17.2004.68
opposizione alla prova del sangue - presupposti - compatibilità con la garanzia dell'equo processo
30 dicembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
17.2004.68
Data decisione, Autorità:
30.12.2004, CCRP
Titolo:
opposizione alla prova del sangue - presupposti - compatibilità con la garanzia dell'equo processo
DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 6 CEDU
art. 91 cpv. 3 VLCSTR
Incarto n.
17.2004.68
Lugano
30 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 14 dicembre 2004 presentato da
__________,
___________,
estetista
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro la
sentenza emanata il 17 novembre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Verso le 2.00 del 5 aprile 2004 __________, cittadino italiano
residente oltre confine, ha segnalato telefonicamente alla polizia cantonale un
incidente della circolazione avvenuto circa 40 minuti prima. Egli ha raccontato
che mentre circolava lungo la riva __________ di __________ in direzione di __________
sulla propria Volkswagen “Golf” con targhe italiane __________, il veicolo che
lo seguiva – una Fiat “Ritmo” di color verde guidata da una giovane a suo
parere sui 25 anni – si era avvicinato repentinamente per due volte senza
toccarlo e una terza volta l'aveva tamponato. Inserite le luci di emergenza
egli aveva rallentato per fermarsi, ma l'altra automobile lo aveva sorpassato,
dandosi alla fuga. Annotato il numero di targa (TI __________), egli aveva tentato
di inseguire la Fiat, ma di essa aveva perduto le tracce presso l'entrata autostradale
di __________.
B. La
polizia cantonale ha identificato il detentore del veicolo nella persona di __________,
la quale è stata rintracciata verso le ore 3.30 a __________ nell'appartamento
di un suo conoscente – tale __________, che è risultato trovarsi con lei in
automobile al momento dei fatti – e tradotta negli uffici della gendarmeria di
Lugano per accertamenti, dove ha subito ammesso di essere stata alla guida
della Fiat. Preso atto che le veniva ordinata l'analisi del sangue, essa ha
dichiarato di rifiutarla, negando di avere tamponato l'automobile di __________.
Alle ore 4.22 __________ è stata sottoposta a prova etanografica, che ha dato
un risultato di 0.75 g per mille. Gli agenti le hanno fatto leggere allora
l'art. 91 LCStr (guida in stato di ebrietà e opposizione alla prova del
sangue), ma essa ha confermato la sua renitenza al prelievo di sangue,
dichiarando che ne avrebbe assunto le conseguenze. È quindi stata accompagnata
all'Ospedale __________ per un visita medica, senza che siano stati riscontrati
sintomi di ebrietà.
C. Con decreto di accusa del 1° giugno 2004 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ colpevole di opposizione alla prova del sangue, di
infrazione alla norme della circolazione per non avere rispettato la distanza
di sicurezza e avere urtato l'automobile di __________, come pure di
inosservanza dei doveri in caso di infortunio per avere abbandonato il luogo dell'incidente
senza osservare i doveri imposti dalla legge. In applicazione della pena, egli
ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per 3 anni e a una multa di fr. 500.–. Statuendo sull'opposizione, con sentenza
del 17 novembre 2004 il giudice della Pretura penale ha ritenuto __________
colpevole di opposizione alla prova del sangue, ma l'ha prosciolta dalle altre
accuse e l'ha condannata a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per 2 anni e a una multa di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 19
novembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione del ricorso, presentata il 14 dicembre
successivo, essa chiede la sua completa assoluzione e la riforma in tal senso
della sentenza impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La ricorrente ricorda di avere subito negato, non appena raggiunta
dalla polizia nell'appartamento di conoscenti presso cui si trovava verso le
ore 1.30, di avere causato qualsivoglia incidente. Ricorda che la prova etanografica
ha dato un risultato di 0.75 g per mille e di avere rifiutato l'esame del
sangue, proclamando la sua estraneità ai fatti e facendo valere di avere bevuto
alcol dopo essere giunta a casa degli amici dove la polizia l'ha trovata. Essa
si duole che il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'inconsistenza delle
accuse a lei rivolte da __________, l'ha ritenuta colpevole di opposizione alla
prova del sangue solo perché gli indizi sarebbero stati suscettibili di indurre
gli agenti a ordinare l'analisi, ritenendo irrilevante il successivo consumo di
alcol. Se non che – essa rileva – secondo l'art. 55 LCStr un conducente può
essere costretto a sottoporsi alla prova del sangue solo ove esistano indizi di
ebrietà. Ravvisando siffatti indizi nel caso specifico il primo giudice sarebbe
incorso nell'arbitrio, nulla suffragando l'ipotesi che essa conducesse in stato
di ebbrezza. La polizia è intervenuta solo sulla segnalazione, rivelatasi infondata,
di un terzo, ciò che non costituisce un elemento di prova sufficiente per
applicare l'art. 91 cpv. 3 LCStr. Né può essere sufficiente al riguardo il
risultato della prova etanografica eseguita alle ore 4.22, la quale non poteva
indiziare uno stato di ebrietà risalente a tre ore prima. Soltanto in caso di
incidente – a parere dell'interessata – il provvedimento adottato sarebbe stato
legittimo.
2.
Chiunque, in stato di ebrietà conduce un veicolo a motore, è punito con
la detenzione o con la multa (art. 91 cpv. 1 LCStr). La stessa pena è comminata
a chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue
ordinata – o che deve presumere sia ordinata – o a un esame sanitario completivo
oppure ne elude lo scopo (art. 91 cpv. 3 LCStr). Il prelievo di sangue o
l'esame medico complementare costituiscono in effetti mezzi di prova adeguati
per accertare l'ebrietà (art. 138 cpv. 1 e 140 OAC). E a un prelievo di sangue
o a un esame medico complementare può essere sottoposto non solo il conducente
di un veicolo a motore (o senza motore), ma ogni persona (anche un pedone)
implicata in un infortunio, se è sospettata di trovarsi in stato di ebbrezza
(art. 55 LCStr; DTF 100 IV 261 consid. 3). Il campo di applicazione dell'art.
91.
cpv. 3 LCStr è quindi più esteso rispetto a quello dell'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr
(Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berna 2003, n. 50 ad art. 91 LCStr). D'altro lato l'autorità
non può ordinare un prelievo di sangue o un esame medico complementare
indiscriminatamente. L'art. 138 cpv. 2 OAC stabilisce infatti che l'analisi del
sangue va eseguita ove esistano indizi di ebrietà o se una persona la richieda.
L'art. 91
cpv. 3 LCStr riguardando solo prelievi di sangue o esami medici complementari,
giovi ricordare che il rifiuto di soffiare in un etilometro non è sanzionabile,
nemmeno sotto il profilo degli art. 286 e 292 CP. L'etilometro può essere usato
dalla polizia per un primo esame. Se dà un risultato inferiore a 0.6 g per mille,
non si eseguono altri controlli (art. 138 cpv. 3 OAC). Se l'interessato rifiuta
la prova etanografica, compete all'autorità ordinare un prelievo di sangue, il
cui rifiuto è allora punibile (DTF 113 IV 89; Corboz, op. cit., n. 53 ad art. 91 LCStr). Chi si oppone alla
prova del sangue o all'esame medico complementare dev'essere informato
nondimeno sulle conseguenze del rifiuto (art. 138 cpv. 4 OAC). In caso di
rifiuto della prova del sangue l'autorità non è tenuta, in ogni modo, a
ordinare un esame medico a norma dell'art. 140 OAC (DTF 106 IV 65).
3.
Nella fattispecie il primo giudice ha accertato che la notte del
5.
aprile
2004.
l'accusata è stata oggetto di una segnalazione per essersi data alla fuga
verso le ore 1.20 dopo essersi avvicinata due volte pericolosamente al veicolo
che la precedeva e averlo tamponato una terza. Verbalizzato il racconto del
denunciante, gli agenti hanno rintracciato l'accusata, la quale ha negato l'accaduto,
ma non di essere stata alla guida del proprio veicolo a quell'ora. Essa ha
accettato la prova etanografica, dalla quale è risultato un tasso alcolemico di
0.75
g per mille. Onde l'ordine di sottoporsi a un prelievo di sangue e
l'avvertimento circa la conseguenze legate a un rifiuto (art. 91 cpv. 3 LCStr).
L'accusata ha confermato la renitenza, dichiarando di assumerne le conseguenze.
