Lexipedia

Decisione

17.2005.4

arbitrio nella valutazione delle prove e nozione di furto commesso in banda e per mestiere

1 febbraio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 20 gennaio 2005 presentato dal

Procuratore

pubblico del Cantone Ticino

contro la

sentenza emanata il 2 dicembre 2004 dalla Corte delle assise criminali in

Lugano nei confronti di

__________,

fu __________

e di __________ nata __________, cittadino __________, nato a __________ il __________,

domiciliato a __________, coniugato, __________, e

__________

di e di __________

nata __________, cittadino __________, nato a __________ il __________,

domiciliato a __________, celibe, barista

(entrambi

patrocinati dall'avv. , ),

non

ricorrenti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso

per cassazione;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto: A. Con sentenza del 2 dicembre 2004 la Corte delle assise criminali in

Lugano ha __________ __________ per ripetuto furto aggravato, consumato (in 36

occasioni) e tentato (in altre 6 occasioni), commesso agendo in banda e per

mestiere, conseguendo una refurtiva di complessivi fr. 1 233 726.20, oltre che

per ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e ripetuta circolazione

senza licenza di condurre. In particolare la Corte ha riconosciuto:

– __________ autore

colpevole di ripetuto furto, tre volte consumato e due tentato, commesso in

varie località ticinesi fra il 25 aprile 2003 e il 17 aprile 2004, singolarmente

o in correità __________, sottraendo gioielli, orologi e denaro contante per un

valore complessivo di circa fr. 276 700.– in genere con scasso;

– __________, inoltre,

autore colpevole di ripetuto danneggiamento per avere in tre occasioni,

singolarmente o in correità con__________ al fine di commettere o tentare di

commettere i citati furti, intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando

danni per un importo imprecisato, come pure autore colpevole di ripetuta

violazione di domicilio per essersi indebitamente introdotto cinque volte in

locali privati contro la volontà degli aventi diritto, oltre che di ripetuta

circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre;

– __________ autore

colpevole di ripetuto furto, consumato e tentato, commesso nelle medesime

circostanze di luogo e di tempo singolarmente o in correità __________, quattro

volte consumato e due volte tentato, sottraendo gioielli, orologi e denaro

contante per un valore complessivo di fr. 30 185,30 circa e operando in

genere con scasso, come pure autore colpevole di ripetuto danneggiamento per

avere in cinque occasioni intenzionalmente danneggiato, singolarmente o in

correità __________, cose altrui nel commettere o tentare di commettere i

citati furti, oltre che di ripetuta violazione di domicilio per essersi

indebitamente introdotto in sei occasioni in locali privati contro la volontà

degli aventi diritto, sempre al fine di commettere o tentare di commettere i

furti.

In

applicazione della pena, la Corte di assise ha __________ a 12 mesi di detenzione

e all'espulsione per 5 anni __________ a 9 mesi di detenzione e all'espulsione

per 3 anni. Computato il carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente

entrambe le pene privative della libertà con un periodo di prova di 5 anni (__________)

e di 2 anni (__________). Infine ha condannato gli imputati a rifondere fr.

200.– alla parte civile PC 1 e ha rinviato la PC 2 al foro competente per far valere

le sue pretese, senza pronunciarsi sulle altre pretese di parte civile.

B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto

il 3 dicembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Cor­te di cassazione e di

revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 20

gennaio successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata per

arbitrio nell'accertamento dei fatti e per violazione del diritto federale. Il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti

(DTF 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami). o basato unilateralmente su talune

prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia

369.

consid. 3 pag. 171). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.

Il Procuratore pubblico afferma che, per quanto attiene a cinque

episodi menzionati nell'atto di accusa, sulle porte-finestre delle abitazioni

in cui sono stati perpetrati furti sono state rinvenute tracce di un orecchio

che la polizia scientifica di __________, nel suo rapporto del 3 settembre

2004, ha attribuito inequivocabilmente all'uno o all'altro dei condannati.

L'ispettore di polizia giudiziaria __________, autore del rapporto, ha

confermato in qualità di teste tale conclusione. Se non che, fondandosi su un

referto di parte redatto dai professori __________ e __________ dell'Università

di , la prima Corte ha ritenuto che allo stadio attuale delle conoscenze il

metodo d'identificazione usato dalla polizia scientifica è probante solo per

escludere la presenza degli accusati sul luogo dei furti e non per ammetterla.

Argomentando in tal modo i primi giudici avrebbero applicato la nozione di

forza probante a senso unico e sarebbero incorsi in arbitrio. Infatti delle due

l'una: o il metodo in rassegna è scientificamente inadatto (ciò che nemmeno la

Corte ha preteso) o, se riconosciuto valido, esso vale come prova a carico.

Basandosi sulla prova adotta dagli imputati, la Corte sarebbe caduta perciò in

una palese contraddizione.

La

critica non ha consistenza. Intanto la Cor­te di assise non ha espresso dubbi

solo dopo avere sentito l'opinione espressa dai periti di parte, ma anche dopo

avere constatato, quanto al capo d'imputazione n. 1.13 dell'atto di accusa, che

una traccia d'orecchio attribuita a uno degli imputati si riferiva in realtà a

un furto che nemmeno era avvenuto e nell'ambito del quale la presenza degli

imputati era da escludere. Ciò posto, il Procuratore pubblico dimentica che,

sentito in aula, l'ispettore della polizia scientifica di __________, __________,

dopo avere riconosciuto l'autorevolezza di cui gode nel mondo criminalistico il

prof. __________ (uno dei periti di parte), ha dato atto che il metodo di

identificazione tramite l'impronta dell'orecchio non può dirsi scientificamente

ammesso, tanto che è appena stato formato un gruppo di esperti europei –

sovvenzionato dall'Unione Europea – incaricato di verificare scientificamente

l'attendibilità del medesimo (sentenza, pag. 22). Il Procuratore

pubblico trascura dipoi che gli esperti di parte, nel­lo spiegare perché il contestato

metodo vale soprattutto come prova a discarico, hanno precisato che lors d'une comparaison entre une trace d'oreille relevée en association

avec une activité délictueuse et des empreintes d'une personne mise en cause,

cette comparaison peut amener à une exclusion de source commune en raison de

dissemblances evidentes; al

contrario, dans l'hypothèse

d'une correspondance entre une trace et une empreinte de contrôle, les données

scientifiques actuellement disponibles sont insuffisantes à notre avis pour

justifier une conclusion d'identification formelle (sentenza,

pag. 21). Insistere che la prima Corte sarebbe caduta in una netta

contraddizione, al punto da integrare estremi dell'arbitrio nel valutare la

portata probatoria del contestato metodo scientifico, non è serio.

3.

Secondo il Procuratore pubblico la Corte avrebbe commesso arbitrio

anche perché dall'inchiesta non è emersa un'unica impron­ta d'orecchio

riconducibile all'uno o all'altro degli accusati. Tali impronte sono infatti

state rinvenute in ben cinque casi diversi, in un periodo relativamente lungo e

in luoghi differenti, il che consentirebbe di superare le obiezioni dei periti

di parte. Se non che, a prescindere dalla natura appellatoria dell'argomento,

ancora una volta il Procuratore pubblico trascura che le certezze da egli

espresse sono state smentite proprio in relazione a uno degli episodi menzionati

nell'atto di accusa. Già si è visto, infatti, che nonostante l'attribuzione a

uno degli accusati di un'impronta d'orecchio nella fattispecie evocata al capo

d'imputazione n. 1.13 dell'atto di accusa, la prima Corte è giunta al solido

convincimen­to che gli imputati non solo erano estranei a quel furto, ma che un

vero e proprio furto nemmeno era avvenuto. Il Procuratore pubblico sol­leva

critiche al riguardo, ricordando che la Corte ha ammesso come la risultanza

peritale l'abbia spinta a discutere molto, ciò che – visti gli elementi a sua

disposizione – avrebbe dovuto indurla a riconoscere l'efficacia del metodo in

rassegna. Con una motivazione del genere egli confonde però il ricorso per

cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con l'appello. Donde l'inammissibilità

del gravame su questo punto.

4.

Il Procuratore pubblico rimprovera altresì alla Corte di avere violato

l'art. 139 n. 2 CP negando che gli accusati abbiano agito in banda. A suo

parere, contrariamente a quanto hanno accertato i primi giudici (sentenza, pag.

24), i due imputati hanno sempre agito insieme, con un notevole grado

d'organizzazione e un'indiscutibile intensità di collaborazione, ove si pensi

che i furti per i quali sono stati condannati denotano un modo di operare costante,

il quale implicava un chiaro riparto dei ruoli e una collaborazione

particolarmente intensa. In che cosa consista però il pre­teso modo di operare

costante e perché esso consentirebbe di individuare un riparto di ruoli e una

collaborazione particolarmen­te intensa il Procuratore pubblico non spiega.

Insufficientemente motivato, in proposito il ricorso dimostra una volta ancora

la sua inammissibilità. Certo, come sottolinea il Procuratore, l'aggravante del

furto in banda può desumersi anche da atti concludenti. Se non che, egli non

illustra quali sarebbero tali atti concluden­ti. Comunque sia, secondo

giurisprudenza è dato furto in banda allorché due o più soggetti manifestino

espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi per commettere

insieme più infrazioni indipendenti, anche se non hanno un piano comune e se le

future infrazioni non sono ancora definite; dal profilo soggettivo occorre poi

che gli autori conoscano la definizione di banda e vogliano agire di

conseguenza (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Berna 2003, n. 15 ad art 139 CP con numerosi

riferimenti). I vincolanti accertamenti che hanno indotto la prima Corte a

riconoscere gli imputati come autori di soli cinque – rispettivamente sei –

furti o tentati furti a fronte delle 42 infrazioni prospettate nell'atto di

accusa (donde l'accusa di furto in banda) non bastano per ravvisare

l'aggravante in rassegna. La doglianza del Procuratore pubblico cade quindi nel

vuoto.

5.

Secondo il Procuratore pubblico non si può disconoscere senza

arbitrio che in concreto gli imputati hanno agito per mestiere. Ricordati i

presupposti di tale aggravante, egli rammenta che i primi giudici hanno

riconosciuto ben otto furti imputabili ai condannati fra il 25 aprile 2003 e il

17.

aprile 2004, per una refurtiva di circa fr. 306 000.–. I due, legati da

stretta parentela, hanno sempre agito di comune accordo e con professionalità,

scegliendo in modo mirato i valori di cui appropriarsi e spendendone buona

parte al casinò, senza mai documentare né rendere verosimile di avere

esercitato una professione qualsiasi. Vista inoltre la loro reiterata presenza

nel Ticino al solo scopo di delinquere, non possono sussistere dubbi

sull'aggravante. Per tacere del fatto – egli sottolinea – che con sentenza

6S.206/2003 del 6 agosto 2003 il Tribunale federale ha inflitto a un imputato

che aveva commesso otto furti in due mesi, conseguendo una refurtiva di circa fr.

30.

000.–,

una pena di 15 mesi di detenzione.

a) Nella

__________ è stato riconosciuto colpevo­le di tentato furto commesso il 25

aprile 2003 (capo d'imputazione n. 1.4), di furto commesso il 15 maggio 2003

(capo d'imputazione n. 1.5) per una refurtiva di € 600 più un orologio, di

tentato furto commesso il 15 febbraio 2004 in correità con il figlio (capo

d'imputazione n. 1.35), di furto commesso il 6 marzo 2004 (capo d'imputazione

n. 6.35) per una refurtiva di circa fr. 265 000.–, di furto commesso in

correità con il figlio il 17 aprile 2004 (capo d'imputazione n. 1.42), per una

refurtiva di fr. 10 560.– in parte recuperata__________ è stato a sua volta riconosciuto

colpevole del furto commesso in correità con il padre il 15 maggio 2003 (capo

d'imputazione n. 1.5), di tentato furto commesso il 21 ottobre 2003 (capo

d'imputazione n. 1.16 ), di furto commesso il 21 ottobre 2003 (capo d'imputazione

n. 1.17) per una refurtiva di fr. 5500.–, di tentato furto commesso il 25

febbraio 2004 (capo d'imputazione n. 1.29), di furto commesso il 4 aprile 2004

(capo d'imputazione n. 1.39) per una refurtiva di fr. 24 660.– e di furto

commesso in correità con il padre il 17 aprile 2004 (capo d'im­putazione n.

1.

). Ora, il Procuratore pubblico non spiega perché tali furti consumati o

tentati (invero assai meno di quanti figurassero nell'atto di accusa)

basterebbero per applicare l'art. 139 CP. Egli si limita a evocare la condanna

per otto di essi (in realtà cinque commessi dall'uno e sei dall'altro accusato)

tra il 25 aprile 2003 e il 17 aprile 2004 come se gli imputati fossero chiamati

a rispondere di tutti i 42 addebiti.

Il

ricorso si palesa ancor più carente di motivazione ove si consideri che per finire

il Procuratore nemmeno indica quali accertamenti istruttori e quali risultanze

dibattimentali consentirebbero di ritenere che gli imputati hanno agito di comune

accordo e con professionalità, con le modalità tipiche di un ladro per

mestiere. Anzi, nella misura in cui pretende che costoro non abbiano reso

plausibile l'esercizio di una qualsiasi professione, egli si discosta senza

invocare arbitrio dalla sentenza impugnata, da cui risulta che la Corte ha

creduto agli imputati quando sostenevano di avere un lavoro (sentenza, pag.

15). Il richiamo alla sentenza 6S.206/2003 del Tribunale federale è poi

infruttuoso già per il fatto che il ricorrente non illustra per nulla come mai

quel precedente si attagli al caso in esame. Le mera circostanza che allora

siano stati inflitti all'imputato 15 mesi di detenzione – con l'aggravante del

mestiere – per otto furti compiuti in due mesi non basta evidentemente per

tracciare paralleli.

b) Si

aggiunga che i criteri posti dalla giurisprudenza per applicare l'aggravante

del mestiere sono rigorosi. In DTF 116 IV 319 (confermata in DTF 123 IV 113 consid.

c pag. 116, 121 IV 358 consid. 2a pag. 361, 119 IV 129 consid. 3 pag. 132, 117

IV 159 consid. 2a pag. 160–161; v. Corboz,

op. cit. n. 15 ad art. 139 CP) il Tribunale federale ha precisato che delinque

per mestiere chi commette furti alla stessa stregua di una professione,

dedicandovi tempo e mezzi adeguati, applicandosi con frequenza e conseguendo o

contando su redditi idonei. Il furto per mestiere può anche essere esercitato

alla stregua di un'attività accessoria. Determinante è che l'autore abbia

deciso di procurarsi in tal modo redditi relativamente regolari, i quali

contribuiscano a soddisfare apprezzabilmente i suoi bisogni. Se ciò sia il

caso, va risolto secondo l'insieme delle circostanze. Rilevanti sono sotto

questo profilo – tra l'altro – il numero e la frequenza dei furti, l'elaborazione

di un determinato modo di procedere o di un determinato metodo, il fatto di

creare un'or­ganizzazione, di operare investimenti e così via. Dalle azioni

delittuose deve emergere inoltre che l'autore fosse pronto a compiere una

molteplicità di furti (DTF 116 IV 319 consid. 3b pag. 329; v. anche DTF 123 IV

113.

consid. c pag. 116 e 119 IV 129 consid. 3 pag. 132). Senza dimenticare che

sull'eventualità di un reato per mestiere influisce anche la pena minima edittale.

In concreto il ricorso non descrive minimamente perché i vari episodi per i

quali gli imputati sono stati condannati, con riferimento ai singoli momenti in

cui sono stati messi in atto, integrerebbero gli estremi dell'aggravante del

mestiere che comporta una pena edittale minima di tre mesi. Una volta di più il

rimedio difetta perciò di motivazione.

6.

Se ne conclude che nella (minima) misura in cui è ammissibile, il

ricorso è destinato al rigetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza

dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

200.–

fr.

1200.–

sono

posti a carico dello Stato.

3. Intimazione:

PP 1, ;

– Ministero

Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;

c/o avv. __________, ;

c/o avv. , ;

;

– Corte

delle assise criminali di Lugano, 6901 Lugano;

– Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3, 6501 Bellinzona;

– Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

– Sezione

dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

– Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;

– Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;

– (parte civile);

(parte civile – rif. , , );

(parte civile);

(parte civile);

– (parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

Zurigo (parte civile);

(parte civile);

(parte civile);

(rappresentante di parte civile).

terzi

implicati

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

4. PC 4

5. PC 5

6. PC 6

7. PC 7

8. PC 8

9. PC 9

10. PC

10

11. PC

11

12. PC

12

13. PC 13

14. PC

14

15. PC 15

16. PC

16

17. PC

17

18. PC

18

19. PC

19

20. PC

20

21. PC

21

22. PC

22

23. PC

23

24. PC

24

25. PC

25

26. PC

26

27. PC

27

28. PC

28

29. PC

29

30. PC

30

31. PC

31

32. PC

32

33. PC

33

34. PC

34

35. PC

35

36. PC 36

37. PC

37

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso

per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto

federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica

dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni

per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster