17.2005.5
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16 febbraio 2005Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2005.5
Data decisione, Autorità:
16.02.2005, CCRP
Titolo:
ricorso per csssazione - inammssibilità del gravame per insufficiente sostanziazione delle singole censure di arbitrio - commmisurazione della pena in caso di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti - quantità e grado di purezza della droga trattata - rilevanza
ATTENUAZIONE DELLA PENA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 288 cpv. 1 let. c CPP-TI
art. 63 CPS
Incarto n.
17.2005.5
Lugano
16 febbraio 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Fatti
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
del 2 febbraio 2005 presentato da
__________,
__________
__________ nata __________ in __________, __________, nato ____________________
il __________, domiciliato __________, __________, __________
(patrocinato
dall'avv__________, __________)
contro la
sentenza emanata il 16 dicembre 2004 dalla Corte delle assise criminali in Locarno
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre 2004 la Corte delle assise criminali
in Locarno ha riconosciuto __________ (detto Mo__________) __________ autore
colpevole di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti. Essa ha accertato che fra l'agosto del 2002 e il luglio del
2003 l'imputato aveva ripetutamente detenuto almeno 2550 g complessivi di
cocaina acquistati a credito da vari spacciatori, oltre 100 g di cocaina comperati
da tale __________ (__________) __________, di cui 600 g trasportati a __________,
35 g offerti a consumatori locali, 100 g intermediati tra il fratello __________
e __________ (detto __________) __________ e una quantità imprecisata, ma
almeno 1815 g, venduti a tossicodipendenti del , il tutto sotto forma di ovuli
(con un grado di purezza indeterminato) da circa 10 g l'uno, a un prezzo
compreso tra fr. 80.– e fr. 110.– il grammo.
La Corte
ha accertato inoltre che tra il giugno del 2002 e l'agosto del 2003, agendo in
correità con __________, l'imputato aveva ripetutamente venduto a tossicodipendenti
locali 110 g di cocaina complessivi (con un grado di purezza indeterminato),
sempre sotto forma di ovuli da 10 g l'uno e sempre a un prezzo variante da fr.
80.– a fr. 110.– il grammo, stupefacente che __________ si era procurato a
credito dallo spacciatore __________. La Corte ha accertato infine che tra
l'ottobre del 2002 e il luglio del 2003, ma soprattutto nel 2003, l'imputato
aveva consumato un'imprecisata quantità di cocaina (almeno 20 g) e di
marijuana. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 3
anni e 9 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e
all'espulsione – effettiva – dalla Svizzera per cinque anni.
B. Contro
la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 17 dicembre 2004 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta presentata il 2 febbraio successivo egli chiede che si
accerti un ridimensionamento delle quantità di cocaina trattata e spacciata,
che gli si riduca la pena principale, che si rinunci all'espulsione, rispettivamente
che se ne riduca la durata e che la si sospenda condizionalmente. Il ricorso
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
369.
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
da errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3 a pag. 178 con rinvii).
2.
Il
ricorrente esordisce con una serie di premesse generali riferite alle
imputazioni contenute nell'atto di accusa, alla quantità di droga acquistata,
venduta e trasportata (al massimo 2550 g di cocaina accertati nel corso del
dibattimento), alla sua età al momento dei fatti, alla sua attiva
collaborazione prestata durante l'inchiesta, al modo in cui egli intende
censurare la sentenza impugnata, al periodo che a suo parere entra in
considerazione per definire le imputazioni a suo carico (ad esclusione in particolare
dei mesi in cui egli era assente poiché partito per ), alle ragioni che lo avevano
spinto a tale rientro in patria e – infine – ai motivi che escluderebbero il
suo coinvolgimento nella fornitura di 880 g di cocaina da parte di tale __________
(cioè la sua assenza dalla Svizzera al momento della consegna di quello
stupefacente a __________). L'esposto si esaurisce però in precisazioni e intendimenti
non seguiti da sostanziate censure di arbitrio (termine nemmeno invocato dal
ricorrente) dirette contro un determinato accertamento dei fatti e, men che
meno, contro la motivazione posta di volta in volta dalla prima Corte a
fondamento del proprio convincimento in merito al coinvolgimento dell'accusato
in buona parte delle fattispecie indicate nell'atto di accusa. Puramente appellatorio,
al proposito il ricorso per cassazione denota tutta la sua inammissibilità.
