17.2007.68
Truffa: false indennità per intemperie. Danneggiamento: l'imputato si é intenzionalmente avventato con la propria auto contro quella della vittima
15 dicembre 2008Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2007.68
Data decisione, Autorità:
15.12.2008, CCRP
Titolo:
Truffa: false indennità per intemperie. Danneggiamento: l'imputato si é intenzionalmente avventato con la propria auto contro quella della vittima
DANNEGGIAMENTO
TRUFFA
art. 144 CPS
art. 146 CPS
Incarto n.
17.2007.68
Lugano
15 dicembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29
ottobre 2007 presentato da
RI 1fu __________ e fu __________a nata __________, attinente
di __________, nato a __________ (I) il 20 febbraio 1964, domiciliato a __________,
coniugato, __________
PA 1, )
contro la sentenza emanata il 26 settembre 2007 dal
giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il
ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto d’accusa del 7 settembre 2005 (DA 3276/2005) il
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di truffa, per avere, a __________,
nei mesi di novembre-dicembre 2002 e novembre-dicembre 2003, in correità con la moglie__________, agendo in qualità di organi o di dirigenti effettivi della
__________, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari del PC 1
compilando i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie” con dati
inveritieri, segnatamente indicando su tali formulari che il personale
dell’azienda aveva perso delle ore a seguito di intemperie che avevano impedito
il normale svolgimento del lavoro di 7 operai per 12 giorni nel corso del mese
di novembre 2002 e per 5 giorni nel corso del mese di novembre 2003, mentre in
realtà il personale dell’azienda risultava impiegato al 100%, ovvero per 8 ore
al giorno, rispettivamente aveva potuto svolgere almeno qualche ora di lavoro
su altri cantieri o all’interno, oppure era assente dal posto di lavoro per
altri motivi, segnatamente per motivi di formazione o motivi personali, facendo
altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli
alla cassa disoccupazione del PC 1, inducendola a versare alla __________
indennità per orario ridotto in realtà non dovute per i mesi di novembre 2002 e
novembre 2003 di complessivi fr. 19 663.95.
Il
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole anche di lesioni semplici (per
avere, 13 gennaio 2005, a __________, colpito CIVI 2 con calci e pugni),
danneggiamento (per avere, ancora il 13 gennaio 2005, a __________, tamponato intenzionalmente con la sua l’autovettura di CIVI 2) e minaccia (per avere,
sempre il 13 gennaio 2005, a __________, minacciato di morte CIVI 2).
In
applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell’accusato alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni.
Il
magistrato d’accusa ha inoltre condannato RI 1 a rifondere alla parte civile PC
1 in solido con la moglie, fr. 19
663.95 a titolo di risarcimento
e lo ha condannato al pagamento della tassa e spese giudiziarie per complessivi
fr. 400.–.
Al
decreto di accusa RI 1 ha interposto opposizione.
B. Con
decreto d’accusa 7 settembre 2005 (DA 3277/2005) il procuratore pubblico ha
ritenuto __________ autrice colpevole di truffa per avere commesso, in correità
con RI 1, le stesse azioni descritte nel decreto di accusa emesso a carico del
marito RI 1 (DA 3276/2005), nelle stesse circostanze di luogo e di tempo. Ne ha
proposto, quindi, la condanna alla pena di 40 giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Il
magistrato d’accusa ha, inoltre, condannato la donna a rifondere alla parte
civile PC 1, in solido con RI 1, l’importo di fr.
19 663.95 a titolo di risarcimento e al pagamento della tassa e spese
giudiziarie per complessivi fr. 200.–.
__________
ha interposto opposizione al decreto di accusa.
Al
dibattimento, l’imputata ha ritirato l’opposizione.
È
evidentemente a seguito di un errore che in sentenza è stato riportato che,
visto il ritiro dell’opposizione, “il procedimento penale aperto dal Ministero
pubblico nei suoi confronti è divenuto privo d’oggetto ed è stato stralciato
dai ruoli”. In realtà, infatti, il ritiro dell’opposizione ha avuto quale
effetto che il DA emanato nei confronti della donna è cresciuto in giudicato
(act. 7), mettendo fine al procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico.
