17.2007.55
Nonostante la revoca, l'imputato ha guidato senza la licenza di condurre. Non provata la ricezione della decisione amministrativa con cui gli é stata revocata la licenza
22 dicembre 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2007.55
Data decisione, Autorità:
22.12.2008, CCRP
Titolo:
Nonostante la revoca, l'imputato ha guidato senza la licenza di condurre. Non provata la ricezione della decisione amministrativa con cui gli é stata revocata la licenza
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 LCSTR
Incarto n.
17.2007.55
Lugano
22 dicembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24
settembre 2007 presentato da
RI 1
fu __________ e fu __________ nata __________,
cittadino italiano, nato il 25 novembre 1963 a __________), residente a __________
coniugato, imprenditore edile
( PA 1 )
contro la sentenza emanata il 28 agosto 2007 dal
giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa dell’11 dicembre 2006 il procuratore pubblico
ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida senza licenza o nonostante la
revoca per avere, a __________ , il 5 ottobre 2006, condotto l’autovettura
Porsche targata __________ sebbene la licenza gli fosse stata revocata dalla competente
autorità amministrativa in data 13 luglio 2006 per il periodo dal 31 maggio
2006 al 30 novembre 2006. Ne ha pertanto proposto la condanna a 30 giorni di
detenzione da espiare, a una multa di fr. 300.– e al pagamento delle tasse e
spese.
Il
procuratore pubblico non ha proposto, per contro, la revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti in data 24 luglio 2006, prolungandone, tuttavia,
il periodo di prova per un ulteriore anno.
Al
decreto di accusa RI 1 ha presentato opposizione.
B. Statuendo
sull’opposizione, il giudice della Pretura penale ha confermato il capo
d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa.
In
applicazione della pena, egli ha tuttavia condannato RI 1 ad una pena
pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, per un totale di fr.
300.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Lo ha,
inoltre, condannato ad una multa di fr. 200.– che, in caso di mancato pagamento,
verrà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 2 giorni. Inoltre lo ha
condannato al pagamento delle spese e tasse giudiziarie per complessivi fr. 750.–.
Il
giudice della Pretura penale non ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione inflitta al
condannato in data 24 luglio 2006. Ne ha, tuttavia, prolungato il periodo di
prova di 1 anno.
C. Contro
la citata sentenza, RI 1 ha inoltrato, il 29 agosto 2007, una dichiarazione di
ricorso a questa Corte. Nei motivi del gravame, presentati il 24 settembre
2007, egli chiede di essere prosciolto dal reato di guida nonostante la revoca
della licenza di condurre.
Con
lettera 4.11.2008, il PP ha dichiarato di non avere osservazioni in relazione
al ricorso.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Il
primo giudice ha accertato i seguenti fatti.
Il 31
maggio 2006 RI 1 è stato intercettato da un’autovettura della polizia mentre circolava
ad una velocità di 190 km/h (limite 120 km/h). Al suo fermo, egli si è opposto
alla prova del sangue. È stato comunque accertato – sulla base della prima
misurazione etanografica – che egli era in stato di ebrietà (0.97/1.03 per mille).
Per
questi motivi, il procuratore pubblico lo ha riconosciuto autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine
ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (cfr.
decreto d’accusa 24 luglio 2006, allegato act. 1 MP) e, quindi, ne ha proposto
la condanna ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni e ad una multa di fr. 2 500.–.
Il
giudice della Pretura penale ha accertato che il decreto è stato intimato al domicilio
coniugale dell’imputato in Italia ed è stato ritirato dalla di lui moglie con
la quale, tuttavia, egli non conviveva più. Quest’ultima – secondo gli
accertamenti del primo giudice – gli ha comunque letto il contenuto del
decreto per telefono. Dopo avere ascoltato la lettura dello scritto, RI 1 avrebbe
detto alla moglie di buttarlo via perché lui la multa l’aveva già pagata.
A tale decreto
di accusa RI 1 non si è opposto.
In
precedenza, in data 13 luglio 2006, l’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione aveva decretato nei confronti del qui prevenuto il divieto di condurre veicoli a motore per un periodo di 6 mesi, più
precisamente dal 31 maggio 2006 sino al 30 novembre 2006. La decisione è stata
trasmessa all’imputato tramite invio raccomandato n. RM __________CH
indirizzato al domicilio coniugale di __________ (in Italia). Nonostante non
sia stato possibile stabilire la data esatta della notifica al destinatario da
parte delle Poste italiane, il primo giudice ha ritenuto “accertato che la
decisione sia giunta al destinatario ritenuto che agli atti, nonostante le
ricerche effettuate, non sussiste alcun elemento che attesti un suo ritorno al
mittente, cosa che sempre accade (con tempistiche differenti, ma comunque,
almeno in Europa, accettabili) con gli scritti raccomandati inviati
infruttuosamente ad una persona residente all’estero ” (sentenza, pag. 2-3
consid. 1).
Il 5
ottobre 2006, alle ore 16:00, l’imputato è stato fermato dalle Guardie di
confine svizzere al valico doganale di __________ per un controllo. Gli agenti
della polizia cantonale, interpellati dagli agenti doganali, hanno informato il prevenuto del fatto che su di lui pendeva un divieto di circolazione valido sino a
fine novembre. Dopo avere ammesso di avere circolato in auto sul territorio
svizzero “due o tre volte”, egli ha precisato di “averlo fatto in
completa buona fede” in quanto ignaro della decisione amministrativa presa
nei suoi confronti dalla Sezione della circolazione.
Per
questi fatti, il procuratore pubblico ha emesso il decreto di accusa oggetto
del presente esame, contro il quale RI 1 ha sollevato opposizione (sentenza,
pag. 3-4 consid. 2-3).
3. Per
quanto concerne l’aspetto oggettivo del reato di guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca (art. 95 LCStr), il giudice della Pretura
penale ne ha verificati, nella fattispecie, i presupposti: una decisione di
divieto di condurre per un periodo di 6 mesi emanata dalla Sezione della
circolazione, regolarmente cresciuta in giudicato e, nonostante il divieto,
l’accertata circolazione sulle strade svizzere.
Per
quanto attiene, invece, al profilo soggettivo, il giudice della pretura penale,
citando la dottrina, ha precisato che, per il reato in questione, determinante è
la conoscenza da parte dell’autore dell’annullamento, anche temporaneo, del suo
permesso di guida “cosa che avviene solo a partire dal momento in cui ha
preso atto dei contenuti della decisione all’origine della revoca. In questo
modo, non sono quindi sufficienti né la pubblicazione della stessa né il
ricorso alla teoria della notifica fittizia a partire dai 7 giorni di giacenza
degli scritti raccomandati” (sentenza, pag. 4 consid. 4).
Il primo
giudice ha, poi, accertato che, nonostante l’imputato non vivesse più con la moglie,
la posta continuava, per sua scelta, ad essergli recapitata presso quella che
fu l’abitazione coniugale “pur non vivendo più lì e non recandovicisi
praticamente mai” (sentenza, pag. 5 consid. 5).
“Ma
non solo” – ha continuato il giudice – “al dibattimento egli ha
espressamente dichiarato di sapere (oggi, quindi dopo i fatti in questione e
nonostante le conseguenze che il suo atteggiamento ha comportato) di avere
ricevuto una decina di raccomandate ma di non avere intenzione di ritirarle
perché ha già avuto abbastanza problemi” (sentenza, pag 5 consid. 5).
Secondo
il primo giudice, “a fronte di una simile impostazione è palese la sua scelta
di disinteressarsi non solo della corrispondenza in genere, ma anche delle
comunicazioni e decisioni che le autorità trasmettevano (e trasmettono) al suo
indirizzo postale. Egli era, ed è, consapevole che agendo in questo modo si assumeva
il rischio di non venire a conoscenza di decisioni, anche importanti, che lo riguardano”
(sentenza, pag. 5 consid. 5).
Inoltre –
ha proseguito il primo giudice – per quanto riguarda specificatamente il reato
che qui lo concerne e le infrazioni che ne sono all’origine – l’imputato doveva
aspettarsi il ritiro della patente: “qualsiasi automobilista è cosciente che,
circolando a velocità sensibilmente superiori al consentito (nella specie di 70 km/h), in stato di inattitudine, rispettivamente rifiutandosi di sottoporsi agli esami del sangue,
verrà sanzionato con un divieto di circolazione, anche se solo temporaneo”
(sentenza, pag. 5 consid. 5).
Il
presidente della Pretura penale ha, quindi, concluso che RI 1 ha commesso per
dolo eventuale il reato di guida nonostante revoca (sentenza, pag. 4-5 consid.
4-5).
4. Secondo
il ricorrente, il primo giudice ha arbitrariamente accertato sia che la decisione
13 luglio 2006 della Sezione della circolazione è “stata notificata tramite
invio raccomandato” sia che essa è “giunta a destinazione” presso il
suo domicilio coniugale.
La
verifica delle modalità di notifica non ha, infatti, dato nessun risultato e la Sezione della circolazione non ha fornito nessun riscontro oggettivo sul “tipo di invio”.
Agli atti
vi è soltanto – ha sottolineato il ricorrente – un riferimento al numero della
raccomandata che compare su una e-mail che l’Ufficio giuridico ha inviato alla
Posta. Trattandosi di un allegato di parte, esso nulla proverebbe. Inoltre –
continua il ricorrente – non vi è “alcuna indicazione” sulla decisione
che lasci supporre un invio raccomandato. Ritenerlo è, quindi, arbitrario. Inoltre,
è altrettanto arbitrario ipotizzare che la decisione sia giunta a destinazione
perché altrimenti la missiva sarebbe ritornata al mittente come sempre accadrebbe
“con gli scritti raccomandati inviati a infruttuosamente a una persona
residente all’estero” poiché una simile ipotesi “poggia su deduzioni
arbitrarie (“…cosa che sempre accade…”) non suffragate da riscontri oggettivi e
in contrasto con la realtà pratica” (ricorso, pag. 7).
Pure
arbitrario sarebbe l’accertamento secondo cui, a fronte delle infrazioni commesse,
l’imputato avrebbe dovuto aspettarsi anche il ritiro della patente. RI 1, cittadino
italiano, non sapeva che un’infrazione alla LCStr poteva dare avvio a due distinte
Considerandi
procedure, una penale e una amministrativa. Venuto a conoscenza del decreto
d’accusa del 24 luglio 2006, il ricorrente poteva legittimamente ritenere che
la procedura fosse terminata con quel solo atto (ricorso, pag. 6-8).
a) Riguardo
alla censura ricorsuale secondo cui è arbitrario ritenere che la decisione 13
luglio 2006 sia stata spedita con invio raccomandato, va, innanzitutto, rilevato
che, in realtà –contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – il numero della
raccomandata non compare solo sull’e-mail che l’Ufficio giuridico ha inviato alla
Posta (act. 14, pag. 2): esso è indicato anche sullo scritto 22 maggio 2007 (allegato
act. 11) con cui la Posta ha comunicato alla sezione della circolazione che erano
in corso le ricerche per verificare il destino dell’invio
identificato
con il numero citato e con il suo recapito __________. Ciò basta a ritenere
accertato, senza arbitrio, che la decisione che qui interessa è stata effettivamente
inviata per raccomandata.
La
relativa censura ricorsuale è, dunque, infondata.
Certo,
dalla Sezione della circolazione ci si aspetta un maggior rigore e ordine nella
tenuta degli incarti, ossia ci si aspetta quel che si esige da ogni privato cittadino
e cioè che conservi nell’incarto le prove dell’effettività di un invio raccomandato
e le copia delle richieste di ricerca postale.
A
questo proposito, non può che essere stigmatizzato il fatto che nell’incarto
figura una “lista dei codici a barre per le lettere con accertamento del
recapito” non pertinente, ritenuto che nessuna di quelle ivi indicate coincide
con quella che si ritiene corrispondere all’invio in parola (allegato act. 11).
Ma
– ciò rilevato – come detto, su questo punto il ricorso non merita tutela.
b) Il
discorso è diverso per quanto attiene all’accertamento del giudice della
Pretura penale secondo cui l’invio è stato eseguito e la raccomandata
effettivamente giunta all’indirizzo di __________.
Su
questo fatto, gli atti istruttori esperiti – e fra questi, in particolare, la
ricerca postale – non hanno dato risultati: non è stato, cioè, possibile appurare
se la decisione 13 luglio 2006 sia sta effettivamente recapitata all’indirizzo
del destinatario.
Il
giudice di prima sede ha, ciò nonostante, ritenuto “accertato che la
decisione sia giunta al destinatario, ritenuto che agli atti, nonostante le
ricerche effettuate, non sussiste alcun elemento che attesti un suo ritorno al
mittente, cosa che sempre accade (con tempistiche differenti, ma comunque,
almeno in Europa, accettabili) con gli scritti raccomandati inviati infruttuosamente
ad una persona residente all’estero ” (sentenza, pag. 3 consid. 1).
In
queste condizioni, forza è constatare che l’accertamento del giudice non trova
nessun sostegno negli atti istruttori.
Esso
è fondato su una mera supposizione che, peraltro, non può essere ritenuta
conforme al normale andamento delle cose e al corso della vita.
L’accertamento
secondo cui la decisione è stata recapitata al suo destinatario è, pertanto,
ritenuta tale motivazione, del tutto arbitrario.
Nemmeno
basta a sostenere l’accertamento dell’avvenuta consegna della decisione quanto
dichiarato dall’imputato al dibattimento.
In
sentenza, al proposito, il primo giudice ha annotato che “al dibattimento egli
ha espressamente dichiarato di sapere (oggi, quindi dopo i fatti in questione e
nonostante le conseguenze che il suo atteggiamento ha comportato) di avere
ricevuto una decina di raccomandate ma di non avere intenzione di ritirarle perché
ha già avuto abbastanza problemi” (sentenza, pag 5 consid. 5).
Si
tratta – con evidenza – di affermazioni che si riferisco al periodo del
processo che, pertanto, non sono – e di lunga – sufficienti nemmeno a stabilire
un nesso, per quanto lontano ed ipotetico, tra di esse e l’invio della
decisione.
Pertanto,
in queste circostanze, il giudice della Pretura penale non poteva che
constatare l’assenza di prove relative alla consegna al destinatario della
decisione di revoca e, pertanto, non poteva che accertare, quale realtà
processuale, che la decisione non era stata notificata al suo destinatario.
Ciò
ritenuto, ogni altra considerazione è superflua.
In
particolare, anche ammettendo la possibilità di commissione per dolo eventuale
del reato ex art 95 LCStr, ritenuto l’accertamento della non notifica della decisione,
non può essere seriamente discussa l’ipotesi secondo cui RI 1 ha voluto
sottrarsi alla notifica di una decisione dell’autorità di cui doveva conoscere
il contenuto.
Ci
si limita, qui, ad accennare che, per l’ammissione del dolo eventuale, oltre
alla certezza dell’avvenuto recapito della decisione alla destinazione di __________,
si sarebbe dovuto provare – sulla base di fatti e non di supposizioni – che il
ricorrente si aspettava una decisione di revoca della licenza di condurre e che
volontariamente si era sottratto alla sua ricezione.
Il
ricorso va, pertanto, accolto e l’accusato va prosciolto dall’imputazione di guida
senza licenza o nonostante la revoca. Inutile quindi esaminare le altre censure
ricorsuali.
5.
Da
quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va annullata e il ricorrente prosciolto dalla imputazione di guida senza
licenza o nonostante la revoca ex art. 95 n. 2 LCStr.
Le spese
di prima sede vanno a carico dello Stato.
Gli oneri
processuali di questa sede seguono la soccombenza. Essi sono posti a carico dello
Stato (art. 15 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al
ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
§ Di
conseguenza, RI 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza o nonostante
la revoca.
§§ Annullato
è, pure, il prolungamento del periodo di prova relativo al beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24
luglio 2006.
2.
Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1 000.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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