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Decisione

17.2006.51

Facoltà del giudice penale di rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove"); Truffa, definizione di ingann

19 settembre 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. La

ricorrente esordisce invocando “la nullità del DAP” (ricorso, pag. 3 in fondo) perché

esso sarebbe stato emanato ex art. 207a CPP (ossia senza promozione di accusa

sulla scorta delle informazioni preliminari), norma tuttavia entrata in vigore il

1° gennaio 1999, mentre i fatti oggetto del procedimento sarebbero anteriori

(ricorso, pag. 3 in fondo).

Proposta

per la prima volta davanti a questa Corte la critica si rivela manifestamente

inammissibile, l’art. 288 lett. b CPP ammettendo il ricorso per cassazione per

vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito

l’irregolarità non appena possibile, ciò che nel caso specifico non è avvenuto,

ove solo si consideri la passività di cui ha dato prova al riguardo la

ricorrente davanti al primo giudice. Vagliata nel merito, la censura non potrebbe

comunque essere seguita. Che i fatti oggetto di reato siano riconducibili a

prima dell’entrata in vigore della citata norma, non ha nessuna importanza,

essendo stata questa all’evidenza creata per snellire il lavoro del Ministero

pubblico nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, siano i fatti – come

detto – precedenti o posteriori all’entrata in vigore della norma. Sono invece

l’apertura del procedimento e l’eventuale emanazione di un atto o un decreto di

accusa che hanno influenza (art. 351 cpv. 1 e 2 CPP). Nella fattispecie, la

nuova disposizione (art. 207a CPP) tornava applicabile in quanto al momento

della sua entrata in vigore il decreto di accusa nei confronti della ricorrente

non era stata ancora emanato (art. 351 cpv. 2 CPP).

3. La

ricorrente sostiene che negando il contraddittorio con il dr. med. __________,

il presidente della Pretura penale avrebbe gravemente pregiudicato la sua

difesa, e quindi viziato in modo essenziale la procedura. Il giudice avrebbe

così maturato la convinzione della colpevolezza dell’imputata basandosi sulla

sentenza del 13 maggio 2005 della Corte delle assise criminali a carico del dr.

med. __________ e sulla base “della pessima e sconcertante istruzione formale”

di quel processo. Questa grave violazione procedurale intaccherebbe, secondo la

ricorrente, “il merito e il giudizio”. La difesa prosegue il suo esposto

proferendo critiche – non senza offendere le convenienze – sia sull’operato del

procuratore pubblico (al quale rimprovera in sostanza di avere “costruito

l’incarto ab libitum” e di avere disatteso i diritti della difesa) sia su

quello del presidente della Pretura penale (biasimandolo di non avere istruito

un “processo equo”). Respingendo “per ben due volte” l’stanza di audizione

testi, il primo giudice avrebbe diretto il giudizio verso l’arbitrio e verso una

“condanna preconfezionata” (ricorso, pag. 3-8).

a) Ora,

nella misura in cui la ricorrente – per quanto è dato di comprendere – lamenta

un vizio essenziale di procedura a norma dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso

è fuori argomento. Se il primo giudice non ha ordinato l’audizione

testimoniale del dr. med. __________ può tutt’al più essere caduto in arbitrio apprezzando

anticipatamente in modo insostenibile la concludenza, rispettivamente l’inconcludenza

di una prova, ma non è incorso in alcun vizio di procedura. È pertanto all’art.

288 lett. c CPP che la ricorrente avrebbe dovuto appellarsi.

b) Il

diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost.,

assicura – tra l'altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e

tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504, 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16 e sentenze

citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare

i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).

In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6

par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza

impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52

consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di

stabilire che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto

all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a

quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc

pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157

consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid.

2b;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª edizione, §

54 n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti l'apprezzamento

anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata

dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler

in: Internationaler Kom­mentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota

367 ad art. 6 con rimandi).

c) Con istanza di acquisizione di prove

del 14 marzo 2006 (poi riproposta anche al dibattimento il 12 settembre 2006;

act. 9 inc. 10.2006.53 e allegato act. 26 inc. 10.2006.26) la ricorrente ha

postulato, tra l’altro, l’audizione testimoniale del dr. med. __________. Con

ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006 il giudice ha respinto la richiesta

formulata da RI 1 in quanto ha ritenuto che l’audizione del medico non avrebbe

portato elementi nuovi, né il difensore avrebbe spiegato quali potessero essere

(cfr. act. 12 inc. 10.2006.53). In seguito agli ulteriori scritti della difesa

di RI 1 e alla richiesta di sentire il dr. med. __________, formulata dai legali

di __________ (anch’essa all’epoca infermiera e coimputata) e RI 2, in data 1° settembre 2006 il presidente della Pretura penale ha emanato una nuova ordinanza che ha

confermato la reiezione dell’audizione richiesta. In sostanza il primo giudice,

di nuovo, non ha scorto validi motivi che potessero giustificare l’audizione del

medico, essendo il verbale del dibattimento svoltosi davanti alle assise

criminali “sufficientemente chiaro ed esaustivo”. Il giudice ha precisato che

le considerazioni espresse “a pagina 96 della sentenza __________” sarebbero di

carattere giuridico e non potrebbero quindi essere oggetto di testimonianza, che

dagli atti emergerebbe chiaramente che le infermiere e gli infermieri non si

occupavano di fatturazione, e che pertanto non sarebbe necessario sentire il

medico per una conferma, che dagli atti emergerebbe “in modo esaustivo” chi si

occupava delle iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali

venivano effettuate, che per stessa ammissione del difensore di __________

negli atti istruttori si troverebbero già tutti gli elementi a carico e a discarico

degli accusati, che le degenze fittizie contestate da __________ sono state

chiarite nel corso del dibattimento che lo concerneva, mentre le degenze prese

in considerazione per la stesura del decreto di accusa sono solo quelle ammesse

dopo il citato chiarimento, che per giudicare sull’aspetto soggettivo non

apparirebbe necessario sentire il teste, perché non si vedrebbe come possa il

medico esprimersi sui rapporti “fra gli infermieri e i loro capi servizio e il

modo in cui venivano recepite ed elaborate le indicazioni ricevute”, che la

perizia e le contestazioni emerse al suo riguardo nulla avrebbero a che vedere

con il ruolo avuto dagli accusati, e infine che le considerazioni addotte dai

difensori condurrebbero a maggior convincimento che una sua audizione

verterebbe “o su fatti già compiutamente appurati o su fatti ininfluenti per il

giudizio concernente gli infermieri” (v. act. 21 inc. 10.2006.26). Al

dibattimento, con istanza 12 settembre 2006 la ricorrente ha riproposto l’audizione

testimoniale del dr. med. __________; in sostanza essa non si capacita del

motivo per cui non si è interrogata la persona che lei “avrebbe assecondato”,

l’unica che potrebbe “mettere a fuoco” la sua posizione (v. “istanza di

congiunzione di procedimenti, di rinvio d’udienza e di audizione teste” allegata

al verbale del dibattimento, allegato act. 26 inc. 10.2006.26). Il primo giudice

ha infine deciso che l’istanza presentata al dibattimento dalla difesa di RI 1

non ha portato elementi nuovi, tali da necessitare l’audizione del dr. med. __________

per rapporto alle imputazioni rimproverate ai singoli accusati, con particolare

riferimento alle annotazioni da loro effettuate per ogni singola degenza

fittizia e all’aspetto soggettivo di ciascuno (sentenza, pag. 9-10 consid. 5c).

d) Come

visto, il motivo del rifiuto di sentire il dr. med. __________ è stato motivato

dal giudice sulla base di un apprezzamento anticipato della sua pertinenza, ritenendo

che la testimonianza del medico non avrebbe apportato “elementi nuovi e tali da

necessitare l’audizione”, e ciò se rapportata alle imputazioni e, in particolare,

alle iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali venivano

effettuate. Ora, seppure queste prime succinte considerazioni della sentenza

non permettono di inquadrare nella loro completezza gli elementi che hanno

convinto il giudice della colpevolezza dell’imputata e quindi dell’inutilità

dell’audizione proposta, nemmeno si può affermare tuttavia cha la ricorrente abbia

sostanziato un eventuale arbitrio. Non ha per esempio dimostrato che alcune

affermazioni del medico l’abbiano chiamata in causa o che il medico l’abbia denunciata;

giacché si fosse verificato uno scenario del genere, la mancata concessione

all’imputata della facoltà di interrogare chi l’accusa, avrebbe comportato la

violazione del diritto di essere sentiti. Ovviamente questo non poteva essere

fatto prima, avendo il Procuratore emesso un decreto di accusa sulla base

dell’art. 207a CPP (Rusca/

Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 6-11 ad art. 62 CPP). Sarebbe quindi spettato al

giudice del merito di garantire il contradditorio. Ma nella specie, a ben

vedere la ricorrente non sembra invocare tanto. Non pretende di essere stata

coinvolta dal medico. Il giudice ha motivato la condanna adducendo – come

vedremo – alle risultanze emerse del processo a carico del dr. med. __________

(in particolare è stato accertato che l’imputata ha effettuato 30 annotazioni

fittizie sui cardex, da lei stessa definite “falsificazioni”, di pazienti che

non hanno ricevuto nessun trattamento; che le cartelle fossero fittizie, oltre l’imputata,

è lo stesso dr. med. __________ a ritenerle tali). Se da queste fossero emerse

accuse direttamente indirizzate alla qui ricorrente, essa avrebbe avuto senz’altro

il diritto di controinterrogare al dibattimento chi l’accusa. Ma – come visto –

ciò non è però stato il caso. Nella fattispecie rimane per finire acquisito

che il materiale agli atti era sufficiente per permettere al primo giudice di

vagliare la posizione della qui imputata senza procedere all’audizione del dr.

med. __________, non bastando al riguardo alla difesa conclamare arbitrio e

tacciare il giudizio quale “condanna preconfezionata”. Dalla stessa difesa ci

si doveva invece attendere un esposto più concludente – e non basato solo su

considerazioni conseguenti allo stato emotivo del momento – sui motivi che

avrebbero dovuto spingere il giudice ad acconsentire alla sua richiesta,

obbligo cui essa non può supplire invocando un generico diritto al contraddittorio,

ritenendo i verbali del 1998 “pilotati” dal Ministero pubblico, rispettivamente

definendo il processo di iniquo, senza indicare su cos’altro avrebbe potuto

riferire il medico per sovvertire il giudizio. Il ricorso su questo punto va pertanto

respinto.

4. Dopo

avere ricordato l’insussistenza del reato di falsità in documenti e il relativo

non luogo a procedere decretato per questo reato dal procuratore pubblico – non

senza esternare critiche sull’operato del magistrato inquirente, in particolare

sul ritardo con cui ha deciso di non procedere per falsità in documenti – la

ricorrente espone la sua interpretazione sulla (eventuale) truffa, definendola

“documentale e basta”, come tale “per definizione conseguente a una falsità in

documenti”, ed essendo l’inganno astuto semmai circoscritto alle fatture, il

“legame inscindibile tra cardex e fatture” ritenuto dal giudice sarebbe

arbitrario perché contrasterebbe sia con i fatti descritti nel decreto d’accusa

a carico dell’impiegata amministrativo-contabile __________, sia con la

sentenza __________ (ricorso, pag. 9-12). Seppure concordi sul fatto che le

annotazioni sui cardex sono “inveritiere”, la ricorrente sottolinea che

comunque queste avevano solo una funzione interna, e che in realtà non avrebbero

“indotto al pagamento proprio nessuno”. Le fatture, quelle, sì. Quindi sarebbe

“la fattura inveritiera che porta semmai l’inganno astuto”, non i cardex. Secondo

la ricorrente quindi “i cardex con le annotazioni inveritiere” non sarebbero in

nesso causale adeguato con il pagamento delle fatture. Solo le fatture

avrebbero indotto le casse malati al pagamento “previa verifica

approssimativa”, e senza “dannarsi in nessun modo l’anima per verificarle”. E

siccome, stando a quanto riferito dal teste __________ (segretario ), le

fatture devono essere “trasparenti”, il “famoso castello di menzogne”, accertato

arbitrariamente dal presidente della Pretura penale, non esisterebbe. Il

controllo che avrebbero dovuto svolgere le casse malati era “semplice e approfondito”,

per cui i sospetti di __________ “imponevano”, sottolinea la ricorrente, “la

verifica di ogni degenza”. Le casse malati avevano l’obbligo di verifica

puntuale “non solo delle fatture ma anche delle degenze”, quindi dei cardex e

delle cartelle cliniche. La ricorrente conclude quindi che la mancata verifica

“dell’ineconomicità delle fatture __________” è stata quindi dettata da

“faciloneria, negligenza e mancato impegno” da parte delle casse malati, per

cui l’inganno astuto non ha comunque ragione di essere. Dato che v’erano dei

sospetti, le casse malati avrebbero dovuto agire subito. D’ufficio il Presidente

della Pretura penale avrebbe quindi dovuto sentire sia __________ sia “qualche

altro personaggio di __________”. La ricorrente conclude quindi che sarebbe

arbitrario “accontentarsi” degli accertamenti fatti da “altro Giudice” per

accertare l’inganno astuto; la curiosità professionale, intellettuale e di

etica giudiziaria avrebbero dovuto condurlo ad accertare di persona l’inganno astuto

(ricorso, pag. 12-26).

4.1. Il

primo giudice ha desunto dalla “sentenza __________” che i cardex (cartella

dove venivano annotati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze dei

pazienti) fungevano anche da base per la fatturazione; il “certosino lavoro di

analisi effettuato in aula per le singole degenze” è stato possibile, spiega il

giudice, grazie alle annotazioni nei cardex. La documentazione agli atti,

spiega il presidente della Pretura penale, prova che il dr. med. __________

pretendeva dagli infermieri (direttamente o tramite terze persone) la

compilazione del foglio di decorso e la sua completazione allorquando venivano

riscontrati spazi vuoti, anche per pazienti non degenti (sentenza, pag. 13-14

consid. 7b). Il primo giudice, pur riconoscendo che i cardex erano dei documenti

interni (quindi non dei documenti ai sensi del codice penale), la cui falsificazione

non è sanzionata con il reato di falsità in documenti ex art. 251 CP, ha precisato

che questi comunque servivano per allestire le fatture (documenti ai sensi del

Codice penale), che tra il cardex e le fatture v’era “un legame inscindibile

per il fatto che è per il tramite del primo che si potevano allestire le

seconde”. Non a caso, ha precisato il giudice, la ricostruzione in aula di __________

delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei cardex e, in

particolare, dei fogli di decorso (sentenza pag. 14-15 consid. 7c). La

fatturazione della degenza sulla base dei cardex può configurare il reato di

Considerandi

truffa, ovviamente, ha sottolineato il primo giudice, solo se l’inganno viene

ritenuto astuto (sentenza, pag. 15-16 consid. 7d). Il giudice ha accertato che

per alcuni pazienti sono state allestite ed emesse le relative fatture, e che infine

è sulla scorta di queste fatture che è avvenuto il pagamento ad opera degli assicuratori

malattia. In particolare, lo stesso giudice ha accertato che RI 1 ha ammesso di avere effettuato annotazioni fittizie (che lei stessa definisce “falsificazioni”)

nell’ambito della sua attività lavorativa quale infermiera nella clinica __________

(sentenza, pag. 16-19 consid. 8a-8f). Il presidente della Pretura penale ha

spiegato che nonostante l’imputata non abbia personalmente commesso un falso

documentale, per realizzare il reato di truffa tale elemento non è necessario.

Inoltre, egli ha precisato, l’inganno astuto nella vicenda legata alle cliniche

del dr. med __________, e di conseguenza anche __________ dove ha lavorato

l’accusata, è già stato accertato dalla Corte delle assise criminali. L’imputata,

con il suo agire e quello di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista

principale della truffa a realizzare il suo intento, che era basato su un

sistema di artifizi difficilmente verificabile, e suffragato oltretutto dalla

fiducia che veniva riposta in lui in considerazione del ruolo quasi istituzionale

ricoperto dalle strutture sanitarie in questione. È proprio perché la

ricorrente non ha ideato nulla che l’imputazione di truffa si è limitata alla

complicità; quindi, ha spiegato il giudice, chi ha assecondato __________ nel

suo intento, seppure con ruoli marginali, deve sopportarne le conseguenze

(sentenza, pag. 19-20 consid. 8g-8h).

4.2

L’esposto

è costellato di critiche, a volte malevoli e gratuite, nei confronti del procuratore

pubblico e del presidente della Pretura penale. Il linguaggio pungente non sostanzia

però alcun arbitrio. Alcuni passaggi riprendono, di nuovo, la negata prova testimoniale

del dr. med. __________, altri contestano in diritto le conclusioni del primo

giudice, che seppure assennate, non sono comunque sufficientemente motivate.

Ripercorrere l’iter processale ed eventuali errori istruttori, non è materia di

un ricorso in cassazione. Per sostanziare una critica di arbitrio non basta contrapporre

il proprio punto di vista a quello del primo giudice né, tanto meno, esprimere esternazioni

di dissenso. Occorre invece spiegare perché la diversa conclusione del giudice

non sia soltanto opinabile, bensì manifestamente insostenibile. In concreto, il

rimedio giuridico è lungi dall’adempiere un’esigenza del genere.

4.3

Il

ricorso, a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, è peraltro infondato nel

merito.

Secondo

l’art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in

vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di

menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF

128.

IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197

consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3

pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV

128.

in alto con rinvio).

Il

diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di

attenzione (sentenza del Tribunale federale 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007,

consid. 1 e 2; sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006,

consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag.

20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio; ). Va però precisato che il

principio, secondo cui la corresponsabilità della

vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità

dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo

evitare di privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò

il bisogno di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della

vittima può perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità

rispetto all’autore. Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da

parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della

necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il

diritto penale protegge pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco

accorte, se costoro appaiano inesperte e credulone o motivate solo dal

desiderio di guadagno. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta

perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,

segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui

l’autore la conosce e la sfrutta e suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6

novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3).

L’inganno

è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e

concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona

dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione

nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente

essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno

(DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28

consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa, non occorre

che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che

abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che

essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è

esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato

elementari misure di prudenza (sentenza del Tribunale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007,

consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006,

consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag.

171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).

4.4

Per

il reato di truffa, non si può prescindere dal giudizio emesso a carico di __________,

nel senso che gli accertamenti di fatto, ripresi anche dal presidente della Pretura

penale, vincolano questa Corte. In diritto, tuttavia, l’esame è libero. A

prescindere da ciò, la ricorrente non ha motivato il suo esposto con argomentazioni

serie ed approfondite. Si propone di insinuare il dubbio circa l’inscindibilità

dei cardex dalle fatture, quindi sostenendo la loro singolarità. Il che,

concettualmente non è sbagliato, ma sorvolare il processo che dall’artefatto, e

non contestato, contenuto dei cardex (e delle note sulle cartelle cliniche) porta

a definire le fatture che le casse malati sono state chiamate a pagare, non è serio.

Frasi ad effetto e volutamente provocatorie per sottolineare il concetto non

sussidiano la ricorrente. Che i cardex e gli annessi abbiano “funzione interna”

è, come sostiene il primo giudice, incontestato, ma non significa nulla. Le

fatture sono state create ed emesse sulla base delle annotazioni che la

ricorrente definisce “interne”, e chi consapevolmente ha annotato il falso

permettendo a __________ di arricchirsi indebitamente, ne deve sopportare le

conseguenze. Per quanto riguarda il tentativo di contestare l’inganno astuto,

nel senso che le casse malati (le truffate) potevano con un minimo di

attenzione accorgersi del raggiro, si rimanda a quanto già deciso dalla Corte delle

assise criminali a carico di __________ (sentenza __________ del 13 maggio

2005, Inc. 72.2004.29, pag. 144-146 consid. 9.4, act. 8 MP). Il castello di

menzogne cui si riferisce il ricorrente è stato ben circostanziato dalla Corte,

la cui “ottima” sentenza la ricorrente non ha mancato di elogiare. Nella sua

decisione, cui si rimanda, la Corte, in punto ai “sospetti” che la FTAM avrebbe

avuto, ha precisato che, “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,

non risulta che la FTAM fosse a conoscenza di circostanze atte a far dubitare

che le cliniche di __________ fatturassero degenze in realtà inesistenti”. Se la

FTAM ha avuto dubbi o sospetti, ha spiegato la Corte, era in relazione “alla questione

della fatturazione delle sedute di fisioterapia”. Certo, la Corte ha riferito

del caso __________ in cui si era inizialmente parlato di un falso in fatturazione,

ma quel caso in definitiva si era ridimensionato. Tuttavia, ha precisato al Corte

delle assise, “la scoperta di un caso problematico sull’arco di diversi anni di

attività non può di certo comportare l’obbligo di verifica sistematica di tutta

l’attività di una o più cliniche”. Soltanto l’effettiva esistenza di concreti

dubbi circa l’esistenza di abusi nell’operato di un fornitore di prestazioni avrebbe

imposto agli assicuratori “un obbligo di prudenza e, quindi, un obbligo di

verifica”. L’esplosione dei costi che avrebbe ingenerato un sistema di

controllo del genere e il ruolo di garante che comunque i fornitori di

prestazione hanno, scoraggia l’esistenza di un obbligo del genere. La Corte ha quindi ritenuto che non v’erano elementi che imponessero

alle casse malati di prestare un’attenzione particolare o di procedere ad indagini

sistematiche in relazione alle fatturazioni delle cliniche di proprietà di __________

(sentenza __________ del 13 maggio 2005, Inc. 72.2004.29, pag. 144-145 consid.

