17.2005.53
ricettazione - presupposti oggettivi e soggettivi
3 gennaio 2006Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2005.53
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, CCRP
Titolo:
ricettazione - presupposti oggettivi e soggettivi
RICETTAZIONE
art. 160 cf. 1 CPS
Incarto n.
17.2005.53
Lugano
3 gennaio
2006/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Chiesa
segretario:
Akbas,
vicecancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 19 dicembre 2001 presentato da
,
fu R
e Z nata D, cittadino macedone, nato a il 4 dicembre 1956, domiciliato a L, coniugato,
minatore e macchinista
(patrocinato dall'
avv. PA 1)
contro
la sentenza emanata l'11 novembre 2005 dal presidente della Pretura penale
nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese
e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 9 maggio 2005 il Procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di ricettazione per avere, l'11 febbraio 2005,
acquistato da sconosciuti a L__________ due camere digitali, un'Olympus “Camedia
C-370 Zoom” (del valore di fr. 248.–) e una Sony “DSC-P100” (del valore di fr.
699.–), pagandole fr. 200.– complessivi, sapendo o dovendo supporre che
provenivano da reati contro il patrimonio. Rubate a L__________ quello stesso
11 febbraio 2005, le due camere erano poi state restituite al negozio Manor Sud
SA. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell'accusato a 8 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. La
parte civile Manor Sud SA è stata rinviata a far valere le sue pretese davanti
al foro competente. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
Statuendo sull'opposizione, con sentenza dell'11 novembre 2005 il presidente
della Pretura penale ha confermato il decreto di accusa.
B. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 15 novembre
2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 19 dicembre successivo, egli chiede
la sua assoluzione e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Il ricorso
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett.
a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid.
3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.
3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare
anche impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag.
275).
2. Il presidente della Pretura penale ha accertato che, fermato dalla
polizia il 12 novembre 2005 perché trovato in possesso di due camere digitali
rubate il giorno prima all'emporio Manor di L____________________, il prevenuto
ha dichiarato che la Sony “DSC-P 100” gli era stata offerta da una ragazza il
giorno prima davanti al bar “__________” ed egli l'aveva comperata per fr.
80.–, spuntandola su due altri interessati, mentre l'Olympus “Camedia C-370
Zoom” gli era stata venduta quello stesso giorno da un ragazzo per fr. 120.–.
Egli ha sostenuto di non avere avuto dubbi sulla provenienza della merce.
Invitato a precisare se conoscesse i due altri interessati all'acquisto della
prima fotocamera, egli ha risposto affermativamente, pur soggiungendo di non
ricordarne il nome (sentenza, pag. 2 seg. con riferimento al verbale di
interrogatorio del 12 febbraio 2005).
Al
dibattimento – ha continuato il presidente della Pretura penale – l'accusato ha
asserito invece di avere incontrato davanti al bar “Isolino” due suoi amici, i
quali stavano parlando con un ragazzo e una ragazza intenzionati a vendere una
macchina fotografica. Interpellato dagli amici, egli aveva comperato così dal
ragazzo l'Olympus “Camedia C-370 Zoom” per fr. 120.–. Il ragazzo gli aveva poi
mostrato la Sony “DSC-P 100”, che egli aveva comperato per fr. 80.–, dietro
promessa di vedersi consegnare il foglio di garanzia e il tagliando d'acquisto.
Sempre al dibattimento l'accusato ha affermato di avere comperato gli
apparecchi non per necessità, ma cedendo all'insistenza del ragazzo, che diceva
di avere bisogno di soldi per sfamarsi. Contestatagli la diversa versione
fornita alla polizia, egli ha obiettato di avere fatto notare subito all'interrogante
che il verbale non era corretto, ma di essere stato rassicurato nel senso che quell'atto
era solo provvisorio (sentenza, pag. 3). Il 12 febbraio 2005 l'accusato si era
poi recato alla Manor per procurarsi le batterie destinate alle fotocamere,
salvo essere fermato dal commesso che aveva riconosciuto i due apparecchi
rubati il giorno prima e aveva chiamato la polizia. Alla restituzione delle fotocamere
RI 1 non si era opposto. Alla domanda di sapere se non fosse contrariato per
avere perduto fr. 200.–, egli non aveva risposto, dando l'impressione che la cosa
poco gli importasse (sentenza, pag. 3 seg.).
In
aula è stato sentito davanti al presidente della Pretura penale anche un
testimone, il quale ha dichiarato di avere raggiunto il 12 febbraio 2005 in
tarda mattinata (e non nel pomeriggio, come pretendeva l'accusato) il bar “__________”,
di avere visto RI 1 sul marciapiede di fronte al bar parlare con due giovani e
di averlo salutato all'atto di lasciare l'esercizio pubblico. Egli aveva notato
così che un ragazzo cercava di vendere due apparecchi fotografici, ma che
l'accusato esigeva la consegna della garanzia e dello scontino di acquisto. Il
ragazzo aveva rassicurato allora l'interlocutore che vi avrebbe provveduto e
l'accusato gli aveva detto che se non avesse ricevuto quei giustificativi
avrebbe portato le fotocamere in polizia. Il testimone non ha sentito parlare
di prezzo, essendosene andato prima che i due avessero finito di contrattare.
Ha confermato però che, come asseverava l'accusato, nella zona del bar “__________”
operano spesso persone che propongono l'acquisto di merce varia (sentenza, pag.
4).
3. Premesso che l'art. 160 n. 1 CP punisce con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno,
occulta o aiuta ad alienare una cosa mobile che sa o deve presumere ottenuta da
una terzo mediante un reato contro il patrimonio, il presidente della Pretura
penale ha rilevato che dal profilo soggettivo l'autore deve conoscere l'origine
illecita del bene, ma che il dolo eventuale basta, essendo sufficiente che
l'autore si accomodi della possibile origine furtiva (sentenza, pag. 5). Nella
fattispecie – egli ha ritenuto – concorrevano a formare il convincimento che
l'accusato dovesse dubitare fortemente della provenienza della merce non solo
il luogo della vendita, in cui si svolgono traffici poco chiari e ci si può
aspettare di tutto, ma anche la circostanza che i due apparecchi fossero
detenuti da un soggetto singolarmente affamato, il quale però aveva mostrato la
seconda macchina fotografica solo dopo avere venduto la prima (sentenza, pag.
5). Che del resto l'accusato si fosse insospettito risultava dall'insistenza
con cui egli aveva chiesto al ragazzo gli scontrini e le garanzie, minacciando
di rivolgersi alla polizia se non gli fossero stati consegnati.
Per
di più – ha soggiunto il primo giudice – la credibilità dell'accusato mal si
conciliava con le contrastanti versioni dei fatti da egli fornite, diverse
anche rispetto a quanto aveva dichiarato il testimone al dibattimento. Non
aveva trovato conferma, in particolare, la presenza di amici intenti a parlare
con i due ragazzi al suo arrivo, la circostanza che quegli amici lo avessero
interpellato per proporgli l'acquisto, l'interesse di loro per gli apparecchi fotografici,
Considerandi
l'offerta della seconda macchina solo dopo l'acquisto della prima, il fatto di
avere spuntato il primo acquisto vincendo la concorrenza di terzi e la
sostanziale indifferenza per la perdita della somma versata invano, nella quasi
consapevolezza che l'affare potesse tradursi in un cattivo investimento. Tenuto
conto di tutto ciò, l'accusato doveva avere per lo meno presunto che il
venditore non era il proprietario della merce, accettando il rischio di
comperare apparecchi di provenienza illecita (sentenza, pag. 5 seg.).
4.
Il ricorrente nega di avere accettato l'idea di comperare beni di
origine furtiva. Ora, quanto l'autore sa, vuole o accetta è una questione di
fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV
242.
consid. 2 pag. 252). Al riguardo la Corte di cassazione e di revisione
penale è vincolata pertanto – come il Tribunale federale – agli accertamenti non
arbitrari del giudice di merito (DTF 123 IV 155 consid. 1 pag. 156, 121 IV 18 consid.
2b/bb pag. 23 con rinvii). Sapere invece se i fatti accertati configurino dolo eventuale è una
questione di diritto, che la Corte di cassazione e di
revisione penale esamina –come il Tribunale federale– con pieno potere
cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1° settembre 2005, consid.
5.
). Commette ricettazione per dolo eventuale chi accetta l'eventualità che la
cosa provenga da un reato contro il patrimonio. Ciò deve risultare da un'analisi
complessiva degli elementi concreti del caso specifico, i quali devono far apparire
più verosimile tale ipotesi rispetto a quella contraria (DTF 119 IV 242 consid.
2b pag. 247; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CP).
5.
A parere del ricorrente il luogo
in cui egli ha comperato le fotocamere non è un angolo malfamato, come reputa
il presidente della Pretura penale. È solo un posto frequentato da etnie diverse
dedite a commerci vari. Quanto al bar “Isolino”, esso è il ritrovo di persone
che, come lui, fanno parte di una società di calcio. Ed egli ha sempre
sostenuto di avere incontrato casualmente i venditori mentre era alla ricerca
del suo gatto, fuggito di casa (verbale del 12 febbraio 2005). Egli si trovava
perciò in un luogo abituale, che il primo giudice ha enfatizzato, descrivendolo
come un quartiere losco. La doglianza cade nel vuoto, poiché nella sentenza
impugnata il presidente della Pretura penale non ha descritto i paraggi del bar
come il ricorrente adduce. Si è limitato ad accertare che “la zona del bar ‘__________’,
per stessa ammissione dell'accusato, è un luogo frequentato da etnie diverse,
dove vengono svolti traffici vari (la gerente del bar, a detta del testimone,
ha dovuto istaurare un divieto generale all'interno dell'esercizio pubblico
per evitare problemi)”. Tale accertamento non è censurato di arbitrio e nemmeno
si vede perché dovrebbe essere arbitrario, il ricorrente ripetendo con altre
parole le stesse cose. Quanto alla deduzione che il primo giudice ne ha tratto,
ovvero che in un luogo del genere “ci si può e ci si deve aspettare di tutto,
soprattutto con persone sconosciute e in presenza di altri indizi”, mal si
comprende perché essa dovrebbe essere insostenibile o anche solo erronea. Chi
acquista merce da un passante che asserisce di doversi sfamare (“altri indizi”)
in un luogo dove si tengono commerci poco trasparenti non può poi ragionevolmente
dirsi sorpreso nello scoprire che il bene è di provenienza furtiva. Tanto meno
se acquista apparecchi praticamente nuovi a un prezzo irrisorio. Nella
prospettiva del dolo eventuale, quindi, la sentenza impugnata sfugge senz'altro
alla critica.
6.
Obietta il ricorrente che non solo la località dell'acquisto, ma anche
la ragazza che gli ha venduto la prima fotocamera era a lui conosciuta, onde la
sua buona fede. Così argomentando, in realtà, egli sorvola sul fatto che per
sua stessa ammissione uno dei venditori (il ragazzo) gli era del tutto
estraneo, tanto da non averlo mai visto prima, mentre la ragazza gli era nota
solo di vista. In simili condizioni non si può certo rimproverare il primo
giudice per avere considerato i due giovani alla stregua di semplici passanti, nei
quali il ricorrente non aveva motivo di nutrire particolare fiducia. Del tutto
inconcludente, su questo punto il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso.
7.
Il ricorrente sottolinea la propria diligenza nell'esigere dal venditore
la consegna della garanzia e dello scontrino d'acquisto, ciò che il ragazzo gli
aveva promesso di rimettergli la sera stessa o l'indomani, avendo egli
minacciato di rivolgersi altrimenti alla polizia. Tale comportamento sarebbe
una prova di assoluta buona fede. La tesi potrebbe anche essere di rilievo, se
non risultasse inficiata dal contegno dell'accusato medesimo. Intanto giova ricordare
che la promessa del ragazzo non è stata udita dal testimone, sicché nulla rende
verosimile che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere i citati giustificativi
entro sera. In ogni modo, anche a prescindere da ciò, fosse stato realmente
l'accusato nell'attesa di vedersi consegnare i documenti così insistentemente
richiesti, mal si intravede come mai egli si sia procurato con tanta solerzia
le batterie per le fotocamere. Non avesse ricevuto nulla entro sera, infatti,
egli avrebbe consegnato il tutto alla polizia. Che poi
egli si sia recato per comperare gli accumulatori proprio all'emporio
Manor (dov'era stato perpetrato il furto) non è una dimostrazione di buona
fede, il primo giudice non avendo accertato ch'egli sapesse o dovesse sapere
provenire la merce dal quel negozio. Una volta ancora, dunque, sotto il profilo
del dolo eventuale non è dato di scorgere alcun ragionamento arbitrario o anche
solo erroneo da parte del presidente della Pretura penale.
8.
Infine il ricorrente contesta di non essere credibile per avere fornito
contrastanti versioni dell'accaduto. Nella motivazione egli perde completamente
di vista, però, il limitato potere cognitivo di questa Corte nel vagliare
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Il ricorso si connota
come un atto d'appello nell'ambito del quale l'interessato si limita a esporre
il proprio punto di vista, privo del benché minimo accenno ad eventuali arbitrii
in cui sarebbe caduto il primo giudice. Inadeguatamente motivato, al riguardo
l'esposto risulta finanche irricevibile.
9.
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
risulta privo di fondamento. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.
15.
cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si pone invece problema di
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
terzi implicati
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per
violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per
cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30
giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La
legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono
regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster