribuzione di fr. 1’500.– mensili

più le provvigioni (retribuzione aumentata poi a fr. 2’000.– lordi su richiesta

del capo dei Servizi amministrativi del Penitenziario, __________, il quale reputava

lo stipendio troppo basso: act. 22/2, pag. 2). Ora, l'imputato ha ammesso

essergli stato chiaro fin dall'inizio che il salario andasse pagato e riversato

dalla datrice di lavoro __________ SA con mezzi propri. Anzi, all'interrogatorio

del 5 giugno 2001 egli ha dato atto di avere sottaciuto l'accordo alla

direzione del Penitenziario, d'intesa con __________, poiché altrimenti il

rapporto di lavoro non sarebbe venuto in essere.

Che il

contratto di lavoro (nel senso della sua accezione comune) fosse necessario per

l'ottenimento della semilibertà è stato ammesso per finire dall'interessato,

non senza riluttanza, anche davanti al Procuratore pubblico (act. 31, pag. 2). E

del resto non si vede come egli avrebbe potuto pretendere seriamente che per la

direzione del Penitenziario, cui spettava l'approvazione dell'accordo

lavorativo, la clausola n. 1.4 potesse anche non essere intesa come impegno della

__________ SA al pagamento effettivo del salario. Avesse l'autorità saputo che

la ditta si trovava in stato di totale illiquidità (act. 22/1, pag. 6) e non

avrebbe potuto retribuire il detenuto, mai essa avrebbe avallato il contratto

di lavoro (si veda anche la deposizione di __________: act. 22/4, pag.

6). Già per il fatto che la condizione del detenuto andava vigilata, dovendosi

evitare che senza rimunerazione un carcerato in semilibertà debba ricorrere a espedienti

per sopperire a sé stesso. Del tutto infondato, su questo punto il ricorso non

merita quindi altra disamina.

4.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere trasceso in arbitrio

accertando altresì che l'accordo della ditta con __________ precedesse la firma

del contratto di lavoro, avendo egli chiarito il 14 ottobre 2003 davanti al

Procuratore pubblico che allora la situazione della ditta era sì “traballante”, ma non al punto da impedire la corresponsione di fr. 1’500.– mensili

a un consulente. Ora, i verbali di polizia in cui egli asseriva il contrario non

possono quindi essergli opposti.

L'argomento

non è serio. A supporre che l'art. 61 cpv. 3 CPP trovi applicazione anche in

procedimenti che terminano con un decreto di accusa (art. 207a CPP), la

circostanza che il ricorrente abbia per certi versi ritrattato davanti al

Procuratore pubblico (act. 31) ancora non significa che le dichiarazioni da lui

rese davanti agli organi di polizia fossero irrilevanti. Scopo della norma è di

garantire all'accusato la possibilità di confutare davanti al Procuratore

pubblico e in presenza del difensore le proprie dichiarazioni precedenti,

evitando in tal modo di essere chiamato a rispondere penalmente sulla sola base

di verbali di polizia sfuggiti al contraddittorio. La questione è poi di sapere

se, ritenendo affidabili le dichiarazioni rese alla polizia nonostante la

ritrattazione totale o parziale davanti al Procuratore pubblico, il giudice di

merito si sia sospinto nell'arbitrio. Ciò non è sicuramente il caso nella

fattispecie. Il primo giudice ha motivato la propria opinione, in effetti,

escludendo che davanti alla polizia l'imputato si trovasse nello stadio confusionale

adombrato al dibattimento. Nel ricorso per cassazione l'interessato non spiega

perché tale convincimento sarebbe insostenibile, limitandosi a disquisire con

argomenti appellatori, inidonei a sostanziare una censura fondata sul divieto

dell'arbitrio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si rivela

finanche inammissibile.

5.

Il ricorrente si duole di essere stato condannato per avere allestito

il noto contratto di lavoro in cui attestava il versamento a __________ di fr.