9.

b, act. 8 MP). Il ricorso, nella sua limitata ammissibilità, va quindi decisamente

respinto.

5.

La

ricorrente sostiene che il presidente della Pretura penale non avrebbe “minimamente”

considerato la tesi della difesa secondo la quale il dr. med. __________ avrebbe

imposto al personale di annotare “false indicazioni” sui fogli di decorso. Lo

confermerebbero le testimonianze di __________ e di __________. Il tema della imposizione

non sarebbe quindi stato “messo a fuoco” dal primo giudice, tema che avrebbe

dovuto imporgli, tra l’altro, di sentire il medico. Infatti, anche al processo di

quest’ultimo sarebbero stati sentiti dei testi che avrebbero riferito di una

“situazione di coazione” (la minaccia del licenziamento). Quale teste, il dr.

med. __________ non avrebbe potuto “sottrarsi alla verità descritta da tutti:

quella di pratiche imposte e quindi coatte”. Il fatto di non poter scegliere di

agire diversamente, implicherebbe, sottolinea la ricorrente, la tendenza a

comportarsi in quel modo, predeterminando una situazione coatta. Non vi sarebbe

quindi intenzione se non v’è scelta. Posti di fronte a un paventato licenziamento,

spiega la ricorrente, medici e infermieri di scelta non ne hanno avuta. Un altro

aspetto importante ignorato dal primo giudice è quello del segreto

professionale, che avrebbe determinato sia la ricorrente, sia gli altri coimputati,

a ritenere che senza lo svincolo dal segreto professionale le casse malati non avrebbero

potuto accedere ai cardex (“veicoli truffaldini secondo l’accusa, veicoli

innocui secondo la difesa”). Questi ultimi quindi, “mai e poi mai” avrebbero pensato

o potuto pensare “che le loro iscrizioni fasulle fossero dirette verso la

truffa” (ricorso, pag. 12-16)

a)

Per quanto attiene al problema della negata audizione del dr. med. __________

si rimanda a quanto già discusso al consid. 3. Per quanto riguarda invece la pretesa

imposizione di quest’ultimo in punto alla menzione sui cardex di annotazioni

fittizie (di “degenze fittizie”), il presidente della Pretura penale ha

accertato che fra i dipendenti delle tre cliniche v’era un “disagio

generalizzato”, dei dubbi riguardo la regolarità di queste iscrizioni. I

dipendenti, ha spiegato il primo giudice, sapevano che le annotazioni erano

irregolari (“false”), che servivano per giustificare le fatture emesse e che

servivano a __________ per trarne un guadagno “sulle spalle delle Casse

malati”. Di tale questione, ha accertato il giudice, se ne discuteva sia tra

infermieri sia con i medici, e vi furono anche delle lamentele verso i

superiori. La stessa cosa, ha spiegato il giudice, é valsa anche per la ricorrente.

L’imputata aveva paura delle conseguenze che potevano avere determinate azioni

dovute al sistema di degenze fittizie imposto da __________; atteggiamento questo

che non poteva “che significare implicitamente il riconoscimento di una

situazione illegale”. La conoscenza degli scopi di tali annotazioni da parte dell’accusata

sono, ha soggiunto il giudice, “di per sé sufficienti per l’adempimento del

reato di complicità in truffa per dolo eventuale”. La ricorrente – definita

dal giudice persona intelligente, impegnata, sensibile, appassionata della sua

professione, che ha frequentato anche per un anno e mezzo la facoltà di scienze

dell’educazione all’Università cattolica di __________ superando brillantemente

alcuni esami di sociologia con il massimo dei voti – non poteva non prendere in

considerazione l’ipotesi che __________ frodasse le assicurazioni, così come

supposto dagli altri dipendenti della Clinica __________. Il giudice ha

pertanto maturato la convinzione che la ricorrente ha perlomeno “per dolo eventuale

