17.2005.22
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2 maggio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
17.2005.22
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, CCRP
Titolo:
§Decreto di accusa - errata indicazione a scausa di un errore di redazione della data in cui sarebbe stata compiuta l'infrazione - facoltà del giudice di rimediare all'errore - interrogatorio dell'accusato in un altro cantone - norme di procedura applicabili
DIBATTIMENTO
INTERROGATORIO DELL'ACCUSATO
NUOVI FATTI O NUOVA VALUTAZIONE GIURIDICA DEI FATTI
art. 118 CPP-TI
art. 250 cpv. 3 CPP-TI
art. 250 cpv. 4 CPP-TI
Incarto n.
17.2005.22
Lugano
2 maggio 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
presentato il 25 aprile 2005 da
RI 1,
di __________
e __________ nata __________, attinente di __________, ivi nat__________ il __________,
domiciliat__________ a __________, __________, __________
(patrocinato
dall'avv. PA 1, )
contro la
sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 14 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, ha inflitto RI 1 una multa di fr. 540.– per avere circolato
il 29 ottobre 2002 alle ore 21.14 con la sua Mercedes-Benz “500” (targata __________) sull'autostrada __________, in territorio di P__________,
a 158 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) invece dei 120 km/h prescritti
(velocità accertata con tachigrafo Multagraph “T21/222” installato su un veicolo
inseguitore della polizia). Adito da RI 1, il
presidente della Pretura penale ha annullato il 4 luglio 2003 tale decisione e ha
trasmesso gli atti al Procuratore pubblico, ravvisando nell'infrazione una
violazione grave della legge federale sulla circolazione stradale.
B. Con
decreto di accusa del 1° dicembre 2004 il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto
RI 1 autore di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto
la condanna a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato
opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 22 marzo 2005 il
presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di
pena contenute nel decreto di accusa.
C. Contro
tale sentenza RI 1 ha introdotto il 24 marzo 2005 una dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta,
presentata il 25 aprile successivo, egli chiede che la sentenza impugnata sia
annullata, che il decreto di accusa sia dichiarato nullo e che gli atti siano
rinviati al Procuratore pubblico perché emani un nuovo decreto di accusa. Il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di non avere dichiarato
nullo il decreto di accusa benché questo riporti come data della presunta
infrazione il 29 ottobre 2003, mentre il rapporto di polizia indicava il giorno
del 29 ottobre 2002. Egli sostiene che, condannandolo per un'infrazione
avvenuta in un momento diverso da quello prospettato nel decreto di accusa e
fondandosi su una fattispecie diversa da quella oggetto dell'imputazione (senza
consentirgli di esprimersi previamente sul decreto di accusa adeguatamente e
tempestivamente completato o modificato), il presidente della Pretura penale ha
violato il principio accusatorio. In realtà il primo giudice avrebbe dovuto, a
suo avviso, rinviare gli atti al Procuratore pubblico perché presentasse un
nuovo decreto di accusa (art. 202 CPP).
2.
Il presidente della Pretura penale ha respinto l'eccezione, rettificando
egli medesimo la data indicata nel decreto di accusa con l'argomento che la
correzione non era tale da ledere i diritti della difesa (verbale del
dibattimento, pag. 2). L'opinione è corretta. Certo, secondo l'art. 250 cpv. 4
CPP – applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in decreti di
accusa (CCRP, sentenze del 7 luglio 2004 in re F., consid. 7, e del 25 novembre
2002.
in re F., consid. 4) – se nel corso del dibattimento l'accusato risulta
colpevole di un altro reato non contemplato nell'atto di accusa, il giudice può
prescindere dal rimando al Procuratore pubblico solo ove l'accusato vi consenta (art. 250 cpv. 3 CPP). Lo scopo della norma,
nondimeno, è manifestamente quello di far sì che l'accusato possa adeguatamente
difendersi dalla nuova imputazione. In concreto non si è formulata alcuna nuova
imputazione. Il primo giudice si è limitato limitato a rettificare una data nel
decreto di accusa (2002 anziché 2003) riconducibile a svista manifesta e sulla
quale l'accusato non poteva avere dubbi, il decreto medesimo richiamando
espressamente gli atti formanti l'incarto n. 2003.5097 (che riguarda unicamente
il preteso eccesso di velocità avvenuto a P__________ il 29 ottobre 2002). Censurare
una limitazione dei diritti della difesa in circostanze del genere non è serio.
Al proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.
3.
Il ricorrente si duole poi del fatto che in occasione del suo interrogatorio,
avvenuto in via rogatoriale, non gli siano state prospettate le avvertenze degli
art. 117 e 118 CPP, bensì quelle previste dal Codice di procedura penale del
Canton N__________. Eppure – egli sottolinea – il sostituto Procuratore
pubblico aveva chiaramente prescritto nella commissione rogatoria che i citati
articoli fossero letti e che la formalità fosse attestata a verbale (act.
C/17). La doglianza non ha pregio. Intanto gli art. 117 e 118 CPP si applicano
solo a persone sentite nel Ticino (CCRP, sentenza del 23 maggio 2003 in re A.,
consid. 1). Oltre a ciò, dal verbale del 25 novembre 2004 risulta che l'interrogante
ha richiamato previamente all'accusato il § 104 cpv. 2 del Codice di procedura
penale del Canton N__________, analogo all'art. 118 cpv. 2 CPP (diritto di
essere informato della facoltà di non rispondere e di essere assistito da un
difensore), il solo invocato davanti al primo giudice. E l'accusato era
provvisto di un legale nella persona dell'avv. __________ S__________ di E__________
(il quale aveva chiesto più volte il rinvio dell'audizione del suo cliente). Per
di più, il ricorrente nemmeno pretende che il verbale in questione lo abbia in
qualche modo pregiudicato. Anzi, il primo giudice si è riferito a quel
protocollo proprio per tenere conto del fatto che egli affermava di avere
circolato con il regolatore di velocità inserito (sentenza, pag. 3 nel mezzo con
riferimento alla rogatoria, risposta n. 6). Anche su questo punto il ricorso
manca perciò di consistenza.
4.
Infine il ricorrente si duole che il rapporto di contravvenzione intimatogli
l'8 novembre 2002 non sia firmato dall'agente responsabile (incarto della
sezione delle circolazione, act. C/1). La critica cade nel vuoto. Come ha
rilevato il presidente della Pretura penale, la procedura di contravvenzione
avviata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione delle circolazione, è ormai
superata, essendo stato sostituita dal procedimento penale aperto dal Procuratore
pubblico. Con l'argomentazione del primo giudice il ricorrente non si
confronta, limitandosi a esprimere sconcerto perché “il formulario prevede una firma e un timbro; uno di questi requisiti
manca” (memoriale, pag. 5).
Invano si cercherebbe di capire tuttavia perché un difetto di forma – foss'anche
essenziale – ravvisabile in un procedimento ormai caduco dovrebbe influire sull'esito
del giudizio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra
finanche inammissibile.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
–
terzi
implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per
violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per
cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30
giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La
legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono
regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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