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Decisione

17.2006.64

Amministrazione infedele qualificata. Denucia di falso del verbale dibattimentale

9 ottobre 2009Italiano290 min

Source ti.ch

Fatti

I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1

pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

I. Accertamento

dei fatti e valutazione delle prove da parte della Corte delle assise criminali

2. Entrato nel 1992, su proposta del partito socialista, nel consiglio

d’amministrazione di PC, RI 1 – stando alla sentenza di assise - è stato

nominato, dapprima, membro della commissione del consiglio d’amministrazione

della banca (1997) e, poi, segretario dello stesso. Il 1° luglio 1999, è

diventato vicepresidente del consiglio d’amministrazione, ciò che ha comportato

per lui un onere lavorativo, fino al 2001, da una a due giornate piene per

settimana (sentenza, pag. 20).

Stando

sempre alla sentenza impugnata, con scritto del 12 settembre 2001 (giorno

successivo a quello dell’attentato alle torri gemelli di _________ ), S,

direttore della succursale di _________ di PC, ha informato B, direttore

generale di PC che, a seguito di un’assegnazione di titoli a fronte di una

vendita precedente di put su un’azione olandese, il deposito del cliente

“_________ ” evidenziava uno scoperto di fr. 350’000.- e che, a causa di

analoghe operazioni, sul medesimo conto non si potevano escludere ulteriori

perdite nell’ordine di circa fr. 350’000.-. S chiedeva, in buona sostanza, lumi

al superiore, non senza segnalare che, a suo giudizio, occorreva chiudere

d’ufficio le operazioni put in corso, prima di nuove assegnazioni

(sentenza, pag. 21, con riferimento all’allegato B al verbale B5 di B). Solo il

18 settembre 2001 – ha osservato la Corte – B si è attivato, telefonando a

tutti i consulenti e chiedendo loro “informazioni sull’eventuale esposizione

in derivati della clientela” (sentenza, pag. 21 con riferimento al citato

verbale, pag. 3). Alla sollecitazione – sempre secondo i primi giudici - ha

risposto RI 2 con mail del 19 settembre 2001, trasmettendo “i nominativi

delle posizioni gestite dalla regione _________ (consulente _________ )

attualmente a rischio perché non gestite secondo le direttive interne

sull’utilizzo dei prodotti derivati (eccezione a suo tempo concessa dalla DG)”,

ossia quello dell’avv. RI 1 (sede) e i conti __________ (Sede), __________

(_________) e __________(_________), e puntualizzando che “attualmente la

situazione risulta essere preoccupante, tuttavia in accordo con i clienti (a

conoscenza dei fatti) abbiamo preso le necessarie misure per riuscire entro

breve-medio termine a ridurre le esposizioni in prodotti derivati e rientrare

in un’operatività secondo criteri meno speculativi. Per quanto riguarda le

altre posizioni in derivati per la reg. di _________, posso affermare che

vengono applicate le direttive summenzionate con i relativi controlli” (sentenza,

pag. 21-22).

Convocato

quello stesso giorno da B, RI 2 venne ricevuto dallo stesso direttore generale,

che lo attendeva insieme a RI 1. RI 2 – stando alla sentenza di primo grado – descrisse

le operazioni sui derivati in essere sui citati conti sulla base delle “situazioni

patrimoniali ad uso interno”. A dire dello stesso RI 2 - ha fatto presente la Corte – RI 1 avrebbe tenuto, nell’occasione, un atteggia- mento totalmente silente e passivo.

Sta di

fatto che, sempre quello stesso giorno, intervenne la revisione interna della

Banca che – hanno ricordato i primi giudici - ebbe modo di accertare che le

relazioni gestite da RI 2 e che si trovavano in situazione debitoria nei

confronti dell’istituto bancario a causa, soprattutto, di vendite di opzioni put

erano dieci: le quattro citate e altre sei (tre ai nomi di tali __________e tre

“cifrate” corrispondenti agli acronimi __________).

Sentiti i

clienti e in particolare RI 1, il giorno successivo il presidente del consiglio

di amministrazione di PC, e B hanno deciso di chiudere tutte le operazioni short

put (alcune vendite di call vennero invece chiuse nel seguito).

Si

verificò, così, una perdita per PC dell’ordine di 21-22 milioni di franchi.

Della perdita venne informato il 26 settembre

2001 l’allora Procuratore Generale. Grazie alle intercettazioni telefoniche –

sentite in aula, così da costituire accertamento dei fatti - è poi emerso che RI

2, parlando con i colleghi e con un cliente, ebbe ripetutamente a dire che RI 1

era sempre stato al corrente dell’operatività sui derivati eseguita sui conti

di sua pertinenza (sentenza, pag. 22).

Ricordati alcuni provvedimenti presi dalla

magistratura inquirente (sentenza, pag. 23, con riferimento alle perquisizioni

e ai sequestri), i primi giudici hanno, poi, sottolineato che, già nel suo

prima verbale del 1° ottobre 2001, RI 2 – interrogato presso il Ministero

pubblico alla presenza del suo legale, avv. PA 2, conosciuto per la prima volta

quello stesso giorno - dichiarava che RI 1 era sempre stato al corrente degli

investimenti in derivati eseguiti sui suoi conti e che la situazione si era

deteriorata a far tempo dal marzo 2001, dopodiché entrambi decisero di comune

accordo di continuare l’operatività, benché la copertura con fondi propri fosse

esaurita e comunque insufficiente (sentenza, pag. 23).

Da qui, il primo interrogatorio di RI 1, che ebbe

luogo a cura del Procuratore Generale e alla presenza del suo legale di allora

(avv. PA 1) e del funzionario Efin che seguiva il caso. In quel primo verbale –

ha ricordato la Corte di assise – RI 1 negò di avere mai saputo da RI 2 di

avere perso tutti i suoi capitali sin dal mese di marzo del 2001 e negò altresì

di avere, all’epoca, concordato con lo stesso RI 2 di continuare l’operatività

senza le necessarie coperture (sentenza, pag. 23-24).

Terminato l’interrogatorio, il Procuratore Generale

ordinò l’arresto di RI 1.

L’arresto

venne confermato dal GIAR il giorno successivo (sentenza, pag. 24).

3. Nel ripercorrere la vicenda, la Corte di merito ha poi ricordato che sia RI 1, sia RI 2 - in concomitanza il primo con la sua nomina nel consiglio

d’amministrazione di PC il secondo con la sua assunzione in banca - avevano

aperto presso lo stesso istituto un conto corrente nominativo in franchi

ancorché RI 1, per la verità, fosse già titolare, in quell’istituto, sin dal

1980 di un libretto di risparmio e di un deposito titoli.

Il conto

corrente nominativo in franchi n. , RI 1 lo ha aperto il 13 ottobre 1992,

firmando l’usuale documentazione, ovvero le condizioni generali, il cartoncino

firme e altri documenti, ritenuto che solo più tardi, ovvero il 2 marzo 1997,

egli ha firmato anche le condizioni generali per le operazioni a termine e su

opzioni e l’atto di costituzione in pegno dei suoi averi a favore della banca

(sentenza, pag. 24-25, con riferimento ad AI 265, classificatore 9 e doc. TPC

41.2). La Corte ha precisato (sentenza, pag. 24) che RI 1 ha sempre ricevuto al suo domicilio la posta relativa al conto nominativo in rassegna, inizialmente

aperto affinché su di esso venissero accreditati i gettoni di presenza.

Quanto

alla conoscenza reciproca di RI 1 e RI 2 – ha proseguito la prima Corte – i due

furono presentati l’un altro da L, all’epoca capo del servizio “gestione patrimoniale”

centralizzato presso la sede di _________. Sarebbe stato L, anche a nome

dell’allora direttore del settore finanziario, K, a suggerire a RI 1 (recte:

sollecitare) di diventare cliente della banca che, all’epoca, stava compiendo i

suoi primi passi nel settore del “private banking” (sentenza, pag. 25). Agli

occhi di L - stando a RI 1 – era importante che un consigliere d’amministrazione

della banca vi portasse i propri risparmi e vedesse così in prima persona come

funzionavano i nascenti servizi finanziari (sentenza, pag. 25). Per finire -

stando ai primi giudici - RI 1 ha deciso di aderire a tale richiesta,

trasferendo in PC averi suoi e della sua famiglia di origine (per circa un

milione di franchi). L’importo di fr. 400’000.- circa egli l’avrebbe versato

sul suo conto nominativo.

Per la

rimanenza, egli, il 5 gennaio 1995, aprì appositamente il conto _________,

indicandone la madre come avente diritto economico (sentenza, pag. 25). Ufficialmente,

il consulente responsabile di _________ fu L. RI 1 ebbe, comunque, procura sul

conto _________ dalla sua apertura sino al 3 ottobre 2000 quando gli subentrò

l’avv. PA 1, sua collega di studio (sentenza, pag. 25). _________(ovvero _________)

firmò il formulario di “posta a trattenere” e il contratto fiduciario. L’atto

di costituzione di pegno venne invece firmato solo più tardi, ovvero il 31

gennaio 1997 (sentenza, pag. 25). Ricordato che al dibattimento è emerso che a

fronte del conto _________ furono in realtà eseguite operazioni sui derivati

già nel 1995 (doc. dib. 15), che gli ordini di borsa portavano la calligrafia

di RI 2 e la firma di L, la Corte delle assise criminali ha sottolineato che

gli esempi prodotti dalla revisione interna della banca fanno stato del fatto

che già allora (ottobre-novembre 1995, gennaio-aprile-settembre 1996), chi si

occupava materialmente del conto, ovvero RI 1 (la madre non risulta essersene

mai occupata), ordinava operazioni in derivati del tipo vendita di call o

di put (non ancora però le strategie).

Nei 21

classificatori allegati all’AI 265, e meglio in quelli da 5 a 8 - ha puntualizzato la Corte - è indicata tutta l’operatività in derivati che venne effettuata con

detto conto a partire dal 1° gennaio 1997 e che si concluse con ingenti

guadagni visto che il deposito iniziale di fr. 600’000.- circa evocato da RI 1

era aumentato, quando _________ cessò di essere operativo (verso la fine del

2000, ancorché venne chiuso formalmente solo il 17 maggio 2001), a quasi fr. 3'500’000.-

(sentenza, pag. 26).

Esposti i

motivi che RI 1 ha addotto a giustificazione di detta chiusura (sentenza, pag.

26-27), la Corte di assise ha quindi ricordato che al conto _________ subentrò

il conto _________, nel senso che tra il 30 novembre e il 29 dicembre 2000

venne effettuato il trapasso (per quasi fr. 3'500’000.-) dei fondi a _________

per contanti, con contestuale vendita di tutti i titoli e chiusura di tutte le

operazioni (sentenza, pag. 27).

A partire

dal 1997 - ha fatto presente la Corte di assise - è certo che RI 2, che operava

sotto la sorveglianza di L, ha effettuato numerose operazioni coperte (ai sensi

della circolare, che sarà ripresa più avanti) sui derivati (ma anche le

cosiddette strategie ) sui conti già citati (_________ e del nominativo RI

1), come pure su un conto intestato a un suo conoscente (__________) e sul

proprio conto __________ (sentenza, pag. 27), della cui esistenza - stando allo

stesso RI 2 - RI 1 era a conoscenza (sentenza, pag. 28).

RI 1 ha, dal canto suo, negato di sapere dell’esistenza del conto personale di RI 2. Sta di fatto, ha

obiettato la Corte di assise, che - come sarà spiegato più avanti - quando RI 2

chiese l’autorizzazione a operare con le strategie, la chiese - oltre

che per i conti _________ e nominativo RI 1 - anche per il proprio conto _________(sentenza,

pag. 29).

La Corte

ha, poi, puntualizzato che K, all’epoca direttore della divisione finanziaria,

in aula ha dichiarato di essere stato ben consapevole che l’autorizzazione gli

veniva richiesta per RI 1, all’epoca membro della commissione del consiglio

d’amministrazione e segretario del consiglio d’amministrazione stesso. Quanto

al conto _________, se in aula non ne ricordava più l’avente diritto economico,

è però certo che lo sapeva quando concesse l’autorizzazione, sia perché

l’apertura del cifrato _________ al funzionario RI 2 l’aveva pur sempre vistata

lui, sia perché non è pensabile che egli abbia dato l’autorizzazione, eccezionale,

a operare in deroga di una circolare ad un cliente che nemmeno conosceva

(sentenza, pag. 29).

In ogni

modo, ha commentato la Corte, l’operatività sui derivati in PC è stata

consentita, benché la banca non disponesse di strutture sufficientemente

moderne, idonee soprattutto a gestire in modo adeguato il controllo dei rischi

connessi a tali operatività. L’unica cosa che in banca, quantomeno dopo il 1996,

era in grado di “blindare” l’isitituto di credito e di mettere ogni rischi

operativo a carico esclusivo della clientela, era l’apposita circolare sui

derivati (ossia la nr. del 20 dicembre 1996; sentenza, pag. 31). Di ciò - ha

accertato senza mezzi termini la Corte di merito - sia RI 1 che RI 2 erano

pienamente consapevoli, così come sapevano che l’operatività, fino all’aprile

del 2000, veniva eseguita manualmente (sentenza, pag. 29).

4. Nell’illustrare

le norme alle quali le operazioni sui derivati compiute in PC dovevano

sottostare, la Corte delle assise criminali ha, innanzitutto, richiamato gli

art. 14 e 15 della Legge sulla PC del 25 ottobre 1988, che vietavano alla

banca, tra l’altro, “le speculazioni di borsa, tanto per conto proprio quanto

per conto del suo personale” e di “accordare crediti senza garanzie ai membri

del proprio consiglio di amministrazione, della direzione e della commissione

di revisione”. Per il personale - hanno spiegato i primi giudici - vigeva

altresì una circolare (la n. 2284/8) che fissava disposizioni per gli “affari

in proprio”. Questa circolare, in buona sostanza, al punto B enumerava le

operazioni vietate, tra cui, le opzioni, i futures e i warrants, al punto A8

subordinava l’apertura di conti o di depositi cifrati al consenso “delle

rispettive Direzioni”, e al punto C1 prevedeva la concessione di autorizzazioni

speciali da parte della direzione generale “in deroga alle presenti disposizioni”

(sentenza, pag. 29-30). La Legge sulla PC - ha proseguito la Corte - è poi

stata modificata il 30 novembre 1998 (con entrata in vigore il 19 gennaio

1999), nel senso che l’art. 14 è stato modificato, nello stesso non essendo più

stato ripreso il divieto per il personale di speculare in borsa, mentre che

l’art. 15 è rimasto praticamente inalterato, continuando a vietare alla banca

di concedere crediti senza garanzie ai membri del proprio consiglio

d’amministrazione e della direzione.

Quanto

alla circolare 2284/8 del 2 settembre 1991 - ha ricordato la Corte - essa è

stata modificata il 22 marzo 1999 e sostituita dalla circolare n. 2608/8

relativa alle “Disposizioni per il personale concernenti affari in proprio” che

ha mantenuto per il personale il divieto di effettuare operazioni speculative,

in particolare opzioni, futures e warrants, ma anche la possibilità di ottenere

in via eccezionale delle deroghe a precise condizioni (sentenza, pag. 30).

In buona

sostanza, tali operazioni dovevano essere coperte da mezzi liquidi depositati

presso la banca oppure da averi investiti sul mercato monetario, facilmente

realizzabili, con copertura al 100% dall’inizio della transazione e sino alla

sua chiusura o scadenza da situarsi sin dall’inizio.

Quanto al

blocco degli averi e dei titoli, la circolare rinviava alla circolare n.

2517/4.1 del 20 dicembre 1996 concernente le direttive dell’impiego di prodotti

derivati valide per la clientela, ritenuto che in caso di vendita di futures su

indici azionari o tassi di interesse quale assicurazione di un portafoglio

esistente, bastava che gli attivi di base fossero sufficientemente

rappresentati onde evitare effetti leva (vedi direttive ABS dell’aprile del

1996 concernenti il mandato di gestione patrimoniale, punto 14). Qualora

consentite, operazioni del genere erano subordinate – sempre secondo la

circolare n. 2608/8 - alla firma dei singoli ordini nonché delle relative

“condizioni generali per operazioni a termine su opzioni” e dell’atto di pegno.

Trattandosi di personale impiegato presso una Succursale (o Agenzia di _________),

spettava al direttore rispettivamente al gerente responsabile di formulare un

preavviso all’intenzione della direzione generale (sentenza, pag. 30-31).

Quanto

più specificatamente all’impiego di prodotti derivati - ha fatto presente la Corte di assise - esistevano in PC le apposite direttive del 20 dicembre 1996 (circolare n.

2517/4.1; v. allegato A all’act. A1) che - stando a quanto accertato dai

giudici - erano all’epoca note sia a RI 2, dato che alla loro redazione aveva

partecipato anche lui, sia a RI 1 quanto meno dopo la scoperta del “caso L”

(sentenza, pag. 34).

Di queste

direttive val la pena riportare - come avvenuto in sentenza (pag. 31-34) - le

parti più significative, segnatamente le prime tre premesse (punto 2), le

regole stabilite per l’acquisto e la vendita di opzioni (punti 3 e 4), quelle

per la responsabilità (punto 6) e quelle per i documenti (punto 7).

“2. PREMESSE

° Attualmente questi strumenti non vengono

impiegati per conto proprio dalla PC del Cantone Ticino (vedi circolare interna

no. 2494/4.1 del 24 aprile 1996).

° Operazioni su opzioni allo scoperto (short

Call/Put) come pure operazioni su Commodities (merci e materie prime, esclusi i

metalli preziosi) non vengono di regola effettuate dalla Banca. Eventuali

eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale.

° Operazioni per conto di clienti che hanno

conferito il mandato di gestione patrimoniale, compresa la clientela

istituzionale, sono regolamentate dalle relative direttive ASB (no. _________ del 26 aprile 1996), nonché dalla

circolare interna no. 2517/4.1 del 20.12.1996.

3. ACQUISTO DI OPZIONI

3.1 Long Call/long Put

La compera in apertura di una opzione di acquisto

(call) o di una opzione di vendita (put) per conto della clientela, non

comporta alla Banca nessun rischio di credito o di vincolo ai sensi dell’art.

21 Ordinanza federale sulle banche e casse risparmio (OBCR), in quanto

l’acquirente paga il premio (il rischio è limitato all’ammontare dello stesso).

Alla trasmissione dell’ordine, il consulente deve

indicare che si tratta di un acquisto TO OPEN.

Chiusura di posizioni long

La chiusura di operazioni aperte viene effettuata

mediante semplice vendita delle posizioni long e impone al consulente di precisare

all’ufficio borsa che si tratta di una operazione TO CLOSE.

4. VENDITA DI OPZIONI

4.1 Call coperto (Covered Call)

La vendita in apertura di un call coperto non

comporta alla Banca nessun rischio di credito o di vincolo ai sensi dell’art.

21 OBRC. Un call è coperto se il venditore dispone dell’attivo di base

soggiacente al contratto di opzione. La vendita di call coperti non richiede il

versamento di un margine. E’ però obbligatorio il blocco degli attivi di

base in deposito.

Alla trasmissione dell’ordine, il consulente deve

indicare che si tratta di una vendita TO OPEN/COVERED.

4.2 Put coperto (Covered Put)

La vendita in apertura di un put coperto non

comporta alla Banca nessun rischio di credito o di vincolo ai sensi dell’art.

21 OBRC. Un put è coperto se il venditore dispone delle garanzie necessarie.

Queste garanzie possono essere costituite da fondi, linee di credito

concesse dall’Ufficio titoli oppure averi facilmente realizzabili costituiti a

pegno che gli permettono di far fronte al 100% all’impegno derivante dal contratto

di opzione. La Banca blocca questi fondi fino alla scadenza rispettivamente

alla liquidazione della posizione. Questo tipo di operazione viene effettuato

su mercati dove non è richiesta la costituzione di un margine a garanzia.

Operazioni su mercati dove, nonostante la

copertura globale dell’impegno, viene richiesta la costituzione di un margine a

garanzia, di regola non sono permesse.

Alla trasmissione dell’ordine, il consulente deve

indicare che si tratta di una vendita TO OPEN/COVERED.

4.3 Clientela con mandato di gestione

patrimoniale

Per questa clientela le operazioni elencate ai

punti 4.1 e 4.2 non necessitano del blocco in deposito degli attivi di base o

delle garanzie necessarie, poiché effettuate e sorvegliate dall’Ufficio

gestione patrimoniale.

4.4 Chiusura di posizioni

La chiusura di operazioni aperte viene effettuata

mediante il riacquisto delle posizioni vendute

precedentemente e impone al consulente di precisare all’ufficio borsa che si

tratta di un’operazione TO CLOSE.

…omissis

6. RESPONSABILITÀ

6.1 Consulente

I consulenti designati dai rispettivi capi

servizio titoli sono responsabili di:

-

valutare che il cliente sia idoneo ad assumere

determinati rischi (notoria solvibilità, altre relazioni, ecc.,)

-

far firmare al cliente la documentazione

necessaria,

-

accertare che siano costituite le garanzie

necessarie per effettuare la transazione,

-

aprire il conto margine se necessario,

-

avvisare il cliente di eventuali Margin call

oppure dell’esercizio di opzioni,

-

sorvegliare le posizioni aperte fino alla loro

liquidazione o scadenza.

6.2 Ufficio borsa

L’ufficio borsa è responsabile di:

-

valutare che i mercati sui quali vengono effettuate

le transazioni presentino una sufficiente trasparenza e

liquidità al fine di garantire un’ineccepibile esecuzione degli ordini.

6.3 Back office borsa

Il back office borsa è responsabile di:

-

verificare giornalmente le coperture,

-

contabilizzare settimanalmente l’aggiornamento

del Variation margin,

-

avvisare il consulente di eventuali Margin call

posizioni scoperte. Nel caso in cui non fossero rispettati i termini previsti

al punto 5.3 avvisare verbalmente (con conferma scritta) i rispettivi capi

servizio titoli (Sede e/o Succursali),

-

bloccare, rispettivamente sbloccare gli attivi

necessari (per i clienti delle Succursali questo compito viene assolto dal

rispettivo ufficio amministrazione titoli),

-

avvisare in tempo utile (di regola 48 ore) il

consulente delle posizioni aperte prossime a scadenza.

6.4 Capi servizio titoli (Sede e Succursali)

I capi servizio titoli sono responsabili di:

-

designare i consulenti abilitati ad operare

nell’ambito della presente circolare (vedi punto 6.1),

-

sorvegliare la corretta applicazione della

presente direttiva

-

prendere i provvedimenti necessari nel caso in

cui si presentassero delle inadempienze nell’interazione del margine (Margin

call) richiesto,

-

avvisare le Direzione Generale di situazioni

particolari o tendenze anomale dei mercati (elevate volatilità ecc.), e

proporre eventuali aumenti di margine.

7. DOCUMENTI

Tutti i clienti che desiderando effettuare

operazioni su prodotti derivati devono firmare i seguenti formulari, oltre ai

documenti di base abituali:

-

condizioni generali per operazioni a termine e

su opzioni (Mod. 432-10.88),

-

Atto di costituzione in pegno (Mod. 509) ad

esecuzione delle operazioni descritte ai punti 3 e 4.1.”

5. Per

quanto attiene poi alle operazioni su derivati (opzioni e futures), PC - ha

rilevato la prima Corte - in realtà non ha mai avuto negli anni novanta e

neppure in seguito, accesso diretto alla borsa (Soffex e in seguito Eurex). Perciò,

per soddisfare le richieste di alcuni (pochi) clienti, già prima della metà

degli anni novanta, gli operatori di PC si rivolgevano ai colleghi della _________

che aveva accesso alla borsa. Tanto che il 22 marzo 1995 tale rapporto venne

formalizzato con la firma di una “Convenzione relativa alla negoziazione di contratti

d’opzione e financial futures “(sentenza, pag. 34, con riferimento all’allegato

1 doc. TPC 79). Dal canto suo - ha puntualizzato la Corte di merito - la _________

era solita utilizzare quale testo della “Convenzione” il formulario che essa

all’epoca faceva firmare ai propri clienti che investivano presso di lei sui

derivati. Essa non ha, però, in pratica mai considerato PC alla stregua di un

qualsiasi cliente privato. Tanto che non richiese garanzie né margini, bensì,

in considerazione del rating AA di cui godeva PC, le concesse una “linea di credito”,

mai ufficialmente formalizzata come di prassi nel settore bancario (sentenza,

pag. 34-35).

Inizialmente

- ha fatto presente la Corte - la linea di credito ammontava a fr. 500’000.-.

In seguito, venne riadeguata più volte: nel 1998, nel 2000 e nell’agosto 2001 fino

a raggiungere, nel novembre 2001, fr. 40’000 000.- (sentenza, pag. 35).

Dal profilo

operativo - ha spiegato poi ancora la Corte - i funzionari della sala mercati e

dell’ufficio back office della sede di _________ di PC conferivano direttamente

con i loro omologhi in _________, cui passavano poi gli ordini di borsa (a

partire dall’aprile 2000 circa, gli ordini venivano passati automaticamente per

via informatica). Gli operatori presso _________ giornalmente allestivano un

cosiddetto reporting con tutte le operazioni sui derivati (futures e opzioni)

aperte in quel preciso giorno e con l’elenco di tutte quelle in essere a tale

data. Tale reporting giornaliero veniva, quindi, spedito per fax a PC (in atti

vi sono quelli da gennaio a settembre del 2001). Ricevuto il reporting, un

funzionario di PC (in genere A o, in sua assenza, il suo capo J) - sempre

stando a quanto accertato in sentenza - verificava che gli ordini di borsa

eseguiti dai colleghi di _________ fossero conformi a quelli trasmessi da PC,

dopodiché lo stesso reporting veniva semplicemente archiviato, senza che

venisse mandato in visione alla direzione generale di PC. Forse per questo

motivo - ha ipotizzato la Corte - diversi dirigenti sentiti in aula come testi

hanno dichiarato di non avere saputo che PC nel 2001 era esposta, per i

derivati, per milioni e milioni nei confronti della _________ (sentenza, pag.

35).

Comunque

sia - ha osservato la Corte - avere archiviato sic et simpliciter, anche nel

2001, quando la borsa si stava ”sgonfiando”, fino al “crollo” dell’11

settembre, il reporting della _________ - documento che dava, giorno per

giorno, una fotografia nitida e completa dell’andamento delle operazioni sui

derivati (non solo di RI 2, ma anche di altri consulenti che con essi

operavano) - è stata cosa invero improvvida (sentenza, pag. 35). Si fosse, ad

esempio, in quel marzo-aprile 2001, levato qualche segnale da parte dei

funzionari del back office borsa della sede (che ogni giorno vedevano i reporting

con le massicce perdite causate, ad esempio, da assegnazioni di titoli, da

chiusure in perdita e dalla contemporanea apertura di nuovi contratti), le cose,

forse, sarebbero - secondo i primi giudici - andate altrimenti (sentenza, pag.

36, dove la Corte si sofferma, non senza sarcasmo, sulla versione fornita da J

e dai suoi subalterni a giustificazione del loro operato). A questo proposito,

la Corte ha ancora sottolineato come la _________ trasmettesse a PC un reporting

mensile di tutte le operazioni sui derivati, aperte o in essere il cui solo

destino era, però, quello di finire archiviato senza alcun esame (sentenza,

pag. 36). I primi giudici hanno precisato che i reporting giornalieri e mensili

allestiti dalla _________ non sono da confondere con i reporting di cui ha

parlato RI 2 nei suoi verbali e in aula. Trattasi - ha ricordato la Corte - di un reporting di tutt’altro genere, che veniva allestito all’attenzione di RI 1,

per dargli modo di conoscere nel dettaglio la situazione dei conti di sua

pertinenza, ivi compresa l’operatività sui derivati e, in seguito, da quando si

iniziò a farle, delle strategie, nonché la loro performance globale (sentenza,

pag. 36).

Evocate

le modalità e la tempistica con cui il reporting destinato a RI 1 veniva

allestito e a questi regolarmente messo a disposizione (sentenza, pag. 36-39), la Corte di assise, avuto riguardo sempre al citato reporting (denominato anche PIS da

“portfolio information system”), ha sottolineato che in aula RI 2 ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, e meglio:

-

di avere sempre spedito alla fine di ogni mese all’indirizzo

di RI 1 (CP, _________) il documento portafoglio globale, che egli era solito

chiamare reporting mensile (sentenza, pag. 39), per i conti RI 1, nominativo, e

per _________;

-

di avere poi proposto a RI 1 di evitare di

spedirgli mensilmente il reporting per il conto _________, poi diventato _________,

perché l’operatività per le strategie del conto era uguale a quella del conto

nominativo, moltiplicata per tre;

-

di avere ritenuto che fosse sufficiente spedire

a RI 1 una copia della situazione patrimoniale ad uso interno e ciò con riferimento

al solo conto _________;

-

di avere sempre, personalmente o tramite la sua

segretaria, spedito a RI 1 i reporting mensili relativi al suo conto nominativo

(sentenza, pag. 40).

La

cosiddetta situazione patrimoniale a uso interno, ha osservato la Corte, in realtà è esistita in PC solo dopo che talune operazioni relative agli investimenti in

derivati sono state automatizzate. Esisteva poi l’estratto patrimoniale con il

calcolo della performance realizzato manualmente dall’Ufficio reporting (documento

allestito solo per i clienti con mandato di gestione patrimoniale e per alcuni

clienti particolari che ne facevano richiesta). L’estratto patrimoniale allestito

manualmente nel 2001 – stando a quanto riferito da RI 2 all’avv. PA 2 nel

verbale 24 ottobre 2001, pag. 5 - risulta essere stato realizzato mensilmente

solo per il conto nominativo di RI 1.

Ricordato,

poi, che RI 2 aveva preteso di avere ricevuto questi estratti dall’Ufficio reporting

e di averli sempre spediti a RI 1, accompagnandoli con l’estratto patrimoniale

ad uso interno relativo al conto _________ (sentenza, pag. 40-41), i primi

giudici hanno rilevato che RI 1 ha invece sempre negato, sia nei verbali

predibattimentali, sia in aula, di avere ricevuto nel 2001 il reporting (alias _________)

che allestiva, in parte manualmente, un funzionario della banca pur

riconoscendo - solo al dibattimento - di avere visto, in occasione

dell’incontro avuto con RI 2 il 21 marzo 2001, della “documentazione

bancaria relativa ai suoi conti” che, però, RI 2 non gli lasciò (sentenza,

pag. 41 con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 21). Tuttavia, a

questo proposito, la Corte di assise ha rilevato che, davanti agli inquirenti,

segnatamente nel verbale del 16 ottobre 2001, RI 1 aveva dichiarato di avere

regolarmente avuto modo di prendere atto dell’estratto patrimoniale informatico

ad uso interno, che regolarmente gli veniva mostrato da RI 2 e che era

considerato un documento serio, approvato anche dall’ufficio di revisione

esterno _________, ancorché ricordando che in occasione della riunione del 21

settembre 2001 della commissione del consiglio di amministrazione di PC, si era

perfino discusso di una eventuale azione di responsabilità nei confronti della

stessa _________ per non essersi resa conto, nell’approvare l’introduzione del

sistema contabile, che poi sfocia negli estratti patrimoniali, di tutta una

serie di difetti (sentenza, pag. 41).

6. Nell’accertamento dei fatti, la Corte delle assise criminali si è poi soffermata sull’audizione al dibattimento di T, membro

dell’Efin, segnatamente laddove egli ha spiegato, a mano di un apposito scritto

(doc. dib. 10) e proiettando i corrispondenti lucidi, le definizioni di base di

“opzione”, di “acquisto call” (Jong call), di “vendita call” (short call), di

“acquisto put” (long put), di “vendita put” (short put) e di “roll over”

(sentenza, pag. 42).

La Corte

ha, quindi, sottolineato che RI 1 e RI 2 hanno riconosciuto, sempre in aula, di

avere iniziato a operare sui derivati facendo operazioni singole, semplici e

coperte. In buona sostanza, inizialmente essi concordavano di comperare un titolo

e subito vendevano un call, incassando il relativo premio. Il più delle volte,

quando arrivava la scadenza, il call non veniva esercitato, per cui essi si

tenevano il premio. Analogo discorso in caso di vendita put, laddove invece del

titolo occorreva disporre in conto della liquidità necessaria per acquistare il

soggiacente (al prezzo strike) in caso di esercizio (sentenza, pag. 42 con

riferimento anche ai verbali predibattimentali di RI 1 del 2 e, in particolare,

del 16 ottobre 2001). Le prime strategie - sempre secondo i primi giudici -

vennero messe in atto nei primi mesi del 1997, ossia più o meno da quando RI 1

era entrato a far parte della commissione del consiglio d’amministrazione di PC

(24 aprile 1997) ed era diventato segretario del consiglio d’amministrazione

stesso (23 maggio 1997).

A dire di

RI 2 - ha rilevato la Corte - RI 1 si era all’epoca lamentato con lui della

poca redditività degli investimenti fino allora effettuati per rapporto

all’incremento che la borsa aveva realizzato nel medesimo periodo. RI 1 gli

avrebbe, così, accennato al fatto che, mentre i suoi conti registravano

performances intorno al 10-15%, la borsa era cresciuta di ben il 50% (sentenza,

pag. 43-44).

Dal canto

suo - sempre stando alla sentenza impugnata - al dibattimento RI 1 non ha

escluso di avere, a suo tempo, espresso a RI 2 considerazioni del genere ma ha,

nondimeno, negato di averlo spinto ad applicare le strategie affermando che è

stato, invece, lui a proporgli una nuova strategia di investimenti che

richiedeva comunque una autorizzazione (sentenza, pag. 44). A questo proposito,

la Corte ha, tuttavia, sottolineato che, nel 1997, se aveva letto la circolare

sui derivati, RI 1 non poteva non sapere che le strategie che RI 2 gli

proponeva, non vi erano contemplate. Sta di fatto che, per finire, a partire dai

primi mesi del 1997 – ancor prima di chiedere autorizzazione di sorta - RI 2,

con l’accordo di RI 1, ha avviato le prime operazioni in strategia che - come

spiegato sia da T, sia da RI 2 in aula - null’altro sono che l’apertura di una

vendita di call, in contemporanea con una vendita di put su uno stesso

soggiacente, con medesima scadenza. Se entrambe le operazioni - ha spiegato la

Corte - hanno lo stesso prezzo di esercizio (strike), la strategia viene

definita short straddle; se invece hanno prezzi di esercizio diversi, la strategia

viene chiamata short strangle (sentenza, pag. 45). Queste operazioni sono -

come ribadito da RI 2 in aula - particolarmente redditizie, in un mercato sostanzialmente

stabile, rispettivamente su titoli che hanno quotazioni relativamente stabili,

circostanza che - secondo gli stessi giudici del merito - era nota anche a RI 1

(sentenza, pag. 45).

La Corte

ha, poi, rilevato che “in caso di mercato instabile, se si producono, prima

della scadenza, oscillazioni verso il basso e nel seguito verso l’alto (o

viceversa) si può essere esercitati sia per i put sia per i call”

(sentenza, pag. 45). Le operazioni short straddle e short strangle, sempre secondo

la Corte, sono basate sull’anticipazione di “un mercato stabile”. Se il

soggiacente di base rimane entro una certa forbice di corsi, alla scadenza il

venditore di call e di put ha un utile, nel senso che il suo guadagno massimo è

pari alla somma dei premi incassati all’atto delle vendite. Se, invece, il

corso del soggiacente fuoriesce dalla zona di fluttuazione, ha osservato la Corte, il rischio di perdita può diventare illimitato (sentenza, pag. 45-46).

Per

finire - ha concluso la stessa Corte - le strategie sono operazioni molte

delicate, per cui chi le ha fatte sapeva che erano indicate in un mercato sostanzialmente

stabile. Pur sapendo ciò - ha precisato la Corte - i prevenuti hanno scelto di fare tali strategie nel 2001 sul titolo _________, quando non si poteva più

parlare di una stabilità del titolo (sentenza, pag. 46).

Illustrate,

poi, le prime operazioni in strategia eseguite (sentenza, pag. 46), la Corte delle assise criminali ha ricordato che, il 27 ottobre 1997, su indicazione di RI 2 e K,

era emerso che il capo del servizio “gestione patrimoniale” L aveva commesso malversazioni

in danno di alcuni clienti, in seguito a perdite maturate utilizzando strumenti

derivati, in particolare futures e warrants. Di questo fatto venne immediatamente

informata la commissione del consiglio d’amministrazione, nella quale già

sedeva RI 1 (sentenza, pag. 46-47). La commissione si riunì insieme ai membri

della direzione e al capo revisore di allora in due riunioni straordinarie al

termine delle quali venne deciso di sporgere denuncia penale contro L. Questi venne

arrestato il 5 novembre 1997 e rimase in detenzione preventiva fino al 22

gennaio 1998, per essere poi condannato il 16 dicembre 2003 per ripetuta amministrazione

infedele, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti (reati commessi tra

maggio 1995 e novembre 1997) a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente

(sentenza, pag. 47, cui seguono i verbali delle sedute straordinarie della

commissione del 31 ottobre e del 3 novembre 1997, sentenza, pag. 47-50).

Il 14

novembre 1997 - sempre stando alla prima Corte - venne tenuta una seduta straordinaria

dell’intero consiglio d’amministrazione di PC, cui partecipò anche RI 1 e

durante la quale ci si soffermò sugli ordinamenti previsti dall’istituto sia

per l’esecuzione delle diverse operazioni entranti in linea di conto in questa

specifica fattispecie (prodotti finanziari derivati), sia per il relativo

controllo (sentenza, pag. 50-53, con riferimento al verbale della relativa

seduta; act. 247/4). A questo proposito, risulta dalla sentenza impugnata che,

su richiesta della difesa di RI 1, la pubblica accusa ha acquisito dalla _________,

all’epoca revisore esterno di PC, la lettera che l’allora ispettore S aveva

inviato il 22 novembre 1997 all’allora presidente del consiglio d’amministrazione,

avv. _________, per segnalargli situazioni - a suo modo di vedere non corrette -

in materia di operazioni sui derivati, riscontrate durante le revisioni effettuate

nel 1996 presso le succursali di _________ e _________ e presso la sede di _________.

A questa

segnalazione è seguita la decisione del presidente di richiedere alla _________

un rapporto sulla natura del controllo e su eventuali responsabilità. Il

rapporto è stato presentato il 16 gennaio successivo (sentenza, pag. 52 con

riferimento al doc. TPC 62, in cui sono state ricordate le circolari elaborate

dall’istituto per la gestione patrimoniale, la consulenza privata e gli

strumenti derivati e in cui sono stati pure evidenziati i problemi conseguenti

all’incremento delle operazioni sui derivati e alla gestione manuale da parte

del back office borsa delle operazioni su opzioni e su futures, con conseguente

maggior difficoltà per i funzionari a mantenere aggiornate le usali verifiche).

Di questo rapporto - ha ricordato la Corte - la commissione del consiglio

d’amministrazione di PC, in cui sedeva anche RI 1, ha preso conoscenza (sentenza, pag. 57 ).

Di lì a

qualche mese, ha proseguito la prima Corte, alla stessa commissione è poi

giunto il rapporto della revisione esterna sui conti del 1997, nel quale le

carenze riscontrate nella gestione delle operazioni sui derivati venivano

riprese sotto il titolo “irregolarità, riserve e termine per il ripristino

della situazione legale” (sentenza, pag. 57) e in cui veniva assegnato alla

banca un termine scadente al 31 dicembre 1998 per “il ripristino della

situazione informatica” (sentenza, pag. 58). Ricordato che il consiglio

d’amministrazione di PC ha approvato tale rapporto il 24 luglio 1998, la Corte

ha sottolineato come, ciò nonostante, si sia dovuto attendere fino all’aprile

del 2000 per disporre di un sistema informatico che ha automatizzato alcune, ma

solo alcune, funzioni relative all’operatività sui derivati. Soltanto la

separazione dell’ufficio amministrativo titoli/back office borsa dai servizi

operativi venne realizzata subito: il primo venne inglobato nella divisione

interna diretta da R, i secondi rimasero nella divisione diretta da K. I primi

giudici hanno nondimeno rilevato che per l’operatività di RI 2 sul suo conto _________

e sui conti _________, nominativo RI 1 e Santoni, tale modifica non ebbe in

realtà effetto alcuno; sostanzialmente perché, per le lamentele di J, insieme

all’autorizzazione a “fare le strategie”, a RI 2 fu anche restituito -

se mai gli era stato tolto - il controllo delle coperture, così come la

gestione dei “blocchi” ad esse relative, operazioni che sono sempre

restate manuali e a lui affidate (sentenza, pag. 58).

In ogni

caso - ha sottolineato la Corte di merito - è certo che, dopo il caso che aveva

coinvolto L, sia a RI 2 sia a RI 1 dovevano essere ben chiare quelle che erano

le regole da rispettare in PC per poter operare sui derivati. In particolare,

doveva essere loro chiaro che, con il descritto deficit di strutture adeguate, era

essenziale il pieno rispetto delle regole fissate nello specifico campo (sentenza,

pag. 58-59).

7. Tornando

al 1997, la Corte di merito ha accertato che, poche settimane dopo che il caso L

era venuto alla luce, il 2 dicembre 1997 RI 2 ha inviato al direttore K, responsabile della divisione servizi finanziari della banca, un “promemoria”,

ossia un’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione a eseguire operazioni short

strangle e short straddle sui mercati azionari per le relazioni no. 127 865 -

GBM __________, 108'993 NSR avv. RI 1 e 126 055-ETZ _________. Su queste relazioni

- ha ricordato la Corte - a partire dal 1997 lo stesso RI 2 aveva già operato

con le cosiddette strategie (sentenza, pag. 59). Della citata istanza - ha

puntualizzato la Corte - si trovano agli atti almeno quattro esemplari: due

senza aggiunte manoscritte e corredati di un allegato, estratto dall’opuscolo

Soffex, reperibili quale doc. A annesso al verbale B7 di K, rispettivamente

quale doc. TPC 41.2, contrassegnato con il numero 51 e recante il visto di un

ispettore, forse di S; il terzo esemplare, sul quale qualcuno ha scritto “x.”

“urgente”, quale allegato al verbale di RI 2 del 1° ottobre 2001, ritenuto

che “_________” è il capo ufficio titoli e back office borsa, J; il

quarto, recante delle aggiunte a mano apposte da RI 2, quale allegato doc. B al

verbale di K, rispettivamente quale allegato doc. A al verbale di RI 2

(sentenza, pag. 60). Quanto all’istanza priva di aggiunte manoscritte, essa è

del seguente tenore:

Oggetto: operazioni “short strangle” e “short

straddle” sui mercati azionari per relazioni no.

_________

_________

_________

Con riferimento alla circolare no. 2517/4.1 del

20.12.1996 concernente le “Direttive per l’impiego di prodotti derivati”, nella

quale non è previsto l’uso di simili strategie, chiedo per conto dei clienti

summenzionati di poter operare nell’ambito di queste operazioni.

Questo genere di operazioni è descritto nel

fascicolo “SOFFEX -strategie con opzioni e futures nel contesto dei mercati

azionari” (vedi copia allegata).

Per quanto concerne le svolgimento tecnico delle

operazioni, faccio notare che i clienti interessati possiedono la liquidità

sufficiente per far fronte all’impegno derivante dalla vendita dei puts. I

calls d’altro canto rimangono teoricamente scoperti, tuttavia la copertura al

100% tramite liquidità sul prezzo d’esercizio e la scadenza ravvicinata

(massimo – 1-mese), nonché i premi incassati limitano notevolmente qualsiasi

rischio in eccesso. Inoltre faccio notare che un’eventuale fuoriuscita dai parametri

di utile per il cliente può essere compensata con un’operazione di “roll-over”.

Il rischio sulle transazioni viene portato al 100% dai clienti stessi (essi

firmeranno le necessarie dichiarazioni di scarico).

Le operazioni descritte sono molto redditizie in

quanto è statisticamente provato che l’80% delle opzioni emesse scadono senza

valore. Conseguentemente colui che approfitta della diminuzione di volatilità e

valore temporale è quello che realizza i maggiori utili (cioè il venditore).

Personalmente preavviso favorevolmente queste

transazioni in quanto permetterebbero di sfruttare anche piccole oscillazioni

giornaliere sul mercato e quindi, oltre al già menzionato “return”per il

cliente, vengono creati movimenti redditizi per la nostra banca.”

Nell’interpretare

tale scritto, i primi giudici hanno concluso che, sia come sia, esso era volto

a ottenere l’autorizzazione per fare le strategie, non contemplate dalla

circolare (sentenza, pag. 61).

Quanto

all’affermazione di RI 2 in aula, secondo cui lo scritto fosse altresì volto ad

ottenere l’autorizzazione a fare operazioni con una copertura del 10-15%,

anziché del 100%, come previsto dalla circolare, i primi giudici hanno

anzitutto rilevato che uno scenario del genere non risulta nemmeno prospettato,

rispettivamente adombrato nell’istanza.

Del resto

- ha proseguito la Corte - K (che concesse l’autorizzazione), sentito al

dibattimento, è stato categorico affermando che lui autorizzò verbalmente RI 2 a eseguire le strategie, senza però mai avere inteso un’esecuzione con il margine del 10-15%,

anziché del 100%. Quest’affermazione, K l’ha ribadito anche di fronte

all’esibizione dell’esemplare di domanda di autorizzazione in cui RI 2 aveva

apposto a mano delle aggiunte, asserendo che il volume dei contratti aperti ivi

indicati per RI 1 e _________ era di fr. 400’000.-, rispettivamente di fr. 800’000.-,

ovvero non era per niente pari al 10% del suo patrimonio dell’ordine di fr. 1'000’000.-

e osservando che nella sua testa era sempre presente la funzione occupata in

banca da RI 1 (membro del consiglio d’amministrazione), che gli impediva per

legge e per regolamento di usufruire di crediti in bianco (sentenza, pag. 61,

con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 51 segg.).

Nella

sentenza impugnata la Corte ha precisato che le dichiarazioni di K risultano supportate,

non soltanto dal tenore letterale dell’istanza di RI 2, ma dai seguenti altri

elementi oggettivi. Dapprima, dal fatto che è stato possibile appurare che per

tutto il 1998 lo stesso RI 2 aveva operato in modo tale da rispettare nella

sostanza l’integrale copertura (sentenza, pag. 63, con riferimento al verbale

del dibattimento, pag. 55); circostanza confermata anche dal rapporto 48/98

allestito il 2 dicembre 1998 dalla revisione interna (doc. TPC 41.2), che

attesta unicamente alcune vendite call non coperte sul conto nominativo di RI 1

(ma non molte). Poi, le dichiarazioni di K sono supportate dal fatto che per

nessuno degli undici conti menzionati nell’atto di accusa è mai stato tenuto un

conto margine che possa definirsi tale (sentenza, pag. 64). Certo - ha spiegato

la Corte - vi sono in atti documenti bancari su cui è stampata la parola “margine”,

ma il relativo spazio o è restato bianco oppure in esso figura la cifra zero

(sentenza, pag. 64).

Al

dibattimento, lo stesso RI 2 ha dovuto dare atto che per le opzioni un “conto

margine” in PC non è mai esistito (per i futures sì) e ha, altresì, dato

atto che ogni qualvolta egli, nei verbali predibattimentali e/o in aula, ha

parlato di “margine”, si è sempre riferito a un calcolo che faceva lui

mentalmente quando operava, dopo di che bloccava per tale importo i titoli in

deposito, rispettivamente la liquidità in conto corrente (sentenza, pag. 64).

Confrontato

con la richiesta di autorizzazione integrata con note manoscritte inviata a K -

ha osservato la Corte - RI 2 ha ipotizzato poi di avere, verso la fine del 1998,

nuovamente interpellato lo stesso K, chiedendogli di potere operare con “margine”

anziché con copertura piena, ma - ha osservato la Corte - K ha riferito di non

ricordare siffatta circostanza (sentenza, pag. 64 con riferimento al verbale

del dibattimento, pag. 54). Quanto poi all’esemplare di istanza contrassegnato

con la nota manoscritta “x Jack” “urgente” - ha rilevato la Corte - J (cui

le sigle si riferivano) ha dichiarato al dibattimento di avere più volte

reclamato, verbalmente e per scritto, sia presso K sia presso R, segnalando che

il suo ufficio non era in grado di eseguire i controlli (manuali) che la

circolare sui derivati imponeva (sentenza, pag. 65). Al che K - secondo quando

riferito dallo stesso J - di fronte alle sue esternazioni sul maggior onere

lavorativo causato dalle strategie, gli avrebbe risposto che l’operatività di RI

2 per i tre conti era autorizzata e che il controllo delle coperture l’avrebbe

da lì in poi eseguito il consulente RI 2 stesso, con che l’ufficio non avrebbe

più dovuto occuparsene. Ciò che avvenne (sentenza, pag. 66).

Per

finire - ha riassunto la Corte - al dibattimento K ha confermato quanto già riferito

agli inquirenti, ossia che alla direzione generale era noto che RI 1 operava in

borsa sui suoi conti e che si avvaleva in particolare della consulenza di RI 2

(sentenza, pag. 66 con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 54).

8. Ricordato

di nuovo che il caso L ha tenuto banco in seno alla commissione del consiglio

d’amministrazione di PC ancora nell’avanzata primavera del 1998 e che lo stesso

è venuto a costituirsi come un’irregolarità nel rapporto della revisione

esterna del maggio 1998, approvato dall’intero consiglio d’amministrazione il

24 luglio successivo (sentenza, pag. 67), i primi giudici hanno rilevato che le

misure che ne sono seguite sono in buona sostanza state annullate dall’agire

dell’ex-direttore K quando, autorizzato che ebbe RI 2 a operare sui derivati per i due conti di pertinenza di RI 1 e per il conto _________ dello stesso RI

2, provvide nel contempo a risolvere le lamentele e le reclamazioni del capo

ufficio titoli e del back office borsa J, allegerendolo delle mansioni

(fondamentali per evitare rischi) di controllo delle coperture (sentenza, pag.

68).

Il 10

luglio 1998 - stando sempre alla sentenza impugnata - l’ispettorato interno

aveva consegnato anche ai membri del consiglio d’amministrazione un rapporto su

un’ispezione tenuta presso la succursale di _________ (AI 247/10) in cui

venivano espresse critiche di non poco conto all’operatività sui derivati così

come veniva condotta dai consulenti di _________ (sentenza, pag. 68).

Il 30

ottobre successivo lo stesso ispettorato inviava, tra l’altro anche ai membri

della commissione del consiglio d’amministrazione della banca, un rapporto

relativo a un’ispezione effettuata dal 28 settembre al 23 ottobre 1998 presso

la succursale di Lugano (AI 247/12).

Un terzo

rapporto – ha accertato la Corte – è stato trasmesso dalla revisione il 18

novembre 1998, tra l’altro, di nuovo anche alla commissione, in relazione ad

un’ispezione effettuata presso la sede _________ in merito alle operazioni del

personale. In questo terzo rapporto veniva sottolineata la necessità – viste le

deroghe concesse – di uno stretto rispetto delle disposizioni in vigore,

nell’attesa dell’emanazione di nuove direttive che chiarissero il concetto di

speculazione da parte personale (sentenza, pag. 69 con riferimento ad AI

247/13).

Una

quarta ispezione - sempre stando alla prima Corte - è stata infine eseguita

dall’ispettorato interno nei giorni dal 19 al 27 novembre 1998, presso la sede

di _________. Di quest’ispezione fa stato il rapporto 48/98 di data 2 dicembre

1998 inviato al direttore della succursale di _________, G, alla Direzione - Sede

di _________, ai membri della commissione del consiglio di amministrazione e alla

società _________ (AI 247/15, corrispondente alla versione ridotta, e doc. TPC

41.2 nella versione integrale). Nelle “osservazioni di particolare rilevanza”

figura quanto segue (sentenza pag. 70):

“ - le operazioni su opzioni; anche quelle effettuate a copertura di

posizioni in deposito,devono essere eseguite unicamente quando tutta la documentazione

contrattuale è firmata e agli atti;

le strategie finanziarie effettuate a mezzo di prodotti,

derivati non sono contemplati dalla suddetta circolare e non sono previste deroghe

da parte della Direzione Generale. Le strategie applicate presso la dipendenza

danno come risultato alcune posizioni non coperte con gli attivi di base ed

altre con garanzie non formalizzate come esplicitamente richiesto. Questo tipo

di operazioni non sono quindi permesse con l’attuale regolamentazione (“direttive per l’impiego di prodotti derivati” e “disposizioni per

il personale concernente gli affari in proprio”).”

Dagli

allegati al rapporto - che RI 1, in aula, ha dichiarato di non avere ricevuto,

ai membri della commissione essendo stato recapitato solo il rapporto - risulta

che gli ispettori ebbero modo di prendere conoscenza della domanda di

autorizzazione 2 dicembre 1997 di RI 2 a K, dei formulari “condizioni generali per operazioni a termine e su opzioni” e “atto di costituzione di

pegno” firmati il 3.4.1997 da RI 1, della valutazione al 1.12.1998 e

deposito 108993 del conto nominativo RI 1 e del fatto che non sempre le vendite

di call eseguite sul conto nominativo RI 1 erano coperte.

Basandosi

sulla documentazione in atti, in particolare sul “foglio rosa” intitolato

“nota di revisione”, i primi giudici hanno accertato che i risultati

dell’ispezione furono discussi dai revisori interni (S e U) con il direttore G

e con Q (sentenza, pag. 70). Pur se, sentiti come testi, questi ultimi hanno

dichiarato di non ricordare di avere discusso con gli ispettori le risultanze

del citato rapporto (sentenza, pag. 71), la Corte ha sottolineato come

l’accertamento di cui sopra si fondi anche sulla lettera che, due giorni prima

di andare in pensione, G ha scritto alla sede di _________, alla direzione e

all’ufficio revisione e in cui, riferendosi alle osservazioni contenute nel

rapporto di revisione 48/98 del 2 dicembre 1998, ha scritto quanto segue:

Nel rapporto di revisione si segnalano sia la

mancanza della documentazione prevista dalla circolare 2517/4.1,sia l’utilizzo

di strategie finanziarie con prodotti derivati non contemplate dalla circolare

stessa.

Praticamente per tutte le relazioni per le quali

sono state fatte operazioni con prodotti derivati (vendita di call coperti)

senza la firma delle condizioni generali per le operazioni a termine e su

opzioni la documentazione mancante è stata fatta sottoscrivere, rispettivamente

verrà fatta firmare entro breve tempo. Presso l’ufficio si è nuovamente fatto

presente l’inderogabilità della firma di questa documentazione prima di

operare.

Per quanto riguarda l’utilizzo di strategie

(meglio la contemporanea vendita di un put e di un call sullo stesso titolo)

rileviamo anzitutto che le stesse non sono state effettuate per clienti con

relazioni presso la succursale di _________. Riteniamo comunque che questo tipo

di operazioni debbano, in forza delle circolare già citata, poter essere autorizzate

dalla Direzione Generale. Pur condividendo la preoccupazione per il controllo

di queste posizioni, riteniamo a titolo eccezionale sia necessario dare questa

possibilità a clienti che non presentano problemi di solvibilità e che siano a

conoscenza del funzionamento di questi prodotti.” (sentenza, pag. 71)

Commentata

con ironia la missiva, specie con riferimento al fatto che G sapeva benissimo

che i clienti cui si riferiva erano RI 1 e RI 2, come pure al fatto che, pur

manifestando preoccupazione, egli caldeggiò la proposta di dare loro la possibilità

a titolo eccezionale di operare con le strategie (sentenza, pag. 71), la Corte

di assise ha, per finire, preso atto che in questo modo il rapporto del 2

dicembre 1998 dell’ispettorato interno non ebbe seguito (sentenza, pag. 72).

K- cui

la lettera di G era stata trasmessa - ha riferito al dibattimento di non averne

parlato con il partente G e di non avergli dato risposta, né per il sì né per

il no, ipotizzando di averla demandata ad un altro membro della direzione

generale.

Comunque

sia - così hanno accertato i primi giudici - nessuno intervenne, né allora, né

dopo, se non a bloccare, quantomeno a controllare se le strategie che venivano

eseguite sui conti del membro della commissione del consiglio d’amministrazione

(RI 1) e del funzionario RI 2, rispettavano o meno le direttive sui derivati e,

in particolare, le regole relative al controllo delle coperture e ai “blocchi”

degli averi (sentenza, pag. 72).

Così come

accertato dalla prima Corte, la revisione interna non lasciò però cadere la

questione. La ripropose nel rapporto 23 dicembre 1998 relativo all’attività

nel quarto trimestre, specie con riferimento alla mancata osservanza della

direttiva 2517/4.1 del 20 dicembre 1996 a seguito della constatazione di operatività senza la necessaria documentazione contrattuale e senza la necessaria

copertura (sentenza, pag. 72; AI 247/16). Riunitasi l’8 gennaio 1999, la commissione

del consiglio d’amministrazione - alla presenza tra l’altro di RI 1 e, per la

prima volta, di B - ha tuttavia passato sotto silenzio il rapporto 48/98

(sentenza pag. 73), così come l’amara conclusione finale del rapporto

trimestrale e, cioè, che:

da queste richieste e da alcune altre

constatazioni fatte, si ricava l’impressione che i controlli interni non sono

più meticolosi come in passato e che soprattutto situazioni nuove colgono talvolta

impreparati i settori di retrovia; le strutture attuali non permettono, a

nostro giudizio, un ulteriore sviluppo dell’attività, almeno nell’area dei

prodotti finanziari”

(sentenza, pag. 72).

Al

dibattimento - ha ricordato la Corte - RI 1, prodotto il verbale completo della

riunione che attesta come altri furono gli argomenti che occuparono

l’attenzione dei consiglieri, ha giustificato il silenzio adducendo che i

descritti rapporti non lo preoccupavano per nulla, ritenendo che la revisione

interna stesse facendo bene il suo lavoro (sentenza, pag. 73).

La Corte

non ha però mancato di esprimere le sue perplessità riguardo tali affermazioni,

specie considerando che RI 1 e altri presenti disponevano di rapporti che ponevano

l’accento su operazioni sui derivati molto particolari (le strategie),

eseguite da un consulente della Banca nell’interesse del suo conto cifrato

personale e di quelli di un membro della commissione del consiglio di

amministrazione. Cioè, il rapporto attirava l’attenzione su operazioni che

l’ispettorato definiva “non permesse con l’attuale regolamentazione” e

comunque non totalmente in ordine con le coperture (sentenza, pag. 73). Cercando

le ragioni di questo strano silenzio, la Corte ha rilevato che “se nessuno

alla riunione dell’ 8.1.1999 parlò per “riverenza” o per “deferenza” verso

l’avv. RI 1 (che, all’epoca, con i derivati stava guadagnando) o per altro

motivo, alla Corte non è dato di sapere. Certo è che al cliente-organo avv. RI

1 non conveniva parlarne” (sentenza pag. 73).

Certo è -

ha accertato la Corte giudicante - che dal 1999, per migliorare ulteriormente

la redditività delle strategie, RI 2 cominciò a “fare leva sul

patrimonio”, ovvero “a lavorare col margine”, diminuendo, fino ad

arrivare al cinquanta per cento, il grado di copertura delle operazioni. Complice

il favorevole andamento della Borsa, i vantaggi a fine anno - ha osservato la

Corte - non mancarono di farsi sentire, apportando ad _________ e al nominativo

RI 1 le strabilianti performances del 50% e a _________ l’ottima performance

del 12%. Che ciò sia avvenuto contravvenendo alle regole - ha rilevato la Corte

- sembra però non avere interessato nessuno, tanto meno colui che di tali

performances in primis beneficiava. Che RI 1, organo di

PC, quando c’erano in gioco i suoi interessi di cliente non si preoccupasse

molto che il funzionario RI 2 non fosse attento al rispetto delle formalità,

sarebbe poi anche comprovato, secondo la Corte, dalle dichiarazioni di scarico

sui rispettivi suoi conti (sentenza, pag. 74).

9. Rilevato

che nel rapporto sulla revisione dei conti annuali per il 1998 emesso il 7

maggio 1999 da _________ l’irregolarità segnalata l’anno precedente era stata

tolta e che i tempi per la messa in funzione del supporto informatico

s’avveravano essere piuttosto lunghi, i primi giudici hanno riportato la

lettera 23 luglio 1999 che RI 1, diventato nel frattempo vicepresidente del

consiglio d’amministrazione di PC, aveva indirizzato ai due capi area, B ed R,

con copia all’entrante in funzione, il 1° agosto 1999, nuovo presidente del

consiglio d’amministrazione, F. In questa lettera, RI 1 si lamentava delle

modalità con le quali la banca era solita procedere alla presentazione dello

stato patrimoniale dei clienti non in gestione, con particolare riferimento

all’incompletezza dei relativi dati di riferimento, sollecitando una definizione

dei problemi entro l’autunno successivo (sentenza, pag. 75). Il tema sollevato

da RI 1 - hanno ricordato i giudici di primo grado - è stato subito posto

all’ordine del giorno della seduta della commissione del 27 luglio 1999 (sentenza,

pag. 76 con riferimento al relativo verbale, AI 247/23). Tuttavia - ha

accertato la Corte - è solo nell’aprile 2000 circa, con la messa in funzione

del sistema denominato “Info 8000”, che RI 2 è stato in grado di stampare per i conti

di pertinenza di RI 1, ma anche per gli altri conti, la citata situazione

patrimoniale ad uso interno.

Per

quanto riguarda le operazioni sui derivati - sempre stando alla sentenza di

primo grado - Info 8000 ha altresì consentito di allestire ed eseguire per via

informatica la trasmissione degli ordini di borsa, i conteggi relativi ad ogni

operazione nonché la contabilizzazione in conto corrente, nelle varie rubriche,

degli accrediti e degli addebiti (sentenza, pag. 77). Sennonché - ha rilevato

la Corte - in aula, RI 2 ha dichiarato, in ciò confortato da J, che Info 8000

non era in grado né di verificare automaticamente le coperture, né di procedere

automaticamente al blocco e allo sblocco del deposito titoli e che queste

operazioni sono sempre rimaste di sua competenza (sentenza, pag. 77). Questa

dichiarazione non è stata - secondo la Corte - smentita nemmeno dalla

deposizione di C, assunto in PC il 1° ottobre 2000, quale capo area logistica e

come membro della direzione generale, che, a torto, ha preteso che all’interno

della banca si riteneva che il controllo delle coperture delle operazioni in

derivati avvenisse automaticamente attraverso il citato sistema informatico

(sentenza, pag. 77). La Corte non ha creduto a C nemmeno quando questi ha preteso

di avere saputo solo nel 2003-2004 che ciò non era il caso. Secondo la Corte,

in effetti, le note perdite milionarie avveratesi nel settembre 2001 non

potevano già allora non avergli fatto capire che le lacune nella gestione dei

derivati si ponevano proprio a livello delle coperture e del relativo blocco.

Proseguendo nell’analisi della deposizione di C, la Corte ha sottolineato che

egli non poteva avere dimenticato nemmeno le indagini fatte dalla revisione

interna e da quella esterna in relazione al cosiddetto caso W (consulente

presso la Succursale di _________), scoperto nella prima decade di gennaio 2001;

indagine in cui era emerso che il soggetto aveva procurato perdite a diversi

suoi clienti, tra l’altro, proprio con operazioni in opzioni short put, tanto

da spingere il direttore generale B a ordinare all’ispettorato interno di

allestire alla sua attenzione un rapporto speciale, cosa che è stata fatta il

24 gennaio 2001. Rapporto (AI 247/38) nel quale gli ispettori hanno richiamato

al direttore generale regole che già i colleghi che li avevano preceduti avevano

a suo tempo segnalato agli organi della banca, specie con riferimento alla circolare

n. 2517/4.1, che esigeva che l’impegno derivante dal contratto fosse coperto al

cento per cento e che le coperture fossero controllate dal back office borsa

(sentenza, pag. 79). Nonostante l’entrata in vigore di Info 8000 (primavera

2000) - ha concluso perentoriamente la Corte di assise - la questione dei

controlli e delle coperture era ancora, nel mese di gennaio 2001, ben lungi

dall’essere risolta (sentenza, pag. 79).

10. La Corte ha, poi, ricordato che, nel corso del 1999, il consiglio

d’amministrazione di PC ha subito importanti cambia- menti: il 1° agosto è

diventato presidente F e il 1° luglio RI 1 ha iniziato ad operare come vicepresidente. Ancora, la Corte ha ricordato che, nel corso di quell’anno, erano nati

dei conflitti tra il nuovo capo revisore - V, entrato in funzione il 1° gennaio

1999 - e i revisori a lui sottoposti (S, Z e SC) tanto che questi hanno chiesto

ed ottenuto di recarsi, il 6 dicembre 1999, ad _________nello studio legale del

nuovo presidente del consiglio d’amministrazione (F), per manifestargli le loro

lamentele nei confronti del capo. Z - stando alla sentenza impugnata - dopo i

fatti del settembre 2001 rilasciò un’intervista al Giornale del Popolo, in cui disse

che i revisori rivelarono al presidente già in quel dicembre 1999 altre cose

che in banca non funzionavano e, tra queste, l’operatività sui derivati, che

veniva autorizzata benché non vi fossero né i mezzi, né gli uomini, né la struttura

per farli (sentenza, pag. 80) col che si creavano dei rischi (sentenza, pag.

80). Da qui la reazione di F, sfociata nella promozione di una causa civile in

Pretura contro due giornalisti del Giornale del Popolo, poi sospesa per accordo

tra le parti.

Dal

profilo penale - sempre stando a quanto accertato in sentenza - i difensori di RI

1 hanno inoltrato il 12 dicembre 2003 al Ministero pubblico una denuncia contro

F per falsa testimonianza. Il relativo procedimento penale è terminato con un

decreto di non luogo a procedere, confermato dalla Camera dei ricorsi penali.

Sta di fatto che F ha sempre negato di essere stato informato dai revisori in

merito a problemi connessi con l’operatività sui derivati. Certo è - secondo la

Corte - che alla seduta 28 gennaio 2000 della commissione cui parteciparono, su

invito del presidente, sia il capo revisore che i tre ispettori, un discorso

pacato non poté essere fatto poiché si arrivò subito ad un litigio tra S e V

che portò ben presto all’interruzione della trattanda. Di lì a qualche mese -

cosi risulta accertato in sentenza - S diede le sue dimissioni, seguite da

quelle di Z. Poco dopo, ossia il 29 novembre 2000, anche V gettò la spugna (sentenza,

pag. 80).

In aula -

ha ricordato la Corte - Z ha confermato le sue precedenti dichiarazioni,

ancorché sfumandole, ossia distinguendo tra ciò che si sapeva prima e ciò che

si sapeva dopo il settembre 2001 e riconducendo il discorso fatto il 6 dicembre

1999 al presidente del consiglio d’amministrazione alla prospettazione di un possibile

scenario di rischio in relazione al quale, tuttavia, non vennero fatti dei nomi

(sentenza, pag. 80-81).

11. Riassunti

i fatti relativi alle imputazioni contro il solo RI 2 (consid. 13, pag. 81), la

Corte delle assise criminali si è soffermata sul conto _________ (di pertinenza

di RI 1), osservando che esso era stato aperto dallo stesso RI 1 il 3 gennaio

2000, per effettuare delle operazioni sull’indice SMI, ritenuto che la posta

relativa al conto era “trattenere” (sentenza, pag. 81). Tuttavia, la

Corte ha ricordato come nel verbale del 2 ottobre 2001 RI 1 abbia detto che RI

2 gli riferiva verbalmente circa le operazioni eseguite e che qualche volta,

durante i loro incontri, gli mostrava l’estratto patrimoniale ad uso interno

della banca precisando che si trattava di un documento in cui venivano riassunte,

ad uso dei consulenti, tutte le posizioni e che talvolta veniva mostrato e

consegnato anche ai clienti perché si trattava dell’unica possibilità, viste le

carenze informatiche, di illustrare lo stato del loro patrimonio (sentenza,

pag. 81). Di _________ - stando alla Corte - RI 2 , già

nel verbale del 1° ottobre 2001 (con conferma al dibattimento), aveva riferito che

esso ha cominciato ad operare verso inizio 2000, senza un versamento di

contante, ancorché il rischio fosse coperto da ulteriore patrimonio di RI 1 sul

conto nominativo. In concomitanza con la sua apertura, RI 1 aveva comunque

sottoscritto l’usuale formulario generale di costituzione pegno, oltre che le

condizioni generali per operazioni a termine su opzioni, la convenzione per la

costituzione di deposito di titoli, la convenzione fiduciaria e l’ordine per

mandato di investimento, ossia il cosiddetto “minimandato” (sentenza,

pag. 82). Si è trattato dell’unica volta - ha osservato la prima Corte - che RI

1 ha firmato (lui personalmente, rispettivamente sua madre per _________ e sua

sorella per _________) questo formulario, ritenuto che, al di là dell’esistenza

di detto formulario, il conto _________ è stato gestito in modo del tutto

analogo agli altri conti di pertinenza dello stesso RI 1, ovvero con

investimenti in titoli e su derivati (“strategie”), operazioni queste

ultime che il citato “minimandato” nemmeno menzionava (sentenza, pag.

82).

Sin

dall’apertura, nel 1992, del suo conto nominativo e pure negli anni successivi

- ha proseguito la Corte - RI 1 non ha mai conferito a PC il cosiddetto “mandato

di amministrazione” o “mandato di gestione patrimoniale”, sua intenzione

essendo, secondo RI 2, quella di rimanere autonomo e decidere lui come gestire

il patrimonio di sua pertinenza (sentenza, pag. 82).

Su _________

- si legge nella sentenza - già il 14 gennaio 2000, sono state ordinate, senza

chiedere autorizzazione alcuna, le prime operazioni in “strategia” sullo SMI.

Queste operazioni sono proseguite fino a settembre 2001 (sentenza, pag. 82).

Secondo

gli accertamenti della Corte, il cifrato _________ - aperto dopo la chiusura di

_________ e con avente diritto economico la sorella di RI 1, che ha firmato la

documentazione di routine il 21 novembre 2000, conferendo procura a U e

sottoscrivendo l’atto di costituzione in pegno e le condizioni generali per le

operazioni a termine e su opzioni, nonché il formulario posta “trattenere” - è

stato operativo sui derivati, in particolare con le strategie, da subito

dopo la sua apertura (sentenza, pag. 83). Dell’operatività si sono, però,

occupati RI 2 e RI 1 e non altre persone.

Ciò

posto, la Corte di assise ha accertato che, da giugno 2000 circa, RI 2 ha operato, di regola, con le medesime strategie sul buono di godimento _________ per sette

dei conti qui in esame. In pratica, egli passava singoli ordini di borsa - ordini

distinti ma uguali, salvo che per il numero dei contratti - per _________ (cui

subentrò poi _________), per il nominativo RI 1 e per gli altri indicati

nell’atto di accusa. Inizialmente la proporzione era di 100 contratti per _________,

di 50 contratti per il nominativo RI 1 e per _________ e di 25 contratti cadauno

(con riferimento al solo RI 2) per _________ (sentenza, pag. 83). L’operatività

sullo SMI nel 2000 ha riguardato, invece, il conto _________. A partire dal

2001, RI 2 ha esteso quest’operatività anche agli altri sette conti, in un

rapporto che, fatte le debite proporzioni, è stato quello di 4 volte _________,

3 volte _________, 2 volte _________ e una volta il conto nominativo RI 1, _________

(sentenza, pag. 83). Occasionalmente RI 2 ha poi eseguito strategie, senza autorizzazione, per ulteriori tre clienti, con perdita complessiva di fr.

126.000.- circa. Questa perdita è stata riconosciuta e coperta dai clienti ciò

che ha comportato, in assenza del requisito del danno, il decadimento

dell’imputazione di amministrazione infedele nei confronti di RI 2 (sentenza,

pag. 83).

12. Stando

alla sentenza impugnata, RI 1 ha pure eseguito operazioni - ancorché semplici -

su un conto di modesta consistenza di cui egli era titolare, insieme alla

collega di studio, presso l’PC e sul quale affluivano gli affitti di uno

stabile, di cui i due erano comproprietari.

Il 25

gennaio 2000 – ha, poi, accertato la Corte - RI 1 ha aperto presso la _________ il conto cifrato “_________”, di cui era avente diritto economico la

sua compagna, poi divenuta sua moglie. Su questo conto - stando ai primi

giudici - sono state eseguite operazioni con strumenti derivati, futures e opzioni,

ma non operazioni short straddle e short strangle. Il conto, di

cui RI 1 era procuratore e che aveva posta a trattenere, è stato chiuso il 2

febbraio 2001.

Sempre presso la _________ - ha proseguito la Corte - è stata

aperta, il 25 gennaio 2000, la relazione cifrata “_________”. Avente diritto

economico di questa relazione risultava essere sempre l’allora compagna

dell’accusato. E, come con il “_________”, RI 1 aveva procura anche su questo

conto. Tuttavia, con scritto del 23 novembre 2001, l’avente diritto economico

ha comunicato alla banca di non riconoscersi quale titolare della relazione.

Anche su questo conto sono state eseguite operazioni con strumenti derivati, opzioni

e futures (sentenza, pag. 84-85).

Infine -

hanno accertato i primi giudici - il 12 febbraio 2001 RI 1 ha aperto presso la _________ anche un conto nominativo, sul quale ha eseguito quattro vendite put

“to open” , di cui una sul titolo _________, due sul titolo _________, una

sul titolo _________ (sentenza, pag. 85).

Diversamente

da PC, che richiedeva totale copertura delle operazioni, presso la _________

l’operatività sui derivati – stando alla prima Corte - avveniva con il sistema

del “margine”. Ciò significava che, a ogni variazione delle operazioni

in essere, il consulente, rispettivamente il sistema informatico, provvedeva a

“bloccare” sull’apposito conto il margine di copertura (sentenza, pag. 85).

Ritornando alle singole operazioni eseguite in _________, la Corte,

fondandosi sulle verifiche effettuate dal perito dell’Efin, ha accertato che

sulla relazione “_________” vennero depositati complessivamente fr. 1'263’748.-.

I soldi vennero trasferiti - quando la relazione fu estinta - sul conto “Cortesemente”.

L’operatività sui derivati e la compravendita di titoli avrebbe prodotto un

utile realizzato di fr. 43’983.-. Quindi, una performance del 3-4%, ben lontana

- sempre secondo la Corte - da quel 50% che invece avevano fruttato a RI 1 le

operazioni speculative eseguite presso PC (sentenza, pag. 86). L’ operatività

su “Cortesemente” - ha rilevato la Corte fondandosi sempre sui calcoli

illustrati dall’Efin - si è conclusa, invece, con una perdita realizzata sui futures

di fr. 237’936.-, ritenuto inoltre che, al 16 ottobre 2001, ulteriori perdite

per fr. 614’000.- erano ancora “latenti” (sentenza, pag. 86).

Ciò

posto, i primi giudici si sono soffermati sullo scritto che M, dimorante a

Londra, ma all’epoca consulente presso _________, ha inviato nell’imminenza del

dibattimento ad uno dei difensori di RI 1 (doc. TPC 113). In tale scritto, M affermava

di avere avuto l’impressione che RI 1 non avesse una particolare padronanza dell’uso

di “semplici e basilari prodotti derivati (opzioni su cambi)” e, perciò,

lui tentò di spiegargli cosa fossero gli obiettivi di una determinata strategia,

quali ne fossero i costi, i potenziali utili e le potenziali perdite senza però

suscitare un grande interesse da parte del suo interlocutore proprio a causa

delle sue difficoltà nel capire i concetti basilari della specifica materia

(sentenza, pag. 86). La Corte non ha ritenuto di dover dare peso a tali

dichiarazioni poiché lo stesso RI 1, nel suo verbale dell’11 ottobre 2001,

aveva dichiarato il contrario, e cioè di avere avuto una conoscenza in materia

superiore a quella di un normale investitore, ancorché non di livello di un

investitore professioni- sta. Per quanto riguarda le conoscenze dell’istituto

del cosiddetto roll over, la Corte si è riferita alle dichiarazioni rese

da RI 1 nei verbali del 2 e del 16 ottobre 2001: in particolare, ricordando

l’intensissima attività di investimento del patrimonio proprio e di famiglia - in

cui era affiancato da RI 2 - a partire dal 1995 e, in particolare dal 1998, con

le quali venivano privilegiate le cosiddette strategie, ovvero le

combinazioni short call/put, accumulando un patrimonio che, partito da

circa fr. 1'000'000.-, a fine 2000 non era lontano dai fr. 5'000’000.-, con performances

che nel 1999 e nel 2000 ruotavano intorno al 50% (sentenza, pag. 87).

Sempre a

proposito delle conoscenze di RI 1 in queste materie, la Corte ha, inoltre,

fatto riferimento a quanto da lui dichiarato in aula e, cioè, che a lui i derivati

“piacciono” e che, presso PC, da solo - senza cioè la collaborazione di

consulenti - aveva fatto nel 2000 investimenti anche in hot issues e in

penny stocks e che, nel 2001, aveva deciso di effettuare “degli

investimenti in derivati sull’indice DAX”, operazioni che venivano sì

gestite da RI 2, ma da lui seguite con grande attenzione (sentenza, pag. 87 con

riferimento al verbale predibattimentale del 24 ottobre 2001, pag. 2). Sempre su questo tema, la Corte ha ricordato che, al dibattimento, RI

2 ha dichiarato che le conoscenze di RI 1 sui derivati erano molto buone

(sentenza, pag. 88).

Vagliando

poi l’affermazione dei difensori di RI 1, secondo cui l’informazione che dava PC

era insufficiente (a lui non sarebbe nemmeno stato consegnato l’opuscolo

menzionato nelle “condizioni generali per operazioni a termine e su opzioni

“), i primi giudici hanno anzitutto rilevato che, al riguardo, RI 2 ha, invece, sostenuto che la banca aveva fatto stampare molti esemplari di tali opuscoli. Poi, la

Corte ha fatto presente che in _________ RI 1 aveva sottoscritto dei formulari

i quali, al punto “Caratteristiche e rischi”, davano/danno addirittura

per scontato che il cliente conoscesse/conosca la caratteristiche degli

strumenti derivati, per cui la banca, non soltanto non si assumeva/ assume

nessun obbligo di istruire il cliente per permettergli di operare sui mercati,

ma addirittura declinava al riguardo preventivamente ogni responsabilità

(sentenza, pag. 88). RI 1 - ha accertato la Corte - sapeva in ogni modo che in _________,

contrariamente a quanto accadeva in PC, esisteva un conto margine (sentenza,

pag. 88-89). E’ invero singolare - ha commentato infine la Corte – che, nella

sua qualità di organo della banca, a suo dire sempre attento e animato dal

desiderio di fare il bene dell’istituto, nonché di fine giurista quale era, a RI

1 non sia mai venuto in mente, da un lato, che la circolare del 1996 sui

derivati di PC, per le opzioni non conosceva la nozione di “margine” ma

solo quella della copertura al 100% e, d’altro lato, che non l’abbia stupito -

dopo che RI 2 prese a parlargli di ”margine” - che un tale conto non

esistesse, quanto meno per il suo conto nominativo, visto che tutta la posta

veniva inviata alla sua cassetta postale (sentenza, pag. 89).

I primi giudici

hanno poi ritenuto che RI 1 fosse attento anche ai problemi operativi della

banca e non solo quindi a quelli di più ampia portata riguardanti le strategie

anche sulla base dello scritto 23 luglio 1999, indirizzato ai direttori B e

R con il quale egli - diventato da poco vicepresidente - aveva vibrantemente

protestato, lamentando l’assenza di un estratto patrimoniale che potesse

definirsi tale (sentenza, pag. 89). Non solo. Il 27 gennaio 2000 - ovvero nello

stesso periodo in cui aveva aperto presso _________ il conto “_________, ciò

che gli ha permesso di constatare di persona la diversità delle procedure,

sopratutto in relazione alle esigenze che _________ poneva per gli investimenti

in derivati - RI 1 si è di nuovo rivolto ai direttori per lamentare un errore

di cui sarebbe rimasto vittima a seguito del fatto che sul suo conto personale sarebbero

spariti US$ 7’500.- relativi a un put (sentenza, pag. 89). In realtà -

ha ricordato la Corte - era accaduto che US$ 7’500.- costituenti il premio per

un’apertura short put su delle azioni americane erano stati accreditati

al conto di una società anziché al conto di RI 1. Quel 28 gennaio 2000 - ha

puntualizzato la Corte - l’allora direttore R ha scritto a RI 1, spiegando

l’accaduto e riconducendo l’errore al fatto, già noto alla commissione del

consiglio d’amministrazione (e quindi anche allo stesso RI 1), che “nel

nostro istituto i rischi operativi sono molto alti, a causa della complessa

organizzazione e dei flussi di lavoro non ancora compiutamente documentati e

solo parzialmente automatizzati” e al fatto che si era trattato, in concreto,

di un’operazione sui derivati eseguita con mezzi manuali, ancorché rispettando

tutte le direttive in materia e, anche “nell’organizzazione dei processi

legati alla trattazione degli ordini (attribuzione dei consulenti ai clienti,

operatività sui depositi, immissione degli ordini, controllo delle operazioni

ecc.) e di quelli relativi all’informazione dei clienti (consegne di documenti,

controllo degli estratti ecc.)” (sentenza, pag. 90). Quindi, la Corte ha

sottolineato il sarcasmo e la competenza evidenziati da RI 1 nello scritto

inviato in via confidenziale al presidente del consiglio d’amministrazione F,

in cui evidenziava l’errore commesso dalla Banca a suo danno (e appena corretto),

rilevava come “purtroppo gli errori si moltiplicano”, sottolineando come

non ci si possa “trincerare dietro l’insufficienza informatica” e

terminava chiedendosi “ se il mio caso è raro quanto il millenium bug” (sentenza,

pag. 92).

In questo

contesto, la Corte ha ritenuto poi rilevante il fatto che il cliente-organo RI

1 aveva ricevuto nel gennaio 2000 il “ _________”, ossia il reporting

del suo conto nominativo, che egli lo aveva letto e controllato e che era

stato in grado di metterlo in connessione con i conteggi che via via gli

venivano spediti ogni qualvolta che, a fronte di tale suo conto, venivano

aperte posizioni put e/o call su questo o quel soggiacente, per cui

perveniva ad incassare il premio (sentenza, pag. 93). Mettendo

in nesso tra loro il reporting ed i conteggi, RI 1 era in grado, secondo

i giudici di prima sede, di scoprire errori di contabilizzazione a suo danno

anche se la posta, ancorché non disprezzabile, non era nemmeno di quelle di

cinque o sei cifre che incassò ripetutamente, a titolo di “premi” nel

corso del 2001 (sentenza, pag. 94).

La Corte

ha, poi, ricordato che RI 1, nel verbale del 2 ottobre 2001, aveva detto agli

inquirenti di avere ricevuto regolarmente i conteggi relativi al suo conto

nominativo, di averli letti e capiti. Quindi, la Corte ha ricordato che, se al

dibattimento RI 1 ha dichiarato di avere ricevuto i conteggi ma di non averli

letti perché per lui faceva stato ciò che RI 2 gli comunicava oralmente (sentenza,

pag. 94), dopo che gli furono prospettate le sue dichiarazioni predibattimentali,

egli è pervenuto, infine, a confermarle (verbale dl dibattimento, pag. 48). A

questo proposito, la Corte ha pure accertato - basandosi, tra l’altro, sulla

deposizione in aula di P, segretaria in PC - che i citati conteggi RI 1 li ha

sempre ricevuti per posta, inviatagli non da _________ dal consulente RI 2,

bensì dalla sede di _________.

La Corte

ha rilevato anche che P ha pure reso dichiarazioni da cui si evince che RI 1,

al di là del suo dire, era diventato, nel 2000-2001, un esperto conoscitore di

derivati (sentenza, pag. 94, con riferimento al verbale del dibattimento, pag.

42). Sempre diffondendosi sul tema della competenza in materia acquisita da RI

1, la Corte ha ricordato che, già nel 2000, scrivendo a F, l’imputato aveva

utilizzato, parlando di derivati, termini quali “ le operazioni che “fanno

leva” dimostrando di conoscerne bene il significato, contrariamente a

quanto da lui preteso al dibattimento (sentenza, pag. 95). Che egli

padroneggiasse la materia - stando alla sentenza impugnata - risulta

ulteriormente suffragato dal fatto che, quando nel corso del 2000, segnatamente

quando il Consiglio di Stato stava ancora preparando il Messaggio per la modifica

della legge sulla PC che l’avrebbe portata a diventare “banca universale”,

la Consigliera di Stato lo chiamò e lo incaricò di rielaborare un testo, da

inserire nel messaggio, che spiegasse in modo sintetico ma completo gli

strumenti sui derivati. RI 1 ne riferì alla commissione del consiglio

d’amministrazione e a B. Questi, incaricato dell’allestimento del relativo

progetto, elaborò un testo che presentò dapprima alla commissione e, poi, a RI

1, affinché lo visionasse e gli confermasse che esso poteva essere rimesso alla

Consigliera di Stato (sentenza, pag. 95). La Corte - preso atto del contenuto

di tale testo - ha ritenuto che esso descrive in modo sintetico e completo

quelle che sono le principali caratteristiche di siffatti prodotti ed ha

considerato significativo il fatto “che l’okey finale al documento lo

dovesse dare il vicepresidente avv. RI 1 piuttosto che B o altri”

(sentenza, pag. 95).

13. Illustrati di nuovo i dissidi sorti in seno alla revisione interna

di PC nel corso del 1999 (dissidi risoltisi con diversi avvicendamenti;

sentenza, pag. 96), la Corte di assise ha ricordato che, nell’aprile 2000, è entrato

in funzione il programma informatico Info 8000, inteso ad automatizzare parte

dell’operatività con i derivati (non però il controllo sulle coperture). A

seguito dei ritardi e delle lacune che sono seguiti alla sua messa in funzione,

il 1° settembre 2000 la commissione del consiglio d’amministrazione di PC ha

deciso di dare ad O, _________, l’incarico di effettuare una verifica dei

sistemi informatici di PC (sentenza, pag. 97). Allontanato R, direttore

responsabile, tra l’altro, dei servizi informatici della banca e assunto al suo

posto C (entrato in funzione il 1° ottobre) e ricevute, a metà dicembre, le

conclusioni dell’audit effettuato da O, in PC venne costituito un “comitato

di progetto” composto da quattro membri della direzione generale e da RI 1.

Anche l’inserimento di RI 1 in questo “comitato di progetto” dà -

secondo la Corte - la dimensione dell’importanza e della competenza che gli si

riconoscevano.

Il 1°

ottobre 2000 - sempre stando alla sentenza di primo grado -B è stato nominato

direttore generale di PC, con conseguente rinnovo dell’intera direzione

generale (sentenza, pag. 98).

Stando

agli accertamenti della prima Corte, il 20 novembre 2000, alle 10.00, RI 2 e RI

1 si sono incontrati a _________. Poco prima, alle 9.25, alle 9.26 e alle 9.27,

RI 2 ha stampato le situazioni patrimoniali ad uso interno relative ai conti di

pertinenza di RI 1, ovvero di _________, _________ e del conto nominativo.

Tutte e tre le situazioni - ha sottolineato la Corte - evidenziavano perdite

sugli investimenti in derivati, ma la situazione di ciascun conto restava

ampiamente attiva, con averi totali per complessivi fr. 3'770’929.- su _________

e di fr. 740’000.- circa su _________ e sul nominativo (sentenza, pag. 98-99).

Tale incontro, secondo la Corte, poteva anche essere stato esteso alle

formalità necessarie per chiudere il conto _________ e sostituirlo, con _________,

aperto il 21 novembre 2000 (sentenza, pag. 99). Sta di fatto che - ha rilevato

la Corte - dall’agenda di RI 2 risultano ulteriori tre suoi incontri con RI 1:

il 14, il 21 e il 27 dicembre 2000, dal che si può arguire - sempre secondo i

giudici di merito - che questi aveva seguito con attenzione le operazioni

connesse a detto trasferimento (sentenza, pag. 99).

Nel mese

di gennaio 2001, secondo quanto da lui riferito nel suo verbale del 22 ottobre

2001, RI 2, visto che il titolo _________ aveva aumentato la volatilità,

propose a RI 1 di ridurre i contratti su tale azione e di passare a _________.

A questo progetto, per finire, si rinunciò ma si aggiunsero nuove operazioni

sull’indice SMI, per ridurre la dipendenza dal titolo _________ (sentenza, pag.

99).

RI 2 e RI

1 - stando all’agenda di quest’ultimo - si incontrarono nuovamente il 24

gennaio 2001. Il 29 gennaio RI 2 partì per una vacanza in _________dove rimase

sino al 18 febbraio 2001. Secondo RI 2, comunque, anche in questo periodo egli

ebbe modo di comunicare a RI 1 che il titolo _________ era stabile (sentenza,

pag. 100).

Stando

alla Corte, i due si incontrarono nuovamente - così come emerge dalle agende

di entrambi - il 21 marzo 2001 verso le 17.00 presso lo studio legale di RI 1 a _________ (sentenza, pag. 100).

Al di là

dei loro incontri - ha rilevato la Corte - i contatti tra loro erano comunque

frequenti: i due si sentivano al telefono in pratica ogni giorno ed anche più

volte al giorno, circostanza di cui ha dato atto anche lo stesso RI 1

(sentenza, pag. 100). Ricordato che le rispettive agende riportano altri incontri,

ossia quelli del 23 aprile, del 4 maggio, del 17 maggio e del 4 luglio 2001, i

primi giudici hanno richiamato anche quanto riferito da P, ovvero che i due si

sentivano frequentemente al telefono (sentenza, pag. 100) e che durante alcune

di queste telefonate RI 1 ebbe a chiederle anche i corsi dei titoli e il “prezzo

di qualche opzione” (sentenza, pag. 102).

14. Collegandosi

a quanto spiegato dal perito T (Efin) al dibattimento, illustrando le tabelle

relative all’evoluzione del numero dei contratti del “gruppo RI 1” (ovvero per il complesso

dei conti nominativo RI 1, _________) per rapporto al patrimonio e quindi al

relativo impegno, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto che

oggettivamente nel corso del 1999 il numero dei contratti sul buono di godimento

_________ è raddoppiato, passando da 153 a 300 (per i put) e a 327 (per i call), con aumento del patrimonio da fr. 2'573’000.- a fr. 3'557’000.-

(sentenza, pag. 102). Il suddetto raddoppio dei contratti - ha osservato la

Corte - ha portato a fine 1999 a più di fr. 6'000’000.- l’impegno che il

suddetto patrimonio doveva garantire, pari a una copertura del 50%.

Nel

periodo dal 1.1.2000 al 20.11.2000 (data del passaggio da _________) - sempre

secondo la Corte - il numero dei contratti put è triplicato (da 300 a 900), mentre quello dei call è passato da 327 a 390, con conseguente aumento del

patrimonio, nello stesso periodo, a fr. 4'514’000.- a fronte di un impegno che

si è ulteriormente accresciuto passando da fr. 6'000’000.- circa a fr. 18'255’000.-

(sentenza, pag. 102).

Nel

periodo 20.11.2000 - 25.01.2001, in corrispondenza con un calo del corso del ROG,

il numero dei contratti put è aumentato da 900 a 1200 e quello dei call da 390 a 1950, con un mantenimento più o meno costante del patrimonio,

mentre che l’impegno ha raggiunto i fr. 33'000’000.- circa (sentenza, pag.

102-103). Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2001 - ha proseguito la

Corte - il corso del buono di godimento _________ ha preso di nuovo a scendere,

ciò che ha pesantemente influito sulle scadenze dei contratti in essere del

19/21 marzo successivo, in particolare sui contratti short e put

(sentenza, pag. 103).

Per il

gruppo RI 1, a seguito dell’esercizio dei contratti put con tale scadenza -

sempre stando alla prima Corte - la perdita realizzata è stata di fr. 676’842.-

(sentenza, pag. 103, con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 61 e al

doc. dib. 34). Sulle operazioni in essere al 21 marzo 2001, la perdita latente

per il gruppo è venuta a configurarsi in circa fr. 3'000’000.-, data alla quale

i conti si trovavano ad avere in essere 2000 contratti put e 2800

contratti call per un importo di fr. 42'160’000.- (sentenza, pag. 103,

con riferimento al citato doc. dibattimentale, all. 2. e 4). In pratica - ha commentato

la Corte - gravando conti con residua ridotta consistenza, ove si fosse

prodotto un ulteriore calo del corso del ROG, siffatto impegno metteva a

repentaglio il patrimonio della banca, dato che a tale data gli averi del

“gruppo RI 1” erano di soli fr. 674’000.- (sentenza, pag. 103). Solo _________

e _________ erano attivi, per fr. 736 300.81 rispettivamente per fr. 109’486.05,

mentre che il conto nominativo era in dare per fr. 171’358. 73 (sentenza, pag.

103). Avuto riguardo al fatto che RI 1 aveva firmato un atto di pegno per così

dire “generale”, per cui il conto nominativo garantiva per _________ e

viceversa, il saldo dei due conti, al 21 marzo 2001, era - secondo i primi

giudici - passivo per fr. 61’872.67 (sentenza, pag. 103). Del resto - ha ricordato

la prima Corte - ad analoga conclusione è, peraltro, giunta anche la perizia 13

gennaio 2003 di _________ fatta allestire da RI 1, che ha cifrato in circa fr.

4'000’000.- il patrimonio RI 1 andato in fumo in soli sessanta giorni

(sentenza, pag. 103).

Nel

prosieguo, la prima Corte ha rilevato che T (Efin) ha calcolato le variazioni

del patrimonio del gruppo anche per i giorni successivi al 21 marzo 2001,

stabilendo che (doc. dib. 36, tabelle allegato 4 all’AI 265 e verbale del

dibattimento, pag. 63) il 22 marzo - a causa di ulteriori flessioni del corso

del ROG - anche il residuo di fr. 674’000.- si era liquefatto e che il

patrimonio globale, al valore di liquidazione, evidenziava un saldo negativo di

fr. – 175’384.- e al 23 marzo 2001 era sceso a fr. – 775’384.-, per cui

l’impegno derivante dalle operazioni in essere era venuto a trasferirsi anche a

carico del patrimonio della banca (sentenza, pag. 103). A quel momento, la variazione

di +/- fr. 1 di quotazione del titolo, già considerandolo al taglio dopo lo

splitting del maggio 2001, comportava la variazione di +/- fr. 200'000.- e ciò

a causa dell’effetto leva (sentenza, pag. 103-104, con riferimento al

verbale del dibattimento, pag. 61).

Il 26

marzo 2001 - ha, poi, spiegato la Corte - il patrimonio del gruppo era tornato

attivo per fr. 262'823.- (sentenza, pag. 104); mentre _________ era attivo per

fr. 445'430.- e _________ per fr. 135'033.-, il conto nominativo era passivo

per fr. 317'641.-, con la conseguenza che - tenuto conto del già menzionato

atto di pegno relativo a questi ultimi - al 30 marzo 2001 il saldo dei due

conti era passivo per fr. 182'608 .- (valore di liquidazione).

Al 23

aprile successivo, il patrimonio del gruppo era passivo per fr. 10'000.- e il

27 aprile per fr. 110'000.- (valore di liquidazione). Dopo tale data, il titolo

_________ ha avuto una piccola ripresa, tanto che - secondo i calcoli eseguiti

dal perito di parte - al 30 aprile 2001 il patrimonio evidenziava un valore di

liquidazione di fr. 1’404 ‘82.- (sentenza, pag. 104).

Tuttavia

- ha rilevato la Corte - le assegnazioni e agli acquisti to close del periodo

9/10/11.4.2001 hanno comportato gravi perdite. Solo per pagare le

“assegnazioni” di _________ (ovvero gli acquisti, a causa di esercizio, di

buoni di godimento _________ al prezzo strike) ci sono voluti

complessivamente fr. 8'847’745.-, oltre ulteriori fr. 257’942.- per l’acquisto to

close di rimanenti 150 put con scadenza 21/23.4.2001. Queste

operazioni sono state finanziate:

- per un

milione di franchi con un “fiduciario” di pari importo, rimborsato l’11 aprile

2001;

- per fr.

7'181’947.- attraverso l’immediata vendita dei titoli ROG che erano stati

assegnati nei giorni precedenti;

- per fr.

1'706’540.- con i premi incassati in seguito all’apertura di nuovi contratti

ovvero attraverso vendite to open di 300 call e 300 put il

9 aprile 2001 incassando fr. 303'580.-; 300 put (10.4.2001), incassando

fr. 683’345.- e 300 put (11.4.21001, incassando fr. 629 615,- (sentenza,

pag. 104, con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 61 e 62).

Al

termine di tutte le suddette operazioni - ha puntualizzato la Corte - _________

si è trovato, il 12 aprile 2001, ad avere in conto corrente liquidità (acquistata

coi “premi”) per fr. 733’116.-, evitando così di incorrere in uno scoperto, che

sarebbe stato evidenziato dal sistema informatico e avrebbe provocato una

verifica (in PC gli scoperti in conto corrente sopra i fr. 300’000.- dovevano

essere sottoposti e ratificati dal consiglio d’amministrazione). Solo chi avesse

guardato la “situazione patrimoniale” completa avrebbe riscontato la reale

situazione di _________, attivo al 23 aprile 2001 per soli fr. 260’370.-

(valore di liquidazione). Al 23 aprile 2001, _________ aveva in essere 1800 call

e 1405 put sul ROG per un impegno di fr. 36'780’000 .- (sentenza,

pag. 105). Il conto nominativo di RI 1 - ha proseguito la prima Corte - è stato

“assegnato” il 9 aprile 2001, per cui si sono dovuti acquistare 100 buoni di

godimento sullo strike di fr. 14’200.-, spendendo fr. 1'421’917.-. Dalla

vendita, il 10 aprile, di detti titoli, sono stati ricavati fr. 1'180’935.75,

con una perdita di fr. 240’982.-, che è stata finanziata in parte aprendo già

il 9 aprile 2001 nuove posizioni, ovvero vendendo 100 call e 100 put,

scadenza 24 settembre 2001, e, quindi, incassando premi per fr. 131’060.- . L’11

e il 17 aprile successivi, dovendosi chiudere ulteriori 100 put di

scadenza 21 aprile 2001 pagando fr. 183’467.76, si dovettero vendere il 10

aprile 100 put (scadenza 24 dicembre 2001) e l’11 aprile altri 100 (scadenza

24 giugno 2002), che hanno procurato liquidità per complessivi fr. 437’520.-

(sentenza, pag. 105). Grazie ai “premi”, il conto corrente è rimasto ampiamente

attivo (per fr. 528’313.-), mentre che i contratti in essere sul ROG sono

passati a totali 1200, per un impegno di fr. 12'260’000.-.

Solo la

situazione patrimoniale ad uso interno del 23 aprile 2001 - ha stabilito la

Corte - rivelava la catastrofica situazione del conto nominativo RI 1,

globalmente passiva per fr. 130’072.69, per cui il rischio delle operazioni in

essere veniva ad essere sopportato anche dalla banca (sentenza, pag. 105). _________,

al 23 aprile 2001, era passivo per fr. 6’357.50, con operazioni in essere sul

medesimo di 40 call e 40 put sul SMI per in impegno di fr. 2'800’000.-

(sentenza, pag. 105).

Ricordato

poi che il titolo _________ è ritornato ad avere un trend positivo dopo il 27

aprile 2001, mantenendosi tale fino verso il 17 maggio 2001, ciò che ha

permesso di realizzare degli utili sulle chiusure delle posizioni con scadenza

21 maggio 2001 e di ridurre le perdite irrituali sulle posizioni in essere, la

Corte ha rilevato, con riferimento a quanto spiegato dal perito T, che se RI 1

avesse deciso, profittando del trend positivo del ROG, di chiudere al 17 maggio

2001 tutte le operazioni aperte, si sarebbe ritrovato con un patrimonio

globale, per i tre conti, pari a fr. 1'106’686.- e non fr. 3'548’000.- come

indicano le situazioni patrimoniali ad uso interno del 17 maggio 2001 (sentenza,

pag. 106).

Premesso

che nella sua agenda RI 1 ha annotato di suo pugno, a destra in alto della

settimana 14-20.5.2001, gli importi che gli comunicò RI 2, la Corte ha quindi accertato

che al 29 maggio 2001 il patrimonio del “gruppo RI 1” ammontava a fr. 1'461’240.54 e al 4 luglio 2001 a fr. 2'000’000.- circa (sentenza, pag. 106). Sennonché

- ha ricordato la Corte - verso luglio/ inizio agosto 2001, il corso _________

è diminuito in modo consistente, ciò che ha provocato, a causa dell’effetto

leva, una nuova consistente diminuzione del patrimonio (sentenza, pag. 106).

Al 31

luglio 2001 l’impegno che gravava sui conti era di fr. 56'000’000.- a fronte di

un patrimonio, al valore di liquidazione, di fr. 743’ 000.-. Al 31 agosto successivo, il valore di liquidazione di detto patrimonio era passivo per

fr. 1'788’000.- mentre l’impegno derivante dalle operazioni in essere era di

fr. 55'400’000.-, con la conseguenza che il rischio era quindi sopportato in

grande parte dalla banca. Oltre ai contratti call (1600) e put (2692)

sul ROG, vi erano in essere anche 240 contratti put sullo SMI, la cui

quotazione pure era in calo.

Al 19

settembre 2001- ha accertato la Corte - giorno in cui RI 2 ha inviato il noto mail a B, il buco che avrebbe causato il “gruppo RI 1” se si fossero liquidate le posizioni in essere (2566 put e 200 call sul ROG e 300 put

sul SMI) sarebbe stato di fr. 8'653’000.-(valore di liquidazione).

Sennonché,

quando la direzione generale ha liquidato tra il 21 e il 27 settembre 2001 le

posizioni, tranne alcuni casi, la banca ha dovuto sborsare fr. 13'826’560.- (sentenza,

pag. 106-107, cui segue l’indicazione della situazione relativa agli altri

conti gestiti da RI 2).

15. La

Corte ha accertato che RI 2 - che dovette affrontare le perdite causate dalle

“chiusure” di marzo poco dopo il suo rientro dall’Australia - discusse di tale

situazione con RI 1 in un incontro nel suo studio il 21 marzo 2001. Questo

accertamento è fondato, non solo sulle agende dei due, ma pure sulle univoche

dichiarazioni di RI 2 al riguardo, e sulle dichiarazioni predibattimentali

dello stesso RI 1, rese alla costante presenza dei suoi difensori della prima

ora (sentenza, pag. 109 segg., con particolare riferimento ai verbali dell’11

ottobre, del 16 ottobre 2001 e del 24 ottobre 2001, riprodotti al riguardo

sostanzialmente per intero, ove l’imputato ha fornito diversi ragguagli al

riguardo). Al dibattimento - ha puntualizzato la Corte - RI 1 ha riconfermato di avere preso atto, nel corso della primavera del 2001, della perdita di grande parte

del patrimonio suo e della famiglia, ridottosi a soli fr. 700’000.- circa

nonché della sproporzione prodottasi tra siffatto residuo capitale e il numero

dei contratti in essere. Ciò nonostante, decise - secondo quel che lui ha

affermato - per finire, di continuare a operare poiché convinto che il corso _________

sarebbe quanto prima risalito ma, comunque, credendo - sempre secondo le sue

affermazioni - che, se invece si fossero esauriti i suoi averi, si sarebbe

automaticamente fermata anche l’operatività, col che nessun danno ne sarebbe

potuto conseguire alla banca (sentenza, pag. 110). I primi giudici non hanno

creduto a quest’ultima affermazione. Dapprima, perché essa è contestata da RI 2

che, invece, ha affermato che entrambi sapevano che era solo lui a controllare

le coperture della loro operatività e che la banca non era per contro in grado

di farlo. D’altro canto, perché le dichiarazioni dei due imputati - secondo i

primi giudici - per finire coincidono nella sostanza, sia in relazione alla

comune consapevolezza della massicce perdite subite dal “gruppo RI 1”, sia in ordine alla comune e condivisa decisione di continuare cionondimeno l’operatività nella

speranza di recuperare i capitali perduti. La Corte di prima sede non ha

creduto alla pretesa convinzione di RI 1 circa l’esistenza in PC di un qualche

controllo o meccanismo che avrebbe bloccato l’operatività sui conti, tosto che

anche il capitale residuo si fosse esaurito (sentenza, pag. 115). I primi

giudici hanno maturato il convincimento che RI 1 sapeva perfettamente quel 21

marzo 2001 che, in PC, un controllo automatico delle coperture non esisteva e

che l’unico controllo sulle sue operazioni sui derivati era quello - si fa per

dire - che esercitava RI 2 medesimo. Vi fosse stato un controllo - ritenuto che

la (a lui ben nota) circolare n. 2517/41.1 che imponeva la copertura totale per

le opzioni era sempre in vigore - è evidente che l’operatività sui suoi conti sarebbe

da tempo già stata bloccata o per lo meno qualcuno si sarebbe fatto avanti a chiedergli

di integrare le coperture mancanti (sentenza, pag. 115-116).

Del pari

- ha rilevato la Corte - dal dopo caso L, gli era comunque noto che in PC le

regole per le opzioni non contemplavano la possibilità di lavorare con il

“margine”, a differenza di quanto ha potuto constatare invece presso la _________

(sentenza, pag. 116). RI 1 era - secondo i primi giudici - ben cosciente che di

controlli automatici, ma neppure manuali, sulla sua operatività non ve ne erano

per nulla anche soltanto per il fatto - estremamente significativo - che

nessuno era intervenuto a bloccarla o a chiedere l’apporto di capitali freschi

quando, prospettandosi le “chiusure” fortemente in perdita di marzo, RI 2 poté

nondimeno aprire, tra il 5 e il 21 marzo 2001, nuove strategie, da un

lato ”restando in gioco” e solo allontanando le scadenze, dall’altro

procurando attraverso i “premi” - i cui congrui importi RI 1 ben vedeva nei

conteggi relativi al suo conto personale - i mezzi liquidi con cui fare fronte

ai costi delle imminenti “chiusure” e coi quali, nel contempo, tenere

attivi i conti.

La Corte

ha, per finire, stabilito che RI 1 - da ormai diversi anni conoscitore attento

e addentro allo sviluppo del settore finanziario di PC, in particolare cognito

del sistema di gestione dei derivati, di cui conosceva pregi e difetti proprio

grazie al suo pluriennale ruolo di organo e cliente - era ben cosciente delle

lacune che affliggevano il settore. Ma, anche se così non fosse, ha rilevato la

Corte, certo è che dell’assenza di controlli sulla sua operatività - eccezion

fatta per quelli di competenza di RI 2 - egli divenne sicuramente consapevole

quel 21 marzo 2001 e nei giorni immediatamente successivi (sentenza, pag. 116).

Sempre secondo i primi giudici, colpito dall’enormità della perdita che gravava

su quello che era stato il “tesoro di famiglia”, RI 1 non può non avere

constatato nei giorni e nelle ore immediatamente successivi al 21 marzo 2001

che la quotazione del _________ non solo non migliorava, ma anzi scendeva, per

cui il suo residuo capitale si era del tutto esaurito (sentenza, pag. 117) e

che, ciò nonostante, “nessun campanello di allarme è suonato”.

Come lo

stesso RI 1 ha avuto modo di constatare, nessuno della banca, che non fosse RI

2, ebbe a scrivergli o a telefonargli o in altro modo a farsi vivo per dirgli -

nemmeno nel mese di aprile – che anche l’ultimo suo centesimo era andato perso

e che le operazioni andavano immediatamente liquidate, siccome stavano andando

a gravare il patrimonio della banca. Fosse stato in buona fede - ha commentato

la Corte - nella sua qualità di vicepresidente del consiglio d’amministrazione

di PC, v’e da chiedersi se - in siffatta situazione di pericolo e di fronte al

silenzio della banca stessa - non sarebbe toccato a lui medesimo attivarsi,

segnalando la anomalia (sentenza, pag. 117). Il fatto è - ha concluso la stessa

Corte - che RI 1 non era in buona fede, visto che sapeva da anni che RI 2 e lui

operavano sui derivati al di fuori di ogni altro controllo che non fosse quello

dello stesso RI 2. RI 1 lo sapeva perché ne aveva parlato con RI 2, in particolare quel 21 marzo 2001. Ma lo sapeva anche di scienza propria perché quando si presentarono

le scadenze di aprile ed egli ricevette la posta relativa al conto nominativo,

egli di nuovo vide - come già in marzo - le perdite realizzate nei conteggi che

gli furono man mano rimessi. Vedendo quei conteggi - secondo gli stessi giudici

- egli non poté non capire che neppure stavolta in banca nessun era

intervenuto, nessun meccanismo automatico o manuale aveva “bloccato”

l’operatività che, anzi, continuava come prima, come se nulla fosse successo,

come se il rischio lo sopportasse ancora il cliente e non anche la banca

(sentenza, pag. 117). Nei giorni attorno alla prima decade di aprile - ha

ricordato la Corte - RI 1 ha visto con i propri occhi che le “assegnazioni”

del 9.4.2001 gli erano costate fr. 1'421’917.- e che la successiva rivendita di

titoli aveva introitato solo fr. 1'180’935.-, con una perdita di fr. 240’982.-

(sentenza, pag. 117). Sapeva, poi, benissimo che, in tali condizioni, per _________

la perdita era di tre volte tanto, per cui la perdita complessiva sulle “assegnazioni”

di aprile era stata quasi di un milione di franchi (sentenza, pag. 118). Dai

conteggi relativi agli accrediti di “premi” che avevano ormai raggiunto le sei

cifre e che da soli davano la dimensione del nuovo rischio che era andato ad assumere,

RI 1 – sempre secondo quanto accertato in sentenza - vedeva e capiva altresì

quanto numerosi fossero diventati i contratti in essere e, quindi, quanto

oneroso fosse diventato l’impegno, per rapporto agli irrisori, quando non

addirittura nulli, mezzi propri. Vedeva e capiva anche come abnorme fosse di

nuovo l’uso che RI 2 era costretto a fare dell’istituto del roll over,

certo per allontanare le scadenze, ma ancora e soprattutto per produrre liquidità

necessaria a finanziare le “assegnazioni” e le “chiusure” in

perdita e a mantenere attivi i conti correnti, così che non si verificassero

inopportuni sconfinamenti, giacché il sistema, questi ultimi, sì, li depistava

(sentenza, pag. 118).

E’ vero

che superate - grazie alla rete di protezione fornita dal patrimonio della

banca - le difficoltà di marzo-aprile, seguirono mesi in cui il patrimonio del

gruppo tornò ad avere valori di liquidazione attivi (sentenza, pag. 118). Pur

avendone avuto l’occasione - ha rilevato la Corte di prima sede - RI 2 e RI 1

non hanno approfittato della situazione di scampato pericolo per cessare le

loro attività (sentenza, pag. 118). Sta di fatto che RI 1, dai conteggi che gli

venivano inviati in relazione al suo conto personale, ha ben visto che le

perdite di agosto sono state massicce, con assegnazione di titoli _________ al

costo/corso di fr. 140.- e successive rivendite a fr. 129.66 e con chiusure pure

in perdita, per finanziare le quali e mantenere floridamente attivo il conto

corrente, ci volle ben altro che l’apertura di “una posizione con vendita

open di put e forse anche di call”. Come ben vide dai conteggi che gli

arrivavano, per preparare la liquidità necessaria per affrontare le chiusure di

agosto, già in data 8 agosto 2001, RI 2 ha dovuto aprire nuove posizioni short call e short put. Altre ne dovette aprire il 22 agosto e, poi,

ancora il 28 successivo e altre ancora il 9 settembre. Per conoscere la

situazione di _________, RI 1 non aveva che da moltiplicare per tre le perdite

che vedeva nei conteggi relativi al conto nominativo (sentenza, pag. 120).

Prima ancora dei crolli dei corsi conseguenti agli attentati dell’11 settembre 2001, a fine agosto, i conti del gruppo erano comunque ampiamente passivi e RI 1 lo sapeva ancora una

volta e ancora una volta ebbe modo di cerziorarsi che nessuno in banca

interveniva a bloccare la sua operatività oppure a chiedergli mezzi freschi.

Anche qui non suonò per RI 1 nessun campanello di allarme (sentenza, pag. 120).

E nemmeno egli si degnò di una reazione quando, l’8 agosto 2001, B gli aveva

confidenzialmente raccontato, mentre i due (allora amici) si stavano recando al

festival del film di _________, che un funzionario di PC, GM, autodenunciatosi,

aveva operato con short put senza sufficiente copertura, bypassando i

consulenti e accedendo direttamente al mercato, causando alla banca un danno di

fr. 450’000.- che, poi, coprì aumentando l’ipoteca sulla casa e smantellando

il suo capitale pensionistico (sentenza, pag. 120). Sapendo che in gennaio

aveva “sforato” W, all’inizio di agosto aveva “sforato” GM e che di nuovo si

profilava un altro sforamento per lui in agosto, per RI 1 era certamente

evidente - ha sottolineato ancora una volta la Corte - “che quello che

faceva acqua in PC, per i derivati, era proprio l’assenza di controllo sulle

coperture” e che, perciò, il motto “la banca non può perdere” era

uno slogan che nel 2001 non poteva valere per PC (sentenza pag. 121).

La Corte

ha, poi, ricordato che, il 5 settembre 2001, i conti di RI 1 subirono nuovi

pesanti perdite. Commentando l’affermazione di RI 1 secondo cui lui, in

settembre 2001, era tranquillo perché RI 2 gli detto che aveva liquidità per un

milione in conto e gli suggeriva di comperare azioni _________, la Corte ha

puntualizzato che l’acquisto di 100 azioni del genere per fr. 240’000.- è

avvenuto l’11 luglio 2001 e non in agosto (sentenza, pag. 121). Poi avvenne il

crollo delle torri gemelle, che coinvolse le borse di tutto il mondo. Il titolo

_________ - ha spiegato la Corte - scese sotto i fr. 110.- (sentenza, pag.

121). Benché la situazione dei conti, con le quotazioni _________ in calo,

fosse di tutta evidenza catastrofica (i contratti chiusi il 5.9.2001 avevano

degli strike di 142, rispettivamente di 139), nessuno, né in agosto, né nella

prima metà di settembre 2001, intervenne a ordinare il blocco dell’operatività.

E ciò, nonostante il rischio che correva il patrimonio della banca fosse

diventato notevole e l’incertezza sui mercati fosse totale. A farsi vivo, il 18

settembre 2001, con RI 1 - ha rilevato la Corte - è stato RI 2, che quel giorno

aveva ricevuto l’ordine di fare rapporto a B sulle posizioni che aveva in

essere e subito prese a telefonare ripetutamente a RI 1 con cui, però, riuscì a

parlare solo verso sera. Al dibattimento - ha osservato la Corte - RI 1 ha preteso che quella telefonata lo colse totalmente di sorpresa, che sentì un RI 2 agitatissimo che

gli diceva “cose gravi, inedite e scioccanti” tanto che, ad un certo

punto, decise di accendere il dittafono e, all’insaputa di RI 2, di registrare

il resto della conversazione (sentenza, pag. 122, con riferimento al verbale

del dibattimento pag. 69). La stessa cosa fece la mattina successiva, quando RI

2 di nuovo lo chiamò per comunicargli i saldi negativi che non aveva potuto

dargli la sera prima (sentenza, pag. 122).

Accettata

la richiesta dibattimentale dei difensori di RI 1 di produrre le relative

cassette nonostante l’opposizione della pubblica accusa e di RI 2, e ascoltati

i relativi nastri e lette le trascrizioni, la Corte ha per finire constatato

che esse fanno stato non di un RI 2 che improvvisamente telefona e confessa al

suo cliente di avergli procurato a sua insaputa perdite sui suoi conti, bensì -

e chiaramente - di un RI 2 agitato e preoccupato perché si è avverato ciò che

aveva temuto, ovvero il controllo da parte della direzione della banca sulla

sua operatività. Non si è trattato di parole - ha rilevato la Corte - di chi

per mesi avrebbe tradito la fiducia dell’ignaro e inconsapevole cliente,

nascondendogli le perdite causategli. Né tantomeno si tratta di parole di scusa

o di pentimento. Quanto ha detto RI 2 è invece - ha sottolineato la Corte - lo

sfogo altamente preoccupato del funzionario che sa di avere infranto le regole,

ma che altrettanto sa che di ciò che ha fatto può aperta- mente e liberamente

parlarne con il suo interlocutore il quale, a sua volta, pure sa come sono

andate le cose, perché sempre di comune accordo le hanno effettuate e,

comunque, nella misura in cui l’operativo era RI 2 e non RI 1, le hanno sempre

condivise, specie con riferimento al plurale maiestatico (“noi”) ripetutamente

usato dallo stesso RI 2 per designare loro due usato nella prima telefonata (sentenza,

pag. 132).

Quanto all’affermazione fatta in aula secondo cui, in quella

telefonata, RI 1 assecondava il suo interlocutore unicamente per fargli

ripetere le frasi dette prima, quando ancora non registrava, la Corte non gli

ha creduto, rilevando che, in fin dei conti, in nessun momento egli ha agito

con quella fermezza e determinazione che era lecito attendersi da lui se

davvero fosse stato tenuto, fino a pochi minuti prima, all’oscuro delle perdite

milionarie (sentenza, pag. 124). RI 1 - secondo la Corte - non ha cercato,

quindi, di assecondare RI 2 per farlo parlare. Semplicemente, non ha preso le

distanze perché in quell’ ”a tu per tu” non gli era possibile mentire

all’interlocutore, senza provocarne la giusta controreazione. Prova ne è - ha spiegato

la Corte - che nel discorso, lo stesso RI 1 ha fatto esplicito riferimento ad una loro telefonata non già di tre o quattro mesi prima, bensì di appena il giorno

prima, in cui RI 2 gli aveva detto che il titolo _________ si sarebbe fermato

sui 110, quando invece RI 1, prima ancora, gli aveva detto di fare attenzione

che poteva scendere a 90. Col che ne deriva - ha concluso la prima Corte - che

quella parte di telefonata registrata il 18 settembre 2001, nulla cambia alla

questione della consapevolezza di RI 1. Anzi, la conferma a motivo della totale

spontaneità del dire di RI 2, che non poteva che riferirsi al fatto, da sempre

temuto, relativo alla richiesta di B di fargli rapporto. Quando RI 2, nel

pomeriggio del 19 settembre 2001, arrivò all’appuntamento, trovò B e RI 1

insieme nell’ufficio del direttore. Stavolta - ha osservato la Corte - fu RI 1 a sorprendere lo stesso RI 2, restando passivo, muto e silente per tutta la mezz’ora del colloquio,

che terminò con la sospensione ipso facto di RI 2 (sentenza, pag. 125).

Considerandi

II. Sul

ricorso di RI 1

16.

Preliminarmente, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza

impugnata per manifesta tardività della sua intimazione e solleva altresì

l’eccezione di denuncia di falso del verbale del dibattimento.

a) La

sentenza 3 novembre 2006 della Corte delle assise criminali, assevera anzitutto

il ricorrente, è nulla, poiché la sua intimazione integrale è avvenuta soltanto

l’11 dicembre 2006, anziché, come imposto imperativamente dall’art. 263 cpv. 2

CPP, al più tardi il 4 dicembre 2006.

Sennonché,

formulato in questo modo, l’argomento – sul quale si ritornerà comunque più

avanti – è incomprensibile, la sentenza impugnata, composta di 150 pagine,

essendo stata intimata alle parti proprio il 4 dicembre 2006, ossia nel termine

di 30 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, avvenuta il 3 novembre

2006.

(art. 263 cpv. 2 CPP), tenuto conto del fatto che tale termine veniva a

scadere di domenica (3 dicembre 2006), con conseguente sua protrazione al

successivo giorno feriale (art. 19 cpv. 3 CPP). Peraltro, è lo stesso

ricorrente che riconosce che la sentenza gli è stata intimata il 4 dicembre

2006, tanto da riceverla il giorno successivo (ricorso, pag. 5).

b) Oltretutto

- prosegue il ricorrente - il verbale dibattimentale è contrario alla

procedura, per non dire che è falso, ciò che giustifica la conseguente denuncia

di falso ex art. 256 cpv. 2 CCP. I membri della Corte - egli afferma - anziché

sottoscrivere il dispositivo, come imposto dall’art. 258 cpv. 1 CPP, sono stati

costretti a firmare un formulario prestampato in bianco nel quale si fa

unicamente riferimento al fatto che la presidente dichiara riaperti i pubblici

dibattimenti alle 19.15, con lettura da parte sua del dispositivo del giudizio,

dei motivi, con spiegazione del relativo tenore, e con notificazione alle parti

dei rimedi di diritto, e con l’indicazione dell’ora (19.30) di chiusura del

dibattimento. Non è nemmeno sicuro - allega il ricorrente - che gli orari ivi

indicati, aggiunti a mano nel formulario prestampato, non siano stati aggiunti

nei giorni successivi, cioè dopo la firma da parte dei membri della Corte. Il

che, a suo giudizio, richiede un accerta- mento preliminare da parte di questa

Corte per chiarire la questione.

L’argomento

è, una volta di più, incomprensibile, dato che il ricorrente – comunque sia –

non contesta che la presidente della Corte delle assise criminali abbia

riaperto i pubblici dibattimenti e letto, rispettivamente commentato i dispositivi

della sentenza impugnata, come pure chiuso il processo nella data e negli orari

indicati nel verbale. Un ricorso per cassazione va fondato su argomenti seri e

non su suggestioni.

c) Assevera,

poi, il ricorrente che, invece, sicuro è che il formulario prestampato firmato

dai membri della Corte non conteneva il dispositivo della sentenza e - fatto che

egli ritiene ancora più grave - che la numerazione della pagina è stata

aggiunta a mano addirittura dopo la scadenza dei 30 giorni del termine di

intimazione della sentenza. Tutte le altre pagine - prosegue il ricorrente -

sono infatti numerate automaticamente dal programma di videoscrittura

utilizzato dal tribunale.

Essendo

il verbale del dibattimento stampato e distribuito retroverso, è verosimile, secondo

il ricorrente, che la cancelleria del Tribunale penale cantonale abbia

previamente eseguito alcune fotocopie dell’ultima pagina firmata in bianco dai

membri dalla Corte, le abbia poi completate almeno con l’indicazione manuale

della pagina 92 e, poi, abbia inserito questi fogli nella stampante, affinché

vi figurasse stampata a tergo la pagina 91. La pagina 91 - rileva sempre il

ricorrente - non reca la numerazione della pagina scritta a mano, bensì la

cifra “91” stampata automaticamente dal programma di video scrittura in uso presso

la cancelleria del Tribunale penale cantonale.

Di

modo che - conclude il ricorrente - non esiste nemmeno una copia autentica e

originale del verbale del dibattimento, bensì ne esiste soltanto una fotocopia

arbitrariamente compilata dal Tribunale penale cantonale tramite l’assemblaggio

di fotocopie, costruito più di un mese dopo lo scioglimento della Corte giudicante.

Da

qui la richiesta rivolta a questa Corte di esperire “una precisa indagine

per accertare i fatti di questa denuncia di falso” (ricorso, pag. 12).

aa) Chiamata a statuire sull’istanza di promozione dell’accusa del 12 febbraio

2007.

presentata dal ricorrente contro il decreto di non luogo a procedere del

12.

gennaio precedente emanato dal Procuratore Generale una volta ricevute da

parte del magistrato titolare dell’inchiesta sfociata nella sentenza impugnata

le ipotesi denunciate nel ricorso per cassazione e nell’istanza stessa, con

sentenza del 17 settembre 2007 la Camera dei ricorsi penali ha così

sintetizzato l’ipotesi di reato avanzata dal ricorrente:

nelle fasi di chiusura del dibattimento, il

verbale del medesimo sarebbe stato redatto solo fino a pag. 74. Il dibattimento

si sarebbe concluso senza che altre parti del verbale fossero state allestite:

in luogo di far firmare ai membri della Corte i dispositivi, sarebbe stato

fatto sottoscrivere un formulario prestampato, in assenza del testo dei dispositivi.

Questa situazione sarebbe perdurata dal 3.11.2006 (giorno della Camera di

consiglio e della comunicazione orale della sentenza) fino e dopo il 4.12.2006

(momento di invio delle motivazioni scritte della sentenza). Solo

successivamente, sotto l’incalzare di un patrocinatore, si sarebbe proceduto a

completare il verbale, aggiungendo le pagine da 75 a 95, allestendo ed assemblandolo poi in modo tale da far credere che esistesse prima, ed

aggiungendovi alla fine la pagina firmata. Da ciò l’ipotesi di reato giusta

l’art. 317 CP, subordinatamente giusta l’art. 251 CP. L’ipotesi di falso non

riguarderebbe quindi il contenuto del verbale del dibattimento, ma

semplicemente la modalità ed i tempi di confezione ed assemblaggio del medesimo

“ (sentenza citata, consid. 9).

bb) Nel vagliare l’istanza nel merito, la Camera dei ricorsi penali

ha però dato torto al ricorrente, ritenendo che la sua tesi è e permane mera

ipotesi, non trovando essa fondamento in seri indizi di commissione di reato.

Si tratta – la CRP ha spiegato - di una semplice tesi avanzata, non a caso, nel

testo del ricorso per cassazione e finalizzata al medesimo, nell’angusta prospettiva

dell’art. 256 cpv. 2 CP (in base al quale il contenuto del verbale del

dibattimento può essere impugnato soltanto con denuncia di falso), con

riferimento principale all’art. 258 cpv. 1 CPP, in base al quale i dispositivi

sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte e dal segretario. Una tesi

- ha commentato la Camera dei ricorsi penali - costruita su alcuni equivoci ed

incomprensioni, con riferimento all’allestimento dei verbali (sentenza citata,

consid. 10). Il primo e principale equivoco, attorno al quale orbitano il

ricorso per cassazione e l’istanza di promozione dell’accusa, riguarda la

sottoscrizione dei dispositivi da parte dei membri della Corte.

Non è contestato tra le parti – a suo modo di

vedere – che l’ultima pagina del verbale (recante a mano il numero 92) sia

stata firmata in data 3.11.2006. Quanto alla firma, ha ricordato la Camera, per

l’istante (qui ricorrente) le firme sarebbero state apposte su di un foglio

prestampato, che non riporta i dispositivi ma unicamente le formalità di riapertura

del dibattimento per la comunicazione verbale della sentenza, completato a mano

anche per i relativi orari. Questo perché, per l‘appunto, secondo la tesi

dell’istante, le pagine prece- denti del verbale ed in particolare quelle

relative ai dispositivi, a quel momento non esistevano ancora. Per la

presidente della Corte di assise, cui la Camera dei ricorsi penali ha dato la

possibilità di esprimersi, sempre stando alla sentenza della Camera dei ricorsi

penali, le modalità di redazione e di sottoscrizione dei dispositivi in particolare,

del verbale in generale, sono avvenute conformemente alla costante prassi per

ogni verbale di Corti delle assise criminali o correzionali (in caso di

presenza di giurati) dal 1990 in avanti. Il modello di verbale, essa ha

spiegato, prevede l’apposizione delle firme da parte dei membri della Corte e

del segretario sulla pagina finale del verbale, a conferma di tutti i punti del

Dispositivo

dispositivo (comprese le risposte ai quesiti ed il richiamo delle norme

applicabili), nonché delle formalità di riapertura, per il commento e la

lettura dei dispositivi, e di chiusura, con l’indicazione dei rimedi di

diritto. Essendo firmato il verbale dopo la Camera di consiglio e prima della

comunicazione orale, questo spiega l’apposizione a mano degli orari nell’ultima

pagina (di riapertura e chiusura).

Premesso che non le compete determinare quali siano

le corrette modalità per ossequiare il dispositivo dell’ art. 258 cpv. 1 CP

(ossia se le firme vadano apposte prima o dopo la formalità di riapertura, se

vadano apposte su tutte le pagine relative al dispositivo e solo sull’ultima,

in mancanza peraltro di più precisa indicazione nel testo del codice di rito),

la Camera dei ricorsi penali ha comunque dato per certo (circostanza peraltro

nemmeno contestata) che il verbale del dibattimento in rassegna corrisponde al

modello in uso dal 1990 presso il Tribunale penale cantonale. Dalle modalità di

sottoscrizione dell’ultima pagina, essa ha rilevato, non si può desumere, come

a torto vorrebbe fare l’istante, seri indizi a fondamento della tesi

ricorsuale, ovvero dell’inesistenza al momento della firma delle pagine del

verbale relative ai dispositivi, ma anche delle precedenti, da 75 a 91. La modalità di firma dell’ultima pagina, sempre secondo la Camera dei ricorsi penali, può

solo ipoteticamente sorreggere la tesi dell’istante (qui ricorrente) ma, al

contrario, proprio in quanto conforme alla prassi, rappresenta un indizio serio

per la regolarità del verbale (sentenza citata, consid. 11 e 12).

Nel prosieguo della sua disamina, la Camera dei

ricorsi penali non ha mancato di rilevare che la medesima conclusione si impone

in relazione all’invio, contestato dalla parti, delle pagine 75-76-77

contestualmente alle motivazioni scritte della sentenza, e del mancato invio a

quel momento della pagine da 78 a 92. Le pagine da 1 a 74 del verbale - essa ha ricordato - erano state consegnate durante il dibattimento e

accuratamente tenute e redatte, e neppure l’istante ha preteso che le

successive pagine, da 75 a 92, dovessero essere consegnate contestualmente alla

fine del dibattimento, ritenendo che ciò dovesse al più tardi avvenire

contestualmente alle motivazioni scritte della sentenza (sentenza citata, consid.

13).

Contestato dall’istante e ribadito invece dal

Tribunale penale cantonale, sempre secondo la Camera dei ricorsi penali, è

l’invio delle pagine da 75 a 77 del verbale unitamente all’invio delle

motivazioni scritte della sentenza. Constatato che la parte civile ha comunicato

alla Corte di cassazione e di revisione penale di avere ricevuto tali pagine unitamente

all’invio della motivazione della sentenza di assise e che tale comunicazione

smentisce perciò l’istante su questo punto e che, quindi, anche le modalità di

invio delle suddette pagine del verbale possono solo ipoteticamente sorreggere

la tesi dell’istante ma rappresentano, per finire, un serio indizio della regolarità

del verbale (sentenza citata, consid. 14), la Camera dei ricorsi penali ha poi

fatto presente che l’invio, rispettivamente il mancato invio unitamente alla

sentenza delle sole pag. 75-77, ha una sua logica e abbastanza semplice

spiegazione. Tali pagine, essa ha osservato, erano quelle del verbale del

dibattimento mancanti (siccome le pagine 1-74 erano già state consegnate alle

parti), fino al momento della chiusura dell’istruzione del dibattimento; le

pagine successive del verbale riportano le arringhe e le conclusioni delle

parti (da pag. 78 a pag. 82), i quesiti (da pag. 83 a pag. 86) ed i dispositivi (da pag. 87 a pag. 91), mentre già si è detto di pag. 92. E’ pacifico

che questi medesimi contenuti, ha obiettato la Camera dei ricorsi penali, sono

riportati nella motivazione scritta della sentenza: le arringhe e le

conclusioni (pag. 9-12), i quesiti (pag. 12 a 15) e i dispositivi da pag. 145 a 148. Scorrendo i due testi (del verbale e della sentenza) - ha fatto ancora

presente la Camera dei ricorsi penali - emerge chiaramente la corrispondenza

del contenuto ivi riportato. L’invio o l’intenzione di inviare unicamente le

pagine da 75-77 - a suo giudizio - ha perciò questa logica spiegazione e non

assurge certo a indizio di commissione di reato. Del resto, fino quel momento -

essa ha ricordato - non era stata sollevata nessuna obiezione o contestazione

circa l’allestimento del verbale e la firma dei dispositivi. Di modo che chi ha

spedito le pagine 75-77 non ha ritenuto necessario inviare la parte del verbale

il cui contenuto era già riportato nella motivazione della sentenza. Che il

patrocinatore dell’istante abbia chiesto il 14 novembre 2006 copia integrale

del verbale e che gli sia poi giunto un invio solo parziale non modifica -

secondo la stessa Camera - quanto riportato in precedenza. Anzi le modalità di

invio di tali tre pagine - ha concluso la CRP - possono ancora una volta solo

ipoteticamente sorreggere la tesi dell’istante, ma rappresentano invece un

indizio serio per la regolarità del verbale (consid. 15). La sostanziale

corrispondenza tra la parte finale del verbale, da pag. 78 in avanti, e la motivazione scritta della sentenza – ha poi stabilito la Camera dei ricorsi penali

- è a sua volta un serio indizio a sostegno del fatto che la parte finale ci

fosse già prima del 4.12.12006, ciò che rende inverosimile l’ipotesi che solo

successivamente il Tribunale cantonale, incalzato da un difensore, si sia messo

a realizzare il verbale (consid. 16). La sostanziale corrispondenza tra la

parte finale del verbale (da pag. 78 in avanti) e la motivazione della

sentenza, unitamente all’intento di far figurare in sentenza un testo non

prolisso e linguisticamente dignitoso delle arringhe (osservazioni 16.4.2007

della presidente della Corte di assise, pag. 7) - ha infine rilevato la Camera

dei ricorsi penali - spiegano la modifica della numerazione della pagina finale

(92 in luogo di 93 iniziale); fatto questo che non può assurgere a ipotesi di

falso (consid. 17).

cc) Da quanto precede, ben si può affermare - ma non si vede come si

potrebbe seriamente sostenere un punto di vista diverso, se non adombrando

scenari fuori da ogni realtà - che dalle modalità di allestimento e di sottoscrizione

della pag. 92 del verbale del dibattimento, il ricorrente - a meno di

autosuggestionarsi - non può in alcun modo trarre alcuna conclusione suscettibile

di rendere in quale modo verosimile l’ipotesi di un comportamento scorretto o

addirittura contraddistinto da valenza penale da parte della Corte di assise i

cui membri, sottoscrivendo - unitamente alla segretaria - tale pagina, non

hanno firmato una sorta di cambiale in bianco destinata a chissà quali stratagemmi,

come adombrato dal ricorrente, ma hanno apposto di loro pugno la loro firma,

attestante l’esito del dibattimento, conformemente a quanto stabilito dall’art.

258 cpv. 1 CPP.

Certo, seguendo una consolidata prassi, essi non

hanno apposto la loro firma sulle pagine in cui figurano material- mente i

singoli dispositivi della sentenza in prospettiva della loro immediata comunicazione

in seduta pubblica (art. 257 cpv. 4 CPP), come avviene di regola per ogni

verbale atte- stante l’esito di una determinata deliberazione. Il motivo di

tale singolarità è, però, da mettere in relazione al fatto che, una volta deliberato,

il presidente della Corte deve procedere di fatto seduta stante (ossia subito)

alla comunicazione e al commento dell’esito del processo alla presenza della

Corte completa secondo quanto previsto dall’art. 257 cpv. 4 CPP; ciò che

costituisce proceduralmente, per certi versi, una sorta di azione unitaria che giustifica

l’apposizione delle relative firme sotto la frase che riporta la declaratoria

di riapertura del pubblico dibattimento, con lo spazio per inserirvi l’ora

esatta di inizio e di chiusura della seduta, subito dopo avere deliberato. In

questo senso, le firme a pag. 92 dei membri della Corte e della sua segretaria,

ancorché dal profilo prettamente temporale apposte un attimo prima della

riapertura del dibattimento, hanno coperto in realtà anche tale avvenimento, indissolubilmente

connesso con la fase precedente e al quale essi hanno assistito per volontà del

legislatore. Diversa è la questione di sapere se i membri della Corte devono sorreggere

con le loro firme anche il resto del verbale, ossia anche quelle parti che non

si riferiscono a decisioni (incidentali) prese dalla Corte nel corso del

processo e già sottoscritte allora dai membri della Corte stessa e dal

segretario (v. ad esempio verbale del dibattimento, pag. 6).

Ora, stando all’art. 255 cpv. 4 CPP, il verbale

del dibattimento è firmato dal solo presidente della Corte e dal segretario,

per cui ci si può interrogare se le firme dei giudici a latere e dei giurati,

per finire, concernono la sola formalità prevista dall’art. 258 cpv. 1 CPP, con

la conseguenza che solo le rimanenti due firme (quella della presidente della

Corte e della segretaria) devono coprire sia la formalità esatta dall’art. 255

cpv. 4 CPP (sottoscrizione da parte di entrambi del verbale del dibattimento),

sia la formalità esatta dall’art. 258 cpv. 1 CPP (sottoscrizione dei

dispositivi della sentenza). Mentre l’art. 255 cpv. 1, 2 e 3 CPP stabilisce il

contenuto del verbale del dibattimento tenuto dal segretario della Corte, con

particolare riferimento alle formalità che esso deve rispettare (deve in

sostanza illustrare gli accadimenti capitati nel corso del processo), l’art.

256 cpv. 1 CPP stabilisce che l’osservanza di tali formalità può essere provata

soltanto per mezzo del verbale, ritenuto che il suo contenuto può essere

impugnato soltanto con denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CPP).

Orbene, nella fattispecie il ricorrente invoca,

sì, l’art. 256 cpv. 2 CPP eccependo di falso il verbale del dibattimento, ma

non pretende che esso abbia stravolto una delle formalità previste dall’art.

255 CPP e men che meno fa valere che esso non riporti fedelmente quanto

effettivamente capitato nelle singole fasi del processo e, in particolare, che

esso riferisca di fatti e circostanze non corrispondenti - come tali - a

realtà.

In altre parole, il ricorrente non pretende che

il giorno X, rispettivamente il giorno Y, rispettivamente il giorno Z e così

via sia stato compiuto qualche cosa di diverso rispetto a quanto riportato

nelle singole pagine del verbale. Il verbale del dibattimento riportando così

fedelmente lo svolgimento effettivo del processo, non vi è ragione per

dilungarsi sulle - a ben vedere malevoli - argomentazioni sollevate al riguardo

dal ricorrente. Indugiare oltre sulla questione non è, perciò, utile.

d) Il ricorrente asserisce poi che, con lettera 11 dicembre 2006

inviata ad uno dei suoi legali, la presidente della Corte delle assise

criminali ha sostenuto di avere potuto inviare assieme alla sentenza, spedita

il 4 dicembre 2006, soltanto le pagine 74 a 77 del verbale del dibattimento “ciò che non è vero”. Egli non trae però alcuna conclusione dalla critica

(ripresa invero anche più avanti, segnatamente a pag. 17-18 del ricorso, dove il

ricorrente fa valere che tali pagine sono invece state trasmesse al suo legale

via fax dal TPC soltanto il 7 dicembre alle ore 10.58, per tacere del fatto che

mancavano totalmente le pagine da 78-92; v. anche ricorso, ad D, pag. 17).

Il ricorso andrebbe perciò dichiarato al riguardo

inammissibile.

In ogni

modo, come peraltro sottolineato dalla Camera dei ricorsi penali, è risultato

esattamente il contrario. Emerge infatti dagli atti che tali pagine sono state

trasmesse alle parti, come affermato dalla presidente della Corte di assise, il

4 dicembre 2006. Del resto, il ricorrente medesimo riconosce che per lo meno il

7 dicembre 2006 le pag. 75-77 gli sono state trasmesse.

Il

verbale completo del dibattimento - puntualizza il ricorrente - gli è comunque

giunto soltanto l’11 dicembre 2006. In questo modo, egli conclude, le ultime 18

pagine dello stesso verbale non sono giunte tempestivamente con la sentenza.

Siccome il verbale dibattimentale è parte integrale della sentenza e contiene

gli elementi fondamentali per presentare ricorso per cassazione (art. 255 CPP)

- egli fa valere - la sua tardiva notifica corrisponde alla notifica tardiva

della sentenza stessa. Ciò causa – a mente del ricorrente - la nullità ex art.

263 cpv. 2 CPP della sentenza.

L’obiezione

è suggestiva, ma niente di più, dal momento che nessuna norma di procedura -

tanto meno l’art. 260 CPP (contenuto della sentenza) - prevede che il verbale

del dibatti- mento diventi parte integrante della sentenza e nessuna norma - tanto

meno l’art. 263 CPP - stabilisce che il mancato invio del verbale integrale del

dibattimento entro 20, rispettivamente 30 giorni dalla comunicazione orale dei

dispositivi della sentenza di assise comporta la nullità della sentenza stessa.

Secondo

il ricorrente, il tardivo invio del verbale del dibattimento avrebbe, in ogni

modo, frustrato i suoi diritti di parte, privandolo in sostanza del tempo

necessario per motivare il ricorso per cassazione.

Ancora

una volta egli si avvale di un’obiezione non seria e di natura meramente

provocatoria, rilevato che, nonostante la pretesa privazione del tempo

necessario per redigere il ricorso, egli non solo ha potuto presentato un

gravame di ben 539 pagine, ma, malgrado i pretesi tempi ristretti in cui sarebbe

stato costretto ad operare per colpa del Tribunale penale cantonale, ha

consegnato alla Cancelleria del Tribunale il ricorso per cassazione il 21

dicembre 2006, ossia 6 giorni prima della scadenza del termine utile per

ricorrere, che veniva a coincidere con il 27 dicembre 2006.

Il

ricorrente prosegue, poi, affermando che la sottoscrizione del verbale in

bianco e la sua successiva compilazione presso la Cancelleria costituirebbe un

fatto particolarmente grave poiché il verbale dibattimentale è un atto autentico

che fa fede del suo contenuto. Per esplicitare il concetto di gravità, egli

porta, poi, ad esempio, ribadendolo anche in occasione del pubblico

dibattimento, la figura di un notaio che congeda le parti facendo firmare loro

soltanto l’ultima pagina del rogito e che, per tale fatto, viene sospeso dalla

professione e subisce perfino un procedimento penale per falsità in atti

pubblici ex art. 317 CP. Se non che, il paragone non regge in quanto, come

visto (cfr. in particolare anche la decisione della Camera dei ricorsi penali

richiamata), né la presidente della Corte, né i suoi membri, né la sua segretaria

hanno sottoscritto una cambiale in bianco, da destinare all’uso adombrato nel

ricorso. Fondato su considerazioni costruite su mere congetture, il gravame va

pertanto disatteso.

Riguardo,

infine, al rimprovero mosso alla Corte di avere violato anche l’art. 233 CPP -

che impone la presenza a tutte le fasi del dibattimento, senza interruzione, di

tutte le persone chiamate a pronunciare la sentenza - per il fatto di avere

fatto firmare in bianco ai membri della Corte un atto autentico così importante,

come per l’appunto il verbale del dibattimento, azione che costituisce un

artificio che svuota completamente di ogni sostanza l’obbligo dei membri della

stessa Corte di essere presenti a tutte le fasi del dibattimento e, in

particolare a quella importantissima della sottoscrizione dei dispositivi, si

rinvia alle considerazioni che precedono, nelle quali è stato spiegato perché

un argomento del genere si rileva infruttuoso.

e) Il

ricorrente continua poi ripercorrendo lo scambio epistolare tra la difesa e il

Tribunale penale cantonale citando:

- lettera

del 14 novembre 2006, con cui la Difesa ha chiesto alla presidente della Corte,

fra l’altro, copia integrale del verbale del dibattimento;

- foglio

di trasmissione del 5 dicembre 2006 inviato dal Tribunale penale cantonale (con

firma di un’impiegata) ad uno dei difensori, relativo alle fotocopie di alcuni

allegati, ove figura la menzione :“le pagine del verbale mancanti le sono

state inviate con la sentenza”;

- lettera-fax

del 7 dicembre 2006 ore 10.31 dello stesso difensore al Tribunale penale

cantonale, che protesta e sollecita;

- lettera-fax

dello stesso giorno, ore 13.48, con cui il difensore ribadisce le proteste per

la ricezione delle sole pag. 75-76-77 del verbale e sollecita l’invio della

pagine rimanenti;

- lettera

11 dicembre 2006 della presidente della Corte al difensore che comunica, tra

l’altro, che da parte della cancelleria sono state messe nella busta di

intimazione della sentenza le pagine del verbale che “vi mancavano”, ovvero

le pag. 75-76 e 77 come pure che da parte della stessa cancelleria si era

provveduto, giovedì 7 dicembre, “a titolo puramente grazioso” ad inviare

“un’ ulteriore copia del verbale”(ricevuta dal difensore l’11 dicembre

successivo; nessuna copia integrale del verbale, fa valere l’accusato, era però

in realtà stata trasmessa prima, col che soltanto l’11 dicembre 2006 è stato

possibile per la difesa vedere e leggere le pag. 77-92);

- lettera

del 15 dicembre 2006 del difensore alla presidente della Corte, con cui egli

denunciava che il Tribunale penale cantonale avrebbe fatto un’inchiesta per

verificare se le pagine 75-77 erano allegate alla sentenza e che la verifica

era stata negativa (ma ciò che conta, secondo i il ricorrente, è che il verbale

completo e apparentemente valido formalmente, ossia firmato dalla Corte, è

stato ricevuto dalla difesa solo in data 11 dicembre 2006).

Sennonché, dal

suo confuso esposto, il ricorrente, per finire, non trae alcuna conclusione,

ciò che comporta l’inammissibilità del rimedio al riguardo. Avesse egli, per

avventura, inteso eccepire ancora una volta che il mancato invio della versione

integrale del verbale dibattimento con la sentenza di assise ha comportato la

nullità della stessa sentenza, il gravame sarebbe - comunque sia - votato a

totale insuccesso per le ragioni illustrate nei considerandi che precedono.

f) Ne

discende, in definitiva, che le doglianze del ricorrente relative alle modalità

di stesura e di sottoscrizione del verbale del dibattimento si rivelano del

tutto inconsistenti, per non dire fuori luogo, in quanto fondate con ogni

evidenza su mere congetture e provocazioni.

17. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata deve essere annullata

anche perché la Corte delle assise criminali ha fatto uso dei verbali da lui

resi agli inquirenti durante la sua detenzione preventiva, benché egli si sia

opposto al loro utilizzo sia prima sia durante il processo.

a) Stando

alla sentenza impugnata, in apertura del dibattimento l’accusato ha chiesto

alla Corte di assise di rinunciare all’uso dei verbali da lui resi durante la

sua carcerazione preventiva (durata dal 2 al 24 ottobre 2001) nelle carceri

pretoriali di _________. In quel luogo egli non ha potuto beneficiare dell’ora

d’aria, circostanza che avrebbe reso illegale lo stato di patita detenzione. Le

difficili condizioni di carcerazione avrebbero minato la libertà di decisione e

la volontà dell’accusato: pertanto, i verbali resi in tale coercitivo sistema

non possono essergli opposti al dibattimento. A sostegno della sua tesi, il

prevenuto ha prodotto alla Corte di prima sede una lettera destinata all’allora

Procuratore Generale, che egli avrebbe rimesso nelle mani del suo precedente

patrocinatore che gli avrebbe però suggerito di non farla proseguire. Trattasi

della lettera del 16 ottobre 2001, che i suoi attuali legali avrebbero

recuperato, producendola poi al dibattimento (act. 4).

Premesso

che la pubblica accusa si è opposta a tale richiesta, asserendo che la pretesa

mancanza dell’ora d’aria non ha automaticamente reso nulli o inutilizzabili i citati verbali, che l’accusato né durante, né dopo i giorni della detenzione

preventiva, né in seguito ha mai espresso una doglianza del genere, che il

coaccusato RI 2 e la parte civile (PC) si sono rimessi al giudizio della Corte

e che in replica e in duplica l’accusato e il Procuratore pubblico si sono

confermati nelle rispettive richieste, i primi giudici hanno, per finire,

respinto l’istanza. Essi hanno, anzitutto, ricordato che, secondo la più

recente giurisprudenza, riassunta nella decisione 11.4.2006 del Giar in re G.M,

l’autorità giudiziaria non ha mai stabilito un automatismo tra le condizioni di

detenzione, eventualmente illegali, e la nullità dei verbali resi nel periodo

corrispondente, tanto che anche lo stesso Tribunale federale, in una sua

sentenza dell’8 ottobre 2004, dopo avere constatato che presso le carceri

pretoriali di _________ la concessione dell’ora d’aria veniva di fatto sistematicamente

limitata, ha accolto il reclamo solo in via subordinata, non accogliendo

neppure la richiesta di trasferimento.

L’istanza

in rassegna – ha poi argomentato la prima Corte – invoca, invece, proprio

quell’automatismo che non può essere ritenuto. Che la

pretesa mancata concessione dell’ora d’aria abbia realmente minato la libertà

di decisione e il manifestarsi della sua volontà - ha comunque puntualizzato la

Corte - l’accusato e i suoi difensori l’hanno solo asserito, senza precisare

quali e quante delle dichiarazioni rese all’epoca nei verbali siano state il

frutto di tali menomazioni. Non va, poi, dimenticato - ha aggiunto la Corte -

che il 4 ottobre 2001, ossia due giorni dopo il suo arresto, l’accusato è stato

visitato, a sua stessa richiesta, dallo psichiatra, al quale egli è apparso

cosciente, orientato nei tre domini, collaborante e consapevole della situazione

dell’esame da lui stesso sollecitato. Lo specialista, per finire, non ha

ravvisato disturbi a carico delle funzioni cognitive del soggetto ed ha

rilevato che anche la sua emotività era, a suo giudizio, ben controllata. L’accusato

- sempre secondo i primi giudici - è stato successivamente visitato anche dal

medico delegato dott. _________, senza che quest’ultimo abbia ritenuto di far

intervenire uno specialista. A prescindere dal suggerimento datogli dal suo

difensore di allora - ha fatto altresì presente la Corte di merito - dopo il

suo rilascio del 21 ottobre 2001 il prevenuto non ha mai ritenuto – neppure

dopo avere dato mandato ai suoi attuali legali – di segnalare al magistrato

inquirente di avere reso nei verbali dichiarazioni non libere, rispettivamente

non conformi alla sua volontà. E da allora - la Corte ha ricordato - sono

trascorsi ben cinque anni. Ciò detto, la Corte ha precisato di avere, comunque,

ben presente il fatto che il ricorrente ha reso i contestati verbali in stato

di detenzione preventiva (sentenza, pag. 16-17).

b) Il

ricorrente rileva di essersi, dapprima, opposto all’uso dibattimentale delle

risultanze scritte, in virtù dei principi dell’oralità e dell’immediatezza che

governano il processo penale. Quanto ai tempi, il ricorrente precisa di avere

manifestato tale sua opposizione, con lettera dell’11 gennaio 2006, nel

rispetto dei termini di legge convenientemente prorogati dalla presidente della

Corte, dopo avere anticipato la sua volontà di opporsi subito dopo la ricezione

dell’atto di accusa. Rileva, poi, in aggiunta all’eccezione di cui sopra, di avere

chiesto all’apertura del dibattimento che i verbali da lui resi a seguito della

situazione detentiva illegale non gli venissero opposti, producendo un proprio

memoriale (act. 3) e la lettera a suo tempo trasmessa al precedente legale, con

le quali si lamentava della situazione carceraria e degli effetti che questa

aveva sulla sua salute e sulle sue capacità di difendersi (act. 4 e 5).

Scorrendo queste considerazioni ci si deve anzitutto chiedere se il

ricorrente si sia mosso tempestivamente nel chiedere la non opponibilità dei

verbali resi durante la sua carcerazione preventiva. Giusta l’art 288 lett. b

CPP, il ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura è ammesso,

purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile. In

concreto, ciò non è avvenuto dato che – stando alla sentenza impugnata – non

risulta che una volta rilasciato (era il 24 ottobre 2001) e una volta conferito

con i suoi nuovi legali, il ricorrente abbia segna- lato al Ministero pubblico

di avere reso dichiarazioni non libere, rispettivamente non conformi alla

realtà e questo benché avesse in un primo momento inteso procedere in tale

senso, consegnando lo scritto 16 ottobre 2001 al suo precedente avvocato, per

trasmetterlo al Procuratore Generale di allora, iniziativa non andata in porto,

avendogli lo stesso legale consigliato di lasciar perdere (sentenza, pag. 16).

In realtà, soltanto dopo l’emanazione dell’atto di accusa, rispettivamente

nell’imminenza del processo, i nuovi legali – stando alle loro medesime affermazioni

- hanno protestato. Nel frattempo, erano, però, trascorsi quattro,

rispettivamente cinque anni dalla liberazione dell’accusato. Il che non può

essere definito come un comportamento sollecito, come imposto dall’art. 288

lett. b CP. Invero, il ricorrente eccepisce di non avere reagito prima, siccome

non è più stato interrogato una volta liberato. Che egli non abbia sollevato

prima tale eccezione - egli obietta - è del resto irrilevante ai fini della

validità dei verbali resi, giacché la detenzione illegittima resta tale

indipendentemente dalla volontà di avvalersene. Fosse stata l’eccezione

sollevata prima, ciò non avrebbe modificato la sostanza delle cose, né avrebbe

permesso di escludere l’utilizzabilità di quegli stessi verbali, tant’e che la

Corte non lo sostiene neppure.

A pag. 17

della sentenza - assevera dipoi il ricorrente - non si comprende neppure quali

conclusioni intende trarre la Corte dalla circostanza per cui l’eccezione non

venne sollevata prima, non capendosi in particolare perché, se l’avesse fatto,

egli avrebbe trovato la comprensione dei giudici. Ora, questa Corte conviene

con il ricorrente sul fatto che i primi giudici hanno, sì, affrontato

l’argomento – ancorché a titolo abbondanziale – ma non ne hanno tratto alcuna

formale conclusione. In ciò sbagliando, poiché la tempestività dell’eccezione

riferita al preteso condizionamento conseguente alle (ritenute) dure condizioni

della carcerazione preventive (non concessione dell’ora d’aria), andava

vagliata preliminarmente, come sottinteso dall’art. 288 lett. b CPP, il cui

scopo è di impedire alle parti di avvalersi di vizi essenziali di procedura –

in casu di eccepire l’inutilizzabilità dei verbali predibattimentali - in ogni

momento, ossia senza riguardo al momento in cui l’interessato è venuto a

conoscenza della situazione a monte della pretesa inadempienza da parte

dell’autorità inquirente. Il testo dell’art. 288 lett. b CPP essendo chiaro,

l’iniziativa dei legali succeduti nella tutela degli interessi del ricorrente -

volta per l’appunto a impedire l’utilizzo di noti verbali - è da considerare

senza ombra di dubbio tardiva, non avendo del resto costoro preteso che non

fosse data loro una via d’uscita diversa per denunciare la situazione

illustrata nel gravame (bastava in realtà segnalare al Magistrato la questione,

chiedendo che fosse chiarita la situazione che lo aveva spinto a dichiarare

quanto figura nei contestati verbali, con l’adozione dei relativi

provvedimenti). Conscio della situazione, il ricorrente - come visto - obietta

che, avesse anche reagito prima, non è certo che egli avrebbe ottenuto ragione

nel merito: anzi, respingendo la sua eccezione, la Corte gli ha di fatto dato

comunque torto. Sennonché, la Corte non doveva inizialmente stabilire se gli argomenti

sollevati al riguardo dal prevenuto fossero pertinenti, ma se la doglianza

fosse stata sollevata tempestivamente, ossia prescindendo dalla sua fondatezza.

Ciò che - come visto - non può dirsi il caso, per cui ci si potrebbe limitare a

dichiarare l’istanza del prevenuto inammissibile. Dalla sua passività, al

ricorrente - come si vedrà in seguito - non è comunque derivato alcun pregiudizio,

la sentenza di assise resistendo al riguardo anche nel merito.

c) Rileva il ricorrente di non avere mai preteso di ingenerare

l’automatismo secondo cui l’illegale situazione detentiva provochi in generale

e meccanicamente la nullità dei verbali resi in quel periodo; per cui – egli

obietta – la prima motivazione della Corte, secondo la quale tale automatismo

non sarebbe mai stato stabilito dalla giurisprudenza, è inconferente.

In

secondo luogo - prosegue il ricorrente - la difesa non ha preteso la nullità

dei verbali, ma ha chiesto che essi non venissero utilizzati a suo carico, come

risulta dalla pag. 4 del verbale del dibattimento.

L’argomento,

invero curioso, sfiora l’autolesionismo.

Eccependo

che i verbali in rassegna non hanno valore solo nella misura in cui essi

vengono utilizzati a suo carico, il ricorrente riconosce implicitamente che

essi possono essere considerati se invece vengono utilizzati a suo favore. Il

che è evidentemente contraddittorio. O la pretesa dura carcerazione preventiva

alla quale egli sarebbe stato astretto comporta lo stralcio dei contestati

verbali sic et simplicter oppure non ne determina alcuna conseguenza. Ma non

l’una o l’altra, a seconda degli intendimenti e degli interessi del ricorrente.

Formulato in questi termini, il gravame va perciò disatteso.

d) Il

ricorrente rimprovera altresì alla Corte di assise di non essersi confrontata

con il drammatico contenuto della sua lettera del 16 ottobre 2001, ma di avere preferito

rinviare genericamente alla sua esistenza, senza contestarne la valenza probatoria.

Ciò

stante, implicitamente la sentenza - egli prosegue – ha, quindi, ritenuto

accertato che, per tutta la durata dei 23 giorni di detenzione preventiva, non

gli venne mai concessa un’ora d’aria libera, come pure che egli si lamentò

della situazione con la lettera consegnata al suo avvocato, con l’incarico di

farla pervenire al magistrato inquirente. Del resto - assevera sempre il ricorrente

- la difesa non ha mai preteso di accertare la nullità meccanica di quei

verbali, ma piuttosto che nel caso specifico, ritenuti i mezzi di prova offerti

e l’oggettiva situazione, stante anche l’opposizione all’uso dibattimentale

delle risultanze scritte, si omettesse di contestare all’accusato dichiarazioni

rese in situazione di illegalità della detenzione.

Ancora

una volta il gravame non manca di spunti contradditori, ove solo si consideri

che se il ricorrente avesse veramente ritenuto la sua situazione detentiva

drammatica al punto da non ritenersi più in grado di rilasciare agli inquirenti

dichiarazioni libere, egli - non lo si scordi, avvocato di professione, con

alle spalle diverse difese penali - non avrebbe di certo accolto il suggerimento

del suo avvocato di allora di non trasmettere il suo scritto (ove si lamentava

delle condizioni di carcerazione) al Procuratore Generale che stava conducendo

l’inchiesta. Per tacere del fatto che il ricorrente trascura che la Corte non

ha mancato di rilevare che, fosse anche vero quanto da lui preteso nel suo

scritto del 16 ottobre 2001, l’accusato stesso e suoi nuovi difensori hanno

solo asserito che tale situazione ha minato la sua libertà di decisione e il

manifestarsi della sua volontà, senza precisare quali e quanti dichiarazioni

rese all’epoca agli inquirenti siano state il frutto di tali menomazioni. Senza

dimenticare - ha aggiunto la Corte - i referti dei medici che hanno avuto modo

di visitarlo durante la carcerazione preventiva e che non hanno ravvisato alcunché

di anomalo (sentenza, pag. 17).

Orbene,

per ora il ricorrente sorvola tali considerazioni, con conseguente

inammissibilità del rimedio al riguardo.

e) Respinta l’eccezione - prosegue il ricorrente - la pubblica accusa

ha brandito costantemente tali verbali come fossero spade nei momenti più

critici del dibattimento, come risulta da pag. 50 del verbale del dibattimento

e da pag. 65, terzo paragrafo della sentenza di assise. In particolare, il

ricorrente sostiene come ai giurati sia stato sciorinato il verbale cosiddetto

della “libertà”, cioè quello del 24 ottobre 2001, effettuato dopo tre settimane

di carcerazione preventiva nelle menzionate condizioni disumane e reso in un

momento in cui la detenzione poteva giungere a termine, ma solo a dipendenza

delle dichiarazioni rilasciate (v. pure il fax 11 ottobre 2006 dell’avv. _________,

doc. 23 prodotto al dibattimento). Ancora lunedì 23 ottobre 2006 - continua il

ricorrente - quando egli ha chiesto di potere ripercorre i fatti così come lui

li ha vissuti (verbale del dibattimento, pag. 66), il procuratore pubblico lo

ha interrotto a più riprese per prospettare e contestare a ripetizione

all’accusato i suoi verbali, a stralci, in particolare i verbali A2, A5, A6 e

A9. Sempre secondo il ricorrente, questa strategia è stata fatta propria anche

dal legale di RI 2 (sentenza, pag. 66). Questo modo di procedere - conclude il

ricorrente - è stato avvallato dalla decisione di ammettere l’uso di tali

verbali nonostante le condizioni illegali in cui vennero raccolti.

Con queste

considerazioni e riflessioni, il ricorrente argomenta, in realtà, a ruota

libera, come se stesse rivolgendosi ad una Corte di appello abilitata a

rivedere liberamente questioni di fatto e di valutazione delle prove. Il

gravame si esaurisce, infatti, nella mera contrapposizione del proprio

personale punto di vista sulla specifica fattispecie, senza però nemmeno

cercare di spiegare perché la Corte sarebbe trascesa in arbitrio, facendogli anzitutto

carico di non avere precisato quali e quante delle sue dichiarazioni allora

rese agli inquirenti fossero dovute ai pretesi condizionamenti della sua dura detenzione

preventiva e senza neppure spiegare perché sarebbero insostenibili le

conclusioni riferite alle risultanze mediche ricordate nella sentenza impugnata

(sentenza, pag. 17).

f) Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto chinarsi puntualmente

sulle richieste dell’accusato di evitare che dichiarazioni rese nel corso di

settimane di detenzione illegale, fossero diffuse ad arte in aula, con estesa

capacità di accentuarne la portata, a riduzione degli argomenti espressi dalla

difesa in quel momento del processo. Pur non negando - sottolinea il ricorrente

- che la detenzione preventiva, nelle condizioni esposte dall’accusato, fosse

illegale e che i verbali potessero essere, di conseguenza, in qualche modo

viziati, la Corte ne ha avallato l’uso indiscriminato, senza stabilire se e in

che misura la detenzione potesse in qualche modo relativizzarne l’utilizzabilità.

Così facendo - conclude il ricorrente - la Corte di assise ha leso il proprio

obbligo di motivazione e ha arbitrariamente respinto l’eccezione, senza fondarsi

sulle precise tesi esposte nel doc. dib. 3. Del resto - egli rileva - anche se

in termini generali non è mai stato accertato automatismo tra illegale

situazione detentiva e verbali resi in quella situazione, non è neppure mai

stato stabilito il contrario. Pertanto, la decisione della Corte appare più

rapida che giusta, superficiale sotto ogni aspetto, immotivata e quindi

arbitraria, con conseguenze sia sulla regolarità del dibattimento, sia sulla

regolarità della sentenza impugnata, ove si consideri che è sintomatico

constatare come questi verbali siano stati utilizzati per fondare il giudizio

sulla credibilità del prevenuto, facendo “assordante astrazione” dalla

sua lettera del 16 ottobre 2001. Così facendo, inoltre - continua il ricorrente

- la Corte è venuta meno all’impegno assunto di tenere ben presente che detti

verbali vennero resi in situazione di carcere preventivo (sentenza, pag. 17).

Con

queste argomentazioni - nel cui merito si entra, ora, soltanto per rilevare che

alla Corte vengono attribuite affermazioni che non ha fatto, in particolare laddove

si pretende che essa abbia riconosciuto l’illegalità della detenzione (in

realtà essa ne ha solo vagliato le conseguenze, con riferimento alla tematica

sollevata dall’accusato, qualora lo fosse realmente stato; sentenza, pag. 17) -

il ricorrente reitera nel confondere la Corte di cassazione e di revisione

penale con la Corte di merito. In effetti, anche qui, egli si limita a

riproporre con enfasi la propria arringa difensiva, senza fornire alcun utile

spunto suscettibile di invalidare le considerazioni esposte al riguardo in

sentenza. Proposto, di nuovo in modo improprio, ossia sorvolando le motivazioni

addotte al riguardo dai primi giudici e toccando temi che per ora esulano dal

tema del contendere (segnatamente il modo con il quale la Corte avrebbe più

avanti considerato la valenza delle sue dichiarazioni, nonostante la riserva di

tenere conto del fatto che i relativi verbali sono stati comunque resi in stato

di detenzione preventiva), il ricorso non può che essere dichiarato

inammissibile.

Ciò

detto, si rileva che il ricorrente non considera un elemento di non poco conto,

ovvero che durante gli interrogatori avvenuti durante la sua detenzione

preventiva, egli era assistito dal suo legale di allora il quale mai ha

eccepito irregolarità di sorta, nemmeno una volta ricevuta la lettera 16

ottobre 2001 dell’accusato. Lettera della quale - lo si ricordi - non ha fatto

uso.

g) A

sostegno della tesi della non opponibilità - a sfavore dell’accusato – dei

citati verbali, il ricorrente propone altre considerazioni, che però si

rivelano a loro volta pure del tutto infruttuose, in quanto finalizzate una

volta di più a prospettare scenari diversi - con considerazioni fondate su mere

ipotesi o finanche su meri interrogativi - rispetto a quanto stabilito dalla

prima Corte (che lo si ricordi non ha ravvisato quei pretesi condizionamenti

illustrati nel ricorso), trascurando in questo modo le esigenze richieste a un

ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, dove occorre

argomentare ben più solidamente.

h) Il

ricorrente si duole poi del fatto che la Corte di assise gli ha fatto carico di

non avere specificato nel dettaglio quali e quante dichiarazioni si ritengano

viziate dall’illegale situazione di carcerazione soltanto nei motivi scritti

della sentenza: fosse stata spiegata in sede dibattimentale, la difesa avrebbe

potuto porvi rimedio. Una motivazione espressa con la sentenza scritta e

tralasciata nell’ambito del processo penale, retto dal principio dell’oralità e

dell’immediatezza - asserisce il ricorrente - è nulla. Del resto - egli continua

- il verbale del dibattimento è silente in merito.

Nemmeno

al riguardo il ricorrente può essere seguito. Dal verbale del dibattimento risulta

effettivamente che i difensori del ricorrente non hanno sostanziato la loro domanda

nel modo che secondo la prima Corte si imponeva, ossia indicando quanti e quali

sarebbero le dichiarazioni non liberamente rese. Sottolineando ciò nella

motivazione scritta della sentenza, la Corte delle assise criminali ha

soddisfatto gli obblighi di motivazione che le incombevano. Imputi, perciò, il ricorrente

alla propria passività e, in particolare, alla propria debolezza argomentativa

l’esito negativo sulla specifica questione, risolta negativamente dalla Corte

(v. verbale del processo, pag. 6). Contrariamente a quanto adombrato nel

ricorso, la Corte non era tenuta a sanare tale passività suggerendo, nel corso

del medesimo dibattimento, ai due legali dell’accusato come uscire dall’impasse,

da loro medesimi coscientemente provocato. Del resto, il ricorrente non indica

quale norma imporrebbe alla Corte di esporre oralmente, se dal caso

riportandole a verbale, le motivazioni che l’hanno spinta ad accogliere o a

respingere un determinato incidente processuale. E nemmeno risulta che i

difensori si siano attivati, una volta respinta a loro richiesta, al fine di

chiarire a quali condizioni essi avrebbero per lo meno potuto ottenere parziale

soddisfazione in merito alla loro istanza (secondo l’art. 255 cpv. 2 CPP, il

verbale del dibattimento richiede che vengano, tra l’altro, riportate le

istanze e le conclusioni presentate e le decisioni pronunciate e che, a istanza

di parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente).

Ciò detto, come

rilevato nel consid. b che precede, decisiva sulla questione rimane comunque la

considerazione che l’accusato ha atteso anni prima di dolersi delle sue

condizioni di carcerazione preventiva: questo rende la sua censura irricevibile

in questa sede nella misura in cui egli non ha eccepito l’irregolarità “non

appena possibile” così come richiesto dall’art. 288 lett. b CPP. E, comunque, a

titolo abbondanziale si sottolinea, come, se anche si volesse entrare nel

merito della sua richiesta, essa verrebbe respinta siccome nelle visite mediche

alle quali il condannato si è sottoposto non è emersa alcuna controindicazione

ai suoi interrogatori, peraltro resi in presenza del suo (allora) legale di

fiducia (sentenza, pag. 17). Del resto, la Corte di merito non ha mancato di

sottolineare che, ancorché rese in stato di detenzione preventiva, le

dichiarazioni predibattimentali del soggetto, lungi dall’essere confuse o

insensate, appaiono invece pertinenti, rese da persona lucida e ben

differenziata (sentenza, pag. 114 in fondo).

Certo, il

ricorrente fa valere che le citate visite non avevano per oggetto la questione

della legalità della detenzione ed il conseguente effetto psicologico per

rapporto agli interrogatori cui l’accusato era stato sottoposto e che, in ogni

modo, non si vede come una visita avvenuta il 4 ottobre 2001, possa essere

indicativa dello stato psicologico del detenuto, con riferimento ai suoi

successivi verbali. Sennonché, anche volendo tacere il fatto che il ricorrente

è stato vistato successivamente anche dal dott. Romagnoli che non ha ritenuto

di fare intervenire un altro specialista, l’accusato trascura che al dott. _________,

che lo ha visitato per primo, egli era apparso cosciente, orientato nei tre

domini, collaborante e consapevole della situazione dell’esame da lui stesso

sollecitato, tanto che lo specialista intervenuto non ha ravvisato disturbi a

carico delle funzioni cognitive mentre ha accertato un’emotività ben

controllata. Per cui, tenuto conto di ciò e, in particolare, del fatto che

neppure dopo la sua messa in libertà provvisoria il ricorrente ha ritenuto di

doversi lamentare delle sue condizioni di carcerazione - neppure una volta affidato

il mandato agli attuali legali - ben si può ritenere che i primi giudici,

comunque sia, non sono trascesi in arbitrio - una volta valutati nel loro

complesso tutti gli elementi a loro disposizione - escludendo che nel periodo 2

ottobre-24 ottobre 2001 l’accusato abbia reso dichiarazioni non libere,

rispettivamente non conformi alla sua volontà.

Pertanto, nella misura in cui fosse ammissibile, il

rimedio sarebbe, ancora una volta, votato all’insuccesso.

Non

vi è perciò ragione di vagliare ulteriormente l’argomento.

18. Nel capitolo intitolato “Sintesi” (ricorso, pag. 37-44), il

ricorrente espone alcuni dei punti sui quali egli intende fondare il suo ricorso,

sottolineando dove egli ravvisa arbitrio negli accerta- menti della Corte, segnatamente

con riferimento alla fondamentale questione relativa alla sua pretesa

accettazione del rischio di danneggiare il patrimonio della banca con le

operazioni sui derivati, rispettivamente prospettando la violazione del diritto

federale, segnatamente dell’art. 158 CP (amministrazione infedele), con

riferimento tra l’altro alle svariate perizie da lui prodotte e arbitrariamente

ignorate – a suo giudizio - dalla Corte di merito e riproponendosi di ritornare

più avanti sulle singole questioni. Data quest’ultima espressa riserva, le

relative doglianze saranno vagliate, dandosene il caso, al momento in cui il

ricorrente le farà di nuovo e compiutamente valere nel prosieguo del suo ricorso.

19. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata assume la credibilità

di RI 2 in modo acritico e apodittico, senza alcuna disamina critica, senza vagliare

una miriade di prove contrarie, dovendone accertare alcune ma, senza alcuna

motivazione, non considerandole, ossia ignorandole e facendo finta che non lo

siano. Il ricorrente rileva, in particolare, che la sentenza impugnata:

- a pag.

117 deduce che egli fosse consapevole della mancanza di controlli;

- a pag.

41 crede a RI 2 quando gli dice che il 21 marzo 2001 lasciò al coaccusato la

documentazione bancaria, motivando il suo assunto con l’affermazione che il

ricorrente “aveva dichiarato che..”, nel senso di presunta conferma dell’affermazione

di RI 2, che in realtà mai vi è stata e nemmeno è desumibile dal verbale

istruttorio riportato a pag. 41 e 42 di sentenza;

- a pag.

109 sottolinea che RI 2 avrebbe “detto costantemente e univocamente” la

verità;

- a pag. 115 rileva che se qualcuno ha mentito non è certo stato RI

2, che ha sin dal primo momento dato una versione univoca e costante sui fatti;

- da pag.

123 a 125 con un gioco interpretativo assurdo e funambolico capovolge il

tenore delle telefonate del 18 e 19 settembre 2001 negando l’evidenza e

apprezzando la “totale spontaneità del dire di RI 2”, quando invece, come si

vedrà, lo stesso RI 2 si addossa tutte le colpe;

- a pag. 143, in fondo, da atto a RI 2 che “sin dal primo giorno

del suo arresto, ha collaborato nell’accertamento della verità”.

Si tratta

– secondo il ricorrente – di accertamenti assurdi, insostenibili, contrari al

vero, alle risultanze processuali e alla logica, ossia manifestamente arbitrari.

Tuttavia

- allega lo stesso ricorrente – come ciò sia, “lo si vedrà ai punti che

seguono”(ricorso, ad. 4.1.1, pag. 48). Orbene, considerato che è lo stesso

ricorrente a proporsi di ritornare sulle accennate censure in successiva

battuta, ossia di motivarle in considerandi a sé stanti, si prescinde dal

vagliare quanto precede.

20. Nel successivo punto 4.1.2 del suo memoriale, il ricorrente asserisce

che RI 2 ha mentito già nel primo verbale, laddove ha preteso di avere iniziato

ad operare con strategie sui prodotti derivati nel 1997 o 1998 con una

precisa autorizzazione della direzione generale, mentre in realtà egli operava

già da tempo, senza alcun permesso, con il suo conto cifrato _________ creato

il 9 agosto 1996. Ciò risulta accertato nella stessa sentenza: a pag. 28, infatti,

la prima Corte ha rilevato che dalla documentazione bancaria in atti relativa a

quel conto risulta che RI 2 investiva nei derivati quantomeno già dal 1°

aprile 1997, ritenuto che le prime “strategie” risalgono al luglio 1997,

ovvero ad alcuni mesi prima che egli chiedesse l’autorizzazione ad eseguire

tali operazioni (in precedenza, quel tipo di operazioni gli era categoricamente

vietato così come risulta dalle pag. 29 e 30 della sentenza). Tuttavia, in

seguito, continua il ricorrente, in sentenza si tace su tale bugia e nemmeno si

accenna a questa sua precedente illecita attività. E se ciò non è stato fatto –

continua il ricorrente - è perché non si voleva gettare ombre sulla proclamata

credibilità di RI 2.

Anche

volendo passar oltre il fatto che non è dato capire quali siano gli

intendimenti del ricorrente al riguardo, motivazioni e considerazioni del

genere denotano manifesta indole appellatoria e sono pertanto inammissibili. Il

ricorrente, non soltanto non indica quale sarebbe il singolo accertamento

rivelatosi di peso per la sua condanna che verrebbe irreversibilmente scalfito

dalle sue obiezioni, ma da per scontato che il fatto che RI 2 non abbia ammesso

subito di avere operato con le strategie già prima di avere chiesto l’autorizzazione

(che comunque gli è poi stata data) gli consentirebbe ipso facto di invalidare

tutte le successive dichiarazioni rese dal soggetto, specie quelle riferite

alla circostanza che entrambi erano consapevoli di non essere autorizzati, in

ogni modo, ad operare con lo stesso metodo senza disporre della necessaria copertura

e che, reiterando nell’ignorare tale fondamentale direttiva, essi stavano consapevolmente

mettendo anche a rischio il patrimonio della banca. Giova subito puntualizzare

che la prima Corte non ha operato questi accertamenti seguendo acriticamente la

versione di RI 2, come preteso dal ricorrente. In realtà, essa si è fondata anche

su altri riscontri processuali. Basti solo ricordare, che alle considerazioni

di pag. 117 della sentenza impugnata - citata di passata e in modo avulso dal

reale contesto dal ricorrente - la Corte di assise non è giunta per caso. Già in

precedenza, essa si era detta certa che il ricorrente sapeva perfettamente in

quel marzo 2001 (ossia nel momento più critico) che, in PC, un controllo

automatico delle coperture che dovevano garantire le operazioni sui derivati

non esisteva e che l’unico controllo sulle operazioni del ricorrente era quello

che esercitava lo stesso RI 2, rispettivamente già in precedenza aveva ricordato

che se vi fosse stato un controllo, stante la nota circolare (in vigore) n.

2517/4.1 che imponeva la copertura al cento per cento, l’operatività sui conti

del ricorrente sarebbe senz’altro stata da tempo bloccata o, quanto meno,

qualcuno si sarebbe fatto avanti a chiedergli di ovviare all’ammanco. Specie

dopo il caso L - ha proseguito la Corte - al ricorrente era noto che in PC le

regole per le opzioni non contempla- vano la possibilità di lavorare con il “margine”

e che di controlli automatici, rispettivamente manuali, sulla sua operatività

non ve ne erano, visto poi in particolare che, di fronte allo scenario di

chiusure in pesante perdita di marzo, RI 2 poté nondimeno aprire, tra il 5 e il

12 marzo successivi, nuove strategie, procurando al coaccusato nuova e

importante liquidità con cui fare fronte ai costi delle imminenti “chiusure”

e con cui tenere attivi i conti (sentenza, pag. 115-116). La Corte si era detta

anche certa che lo stesso ricorrente, da diversi anni conoscitore attento e

addentro allo sviluppo del settore finanziario in PC, in particolare cognito del

sistema di gestione dei suoi derivati, dei cui pregi e difetti era sicuramente

al corrente, conosceva bene soprattutto le lacune che affliggevano il settore.

Altrettanto certa la Corte si è detta del fatto che RI 1 divenne sicuramente

consapevole nel corso di quel famoso 21 marzo 2001 e nei giorni successivi

dell’assenza di controlli, al di fuori di quelli che avrebbe dovuto esercitare

il correo (sentenza, pag. 116). Colpito dall’enormità delle perdite che

gravavano i suoi conti (che negli anni 1998-2000 si erano notevolmente incrementatati),

da sempre attento e scrupoloso in questo genere di affari l’accusato - ha fatto

presente la Corte – non può non avere constatato nei giorni e nelle ore immediatamente

successivi al 21 marzo 2001 che la quotazione del titolo _________ non solo non

migliorava, ma anzi scendeva, per cui il residuo capitale si era del tutto

esaurito (sentenza, pag. 117). Eppure - ha rilevato la Corte - “nessun

campanello è suonato”. Eppure nessuno in banca – come constatato dallo

stesso ricorrente – ha reagito, nemmeno RI 2, per informarlo che l’ultimo suo

centesimo era ormai stato bruciato. Fosse stato in buona fede - sempre secondo

i primi giudici - nella sua qualità di vicepresidente della banca, sarebbe

semmai toccato all’accusato medesimo attivarsi al fine di segnalare l’anomalia,

così come aveva del resto fatto nel gennaio 2000, quando aveva notificato a chi

di dovere l’avvenuta scomparsa di suoi averi (sentenza, pag. 117). In realtà -

ha stabilito la prima Corte sempre a pag. 117 della sentenza impugnata - il

ricorrente non era in buona fede, perché sapeva da anni che RI 2 e lui medesimo

operavano sui derivati al di fuori di ogni controllo (che non fosse quello di RI

2 stesso). Lo sapeva perché, come dichiarato dal correo, ne hanno parlato tra

loro, in particolare il 21 marzo 2001. Ma lo sapeva anche - sempre secondo i

primi giudici - per scienza propria perché, quando si presentarono le scadenze

di aprile e ricevette la posta relativa al conto nominativo, egli di nuovo

vide, come già in marzo, le perdite realizzate nei conteggi che gli furono

rimessi. Vedendo quei conteggi, tanto semplici da leggere quanto lineari, il

ricorrente - sempre secondo la prima Corte - non poté non capire che neppure

stavolta in banca nessuno si era attivato e che nessun meccanismo automatico o

manuale aveva bloccato l’operatività. Operatività che continuava, invece, come

prima, come se nulla fosse successo, come se il rischio lo sopportasse ancora

solo il cliente e non la banca stessa. Per tacere delle assegnazioni del mese

di aprile, che gli erano costate altre perdite (sentenza, pag. 117).

Orbene,

avvalersi di fronte a questa puntuale ricostruzione - a sua volta resa

possibile grazie agli altrettanto puntuali accertamenti illustrati dalla Corte

nei precedenti suoi considerandi e ripresi sub I del presente giudizio – di

alcune incongruenze nelle dichiarazioni di RI 2 riferite peraltro a fatti e

circostanze passate al fine di sostanziare un ricorso per cassazione fondato

sul divieto dell’arbitrio, è esercizio infruttuoso. Per far valere una censura

di arbitrio, infatti, non basta criticare la sentenza impugnata,

contrapponendovi la propria personale chiave di lettura delle risultanze del

processo, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili non

solo nella motivazione, ma anche nel risultato.

Al

ricorrente nemmeno giovano le successive pagine del memoriale (da 50 a 62) nelle quali egli si diffonde con considerazioni non solo di chiaro stampo appellatorio, ma

anche fondate soltanto su congetture, su temi non suscettibili - comunque sia -

di sostanziare una censura di arbitrio e, in particolare, di invalidare il

convincimento della Corte sulla consapevolezza degli accusati sui rischi che

stava correndo la banca a causa del fatto che entrambi operavano senza alcun

controllo con strategie anche senza copertura. E ciò, perlomeno dal 21

marzo 2001. E ancora meno gli giova il richiamo - operato nel corso del

pubblico dibattimento – al rapporto di revisione (esterna) del 9 novembre 2001

della _________, ad 3.1 pag. 3, ove – secondo il ricorrente - non figurerebbe

alcun accenno a eventuali malversazioni da lui compiute benché fosse stata

accertata un’esposizione debitoria di circa fr. 21’000’000.- (doc. TPC 61

allegato A): in effetti, non spettava agli estensori di quel referto stabilire

eventuali responsabilità penali dei soggetti, ma al Ministero pubblico.

21. Nel

punto 4.1.3 del gravame (pag. 63-81) il ricorrente si diffonde – peraltro in

modo inutilmente prolisso - sulla fattispecie relativa al caso di _________,

che ha comportato la condanna di RI 2 per complicità in ripetuta appropriazione

indebita (oltre che per falsità in documenti) per avere intenzionalmente aiutato

sua suocera, curatrice di _________, ad indebitamente impiegare averi di

quest’ultima a lui affidati e depositati sul conto n. presso PC per

complessivi fr. 215 000.- a US$ 19 738.98.

Scorrendo

però l’esposto, con cui viene rimproverato alla Corte di non avere considerato

la fattispecie al momento di vagliare la credibilità di RI 2, vista anche la

precedente sentenza della Corte delle assise correzionali in re _________, non

vi è chi non veda come il ricorrente argomenti una volta di più a ruota libera

con considerazioni la cui natura appellatoria risulta evidente. Ancora una

volta, infatti, egli si propone di estrapolare dal comportamento tenuto da RI 2 in quella particolare fattispecie ulteriori spunti per avvalorare la tesi secondo cui questi non

sarebbe credibile. Ciò non è di giovamento in un ricorso per cassazione fondato

sul divieto dell’arbitrio, dove occorre anzitutto confrontarsi con le motivazioni

che hanno spinto la Corte a prendere una determinata conclusione. Del resto,

come correttamente sottolineato nelle osservazioni al ricorso dalla parte

civile (pag. 9), va rilevato che non vi è alcuna attinenza tra i comportamenti

che riguardano quella specifica fattispecie e il caso in esame, ove RI 2 –

questa volta – ha confessato i reati compiuti in danno di PC. Per questo, i

ripetuti richiami ai deplorevoli comportamenti tenuti da RI 2 in quella circostanza (fattispecie _________) non devono necessariamente condurre, pena l’arbitrio,

all’equazione prospettata nel ricorso, ossia a ritenere che anche nel procedimento

penale che ci occupa il soggetto si sia comportato nello stesso modo. Certo,

quanto emerso nel procedimento relativo alla fattispecie illustrata nel ricorso

denota spregiudicatezza. Spettava, però, a questo punto al ricorrente dimostrare

che il convincimento della Corte sulla sua colpevolezza, fondato anche (e

quindi non solo) – come già visto - sulle dichiarazioni di RI 2, non fosse più

sostenibile a dipendenza di quanto emerso nel caso RI 2/_________. Invano,

tuttavia, si cerca nel ricorso un approccio del genere. Il ricorrente, comunque,

sbaglia continuando a ritenere che la sua condanna sia conseguente alla sola

chiamata in correità di RI 2, anziché anche alle altre prove compiutamente

illustrate nella sentenza impugnata.

Proposto nuovamente

come atto di appello, il rimedio non può che essere una volta di più dichiarato

inammissibile. Al ricorrente non giovano nemmeno le integrazioni sull’argomento

proposte in occasione del pubblico dibattimento, specie mediante l’audizione

della registrazione audio del 30 settembre 2001, dalla quale risulterebbe, a

suo modo di vedere, che RI 2 – poi sentito dagli inquirenti il giorno

successivo - avrebbe istruito _________ su come deporre davanti agli

inquirenti. Anche in questo caso, la natura appellatoria del relativo esposto è

evidente e non merita perciò ulteriore disamina.

22. Altrettanto bisogna concludere in relazione all’esposto di cui al

punto 4.1.4 del ricorso (pag. 81-98), intitolato “le truffe (non perseguite)

di RI 2”,

con il quale il ricorrente si propone di fondare il suo dissenso dipartendosi

da inconcludenti esternazioni, rispettivamente dipartendosi da meri

interrogativi, ai quali egli cerca di rispondere con dispersivi e improduttivi

ragionamenti, rispettivamente dipartendosi da un’inestricabile commistione di

fatti e circostanze avulse dalla fattispecie che lo riguarda (v. i riferimenti

relativi alla movimentazione del conto _________ di spettanza di RI 2), al fine

di adombrare scenari a seconda della soluzione che può entrare in

considerazione, segnatamente al fine di corroborare l’ipotesi che, siccome il

conto _________ era in rosso nel 2000 (circostanza ribadita dal ricorrente nel

corso nel corso del pubblico dibattimento, con la puntualizzazione che il conto

era “in dare” già al 31 dicembre 2000), allora RI 2 quel 21 marzo 2001 ha evidentemente taciuto la verità al coaccusato, perché stava da mesi operando con la reale

messa a rischio (con l’utilizzo) del capitale della banca.

Ciò

posto, non vi è motivo per ulteriormente vagliare il rimedio su questo punto.

23. Non tocca miglior sorte al ricorso nel successivo punto 4.1.5

(pag. 99-124), intitolato “il grimaldello _________,” nel quale il ricorrente

si scaglia contro RI 2 nel tentativo di addossargli l’intera responsabilità

dell’accaduto, cercando addirittura di far credere di essere stato vittima di

un complotto ideato dallo stesso RI 2, invece di confrontarsi con gli argomenti

che hanno spinto la Corte delle assise criminali a ritenerlo autore colpevole

di amministrazione infedele qualificata e che, ovviamente, non sono quelli sciorinati

nel memoriale. Il gravame si esaurisce in un’appassionata, ma inconcludente

filippica, che può essere riassunta con la locuzione “tanto tuonò che non

piovve”. Anziché affrontare gli accertamenti della Corte rivelatisi decisivi ai

fini della sua condanna, il ricorrente percorre vie proprie, come se si

sentisse legittimato ad usufruire di un binario parallelo rispetto a quello

tracciato dai primi giudici, su cui far correre i propri argomenti.

24. Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di assise di avere liquidato

sommariamente i colloqui telefonici, oggetto della registrazione, avuti con RI

2 il 18 e il 19 settembre 2001 e riportati a pag. 122 della sentenza impugnata.

a) Premesso

che né in agosto, né nella prima metà di settembre, nessuno della banca

intervenne a ordinare il blocco dell’operatività benché la situazione dei conti

fosse di tutta evidenza catastrofica e benché il rischio che correva il patrimonio

della banca fosse diventato notevole e benché notevole fosse anche l’incertezza

sui mercati, la Corte delle assise criminali ha sottolineato che si giunse al

18 settembre 2001, giorno in cui l’unico a farsi vivo con il ricorrente fu RI 2 a seguito dell’ordine ricevuto di fare rapporto al direttore B sulle posizioni che aveva in essere.

Dopo averlo più volte cercato, RI 2 riuscì a parlare con il coaccusato solo

verso sera. Il ricorrente - stando alla Corte - in aula ha detto di essere

stato colto di sorpresa da quella telefonata e di avere sentito un RI 2 agitatissimo,

che gli diceva “cose gravi, inedite e scioccanti” tanto che lui si

decise, ad un certo punto della telefonata, ad accendere il dittafono e, senza

nulla dire al suo interlocutore, a registrare la conversazione (sentenza, pag.

122 con riferimento al verbale del processo, pag. 69). Agì nello stesso modo -

sempre secondo i primi giudici - il giorno successivo, quando RI 2, che ancora

non aveva risposto né incontrato il direttore, di nuovo lo chiamò per

comunicargli i saldi negativi, che non aveva potuto dargli la sera prima.

Ascoltate le cassette (in dialetto) e lette le relative trascrizioni al

dibattimento, la Corte di merito ha constatato che esse fanno stato, non già di

un RI 2 che improvvisamente telefona e confessa al suo cliente di avergli

procurato a sua insaputa gravi perdite sui suoi conti, bensì di un RI 2 agitato

e preoccupato perché s’era avverato ciò che aveva temuto, ovvero l’intervento della

direzione della banca per verificare la sua operatività. Nella registrazione

non si trovano - ha spiegato la Corte - parole di una persona che per mesi ha

tradito la fiducia dell’ignaro e inconsapevole cliente, nascondendogli le

perdite causategli, né tanto meno parole di scusa o di pentimento. Le parole

registrate sono, invece - secondo i giudici di prime cure - lo sfogo altamente

preoccupato del funzionario che sa di avere infranto le regole della banca, che

sa che, per queste violazioni, sarà tenuto a pagare ma che altrettanto sa che

di ciò che ha fatto può parlare con il suo interlocutore che già sa come sono

andate le cose, perché sempre di comune accordo le hanno effettuate e,

comunque, nella misura in cui l’operativo era RI 2 e non il ricorrente, le

hanno condivise. La Corte ha ritenuto che il “noi” ripetutamente usato

da RI 2 nella prima telefonata non è un plurale maiestatico, ma un vero plurale

utilizzato per designare entrambi (cioè i due coaccusati che, dopo che avevano

perduto nel mese di marzo, avevano poi recuperato un bot al 50%, ma il cui

errore era stato quello di non avere ridotto il rischio e di averlo mantenuto

per recuperare di più “..noi, noi abbiamo sfruttato il sistema..che aveva

delle pecche..”). Contrariato dal ricorrente che gli aveva obiettato

“..ma questo lo dice lei, lo sa benissimo anche lei che il regolamento

dice..che non si possono fare ..scoperte..“ RI 2 ha reagito, quasi risentito, anche di fronte all’obiezione dello stesso ricorrente di avere fatto

le cose “precise” (sentenza, pag. 123). Riprodotta – in parte - la

trascrizione (in dialetto) della reazione (in cui RI 2 ha ricordato, tra l’altro, la circostanza che essi avrebbero fatto leva, leva che si è ritorta

contro, e che i soldi c’erano ma solo per fare i cosiddetti roll over,

ma non per chiudere le posizioni), la Corte ha rilevato che RI 2 ammetteva

soltanto “che se a lui, avv. RI 1, avessero chiesto di dire quanta leva

c’era”, ..”al sa stremiss..oltretutt, lü al sa nianca, no?” Invece RI

2 - ha continuato la Corte - non avrebbe potuto rispondere nello stesso modo. E

al ricorrente che gli diceva di non essere così pessimista, RI 2 ribatteva che

era difficile non esserlo “..adess l’è veramente difficil, perché bon,

finché gestivum mi e lü insem., ma ora, se gli chiudevano le posizioni “..a

ghel disi..a sem, a sem sül giornal..” E tosto che la frase gli scappò – ha

continuato la Corte riferendo e commentando - subito si corresse, parlando al

singolare, solo per sé, evidentemente perché di simili cose si suole parlare soltanto

ciascuno per sé (sentenza, pag. 124). Ma nemmeno a quel punto - ha rilevato la

Corte – RI 2 ha però concesso a RI 1 di chiamarsi fuori. Replicando

all’obiezione del ricorrente “..mi lì, mi lì sum un client, mia vün che

gestis la pusition..” con un “no, no, lü gestis la position perché la

responsabilità da la pusition l’è la sua...” aggiungendo “..l’e mia né

un mandato, né nient’altro, al sa rigorda quando mi a ga disevi da fa l

mandato..” (sentenza, pag. 124). Certo - ha puntualizzato la Corte - in

aula il ricorrente ha preteso di avere solo assecondato il suo interlocutore,

per fargli ripetere le frasi dette prima, quando ancora non registrava. Nondimeno

- essa ha fatto presente - in nessun momento il ricorrente ha reagito con

quella fermezza e determinazione che era lecito attendersi da lui se davvero lui

fosse stato tenuto, fino a pochi minuti prima, all’oscuro delle perdite milionarie.

In realtà

- secondo i primi giudici - il ricorrente non ha potuto prendere le distanze in

modo chiaro e netto da ciò che RI 2 gli stava comunicando, non già perché lo

stava assecondando, non già perché lo stava a sua insaputa registrando, ma

semplicemente perché in quel “a tu per tu” non gli era possibile mentirgli

senza provocare la giusta controreazione. Prova ne è che, nel discorso, lo

stesso ricorrente venne a fare espliciti riferimenti a una loro telefonata non

già di tre o quattro mesi prima, bensì di appena il giorno prima in cui RI 2

gli aveva detto che il titolo _________ si sarebbe fermato sul 110, quando

invece il ricorrente, prima ancora, gli aveva detto di fare attenzione che

poteva scendere a 90 (sentenza, pag. 124). La parte della telefonata registrata

dal ricorrente il 18 settembre 2001 - ha concluso la Corte - nulla cambia alla

questione della sua consapevolezza. Anzi, la corrobora proprio vista la totale

spontaneità del dire di RI 2. La Corte ha, poi, precisato che, concludendo la

telefonata con l’affermazione che sua intenzione era di informare RI 1 della

situazione, RI 2 non intendeva tanto riferirsi all’11 settembre 2001 e alle sue

conseguenze che erano già note ad entrambi, ma si proponeva di informare il suo

interlocutore del fatto, da sempre temuto, che il direttore B aveva chiesto di

fargli rapporto. E quando RI 2, nel pomeriggio del 19 settembre 2001 arrivò

all’appuntamento con il direttore, trovò anche il ricorrente, che lo sorprese,

rimanendo passivo, muto e silente per tutta al durata del colloquio (sentenza,

pag. 25 ).

b) Allega

il ricorrente che la sentenza impugnata prende le mosse da un concetto di

diffidenza, posto quale iniziale proclama, quasi fosse un teorema, per scolpire

prima di tutto l’affermazione che RI 2 non avrebbe confessato o detto nulla di

rilevante, procedendo poi alla forzata dimostrazione della bontà del suo

assunto iniziale. Trattasi - secondo il ricorrente - di un modo di ragionare

inaccettabile e inammissibile. Egli rileva – per dimostrare l’erroneo procedere

della Corte - che il convincimento che le cassette e le trascrizioni relative

alle telefonate non fanno stato di un RI 2 che confessa al suo cliente di

avergli a sua insaputa causato gravi perdite, ma di un RI 2 agitato e

preoccupato perché si era avverato ciò che tutti temevano, ossia il controllo

da parte di B e, quindi, non di un RI 2 pentito viene espresso già all’inizio

del considerando, con conseguente capovolgimento dei termini del discorso.

Trattandosi di telefonate importanti, esse - prosegue il ricorrente - vanno

lette interamente ed anche ascoltate, per verificare e capire dal tono di voce

dei due interlocutori il senso vero delle loro affermazioni. Sbagliato è - continua

il ricorrente - ritenere solo quelle poche frasi riportate in sentenza e, comunque,

da esse dedurre un senso contrario al testo, alle parole precise, sopra le

righe, fantasioso ed arbitrario. Riferendosi al fatto che RI 2 ha, a un certo momento, affermato che sarebbe lui che sarebbe andato a finire sul giornale,

rispettivamente in prigione, la Corte - assevera il ricorrente - si è limitata

a candidamente affermare, senza darvi motivazione alcuna, che è evidente che di

cose simili si suole parlare solo al singolare, ossia per sé. Trattasi, secondo

lo stesso ricorrente, di uno scolastico caso di arbitrio.

Ora, si

può convenire che, presa a sé stante, l’obiezione fa seriamente riflettere. Tuttavia,

questo non giova ancora al ricorrente che trascura che il convincimento sulla sua

consapevolezza la Corte lo ha maturato sulla base delle ben più articolate motivazioni

illustrate nei suoi precedenti considerandi. Peraltro, il ricorrente sorvola sul

fatto che, prima di esprimersi nel senso esposto nel ricorso, RI 2 aveva

comunque sempre descritto i fatti (l’operatività) come vissuta e condivisa in

due (ad esempio, “finché a gestivum mi e lü insem”) per cui –

quand’anche l’interpretazione del singolo passaggio sia da ritenere finanche

arbitraria – la cosa non giova al ricorrente ritenuto che, nel suo complesso,

l’interpretazione data dalla Corte alla telefonata è sostenibile e non è certo,

come preteso dal ricorrente, nel suo complesso contraria al suo senso letterale

(sentenza, pag. 124).

c) Premesso che il testo fa testo e che la sentenza accerta la

totale spontaneità di RI 2, il ricorrente asserisce che la sentenza impugnata

riporta citazioni parziali di frasi dette dai due interlocutori, procedendo a

deduzioni che le frasi lette per intero non consentono, specie ad esempio laddove

i giudici hanno negato il “noi“ quale plurale maiestatico, definibile in realtà

come plurale gergale.

Tuttavia,

nel motivare l’obiezione con cui fa carico ai primi giudici di avere piluccato

e sforbiciato pezzi di frasi tolti dal loro contesto, il ricorrente si limita a

riportare (in grassetto) le presunte parti del colloquio telefonico che non

figurerebbero illustrate nella sentenza impugnata e che precedono quelle parti

della discussione cui i giudici hanno dato risalto, per poi affermare che RI 2

avrebbe confessato di sapere che i “fuchi” della direzione generale nemmeno

sapevano cosa hanno autorizzato, che RI 2 fa precedere al “noi” scorrettamente

interpretato dalla Corte affermazioni importanti, segnatamente che alla convinzione

espressa dal ricorrente che si facevano le cose completamente in regola con

“tutte le autorizzazioni”, egli ha spontaneamente detto che è tutta colpa sua,

e non nostra, aggiungendo che lui (RI 1) può lavarsene le mani, dato che egli

può addossare tutta la colpa e ad affermare - ancorché con altre considerazioni

- che lui, per contro, appare chiaramente smarrito e sconvolto e infine, per

sostenere che, invece che citare le sue rimostranze (del ricorrente), la Corte

le affronta a rovescio definendo RI 2 quasi risentito.

Sennonché,

l’esposto non basta ancora per dimostrare la manifesta insostenibilità delle

considerazioni che la Corte di assise ha tratto con riferimento alle rimanenti

parti della registrazione e avvalendosi del suo potere di apprezzamento. Con

esse il ricorrente nemmeno si confronta: risulta, ancora una volta, evidente

come il ricorrente continui a proporre le sue considerazioni percorrendo vie

alternative rispetto a quelle tracciate dalla Corte. Proposto in modo

improprio, il rimedio sfugge perciò al riguardo a una ulteriore disamina.

d) Il rimedio sfugge, parimenti, a disamina riguardo al suo punto b.

pag. 135- 139, ove all’affermazione della Corte, secondo cui RI 2 non avrebbe

consentito al suo interlocutore di chiamarsi fuori (sentenza, pag. 124), il

ricorrente contrappone ancora una volta, seguendo la medesima strategia, una

chiave di interpretazione alternativa del mezzo di prova, senza nemmeno cercare

di spiegare perché l’opposta conclusione dei primi giudici - fondata

soprattutto sulle ben più decisive considerazioni che essi hanno illustrato

prima di soffermarsi sulle registrazioni telefoniche del 18 e del 19 settembre

2001 (sentenza, consid. 17, pag. 108 segg. e, in particolare, pag. 115 segg.) -

sarebbe come tale manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria. Ancora una

volta, le considerazioni della Corte non vengono vagliate: ad esse, ne vengono,

semplicemente, opposte altre.

e) Con quanto esposto - con considerazioni

intrise, invero, di superfluo sarcasmo - al punto c. pag. 141-146 del ricorso

con il titolo “la maledetta leva” il ricorrente affronta l’accertamento

della Corte (sentenza, pag. 94 in fondo e 95,) sulle sue (dell’accusato)

presunte conoscenze sui derivati e, in particolare, sulla sua perfetta conoscenza

del significato “fare leva”. L’arbitrarietà di tali accertamenti risulta

- secondo il ricorrente - dal contenuto della nota telefonata del 18.9.2001, in

particolare dal seguente passaggio:

“UB: (…)ma

al sa lü, se i ga domanda, “ma al sa lü quanta leva al fa al so patrimoni?” eh,

eh al sa stremiss, cioèeh oltr, oltretutt lü al sa nianca, no?

TR: …Mh! mi

no, a di la verità al so mia quanta leva al fa al patrimoni..”.

Secondo il

ricorrente, in questo passaggio “RI 2 dice che RI 1 non conosceva l’effetto

leva su patrimonio”, confermando così quel che lo stesso RI 1 ha sempre detto. Ciò nonostante, “la sentenza accerta il contrario” e questo sarebbe “mostruoso”

(ricorso pag. 146).

A questo

proposito, va prima di tutto osservato che l’interpretazione che viene data nel

ricorso allo stralcio di conversazione a RI 1 non è un’interpretazione

obbligata poiché non preferibile, per esempio, a quello secondo cui

l’espressione “ma al sa lü…” fosse una delle molte domande retoriche con

cui si infarciscono le conversazioni per meglio esprimere un concetto che, nel

caso concreto, era quello relativo al disastro creato. Ma, quand’anche - per

ipotesi - si dovesse ritenere con il ricorrente che in quello stralcio di

conversazione RI 2 ha, effettivamente, detto che RI 1 non conosceva “l’effetto

leva”, questo non basterebbe ancora a rendere arbitrario l’accertamento della

Corte che è stato fondato su una serie di elementi su cui i primi giudici si sono

diffusi largamente, in particolare a pag. 94 e 95 e in altre parti della

sentenza impugnata. Senza contare che la Corte non ha creduto alla pretesa non

conoscenza dell’effetto leva anche sulla scorta di affermazioni dello stesso RI

1. Fra queste, anche quella relativa alla consapevolezza della sproporzione

prodottasi fra il suo capitale residuo nella primavera 2001 e il numero dei

contratti in essere (cfr sentenza impugnata pag. 109 -119).

In queste

condizioni, la censura cade nel vuoto.

f) Nel capitolo d., intitolato “margini e rollover, il

ricorrente si propone di sorreggere (pag. 147-151) la tesi della sua

incompetenza nella materia, segnatamente riguardo lo strumento del roll over,

e della sua incapacità a comprendere che cosa avesse di volta in volta in mente

RI 2 con i cosiddetti margini. Su questa questione -

sempre secondo il ricorrente - nessuno ha capito nulla. Non lo avrebbe capito

né la _________, né i periti, né il superesperto prof. _________né,

soprattutto, la Corte di assise che ha sorvolato sul concetto - fondamentale

poiché posto alla base dell’atto di accusa - di “senza sufficiente copertura”

per poi, “senza capire e accertare nulla”, concludere che l’accusato

avrebbe dovuto capire. L’arbitrarietà di questa conclusione risulterebbe,

comunque, ancora una volta dal seguente brano della conversazione telefonica

del 18.9.2001:

UB: e be, infatti… l’è cheee praticamente em

giügaa col margin da la banca…

TR: ma si che margin … va bè…ma sa fu pö spiega

dal B

UB: (RIDE) eh si! Mia trop ben però eh!” (ricorso

pag. 151)

Anche su

questo argomento, l’esposto si esaurisce per lo più in sarcastici commenti, senza

essere seguito da alcuna motivazione suscettibile di avvalorare il preteso

arbitrio nella misura in cui non è certamente sufficiente il rinvio ad uno

stralcio di conversazione frettolosa e dai toni – in quel preciso momento - scherzosi

per rendere arbitrario un accertamento fondato sui numerosi elementi di fatto

ricordati in initio.

g) Invano si cercherebbe poi una sostanziata censura di arbitrio nel

punto del gravame (pag. 152-157), intitolato “il rosso”, dove il ricorrente

si sofferma ancora con ulteriori improduttive considerazioni sul senso

attribuibile a determinate frasi proferite in occasione del colloquio

telefonico (registrato) del 18 settembre 2001, per confutare le affermazioni di

RI 2 secondo cui il correo ha avuto coscienza del rischio concreto di andare in

rosso in occasione del famoso incontro del 21 marzo 2001. Egli trascura di

nuovo che il convincimento della sua piena consapevolezza sulle pesanti perdite

subite dai suoi conti e sui gravi rischi che esse stavano procurando al

patrimonio della banca reiterando indiscriminatamente con le strategie,

la Corte l’ha maturato grazie alle diffuse considerazioni illustrate (prima)

nel consid. 17 della sentenza impugnata, con riferimento tra l’altro - oltre

alle informazioni che egli riceveva regolarmente sullo stato del suo patrimonio

(sentenza, pag. 117,118, 119 e 120), checché ne dica, anche alle sue stesse

ammissioni davanti al procuratore generale di allora (che la Corte ha ritenuto

lungi dall’essere confuse o insensate, considerandole invece pertinenti, rese

da persona lucida e ben differenziata (sentenza, pag. 109 in fondo) e non ritrattate al dibattimento (sentenza, pag. 115 in alto) - di fronte al quale egli aveva ammesso di avere perfettamente saputo del crollo dei suoi averi, accettando

ciò nonostante di continuare con le operazioni, ancorché confidando che il

tutto si sarebbe risolto senza intaccare il patrimonio della banca Affermazione,

questa, alla quale la Corte, come visto, non ha però creduto, spiegandone poi

le ragioni (sentenza, pag. 115 segg.).

h) Visto quanto precede, si rilevano altrettanto infruttuose le esternazioni

esposte al punto f. del rimedio (pag. 157-161) intitolato “lo shock”, con

cui il ricorrente reitera nell’estrapolare dalla sentenza e dagli atti del

processo ad usum proprium ciò che meglio gli aggrada, come se fosse legittimato

a riscrivere la sentenza sulla base dei propri personali accertamenti,

sostituendoli al percorso tracciato dalla Corte sulla base di altre considerazioni.

Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della prima Corte, se non

di passata e in modo dispersivo e finanche confuso, ovvero senza seguire un

minimo comune denominatore che consenta a questa Corte di capire che cosa, per

finire, egli si propone di far valere. Un ricorso per cassazione fondato sul

divieto dell’arbitrio deve fondarsi su ben altre premesse e non su improvvisate

considerazioni dettate dall’emotività del momento.

25. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata descrive PC come una

cattedrale nel deserto dove regna un “fragoroso silenzio” (sentenza, pag. 143)

e dove, all’epoca dei fatti, le uniche voci che rimbombavano erano quella del vicedirettore

RI 2, responsabile del settore finanziario della succursale di _________, e

quella del vicepresidente avv. RI 1. Benché abbia dovuto riconoscere che era

noto a parecchie persone in PC che RI 2 operava sui suoi conti, su quelli dei

suoi clienti e, in particolare, del ricorrente e dei suoi famigliari con le

“strategie” sui derivati, guadagnando bene, la sentenza di assise – puntualizza

il ricorrente - considera queste complicate operazioni borsistiche come se

potessero essere state eseguite dal solo vicedirettore RI 2 in accordo con il coaccusato. La sentenza impugnata - prosegue il ricorrente – “la fa troppo

facile” trattando gli imputati come se fossero colpevoli di un furto di

cassa e limitandosi a concedere uno sgravio di pena soltanto perché i

controllori della direzione generale erano “verosimilmente in altre faccende

affaccendati” (ricorso pag. 168). Per una sottrazione di cassa - egli

rileva - basta il comportamento di un cassiere infedele, eventualmente con un

complice che si presenta allo sportello, per falsificare la firma del titolare

del conto gabbato. Non così per le operazioni che qui interessano. La sentenza

impugnata - sempre a giudizio del ricorrente - banalizza allo scopo evidente di

isolare i due imputati dal contesto del private banking di PC e di fare

diventare straordinaria, speciale e illegale un’operatività che invece era

diventata una prassi comune, soprattutto dopo l’arrivo del direttore generale B,

grande specialista di strumenti sui derivati e di sistemi di controllo interno

del rischio bancario. Basti solo ricordare - assevera il ricorrente - che il

capo della revisione interna, E, ha affermato che era prassi di tutti i

consulenti di PC eseguire operazioni con derivati scoperte, senza neppure

chiedere l’autorizzazione della direzione generale, come previsto dalla direttiva

2517/4.1 (INc.2001.8899/GA/GA). Quindi – continua il ricorrente – “altro che

attività borsistica illegale da neppure poter essere autorizzata, come afferma

la prima Corte “(ricorso pag. 169). E – continua il ricorrente - in un

verbale del 4 febbraio 2002 (INC.22001.8899/GA/GA) agli atti ma “sapientemente

tralasciato in sentenza”, trattando dei “casi gemelli” ha affermato che sul

conto _________erano state effettuate operazioni in derivati non coperte e che

era responsabilità del consulente calcolare manualmente il margine, e ciò in

base ad una decisione della direzione. E ha soggiunto che, nonostante, in teoria,

per eseguire operazioni in derivati, il consulente necessitasse dell’autorizzazione

della direzione generale, dal suo arrivo in banca (agosto 2000), tali richieste

di autorizzazione non venivano più presentate e che, in sostanza, da quanto da

lui rilevato, si era instaurata una prassi, analoga a quella delle altre

banche, in base alla quale il consulente accettava ed eseguiva ordini anche

senza autorizzazione. Inoltre - continua il ricorrente - il revisore Z ha

aggiunto che, subito dopo il suo arrivo in PC (ottobre 1998), lo specialista in

derivati B aveva potenziato l’attività short con i derivati e che in un’intervista

al Giornale del Popolo del 17 ottobre 2001, lo stesso Z aveva sottolineato che,

subito dopo il suo arrivo, il direttore B aveva proprio spinto quello specifico

campo. Gli investimenti con derivati short put che hanno causato perdite

per fr. 13'000’000.- sui suoi conti, come pure le altre ingenti perdite

ricordate nella sentenza impugnata - conclude il ricorrente - erano, perciò,

presso PC una prassi comune, particolarmente incentivata dal direttore generale

stesso. In definitiva - obbietta il ricorrente - contrariamente a quanto

arbitrariamente fatto credere dalla Corte per sostenere ciecamente l’atto di

accusa, le operazioni con strumenti derivati non sono come operazioni di cassa,

necessitando le stesse del concorso attivo di una decina di organi della banca

soggetti a diversi settori di attività. Quindi, non un “fragoroso silenzio”

bensì un “fragoroso fragore” (ricorso pag. 172). Soltanto il “fragoroso

fragore” del consulente della clientela, dei tecnici della sala mercati di PC,

dei contabili, dei funzionari della sala mercati della Banca (Brooker),

dell’ufficio crediti e dell’ufficio posizioni banche ha permesso – secondo il

ricorrente - che venissero effettuate le operazioni incriminate: i derivati

sono operazioni di durata con esecuzioni scadenzate che lasciano tracce

contabili in molti settori della banca e che sono facili da controllare. E’

proprio per questo che una banca normalmente organizzata non perde mai quando

effettua operazioni con strumenti derivati per conto del clienti. In altre

parole - puntualizza il ricorrente - i derivati sono delle operazioni rischiose

soltanto per i titolari dei conti sui quali vengono effettuati questi

investimenti, così come testimoniato dal direttore generale della _________ N

al dibattimento e come scritto dallo specialista M in un documento versato agli

atti.

Nel corso del

pubblico dibattimento, il ricorrente ha di nuovo richiamato l’affermazione che E

avrebbe proferito, ovvero che vi era effettivamente in banca una direttiva che

imponeva di chiedere l’autorizzazione, ma che poi, in definitiva, si era

instaurata una prassi differente, che faceva meno della stessa. Su questa circostanza,

sempre secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe arbitrariamente sorvolato.

Dall’AI 161 (rapporto di revisione interno N. 01/2002), sempre a mente del

ricorrente, risulterà poi che l’autorizzazione non era più necessaria, dato che

il sistema funzionava. Del resto anche il direttore generale B lo aveva

affermato.

a) A questo

proposito, va anzitutto precisato che, a ben vedere, nel richiamare i

cosiddetti “casi gemelli”, il ricorrente sorvola sui motivi che hanno, a suo

tempo, spinto il Procuratore pubblico ad emanare dei decreti di non luogo a procedere

contro altri funzionari di PC sospettati di amministrazione infedele per operazioni

sui derivati (insufficienza del requisito del dolo; sentenza, pag. 24, ciò che

rende del tutto infruttuoso il richiamo alla deposizione di E esposta a pag.

170 del ricorso). Inoltre, va rilevato che, nell’invocare una presunta tacita

accettazione di terzi del suo operato, il ricorrente trascura che

l’eccezionale autorizzazione accordata dall’ex direttore K di operare con le strategie

in deroga alla nota circolare/direttiva interna, non prevedeva la possibilità

di eseguirle anche con il margine, ovvero senza copertura (sentenza, pag. 61

segg.). Ma, soprattutto, va rilevato come, con il suo esposto, il ricorrente vada

decisamente fuori tema. Nel ritenerlo autore colpevole di amministrazione

infedele qualificata, la Corte gli ha tra l’altro fatto carico di avere violato

i doveri di diligenza e fedeltà che la funzione imponeva quando, a partire da

quel 21 marzo 2001, cognito della situazione globalmente passiva dei suoi conti

nominativo e _________ (messi a pegno uno per l’altro), consentì a RI 2 la

continuazione dell’operatività, sapendo che, senza l’apporto di mezzi freschi

che integrassero le non più sufficienti coperture, subentrava il patrimonio

della banca a sopportare il rischio non coperto e ciò tanto più quanto più il

corso del titolo _________ fosse ulteriormente calato, conclusione che –

secondo la stessa Corte - vale anche per l’altro conto _________ (sentenza,

pag. 129-130). Il ricorrente - ha inoltre rilevato la Corte - non ha nemmeno

profittato del miglioramento della situazione dei suoi conti, intervenuto tra

fine aprile e fine luglio 2001, per ordinare la liquidazione di tutte le posizioni

a rischio. E se non lo fece - hanno puntualizzato i giudici di prime cure - è

soltanto perché lui tentava di recuperare sia i capitali, sia i guadagni andati

persi. Di nuovo egli violò i suoi doveri d’ufficio - secondo la stessa Corte -

all’inizio di agosto, allorquando fu confrontato con un nuovo calo del titolo _________.

Premesso che ogni distinzione tra il ruolo di cliente del ricorrente e la sua

funzione di organo della banca è pretestuosa e vana, la Corte di assise ha

sottolineato che la violazione dei suoi doveri non può in qualche modo essere

“sanata” dal fatto che, avessero altri in banca (funzionari e o organi) agito

con la dovuta diligenza, cioè fossero intervenuti a bloccare l’operatività, il

danno non si sarebbe verificato. Chi agisce dolosamente - ha precisato la Corte

- non può discolparsi appellandosi ad eventuali errori o negligenze altrui. In

altri termini, le negligenze o gli illeciti altrui non rendono lecito l’agire

di un vicepresidente del consiglio d’amministrazione di una banca che ha, con

coscienza e volontà e per fine di lucro, violato elementari doveri di

correttezza e fedeltà. Né tanto meno - ha proseguito la Corte - il ricorrente

può richiamarsi al principio volenti non fit iniuria, perché nessuno in

banca, non gli altri membri del consiglio d’amministrazione, ma nemmeno altri

organi dirigenziali e funzionari, avrebbero potuto consentire, autorizzare o in

altro modo rendere lecito ciò che lui e RI 2 facevano, ovvero le dianzi

descritte speculazioni con derivati a fronte di conti privi della sufficiente

copertura, e quindi a rischio e, infine, a danno del patrimonio della banca.

Avesse qualcuno avuto l’ardire di farlo - ha fatto presente la Corte - questo

qualcuno avrebbe, a sua volta, dovuto risponderne come correo o complice

(sentenza, pag. 131).

Quanto

alla tesi dell’accusato secondo cui, accreditando sui conti di pertinenza del

ricorrente, rispettivamente sui conti di RI 2, i “premi” che essi ricavavano

dall’apertura di nuove posizioni short call e short put e non

bloccandoli, la banca ha di fatto “finanziato” la loro operatività, favorendo

essa stessa la continuazione dell’operatività e contribuendo, così, ad aumenta-

re il danno, la Corte di assise l’ha considerata azzardata. Affinché vi sia valida

concessione di un credito - hanno spiegato i primi giudici - ci vogliono per lo

meno la consapevolezza e la volontà della concedente/mutuante di concederlo, in

difetto di che il contratto non nasce o, se nasce, è viziato. E’ altresì ben

palese – sempre secondo la Corte – che, in PC, presupposto per avviare un’operatività

su derivati era la previa presenza delle coperture e il relativo blocco.

Lasciare operare e poi bloccare i premi, secondo i primi giudici, non è mai

entrato in linea di conto. Con tali premesse e nel contesto della fattispecie

(in cui è stato stabilito che, violando i propri doveri d’ufficio, un

funzionario-cliente infedele e un organo-cliente infedele, hanno usato, senza

le necessarie coperture, come uno stratagemma, lo strumento del roll over

e delle “vendite to open di call/ e/o di put” per procurarsi liquidità) - hanno

concluso i giudici - volere dedurre un qualsiasi diritto dal mancato blocco dei

“premi” da parte della banca, appare pretestuoso (sentenza, pag. 131).

Orbene, il

ricorrente non spiega perché queste considerazioni della sentenza di assise

sarebbero contrarie al diritto. Anzi, sin qui, nemmeno lo pretende. Peraltro, fosse davvero esistita la prassi da lui denunciata nel

ricorso, ovvero che tutto fosse consentito in banca, egli avrebbe dovuto sollecitamente

attivarsi per smantellare un sistema contrario ai più elementari principi di

correttezza e di fedeltà e non reiterare sulla base dell’adagio “così fanno

tutti” (v. anche sentenza, pag. 117).

Ciò

posto, il gravame va respinto, ritenuto che nemmeno le . puntualizzazioni

esposte al riguardo al dibattimento sono di

giovamento.

Quanto, in particolare, al richiamo all’AI 161, esso

è infruttuoso già per il solo fatto che il ricorrente non indica – e

non si vede come avrebbe potuto farlo - dove il rapporto di revisione 01/2002 consentirebbe

di trarre la conclusione da lui pretesa (v. anche consid. 37e che segue).

26. Nel punto 4.2.3 del ricorso, il ricorrente adombra l’ipotesi della

truffa (peraltro non prospettata nei quesiti dalla Corte) travestita da amministrazione

infedele, ma senza costrutto alcuno, dandone per finire atto egli medesimo

(ricorso, pag. 180). In ogni modo, dalla prospettata nuova imputazione il

ricorrente non può pretendere di ricevere un encomio. Avesse egli compiuto una

truffa, anziché una amministrazione infedele qualificata, andrebbe

semplicemente riprocessato per questo reato.

27. Nel successivo punto 4.2.4 (pag. 181-189) del memoriale, il ricorrente

ripercorre le tappe dell’operazione con derivati presso PC. Cosa si proponga di

trarre da tali considerazioni illustrate, il ricorrente tuttavia non spiega. Non

può perciò che discenderne l’inammissibilità del rimedio.

28. Nel punto 4.2.5 del ricorso (pag. 189-208) che segue - intitolato “I

diversi organi di controllo dei derivati” - il ricorrente richiama il

parere allestito dalla _________, per poi dolersi dei numerosi basilari

controlli che non hanno funzionato in banca, circostanza ribadita con

insistenza nel corso del pubblico dibattimento.

Sennonché

l’esposto si esaurisce ancora una volta in considerazioni e riflessioni non

pertinenti: la questione non è di sapere se altri hanno agito negligentemente

(ciò che non è da escludere), ma se il ricorrente, in quanto organo della

banca, ha violato i suoi doveri di funzione reiterando con operazioni altamente

speculative, pur sapendo di non disporre delle necessarie coperture e, quindi,

pur essendo consapevole che a passare alla cassa sarebbe stata la banca stessa.

In altri termini, il ricorrente trascura che sul banco degli imputati è finito

lui medesimo per avere fatto i propri personali interessi pecuniari a

detrimento del patrimonio della banca, che egli era tenuto ad amministrare, a

curare e a sorvegliare. Che egli sia stato agevolato dalle pretese lacune esistenti

in PC è perciò del tutto ininfluente ai fini dell’applicazione dell’art. 158

CP.

Eventuali

concolpe (leggasi “il fragoroso silenzio”) vanno, dandosene il caso,

considerate al momento di commisurare la pena (ciò che è peraltro avvenuto, sentenza,

pag. 143). In altri termini, colui che ruba un quadro di valore da un museo,

asse- rendo di avere approfittato del fatto che l’impianto di allarme era

disinserito, non per questo può pretendere di ricevere un plauso. Lo stesso dicasi

per il ricorrente, che ha reiterato nelle strategie e nei connessi (v.

il roll over) senza disporre di sufficiente copertura, profittando,

unitamente al correo, (anche) delle falle nel sistema di controllo di cui era

perfettamente al corrente, benché fosse invece suo obbligo intervenire, al fine

di evitare che si potessero accumulare ulteriori passivi. Infondato, il ricorso

è, anche su questo punto, votato all’insuccesso.

29. Nel

punto 4.2.6 del gravame (pag. 208-224) intitolato “La sentenza impugnata

confonde arbitrariamente derivati con Sistema di Controllo Interno (SCI)”,

il ricorrente - in estrema sintesi - rimprovera alla prima Corte di avere

ritenuto che l’esecuzione di un’operazione con strumenti derivati comporta

sempre il pericolo di rovinare non soltanto il patrimonio del cliente

interessato, bensì anche quello della banca. Demonizzando l’effetto “leva”, la

Corte avrebbe, sbagliando, concluso che un consigliere di amministrazione di

una banca che investe in short put sui suoi conti si macchia

automaticamente del reato di amministrazione infedele, poiché cosi facendo

mette virtualmente a rischio il patrimonio della banca. Inoltre, il ricorrente

rimprovera alla Corte di avere confuso la nozione di conoscenza dei derivati

con la nozione di controllo dei derivati, al punto da snaturare la condanna

basata su constatazioni contrarie al vero; di avere trascurato che non sono i

derivati che hanno danneggiato la banca, bensì le lacune organizzative del

sistema interno.

Secondo

il ricorrente - per finire - i derivati, anche i più arditi, sono pericolosi

soltanto per il patrimonio del cliente che li ha nel portafoglio, ma mai per la

banca che li esegue per conto del cliente, nel senso che una banca può perdere

con i derivati soltanto se li esegue per proprio conto, come riferito dal

direttore generale della _________ N e dallo specialista M.

Ora,

un esposto del genere, a cui il ricorrente ha fatto seguire altre

considerazioni, ricorda il pensiero sofista. Giacché, a sua parere, se la banca

esegue operazioni per conto del cliente, l’unico che può perdere è il cliente e

non la banca, la quale lo può solo se agisce essa medesima e per sé stessa.

Sennonché,

nel caso specifico, il ricorrente trascura che, stando ai vincolanti

accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, ad avere azionato la leva che

ha generato a PC il noto passivo, è stato lui medesimo (cliente sì, ma anche

organo della banca), unitamente a RI 2, a seguito di operazioni sui derivati eseguite per proprio conto, sapendo, rispettivamente prendendo in ogni modo in

seria considerazione, che gli importi non coperti con mezzi propri sarebbero

stati inevitabilmente sopportati da PC costretta a rimborsare la _________, che

eseguiva le strategie da loro due ordinate.

Sostenere

che “non sono i derivati che hanno danneggiato la banca bensì le lacune

organizzative del sistema del controllo interno”(ricorso, pag. 214) è un

argomentare sterile nella misura in cui con ciò il ricorrente intende liberarsi

da ogni responsabilità. Non va, infatti, scordato che il danno a PC è stato

causato dai due condannati che hanno sforato i margini a loro disposizione in

operazioni del genere, coscienti proprio dell’assenza di controlli e in palese

violazione, non solo della circolare 2417/4.1, ma in particolare dei doveri che

loro incombevano in funzione delle rispettive posizioni di Banca.

Le

argomentazioni ricorsuali, su questo punto, hanno oltrepassato il limite del

pretestuoso: il ricorso - fondato sul principio il banco (recte: la Banca)

vince sempre - deve essere, pertanto, al riguardo disatteso.

30. Né

giovano al ricorrente le considerazioni esposte al punto 4.2.7 del ricorso

(pag. 225-229) con riferimento alla posizione di RI 2 all’interno

dell’organigramma di PC, nell’intento di far credere che questi non fosse

autonomo, ossia che non potesse fare i derivati senza il concorso di molti altri

funzionari di diversi settori. Con esse, il ricorrente non dimostra nemmeno

lontanamente perché sarebbe manifestamente insostenibile la diversa opinione dei

primi giudici, secondo cui nel rapporto con il patrimonio della banca, nel cui

interesse economico era comunque chiamato a operare, procurando commissioni e

altri emolumenti connessi con l’esercizio della sua specifica attività

bancaria, RI 2 ha, dal gennaio 1998 e tacitamente negli anni a seguire, acquisito

una totale autonomia gestionale. Questo specie ove si consideri che, nel

dicembre 1997, l’allora direttore K, agente nella sua qualità di membro della

direzione generale e capo della divisione finanziaria, l’aveva espressamente

autorizzato a fare le strategie a fronte dei conti _________ e nominativo del ricorrente

e di _________ (suo) e che, dopo le recriminazioni del capo del back office

borsa (J), al quale spettava l’onere del controllo delle coperture e dei

relativi “blocchi” in materia di operazioni sui derivati, lo stesso direttore K

liberò J da tali compiti per affidarli al medesimo RI 2 (sentenza, pag.

127-128). Trattasi - ha del resto rilevato la Corte - di mansioni (il controllo

delle coperture e l’apposizione dei relativi blocchi) che attengono alla

gestione e alla cura del patrimonio della banca (sentenza, pag. 128).

La

Corte ha, poi, accertato che, passato K - che, fino alla fine del 1998, aveva

fatto sì che i funzionari del back office borsa vegliassero sull’andamento

dell’operatività - ad altra funzione, neppure più questo controllo venne

eseguito. Tant’e che, nel 2001, quando venne il tempo delle perdite, nessuno

dei funzionari di questo ufficio, pur vedendo tali perdite, si sentì in dovere

di intervenire o di avvisare i superiori, poiché da tempo erano stati

sollevati, esonerati da quella specifica responsabilità, che era stata affidata

proprio a RI 2, che la esercitava autonomamente. Sempre stando agli

accertamenti della Corte, da controllato RI 2 divenne controllore delle coperture,

che dovevano garantire il patrimonio della banca dai rischi dell’operatività

che egli andava facendo sul proprio conto _________ e, con il consenso del

ricorrente, sui conti a questi riconducibili.

RI 2

divenne, perciò, in quel contesto e per quel settore - hanno concluso primi

giudici - “amministratore di patrimonio” giusta l’art. 158 CP, obbligato a

espletare tale mansione con diligenza e fedeltà (sentenza, pag. 128).

Il

ricorrente non confuta nemmeno queste ultime considerazioni ma esaurisce il suo

esposto nel richiamare il parere allestito su suo mandato dall’avv. PA 3, che,

non solo non gli è di sussidio ma, per certi versi, se riferito alla questione

dell’autonomia di RI 2, sorregge l’impugnata sentenza nella misura in cui

evidenzia la rapida carriera in banca dello stesso RI 2 e la fiducia che questi

aveva accumulato (ricorso, pag. 226-228).

E

ancora meno tornano utili al ricorrente le argomentazioni con cui egli si

propone di dimostrare che i comportamenti ritenuti dalla Corte di rilevanza

penale non concernono la sua attività di amministratore di PC, bensì vanno

contestualizzati unicamente nel campo di azione attinente la sua attività di

cliente della stessa banca (ricorso, punto 4.2.8, pag. 229-235). Al riguardo è sufficiente rinviare alle pertinenti considerazioni

con cui la Corte di assise ha spiegato perché ha ritenuto pretestuosa e vana la

distinzione tra il ruolo di cliente e la sua funzione di vicepresidente e di

membro del consiglio d’amministrazione (sentenza, pag. 130).

Del

resto, stesse l’obiezione, non sarebbe mai possibile condannare per

amministrazione infedele chi viene a trovarsi in un’analoga situazione di

conflitto di interessi con la quale si trovava confrontato il ricorrente nella

sua duplice qualità di organo societario tenuto a curare con diligenza e

fedeltà gli interessi della stessa e di cliente della persona giuridica che era

tenuto a tutelare. Di fronte al rimprovero di avere disatteso i propri doveri

di funzione, basterebbe affermare di avere agito come cliente (qualora ciò

fosse stato il caso) e non come organo. Il che è semplicemente assurdo.

Quanto all’asserzione di non avere avuto nessun ruolo attivo né

nella concessione dell’autorizzazione 2 dicembre 1997 di opera- re con derivati

put e short call e le loro combinazioni short straddle e short

strangle (“*strategie”) né tanto meno nell’ottenimento di un credito in

bianco a suo favore, è sufficiente richiamare i puntuali accertamenti illustrati

dalla Corte nel considerando 17 della sentenza impugnata, segnatamente nelle

pagine 113-122, e in modo particolare nelle pagine 115, 116 e 117, in cui risulta accertato - in modo che non può di certo definirsi arbitrario - il pieno e

consapevole coinvolgimento del ricorrente nella fattispecie all’origine della

sua condanna.

31. Nel punto

4.2.9 del ricorso (pag. 235-254) intitolato “I conti incriminati e i poteri

di firma”, il ricorrente si diffonde sul conto _________, asserendo:

- che si

è trattato di un conto affidato (consapevolmente e non per una firma apposta

per caso nel plico di documenti da sottoscrivere, come arbitrariamente

sostenuto a pag. 82 dalla Corte di merito) in gestione alla banca tramite, per

l’appunto, la sottoscrizione di un mandato di investimento, con cui si

abilitava PC a migliorare il patrimonio del mandante anche con le operazioni

effettuate da RI 2 e oggetto della sua incriminazione, nell’intento di

dimostrare che un mandato del genere consentiva di effettuare operazioni sui

derivati anche senza copertura, come attestato dal revisore esterno _________(ricorso,

pag. 237 e 241-242);

- che,

nella sua presa di posizione, la stessa _________ aveva rilevato che delle 35

relazioni per complessive 77 posizioni con short put, 28 erano prive di

sufficiente copertura, tanto che 16 di queste relazioni hanno presentato un

ammanco di margine per complessivi fr. 1'990’000.- (ricorso, pag. 241-242);

-

che 7 di queste 28 relazioni erano regolate dal mandato di gestione

patrimoniale presso la sede centrale della banca e 21 erano regolate dal

mini-mandato;

-

che per quanto riguarda le posizioni short in call, _________ ha

individuato 70 relazioni per complessive 201 posizioni, di cui 67 avevano

attivi di base sufficienti, ma non bloccati (59 con mandato di gestione patrimoniale

e 8 con mini-mandato).

Il

ricorrente continua deplorando il mancato rispetto delle disposizioni ASB in

materia di gestione patrimoniale per quanto attiene all’utilizzo di questi

strumenti secondo la politica di investimento della banca, come pure deplorando

diverse lacune del sistema di controllo nell’ambito dell’utilizzo di strumenti

finanziari, malgrado le direttive interne (la 2645 e la 2517/4.1) che prevedono

chiaramente i principi e i criteri da rispettare per l’utilizzo degli strumenti

in oggetto ed auspicando che, nel frattempo, la direzione fissi chiaramente le

responsabilità delle varie istanze in materia dettagliata sensibilizzandole

sulle problematica. Egli conclude, poi, rilevando come fosse noto da anni alla

giustizia che il mandato di gestione patrimoniale contemplava anche l’uso di

derivati scoperti short, così come era stato confermata dal gestore

patrimoniale della succursale di PC di _________ alla Procuratrice pubblica il

6 maggio 2003 nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “casi gemelli”.

Alla luce

della ricostruzione citata (sentenza, consid. 17), anche queste argomentazioni si

rilevano prive di pregio. Del resto, lo stesso ricorrente, per finire,

riconosce che lo stesso revisore esterno ha rilevato che la prassi instauratasi

era contraria, tra l‘altro, alle direttive interne, segnatamente a quella

2517/4.1. Direttiva, lo si ricordi, alla quale - stando ai vincolanti

accertamenti della sentenza impugnata - RI 2 era stato sì autorizzato a

derogare per sé medesimo e per il ricorrente, ma solo alla condizione che le

“strategie” fossero eseguite con la necessaria copertura (senza margine, ovvero

con copertura). Pertanto, in definitiva, i richiami illustrati al riguardo nel

gravame si ritorcono contro lo stesso ricorrente, dato che ad un organo della

banca si poteva come minimo richiedere il rispetto delle regole volute

dall’istituto, che non consentivano - circostanza nota a entrambi i prevenuti - il ripetersi di situazioni come quelle denunciate dalla società di revisione esterna.

Di

nessuna rilevanza in un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio si palesano, infine,

le altre considerazioni esposte dal ricorrente con riferimento al conto _________,

al contratto di PC per investire con derivati scoperti, alla posta a trattenere

e agli scarichi e al mancato scarico (ricorso, pag. 245-254). Ancora una volta,

infatti, il ricorrente argomenta a ruota libera, formulando per finire solo

delle ipotesi, come se stesse riproponendo la propria arringa difensiva.

32. Nel

punto 4.2.10 intitolato “Le operazioni che hanno generato i passivi (short

put) e i casi gemelli”, il ricorrente sostiene, anzitutto, che le

operazioni che hanno provocato i passivi sui suoi conti sono dei derivati short

put che solo il vicedirettore RI 2 era in grado di ordinare, di eseguire e

di eseguire sino in fondo. A questa conclusione è giunta - egli puntualizza -

anche la perizia di parte allestita da _________ che ha, pure, concluso che riguardo

alla gestione dei suoi conti il ricorrente ha agito esclusivamente in qualità

di cliente e non ha goduto di alcun privilegio legato alla sua funzione di

amministratore.

Tuttavia, quale accertamento di prima sede egli

si proponga di contestare con tali riferimenti, il ricorrente, almeno sin qui,

non spiega.

33. Nel successivo punto 4.2.10.1 (“In generale”) – così come,

poi, al dibattimento, con riferimento al Rapporto _________del 31 dicembre 2001

della _________, pag. 2 e 8 (AI 61 allegato B) - il ricorrente rileva che risulta

accertato che operazioni con derivati scoperte identiche a quelle rimproverategli

(ma eseguite da altri) hanno creato un danno totale di fr. 30'000’000.- a causa

di perdite apparse in tutte le principali succursali di PC (ricorso, pag. 257 e

259). Per le perdite cagionate a PC dai rispettivi consulenti patrimoniali -

ricorda il ricorrente - il Ministero pubblico ha aperto alcune procedure

penali, tutte sfociate in decreti di non luogo a procedere. Il Ministero

pubblico - egli prosegue - non ha, invece, aperto nessuna inchiesta a carico

del direttore generale B, malgrado lo stesso avesse firmato l’autorizzazione 15

gennaio 2001 in favore di PR (circostanza ribadita al dibattimento con

riferimento al doc. TPC 41.1 e con la puntualizzazione che tale permesso

sarebbe stato rilasciato non solo allo stesso PR, ma anche ad altri, nonostante

la scoperta del caso Fin, che avrebbe dovuto mettere lo stesso direttore

generale in guardia), con il risultato di provocare uno scoperto di fr. 9,7

milioni (ricorso, pag. 263 con riferimento a NLP 2084/2003, pag. 3) e di

danneggiare la banca per fr. 600/700’000.- a gennaio 2002 (ricorso, pag. 263). B

- secondo quanto preteso dal ricorrente al dibattimento - tre mesi prima aveva

perfino assicurato a PR che il settore rischi funzionava bene.

Ad altri funzionari, tra cui ad AC gestore del

conto _________, il Procuratore pubblico ha scusato tanto la mancata conoscenza

della direttiva 2517/4.1, quanto il fatto di avere creduto alla fedefacenza

delle situazioni patrimoniali ad uso interno, e questo pur trattandosi di

professionisti di banca, di gestori patrimoniali (ricorso, pag. 263-264). Nello

sviluppare, poi, il capitolo di cui al punto 4.2.10.2 del ricorso (“Due Casi

gemelli”), il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere liquidato

la fattispecie con una semplice segnalazione (sentenza, pag. 24) riferita all’assenza

del requisito del dolo, trascurando così tutta la documentazione che entrava in

considerazione.

Riferendosi

al caso gemello n. 1 (Conto _________; ricorso ad 4.2.10.2.1) il ricorrente

allega che, nell’incarto n. 2001.8899/GA/GA versato agli atti soltanto

nell’imminenza del processo, si trova l’ammissione che, sulla base dei

documenti forniti, il cliente di PC non può rendersi conto della portata delle

operazioni con derivati. Ora - egli puntualizza - se nemmeno l’allora operatore

AC, esperto consulente professionale di private banking, riusciva a rendersi

conto, sulla base delle informazioni e della documentazione che riceveva da PC,

che i conti da lui gestiti erano ampiamente in passivo allorquando l’estratto informatico

Info 8000 (quello che a volte RI 2 mostrava al ricorrente durante le loro

riunioni) indicava invece dei saldi positivi, non si vede come la Corte abbia

potuto pretendere che quel che uno specialista (AC) non riusciva a capire,

avrebbe invece dovuto capirlo il ricorrente, semplice cliente, che riceveva i

conteggi delle operazioni in mezzo alla corrispondenza quotidiana del suo

ufficio di avvocato e che era presente in banca, per altri scopi, solo una o

due volte al mese. E sulla pretesa indecifrabilità degli estratti conto allestiti

in PC – indecifrabilità che non consentiva di capire la situazione del conto - il

ricorrente ha pure insistito nel corso del pubblico dibattimento del 7 ottobre

2009.

Argomentando

in questo modo il ricorrente non dimostra perché sarebbero manifestamente

insostenibili le argomentazioni che hanno spinto la Corte di assise nel

considerando 17 della sentenza impugnata a ritenere invece che egli non solo

conosceva perfettamente la catastrofica situazione in cui versavano i suoi

conti nel periodo critico, ma che egli era anche pienamente consapevole che,

reiterando nel proseguire con le strategie senza disporre della indispensabile

copertura richiesta dalla direzione, avrebbe intaccato anche il patrimonio

della banca, il tutto in palese violazione dei suoi obblighi di diligenza e di

fedeltà impostogli dalla sua carica. Anzi, con queste spiegazioni egli, per

finire, nemmeno si confronta, con conseguente inammissibilità del rimedio

formulato al riguardo.

34. Ad un

giudizio di inammissibilità il ricorso è di nuovo destinato nella misura in cui

il ricorrente si diffonde, non senza allusioni malevoli, su quello che

considera il secondo caso gemello, ossia sulla fattispecie che riguarda PR,

nell’intento di dimostrare - dipartendosi dall’autorizzazione concessa allo

stesso PR da parte della direzione generale della banca (segnatamente da B) di

operare direttamente in borsa con derivati passando direttamente tramite gli

specialisti della sala mercato di PC (con conseguenti massicci investimenti in

operazioni di tipo short put) - che la Corte delle assise criminali si sarebbe

accanita nei suoi confronti, imputandogli conoscenze e deduzioni che nemmeno lo

stesso direttore generale B poteva avere e/o trarre. In effetti, risulta

evidente come il ricorrente si avvalga al riguardo di considerazioni che mirano

ad una nuova ricostruzione della fattispecie mediante valutazione personali, ciò

che è inammissibile. Al ricorrente incombeva di illustrare come, dove e perché

i primi i giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione,

in sbagli o mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento non

solo errato, ma indifendibile (art. 288 lett. c CPP). Come visto, il ricorso è

lungi dall’adempiere simili requisiti, data la sua palmare indole appellatoria.

Il

ricorrente si dilunga, poi, al punto 4.2.11 dal titolo “L’autorizzazione

della direzione generale a operare con derivati short” nel ricordare che:

-

la direttiva 2517/4.1 prevede la possibilità di effettuare, dietro

autorizzazione della direzione generale, investimenti con posizioni scoperte per

conto di clienti;

-

il 2 dicembre 1997 RI 2 ha chiesto alla direzione generale di PC (e per essa a

K, competente per il settore), ed ottenuto di potere operare con opzioni short

strangle e short straddle sul suo conto (_________) e sui conti del ricorrente,

- tale richiesta fu un’iniziativa autonoma di RI 2 e

lui (ricorrente) mai ebbe a sfruttare la sua carica di amministratore per ottenere

personali vantaggi come cliente della banca (così come, peraltro, testimoniato

in aula da K).

Continua, poi, sottolineando come l’autorizzazione concessa fosse perfettamente

valida e conforme alla direttiva sui derivati 2517/4.1 così come ritenuto dal

prof. _________nella sua perizia del 27 settembre 2006 nonché dalla _________di

_________e rilevando – con il richiamo alla perizia di parte allestita dal

Prof. _________- come la combinazione dei short puts e dei short

sraddle e short strangle non la rendeva speciale. Il ricorrente

ribadisce poi che, con l’avvento del direttore generale B, l’utilizzazione dei

derivati per conto dei clienti di PC da parte dei consulenti patrimoniali si è

largamente diffusa e si è instaurata la prassi di eseguire le opzioni short

senza nulla chiedere alla direzione generale come in tutte le altre banche. Pertanto

- conclude il ricorrente - i suoi conti beneficiavano di una valida

autorizzazione da parte della direzione generale di PC per eseguire le operazioni

che hanno cagionato gli scoperti. Quest’ autorizzazione esclude - secondo il

ricorrente - il reato e, pertanto, già per questa sola ragione si impone il suo

proscioglimento.

Ancora

una volta, con una teoria del genere, il ricorrente argomenta come se stesse

riscrivendo la sentenza impugnata, ossia stesse accertando lui i fatti. In

realtà, quanto accertato in sentenza è diverso. In particolare, nel considerando

9 della sentenza impugnata, la Corte di assise ha diffusamente spiegato che la

richiesta allora inoltrata da RI 2 per operare con le “strategie” sia sui suoi

conti, sia sui conti del ricorrente, rappresentava già in sé stesso un’eccezionale

deroga alla nota direttiva interna 2517/4.1 e che tale deroga non contemplava

in ogni modo la facoltà dell’operatore di speculare con il cosiddetto

“margine”, la questione della copertura non potendo essere messa in

discussione. Anche qui il ricorrente sorvola, ossia non si confronta con le

ragioni che hanno spinto la Corte ad accerta- menti diversi da quelli che lui

pretende essere i fatti. Del resto, nel successivo considerando 10 (cfr. anche

il riassunto dei fatti sub I che precede), la stessa Corte di assise ha esposto

i rapporti dell’ispettorato (tra cui quello n. 48/98 e quello trimestrale), che

portavano l’attenzione su operazioni con i derivati molto particolari

(“strategie”), eseguite da un consulente della Banca nell’interesse del suo

conto personale e di quelli di un membro della commissione del consiglio

d’amministrazione di PC, definite “non permesse con l’attuale

regolamentazione” e comunque “non totalmente in ordine con le coperture”

(sentenza, pag. 73), sottolineando poi anche la passività dimostrata dal

ricorrente, nonostante che a tutti fosse chiaro come bisognava operare, di

fronte alla necessità di rispettare le formalità (sentenza, pag. 74).

35. Nel punto 4.2.12 del ricorso (pag. 309-332), intitolato “Le garanzie

date da DG RI e RE all’avv. RI 1 sul perfetto controllo dei derivati e quindi

sul fatto che la banca sarebbe intervenuta se si fosse esaurito il valore di

liquidazione del patrimonio”, il ricorrente si diffonde asserendo che i

documenti da lui riprodotti (rapporto annuale 1999 di PC pag. 34 e 2000 pag.

54; doc. dib 32; verbale no 2304 della Commissione del Consiglio di

amministrazione) - arbitrariamente ignorati dalla Corte - proverebbero che la

direzione generale ha sempre rassicurato la commissione e il consiglio di

amministrazione sul fatto che il controllo dei rischi in PC era perfettamente

organizzato. Il ricorrente continua rilevando che il revisore esterno non ha

mai segnalato al consiglio di amministrazione o alla commissione l’esistenza di

problemi nel campo della gestione dei rischi riguardanti i prodotti derivati.

Peraltro - afferma ancora il ricorrente - nel 2001 B era convintissimo che la

gestione dei derivati fosse perfettamente organizzata. La stessa tranquillità

emerge anche – sempre secondo il ricorrente - da quanto sostenuto dai direttori

generali C e D nonché dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio d’ amministrazione

F che ha detto che “dal 1999 non vi sono state segnalazioni particolari

sulla questione dei derivati”. Ciò detto - conclude il ricorrente - come si

può pretendere, senza arbitrio, senza volontà punitiva e cieca, senza totale

ingiustizia che, di fronte a questa valanga di garanzie sull’efficacia del

sistema interno dei derivati, egli fosse l’unico in banca che sapeva. Se ciò

fosse - conclude - “allora si abbia il coraggio di processare l’avv. RI 1

per truffa” (ricorso pag. 332). Al pubblico dibattimento, il ricorrente ha

di nuovo citato E, secondo cui il controllo interno della banca doveva essere

realizzato dalla direzione e secondo cui, se le direttive interne fossero state

applicate, il caso RI 1 non si sarebbe avverato. Ora, sul tema sollevato il

carattere appellatorio del rimedio è flagrante e a nulla sussidia il richiamo

all’arbitrio di cui a pag. 313 e 331 del ricorso. Bastasse ciò per motivare un

ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento

arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, talché

il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in

appello. Il processo per cassazione non è la continuazione del processo di

assise. Non basta quindi invocare atti del procedimento, per quanto numerosi, e

dolersi semplicemente di arbitrio pretendendo che la prima Corte li abbia

ignorati o non li abbia debitamente considerati. Soprattutto nella fattispecie,

ove il ricorrente nemmeno si confronta puntualmente con la decisione impugnata,

ossia con i motivi che hanno spinto la Corte a ritenere invece il contrario di

quanto prospettato nel gravame. Tanto che, per finire il ricorrente nemmeno

indica quale sarebbe il singolo accertamento che egli si propone di impugnare

(indicando dove esso si troverebbe in sentenza) e nemmeno spiega perché i

considerandi posti dalla Corte a fondamento del suo diverso convincimento, non

resisterebbero alla luce degli atti richiamati nel ricorso. Motivato in modo

improprio, il rimedio non può che essere di nuovo dichiarato inammissibile. In

ogni modo, lo si ripete: le eventuali convinzioni che allora circolavano sulle

modalità e sulla bontà dei controlli, rispettivamente sulle effettive

competenze dell’uno o dell’altro dirigente, rispettivamente funzionario, non

potevano affatto sollevare il ricorrente dalle sue responsabilità nella misura

in cui, pur pienamente conscio della grave sofferenza dei suoi conti nel marzo

del 2001, ha ugualmente consentito a RI 2 di reiterare per diversi mesi in

operazioni sui derivati altamente speculative nel chiaro intento di recuperare

le perdite fino ad allora accumulate, benché si fosse pienamente reso conto che

non disponeva della necessaria copertura e che, pertanto, la relativa perdita

non poteva che essere sopportata dalla banca stessa, del cui consiglio di

amministrazione era vicepresidente, con tutti gli obblighi che una carica del genere

comportava, in primis quello di non danneggiare l’istituto per i propri

personali interessi.

36. A

volte frammentario, a volte nebuloso, oltre che generico e narrativo, nemmeno

nel punto 4.2.13 (4.2.13.1-2-2-3-4) intitolato “Le rassicurazioni della specialista

in derivati in Sistema di Controllo interno Direttore Generale B”(cui

seguono i singoli sottocapitoli) il ricorso adempie i requisiti minimi per una

seria analisi delle conclusioni della prima Corte, che vengono di nuovo

ignorate. Per tacere del fatto che, nel motivare l’esposto, il ricorrente non

invoca alcun arbitrio. Privo di ogni riferimento concreto che possa fare

apparire arbitraria la sentenza impugnata, il rimedio sfugge ad ulteriore

disamina.

37. Il ricorrente dedica il successivo punto 4.2.14 del ricorso ai

singoli accertamenti (posti dalla Corte di assise a fondamento del giudizio di

colpevolezza) che egli ritiene arbitrari. Riferendosi alla riunione del 19

settembre 2001 con il direttore generale di PC B, riportata a pag. 22 della

sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che d’ingresso la sentenza denota

pregiudizio nei suoi confronti, sposando essa acriticamente la versione di RI 2,

secondo cui in quell’occasione, di fronte alle sue spiegazioni, sulla base

delle situazioni patrimoniali ad uso interno, delle operazioni sui derivati in

essere sui quattro conti, il coaccusato tenne un atteggiamento totalmente

silente e passivo. La prima Corte, che aveva interesse a limitarsi a questa

sola circostanza - asserisce il ricorrente - ha arbitrariamente trascurato gli

accertamenti che provano al di là di ogni dubbio che, fino alla telefonata del

18 settembre 2001, egli non ha mai conosciuto la reale esposizione a rischio

dei conti a lui riconducibili. Secondo il ricorrente, RI 2 ha mentito quando, nel suo verbale del 1. ottobre 2001, ha detto di avere risposto all’obiezione fattagli

da RI 1 durante l’incontro negli uffici di B di non avere immaginato l’entità

delle perdite sui suoi conti, di essere sicuro di avere detto “ma avvocato,

lei lo sapeva”. Che RI 2 abbia mentito è provato - secondo il ricorrente -

da quanto detto da B, nel suo verbale del 3 aprile 2004 (confermando, peraltro,

il precedente verbale del 9 ottobre 2001) che ha detto di non ricordare che RI

2 si sia rivolto al coaccusato in quei termini e che, al contrario, la sua sensazione

al termine dell’incontro non era quella ”che l’avv. RI 1 fosse a conoscenza

di quanto appena discusso” e che, se RI 2 si fosse espresso in quei termini,

egli sarebbe caduto dalla nuvole. Secondo il ricorrente, lo “spirito

bugiardo e manipolatore” di RI 2 traspare anche dall’affermazione secondo

cui lui non avrebbe, in quell’occasione, ulteriormente reagito poiché avrebbe capito

che in quel momento RI 1 intendeva addossargli l’intera responsabilità (ricorso,

pag. 361). Si tratta di una spiegazione assurda poiché non è verosimile che si

taccia “porgendo l’altra guancia” di fronte alla prospettiva di essere

ritenuto dal cliente responsabile di un deficit di fr. 10'000’000.- .

Il

ricorrente prosegue, affermando come “l’indole manipolatoria e reticente”

di RI 2 traspaia anche dal fatto che egli ha nascosto i conti dei famigliari

che gestiva illegalmente. Del resto – continua il ricorrente – se,

effettivamente, RI 2 si fosse sentito accusato ingiustamente, al suo rientro a _________

quel 19 settembre 2001 avrebbe dovuto manifestare un sentimento di rabbia,

delusione o ribellione. Invece, nulla. RI 2 non ha avuto reazioni. Non si è sfogato

neppure con il superiore Q (come da questi confermato) nonostante avesse con

lui un rapporto di confidenza. Il silenzio di RI 2 è - secondo il ricorrente -

“la prova del nove che dimostra che l’avv. RI 1 era sincero quando il 19

settembre davanti al Dir. Gen. B ha negato di conoscere la disastrosa

situazione patrimoniale dei conti a lui riconducibili” (ricorso pag. 365).

Il ricorrente afferma, poi, che altri elementi provano che RI 2 ha mentito. In particolare, prova del fatto che RI 2 “è un traditore e un manipolatore” sarebbe

l’affermazione di B nel verbale 29 aprile 2003, secondo cui l’uomo gli aveva

dato l’impressione, durante l’incontro del 19 settembre 2001, di volersi

liberare da un peso e che gli era parso sincero, ma che quell’impressione era

illusoria poiché in seguito altri nodi - su cui RI 2 aveva taciuto (altri conti

su cui aveva operato senza autorizzazione) - sono venuti al pettine. A sostegno

della tesi di RI 2-traditore, il ricorrente porta, infine, le affermazioni del

direttore Q, laddove questi ha riferito di avere provato, alla notizia

dell’arresto di RI 2, “un sentimento di rabbia nei suoi confronti

perché aveva tradito la fiducia che avevo riposto nella sua persona” (ricorso

pag. 366). Il ricorrente conclude il suo dire affermando che “l’omissione di

questi accertamenti da parte della sentenza impugnata è del tutto arbitraria.

Falsa la realtà dei fatti sui punti essenziali (la consapevolezza dell’avv. RI

1) e snatura la verità processuale”.

a) Argomentando

in questo modo, il ricorrente si propone di stravolgere la sentenza impugnata

con considerazioni del tutto inadatte a sostanziare una censura di arbitrio.

Riferendosi all’incontro del 19 settembre 2001, la Corte di assise si è limitata

ad accertare che quando RI 2, nel pomeriggio di quel giorno, si recò in sede e

trovò il direttore e il ricorrente insieme e dentro l’ufficio, fu il ricorrente

stesso a sorprenderlo restando passivo, muto e silente per tutta la durata del

colloquio, che terminò con la sospensione ipso facto dello stesso RI 2 (sentenza,

pag. 125). Non ha preteso che RI 2 si sia rivolto al ricorrente,

rinfacciandogli espressamente di avere sempre saputo della situazione negativa

dei suoi conti. Né la Corte aveva del resto motivo di stabilire se ciò fosse

realmente avvenuto, rispettivamente se fosse corretto quanto asserito da B, ossia

di non potere affermare, rispettivamente di non ricordare se RI 2 si fosse

rivolto al coaccusato in quei termini. Né la Corte aveva motivo per chiedersi

se il fatto che RI 2 non avesse parlato di RI 1 a Q prima e/o dopo il colloquio con B del 19 settembre 2001 (ricorso, pag. 364) consentisse di

adombrare l’ipotesi ricorsuale secondo cui RI 2 ha mentito sostenendo che il ricorrente era al corrente della situazione. Non si scordi, infatti,

che il convincimento sulla piena consapevolezza del ricorrente sulla passività

dei suoi conti, la Corte lo ha maturato - e poteva maturarlo senza incorrere in

arbitrio - sulla base di ben altre considerazioni, ossia di quelle - come visto

– particolarmente illustrate punto per punto nel dettagliato considerando 17

della sentenza impugnata (che riporta tra l’altro le esplicite ammissioni del

condannato al Procuratore Generale di allora e peraltro non ritrattate al

dibattimento; sentenza, pag. 115 in alto). Ancora una volta, il ricorrente reitera

nel sorvolare le argomentazioni della prima Corte. Fondato, di nuovo, su spunti

che si esauriscono in un’alternativa lettura del materiale processuale, senza

un serio confronto con la sentenza di assise, il rimedio non supera nemmeno in

questa occasione l’asticella dell’ammissibilità.

b) Riferendosi

all’accertamento, secondo cui il giorno 27 settembre 2001 il procuratore

pubblico ha chiesto e ottenuto il controllo sul telefono fisso e sul cellulare

di RI 2 e che da alcune telefonate registrate emerge che lo stesso RI 2,

parlando con colleghi e con un cliente, ebbe ripetutamente a dire che RI 1 era

sempre stato al corrente dell’operatività sui derivati eseguita sui conti di

sua pertinenza (conversazioni che sono state sentite in aula, per cui costituiscono

valido accertamento dibattimentale), il ricorrente fa carico ai primi giudici

di avere accolto acriticamente soltanto una parte funzionale - quella che fa

comodo alla tesi della colpevolezza - delle censure telefoniche, prendendole

per oro colato. In realtà - fa valere il ricorrente - non può essere passato

sotto silenzio che, in quelle medesime telefonate, RI 2 incita i familiari alla

falsa testimonianza, gestisce lucidamente l’inchiesta sulla spoliazione della

povera _________, dimostra di essere il vero regista dell’operazione, sghignazza

con la sua segretaria (P) sul fatto che la banca si è accorta solo a quel

momento che l’estratto Info 8000 è incompleto, ammette con il cliente _________

di avere approfittato della lacune della banca per fare i suoi interessi,

afferma di essersi lasciato andare “sull’onda del successo”, minaccia di

“tirare dentro altri” e di vendicarsi se la sua situazione non verrà “messa

a posto” e, infine, insulta i dirigenti della banca. Protesa alla sola

ricerca della sua colpevolezza - conclude il ricorrente - la sentenza omette

tutti questi accertamenti.

Sennonché,

esternazioni del genere non giovano in un ricorso per cassazione fondato sul

divieto dell’arbitrio, specie ove si consideri che, per finire e comunque sia, il

ricorrente non contesta che durante le telefonate oggetto di registrazione RI 2

lo abbia chiamato in causa. Ricordato che, a pag. 23 della sentenza impugnata,

la Corte di assise ha, di transenna, anticipato che il 20 e il 21 settembre

2001 RI 2 veniva interrogato per tutt’ altra fattispecie (vicenda _________)

presso il Ministero pubblico di _________ dal procuratore pubblico Mario Branda

che procedeva contro di lui per il titolo di complicità in appropriazione

indebita e di falsità in documenti, il ricorrente si duole del fatto che, nel

sorreggere la credibilità di RI 2 - che sarebbe, a mente sua, l’unica vera

prova a suo carico - la stessa Corte ha omesso di accertare che in quei giorni RI

2 mentiva spudoratamente all’interrogante. A questo proposito, va, anzitutto,

precisato che, nel ritenere RI 1 colpevole, la Corte non si è affatto basata solo

sulle dichiarazioni di RI 2. L’accertamento dei fatti rilevanti, la Corte l’ha

fatto sulla base, oltre che delle ammissioni fatte dal ricorrente nei verbali

istruttori predibattimentali, su una serie di altri elementi elencati (come,

peraltro, già detto) in particolare nel considerando 17 della sentenza

impugnata.

Inoltre, il

ricorrente sorvola sul fatto che la stessa Corte non ha mancato di riferire le

menzogne ricordate nel ricorso (sentenza, pag. 149). La critica si rivela

perciò fuori luogo.

c) Il

ricorrente inizia il punto 4.2.14.4 (“Sent. 24 - casi gemelli”) rimandando

innanzitutto al nostro paragrafo sui “casi gemelli”. A questo proposito, va

rilevato che rinvii del genere sono inammissibili in un ricorso per cassazione

fondato sul divieto dell’arbitrio, dove bisogna invece indicare quale singolo

accertamento si intende impugnare e per quale ragione. Il ricorrente continua

il suo esposto affermando che la sentenza liquida sommariamente alle pagine 24 e

96 i casi gemelli, limitandosi “a constatare sobriamente che la Procuratrice

pubblica ha emesso al riguardo quattro decreti di non luogo a procedere”

per insufficienza del requisito del dolo o, in qualche caso, del danno essendo

state le perdite coperte dai titolari dei conti. Siccome il requisito del danno

è un presupposto del reato - obietta il ricorrente - la Corte doveva accertare

che l’accusato non era in grado di garantire l’esposizione a rischio provocata

dagli investimenti con short put eseguiti da RI 2. Il fatto che la banca

non gli abbia mai richiesto - continua il ricorrente - la copertura dell’esposizione,

ma abbia preferito passare rapidamente per via penale, non esimeva la Corte dal

sottrarsi a questo accertamento, indispensabile alla condanna. Persona

benestante, titolare di un grosso studio legale ben avviato, egli avrebbe

sicuramente trovato fra i suoi amici clienti o fra qualche finanziere o qualche

banca qualcuno che gli garantisse l’esposizione. “L’assenza di questo accertamento

dibattimentale - conclude il ricorrente - rende nulla la sentenza” (ricorso

pag. 371).

Sennonché - anche non volendo sottolineare che al riguardo egli passa

senza un filo logico da un argomento all’altro (dai decreti di non luogo a

procedere, emanati nei confronti di terzi, al mancato accertamento

dell’impossibilità di garantire l’esposizione a rischi provocata dagli

investimenti mediante ”strategie”) - il ricorrente perde di nuovo di vista la

sentenza impugnata, ossia il considerando 16 (pag. 102-107 in alto) dove i primi giudici, facendo proprio il rapporto Efin, hanno illustrato le operazioni

eseguite sui conti del ricorrente e le pesanti perdite che ne sono derivate,

con puntuali riferimenti allo stato del suo patrimonio, all’entità della

mancata copertura e al danno finale patito dalla banca (pag. 102-107). Per il

resto, si rinvia anche al considerando 17 della sentenza impugnata,

segnatamente a pag. 115 ss. Manifestamente infondato anche su questo punto, il

ricorso va disatteso. Manifesta è, poi, la natura appellatoria delle successive

considerazioni riferite al caso che ha coinvolto il funzionario AC.

d) Il

ricorrente lamenta arbitrio nell’accertamento della Corte, secondo cui al

dibattimento è stato stabilito che il 20 maggio 1999 RI 2 ha firmato il formulario di messa a pegno “generale” di tutti i suoi averi presso PC (pag. 27),

asserendo che i formulari di messa a pegno degli averi sono firmati dal solo RI

2 ed erano custoditi sotto il suo dominio (act. 19 prodotto al dibattimento).

Si tratta tutt’al più - egli rileva - di un’offerta, ma non di un contratto di

messa a pegno e non si parla nemmeno di messa a pegno del conto cifrato. Di

nuovo - conclude il ricorrente - la sentenza denota il suo arbitrio, in quanto

sbilanciata in favore di RI 2. Proposto sotto la forma di un vero e proprio

arcano, l’argomento sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Al

dibattimento il ricorrente ha invero sollevato una censura di arbitrio inerente

lo stato del conto _________ gestito da RI 2, asserendo che lo stesso si

trovava “in dare” già dal 31 dicembre 2009. Egli ha quindi esibito copia del

relativo atto di pegno firmato dal solo RI 2 (doc. 19), definendolo fasullo,

poiché non mai vidimato né implementato dalla banca. Infischiandosi dell’atto

di pegno, RI 2 – sempre secondo il ricorrente – ha proceduto all’acquisto di

alcuni beni voluttuari. La prima Corte, ha concluso il ricorrente, ha però

arbitrariamente ammesso questo contratto di pegno, che ha costituito l’architrave

dell’intera sentenza. Ora, con argomenti del genere, il ricorrente non soltanto

formula mere ipotesi nella misura in cui si propone di stabilire un collegamento

fra la pretesa situazione debitoria dei conto _________ al 31 dicembre 2000,

rispettivamente i pretesi acquisti voluttuari di RI 2 e le sue vicessitudini

processuali, conseguenti – a suo modo di vedere - alle false accuse dello

stesso RI 2, come pure nella misura in cui si propone di individuare nel citato

atto di pegno addirittura l’architrave della sentenza impugnata, ma travisa

perfino quanto rilevato dalla Corte di assise in merito allo stesso atto pegno.

Giacché quest’ultima non ha sostenuto, contrariamente a quanto adombrato dal

ricorrente, la costituzione di un valido atto di pegno ma si è limitata a rilevare

che il 20 maggio 1999 RI 2 ha firmato il formulario di messa a pegno “generale”

di tutti i suoi averi preso PC, senza aggiungere altro (cfr. sentenza, pag.

27).

e) Riferendosi

nel punto 4.2.14.6 del ricorso alla pagina 29 della sentenza impugnata, dove la

Corte ha osservato che certo è che l’operatività sui derivati in PC è stata

consentita benché la banca non disponesse di strutture sufficientemente

moderne, idonee soprattutto a gestire in modo adeguato il controllo dei rischi connessi

a tali operatività (verbale RI 2 del 1. ottobre 2001), il ricorrente rimprovera

ai primi giudici di avere confuso il 1997, data del rilascio dell’autorizzazione

da parte della direzione generale a operare con derivati short, con il

2001, momento del danno. “I punti esclamativi e le visioni unilaterali -

egli assevera - non mancano”, specie laddove si pretende che

l’autorizzazione ad operare in deroga a una circolare sarebbe stata data a

titolo eccezionale. Trattasi di costatazione gratuita e arbitraria - egli

afferma - che non poggia su nessuna prova agli atti, visto che le

autorizzazioni in deroga alle circolari della direzione generale sono prassi

corrente, il sistema delle autorizzazioni essendo stato concepito proprio per

potere instaurare il controllo. Il direttore K - afferma il ricorrente - ha,

infatti, testimoniato di avere negli anni dato parecchie deroghe scritte e non

scritte, anche in altri campi che non sono i derivati. Anche l’accertamento (sentenza,

pag. 29), secondo cui PC non disponeva di strutture sufficientemente moderne e

idonee a gestire il controllo dei rischi legati alle operatività con i derivati

e che l’unico strumento, quanto meno dopo il 1996, per tale gestione era la

citata direttiva,è - secondo il ricorrente - del tutto superficiale, gratuito e

inveritiero. Questo perché le perdite si sono verificate non nel 1997 ma nel

2001, cioè quando il “moderno” sistema informatico Info 8000 “benedetto

dal revisore Ernst & Young” era stato messo in opera. Poi nel suo

esposto, il ricorrente ribadisce la tesi più volte espressa secondo cui i

derivati sono degli strumenti complessi ma facili da controllare e che

comportano un rischio unicamente per il patrimonio dei clienti, mai per quello

della banca. Questi controlli - sempre secondo il ricorrente - possono essere

benissimo fatti dalla banca manualmente tanto che, così come testimoniato dal

direttore C, PC ha continuato, senza problemi, ad operare con prodotti derivati

e a controllarli manualmente fino al 2003 come si evince dal rapporto 01/02

dell’8 gennaio 2002 della revisione interna in cui il capo revisore E risolve

il problema della gestione dei derivati, semplicemente instaurando un’unità

intermedia di controllo con il compito di eseguire i controlli o manualmente o

per via informatica (AI 161; v. anche consid. 25b che precede). Il problema -

prosegue il ricorrente - è che “si è dovuto aspettare il presente

procedimento per implementare il principio dei 4 occhi”. Lasciando

intendere che i controlli manuali sono lacunosi - prosegue il ricorrente - la

prima Corte è caduta in arbitrio nella misura in cui quell’accertamento è in

contrasto con tutte le perizie, segnatamente con quelle di parte. Tuttavia, più

grave - stigmatizza il ricorrente - è che la sentenza accerta la situazione

prima dell’aprile 2000 e persino in modo parziale e arbitrariamente ha ignorato

il verbale del capo revisore E, confermato in aula, che ha, in particolare,

riferito che “nel maggio 2000 la revisione esterna (…) ha detto che questa

gestione dei derivati andava bene”.

Reiterare

in argomenti del genere non è serio. Infatti, i contestati accertamenti di cui

a pag. 29 della sentenza impugnata – natura eccezionale dell’autorizzazione

accordata da K a RI 2 di operare con le “strategie* in deroga alla nota

direttiva/circolare interna 2517/4.1, carenza di strutture sufficientemente

moderne e idonee a gestire in modo adeguato il controllo dei rischi con tali

operatività connesse, certezza che l’unica cosa che c’era in banca, quanto meno

dopo il 1996, in grado di “blindare” PC e di mettere ogni rischio operativo a

carico della clientela fosse la citata circolare sui derivati - la prima Corte

non li ha semplicemente riportati in quella pagina, ma li ha ripresi, come da

essa stessa preannunciato con la locuzione “come si vedrà”, nel prosieguo

della motivazione della sentenza, ancora una volta ignorata. Basti, di nuovo, ricordare

che:

-

nel considerando 9, la Corte ha illustrato come la già eccezionale

autorizzazione concessa da K a RI 2 ad operare con le “strategie” (operazioni short

strangle e short straddle) sui suoi conti e su quelli del ricorrente,

proprio perché non contemplate dalla nota circolare su derivati (v. anche più

avanti, sentenza, pag. 70), non consentiva in ogni modo all’operatore di

eseguirle con il margine, ovvero senza copertura.

-

nel considerando 10, riprendendo ancora l’eccezionalità della facoltà di

operare con le “strategie” accordata a RI 2 e di riflesso al ricorrente (pag.

71), specie alla luce del rapporto 48/98 del 1. dicembre 1998 dell’ispettorato

interno (sentenza, pag. 69-71) inviato al direttore della succursale di _________

di PC G (sentenza, pag. 71), la Corte di merito ha, tra l’altro, rilevato che,

pur condividendo le preoccupazioni per il controllo, lo stesso G caldeggiò la

proposta di dare ai due accusati la possibilità “a titolo eccezionale”

di operare con le “strategie” per poi puntualizzare che, di fatto, nessuno è però

intervenuto, né allora né dopo, se non a bloccare, quanto meno a controllare se

le strategie che venivano eseguite sui conti di un membro del consiglio di

amministrazione (il ricorrente) e del funzionario RI 2, rispettavano le

direttive sui derivati, e in particolare, le regole relative al controllo delle

coperture e ai ”blocchi” degli averi (sentenza, pag. 72), questione del resto

non lasciata cadere dalla revisione interna nel suo rapporto del 23 ottobre

1998 (sentenza, pag. 72).

-

la Corte ha, infine, espresso perplessità per il fatto che nella riunione

dell’8 gennaio 1999 nessuno della commissione del consiglio di amministrazione

abbia anche solo sfiorato le problematiche evocate nei rapporti

dell’ispettorato, specie in quello n. 48/ 98, che portavano l’attenzione su operazioni

su derivati molto particolari, le “strategie”, eseguite da un consulente della

Banca nell’interesse del suo conto cifrato personale e di quello di un membro

della commissione stessa, operazioni che l’ispettorato definiva “non

permesse con l’attuale regolamentazione” e comunque non totalmente in ordine

con le coperture (sentenza, pag. 73)

-

nel considerando 11, premesso che i tempi per la messa in funzione del

supporto informatico s’avveravano lunghi (con problemi nella presentazione

dello stato patrimoniale dei clienti non in gestione), la stessa Corte ha fatto

presente che, in realtà, fu solo nell’aprile 2000, con la messa in funzione del

sistema denominato “Info 8000” che RI 2 fu in grado di stampare per i conti di

pertinenza del ricorrente la “situazione patrimoniale ad uso interno”,

-

per quanto riguarda le operazioni sui derivati, la Corte ha precisato che “Info

8000” ha consentito di allestire ed eseguire per via informatica la

trasmissione degli ordini di borsa, i conteggi relativi a ogni operazione

nonché la contabilizzazione in conto corrente, nelle varie rubriche, degli accrediti

e degli addebiti, senza però essere in grado né di verificare automaticamente

le coperture, né di procedere automaticamente al blocco e allo sblocco dei

titoli, operazioni queste sempre rimaste nella competenza del consulente, circostanza

che nemmeno C (sentito in aula), assunto in banca il 1.10.2000 quale capo area

logistica e membro della direzione generale, è riuscito a scalfire, la sua

convinzione che il nuovo sistema informatico consentisse anche l’automatico

controllo delle coperture delle operazioni in derivati rilevandosi sbagliata in

quanto frutto di un suo errore di valutazione (sentenza, pag. 77-78-79);

-

nel considerando 17 la Corte ha dettagliatamente esposto le ragioni per le

quali - a suo giudizio - per lo meno nel marzo 2001 (inizio del periodo critico

all’origine della sua condanna) il ricorrente sapeva perfettamente che in PC

non esisteva un controllo automatico sulle coperture che dovevano garantire le

operazioni sui derivati e che l’unico controllo sulle sue operazioni era quello

che esercitava RI 2 (sentenza, pag. 115 ss.).

Come

visto, le doglianze del ricorrente sono prive di ogni e qualsiasi riferimento a

queste puntuali considerazioni (per tacere del fatto che nella inevitabilmente

prolissa sentenza ve ne sono altri, come risulta dal riassunto dei fatti

accertati di cui ai considerandi che precedono). Questo non consente a questa

Corte di vagliare il rimedio al riguardo.

f) Il ricorrente, al punto 4.2.14.7 del suo ricorso, sostiene che la

Corte di prima sede ha tratto conclusioni parziali e arbitrarie dalla circolare

sui derivati (riprodotta integralmente da pag. 31 della sentenza). La Corte -

egli allega - omette di dire che, malgrado questa circolare ai punti 6.1 e 6.4

prevedesse la nomina di capi servizio per abilitare i consulenti

all’utilizzazione dei derivati e per controllarli, la direzione aveva semplicemente

dimenticato di designare queste persone. Rileva, poi, che,nel rapporto 01/02

dell’8 gennaio 2002 (AI 161; v. acneh consid. 25b e 37e che precedono), cioè

quando ormai “i buoi erano usciti dalla stalla”, la Revisione interna ha

raccomandato di implementare misure di controllo che permettano ad un’istanza

indipendente di verificare che le regole interne siano rispettate. Questa

raccomandazione dimostra - secondo la tesi ricorsuale - che “l’informatica

non c’entra niente”, la vera causa dei danni subiti dalla banca a causa

dell’utilizzazione degli strumenti short put essendo da ricercare soltanto

nella mancata designazione dei citati capi servizi. In altre parole - assevera

il ricorrente - la direttiva esisteva e andava bene, ma la direzione generale

non l’ha mai messa in pratica fino alla fine del 2001. Questa inadempienza

della Direzione - conclude il ricorrente - è la sola ragione del danno, come

testimoniato dal capo revisore E. L’autorizzazione concessa a RI 2 non c’entra

perciò nulla con le lacune del sistema di controllo interno, che si appalesavano

in tutte le operazioni e che alla fine hanno mandato in rosso patrimoni di ogni

genere. Del resto, all’epoca dei fatti, la necessità di un’autorizzazione per i

derivati scoperti era addirittura superata dalla prassi. Ma - conclude il

ricorrente - “questa è la verità che caparbiamente e arbitrariamente la

sentenza impugnata nasconde” . Al dibattimento, il ricorrente ha ribadito

che il sistema informatico non ha nulla a che vedere con la fattispecie e che,

in ogni caso, lo stesso funzionava. Era il controllo del sistema che non funzionava.

C’era, in pratica, il sistema di controllo, ma non c’erano le persone giuste a

farlo funzionare.

Secondo

questa Corte, se di caparbietà si può parlare questa va attribuita al

ricorrente che, continuando a negare l’evidenza, si propone, in buona sostanza,

di chiamarsi fuori da ogni responsabilità adducendo che, se si fossero nominati

i capi per abilitare i consulenti all’utilizzazione dei derivati per

controllarli, nulla sarebbe successo, come se l’avere sistematicamente violato

i doveri di correttezza e fedeltà che gli derivavano dal suo ruolo di organo di

PC possa in qualche modo essere sminuito da questa circostanza. Il problema

sollevato egli doveva, semmai, porselo al momento in cui era in carica,

segnalando la questione al consiglio di amministrazione, di cui era vicepresidente.

Come visto, egli non ha però fiatato pur consapevole della realtà delle cose (sull’ininfluenza

di eventuali concolpe di terzi sulla qualifica giuridica della fattispecie, v.

comunque sentenza, pag. 131). Del resto, va ancora rilevato - pur se a titolo

abbondanziale - che, nella misura in cui fa dipendere la mancanza di controlli

da questa lacuna (ricitando E, al dibattimento – come visto – il ricorrente ha

preteso che il controllo della banca doveva essere realizzato dalla direzione e

che se le direttive interne fossero state applicate, il caso RI 1 non si

sarebbe verificato), il ricorrente si contraddice: in effetti, poco prima egli

ha invece conclamato che il sistema adibito ai controlli delle operazioni

funzionava.

Non può

che discenderne la reiezione del ricorso.

g) Nel

punto 4.2.14.8 del ricorso, riferendosi a pag. 34 della sentenza, il ricorrente

riconosce che la Corte ha correttamente accertato che il reporting della _________

dava ogni giorno una fotografia nitida e completa dell’andamento delle

operazioni sui derivati, ma sostiene che la stessa Corte sbaglia affermando che,

a partire dall’aprile 2000, gli ordini di PC e della _________ avvenivano

automaticamente per via informatica. In realtà, - secondo il ricorrente - gli

ordini tra sala mercati di PC e sala mercati di _________ sono sempre avvenuti invece per via telefonica. Fatta questa puntualizzazione, egli afferma che, però, “poco

importa” dal momento che “ciò che conta è che PC aveva perfettamente

sotto gli occhi l’andamento dei derivati”. Quindi PC, cioè la direzione generale,

la sala mercati, il back office e tutte le persone operative sapevano che sui

conti riconducibili al ricorrente erano presenti massicciamente operazioni con

strumenti derivati, come confermato da K. Perciò la Corte di prima sede sbaglia

quando afferma che “l’avv. RI 1 aveva tutto l’interesse di tener nascosto

ciò che faceva perché sapeva che le sue operazioni erano illegali sin

dall’inizio”. In realtà - egli fa valere - il ricorrente consegnava

spontaneamente il conto _________ alla direzione generale, affinché lo usasse

come test. La sentenza impugnata - sempre secondo il ricorrente - “esprime

apprezzamenti assurdi, arbitrari, contradditori e malevoli”. Sennonché,

dove la sentenza si esprimerebbe in questo modo, rispettivamente quali

sarebbero questi pretesi arbitrari apprezzamenti e dove e perché, con riferimento

alla motivazione della Corte, risiederebbe il preteso arbitrio, il ricorrente

non illustra, limitandosi per finire a sostenere che la sola verità possibile è

che egli ha messo a disposizione della banca volontariamente e generosamente i

suoi conti, proprio perché era sicuro che le gestione di RI 2 fosse regolare e

adeguatamente sorvegliata e che non aveva perciò nulla da nascondere e nulla

nascondeva. Come visto, meri proclami non sorreggono però un ricorso per

cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio. Una volta ancora l’ammissibilità

del rimedio non è data.

h) Non

è data l’ammissibilità nemmeno delle censure indicate al punto 4.2.14.9, dove

il ricorrente si diffonde sul “reporting” a sua disposizione (sentenza, pag.

35), senza però indicare quale sarebbe l’accertamento (arbitrario) al quale

egli intende opporsi e per quali ragioni.

i) E

a maggior ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel punto

4.2.14.10, nella misura in cui il ricorrente rimprovera alla Corte delle assise

criminali di avere concluso a pag. 47 della sentenza impugnata che, se nel 1997

egli aveva letto la circolare sui derivati, egli non poteva non sapere che le strategie

che RI 2 gli proponeva non erano previste. Va, a questo proposito, prima di

tutto rilevata la confusione nell’esposizione della critica nella misura in cui

egli, prima, adombra che non è sicuro, tanto meno provato che gli conoscesse la

direttive per, poi, affermare che è del tutto sbagliato e fuorviante sostenere

che le strategie non erano previste dalla direttiva stessa visto che al

capoverso 2 del punto 2 essa prevede esplicitamente la possibilità di chiedere

una autorizzazione per eseguire opzioni scoperte e per poi concludere che, in

fin dei conti, il problema sta nel fatto che nemmeno la direttiva 2517/4.1 è

stata messa in pratica dalla direzione, rispettivamente per affermare che

l’autorizzazione è chiesta e concessa proprio per poter individuare e

controllare le operazioni autorizzate. Ma soprattutto, va rilevato che, anche

in questo caso, il ricorrente reitera nel sorvolare i punti ben più salienti

della sentenza impugnata, nei quali la Corte ha illustrato i riscontri che

l’hanno convinta a ritenere che l’accusato non poteva non sapere che sia la citata

direttiva, sia l’eccezionale autorizzazione concessa a RI 2 in deroga alla direttiva stessa vietavano le “strategie” senza copertura (v. ad esempio, sentenza,

pag. 58, 59, 69, 70 e 73). Giacché, lo si ricordi, un conto erano le

“strategie” di per sé contrarie alla direttiva ma alla cui esecuzione RI 2 era

stato autorizzato entro precisi limiti, un conto erano le “strategie” con il

margine, ossia senza copertura, che non erano state autorizzate in nessun modo.

Soffermarsi oltre sul tema è perciò inutile.

l) Nel

punto 4.2.14.11 del proprio memoriale, il ricorrente, dopo avere ricordato che

da pag. 52 segg. la sentenza di assise riporta quasi per esteso il rapporto _________del

16 gennaio 1998 allestito in occasione del caso L, ripropone l’argomento

secondo cui, in definitiva, quanto successo trova origine nella

disorganizzazione del sistema dei controlli interni e secondo cui di questa

disorganizzazione è responsabile la direzione generale di PC. Ogni altra

conclusione è - secondo il ricorrente - “illogica e insostenibile, in

contrasto con gli atti e arbitraria”. In particolare, ogni altra

conclusione sarebbe arbitraria poiché contraria alla perizia _________ e alle

conclusioni del rapporto 8.1.2002 della Revisione Interna di PC. Speciosa, l’obiezione

va decisamente disattesa, la colpa dell’accaduto dovendo essere attribuita

invece al ricorrente, per avere egli operato - come organo/cliente della banca -

con strategie altamente speculative in assenza di copertura e in

violazione delle dirette interne, che vietavano operazioni del genere. D’altro

canto - come già più volte detto - che anche terze persone si siano dimostrate

negligenti, la Corte non lo ha comunque considerato importante per

l’accertamento dei fatti costitutivi di reato, rilevando correttamente che una

tale circostanza non sarebbe comunque opponibile all’applicazione dell’art. 158

CP (sentenza, pag. 130-131).

m) Nel punto

4.2.14.12 del ricorso, si afferma che la Corte lascia capire in modo confuso e

arbitrario che, subito dopo avere accordato l’autorizzazione per i derivati short

a RI 2, K tolse anche il controllo del back office, per conferirlo allo stesso RI

2.

A questo

proposito va rilevato che la censura, non soltanto è esposta senza riferimento -

almeno per ora - alle vere motivazioni che hanno spinto la Corte a una

conclusione del genere (sentenza, pag. 65-66), ma nemmeno si rivela decisiva,

ove si consideri che l’accertamento secondo cui, a partire dal caso L, sia a RI

2 sia al ricorrente medesimo dovevano essere ben chiare quelle che erano le

regole da rispettare in PC per operare sui derivati, la Corte di assise lo ha operato

- come visto - sulla base di una miriade di riscontri.

n) Al punto 4.2.14.13., il ricorrente rileva che alla pag. 66 della

sentenza impugnata risulta che K ha trasmesso al capo del back office J la

domanda di autorizzazione del 2 dicembre 1997 e che egli disse che il controllo

delle coperture doveva d’ora in poi essere eseguito dal vicedirettore RI 2.

Trattasi

- egli obietta - di un accertamento arbitrario, poiché contrario agli atti in

quanto dall’audizione di J (verbale del dibattimento, pag. 26) e dai doc. 21 e

23 prodotti al dibattimento si evince che lo scambio di corrispondenza fu tra

il direttore generale R e lo stesso J, senza l’intervento di K. Per tacere del

fatto – continua il ricorrente - che la lista controllo mensile “pegni e

titoli” (doc. 24 prodotto al dibattimento) inviata da J a R non interessa i

conti riconducibili al ricorrente. In realtà - sempre secondo il ricorrente -

la sentenza impugnata fa un’altra enorme confusione giacché,secondo il rapporto

01/02 della Revisione Interna, il controllo sulle operazioni incriminate, è

bypassato ben più tardi, a metà 2000, con l’introduzione del sistema

informatico Info 8000. “L’autorizzazione del direttore generale K -

conclude il ricorrente - non c’entra pertanto nulla e la sentenza impugnata

scrive il contrario degli accertamenti provenienti dagli atti di causa”.

In

realtà, ad ingenerare confusione è il ricorrente medesimo che equivoca senza

motivo su una fattispecie che si presenta molto semplice.

Quanto

riportato a pag. 66 della sentenza impugnata trae origine dalla pagina

precedente, in cui la Corte ha ricordato che in aula è stato ostenso a K anche

l’ulteriore esemplare di domanda di autorizzazione (2 dicembre 1997), ovvero

quello che reca la nota manoscritta “x Jack””urgente”, sigla riconducibile

a J, all’epoca capo ufficio titoli e back office borsa. Questi - ha proseguito

la Corte - ha dichiarato in aula di avere più volte reclamato, verbalmente e

per iscritto, sia presso K, sia presso R, segnalando che il suo ufficio non era

in grado di eseguire i controlli (manuali) che la circolare sui derivati gli imponeva.

Stando allo stesso J - sempre secondo i primi giudici - quando reclamò con

l’allora direttore K a causa del maggior onere che gli davano le “strategie”,

questi ebbe a dirgli che l’operatività di RI 2 per i tre noti (v. pag. 59)

conti era autorizzata e, a comprova di ciò, gli trasmise copia della domanda

2.12.1997 con l’annotazione “X ”. In quell’occasione, ha sostenuto J, K

ebbe anche a dirgli che il controllo delle coperture l’avrebbe, da lì in poi,

eseguito il consulente RI 2 così che J e i funzionari del suo ufficio non

avrebbero più dovuto occuparsene e di fatto più se ne occuparono. Ciò che ebbe

come conseguenza che chi doveva essere controllato (RI 2) divenne controllore

di sé stesso (sentenza, pag. 66).

Per

quali ragioni le considerazioni esposte al riguardo nel gravame osterebbero a

tali insindacabili accertamenti, non è dato capire, specie alla luce di quanto

riportato nel verbale del dibattimento riferito alla deposizione di J

(sentenza, pag. 26) che, nella sostanza, conferma quanto riportato alle pagine

65-66 della sentenza impugnata.

Non

può pertanto che discenderne, di nuovo, la reiezione del ricorso.

o) Alla stessa sorte il gravame é destinato, mutatis mutandis, per

quanto riguarda l’analoga censura di cui al punto 4.2.14.15 del memoriale.

p) Nel punto 4.2.14.14 del ricorso, si rimprovera ai primi giudici di

avere ricordato a pag. 67 della sentenza impugnata che il “caso L” venne

designato come “irregolarità” nel rapporto della revisione esterna del

maggio 1998 senza però in seguito accertare l’altra faccia della medaglia,

ovvero che l’irregolarità fu tolta nel 1999 e nel 2000 e che il medesimo

rapporto di revisione ha esplicitamente riconosciuto che, con il nuovo sistema,

i problemi di gestione di queste operazioni di borsa erano definitivamente

risolti, “col che tutti furono tranquillizzati.”

Il ricorso, anche su questo punto, risulta fuorviante. Come rilevato

nelle osservazioni al ricorso, la Corte non ha mancato di riconoscere che nel

rapporto sulla revisione dei conti annuali per il 1998 emesso il 7 maggio 1999

dalla _________, l’irregolarità segnalata l’anno precedente era stata persino

tolta e che, ciò nonostante, i tempi per la messa in funzione del supporto

informatico s’avverarono essere piuttosto lunghi, visto e considerato che il

ricorrente, diventato vicepresidente del consiglio d’amministrazione di PC il

1° luglio 1999, già poche settimane dopo, ovvero il 23 luglio, indirizzava ai

capi area, B ed R, con copia all’entrante in funzione, il 1. agosto 1999, F, una lettera in cui esprimeva scontento per le modalità con le quali venivano presentate le

situazioni patrimoniali dei conti dei clienti non in gestione (sentenza, pag.

75). Situazione alla quale si cercò di parare con la messa in funzione (aprile

2000) del sistema denominato “Info 8000”, che fu in grado di stampare per i conti del ricorrente la “situazione patrimoniale ad uso interno ”, come

pure di allestire e di eseguire per via informatica la trasmissione degli

ordini di borsa, i conteggi relativi ad ogni operazione nonché la contabilizzazione

in conto corrente, nelle varie “rubriche” (franchi, dollari, euro, ecc), degli

accrediti e degli addebiti, ma non di verificare automaticamente le coperture,

né di procedere automaticamente al blocco e allo sblocco dei depositi,

operazioni queste che sono sempre rimaste nelle competenze di RI 2 (sentenza,

pag. 77).

q) In

seguito, al punto 4.2.14.16 del suo allegato, il ricorrente si sofferma sulla

critica mossa dalla prima Corte a pag. 73 della sentenza impugnata ai membri

del consiglio d’amministrazione di PC (e quindi anche a lui) di non essersi

posti domande di fronte ai rapporti dell’ispettorato, segnatamente quello n.

48/98 e di quello trimestrale, che attiravano l’attenzione su operazioni sui

derivati molto particolari (le “strategie”), eseguite da un consulente della

banca nell’interesse del suo conto cifrato personale e di quello di un membro

della commissione del consiglio d’amministrazione (il ricorrente), operazioni

che lo stesso ispettorato definiva “non permesse con l’attuale regolamentazione”

e, comunque, non totalmente in ordine con le coperture. In particolare, il

ricorrente censura il commento dei giudici secondo cui non è dato sapere se, in

quell’occasione, nessuno parlò per riverenza o per deferenza verso lo stesso

ricorrente, risultando però certo “che al cliente-organo avv. RI 1 non

conveniva parlarne!” (sentenza, pag. 73) rilevando come si tratti di “un’affermazione

gratuita, per nulla sorretta dagli atti del processo” (ricorso pag. 406).

Tuttavia, ancora una volta, nel dissentire il ricorrente si avvale di argomentazioni

di chiaro stampo appellatorio, inadatte a sorreggere un ricorso fondato sul

divieto dell’arbitrio, l’esposto esaurendosi nella personale ricostruzione

degli eventi mediante un’alternativa valutazione di determinate risultanze del

processo, come se questa Corte fosse un’autorità di appello.

r) Nei

successivi punti 4.2.14.17-18 del memoriale, il ricorrente ribadisce la sua

convinzione secondo cui il nuovo sistema informatico aveva risolto anche i problemi

relativi alla copertura richiamando a sostegno di questa tesi la deposizione di

C. Ma, anche in questa parte, il ricorso denota indole appellatoria. Infatti,

ai motivi che hanno spinto la Corte a ritenere infruttuosa tale deposizione

(pag. 77-79) - che a ben vedere resisterebbero anche ad un libero esame - il

ricorrente contrappone valutazioni fondate su sue personali convinzioni, senza

sostanziare arbitrio di sorta. Per tacere del fatto che - come correttamente

osservato dalla parte civile - quanto il ricorrente sapeva, la Corte lo ha accertato

in modo esauriente a pag. 115-117. Nella misura in cui il ricorrente si duole

di arbitrio per essere stato accusato a pag. 74 della sentenza impugnata di

avere firmato gli scarichi che RI 2 gli aveva sottoposto, il gravame va

parimenti dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. Per quali motivi

la Corte avrebbe errato al riguardo in modo manifesto, il ricorrente infatti

non spiega.

s) Nel

punto 4.2.14.19 del rimedio (pag. 414-424), intitolato “Sen. 78ss-La

strumentalizzazione del caso FIN”, il ricorrente ritorna con ulteriori

considerazioni sulla deposizione di C, per dissentire di nuovo dall’opinione

dei primi giudici, secondo cui il citato caso dimostrava l’impossibilità del

back office di eseguire i controlli dei derivati per cui questa questione “era

ancora nel gennaio 2001 ben lungi dall’essere risolta” (ricorso, pag.

415-416 con riferimento alla sentenza impugnata, pag. 79).

Al

riguardo la Corte di assise ha rilevato che, se C poteva trovarsi

sull’argomento in errore in quanto giunto in PC solo il 1. ottobre 2000 (sentenza

pag. 78), non altrettanto si può dire del ricorrente che, dal 1992 in poi, ha seguito da vicino il laborioso e travagliato cammino fatto in PC per passare ad un

sistema parzialmente automatizzato che comunque doveva ancora, in particolare

per la gestione dei derivati, essere implementato. Questa circostanza, secondo

la Corte, emerge dalle conclusioni rese da _________in un apposito rapporto di

data 6 marzo 2001 (AI 247/43) e nel rapporto “_________” relativo ai conti del

2000 di data 23 maggio 2001, indirizzato in primis al consiglio

d’amministrazione nonché agli altri organi di PC e alla commissione federale

delle banche (sentenza, pag. 78 con riferimento ad AI 367, II parte, pag. 6/7).

In detto rapporto - ha soggiunto la Corte - la revisione esterna si è altresì

espressa sul cosiddetto “caso W” (AI 367 parte I 25; cfr. anche AI 247/50, pag.

25) che è, peraltro, stato indicato come una “irregolarità”. La Corte ha

spiegato che, nella prima decade di gennaio 2001, era emerso che W (un

consulente presso la succursale di _________) aveva procurato perdite a diversi

suoi clienti, tra l’altro, con operazioni in opzioni “short put”. Nel rapporto

24.1.2001 (AI 247/38) allestito su incarico di B dall’ispettorato interno, gli

ispettori - sempre secondo la Corte - hanno richiamato al direttore generale

regole che già i colleghi che li avevano preceduti avevano a loro tempo

segnalato agli organi della banca. In estrema sintesi, gli ispettori hanno

richiamato la circolare 2517/4.1 che esigeva che l’impegno derivante dal

contratto d’opzione fosse coperto al cento per cento e che le coperture fossero

controllate dal back office borsa. Nel citato rapporto 24.1.2001 - ha puntualizzato

la Corte - venivano riportati stralci dei precedenti rapporti dell’ispettorato

n. 20/98 del 10.7.1998 e 98/99 del 2912.1999 (AI 247/10 e 247/25 25) a suo

tempo ricevuti anche dai membri della Commissione del Consiglio di

amministrazione; sentenza, pag. 79). Orbene, secondo la prima Corte, ciò

significa chiaramente che, nonostante l’entrata in funzione nell’aprile 2000 di

Info 8000, la questione dei controlli e delle coperture era, ancora nel gennaio

2001, ben lungi dall’essere risolta (sentenza, pag. 79). Il ricorrente obietta

che la testimonianza resa il 24 maggio 2004 dal revisore E (che ha redatto i

rapporti) dimostra l’arbitrarietà di tale conclusione. In effetti, questi ha

detto che, per quanto riguarda il caso W, non era stata costatata l’impossibilità

del back office di eseguire i controlli ma si era constatato soltanto che i

controlli non venivano eseguiti a _________ (ricorso, pag. 416). Il ricorrente

chiama, poi, ad ulteriore sostegno dell’arbitrarietà della conclusione della

Corte, quanto detto da B al dibattimento (pag. 49), e meglio che “il caso

Fin più che un caso di abuso su derivati si rivelò essere un utilizzo di un

contratto che veniva chiamato mini-mandato, che secondo lui non andava”.

Poi, il ricorrente ricorda, ad ulteriore comprova “che il caso Fin non ha

avuto nessuna influenza sulla valutazione dello SCI centrale della banca”,

che, nello stesso momento del caso W, il 15 gennaio 2001, B autorizzava PR ad eseguire

derivati scoperti direttamente presso la sala mercati. Infine, il ricorrente

riporta il suo scritto 3 aprile 2003 (allegato 3 al verbale 29 aprile 2003 di B)

e ricorda che, anche l’allora presidente F ha dichiarato, nella sua deposizione

19.9.2003, che il caso W non aveva a che fare con la problematica del rischio

delle gestione dei derivati ma che si era trattato di un “superamento delle

competenze di un consulente”.

Con

argomentazioni del genere, il ricorrente equivoca in modo pretestuoso sulla

sentenza impugnata. Questa, infatti, non ha preteso che il caso W mostrava l’impossibilità

(come impedimento) del back office di eseguire i controlli dei derivati (ricorso,

pag. 415), ma soltanto che gli ispettori - nel rapporto del 21 gennaio 2001 (in

cui avevano anche riprodotto stralci di precedenti rapporti) - avevano richiamato

al direttore generale regole che già da tempo i colleghi che li avevano

preceduti avevano a loro tempo ricordato a chi di dovere. Ovvero, avevano

sollecitato il rispetto della circolare 2517/4.1, che esigeva che l’impegno

derivante dal contratto d’opzione fosse coperto al cento per cento e che le

coperture fossero controllate dal back office borsa. Sostenendo che, nonostante

l’entrata in vigore in funzione nell’aprile 2000 di Info 8000, la questione dei

controlli e delle coperture era ancora - nel gennaio 2001- lungi dall’essere

risolta, la Corte di merito ha perciò statuito non solo in modo sostenibile, ma

perfino corretto. Giacché, comunque sia, il caso W ha di nuovo evidenziato che,

presso PC, allora non esisteva un sistema che fosse in grado automaticamente di

verificare le coperture e di procedere automaticamente al blocco e allo sblocco

del deposito dei titoli, operazioni queste che erano rimaste sempre nelle competenze

del consulente RI 2 (sentenza, pag. 77). Del resto, a ben vedere, soffermarsi

sul caso W non è nemmeno utile. Posto di fronte al rimprovero di avere

continuato, durante il periodo critico, ad operare nonostante le gravi perdite

fino lì subite, il ricorrente - non lo si scordi - aveva semplicemente

obiettato che egli era convinto dell’esistenza in PC di un qualche controllo o

meccanismo che avrebbe bloccato l’operatività sui suoi conti, tosto che anche

il capitale residuo si fosse esaurito (sentenza, pag. 115). Avesse veramente

confidato su un congegno del genere - ha spiegato la Corte - stante la a lui

ben nota circolare 2517/4.1 (sempre in vigore) che imponeva la copertura al

cento per cento per le “strategie”, egli avrebbe dovuto sorprendersi del fatto

che l’operatività sui suoi conti non fosse già da tempo stata bloccata o quanto

meno del fatto che nessuno gli aveva ancora chiesto di integrare le coperture

mancanti (sentenza, pag. 116). Secondo la Corte, RI 1 sapeva che non c’erano né

controlli automatici né controlli manuali sulla sua operatività anche solo per

il fatto - lampante - che nessuno era intervenuto a bloccarla o a chiedere

l’apporto di mezzi freschi quando, prospettandosi le “chiusure” fortemente in

perdita di marzo, RI 2 poté nondimeno aprire, tra il 5 e il 12 marzo 2001,

nuove “strategie”, da un lato restando in gioco e solo allontanando le

scadenze, dall’altro procurando attraverso i premi i mezzi liquidi, con i quali

fare fronte ai costi delle imminenti “chiusure” e con i quali, nel contempo, tenere

attivi i conti. RI 1 ha fatto quel che ha fatto - ha accertato la Corte -

perché conosceva soprattutto bene le lacune che affliggevano il settore,

ritenuto che - anche facendo astrazione da quel che lui sapeva in precedenza -

è in ogni modo certo che egli fu pienamente consapevole di tali lacune dal 21

marzo 2001 in poi (sentenza, 116). Col che, per finire,

quanto riferito sul caso W da E, B, F e dal ricorrente medesimo nello scritto 3

aprile 2003 (allegato 3 al verbale 29 aprile 2003 di B) si rivela privo di

rilevanza ai fini dell’accertamento su quanto il ricorrente sapeva.

t) Nel

punto 4.12.14 20 del memoriale intitolato “Sent. _________. La scomparsa del

mandato di gestione”, il ricorrente, dopo avere rilevato di essersi già

espresso nell’apposito paragrafo sui conti incriminati sull’assurdità dell’accertamento

secondo cui il mini-mandato sarebbe stato firmato per una svista e secondo cui,

comunque, tale mini-mandato non permetteva gli investimenti realmente effettuati,

sottolinea ancora una volta che tali accertamenti sono totalmente arbitrari e

rimanda, ancora, per “la loro confutazione” al paragrafo summenzionato.

Anche

volendo trascurare il principio secondo cui rimandi del genere sono inammissibili

in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, ove occorre illustrare

quale singolo accertamento operato dalla Corte sarebbe arbitrario e per quale

ragione, il ricorso risulta del tutto incomprensibile. A pag. 82 della sentenza

impugnata, la Corte di merito ha, infatti, tra l’altro accertato che in

concomitanza con il conto _________ il ricorrente aveva firmato i formulari di

routine (AI 265 classificatore 15) ivi compresi le condizioni generali per

operazioni a termine su opzioni, l’atto di costituzione in pegno, la convenzione

per costituzione di deposito titoli, la convenzione fiduciaria e l’ordine per

mandato di investimento (cosiddetto mini-mandato). Il conto _________ - ha proseguito

la Corte - al di là dell’esistenza del citato formulario, è stato gestito in

modo del tutto analogo agli altri conti di pertinenza del ricorrente, ovvero

con investimenti in titoli su derivati (“strategie”), operazioni queste ultime

che il citato “minimandato” nemmeno menziona. Su questa questione, la Corte ha,

poi, sottolineato come, per finire, al dibattimento il ricorrente non abbia escluso

di avere firmato il citato formulario senza una precisa ragione, ma solo perché

si trovava nel plico dei formulari da firmare. Inoltre, ha puntualizzato come

il ricorrente su nessuno dei suoi conti abbia mai conferito a PC il cosiddetto

“mandato d’amministrazione” o “mandato di gestione patrimoniale” nonostante

fosse nell’interesse sia di L sia di RI 2 (che ebbe a proporglielo, senza successo)

che lo stesso ricorrente firmasse loro tale delega. Questo perché - ha

accertato la Corte - il ricorrente intendeva mantenersi sempre autonomo e

decidere lui come gestire il patrimonio di sua pertinenza. Inoltre, se avesse

firmato il mandato di amministrazione - cosi ha riferito RI 2 - egli non

avrebbe potuto comunque investire il cento per cento degli averi in derivati,

visto la natura prevalentemente conservativa della stesso mandato (sentenza, pag.

82).

Checché ne dica il ricorrente, sono questi gli accertamenti che

contano e non quelli che egli di volta in volta si propone di contrapporre loro.

u) Al

punto 4.2.14.21 del memoriale, sempre riferendosi alla pagina 82 della sentenza

impugnata, il ricorrente lamenta un ulteriore arbitrio nell’accertamento secondo

cui _________(sua madre) avrebbe conferito procura a U, rinviando al paragrafo

sui conti incriminati ove sarebbe stato dimostrato che ciò è contrario al vero.

Il contrario di quanto accertato dalla Corte risulta anche - secondo il

ricorrente - dai documenti di apertura del conto agli atti. Ancora una volta il

ricorso si diparte da un rinvio a considerazioni che precedono (senza indicarne

l’esatta collocazione), ciò che è inammissibile. Ma, soprattutto, per finire,

il ricorso non si rivela nemmeno concludente.

v) Al

ricorrente nemmeno giovano le considerazioni espresse al punto 4.2.14.22 del

ricorso nei confronti del procuratore pubblico per non avere imputato alcunché

a RI 2 in relazione al conto UFFI da lui gestito per un cliente (sentenza,

pag. 83-84), il rimedio limitandosi al riguardo a mere congetture, ossia ad

adombrare, senza però addurre alcuna prova, che il buonismo nei confronti di RI

2 sia da ricondurre al fatto che questi serviva come prova contro il

coaccusato. Certo, al dibattimento il patrocinatore della parte civile non è

stato in grado di dire se a risarcire la banca sia stato il cliente o se sia

stata la banca stessa a tacitare ques’ultimo, come preteso dal ricorrente nel

corso del dibattimento, limitandosi a dire di non saperne di più di quanto

risulta dagli atti.

Tuttavia, come sia stato trattato il caso _________–

al riguardo la sentenza impugnata non è molto chiara (v. pag. 84 in alto) – è ininfluente.

w) E ancor meno sono di giovamento al ricorrente le riflessioni esposte

al punto 4.2.14.23 del gravame, con cui il ricorrente si propone di

ridimensionare la portata dell’accertamento (sentenza, pag. 88) secondo cui

egli sapeva che presso la Banca della Svizzera Italiana (dove egli aveva

sottoscritto dei formulari intitolati “Condizioni per l’intermediazione di

strumenti derivati” i quali, al punto “Caratteristiche e rischi ” davano/danno

addirittura per scontato che il cliente conoscesse/conosca le caratteristiche

degli strumenti dei derivati, per cui la Banca non assumeva/assume nessun

obbligo di istruire il cliente per operare sui mercati, tanto da declinare

preventivamente ogni sua responsabilità) esisteva un conto margine, contrariamente

a quanto accadeva in PC dove, in quasi sei anni di operatività sulle opzioni,

non ne aveva mai visto uno (proprio perché non esisteva). Non si vede, infatti,

come si possa fare carico alla Corte di merito di essere trascesa in un

grossolano errore di valutazione, nel considerare anche tale circostanza al

momento di riconoscere la consapevolezza di RI 1 sulla differenza tra

un’operazione sui derivati soggetta a copertura, rispettivamente non soggetta a

copertura, come pure la sua consapevolezza sulle differenti condizioni allora

vigenti nello specifico settore nei due istituti di credito (sentenza, pag.

89). Non lo si può in ogni modo sostenere con le considerazioni esposte dal

ricorrente al riguardo, data la loro manifesta indole appellatoria.

x) Riferendosi

alle pagine 89 e seguenti della sentenza impugnata (ricorso, punto 4.2.14.24),

il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di essersi contraddetta, nella

misura in cui, da una parte, lo critica per non avere avuto interesse a parlare

quando in banca si discuteva della gestione dei derivati (sentenza, pag. 73),

mentre dall’altra gli fa carico di averne parlato. Non senza ragione la parte

civile considera la censura temeraria. Come essa pertinentemente rileva, non vi

è infatti nessuna contraddizione nell’affermare che, fintanto che l’operatività

in derivati comportava guadagni, il ricorrente ben si guardò dall’eccepire alcunché

di fronte ai rapporti che evidenziavano, tra l’altro, il mancato rispetto della

circolare 2517/4.1 (v. rapporto 48/98), mentre che si dimostrò particolarmente

attento nel controllo delle operazioni di fronte a piccoli errori (mancato bonifico

di US$ 7 5000.- per un operazione put nel gennaio 2000), tanto da

protestare vivacemente, per poi, però, di nuovo tacere quando, accortosi di

avere perso l’intero patrimonio, iniziò ad operare a rischio della banca nella

speranza di recuperare le perdite (sentenza, pag. 115 segg).

y) Nel

punto 4.2.14.25 del ricorso riferito alle pagine 95 e seg. della sentenza

impugnata (effetto leva e la sua conoscenza sui derivati), il ricorrente rileva

di avere dimostrato nel capitolo concernente i derivati e il sistema del controllo

interno - cui egli rinvia - che la conoscenza dei primi non significa la

conoscenza del secondo. Per tacere del fatto che nessun arbitrio è stato

dimostrato dal ricorrente, rinvii del genere - come visto - non sono ammissibili

in un ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente, è comunque arbitrario

associare le presunte sue conoscenze circa il funzionamento dei suoi

investimenti con la conoscenza di lacune di controllo interno, che avrebbero

potuto fare in modo che la banca subisse perdite. Tanto che - continua il

ricorrente - lo stesso J, capo del back office, ha giurato davanti alla Corte

di avere sempre avuto il convincimento che la banca non potesse perdere sui

derivati e che, a suo modo, di vedere guadagni e perdite erano esclusivamente

del cliente (verbale dei dibattimento, pag. 26). J - ricorda il ricorrente -

era “l’uomo dei derivati” in PC: li vedeva, li contabilizzava e ne riferiva

ai direttori generali R e K. Chiestosi come mai la Corte abbia trascurato

questo particolare, il ricorrente richiama, in seguito, la testimonianza dello

specialista in derivati, M, che ha evidenziato le differenza tra un investitore

anche attento (come il ricorrente) e un professionista nel campo dei derivati.

Di nuovo, il ricorrente argomenta in modo

improprio poiché la Corte delle assise criminali - come rilevato dalla parte

civile nelle osservazioni al ricorso (pag. 13, ad w) - non è incorsa in alcuna

confusione, né tanto meno ha trascurato quanto sottolineato nel ricorso, avendo

essa operato accertamenti disgiunti, accompagnati dai relativi motivi, per

quanto riguarda le due specifiche tematiche (v. sentenza, consid. 14, pag.

84-96, specie pag. 95, per quanto riguarda la conoscenza dell’accusato dei

prodotti derivati e della sua conoscenza delle regole che dovevano essere

rispettate nell’operare con le “strategie”; v. sentenza pag. 78-79 e 115-116 sulla

conoscenza dello stesso accusato delle lacune nel controllo delle operazioni,

specie sulle sue coperture). Quanto, poi, ai motivi che hanno spinto la Corte a

ritenere infruttuose le dichiarazioni di M, essi resisterebbe anche a libero

esame (cfr. sentenza, pag. 86-87). Insistere sulla rilevanza delle affermazioni

del soggetto non è, perciò, serio.

z) Nel

punto 4.2.14.26 del memoriale, il ricorrente si diffonde sugli accertamenti

illustrati dalla Corte delle assise criminali nelle pagine 102-130 (recte;

120), al fine di contestare l’affermazione della stessa Corte secondo cui i

conteggi delle operazioni che egli riceveva e che concernevano soltanto il suo

conto personale erano facili da leggere e gli permettevano persino di capire

l’andamento dell’intero patrimonio dei conti a lui riconducibili. Il ricorrente

contesta, in particolare, l’affermazione della Corte secondo cui gli sarebbe

bastato, per vedere l’andamento dei conti _________ e _________, moltiplicare

per tre le perdite che vedeva nei conteggi relativi al conto nominativo

(sentenza, pag. 120). Trattasi - secondo il ricorrente - di pura immaginazione,

di fantasia. E porta, a sostegno del suo dire, quanto detto da E, capo della

revisione Interna di PC, nel rapporto 27 settembre 2001 concernente il conto _________.

E’ completamente falso - prosegue il ricorrente - sostenere che i conteggi

forniti dalla banca fossero così chiari da lasciar capire al destinatario che

il sistema di controllo interno sui rischi sui derivati era a tal punto

disorganizzato da danneggiare il patrimonio della banca: il contrario emerge,

infatti, dalla deposizione di B (ricorso, pag. 441-442). Il ricorrente continua

affermando di non essere mai stato in grado di preparare una sua contabilità delle

operazioni di borsa che RI 2 eseguiva sui suoi conti. Lo fosse anche stato non

ne avrebbe avuto l’obbligo. Rispetto ai conti a lui riconducibili - ribadisce

il ricorrente - egli aveva la posizione di semplice cliente e, nonostante egli

fosse nel contempo amministratore della banca, aveva il diritto di fidarsi

delle informazioni che riceveva.

Fondato

su un’inestricabile commistione di argomenti riferiti in modo frammentario,

prima alla pretesa mancata conoscenza dello stato dei suoi conti durante il

periodo critico, ovvero a partire dal 2001, segnatamente dal 21 marzo 2001 e

fino al successivo mese di settembre, poi alla pretesa mancata consapevolezza

del rischio insito nelle operazioni in corso, con particolare riferimento al

concreto rischio di intaccare il patrimonio della banca con “strategie” non coperte,

il gravame si esaurisce in un nulla di fatto. Un considerando dettagliato (n.

17), come quello in cui la Corte ha affrontato l’aspetto soggettivo, ossia

quello relativo alla consapevolezza del ricorrente (con riferimento, tra

l’altro, proprio alle ammissioni da lui fatte nei suoi verbali

predibattimentali – e non ritrattate al dibattimento - dove ha per lo meno

riconosciuto di avere saputo che le cose erano precipitate; sentenza, pag. 115 in alto) sia sullo stato drammaticamente passivo dei suoi conti, sia sui gravi rischi che sia

lui che RI 2 stavano ribaltando sulla banca con la prosecuzione delle”strategie”

senza copertura in flagrante violazione delle direttive che vietavano

operazioni del genere, viene qui liquidato richiamando semplicemente alcune

infruttuose affermazioni di E e di B. Certo, considerato che al ricorso i

patrocinatori hanno sin qui già dedicato ben 443 pagine di motivazione, non si

può escludere che al “dunque”, ossia al momento di soffermarsi sull’aspetto

decisivo del contenzioso (v. sentenza, consid. 17), gli argomenti si stessero esaurendo.

Trattasi, dandosene il caso, di una circostanza però attribuibile alla

strategia adottata. Privo di forza argomentativa, al riguardo il rimedio è

perciò votato a un giudizio di inammissibilità, ritenuto che, comunque, il

considerando 17 della sentenza impugnata avrebbe resistito anche esso a libero

esame, data la sua completezza.

aa) Quanto poi alle considerazioni di cui al punto 4.2.14.27 del gravame

riferite al cosiddetto “caso GM”, esse non soltanto denotano una volta di più

connotazione appellatoria, ma non consentono in ogni modo di individuare

estremi di arbitrio nel convincimento della Corte secondo cui il ricorrente non

avrebbe dato prova di buona fede sottacendo a B, la sera dell’8 agosto in cui

questi gli ha confidato le disavventure del funzionario di PC GM (che aveva

operato anche lui “short put” senza sufficiente copertura, bypassando i

consulenti e accedendo direttamente alla sala mercato), le sue preoccupazioni

per le imminenti chiusure (in pesante perdita) dei suoi conti “short put” di

agosto, specie dopo quello che gli era accorso nel mese di marzo-aprile 2001,

dopo le informazioni avute sul caso W ed ora sul caso GM, ossia su fatti che

gli hanno di fatto reso evidente che quello che faceva acqua in PC, per i

derivati, era proprio l’assenza di controlli sulle coperture (sentenza, pag.

121). Romanzato non è, pertanto, il caso GM - come preteso dal ricorrente - ma

il ricorso medesimo, specie laddove egli richiama la bozza di lettera delle sue

dimissioni del 25 settembre 2001 (ricorso, pag. 445-449).

38. In diritto il ricorrente contesta, anzitutto, che sussistesse

un’autonomia del gerente e del correo sul patrimonio della banca. Premesso che

nell’atto di accusa gli è stato fatto carico di avere effettuato, in correità

con RI 2, numerose operazioni di investimento ad alto rischi, senza copertura,

che la tesi accusatoria è costruita in modo tale da rimproverare l’esecuzione

di operazioni in prima persona ad entrambi gli accusati in sodalizio e che, in

sostanza, egli avrebbe, con il suo correo, scientemente sfruttato l’autonomia

di quest’ultimo, indipendente per rispetto al patrimonio della banca, il

ricorrente ricorda che con la loro arringa i difensori hanno contestato che gli

accusati godessero di autonomia sufficiente, soggiacendo essi invece a una serie

di controlli presumibili, insuperabili in struttura bancaria autorizzata e

rispettosa dei più elementari dettami di legge e di consuetudine. La difesa -

prosegue il ricorrente – ha, in particolare, contestato che RI 2, braccio

operativo delle operazioni in rassegna, potesse autonomamente intervenire sul

patrimonio della banca: la carenza di tale indipendenza, egli rileva, esclude

perciò l’adempimento del reato contestato. Al di là di tutti i sistemi di

controllo interno che si sono dimostrati non funzionali, rispettivamente al di

là del fatto per cui RI 2, a far tempo dal 1998, all’insaputa comunque del

ricorrente, era divenuto controllore di sé stesso e dei margini di copertura

che dovevano essere pretesi, lo stesso RI 2, e con esso il ricorrente, soggiacevano

sempre e comunque a controlli di terzi, che non potevano in nessun caso essere

da loro superati, se non con l’inganno astuto. Ora, giova subito chiarire che con

il tema fin qui sollevato, il gravame si diparte da accertamenti totalmente

diversi da quelli illustrati nella sentenza impugnata, dove non vi è alcun

cenno al fatto che, per potere operare con le strategie nel periodo critico,

gli accusati si fossero adoperati con stratagemmi per eludere i controlli. Come

visto, è stato, invece, accertato il contrario. E’ stato, cioè, accertato che gli

accusati potevano agire indisturbati poiché, grazie alla improvvida decisione

di K, era lo stesso RI 2 che, a partire dal 1998, era divenuto il preposto ai

controlli di rito e, fra questi, proprio quello conseguente – o meglio che

avrebbe dovuto esserlo – all’applicazione della direttiva 2517/4.1 e, in

particolare, al divieto, nonostante la deroga concessa da K alla direttiva

stessa, di operare con il margine. Formulato in modo improprio, il rimedio

sfugge a disamina. Del resto, nel considerando 18 della sentenza impugnata

riferita all’applicazione dell’art. 158 CP, la Corte ha ripreso il tema. Essa

ha ricordato che, assunto in PC per fare gli interessi patrimoniali della

banca, a partire dal 1. gennaio 2001 lo stesso RI 2 è diventato vicedirettore

della succursale di _________, acquisendo una posizione dirigenziale e la

qualità di organo. Gerarchicamente subordinato, dapprima, a G e, poi, a Q, come

consulente della clientela egli doveva operare in modo da realizzare tanto gli

interessi economici della banca, quanto quello dei clienti che seguiva. Nello

specifico campo dei derivati, RI 2 – ha proseguito la Corte – poteva passare ordini

di borsa solo con il consenso dei clienti per cui, da questo profilo, egli non

era di certo autonomo, salvo per il conto _________. Per le “assegnazioni” -

sempre secondo la Corte - di autonomia di RI 2 non è il caso di parlare, stante

che è nelle regole del gioco che, se l’opzione viene esercitata, il cliente-venditore

deve ritirare il soggiacente e pagarlo al prezzo “strike” convenuto. E’, per

contro, nel rapporto con il patrimonio della banca –secondo quanto stabilito dalla

Corte - nel cui interesse economico egli era comunque chiamato a operare, che RI

2 ha, dal gennaio 1998 (e tacitamente negli anni a seguire), acquisito una

totale autonomia gestionale. Nel dicembre 1997 - ha spiegato la prima Corte - l’allora

direttore K l’aveva infatti espressamente autorizzato a fare le “strategie” a

fronte dei conti _________, nominativo RI 1 e _________, mentre che, dopo le

reclamazioni di J, capo del back office borsa, cui spettava l’onere del

controllo delle coperture e dei relativi “blocchi” in materia di operazioni sui

derivati, lo stesso K liberò quest’ultimo da tali compiti, affidandoli a RI 2.

Trattasi di mansioni (per l’appunto il controllo delle coperture e

l’apposizione dei relativi blocchi) che attengono – secondo la Corte - alla

gestione e alla cura del patrimonio della banca. Se, fino alla fine del 1998, K

curò che i funzionari del back office borsa vegliassero sull’andamento

dell’operatività di RI 2 a fronte dei citati conti - operatività che essi

vedevano e che fino allora era in attivo - passato lo stesso K ad altra

funzione, neppure questo controllo venne più eseguito. Tant’e che, più tardi,

ovvero nel 2001, quando venne il tempo delle perdite, nessuno dei funzionari di

questo ufficio, pur vedendole, si sentì in dovere di intervenire o di avvisare

i superiori. E questo poiché da tempo erano stati sollevati da quella specifica

responsabilità, che era stata affidata a RI 2 che la esercitava autonomamente,

da controllato essendo diventato controllore di quelle coperture che dovevano

garantire il patrimonio della banca dai rischi dell’operatività che egli andava

facendo sul proprio conto _________ e, col consenso del ricorrente, su quelli a

questi riconducibile (sentenza, pag. 128), ritenuto che lo stesso ricorrente

non poteva non avere capito che il reiterare in operazioni altamente

speculative nel periodo critico, comportasse, rispettivamente potesse

comportare inevitabilmente l’intaccamento del patrimonio della banca, a causa

dell’assenza di sufficienti coperture (sentenza, 129-130). RI 2 - ha concluso

la Corte - divenne in quel contesto “amministratore di patrimonio” giusta

l’art. 158 CP n. 1 cpv. 1 CP (v. anche art. 158 n. 1 cpv. 1 vCP), obbligato ad

espletare tali mansioni con diligenza e fedeltà. RI 2 - secondo i primi giudici

- violò tuttavia i suoi doveri quando, nel marzo 2001, decise, insieme al

coimputato, autonomamente per quanto riguarda i conti del cosiddetto gruppo RI

2, di continuare l’operatività allo “scoperto”, ossia senza le necessarie

coperture. Col che, man mano che i fondi propri si esaurivano, i rischi

dell’operatività si trovavano vieppiù ad essere sopportati dal patrimonio della

banca. E, tornati che furono, dopo l’aprile 2001, in attivo alcuni conti, egli non ne approfittò per liquidare le posizioni ma continuò invece

l’operatività, d’intesa con il coimputato per i conti che a quest’ultimo

interessavano, nell’intento di recuperare i capitali e i guadagni perduti

(sentenza, pag. 129). RI 2 e il ricorrente - ha stigmatizzato la Corte -

miravano principalmente a ricostruire i loro capitali e a recuperare i guadagni

perduti, ritenuto che essi non poterono non prendere in considerazione l’eventualità

che, per finire, il rischio si tramutasse in un danno. Contavano sulla totale

autonomia con cui RI 2 gestiva le (non)coperture, rispettivamente le (non) più

sufficienti coperture. Contavano sull’assenza di controlli al riguardo per

guadagnare tempo, in attesa che il corso _________ – che era precipitato –

invertisse la tendenza e ricominciasse a salire. I due - sempre secondo la

Corte – dovettero, nondimeno, prendere in considerazione che ciò potesse non

avvenire oppure che avvenisse in tempi molto lunghi. In tali condizioni,

conoscendo il rischio che stavano facendo correre alla banca e l’aleatorietà

della borsa, i due non poterono non considerare, quantomeno per dolo eventuale,

di procurare – come realmente, poi, accadde - un danno patrimoniale alla banca

(sentenza, pag. 129).

Orbene sono questi gli accertamenti che vincolano

questa Corte e che non possono che condurre all’applicazione dell’art. 158 CP

per le pertinenti considerazioni illustrate dalla prima Corte, alle quali si

rinvia. Che le considerazioni in diritto della prima Corte siano conformi a

dottrina e a giurisprudenza, è circostanza che, come tale, non è nemmeno contestata

nel ricorso. E al ricorrente non giovano neppure le successive prolisse considerazioni

(ricorso, pag. 452-466) con le quali egli, in buona sostanza, si propone di

nuovo di riscrivere la sentenza di assise come se fosse lui il giudice, ovvero

inserendo nella parte riservata ai fatti spunti quali:

-

nessuno poteva accedere alla sala mercati della banca per impartire ordini,

fatte salve rare eccezioni;

-

quando RI 2 impartiva gli ordini massicci ai propri interlocutori, colleghi

conosciuti da anni, sapeva che costoro eseguivano l’operazione solo e soltanto

perché certi dell’esistenza della copertura, soggetta peraltro anche ai loro

doveri di controllo;

-

la sala mercati dell’istituto di credito, come in tutte le banche, ha funzione

di controllo sulle operazioni che vengono ordinate, come emerso in modo chiaro

nel corso del dibattimento, intanto per chiara esplicita dichiarazione di RI 2 in fase dibattimentale tanto ovvia da non avere suscitato necessità di verbalizzazione;

-

RI 2 gli aveva sottaciuto, al momento di proporle, che le operazioni

contestate avvenivano in realtà senza alcuna copertura, abusando così della sua

fiducia.

Secondo

il ricorrente, non soltanto la Corte non ha considerato queste circostanze, ma

nemmeno ha spiegato perché non lo ha fatto, violando così in modo crasso il

diritto di essere sentito dell’accusato. Sennonché, la doglianza è speciosa. Anche

non volendo rilevare che l’attenta difesa - visto, in particolare, il puntiglio

dimostrato in materia di verbalizzazione - non avrebbe di certo mancato di esigere

la verbalizzazione di dichiarazioni rilasciate da RI 2 al dibattimento se queste

le fossero state favorevoli, non si vede quali altri considerazioni avrebbe

dovuto esporre la prima Corte sull’argomento dopo avere constatato che, in

realtà, al di fuori di quelli di cui avrebbe dovuto occuparsi RI 2, di

controlli non ne venivano eseguiti. Del resto, l’argomento sollevato lascia,

comunque sia, il tempo che trova poiché, fosse anche vero che per operare con

le strategie bisognava passare attraverso i ferrei controlli pretesi nel

ricorso, rimarrebbe comunque il fatto che, alla fine dei conti, gli accusati

si erano perfettamente resi conto che, nella sostanza, la sala mercati,

rispettivamente gli altri pretesi responsabili – sul cui operato si poteva,

secondo il ricorrente, contare ad occhi chiusi – si erano allora, di fatto,

nella primavera 2001, dati alla latitanza. Questa latitanza, essi, specie il

ricorrente allora vice-presidente del CdA della banca, avrebbero però dovuto subito

segnalarla con una vibrante lettera di biasimo a chi di dovere. Come visto,

però, della manifesta lacuna nei controlli, i due hanno invece approfittato, non

attivandosi con manovre di tipo truffaldino, ma raccogliendo quello che era a

loro portata di mano. Certo, l’assenza di controlli adeguati ha senz’altro

facilitato il reato. Di questo, però, la Corte ha tenuto conto nella

commisurazione della pena, riferendosi al “fragoroso silenzio” della

banca, commento con cui essa ha anche criticato di fatto la sala mercati per la

sua passività (sentenza, pag. 143). Per tacere del fatto che, comunque sia,

concolpe di terzi - come correttamente rilevato dai primi giudici - non

avrebbero ostato all’applicazione dell’art. 158 CP nei confronti del ricorrente

(sentenza, pag. 130-31). Per questo, in fin dei conti, il discorso affrontato

dal ricorrente nel punto 5.1 del memoriale, assume più valenza accademica che

pratica.

Secondo

il ricorrente, è presupposto fondamentale che l’ipotesi di amministrazione

infedele venga verificata in relazione alla cura che l’accusato, nell’ambito

delle sue funzioni, è tenuto ad avere del patrimonio altrui, affidatogli con

autonomia e indipendenza. La sua condanna - egli assevera - verte sulla gestione

del proprio conto personale presso la banca. Le sue funzioni di amministratore

concernono, però, tutt’altro ambito, il controllo dell’operatività essendo di

pertinenza della direzione generale. La sentenza di condanna - sempre secondo

il ricorrente - può essere protetta solo se, nell’ambito della gestione del

proprio conto personale, egli ha leso un dovere connesso con la specifica autonoma

funzione attribuitagli. Egli amministrava, con il consulente della banca, le

proprie relazioni. Non stava, quindi, gestendo i soldi della banca, attività

per la quale non aveva né ruolo, né funzione. Orbene, fa valere il ricorrente,

l’art. 158 CP n. 1 cpv. 1 CP richiede che l’autore debba amministrare un patrimonio

che non sia il suo. La Corte ha, invece, ritenuto che qualunque distinzione tra

ruolo di cliente e di amministratore si rivela pretestuosa e vana. Trattasi, a

suo modo di vedere, di una conclusione che, non solo disattende la

giurisprudenza, ma che fa anche totale astrazione della circostanza per cui

l’operatività con prodotti derivati sulle sue relazioni proprie impedisce

l’accertamento del presupposto oggettivo della “Fremdheit des Vermögens”.

RI 1 - si legge nel ricorso – così espressamente autorizzato dalla direzione

generale, stava da lungo tempo amministrando il proprio patrimonio presso la

banca. In questo, egli si comportava e veniva trattato da anni quale cliente

della banca e confidava, per le ragioni da lui esposte in precedenza, nella

funzionalità dei sistemi di controllo. I sistemi di controllo predisposti dalla

banca per i quali - secondo quanto sostenuto nel ricorso - non venne mai dato

allarme che non funzionassero, impedivano oggettivamente che si potesse

verificare conflitto di interessi.

Giustamente

la parte civile ha definito paradossale la tesi ricorsale. Stando ai vincolanti

accertamenti della sentenza impugnata – a torto ritenuti, come visto, arbitrari

dal ricorrente – la qualità di amministratore di patrimonio giusta l’art. 158

CP n. cpv. 1 CP, gli derivava direttamente dal fatto di essere egli stato,

siccome membro del consiglio d’amministrazione, della sua commissione ristretta

e vicepresidente di PC, un organo della banca stessa, con le relative alte

responsabilità di superiore direzione, vigilanza e controllo su di essa.

Obbligato per legge e per contratto ad amministrare il patrimonio della banca e

a sorvegliarne la gestione - ha puntualizzato la Corte - il ricorrente ha

violato i doveri di diligenza e fedeltà che la funzione gli imponeva quando,

dal 21 marzo 2001, cognito della situazione passiva dei suoi conti, consentì a RI

2 di continuare con l’operatività, sapendo che, senza l’apporto di mezzi

freschi che integrassero le non più sufficienti coperture, subentrava il

patrimonio della banca a sopportare il rischio non coperto. Il ricorrente - ha

altresì fatto presente la Corte - non profittò del miglioramento della situazione

dei suoi conti, intervenuto tra la fine di aprile e la fine di luglio circa,

per ordinare la liquidazione di tutte quelle perigliose posizioni, suo

proposito essendo quello di recuperare sia i capitali, sia i guadagni perduti.

Confrontato poi, all’inizio di agosto, con un nuovo calo del corso _________, e,

quindi, con conti in grande sofferenza, violò di nuovo i suoi doveri

consentendo – lui organo ai più alti vertici di PC, chiamato in primis ad amministrare

e a salvaguardare gli interessi patrimoniali dell’istituto – la continuazione

di un’operatività che veniva condotta a rischio e a pericolo del patrimonio

della banca, tanto da procurare infine un danno di oltre 13 milioni di franchi.

Quanto alla pretesa distinzione tra ruolo di cliente e la funzione di organo

della banca sulla quale il ricorrente ha particolarmente insistito, essa – secondo

la Corte – è pretestuosa e vana, non entrando assolutamente in considerazione

che un vicepresidente, membro del consiglio d’amministrazione della banca,

possa legittimamente attendere ai suoi personali interessi personali e/o

familiari quando “fa il cliente” e a quelli della banca quando “fa

l’organo della banca”, senza mettere in relazione le due situazioni. Chi,

come il ricorrente, riveste una siffatta funzione deve, per legge (art. 717 CO,

applicabile anche agli organi della banche), curare con diligenza e fedeltà gli

interessi della banca e vegliare su di essi, anteponendoli sempre e con

continuazione ai propri. Per tacere del fatto che il soggetto non solo ha

violato i doveri del suo officio per fare i propri interessi, ma soprattutto li

ha violati per privilegiare questi ultimi (a fine di lucro; sentenza, pag. 131)

a discapito di quelli della banca, cui infine procurò l’enorme citato danno

(sentenza, pag. 129-130). Orbene, di fronte a queste considerazioni,

argomentare in buona sostanza che, nella fattispecie, egli si sarebbe in fin

dei conti limitato come semplice cliente ad amministrare, insieme al consulente

della banca, le proprie relazioni e in ciò non avrebbe leso alcun dovere

impostogli dalla sua funzione di organo della Banca – ritenuto, in particolare,

che, a suo parere, la verifica della funzionalità dei sistemi di controllo era competenza

di altre persone - come se il tutto potesse risolversi riponendo semplicemente

nell’armadio la divisa ufficiale (ossia quella che la sua funzione di organo

gli imponeva invece di costantemente indossare) per vestire i panni civili

quando si trattava, per l’appunto, di fare i propri affari, ben sapendo però

che a passare alla cassa sarebbe stata la Banca dato che nessuno lo stava

fermando (circostanza di cui era pienamente consapevole) lascia allibiti.

Giacché si è trattato di una vera e propria diserzione, con passaggio al nemico

e con i conseguenti devastanti danni ricordati nella sentenza impugnata. La

Corte non poteva che sanzionare ex art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP questo

comportamento. Stesse la tesi del ricorrente, l’amministratore di una banca che

consente a un funzionario di effettuare operazioni rischiose per la banca,

sarebbe responsabile se effettuate su un conto di un terzo, ma non se

effettuate sul proprio conto (v. osservazioni al ricorso, ad .15). Trattasi, a

non averne dubbio, di uno scenario improponibile. In altri termini, risulta

evidente che nella fattispecie il ricorrente, venutosi a trovare in un chiaro

confitto di interessi di fronte al dilemma o lasciare il suo consulente di PC

proseguire con le strategie sui conti suoi e di se stesso, con il rischio di

fare pagare la fattura alla banca data l’assenza di coperture e la certezza che

nessuno sarebbe intervenuto, o bloccare il tutto, come la funzione di organo

tenuto ad amministrare il patrimonio della banca e la sua funzione di garante

conseguente alla sua importante carica avrebbero imposto, con la certezza però

che a farne le spese sarebbe stato solo lui, il ricorrente ha scelto la prima

via, ossia quella di consentire al correo di mettere a serio repentaglio - per

soddisfare la cupidigia di entrambi - il patrimonio della banca. Quale organo e,

quindi, quale garante, egli aveva però l’obbligo di impedire, rispettivamente

di non effettuare speculazioni del genere. La condanna ex art. 158 CP n. 1 cpv.

1 e 3 CP è perciò ineccepibile e non può essere seriamente messa in discussione

dagli esempi riportati nel memoriale (pag. 471 segg.), che si dipartono con ogni

evidenza da scenari totalmente diversi da quelli a monte della presente fattispecie.

Il ricorso, non privo di suggestive considerazioni dialettiche sul dualismo

organo/cliente a dipendenza del cappello portato, paragonabili alle riflessioni

a monte del paradosso/sofisma (di Zenone) di Achille e la tartaruga, va perciò

disatteso, siccome manifestamene infondato, per non dire temerario.

39. Non a

miglior sorte è destinato il ricorso nella misura in cui il ricorrente invoca

il cosiddetto principio “volenti non fit iniuria”, facendo carico alla

Corte di non averlo a torto applicato alla fattispecie, benché risultasse

chiaro che l’operatività sui derivati oggetto di imputazione è stata invece

autorizzata validamente da un membro della direzione generale e ripetutamente

confermata. Al riguardo la Corte è, infatti, stata, non solo chiara, ma anche

convincente rilevando che nessuno in banca, non gli altri membri del consiglio

d’amministrazione, ma nemmeno gli altri organi dirigenziali e tanto meno dei

funzionari, avrebbero potuto consentire, autorizzare o in altro modo rendere

lecito, ciò che lui e RI 2 facevano, ovvero le dianzi descritte speculazioni a

fronte dei conti privi della sufficiente copertura e, quindi, a rischio e

infine a danno del patrimonio della banca. Semmai qualcuno avesse avuto

l’ardire di farlo - ha osservato la Corte - questo qualcuno avrebbe, a sua

volta, dovuto risponderne quale correo o complice (sentenza, pag. 131). Di

fronte a queste ineccepibili considerazioni, alle quali si rinvia, a nulla

giovano le pretestuose argomentazioni del ricorrente, volte a fare credere che

le strategie erano state autorizzate validamente da un membro della direzione

generale e che egli, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non

era tenuto a svolgere funzioni di vigilanza sulle istanze di controllo che

avrebbero dovuto, loro sì, vigilare sulle operazioni (incombenza che spettava piuttosto

alla stessa direzione generale); rispettivamente volte a far carico alla Corte

di merito di essere trascesa in arbitrio per avere escluso il diritto di un

organo di entrare in rapporto obbligazionario con la società, nell’ambito del

quale il potenziale conflitto di interesse è controllato da istanze

indipendenti; rispettivamente volte a far credere che la validità

dell’autorizzazione è stata accertata in più occasioni e da più persone e che

le operazioni non possono condurre all’accertamento di amministrazione

infedele, poiché viene meno la frattura del rapporto di fiducia, presupposto

per l’adempimento del reato, con il che le conclusioni in diritto sarebbero

errate. Giacché errata è l’impostazione del ricorso, che non soltanto si diparte

da accertamenti diversi da quelli contenuti in sentenza - dove è stato

accertato che l’autorizzazione ad eseguire le strategie era subordinata al

mantenimento delle coperture, dove è stato accertato che a fungere da

controllore è stato per finire chiamato lo stesso RI 2 (correo del ricorrente)

che ha sostituito in questa funzione J e il back office borsa, e dove è stato

accertato che i due accusati hanno agito in modo illegale profittando scientemente

della lacunosità dei controlli, che a sua volta non poteva però essere considerata

quale motivo di delega alla reiterazione nel reato di amministrazione infedele -

ma che trascura di nuovo che anche eventuali accondiscendenze (sia espresse che

tacite) da parte di terzi, non potevano rendere legittimo il loro operato.

Quanto

poi alla reiterata affermazione, secondo cui le contestate operazioni sui

derivati - compreso il roll over (“per parare a fuoriuscita dei

parametri di utile)”, che ne costituiva parte integrante - sarebbero state

invece autorizzate da un membro della direzione generale, con il che non si può

più parlare di amministrazione infedele, essa ancora una volta si fonda su

congetture, al consulente e di riflesso al ricorrente non essendo, comunque sia,

mai stato concesso di operare con il margine, checché ne dica il ricorrente

fondandosi su pareri giuridici del tutto inadatti allo scopo.

Del

resto, asserendo infine che il tutto sarebbe precipitato a causa delle

disfunzioni nei sistemi di controllo, il ricorrente fa un’autorete. Fossero le strategie

state autorizzate senza limiti e condizioni, come adombrato nel ricorso, le

contestate operazioni non avrebbero abbisognato dei controllori, ai quali egli

fa ora ricadere la colpa (ricorso, pag. 483). Manifestamente infondato, il

gravame va pertanto di nuovo respinto.

40. Premesso

che l’atto di accusa contempla la tesi, secondo cui egli avrebbe eseguito le

operazioni contestate senza il margine sufficiente a far tempo dal 21 marzo

2001, il ricorrente asserisce che il calcolo dei margini in questo ambito

finanziario è estremamente complesso. Quale sia il margine sufficiente - egli

obietta - è un dato opinabile, nel senso che dipende dalle esigenze interne

dell’istituto di credito di costituirsi una garanzia che gli permetta di

intervenire tempestivamente a tutela dei propri interessi, interrompendo le

operazioni in corso, qualora si temesse un peggioramento del mercato. Gli

accertamenti compiuti al riguardo in fase predibattimentale e processuale - sostiene

il ricorrente - sono assolutamente carenti. Nel motivare la critica (ricorso,

punto 5.2 pag. 485-493), il ricorrente reitera nell’argomentare a ruota libera,

ossia senza praticamente confrontarsi con gli accertamenti della sentenza

impugnata, dedicati alla minuziosa elencazione delle operazioni eseguite da RI

2 per suo conto sui derivati dal 21 marzo 2001, alla loro evoluzione,

segnatamente con riferimento alla situazione alla scadenza per ogni singola

transazione, al loro esito e, in particolare, alle perdite ogni qual volta subentrate

e allo stato di copertura e al danno finale patito dalla banca, quando essa ha

liquidato, tra il 21 e il 27 settembre 2001, le posizioni, tranne alcuni call

rimasti in essere e “chiusi” più tardi (sentenza, pag. 10103-107; v. anche

sentenza, pag. 117-112). Non possono infatti giovargli le rispettive considerazioni

- a volte frammentarie, a volte fuori tema, a volte fondate su interrogativi e

congetture, a volte intese a riproporre censure che questa Corte ha già

considerato infondate - data, comunque sia, la loro chiara natura appellatoria.

L’arbitrio consiste, invece, in un errore qualificato, insostenibile e indifendibile

e non viene dimostrato dalla mera contrapposizione di scenari alternativi

rispetto a quelli indicati nella sentenza impugnata. Già si è detto che il

ricorso per cassazione non è la continuazione del processo di assise, né tanto

meno la libera riproposizione dell’arringa difensiva. Il rimedio va perciò

dichiarato inammissibile.

41. Nel punto 5.5 del memoriale (pag. 494-507) intitolato “Margini

coperti da concessione di credito” il ricorrente asserisce che “il conto

margine era coperto, di fatto, con cessione di credito operativo”. La

concessione per atti concludenti di questo credito - egli rileva - non si

verificò solo dal giorno in cui il valore di liquidazione delle operazioni era

divenuto inferiore al patrimonio posto a garanzia (secondo RI 2 il 21 marzo

2001), ma molto prima, segnatamente dal giorno medesimo in cui iniziò

l’operatività - peraltro esplicitamente autorizzata - e ad accorgersi di questa

circostanza è stata la stessa revisione interna. Il margine per le operazioni

aperte era di fatto finanziato dalla banca, ciò che rende errato l’atto di

accusa, aggrappatosi all’indeterminata locuzione della “senza sufficiente copertura”.

Tesi questa - rileva il ricorrente - che la Corte ha snobbato nel senso che, al

di là di una generica reiezione, non ha fatto oggetto di alcuna sostenibile

motivazione. La banca - sostiene il ricorrente - ha finanziato di fatto

l’esecuzione di queste operazioni, sin dal momento in cui vennero poste in

essere, dopo la concessione dell’autorizzazione.

a) Al riguardo la Corte di merito ha concluso che l’argomentazione difensiva,

secondo cui accreditando sui conti di pertinenza del ricorrente,

rispettivamente di RI 2 i “premi” che essi ricavavano dall’apertura di nuove

posizioni “short call” e “short put” e non bloccandoli, la banca abbia di fatto

”finanziato” la loro operatività (concedendo peraltro al ricorrente, in

violazione dell’art. 15 LBSCT, un credito in bianco), favorendo essa stessa la

continuazione dell’operatività e contribuendo così ad aumentare il danno, è

azzardata. Affinché vi sia valida concessione di un credito - essa ha rilevato

- ci vogliono perlomeno la consapevolezza e la volontà della concedente, della

mutuante di concederlo, in difetto di che il contratto non nasce o, se nasce,

nasce viziato. Del resto - ha soggiunto la Corte - è ben palese che in PC, come

anche nella Banca della Svizzera Italiana (_________), presupposto per avviare

un’operatività su derivati era la previa presenza delle coperture e il relativo

blocco. Lasciare operare e poi “bloccare” i premi - secondo la Corte - non è

mai entrato in linea di conto. Con tali premesse e nel contesto della fattispecie

- sempre secondo i primi giudici - in cui è stato stabilito che, violando i

doveri del loro ufficio, un funzionario-cliente infedele e un organo-cliente

infedele hanno usato, senza le necessarie coperture, come uno stratagemma, lo

strumento del roll over e delle “vendite to open di call e/o di put”

per procurasi liquidità, volere dedurre un qualsiasi diritto dal mancato blocco

dei “premi” da parte della banca, appare invero pretestuoso, per non dire un

abuso di diritto (sentenza, pag. 131).

b) Di fronte a tali considerazioni, reiterare nell’attribuire alla banca

una sorta di tacito consenso allo sciagurato operato dei due accusati, sostenendo

in buona sostanza che di fatto il ricorrente avrebbe beneficiato di una

cambiale in bianco a seguito degli accrediti sui conti di sua pertinenza dei

premi ricavati dall’apertura di nuove strategie e del mancato blocco degli

stessi, significa negare l’evidenza. Significa misconoscere che le operazioni

autorizzate (peraltro in via eccezionale) in deroga alla circolare 2517/4.1

richiedevano ogni volta la presenza delle necessarie coperture e che deroghe a

questa condizione non entravano in considerazione, né erano stato autorizzate,

né esplicitamente, né per atti concludenti da chicchessia, all’infuori

ovviamente dei due accusati i quali, ben coscienti dell’illegale loro modo di

procedere conseguente allo loro consapevolezza sulla debolezza del sistema di

controllo (che essi di fatto controllavano a piacimento, grazie alla promozione

sul campo di RI 2, che è diventato il controllore di sé stesso e del ricorrente),

hanno fatto orecchie da mercante proseguendo, senza remore, nello speculare sui

derivati, alzando ogni volta la posta, certi del fatto che, a coprire loro le

spalle, sarebbe stato il banco (recte: la banca). In altri termini,

risulta ben evidente che gli accusati facevano le loro puntate con fiches sprovviste

di copertura, perché fungevano contemporaneamente da giocatore, da croupier e da

ufficio adibito alla messa a disposizione delle fiches. Equivocare su una

fattispecie così chiara, con considerazioni paradossali (v. ricorso. pag.

493-508), non è serio. Giacché, lo si ricordi di nuovo, non soltanto nessun

credito è stato concesso dalla banca a copertura delle strategie effettuate

senza copertura - peraltro in flagrante violazione delle disposizioni interne vigenti

- ma nemmeno lo si poteva validamente concedere, a meno di integrare gli

estremi del reato di amministrazione infedele, circostanza che il ricorrente

non poteva non avere compreso. Fosse, quindi, anche solo per avventura, dimostrata

la (tacita) connivenza di altre persone - oltre agli accusati - mediante la

consapevole messa a disposizione di fondi per la prosecuzione delle devastanti

speculazioni messe in atto, la sostanza delle cose non muterebbe, ossia non

comporterebbe comunque il proscioglimento del ricorrente dalla relativa

imputazione. Come organo obbligato per legge e per contratto a salvaguardare il

patrimonio della banca, egli non poteva considerare legittimo ciò che non lo

era in nessun modo. Si rinvia per il resto alle pertinenti considerazioni

illustrate al riguardo dalla prima Corte (sentenza, pag. 131).

E nemmeno

giova al ricorrente il parere inserito nel ricorso - ossia quello allestito il

18 dicembre 2006 dal prof. dott. Peter Nobel - con annesso il rapporto della _________,

con cui questi si esprime sulla bontà della sentenza impugnata. Nei due citati

riferiti si cerca, infatti, invano uno spunto suscettibile di invalidare le

conclusioni alle quali è approdata la Corte di assise sulla base degli

accertamenti da essa medesima operati e che - come visto - sono resistiti alle

numerose censure di arbitrio sollevate nel rimedio.

42. Nella procedura davanti a questa Corte, il ricorrente ravvisa di poi

una violazione degli art. 2,7 del protocollo della CEDU e dell’art. 32 CF, data

l’assenza nel Canton Ticino di un’autorità ricorsuale abilitata a rivedere le

sentenze di assise con pieno potere di cognizione anche sui fatti e sulla

valutazione delle prove. Non ritenendo impossibile che la Corte Europea dei

diritti dell’uomo possa modificare la sua giurisprudenza, rileva il ricorrente,

si giustifica di sollevare già ora la censura, in modo da farla poi valere più

avanti. Sennonché, alla status quo, la norma cantonale (art. 288 lett. c CPP)

che impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di vagliare le

questioni di fatto e di valutazione delle prove soltanto sotto il ristretto

profilo dell’arbitrio è conforme alla CEDU, segnatamente all’art. 2 del

Protocollo n. 7 CEDU e dell’art. 14 cpv. 5 Patti ONU II (sentenza del Tribunale

federale 6P. 179/2006 del 29 novembre 2006, consid.3.4.2 con riferimento, tra

l’altro, alla DTF 124 I 92 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale

6P.102/2002 del 21 novembre 2002, consid.3.1). Va, comunque, ricordato, che con

l’introduzione del codice di procedura pena federale unificato, ad ogni

accusato sarà consentito di impugnare la sentenza di condanna con il rimedio

dell’appello.

43. Il

ricorrente impugna infine la commisurazione delle pena a suo carico (24 mesi di

reclusione a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di 5 giorni di

detenzione inflittagli il 7 maggio 2004 dal Giudice dell’istruzione di _________),

osservando che la stessa è uguale a quella irrogata a RI 2, senza che in

sentenza possa essere tracciabile la minima giustificazione. Intanto, egli

rileva, nella motivazione non si ravvisa che gli sia stata imputata una colpa

più grave di quella riconosciuta a RI 2 per il reato asseritamente commesso in

correità. Quest’ultimo -obietta il ricorrente - è però stato condannato anche

per episodi solo in parte riferiti al medesimo contesto. RI 2 avrebbe commesso,

anzitutto, il reato di amministrazione infedele, da solo, e all’insaputa del ricorrente,

già a partire da giugno 2000 (ha infatti aperto le relazioni _________, _________,

conti scoperti, sui quali ha iniziato a operare con strumenti derivati) provocando

un danno alla banca superiore, per oltre fr. 7’5000’000.- (dispositivo n. 2).

Ha, inoltre, commesso altri reati, definiti in sentenza “azione

particolarmente riprovevole” (pag. 144), falsificando documenti e appropriandosi

degli averi di un’anziana cliente per oltre fr. 230’000.- (dispositivi n. 3. e

4). La pena a suo carico - conclude il ricorrente – deve, perciò, essere significativamente

ridotta, per lo meno di un terzo, in caso contrario verrebbe violato il

principio della parità di trattamento. Ora, stando alla sentenza impugnata, nel

commisurare le singole pene la prima Corte ha considerato la colpa dei

condannati particolarmente grave, tenuto conto del fatto che i due, chiamati

nelle rispettive funzioni a curare gli interessi della banca, li hanno pesantemente

danneggiati per fine di lucro. Le funzioni a loro affidate, ha spiegato la

Corte, erano alte, nel senso che RI 2 aveva raggiunto l’ottima posizione, oltre

tutto ben retribuita, di vicedirettore mentre il ricorrente da membro del consiglio

di amministrazione di PC ne è diventato vicepresidente. Lungi dal coltivare

l’alto senso del dovere e di responsabilità che siffatte funzioni comportano -

ha proseguito la Corte - i due non si sono trattenuti dal violare crassamente

elementari e fondamentali obblighi di prudenza, di correttezza e di lealtà per

seguire, con spirito da giocatori, la loro attrazione per il rischio e la sfida

connessi con un uso spregiudicato per i derivati. Tanto che, per tornare a

vincere, non hanno esitato a calpestare i loro doveri verso la banca e a

danneggiarla, sia economicamente, sia dal punto di vista dell’immagine. Quanto

in particolare al ricorrente - ha rilevato la Corte - non si possono non

evidenziarne lo stato personale, familiare e sociale particolarmente

privilegiato e le indubbie e riconosciute capacità intellettuali e

professionali che a ben altro comportamento avrebbero dovuto guidarlo (RI 2 è,

per contro, venuto dalla gavetta). A comprimere le pene richieste dalla

pubblica accusa - ha fatto precisato la Corte - ha contribuito, anzitutto,

l’evento esterno, straordinario e particolarmente funesto, ossia il crollo a

livello mondiale delle borse a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001,

oltre che il fatto che i due accusati abbiano potuto delinquere senza trovare

grossi ostacoli sul loro cammino (sentenza, pag. 143, con riferimento al “fragoroso

silenzio” della banca). Per RI 2 - ha osservato la Corte - bisogna inoltre

considerare che, rilasciato in libertà il 24 ottobre 2001 dopo il verbale reso

quel giorno, non è più stato chiamato, se non in una occasione del tutto secondaria,

a dare seguito ad atti istruttori di inchiesta, con il che ha dovuto subire la

lunghezza del procedimento e il processo a cinque anni dai fatti, anni durante

i quali ha dovuto convivere con l’incertezza circa il suo futuro ma che, nondimeno,

è riuscito a non “sprecare”, accettando di recarsi in missione in _________e,

comunque, ingegnandosi nel ritagliarsi un lavoro con cui mantenersi, senza

ricorrere all’aiuto dello Stato (sentenza, pag. 143). Incensurato, RI 2 ha, altresì, collaborato all’accertamento della verità e, alienando quei beni di lusso che, in

parte, con il reato, s’era procurati, ha risarcito, per quanto poteva, una

parte (seppur piccola) di danno. Ancorché questo comportamento - sempre secondo

la Corte - non gli valesse ancora la specifica attenuante del sincero

pentimento, esso gli giova nel quadro dell’art. 63 vCP (sentenza, pag.

143-144). Negatagli, invece, l’attenuante di avere agito a incitamento di

persone da cui si dipende, la Corte ha concluso che, al di là della particolare

gravità della sua colpa, dell’avere cioè commesso, nei descritti modi, il reato

di amministrazione infedele qualificata, cagionando alla banca un danno di

oltre fr. 21'000’000.-, in concorso con altri reati - falsità in documenti e

complicità in appropriazione indebita (la spoliazione degli averi di _________,

azione particolarmente riprovevole) - una pena di due anni di reclusione appare

adeguata (sentenza, pag. 144). Il ricorrente, pure incensurato - ha spiegato la

stessa Corte - deve rispondere solo (rispetto a RI 2) del reato di

amministrazione infedele qualificata, per un danno di oltre fr. 7'000’000.-

(recte: fr. 13'000 000.-). Per lui ha, tuttavia, pesato, molto di più che per RI

2, l’alta carica che rivestiva. Da qui la sua condanna alla stessa pena, ovvero

a due anni di reclusione (totalmente aggiuntiva ad una precedente pena di 5

giorni inflittagli il 7 maggio 2004) tenuto conto del fatto che essa arrischia

per lui di aggiungersi ad altri non secondari svantaggi e nocumenti, di ordine

personale, professionale e sociale (sentenza, pag. 144).

Orbene,

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la Corte ha saputo spiegare perché

essa ha irrogato ai due accusati la stessa pena, nonostante che RI 2 sia stato

riconosciuto colpevole anche di altri reati, cagionando un danno complessivo

alla banca ben superiore di quello provocato dal correo. Al maggior impegno

criminoso di RI 2 - che ha operato illegalmente sui conti _________, London,

Amalfi e Mirabella non da giugno 2000, come sostenuto anche al dibattimento

riferendosi al conto _________, ma da marzo 2001 (v. dipositivo n. 2) - essa ha

contrapposto la sua attitudine processuale (e meglio, la sua collaborazione),

l’alienazione di beni di lusso che si era in parte procurato con i reati

(risarcimento parziale del danno) e i suoi buoni intendimenti (presenti e

futuri). Inoltre, ha considerato la carica di minor prestigio rispetto a quella

ricoperta da RI 1, salito fino ai più alti vertici dell’istituto. Al

ricorrente, la Corte non ha riconosciuto, in pratica, alcuna circostanza

attenuante, se non l’incensuratezza ed i presumibili disagi, specie di natura professionale,

conseguenti alla sua condanna. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata resiste

perciò alla critica.

Nondimeno

la pena a carico del ricorrente – che come tale non può certamente essere

definita severa, ma semmai mite - deve essere ridotta per un altro motivo, ossia

per tenere conto degli ulteriori tre anni trascorsi dalla pronuncia della

sentenza di assise, e più specificatamente, del tempo trascorso dall’apertura

del procedimento penale (otto anni). Si tratta di un lasso di tempo non

rispettoso del principio di celerità, che è così stato violato, pur tenendo

conto del fatto che ad allungare i tempi del procedimento ha contribuito anche

lo stesso ricorrente, sia con il suo interminabile ricorso, sia, tra l’altro,

con l’istanza di ricusa, respinta dalla CCRP ad hoc con sentenza dell’8 giugno

2009. E

- giova ricordare - il momento decisivo per

esaminare l’adeguatezza della durata del procedimento è rappresentato dal

giorno con cui viene prolata “die letzte Entscheidung in der Sache”, ritenuto

che nel computo dovranno essere prese in considerazione “alle Verfahren vor Rechtsmittelinstanzen,

einschlisslich Rückweisungen und Kassationen “ (cfr. DTF 117 IV 126 consid. 3;

CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb).

Ciò

posto, la pena detentiva (in sostituzione della reclusione) a carico del

ricorrente viene fissata in 22 mesi, a valere quale pena totalmente aggiuntiva

a quella di 5 giorni di detenzione inflitta il 7 maggio 2004 dal Giudice dell’istruzione

di _________.

Nulla osta, poi, che tale pena sia sospesa

condizionalmente ex art. 42 cpv. 1 CP con un periodo di prova di due anni, dato

che la Corte di assise ha ritenuto di doversi far carico, considerata la seria

prospettiva dell’introduzione di uno o più ricorsi contro la condanna e

l’imminenza dell’entrata in vigore della riforma della parte generale del

codice penale, di formulare essa stessa pronostico non sfavorevole sulla presumibile

futura condotta di entrambi gli accusati (sentenza pag. 144).

Entro questi limiti, il ricorso va pertanto

accolto, nel senso che, in riforma del di positivo n. 6.2 della sentenza

impugnata, RI 1 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni.

Con questa decisione diventa priva di oggetto la

questione sollevata dal Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso

secondo cui, anche con il nuovo diritto (v. art. 43 CP), è improponibile una

sospensione condizionale totale della pena inflitta dalla Corte di merito al ricorrente,

dato che a quella detentiva di 2 anni occorrerebbe aggiungere quella

precedente di 5 giorni di detenzione (v. dispositivo n. 6.2 della sentenza),

con il che entrerebbe in considerazione soltanto una sospensione parziale della

pena (art. 43 CP).

Da quanto precede, nella misura in cui è

ammissibile, il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto ai sensi delle

considerazioni che precedono.

44. Gli oneri processuali seguono la pressoché totale soccombenza del

ricorrente, ossia sono posti per nove decimi a suo carico e per il rimanente a

carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà, inoltre, a PC, che ha presentato osservazioni al

ricorso tramite un avvocato, fr. 3’000.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

III. Sul

ricorso di RI 2

45. Secondo il ricorrente, la Corte delle assise criminali ha violato il

diritto federale negandogli l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art.

64 cpv. 7 v CP (v. l’attuale art. 48 cpv. 1 lett. d CP). Accertando che, sin

dal suo arresto, egli ha collaborato nell’accertamento della verità ed ha anche

alienato quei beni di lusso che, in parte, s’era procurato con reati ,

risarcendo, ancorché solo in piccola parte, il danno causato alla banca, la

prima Corte, secondo il ricorrente, non doveva limitarsi a ridurgli la pena nel

quadro dell’art. 63 vCP, ma doveva spingersi oltre. Da un lato, perché - egli

rileva - senza la sua collaborazione (piena confessione), la vicenda

processuale non sarebbe stata chiarita nello spazio di venti giorni (durata

dell’arresto di entrambi gli accusati). D’altro lato, perché quanto da lui

pagato a risarcimento (parziale) del danno (e cioè, fr. 657’917.-) corrisponde alle

sue reali possibilità, ossia a quanto si poteva da lui pretendere. Con il che

sono soddisfate – sempre secondo il ricorrente - le condizioni per applicare l’art.

64 cpv. 7 vCP, come pure la novella normativa di cui all’art 48 cpv. 1 lett. d

CP, norma addirittura più favorevole, poiché da applicare imperativamente e non

potestativamente, come avveniva sotto il precedente diritto. Ciò deve comportare

- secondo il ricorrente - una riduzione della pena a suo carico di sei mesi

ritenuto che, in ogni caso, la stessa deve essere sospesa condizionalmente grazie

all’entrata in vigore, con il 1. gennaio 2007, dell’art. 42 cpv. 1 CP.

46. Il gravame è votato all’insuccesso. Certo, sottolineando l’immediata

e buona collaborazione del ricorrente fin dal suo primo verbale nell’inchiesta

relativa alla fattispecie in cui era coinvolto anche RI 1, come pure elogiando

lo stesso ricorrente per avere risarcito la parte lesa nella misura delle sue

reali possibilità, per avere accettato di recarsi in missione in _________e per

essersi impegnato nel ritagliarsi un lavoro con cui mantenersi senza far capo all’aiuto

dello Stato, la Corte delle assise criminali ha, di fatto, posto le basi per

l’applicazione dell’art. 64 cpv. 7 v CP, allora ancora in vigore, e più ancora

per far capo all’attuale normativa di cui all’art. 48 cpv. 1 lett. d CP, data

la sua natura imperativa e non più potestativa (v. Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, n 1 ad art. 48 CP).

Sennonché, tale considerazione non è decisiva, il ricorrente trascurando di

avere tenuto un atteggiamento reticente e per nulla solare nella fattispecie _________(che

gli è costata l’imputazione di complicità in ripetuta appropriazione indebita),

mentendo, a un certo punto, al procuratore pubblico e non ammettendo, comunque

sia, le proprie responsabilità (sentenza, pag. 139). Il suo comportamento non

può, pertanto, definirsi ineccepibile. Le conclusioni della prima Corte sul

tema, dunque, resistono alla critica.

Nondimeno, anche la pena di RI 2 – in sé non solo

non severa, ma perfino mite, tenuto conto della gravità della colpa e dei reati

commessi – deve essere ridotta di due mesi per le stesse considerazioni che

hanno spinto questa Corte a contenere quella inflitta a RI 1 (e meglio, per

l’accertata violazione del principio di celerità). La pena detentiva viene così

fissata in 22 mesi.

Come avvenuto per RI 1, nulla osta alla sua

sospensione condizionale ex art. 42 cpv. 1 CP, vista la prognosi non

sfavorevole formulata dalla stessa Corte di assise (sentenza, pag. 144 ).

Entro questi limiti, il gravame va, pertanto, parzialmente

accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 6.1 della sentenza

impugnata, RI 2 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni.

47. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a

carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1

e 2 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

richiamata

per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel

senso che, accertata la violazione del principio di celerità, in riforma del dispositivo

n. 6.2 della sentenza impugnata, egli è condannato ad una pena detentiva di 22

mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

§ Per il

rimanente, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali relativi a tale giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4 500.-

b) spese fr.

300.-

fr.

4 800.-

sono

posti per nove decimi a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello

Stato. RI 1 verserà a PC fr. 3’000.-- per ripetibili.

3. Il

ricorso di RI 2 è parzialmente accolto nel senso che, accertata la violazione

del principio di celerità, in riforma del dispositivo n. 6.1 della sentenza

impugnata, egli è condannato alla pena detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni.

§ Per il

rimanente, la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli

oneri processuali relativi a tale giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 800.-

b) spese fr.

100.-

fr.

900.-

sono

posti a carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno.

5. Intimazione

a:

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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