A mente del primo giudice, gli indizi a disposizione della polizia (guida pericolosa,
denuncia d'incidente con abbandono dei luoghi, esito della prova etanografica)
bastavano per ordinare un prelievo di sangue in virtù dell'art 138 cpv. 2 e 3
OAC, che l'accusata avesse davvero tamponato l'automobile del denunciante o no.
Quanto all'interessata, essa ha rifiutato la presa di sangue per motivi
manifestamente ingiustificati, come le tre ore passate dai fatti, la
circostanza che il denunciante non si trovasse negli uffici della polizia e – motivazioni
addotte al dibattimento – la pretesa diffidenza verso gli agenti, oltre alla
pretesa assunzione di alcolici nel frattempo. Così agendo, ha concluso il primo
giudice, essa si è opposta intenzionalmente alla prova del sangue nel senso dell'art.
91.
cpv. 3 LCStr (sentenza, consid. 2b).
4.
Non può essere seriamente revocato in dubbio che nel caso in
esame il risultato della prova etanografica (0.75 g per mille), molto vicino
al tasso limite di 0.8 g per mille, legittimasse un prelievo di sangue, tanto
più che dinanzi agli agenti l'interessata non aveva preteso di avere bevuto
alcolici dopo le ore 1.20, ma si era limitata a far valere il tempo trascorso
(3 ore) dalla denuncia e a lamentare l'assenza del denunciante dagli uffici
della gendarmeria. La questione è di sapere tutt'al più se sussistessero indizi
per una prova etanografica, a prescindere dal fatto che l'accusata non vi si
sia opposta. Gli indizi a disposizione degli agenti erano nondimeno
sufficienti. A carico dell'accusata pendeva una denuncia per gravi infrazioni
alle norme della circolazione stradale, la quale emanava da un soggetto
credibile e assolutamente lucido (la prova all'etilometro aveva escluso la
presenza di alcol nel sangue di lui), il quale aveva rilasciato dichiarazioni
precise e scevre da esagerazioni. La denunciata dal canto suo non negava di
essere stata alla guida del suo veicolo in quel momento, né di essere passata
dalla riva __________ a __________. Anzi, al dibattimento essa ha riconosciuto
che la propria auto procedeva a singhiozzo, trattandosi di un vecchio modello
che aveva ancora il motore freddo e l'acceleratore manuale inserito (sentenza, consid.
3), ammettendo altresì di essersi avvicinata al veicolo antistante e di avere
visto tale conducente fermarsi (sentenza, loc. cit.). Per di più, gli agenti di
polizia hanno constatato che l'autovettura del denunciante era danneggiata dietro,
anche se il veicolo della denunciata era apparentemente integro. Sottoponendo
nelle descritte circostanze la ricorrente alla prova etanografica, gli agenti
non hanno pertanto violato l'art. 138 cpv. 2 OAC. Su questo punto il ricorso è
quindi destinato all'insuccesso.
5.
La ricorrente invoca la garanzia di un equo processo consacrata dall'art.
6.
CEDU, facendo valere che l'art. 91 cpv. 3 LCStr punisce chi non collabora con
l'autorità per accertare fatti di rilevanza penale. Ciò non è tuttavia
ammissibile, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto occasione di stabilire
in una sentenza sfavorevole alla Svizzera circa l'obbligo imposto dal diritto federale
ai contribuenti di collaborare nelle procedure di sottrazione fiscale (sentenza
pubblicata in RDAF 2001 II pag. 14 seg.). In realtà la ricorrente dimentica come
nella stessa sentenza la Corte abbia precisato altresì che non ogni norma penale
volta a sanzionare una mancata collaborazione del cittadino è contraria all'art.
6.
CEDU (pag. 15 con richiamo a una sentenza del 17 dicembre 1996 in re Saunders
c. Gran Bretagna). E proprio nella sentenza citata la Corte aveva deciso che il
diritto dell'accusato di non incriminarsi non si estende all'obbligo di
sottoporsi a una prova etanografica o a un prelievo di sangue (Raccolta delle
sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo 1996 II
pag. 2063 seg.). Anche al proposito il ricorso manca perciò di fondamento.
6.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della ricorrente
(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale
Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;
– Ufficio
del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, Camorino.
terzi
implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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