17.2006.62
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3 novembre 2008Italiano30 min
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Numero d'incarto:
17.2006.62
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, CCRP
Titolo:
Compartecipazione di persone nei reati di usurpazione di funzioni e di falsità in documenti, definizione di istigazione e di complicità; natura del concorso sussistente tra i reati di istigazione e di complicità; concorso ideale o imperfetto?
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONCORSO
ISTIGAZIONE
art. 24 CPS
art. 25 CPS
art. 49 cpv. 1 CPS
art. 251 CPS
art. 287 CPS
Incarto n.
17.2006.62
Lugano
3 novembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Manetti, giudice supplente
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 12 dicembre 2006 presentato da
RI 1 di __________ e __________ nata __________,
nato a __________ il 29.10.1976, attinente di __________, domiciliato a __________,__________,
celibe, amministratore unico della __________, con sede in __________
(patrocinato dall’avv. DI 1)
contro la sentenza emanata il 7 novembre 2006 dal giudice della Pretura
penale nei confronti suoi e di
__________, fu __________ e di __________ nata __________, nato a__________ il
4.11.1979, attinente di __________, domiciliato a __________, __________,
celibe, agente di sicurezza,
patrocinato dall’avv. __________,
non ricorrente
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto A. RI 1 è amministratore unico con firma individuale della __________
società con sede a __________ al tempo dei fatti sottoposti a giudizio, ora in __________,
avente per scopo svariate attività nell’ambito della sicurezza, segnatamente “l’assistenza,
la consulenza, l’intermediazione, il noleggio, la rappresentanza, la gestione
di prodotti e servizi di sicurezza, come la sorveglianza, la
protezione, l’investigazione, la videosorveglianza, la custodia,
l'accompagnamento di oggetti e persone sia in Svizzera che all'estero"
(cfr. estratto Registro di commercio annesso al rapporto di polizia
giudiziaria del 4 ottobre 2005). Il campo d'azione della __________ si estende
dal trasporto di valori al controllo dei veicoli in stazionamento, con relativa
comminazione di multe, passando per ogni aspetto inerente alla sicurezza di
manifestazioni di varia natura, di locali notturni e di tutto ciò che richiede
un simile servizio.
In data 2
febbraio 2005 il Municipio del Comune __________ ha conferito alla __________
l'incarico di controllare i veicoli in stazionamento nella propria giurisdizione
per il periodo dal 15 marzo 2005 al 31 ottobre 2005. Il mandato prevedeva
l'impiego di un agente in tenuta distintiva con auto di servizio, due ronde
giornaliere di un'ora e mezza ciascuna. La mercede era pattuita oraria per
persona, importo di fr. 42.--, oltre IVA ed indennità di trasferta (cfr.
allegati al rapporto di polizia del 4 ottobre 2005).
Questo
tipo d’attività non costituiva una novità per la ditta di RI 1, poiché essa – o altra società di cui RI
1 era gerente responsabile, la __________, già in __________ – già svolgeva controlli
con ausiliari di polizia per altri tre comuni, __________, __________ (cfr.
scritti di conferimento dell'incarico 27 febbraio 2003, rispettivamente 22
dicembre 2003 e 9 giugno 2005 allegati al rapporto di polizia) e __________
(cfr. verbale d’interrogatorio 23 settembre 2005 del teste __________, pagg.
1-2).
Il
Dipartimento delle Istituzioni, con risoluzione no. 29 dell’8 agosto 2003,
aveva autorizzato la __________ ad apporre, per il tramite del suo personale in
uniforme, avvisi di contravvenzione ed a trasmettere le relative denunce
all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione a Camorino; questo per
le infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento previste al
capitolo 2 dell'allegato 1 e alla cifra 622 dell'OMD (Ordinanza del 4 marzo
1996 concernente le multe disciplinari, RS 741.031).
L'autorità
cantonale ha esplicitamente imposto alla SA di far pervenire all’Ufficio giuridico
della Circolazione sia copia dei mandati a lei conferiti dai municipi sia i
nomi dei collaboratori con debita formazione, quindi abilitati ad infliggere le
multe, avvertendola nel contempo che la risoluzione sarebbe entrata in vigore
solo per i collaboratori che avevano già svolto il relativo corso di formazione
(cfr. dispositivo no. 2 della citata decisione ,elenco atti doc. 13, documenti
richiamati dalla Divisione degli interni e annessi al verbale di dibattimento).
Fatti
B. Al
momento dei fatti, la __________ aveva due collaboratori abilitati a svolgere
le mansioni d’ausiliario di polizia: il dipendente __________ ed il fratello
dell'amministratore unico, __________. Ad occuparsi del servizio era
principalmente il primo. In data 9 maggio 2005, __________ ha annunciato a RI 1
che non si sarebbe presentato sul posto di lavoro per problemi di salute. Confrontato
con quest’assenza e quella del fratello __________, in servizio militare, il
ricorrente si è trovato in difficoltà per quanto concerneva l'attività di
controllo del traffico stazionario. Per far fronte agli impegni della ditta,
egli ha deciso di incaricare il neo-assunto dipendente __________ , di
procedere al pattugliamento in sostituzione del __________ . Con questo
disegno, il 9 maggio 2005 RI 1 ha fornito a __________ - che non aveva mai
adempiuto compiti d’ausiliario di polizia - il blocchetto delle multe e l'OMD.
Inoltre, prima di mandarlo in missione, gli ha indicato le zone da controllare
e gli ha chiesto di copiare le multe, quanto alla forma, così come compilate da
__________, precisandogli che avrebbe dovuto inserire lo stesso numero d’identificazione
(no. 81) e, nel riquadro della firma, avrebbe dovuto apporre l’identica sigla
del fratello.
Il giorno
successivo – e, da lì in poi, per lo meno sino al 13 maggio 2005 -__________ si
è quindi recato, come da disposizioni ricevute, nei comuni di __________ e __________
ed ha redatto quotidianamente una decina di multe in relazione ad altrettante
infrazioni della LCStr da lui constatate.
Ogni
avviso di contravvenzione è stato compilato da __________ copiando pedissequamente
nei moduli la firma di __________ ed inserendo il codice no. 81 (numero di
riferimento quale ausiliario di polizia di quest'ultimo , cfr. doc.
"Elenco degli agenti POLCOM e ausiliari" allegato al rapporto di polizia).
Questi
fatti, posti a fondamento della sentenza impugnata, non sono contestati dal
ricorrente.
C. Con decreto di accusa 8 febbraio 2006, il procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di istigazione e complicità in usurpazione
di funzioni e di istigazione e complicità in falsità in documenti per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, nella sua veste di
amministratore unico della __________, dunque di responsabile della condotta
dei propri uomini, intenzionalmente determinato il proprio dipendente __________
ad arrogarsi, a scopo illecito, l'esercizio di una pubblica funzione, nella
fattispecie di ausiliario di polizia, così da elevare delle contravvenzioni
ufficiali del traffico stazionario sapendo o dovendo sapere che, per esercitare
simile funzione, occorreva preventivamente seguire un corso di formazione obbligatorio
per ausiliari di polizia ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 del regolamento sulla
legge sulla polizia; inoltre per avere, al fine di nuocere ad altrui
diritti, indotto il proprio dipendente __________ - privo della necessaria
abilitazione - ad abusare dell'altrui firma e/o segno a mano autentico, per
attestare un fatto di importanza giuridica, nella fattispecie a formare - a
mano di blocchetto ufficiale per l'elevazione delle contravvenzioni del
traffico stazionario - almeno quattro avvisi di contravvenzione apponendo il
numero di riferimento "81", corrispondente all'agente __________ (suo
fratello) e falsificando la firma e/o segno a mano di quest'ultimo.
Con
decreto d’accusa d’uguale data, __________ è stato riconosciuto colpevole di
ripetuta falsità in documenti.
In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a sei giorni di detenzione e di __________ a tre giorni di detenzione, l'una e l'altra sospese
condizionalmente per un periodo di due anni, caricando ad entrambi tasse e
spese.
Al
decreto d’accusa __________ e __________ hanno sollevato opposizione.
D. Statuendo
sulle opposizioni, il giudice della Pretura penale - riuniti i procedimenti con
decreto 6 luglio 2006 ed estesa in sede dibattimentale l’accusa a carico di __________
al reato d’usurpazione di funzioni a tenore dell’art. 287 CP - con sentenza
del 7 novembre 2006 ha confermato i capi d’imputazione a carico di RI 1, sostituendo
la pena detentiva con una multa di fr. 1'000.-- , oltre tasse e spese.
Il
giudice ha invece prosciolto __________ dalle due imputazioni, non
riscontrando nel suo agire il presupposto soggettivo del dolo.
E. Contro
la sentenza appena citata, RI 1 ha tempestivamente depositato, il 13 novembre
2006, una dichiarazione di ricorso.
Nella
motivazione scritta del gravame, presentata il 12 dicembre 2006, è chiesto l’annullamento
della sentenza impugnata.
Con
osservazioni 8 gennaio 2007 il Procuratore pubblico propone di respingere il
ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto violazioni di diritto sostanziale
ravvisate nella qualifica giuridica dell’attività partecipativa, segnatamente
nella duplice condanna per complicità in usurpazione di funzioni e falsità in
documenti, oltre che per istigazione ai medesimi reati. La figura della
complicità sarebbe già inclusa nel reato d’istigazione, quindi, per così dire,
assorbita o consumata da questa forma partecipativa. Il giudice penale avrebbe,
così, ammesso a torto i presupposti soggettivi dei due reati.
Secondo
il ricorrente, la condanna per istigazione alla falsità in documenti e all'usurpazione
di funzioni conterrebbe quella per complicità, ravvisabile nell'aiuto prestato
a __________ . Tra le due figure partecipative sussisterebbe concorso
imperfetto, il che sarebbe avvalorato, sempre a mente del ricorrente, dalla
citata decisione del Tribunale federale DTF 100 IV 1 e da un riferimento
dottrinale (KILLIAS M., Précis de droit pénal, Berna 1998, p. 88).
Con
riferimento alla falsità in documenti, i fatti posti a fondamento della
sentenza non permetterebbero di dedurre che RI 1 ha agito a scopo d’inganno, né con l’intento di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona e nemmeno per procacciare a se o ad altri un indebito profitto.
Non
sussisterebbe, inoltre, istigazione all’usurpazione di funzioni, non avendo il
ricorrente operato a fine illecito.
Gli
argomenti costituiscono evidentemente censure di diritto sostanziale, come tali
ricevibili ai sensi dell’art. 229 n.1 CP.
Infine,
muovendo dalla constatazione che entrambi gli accusati, sia il ricorrente sia __________
, conoscevano l’esigenza di assolvere preventivamente il corso d’abilitazione
per ausiliari di polizia per poter svolgere il servizio di pattugliamento, RI 1
censura d’arbitrio la conclusione del Giudice penale di ravvisare intenzionalità
nel comportamento del primo, solo negligenza nella condotta del secondo.
2.
a) Per
quanto concerne la compartecipazione di persone nel reato, il codice penale
svizzero - oltre prevedere reati speciali di partecipazione, come il favoreggiamento
(art. 305 ss. CP) - distingue formalmente tra correità, istigazione (art. 24
CP) e complicità (art. 25 CP).
E’
istigatore chi intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un
delitto (art. 24 cpv. 1 CP).
L’istigazione
consiste nel suscitare in una persona o cerchia di persone definite la
decisione di compiere un atto determinato. La decisione di agire dell’istigato
deve derivare dall’incitamento dell’istigatore: è, pertanto, richiesto un nesso
di motivazione causale tra questi due elementi. Non è però necessario che
l’istigatore abbia dovuto vincere la resistenza dell’istigato poiché la volontà
d’agire può essere indotta anche in chi è già predisposto all’atto, perfino in
chi si offre per compiere un reato, e questo fintantoché l’autore non si sia
ancora risolto a passare concretamente all’azione. Non vi è invece istigazione
se l’autore dell’atto aveva già deliberato di compierlo. L’istigazione implica
un influsso di natura psichica o intellettuale rivolta alla formazione
dell’altrui volontà, ritenuto che ogni comportamento idoneo a provocare la
determinazione ad agire - un invito, una proposta, una suggestione, eventualmente
anche una semplice richiesta - possono costituire mezzi d’istigazione. Dal
profilo soggettivo, perché si abbia istigazione, ci vuole intenzionalità,
ancorché basti dolo eventuale. Occorre quindi che l’istigatore abbia saputo e
voluto, perlomeno previsto e accettato, che l’intervento da lui scelto era
idoneo a determinare l’istigato a commettere il reato (cfr. DTF 128 IV 11-18,
consid. 2.a; 116 IV 1-2, consid. c.; Basler Kommentar, BSK,Strafrecht I,
2003, Forster M., art. 24 N 3 ss.).
La
dottrina precisa che l’istigato deve essere stato indotto a commettere dolosamente
e illecitamente un reato: qualora l’autore principale non agisca dolosamente,
si dovrebbe invero esaminare se l’istigatore non integri gli estremi della commissione
per agire mediato (“mittelbare Tatherrschaft” BSK, StGB I 2003, Forster,
M.,art. 24 N 3, 6 ss.). Dato che l’istigazione è una forma di
partecipazione ad un determinato reato, gli elementi costitutivi oggettivi
coincidono con quelli del crimine o delitto provocato. L’istigazione è
perfezionata allorquando, determinata la volontà dell’istigato a delinquere,
questi ha perlomeno intrapreso il tentativo del reato principale (BSK,
Strafrecht I, 2003, Forster, M.,art. 24 N 20). La legge commina all’istigatore
la stessa pena applicabile all’autore del reato principale (art. 24 cpv. 1 CP).
b) Mentre l’autore di un reato è colui che riunisce in sé tutti gli
elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, è complice, conformemente
all’art. 25 CP, chi aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto. La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la
commissione del reato, ma si esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore
principale (CCRP 7 maggio 1991 in Rep. 1992, p. 320 ss, p. 327). Il complice è
quindi un partecipante secondario, subordinato all’autore principale. La
complicità presuppone, quindi, l’attività criminosa di un autore principale
(CCRP 27 luglio 1994 in Rep. 1994, p. 447 con rinvio a DTF 113 IV 44). L’ aiuto
prestato dal complice può essere sia di natura fisica, intendendosi un appoggio
tangibile, concreto di carattere tecnico o materiale, sia d’ordine psichico o
intellettuale e quindi consistere in consigli, informazioni, istruzioni, come
pure costituire un sostegno di natura affettiva, emozionale (CCRP 16 gennaio 1979 in Rep. 1980, 358-367 a pag. 362 s; BSK, Strafrecht I 2003, Forster M.,
art. 25 N 21-28). Fra l’azione (fisica o intellettuale) del complice e il crimine
o il delitto commesso dall’autore principale deve intercorrere un nesso di
causalità. Non occorre che l’aiuto prestato dal complice sia adeguato a
produrre risultato (CCRP . 16 gennaio 1979 in Rep. 1980, p. 362 e rinvii). Secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente sullo
svolgimento dell’attività criminale (“Tatherrschaft”) è uno dei tratti
caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta
attività, senza averne il controllo (CCRP 7 maggio 1991 in Rep. 1992, p. 328). La pena comminata per il complice deve essere obbligatoriamente attenuata
- a tenore dell’art. 25 CP in vigore dal 1. gennaio 2007 - riguardo alla pena
applicabile all’autore principale.
c) Se con un'azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna
delle quali esclude l'altra (o le altre), si parla di concorso ideale e
l'autore è punito per tutte come all'art. 49 cpv. 1 CP . Se però l'applicazione
di una norma esclude quella delle altre si parla di concorso imperfetto e
l'autore è punito solo per la prima (CCRP 26 luglio 1984 in Rep 1985 p. 189-192, a p. 190, con riferimento al previgente art. 68 cpv. 1 CP).
d) Per la dottrina più aggiornata il quesito a sapere se possa
ammettersi concorso ideale tra il reato d’istigazione e la complicità è invero
controverso (Basler Kommentar, BSK, Strafrecht I 2007, Forster M.,vor
Art. 24 N 63 che cita: Schultz, Rehberg, favorevoli; Riklin, Strathenwerth,
Trechsel/Noll, contrari). Secondo questo commentatore, mentre la giurisprudenza
dell'Alta corte e la dottrina dominante hanno nel frattempo ravvisato concorso
imperfetto tra l’agire imputabile ad un autore individuale o agente in correità,
da un lato, con atti d'istigazione o di complicità del medesimo soggetto,
dall'altro (DTF 115 IV 230, 232 consid. 2.b.; 101 IV 47,50s.; 100 IV 5 consid
5.
e), il Tribunale federale non si è ancora espresso univocamente in merito
alla natura del concorso, se ideale o imperfetto, sussistente tra i reati di
istigazione e di complicità (BSK, Strafrecht I, 2007, Forster, M., vor
Art. 24 N 63). Forster, l’autore citato, non prende, a sua volta, una posizione
di principio, ma si limita a svolgere le seguenti considerazioni pragmatiche:
chi non si limita a provocare nell'altro la risoluzione a delinquere, ma
altresì gli dà tangibilmente man forte in modo causale a realizzare l’intento,
può apparire maggiormente sanzionabile. In ogni caso si dovrà tener conto in
sede di commisurazione della pena della maggiore riprovazione
dell’istigatore-complice, riguardo al solo complice, o istigatore (Stratenwerth
G., Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, §13 N162, p. 404). Chi
integra, nel contempo, gli estremi della complicità e dell’istigazione non
deve, tuttavia, essere punito più severamente dello stesso autore principale;
siccome la legge prevede la stessa pena per l’istigatore come per l’autore
(art. 24 cpv. 1 CP), non torna applicabile l'art. 49 cpv. 1 CP. Indubbiamente,
conclude Forster, di fronte a all’agire di chi, oltre ad istigare si rende
anche complice, merita di essere vagliata la qualifica di correo (BSK,
Strafrecht I, 2007, Forster, M., vor Art. 24 N 63 in fine). Al riguardo Trechsel/Noll precisano che, verificandosi istigazione e complicità in uno,
la partecipazione assume un’intensità tale da doversi generalmente ritenere
correità (Trechsel, S./Noll, P., Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 1994,
§ 31,G).
La DTF 100 IV 1-5 invocata dal ricorrente è invero incentrata sulla
punibilità del coautore ed istigatore, rapporto qualificato di concorso
imperfetto, di modo che il correo che ha istigato un'altra persona a commettere
un reato è punibile solo per correità, non anche per istigazione (consid. 5).
La motivazione principale consiste nell'assunto che ogni forma partecipativa,
istigazione o complicità, per quanto rilevante, appare assorbita qualora il reo
sia invero qualificabile come autore individuale, sia coautore sia autore
mediato (DTF 100 IV 4 consid 5.c). Solo di passata l'Alta corte accenna alla
consunzione della complicità nell’istigazione, con rinvio, come detto, alla
dottrina dominante.
Martin
Killias, il commentatore invocato dal ricorrente, si limita ad enunciare, senza
ulteriore motivazione, che la qualità d’autore assorbe quella di partecipante
e la qualità d’istigatore quella di complice, con rimando alla citata DTF 100 IV
1.
(Killias M., Précis de droit pénal, Berna 2001, p. 90 N 624).
e) Qualora
si rimanesse ancorati alla logica dell’argomentazione ricorsuale, sarebbe
doverosa la premessa secondo cui la soluzione del quesito - se concorso ideale
o imperfetto - non si ripercuoterebbe, nel caso di specie, sulla commisurazione
della pena. Chi, come il ricorrente, non si è limitato a determinare il dipendente
__________ a commettere ripetute falsità in documenti usurpando una pubblica
funzione, ma altresì gli ha fornito il necessario materiale e gli indispensabili
e precisi ragguagli su come agire in modo illecito denota maggiore propensione
a delinquere di chi si limita all’una o all’altra parte. Questo doppio ruolo va
in ogni caso considerato - e il giudice penale ne ha correttamente tenuto conto
– nella commisurazione della pena a tenore dell’art. 47 CP, indipendentemente
dalla qualifica giuridica del concorso.
Indipendentemente
da questa prima considerazione, va però ammesso l’interesse giuridico, autonomo
e degno di protezione del ricorrente a postulare l’annullamento della condanna
per complicità, ancorché un eventuale accoglimento non comporterebbe riduzione
di pena(DTF 96 IV 64-72 consid. 1).
f) Ciò
posto, nel caso in esame, il quesito di sapere se sia dato concorso ideale o
imperfetto può rimanere indeciso.
Una
sussunzione legale corretta dei fatti posti a giudizio imputabili a RI 1 avrebbe
dovuto riconoscere il suo ruolo d’autore principale, coautore o autore mediato
(che vince l’incerta volontà del dipendente, in parte inducendolo in errore
sulla reale portata delle falsificazioni chieste, in parte in forza della
facoltà di dargli istruzioni), non quindi d’istigatore e complice, dovendosi
ben attribuire al ricorrente la paternità dell’ideazione, della pianificazione,
della messa in atto dell’intera attività delittuale, per non dire
dell’esclusivo interesse ivi sotteso, circostanze tali da ammettere un suo animus
auctoris vero e proprio. In particolare, è definito autore mediato (mittelbarer
Täter, Hintermann) chi si serve di una persona sprovvista di
volontà, o perlomeno, di persona che non agisce colpevolmente, per fargli
compiere un reato. L’autore mediato è punibile come se avesse
commesso personalmente le azioni perpetrate dall’autore diretto, il cui ruolo
appare meramente strumentale (DTF 120 IV 22s. consid. 2d
e rinvii). Può essere che l’autore mediato sfrutti dei deficit intellettuali o
psichici dell’autore diretto (errore sui fatti, carenze della capacità di
discernimento, inattitudine per sostanze stupefacenti, conflitto d’interessi
discolpante, ecc.), oppure lo costringa tout-court a perpetrare il reato
(BSK, Strafrecht I, 2007, Forster M., vor Art. 24 N 28). Secondo il Tribunale
federale, le nozioni di autore mediato e di correo mostrano che un soggetto può
essere considerato autore di un reato benché non ne sia l’artefice diretto,
ossia - come nel caso di specie - non abbia personalmente compiuto tutti gli
elementi oggettivi costitutivi della fattispecie legale (DTF
120.
IV 23s. consid. 2d e rinvii).
3.
a) In relazione ai requisiti del reato di falsità in documenti (art.
251.
CP), il giudice penale ha ravvisato il fine illecito nella duplice
circostanza secondo cui RI 1 ha “chiaramente agito con l'intento di
garantire alla propria ditta la mercede per i servizi prestati ai comuni di __________,
alla quale egli sapeva non avrebbe avuto altrimenti più diritto. Nel contempo
l'imputato in questione era pure consapevole del fatto che avrebbe causato un
danno indebito agli utenti della strada vittime dei reati, che si sarebbero
visti costretti a pagare delle ammende attribuite indebitamente, da persona non
legittimata” (sentenza 7 novembre 2006 consid. 11 e 7 in fine; p. 10 e 7 ).
Il
ricorrente contesta l'ammissione giudiziale dell’intenzione di aver voluto procacciare
alla propria ditta un indebito profitto e di arrecare danno a terzi. Lo escluderebbe
la natura del compenso pattuito con i mandanti, segnatamente una retribuzione
oraria per le ronde svolte, svincolata dalle contravvenzioni concretamente
elevate, di modo che la mercede stata esigibile ancorché non fosse stata
distribuita alcuna multa. A conferma, il ricorrente adduce la circostanza “ ritenuta
perlomeno verosimile dal Giudice di prima istanza” inerente alla decisione
della __________, antecedente la denuncia, di non fatturare le prestazioni
relative al controllo effettuato da __________ nel periodo indicato dal
decreto d'accusa ed di aver tenuto in sospeso le relative multe, comunicandolo
alla polizia comunale di Locarno.
Infine,
il giudice avrebbe omesso di riscontrare il requisito soggettivo dell'intenzione
di ingannare.
b) E’ fuor di dubbio che, RI 1 abbia agito in veste di organo con
l'intento di procacciare alla sua ditta un indebito profitto e conseguente
accettazione di nuocere al patrimonio e diritti altrui. Si fossero svolti i
fatti come concepito dal ricorrente - ovvero senza l'intervento dell'ex dipendente
__________, che verosimilmente lo mise in stato d’allarme (cfr. verbale
interrogatorio __________ 23 settembre 2005, p. 4) - la sua ditta avrebbe
incassato la mercede per pattugliamenti eseguiti da un dipendente non
legittimato. Il vantaggio è perfino di duplice natura, patrimoniale e d'immagine.
Patrimoniale, poiché il ricorrente, incaricando un dipendente sprovvisto della
dovuta autorizzazione, ha conseguito il risparmio corrispondente alla mancata
assunzione di personale interinale supplementare e per di più debitamente
qualificato, conseguentemente più oneroso. Penalmente rilevante è pure il
guadagno d'immagine, poiché la nozione di profitto dell’art. 251 CP abbraccia
anche vantaggi inerenti alla posizione di mercato (BSK, Strafrecht II
2003, BOOG, M., art. 251 N 94; DTF 96 IV 150, 152, consid. 1): non notificando ai mandanti la propria momentanea difficoltà, o incapacità,
di assolvere il mandato, RI 1 ha avvalorato presso questi enti la percezione
della propria ditta come impresa organizzata ed efficiente, non da ultimo operando
anche a detrimento della concorrenza. Il profitto è poi indebito sia in ragione
del conseguimento illecito (in primis: violazione delle prescrizioni di
diritto pubblico sui requisiti legali per elevare contravvenzioni) sia perché
sprovvisto di pretesa giuridicamente tutelabile (BSK, Strafrecht II
2003, BOOG, M., art. 251 N 95). L’intenzione d’ingannare del ricorrente
risulta già dalla sua partecipazione all’effettiva messa in circolazione,
giuridicamente rilevante, di avvisi di multa falsificati (DTF 113 IV 77 consid.
4.
p. 82; BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251 N 87), di cui ignari automobilisti erano i primi destinatari. Va però
oltre, estendendosi all’intento di trarne profitto, includendo pure il raggiro
a danno dei mandanti. Se RI 1 non avesse inteso agire per garantire alla
propria ditta la mercede per servizi prestati ai due comuni, avrebbe loro
immediatamente segnalato la temporanea impossibilità di adempiere il contratto.
Così non è stato. Del tutto irrilevanti, pertanto, le altre confutazioni
inerenti alla volontà o no di nuocere a terzi o cosa il ricorrente avrebbe
predisposto successivamente, elevate le contravvenzioni: la falsità in
documenti è anche reato di messa in pericolo astratta ; tutela la buona fede
nei rapporti giuridici indipendentemente da pregiudizi concreti individuali, ed
è già realizzata con la messa in circolazione del documento falso (DTF 119 IA
342- 347, consid. 2b p. 246; BSK, Strafrecht II 2003, BOOG, M., art. 251
N 1). Dal profilo oggettivo va rilevato che l’art. 251 CP reprime altresì
l’agire di chi, con gli intenti indicati, fa attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, scopo
d’inganno, di un tale documento. Questa variante normativa evidenzia che
l’autore del reato non s’identifica necessariamente con l’estensore del
documento falso. La formazione di un documento falso, l’alterazione di un
documento vero, l’abuso dell’altrui firma per formare un documento suppositizio
o la falsità ideologica possono essere attuati per interposta persona (Corboz
B., Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 N 81-88 , p.
200).
c. A tenore dell'art. 287 CP è punito con una pena detentiva sino
tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per un fine illecito si arroga
l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari. Per
l'esercizio di una pubblica funzione ai sensi di questa norma devono essere
intesi tutti quei compiti affidati a dei funzionari ai sensi dell'articolo 110
cf. 3 CP. A titolo eccezionale, rientrano in questa definizione pure le
funzioni esercitate da privati su delega e in rappresentanza dello Stato, quali,
ad esempio, il notaio (BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 1) e l'ausiliario di polizia. Il comportamento punibile
consiste nell’esercizio di un potere, nell’appropriarsi indebitamente di una
carica, facendo credere di esserne autorizzati, mentre così non è (Trechsel S.,
Kurz-kommentar, 1997, art. 287 no. 2). Il reato è perfezionato dal momento che
l’autore inizia ad esercitare il potere usurpato, vale a dire, compie un atto
ufficiale attinente ai pubblici poteri (Corboz B., Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 287 N 7 , p. 431s.)
L'elemento costitutivo soggettivo del fine illecito è adempiuto, quando
l'autore persegue uno scopo già illecito in sé. Pure illecito è il perseguimento
d’obiettivi di per sé leciti, ma con mezzi impropri, qualora siano lesi in
maniera inammissibile i diritti individuali di un terzo (DTF 128 IV 164 consid
c.bb; BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 11). Analogamente al reato di falsità in documenti, costituisce fine
illecito l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere a diritti
altrui (BSK, Strafrecht II 2003, Heimgartner S., art. 287 N 11; Corboz B., Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 287 N 9 in fine, p. 432).
d)
Nel caso di specie, sono decisive le circostanze secondo cui
l’autorizzazione ad apporre avvisi di contravvenzione – e pertanto d’esercitare
un eminente compito pubblico attinente alla polizia della circolazione stradale
– fu conferita alla __________, società di cui RI 1,
amministratore unico, è organo direttamente responsabile. La società incaricata
avrebbe dovuto operare esclusivamente per il tramite di personale formato,
condizione di validità dell’autorizzazione. Fornendo al dipendente __________ il blocchetto delle multe e l'OMD, indicandogli le zone da
controllare, chiedendogli di copiare le multe, in particolare di inserire lo
stesso numero d’identificazione assegnato al fratello __________ (no. 81) e,
nel riquadro della firma, di apporre l’identica sigla del fratello, RI 1 ha realizzato, come autore, gli elementi oggettivi di entrambi i reati. Ininfluente la circostanza
che gli avvisi di contravvenzione siano poi stati compilati e apposti dal __________
. Pure il presupposto
soggettivo del fine illecito, già esposto e ammesso nel precedente
considerando, è senz'altro da confermare anche per l'usurpazione di funzioni.
4.
La censura d’arbitrio sembra vertere sul diverso trattamento riservato
dal giudice penale ai due imputati in merito alla natura delle relative colpe,
nonostante entrambi siano stati a conoscenza della necessità di avere assolto
il corso di formazione per poter esercitare come ausiliario di polizia: mentre
per __________ il giudice penale ha ammesso l’agire in buona fede “commettendo
una leggerezza che può al massimo essere caratterizzata come negligenza”
(sentenza consid. 9, p. 8), al qui ricorrente è stata imputata mala fede, a
significare intenzionalità.
Va,
anzitutto, osservata la dubbia ricevibilità in ordine della censura, poiché il
ricorrente omette di indicare perché il primo Giudice sarebbe necessariamente
dovuto giungere ad un differente convincimento qualora avesse preso in
considerazione le circostanze da lui allegate (sent. 3 ottobre 1980 CCRP, in
Rep. 1982 p. 156, consid. 5.2.5 e rinvii). Ancora va ricordato che arbitrario accertamento dei fatti e valutazione delle prove non significa
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia
369.
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I
273.
consid. 2.1 pag. 275).
Sotto
questo specifico aspetto la conclusione del primo Giudice di ritenere dati per RI
1.
– manifestamente a conoscenza delle tassative condizioni per impiegare il personale
come ausiliario di polizia per essere stato il destinatario della decisione dipartimentale
– i presupposti del reato di usurpazione di funzioni e falsità in documenti,
non è censurabile
Per il
resto, quand’anche si dovesse condividere l’opinione del ricorrente secondo cui
desta perplessità l’assoluzione di __________ , incentrata sulla valutazione
giudiziale di ammetterne la buona fede, conseguentemente di qualificare di negligenza
il suo agire, in particolare se si consideri che l’impiegato ha pur sempre, per
propria ammissione, consapevolmente falsificato la firma su alcune decine di
avvisi di contravvenzioni , va detto, da un lato, che la sentenza d’assoluzione
sfugge al giudizio di questa Corte, poiché cresciuta incontestata in giudicato
e, d’altro lato, che la sottesa critica di disparità di trattamento (peraltro
non esplicitata) non giova al ricorrente.
Da un
lato, e prima di tutto, non giova perché un’eventuale responsabilità di terzi
non libera un autore dalla sua responsabilità poiché,
in materia penale, ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (CCRP 11
settembre 1985 in Rep. 1986 p. 329 in fondo con rinvii).
E,
d’altro lato, non giova nemmeno poiché va considerata la diversità di ruoli,
funzioni e responsabilità tra i due coimputati. RI 1
è amministratore unico con firma individuale di
una ditta attiva tra l’altro, per scopo dichiarato, nell’ambito della consulenza
di prodotti e servizi di sicurezza, risulta firmatario della richiesta 18
giugno 2003 al Dipartimento per l’ottenimento dell’autorizzazione e
destinatario della relativa decisione di delega indicante le condizioni di
validità (cfr. allegati al verbale di dibattimento). Egli era pure iscritto (
unitamente a __________ ) al corso di formazione ausiliari di polizia
previsto dal 6 al 10 giugno 2005 e di cui aveva ricevuto la convocazione –
come rilevato dal Giudice di prime cure, sentenza consid. 11, p. 9 – prima
dello svolgimento dei fatti incriminati (cfr. l’elenco dei partecipanti annesso
alle direttive del 4 maggio 2005, allegata al Rapporto d’inchiesta, ACT 2).
Infine, e soprattutto, il ricorrente era legittimato, in veste di organo della
datrice di lavoro, ad impartire ordini e istruzioni al dipendente __________ ,
fino ad autorevolmente minimizzare la contestazione del
primo circa la sostituzione della firma, designandola “sigla di poca
importanza” (cfr. verbale di interrogatorio 27 settembre 2005 di __________
). Il ricorrente non può avvalersi in un’eventuale colpa di __________ ,
5.
Stabilito che il decreto d'accusa considera solo le forme partecipative dell’istigazione e della complicità in usurpazione di funzioni
(art. 24 cpv. 1, 25 e 287 cpv. 1 CP), nonché dell’istigazione e complicità in
falsità in documenti ( art. 24 cpv.1, 25 e 251 CP) e non il ruolo di autore
principale di questi due reati (art. 287 e 251 CP), la questione non può
ovviamente essere vagliata oltre.
Per
ragioni d’economia processuale e in conformità della giurisprudenza di questa
Corte, gli atti vanno trasmessi alla Pretura penale perché riprenda il processo
secondo l'art. 250 cpv. 1 e 4 CPP (applicabili per analogia anche ai
procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) dovendosi valutare la
posizione dell’accusato alla luce dei reati ex art. 252 e 287 CP, contemplati
nel decreto di accusa nella sola forma della partecipazione. Basterà nel caso
di specie che il nuovo giudice (art 296 CPP) contesti all’accusato qui ricorrente
la nuova imputazione.
Prima di
riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare all’accusato il diritto
di essere sentito – e quindi anche di proporre prove a discarico – sgorgante
dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e
giurisprudenza; CCRP 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).
6.
Da quanto precede discende che il dispositivo 1 della sentenza
impugnata deve essere annullato. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per
un nuovo giudizio nel senso dei precedenti considerandi sui reati di
usurpazione di funzioni e di falsità in documenti (art. 251 e 287 CP) e,
dandosene il caso, per ricommisurazione della pena e per nuovo giudizio sulle
spese giudiziarie e sulla tassa di giustizia.
7.
La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il
principio per cui "se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le
spese posteriori all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In
esito all'attuale sentenza si giustifica perciò di caricare gli oneri
processuali allo Stato. Non vengono per contro riconosciute ripetibili a RI 1 (art. 9 cpv. 6 CPP), siccome la
cassazione avviene per motivi del tutto estranei alla censure ricorsuali. Sugli
oneri di prima sede giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che, annullato
il dispositivo 1 di condanna della sentenza impugnata, gli atti sono rinviati
alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti integralmente a carico dello Stato.
Non sono
assegnate indennità per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
erzi
implicati
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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