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Decisione

17.2005.13

opposizione al decreto di accusa - tardività - restituzione in intero dei termini per presentare opposizione al decreto di accusa - requisiti - obbligo del giudice di trattare la questione una volta a

13 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004;

2. Se dev'essere accolto

il ricorso per cassazione del 1° aprile 2005;

3. Il giudizio sulle

spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 ottobre 2004 il Procuratore pubblico ha

dichiarato RI 1 autore colpevole di consegui­mento fraudolento di falsa

attestazione per avere indotto il notaio __________ T__________ di L__________,

nonostante fosse stato reso attento delle conseguenze civili e penali di una

falsa affermazione (art. 253 e 306 a 309 CP) e avesse giurato dinanzi a Dio di

dire la verità e solo la verità, ad attestare in un brevetto del 22 maggio 2000

di avere presenziato a un incontro avvenuto a L__________ tra __________ G__________

e __________ B__________, nell'ufficio del primo in via __________, e di avere

visto B__________ consegnare a G__________ una ricevuta per un mutuo di fr. 135 000.–

debitamente firmata, mentre in realtà egli non aveva mai visto una ricevuta del

genere. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la

condanna di RI 1 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni.

Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione il 23 novembre 2004,

giustificando il ritardo di quest'ultima con problemi fisici e mentali, a

comprova dei quali avrebbe presentato “prossimamente” la documentazione medica.

B. Con sentenza del 16 dicembre 2004 il presidente della Pretura penale

ha dichiarato l'opposizione inammissibile e il decreto di accusa passato in

giudicato, accertando che RI 1 aveva reagito dopo il termine di 15 giorni

previsto dagli art. 208 cpv. 1 lett. e 210 CPP, cominciato a decorrere il 21

ottobre 2004, il giorno dopo l'intimazione dell'atto. A parere del presidente,

l'asserita impossibilità di inoltrare una tempestiva opposizione avrebbe dovuto

essere provata e formulata, se mai, nell'ambito di un'istanza di restituzione

del termine. Contro tale sentenza RI 1 ha esperito il 23 dicembre 2004 un

ricorso per cassazione in cui chiede l'annulla­mento del pronunciato e il

rinvio degli atti a un nuovo giudice della Pretura penale perché statuisca

sulla tempestività dell'opposizione al decreto di accusa. Nelle sue

osservazioni del 12 gennaio 2005 il Procuratore pubblico propone di respingere il

ricorso.

C. Lo stesso 23 dicembre 2004 RI 1 ha introdotto al Ministero pubblico

un'istanza di restituzione in intero per essere reintegrato nel termine di

opposizione al decreto di accusa. Con sentenza del 18 marzo 2005 il presidente

della Pretura penale, cui l'istanza è stata trasmessa per competenza, l'ha

respinta. RI 1 è insorto anche contro quest'ultima sentenza con un ricorso per

cassazione del 1° aprile 2005 volto a ottenere l'annullamento della sentenza

impugnata e il rinvio degli atti a un altro magistrato della Pretura penale per

nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 aprile 2005 il Procuratore

pubblico conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: I. Sul

ricorso del 23 dicembre 2004

1.

Il ricorrente sostiene che, rimproverandogli di non avere presen­tato

tempestiva opposizione al decreto di accusa, il primo giudice è caduto in

arbitrio. Afferma che al momento in cui il decreto gli è stato notificato egli

non era in grado di difendersi per le malattie che lo affliggevano, da

arterioschlerosi a diabete mellito, da affezioni epatiche a vuoti di memoria.

Solo il 23 novembre 2004, dopo avere ricevuto il 19 novembre 2004 dall'Ufficio

del casellario giudiziale un avviso di recidiva che faceva riferimento al decreto

di accusa del 18 ottobre 2004, egli si era reso conto della situazione e si era

attivato senza indugio, inoltrando l'opposizione del 23 novembre 2004 in cui

spiega­va come mai il suo stato fisico e psichico non gli avesse consentito di

tutelare subito i suoi diritti. E con l'opposizione egli aveva manifestato non

solo la volontà di impugnare il decreto di accusa, ma anche quella di ottenere

la restituzione del termine (15 giorni) previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e

CPP. Il 13 dicembre 2004 gli è poi stato rilasciato il certificato medico

annesso al ricorso, che tuttavia – egli sottolinea – non gli è stato possibile

esibire al presidente della Pretura penale, avendogli questi nel frattempo

intimato la sua decisione.

2.

