17.2005.13
opposizione al decreto di accusa - tardività - restituzione in intero dei termini per presentare opposizione al decreto di accusa - requisiti - obbligo del giudice di trattare la questione una volta a
13 ottobre 2005Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2005.13
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, CCRP
Titolo:
opposizione al decreto di accusa - tardività - restituzione in intero dei termini per presentare opposizione al decreto di accusa - requisiti - obbligo del giudice di trattare la questione una volta accertata la tardività dell'opposizione
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
Incarto n.
17.2004.70
17.2005.13
Lugano
13 ottobre 2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e
Chiesa
segretario:
Akbas,
vicecancelliere
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione del 23 dicembre 2004 (inc. 17.2004.70)
e del 1° aprile 2005 (inc. 17.2005.13) presentati da
RI 1,
fu __________
e fu __________, attinente di __________, nato a __________ il __________,
ivi domiciliato, __________
(patrocinato dall'avv.)
contro
le sentenze emanate il 16 dicembre 2004 (inc. 17.2004.70) e il 18 marzo 2005
(inc. 17.2005.13) dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004;
2. Se dev'essere accolto
il ricorso per cassazione del 1° aprile 2005;
3. Il giudizio sulle
spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 ottobre 2004 il Procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa
attestazione per avere indotto il notaio __________ T__________ di L__________,
nonostante fosse stato reso attento delle conseguenze civili e penali di una
falsa affermazione (art. 253 e 306 a 309 CP) e avesse giurato dinanzi a Dio di
dire la verità e solo la verità, ad attestare in un brevetto del 22 maggio 2000
di avere presenziato a un incontro avvenuto a L__________ tra __________ G__________
e __________ B__________, nell'ufficio del primo in via __________, e di avere
visto B__________ consegnare a G__________ una ricevuta per un mutuo di fr. 135 000.–
debitamente firmata, mentre in realtà egli non aveva mai visto una ricevuta del
genere. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la
condanna di RI 1 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni.
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione il 23 novembre 2004,
giustificando il ritardo di quest'ultima con problemi fisici e mentali, a
comprova dei quali avrebbe presentato “prossimamente” la documentazione medica.
B. Con sentenza del 16 dicembre 2004 il presidente della Pretura penale
ha dichiarato l'opposizione inammissibile e il decreto di accusa passato in
giudicato, accertando che RI 1 aveva reagito dopo il termine di 15 giorni
previsto dagli art. 208 cpv. 1 lett. e 210 CPP, cominciato a decorrere il 21
ottobre 2004, il giorno dopo l'intimazione dell'atto. A parere del presidente,
l'asserita impossibilità di inoltrare una tempestiva opposizione avrebbe dovuto
essere provata e formulata, se mai, nell'ambito di un'istanza di restituzione
del termine. Contro tale sentenza RI 1 ha esperito il 23 dicembre 2004 un
ricorso per cassazione in cui chiede l'annullamento del pronunciato e il
rinvio degli atti a un nuovo giudice della Pretura penale perché statuisca
sulla tempestività dell'opposizione al decreto di accusa. Nelle sue
osservazioni del 12 gennaio 2005 il Procuratore pubblico propone di respingere il
ricorso.
C. Lo stesso 23 dicembre 2004 RI 1 ha introdotto al Ministero pubblico
un'istanza di restituzione in intero per essere reintegrato nel termine di
opposizione al decreto di accusa. Con sentenza del 18 marzo 2005 il presidente
della Pretura penale, cui l'istanza è stata trasmessa per competenza, l'ha
respinta. RI 1 è insorto anche contro quest'ultima sentenza con un ricorso per
cassazione del 1° aprile 2005 volto a ottenere l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti a un altro magistrato della Pretura penale per
nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 aprile 2005 il Procuratore
pubblico conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: I. Sul
ricorso del 23 dicembre 2004
1.
Il ricorrente sostiene che, rimproverandogli di non avere presentato
tempestiva opposizione al decreto di accusa, il primo giudice è caduto in
arbitrio. Afferma che al momento in cui il decreto gli è stato notificato egli
non era in grado di difendersi per le malattie che lo affliggevano, da
arterioschlerosi a diabete mellito, da affezioni epatiche a vuoti di memoria.