C. Statuendo
sull’opposizione di RI 1, con sentenza del 26 settembre 2007 il giudice della
Pretura penale lo ha dichiarato autore colpevole di truffa e danneggiamento,
mentre lo ha prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici, vie di fatto e
minaccia. Il giudice lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere di fr. 200.– cadauna per un totale di fr. 9 000.–, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Il primo
giudice lo ha inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 1 500.– che, in caso
di mancato pagamento, verrà commutata in una pena detentiva di 15 giorni. Le
tasse e le spese giudiziarie sono state poste a carico dell’accusato in ragione
di fr. 1 204.–, mentre fr. 176.– a carico dello Stato.
Il
giudice ha, inoltre, rinviato PC 2 al foro civile per le pretese di tale natura
ed ha dichiarato priva di oggetto la pretesa civile fatta valere dal PC 1.
D. Contro
la sentenza appena citata, RI 1 ha introdotto il 28 settembre 2007 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta, presentata il 29 ottobre 2007, egli postula, in via principale, il suo
totale proscioglimento e, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
In
subordine, chiede che, nell’eventualità di una condanna, gli venga inflitta
un’aliquota giornaliera di fr. 30.–.
Con
osservazioni 19 e 26 novembre 2007, il procuratore pubblico e la parte civile PC
2 propongono di respingere il ricorso.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. In
relazione alla condanna per truffa, il ricorrente sostiene che il primo giudice
è caduto in arbitrio accertando la sua consapevolezza circa il carattere
indebito delle richieste di indennità per intemperie, da un lato poiché avrebbe
dedotto dalle emergenze istruttorie fatti che non potevano essere dedotti,
d’altra parte poiché non avrebbe valutato nel loro complesso le deposizioni dei
testi ma di esse avrebbe ritenuto soltanto le dichiarazioni che potevano essere
lette a suo carico e non quelle – secondo lui preponderanti – che andavano a
suo favore.
Motivando
tale censura, il ricorrente sostiene, dapprima, che dalla dichiarazione della
moglie secondo cui la decisione di far capo alle indennità per intemperie era
stata presa da entrambi il giudice della Pretura penale non poteva dedurre – se
non arbitrariamente – che egli fosse pure al corrente delle di lei manovre fraudolente
o che addirittura abbia collaborato alla loro messa in atto.
In secondo
luogo, il ricorrente sostiene che il primo giudice non ha considerato nel loro
insieme le dichiarazioni dei testi di cui si è limitato a riportare i passaggi
che indicano – seppur in modo non chiarissimo – un suo coinvolgimento dimenticando che dalle altre deposizioni emerge con chiarezza che era la moglie il deus ex machina
dell’imbroglio e dimostra la sua estraneità agli illeciti.
Sempre
secondo il ricorrente, il giudice è, inoltre, caduto in arbitrio non considerando
debitamente, nella valutazione delle testimonianze, il sentimento di inimicizia
maturato nei suoi confronti dagli operai che lo avrebbero accusato a causa del
loro licenziamento e non dando il giusto risalto al fatto ch’egli era soprattutto
un “uomo di cantiere” e che la contabilità e la gestione amministrativa della
ditta era di competenza esclusiva della moglie.
A riprova
della sua estraneità ai fatti egli allega che, quando per un corto periodo (da
maggio a ottobre 2003) lui si era occupato di persona delle “giornaliere”, non
è stato registrato nulla di irregolare per quanto attiene alle indennità per
intemperie.
Infine –
conclude il ricorrente – al dibattimento nemmeno sono stati sentiti tutti i
testi da lui proposti per dimostrare la sua estraneità ai fatti (ricorso, pag.
3-12).
2.1. Appurati
Fatti
i presupposti oggettivi del reato di truffa – non contestati dal prevenuto – il
giudice della Pretura penale ha proceduto alla verifica di quelli soggettivi,
analizzando le dichiarazioni degli operai coinvolti e della moglie
dell’imputato per concludere che, dall’insieme delle testimonianze, emergeva “la
volontà di RI 1 di voler presentare delle domande di indennità per intemperie
per mezzo di moduli contenenti indicazioni non corrette, sì da permettere alla
ditta __________, di cui egli era presidente, di arricchirsi indebitamente ,
nella misura in cui non aveva diritto alle note indennità, giacché i suoi
operai erano stati impiegati altrove o erano assenti dal lavoro per altre
ragioni durante i giorni asseritamente indicati come di intemperie” (sentenza,
pag. 17).
a) Come
detto, il giudice della Pretura penale ha fondato il proprio convincimento,
dapprima, sulle deposizioni di __________, __________ e __________, tre ex
dipendenti della società, ritenendo, in particolare, indizianti la consapevolezza
di RI 1 le seguenti dichiarazioni:
-
__________ ha riferito che RI 1 era presente quando __________ gli aveva
chiesto di firmare un formulario contenente indicazioni “fuorvianti” per
la cassa di disoccupazione, in particolare in cui venivano indicati più giorni
di sospensione del lavoro a causa di pioggia di quelli realmente successi.
-
__________ ha ammesso di avere indicato dei giorni di pioggia nelle tabelle
nonostante gli operai della ditta avessero regolarmente lavorato seguendo le disposizioni
date in tal senso da RI 1.
-
__________ ha affermato che, in alternativa al capo-cantiere, era RI 1 che impartiva
agli operai precise direttive in merito alla registrazione degli orari di lavoro
e che questi ha, inoltre, partecipato, verso la fine di novembre/inizio dicembre 2002, ad una riunione in occasione della quale
erano state rifatte delle “giornaliere” secondo le indicazioni dei titolari
della società.
b) Il
primo giudice ha, poi, fondato il suo convincimento circa la consapevolezza di RI
1 sulle dichiarazioni della moglie. In particolare, il giudice ha rilevato come
la moglie del prevenuto abbia dichiarato che lei allestiva i moduli sulla base,
oltre che dei documenti che le venivano consegnati dagli operai e dal capocantiere, delle istruzioni verbali che le dava il marito che supervisionava anche la parte
amministrativa della società.
Ritenuto,
quindi, come le dichiarazioni della moglie dell’imputato collimassero con
quanto riferito dagli ex dipendenti __________, __________ e __________
(quest’ultimo in particolare avendo esplicitamente riferito della riunione tenutasi
a fine novembre/inizio dicembre 2002) e ritenuto come l’imputato stesso avesse
dichiarato di conoscere la procedura per ottenere le indennità per intemperie
dalla cassa di disoccupazione, in quanto inoltre egli stesso per un certo
periodo si era occupato dell’allestimento delle tabelle “presenza operai”, il
giudice ha concluso per il pieno coinvolgimento di RI 1 nella truffa ai danni
del PC 1I (sentenza, pag. 9-18 consid. 8-14).
2.2. Quanto l’autore di un reato sa,
vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV
53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag.
3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Pertanto, le
constatazioni del primo giudice relative al foro interiore di un soggetto –
cioè, ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o
immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena
o ridotta di commettere un illecito – possono essere
criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per
arbitrio (cfr., sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso per analogia, sempre sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i
richiami alla nota 182; Corboz,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).
2.3. Il
caso in esame pone da una parte la tesi dell’accusa, avallata dal primo
giudice, secondo cui RI 1 sapeva, in quanto con essa concertate, delle azioni
truffaldine della moglie, dall’altra la tesi ricorsuale intesa a negare ogni
sua partecipazione alle azioni truffaldine della moglie.
a) Il
ricorrente in sostanza si limita a contrapporre il suo parere a quello del
primo giudice. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio
non basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa
valutazione delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare
perché, accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza,
la Corte di merito sia trascesa in un risultato insostenibile.
Ora,
pretendere di sostenere l’arbitrio affermando che dalla dichiarazione della
moglie secondo cui la decisione di far capo alle indennità per intemperie é
stata presa da entrambi non può essere dedotto ch’egli fosse al corrente delle
manovre fraudolente della consorte, non è serio poiché denota un approccio
all’analisi delle emergenze istruttorie volutamente e strumentalmente
riduttivo.
Infatti,
se è vero che emerge dagli atti (dalla dichiarazioni della moglie di RI 1 e da
quelle degli operai sentiti e, in particolare, dagli stralci di verbali
riportati nel ricorso) che era la donna ad occuparsi materialmente delle
richieste d’indennizzo alle autorità, questo non basta a dimostrare l’arbitrio
nell’accertamento del giudice della Pretura penale secondo cui marito e moglie
hanno agito di concerto.
In
effetti, dagli atti emerge anche con chiarezza – così come il giudice di prime
cure ha accertato – che la donna allestiva i formulari per la richiesta sulla
base della documentazione che le veniva consegnata (dagli operai e dai capocantiere) e delle “istruzioni verbali di mio marito RI 1” (verbale d’interrogatorio del 19 febbraio 2004 di __________, pag. 2 a metà, act. 6 MP).
Con
altrettanta chiarezza dagli atti (in particolare, dal verbale 19 febbraio 2004
di __________, confermato l’8 marzo 2004, act. 11 MP, pag. 3 e 4) emerge che,
se in generale della parte amministrativa si occupava in prima persona la
donna, questo lavoro veniva comunque fatto “sempre con l’avvallo” del
marito (verb. citato pag. 2 in fine), che la decisione di chiedere le indennità
per intemperie spettava a lei e al marito (pag. 3 in fine, pag. 9) e che i rapporti giornalieri venivano “controllati ed eventualmente corretti”
da lei e dal marito (pag. 5). Perché sulla base di questi accertamenti il primo
giudice avrebbe arbitrariamente dedotto che l’imputato sapeva che sono stati
inviati al PA 1 formulari fasulli per ottenere indebite indennità per maltempo,
il ricorrente non lo ha né sostanziato né tanto meno debitamente motivato.
b) Ma
il giudice non si è basato solo sulle dichiarazioni della moglie. Egli ha
infatti circostanziato le responsabilità del qui imputato anche sulla base
delle citate testimonianze di alcuni ex dipendenti della società.
Se
è vero – come detto – che dalle citate testimonianze emerge che ad occuparsi
della redazione/correzione dei formulari era principalmente __________, questo
non rende ancora arbitrario l’accertamento del primo giudice della consapevolezza
e della partecipazione del marito, ritenuto che gli stessi testi hanno, nel
contempo, reso dichiarazioni che permettono di accertare – senza arbitrio – che
il ricorrente era al corrente del raggiro ai danni del PC 1
__________
ha chiaramente affermato che, quando firmò il formulario per intemperie del
mese di novembre 2002, era presente anche RI 1 (verbale di interrogatorio del
28 gennaio 2004, act. 1 MP pag. 2; sentenza, pag. 12 consid. 10) ed ha anche
affermato che la __________ era gestita dall’imputato mentre la moglie fungeva
soltanto da segretaria (act. 1 pag. 3).
Dove
il ricorrente scorga, in quel verbale, il ruolo di deus ex machina di __________,
non è dato di capire e il ricorrente non l’ha esplicitato.
La
pretesa inimicizia con RI 1 non è stata né comprovata, né tanto meno circostanziata
con esempi e riferimenti concreti che avrebbero dovuto indurre il giudice a
soppesare con cautela questa dichiarazione.
Per
quanto attiene alla dichiarazione di __________, il ricorrente si limita a sostenere
che al dibattimento __________ avrebbe “expressis verbis” smentito che RI
1 era presente alla riunione di inizio dicembre 2002. Tuttavia, dal verbale del
dibattimento nulla di tutto ciò emerge.
Nemmeno
dal verbale di interrogatorio del 3 marzo 2004 risulta che __________ abbia
dichiarato che “ad occuparsi di tutto” fosse __________ (act. 10 MP). Anzi,
l’ex dipendente ha dichiarato che RI 1 dirigeva la __________ (pag. 1), che il
suo superiore è RI 1 unitamente a __________ (pag. 1), che questi ultimi impartivano
gli ordini in punto all’orario di lavoro e le giornaliere (pag. 2), che
all’inizio di dicembre 2002 tutti i dipendenti erano stati convocati dai
coniugi Gallo per rifare le giornaliere (pag. 3) e che di solito la decisione
di rimanere sul cantiere spettava a RI 1 e __________ (pag. 4). Certo, __________
ha affermato anche che della contabilità e della gestione degli stipendi si
occupava __________, che a lei venivano consegnate le giornaliere e che
raccoglieva le firme da apporre sui formulari (pag. 1, 2, 3), ma questo ancora
non significa, come pretestuosamente sostenuto dal ricorrente, che lei da sola
si occupava “di tutto” escludendo il marito. Anzi. Inoltre, il contrario
– e, cioè che era il marito il vero dirigente dell’azienda – emerge con
chiarezza da tutte le audizioni testimoniali.
Considerandi
Lo
stesso discorso vale per le dichiarazioni rilasciate da __________ durante
l’interrogatorio del 20 febbraio 2004 (act. 8).
Invocare
una pretesa inimicizia dei tre ex dipendenti nei suoi confronti è – come detto
– affermazione che non trova riscontro da nessuna parte, dalle loro dichiarazioni
non trasparendo alcun astio nei suoi confronti.
Nemmeno
aiuta il ricorrente nella dimostrazione dell’arbitrio nell’accertamento del giudice
della sua consapevolezza dell’inganno il richiamo al suo essere un semplice
gessatore con conoscenze quasi nulle degli aspetti amministrativi. Infatti,
queste affermazioni sono smentite – oltre che dai testi – dalla sua stessa dichiarazione
di essersi occupato personalmente delle richieste nei mesi da maggio a novembre
2003.
c) Nemmeno
sono di sussidio alla tesi ricorsuale le dichiarazioni dei testi che, secondo RI
1.
avrebbero chiaramente indicato nella moglie l’unica artefice del raggiro ai
danni della Cassa di disoccupazione.
__________
(verbale d’interrogatorio del 19 febbraio 2004, act. 7 MP) ha infatti
dichiarato, come gli altri, che a dirigere la ditta era RI 1 (pag. 1):
pertanto, la dichiarazione secondo cui era la moglie ad occuparsi delle
questioni contabili (compresa la raccolta dei formulari firmati che a lei
andavano consegnati) non è, certamente, sufficiente a dimostrare che RI 1 era totalmente
estraneo ai fatti di cui al DA .
Lo
stesso vale per le dichiarazioni di __________ e __________ (20 febbraio 2004 e
3.
marzo 2004 , act. 8 e 9 MP).
Da
queste dichiarazioni non emerge nulla che possa contrastare le dichiarazioni
dei testi __________, __________ e __________. Al contrario, correttamente
interpretate, le loro dichiarazioni altro non fanno che confermare le altre.
Come detto, il fatto – dato per acquisito anche dal giudice di prima istanza –
che era alla moglie del titolare che andavano consegnate le giornaliere e che
era con lei che si discuteva delle eventuali correzioni non basta, ancora, ad
escludere la responsabilità di RI 1 – solidamente accertata sulla base delle
numerose emergenze istruttorie citate – ritenuto, poi, che, ad ogni modo,
singole incongruenze e imprecisioni, singole insufficienze istruttorie non
bastano a dimostrare l’arbitrarietà dell’apprezzamento complessivo del
materiale raccolto, apprezzamento in cui il giudice di prima istanza gode di
ampia libertà.
Infine,
va detto che dall’appunto inerente il rifiuto del primo giudice di sentire alcuni
testi proposti, il ricorrente non conclude nulla: in particolare, non pretende
che il giudice abbia anticipatamente apprezzato le prove offerte in modo arbitrario
(ricorso, pag. 11).
Ciò
ritenuto, su questo punto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va decisamente
respinto.
3.
Per
quanto attiene alla condanna per danneggiamentoRI 1 sostiene, dapprima, che il
suo proscioglimento dalle imputazioni di lesioni semplici, vie di fatto e
minaccia, dimostrerebbe la malafede di PC 2, “personaggio violento”, che
“si era preso a botte il giorno prima con un altro operaio”. Continua
rilevando come il comportamento tenuto da PC 2 quel giorno sia indicativo “di
una chiara predeterminazione per potersi costruire una fattispecie diversa
dalla realtà” e come sia “chiaramente un indizio di malafede” (ricorso, pag.
