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Decisione

17.2005.53

ricettazione - presupposti oggettivi e soggettivi

3 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag.

275).

2. Il presidente della Pretura penale ha accertato che, fermato dalla

polizia il 12 novembre 2005 perché trovato in possesso di due camere digitali

rubate il giorno prima all'emporio Manor di L____________________, il prevenuto

ha dichiarato che la Sony “DSC-P 100” gli era stata offerta da una ragazza il

giorno prima davanti al bar “__________” ed egli l'aveva comperata per fr.

80.–, spuntandola su due altri interessati, mentre l'Olympus “Camedia C-370

Zoom” gli era stata venduta quello stesso giorno da un ragazzo per fr. 120.–.

Egli ha sostenuto di non avere avuto dubbi sulla provenienza della merce.

Invitato a precisare se conoscesse i due altri interessati all'acquisto della

prima fotocamera, egli ha risposto affer­mativamente, pur soggiungendo di non

ricordarne il nome (sentenza, pag. 2 seg. con riferimento al verbale di

interrogatorio del 12 febbraio 2005).

Al

dibattimento – ha continuato il presidente della Pretura penale – l'accusato ha

asserito invece di avere incontrato davanti al bar “Isolino” due suoi amici, i

quali stavano parlando con un ragazzo e una ragazza intenzionati a vendere una

macchina fotografica. Interpellato dagli amici, egli aveva comperato così dal

ragazzo l'Olympus “Camedia C-370 Zoom” per fr. 120.–. Il ragazzo gli aveva poi

mostrato la Sony “DSC-P 100”, che egli aveva comperato per fr. 80.–, dietro

promessa di vedersi consegnare il foglio di garanzia e il tagliando d'acquisto.

Sempre al dibattimento l'accusato ha affermato di avere comperato gli

apparecchi non per necessità, ma cedendo all'insistenza del ragazzo, che diceva

di avere bisogno di soldi per sfamarsi. Contestatagli la diversa versione

fornita alla polizia, egli ha obiettato di avere fatto notare subito all'interrogante

che il verbale non era corretto, ma di essere stato rassicurato nel senso che quell'atto

era solo provvisorio (sentenza, pag. 3). Il 12 febbraio 2005 l'accusato si era

poi recato alla Manor per procurarsi le batterie destinate alle fotocamere,

salvo essere fermato dal commesso che aveva riconosciu­to i due apparecchi

rubati il giorno prima e aveva chiamato la polizia. Alla restituzione delle fotocamere

RI 1 non si era opposto. Alla domanda di sapere se non fosse contrariato per

avere perduto fr. 200.–, egli non aveva risposto, dando l'impressione che la cosa

poco gli importasse (sentenza, pag. 3 seg.).

In

aula è stato sentito davanti al presidente della Pretura penale anche un

testimone, il quale ha dichiarato di avere raggiunto il 12 febbraio 2005 in

tarda mattinata (e non nel pomeriggio, come pretendeva l'accusato) il bar “__________”,

di avere visto RI 1 sul marciapiede di fronte al bar parlare con due giovani e

di averlo salutato all'atto di lasciare l'esercizio pubblico. Egli aveva notato

così che un ragazzo cercava di vendere due apparecchi fotografici, ma che

l'accusato esigeva la consegna della garanzia e dello scontino di acquisto. Il

ragazzo aveva rassicurato allora l'interlocutore che vi avrebbe provveduto e

l'accusato gli aveva detto che se non avesse ricevuto quei giustificativi

avrebbe portato le fotocamere in polizia. Il testimone non ha sentito parlare

di prezzo, essendosene andato prima che i due avessero finito di contrattare.

Ha confermato però che, come asseverava l'accusato, nella zona del bar “__________”

operano spesso persone che propongono l'acquisto di merce varia (sentenza, pag.

4).

3. Premesso che l'art. 160 n. 1 CP punisce con la reclusione fino a

cinque anni o con la detenzione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno,

occulta o aiuta ad alienare una cosa mobile che sa o deve presumere ottenuta da

una terzo mediante un reato contro il patrimonio, il presidente della Pretura

penale ha rilevato che dal profilo soggettivo l'autore deve conoscere l'origine

illecita del bene, ma che il dolo eventuale basta, essendo sufficiente che

l'autore si accomodi della possibile origine furtiva (sentenza, pag. 5). Nella

fattispecie – egli ha ritenuto – concorrevano a formare il convincimento che

l'accusato dovesse dubitare fortemen­te della provenienza della merce non solo

il luogo della vendita, in cui si svolgono traffici poco chiari e ci si può

aspettare di tutto, ma anche la circostanza che i due apparecchi fossero

detenuti da un soggetto singolarmente affamato, il quale però aveva mostrato la

seconda macchina fotografica solo dopo avere venduto la prima (sentenza, pag.

5). Che del resto l'accusato si fosse insospettito risultava dall'insistenza

con cui egli aveva chiesto al ragazzo gli scontrini e le garanzie, minacciando

di rivolgersi alla polizia se non gli fossero stati consegnati.

Per

di più – ha soggiunto il primo giudice – la credibilità dell'accusato mal si

conciliava con le contrastanti versioni dei fatti da egli fornite, diverse

anche rispetto a quanto aveva dichiarato il testimone al dibattimento. Non

aveva trovato conferma, in particolare, la presenza di amici intenti a parlare

con i due ragazzi al suo arrivo, la circostanza che quegli amici lo avessero

interpellato per proporgli l'acquisto, l'interesse di loro per gli apparecchi fotografici,

Considerandi

l'offerta della seconda macchina solo dopo l'acquisto della prima, il fatto di

avere spuntato il primo acquisto vincendo la concorrenza di terzi e la

sostanziale indifferenza per la perdita della somma versata invano, nella quasi

consapevolezza che l'affare potesse tradursi in un cattivo investimento. Tenuto

conto di tutto ciò, l'accusato doveva avere per lo meno presunto che il

venditore non era il proprietario della merce, accettando il rischio di

comperare apparecchi di provenienza illecita (sentenza, pag. 5 seg.).

4.

Il ricorrente nega di avere accettato l'idea di comperare beni di

origine furtiva. Ora, quanto l'autore sa, vuole o accetta è una questione di

fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV

242.

consid. 2 pag. 252). Al riguardo la Corte di cassazione e di revisione

penale è vincolata pertanto – come il Tribunale federale – agli accertamenti non

arbitrari del giudice di merito (DTF 123 IV 155 consid. 1 pag. 156, 121 IV 18 consid.

2b/bb pag. 23 con rinvii). Sapere invece se i fatti accertati configurino dolo eventuale è una

questione di diritto, che la Corte di cassazione e di

revisione penale esamina –come il Tribunale federale– con pieno potere

cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1° settembre 2005, consid.

5.

). Commette ricettazione per dolo eventuale chi accetta l'eventualità che la

cosa provenga da un reato contro il patrimonio. Ciò deve risultare da un'analisi

complessiva degli elementi concreti del caso specifico, i quali devono far apparire

più verosimile tale ipotesi rispetto a quella contraria (DTF 119 IV 242 consid.

2b pag. 247; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CP).

5.

A parere del ricorrente il luogo

in cui egli ha comperato le fotocamere non è un angolo malfamato, come reputa

il presidente della Pretura penale. È solo un posto frequentato da etnie diverse

dedite a commerci vari. Quanto al bar “Isolino”, esso è il ritrovo di persone

che, come lui, fanno parte di una società di calcio. Ed egli ha sempre

sostenuto di avere incontrato casualmente i venditori mentre era alla ricerca

del suo gatto, fuggito di casa (verbale del 12 febbraio 2005). Egli si trovava

perciò in un luogo abituale, che il primo giudice ha enfatizzato, descrivendolo

come un quartiere losco. La doglianza cade nel vuoto, poiché nella sentenza

impugnata il presidente della Pretura penale non ha descritto i paraggi del bar

come il ricorrente adduce. Si è limitato ad accertare che “la zona del bar ‘__________’,

per stessa ammissione dell'accusato, è un luogo frequentato da etnie diverse,

dove vengono svolti traffici vari (la gerente del bar, a detta del testimone,

ha dovuto istaurare un divieto generale all'interno del­l'esercizio pubblico

per evitare problemi)”. Tale accertamento non è censurato di arbitrio e nemmeno

si vede perché dovrebbe essere arbitrario, il ricorrente ripetendo con altre

parole le stesse cose. Quanto alla deduzione che il primo giudice ne ha tratto,

ovvero che in un luogo del genere “ci si può e ci si deve aspettare di tutto,

soprattutto con persone sconosciute e in presenza di altri indizi”, mal si

comprende perché essa dovrebbe essere insostenibile o anche solo erronea. Chi

acquista merce da un passante che asserisce di doversi sfamare (“altri indizi”)

in un luogo dove si tengono commerci poco trasparenti non può poi ragionevolmente

dirsi sorpreso nello scoprire che il bene è di provenienza furtiva. Tanto meno

se acquista apparecchi praticamente nuovi a un prezzo irrisorio. Nella

prospettiva del dolo eventuale, quindi, la sentenza impugnata sfugge senz'altro

alla critica.

6.

Obietta il ricorrente che non solo la località dell'acquisto, ma anche

la ragazza che gli ha venduto la prima fotocamera era a lui conosciuta, onde la

sua buona fede. Così argomentando, in realtà, egli sorvola sul fatto che per

sua stessa ammissione uno dei venditori (il ragazzo) gli era del tutto

estraneo, tanto da non averlo mai visto prima, mentre la ragazza gli era nota

solo di vista. In simili condizioni non si può certo rimproverare il primo

giudice per avere considerato i due giovani alla stregua di semplici passanti, nei

quali il ricorrente non aveva motivo di nutrire particolare fiducia. Del tutto

inconcludente, su questo punto il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso.

7.

Il ricorrente sottolinea la propria diligenza nell'esigere dal venditore

la consegna della garanzia e dello scontrino d'acquisto, ciò che il ragazzo gli

aveva promesso di rimettergli la sera stessa o l'indomani, avendo egli

minacciato di rivolgersi altrimenti alla polizia. Tale comportamento sarebbe

una prova di assoluta buona fede. La tesi potrebbe anche essere di rilievo, se

non risultasse inficiata dal contegno dell'accusato medesimo. Intanto giova ricordare

che la promessa del ragazzo non è stata udita dal testimone, sicché nulla rende

verosimile che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere i citati giustificativi

entro sera. In ogni modo, anche a prescindere da ciò, fosse stato realmente

l'accusato nell'attesa di vedersi consegnare i documenti così insistentemente

richiesti, mal si intravede come mai egli si sia procurato con tanta solerzia

le batterie per le fotocamere. Non avesse ricevuto nulla entro sera, infatti,

egli avrebbe consegnato il tutto alla polizia. Che poi

egli si sia recato per comperare gli accumulatori proprio all'emporio

Manor (dov'era stato perpetrato il furto) non è una dimostrazione di buona

fede, il primo giudice non avendo accertato ch'egli sapesse o dovesse sapere

provenire la merce dal quel negozio. Una volta ancora, dunque, sotto il profilo

del dolo eventuale non è dato di scorgere alcun ragionamento arbitrario o anche

solo erroneo da parte del presidente della Pretura penale.

8.

Infine il ricorrente contesta di non essere credibile per avere fornito

contrastanti versioni dell'accaduto. Nella motivazione egli perde completamente

di vista, però, il limitato potere cognitivo di questa Corte nel vagliare

l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Il ricorso si connota

come un atto d'appello nell'ambito del quale l'interessato si limita a esporre

il proprio punto di vista, privo del benché minimo accenno ad eventuali arbitrii

in cui sarebbe caduto il primo giudice. Inadeguatamente motivato, al riguardo

l'esposto risulta finanche irricevibile.

9.

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso

risulta privo di fondamento. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.

15.

cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si pone invece problema di

ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in

applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il

ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

terzi implicati

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato

mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per

violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per

cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30

giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La

legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono

regolate dagli art. 268 segg. PP.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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