Dagli atti risulta che con lettera del 23 novembre 2004 il ricorren­te

ha comunicato al Ministero pubblico di opporsi al decreto di accusa del 18

ottobre 2004, impegnandosi a giustificare il ritardo dell'opposizione con

certificati attestanti i suoi problemi fisici e mentali (act. 13). Il

presidente della Pretura penale, cui l'opposizione è stata trasmessa insieme

con gli atti, ha accertato che il decreto di accusa era stato notificato il 20

ottobre 2004, sicché ha dichiarato l'opposizione tardiva, l'ultimo giorno utile

essendo decorso il 4 novembre 2004 (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP). Quanto alla

pretesa impossibilità di inoltrare tempestiva opposizione, co­me detto, egli ha

rilevato che ciò avrebbe dovuto essere dimostrato nel quadro di un'istanza per

ottenere la restituzione del termine.

a) Che

l'accusato non abbia rispettato il termine di 15 giorni previsto dall'art. 208

cpv. 1 lett. e CPP per introdurre opposizione è indubbio. Il decreto di accusa

gli è stato recapitato il 20 ottobre 2004, sicché il termine di impugnazione è

cominciato a decorrere – come ha accertato il primo giudice – l'indomani ed è

scaduto infruttuoso il 4 novembre 2004. Inoltrata solo il 23 novembre

successivo, l'opposizione era quindi manifestamente tardiva. Ciò non abilitava

tuttavia il presiden­te della Pretura penale a dichiarare definitivo il decreto

di accusa. A ragione il ricorrente sottolinea in effetti di non essersi

limitato a sollevare opposizione, ma di avere anche giustificato i motivi del

ritardo con problemi fisici e mentali, impegnandosi a produrre la relativa

documentazione medica. Così facendo, egli ha implicitamente chiesto che la sua

opposizione fosse considerata ammissibile, non essendo egli responsabile della

remora. E in simili circostanze l'atto andava considerato come istanza di

restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP, il quale stabilisce che un termine

scaduto infruttuoso può essere restituito ove la parte o il suo patrocinatore

provi di non aver­ potuto osservare la scadenza perché impedita senza colpa o

per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio

pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

b) È

vero che nell'istanza l'accusato non rendeva verosimile né di avere patito le

affezioni dichiarate né, tanto meno, di avere agito entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Il presidente della Pretura

penale non poteva tuttavia, per questo solo fatto, ignorare la richiesta e

rinviare l'interessato a far valere le sue ragioni in una procedura ulteriore.

Tanto meno ove si pensi che l'art. 22 cpv. 1 CPP impone – appunto – di

postulare la restituzione del termine, “pena la decadenza”, entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedimento (venuto meno, in concreto, non dopo il 23 novembre

2004). Nelle circostanze descritte il primo giudice avrebbe dovuto assegnare

all'istante, sprovvisto di avvocato, un termine per rendere verosimile la

fondatezza della domanda e l'introduzione della medesima nei dieci giorni

successivi alla cessazione dell'impedimento. Dichiarando definitivo il decreto

di accusa senza considerare i motivi (di sua competenza: art. 22 cpv. 2 CPP) fatti

valere dall'opponente per giustificare il ritardo, egli è incorso in un diniego

formale di giustizia che comporta l'annullamen­to della decisione impugnata. In

accoglimento del ricorso, gli atti devono di conseguenza essere rinviati a un

altro giudice della Pretura penale perché statuisca sulla restituzione in

intero del termine implicitamente proposta dall'accusato al momento di sollevare

opposizione.

II. Sul

ricorso del 1° aprile 2005

3.

Il ricorrente impugna anche la decisione del 18 marzo 2005 con cui

il presidente della Pretura penale ha respinto l'istanza di restituzione in

intero da lui presentata al Ministero pubblico il 23 dicembre 2005. Egli

lamenta di soffrire da tempo, tra l'altro, di vuoti di memoria, come attesta un

certificato medico del 13 dicembre 2004 rilasciato dal dott. __________ S__________

di C__________ (doc. C), che lo ha in cura dal 22 ottobre 1993 e che lo ha

visitato il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27 novembre 2003, l'11

dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il 12 gennaio e il 21

gennaio 2005 (documentazione annessa alle “contro-osser­vazioni” del 17

febbraio 2005 alla Pretura penale). Egli fa valere che le sue amnesie sono

confermate altresì dall'estratto conto emesso dalle A__________ __________ di L__________

(pure accluso alle “contro-osser­vazioni” citate), dal quale risulta come dal

1998.

in poi egli abbia pagato le fatture con grandi ritardi, al punto di

vedersi sospendere tre volte l'erogazione di ener­gia elettrica. Anche il

canone di locazione di fr. 200.– mensili, egli soggiunge, è stato pagato soltanto

saltuariamente, a ulteriore dimostrazione del suo disordine mentale.

a) Il presidente della Pretura penale ha respinto la restituzione del

termine con l'argomento che nessuna prova suffragava uno stato di salute tanto

compromesso da impedire all'istante di valutare la situazione e di opporsi

tempestivamente al decreto di accusa. A suo avviso, i documenti prodotti con le

“contro-osservazioni” del 17 febbraio 2005 confortano se mai la sregolatezza e

l'incostanza con cui l'istante ha eseguito molti pagamenti, così come le

sporadiche e irregolari visite mediche cui egli si è sottoposto, ma nulla

dimostrano circa il preteso disordine mentale che lo avrebbe afflitto al

momento di ricevere il decreto di accusa. Niente di anormale era poi emerso

durante i suoi interrogatori in polizia e davanti al Procuratore pubblico, onde

l'infondatezza della domanda.

b) La valutazione delle prove testé riassunta potrebbe anche, di per

sé, risultare sostenibile. Il problema è che essa poggia solo su una parte

degli atti processuali. Il presidente della Pretura penale si è limitato

infatti a menzionare il certificato medico dell'11 febbraio 2005, che riporta

le visite mediche cui l'istante si è sottoposto tra il 22 ottobre 2003 e il 21

gennaio 2005, e l'estratto conto delle A__________ __________ di L__________

con le registrazioni dal luglio del 1998, trascurando l'altro certificato

medico del 13 dicembre 2004 in cui il dott. __________ S__________ attestava di

avere in cura il pazien­te dal 20 ottobre 2003 e ricordava la sua diagnosi

conseguente ai disturbi visivi, ai dolori addominali, ai disturbi urinari, alla

stanchezza e ai vuoti di memoria accusati dal paziente: diabete mellito non

insulino-dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e

arterioschlerosi. Ignorando tale documento, il primo giudice ha sorvolato su un

mezzo di prova che non poteva dirsi d'acchito senza rilievo nel contesto di un'istanza

volta alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a

malattia. Inficiata di un diniego di giustizia formale, la decisione impugnata

deve dunque essere annullata già per motivi d'ordine, indipendentemente da

quella che potrebbe essere la sua fondatezza nel merito. Anche in questo caso, pertanto,

in accoglimento del ricorso gli atti devono essere rinviati a un altro giudice

della Pretura penale perché statuisca di nuovo sull'istanza di restituzione in

intero proposta il 23 dicembre 2004. A meno, evidentemente, che il giudice

accolga già la restituzione in intero del 23 novembre 2004, nel qual caso essa

andrà dichiarata senza oggetto.

4.

Il ricorrente si duole anche del fatto che il primo giudice abbia

respinto a torto le sue critiche per la mancata designazione di un difensore d'ufficio

nella fase istruttoria del procedimento, sostenendo che ciò ha pregiudicato i

suoi diritti di difesa. La censura esula dai limiti dell'attuale giudizio, il

cui oggetto ver­te solo sul­l'istanza di restituzione del termine. Invero il

ricorrente afferma che la mancata designazione di un difensore d'ufficio gli ha

impedito di tutelare i suoi interessi anche dopo la notifica del decreto di

accusa, ma la questione è priva d'oggetto, dato che – come si è visto – in cassazione

egli ottiene causa vinta e davanti al nuovo giudice egli potrà addurre tutti i

suoi argomenti e i mezzi di prova ritenuti idonei per essere reintegrato nel

termine di opposizione.

III. Sulle

spese e sulle ripetibili

5.

Dato l'esito dei ricorsi, gli oneri del giudizio odierno vanno a ca­rico

dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità di fr. 1500.–

complessivi per ripetibili (art. 15 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese

anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso del 23 dicembre 2004 è accolto, la sentenza del 16 di­cembre

2004 è annullata e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura

penale perché statuisca di nuovo nel senso dei considerandi.

2. Il

ricorso del 1° aprile 2005 è accolto, la sentenza del 18 marzo 2005 è annullata

e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché

statuisca di nuovo sull'istanza di restituzione del termine nel senso dei

considerandi.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia unica fr. 500.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

600.–

sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1500.– complessivi

per ripetibili.

4. Intimazione

a:

– .

terzi

implicati

Per

la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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