17.2007.69
Truffa; il diritto penale non protegge chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione; definizione d'inganno astuto. Distinzione tra documento ai sensi dell'art. 251 CPS e certificato medico ai
3 novembre 2008Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2007.69
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, CCRP
Titolo:
Truffa; il diritto penale non protegge chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione; definizione d'inganno astuto. Distinzione tra documento ai sensi dell'art. 251 CPS e certificato medico ai sensi dell'art. 318 CPS
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FALSO CERTIFICATO MEDICO
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 CPS
art. 318 CPS
Incarto n.
17.2007.69
Lugano
3 novembre
2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, f.f. presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 18 ottobre 2007 presentato da
RI 1(patrocinato dall’avv PA 1)
contro la sentenza emanata l’11 settembre 2007 dal presidente della
Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza
dell’11 settembre 2007 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto RI 1
autore colpevole di ripetuta complicità in truffa per avere, a __________ ,
nel periodo tra maggio 1995 e gennaio 1997, nella sua qualità di direttore sanitario
della Clinica psichiatrica denominata “__________ ”, facente capo al dr. med. __________
(proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare in
particolare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dr. med. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare
con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse
malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di terzi, consistenti in particolare nel pagamento di
fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie. L’inganno astuto si è
configurato avendo egli personalmente partecipato all’allestimento di
documentazione medica, attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in
realtà mai fornite che sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di
controlli – degenze e prestazioni in realtà mai avvenute; in particolare per
avere allestito svariata documentazione medica inveritiera quale ad esempio rapporti
di entrata/uscita pazienti e richieste di copertura assicurativa per le casse malati
relativa a una decina di degenze fittizie accertate dalla Corte delle assise
criminali che ha processato __________ . Fra la documentazione fittizia
v’erano certificati medici d’entrata, certificati medici d’uscita, rapporti di
dimissioni, documenti relativi ai pazienti, richieste di prolungo (v.
dettaglio, sentenza, pag. 24). Stando alla sentenza impugnata, questi documenti
fittizi venivano firmati anche personalmente dall’accusato nella sua qualità di
direttore sanitario ed erano tali da comprovare – contrariamente al vero – la
degenza dei pazienti nella struttura sanitaria e giustificare così le relative
fatture alle casse malati, in specie riguardo la durata delle degenze (diaria)
e delle prestazioni sanitarie fornite. Nel periodo in cui l’accusato è stato direttore
sanitario della clinica “__________ ”, sono state emesse diverse fatture false,
in seguito pagate dalle casse malati __________ , unitamente a quelle di altre
degenze fittizie, così come accertato dalla Corte delle Assise criminali che ha
processato il dr. med. __________ .
RI
1 è stato inoltre condannato per ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________
, nel periodo compreso tra maggio 1995 e gennaio 1997, nella sua qualità di
direttore sanitario presso la Clinica psichiatrica “__________ ”, a scopo d’indebito
profitto altrui, in particolare per assecondare le malversazioni indicate per
il reato di complicità in truffa, formato (e/o accettato che venissero formati
da altri collaboratori della clinica) in un imprecisato numero di occasioni, ma
almeno quattro, documenti falsi, da lui poi anche firmati personalmente. Detti
documenti medici fittizi (v. dettaglio sentenza, pag. 25) erano tali da comprovare,
contrariamente al vero, la degenza dei pazienti coinvolti nella struttura
medica e giustificare così le relative fatture alle casse malati.
B. In
applicazione della pena, il presidente della Pretura penale ha condannato RI 1
alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.– cadauna per un
totale di fr. 10 850.–, pena sospesa per un periodo di prova di 2 anni. RI 1 è
stato inoltre condannato a pagare una multa di fr. 2 000.–, che in caso di
mancato pagamento verrà commutata in pena detentiva sostitutiva di 20 giorni.
Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie
per complessivi fr. 1 733.–.
C. Contro
la sentenza predetta RI 1 ha inoltrato l’11 settembre 2007 una dichiarazione di
ricorso alla Corte e di cassazione e di revisione penale. Nella sua motivazione
scritta del 18 ottobre 2007 egli chiede in via principale di essere prosciolto
da entrambi i capi d’imputazione e il conseguente annullamento della sentenza. In
via subordinata chiede che la sentenza venga annullata e gli atti rinviati ad
un altro giudice per un nuovo giudizio. Con osservazioni del 14 novembre 2007
il procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett.
a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178.
con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte
le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1
pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2.
Il
ricorrente esordisce narrando il suo passato lavorativo presso la Clinica __________
, in particolare illustrando quali erano i suoi compiti e soprattutto sottolineando
la sua contrarietà al sistema di fatturazione esatto dal dr. med. __________ .
Nel “lunghissimo elenco di correi e complici” di __________ non risulterebbe
il nome del ricorrente (ricorso, pag. 3-6).
Queste
prime battute sono all’evidenza irricevibili. Non è narrando e ripercorrendo
alcune vicessitudini e suoi atteggiamenti – per lo più in contrasto con le
indicazioni del titolare della Clinica – che il ricorrente può sperare di
ottenere qualcosa in cassazione, dove invece, nell’ambito di una censura di
arbitrio (art. 288 lett. c CPP) occorre designare con precisione, in primo
luogo, qual è l’accertamento contestato. Non spetta però evidentemente a questa
Corte farlo, specie di fronte ad argomentazioni che – come del resto tutto
l’allegato – sembrano più mirate a contestare, per scelta strategica, ogni
passaggio della sentenza, piuttosto che singoli aspetti del procedimento,
analogamente a quanto avviene nel processo civile per gli allegati di causa.
Impostato in questo modo, il gravame non consente un’analisi puntale e proficua.
3.
Il
ricorrente sostiene che i documenti da lui sottoscritti non sono delle fatture
e come tali non apparterrebbero al “castello truffaldino costruito dal dr. med.
__________ ”. Subordinatamente, sostiene il ricorrente, il procuratore
pubblico avrebbe dovuto provare, e il primo giudice accertare, se veramente la
documentazione sottoscritta dal ricorrente fosse “una parte costitutiva o perlomeno
un accessorio di questo Lügengebäude” e abbia “effettivamente aiutato il dr.
med. __________ a commettere la truffa”. Il presidente della Pretura penale
non avrebbe accertato, inoltre, se la documentazione era “atta ad ingannare la
vittima”, se questa sia caduta in errore e sulla base di questo l’abbia
determinata a disporre del suo patrimonio e se alla vittima sia imputabile una
concolpa (per non avere effettuato i controlli che s’imponevano). Ritenere che
i cardex fungessero da base per la fatturazione, sarebbe, sottolinea il
ricorrente, “errato e arbitrario”. Inoltre, le dichiarazioni della dr.ssa __________
dimostrerebbero come le richieste di prolungo “non venivano allestite dalla segretaria
e neppure dal ricorrente”; quindi, l’allestimento delle fatture seguiva, spiega
il ricorrente, “un iter completamente diverso rispetto a quello per
l’allestimento della documentazione medica”. Il giudice avrebbe quindi confuso
“queste due procedure”, considerando l’allestimento di tutta questa documentazione
(fatture e documentazione medica) “come parte di un unico disegno truffaldino
per ottenere il pagamento delle fatture”; il fatto che sia stato provato che
queste sono state pagate, ancora non vorrebbe dire che la documentazione
sottoscritta dal ricorrente sia “effettivamente servita ad aiutare il dr. med. __________
a commettere la truffa”. Il ricorrente elenca infine le degenze per la quali
egli ha sottoscritto della documentazione, ma che non ritiene parte del
“Lügengebäude” (ricorso, pag. 6-16).
3.1
Il
primo giudice ha desunto dalla “sentenza __________ ” che i cardex (cartella dove
venivano annotati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze dei
pazienti) fungevano anche da base per la fatturazione; il “certosino lavoro di
analisi effettuato in aula per le singole degenze” è stato possibile, spiega il
giudice, grazie alle annotazioni nei cardex. Inoltre, i cardex servivano pure
al medico per allestire o quantomeno firmare le richieste di prolungo della
copertura assicurativa alle casse malati per i pazienti degenti in clinica;
l’accusato, ha precisato il giudice, ha ammesso di aver sottoscritto
personalmente i documenti indicati nel decreto di accusa, a eccezione di
quattro di essi. Il presidente della Pretura penale ha inoltre precisato che “il
penultimo anello del castello truffaldino” era costituito dall’allestimento
delle fatture per le degenze fittizie, e che ciò avveniva a opera del personale
amministrativo attivo nel segretariato delle cliniche (sentenza, pag. 10
consid. 5b). Prendendo in considerazione “tutto il castello di menzogne”, il
primo giudice ha spiegato che in concreto per definire la responsabilità
dell’imputato vanno considerati tutti gli elementi che hanno contribuito
all’inganno astuto e non solo gli atti (con particolare riferimento ai fogli di
decorso) che hanno permesso l’allestimento delle fatture (quindi, ad esempio,
certificati medici, richieste di prolungo alle casse malati, certificati di
entrata e quelli di uscita). Pertanto, ha sottolineato il primo giudice, non è
determinante che l’accusato non abbia allestito false fatture, poiché egli con
il suo agire ha “allestito, o quantomeno firmato, atti che erano idonei a
generare e rafforzare nelle casse malati la convinzione che una loro
prestazione era dovuta”. Il dr. med. RI 1, direttore sanitario della clinica __________
, sebbene impiegato a tempo parziale, era il responsabile dell’attività
sanitaria che veniva svolta nel nosocomio; in tale veste, era pure chiamato a
sottoscrivere – unitamente ai colleghi – gli atti medici, per lo più allestiti
e redatti da questi ultimi. Con la firma che apponeva in calce ai documenti
egli attestava nei confronti di terzi la correttezza del contenuto e si
assumeva la responsabilità, unitamente ai medici assistenti che di volta in
volta li sottoscrivevano, della fedefacenza del testo; e ciò indipendentemente
dal fatto che egli in realtà, all’interno della clinica, si occupasse in prima
persona solo dei pazienti con disturbi somatici e non di quelli psichiatrici.
Il primo giudice ha concluso sottolineando che l’accusato ha adempiuto il reato
dal profilo oggettivo “unicamente mediante le azioni da lui commesse personalmente”
(sentenza, pag. 11-12 consid. 5c-f).
3.2
Secondo
l’art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in
vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente
l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio
o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di
menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF
128.
IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197
consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare
in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag.
263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128
in alto con rinvio).
Il
diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di
attenzione (sentenza del Tribunale federale 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007,
consid. 1 e 2; sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006,
consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag.
20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio; ). Va però precisato che il
principio, secondo cui la corresponsabilità della
vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità
dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo
evitare di privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò
il bisogno di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della
vittima può perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto
soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità
rispetto all’autore. Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da
parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della
necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il
diritto penale protegge pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco
accorte, se costoro appaiano inesperte e credulone o motivate solo dal
desiderio di guadagno. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta
perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,
segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui
l’autore la conosce e la sfrutta e suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6
novembre 2006, consid. 1.1, 1.2, 1.3).
L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una
scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da
ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale,
invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci
possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna
sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid.
3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di
menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo
esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre,
perché vi sia truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa
della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza
possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare
di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile
del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (sentenza del
Tribunale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale
federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a
pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).
3.3
Per
sostanziare una critica di arbitrio non basta contrapporre il proprio punto di
vista a quello del primo giudice. Occorre invece spiegare perché la diversa
conclusione del giudice non sia soltanto opinabile, bensì manifestamente
insostenibile. In concreto, il rimedio giuridico è lungi dall’adempiere un’esigenza del genere. Il ricorso, a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, è peraltro
infondato nel merito.
Per
il reato di truffa, non si può prescindere dal giudizio emesso a carico di __________
, nel senso che gli accertamenti di fatto, ripresi anche dal presidente della
Pretura penale, vincolano questa Corte. In diritto, tuttavia, l’esame è libero.
A prescindere da ciò, il ricorrente non ha motivato il suo esposto con argomentazioni
serie ed approfondite. Ora, il medico ha ammesso di avere personalmente sottoscritto
i certificati medici, i rapporti di dimissione e le richieste di prolungo
indicati dall’accusa. Pretendere che questi documenti non abbiano determinato
l’allestimento delle fatture destinate alle casse malati è impresa vana. Questi
documenti creavano, come giustamente rilevato dal primo giudice, una sorta di
parvenza di correttezza delle fatture poi emesse. In altre parole, le casse
malati erano confortate nell’errore dai certificati sottoscritti dal medico,
che, come visto, servivano per allestire, al pari dei cardex, le fatture.
Queste quindi, sono state create ed emesse anche sulla base dei documenti
sottoscritti dall’imputato, e chi consapevolmente lo ha fatto permettendo al
dr. med. __________ di arricchirsi indebitamente, ne deve sopportare le
conseguenze. Giustamente il primo giudice ha spiegato che con la firma che
apponeva in calce ai documenti RI 1 attestava nei confronti di terzi la correttezza
del contenuto e si assumeva la responsabilità, unitamente ai medici assistenti
che di volta in volta li sottoscrivevano, della fedefacenza del testo. Per
quanto riguarda il tentativo di contestare l’inganno astuto, nel senso che le
casse malati (le truffate) avrebbero potuto con un minimo di attenzione
accorgersi del raggiro, si rimanda a quanto già deciso dalla Corte delle assise
criminali a carico di __________ (sentenza __________ del 13 maggio 2005,
Inc., pag. 144-146 consid. 9.4, act. 7 MP). Il castello di menzogne cui fa riferimento
il ricorrente è stato ben circostanziato dalla Corte. Nella sua decisione, cui
si rimanda, la Corte, in punto ai “sospetti” che la FTAM avrebbe avuto, ha
precisato che, non risulta che questa fosse a conoscenza di circostanze
atte a far dubitare che le cliniche del dr. med. __________ fatturassero degenze
in realtà inesistenti. Se la FTAM ha avuto dubbi o sospetti, ha spiegato la
Corte, era in relazione “alla questione della fatturazione delle sedute di
fisioterapia”. Certo, la Corte ha riferito del caso Wincare in cui si era
inizialmente parlato di un falso in fatturazione, ma quel caso in definitiva si
era ridimensionato. Tuttavia, ha precisato la Corte delle assise, “la scoperta
di un caso problematico sull’arco di diversi anni di attività non può di certo
comportare l’obbligo di verifica sistematica di tutta l’attività di una o più
cliniche”. Soltanto l’effettiva esistenza di concreti dubbi circa l’esistenza
di abusi nell’operato di un fornitore di prestazioni avrebbe imposto agli
assicuratori “un obbligo di prudenza e, quindi, un obbligo di verifica”.
L’esplosione dei costi che avrebbe ingenerato un sistema di controllo di questo
tipo, unitamente al ruolo di garante che comunque i fornitori di prestazione
hanno, scoraggia l’esigenza di un obbligo del genere. La
Corte ha quindi ritenuto che non v’erano elementi che imponessero alle casse
malati di prestare un’attenzione particolare o di procedere ad indagini
sistematiche in relazione alle fatturazioni delle cliniche di proprietà di __________
(sentenza __________ del 13 maggio 2005, Inc. , pag. 144-145 consid. 9.4b,
act. 8 MP). Il ricorso, comunque di dubbia ammissibilità, va pertanto disatteso
4.
In
punto all’aspetto soggettivo del reato, il ricorrente ritiene arbitraria la
conclusione del presidente della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore
colpevole di complicità in truffa per dolo eventuale. Il ricorrente si è sempre
lamentato con il dr. med. __________ , come ha accertato lo stesso giudice,
“del suo modo di gestire i pazienti”: facendo “resistenza passiva”, consigliando
al direttore amministrativo di rivolgersi al Consiglio di amministrazione ed
infine dando le dimissioni. Egli non trovava coretto presentare alle casse
malati le fatture “per questo tipo di congedi”. È vero, sottolinea il
ricorrente, ch’egli sapeva che per qualche paziente v’erano dei problemi di
congedo, ma sarebbe altrettanto vero che si è sempre opposto a questo modo di
gestire le degenze. Tuttavia, sarebbe arbitraria la deduzione del presidente
della Pretura penale secondo cui firmando per dolo eventuale i documenti falsi
egli avrebbe aiutato il dr. med. __________ a commettere la truffa. RI 1, che
non aveva una posizione di garante (perché si occupava solo dell’aspetto somatico),
non aveva nessun motivo per aiutare il titolare della clinica. Egli poteva
confidare su “diverse persone fidate (medici assistenti e amici)” che gli
riferivano i tentativi del suo principale d’influenzare il sistema dei congedi.
Con i medici assistenti e con il capo clinica egli “condivideva la responsabilità
dell’allestimento dei documenti medici”, e la sua responsabilità in merito era
solo “di natura formale e non materiale”. Non si poteva pretendere da lui,
spiega il ricorrente, che verificasse se i pazienti fossero “veramente” degenti
o in congedo, soprattutto lavorando due mezze giornate la settimana. Poiché impiegati
al 100% spettava invece ai medici assistenti e al capoclinica occuparsene.
Oltretutto, vista la “truffa diabolica” messa in piedi da __________ , egli
“non ha accettato l’evento”. Il presidente della Pretura penale, inoltre, vista
la differente tipologia degli eventi, non avrebbe valutato il dolo eventuale
per ogni singolo documento, limitandosi quindi “a considerazioni di carattere
generale”. Secondo il ricorrente egli deve essere prosciolto anche perché
avrebbe sottoscritto i documenti in questione “nell’ambito della sua normale
attività lavorativa” (ricorso, pag. 16-24).
4.1
Dopo
avere escluso il dolo diretto, il presidente della Pretura penale ha analizzato
l’agire dell’imputato sotto l’ottica del dolo eventuale. Il giudice ha
accertato che tra i dipendenti si discuteva delle irregolarità e che per questo
v’era una situazione di grande disagio. Il giudice ha dato atto all’imputato di
avere cercato di opporsi al sistema messo in piedi da __________ . RI 1,
spiega il giudice, era a conoscenza della situazione anomala riguardante la
gestione dei congedi di alcuni pazienti, in particolare quelli mandati da __________
. Di questo, ha ricordato il giudice, se ne parlava, ma le rimostranze di
alcuni medici nei confronti del primario, fra le quali quelle dell’imputato, non
hanno sortito nessun effetto, continuando __________ “ad agire a modo suo”.
Dell’irregolarità, ha soggiunto il giudice, RI 1 era ben consapevole; lui
stesso avrebbe dichiarato infatti che “non si possono fatturare alla cassa malati
delle prestazioni che non vengono fornite”. Da questo discende, ha
spiegato il primo giudice, che l’imputato e alcuni altri medici non solo
avevano capito, al momento dei fatti, che vi erano delle irregolarità nella
gestione dei congedi, ma anche che venivano fatturate prestazioni che in realtà
non venivano fornite. In merito ad alcuni documenti da lui stesso sottoscritti
(con particolare riferimento al certificato medico d’uscita di __________ del
12.
settembre 1996 alla cassa malati Concordia) l’imputato ha ammesso di aver
capito “che c’era qualcosa che non andava” (furono fatturati 11 giorni di
degenza mentre in realtà ne fece solo 2 o 3). Il giudice ha inoltre soggiunto
che agli atti è pure presente una lettera del 16 gennaio 1996 – quindi
temporalmente precedente rispetto alla maggioranza dei documenti firmati dall’accusato
– mediante la quale __________ , all’epoca direttore amministrativo delle tre
cliniche __________ , informava __________ , membro del consiglio di amministrazione
delle stesse, circa le irregolarità che si verificavano nella clinica __________
. Dal testo dello stesso scritto emergerebbe inoltre che l’imputato sapeva che
eventuali conseguenze le avrebbero sopportate lui e il collega __________ . Il
fatto che RI 1 e __________ abbiano interpellato il CdA della società, significa,
ha sottolineato il primo giudice, che la situazione era “seria e molto grave”,
tant’ è ch’essi stessi temevano, quali responsabili della clinica, spiacevoli
conseguenze nei loro confronti. Il giudice in definitiva gli ha rimproverato di
essersi accontentato “delle rimostranze e dell’opposizione a quel modo di fare”,
credendo che le cose in seguito sarebbero andate a posto. Egli avrebbe dovuto
invece controllare se i suoi interventi avevano avuto l’esito auspicato. Avendo
omesso questo controllo, alla luce delle irregolarità di cui per sua stessa
ammissione era a conoscenza, pur non volendolo, ha sottoscritto gli atti medici
senza poter veramente escludere, e quindi accettandone l’eventualità, che
contenessero delle falsità; ciò a maggior ragione ove si consideri che per sua
stessa ammissione non erano suoi pazienti affetti da problemi somatici, bensì
psichiatrici. Questa “mancanza di attenzione”, ha concluso il presidente della Pretura
penale, non può essere qualificata come semplice negligenza. Il giudice ha
raggiunto la convinzione che l’accusato, pur riconoscendogli un ruolo molto marginale,
ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il “castello
di menzogne” che gli ha permesso di realizzare la truffa.
4.2
Quanto
l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.
2.2
pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119
IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con
rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha
consentito all'evento delittuoso vincola quindi la
Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht,
vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour
de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).
In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto –
ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o
immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena
o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla
Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul
piano federale: Schweri,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in:
FJS 748C pag. 67 in basso). Sapere invece se i fatti
accertati configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che la Corte
di cassazione di revisione penale esamina – come il Tribunale federale – con
pieno potere cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1°
settembre 2005, consid. 5.2).
4.3
Ora,
il medico sapeva – stando agli accertamenti del primo giudice – che v’erano
delle irregolarità circa l’effettiva degenza di alcuni pazienti. Sapeva che
alcuni pazienti erano “degenti sulla carta, ma che in realtà non erano in clinica”
(verbale di interrogatorio di __________ del 22 agosto 2006, classatore 2,
act. 1 sotto lettera T). Per questo motivo con alcuni colleghi si è recato da __________
riferendogli che ai pazienti ricoverati di venerdì e congedati subito dopo si
sarebbe dovuto fatturare una prestazione ambulatoriale e non una degenza. E di
situazioni come questa egli ne ha viste diverse, e sempre, stando alle sue
dichiarazioni, sarebbe insorto contro il suo principale pretendendo che non
venissero fatturate come degenze (sentenza, pag. 14 consid. 6d). Egli sapeva
quindi che venivano fatturate delle prestazioni che in realtà non venivano
fornite. Egli, ha accertato il giudice, non era d’accordo con questo sistema,
perché non era “corretto”. E nonostante ciò ha comunque firmato i documenti elencati
dall’accusa. Lui stesso lo ha affermato. Ad esempio per il caso della paziente __________
indicato in sentenza, egli sebbene avesse capito che “c’era qualcosa che non
andava”, ha comunque attestato che la paziente in questione è rimasta degente
in ospedale per 11 giorni nonostante fosse convinto che la donna fosse stata in
ospedale per soli 2 o 3 giorni (sentenza, pag. 16 consid. 6d). Che sapesse che
le degenze fossero totalmente fittizie o solo parzialmente fittizie non cambia
assolutamente nulla (“ero convinto che qualche giorno di degenza questo tipo di
pazienti li facessero veramente”; verbale d’interrogatorio di RI 1 del 10 ottobre
2006, act. 13 pag. 4). Non è questione di quanti giorni __________ avesse
truffato le casse malati, ma piuttosto di sapere se l’imputato sapeva che __________
truffava o no. Dagli atti emerge in modo inequivocabile che l’imputato lo sapeva,
e nonostante ciò, come visto, ha accettato il rischio di attestare ciò che in
realtà non doveva essere attestato (anche se il caso di __________ suggerirebbe
piuttosto che l’imputato ha avuto piena consapevolezza di firmare il falso).
Ora,
ciò che conta nella fattispecie è verificare se nel momento di sottoscrivere i
documenti indicati nel decreto di accusa il medico ha accettato il rischio di
firmare delle falsità. Stando agli accertamenti, non si può rimproverare al
primo giudice di averlo creduto. Gli elementi sollevati a sua difesa sono per
il vero estremamente deboli. Cosa intendesse dire il ricorrente affermando che
firmare quei documenti rientrava “nell’ambito della sua normale attività
lavorativa”, il ricorrente non spiega né circostanzia. Se intende che l’azione
era solo di routine (atto formale), non si capisce perché allora temesse che se
scoperti ad andarci di mezzo sarebbero stati lui e i suoi colleghi (sentenza,
pag. 17 in alto consid. 6e). In realtà, il ricorrente sapeva benissimo che
rilasciare un certificato medico o sottoscrivere una richiesta di prolungo,
rientra nelle sue competenze basilari in quanto medico curante (il suo compito
principale, egli stesso ammette, “consisteva nel curare i pazienti per la parte
somatica”; ricorso, pag. 24). Sottoscrivere degenze o richieste di prolungo fa
parte proprio di questi compiti, che o permettono di dimettere il paziente (sospendere
o terminare la cura) o di prolungarne la degenza (quindi la cura). Sostenere
che egli confidava “su diverse persone fidate” e che con esse condivideva la
responsabilità dell’allestimento della documentazione medica significa da una
parte scaricare la responsabilità su terze persone, e dall’altra sostenere di
non essere eventualmente l’unico responsabile. Ma questo, non è un modo
efficace di difendersi, ognuno rispondendo in diritto penale delle proprie responsabilità.
Inoltre, non basta fare “resistenza passiva” consigliando ai colleghi o a chi
si occupava delle pratiche amministrative di denunciare i fatti al CdA della
società. Egli doveva agire immediatamente. Intimare al medico, seppure suo
superiore, di cessare con queste pratiche “irregolari”, e una volta constatato
che le cose non andavano a posto, egli doveva immediatamente denunciarlo a chi
di dovere (compreso al Ministero pubblico) e ovviamente dimettersi (questo, si
dà atto, lo ha fatto). Il periodo in cui gli si imputa il reato di complicità
in truffa è tuttavia troppo grande per giustificare una pronta reazione (maggio
1995/gennaio 1997). Certo, RI 1 non voleva accettatare il sistema imposto da __________
, ne ha discusso con i colleghi finanche affrontando il suo principale. Ciò
nonostante, i documenti che egli ha comunque sottoscritto non sono pochi e il
lasso di tempo durante il quale lo ha fatto è comunque lungo.
Il
medico qui imputato è stato quindi giustamente condannato per dolo eventuale
perché ha accettato l’eventualità di sottoscrivere documenti falsi, conscio del
fatto che __________ era solito prolungare le degenze nonostante che i
pazienti siano stati (o potevano essere stati) congedati, e soprattutto senza
verificare che quello che si apprestava sottoscrivere corrispondesse alla
realtà. La doglianza intesa a criticare l’accertamento del dolo eventuale solo
con “considerazioni di carattere generale” e non singolarmente per ogni singolo
documento, va disattesa in quanto il primo giudice ha elencato, dopo avere
spiegato in cosa sarebbe consistito il dolo eventuale, i documenti allestiti da
RI 1 che hanno assecondato il dr. med. __________ nell’ingannare con astuzia
le casse malati (sentenza, pag. 18 consid. 6f). Il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto.
5.
Per
quanto concerne il reato di falsità in documenti, il ricorrente nega di avere
allestito (e dichiarato di averlo fatto) i documenti medici, essendo il suo
compito quello di “firmare” quelli allestiti dalla segretaria e dai medici
assistenti. Ad ogni modo, egli contesta che questi scritti possano essere
considerati dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, in quanto non
sarebbero atti a provare un fatto di portata giuridica. Questi servirebbero solo
ad “informare il medico curante sullo stato di salute del paziente”, e non
sarebbero quindi nemmeno qualificabili quali certificati medici ai sensi
dell’art. 318 CP; riconosce come tali solo “le tre richieste di prolungo ed il
rapporto di uscita del 12 settembre 1996” perché sarebbero “sottoscritti da un
medico nella sua funzione di medico”. Il contenuto degli stessi “riguarda lo
stato di salute di una persona”, ma non “pretese concrete e quantificate in
franchi e centesimi della clinica o del medico nei confronti delle casse malati”.
Invece, il caso citato dal giudice riguarda un “Krankenschein”, ossia di un
documento completamente diverso da quelli sottoscritti dal ricorrente.
Tuttavia, come stabilito dal giudice, il reato di falso certificato medico ai sensi
dell’art. 318 CP sarebbe prescritto. Secondo il ricorrente il primo giudice errerebbe
nel ritenerlo soggettivamente responsabile per dolo eventuale, non essendo le informazioni contenute nei certificati allestiti da fidati collaboratori e sottoscritti dal
ricorrente “palesemente false o impossibili”. Egli chiede quindi di essere prosciolto
dall’accusa di falsità in documenti (ricorso, pag. 25-29).
5.1
Il
presidente della Pretura penale ha preliminarmente verificato se i documenti
sottoscritti da RI 1 adempiono la fattispecie del falso certificato medico, “lex
specialis rispetto all’art. 251 CP”, applicabile quando si attesta mediante
uno scritto unicamente lo stato di salute di una persona. Ciò è il caso, ha
spiegato il giudice, per tutti i rapporti di dimissione, poiché tali documenti
contengono la diagnosi e il decorso medico del paziente, destinati solamente al
primario e al medico curante ma non alle casse malati. Il reato, commesso
“quasi dieci anni fa” sarebbe comunque prescritto. Ma se la falsa attestazione
ha lo scopo di sollecitare una prestazione indebita a terzi, ha spiegato il
giudice, sarebbe applicabile l’art. 251 CP. Nella specie, ha soggiunto il giudice,
è il caso per le tre richieste di prolungo e il rapporto d’uscita del 12
settembre 1996, in quanto lo scopo principale è quello di sollecitare una
prestazione dalla cassa malati. Il presidente della Pretura penale ha spiegato
che nella richiesta di prolungo del 16 agosto 1995 si è chiesto alla cassa
malati __________ di prolungare la copertura assicurativa per ulteriori
quattro settimane a far stato dal 23 agosto 1995 (trattasi di un paziente
segnalato come degente, ma che in realtà non è mai stato ricoverato in clinica,
per cui la degenza era completamente fittizia). Lo stesso accusato, ha spiegato
il giudice, ha affermato che lo scopo della richiesta di prolungo era quello di
continuare a beneficiare della copertura assicurativa per le spese di degenza,
convenendo che” tale richiesta di prolungo era un falso”. Lo stesso discorso
vale per le richieste di prolungo del 26 gennaio 1996, del 7 febbraio 1996 e
per il certificato medico d’uscita del 12 settembre 1996 (dove l’imputato con
la sua firma ha attestato alla cassa malati __________ che la paziente è stata
degente dal 2 al 12 settembre 1996; in realtà, anche in questo caso come
accertato dalla Corte delle assise criminali, si è trattato di una degenza
completamente fittizia).
Soggettivamente,
il presidente della Pretura penale ha rinviato a quanto già stabilito per il
reato di complicità in truffa, ossia propendendo per la commissione del reato
di falsità in documenti per dolo eventuale (sentenza, pag. 19-22 consid. 7a-7e).
5.2
Il
problema che si pone è quello di sapere se la richiesta di prolungo del
16.
agosto 1995, del 26 gennaio 1996, del 7 febbraio 1996 alla cassa malati __________
e il certificato medico d’uscita del 12 settembre 1996 alla cassa malati __________
, debbano essere ritenuti documenti ai sensi dell’art. 251 CP o certificati
medici ai sensi dell’art. 318 CP. Se i documenti dovessero essere ritenuti dei
certificati medici ai sensi dell’art. 318 CP, il reato sarebbe, evidentemente,
prescritto (art. 72 cifra 2 cpv. 2 vCP e 318 vCP, prescrizione assoluta di 7
anni e mezzo secondo il diritto vigente sino al 1° ottobre 2002).
a) Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia
che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova.
Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un
fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La natura di documento di uno
scritto è relativa. Uno scritto può dunque essere considerato un documento per
taluni aspetti e non per altri. Esso costituisce un documento in virtù di
questa disposizione se si riferisce ad un fatto di portata giuridica e se è
destinato e atto a provare il fatto contrario alla verità. La finalità a
provare un fatto può risultare direttamente dalla legge, ma anche dal senso o
dalla natura dello scritto; per quanto riguarda l'idoneità a provare un fatto,
essa può essere dedotta dalla legge o dagli usi commerciali (DTF 132 IV 57 consid.
5.1
pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a
pag. 62 e rinvii e pag. 67-68).
b) Si ha falsità
in documenti ai sensi dell’art. 251 CP – identico nella definizione del
comportamento punibile all’art. 251 vCP – quando un soggetto di diritto, al
fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui
segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o
fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa
disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti
(falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica). La
falsificazione in senso proprio (falsità materiale) implica la formazione di un
documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente. Il
contraffattore crea un documento che inganna sull'identità di colui dal quale
esso emana in realtà (DTF 128 IV 265 consid.
1.1
). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la
questione di un suo eventuale contenuto menzognero (DTF 132 IV 57 consid.
5.1
; 123 IV 17 consid.
2e). L’infrazione di falsità in documenti è un reato di pericolo e non d'evento
(Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,
n. 2 ad art. 251
CP, Trechsel , Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,
Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si
distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere
(DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b
pag. 64, 122 IV 332 consid.
2c pag. 339). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da
poter provare la veridicità di ciò che in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid.
2c pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e
dagli usi commerciali) o – come nel caso che ci occupa – dalla natura stessa
dello scritto (DTF 122 IV 332 consid. 2a pag. 335-336).
c) Secondo l’art.
318.
CP i medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente
rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad
essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a
ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1 cpv. 1). Se il colpevole aveva
per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa
speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
(n. 1 cpv. 2). La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza (art.
318.
n. 2 CP).
Il certificato medico
è uno scritto che attesta unicamente lo stato di salute di una persona (Corboz, op. cit.,
n. 4 ad art. 318 CP), ed il suo contenuto è ritenuto “contrario alla verità” (“unwahr”,
“contraire à la vérité”) quando stila un quadro clinico inesatto del
paziente (Boog,
in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 3 ad art. 318 CP; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª edizione, Berna 2000, n. 16
pag. 374). L’art. 318 n. 1 cpv. 1 CP distingue tre situazioni
(alternative) per le quali il certificato è destinato: all’autorità od a conseguire
un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di
terzi. Le tre situazioni non si escludono tacitamente, la realizzazione di una
di esse permettendo l’applicazione dell’art. 318 CP (Boog, op. cit., n. 8 ad art. 318 CP). Se
il certificato è destinato a un’autorità, la legge non prevede che cumulativamente
siano adempiute anche le altre due condizioni/situazioni, ossia quella di conseguire un indebito profitto o di ledere importanti e legittimi interessi
di terzi (sentenza del Tribunale federale 6B_152/2007
del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Seppure la dottrina ammetta che l’art. 318 CP
prevalga (per alcuni autori incomprensibilmente) in quanto lex specialis
sull’art. 251 CP, essa è orientata a escludere l’applicazione dell’art. 318 CP
se il medico ordisce uno stratagemma unicamente (“froidement”) per
arricchirsi, senza che si possa scorgere l’intento di favorire il proprio
paziente (Corboz, op
cit, n. 15 ad art. 318 CP).
d) Ancora una
volta l’esposto, non sufficientemente motivato, pone seri interrogativi sulla
sua ammissibilità. Sia come sia, anche ad un esame approfondito in diritto, il
ricorso non avrebbe avuto esito positivo.
Ora, che la richiesta
di prolungo del 16 agosto 1995, del 26 gennaio 1996, del 7 febbraio 1996 alla
cassa malati __________ e il certificato medico d’uscita del 12 settembre 1996
alla cassa malati __________ abbiano oggettivamente avuto conseguenze
giuridiche è evidente e scontato, in quanto lo scopo principale è stato quello
di sollecitare una prestazione dalla cassa malati. Si tratta ora di stabilire
se ciò basta per qualificare l’agire del medico quale falsità in documenti ai
sensi dell’art. 251 CP. Il primo giudice per stabilirlo si è rifatto ad una
vecchia sentenza del Tribunale federale, che in sostanza ha stabilito che la
contraffazione di un certificato di malattia (“Krankenschein”, “certificat
de maladie”), ritenuto quale documento ai sensi dell’art. 251 CP, ha quale
effetto di ingannare la cassa malati in punto alle indicazioni ivi contenute
(falso ideologico, “Falschbeurkundung”, “faux immatériel”), e
questo soprattutto per la fiducia che questa pone nel medico – le cui
attestazioni sono ritenute esatte dalla Cassa malati – e tenuto conto del fatto
che un controllo sistematico di tutte le (numerose) consultazioni di un medico
risulterebbe inesigibile (DTF 103 IV 178 pag. 184). Il che non è errato. Certo,
se il medico avesse certificato, benevolmente (Corboz, op cit, n. 15 ad art. 318 CP), a favore del paziente una prestazione che andava comunque a ledere
la Cassa malati, il reato ipotizzabile sarebbe verosimilmente quello previsto
dall’art. 318 CP. In questo caso, seppure l’imputato non abbia tratto personalmente
profitto delle false indicazioni da lui attestate, non è comunque fuori luogo
imputargli una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP. Del resto la
norma indica espressamente la condizione “di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto”: nella specie a __________ ; l’art. 318 CP sembra invece
sanzionare il medico che potrebbe, lui solo, trarre vantaggio dalla falsa
attestazione (Boog, op.
cit., n. 9 ad art. 318 CP). E questo soprattutto per la
particolare fiducia che le casse malati nutrono per le indicazioni dei medici
sullo stato di salute dei pazienti (cfr. RJN 2000 pag. 174). Nella fattispecie
in esame i documenti sottoscritti dal medico hanno avuto quale effetto quello
di convincere le casse malati di una situazione giuridica contraria alla
realtà, quindi modificare una situazione giuridica preesistente (v. anche Corboz, Le faux dans
les titres, in RJB 131/1995, pag. 545), favorendo il dr. med. __________ . Per
quanto riguarda l’aspetto soggettivo valgono le stesse motivazioni indicate nel
considerando 4. Il ricorso, anche nel merito quindi, non può trovare accoglimento.
6.
Da
quanto precede discende che il ricorso dev’essere respinto. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.
1.
combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3.
Intimazione
a:
– .
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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