17.2007.30
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2 settembre 2009Italiano32 min
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Numero d'incarto:
17.2007.30
Data decisione, Autorità:
02.09.2009, CCRP
Titolo:
Diffamazione; in una procedura giudiziaria le parti possono osare di più per perorare e sostenere la propria causa; la buona fede è necessaria.
Disobbedienza a decisioni dell'autorità; l'accertamento della buona fede dell'accusato da parte del giudice di prime cure vincola la CCRP
DIFFAMAZIONE
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 173 CPS
art. 292 CPS
Incarto n.
17.2007.30
Lugano
2 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Walser
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 24 maggio 2007 da
RI 1
PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 17 aprile 2007 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 2 ottobre 2006 (DA 3654/2006), il sostituto procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di diffamazione per avere, a __________,
nel ricorso 7 settembre 2005 inviato alla I. Camera civile del Tribunale di
Appello, accusato la psicologa PC 2 di avere gonfiato le fatture registrando
prestazioni mai effettuate, così come fatto per anni dallo psichiatra dott. __________,
allo scopo di incassare una parcella più alta di quella effettivamente dovuta.
Ne ha, pertanto, proposto la condanna ad una multa di fr. 300.– e al pagamento
delle spese ed ha rinviato, per ogni pretesa, PC 2 al foro civile.
In
seguito, con decreto di accusa 18 dicembre 2006 (DA 4842/2006), il procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni
dell’autorità per non avere ottemperato al decreto cautelare 21 settembre 2006
del pretore della Giurisdizione di __________ con il quale gli veniva fatto
ordine, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di sottoscrivere i contratti di
credito ipotecario relativi alle ipoteche variabili n. della __________,
relativi alla part. __________, come pure il contratto di cessione fiduciaria
in proprietà allo scopo di garanzia relativo alla proprietà della CI al portatore
di nominali fr. 375 000.– gravante in 1° rango la part. __________. Per questi reati, ne
ha proposto la condanna ad una multa di fr. 500.– e al pagamento delle spese.
RI 1 ha interposto opposizione contro tutti e due i decreti di accusa.
Anche PC 2 ha interposto opposizione (DA 3654/2006), limitatamente alla proposta di rinvio al foro civile.
B. Con
sentenza 17 aprile 2007, il presidente della Pretura penale ha confermato le
imputazioni figuranti nei decreti di accusa. In applicazione della pena, egli
ha condannato RI 1 ad una multa di fr. 800.– che, in caso di mancato pagamento,
dovrà essere commutata in una pena detentiva sostitutiva di 8 giorni.
Infine, ha
condannato RI 1 al pagamento delle spese e tasse giudiziarie per complessivi
fr. 1 100.–
nonché a versare alla parte civile PC 2 fr. 400.– quale risarcimento per le
spese di patrocinio. Le altre pretese sono state per contro respinte.
C. Contro
la sentenza appena citata, RI 1 ha inoltrato il 18 aprile 2007 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi del gravame, presentati il 24 maggio 2007, egli chiede in via principale
di essere prosciolto da entrambe le imputazioni, mentre in via subordinata
chiede il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio.
Chiamati ad esprimersi, il procuratore pubblico e il sostituto procuratore
pubblico hanno proposto di respingere il ricorso.
Con
scritto 23 novembre 2008, PC 1 chiede di respingere il ricorso inoltrato dal
marito, precisando, tra l’altro, che questi sapeva che i decreti pretorili sono
immediatamente esecutivi.
Per
quanto concerne il reato di diffamazione, PC 2 chiede
di respingere il ricorso precisando che averla tacciata “in sostanza” di
truffatrice assimilandola a un medico che effettivamente è stato riconosciuto
colpevole di truffa non consente proscioglimento alcuno.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Per
quanto attiene al reato di diffamazione, il presidente della Pretura penale ha
accertato che lo scritto 7 settembre 2005 è stato indirizzato al Tribunale
d’Appello del Canton Ticino, quindi “a terzi” e che, sebbene redatto da un
giornalista, è stato sottoscritto da RI 1. Il contenuto dello scritto in parola
– ha spiegato il primo giudice – descrive PC 2 come una persona “che ha
tutto l’interesse a mentire per questioni venali analogamente a quanto fatto
dallo psichiatra __________ ”. Evidente, seppur non esplicito, il riferimento
alle truffe commesse da quest’ultimo nell’arco di diversi anni. Così facendo –
continua il giudice di prime cure - RI 1 ha attaccato la psicologa “come persona”. I riferimenti al caso __________ non erano una valutazione del
suo operato in quanto professionista, poiché, così come sono state formulate,
le esternazioni esulavano ampiamente da tale contesto. Non potendo, nemmeno,
essere considerate come “un mero giudizio di valore”, esse sono da considerare
lesive dell’onore e della reputazione della psichiatra (sentenza, pag. 5-6
consid. 7b). Conferma di tale giudizio sarebbe – sempre secondo il primo
giudice – il fatto che la I. Camera civile del Tribunale d’Appello ha ritenuto
le frasi di RI 1 “senz’altro un attacco personale che trascende ampiamente i
limiti di quanto tollerabile, anche nel quadro di un’esposizione polemica ed
emotivamente coinvolta delle argomentazioni di appello”. Il fatto che, per
finire, la I. Camera civile non abbia comminato un’ammenda ai sensi dell’art.
68 CPC è – secondo il primo giudice – irrilevante poiché, in quel caso, la
sanzione riguardava la procedura civile “e le sue regole”, che nulla
hanno a che fare con “i principi penali posti a fondamento degli art. 173 e
segg. CP”. Inoltre – sempre a mente del primo giudice – ritenuto che le
frasi sono state enunciate poco dopo la mediatizzata sentenza __________ , il
lettore medio non può avere avuto il minimo dubbio riguardo il loro
significato. Ritenuto, infine, che l’accusato non ha dimostrato la veridicità
delle stesse, ma si è limitato ad affermare di essersi basato, senza
particolari altre verifiche, su quanto gli era stato riferito dai suoi figli,
il primo giudice ha concluso che le critiche sulla nota di onorario emessa da PC
2 “avrebbero potuto certamente essere esternate in altro modo”
(sentenza, pag. 6-7 consid. 7c-7d).
Dal
profilo soggettivo il presidente della Pretura penale ha spiegato che
l’accusato ha ammesso di essere stato consapevole che le espressioni utilizzate
“erano forti” ed “esagerate” e che egli ha ammesso di essere
stato, quanto meno, “perplesso” al loro riguardo, tanto da interpellare
l’estensore del testo per sapere se quelle frasi potevano essere scritte. Il
fatto di aver chiesto conferma al giornalista – prosegue il giudice della
Pretura penale – non lo libera dalle sue responsabilità, in quanto quest’ultimo
non possedeva una formazione specifica in ambito legale e, oltretutto, aveva
già avuto guai giudiziari proprio per reati di questo tipo. Tenuto anche conto
della sua esperienza e formazione, l’imputato non poteva essere in buona fede,
nemmeno considerando la sua situazione personale e famigliare. Sottoscrivendo
l’allegato di appello, l’imputato non poteva non prendere in considerazione
l’ipotesi che il suo agire non fosse corretto. Pertanto – ha concluso il primo
giudice – egli si è reso colpevole di diffamazione per dolo eventuale
(sentenza, pag. 7-8 consid. 8 e 9).
3. Nel
suo ricorso, RI 1 sostiene, dapprima, che non sono dati i presupposti oggettivi
del reato in quanto le critiche mosse alla psicologa – proferite in un allegato
ricorsuale presentato nel contesto di una “turbolenta” procedura di
divorzio che riguardava anche i figli – sarebbero connesse all’attività
professionale di PC 2.
Esse non
sarebbero, pertanto, penalmente rilevanti poiché l’onore protetto dal diritto
penale non tutela “il cosiddetto onore sociale”, in particolare, non
tutela il valore professionale.
La I. Camera
civile del Tribunale d’appello, del resto – prosegue il ricorrente – ha “ben
compreso” le reali intenzioni di RI 1, ridimensionando “in maniera importante”
la sua responsabilità tanto che, quando ha deciso l’intersecazione di alcuni
passaggi del suo allegato, non ha ritenuto necessario infliggergli un’ammenda
giusta l’art. 68 cpv. 2 CPC.
Inoltre –
continua il ricorrente – considerando le circostanze nelle quali le frasi sono
state proferite, nemmeno è dato in concreto il requisito dell’attacco all’onore
“di una certa rilevanza ed intensità” ritenuto che le espressioni
considerate diffamanti erano contenute in un allegato ricorsuale che poteva
essere letto soltanto “da avvocati e giudici”: i primi legati dal
segreto professionale, i secondi da quello istruttorio. E – conclude il ricorrente
– quest’ultimo aspetto, peraltro, convalida la tesi secondo cui l’intenzione
dell’imputato era soltanto quella di criticare l’operato professionale della
psicologa (ricorso, pag. 4-8).
Dal
profilo soggettivo – si legge, ancora, nel ricorso – il suo intento era quello
“di convincere il giudice sulla bontà delle proprie tesi” e non di
diffamare. Inoltre – spiega - le frasi ritenute lesive dell’onere sono state
scritte da __________, noto giornalista. Rifiutando l’audizione testimoniale
del giornalista, il primo giudice non gli avrebbe permesso di dimostrare “la
dipendenza psicologica che il giornalista ha esercitato nei suoi confronti”.
Riduttivo e semplicistico è, poi, -sempre a mente del ricorrente - l’assunto
del primo giudice (che, peraltro, non ha considerato il suo particolare stato
emotivo) secondo cui, firmando il documento, egli se ne sarebbe assunto la
responsabilità (ricorso, pag. 8-9).
a) L’art.
173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte con la detenzione sino a sei mesi o
con la multa chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla
riputazione di lei. Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque
altro mezzo (art. 176 CP).
Gli
art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento
di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi
riconosciuti. In altre parole l’onore protetto è il diritto di ognuno di non
essere considerato una persona da disprezzare (DTF 128 IV 53; Riklin,
in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP). Sfuggono a tale protezione, per contro,
quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione
che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c;
sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen
den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). Perché vi sia diffamazione,
occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF
117 IV 27). La norma presuppone che l’autore si rivolga, direttamente o indirettamente,
ad un terzo, che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore
o con la vittima: ad esempio, quindi, di principio anche i familiari o
un’autorità giudiziaria (Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; CP; Corboz, Les infractions en droit suisse,
Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP). Se l’allegazione sia tale da
nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo
il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso
che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso
che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non
prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44; sentenza del Tribunale federale
6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep.
1995, pag. 9; Riklin, op. cit., n.
23 segg. ad art. 173 segg. CP; Corboz,
op. cit., n. 42 ad art. 173 CP).
Accusare
qualcuno di avere commesso un reato può, secondo le circostanze, costituire una
lesione dell’onore (Riklin, op. cit., n. 18 ad art. 173 segg. CP; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP).
Tuttavia,
nella valutazione della valenza di un’esternazione, va considerato anche il
contesto in cui essa è stata emessa poiché un’identica espressione può avere
valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta. Ad esempio,
essa può essere considerata lesiva dell’onore se espressa in ambiti più o meno
allargati nel corso di semplici conversazioni o scambi di pettegolezzi e, invece,
non avere tale valenza se resa nell’ambito di una procedura giudiziaria, di
fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del
particolare contesto in cui è stata formulata e del fatto che la stessa fosse
soggetta a vaglio critico, naturalmente a condizione che non siano travalicati
i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti.
Il tribunale federale ha, in questo contesto, stabilito che una parte in
giudizio può fare delle affermazioni in sé lesive dell’onore a
condizione che queste affermazioni concernano l’oggetto del litigio e non esorbitino
da quanto necessario, che abbiano un contenuto appropriato, che il loro autore
non sappia (quando ciò è il caso) di dire cosa non vera (quindi, sia in buona
fede) e che semplici sospetti vengano designati come tali (DTF 116 IV 211
consid. 4a) bb) pag. 214, 118 IV 248 consid. 2b-c pag. 251-252; sentenza del
Tribunale federale 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1). Ancora recentemente,
il Tribunale federale ha inoltre stabilito che le affermazioni lesive dell’onore
fatte da un avvocato durante un processo possono essere giustificate dal dovere
di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione però che siano
pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente
offensive, non vengano diffuse in malafede e, ancora, che semplici ipotesi siano
designate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1 pag. 157-158 e rinvii;
sentenza del Tribunale federale 6P.64/2006 del 6 settembre 2006; Riklin, op. cit., n. 50 ad art. 173 CP; Corboz, op. cit., n. 113 ad art. 173 CP; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen
Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, § 11 n. 51).
b) In
concreto, va, dapprima, considerato il contesto in cui sono state enunciate le
frasi che sono state ritenute avere connotazione diffamatoria.
A
questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di una combattuta causa di
divorzio che oppone i coniugi RI 1 (nel cui contesto è stato, in particolare,
emanato il DA per disobbedienza ad ordine di autorità di cui si è detto in
precedenza) è stata istituita una curatela educativa a favore dei figli delle
due parti. PC 2 è stata nominata curatore. Per le sue prestazioni di curatore
nel periodo dal 16.10.2003 al 4.10.2004, la signora PC 2 ha emanato una nota d’onorario di fr 11.168,35.
La
CTR1, sede di __________, con decisione 14.6.2005, ha stabilito che l’onorario
esposto dalla curatrice “appare adeguato alle
competenze professionali richieste dalle circostanze e commisurato al lavoro
svolto” (CTR1, sede di __________).
Contro
questa decisione, RI 1 ha adito la sezione degli enti locali sostenendo che la
psicologa aveva fatturato prestazioni non fornite: in particolare, aveva fatturato
colloqui e/o telefonate non avvenuti o durati meno del tempo fatturato. A
sostegno delle sue allegazioni, egli chiedeva l’audizione di alcuni testi e
l’esame delle cartelle cliniche relative ai figli.
La
Sezione degli enti locali non ha ritenuto di dover assumere le prove notificate
da RI 1. Dopo avere esaminato i rapporti sulla curatela allestiti dalla
psicologa all’attenzione della Pretura, l’autorità adita ha respinto il ricorso
limitandosi ad affermare che l’onorario esposto dalla curatrice “appare
giustificato se si pone mente al fatto che la curatrice ha seguito non uno,
bensì tre persone minorenni sull’arco di un anno ed ha accettato di fatturare
le sue prestazioni ad una tariffa del 50% inferiore a quella prevista dalla
FSPP” e che “l’estrema litigiosità dei signori RI 1 e le evidenti
ripercussioni di questa sulla salute psicofisica dei figli ha certamente inciso
sul numero e sulla durata degli interventi della curatrice rendendo inevitabile
l’aumento dei costi” (decisione citata, pag. 4).
RI
1 ha interposto ricorso contro tale decisione alla ICCA.
Nel
ricorso, proponendosi, sì, di sostenere la sua tesi secondo cui erano state
fatturate prestazioni non effettuate ma, in primis, nell’intento di
dimostrare l’errore in cui era incorsa la CTR accontentandosi, per l’esame
della fattispecie che lui le aveva sottoposto, di esaminare i rapporti della
psicologa – quindi, in sintesi, accontentandosi di un’autocertificazione –
invece di procedere alla raccolta e all’esame delle prove da lui proposte, RI 1
– o, meglio, per lui, l’amico giornalista che gli ha redatto l’allegato
ricorsuale – ha espresso le considerazioni che sono state ritenute lesive
dell’onore dalla sua controparte e, poi, dalla pubblica accusa e dal giudice di
prime cure.
In
particolare, sono state ritenute costitutive di reato le seguenti espressioni:
" analogamente
a quanto fatto per anni dallo psichiatra __________ , la signora PC 2,
curatrice dei minori __________, ha fatturato prestazioni mai effettuate. Ovvero
ha gonfiato la fattura”
(…)
Proprio come lo
psichiatra __________ , evidentemente la curatrice ha un interesse personale a
mentire, a inventarsi prestazioni mai avvenute, allo scopo di incassare una
parcella più alta”.
(…)
Il recente caso __________
ha dimostrato con quale disinvoltura gli operatori del ramo psichiatrico
possano fatturare prestazioni mai avvenute, sotto gli occhi delle casse malati.
Se oggi l’Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora
PC 2, senza procedere alle necessarie verifiche, non è difficile capire come
mai le casse malati per anni sono state truffate dallo psichiatra __________ senza
che nessuno si accorgesse di nulla, ecc.”
(…)
Evidentemente si
tratta della punta dell’iceberg. Nei numerosi casi in cui i collaboratori degli
psichiatri e psicologi non si avvalgono di collaboratori (come appunto la signori
PC 2) è molto più difficile scoprire che le fatture sono state gonfiate (…)”
(allegato H, act. 1 MP pagina 2-3).
Se
è vero che, di principio, paragonare il modo d’agire di qualcuno a quello di
una persona appena condannata per truffa può essere ritenuto costitutivo di
diffamazione, è anche vero che, in concreto, secondo la tesi ricorsuale di RI 1,
la signora PC 2 aveva concretamente fatto quel che il dott. __________ aveva
fatto, cioè aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate
nell’ampiezza fatturata (quel che aveva connotato di truffa l’agire di __________
era, in sintesi e in parole povere, il fatto che le fatture “gonfiate” erano
indirizzate alle casse malati).
Ritenuto,
dunque, che il paragone con il dott. __________ – contenuto nella prima frase
citata - è stato fatto in un allegato presentato in una procedura ricorsuale
volta, effettivamente, a verificare la fatturazione della psicologa PC 2, la
connotazione diffamatoria di tale confronto si stempera di molto.
Certo,
tale paragone non era propriamente indispensabile alla dimostrazione della tesi
ricorsuale che poteva essere svolta in termini meno coloriti. È, tuttavia,
anche vero che il richiamo ad un caso concreto che aveva mostrato come fosse
Considerandi
possibile ottenere dalle casse malati pagamenti non dovuti grazie, in fondo,
alla fiducia che, in genere, si attribuiva – e, per fortuna, ancora si
attribuisce – al corpo medico poteva essere ritenuto dall’estensore del ricorso
come un modo per dare forza alla sua tesi.
Che, poi, a motivare l’operato – o meglio, lo scritto – di RI 1 sia
stata la volontà di sostenere con argomenti convincenti la propria opinione,
sia stata, cioè, la volontà di sostenere la propria tesi e non la volontà di
nuocere alla reputazione personale della controparte risulta in modo ancor più evidente
nelle frasi successive.
Il
richiamo al caso del dott. __________ seguito dalla frase “se oggi
l’Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora PC 2,
senza procedere alle necessarie verifiche…” è, evidentemente stato fatto –
non con lo scopo di diffamare la controparte – ma per sostenere la tesi
ricorsuale secondo cui la CTR aveva sbagliato nel rifiutare l’assunzione delle prove
notificate dal ricorrente e nell’accontentarsi della autocertificazione della
psicologa PC 2.
In
questo senso, il richiamo al caso del dott. __________ è stato fatto,
nell’ambito di un ricorso indirizzato ad un’autorità giudiziaria, con
l’evidente obiettivo di sostanziare e rafforzare la propria tesi ricorsuale (cioè,
quella della necessità di verifiche) con l’aiuto di un caso concreto in cui si
era realizzato quanto il ricorrente riteneva si fosse realizzato anche nel suo
caso e in cui era stata messa in evidenza la facilità con cui – proprio grazie
alla “autocertificazione” medica – era stato possibile ottenere il pagamento di
prestazioni non effettuate.
Certo,
RI 1 avrebbe potuto utilizzare il richiamo al caso __________ in modo
stilisticamente diverso e meno aggressivo.
Tuttavia,
in concreto, egli non avrebbe, comunque, in quel contesto potuto fare altro che
quel che – pur se con scelte stilistiche discutibili – ha fatto e, cioè,
accusare la signora PC 2 di avere fatturato prestazioni non effettuate (cioè,
quello che ha fatto anche il dott. __________ ).
Non
avrebbe potuto fare altro poiché quella era la sua tesi ricorsuale.
E,
ritenuto che quella tesi lui l’ha sostenuta nell’ambito giudiziario corretto
perché istituzionalmente preposto alla sua verifica, a questa Corte,
considerata la giurisprudenza federale che permette alle parti in giudizio di osare
di più in ambito giudiziario quando si tratta di perorare e sostenere la
propria causa, appare dubbia la realizzazione – già dal profilo oggettivo – del
reato di diffamazione. Questo perché, in sostanza, una lettura spassionata e d’insieme
dello scritto mette in evidenza l’esistenza di uno stretto rapporto di strumentalità
tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell’ambito della
controversia giudiziaria: da ciò deriva una sorta di neutralità penale in
quanto tali frasi si rivelano non pretestuose, ma finalizzate – e, in qualche
modo, utili - all’esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale.
Per
quanto riguarda, poi, la necessità – perché sia data la neutralità penale di
affermazioni che, fatte in ambiti diversi, sarebbero diffamatorie – che
l’autore le abbia esternate in buona fede, va detto che RI 1 ha dichiarato di avere, dopo ricezione della nota d’onorario, chiesto ai figli se effettivamente
avessero avuto con la psicologa il numero di colloqui fatturato e di avere
ricevuto risposta negativa. Quest’affermazione di RI 1 non è confutata dagli
atti. Il presidente della Pretura penale sembra rimproverargli di non avere
fatto altri accertamenti. Tuttavia, egli non indica quali altri accertamenti
avrebbe dovuto fare e questa Corte non ne vede altri rispetto a quelli,
appunto, richiesti all’autorità competente dal ricorrente.
Per
il resto, ritenuto che si trattava anche di fatturazioni di telefonate da lui
fatte alla psicologa (o viceversa), RI 1 si è fidato (per quanto riguarda la
loro durata o effettività) dei suoi ricordi.
In
queste condizioni – ritenuta, peraltro, la sua richiesta alla CTR di
assunzione di prove proprio a sostegno delle sue allegazioni – forza è
concludere che l’imputato ha sostenuto che la controparte avesse fatturato
prestazioni non fatte credendo, in buona fede, di dire il vero.
c) Ma, quand’anche si volessero ritenere adempiuti i presupposti
oggettivi del reato di diffamazione, RI 1 andrebbe, comunque, assolto per i
motivi che seguono.
Al
dibattimento, l’imputato ha detto di avere avuto la sensazione che le “espressioni
oggetto del dibattimento erano forti ed esagerate” (verbale del
dibattimento, pag. 3), tant’è che, non appena preso visione del testo preparatogli
dall’amico giornalista, lui lo contattò, esprimendogli le sue “perplessità
proprio su quei paragrafi”. __________ lo tranquillizzò dicendogli che in
appello “una persona ha ampio margine di espressione” (verbale
d’interrogatorio di RI 1 del 27 gennaio 2006, act. 8 MP pag. 3 in alto). Inoltre, durante l’interrogatorio l’imputato ha affermato che lui non avrebbe “scritto
in quel modo l’appello”, che avrebbe, sì, contestato le prestazioni della
psicologa, ma non l’avrebbe paragonata allo psichiatra __________ (verbale di
interrogatorio di RI 1 del 27 gennaio 2006, act. 8 MP pag. 3 a metà).
In
sostanza, dunque, emerge dall’interrogatorio di RI 1 al dibattimento che le
frasi incriminate gli erano sembrate eccessive proprio in relazione al paragone
fatto tra la controparte e il dott. __________ .
Perciò,
egli ha chiesto spiegazioni all’amico giornalista che l’ha tranquillizzato
sulla liceità di tali espressioni.
Certo
– come rilevato dal primo giudice – __________ non è un giurista.
Tuttavia,
egli è un giornalista che fa uso della parola scritta quotidianamente e dovrebbe,
di principio, conoscere i limiti superati i quali uno scritto potrebbero
diventare penalmente rilevante.
Pertanto
– dal punto di vista dell’imputato – è ad una persona con esperienza nello
specifico campo che egli ha esternato i suoi dubbi e chiesto un parere. RI 1 si
è, perciò, in sostanza, fidato del parere ricevuto e, in considerazione delle
competenze che riconosceva al suo interlocutore, è passato oltre le sue
perplessità e i suoi dubbi sulla liceità delle espressioni che lui stesso
riteneva “un po’ forti” e si è deciso a sottoscrivere l’allegato
ricorsuale.
È,
pertanto, facendo fede alle rassicurazioni di una persona che egli riteneva
competente in materia che RI 1 si è deciso a firmare il ricorso.
Per
tutti questi motivi, il ricorso va accolto e RI 1 prosciolto dall’imputazione
di diffamazione.
Con
l’assoluzione di RI 1 da questo reato, decade, evidentemente, il suo obbligo a
risarcire la parte civile PC 2 per le spese di patrocino da lei sostenute.
4.
Con
decreto cautelare 21 settembre 2006, il pretore di __________ ha ordinato a RI
1, sotto comminatoria dell’art 292 CP, di sottoscrivere i contratti di credito
ipotecario relativi alle ipoteche variabili n. e n. della __________,
relativi alla part. __________, come pure il contratto di cessione fiduciaria
in proprietà a scopo di garanzia relativo alla proprietà della CI al portatore
di nominali fr. 375 000.– gravante in 1° rango la part. __________.
Il
presidente della Pretura penale ha accertato che, il 29 settembre 2006, RI 1 ha inoltrato ricorso, con richiesta di effetto sospensivo, contro il decreto pretorile.
Successivamente,
con lettera datata 9 ottobre 2006, la __________ ha disdetto la cartella
ipotecaria e, due giorni dopo, il Tribunale d’appello ha negato l’effetto
sospensivo al ricorso presentato da RI 1, dichiarando irricevibile la richiesta.
La
sentenza del TA e lo scritto della __________ – ha accertato il presidente
della Pretura penale – sono giunti nello stesso momento all’imputato.
Continuando,
il giudice di prima istanza ha precisato che RI 1 poteva, in buona fede,
ritenersi legittimato a non ottemperare all’ordine del pretore fino al momento
in cui ha ricevuto la decisione sull’effetto sospensivo del suo appello.
Nonostante egli abbia ricevuto contemporaneamente la decisione del TA e la
lettera della Banca – continua il primo giudice – RI 1 avrebbe dovuto attivarsi
comunque, almeno informandosi “successivamente presso la banca per avere la
certezza che l’ordine era diventato nel frattempo irrealizzabile”. L’avesse
fatto – ha aggiunto il giudice – RI 1 “avrebbe almeno dimostrato di aver
tentato di far fronte al suo obbligo”. Ciò che, invece, non ha fatto.
Ciò
detto, il presidente della Pretura penale ha continuato nella sua analisi della
fattispecie affermando che RI 1 “avrebbe potuto ugualmente sottoscrivere i
documenti anche dopo tale data” . Il giudice ha fondato questo suo accertamento
sul convincimento suo personale del “presunto interesse per la banca in
questione di continuare il rapporto contrattuale” in quanto, in caso contrario,
sarebbe stata costretta ad un incasso forzato o alla realizzazione
dell’immobile e sullo scritto 20 novembre 2006 della patrocinatrice della parte
civile al Ministero pubblico (act. 3), secondo cui la __________ era ancora in
attesa di ricevere i documenti firmati.
Pertanto,
considerato, poi, che l’ordine impartito dal pretore non era illegale, il
giudice della Pretura penale ha condannato RI 1 per disobbedienza ad ordine
delle autorità (sentenza, pag. 8-10 consid. 10-14).
5.
Il ricorrente
sostiene di non avere da subito ottemperato all’ordine pretorile poiché aveva
impugnato il decreto e confidava che al suo ricorso venisse concesso l’effetto
sospensivo. Essendogli la disdetta 9 ottobre 2006 della __________ pervenuta lo
stesso giorno della decisione del Tribunale d’Appello con cui veniva rifiutato
l’effetto sospensivo al suo ricorso, non gli era oggettivamente più possibile
sottoscrivere i contratti di mutuo.
L’opinione
del primo giudice secondo cui egli avrebbe, comunque, ancora avuto la possibilità
di sottoscrivere i contratti anche dopo la disdetta data dalla banca non è
condivisibile. Del resto – spiega il ricorrente – il convincimento del giudice
deriva da “presunzioni e quindi in contrasto con il principio in dubio pro
reo”.
Al momento
della ricezione dei due scritti – continua il ricorrente – egli era in buona
fede convinto di non potere più firmare i documenti. Non gli può, quindi,
essere rimproverato di avere voluto intenzionalmente disobbedire all’ordine
pretorile. Nemmeno un dolo eventuale entrerebbe in linea di conto. Tutt’al più
– continua – gli si potrebbe imputare un errore sui fatti (art. 13 CP).
Il suo
caso – continua il ricorrente – presenta un’illegalità di fondo, che avrebbe
dovuto indurre il giudice a far decadere la decisione e la comminatoria penale
oppure “all’esimersi dalla punizione per la sua disobbedienza” applicando l’art. 52 CP. Il pretore avrebbe infatti dovuto autorizzare la moglie “a sottoscrivere i
contratti da sola (ex art. 169 cpv. 2 CC)” e non obbligarlo a sottoscriverli di
proprio pugno. Così facendo, il pretore avrebbe limitato in modo inaccettabile
la sua libertà personale ed avrebbe violato il principio della proporzionalità.
Il legislatore, sottolinea il ricorrente, “ha voluto eludere conseguenze penali
al coniuge in disaccordo con il proprio partner circa una problematica
sull’alloggio promulgando il cpv. 2 dell’art. 169 CC”. Egli chiede, quindi, di
essere prosciolto dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità,
o, in subordine, di potere beneficiare dell’impunità ai sensi dell’art. 52 CP
(ricorso, pag. 9-16).
5.1
Si rende colpevole del reato di
disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP, chiunque non
ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Il
contenuto dell’ingiunzione deve essere descritto in modo preciso (DTF 127 IV 119 consid.
2a). La decisione va interpretata conformemente alle regole della buona fede (DTF 105 IV 278 consid.
2a pag. 283), muovendo comunque dal suo tenore letterale. È punibile solo chi
agisce intenzionalmente, ossia conoscendo l’ingiunzione e le conseguenze penali
di un’inottemperanza (DTF 119 IV 238 consid.
2).
5.2
Uno
degli aspetti determinanti nella fattispecie è quello relativo
all’obbligatorietà di ottemperare all’ordine impartitogli dal pretore
nonostante RI 1 sia insorto contro tale decisione. Dal profilo soggettivo va
verificato se l’imputato ha, effettivamente, voluto sottrarsi all’ingiunzione.
a) Nell’ambito
di una causa di divorzio su richiesta unilaterale, promossa con petizione del
24.
novembre 2004 da RI 1, l’8 settembre 2006, PC 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________ che fosse ingiunto al marito, in via
provvisionale, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sottoscrivere i contratti
di credito ipotecario gravanti l’abitazione di Seseglio, di comproprietà dei
due coniugi in ragione del 50% ciascuno ma a lei attribuita in via cautelare. In
data 14 settembre 2006 ha avuto luogo l’udienza di discussione. Con decreto
cautelare 21 settembre 2006, il Pretore ha accolto l’istanza ed ha ordinato a RI
1.
di sottoscrivere la documentazione bancaria, comminandogli l’applicazione
dell’art. 292 CP in caso di mancata osservanza. RI 1 è insorto contro questo
decreto con appello del 29 settembre 2006 per ottenere che, conferitogli il
beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda sede e accordato al suo
ricorso effetto sospensivo, la decisione del Pretore venisse annullata. Nel
frattempo, con scritto 9 ottobre 2006, la __________ ha disdetto la cartella
ipotecaria. Con decreto 11 ottobre 2006 il presidente della Camera ha
dichiarato irricevibile l’istanza di effetto sospensivo (sentenza ICCA del 7
febbraio 2007, inc. 11.2006.109, consid. A-C). Il presidente della Pretura
penale ha accertato che “entrambi gli scritti sono giunti nello stesso momento
all’imputato” (sentenza, pag. 8 consid. 10 in basso).
b) Quello
che conta – dal profilo oggettivo – è sapere se l’imputato poteva e doveva
sottoscrivere i contratti con la banca, nonostante egli avesse interposto
ricorso in appello ed avesse chiesto l’effetto sospensivo. Ora, nei processi di separazione o divorzio le misure provvisionali sono
– per volontà stessa del legislatore – immediatamente esecutive, senza
possibilità di inibirne gli effetti (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Quindi,
l’ordine avrebbe dovuto essere eseguito sin dalla decisione pretorile. Per
questo, il fatto che nel frattempo la banca abbia disdetto i contratti di mutuo
non ha, dal profilo oggettivo, nessuna rilevanza pratica.
c) Dal
profilo soggettivo, il primo giudice ha precisato che RI 1 – che non è un
giurista – era in buona fede legittimato a non eseguire l’ordine impartitogli
fino al momento in cui ha ricevuto la decisione di rifiuto dell’effetto
sospensivo.
Questo
accertamento – incontestato – lega la scrivente Corte di cassazione penale.
Nonostante
questo suo accertamento, il primo giudice ha ritenuto RI 1 autore colpevole del
reato ex art 292 CP poiché ha sostenuto che, a partire da quel momento, egli
avrebbe dovuto attivarsi, in particolare informandosi presso la banca “per
avere la certezza che l’ordine era diventato nel frattempo irrealizzabile”.
Ora,
se si ammette che l’imputato ha, legittimamente poiché, in buona fede, creduto
di potere temporeggiare sino all’emanazione della decisione sull’effetto
sospensivo, quindi se si ammette che egli poteva far slittare l’ultimo termine
entro cui firmare i documenti alla ricezione del decreto 11 ottobre 2006, il
ragionamento del primo giudice secondo cui l’imputato avrebbe potuto firmare i
documenti anche dopo tale data non può essere tutelato nella misura in cui è
accertato che tale momento coincide con la ricezione della disdetta della
banca.
In
primo luogo, non è dato sapere se la banca sarebbe comunque stata disposta
nuovamente a stipulare l’accordo con le parti. Presumere tale fatto (sentenza,
pag. 9 consid. 13 terzo paragrafo) senza alcun serio accertamento è arbitrario.
Nemmeno è lecito ritenere – come ha fatto il presidente della Pretura penale –
che l’imputato sapesse, nonostante la disdetta, di potere ancora tentare di
sottoscrivere i contratti, nella misura in cui anche questo “accertamento” –
essendo pura presunzione – è arbitrario. Stando agli accertamenti del giudice
(in particolare quello relativo alla buona fede di RI 1 sino all’emanazione
della decreto sull’effetto sospensivo) e considerando l’intervallo di tempo tra
l’emanazione del decreto pretorile e quello sull’effetto sospensivo, sorgono
seri dubbi sull’intenzionalità di RI 1 di disobbedire all’ordine pretorile.
Non
basta a sostanziare la tesi contraria l’affermazione fatta da PC 1 nelle sue
osservazioni secondo cui il marito sapeva – vuoi perché
l’avvocato che lo rappresentava in quel momento deve averlo informato sugli
effetti del decreto 21 settembre 2006, vuoi perché in passato altri decreti simili
sono stati emessi dal Pretore nell’ambito della procedura di divorzio – dell’immediata esecutività del decreto pretorile (v. osservazioni 23
novembre 2008, pag. 1 e 2): una semplice allegazione di parte – che, peraltro,
non ha valore di prova – non basta a rendere arbitrario l’accertamento del
giudice. Quindi, se si ammette che fino alla ricezione del decreto del presidente
della ICCA l’imputato era in buona fede legittimato a non sottoscrivere i contratti,
non si può – in seguito – rimproverargli di non essersi attivato presso la
banca per chiedere di rinnovare quei contratti che la banca stessa aveva disdetto
con comunicazione giunta all’interessato proprio il giorno in cui gli era stato
notificato il rifiuto dell’effetto sospensivo.
Per
questi motivi, quindi, RI 1 deve essere prosciolto dalla imputazione di
disobbedienza a decisioni dell’autorità.
6.
Da
quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, il ricorrente deve
essere prosciolto dalle imputazioni di diffamazione di cui al decreto di accusa
del 2 ottobre 2006 (DA 3654/2006) e di disobbedienza a
decisioni dell’autorità di cui al decreto di accusa del
18.
dicembre 2006 (DA 4842/2006).
7.
Gli
oneri processuali di prima sede (fr. 1 100.–) vanno posti a carico dello Stato. Per
quanto attiene, invece, le ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al
ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).
Gli
oneri processuali del presente giudizio, sono posti interamante a carico dello
Stato che rifonderà al ricorrente fr. 1 500.– per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto.
La sentenza impugnata è annullata e il ricorrente
è assolto sia dall’imputazione di diffamazione (DA 3654/2006) sia
dall’imputazione di disobbedienza a decisioni
dell’autorità (DA 4842/2006).
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico
dello Stato che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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