1’500.– mensili a titolo di stipendio a dispetto del fatto che __________ avesse

diritto davvero a un salario di fr. 2’000.– per prestazioni professionali. Che

questi abbia mutuato alla __________ SA una somma pari alla sua retribuzione nulla

muta alla veridicità dell'accordo.

La

doglianza non manca di disinvoltura. Già si è visto che la pattuizione circa il

versamento di uno stipendio al detenuto non avrebbe potuto ragionevolmente

essere attuata, agli occhi dell'autorità, per mezzo di un mutuo concesso dal

detenuto medesimo al fine di finanziare l'erogazione del salario. Sottoponendo

alla direzione del Penitenziario un ordinario contratto di lavoro (act. 22/2

annesso 2, poi integrato con la pattuizione sottoscritta tra i diretti

interessati che prevedeva un salario maggiore secondo quanto chiesto da __________),

l'imputato si proponeva evidentemente di lasciar credere che il salario sarebbe

stato effettivamente corrisposto dalla datrice di lavoro con fondi propri, in

difetto di che __________ non avrebbe ottenuto la semilibertà, tanto meno ove l'autorità

avesse saputo che la ditta era in stato di illiquidità. Attardarsi oltre sulla

portata della clausola contrattuale non ha dunque senso.

6.

Secondo

il ricorrente l'accusa a suo carico cade anche perché l'accordo con __________

è stato concluso dopo la stesura del contratto, onde la mancanza di dolo, il

quale deve necessariamente riferirsi a tutti gli elementi costituivi del reato

al momento dei fatti. Non sussistendo in concreto alcuna intenzione da parte della

ditta, al momento della firma del contatto, di far capo a un mutuo per

retribuire il detenuto in semilibertà, l'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP non entra in

considerazione. L'asserto cade nel vuoto già per la circostanza che – come si è

visto – il primo giudice non ha commesso arbitrio di sorta accertando che l'imputato

e __________

erano consapevoli fin dall'inizio che la __________ SA non sarebbe

stata in grado di erogare stipendio alcuno. Certo, il ricorrente critica il

primo giudice anche per non avere spiegato come mai le dichiarazioni da lui

rese al Procuratore pubblico (e in aula) non siano state ritenute veritiere, il

tribunale essendosi limitato a esclu­dere l'eventualità di un suo stato

confusionale davanti agli organi di polizia. Ciò gli impedirebbe di difendersi

sui motivi che hanno indotto il giudice della Pretura penale a ignorare il contenuto

del verbale reso davanti al Procuratore pubblico. L'argomento è non­dimeno

infruttuoso. Dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha accreditato

la versione compromettente fornita dal prevenuto alla polizia (di avere sottoscritto

il contratto di lavoro pur consapevole che la società non avrebbe potuto

versare lo stipendio pattuito) per rapporto a quella data al Procuratore

pubblico poiché lo stesso imputato non aveva saputo giustificare la

contraddizione, salvo invocare – solo in aula – un improbabile stato

confusionale. Pur poco esplicita, la sentenza impugnata resiste perciò alla

critica.

7.

Infine il ricorrente assevera che l'apprezzamento arbitrario delle

prove comporta la violazione del principio in dubio pro reo inteso come

regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la critica

andrebbe dichiarata d'acchito inammissibile. Comun­que sia, non si può certo

affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente

quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere

dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV

86.

consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche al proposito il

ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

Il ricorrente lamenta la severità della pena inflittagli, definita manifestamente

eccessiva. A suo parere il primo giudice ha trascurato che il caso in esame è

per finire di lieve entità nel senso dell'art. 251 n. 2 CP, sanzionabile anche

con una semplice multa. Egli ricorda di essere stato contemporaneamente inquisito

in una lunga serie di procedimenti penali, per reati anche gravi, tutti

sfociati in decreti di non luogo a procedere che gli hanno provocato sofferenze

e compromesso la vita professionale. Una pena tanto pesante come quella

irrogatagli con la sentenza impugnata pregiudicherebbe in modo definitivo la

sua carriera forense, essendo egli intenzionato a sostenere entro breve termine

gli esami di avvocatura. Per di più, al momento dei fatti la sua famiglia si

stava sgretolando, al punto che nel giugno del 2004 è stato pronunciato il

divorzio. E a tale situazione ha senz'altro concorso la vicenda in esame, onde

l'esigenza di contenere la pena in una multa di fr. 500.–.

