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Decisione

17.2005.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

presentato il 25 aprile 2005 da

RI 1,

di __________

e __________ nata __________, attinente di __________, ivi nat__________ il __________,

domiciliat__________ a __________, __________, __________

(patrocinato

dall'avv. PA 1, )

contro la

sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi

confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 14 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della circolazione, ha inflitto RI 1 una multa di fr. 540.– per avere circolato

il 29 ottobre 2002 alle ore 21.14 con la sua Mercedes-Benz “500” (targata __________) sull'autostra­da __________, in territorio di P__________,

a 158 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) invece dei 120 km/h prescritti

(velocità accertata con tachigrafo Multagraph “T21/222” installato su un veicolo

inseguitore della polizia). Adito da RI 1, il

presidente della Pretura penale ha annullato il 4 luglio 2003 tale decisione e ha

trasmesso gli atti al Procuratore pubblico, ravvisando nell'infrazione una

violazione grave della legge federale sulla circolazione stradale.

B. Con

decreto di accusa del 1° dicembre 2004 il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto

RI 1 autore di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto

la condanna a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato

opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 22 marzo 2005 il

presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di

pena contenute nel decreto di accusa.

C. Contro

tale sentenza RI 1 ha introdotto il 24 marzo 2005 una dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta,

presentata il 25 aprile successivo, egli chiede che la sentenza impugnata sia

annullata, che il decreto di accusa sia dichiarato nullo e che gli atti siano

rinviati al Procuratore pubblico perché emani un nuovo decreto di accusa. Il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di non avere dichiarato

nullo il decreto di accusa benché questo riporti come data della presunta

infrazione il 29 ottobre 2003, mentre il rapporto di polizia indicava il giorno

del 29 ottobre 2002. Egli sostiene che, condannandolo per un'infrazione

avvenuta in un momento diverso da quello prospettato nel decreto di accusa e

fondandosi su una fattispecie diversa da quella oggetto dell'imputazione (senza

consentirgli di esprimersi previamente sul decreto di accusa adeguatamente e

tempestivamente completato o modificato), il presiden­te della Pretura penale ha

violato il principio accusatorio. In realtà il primo giudice avrebbe dovuto, a

suo avviso, rinviare gli atti al Procuratore pubblico perché presentasse un

nuovo decreto di accusa (art. 202 CPP).

2.

Il presidente della Pretura penale ha respinto l'eccezione, rettificando

egli medesimo la data indicata nel decreto di accusa con l'argomento che la

correzione non era tale da ledere i diritti della difesa (verbale del

dibattimento, pag. 2). L'opinione è corretta. Certo, secondo l'art. 250 cpv. 4

CPP – applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in decreti di

accusa (CCRP, sentenze del 7 luglio 2004 in re F., consid. 7, e del 25 novembre

2002.

in re F., consid. 4) – se nel corso del dibattimento l'accusato risulta

colpevole di un altro reato non contemplato nell'atto di accusa, il giudice può

prescindere dal rimando al Procuratore pubblico solo ove l'accusato vi consenta (art. 250 cpv. 3 CPP). Lo scopo della norma,

nondimeno, è manifestamente quello di far sì che l'accusato possa adeguatamente

difendersi dalla nuova imputazione. In concreto non si è formulata alcuna nuova

imputazione. Il primo giudice si è limitato limitato a rettificare una data nel

decreto di accusa (2002 anziché 2003) riconducibile a svista manifesta e sulla

quale l'accusato non poteva avere dubbi, il decreto medesimo richiamando

espressamente gli atti formanti l'incarto n. 2003.5097 (che riguarda unicamente

il preteso ecces­so di velocità avvenuto a P__________ il 29 ottobre 2002). Censurare

una limitazione dei diritti della difesa in circostanze del genere non è serio.

Al proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.

3.

Il ricorrente si duole poi del fatto che in occasione del suo interrogatorio,

avvenuto in via rogatoriale, non gli siano state prospettate le avvertenze degli

art. 117 e 118 CPP, bensì quelle previste dal Codice di procedura penale del

Canton N__________. Eppure – egli sottolinea – il sostituto Procuratore

pubblico aveva chiaramente prescritto nella commissione rogatoria che i citati

articoli fossero letti e che la formalità fosse attestata a verbale (act.

C/17). La doglianza non ha pregio. Intanto gli art. 117 e 118 CPP si applicano

solo a persone sentite nel Ticino (CCRP, sentenza del 23 maggio 2003 in re A.,

consid. 1). Oltre a ciò, dal verbale del 25 novembre 2004 risulta che l'interrogante

ha richiamato previamente all'accusato il § 104 cpv. 2 del Codice di proce­dura

penale del Canton N__________, analogo all'art. 118 cpv. 2 CPP (diritto di

essere informato della facoltà di non rispondere e di essere assistito da un

difensore), il solo invocato davanti al primo giudice. E l'accusato era

provvisto di un legale nella persona dell'avv. __________ S__________ di E__________

(il quale aveva chiesto più volte il rinvio dell'audizione del suo cliente). Per

di più, il ricorrente nemmeno pretende che il verbale in questione lo abbia in

qualche modo pregiudicato. Anzi, il primo giudice si è riferito a quel

protocollo proprio per tenere conto del fatto che egli affermava di avere

circolato con il regolatore di velocità inserito (sentenza, pag. 3 nel mezzo con

riferimento alla rogatoria, risposta n. 6). Anche su questo punto il ricorso

manca perciò di consistenza.

4.

Infine il ricorrente si duole che il rapporto di contravvenzione intimatogli

l'8 novembre 2002 non sia firmato dall'agente responsabile (incarto della

sezione delle circolazione, act. C/1). La critica cade nel vuoto. Come ha

rilevato il presidente della Pretura penale, la procedura di contravvenzione

avviata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione delle circolazione, è ormai

superata, essendo stato sostituita dal procedimento penale aperto dal Procuratore

pubblico. Con l'argomentazione del primo giudice il ricorrente non si

confronta, limitandosi a esprimere sconcerto perché “il formulario prevede una firma e un timbro; uno di questi requisiti

manca” (memoriale, pag. 5).

Invano si cercherebbe di capire tuttavia perché un difetto di forma – foss'anche

essenziale – ravvisabile in un procedimento ormai caduco dovrebbe influire sull'esito

del giudizio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra

finanche inammissibile.

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza

(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per

violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per

cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30

giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La

legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono

regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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