3.
Premesso
che, secondo l'atto di accusa riprodotto nella sentenza, in concreto sarebbero
intervenuti acquisti per un totale di 4190 g di cocaina, di cui 65 g offerti e
85.
g consegnati, il ricorrente sostiene che non tutto può essergli ascritto,
nel senso che non gli possono essere addebitati gli acquisti da tale __________
e __________ (__________) __________. La sua posizione andrebbe perciò riveduta
sulla base delle quantità di droga da lui ammesse, fondandosi sullo schema a
pag. 6 del ricorso in cui figurano gli acquisti, le vendite, i trasporti di
cocaina e le persone coinvolte. Ora, nella misura in cui pretende di non avere
acquistato droga da __________ e da __________ __________, il ricorrente allega
una tesi inammissibile. Egli non tenta nemmeno di spiegare, in effetti, perché
la Corte sarebbe caduta in arbitrio rimproverandogli di avere trafficato,
insieme con il fratello __________ e __________ (detto __________), almeno 450
g degli 850 g di cocaina forniti la prima volta da __________ (sentenza, pag.
19.
a 21), come pure accertando un suo coinvolgimento nella fornitura di circa
100.
g di droga da parte di __________ (sentenza, pag. 22 a 24). Il ricorso si
rivela inammissibile anche laddove il ricorrente propone un proprio conteggio
in merito alle quantità di cocaina da lui trattate (pag. 6), ove appena si
consideri che egli non spende una parola per dimostrare come mai la Corte
sarebbe trascesa in arbitrio accertando un suo maggiore coinvolgimento al
riguardo (sentenza, pag. 5).
4.
Secondo
il ricorrente, contrariamente a quanto reputa la Corte di assise, non sarebbe
emersa nemmeno una prova tangibile di un sodalizio con il fratello __________.
Egli ricorda di avere avere spiegato come sia iniziata la sua attività illecita
e ripete che nessun elemento conforta l'opinione della Corte, l'istruttoria
avendo appurato bensì che entrambi trafficavano cocaina, ma non che esistesse
una qualsivoglia organizzazione comune. Essi non vivevano insieme e operavano
in modo indipendente l'uno dall'altro, la sua funzione essendo solo quella di
rifornirsi dagli spacciatori __________ e __________. Nemmeno può essere condiviso,
per il ricorrente, l'accertamento secondo cui egli svolgeva un ruolo centrale,
dall'istruttoria essendo emerso addirittura che a un certo momento __________
comperava direttamente da __________. Anche i suoi clienti erano limitati, né
egli ha acquistato droga in precedenza da __________. La testimonianza di __________
poco gioverebbe, avendo questi ammesso di avere riferito agli inquirenti sul
preteso sodalizio tra i due basandosi su deduzioni. Del resto, mentre egli si è
costituito alla polizia, il fratello __________ è rimasto a . Quanto figura
nella sentenza impugnata non corrisponderebbe neppure a quanto ha testimoniato
lo stesso __________, il quale per finire l'ha scagionato. Egli ha perciò
acquistato la merce da sé solo e da sé solo l'ha rivenduta. Quanto affermato da
__________ non basta per ritenere provato un rapporto di correità, ove si
consideri anche la riduzione di pena di cui questi ha potuto beneficiare, né il
preteso sodalizio può essere desunto da altre testimonianze.
Così
com'è formulato, il ricorso è di nuovo inammissibile. Non solo il ricorrente
non invoca arbitrio di sorta, ma nemmeno pretende che la Corte di assise si sia
sospinta in un errore di valutazione qualificato accertando un consorzio dedito
al traffico di cocaina formato da lui e il fratello. Per di più, egli non si
confronta con le diffuse motivazioni che hanno indotto la Corte a concludere
come, nonostante qualche debole e maldestro tentativo di ritrattazione o di
precisazione, le rivelazioni di __________ (in particolare), __________, __________,
__________ e __________ consentano di accertare oltre ogni ragionevole dubbio
una comunità d'azione tra lui e il fratello, una specie di sodalizio, un punto
di riferimento per i fornitori e per gli acquirenti della droga, i quali
potevano rivolgersi all'uno quando non era presente l'altro (sentenza, pag. 11
a 15). Si rammenti che per criticare con successo gli accertamenti di una Corte
di merito non basta allegare una propria versione dei fatti o una personale valutazione
delle prove, ma occorre illustrare perché il singolo accertamento o la singola
valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ossia manifestamente
insostenibili. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma
occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato (sopra, consid. 1). Il ricorso
in esame è lungi dall'adempiere tali requisiti.
5.
Richiamandosi
alle varie imputazioni contenute nell'atto di accusa, il ricorrente fa valere
che le quantità di droga da lui riconosciute corrispondono sostanzialmente alle
risultanze istruttorie e alle versioni degli altri imputati. Ciò vale anzitutto
per la consegna dello stupefacente, in particolare per i 300 g di cocaina acquistati
da __________, per i 700 g in ovuli comperati da __________ in tre occasioni (e
non in quattro, come asserisce il Procuratore pubblico) e per gli ulteriori
130-140 g venduti. Quanto al terzo viaggio (300 g di cocaina), esso non può
essergli addebitato, trovandosi egli a quel momento a . Nemmeno può essergli
rimproverato di avere acquistato o venduto in totale 1730 g di cocaina, avendo
egli riconosciuto unicamente di avere partecipato a tre forniture, e non alla
quarta, del luglio del 2003 (800 g di cocaina), poiché assente all'estero.
Inoltre la merce non sarebbe stata consegnata a lui, ma al fratello e a __________
(__________). Il ricorrente ammette invece la seconda fornitura (circa 500 g) e
la terza (300 g), ordinata però e ritirata dal fratello, onde una sua
responsabilità limitata a 130-140 g. Per quel che è del trasporto, non gli
possono essere imputati più di 700 g (in luogo di 1730 g), l'altro trasporto di
700.
g riferendosi a merce del fratello.
Ancora
una volta il ricorso non riesce a varcare la soglia dell'ammissibilità. La
Corte di assise ha indicato diffusamente sulla base di quali considerazioni
essa è giunta a stabilire in circa 1730 g la quantità di cocaina presa in
consegna, detenuta, trasportata e rivenduta dal ricorrente grazie alle quattro
forniture eseguite da __________, spiegando com'era pervenuta ad accertare in
130.
g l'entità della prima consegna, in 300 g (recte: 500) quella della
seconda, in 500 g (recte: 300) quella della terza e in 800 g quella
dell'ultima, non senza trascurare che in tale occasione il ricorrente ha ritirato
solo 700 g, pur partecipando all'intero traffico in società con il fratello, codestinatario
della droga (sentenza, pag. 16 a 18). Anziché confrontarsi con tali motivazioni,
il ricorrente si esaurisce in un gravame confuso, contraddittorio (la terza consegna
di stupefacente, di 300 g, da parte di __________ per il tramite del corriere __________
indicata a pag. 17 della sentenza impugnata è prima contestata, poi ammessa) ed
enunciato per di più come un atto di appello. Il ricorrente si rivolge alla Corte
di cassazione e di revisione penale, invero, come se adisse un'autorità di secondo
grado munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove. Su questo punto il rimedio non è un ricorso per
cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Donde la sua improponibilità.
6.
Il
ricorrente rileva altresì che, per quanto riguarda i suoi rapporti con il
nominato __________, la Corte di assise si è dipartita da un quantitativo di
stupefacente pari a 1650 g, suddivisi in due forniture da 850 g e 800 g,
addebitandogli la seconda. Egli obietta però di non avere comperato nulla da
quel fornitore, tanto più che la seconda consegna è avvenuta nell'agosto del
2003, quando egli si trovava all'estero. __________ ha confermato la sua
assenza, limitandosi a dichiarare che gli avrebbe presentato __________, salvo
precisare poi che si trattava di deduzioni sue. Simile testimonianza non può
pertanto essere ritenuta attendibile. La stessa Corte ha accertato, del resto,
che egli non aveva assistito alla seconda consegna della partita di 800 g di
cocaina. Del resto – egli soggiunge – non può essere condivisa nemmeno
l'opinione della Corte di assise, che reputa approssimativa la data dell'agosto
2003.
riferita da __________ alla prima consegna, periodo durante il quale egli
si trovava all'estero. Quanto alla seconda, egli si trovava pure all'estero.
L'argomentazione
appena riassunta sfugge ulteriormente a qualsiasi esame. A prescindere dal
fatto che l'interessato sembra adombrare finanche una propria responsabilità in
una consegna di droga che la Corte di assise non gli addebita (quella di 800 g
intervenuta tra la fine di agosto e l'inizio di settembre del 2003, quando
l'imputato si trovava a : sentenza, pag. 21), il ricorrente non sostanzia alcun
arbitrio. Anzi, egli non cerca nemmeno di spiegare perché la Corte avrebbe tratto
conclusioni insostenibili ritenendo che, quantunque non abbia preso in consegna
l'intera partita di 850 g di cocaina fornita da __________ la prima volta, egli
ne abbia nondimeno venduto insieme con il fratello e __________ almeno 450 g,
come pure ritenendo che la data indicata da __________ per quanto riguarda tale
consegna (agosto del 2003) sia frutto di approssimazione, altrimenti il teste
non avrebbe potuto descrivere in modo tanto logico e puntuale il ruolo
dell'imputato nella fattispecie. D'alto canto, sempre secondo la Corte, __________
non ha coinvolto il ricorrente nell'intera operazione, riconoscendo che parte
della droga fornita da __________ la prima volta è stata venduta quando
l'imputato si trovava effettivamente a . Inoltre l'accusato non appariva credibile,
avendo egli persino negato di conoscere __________, a dispetto di quanto
dichiarato con dovizia di particolari da __________, suo amico fraterno
(sentenza, loc. cit.). Perché anche queste riflessioni sarebbero arbitrarie il
ricorrente non spiega.
7.
Afferma
dipoi il ricorrente che il traffico messo in atto da __________ (__________) __________
riguardava unicamente il fratello, come hanno dichiarato __________ (compagna
di __________) nel suo interrogatorio del 23 aprile 2004 e __________ in aula.
Al riguardo non vi sarebbe perciò nessuna prova né indizio a suo carico. Ancora
una volta il ricorrente sorvola del tutto i motivi che hanno spinto la Corte a
ritenerlo coinvolto, unitamente al fratello __________, anche in tale traffico
(avente per oggetto almeno 100 g di cocaina), sebbene l'amica di __________
abbia ammesso di non essere mai stata presente quando questi si incontrava con
l'accusato e suo fratello a __________ e di avere soltanto dedotto che il
principale referente dell'amico fosse il fratello dell'imputato. Giacché le
precisazioni della testimone – ha rilevato la Corte – consentivano unicamente
di propendere per un ruolo minore del ricorrente rispetto al fratello
nell'operazione, come per altro aveva riferito __________ agli inquirenti
(sentenza, pag. 22 a 24). Non bastavano tuttavia per scagionalo. Non seguito da
una sostanziata censura di arbitrio, il ricorso non consente un esame di merito
a va perciò nuovamente dichiarato inammissibile.
8.
Il
ricorrente contesta che le quantità di cocaina da lui offerte possano essere
stimate in 65 g, non avendo egli proposto nulla a __________ ed essendosi
limitato a prospettare l'acquisto a __________ e __________ rispettivamente 10
g e 20 g di cocaina, per un totale di 30 g (e non di 35 g come ha accertato la
Corte). Egli non spiega tuttavia come mai i primi giudici siano caduti in
arbitrio ritenendo credibile __________, che lo accusava di avergli dato circa
5.
g di cocaina (sentenza, pag. 24). Anzi, egli nemmeno si duole di arbitrio.
Donde l'inammissibilità dell'esposto. Il ricorrente ricorda infine di avere
ammesso la vendita a __________ di soli 110 g di cocaina, ciò che dovrebbe
rafforzare la sua credibilità. Manifestamente appellatoria, l'argomentazione è
inadatta a confortare un eventuale arbitrio, per di più neppure invocato, senza
dimenticare poi che la pretesa ammissione di colpa in tale contesto non può
certo definirsi spontanea, avendo l'accusato negato durante l'inchiesta ogni
suo coinvolgimento (sentenza, pag. 25).
9.
In
diritto il ricorrente fa valere che le quantità di droga da lui trattate non
sono state accertate in modo preciso, ma soltanto approssimativo, e sono
avvenute su un arco di tempo limitato rispetto a quanto figura nell'atto di
accusa, ovvero dall'agosto del 2002 al marzo del 2004. Ancora una volta egli si
esaurisce però nel ribadire la propria versione dei fatti, senza invocare né
tanto meno sostanziare arbitro di sorta. Egli soggiunge altresì che la quantità
di droga trattata è relativa, determinante essendo la qualità dello
stupefacente, che ne determina la pericolosità. Non bastava dunque fondarsi, ai
fini del giudizio, sulla conclusione della Corte, che ha ritenuto trattarsi di
droga con un grado di purezza del 10%. Egli omette di spiegare nondimeno perché
la Corte avrebbe errato dipartendosi dalla giurisprudenza secondo cui, quando
il grado di purezza della sostanza non è accertabile poiché lo stupefacente non
è stato ritrovato o è stato consumato, è lecito presumere un tasso del 10% (sentenza,
pag. 27).
10.
Secondo
il ricorrente, nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove la
Corte di assise ha violato il principio in dubio pro reo consacrato
dagli art. 9 Cost. e 6 par. 2 CEDU. Quanto alla valutazione delle prove, egli
ripete di avere ammesso sin dall'inizio le sue responsabilità, non potendoglisi
addebitare circostanze non provate. A suo avviso, in particolare, nulla dimostrerebbe
il preteso sodalizio con fratello, sicché i quantitativi di droga che entrano
in considerazione possono essere solo quelli da lui riconosciuti e riassunti a
pag. 15 del ricorso, escluse le forniture eseguite da __________ e da __________.
Fondato su fatti diversi da quelli accertati senza arbitrio dai primi giudici,
il ricorso per cassazione esula manifestamente dal potere cognitivo di questa
Corte. Va giudicato pertanto, una volta di più, inammissibile.
11.
Riferendosi
alla commisurazione della pena, il ricorrente adduce che bisogna dipartirsi
dalla quantità di droga accertata al dibattimento e non dai 4040 g considerati
dalla Corte, dovendo tale valore essere ridotto di almeno un quarto. Circa il
grado di purezza, esso non può essere generalizzato nel 10% già per il fatto
che, trattandosi di ovuli, l'imballaggio pesava più della sostanza. La quantità
di 2.5 kg stimata dalla Corte di assise va ridotta dunque a 1 kg al massimo,
ciò che consentirebbe di sospendere condizionalmente la pena detentiva. Inoltre
– a parere del ricorrente – occorrere considerare il diverso grado di
responsabilità dei compartecipi nell'acquisto, nella vendita e nel trasporto
della droga, non fare un tutt'uno come l'atto di accusa. Se la sua colpa è grave,
non va trascurato che egli ha contestato sin dall'inizio di avere agito come il
fratello e che la sua posizione è perciò diversa. La pena, inoltre, va
commisurata al prescritto degli art. 63 e 64 CP. Ed egli ha sempre sostenuto di
voler cambiare vita, ha ammesso di avere sbagliato, si è costituito. Di ciò la
Corte di assise non ha tenuto alcun conto, come non ha apprezzato la collaborzione
da egli prestata all'inchiesta. Anzi, gli ha attribuito a torto un ruolo
centrale, mentre egli ha svolto una funzione di second'ordine. Il fatto poi di
essere tornato in Svizzera è segno univoco di sincero pentimento (art. 64 cpv.
4.
CP). Nella sentenza, invece, quanto lui ha detto al dibattimento è stato
interpretato solo a suo sfavore, soprattutto per quanto riguarda i 110 g di
cocaina, al cui proposito la Corte ha adombrato un atto di convenienza, mentre
egli voleva solo regolare la sua posizione. Perché egli non abbia rivelato il
nome di __________ è comprensibile. Infine va rivalutata la sua incensuratezza
e la giovane età al momento dei fatti. Tutto ciò imporrebbe una ragguardevole
riduzione di pena, tanto più considerando le condanne inflitte a __________ (4
anni e 6 mesi di carcere per 3500 g) e a __________ (che ha addirittura evitato
il carcere).
Articolato
su una commistione inestricabile di fatti e diritto, il ricorso è destinato ancora
una volta a un giudizio di inammissibilità. Intanto il ricorrente dà per
acquisiti fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante dalla Corte di
assise (quantità e grado di purezza della droga, comportamento di lui, ruolo da
lui avuto nel traffico e così via). Oltre a ciò, egli neppure affronta i motivi
che hanno indotto la Corte a definire particolarmente grave il suo grado di
colpa per la quantità di droga trafficata (ancorché il criterio abbia valenza
relativa), per il lungo periodo in cui egli ha delinquito (sentenza, pag. 28 consid.
b), per il movente dimostrato (egoismo e fine di lucro), per gli introiti da
egli percepiti, per la scarsa dedizione al lavoro in generale (sentenza, pag.
28.
consid. c), per la consapevolezza sugli effetti nefasti della droga e per
l'impossibilità di riconoscere una scemata responsabilità (art. 11 CP) in esito
al preteso consumo di cocaina (sentenza, pag. 29 consid. d). Tanto meno il
ricorrente si confronta con le motivazioni per cui la Corte gli ha negato
l'attenuante del sincero pentimento, riducendogli unicamente la pena a norma
dell'art. 63 CP per avere egli ammesso di essere tornato in Svizzera spinto
principalmente da ragioni economiche e dall'intento di garantire al figlio un
futuro in Svizzera, per le serie riserve sulla fondatezza delle giustificazioni
addotte per tacere l'identità del sedicente __________ e, più in genere, per
non avere egli raccontato tutta la verità (sentenza, pag. 29 seg.). E ancor
meno il ricorrente illustra perché, irrogandogli una pena di 3 anni e 9 mesi di
reclusione alla luce delle circostanze aggravanti e attenuanti considerate, la
Corte di assise abbia trascurato criteri rilevanti ai fini della commisurazione
della pena, rispettivamente sia caduta in un eccesso o in un abuso del potere
d'apprezzamento.
Per
quanto attiene alla purezza della droga e alla rilevanza di tale fattore per
stimare la quantità di sostanza trattata (in ogni caso tale, nella fattispecie,
da connotare una violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti),
giovi ricordare che –come ha rilevato la Corte di assise (sentenza, pag. 28) –
l'aspetto soggettivo del reato è più importante della quantità di droga
trattata (DTF 121 IV 193). La quantità e la purezza dello stupefacente è di
rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita
(DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 301; CCRP,
sentenza del 22 ottobre 2004 in re S., consid. 5). In concreto il ricorrente
neppure accenna a siffatta ipotesi.
12.
Infine
il ricorrente insorge contro la pena accessoria dell'espulsione, rilevando di avere
avuto modo di ribadire come la sua ferma intenzione sia quella di cambiar vita,
anche per la presenza in Svizzera della madre e della sorella con figli. Sta di
fatto che una volta di più egli non si confronta per nulla con le argomentazioni
che hanno indotto la Corte di assise a ordinare l'espulsione per cinque anni
(pag. 31 seg.) e a disporne l'esecuzione effettiva (pag. 33 seg.).
Insufficientemente motivato, il ricorso va dichiarato anche al proposito
inammissibile.
13.
Dato l'esito
dell'impugnazione, formulata invero non senza leggerezza, gli oneri processuali
vanno a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gi
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– ;
– avv.
;
–
terzi
implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questa sentenza può essere impugnata mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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