Lexipedia

Decisione

17.2005.20

ricorso per cassazione diretto contro l'accertamento dei fatti - inammissibilità del gravame per non avere il ricorrente invocato arbitrio di sorta

22 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 18 aprile 2005 presentato da

RI 1,

__________

__________ __________, ____________________, nato il __________ a__________ (__________),

domiciliato a __________, coniugato, impiegato

contro la

sentenza emanata il 15 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi

confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 15 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha

riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di infrazione

alla norme della circolazione per avere, il 29 agosto 2004, condotto a una VW “Golf” targata __________ con un tasso alcolemico compreso fra 1.8 e il

2.11 g per mille, oltre che sotto l'influsso di stupefacenti. In applicazione

della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per tre anni e a una multa di fr. 1200.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato

opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 15 marzo 2005 il

presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di

pena contenute nel decreto di accusa.

B. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 16 marzo 2005

una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.

Nella motivazione scritta, del 18 aprile successivo, egli contesta sostanzialemente

di avere guidato in stato di ebrietà. Il ricorso non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

3.

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione

(DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.

2.1

pag. 275).

2.

In

concreto il presidente della Pretura penale ha accertato che alla guida della

VW “Golf” la sera del 28 agosto 2004, sotto l'influsso

di alcol e stupefacenti, era l'imputato, come aveva dichiarato alla polizia la moglie

di lui e come l'interessato medesimo aveva confermato in un primo tempo. Egli

ha poi spiegato diffusamente perché non riteneva credibile la successiva

versione del prevenuto, secondo cui alla guida dell'auto era il fratello,

giunto a Lugano con lui e la moglie il giorno prima (sentenza, pag. 3 a 5). Nel

suo memoriale il ricorrente non invoca arbitrio di sorta. Ribadisce apoditticamente,

in una frase, di non avere condotto la citata automobile in stato di ebrietà,

ma non illustra perché il contrario accertamento del Pretore sarebbe apertamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le

altre. Anzi, con la motivazione del primo giudice egli nemmeno si confronta. Ne

segue che, manifestamente carente di requisiti formali, il ricorso sfugge a un

esame di merito.

3.

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e

9.

cpv. 2 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente, sprovvisto di formazione

giuridica, ha proceduto senza l'ausilio del patrocinatore che lo aveva

assistito davanti alla Pretura penale, si prescinde – eccezionalmente – dal

prelevare tasse o spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

291 cpv. 1 CPP

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

a:

– RI 1,

terzi

implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per

violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per

cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30

giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La

legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono

regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster