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Decisione

17.2005.5

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16 febbraio 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione

del 2 febbraio 2005 presentato da

__________,

__________

__________ nata __________ in __________, __________, nato ____________________

il __________, domiciliato __________, __________, __________

(patrocinato

dall'avv__________, __________)

contro la

sentenza emanata il 16 dicembre 2004 dalla Corte delle assise criminali in Locarno

nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso per cassazione;

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre 2004 la Corte delle assise criminali

in Locarno ha riconosciuto __________ (detto Mo__________) __________ autore

colpevole di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale

sugli stupefacenti. Essa ha accertato che fra l'agosto del 2002 e il luglio del

2003 l'imputato aveva ripetutamente detenuto almeno 2550 g complessivi di

cocaina acquistati a credito da vari spacciatori, oltre 100 g di cocaina comperati

da tale __________ (__________) __________, di cui 600 g trasportati a __________,

35 g offerti a consumatori locali, 100 g intermediati tra il fratello __________

e __________ (detto __________) __________ e una quantità imprecisata, ma

almeno 1815 g, venduti a tossicodipendenti del , il tutto sotto forma di ovuli

(con un grado di purezza indeterminato) da circa 10 g l'uno, a un prezzo

compreso tra fr. 80.– e fr. 110.– il grammo.

La Corte

ha accertato inoltre che tra il giugno del 2002 e l'agosto del 2003, agendo in

correità con __________, l'imputato aveva ripetutamente venduto a tossicodipendenti

locali 110 g di cocaina complessivi (con un grado di purezza indeterminato),

sempre sotto forma di ovuli da 10 g l'uno e sempre a un prezzo variante da fr.

80.– a fr. 110.– il grammo, stupefacente che __________ si era procurato a

credito dallo spacciatore __________. La Corte ha accertato infine che tra

l'ottobre del 2002 e il luglio del 2003, ma soprattutto nel 2003, l'imputato

aveva consumato un'imprecisata quantità di cocaina (almeno 20 g) e di

marijuana. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 3

anni e 9 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e

all'espulsione – effettiva – dalla Svizzera per cinque anni.

B. Contro

la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 17 dicembre 2004 una

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella

motivazione scritta presentata il 2 febbraio successivo egli chiede che si

accerti un ridimensionamento delle quantità di cocaina trattata e spacciata,

che gli si riduca la pena principale, che si rinunci all'espulsione, rispettivamente

che se ne riduca la durata e che la si sospenda condizionalmente. Il ricorso

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia

manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti

(DTF 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune

prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia

369.

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

da errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3 a pag. 178 con rinvii).

2.

Il

ricorrente esordisce con una serie di premesse generali riferite alle

imputazioni contenute nell'atto di accusa, alla quantità di droga acquistata,

venduta e trasportata (al massimo 2550 g di cocaina accertati nel corso del

dibattimento), alla sua età al momento dei fatti, alla sua attiva

collaborazione prestata durante l'inchiesta, al modo in cui egli intende

censurare la sentenza impugnata, al periodo che a suo parere entra in

considerazione per definire le imputazioni a suo carico (ad esclusione in particolare

dei mesi in cui egli era assente poiché partito per ), alle ragioni che lo avevano

spinto a tale rientro in patria e – infine – ai motivi che escluderebbero il

suo coinvolgimento nella fornitura di 880 g di cocaina da parte di tale __________

(cioè la sua assenza dalla Svizzera al momento della consegna di quello

stupefacente a __________). L'esposto si esaurisce però in precisazioni e intendimenti

non seguiti da sostanziate censure di arbitrio (termine nemmeno invocato dal

ricorrente) dirette contro un determinato accertamento dei fatti e, men che

meno, contro la motivazione posta di volta in volta dalla prima Corte a

fondamento del proprio convincimento in merito al coinvolgimento dell'accusato

in buona parte delle fattispecie indicate nell'atto di accusa. Puramente appellatorio,

al proposito il ricorso per cassazione denota tutta la sua inammissibilità.

3.

Premesso

che, secondo l'atto di accusa riprodotto nella sentenza, in concreto sarebbero

intervenuti acquisti per un totale di 4190 g di cocaina, di cui 65 g offerti e

85.

g consegnati, il ricorrente sostiene che non tutto può essergli ascritto,

nel senso che non gli possono essere addebitati gli acquisti da tale __________

e __________ (__________) __________. La sua posizione andrebbe perciò riveduta

sulla base delle quantità di droga da lui ammesse, fondandosi sullo schema a

pag. 6 del ricorso in cui figurano gli acquisti, le vendite, i trasporti di

cocaina e le persone coinvolte. Ora, nella misura in cui pretende di non avere

acquistato droga da __________ e da __________ __________, il ricorrente allega

una tesi inammissibile. Egli non tenta nemmeno di spiegare, in effetti, perché

la Corte sarebbe caduta in arbitrio rimproverandogli di avere trafficato,

insieme con il fratello __________ e __________ (detto __________), almeno 450

g degli 850 g di cocaina forniti la prima volta da __________ (sentenza, pag.

19.

a 21), come pure accertando un suo coinvolgimento nella fornitura di circa

100.

g di droga da parte di __________ (sentenza, pag. 22 a 24). Il ricorso si

rivela inammissibile anche laddove il ricorrente propone un proprio conteggio

in merito alle quantità di cocaina da lui trattate (pag. 6), ove appena si

consideri che egli non spende una parola per dimostrare come mai la Corte

sarebbe trascesa in arbitrio accertando un suo maggiore coinvolgimento al

riguardo (sentenza, pag. 5).

4.

Secondo

il ricorrente, contrariamente a quanto reputa la Corte di assise, non sarebbe

emersa nemmeno una prova tangibile di un sodalizio con il fratello __________.

Egli ricorda di avere avere spiegato come sia iniziata la sua attività illecita

e ripete che nessun elemento conforta l'opinione della Corte, l'istruttoria

avendo appurato bensì che entrambi trafficavano cocaina, ma non che esistesse

una qualsivoglia organizzazione comune. Essi non vivevano insieme e operavano

in modo indipendente l'uno dall'altro, la sua funzione essendo solo quella di

rifornirsi dagli spacciatori __________ e __________. Nemmeno può essere condiviso,

per il ricorrente, l'accertamento secondo cui egli svolgeva un ruolo centrale,

dall'istruttoria essendo emerso addirittura che a un cer­to momento __________

comperava direttamente da __________. Anche i suoi clienti erano limitati, né

egli ha acquistato droga in precedenza da __________. La testimonianza di __________

poco gioverebbe, avendo questi ammesso di avere riferito agli inquirenti sul

preteso sodalizio tra i due basandosi su deduzioni. Del resto, mentre egli si è

costituito alla polizia, il fratello __________ è rimasto a . Quanto figura

nella sentenza impugnata non corrisponderebbe neppure a quanto ha testimoniato

lo stesso __________, il quale per finire l'ha scagionato. Egli ha perciò

acquistato la merce da sé solo e da sé solo l'ha rivenduta. Quanto affermato da

__________ non basta per ritenere provato un rapporto di correità, ove si

consideri anche la riduzione di pena di cui questi ha potuto beneficiare, né il

preteso sodalizio può essere desunto da altre testimonianze.

Così

com'è formulato, il ricorso è di nuovo inammissibile. Non solo il ricorrente

non invoca arbitrio di sorta, ma nemmeno pretende che la Corte di assise si sia

sospinta in un errore di valutazione qualificato accertando un consorzio dedito

al traffico di cocaina formato da lui e il fratello. Per di più, egli non si

confronta con le diffuse motivazioni che hanno indotto la Corte a concludere

come, nonostante qualche debole e maldestro tentativo di ritrattazione o di

precisazione, le rivelazioni di __________ (in particolare), __________, __________,

__________ e __________ consentano di accertare oltre ogni ragionevole dubbio

una comunità d'azione tra lui e il fratello, una specie di sodalizio, un punto

di riferimento per i fornitori e per gli acquirenti della droga, i quali

potevano rivolgersi all'uno quando non era presente l'altro (sentenza, pag. 11

a 15). Si rammenti che per criticare con successo gli accertamenti di una Corte

di merito non basta allegare una propria versione dei fatti o una personale valutazione

delle prove, ma occorre illustrare perché il singolo accertamento o la singola

valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ossia manifestamente

insostenibili. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma

occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato (sopra, consid. 1). Il ricorso

in esame è lungi dall'adempiere tali requisiti.

5.

Richiamandosi

alle varie imputazioni contenute nell'atto di accusa, il ricorrente fa valere

che le quantità di droga da lui riconosciute corrispondono sostanzialmente alle

risultanze istruttorie e alle versioni degli altri imputati. Ciò vale anzitutto

per la consegna dello stupefacente, in particolare per i 300 g di cocaina acquistati

da __________, per i 700 g in ovuli comperati da __________ in tre occasioni (e

non in quattro, come asserisce il Procuratore pubblico) e per gli ulteriori

130-140 g venduti. Quan­to al terzo viaggio (300 g di cocaina), esso non può

essergli addebitato, trovandosi egli a quel momento a . Nemmeno può essergli

rimproverato di avere acquistato o venduto in totale 1730 g di cocaina, avendo

egli riconosciuto unicamente di avere partecipato a tre forniture, e non alla

quarta, del luglio del 2003 (800 g di cocaina), poiché assente all'estero.

Inoltre la merce non sarebbe stata consegnata a lui, ma al fratello e a __________

(__________). Il ricorrente ammette invece la seconda fornitura (circa 500 g) e

la terza (300 g), ordinata però e ritirata dal fratello, onde una sua

responsabilità limitata a 130-140 g. Per quel che è del trasporto, non gli

possono essere imputati più di 700 g (in luogo di 1730 g), l'altro trasporto di

700.

g riferendosi a merce del fratello.

Ancora

una volta il ricorso non riesce a varcare la soglia dell'am­missibilità. La

Corte di assise ha indicato diffusamente sulla base di quali considerazioni

essa è giunta a stabilire in circa 1730 g la quantità di cocaina presa in

consegna, detenuta, trasportata e rivenduta dal ricorrente grazie alle quattro

forniture eseguite da __________, spiegando com'era pervenuta ad accertare in

130.

g l'entità della prima consegna, in 300 g (recte: 500) quel­la della

seconda, in 500 g (recte: 300) quella della terza e in 800 g quella

dell'ultima, non senza trascurare che in tale occasione il ricorrente ha ritirato

solo 700 g, pur partecipando all'intero traffico in società con il fratello, codestinatario

della droga (sentenza, pag. 16 a 18). Anziché confrontarsi con tali motivazioni,

il ricorrente si esaurisce in un gravame confuso, contraddittorio (la terza consegna

di stupefacente, di 300 g, da parte di __________ per il tramite del corriere __________

indicata a pag. 17 della sentenza impugnata è prima contestata, poi ammessa) ed

enunciato per di più come un atto di appello. Il ricorrente si rivolge alla Corte

di cassazione e di revisione penale, invero, come se adisse un'autorità di secondo

grado munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella

valutazione delle prove. Su questo punto il rimedio non è un ricorso per

cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Donde la sua improponibilità.

6.

Il

ricorrente rileva altresì che, per quanto riguarda i suoi rapporti con il

nominato __________, la Corte di assise si è dipartita da un quantitativo di

stupefacente pari a 1650 g, suddivisi in due forniture da 850 g e 800 g,

addebitandogli la seconda. Egli obietta però di non avere comperato nulla da

quel fornitore, tanto più che la seconda consegna è avvenuta nell'agosto del

2003, quando egli si trovava all'estero. __________ ha confermato la sua

assenza, limitandosi a dichiarare che gli avrebbe presentato __________, salvo

precisare poi che si trattava di deduzioni sue. Simile testimonianza non può

pertanto essere ritenuta attendibile. La stessa Corte ha accertato, del resto,

che egli non aveva assistito alla seconda consegna della partita di 800 g di

cocaina. Del resto – egli soggiunge – non può essere condivisa nemmeno

l'opinione della Corte di assise, che reputa approssimativa la data dell'agosto

2003.

riferita da __________ alla prima consegna, periodo durante il quale egli

si trovava all'estero. Quanto alla seconda, egli si trovava pure all'estero.

L'argomentazione

appena riassunta sfugge ulteriormente a qualsiasi esame. A prescindere dal

fatto che l'interessato sembra adombrare finanche una propria responsabilità in

una consegna di droga che la Corte di assise non gli addebita (quella di 800 g

intervenuta tra la fine di agosto e l'inizio di settembre del 2003, quando

l'imputato si trovava a : sentenza, pag. 21), il ricorrente non sostanzia alcun

arbitrio. Anzi, egli non cerca nemmeno di spiegare perché la Corte avrebbe tratto

conclusioni insostenibili ritenendo che, quantunque non abbia preso in consegna

l'intera partita di 850 g di cocaina fornita da __________ la prima volta, egli

ne abbia nondimeno venduto insieme con il fratello e __________ almeno 450 g,

come pure ritenendo che la data indicata da __________ per quanto riguarda tale

consegna (agosto del 2003) sia frutto di approssimazione, altrimenti il teste

non avrebbe potuto descrivere in modo tanto logico e puntuale il ruolo

dell'imputato nella fattispecie. D'alto canto, sempre secondo la Corte, __________

non ha coinvolto il ricorrente nell'intera operazione, riconoscendo che parte

della droga fornita da __________ la prima volta è stata venduta quando

l'imputato si trovava effettivamente a . Inoltre l'accusato non appariva credibile,

avendo egli persino negato di conoscere __________, a dispetto di quanto

dichiarato con dovizia di particolari da __________, suo amico fraterno

(sentenza, loc. cit.). Perché anche queste riflessioni sarebbero arbitrarie il

ricorrente non spiega.

7.

Afferma

dipoi il ricorrente che il traffico messo in atto da __________ (__________) __________

riguardava unicamente il fratello, come hanno dichiarato __________ (compagna

di __________) nel suo interrogatorio del 23 aprile 2004 e __________ in aula.

Al riguardo non vi sarebbe perciò nessuna prova né indizio a suo carico. Ancora

una volta il ricorrente sorvola del tutto i motivi che hanno spinto la Corte a

ritenerlo coinvolto, unitamente al fratello __________, anche in tale traffico

(avente per oggetto almeno 100 g di cocaina), sebbene l'amica di __________

abbia ammesso di non essere mai stata presente quando questi si incontrava con

l'accusato e suo fratello a __________ e di avere soltanto dedotto che il

principale referente dell'amico fosse il fratello dell'imputato. Giacché le

precisazioni della testimone – ha rilevato la Corte – consentivano unicamente

di propendere per un ruolo minore del ricorrente rispetto al fratello

nell'operazione, come per altro aveva riferito __________ agli inquirenti

(sentenza, pag. 22 a 24). Non bastavano tuttavia per scagionalo. Non seguito da

una sostanziata censura di arbitrio, il ricorso non consente un esame di merito

a va perciò nuovamente dichiarato inammissibile.

8.

Il

ricorrente contesta che le quantità di cocaina da lui offerte possano essere

stimate in 65 g, non avendo egli proposto nulla a __________ ed essendosi

limitato a prospettare l'acquisto a __________ e __________ rispettivamente 10

g e 20 g di cocaina, per un totale di 30 g (e non di 35 g come ha accertato la

Corte). Egli non spiega tuttavia come mai i primi giudici siano caduti in

arbitrio ritenendo credibile __________, che lo accusava di avergli dato circa

5.

g di cocaina (sentenza, pag. 24). Anzi, egli nemmeno si duole di arbitrio.

Donde l'inammissibilità dell'esposto. Il ricorrente ricorda infine di avere

ammesso la vendita a __________ di soli 110 g di cocaina, ciò che dovrebbe

rafforzare la sua credibilità. Manifestamente appellatoria, l'argomentazione è

inadatta a confortare un eventuale arbitrio, per di più neppure invocato, senza

dimenticare poi che la pretesa ammissione di colpa in tale contesto non può

certo definirsi spontanea, avendo l'accusato negato durante l'inchiesta ogni

suo coinvolgimento (sentenza, pag. 25).

9.

In

diritto il ricorrente fa valere che le quantità di droga da lui trattate non

sono state accertate in modo preciso, ma soltanto approssimativo, e sono

avvenute su un arco di tempo limitato rispetto a quanto figura nell'atto di

accusa, ovvero dall'agosto del 2002 al marzo del 2004. Ancora una volta egli si

esaurisce però nel ribadire la propria versione dei fatti, senza invocare né

tanto meno sostanziare arbitro di sorta. Egli soggiunge altresì che la quantità

di droga trattata è relativa, determinante essendo la qualità dello

stupefacente, che ne determina la pericolosità. Non bastava dunque fondarsi, ai

fini del giudizio, sulla conclusione della Corte, che ha ritenuto trattarsi di

droga con un grado di purezza del 10%. Egli omette di spiegare nondimeno perché

la Corte avrebbe errato dipartendosi dalla giurisprudenza secondo cui, quando

il grado di purezza della sostanza non è accertabile poiché lo stupefacente non

è stato ritrovato o è stato consumato, è lecito presumere un tasso del 10% (sentenza,

pag. 27).

10.

Secondo

il ricorrente, nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove la

Corte di assise ha violato il principio in dubio pro reo consacrato

dagli art. 9 Cost. e 6 par. 2 CEDU. Quanto alla valutazione delle prove, egli

ripete di avere ammesso sin dall'inizio le sue responsabilità, non potendoglisi

addebitare circostanze non provate. A suo avviso, in particolare, nulla dimostrerebbe

il preteso sodalizio con fratello, sicché i quantitativi di droga che entrano

in considerazione possono essere solo quelli da lui riconosciuti e riassunti a

pag. 15 del ricorso, escluse le forniture eseguite da __________ e da __________.

Fondato su fatti diversi da quelli accertati senza arbitrio dai primi giudici,

il ricorso per cassazione esula manifestamente dal potere cognitivo di questa

Corte. Va giudicato pertanto, una volta di più, inammissibile.

11.

Riferendosi

alla commisurazione della pena, il ricorrente adduce che bisogna dipartirsi

dalla quantità di droga accertata al dibattimento e non dai 4040 g considerati

dalla Corte, dovendo tale valore essere ridotto di almeno un quarto. Circa il

grado di purez­za, esso non può essere generalizzato nel 10% già per il fatto

che, trattandosi di ovuli, l'imballaggio pesava più della sostanza. La quantità

di 2.5 kg stimata dalla Corte di assise va ridotta dunque a 1 kg al massimo,

ciò che consentirebbe di sospendere condizionalmente la pena detentiva. Inoltre

– a parere del ricorrente – occorrere considerare il diverso grado di

responsabilità dei compartecipi nell'acquisto, nella vendita e nel trasporto

della droga, non fare un tutt'uno come l'atto di accusa. Se la sua colpa è grave,

non va trascurato che egli ha contestato sin dall'inizio di avere agito come il

fratello e che la sua posizione è perciò diversa. La pena, inoltre, va

commisurata al prescritto degli art. 63 e 64 CP. Ed egli ha sempre sostenuto di

voler cambiare vita, ha ammesso di avere sbagliato, si è costituito. Di ciò la

Corte di assise non ha tenuto alcun conto, come non ha apprezzato la collaborzione

da egli prestata all'inchiesta. Anzi, gli ha attribuito a torto un ruolo

centrale, mentre egli ha svolto una funzione di second'ordine. Il fatto poi di

essere tornato in Svizzera è segno univoco di sincero pentimento (art. 64 cpv.

4.

CP). Nella sentenza, invece, quanto lui ha detto al dibattimento è stato

interpre­tato solo a suo sfavore, soprattutto per quanto riguarda i 110 g di

cocaina, al cui proposito la Corte ha adombrato un atto di convenienza, mentre

egli voleva solo regolare la sua posizione. Perché egli non abbia rivelato il

nome di __________ è comprensibile. Infine va rivalutata la sua incensuratezza

e la giovane età al momento dei fatti. Tutto ciò imporrebbe una ragguardevole

riduzione di pena, tanto più considerando le condanne inflitte a __________ (4

anni e 6 mesi di carcere per 3500 g) e a __________ (che ha addirittura evitato

il carcere).

Articolato

su una commistione inestricabile di fatti e diritto, il ricorso è destinato ancora

una volta a un giudizio di inammissibilità. Intanto il ricorrente dà per

acquisiti fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante dalla Corte di

assise (quantità e grado di purezza della droga, comportamento di lui, ruolo da

lui avuto nel traffico e così via). Oltre a ciò, egli neppure affronta i motivi

che hanno indotto la Corte a definire particolarmente grave il suo grado di

colpa per la quantità di droga trafficata (ancorché il criterio abbia valenza

relativa), per il lungo periodo in cui egli ha delinquito (sentenza, pag. 28 consid.

b), per il movente dimostra­to (egoismo e fine di lucro), per gli introiti da

egli percepiti, per la scarsa dedizione al lavoro in generale (sentenza, pag.

28.

consid. c), per la consapevolezza sugli effetti nefasti della droga e per

l'impossibilità di riconoscere una scemata responsabilità (art. 11 CP) in esito

al preteso consumo di cocaina (sentenza, pag. 29 consid. d). Tanto meno il

ricorrente si confronta con le motivazioni per cui la Corte gli ha negato

l'attenuante del sincero pentimento, riducendogli unicamente la pena a norma

dell'art. 63 CP per avere egli ammesso di essere tornato in Svizzera spinto

principalmente da ragioni economiche e dall'intento di garantire al figlio un

futuro in Svizzera, per le serie riserve sulla fondatezza delle giustificazioni

addotte per tacere l'identità del sedicente __________ e, più in genere, per

non avere egli raccontato tutta la verità (sentenza, pag. 29 seg.). E ancor

meno il ricorrente illustra perché, irrogandogli una pena di 3 anni e 9 mesi di

reclusione alla luce delle circostanze aggravanti e attenuanti considerate, la

Corte di assise abbia trascurato criteri rilevanti ai fini della commisurazione

della pena, rispettivamente sia caduta in un eccesso o in un abuso del potere

d'apprezzamento.

Per

quanto attiene alla purezza della droga e alla rilevanza di tale fattore per

stimare la quantità di sostanza trattata (in ogni caso tale, nella fattispecie,

da connotare una violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti),

giovi ricordare che –come ha rilevato la Corte di assise (sentenza, pag. 28) –

l'aspetto soggettivo del reato è più importante della quantità di droga

trattata (DTF 121 IV 193). La quantità e la purezza dello stupefacente è di

rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita

(DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 301; CCRP,

sentenza del 22 ottobre 2004 in re S., consid. 5). In concreto il ricorrente

neppure accenna a siffatta ipotesi.

12.

Infine

il ricorrente insorge contro la pena accessoria dell'espulsione, rilevando di avere

avuto modo di ribadire come la sua ferma intenzione sia quella di cambiar vita,

anche per la presenza in Svizzera della madre e della sorella con figli. Sta di

fatto che una volta di più egli non si confronta per nulla con le argomentazioni

che hanno indotto la Corte di assise a ordinare l'espulsione per cinque anni

(pag. 31 seg.) e a disporne l'esecuzione effettiva (pag. 33 seg.).

Insufficientemente motivato, il ricorso va dichiarato anche al proposito

inammissibile.

13.

Dato l'esito

dell'impugnazione, formulata invero non senza leggerezza, gli oneri processuali

vanno a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gi

oneri processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

– ;

– avv.

;

terzi

implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questa sentenza può essere impugnata mediante ricorso

per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto

federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere

depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica

dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni

per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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