17.2005.4
arbitrio nella valutazione delle prove e nozione di furto commesso in banda e per mestiere
1 febbraio 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
17.2005.4
Data decisione, Autorità:
01.02.2005, CCRP
Titolo:
arbitrio nella valutazione delle prove e nozione di furto commesso in banda e per mestiere
FURTO
art. 288 let. c CPP-TI
art. 139 cf. 2 CPS
art. 139 cpv. 2 cf. 3 CPS
Incarto n.
17.2005.4
Lugano
1 febbraio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 20 gennaio 2005 presentato dal
Procuratore
pubblico del Cantone Ticino
contro la
sentenza emanata il 2 dicembre 2004 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei confronti di
__________,
fu __________
e di __________ nata __________, cittadino __________, nato a __________ il __________,
domiciliato a __________, coniugato, __________, e
__________
di e di __________
nata __________, cittadino __________, nato a __________ il __________,
domiciliato a __________, celibe, barista
(entrambi
patrocinati dall'avv. , ),
non
ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con sentenza del 2 dicembre 2004 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha __________ __________ per ripetuto furto aggravato, consumato (in 36
occasioni) e tentato (in altre 6 occasioni), commesso agendo in banda e per
mestiere, conseguendo una refurtiva di complessivi fr. 1 233 726.20, oltre che
per ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e ripetuta circolazione
senza licenza di condurre. In particolare la Corte ha riconosciuto:
– __________ autore
colpevole di ripetuto furto, tre volte consumato e due tentato, commesso in
varie località ticinesi fra il 25 aprile 2003 e il 17 aprile 2004, singolarmente
o in correità __________, sottraendo gioielli, orologi e denaro contante per un
valore complessivo di circa fr. 276 700.– in genere con scasso;
– __________, inoltre,
autore colpevole di ripetuto danneggiamento per avere in tre occasioni,
singolarmente o in correità con__________ al fine di commettere o tentare di
commettere i citati furti, intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando
danni per un importo imprecisato, come pure autore colpevole di ripetuta
violazione di domicilio per essersi indebitamente introdotto cinque volte in
locali privati contro la volontà degli aventi diritto, oltre che di ripetuta
circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre;
– __________ autore
colpevole di ripetuto furto, consumato e tentato, commesso nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo singolarmente o in correità __________, quattro
volte consumato e due volte tentato, sottraendo gioielli, orologi e denaro
contante per un valore complessivo di fr. 30 185,30 circa e operando in
genere con scasso, come pure autore colpevole di ripetuto danneggiamento per
avere in cinque occasioni intenzionalmente danneggiato, singolarmente o in
correità __________, cose altrui nel commettere o tentare di commettere i
citati furti, oltre che di ripetuta violazione di domicilio per essersi
indebitamente introdotto in sei occasioni in locali privati contro la volontà
degli aventi diritto, sempre al fine di commettere o tentare di commettere i
furti.
In
applicazione della pena, la Corte di assise ha __________ a 12 mesi di detenzione
e all'espulsione per 5 anni __________ a 9 mesi di detenzione e all'espulsione
per 3 anni. Computato il carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente
entrambe le pene privative della libertà con un periodo di prova di 5 anni (__________)
e di 2 anni (__________). Infine ha condannato gli imputati a rifondere fr.
200.– alla parte civile PC 1 e ha rinviato la PC 2 al foro competente per far valere
le sue pretese, senza pronunciarsi sulle altre pretese di parte civile.
B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto
il 3 dicembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 20
gennaio successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata per
arbitrio nell'accertamento dei fatti e per violazione del diritto federale. Il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami). o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
369.
consid. 3 pag. 171). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2.
Il Procuratore pubblico afferma che, per quanto attiene a cinque
episodi menzionati nell'atto di accusa, sulle porte-finestre delle abitazioni
in cui sono stati perpetrati furti sono state rinvenute tracce di un orecchio
che la polizia scientifica di __________, nel suo rapporto del 3 settembre
2004, ha attribuito inequivocabilmente all'uno o all'altro dei condannati.
L'ispettore di polizia giudiziaria __________, autore del rapporto, ha
confermato in qualità di teste tale conclusione. Se non che, fondandosi su un
referto di parte redatto dai professori __________ e __________ dell'Università
di , la prima Corte ha ritenuto che allo stadio attuale delle conoscenze il
metodo d'identificazione usato dalla polizia scientifica è probante solo per
escludere la presenza degli accusati sul luogo dei furti e non per ammetterla.
