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Decisione

17.2007.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso di RI 1;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decreto d’accusa 13 settembre 2006, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1

autore colpevole di:

– violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari, per avere, durante un controllo di polizia

avvenuto ad __________ il 12 aprile 2003, ingiuriato e minacciato gli agenti di

polizia intervenuti mentre compivano un atto rientrante nelle loro funzioni (punto

1. DA);

– furto, per avere, il

7 febbraio 2004, sottratto dal __________ ad __________, una videocamera (punto

Considerandi

2.

DA);

– ripetuto

danneggiamento, per avere, il 5.9.2003, a d’__________, sferrato un calcio

alla portiera posteriore destra dell’auto guidata dal gerente del __________

(punto 3.1 DA) e, in occasione del furto della videocamera, danneggiato il

vetro e la maniglia della porta d’entrata nonché il cavalletto su cui era

posata la videocamera (punto 3.2DA);

– violazione di

domicilio, per essersi introdotto, in occasione del furto della videocamera,

all’interno del __________ (punto 4 DA);

– ripetuta ingiuria per

avere, il 5 febbraio 2006, tacciato di ladra PC 3 (punto 5.1.DA) e, il 2

ottobre 2004 e il 19 novembre 2004, urinato contro la porta d’entrata del PC 1 in segno di scherno verso il gestore PC 2 (punto 5.2.DA);

– e, infine, vie di

fatto per avere, il 10 febbraio 2006, colpito al braccio con una gomitata la

signora PC 3 (punto 6. DA);

In

applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

I

fatti di cui ai punti 1 a 4 e 5.2 del DA sono, tutti, da contestualizzare

nell’ambito di rapporti esasperati fra RI 1 e PC 2, gerente del PC 1 sito nelle

immediate vicinanze dell’abitazione del primo.

I

reati di cui al punto 5.1 e 6. DA si situano, pure, nel contesto di relazioni

difficili instauratisi fra RI 1 e la signora PC 3 a seguito di trattative contrattuali a suo tempo avviate e, poi, conclusesi in malo modo.

B. Statuendo

su opposizione, con sentenza 31 maggio 2007, il giudice della Pretura penale,

ritenuta l’assenza di querela, ha assolto RI 1 dall’imputazione di ingiuria in

relazione al punto 5.2. DA mentre ha confermato le altre accuse e – mandato RI

1.

esente da pena per l’ingiuria di cui al punto 5.1. DA – lo ha condannato alla

pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr 180.– cadauna (per complessivamente

fr 13 500.–),

pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed alla multa

di fr 4 000.–.

C. Con

ricorso 9 luglio 2007 RI 1 ha chiesto di essere prosciolto dalle accuse di

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (punto 1.DA), di furto

(punto 2 DA), di ripetuto danneggiamento (punto 3. DA) e di vie di fatto (punto

6.

DA) ed ha postulato la riduzione della pena inflittagli ad una – o, in via subordinata,

a cinque – aliquote giornaliere di fr 180.– l’una.

Nelle

rispettive osservazioni, il procuratore pubblico e – limitatamente ai reati di

cui ai punti 2, 3.1, 3.2. e 4 del DA – la parte civile PC 2 hanno chiesto la

conferma della sentenza 31 maggio 2007.

Delle

motivazioni si dirà in seguito.

Considerato

in diritto: violenza

o minaccia nei confronti di funzionari

1.

In

relazione a questa condanna, il ricorrente sostiene, dapprima, l’esistenza di

un vizio essenziale di procedura che si sarebbe concretizzato in una

completazione irrita del DA da parte del pretore.

Al

dibattimento – cui il procuratore pubblico non ha partecipato – l’insorgente

aveva chiesto l’accertamento della nullità del DA in relazione all’imputazione

di violenza o minaccia nei confronti di funzionari, per violazione dell’art.

200.

CPP poiché in esso non venivano precisate né le minacce né le ingiurie che,

secondo la tesi accusatoria, erano costitutive del reato di cui all’art. 285

CP.

Il

pretore ha respinto tale censura rilevando come “la descrizione dei fatti,

pur necessitando una precisazione, è sufficiente a garantire i diritti della

difesa, ritenuto soprattutto che l’accusa si fonda su un rapporto di inchiesta

breve e dettagliato nonché su un unico verbale di interrogatorio”

Tuttavia,

il pretore – “per economia procedurale” – ha completato il primo capo di

accusa aggiungendo quanto segue, alla fine della descrizione dei fatti

contenuta nel DA (cfr punto A. della presente sentenza):

“e meglio per averli insultati dicendo loro “siete dei pirla e delle teste

di cazzo” nonché per averli minacciati pronunciando a più riprese il nome “__________”,

rinviando così alla relativa tragedia”.

In

questa sede, l’insorgente sostiene che il giudice della Pretura penale non può

completare o correggere un DA, trattandosi di competenza esclusiva del procuratore

pubblico.

Nella

misura in cui il ricorrente lamenta la violazione di norme di procedura, il gravame

è inammissibile non avendo egli ossequiato l’art. 288 cpv. 1 lett. b CPP che

impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi di procedura, che

l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con un incidente

annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta (CCRP

23.10.2002

in re M. e C.).

Infatti,

dal verbale del dibattimento non risulta che egli – dopo la completazione del

DA effettuata dal Pretore – abbia sollevato incidente alcuno.

Da

ciò deriva l’inammissibilità del rimedio.

2.

Ancora

in relazione al punto 1 DA, il ricorrente si duole del fatto che il primo

giudice ha fatto uso del verbale di polizia 12 aprile 2003 che – a suo dire –

sarebbe inutilizzabile in ragione della lesione del diritto dell’imputato di

essere sentito da un magistrato e di un conflitto di interessi ravvisato nel

fatto che tale verbale (così come il rapporto di polizia) è stato steso dallo

stesso poliziotto che aveva proceduto alla perquisizione. Per quanto riguarda

quest’ultima censura, il ricorrente lamenta la violazione di garanzie

procedurali che afferma essere contenute nella CEDU e nella costituzione, ma

che, tuttavia, non specifica.

Al

dibattimento, il pretore ha respinto la censura rilevando che l’imputato, pur

avendo avuto conoscenza della sua facoltà di essere sentito da un magistrato al

termine dell’interrogatorio di polizia (avendo sottoscritto il formulario

dichiarazione ex art. 207/207a CPP), non ne ha mai fatto richiesta (verb.

dib. pag. 3).

a) La tesi

ricorsuale relativa alla mancata audizione da parte di un magistrato non è

fondata poiché un verbale di polizia non costituisce materiale probatorio

inutilizzabile ai fini del giudizio a motivo del solo fatto che le

dichiarazioni ivi contenute non sono state chiarite davanti a un magistrato.

Nella misura in cui

il ricorrente si appella all’art. 61 cpv. 3 CPP, va osservato che spetta,

comunque, all’accusato o al suo difensore chiedere che le dichiarazioni rese

davanti ad un agente di polizia e da questi verbalizzate vengano chiarite davanti

al magistrato.

In assenza di una

tale richiesta, il verbale di polizia è, di principio, valido materiale

probatorio.

Analoga conclusione

vale nella misura in cui, invece, il ricorrente si appella all’art. 207 cpv. 4

CPP che impone, per i procedimenti che terminano con un decreto d’accusa, pena

la nullità del decreto, che l’accusato venga informato del diritto di essere

sentito dal PP quando la pena prevista è una pena detentiva oppure la revoca di

una sospensione condizionale di una pena detentiva.

In effetti, ottenuta

quest’informazione, spetta all’imputato chiedere al magistrato di essere

sentito.

Nel caso in cui

l’accusato, correttamente informato, non fa uso di tale diritto, il materiale

probatorio agli atti non può certo dirsi inutilizzabile o viziato da un difetto

procedurale.

In concreto, RI 1 è

stato avvertito del suo diritto di essere sentito da un magistrato al termine

dello stesso verbale di cui contesta il contenuto.

Stanti le sue

doglianze, egli avrebbe dovuto chiedere, quanto prima, di essere sentito da un

magistrato per chiarire le dichiarazioni da lui contestate che figuravano nel

verbale di polizia, o per lo meno lo avrebbe dovuto fare per lui il suo patrocinatore

che ha assunto il mandato già a partire dal 24.4.2003.

Per il resto, la

questione (lasciata aperta dalla CCRP nella sentenza 22.12.2004 in re PP

c./V.M.) di sapere se, per essere valida, l’informazione di cui all’art. 207

cpv. 4 CPP deve essere data dal magistrato stesso, può rimanere indecisa nella

misura in cui il ricorrente non ha sollevato esplicita censura in tal senso.

b) Altrettanto infondato è il rimprovero relativo all’estensore del verbale.

Non si ravvisa – né

il ricorrente lo indica – quale diritto procedurale dell’imputato sarebbe stato

violato.

3.

Sempre

in relazione all’imputazione di cui al punto 1. del DA, l’insorgente rimprovera,

poi, al pretore di avere leso i suoi diritti rifiutando l’audizione della

moglie.

Secondo

la tesi difensiva, RI 1 avrebbe firmato il verbale 12 aprile 2003 soltanto

perché la moglie lo avrebbe convinto a farlo, dopo avere parlato con l’agente

che lo stava interrogando e che le disse che, o il marito firmava il verbale,

oppure avrebbe trascorso la notte alle pretoriali. Minaccia che, poi, la donna

riferì al marito, pregandolo di firmare il verbale “visto che egli aveva a

casa una moglie e due figlie”

Fu

così che egli firmò un verbale contenente “un istoriato – in forma

riassuntiva – difforme dalla versione che andava verbalizzata” (ricorso pag

3).

Rifiutandogli

la prova richiesta, il pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentito

e lo avrebbe menomato nei suoi diritti di difesa lasciandolo “nell’impossibilità

di dimostrare che v’erano gli estremi per pretendere l’estromissione di un

verbale che contiene affermazioni che hanno condotto ad una condanna”

a) Il giudice della Pretura penale ha rifiutato di sentire la signora __________

“in quanto non ha assistito ai fatti” (verb. dib. pag. 3).

b) Il diritto di

essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura – tra

l'altro – la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su

punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione

e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano

influire sulla decisione (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007],

consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid.

2, DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di

interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291

con richiami). In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse

garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza

comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza

riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).

Il Tribunale

federale ha però avuto modo di stabilire che se, per principio, l'imputato ha

diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un

apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le

ritenesse irrilevanti (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid.

5.1

, DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224

consid. 2 b).

Per questa

valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento,

censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata 23 maggio 2008

[6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a). Entro tali limiti,

l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo

processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler

in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen–rechtskonvention, nota

367.

ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).

Al riguardo, la

pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla

valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio. Un accertamento

dei fatti o un apprezzamento anticipato delle prove è arbitrario solo quando il

giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF non

pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1. DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).

In concreto,

rifiutando l’audizione della signora __________ a motivo che la donna non aveva

assistito ai fatti, il giudice della Pretura penale ha arbitrariamente

rifiutato l’assunzione di una prova non avendo compreso correttamente la

portata della richiesta difensiva.

La signora __________

non doveva – nelle intenzioni del difensore – essere sentita sui fatti alla

base del procedimento penale (cioè, su quanto successo nel corso della

perquisizione) bensì sul contenuto di una conversazione che lei ebbe con il

poliziotto che interrogava il marito per stabilire le modalità utilizzate per

l’audizione di quest’ultimo.

È altrettanto

evidente che – così come giustificata – l’audi-zione della signora __________

era fondamentale per la tesi difensiva nella misura in cui era potenzialmente

atta a dimostrare la pretesa violazione dell’art. 119 CPP che prevede la

nullità di deposizioni ottenute in deroga al divieto di utilizzo di strumenti

coercitivi (fra questi, il citato disposto indica le promesse e le minacce) e, quindi, a fondare la richiesta di estromissione del verbale

d’interrogatorio 12 aprile 2003, unico mezzo di prova contenuto nell’incarto.

Rifiutando l’assunzione della teste per motivi non pertinenti e, pertanto, arbitrari,

il pretore ha effettivamente leso il diritto di essere sentito e i diritti

della difesa di RI 1.

Su questo, punto,

pertanto, la sentenza va annullata e l’incarto rinviato alla pretura penale.

4.

L’insorgente

fa, poi, valere l’arbitrio nell’accertamento dei fatti in relazione a quanto da

lui detto nel corso della perquisizione: senza elementi probatori, il pretore

avrebbe scambiato una richiesta di cautela (“sum mia l’__________”) per una

minaccia (“__________”) che lui non avrebbe mai proferito.

a) Nella sua

sentenza, il giudice della Pretura penale ha accertato i fatti all’origine del

procedimento nei seguenti termini.

Verso l’01.45 del 12

aprile 2003, richiesti di intervenire dal proprietario del PC 1, due agenti

della polizia cantonale videro RI 1 aggirarsi nelle vicinanze dell’EP.

Gli intimarono di

fermarsi, ma questi non obbedì. Gli agenti lo raggiunsero e gli chiesero di

mostrare loro un documento di identità. L’uomo reagì con fare stizzito ed

aggressivo affermando che “era in giro tranquillo”. I due agenti

decisero quindi di perquisirlo. RI 1 chiese di essere lasciato in pace e indirizzò

ai due agenti una serie di insulti. Preso atto dell’atteggiamento poco collaborativo,

gli agenti gli ordinarono di mettere le mani contro un muro. Egli ubbidì e si

lasciò perquisire non senza, tuttavia, esprimere il proprio dissenso muovendosi

(“girandosi”) e colpendo violentemente con dei pugni il muro contro cui

era appoggiato. Questo atteggiamento indusse l’agente che lo perquisiva ad

ammanettarlo e a stenderlo al suolo. Mentre era a terra, il prevenuto insultò

nuovamente gli agenti e “raggiunse il culmine della sua aggressività

pronunciando il nome “__________” connesso ai noti fatti dell’omicidio di Ponte

Capriasca” (sentenza, pag. 7 consid 5).

Sempre secondo il primo

giudice, “con le sue minacce e il suo atteggiamento”, RI 1 avrebbe “costretto

uno degli agenti ad ammanettarlo in modo da poterlo contenere e da poter portare

a termine l’operazione di controllo iniziata” (sentenza consid 7).

b) Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito

di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149, consid. 3.1., DTF 132 III 209, consid. 2.1., DTF 132

I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su

talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,

112.

Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta,

dunque, criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per

essere annullata, una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non

solo nella motivazione (DTF 133 I 149, consid. 3.1.,

DTF 132 III 209, consid. 2.1., DTF 132 I 13 consid. 5.2

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 1279 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

c) Ritenuto che,

per la realizzazione dell’art. 285 CP, le ingiurie sono irrilevanti, che

altrettanto irrilevanti sono i pugni dati al muro poiché si tratta di atti di

violenza non indirizzati verso gli agenti e in cui nemmeno può essere vista una

minaccia ai sensi dell’art. 285 CP (si trattava, con evidenza, dello sfogo di

una frustrazione, sfogo peraltro avente puro carattere autolesionistico) e che

altrettanto irrilevante è il fatto che RI 1 non si sia sottomesso di buon grado

alla perquisizione ma l’abbia in qualche modo ostacolata non rimanendo immobile

ma “girandosi” più volte nella misura in cui in tale stato di agitazione non

può essere ravvisata né una minaccia né una violenza nei confronti degli

agenti, determinante per il giudizio è l’accertamento relativo a quanto detto

dall’uomo nel corso della perquisizione.

Il giudice ha

ritenuto che RI 1 ha pronunciato il nome “__________”.

L’unico mezzo di

prova contenuto nell’incarto è il verbale d’interrogatorio 12 aprile 2003.

In

esso non vi è alcun riferimento a tale nome.

Vi è, unicamente,

l’ammissione di RI 1 di avere, dopo essere stato messo a terra e ammanettato,

proferito degli insulti e delle minacce (“mi ha trascinato al suolo dove mi

ha ammanettato. A questo punto è nato un diverbio fra l’agente e il sottoscritto

poiché io l’avevo insultato e minacciato”).

Gli insulti e le

minacce che il prevenuto ha ammesso di avere proferito non sono state precisate

né nella loro sostanza né nella loro forma poiché nel verbale non è stato

indicato quanto detto da RI 1 all’indirizzo degli agenti nel corso della perquisizione

ma è stato indicato unicamente il giudizio di valore o la qualifica (insulto e

minaccia) data dal verbalizzante e – almeno apparentemente (viste le contestazioni

di cui s’è detto) – dal verbalizzato alle parole pronunciate.

L’unico riferimento

alla pronuncia del nome __________ è contenuto nel rapporto di polizia (“prima

dell’arrivo del cellulare, dato che si era un po’ calmato, lo si rialzava da

terra. Una volta in piedi non smetteva, comunque, di minacciarci arrivando addirittura

a dire “__________, ” cfr. rapporto di polizia pag. 3)

Tuttavia, non

essendo un mezzo di prova, il rapporto di polizia non può costituire un

fondamento valido per l’accertamento dei fatti. L’accertamento effettuato dal

pretore sul fatto determinante per la realizzazione del reato di cui all’art.

285.

CP è, pertanto, destituito di fondamento serio e oggettivo e, in quanto

tale, è arbitrario.

Anche per questo,

dunque, sempre in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 285 CP,

la sentenza va annullata e rinviata al giudice di prime cure affinché accerti

in modo corretto quanto detto dall’imputato nel corso della perquisizione.

Danneggiamento (3.1.DA)

5.

In

relazione a questa condanna, l’insorgente sostiene che nell’accertamento dei

fatti – cioè nell’accertamento secondo cui egli avrebbe dato una pedata alla

vettura guidata da PC 2 – il giudice della Pretura penale è caduto in arbitrio

nella misura in cui le deposizioni dei testi sui quali ha formato il suo

convincimento sarebbero a tal punto divergenti da non poter dar loro credito.

Questa

censura è destinata a cadere nel vuoto nella misura in cui l’accertamento del pretore

è fondato sulle dichiarazioni concordi di due testi che confermano le dichiarazioni

della parte civile secondo cui, il 5.9.2003, dopo la chiusura del PC 1, RI 1 è,

in sostanza, riuscito a costringere PC 2 che si allontanava al volante della

Subaru (e i due amici che lo seguivano sulla loro vettura) a rallentare sino a

quasi fermarsi e, poi, al momento in cui la macchina è giunta alla sua altezza,

ha sferrato una pedata alla portiera destra.

La

messa in evidenza nel ricorso dei punti di divergenza fra le diverse

deposizioni non bastano a fondare la censura d’arbitrio.

Da

un lato, il pretore ha esaurientemente e in modo convincente discusso e

valutato la questione dell’indicazione sbagliata della portiera colpita

(sinistra invece di destra) data dal teste __________ (cfr sentenza pag 11

consid 9). D’altro lato, le altre divergenze rilevate riguardano

questioni di dettaglio (abbigliamento del prevenuto), non rilevanti per

l’accertamento del fatto determinante o, comunque, giustificabili secondo il

normale andamento delle cose (apprezzamento della distanza della vettura

dall’incrocio al momento del calcio) oppure del tutto naturali e non

costituenti divergenza (momento diverso in cui i diversi protagonisti della vicenda

hanno visto RI 1).

Dunque,

in buona sostanza, il ricorrente su questa questione altro non fa che contrapporre

a quella del primo giudice una valutazione diversa delle prove ignorando così i

limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio.

furto (2. DA) e

danneggiamento (3.2 DA)

6.

Il

ricorrente sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio, confermando il

DA per i reati di furto (punto. 2) e di danneggiamento (punto 3.2.). Tale

giudizio, sostiene il ricorrente, si fonderebbe su elementi circostanziali

incerti ed ambigui e violerebbe, pertanto, il principio in dubio pro reo.

a) Il giudice

della Pretura penale ha accertato che il 7.2.2004, è stato rotto il vetro della

porta d’entrata del PC 1 ed è stata asportata la telecamera che, piazzata

all’interno su un apposito cavalletto proprio a ridosso della porta d’entrata,

filmava quanto avveniva all’esterno del locale. Ha ritenuto che sia stato RI 1

ad asportare tale oggetto sulla scorta dell’analisi del DNA secondo cui vi è

certezza che il sangue trovato sul cavalletto è quello dell’imputato e secondo

cui vi sono forti indizi nel senso che anche la traccia di contatto assicurata

sulla vite di fissaggio sia da lui stata lasciata.

Su queste basi –

ritenuta inoltre l’inverosimiglianza della versione data dall’imputato per

giustificare tali tracce (lui si sarebbe avvicinato per curiosità e, spostando

i pannelli che coprivano il buco, si sarebbe tagliato) – il pretore lo ha

considerato autore del furto e del danneggiamento.

b) Il principio in

dubio pro reo è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli

art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione

sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione

dell'onere probatorio.

Riferito alla

valutazione delle prove – cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si

richiama – esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto

dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo

una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i

fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che

l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza.

Semplici dubbi

astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre

possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso

quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe

dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13

maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002

[1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41).

Sotto questo profilo

il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell’arbitrio

(DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio

quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel

risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale

dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di

colpevolezza può, comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o

riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del

giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).

c) Non è necessario argomentare oltre per dimostrare come la tesi

secondo cui il giudice della Pretura penale sarebbe caduto in arbitrio

accertando i fatti così come all’ipotesi accusatoria nonostante l’assenza di

“elementi circostanziali univoci e certi” sostenuta dal ricorrente sia

destinata all’insuccesso, ritenuto come gli elementi circostanziali siano, al

contrario, ben presenti e come, per il resto, il ricorrente non si confronti

con la sentenza non motivando in alcun modo la sua affermazione secondo cui gli

elementi circostanziali su cui il pretore ha fondato il suo giudizio non siano

univoci e certi.

Le stesse

considerazioni valgono pure per la censura di violazione dei principi che

governano la presunzione di innocenza.

7.

In

relazione a questa condanna, il ricorrente ha pure fatto valere un’errata

applicazione del diritto. Anche nella misura in cui i fatti si fossero svolti

così come alla ricostruzione pretorile – ha affermato – essi non possono essere

qualificati di furto ai sensi dell’art. 139 CP bensì di sottrazione di cosa

mobile (art. 141 CP) o di danneggiamento (art. 144 CP) poiché – sempre se

avesse effettivamente sottratto la telecamera – RI 1 non l’avrebbe fatto con

l’intento di arricchirsi indebitamente bensì per un dispetto nei confronti di PC

2, rispettivamente per evitare di essere ripreso continuamente.

a) In sentenza, il

primo giudice ha accertato che l’accusato ha agito “con l’intento di

appropriarsi dell’oggetto, quindi di arricchirsi indebitamente” .

b) Ora, quanto

l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto; le contestazioni

relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva,

aveva l'intenzione di fare o immaginava – possono pertanto essere criticate davanti

alla Corte di cassazione penale solo per arbitrio (DTF

non pubblicata del 19.6.2007 [6S.496/2006], consid. 3,

128.

IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag.

252, 119 IV 1 consid. 3 pag. 3).

c) L’eventuale accoglimento della

censura di diritto presuppone, dunque, l’accoglimento di una censura – che può

essere considerata essere stata avanzata implicitamente – secondo cui il citato

accertamento di fatto è viziato da arbitrio. Il ricorrente, tuttavia, non

indica i motivi per cui, in tale accertamento, il pretore sarebbe caduto in

arbitrio, non si confronta con la sentenza ma si limita ad opporvi una diversa

valutazione senza, peraltro, nemmeno addurre quale sarebbe stata, in concreto,

la sorte della telecamera. Questa Corte è, pertanto, legata all’accertamento

fatto dal giudice della Pretura penale secondo cui la telecamera è stata

sottratta da RI 1 con l’intento di appropriarsene.

Ciò stante, la

censura di erronea applicazione del diritto è manifestamente infondata.

vie di fatto nei

confronti della signora PC 3

8.

Il

ricorrente sostiene che il primo giudice è caduto in arbitrio accertando che

egli, la sera del 10 febbraio 2006, ha colpito con una gomitata il braccio

sinistro della signora PC 3.

Secondo

il ricorrente, il giudice sarebbe caduto in arbitrio fondando il suo accertamento

“unilateralmente, su talune prove a esclusione di tutte le altre, altrettanto

rilevanti, che conducono a convincimento diametralmente opposto”.

a) Il giudice

della Pretura penale è giunto al convincimento secondo cui RI 1 ha colpito la signora PC 3 sulla base della testimonianza resa da __________ – che quella sera era

al bar con la parte civile – che ha detto di avere visto “distintamente il

signor RI 1 dare una gomitata con il suo gomito sinistro al braccio sinistro

della signora PC 3” e che ha aggiunto di essersi, in quel frangente, dovuta

spostare poiché la signora, che era molto vicino a lei, a causa del colpo, “si

era spostata in avanti”, verso di lei.

Oltre che su questa

testimonianza, il primo giudice ha fondato il suo accertamento su quella di __________

(gerente dell’__________) che, pur non avendo assistito al fatto, ha detto che,

quella sera, la signora PC 3 le disse di essere stata colpita dall’imputato e

le chiese di diffidare l’uomo dal frequentare il locale (richiesta che lei non

accolse) e, ancora, sulla testimonianza (raccolta in aula ma non verbalizzata)

di __________ che, quella sera, sentì la PC dire che RI 1 le aveva dato una

gomitata (sentenza pretorile consid 21).

b) Secondo il

ricorrente, dapprima, il pretore avrebbe arbitrariamente dato fedefacenza alla

deposizione di __________ che sarebbe contraddittoria nella misura in cui la

teste ha affermato di averlo visto colpire la parte civile dopo avere dichiarato

di non conoscerlo (“conosco la signora da ca 2 anni mentre invece non

conosco il signor RI 1”) e senza che si fosse proceduto – come prassi – ad

un’identificazione formale.

La censura cade nel

vuoto nella misura in cui l’interpretazione data dal ricorrente alla frase “non

conosco il signor RI 1” non è corretta o, perlomeno, non è né quella più

diretta né, tantomeno, quella obbligata.

Il verbo conoscere

ha molti significati. In particolare, può voler dire “fare o aver fatto la

conoscenza di qualcuno” oppure, ancora, può voler dire “avere con essa rapporti

di familiarità”, oppure, ancora, “conoscere qualcuno di persona, a fondo, superficialmente,

alla lontana” (e, per gli altri significati, cfr Garzanti Linguistica).

Non necessariamente

tale verbo viene utilizzato nel senso di “sapere chi è

una persona” (senso che, all’espressione utilizzata dalla signora __________,

vuole dare il ricorrente).

In concreto, è

evidente dal contesto in cui è stata utilizzata che, con la frase “conosco

la signora da ca 2 anni mentre invece non conosco il signor RI 1,” __________ intendeva dire di avere fatto la conoscenza della signoraPC 3 circa due anni prima

(e di intrattenere rapporti con lei) ma di non avere mai fatto la conoscenza

del signor RI 1 e/o comunque, di non intrattenere rapporti con lui.

Ciò che ancora non

vuol dire che lei non sapesse chi fosse il signor RI 1, cioè che non sapesse dare

un volto a quel nome così come sostiene il ricorrente per cercare di dimostrare

la contradditorietà della testimonianza.

Al contrario.

Dall’insieme della testimonianza emerge che __________ sapeva benissimo chi era

il RI 1.

Del resto, in

concreto, la questione di fatto contestata non è se fosse o meno l’imputato l’uomo

che, quella sera, passò accanto alla signoraPC 3 – fatto che il ricorrente

ammette (cfr sentenza pretorile, pag 20, consid 21) – ma se quell’uomo (che era

indubitabilmente RI 1) avesse o meno dato una gomitata alla signora.

La signora __________

ha – in modo limpido e chiaro così come ritenuto dal pretore – visto

distintamente quell’uomo – che era indubitabilmente RI 1 – sferrare la

gomitata.

Ciò

dimostra la pretestuosità della censura ricorsuale.

c) Il ricorrente

esamina, poi, le deposizioni di __________ e __________ allegando come risulti

incomprensibile che esse possano essere state ritenute un “corroborante

della tesi del colpo al braccio” poiché nessuno dei due testi ha visto l’accusato

sferrare la gomitata.

Quest’

argomentazione è lungi dal dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento

pretorile che si fonda – in primis – sulla decisiva e sufficiente testimonianza

della signora __________.

Le altre due sono

state richiamate dal pretore – sostanzialmente a titolo abbondanziale – e

unicamente quale ulteriore prova – peraltro non necessaria vista la deposizione

__________ – dell’effettività della gomitata.

d) Di nessun

effetto riguardo l’accertamento del preteso arbitrio sono, poi, le considerazioni

sul convincimento della teste Ambiveri.

Da un lato, il fatto

che nessun’altro avventore abbia visto la gomitata non è certamente decisivo.

D’altro lato, non può certamente essere preteso che il convincimento di un

teste leghi, in qualche modo, il giudice nell’apprezzamento delle prove.

Nemmeno aiutano il

ricorrente le pretese contraddizioni nella versione della PC sui rapporti

pregressi fra i due: __________ ha deposto su altri fatti.

e) Sempre in

relazione a questo reato, il ricorrente sostiene che è arbitrario avere dato fedefacenza

alla testimonianza di __________ poiché essa sarebbe in aperto contrasto con la

configurazione dei luoghi, configurazione che dimostrerebbe come sia

impossibile che RI 1 abbia dato la famigerata gomitata.

Da un lato, “per

far sì che infierisse nel modo descritto, sarebbe occorso che egli,

abbandonando l’area del banco bar, si fermasse all’altezza di PC 3, compisse

mezzo giro su sé stesso e, infine, colpisse la pretesa vittima” e una “dinamica

dei movimenti tanto particolare, se realmente accaduta, sarebbe senz’altro

dovuta emergere in corso d’istruttoria”.

D’altro – continua

ancora il ricorrente – la dichiarazione della signora __________ secondo cui

lei dovette spostarsi perché, dopo aver ricevuto la gomitata, la signoraPC 3 si

spostò verso di lei, “scagiona definitivamente RI 1 “ poiché ciò presupporrebbe

che, al momento del preteso colpo, la PC fosse già girata verso la __________

mentre la PC ha sostenuto (sia in querela che nel suo interrogatorio) di essere

stata seduta “fronte muro e spalle rivolte verso il bar”.

In questa

(macchinosa) argomentazione, il ricorrente dimentica che la signoraPC 3 ha dichiarato che, quando venne colpita, era in piedi (verbale 2.8.2006 pag 2), cioè – come, del resto,

è normale nel corso di una lunga serata – aveva cambiato posizione rispetto

all’inizio, alzandosi (era seduta quando il RI 1 le era passato davanti

chiedendole se avesse bisogno di soldi).

Questo essersi

alzata – cioè avere cambiato posizione e, quindi, non essere più

necessariamente “fronte muro con spalle al banco” e, forzatamente, non

più protetta dai due lati dai due amici – fa cadere il castello costruito dal

ricorrente.

Infine, la

considerazione sulla “dinamica dei movimenti tanto particolare” da dovere

necessariamente essere notata ha carattere appellatorio: con essa, il ricorrente

non si confronta con l’accertamento pretorile nella misura in cui le sue considerazioni

non sono atte a dimostrarne l’arbitrio ma si limitano ad offrire una diversa –

e, certamente, non migliore – valutazione delle emergenze probatorie.

commisurazione della

pena

9.

In

relazione alla commisurazione della pena, il ricorrente ha, dapprima, sostenuto

che, a torto, il giudice non ha riconosciuto la violazione del principio di

celerità.

a) In concreto, il

giudice della Pretura penale non ha ritenuto leso il principio di celerità

affermando che “i ritardi non sono gravi e che essi sono in parte da imputare

anche all’accusato che, a più riprese, ha cagionato l’avvio di inchieste penali

nei suoi confronti” (sentenza, pag 24).

b) Il

principio della celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14

n. 3 lett. c Patto ONU II (RS. 0.103.2) – impone alle autorità penali di

procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei

sospetti che pesano di lui (DTF 130 I 54 consid. 3.3.1.; 124 I 139 consid. 2a).

La violazione di questo principio è nozione diversa dalla circostanza

attenuante del tempo trascorso dal reato di cui all'art. 48 lett e CP che

coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l'accusato abbia

tenuto buona condotta nel periodo in questione (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1.

pag. 55; Wiprächtiger,

Commentario basilese, n. 31 ad art. 64 CP).

Di

nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità

è la responsabilità delle autorità: vi può essere violazione di questo

principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130

IV 54 consid. 3.3.3.).

La

questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa

in base a un apprezzamento globale (DTF 124 I 139 consid. 2a e c) in cui va

tenuto conto, in particolare, della complessità del procedimento, del

comportamento dell’interessato e delle autorità penali (v. ad esempio le sentenze

della CEDU nelle seguenti cause: Gelli contro Italia del 6 settembre 1999 e Le

donne contro Italia del 12 maggio 1999, apparse in: Rivista internazionale dei

diritti dell'uomo 1/2000, pag. 354 e segg. N. 40, 3/1999, pag. 859 e segg,

n.21).

Più

concretamente, sono stati giudicati inaccettabili e costitutivi, quindi, di una

violazione del principio di celerità un'inattività di 13/14 mesi in fase

istruttoria, un periodo di 4 anni per statuire su un ricorso contro un atto di

accusa, un periodo di 10/11 mesi per trasmettere un incarto all'autorità di

ricorso, un periodo di più di 3 anni tra l’atto di accusa e la sentenza di

prima istanza e, infine, un periodo di 4 anni intercorso tra la promozione dell'accusa

e l’emanazione dell’atto d’accusa (DTF non pubblicata 8.6.2006 [6S.37/2006],

consid. 2.1.2.; DTF 124 I 139 consid. 2c pag. 144; 119 IV 107 consid. 1c pag.

110).

La

violazione di questo principio comporta una riduzione della pena o, nei casi più

gravi, la rinuncia ad una pena o ancora – quale ultima ratio nei casi estremi –

l'abbandono del procedimento (DTF non pubblicata 8.6.2006 [6S.37/2006], consid.

2.1

, DTF 117 IV 124 consid. 4d; DTF 124 I 139 consid 2a; DTF

130.

IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55; Pra 2004 n.139 pag. 785,6S.98/2003,

consid. 2.1.).

c) Emerge dagli

atti che l’inchiesta relativa al reato di violenza o minaccia contro i

funzionari ha avuto avvio nell’aprile 2003, quella relativa al danneggiamento

dell’autovettura ha avuto avvio nell’ottobre dello stesso anno, quella relativa

al furto della videocamera (con annessi violazione di domicilio e danneggiamento)

è stata avviato nel febbraio 2004 mentre l’inchiesta relativa ai reati contro

la signoraPC 3 ha avuto inizio nel febbraio 2006.

Ora, è comprensibile

– per la loro vicinanza nel tempo e per contenuto (tutte e tre le inchieste

vertono su fatti attinenti al rapporto conflittuale fra RI 1 e PC 2) – che le

prime tre inchieste abbiano avuto una sorte comune e, quindi, in quest’ottica,

alcuni tempi morti nell’una o nell’altra sono comprensibili.

Tuttavia, dalla

consegna del rapporto di polizia relativo all’ultima di queste tre inchieste (giunto

il 24.3.2005), si è dovuto attendere un anno e 6 mesi circa per l’emanazione

del DA (13.9.2006).

Se è vero che nel DA

si contemplano anche i fatti nei confronti della signora PC 3, è anche vero che

questi si sono verificati a partire dal febbraio 2006: a quel momento, la questione

relativa alle inchieste precedenti – senza il periodo di stallo constatato – avrebbe

potuto essere stato risolta da tempo.

Di regola,

un’interruzione di questa portata costituisce violazione del principio di celerità.

Nel ricorso e nelle

osservazioni, le parti riferiscono tuttavia di trattative che, ad un certo

punto (non è dato sapere quando), RI 1 e PC 2 avrebbero avviato per addivenire

ad una composizione bonale.

L’esistenza di simili

trattative è atta a influenzare il giudizio relativo alla pretesa violazione

del principio di celerità, ritenuto come le inchieste riguardassero, per la

maggior parte (ad eccezione del furto e della violenza o minaccia contro autorità),

reati perseguibili solo a querela di parte.

Tuttavia, siccome

esse non risultano dagli atti, in applicazione dell’art 295 CPP, di tali

trattative non può essere tenuto conto in questa sede (Rep. 1973 pag.

240.

consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; CCRP, sentenza del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; CCRP, sentenza del 24 maggio 2004 in re CFCG c.S.B.; Rep. 1973 pag. 240

consid. 7; analogamente: CCRP, sentenza inc. 17.1999.61/ 62 del 18 febbraio

2000, consid. 1; inc. 17.2000.8 del 26 aprile 2000, consid. 1; inc. 17.2002.56

del 6 maggio 2003, consid. 2).

Il rinvio degli atti

per nuovo giudizio ha, comunque, quale effetto che il pretore dovrà accertare anche

questi fatti – il momento d’avvio e la durata delle trattative – e valutarne

l’impatto sulla questione della pretesa violazione del principio di celerità.

I dispositivi sulla

commisurazione della pena (punti 1., 1.1., 2. e 2.2.) sono, quindi, annullati.

10.

Il

ricorrente ha, inoltre, sostenuto che, condannandolo a 75 aliquote giornaliere

(sospese) e ad una multa di fr 4.000.–, tenuto conto che l’importo di

un’aliquota giornaliera è stato determinato in fr 180.– , in realtà, il pretore

lo ha condannato a 97 aliquote giornaliere. Si tratterebbe – a detta del

ricorrente – di una reformatio in pejus e, inoltre, di una pena che il primo

giudice non avrebbe potuto infliggere ritenuto che essa, nel suo complesso, esorbita

le sue competenze.

Ritenuto

come già per tutto quanto sopra, il giudice dovrà procedere ad un nuovo

giudizio, la Corte può esimersi dall’esame delle ulteriori censure proposte dal

ricorrente sulla commisurazione della pena effettuata dal pretore.

11.

Appare

tuttavia opportuno ricordare, con riguardo all’applicazione dell’art 42 cpv. 4

CP che, in recenti sentenze, il TF ha avuto modo di precisare che il giudice

può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente,

una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art 106 CP sia per

infliggere – nell’ambito della “delinquenza di massa” – una sanzione

percettibile (ponendo, in particolare, rimedio alla problematica della

delimitazione tra la multa – sempre effettiva – inflitta in caso di

contravvenzioni e la pena pecuniaria sospesa; Messaggio CF 29.6.2005 relativo

alla modifica del CP nella sua versione del 13.12.2002 e del CPM nella sua

versione del 21.3.2003, FF 2005 4425, in part p. 4695, 4699 e seg, 4705 e seg; DTF 134 IV 1 consid 4.5.1), sia per accrescere il potenziale coercitivo

relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in

un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale “monito indirizzato al

condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle

conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti” (DTF non

pubblicata 13.5.2008 [6B.152/2007] consid 7.1.1; DTF non pubblicata 17.3.2008

[6B–366/2007]).

Tuttavia,

il TF ha precisato, che la combinazione delle due pene permette soltanto,

ritenuto il principio secondo cui la pena va commisurata alla colpa del reo, di

stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità

dell’autore. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 non può, in quest’ottica,

condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare

e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa

dell’autore (DTF 134 IV 1 consid 4.5.2 e DTF non pubblicata 13.5.2008 [6B–152/2007],

consid 7.1.2).

In

particolare, il TF ha precisato anche che, nel caso in cui la pena pecuniaria sospesa

viene assortita di una multa, la prima deve apparire adeguata alla colpa tenendo

conto della multa.

Appare,

ancora, opportuno rilevare che il TF ha stabilito che, nel caso di pena pecuniaria

sospesa assortita di una multa, il tasso di conversione per la trasformazione

della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è l’importo

dell’aliquota giornaliera (DTF non pubblicata 13.5.2008 [6B–152/2007], consid

7.1.3

che cita Stefan Heimgartner, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, 2° ed., 2007, ad art 106 n. 16)

12.

Sempre

nell’ambito della commisurazione della pena, in un’ottica di mera economia

processuale, appare, altresì opportuno ricordare che il criterio determinante è

la gravità della colpa.

Per

l'art. 47 CP, infatti, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore

tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali nonché

dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

La

novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha, dunque, nella

sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti

dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704), la gravità della colpa restando,

come in precedenza (cfr art 63 v.CP) il criterio fondamentale.

Per

la commisurazione della pena, entrano, dunque, in considerazione numerosi

fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito

(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione

del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in

particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,

l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli

eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF non pubblicata

12.3.2008

[6B.370/2007]; DTF 117 IV 112; DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).

Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando

valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15).

In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella

commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile

(DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il

principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.).

Infine,

va precisato come esigenze di prevenzione generale svolgano solo un ruolo di

second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350) e come il principio della parità

di trattamento, da parte sua, assuma rilievo solo in casi eccezionali, nelle

rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP

diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche

DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

Quando

per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà,

il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola

in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena

massima comminata (art. 49 cpv. 1 CP).

Per

diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione,

gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in

modo che sia dato di verificare l'esame di tutti gli aspetti determinanti e la

loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito

può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento,

gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno

a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento

considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, in modo da

permetterne la verifica (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 con richiami).

Ciò

ritenuto, nell’ambito della valutazione della colpa del reo e, quindi, della

commisurazione della pena, considerazioni relative a comportamenti che non sono

stati ritenuti penalmente rilevanti – quali, ad esempio, quelle svolte dal

pretore sui metodi poco ortodossi utilizzati da RI 1 per denunciare la mancata

raccolta separata dei rifiuti da parte del gestore del PC 1 – violano il

diritto federale nella misura in cui si tratta di comportamenti che nulla hanno

a che fare né con il movente che ha spinto RI 1 a commettere i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole né con le modalità di

perpetrazione di tali reati e che nemmeno possono essere considerati indicativi

di un aspetto della personalità dell’autore rilevante ai fini del giudizio.

Analogamente

sono in contrasto con il diritto federale le considerazioni sul comportamento

tenuto dal prevenuto nell’inchiesta per il reato di ingiuria (punto 5.2 DA ) risoltasi

in un’assoluzione.

Infine,

a maggior ragione, non è possibile, senza violare l’art 47 CP, considerare –

come ha fatto il pretore – quale circostanza aggravante il fatto che RI 1 “è

inoltre già comparso in pretura penale il 7 ottobre 2003 con l’accusa, dalla

quale è poi stato prosciolto, di esposizione a pericolo” (sentenza

impugnata pag 23 consid 24). All’evidenza, un’assoluzione non può essere considerata

alla stregua di un precedente penale.

13.

Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel

senso che, annullati il dispositivo 1. in relazione al reato di violenza o minaccia nei confronti di funzionari ed i dispositivi relativi alla

commisurazione della pena 1., 1.1., 2. e 2.2. della sentenza impugnata, gli

atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei

considerandi 3c), 4c) e 9c) e per nuova decisione sugli oneri processuali di

prima sede.

sulle spese e sulle

ripetibili

14.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui

"se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori

all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale

sentenza si giustifica, perciò, di caricare gli oneri processuali in ragione di

fr 400.– allo Stato e di fr. 600.– a RI 1. Lo Stato verserà al ricorrente fr.

700.

– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Alla

parte civile PC 2, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un

avvocato, il ricorrente verserà un'indennità di fr. 1 000.– per ripetibili (art. 9

cpv. 6 CPP).

Sugli

oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

Per

questi motivi,

visto

sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Nella

misura di in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel

senso che, annullati il dispositivo 1. in relazione al reato di violenza o minaccia nei confronti di funzionari ed i dispositivi relativi alla

commisurazione della pena 1., 1.1., 2. e 2.2. della sentenza impugnata, gli

atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono

in ragione di fr. 400.– posti a carico dello Stato e di fr. 600.– a carico del

ricorrente. Lo Stato rifonderà a RI 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.

Il

ricorrente rifonderà PC 2 fr. 1000.– per ripetibil.

3.

Intimazione:

– .

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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