a) Nel commisurare la pena in tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente,

il giudice della Pretura penale ha ricordato in primo luogo che il reato di

falsità in documenti è un crimine punibile con la reclusione sino a cinque

anni. Concretamente egli ha tenuto conto della formazione giuridica del

soggetto e della sua particolare posizione nei confronti delle istituzioni, in

special modo con le autorità carcerarie. Grazie alla collaborazione con queste

ultime egli ha potuto elaborare la tesi di laurea e ha avuto modo di instaurare

con esse un rapporto di fiducia piuttosto solido. Con il suo comportamento – ha

proseguito il primo giudice – l'imputato ha tradito la fiducia e la buona fede riposte

nei suoi confronti, permettendo in modo subdolo che un detenuto beneficiasse

del regime agevolato della semilibertà senza che ne fossero dati i presupposti.

Agendo in tal modo, egli ha creato anche pericoli per la cittadinanza, a

maggior ragione ove si pensi che __________ godeva di ampio margine di manovra,

correndo il rischio di venire a contatto con soggetti pericolosi. A favore dell'imputato,

ad ogni modo, il giudice della Pretura pena ha considerato l'incensuratezza e

la precaria situazione familiare.

b) Nella misura in cui il ricorrente invoca la fattispecie privilegiata

dell'art. 251 n. 2 CP (caso di esigua gravità), il ricorso non è fondato. Per

stabilire se sussiste un'evenienza del genere occorre ponderare tutte le

circostanze del caso (DTF 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferito all'art. 251 n.

3.

vCP). Il comportamento dell'autore deve quindi presentare – dal profilo oggettivo

e soggettivo – un carattere di bagattella, la norma dovendo essere interpretata

restrittivamente (DTF 128 IV 265 consid. 3.2 pag. 271, 114 IV 126, 103 IV 36 consid.

5.

pag. 40, 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferiti all'art. 251 n. 3 vCP). Al

giudice di merito compete un ampio margine di apprezzamento (DTF 128 IV 265 consid.

3.2

pag. 271, 114 IV 126). Criteri determinanti sono l'importanza del documento

falsificato, l'entità della falsificazione rispetto alla situazione reale, la

natura e la portata dello scopo e del danno perseguiti, come pure i motivi a

delinquere DTF 114 IV 126; v. in particolare Boog

in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2003, n. 102 ad art. 251 CP). Nella

fattispecie il ricorrente ha preparato un contratto di lavoro con una clausola inveritiera

sul pagamento dello stipendio (almeno così come l'avrebbe potuta interpretare l'autorità

carceraria) per consentire a un detenuto di conseguire la semilibertà. Non si

tratta di una bagattella. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, si

può convenire che il primo giudice non sia stato clemente verso l'imputato. Non

si può nemmeno sostenere però che egli abbia dato prova di esagerato rigore confermando

la pena di 3 mesi di detenzione. Il ricorrente ha pur sempre

abusato dei suoi buoni rapporti con l'autorità, contribuendo a far

sì che un detenuto godesse di illeciti favori. Non poteva dunque contare su una

particolare benevolenza del tribunale.

9.

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere

disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cvp. 1 e 9

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

– __________;

– avv.

dott. __________;

– sostituto

procuratore pubblico Andrea Pagani, Lugano;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero

pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Dipartimento

delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale

Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;

– Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

terzi

implicati

Per la Corte di cassazione

e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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