Argomentando in tal modo i primi giudici avrebbero applicato la nozione di
forza probante a senso unico e sarebbero incorsi in arbitrio. Infatti delle due
l'una: o il metodo in rassegna è scientificamente inadatto (ciò che nemmeno la
Corte ha preteso) o, se riconosciuto valido, esso vale come prova a carico.
Basandosi sulla prova adotta dagli imputati, la Corte sarebbe caduta perciò in
una palese contraddizione.
La
critica non ha consistenza. Intanto la Corte di assise non ha espresso dubbi
solo dopo avere sentito l'opinione espressa dai periti di parte, ma anche dopo
avere constatato, quanto al capo d'imputazione n. 1.13 dell'atto di accusa, che
una traccia d'orecchio attribuita a uno degli imputati si riferiva in realtà a
un furto che nemmeno era avvenuto e nell'ambito del quale la presenza degli
imputati era da escludere. Ciò posto, il Procuratore pubblico dimentica che,
sentito in aula, l'ispettore della polizia scientifica di __________, __________,
dopo avere riconosciuto l'autorevolezza di cui gode nel mondo criminalistico il
prof. __________ (uno dei periti di parte), ha dato atto che il metodo di
identificazione tramite l'impronta dell'orecchio non può dirsi scientificamente
ammesso, tanto che è appena stato formato un gruppo di esperti europei –
sovvenzionato dall'Unione Europea – incaricato di verificare scientificamente
l'attendibilità del medesimo (sentenza, pag. 22). Il Procuratore
pubblico trascura dipoi che gli esperti di parte, nello spiegare perché il contestato
metodo vale soprattutto come prova a discarico, hanno precisato che lors d'une comparaison entre une trace d'oreille relevée en association
avec une activité délictueuse et des empreintes d'une personne mise en cause,
cette comparaison peut amener à une exclusion de source commune en raison de
dissemblances evidentes; al
contrario, dans l'hypothèse
d'une correspondance entre une trace et une empreinte de contrôle, les données
scientifiques actuellement disponibles sont insuffisantes à notre avis pour
justifier une conclusion d'identification formelle (sentenza,
pag. 21). Insistere che la prima Corte sarebbe caduta in una netta
contraddizione, al punto da integrare estremi dell'arbitrio nel valutare la
portata probatoria del contestato metodo scientifico, non è serio.
3.
Secondo il Procuratore pubblico la Corte avrebbe commesso arbitrio
anche perché dall'inchiesta non è emersa un'unica impronta d'orecchio
riconducibile all'uno o all'altro degli accusati. Tali impronte sono infatti
state rinvenute in ben cinque casi diversi, in un periodo relativamente lungo e
in luoghi differenti, il che consentirebbe di superare le obiezioni dei periti
di parte. Se non che, a prescindere dalla natura appellatoria dell'argomento,
ancora una volta il Procuratore pubblico trascura che le certezze da egli
espresse sono state smentite proprio in relazione a uno degli episodi menzionati
nell'atto di accusa. Già si è visto, infatti, che nonostante l'attribuzione a
uno degli accusati di un'impronta d'orecchio nella fattispecie evocata al capo
d'imputazione n. 1.13 dell'atto di accusa, la prima Corte è giunta al solido
convincimento che gli imputati non solo erano estranei a quel furto, ma che un
vero e proprio furto nemmeno era avvenuto. Il Procuratore pubblico solleva
critiche al riguardo, ricordando che la Corte ha ammesso come la risultanza
peritale l'abbia spinta a discutere molto, ciò che – visti gli elementi a sua
disposizione – avrebbe dovuto indurla a riconoscere l'efficacia del metodo in
rassegna. Con una motivazione del genere egli confonde però il ricorso per
cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con l'appello. Donde l'inammissibilità
del gravame su questo punto.
4.
Il Procuratore pubblico rimprovera altresì alla Corte di avere violato
l'art. 139 n. 2 CP negando che gli accusati abbiano agito in banda. A suo
parere, contrariamente a quanto hanno accertato i primi giudici (sentenza, pag.
24), i due imputati hanno sempre agito insieme, con un notevole grado
d'organizzazione e un'indiscutibile intensità di collaborazione, ove si pensi
che i furti per i quali sono stati condannati denotano un modo di operare costante,
il quale implicava un chiaro riparto dei ruoli e una collaborazione
particolarmente intensa. In che cosa consista però il preteso modo di operare
costante e perché esso consentirebbe di individuare un riparto di ruoli e una
collaborazione particolarmente intensa il Procuratore pubblico non spiega.
Insufficientemente motivato, in proposito il ricorso dimostra una volta ancora
la sua inammissibilità. Certo, come sottolinea il Procuratore, l'aggravante del
furto in banda può desumersi anche da atti concludenti. Se non che, egli non
illustra quali sarebbero tali atti concludenti. Comunque sia, secondo
giurisprudenza è dato furto in banda allorché due o più soggetti manifestino
espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi per commettere
insieme più infrazioni indipendenti, anche se non hanno un piano comune e se le
future infrazioni non sono ancora definite; dal profilo soggettivo occorre poi
che gli autori conoscano la definizione di banda e vogliano agire di
conseguenza (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berna 2003, n. 15 ad art 139 CP con numerosi
riferimenti). I vincolanti accertamenti che hanno indotto la prima Corte a
riconoscere gli imputati come autori di soli cinque – rispettivamente sei –
furti o tentati furti a fronte delle 42 infrazioni prospettate nell'atto di
accusa (donde l'accusa di furto in banda) non bastano per ravvisare
l'aggravante in rassegna. La doglianza del Procuratore pubblico cade quindi nel
vuoto.
5.
Secondo il Procuratore pubblico non si può disconoscere senza
arbitrio che in concreto gli imputati hanno agito per mestiere. Ricordati i
presupposti di tale aggravante, egli rammenta che i primi giudici hanno
riconosciuto ben otto furti imputabili ai condannati fra il 25 aprile 2003 e il
17.
aprile 2004, per una refurtiva di circa fr. 306 000.–. I due, legati da
stretta parentela, hanno sempre agito di comune accordo e con professionalità,
scegliendo in modo mirato i valori di cui appropriarsi e spendendone buona
parte al casinò, senza mai documentare né rendere verosimile di avere
esercitato una professione qualsiasi. Vista inoltre la loro reiterata presenza
nel Ticino al solo scopo di delinquere, non possono sussistere dubbi
sull'aggravante. Per tacere del fatto – egli sottolinea – che con sentenza
6S.206/2003 del 6 agosto 2003 il Tribunale federale ha inflitto a un imputato
che aveva commesso otto furti in due mesi, conseguendo una refurtiva di circa fr.
30.
000.–,
una pena di 15 mesi di detenzione.
a) Nella
__________ è stato riconosciuto colpevole di tentato furto commesso il 25
aprile 2003 (capo d'imputazione n. 1.4), di furto commesso il 15 maggio 2003
(capo d'imputazione n. 1.5) per una refurtiva di € 600 più un orologio, di
tentato furto commesso il 15 febbraio 2004 in correità con il figlio (capo
d'imputazione n. 1.35), di furto commesso il 6 marzo 2004 (capo d'imputazione
n. 6.35) per una refurtiva di circa fr. 265 000.–, di furto commesso in
correità con il figlio il 17 aprile 2004 (capo d'imputazione n. 1.42), per una
refurtiva di fr. 10 560.– in parte recuperata__________ è stato a sua volta riconosciuto
colpevole del furto commesso in correità con il padre il 15 maggio 2003 (capo
d'imputazione n. 1.5), di tentato furto commesso il 21 ottobre 2003 (capo
d'imputazione n. 1.16 ), di furto commesso il 21 ottobre 2003 (capo d'imputazione
n. 1.17) per una refurtiva di fr. 5500.–, di tentato furto commesso il 25
febbraio 2004 (capo d'imputazione n. 1.29), di furto commesso il 4 aprile 2004
(capo d'imputazione n. 1.39) per una refurtiva di fr. 24 660.– e di furto
commesso in correità con il padre il 17 aprile 2004 (capo d'imputazione n.
1.
). Ora, il Procuratore pubblico non spiega perché tali furti consumati o
tentati (invero assai meno di quanti figurassero nell'atto di accusa)
basterebbero per applicare l'art. 139 CP. Egli si limita a evocare la condanna
per otto di essi (in realtà cinque commessi dall'uno e sei dall'altro accusato)
tra il 25 aprile 2003 e il 17 aprile 2004 come se gli imputati fossero chiamati
a rispondere di tutti i 42 addebiti.
Il
ricorso si palesa ancor più carente di motivazione ove si consideri che per finire
il Procuratore nemmeno indica quali accertamenti istruttori e quali risultanze
dibattimentali consentirebbero di ritenere che gli imputati hanno agito di comune
accordo e con professionalità, con le modalità tipiche di un ladro per
mestiere. Anzi, nella misura in cui pretende che costoro non abbiano reso
plausibile l'esercizio di una qualsiasi professione, egli si discosta senza
invocare arbitrio dalla sentenza impugnata, da cui risulta che la Corte ha
creduto agli imputati quando sostenevano di avere un lavoro (sentenza, pag.
15). Il richiamo alla sentenza 6S.206/2003 del Tribunale federale è poi
infruttuoso già per il fatto che il ricorrente non illustra per nulla come mai
quel precedente si attagli al caso in esame. Le mera circostanza che allora
siano stati inflitti all'imputato 15 mesi di detenzione – con l'aggravante del
mestiere – per otto furti compiuti in due mesi non basta evidentemente per
tracciare paralleli.
b) Si
aggiunga che i criteri posti dalla giurisprudenza per applicare l'aggravante
del mestiere sono rigorosi. In DTF 116 IV 319 (confermata in DTF 123 IV 113 consid.
c pag. 116, 121 IV 358 consid. 2a pag. 361, 119 IV 129 consid. 3 pag. 132, 117
IV 159 consid. 2a pag. 160–161; v. Corboz,
op. cit. n. 15 ad art. 139 CP) il Tribunale federale ha precisato che delinque
per mestiere chi commette furti alla stessa stregua di una professione,
dedicandovi tempo e mezzi adeguati, applicandosi con frequenza e conseguendo o
contando su redditi idonei. Il furto per mestiere può anche essere esercitato
alla stregua di un'attività accessoria. Determinante è che l'autore abbia
deciso di procurarsi in tal modo redditi relativamente regolari, i quali
contribuiscano a soddisfare apprezzabilmente i suoi bisogni. Se ciò sia il
caso, va risolto secondo l'insieme delle circostanze. Rilevanti sono sotto
questo profilo – tra l'altro – il numero e la frequenza dei furti, l'elaborazione
di un determinato modo di procedere o di un determinato metodo, il fatto di
creare un'organizzazione, di operare investimenti e così via. Dalle azioni
delittuose deve emergere inoltre che l'autore fosse pronto a compiere una
molteplicità di furti (DTF 116 IV 319 consid. 3b pag. 329; v. anche DTF 123 IV
113.
consid. c pag. 116 e 119 IV 129 consid. 3 pag. 132). Senza dimenticare che
sull'eventualità di un reato per mestiere influisce anche la pena minima edittale.
In concreto il ricorso non descrive minimamente perché i vari episodi per i
quali gli imputati sono stati condannati, con riferimento ai singoli momenti in
cui sono stati messi in atto, integrerebbero gli estremi dell'aggravante del
mestiere che comporta una pena edittale minima di tre mesi. Una volta di più il
rimedio difetta perciò di motivazione.
6.
Se ne conclude che nella (minima) misura in cui è ammissibile, il
ricorso è destinato al rigetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
200.–
fr.
1200.–
sono
posti a carico dello Stato.
3. Intimazione:
–
PP 1, ;
– Ministero
Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
–
c/o avv. __________, ;
c/o avv. , ;
;
– Corte
delle assise criminali di Lugano, 6901 Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3, 6501 Bellinzona;
– Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
– (parte civile);
–
(parte civile – rif. , , );
–
(parte civile);
–
(parte civile);
– (parte civile);
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
–
(parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
Zurigo (parte civile);
(parte civile);
(parte civile);
(rappresentante di parte civile).
terzi
implicati
1. PC 1
2. PC 2
3. PC 3
4. PC 4
5. PC 5
6. PC 6
7. PC 7
8. PC 8
9. PC 9
10. PC
10
11. PC
11
12. PC
12
13. PC 13
14. PC
14
15. PC 15
16. PC
16
17. PC
17
18. PC
18
19. PC
19
20. PC
20
21. PC
21
22. PC
22
23. PC
23
24. PC
24
25. PC
25
26. PC
26
27. PC
27
28. PC
28
29. PC
29
30. PC
30
31. PC
31
32. PC
32
33. PC
33
34. PC
34
35. PC
35
36. PC 36
37. PC
37
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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