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Decisione

17.2007.69

Truffa; il diritto penale non protegge chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione; definizione d'inganno astuto. Distinzione tra documento ai sensi dell'art. 251 CPS e certificato medico ai

3 novembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza

dell’11 settembre 2007 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto RI 1

autore colpevole di ripetuta complicità in truffa per avere, a __________ ,

nel periodo tra maggio 1995 e gennaio 1997, nella sua qualità di direttore sanitario

della Clinica psichiatrica denominata “__________ ”, facente capo al dr. med. __________

(proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare in

particolare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dr. med. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare

con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse

malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di terzi, consistenti in particolare nel pagamento di

fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie. L’inganno astuto si è

configurato avendo egli personalmente partecipato all’allestimento di

documentazione medica, attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in

realtà mai fornite che sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di

controlli – degenze e prestazioni in realtà mai avvenute; in particolare per

avere allestito svariata documentazione medica inveritiera quale ad esempio rapporti

di entrata/uscita pazienti e richieste di copertura assicurativa per le casse malati

relativa a una decina di degenze fittizie accertate dalla Corte delle assise

criminali che ha processato __________ . Fra la documentazione fittizia

v’erano certificati medici d’entrata, certificati medici d’uscita, rapporti di

dimissioni, documenti relativi ai pazienti, richieste di prolungo (v.

dettaglio, sentenza, pag. 24). Stando alla sentenza impugnata, questi documenti

fittizi venivano firmati anche personalmente dall’accusato nella sua qualità di

direttore sanitario ed erano tali da comprovare – contrariamente al vero – la

degenza dei pazienti nella struttura sanitaria e giustificare così le relative

fatture alle casse malati, in specie riguardo la durata delle degenze (diaria)

e delle prestazioni sanitarie fornite. Nel periodo in cui l’accusato è stato direttore

sanitario della clinica “__________ ”, sono state emesse diverse fatture false,

in seguito pagate dalle casse malati __________ , unitamente a quelle di altre

degenze fittizie, così come accertato dalla Corte delle Assise criminali che ha

processato il dr. med. __________ .

RI

1 è stato inoltre condannato per ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________

, nel periodo compreso tra maggio 1995 e gennaio 1997, nella sua qualità di

direttore sanitario presso la Clinica psichiatrica “__________ ”, a scopo d’indebito

profitto altrui, in particolare per assecondare le malversazioni indicate per

il reato di complicità in truffa, formato (e/o accettato che venissero formati

da altri collaboratori della clinica) in un imprecisato numero di occasioni, ma

almeno quattro, documenti falsi, da lui poi anche firmati personalmente. Detti

documenti medici fittizi (v. dettaglio sentenza, pag. 25) erano tali da comprovare,

contrariamente al vero, la degenza dei pazienti coinvolti nella struttura

medica e giustificare così le relative fatture alle casse malati.

B. In

applicazione della pena, il presidente della Pretura penale ha condannato RI 1

alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.– cadauna per un

totale di fr. 10 850.–, pena sospesa per un periodo di prova di 2 anni. RI 1 è

stato inoltre condannato a pagare una multa di fr. 2 000.–, che in caso di

mancato pagamento verrà commutata in pena detentiva sostitutiva di 20 giorni.

Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie

per complessivi fr. 1 733.–.

C. Contro

la sentenza predetta RI 1 ha inoltrato l’11 settembre 2007 una dichiarazione di

ricorso alla Corte e di cassazione e di revisione penale. Nella sua motivazione

scritta del 18 ottobre 2007 egli chiede in via principale di essere prosciolto

da entrambi i capi d’imputazione e il conseguente annullamento della sentenza. In

via subordinata chiede che la sentenza venga annullata e gli atti rinviati ad

un altro giudice per un nuovo giudizio. Con osservazioni del 14 novembre 2007

il procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett.

a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte

le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per

motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile

essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.

3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.

Il

ricorrente esordisce narrando il suo passato lavorativo presso la Clinica __________

, in particolare illustrando quali erano i suoi compiti e soprattutto sottolineando

la sua contrarietà al sistema di fatturazione esatto dal dr. med. __________ .

Nel “lunghissimo elenco di correi e complici” di __________ non risulterebbe

il nome del ricorrente (ricorso, pag. 3-6).

Queste

prime battute sono all’evidenza irricevibili. Non è narrando e ripercorrendo

alcune vicessitudini e suoi atteggiamenti – per lo più in contrasto con le

indicazioni del titolare della Clinica – che il ricorrente può sperare di

ottenere qualcosa in cassazione, dove invece, nell’ambito di una censura di

arbitrio (art. 288 lett. c CPP) occorre designare con precisione, in primo

luogo, qual è l’accertamento contestato. Non spetta però evidentemente a questa

Corte farlo, specie di fronte ad argomentazioni che – come del resto tutto

l’allegato – sembrano più mirate a contestare, per scelta strategica, ogni

passaggio della sentenza, piuttosto che singoli aspetti del procedimento,

analogamente a quanto avviene nel processo civile per gli allegati di causa.

Impostato in questo modo, il gravame non consente un’analisi puntale e proficua.

3.

Il

ricorrente sostiene che i documenti da lui sottoscritti non sono delle fatture

e come tali non apparterrebbero al “castello truffaldino costruito dal dr. med.

__________ ”. Subordinatamente, sostiene il ricorrente, il procuratore

pubblico avrebbe dovuto provare, e il primo giudice accertare, se veramente la

documentazione sottoscritta dal ricorrente fosse “una parte costitutiva o perlomeno

un accessorio di questo Lügengebäude” e abbia “effettivamente aiutato il dr.

med. __________ a commettere la truffa”. Il presidente della Pretura penale

non avrebbe accertato, inoltre, se la documentazione era “atta ad ingannare la

vittima”, se questa sia caduta in errore e sulla base di questo l’abbia

determinata a disporre del suo patrimonio e se alla vittima sia imputabile una

concolpa (per non avere effettuato i controlli che s’imponevano). Ritenere che

i cardex fungessero da base per la fatturazione, sarebbe, sottolinea il

ricorrente, “errato e arbitrario”. Inoltre, le dichiarazioni della dr.ssa __________

dimostrerebbero come le richieste di prolungo “non venivano allestite dalla segretaria

e neppure dal ricorrente”; quindi, l’allestimento delle fatture seguiva, spiega

il ricorrente, “un iter completamente diverso rispetto a quello per

l’allestimento della documentazione medica”. Il giudice avrebbe quindi confuso

“queste due procedure”, considerando l’allestimento di tutta questa documentazione

(fatture e documentazione medica) “come parte di un unico disegno truffaldino

per ottenere il pagamento delle fatture”; il fatto che sia stato provato che

queste sono state pagate, ancora non vorrebbe dire che la documentazione

sottoscritta dal ricorrente sia “effettivamente servita ad aiutare il dr. med. __________

a commettere la truffa”. Il ricorrente elenca infine le degenze per la quali

egli ha sottoscritto della documentazione, ma che non ritiene parte del

“Lügengebäude” (ricorso, pag. 6-16).

3.1

Il

primo giudice ha desunto dalla “sentenza __________ ” che i cardex (cartella dove

venivano annotati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze dei

pazienti) fungevano anche da base per la fatturazione; il “certosino lavoro di

analisi effettuato in aula per le singole degenze” è stato possibile, spiega il

giudice, grazie alle annotazioni nei cardex. Inoltre, i cardex servivano pure

al medico per allestire o quantomeno firmare le richieste di prolungo della

copertura assicurativa alle casse malati per i pazienti degenti in clinica;

l’accusato, ha precisato il giudice, ha ammesso di aver sottoscritto

personalmente i documenti indicati nel decreto di accusa, a eccezione di

quattro di essi. Il presidente della Pretura penale ha inoltre precisato che “il

penultimo anello del castello truffaldino” era costituito dall’allestimento

delle fatture per le degenze fittizie, e che ciò avveniva a opera del personale

amministrativo attivo nel segretariato delle cliniche (sentenza, pag. 10

consid. 5b). Prendendo in considerazione “tutto il castello di menzogne”, il

primo giudice ha spiegato che in concreto per definire la responsabilità

dell’imputato vanno considerati tutti gli elementi che hanno contribuito

all’inganno astuto e non solo gli atti (con particolare riferimento ai fogli di

decorso) che hanno permesso l’allestimento delle fatture (quindi, ad esempio,

certificati medici, richieste di prolungo alle casse malati, certificati di

entrata e quelli di uscita). Pertanto, ha sottolineato il primo giudice, non è

determinante che l’accusato non abbia allestito false fatture, poiché egli con

il suo agire ha “allestito, o quantomeno firmato, atti che erano idonei a

generare e rafforzare nelle casse malati la convinzione che una loro

prestazione era dovuta”. Il dr. med. RI 1, direttore sanitario della clinica __________

, sebbene impiegato a tempo parziale, era il responsabile dell’attività

sanitaria che veniva svolta nel nosocomio; in tale veste, era pure chiamato a

sottoscrivere – unitamente ai colleghi – gli atti medici, per lo più allestiti

e redatti da questi ultimi. Con la firma che apponeva in calce ai documenti

egli attestava nei confronti di terzi la correttezza del contenuto e si

assumeva la responsabilità, unitamente ai medici assistenti che di volta in

volta li sottoscrivevano, della fedefacenza del testo; e ciò indipendentemente

dal fatto che egli in realtà, all’interno della clinica, si occupasse in prima

persona solo dei pazienti con disturbi somatici e non di quelli psichiatrici.

Il primo giudice ha concluso sottolineando che l’accusato ha adempiuto il reato

dal profilo oggettivo “unicamente mediante le azioni da lui commesse personalmente”

(sentenza, pag. 11-12 consid. 5c-f).

3.2

Secondo

l’art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in

vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di

menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF

128.

IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197

consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag.

263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128

in alto con rinvio).

Il

diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di

attenzione (sentenza del Tribunale federale 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007,

consid. 1 e 2; sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006,

consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag.

20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio; ). Va però precisato che il

principio, secondo cui la corresponsabilità della

vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità

dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo

evitare di privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò

il bisogno di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della

vittima può perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto

soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità

rispetto all’autore. Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da

parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della

necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il

diritto penale protegge pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco

accorte, se costoro appaiano inesperte e credulone o motivate solo dal

desiderio di guadagno. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta

perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,

segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui

l’autore la conosce e la sfrutta e suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6

novembre 2006, consid. 1.1, 1.2, 1.3).

L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una

scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da

ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale,

invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci

possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna

sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid.

3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di

menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo

esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre,

perché vi sia truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa

della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza

possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare

di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile

del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (sentenza del

Tribunale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale

federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a

pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).

3.3

Per

sostanziare una critica di arbitrio non basta contrapporre il proprio punto di

vista a quello del primo giudice. Occorre invece spiegare perché la diversa

conclusione del giudice non sia soltanto opinabile, bensì manifestamente

insostenibile. In concreto, il rimedio giuridico è lungi dall’adempiere un’esigenza del genere. Il ricorso, a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, è peraltro

infondato nel merito.

Per

il reato di truffa, non si può prescindere dal giudizio emesso a carico di __________

, nel senso che gli accertamenti di fatto, ripresi anche dal presidente della

Pretura penale, vincolano questa Corte. In diritto, tuttavia, l’esame è libero.

A prescindere da ciò, il ricorrente non ha motivato il suo esposto con argomentazioni

serie ed approfondite. Ora, il medico ha ammesso di avere personalmente sottoscritto

i certificati medici, i rapporti di dimissione e le richieste di prolungo

indicati dall’accusa. Pretendere che questi documenti non abbiano determinato

l’allestimento delle fatture destinate alle casse malati è impresa vana. Questi

documenti creavano, come giustamente rilevato dal primo giudice, una sorta di

parvenza di correttezza delle fatture poi emesse. In altre parole, le casse

malati erano confortate nell’errore dai certificati sottoscritti dal medico,

che, come visto, servivano per allestire, al pari dei cardex, le fatture.

