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Decisione

17.2005.18

opposizione a decreto di accusa, giudicata tardiva - ricorso per cassazione con cui il ricorrente fa valere per la prima volta di non avere potuto agire prima a causa di malattia senza invocare alcun

25 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 16 aprile 2005 presentato da

RI 1,

di __________

e __________ nata __________, attinente __________ (__________), nat a __________

il __________, domiciliat a __________

contro la

sentenza emanata il 23 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi

confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 2 dicembre 2004 il Procuratore pubblico ha

ritenuto RI 1 autore colpevole di furto d'uso, circolazione in stato di

ebrietà, opposizione alla prova del sangue e circolazione nonostante revoca

della licenza di condurre. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la

condanna a 60 gior­ni di detenzione e alla revoca della sospensione

condizionale riguardante una pena di 90 giorni di detenzione inflitta al

prevenuto con decreto di accusa del 14 luglio 2003.

B. Il 13 gennaio 2005 RI 1 ha sollevato opposizione al decreto di

accusa. Statuendo il 23 marzo 2005, il presidente della Pretura penale ha

dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva e ha dichiarato il

decreto di accusa definitivo.

C. Contro

la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un ricorso per cassazione del 16

aprile 2005 nel quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Il ricorso

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente afferma che non gli è stato possibile inoltrare l'opposizione

al decreto di accusa prima del 13 gennaio 2005, trovandosi egli in cura per una

forte depressione, e a sostegno di ciò si ripromette di produrre un certificato

medico. Sta di fatto che, così argomentando, egli non invoca – nemmeno

implicitamente – alcun titolo di cassazione (nel senso dell'art. 288 lett. a, b

o c CPP) suscettibile di giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.

Ne segue che il ricorso va dichiarato, già di primo acchito, inammissibile.

2.

Quanto

l'interessato chiede, con il ricorso, è in realtà la restituzione del termine

per introdurre opposizione al decreto di accusa. Intimatogli il 2 dicembre 2004

(art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), quest'ultimo è stato da lui ritirato il 20

dicembre successivo. Il termine per l'opposizione è cominciato a decorrere così

il 21 dicembre 2004 ed è scaduto il 4 gennaio 2005, undici giorni prima ch'egli

si rivolgesse al presidente della Pretura penale. Ora, la restituzione per

inosservanza di un termine è possibile ove la parte o il suo patrocinatore

dimostri di non aver potuto rispettare la scadenza per impedimento non colposo

o dovuto a forza maggiore, “se­gnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio

pubblico o militare o per altre ragioni importanti” (art. 21 CPP). Se non che,

la relativa istanza va presentata – “pena la decadenza” – entro 10 giorni dalla

cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Anche dipartendosi dal

presupposto che in concreto l'impedimento ad agire sia cessato il 13 gennaio

2005.

(come sembra affermare il ricorrente), la restituzione del termine andava

chiesta nei 10 giorni successivi. Presentato il 16 aprile 2005, il ricorso in

esame non può quindi essere trattato come istanza di restituzione. Non avrebbe

senso dunque trasmetterlo al presidente della Pretura penale per essere

vagliato a tale stregua (art. 22 cpv. 2 CPP).

3.

Tutt'al

più la questione è di sapere se non potesse essere trattata come istanza di

restituzione in intero, nella fattispecie, l'opposizione presentata

dall'accusato quel 13 gennaio 2005. Il problema è che, quand'anche ciò fosse,

nell'opposizione l'interessato non alludeva a impedimenti che gli avrebbero

precluso la facoltà di agire in tempo utile. Nemmeno nel ricorso per cassazione,

del resto, egli rimprovera al primo giudice di avere trascurato eventuali

giustificazioni da lui addotte al proposito.

4.

Ne segue che, comunque lo si esamini, il ricorso per cassazione va

dichiarato inammissibile. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza

(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che ricorrente, sprovvisto di

formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio di un legale, si prescinde –

eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

a:

– terzi implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per

violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per

cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30

giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La

legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono

regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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