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Decisione

17.2007.55

Nonostante la revoca, l'imputato ha guidato senza la licenza di condurre. Non provata la ricezione della decisione amministrativa con cui gli é stata revocata la licenza

22 dicembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Il

primo giudice ha accertato i seguenti fatti.

Il 31

maggio 2006 RI 1 è stato intercettato da un’autovettura della polizia mentre circolava

ad una velocità di 190 km/h (limite 120 km/h). Al suo fermo, egli si è opposto

alla prova del sangue. È stato comunque accertato – sulla base della prima

misurazione etanografica – che egli era in stato di ebrietà (0.97/1.03 per mille).

Per

questi motivi, il procuratore pubblico lo ha riconosciuto autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine

ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (cfr.

decreto d’accusa 24 luglio 2006, allegato act. 1 MP) e, quindi, ne ha proposto

la condanna ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni e ad una multa di fr. 2 500.–.

Il

giudice della Pretura penale ha accertato che il decreto è stato intimato al domicilio

coniugale dell’imputato in Italia ed è stato ritirato dalla di lui moglie con

la quale, tuttavia, egli non conviveva più. Quest’ultima – secondo gli

accertamenti del primo giudice – gli ha comunque letto il contenuto del

decreto per telefono. Dopo avere ascoltato la lettura dello scritto, RI 1 avrebbe

detto alla moglie di buttarlo via perché lui la multa l’aveva già pagata.

A tale decreto

di accusa RI 1 non si è opposto.

In

precedenza, in data 13 luglio 2006, l’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione aveva decretato nei confronti del qui prevenuto il divieto di condurre veicoli a motore per un periodo di 6 mesi, più

precisamente dal 31 maggio 2006 sino al 30 novembre 2006. La decisione è stata

trasmessa all’imputato tramite invio raccomandato n. RM __________CH

indirizzato al domicilio coniugale di __________ (in Italia). Nonostante non

sia stato possibile stabilire la data esatta della notifica al destinatario da

parte delle Poste italiane, il primo giudice ha ritenuto “accertato che la

decisione sia giunta al destinatario ritenuto che agli atti, nonostante le

ricerche effettuate, non sussiste alcun elemento che attesti un suo ritorno al

mittente, cosa che sempre accade (con tempistiche differenti, ma comunque,

almeno in Europa, accettabili) con gli scritti raccomandati inviati

infruttuosamente ad una persona residente all’estero ” (sentenza, pag. 2-3

consid. 1).

Il 5

ottobre 2006, alle ore 16:00, l’imputato è stato fermato dalle Guardie di

confine svizzere al valico doganale di __________ per un controllo. Gli agenti

della polizia cantonale, interpellati dagli agenti doganali, hanno informato il prevenuto del fatto che su di lui pendeva un divieto di circolazione valido sino a

fine novembre. Dopo avere ammesso di avere circolato in auto sul territorio

svizzero “due o tre volte”, egli ha precisato di “averlo fatto in

completa buona fede” in quanto ignaro della decisione amministrativa presa

nei suoi confronti dalla Sezione della circolazione.

Per

questi fatti, il procuratore pubblico ha emesso il decreto di accusa oggetto

del presente esame, contro il quale RI 1 ha sollevato opposizione (sentenza,

pag. 3-4 consid. 2-3).

3. Per

quanto concerne l’aspetto oggettivo del reato di guida senza licenza di

condurre o nonostante la revoca (art. 95 LCStr), il giudice della Pretura

penale ne ha verificati, nella fattispecie, i presupposti: una decisione di

divieto di condurre per un periodo di 6 mesi emanata dalla Sezione della

circolazione, regolarmente cresciuta in giudicato e, nonostante il divieto,

l’accertata circolazione sulle strade svizzere.

Per

quanto attiene, invece, al profilo soggettivo, il giudice della pretura penale,

citando la dottrina, ha precisato che, per il reato in questione, determinante è

la conoscenza da parte dell’autore dell’annullamento, anche temporaneo, del suo

permesso di guida “cosa che avviene solo a partire dal momento in cui ha

preso atto dei contenuti della decisione all’origine della revoca. In questo

modo, non sono quindi sufficienti né la pubblicazione della stessa né il

ricorso alla teoria della notifica fittizia a partire dai 7 giorni di giacenza

degli scritti raccomandati” (sentenza, pag. 4 consid. 4).

Il primo

giudice ha, poi, accertato che, nonostante l’imputato non vivesse più con la moglie,

la posta continuava, per sua scelta, ad essergli recapitata presso quella che

fu l’abitazione coniugale “pur non vivendo più lì e non recandovicisi

praticamente mai” (sentenza, pag. 5 consid. 5).

“Ma

non solo” – ha continuato il giudice – “al dibattimento egli ha

espressamente dichiarato di sapere (oggi, quindi dopo i fatti in questione e

nonostante le conseguenze che il suo atteggiamento ha comportato) di avere

ricevuto una decina di raccomandate ma di non avere intenzione di ritirarle

perché ha già avuto abbastanza problemi” (sentenza, pag 5 consid. 5).

Secondo

il primo giudice, “a fronte di una simile impostazione è palese la sua scelta

di disinteressarsi non solo della corrispondenza in genere, ma anche delle

comunicazioni e decisioni che le autorità trasmettevano (e trasmettono) al suo

indirizzo postale. Egli era, ed è, consapevole che agendo in questo modo si assumeva

il rischio di non venire a conoscenza di decisioni, anche importanti, che lo riguardano”

(sentenza, pag. 5 consid. 5).

Inoltre –

ha proseguito il primo giudice – per quanto riguarda specificatamente il reato

che qui lo concerne e le infrazioni che ne sono all’origine – l’imputato doveva

aspettarsi il ritiro della patente: “qualsiasi automobilista è cosciente che,

circolando a velocità sensibilmente superiori al consentito (nella specie di 70 km/h), in stato di inattitudine, rispettivamente rifiutandosi di sottoporsi agli esami del sangue,

verrà sanzionato con un divieto di circolazione, anche se solo temporaneo”

(sentenza, pag. 5 consid. 5).

Il

presidente della Pretura penale ha, quindi, concluso che RI 1 ha commesso per

dolo eventuale il reato di guida nonostante revoca (sentenza, pag. 4-5 consid.

4-5).

4. Secondo

il ricorrente, il primo giudice ha arbitrariamente accertato sia che la decisione

13 luglio 2006 della Sezione della circolazione è “stata notificata tramite

invio raccomandato” sia che essa è “giunta a destinazione” presso il

suo domicilio coniugale.

La

verifica delle modalità di notifica non ha, infatti, dato nessun risultato e la Sezione della circolazione non ha fornito nessun riscontro oggettivo sul “tipo di invio”.

Agli atti

vi è soltanto – ha sottolineato il ricorrente – un riferimento al numero della

raccomandata che compare su una e-mail che l’Ufficio giuridico ha inviato alla

Posta. Trattandosi di un allegato di parte, esso nulla proverebbe. Inoltre –

continua il ricorrente – non vi è “alcuna indicazione” sulla decisione

che lasci supporre un invio raccomandato. Ritenerlo è, quindi, arbitrario. Inoltre,

è altrettanto arbitrario ipotizzare che la decisione sia giunta a destinazione

perché altrimenti la missiva sarebbe ritornata al mittente come sempre accadrebbe

“con gli scritti raccomandati inviati a infruttuosamente a una persona

residente all’estero” poiché una simile ipotesi “poggia su deduzioni

arbitrarie (“…cosa che sempre accade…”) non suffragate da riscontri oggettivi e

in contrasto con la realtà pratica” (ricorso, pag. 7).

Pure

arbitrario sarebbe l’accertamento secondo cui, a fronte delle infrazioni commesse,

l’imputato avrebbe dovuto aspettarsi anche il ritiro della patente. RI 1, cittadino

italiano, non sapeva che un’infrazione alla LCStr poteva dare avvio a due distinte

Considerandi

procedure, una penale e una amministrativa. Venuto a conoscenza del decreto

d’accusa del 24 luglio 2006, il ricorrente poteva legittimamente ritenere che

la procedura fosse terminata con quel solo atto (ricorso, pag. 6-8).

a) Riguardo

alla censura ricorsuale secondo cui è arbitrario ritenere che la decisione 13

luglio 2006 sia stata spedita con invio raccomandato, va, innanzitutto, rilevato

che, in realtà –contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – il numero della

raccomandata non compare solo sull’e-mail che l’Ufficio giuridico ha inviato alla

Posta (act. 14, pag. 2): esso è indicato anche sullo scritto 22 maggio 2007 (allegato

act. 11) con cui la Posta ha comunicato alla sezione della circolazione che erano

in corso le ricerche per verificare il destino dell’invio

identificato

con il numero citato e con il suo recapito __________. Ciò basta a ritenere

accertato, senza arbitrio, che la decisione che qui interessa è stata effettivamente

inviata per raccomandata.

La

relativa censura ricorsuale è, dunque, infondata.

Certo,

dalla Sezione della circolazione ci si aspetta un maggior rigore e ordine nella

tenuta degli incarti, ossia ci si aspetta quel che si esige da ogni privato cittadino

e cioè che conservi nell’incarto le prove dell’effettività di un invio raccomandato

e le copia delle richieste di ricerca postale.

A

questo proposito, non può che essere stigmatizzato il fatto che nell’incarto

figura una “lista dei codici a barre per le lettere con accertamento del

recapito” non pertinente, ritenuto che nessuna di quelle ivi indicate coincide

con quella che si ritiene corrispondere all’invio in parola (allegato act. 11).

Ma

– ciò rilevato – come detto, su questo punto il ricorso non merita tutela.

b) Il

discorso è diverso per quanto attiene all’accertamento del giudice della

Pretura penale secondo cui l’invio è stato eseguito e la raccomandata

effettivamente giunta all’indirizzo di __________.

Su

questo fatto, gli atti istruttori esperiti – e fra questi, in particolare, la

ricerca postale – non hanno dato risultati: non è stato, cioè, possibile appurare

se la decisione 13 luglio 2006 sia sta effettivamente recapitata all’indirizzo

del destinatario.

Il

giudice di prima sede ha, ciò nonostante, ritenuto “accertato che la

decisione sia giunta al destinatario, ritenuto che agli atti, nonostante le

ricerche effettuate, non sussiste alcun elemento che attesti un suo ritorno al

mittente, cosa che sempre accade (con tempistiche differenti, ma comunque,

almeno in Europa, accettabili) con gli scritti raccomandati inviati infruttuosamente

ad una persona residente all’estero ” (sentenza, pag. 3 consid. 1).

In

queste condizioni, forza è constatare che l’accertamento del giudice non trova

nessun sostegno negli atti istruttori.

Esso

è fondato su una mera supposizione che, peraltro, non può essere ritenuta

conforme al normale andamento delle cose e al corso della vita.

L’accertamento

secondo cui la decisione è stata recapitata al suo destinatario è, pertanto,

ritenuta tale motivazione, del tutto arbitrario.

Nemmeno

basta a sostenere l’accertamento dell’avvenuta consegna della decisione quanto

dichiarato dall’imputato al dibattimento.

In

sentenza, al proposito, il primo giudice ha annotato che “al dibattimento egli

ha espressamente dichiarato di sapere (oggi, quindi dopo i fatti in questione e

nonostante le conseguenze che il suo atteggiamento ha comportato) di avere

ricevuto una decina di raccomandate ma di non avere intenzione di ritirarle perché

ha già avuto abbastanza problemi” (sentenza, pag 5 consid. 5).

Si

tratta – con evidenza – di affermazioni che si riferisco al periodo del

processo che, pertanto, non sono – e di lunga – sufficienti nemmeno a stabilire

un nesso, per quanto lontano ed ipotetico, tra di esse e l’invio della

decisione.

Pertanto,

in queste circostanze, il giudice della Pretura penale non poteva che

constatare l’assenza di prove relative alla consegna al destinatario della

decisione di revoca e, pertanto, non poteva che accertare, quale realtà

processuale, che la decisione non era stata notificata al suo destinatario.

Ciò

ritenuto, ogni altra considerazione è superflua.

In

particolare, anche ammettendo la possibilità di commissione per dolo eventuale

del reato ex art 95 LCStr, ritenuto l’accertamento della non notifica della decisione,

non può essere seriamente discussa l’ipotesi secondo cui RI 1 ha voluto

sottrarsi alla notifica di una decisione dell’autorità di cui doveva conoscere

il contenuto.

Ci

si limita, qui, ad accennare che, per l’ammissione del dolo eventuale, oltre

alla certezza dell’avvenuto recapito della decisione alla destinazione di __________,

si sarebbe dovuto provare – sulla base di fatti e non di supposizioni – che il

ricorrente si aspettava una decisione di revoca della licenza di condurre e che

volontariamente si era sottratto alla sua ricezione.

Il

ricorso va, pertanto, accolto e l’accusato va prosciolto dall’imputazione di guida

senza licenza o nonostante la revoca. Inutile quindi esaminare le altre censure

ricorsuali.

5.

Da

quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata

va annullata e il ricorrente prosciolto dalla imputazione di guida senza

licenza o nonostante la revoca ex art. 95 n. 2 LCStr.

Le spese

di prima sede vanno a carico dello Stato.

Gli oneri

processuali di questa sede seguono la soccombenza. Essi sono posti a carico dello

Stato (art. 15 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al

ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili.

Per

questi motivi,

richiamata

per le spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

§ Di

conseguenza, RI 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza o nonostante

la revoca.

§§ Annullato

è, pure, il prolungamento del periodo di prova relativo al beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24

luglio 2006.

2.

Gli

oneri processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1 000.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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