17.2005.20
ricorso per cassazione diretto contro l'accertamento dei fatti - inammissibilità del gravame per non avere il ricorrente invocato arbitrio di sorta
22 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
17.2005.20
Data decisione, Autorità:
22.04.2005, CCRP
Titolo:
ricorso per cassazione diretto contro l'accertamento dei fatti - inammissibilità del gravame per non avere il ricorrente invocato arbitrio di sorta
ARBITRIO
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 288 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
17.2005.20
Lugano
22 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 18 aprile 2005 presentato da
RI 1,
__________
__________ __________, ____________________, nato il __________ a__________ (__________),
domiciliato a __________, coniugato, impiegato
contro la
sentenza emanata il 15 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 15 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di infrazione
alla norme della circolazione per avere, il 29 agosto 2004, condotto a una VW “Golf” targata __________ con un tasso alcolemico compreso fra 1.8 e il
2.11 g per mille, oltre che sotto l'influsso di stupefacenti. In applicazione
della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per tre anni e a una multa di fr. 1200.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato
opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 15 marzo 2005 il
presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di
pena contenute nel decreto di accusa.
B. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 16 marzo 2005
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta, del 18 aprile successivo, egli contesta sostanzialemente
di avere guidato in stato di ebrietà. Il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione
(DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.
2.1
pag. 275).
2.
In
concreto il presidente della Pretura penale ha accertato che alla guida della
VW “Golf” la sera del 28 agosto 2004, sotto l'influsso
di alcol e stupefacenti, era l'imputato, come aveva dichiarato alla polizia la moglie
di lui e come l'interessato medesimo aveva confermato in un primo tempo. Egli
ha poi spiegato diffusamente perché non riteneva credibile la successiva
versione del prevenuto, secondo cui alla guida dell'auto era il fratello,
giunto a Lugano con lui e la moglie il giorno prima (sentenza, pag. 3 a 5). Nel
suo memoriale il ricorrente non invoca arbitrio di sorta. Ribadisce apoditticamente,
in una frase, di non avere condotto la citata automobile in stato di ebrietà,
ma non illustra perché il contrario accertamento del Pretore sarebbe apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre. Anzi, con la motivazione del primo giudice egli nemmeno si confronta. Ne
segue che, manifestamente carente di requisiti formali, il ricorso sfugge a un
esame di merito.
3.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e
9.
cpv. 2 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente, sprovvisto di formazione
giuridica, ha proceduto senza l'ausilio del patrocinatore che lo aveva
assistito davanti alla Pretura penale, si prescinde – eccezionalmente – dal
prelevare tasse o spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
291 cpv. 1 CPP
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a:
– RI 1,
terzi
implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per
violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per
cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30
giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La
legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono
regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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