12.
e 13).
Il
ricorrente continua il suo esposto rilevando, in punto al tamponamento, di
essere lui stesso vittima dell’agire di PC 2, che si era immesso con la propria
auto in retromarcia “sulla pubblica via” senza accertarsi se questa
fosse sgombra.
Egli
sostiene, che i testimoni sentiti non sono attendibili: la prima (__________)
non avrebbe fatto altro che favorire un “compaesano”, la seconda (__________)
avrebbe invece cambiato versione al dibattimento affermando di avere visto
l’auto di PC 2 fare retromarcia, mentre nel suo primo interrogatorio avrebbe affermato
di avere visto PC 2 fermo dentro nell’auto.
Rileva,
inoltre, come i lievi danni causati alla Fiat Punto di PC 2 depongono contro la
dinamica dell’incidente ritenuta dal primo giudice secondo cui
quest’autovettura sarebbe stata catapultata dopo l’impatto con la Fiat Panda
dell’imputato – secondo quanto ritenuto dal giudice – per due o tre metri
contro il portone della casa dei vicini: se così fosse stato, i danni sarebbero
ben più gravi.
Precisa,
ancora, come il non avere avanzato pretese contro il denunciante è dovuto al
fatto che allo stadio attuale è lui ad essere prevenuto per il danneggiamento.
In
aggiunta, sostiene che dare peso alle dichiarazioni __________ secondo le quali
RI 1 si sarebbe vantato con lui di avere sfondato l’auto di PC 2, con cui
avrebbe delle vertenze giudiziarie in sospeso, indica come le prove a suo
carico siano “assolutamente misere” ritenuto che il teste ha riferito di
un “sentito dire” e che “il sentito dire non è mai stato un elemento
di prova sufficiente” (ricorso, pag. 13-15).
a) Il
primo giudice ha ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base delle
dichiarazioni di due testimoni oculari (__________ e __________) che hanno riferito
di avere visto chiaramente RI 1 avventarsi con la propria auto contro quella di
PC 2 che, a causa dell’impatto, é andata a sbattere contro il garage di un
vicino. Inoltre, entrambe le testimoni hanno dichiarato che la vittima era
visibilmente spaventata e disperata per i danni subìti (sentenza, pag. 21-22
consid. 17-18). Queste dichiarazioni – ha precisato il giudice – sono state
confermate anche al dibattimento. In particolare, è stato confermato che l’auto
di PC 2 era sulla proprietà __________, davanti al loro garage (o “perlomeno
non era completamente in strada”) e non, come sostenuto dal prevenuto,
sulla carreggiata, che questi – così ha ribadito __________ al dibattimento –
ha chiaramente manovrato l’auto “per virare a destra e cozzare contro l’auto
di PC 2” e che, per evitare di essere a loro volta investite dall’auto di PC
2, le testimoni hanno dovuto spostarsi (sentenza, pag. 23 consid. 18). Dalla
dinamica riferita dalle testimoni e dai danni sulle autovetture, che ne hanno
confermato la plausibilità, il primo giudice ha raggiunto l’intimo convincimento
anche in punto all’intenzionalità di RI 1 di tamponare volontariamente, virando
a destra, l’autovettura di PC 2 che “stava per immettersi” sulla strada
(sentenza, pag. 24 consid. 19). Le due donne hanno inoltre precisato di avere
visto RI 1, prima del tamponamento, visibilmente alterato e minaccioso nei
confronti di PC 2 (la teste __________ Manfreda ha addirittura riferito che RI
1.
“voleva chiaramente picchiare il ragazzo” e che la moglie dell’imputato
esortava PC 2 ad andarsene altrimenti “questa volta RI 1 ti ammazza”;
verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005
MP).
Il
ricorrente non si confronta con gli accertamenti del giudice sopra riassunti ma
altro non fa che contrapporre la propria versione dei fatti e i propri
apprezzamenti a quelli del primo giudice con una serie di considerazioni e di
deduzioni alternative, come se la Corte di cassazione e di revisione penale
fosse un’autorità di appello abilitata a rivedere liberamente anche gli
accertamenti di fatti e la valutazione delle prove.
