17.2005.18
opposizione a decreto di accusa, giudicata tardiva - ricorso per cassazione con cui il ricorrente fa valere per la prima volta di non avere potuto agire prima a causa di malattia senza invocare alcun
25 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
17.2005.18
Data decisione, Autorità:
25.04.2005, CCRP
Titolo:
opposizione a decreto di accusa, giudicata tardiva - ricorso per cassazione con cui il ricorrente fa valere per la prima volta di non avere potuto agire prima a causa di malattia senza invocare alcun titolo di cassazione - ricorso inammissibile - restituzione in intero dei termini - termine
RICORSO PER CASSAZIONE
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 21 CPP-TI
art. 22 cpv. 1 CPP-TI
art. 288 CPP-TI
Incarto n.
17.2005.18
Lugano
25 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 16 aprile 2005 presentato da
RI 1,
di __________
e __________ nata __________, attinente __________ (__________), nat a __________
il __________, domiciliat a __________
contro la
sentenza emanata il 23 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 2 dicembre 2004 il Procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1 autore colpevole di furto d'uso, circolazione in stato di
ebrietà, opposizione alla prova del sangue e circolazione nonostante revoca
della licenza di condurre. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la
condanna a 60 giorni di detenzione e alla revoca della sospensione
condizionale riguardante una pena di 90 giorni di detenzione inflitta al
prevenuto con decreto di accusa del 14 luglio 2003.
B. Il 13 gennaio 2005 RI 1 ha sollevato opposizione al decreto di
accusa. Statuendo il 23 marzo 2005, il presidente della Pretura penale ha
dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva e ha dichiarato il
decreto di accusa definitivo.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un ricorso per cassazione del 16
aprile 2005 nel quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Il ricorso
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente afferma che non gli è stato possibile inoltrare l'opposizione
al decreto di accusa prima del 13 gennaio 2005, trovandosi egli in cura per una
forte depressione, e a sostegno di ciò si ripromette di produrre un certificato
medico. Sta di fatto che, così argomentando, egli non invoca – nemmeno
implicitamente – alcun titolo di cassazione (nel senso dell'art. 288 lett. a, b
o c CPP) suscettibile di giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.
Ne segue che il ricorso va dichiarato, già di primo acchito, inammissibile.
2.
Quanto
l'interessato chiede, con il ricorso, è in realtà la restituzione del termine
per introdurre opposizione al decreto di accusa. Intimatogli il 2 dicembre 2004
(art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), quest'ultimo è stato da lui ritirato il 20
dicembre successivo. Il termine per l'opposizione è cominciato a decorrere così
il 21 dicembre 2004 ed è scaduto il 4 gennaio 2005, undici giorni prima ch'egli
si rivolgesse al presidente della Pretura penale. Ora, la restituzione per
inosservanza di un termine è possibile ove la parte o il suo patrocinatore
dimostri di non aver potuto rispettare la scadenza per impedimento non colposo
o dovuto a forza maggiore, “segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio
pubblico o militare o per altre ragioni importanti” (art. 21 CPP). Se non che,
la relativa istanza va presentata – “pena la decadenza” – entro 10 giorni dalla
cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Anche dipartendosi dal
presupposto che in concreto l'impedimento ad agire sia cessato il 13 gennaio
2005.
(come sembra affermare il ricorrente), la restituzione del termine andava
chiesta nei 10 giorni successivi. Presentato il 16 aprile 2005, il ricorso in
esame non può quindi essere trattato come istanza di restituzione. Non avrebbe
senso dunque trasmetterlo al presidente della Pretura penale per essere
vagliato a tale stregua (art. 22 cpv. 2 CPP).
3.
Tutt'al
più la questione è di sapere se non potesse essere trattata come istanza di
restituzione in intero, nella fattispecie, l'opposizione presentata
dall'accusato quel 13 gennaio 2005. Il problema è che, quand'anche ciò fosse,
nell'opposizione l'interessato non alludeva a impedimenti che gli avrebbero
precluso la facoltà di agire in tempo utile. Nemmeno nel ricorso per cassazione,
del resto, egli rimprovera al primo giudice di avere trascurato eventuali
giustificazioni da lui addotte al proposito.
4.
Ne segue che, comunque lo si esamini, il ricorso per cassazione va
dichiarato inammissibile. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che ricorrente, sprovvisto di
formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio di un legale, si prescinde –
eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a:
– terzi implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per
violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per
cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30
giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La
legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono
regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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