aiutato __________ a costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di

realizzare la truffa”. L’accusata non poteva non sapere che con i suoi atti ha

contribuito a realizzare “il disegno di __________”; non poteva nemmeno non

aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze totalmente o parzialmente

fittizie e le dimissioni posticipate – per le quali ha personalmente allestito

le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano fittizi o fantasmi come li

definisce anche lei – sarebbero state pagate dalle casse malati dietro

presentazione della relativa fattura. Il presidente della Pretura penale ha

ricordato che la Corte delle assise criminali ha accertato che __________ “non

ebbe mai a minacciare alcuno affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle

pratiche sopradescritte”. Nessuno, ha quindi spiegato il presidente della

Pretura penale, è stato costretto a delinquere. Lo dimostrerebbe inoltre il

fatto che alcuni dipendenti non hanno accettato “il sistema __________”, e se

ne sono andati. Di alternative quindi, ha concluso il giudice, la ricorrente ne

aveva (sentenza, pag. 20-26 consid. 10a-10f).

b) Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177

consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag.

252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c

pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e

consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso

vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul

piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª

edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en

nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con

la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di

un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di

fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione

piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti

alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre

sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal

fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). Sapere invece

se i fatti accertati configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che

la Corte di cassazione di revisione penale esamina – come il Tribunale federale

– con pieno potere cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del

1° settembre 2005, consid. 5.2).

c)

Se da una parte si può comprendere il disappunto della ricorrente, che nella vicenda

ha avuto, comunque suo malgrado, solo un ruolo marginale, dall’altra non si può

ignorare il supporto che essa stessa ha dato al compimento della truffa ai

danni delle casse malati. Che sapesse che si apprestava ad annotare informazioni fasulle sui cardex, che sarebbero servite per allestire indebite fatture da

emettere alle assicurazioni, è stato accertato dal giudice, il quale è convinto

che l’imputa- ta “ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a

costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa”.

Le motivazioni del ricorso non sono comunque idonee né a sostanziare l’arbitrio

(in fatto), né a invalidare il suo agire “per dolo eventuale” (in diritto). La

paura di perdere il posto di lavoro è stata giustamente considerata dal primo

giudice nella commisurazione della pena (sentenza, pag. 26 consid. 11). Adombrare

una costrizione da parte del medico che abbia alterato la volontà della ricorrente

di determinarsi con coscienza e volontà, annichilendola sino ad estinguere una sua

possibilità di scelta, non entra in considerazione. Il ricorso, nella misura

della sua ammissibilità, va pertanto disatteso.

6.

La

ricorrente sostiene che il danno sarebbe stato stabilito sulla base di “accertamenti

altrui”, e non sulla base di riscontri del presidente della Pretura penale. Essendo

stata la perizia per la quantificazione del danno “giudicata inservibile dalla

Corte delle assise criminali”, non vi sarebbe certezza che “le fatture indicate

nel DAP di RI 1 siano state verificate una per una dalle CM e poi pagate”. Per

accertare il pagamento eseguito dalle casse malati, il presidente della Pretura

penale si sarebbe “rifatto alla sentenza __________”; dunque l’accertamento,

spiega la ricorrente, “potrebbe essere arbitrario”. La ricorrente sostiene

inoltre che la complicità non sarebbe stata motivata dal primo giudice, per cui

il giudice sarebbe incorso in arbitrio “già” per questo; l’arbitrio discenderebbe

comunque “soprattutto dai motivi indicati in precedenza” (ricorso, pag. 26).

Impropriamente

motivato, in proposito il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. La

ricorrente si limita infatti a sostenere che essendo stato effettuato l’accertamento

del danno da un’altra Corte, esso “potrebbe essere arbitrario”. Non è però compito

di questa Corte risolvere arcani del genere. Per sostanziare l’arbitrio, lo si

ricordi, non basta sostenere che “potrebbe” essersi realizzato, ma è necessario

dimostrarlo con argomentazioni adatte allo scopo. La censura relativa alla mancata

motivazione della complicità, peraltro solo accennata, non manca di disinvoltura,

dato quanto illustrato nei considerandi che precedono.

7.

Da quanto precede discende che nella misura in cui à ammissibile, il

ricorso dev’essere respinto, siccome infondato. Gli oneri processuali seguono

la soccombenza, ossia sono posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv. 1

combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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