Così
formulato, il ricorso non adempie nemmeno lontanamente i requisiti di un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio ed è, in questa sede, improponibile.
Esso
deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
Va,
comunque, rilevato che, sulla base degli accertamenti riassunti al considerando
precedente, il primo giudice poteva ritenere, senza arbitrio, che l’intenzione
dell’imputato fosse quella di danneggiare l’auto di PC 2. Del resto, se la sua
intenzione non fosse stata questa e, quindi, se il tamponamento fosse stato
solo un banale incidente della circolazione, non si capisce perché non egli si
sia fermato per definire, dal punto di vista assicurativo, le responsabilità
della collisione ma si è, invece, allontanato (verbale di interrogatorio del 7
maggio 2005 di __________, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005 MP, pag. 2;
verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005 di __________, allegato act. 7 inc.
DA 3276/2005 MP, pag. 2; sentenza, pag. 25 in alto consid. 19).
Anche
gli attriti tra i due contendenti e i rispettivi comportamenti prima e dopo la
collisione sono stati accertati e vagliati dal giudice della pretura penale
(sentenza, pag. 24 e 25 consid. 19), per cui nessun rimprovero può essere mosso
al primo giudice nemmeno a questo riguardo.
Infine,
e a titolo abbondanziale, si rileva come __________ – la cui deposizione è
stata considerata dal giudice di prima istanza soltanto quale ulteriore
elemento di sostegno della tesi accusatoria – non abbia deposto di “un
sentito dire” ma abbia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
dichiarato che “l’imputato si è vantato con lui di avere sfondato l’auto a
un dipendente con il quale aveva avuto una lite” (sentenza pag. 24 consid.
18). __________ ha, quindi, riferito di quanto lo stesso imputato ha detto a
lui direttamente, cioè di un fatto (le parole dell’imputato) di cui lui ha
avuto direttamente conoscenza. Non di un “sentito dire”. Non v’è,
infine, nulla in atti che indichi che il primo giudice abbia valutato in modo
arbitrario il valore probante di tale testimonianza che ha, in sostanza,
soltanto aggiunto forza probante ad una serie di altre precise e concordanti
emergenze istruttorie.
4.
Il
ricorrente, per finire, contesta la commisurazione delle aliquote giornaliere rimproverando
al giudice della Pretura penale di essersi basato sulle precedenti tassazioni
per fissare l’aliquota giornaliera in fr 200.– senza considerare l’attuale
peggioramento della sua situazione economica.
Non
potendo approfondire maggiormente la situazione finanziaria attuale
dell’imputato in assenza di notifiche di tassazioni più recenti, il primo
giudice avrebbe dovuto fissare in fr. 30.– l’aliquota giornaliera, prestando
fede alle sue dichiarazioni facenti stato di un’entrata mensile di fr. 3 000/3 500.– (ricorso,
pag. 16).
Anche
questa censura va respinta, in quanto il ricorrente non ha fornito documentazione
alcuna che potesse avvalorare una diminuita sua capacità finanziaria rispetto a
quella attestata dalle precedenti tassazioni (sentenza, pag. 28-29 consid. 22).
Va,
comunque, precisato che, qualora la pena pecuniaria oggi sospesa condizionalmente
(per un periodo di prova di 2 anni) dovesse divenire esecutiva, nella misura in
cui effettivamente, l’aliquota giornaliera fosse davvero sproporzionata
rispetto alla sua situazione finanziaria, egli potrà chiedere al giudice
dell’esecuzione della pena (GIAP) di ridurla (art. 36 cpv. 3 CP e art. 339 cpv.
1.
lett. a CPP).
Il
ricorso va, anche su questo punto, respinto.
5.
Gli
oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP),
che rifonderà a sua volta alla parte civile PC 2, che ha presentato osservazioni
al ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 700.– a titolo di
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1.000.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 700.– per ripetibili ad PC 2.
3. Intimazione a:
–
–
;
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster