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Decisione

17.2006.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 novembre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

B. Al

momento dei fatti, la __________ aveva due collaboratori abilitati a svolgere

le mansioni d’ausiliario di polizia: il dipendente __________ ed il fratello

dell'amministratore unico, __________. Ad occuparsi del servizio era

principalmente il primo. In data 9 maggio 2005, __________ ha annunciato a RI 1

che non si sarebbe presentato sul posto di lavoro per problemi di salute. Confrontato

con quest’assenza e quella del fratello __________, in servizio militare, il

ricorrente si è trovato in difficoltà per quanto concerneva l'attività di

controllo del traffico stazionario. Per far fronte agli impegni della ditta,

egli ha deciso di incaricare il neo-assunto dipendente __________ , di

procedere al pattugliamento in sostituzione del __________ . Con questo

disegno, il 9 maggio 2005 RI 1 ha fornito a __________ - che non aveva mai

adempiuto compiti d’ausiliario di polizia - il blocchetto delle multe e l'OMD.

Inoltre, prima di mandarlo in missione, gli ha indicato le zone da controllare

e gli ha chiesto di copiare le multe, quanto alla forma, così come compilate da

__________, precisandogli che avrebbe dovuto inserire lo stesso numero d’identificazione

(no. 81) e, nel riquadro della firma, avrebbe dovuto apporre l’identica sigla

del fratello.

Il giorno

successivo – e, da lì in poi, per lo meno sino al 13 maggio 2005 -__________ si

è quindi recato, come da disposizioni ricevute, nei comuni di __________ e __________

ed ha redatto quotidianamente una decina di multe in relazione ad altrettante

infrazioni della LCStr da lui constatate.

Ogni

avviso di contravvenzione è stato compilato da __________ copiando pedissequamente

nei moduli la firma di __________ ed inserendo il codice no. 81 (numero di

riferimento quale ausiliario di polizia di quest'ultimo , cfr. doc.

"Elenco degli agenti POLCOM e ausiliari" allegato al rapporto di polizia).

Questi

fatti, posti a fondamento della sentenza impugnata, non sono contestati dal

ricorrente.

C. Con decreto di accusa 8 febbraio 2006, il procuratore pubblico ha

riconosciuto RI 1 autore colpevole di istigazione e complicità in usurpazione

di funzioni e di istigazione e complicità in falsità in documenti per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, nella sua veste di

amministratore unico della __________, dunque di responsabile della condotta

dei propri uomini, intenzionalmente determinato il proprio dipendente __________

ad arrogarsi, a scopo illecito, l'esercizio di una pubblica funzione, nella

fattispecie di ausiliario di polizia, così da elevare delle contravvenzioni

ufficiali del traffico stazionario sapendo o dovendo sapere che, per esercitare

simile funzione, occorreva preventivamente seguire un corso di formazione obbligatorio

per ausiliari di polizia ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 del regolamento sulla

legge sulla polizia; inoltre per avere, al fine di nuocere ad altrui

diritti, indotto il proprio dipendente __________ - privo della necessaria

abilitazione - ad abusare dell'altrui firma e/o segno a mano autentico, per

attestare un fatto di importanza giuridica, nella fattispecie a formare - a

mano di blocchetto ufficiale per l'elevazione delle contravvenzioni del

traffico stazionario ­- almeno quattro avvisi di contravvenzione apponendo il

numero di riferimento "81", corrispondente all'agente __________ (suo

fratello) e falsificando la firma e/o segno a mano di quest'ultimo.

Con

decreto d’accusa d’uguale data, __________ è stato riconosciuto colpevole di

ripetuta falsità in documenti.

In

applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a sei giorni di detenzione e di __________ a tre giorni di detenzione, l'una e l'altra sospese

condizionalmente per un periodo di due anni, caricando ad entrambi tasse e

spese.

Al

decreto d’accusa __________ e __________ hanno sollevato opposizione.

D. Statuendo

sulle opposizioni, il giudice della Pretura penale - riuniti i procedimenti con

decreto 6 luglio 2006 ed estesa in sede dibattimentale l’accusa a carico di __________

al reato d’usurpazione di funzioni a tenore dell’art. 287 CP - con sentenza

del 7 novembre 2006 ha confermato i capi d’imputazione a carico di RI 1, sostituendo

la pena detentiva con una multa di fr. 1'000.-- , oltre tasse e spese.

Il

giudice ha invece prosciolto __________ dalle due imputazioni, non

riscontrando nel suo agire il presupposto soggettivo del dolo.

E. Contro

la sentenza appena citata, RI 1 ha tempestivamente depositato, il 13 novembre

2006, una dichiarazione di ricorso.

Nella

motivazione scritta del gravame, presentata il 12 dicembre 2006, è chiesto l’annullamento

della sentenza impugnata.

Con

osservazioni 8 gennaio 2007 il Procuratore pubblico propone di respingere il

ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto violazioni di diritto sostanziale

ravvisate nella qualifica giuridica dell’attività partecipativa, segnatamente

nella duplice condanna per complicità in usurpazione di funzioni e falsità in

documenti, oltre che per istigazione ai medesimi reati. La figura della

complicità sarebbe già inclusa nel reato d’istigazione, quindi, per così dire,

assorbita o consumata da questa forma partecipativa. Il giudice penale avrebbe,

così, ammesso a torto i presupposti soggettivi dei due reati.

Secondo

il ricorrente, la condanna per istigazione alla falsità in documenti e all'usurpazione

di funzioni conterrebbe quella per complicità, ravvisabile nell'aiuto prestato

a __________ . Tra le due figure partecipative sussisterebbe concorso

imperfetto, il che sarebbe avvalorato, sempre a mente del ricorrente, dalla

citata decisione del Tribunale federale DTF 100 IV 1 e da un riferimento

dottrinale (KILLIAS M., Précis de droit pénal, Berna 1998, p. 88).

Con

riferimento alla falsità in documenti, i fatti posti a fondamento della

sentenza non permetterebbero di dedurre che RI 1 ha agito a scopo d’inganno, né con l’intento di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona e nemmeno per procacciare a se o ad altri un indebito profitto.

Non

sussisterebbe, inoltre, istigazione all’usurpazione di funzioni, non avendo il

ricorrente operato a fine illecito.

Gli

argomenti costituiscono evidentemente censure di diritto sostanziale, come tali

ricevibili ai sensi dell’art. 229 n.1 CP.

Infine,

muovendo dalla constatazione che entrambi gli accusati, sia il ricorrente sia __________

, conoscevano l’esigenza di assolvere preventivamente il corso d’abilitazione

per ausiliari di polizia per poter svolgere il servizio di pattugliamento, RI 1

censura d’arbitrio la conclusione del Giudice penale di ravvisare intenzionalità

nel comportamento del primo, solo negligenza nella condotta del secondo.

2.

a) Per

quanto concerne la compartecipazione di persone nel reato, il codice penale

svizzero - oltre prevedere reati speciali di partecipazione, come il favoreggiamento

(art. 305 ss. CP) - distingue formalmente tra correità, istigazione (art. 24

CP) e complicità (art. 25 CP).

E’

istigatore chi intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un

delitto (art. 24 cpv. 1 CP).

L’istigazione

consiste nel suscitare in una persona o cerchia di persone definite la

decisione di compiere un atto determinato. La decisione di agire dell’istigato

deve derivare dall’incitamento dell’istigatore: è, pertanto, richiesto un nesso

di motivazione causale tra questi due elementi. Non è però necessario che

l’istigatore abbia dovuto vincere la resistenza dell’istigato poiché la volontà

d’agire può essere indotta anche in chi è già predisposto all’atto, perfino in

chi si offre per compiere un reato, e questo fintantoché l’autore non si sia

ancora risolto a passare concretamente all’azione. Non vi è invece istigazione

se l’autore dell’atto aveva già deliberato di compierlo. L’istigazione implica

un influsso di natura psichica o intellettuale rivolta alla formazione

dell’altrui volontà, ritenuto che ogni comportamento idoneo a provocare la

determinazione ad agire - un invito, una proposta, una suggestione, eventualmente

anche una semplice richiesta - possono costituire mezzi d’istigazione. Dal

profilo soggettivo, perché si abbia istigazione, ci vuole intenzionalità,

ancorché basti dolo eventuale. Occorre quindi che l’istigatore abbia saputo e

voluto, perlomeno previsto e accettato, che l’intervento da lui scelto era

idoneo a determinare l’istigato a commettere il reato (cfr. DTF 128 IV 11-18,

consid. 2.a; 116 IV 1-2, consid. c.; Basler Kommentar, BSK,Strafrecht I,

2003, Forster M., art. 24 N 3 ss.).

La

dottrina precisa che l’istigato deve essere stato indotto a commettere dolosamente

e illecitamente un reato: qualora l’autore principale non agisca dolosamente,

si dovrebbe invero esaminare se l’istigatore non integri gli estremi della commissione

per agire mediato (“mittelbare Tatherrschaft” BSK, StGB I 2003, Forster,

M.,art. 24 N 3, 6 ss.). Dato che l’istigazione è una forma di

partecipazione ad un determinato reato, gli elementi costitutivi oggettivi

coincidono con quelli del crimine o delitto provocato. L’istigazione è

perfezionata allorquando, determinata la volontà dell’istigato a delinquere,

questi ha perlomeno intrapreso il tentativo del reato principale (BSK,

Strafrecht I, 2003, Forster, M.,art. 24 N 20). La legge commina all’istigatore

la stessa pena applicabile all’autore del reato principale (art. 24 cpv. 1 CP).

b) Mentre l’autore di un reato è colui che riunisce in sé tutti gli

elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, è complice, conformemente

all’art. 25 CP, chi aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un

delitto. La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la

commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore

principale (CCRP 7 maggio 1991 in Rep. 1992, p. 320 ss, p. 327). Il complice è

quindi un partecipante secondario, subordinato all’autore principale. La

complicità presuppone, quindi, l’attività criminosa di un autore principale

(CCRP 27 luglio 1994 in Rep. 1994, p. 447 con rinvio a DTF 113 IV 44). L’ aiuto

prestato dal complice può essere sia di natura fisica, intendendosi un appoggio

tangibile, concreto di carattere tecnico o materiale, sia d’ordine psichico o

intellettuale e quindi consistere in consigli, informazioni, istruzioni, come

pure costituire un sostegno di natura affettiva, emozionale (CCRP 16 gennaio 1979 in Rep. 1980, 358-367 a pag. 362 s; BSK, Strafrecht I 2003, Forster M.,

art. 25 N 21-28). Fra l’azione (fisica o intellettuale) del complice e il crimine

o il delitto commesso dall’autore principale deve intercorrere un nesso di

causalità. Non occorre che l’aiuto prestato dal complice sia adeguato a

produrre risultato (CCRP . 16 gennaio 1979 in Rep. 1980, p. 362 e rinvii). Secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente sullo

svolgimento dell’attività criminale (“Tatherrschaft”) è uno dei tratti

caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta

attività, senza averne il controllo (CCRP 7 maggio 1991 in Rep. 1992, p. 328). La pena comminata per il complice deve essere obbligatoriamente attenuata

- a tenore dell’art. 25 CP in vigore dal 1. gennaio 2007 - riguardo alla pena

applicabile all’autore principale.

c) Se con un'azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna

delle quali esclude l'altra (o le altre), si parla di concorso ideale e

l'autore è punito per tutte come all'art. 49 cpv. 1 CP . Se però l'applicazione

di una norma esclude quella delle altre si parla di concorso imperfetto e

l'autore è punito solo per la prima (CCRP 26 luglio 1984 in Rep 1985 p. 189-192, a p. 190, con riferimento al previgente art. 68 cpv. 1 CP).

d) Per la dottrina più aggiornata il quesito a sapere se possa

ammettersi concorso ideale tra il reato d’istigazione e la complicità è invero

controverso (Basler Kommentar, BSK, Strafrecht I 2007, Forster M.,vor

Art. 24 N 63 che cita: Schultz, Rehberg, favorevoli; Riklin, Strathenwerth,

Trechsel/Noll, contrari). Secondo questo commentatore, mentre la giurisprudenza

dell'Alta corte e la dottrina dominante hanno nel frattempo ravvisato concorso

imperfetto tra l’agire imputabile ad un autore individuale o agente in correità,

da un lato, con atti d'istigazione o di complicità del medesimo soggetto,

dall'altro (DTF 115 IV 230, 232 consid. 2.b.; 101 IV 47,50s.; 100 IV 5 consid

5.

e), il Tribunale federale non si è ancora espresso univocamente in merito

alla natura del concorso, se ideale o imperfetto, sussistente tra i reati di

istigazione e di complicità (BSK, Strafrecht I, 2007, Forster, M., vor

Art. 24 N 63). Forster, l’autore citato, non prende, a sua volta, una posizione

di principio, ma si limita a svolgere le seguenti considerazioni pragmatiche:

chi non si limita a provocare nell'altro la risoluzione a delinquere, ma

altresì gli dà tangibilmente man forte in modo causale a realizzare l’intento,

può apparire maggiormente sanzionabile. In ogni caso si dovrà tener conto in

sede di commisurazione della pena della maggiore riprovazione

dell’istigatore-complice, riguardo al solo complice, o istigatore (Stratenwerth

G., Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, §13 N162, p. 404). Chi

integra, nel contempo, gli estremi della complicità e dell’istigazione non

deve, tuttavia, essere punito più severamente dello stesso autore principale;

siccome la legge prevede la stessa pena per l’istigatore come per l’autore

(art. 24 cpv. 1 CP), non torna applicabile l'art. 49 cpv. 1 CP. Indubbiamente,

conclude Forster, di fronte a all’agire di chi, oltre ad istigare si rende

anche complice, merita di essere vagliata la qualifica di correo (BSK,

Strafrecht I, 2007, Forster, M., vor Art. 24 N 63 in fine). Al riguardo Trechsel/Noll precisano che, verificandosi istigazione e complicità in uno,

la partecipazione assume un’intensità tale da doversi generalmente ritenere

correità (Trechsel, S./Noll, P., Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 1994,

§ 31,G).

La DTF 100 IV 1-5 invocata dal ricorrente è invero incentrata sulla

punibilità del coautore ed istigatore, rapporto qualificato di concorso

imperfetto, di modo che il correo che ha istigato un'altra persona a commettere

un reato è punibile solo per correità, non anche per istigazione (consid. 5).

La motivazione principale consiste nell'assunto che ogni forma partecipativa,

istigazione o complicità, per quanto rilevante, appare assorbita qualora il reo

sia invero qualificabile come autore individuale, sia coautore sia autore

mediato (DTF 100 IV 4 consid 5.c). Solo di passata l'Alta corte accenna alla

consunzione della complicità nell’istigazione, con rinvio, come detto, alla

dottrina dominante.

Martin

Killias, il commentatore invocato dal ricorrente, si limita ad enunciare, senza

ulteriore motivazione, che la qualità d’autore assorbe quella di partecipante

e la qualità d’istigatore quella di complice, con rimando alla citata DTF 100 IV

1.

(Killias M., Précis de droit pénal, Berna 2001, p. 90 N 624).

e) Qualora

si rimanesse ancorati alla logica dell’argomentazione ricorsuale, sarebbe

doverosa la premessa secondo cui la soluzione del quesito - se concorso ideale

o imperfetto - non si ripercuoterebbe, nel caso di specie, sulla commisurazione

della pena. Chi, come il ricorrente, non si è limitato a determinare il dipendente

__________ a commettere ripetute falsità in documenti usurpando una pubblica

funzione, ma altresì gli ha fornito il necessario materiale e gli indispensabili

e precisi ragguagli su come agire in modo illecito denota maggiore propensione

a delinquere di chi si limita all’una o all’altra parte. Questo doppio ruolo va

in ogni caso considerato - e il giudice penale ne ha correttamente tenuto conto

– nella commisurazione della pena a tenore dell’art. 47 CP, indipendentemente

dalla qualifica giuridica del concorso.

Indipendentemente

da questa prima considerazione, va però ammesso l’interesse giuridico, autonomo

e degno di protezione del ricorrente a postulare l’annullamento della condanna

per complicità, ancorché un eventuale accoglimento non comporterebbe riduzione

di pena(DTF 96 IV 64-72 consid. 1).

f) Ciò

posto, nel caso in esame, il quesito di sapere se sia dato concorso ideale o

imperfetto può rimanere indeciso.

Una

sussunzione legale corretta dei fatti posti a giudizio imputabili a RI 1 avrebbe

dovuto riconoscere il suo ruolo d’autore principale, coautore o autore mediato

(che vince l’incerta volontà del dipendente, in parte inducendolo in errore

sulla reale portata delle falsificazioni chieste, in parte in forza della

facoltà di dargli istruzioni), non quindi d’istigatore e complice, dovendosi

ben attribuire al ricorrente la paternità dell’ideazione, della pianificazione,

della messa in atto dell’intera attività delittuale, per non dire

dell’esclusivo interesse ivi sotteso, circostanze tali da ammettere un suo animus

auctoris vero e proprio. In particolare, è definito autore mediato (mittelbarer

Täter, Hintermann) chi si serve di una persona sprovvista di

volontà, o perlomeno, di persona che non agisce colpevolmente, per fargli

compiere un reato. L’autore mediato è punibile come se avesse

commesso personalmente le azioni perpetrate dall’autore diretto, il cui ruolo

appare meramente strumentale (DTF 120 IV 22s. consid. 2d

e rinvii). Può essere che l’autore mediato sfrutti dei deficit intellettuali o

psichici dell’autore diretto (errore sui fatti, carenze della capacità di

discernimento, inattitudine per sostanze stupefacenti, conflitto d’interessi

discolpante, ecc.), oppure lo costringa tout-court a perpetrare il reato

(BSK, Strafrecht I, 2007, Forster M., vor Art. 24 N 28). Secondo il Tribunale

federale, le nozioni di autore mediato e di correo mostrano che un soggetto può

essere considerato autore di un reato benché non ne sia l’artefice diretto,

ossia - come nel caso di specie - non abbia personalmente compiuto tutti gli

elementi oggettivi costitutivi della fattispecie legale (DTF

120.

IV 23s. consid. 2d e rinvii).

3.

a) In relazione ai requisiti del reato di falsità in documenti (art.

251.

CP), il giudice penale ha ravvisato il fine illecito nella duplice

circostanza secondo cui RI 1 ha “chiaramente agito con l'intento di

garantire alla propria ditta la mercede per i servizi prestati ai comuni di __________,

alla quale egli sapeva non avrebbe avuto altrimenti più diritto. Nel contempo

l'imputato in questione era pure consapevole del fatto che avrebbe causato un

danno indebito agli utenti della strada vittime dei reati, che si sarebbero

visti costretti a pagare delle ammende attribuite indebitamente, da persona non

legittimata” (sentenza 7 novembre 2006 consid. 11 e 7 in fine; p. 10 e 7 ).

Il

ricorrente contesta l'ammissione giudiziale dell’intenzione di aver voluto procacciare

alla propria ditta un indebito profitto e di arrecare danno a terzi. Lo escluderebbe

la natura del compenso pattuito con i mandanti, segnatamente una retribuzione

oraria per le ronde svolte, svincolata dalle contravvenzioni concretamente

elevate, di modo che la mercede stata esigibile ancorché non fosse stata

distribuita alcuna multa. A conferma, il ricorrente adduce la circostanza “ ritenuta

perlomeno verosimile dal Giudice di prima istanza” inerente alla decisione

della __________, antecedente la denuncia, di non fatturare le prestazioni

relative al controllo effettuato da __________ nel periodo indicato dal

decreto d'accusa ed di aver tenuto in sospeso le relative multe, comunicandolo

alla polizia comunale di Locarno.

Infine,

il giudice avrebbe omesso di riscontrare il requisito soggettivo dell'intenzione

di ingannare.

b) E’ fuor di dubbio che, RI 1 abbia agito in veste di organo con

l'intento di procacciare alla sua ditta un indebito profitto e conseguente

accettazione di nuocere al patrimonio e diritti altrui. Si fossero svolti i

fatti come concepito dal ricorrente - ovvero senza l'intervento dell'ex dipendente

__________, che verosimilmente lo mise in stato d’allarme (cfr. verbale

interrogatorio __________ 23 settembre 2005, p. 4) - la sua ditta avrebbe

incassato la mercede per pattugliamenti eseguiti da un dipendente non

legittimato. Il vantaggio è perfino di duplice natura, patrimoniale e d'immagine.

Patrimoniale, poiché il ricorrente, incaricando un dipendente sprovvisto della

dovuta autorizzazione, ha conseguito il risparmio corrispondente alla mancata

assunzione di personale interinale supplementare e per di più debitamente

qualificato, conseguentemente più oneroso. Penalmente rilevante è pure il

guadagno d'immagine, poiché la nozione di profitto dell’art. 251 CP abbraccia

anche vantaggi inerenti alla posizione di mercato (BSK, Strafrecht II

2003, BOOG, M., art. 251 N 94; DTF 96 IV 150, 152, consid. 1): non notificando ai mandanti la propria momentanea difficoltà, o incapacità,

di assolvere il mandato, RI 1 ha avvalorato presso questi enti la percezione

della propria ditta come impresa organizzata ed efficiente, non da ultimo operando

anche a detrimento della concorrenza. Il profitto è poi indebito sia in ragione

del conseguimento illecito (in primis: violazione delle prescrizioni di

diritto pubblico sui requisiti legali per elevare contravvenzioni) sia perché

sprovvisto di pretesa giuridicamente tutelabile (BSK, Strafrecht II

2003, BOOG, M., art. 251 N 95). L’intenzione d’ingannare del ricorrente

risulta già dalla sua partecipazione all’effettiva messa in circolazione,

giuridicamente rilevante, di avvisi di multa falsificati (DTF 113 IV 77 consid.

4.

p. 82; BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251 N 87), di cui ignari automobilisti erano i primi destinatari. Va però

oltre, estendendosi all’intento di trarne profitto, includendo pure il raggiro

a danno dei mandanti. Se RI 1 non avesse inteso agire per garantire alla

propria ditta la mercede per servizi prestati ai due comuni, avrebbe loro

immediatamente segnalato la temporanea impossibilità di adempiere il contratto.

Così non è stato. Del tutto irrilevanti, pertanto, le altre confutazioni

inerenti alla volontà o no di nuocere a terzi o cosa il ricorrente avrebbe

predisposto successivamente, elevate le contravvenzioni: la falsità in

documenti è anche reato di messa in pericolo astratta ; tutela la buona fede

nei rapporti giuridici indipendentemente da pregiudizi concreti individuali, ed

è già realizzata con la messa in circolazione del documento falso (DTF 119 IA

342- 347, consid. 2b p. 246; BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251

N 1). Dal profilo oggettivo va rilevato che l’art. 251 CP reprime altresì

l’agire di chi, con gli intenti indicati, fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, scopo

d’inganno, di un tale documento. Questa variante normativa evidenzia che

l’autore del reato non s’identifica necessariamente con l’estensore del

documento falso. La formazione di un documento falso, l’alterazione di un

documento vero, l’abuso dell’altrui firma per formare un documento suppositizio

o la falsità ideologica possono essere attuati per interposta persona (Corboz

B., Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 N 81-88 , p.

200).

c. A tenore dell'art. 287 CP è punito con una pena detentiva sino

tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per un fine illecito si arroga

l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari. Per

l'esercizio di una pubblica funzione ai sensi di questa norma devono essere

intesi tutti quei compiti affidati a dei funzionari ai sensi dell'articolo 110

cf. 3 CP. A titolo eccezionale, rientrano in questa definizione pure le

funzioni esercitate da privati su delega e in rappresentanza dello Stato, quali,

ad esempio, il notaio (BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 1) e l'ausiliario di polizia. Il comportamento punibile

consiste nell’esercizio di un potere, nell’appropriarsi indebitamente di una

carica, facendo credere di esserne autorizzati, mentre così non è (Trechsel S.,

Kurz-kommentar, 1997, art. 287 no. 2). Il reato è perfezionato dal momento che

l’autore inizia ad esercitare il potere usurpato, vale a dire, compie un atto

ufficiale attinente ai pubblici poteri (Corboz B., Les infractions en

droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 287 N 7 , p. 431s.)

L'elemento costitutivo soggettivo del fine illecito è adempiuto, quando

l'autore persegue uno scopo già illecito in sé. Pure illecito è il perseguimento

d’obiettivi di per sé leciti, ma con mezzi impropri, qualora siano lesi in

maniera inammissibile i diritti individuali di un terzo (DTF 128 IV 164 consid

c.bb; BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 11). Analogamente al reato di falsità in documenti, costituisce fine

illecito l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere a diritti

altrui (BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 11; Corboz B., Les

infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 287 N 9 in fine, p. 432).

d)

Nel caso di specie, sono decisive le circostanze secondo cui

l’autorizzazione ad apporre avvisi di contravvenzione – e pertanto d’esercitare

un eminente compito pubblico attinente alla polizia della circolazione stradale

– fu conferita alla __________, società di cui RI 1,

amministratore unico, è organo direttamente responsabile. La società incaricata

avrebbe dovuto operare esclusivamente per il tramite di personale formato,

condizione di validità dell’autorizzazione. Fornendo al dipendente __________ il blocchetto delle multe e l'OMD, indicandogli le zone da

controllare, chiedendogli di copiare le multe, in particolare di inserire lo

stesso numero d’identificazione assegnato al fratello __________ (no. 81) e,

nel riquadro della firma, di apporre l’identica sigla del fratello, RI 1 ha realizzato, come autore, gli elementi oggettivi di entrambi i reati. Ininfluente la circostanza

che gli avvisi di contravvenzione siano poi stati compilati e apposti dal __________

. Pure il presupposto

soggettivo del fine illecito, già esposto e ammesso nel precedente

considerando, è senz'altro da confermare anche per l'usurpazione di funzioni.

4.

La censura d’arbitrio sembra vertere sul diverso trattamento riservato

dal giudice penale ai due imputati in merito alla natura delle relative colpe,

nonostante entrambi siano stati a conoscenza della necessità di avere assolto

il corso di formazione per poter esercitare come ausiliario di polizia: mentre

per __________ il giudice penale ha ammesso l’agire in buona fede “commettendo

una leggerezza che può al massimo essere caratterizzata come negligenza”

(sentenza consid. 9, p. 8), al qui ricorrente è stata imputata mala fede, a

significare intenzionalità.

Va,

anzitutto, osservata la dubbia ricevibilità in ordine della censura, poiché il

ricorrente omette di indicare perché il primo Giudice sarebbe necessariamente

dovuto giungere ad un differente convincimento qualora avesse preso in

considerazione le circostanze da lui allegate (sent. 3 ottobre 1980 CCRP, in

Rep. 1982 p. 156, consid. 5.2.5 e rinvii). Ancora va ricordato che arbitrario accertamento dei fatti e valutazione delle prove non significa

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti

(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune

prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia

369.

consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I

273.

consid. 2.1 pag. 275).

Sotto

questo specifico aspetto la conclusione del primo Giudice di ritenere dati per RI

1.

– manifestamente a conoscenza delle tassative condizioni per impiegare il personale

come ausiliario di polizia per essere stato il destinatario della decisione dipartimentale

– i presupposti del reato di usurpazione di funzioni e falsità in documenti,

non è censurabile

Per il

resto, quand’anche si dovesse condividere l’opinione del ricorrente secondo cui

desta perplessità l’assoluzione di __________ , incentrata sulla valutazione

giudiziale di ammetterne la buona fede, conseguentemente di qualificare di negligenza

il suo agire, in particolare se si consideri che l’impiegato ha pur sempre, per

propria ammissione, consapevolmente falsificato la firma su alcune decine di

avvisi di contravvenzioni , va detto, da un lato, che la sentenza d’assoluzione

sfugge al giudizio di questa Corte, poiché cresciuta incontestata in giudicato

e, d’altro lato, che la sottesa critica di disparità di trattamento (peraltro

non esplicitata) non giova al ricorrente.

Da un

lato, e prima di tutto, non giova perché un’eventuale responsabilità di terzi

non libera un autore dalla sua responsabilità poiché,

in materia penale, ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (CCRP 11

settembre 1985 in Rep. 1986 p. 329 in fondo con rinvii).

E,

d’altro lato, non giova nemmeno poiché va considerata la diversità di ruoli,

funzioni e responsabilità tra i due coimputati. RI 1

è amministratore unico con firma individuale di

una ditta attiva tra l’altro, per scopo dichiarato, nell’ambito della consulenza

di prodotti e servizi di sicurezza, risulta firmatario della richiesta 18

giugno 2003 al Dipartimento per l’ottenimento dell’autorizzazione e

destinatario della relativa decisione di delega indicante le condizioni di

validità (cfr. allegati al verbale di dibattimento). Egli era pure iscritto (

unitamente a __________ ) al corso di formazione ausiliari di polizia

previsto dal 6 al 10 giugno 2005 e di cui aveva ricevuto la convocazione –

come rilevato dal Giudice di prime cure, sentenza consid. 11, p. 9 – prima

dello svolgimento dei fatti incriminati (cfr. l’elenco dei partecipanti annesso

alle direttive del 4 maggio 2005, allegata al Rapporto d’inchiesta, ACT 2).

Infine, e soprattutto, il ricorrente era legittimato, in veste di organo della

datrice di lavoro, ad impartire ordini e istruzioni al dipendente __________ ,

fino ad autorevolmente minimizzare la contestazione del

primo circa la sostituzione della firma, designandola “sigla di poca

importanza” (cfr. verbale di interrogatorio 27 settembre 2005 di __________

). Il ricorrente non può avvalersi in un’eventuale colpa di __________ ,

5.

Stabilito che il decreto d'accusa considera solo le forme partecipative dell’istigazione e della complicità in usurpazione di funzioni

(art. 24 cpv. 1, 25 e 287 cpv. 1 CP), nonché dell’istigazione e complicità in

falsità in documenti ( art. 24 cpv.1, 25 e 251 CP) e non il ruolo di autore

principale di questi due reati (art. 287 e 251 CP), la questione non può

ovviamente essere vagliata oltre.

Per

ragioni d’economia processuale e in conformità della giurisprudenza di questa

Corte, gli atti vanno trasmessi alla Pretura penale perché riprenda il processo

secondo l'art. 250 cpv. 1 e 4 CPP (applicabili per analogia anche ai

procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) dovendosi valutare la

posizione dell’accusato alla luce dei reati ex art. 252 e 287 CP, contemplati

nel decreto di accusa nella sola forma della partecipazione. Basterà nel caso

di specie che il nuovo giudice (art 296 CPP) contesti all’accusato qui ricorrente

la nuova imputazione.

Prima di

riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare all’accusato il diritto

di essere sentito – e quindi anche di proporre prove a discarico – sgorgante

dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e

giurisprudenza; CCRP 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).

6.

Da quanto precede discende che il dispositivo 1 della sentenza

impugnata deve essere annullato. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per

un nuovo giudizio nel senso dei precedenti considerandi sui reati di

usurpazione di funzioni e di falsità in documenti (art. 251 e 287 CP) e,

dandosene il caso, per ricommisurazione della pena e per nuovo giudizio sulle

spese giudiziarie e sulla tassa di giustizia.

7.

La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il

principio per cui "se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le

spese posteriori all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In

esito all'attuale sentenza si giustifica perciò di caricare gli oneri

processuali allo Stato. Non vengono per contro riconosciute ripetibili a RI 1 (art. 9 cpv. 6 CPP), siccome la

cassazione avviene per motivi del tutto estranei alla censure ricorsuali. Sugli

oneri di prima sede giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che, annullato

il dispositivo 1 di condanna della sentenza impugnata, gli atti sono rinviati

alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono

posti integralmente a carico dello Stato.

Non sono

assegnate indennità per ripetibili.

3. Intimazione

a:

erzi

implicati

Per

la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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