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Decisione

17.2007.68

Truffa: false indennità per intemperie. Danneggiamento: l'imputato si é intenzionalmente avventato con la propria auto contro quella della vittima

15 dicembre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti oggettivi del reato di truffa – non contestati dal prevenuto – il

giudice della Pretura penale ha proceduto alla verifica di quelli soggettivi,

analizzando le dichiarazioni degli operai coinvolti e della moglie

dell’imputato per concludere che, dall’insieme delle testimonianze, emergeva “la

volontà di RI 1 di voler presentare delle domande di indennità per intemperie

per mezzo di moduli contenenti indicazioni non corrette, sì da permettere alla

ditta __________, di cui egli era presidente, di arricchirsi indebitamente ,

nella misura in cui non aveva diritto alle note indennità, giacché i suoi

operai erano stati impiegati altrove o erano assenti dal lavoro per altre

ragioni durante i giorni asseritamente indicati come di intemperie” (sentenza,

pag. 17).

a) Come

detto, il giudice della Pretura penale ha fondato il proprio convincimento,

dapprima, sulle deposizioni di __________, __________ e __________, tre ex

dipendenti della società, ritenendo, in particolare, indizianti la consapevolezza

di RI 1 le seguenti dichiarazioni:

-

__________ ha riferito che RI 1 era presente quando __________ gli aveva

chiesto di firmare un formulario contenente indicazioni “fuorvianti” per

la cassa di disoccupazione, in particolare in cui venivano indicati più giorni

di sospensione del lavoro a causa di pioggia di quelli realmente successi.

-

__________ ha ammesso di avere indicato dei giorni di pioggia nelle tabelle

nonostante gli operai della ditta avessero regolarmente lavorato seguendo le disposizioni

date in tal senso da RI 1.

-

__________ ha affermato che, in alternativa al capo-cantiere, era RI 1 che impartiva

agli operai precise direttive in merito alla registrazione degli orari di lavoro

e che questi ha, inoltre, partecipato, verso la fine di novembre/inizio dicembre 2002, ad una riunione in occasione della quale

erano state rifatte delle “giornaliere” secondo le indicazioni dei titolari

della società.

b) Il

primo giudice ha, poi, fondato il suo convincimento circa la consapevolezza di RI

1 sulle dichiarazioni della moglie. In particolare, il giudice ha rilevato come

la moglie del prevenuto abbia dichiarato che lei allestiva i moduli sulla base,

oltre che dei documenti che le venivano consegnati dagli operai e dal capocantiere, delle istruzioni verbali che le dava il marito che supervisionava anche la parte

amministrativa della società.

Ritenuto,

quindi, come le dichiarazioni della moglie dell’imputato collimassero con

quanto riferito dagli ex dipendenti __________, __________ e __________

(quest’ultimo in particolare avendo esplicitamente riferito della riunione tenutasi

a fine novembre/inizio dicembre 2002) e ritenuto come l’imputato stesso avesse

dichiarato di conoscere la procedura per ottenere le indennità per intemperie

dalla cassa di disoccupazione, in quanto inoltre egli stesso per un certo

periodo si era occupato dell’allestimento delle tabelle “presenza operai”, il

giudice ha concluso per il pieno coinvolgimento di RI 1 nella truffa ai danni

del PC 1I (sentenza, pag. 9-18 consid. 8-14).

2.2. Quanto l’autore di un reato sa,

vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV

53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag.

3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Pertanto, le

constatazioni del primo giudice relative al foro interiore di un soggetto –

cioè, ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o

immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena

o ridotta di commettere un illecito – possono essere

criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per

arbitrio (cfr., sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la

Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso per analogia, sempre sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i

richiami alla nota 182; Corboz,

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ

113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

2.3. Il

caso in esame pone da una parte la tesi dell’accusa, avallata dal primo

giudice, secondo cui RI 1 sapeva, in quanto con essa concertate, delle azioni

truffaldine della moglie, dall’altra la tesi ricorsuale intesa a negare ogni

sua partecipazione alle azioni truffaldine della moglie.

a) Il

ricorrente in sostanza si limita a contrapporre il suo parere a quello del

primo giudice. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio

non basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa

valutazione delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare

perché, accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza,

la Corte di merito sia trascesa in un risultato insostenibile.

Ora,

pretendere di sostenere l’arbitrio affermando che dalla dichiarazione della

moglie secondo cui la decisione di far capo alle indennità per intemperie é

stata presa da entrambi non può essere dedotto ch’egli fosse al corrente delle

manovre fraudolente della consorte, non è serio poiché denota un approccio

all’analisi delle emergenze istruttorie volutamente e strumentalmente

riduttivo.

Infatti,

se è vero che emerge dagli atti (dalla dichiarazioni della moglie di RI 1 e da

quelle degli operai sentiti e, in particolare, dagli stralci di verbali

riportati nel ricorso) che era la donna ad occuparsi materialmente delle

richieste d’indennizzo alle autorità, questo non basta a dimostrare l’arbitrio

nell’accertamento del giudice della Pretura penale secondo cui marito e moglie

hanno agito di concerto.

In

effetti, dagli atti emerge anche con chiarezza – così come il giudice di prime

cure ha accertato – che la donna allestiva i formulari per la richiesta sulla

base della documentazione che le veniva consegnata (dagli operai e dai capocantiere) e delle “istruzioni verbali di mio marito RI 1” (verbale d’interrogatorio del 19 febbraio 2004 di __________, pag. 2 a metà, act. 6 MP).

Con

altrettanta chiarezza dagli atti (in particolare, dal verbale 19 febbraio 2004

di __________, confermato l’8 marzo 2004, act. 11 MP, pag. 3 e 4) emerge che,

se in generale della parte amministrativa si occupava in prima persona la

donna, questo lavoro veniva comunque fatto “sempre con l’avvallo” del

marito (verb. citato pag. 2 in fine), che la decisione di chiedere le indennità

per intemperie spettava a lei e al marito (pag. 3 in fine, pag. 9) e che i rapporti giornalieri venivano “controllati ed eventualmente corretti”

da lei e dal marito (pag. 5). Perché sulla base di questi accertamenti il primo

giudice avrebbe arbitrariamente dedotto che l’imputato sapeva che sono stati

inviati al PA 1 formulari fasulli per ottenere indebite indennità per maltempo,

il ricorrente non lo ha né sostanziato né tanto meno debitamente motivato.

b) Ma

il giudice non si è basato solo sulle dichiarazioni della moglie. Egli ha

infatti circostanziato le responsabilità del qui imputato anche sulla base

delle citate testimonianze di alcuni ex dipendenti della società.

Se

è vero – come detto – che dalle citate testimonianze emerge che ad occuparsi

della redazione/correzione dei formulari era principalmente __________, questo

non rende ancora arbitrario l’accertamento del primo giudice della consapevolezza

e della partecipazione del marito, ritenuto che gli stessi testi hanno, nel

contempo, reso dichiarazioni che permettono di accertare – senza arbitrio – che

il ricorrente era al corrente del raggiro ai danni del PC 1

__________

ha chiaramente affermato che, quando firmò il formulario per intemperie del

mese di novembre 2002, era presente anche RI 1 (verbale di interrogatorio del

28 gennaio 2004, act. 1 MP pag. 2; sentenza, pag. 12 consid. 10) ed ha anche

affermato che la __________ era gestita dall’imputato mentre la moglie fungeva

soltanto da segretaria (act. 1 pag. 3).

Dove

il ricorrente scorga, in quel verbale, il ruolo di deus ex machina di __________,

non è dato di capire e il ricorrente non l’ha esplicitato.

La

pretesa inimicizia con RI 1 non è stata né comprovata, né tanto meno circostanziata

con esempi e riferimenti concreti che avrebbero dovuto indurre il giudice a

soppesare con cautela questa dichiarazione.

Per

quanto attiene alla dichiarazione di __________, il ricorrente si limita a sostenere

che al dibattimento __________ avrebbe “expressis verbis” smentito che RI

1 era presente alla riunione di inizio dicembre 2002. Tuttavia, dal verbale del

dibattimento nulla di tutto ciò emerge.

Nemmeno

dal verbale di interrogatorio del 3 marzo 2004 risulta che __________ abbia

dichiarato che “ad occuparsi di tutto” fosse __________ (act. 10 MP). Anzi,

l’ex dipendente ha dichiarato che RI 1 dirigeva la __________ (pag. 1), che il

suo superiore è RI 1 unitamente a __________ (pag. 1), che questi ultimi impartivano

gli ordini in punto all’orario di lavoro e le giornaliere (pag. 2), che

all’inizio di dicembre 2002 tutti i dipendenti erano stati convocati dai

coniugi Gallo per rifare le giornaliere (pag. 3) e che di solito la decisione

di rimanere sul cantiere spettava a RI 1 e __________ (pag. 4). Certo, __________

ha affermato anche che della contabilità e della gestione degli stipendi si

occupava __________, che a lei venivano consegnate le giornaliere e che

raccoglieva le firme da apporre sui formulari (pag. 1, 2, 3), ma questo ancora

non significa, come pretestuosamente sostenuto dal ricorrente, che lei da sola

si occupava “di tutto” escludendo il marito. Anzi. Inoltre, il contrario

– e, cioè che era il marito il vero dirigente dell’azienda – emerge con

chiarezza da tutte le audizioni testimoniali.

Considerandi

Lo

stesso discorso vale per le dichiarazioni rilasciate da __________ durante

l’interrogatorio del 20 febbraio 2004 (act. 8).

Invocare

una pretesa inimicizia dei tre ex dipendenti nei suoi confronti è – come detto

– affermazione che non trova riscontro da nessuna parte, dalle loro dichiarazioni

non trasparendo alcun astio nei suoi confronti.

Nemmeno

aiuta il ricorrente nella dimostrazione dell’arbitrio nell’accertamento del giudice

della sua consapevolezza dell’inganno il richiamo al suo essere un semplice

gessatore con conoscenze quasi nulle degli aspetti amministrativi. Infatti,

queste affermazioni sono smentite – oltre che dai testi – dalla sua stessa dichiarazione

di essersi occupato personalmente delle richieste nei mesi da maggio a novembre

2003.

c) Nemmeno

sono di sussidio alla tesi ricorsuale le dichiarazioni dei testi che, secondo RI

1.

avrebbero chiaramente indicato nella moglie l’unica artefice del raggiro ai

danni della Cassa di disoccupazione.

__________

(verbale d’interrogatorio del 19 febbraio 2004, act. 7 MP) ha infatti

dichiarato, come gli altri, che a dirigere la ditta era RI 1 (pag. 1):

pertanto, la dichiarazione secondo cui era la moglie ad occuparsi delle

questioni contabili (compresa la raccolta dei formulari firmati che a lei

andavano consegnati) non è, certamente, sufficiente a dimostrare che RI 1 era totalmente

estraneo ai fatti di cui al DA .

Lo

stesso vale per le dichiarazioni di __________ e __________ (20 febbraio 2004 e

3.

marzo 2004 , act. 8 e 9 MP).

Da

queste dichiarazioni non emerge nulla che possa contrastare le dichiarazioni

dei testi __________, __________ e __________. Al contrario, correttamente

interpretate, le loro dichiarazioni altro non fanno che confermare le altre.

Come detto, il fatto – dato per acquisito anche dal giudice di prima istanza –

che era alla moglie del titolare che andavano consegnate le giornaliere e che

era con lei che si discuteva delle eventuali correzioni non basta, ancora, ad

escludere la responsabilità di RI 1 – solidamente accertata sulla base delle

numerose emergenze istruttorie citate – ritenuto, poi, che, ad ogni modo,

singole incongruenze e imprecisioni, singole insufficienze istruttorie non

bastano a dimostrare l’arbitrarietà dell’apprezzamento complessivo del

materiale raccolto, apprezzamento in cui il giudice di prima istanza gode di

ampia libertà.

Infine,

va detto che dall’appunto inerente il rifiuto del primo giudice di sentire alcuni

testi proposti, il ricorrente non conclude nulla: in particolare, non pretende

che il giudice abbia anticipatamente apprezzato le prove offerte in modo arbitrario

(ricorso, pag. 11).

Ciò

ritenuto, su questo punto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va decisamente

respinto.

3.

Per

quanto attiene alla condanna per danneggiamentoRI 1 sostiene, dapprima, che il

suo proscioglimento dalle imputazioni di lesioni semplici, vie di fatto e

minaccia, dimostrerebbe la malafede di PC 2, “personaggio violento”, che

“si era preso a botte il giorno prima con un altro operaio”. Continua

rilevando come il comportamento tenuto da PC 2 quel giorno sia indicativo “di

una chiara predeterminazione per potersi costruire una fattispecie diversa

dalla realtà” e come sia “chiaramente un indizio di malafede” (ricorso, pag.

12.

e 13).

Il

ricorrente continua il suo esposto rilevando, in punto al tamponamento, di

essere lui stesso vittima dell’agire di PC 2, che si era immesso con la propria

auto in retromarcia “sulla pubblica via” senza accertarsi se questa

fosse sgombra.

Egli

sostiene, che i testimoni sentiti non sono attendibili: la prima (__________)

non avrebbe fatto altro che favorire un “compaesano”, la seconda (__________)

avrebbe invece cambiato versione al dibattimento affermando di avere visto

l’auto di PC 2 fare retromarcia, mentre nel suo primo interrogatorio avrebbe affermato

di avere visto PC 2 fermo dentro nell’auto.

Rileva,

inoltre, come i lievi danni causati alla Fiat Punto di PC 2 depongono contro la

dinamica dell’incidente ritenuta dal primo giudice secondo cui

quest’autovettura sarebbe stata catapultata dopo l’impatto con la Fiat Panda

dell’imputato – secondo quanto ritenuto dal giudice – per due o tre metri

contro il portone della casa dei vicini: se così fosse stato, i danni sarebbero

ben più gravi.

Precisa,

ancora, come il non avere avanzato pretese contro il denunciante è dovuto al

fatto che allo stadio attuale è lui ad essere prevenuto per il danneggiamento.

In

aggiunta, sostiene che dare peso alle dichiarazioni __________ secondo le quali

RI 1 si sarebbe vantato con lui di avere sfondato l’auto di PC 2, con cui

avrebbe delle vertenze giudiziarie in sospeso, indica come le prove a suo

carico siano “assolutamente misere” ritenuto che il teste ha riferito di

un “sentito dire” e che “il sentito dire non è mai stato un elemento

di prova sufficiente” (ricorso, pag. 13-15).

a) Il

primo giudice ha ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base delle

dichiarazioni di due testimoni oculari (__________ e __________) che hanno riferito

di avere visto chiaramente RI 1 avventarsi con la propria auto contro quella di

PC 2 che, a causa dell’impatto, é andata a sbattere contro il garage di un

vicino. Inoltre, entrambe le testimoni hanno dichiarato che la vittima era

visibilmente spaventata e disperata per i danni subìti (sentenza, pag. 21-22

consid. 17-18). Queste dichiarazioni – ha precisato il giudice – sono state

confermate anche al dibattimento. In particolare, è stato confermato che l’auto

di PC 2 era sulla proprietà __________, davanti al loro garage (o “perlomeno

non era completamente in strada”) e non, come sostenuto dal prevenuto,

sulla carreggiata, che questi – così ha ribadito __________ al dibattimento –

ha chiaramente manovrato l’auto “per virare a destra e cozzare contro l’auto

di PC 2” e che, per evitare di essere a loro volta investite dall’auto di PC

2, le testimoni hanno dovuto spostarsi (sentenza, pag. 23 consid. 18). Dalla

dinamica riferita dalle testimoni e dai danni sulle autovetture, che ne hanno

confermato la plausibilità, il primo giudice ha raggiunto l’intimo convincimento

anche in punto all’intenzionalità di RI 1 di tamponare volontariamente, virando

a destra, l’autovettura di PC 2 che “stava per immettersi” sulla strada

(sentenza, pag. 24 consid. 19). Le due donne hanno inoltre precisato di avere

visto RI 1, prima del tamponamento, visibilmente alterato e minaccioso nei

confronti di PC 2 (la teste __________ Manfreda ha addirittura riferito che RI

1.

“voleva chiaramente picchiare il ragazzo” e che la moglie dell’imputato

esortava PC 2 ad andarsene altrimenti “questa volta RI 1 ti ammazza”;

verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005

MP).

Il

ricorrente non si confronta con gli accertamenti del giudice sopra riassunti ma

altro non fa che contrapporre la propria versione dei fatti e i propri

apprezzamenti a quelli del primo giudice con una serie di considerazioni e di

deduzioni alternative, come se la Corte di cassazione e di revisione penale

fosse un’autorità di appello abilitata a rivedere liberamente anche gli

accertamenti di fatti e la valutazione delle prove.

Così

formulato, il ricorso non adempie nemmeno lontanamente i requisiti di un ricorso

per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio ed è, in questa sede, improponibile.

Esso

deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.

Va,

comunque, rilevato che, sulla base degli accertamenti riassunti al considerando

precedente, il primo giudice poteva ritenere, senza arbitrio, che l’intenzione

dell’imputato fosse quella di danneggiare l’auto di PC 2. Del resto, se la sua

intenzione non fosse stata questa e, quindi, se il tamponamento fosse stato

solo un banale incidente della circolazione, non si capisce perché non egli si

sia fermato per definire, dal punto di vista assicurativo, le responsabilità

della collisione ma si è, invece, allontanato (verbale di interrogatorio del 7

maggio 2005 di __________, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005 MP, pag. 2;

verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005 di __________, allegato act. 7 inc.

DA 3276/2005 MP, pag. 2; sentenza, pag. 25 in alto consid. 19).

Anche

gli attriti tra i due contendenti e i rispettivi comportamenti prima e dopo la

collisione sono stati accertati e vagliati dal giudice della pretura penale

(sentenza, pag. 24 e 25 consid. 19), per cui nessun rimprovero può essere mosso

al primo giudice nemmeno a questo riguardo.

Infine,

e a titolo abbondanziale, si rileva come __________ – la cui deposizione è

stata considerata dal giudice di prima istanza soltanto quale ulteriore

elemento di sostegno della tesi accusatoria – non abbia deposto di “un

sentito dire” ma abbia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,

dichiarato che “l’imputato si è vantato con lui di avere sfondato l’auto a

un dipendente con il quale aveva avuto una lite” (sentenza pag. 24 consid.

18). __________ ha, quindi, riferito di quanto lo stesso imputato ha detto a

lui direttamente, cioè di un fatto (le parole dell’imputato) di cui lui ha

avuto direttamente conoscenza. Non di un “sentito dire”. Non v’è,

infine, nulla in atti che indichi che il primo giudice abbia valutato in modo

arbitrario il valore probante di tale testimonianza che ha, in sostanza,

soltanto aggiunto forza probante ad una serie di altre precise e concordanti

emergenze istruttorie.

4.

Il

ricorrente, per finire, contesta la commisurazione delle aliquote giornaliere rimproverando

al giudice della Pretura penale di essersi basato sulle precedenti tassazioni

per fissare l’aliquota giornaliera in fr 200.– senza considerare l’attuale

peggioramento della sua situazione economica.

Non

potendo approfondire maggiormente la situazione finanziaria attuale

dell’imputato in assenza di notifiche di tassazioni più recenti, il primo

giudice avrebbe dovuto fissare in fr. 30.– l’aliquota giornaliera, prestando

fede alle sue dichiarazioni facenti stato di un’entrata mensile di fr. 3 000/3 500.– (ricorso,

pag. 16).

Anche

questa censura va respinta, in quanto il ricorrente non ha fornito documentazione

alcuna che potesse avvalorare una diminuita sua capacità finanziaria rispetto a

quella attestata dalle precedenti tassazioni (sentenza, pag. 28-29 consid. 22).

Va,

comunque, precisato che, qualora la pena pecuniaria oggi sospesa condizionalmente

(per un periodo di prova di 2 anni) dovesse divenire esecutiva, nella misura in

cui effettivamente, l’aliquota giornaliera fosse davvero sproporzionata

rispetto alla sua situazione finanziaria, egli potrà chiedere al giudice

dell’esecuzione della pena (GIAP) di ridurla (art. 36 cpv. 3 CP e art. 339 cpv.

1.

lett. a CPP).

Il

ricorso va, anche su questo punto, respinto.

5.

Gli

oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP),

che rifonderà a sua volta alla parte civile PC 2, che ha presentato osservazioni

al ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 700.– a titolo di

ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1.000.–

sono

posti a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 700.– per ripetibili ad PC 2.

3. Intimazione a:

;

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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