Solo il 23 novembre 2004, dopo avere ricevuto il 19 novembre 2004 dall'Ufficio
del casellario giudiziale un avviso di recidiva che faceva riferimento al decreto
di accusa del 18 ottobre 2004, egli si era reso conto della situazione e si era
attivato senza indugio, inoltrando l'opposizione del 23 novembre 2004 in cui
spiegava come mai il suo stato fisico e psichico non gli avesse consentito di
tutelare subito i suoi diritti. E con l'opposizione egli aveva manifestato non
solo la volontà di impugnare il decreto di accusa, ma anche quella di ottenere
la restituzione del termine (15 giorni) previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e
CPP. Il 13 dicembre 2004 gli è poi stato rilasciato il certificato medico
annesso al ricorso, che tuttavia – egli sottolinea – non gli è stato possibile
esibire al presidente della Pretura penale, avendogli questi nel frattempo
intimato la sua decisione.
2.
Dagli atti risulta che con lettera del 23 novembre 2004 il ricorrente
ha comunicato al Ministero pubblico di opporsi al decreto di accusa del 18
ottobre 2004, impegnandosi a giustificare il ritardo dell'opposizione con
certificati attestanti i suoi problemi fisici e mentali (act. 13). Il
presidente della Pretura penale, cui l'opposizione è stata trasmessa insieme
con gli atti, ha accertato che il decreto di accusa era stato notificato il 20
ottobre 2004, sicché ha dichiarato l'opposizione tardiva, l'ultimo giorno utile
essendo decorso il 4 novembre 2004 (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP). Quanto alla
pretesa impossibilità di inoltrare tempestiva opposizione, come detto, egli ha
rilevato che ciò avrebbe dovuto essere dimostrato nel quadro di un'istanza per
ottenere la restituzione del termine.
a) Che
l'accusato non abbia rispettato il termine di 15 giorni previsto dall'art. 208
cpv. 1 lett. e CPP per introdurre opposizione è indubbio. Il decreto di accusa
gli è stato recapitato il 20 ottobre 2004, sicché il termine di impugnazione è
cominciato a decorrere – come ha accertato il primo giudice – l'indomani ed è
scaduto infruttuoso il 4 novembre 2004. Inoltrata solo il 23 novembre
successivo, l'opposizione era quindi manifestamente tardiva. Ciò non abilitava
tuttavia il presidente della Pretura penale a dichiarare definitivo il decreto
di accusa. A ragione il ricorrente sottolinea in effetti di non essersi
limitato a sollevare opposizione, ma di avere anche giustificato i motivi del
ritardo con problemi fisici e mentali, impegnandosi a produrre la relativa
documentazione medica. Così facendo, egli ha implicitamente chiesto che la sua
opposizione fosse considerata ammissibile, non essendo egli responsabile della
remora. E in simili circostanze l'atto andava considerato come istanza di
restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP, il quale stabilisce che un termine
scaduto infruttuoso può essere restituito ove la parte o il suo patrocinatore
provi di non aver potuto osservare la scadenza perché impedita senza colpa o
per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio
pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
b) È
vero che nell'istanza l'accusato non rendeva verosimile né di avere patito le
affezioni dichiarate né, tanto meno, di avere agito entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Il presidente della Pretura
penale non poteva tuttavia, per questo solo fatto, ignorare la richiesta e
rinviare l'interessato a far valere le sue ragioni in una procedura ulteriore.
Tanto meno ove si pensi che l'art. 22 cpv. 1 CPP impone – appunto – di
postulare la restituzione del termine, “pena la decadenza”, entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento (venuto meno, in concreto, non dopo il 23 novembre
2004). Nelle circostanze descritte il primo giudice avrebbe dovuto assegnare
all'istante, sprovvisto di avvocato, un termine per rendere verosimile la
fondatezza della domanda e l'introduzione della medesima nei dieci giorni
successivi alla cessazione dell'impedimento. Dichiarando definitivo il decreto
di accusa senza considerare i motivi (di sua competenza: art. 22 cpv. 2 CPP) fatti
valere dall'opponente per giustificare il ritardo, egli è incorso in un diniego
formale di giustizia che comporta l'annullamento della decisione impugnata. In
accoglimento del ricorso, gli atti devono di conseguenza essere rinviati a un
altro giudice della Pretura penale perché statuisca sulla restituzione in
intero del termine implicitamente proposta dall'accusato al momento di sollevare
opposizione.
II. Sul
ricorso del 1° aprile 2005
3.
Il ricorrente impugna anche la decisione del 18 marzo 2005 con cui
il presidente della Pretura penale ha respinto l'istanza di restituzione in
intero da lui presentata al Ministero pubblico il 23 dicembre 2005. Egli
lamenta di soffrire da tempo, tra l'altro, di vuoti di memoria, come attesta un
certificato medico del 13 dicembre 2004 rilasciato dal dott. __________ S__________
di C__________ (doc. C), che lo ha in cura dal 22 ottobre 1993 e che lo ha
visitato il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27 novembre 2003, l'11
dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il 12 gennaio e il 21
gennaio 2005 (documentazione annessa alle “contro-osservazioni” del 17
febbraio 2005 alla Pretura penale). Egli fa valere che le sue amnesie sono
confermate altresì dall'estratto conto emesso dalle A__________ __________ di L__________
(pure accluso alle “contro-osservazioni” citate), dal quale risulta come dal
1998.
in poi egli abbia pagato le fatture con grandi ritardi, al punto di
vedersi sospendere tre volte l'erogazione di energia elettrica. Anche il
canone di locazione di fr. 200.– mensili, egli soggiunge, è stato pagato soltanto
saltuariamente, a ulteriore dimostrazione del suo disordine mentale.
a) Il presidente della Pretura penale ha respinto la restituzione del
termine con l'argomento che nessuna prova suffragava uno stato di salute tanto
compromesso da impedire all'istante di valutare la situazione e di opporsi
tempestivamente al decreto di accusa. A suo avviso, i documenti prodotti con le
“contro-osservazioni” del 17 febbraio 2005 confortano se mai la sregolatezza e
l'incostanza con cui l'istante ha eseguito molti pagamenti, così come le
sporadiche e irregolari visite mediche cui egli si è sottoposto, ma nulla
dimostrano circa il preteso disordine mentale che lo avrebbe afflitto al
momento di ricevere il decreto di accusa. Niente di anormale era poi emerso
durante i suoi interrogatori in polizia e davanti al Procuratore pubblico, onde
l'infondatezza della domanda.
b) La valutazione delle prove testé riassunta potrebbe anche, di per
sé, risultare sostenibile. Il problema è che essa poggia solo su una parte
degli atti processuali. Il presidente della Pretura penale si è limitato
infatti a menzionare il certificato medico dell'11 febbraio 2005, che riporta
le visite mediche cui l'istante si è sottoposto tra il 22 ottobre 2003 e il 21
gennaio 2005, e l'estratto conto delle A__________ __________ di L__________
con le registrazioni dal luglio del 1998, trascurando l'altro certificato
medico del 13 dicembre 2004 in cui il dott. __________ S__________ attestava di
avere in cura il paziente dal 20 ottobre 2003 e ricordava la sua diagnosi
conseguente ai disturbi visivi, ai dolori addominali, ai disturbi urinari, alla
stanchezza e ai vuoti di memoria accusati dal paziente: diabete mellito non
insulino-dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e
arterioschlerosi. Ignorando tale documento, il primo giudice ha sorvolato su un
mezzo di prova che non poteva dirsi d'acchito senza rilievo nel contesto di un'istanza
volta alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a
malattia. Inficiata di un diniego di giustizia formale, la decisione impugnata
deve dunque essere annullata già per motivi d'ordine, indipendentemente da
quella che potrebbe essere la sua fondatezza nel merito. Anche in questo caso, pertanto,
in accoglimento del ricorso gli atti devono essere rinviati a un altro giudice
della Pretura penale perché statuisca di nuovo sull'istanza di restituzione in
intero proposta il 23 dicembre 2004. A meno, evidentemente, che il giudice
accolga già la restituzione in intero del 23 novembre 2004, nel qual caso essa
andrà dichiarata senza oggetto.
4.
Il ricorrente si duole anche del fatto che il primo giudice abbia
respinto a torto le sue critiche per la mancata designazione di un difensore d'ufficio
nella fase istruttoria del procedimento, sostenendo che ciò ha pregiudicato i
suoi diritti di difesa. La censura esula dai limiti dell'attuale giudizio, il
cui oggetto verte solo sull'istanza di restituzione del termine. Invero il
ricorrente afferma che la mancata designazione di un difensore d'ufficio gli ha
impedito di tutelare i suoi interessi anche dopo la notifica del decreto di
accusa, ma la questione è priva d'oggetto, dato che – come si è visto – in cassazione
egli ottiene causa vinta e davanti al nuovo giudice egli potrà addurre tutti i
suoi argomenti e i mezzi di prova ritenuti idonei per essere reintegrato nel
termine di opposizione.
III. Sulle
spese e sulle ripetibili
5.
Dato l'esito dei ricorsi, gli oneri del giudizio odierno vanno a carico
dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità di fr. 1500.–
complessivi per ripetibili (art. 15 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso del 23 dicembre 2004 è accolto, la sentenza del 16 dicembre
2004 è annullata e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura
penale perché statuisca di nuovo nel senso dei considerandi.
2. Il
ricorso del 1° aprile 2005 è accolto, la sentenza del 18 marzo 2005 è annullata
e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché
statuisca di nuovo sull'istanza di restituzione del termine nel senso dei
considerandi.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1500.– complessivi
per ripetibili.
4. Intimazione
a:
– .
terzi
implicati
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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