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Decisione

17.2004.68

opposizione alla prova del sangue - presupposti - compatibilità con la garanzia dell'equo processo

30 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 14 dicembre 2004 presentato da

__________,

___________,

estetista

(patrocinata

dall'avv. __________)

contro la

sentenza emanata il 17 novembre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi

confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Verso le 2.00 del 5 aprile 2004 __________, cittadino italiano

residente oltre confine, ha segnalato telefonicamente alla polizia cantonale un

incidente della circolazione avvenuto circa 40 minuti prima. Egli ha raccontato

che mentre circolava lungo la riva __________ di __________ in direzione di __________

sulla propria Volks­wagen “Golf” con targhe italiane __________, il veicolo che

lo seguiva – una Fiat “Ritmo” di color verde guidata da una giovane a suo

parere sui 25 anni – si era avvicinato repentinamente per due volte senza

toccarlo e una terza volta l'aveva tamponato. Inserite le luci di emergenza

egli aveva rallentato per fermarsi, ma l'altra automobile lo aveva sorpassato,

dandosi alla fuga. Annotato il numero di targa (TI __________), egli aveva tentato

di inseguire la Fiat, ma di essa aveva perduto le tracce presso l'entrata autostradale

di __________.

B. La

polizia cantonale ha identificato il detentore del veicolo nella persona di __________,

la quale è stata rintracciata verso le ore 3.30 a __________ nell'appartamento

di un suo conoscente – tale __________, che è risultato trovarsi con lei in

automobile al momento dei fatti – e tradotta negli uffici della gen­darmeria di

Lugano per accertamenti, dove ha subito ammesso di essere stata alla guida

della Fiat. Preso atto che le veniva ordinata l'analisi del sangue, essa ha

dichiarato di rifiutarla, negando di avere tamponato l'automobile di __________.

Alle ore 4.22 __________ è stata sottoposta a prova etanografica, che ha dato

un risultato di 0.75 g per mille. Gli agenti le hanno fatto leggere allora

l'art. 91 LCStr (guida in stato di ebrietà e opposizione alla prova del

sangue), ma essa ha confermato la sua renitenza al prelievo di sangue,

dichiarando che ne avrebbe assunto le conseguenze. È quindi stata accompagnata

all'Ospedale __________ per un visita medica, senza che siano stati riscontrati

sintomi di ebrietà.

C. Con decreto di accusa del 1° giugno 2004 il Procuratore pubblico ha

riconosciuto __________ colpevole di opposizione alla prova del sangue, di

infrazione alla norme della circolazione per non avere rispettato la distanza

di sicurezza e avere urtato l'automobile di __________, come pure di

inosservanza dei doveri in caso di infortunio per avere abbandonato il luogo dell'incidente

senza osservare i doveri imposti dalla legge. In applicazione della pena, egli

ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per 3 anni e a una multa di fr. 500.–. Statuendo sull'opposizione, con sentenza

del 17 novembre 2004 il giudice della Pretura penale ha ritenuto __________

colpevole di opposizione alla prova del sangue, ma l'ha prosciolta dalle altre

accuse e l'ha condannata a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente

per 2 anni e a una multa di fr. 200.–.

D. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 19

novembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di

revisione penale. Nella motivazione del ricorso, presentata il 14 dicembre

successivo, essa chiede la sua completa assoluzione e la riforma in tal senso

della sentenza impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La ricorrente ricorda di avere subito negato, non appena raggiunta

dalla polizia nell'appartamento di conoscenti presso cui si trovava verso le

ore 1.30, di avere causato qualsivoglia incidente. Ricorda che la prova etanografica

ha dato un risultato di 0.75 g per mille e di avere rifiutato l'esame del

sangue, proclamando la sua estraneità ai fatti e facendo valere di avere bevuto

alcol dopo essere giunta a casa degli amici dove la polizia l'ha trovata. Essa

si duole che il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'inconsistenza delle

accuse a lei rivolte da __________, l'ha ritenuta colpevole di opposizione alla

prova del sangue solo perché gli indizi sarebbero stati suscettibili di indurre

gli agenti a ordinare l'analisi, ritenendo irrilevante il successivo consumo di

alcol. Se non che – essa rileva – secondo l'art. 55 LCStr un conducente può

essere costretto a sottoporsi alla prova del sangue solo ove esistano indizi di

ebrietà. Ravvisando siffatti indizi nel caso specifico il primo giudice sarebbe

incorso nell'arbitrio, nulla suffragando l'ipotesi che essa conducesse in stato

di ebbrezza. La polizia è intervenuta solo sulla segnalazione, rivelatasi infondata,

di un terzo, ciò che non costituisce un elemento di prova sufficiente per

applicare l'art. 91 cpv. 3 LCStr. Né può essere sufficiente al riguardo il

risultato della prova etanografica eseguita alle ore 4.22, la quale non poteva

indiziare uno stato di ebrietà risalente a tre ore prima. Soltanto in caso di

incidente – a parere dell'interessata – il provvedimento adottato sarebbe stato

legittimo.

2.

Chiunque, in stato di ebrietà conduce un veicolo a motore, è punito con

la detenzione o con la multa (art. 91 cpv. 1 LCStr). La stessa pena è comminata

a chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue

ordinata – o che deve presumere sia ordinata – o a un esame sanitario completivo

oppure ne elude lo scopo (art. 91 cpv. 3 LCStr). Il prelievo di sangue o

l'esame medico complementare costituiscono in effetti mezzi di prova adeguati

per accertare l'ebrietà (art. 138 cpv. 1 e 140 OAC). E a un prelievo di sangue

o a un esame medico comple­mentare può essere sottoposto non solo il conducente

di un veicolo a motore (o senza motore), ma ogni persona (anche un pedo­ne)

implicata in un infortunio, se è sospettata di trovarsi in stato di ebbrezza

(art. 55 LCStr; DTF 100 IV 261 consid. 3). Il campo di applicazione dell'art.

91.

cpv. 3 LCStr è quindi più esteso rispetto a quello dell'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr

(Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, Berna 2003, n. 50 ad art. 91 LCStr). D'altro lato l'autorità

non può ordinare un prelievo di sangue o un esame medico complementare

indiscriminatamente. L'art. 138 cpv. 2 OAC stabilisce infatti che l'analisi del

sangue va eseguita ove esistano indizi di ebrietà o se una persona la richie­da.

L'art. 91

cpv. 3 LCStr riguardando solo prelievi di sangue o esami medici complementari,

giovi ricordare che il rifiuto di soffiare in un etilometro non è sanzionabile,

nemmeno sotto il profilo degli art. 286 e 292 CP. L'etilometro può essere usato

dalla polizia per un primo esame. Se dà un risultato inferiore a 0.6 g per mille,

non si eseguono altri controlli (art. 138 cpv. 3 OAC). Se l'interessato rifiuta

la prova etanografica, compete all'autorità ordinare un prelievo di sangue, il

cui rifiuto è allora pu­nibile (DTF 113 IV 89; Corboz, op. cit., n. 53 ad art. 91 LCStr). Chi si oppone alla

prova del sangue o all'esame medico complementare dev'essere informato

nondimeno sulle conseguenze del rifiuto (art. 138 cpv. 4 OAC). In caso di

rifiuto della prova del sangue l'autorità non è tenuta, in ogni modo, a

ordinare un esame medico a norma dell'art. 140 OAC (DTF 106 IV 65).

3.

Nella fattispecie il primo giudice ha accertato che la notte del

5.

aprile

2004.

l'accusata è stata oggetto di una segnalazione per essersi data alla fuga

verso le ore 1.20 dopo essersi avvicinata due volte pericolosamente al veicolo

che la precedeva e averlo tamponato una terza. Verbalizzato il racconto del

denuncian­te, gli agenti hanno rintracciato l'accusata, la quale ha negato l'accaduto,

ma non di essere stata alla guida del proprio veicolo a quell'ora. Essa ha

accettato la prova etanografica, dalla quale è risultato un tasso alcolemico di

0.75

g per mille. Onde l'ordine di sottoporsi a un prelievo di sangue e

l'avvertimento circa la conseguenze legate a un rifiuto (art. 91 cpv. 3 LCStr).

L'accusata ha confermato la renitenza, dichiarando di assumerne le conseguenze.

A mente del primo giudice, gli indizi a disposizione della polizia (guida pericolosa,

denuncia d'incidente con abbandono dei luoghi, esito della prova etanografica)

bastavano per ordinare un prelievo di sangue in virtù dell'art 138 cpv. 2 e 3

OAC, che l'accusata avesse davvero tamponato l'automobile del denunciante o no.

Quanto all'interessata, essa ha rifiutato la presa di sangue per motivi

manifestamente ingiustificati, come le tre ore passate dai fatti, la

circostanza che il denunciante non si trovasse negli uffici della polizia e – motivazioni

addotte al dibattimento – la pretesa diffidenza verso gli agenti, oltre alla

pretesa assunzione di alcolici nel frattempo. Così agendo, ha concluso il primo

giudice, essa si è opposta intenzionalmente alla prova del sangue nel senso dell'art.

91.

cpv. 3 LCStr (sentenza, consid. 2b).

4.

Non può essere seriamente revocato in dubbio che nel caso in

esame il risultato della prova etanografica (0.75 g per mille), mol­to vicino

al tasso limite di 0.8 g per mille, legittimasse un prelievo di sangue, tanto

più che dinanzi agli agenti l'interessata non ave­va preteso di avere bevuto

alcolici dopo le ore 1.20, ma si era limitata a far valere il tempo trascorso

(3 ore) dalla denuncia e a lamentare l'assenza del denunciante dagli uffici

della gendarmeria. La questione è di sapere tutt'al più se sussistessero indizi

per una prova etanografica, a prescindere dal fatto che l'accusata non vi si

sia opposta. Gli indizi a disposizione degli agenti erano nondimeno

sufficienti. A carico dell'accusata pendeva una denuncia per gravi infrazioni

alle norme della circolazione stradale, la quale emanava da un soggetto

credibile e assolutamente lucido (la prova all'etilometro aveva escluso la

presenza di alcol nel sangue di lui), il quale aveva rilasciato dichiarazioni

pre­cise e scevre da esagerazioni. La denunciata dal canto suo non negava di

essere stata alla guida del suo veicolo in quel momento, né di essere passata

dalla riva __________ a __________. Anzi, al dibattimento essa ha riconosciuto

che la propria auto procedeva a singhiozzo, trattandosi di un vecchio modello

che aveva ancora il motore freddo e l'acceleratore manuale inserito (sentenza, consid.

3), ammettendo altresì di essersi avvicinata al veicolo antistante e di avere

visto tale conducente fermarsi (sentenza, loc. cit.). Per di più, gli agenti di

polizia hanno constatato che l'autovettura del denunciante era danneggiata dietro,

anche se il veicolo della denunciata era apparentemente integro. Sottoponendo

nelle descritte circostanze la ricorrente alla prova etanografica, gli agenti

non hanno pertanto violato l'art. 138 cpv. 2 OAC. Su questo punto il ricorso è

quindi destinato all'insuccesso.

5.

La ricorrente invoca la garanzia di un equo processo consacrata dall'art.

6.

CEDU, facendo valere che l'art. 91 cpv. 3 LCStr punisce chi non collabora con

l'autorità per accertare fatti di rilevanza penale. Ciò non è tuttavia

ammissibile, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto occasione di stabilire

in una sentenza sfavorevole alla Svizzera circa l'obbligo imposto dal diritto federale

ai contribuenti di collaborare nelle procedure di sottrazione fiscale (sentenza

pubblicata in RDAF 2001 II pag. 14 seg.). In realtà la ricorrente dimentica come

nella stessa sentenza la Corte abbia precisato altresì che non ogni norma penale

volta a san­zionare una mancata collaborazione del cittadino è contraria all'art.

6.

CEDU (pag. 15 con richiamo a una sentenza del 17 dicembre 1996 in re Saunders

c. Gran Bretagna). E proprio nella sentenza citata la Corte aveva deciso che il

diritto dell'accusato di non incriminarsi non si estende all'obbligo di

sottoporsi a una prova etanografica o a un prelievo di sangue (Raccolta delle

sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo 1996 II

pag. 2063 seg.). Anche al proposito il ricorso manca perciò di fondamento.

6.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della ricorrente

(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono

posti a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

– __________;

– avv.

__________;

– Procuratore

pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;

– Pretura

penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero

pubblico della confederazione, Berna;

– Comando

della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,

Taverne;

– Dipartimento

delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale

Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;

– Ufficio

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

– Dipartimento

delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, Camorino.

terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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