Queste quindi, sono state create ed emesse anche sulla base dei documenti

sottoscritti dall’imputato, e chi consapevolmente lo ha fatto permettendo al

dr. med. __________ di arricchirsi indebitamente, ne deve sopportare le

conseguenze. Giustamente il primo giudice ha spiegato che con la firma che

apponeva in calce ai documenti RI 1 attestava nei confronti di terzi la correttezza

del contenuto e si assumeva la responsabilità, unitamente ai medici assistenti

che di volta in volta li sottoscrivevano, della fedefacenza del testo. Per

quanto riguarda il tentativo di contestare l’inganno astuto, nel senso che le

casse malati (le truffate) avrebbero potuto con un minimo di attenzione

accorgersi del raggiro, si rimanda a quanto già deciso dalla Corte delle assise

criminali a carico di __________ (sentenza __________ del 13 maggio 2005,

Inc., pag. 144-146 consid. 9.4, act. 7 MP). Il castello di menzogne cui fa riferimento

il ricorrente è stato ben circostanziato dalla Corte. Nella sua decisione, cui

si rimanda, la Corte, in punto ai “sospetti” che la FTAM avrebbe avuto, ha

precisato che, non risulta che questa fosse a conoscenza di circostanze

atte a far dubitare che le cliniche del dr. med. __________ fatturassero degenze

in realtà inesistenti. Se la FTAM ha avuto dubbi o sospetti, ha spiegato la

Corte, era in relazione “alla questione della fatturazione delle sedute di

fisioterapia”. Certo, la Corte ha riferito del caso Wincare in cui si era

inizialmente parlato di un falso in fatturazione, ma quel caso in definitiva si

era ridimensionato. Tuttavia, ha precisato la Corte delle assise, “la scoperta

di un caso problematico sull’arco di diversi anni di attività non può di certo

comportare l’obbligo di verifica sistematica di tutta l’attività di una o più

cliniche”. Soltanto l’effettiva esistenza di concreti dubbi circa l’esistenza

di abusi nell’operato di un fornitore di prestazioni avrebbe imposto agli

assicuratori “un obbligo di prudenza e, quindi, un obbligo di verifica”.

L’esplosione dei costi che avrebbe ingenerato un sistema di controllo di questo

tipo, unitamente al ruolo di garante che comunque i fornitori di prestazione

hanno, scoraggia l’esigenza di un obbligo del genere. La

Corte ha quindi ritenuto che non v’erano elementi che imponessero alle casse

malati di prestare un’attenzione particolare o di procedere ad indagini

sistematiche in relazione alle fatturazioni delle cliniche di proprietà di __________

(sentenza __________ del 13 maggio 2005, Inc. , pag. 144-145 consid. 9.4b,

act. 8 MP). Il ricorso, comunque di dubbia ammissibilità, va pertanto disatteso

4.

In

punto all’aspetto soggettivo del reato, il ricorrente ritiene arbitraria la

conclusione del presidente della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore

colpevole di complicità in truffa per dolo eventuale. Il ricorrente si è sempre

lamentato con il dr. med. __________ , come ha accertato lo stesso giudice,

“del suo modo di gestire i pazienti”: facendo “resistenza passiva”, consigliando

al direttore amministrativo di rivolgersi al Consiglio di amministrazione ed

infine dando le dimissioni. Egli non trovava coretto presentare alle casse

malati le fatture “per questo tipo di congedi”. È vero, sottolinea il

ricorrente, ch’egli sapeva che per qualche paziente v’erano dei problemi di

congedo, ma sarebbe altrettanto vero che si è sempre opposto a questo modo di

gestire le degenze. Tuttavia, sarebbe arbitraria la deduzione del presidente

della Pretura penale secondo cui firmando per dolo eventuale i documenti falsi

egli avrebbe aiutato il dr. med. __________ a commettere la truffa. RI 1, che

non aveva una posizione di garante (perché si occupava solo dell’aspetto somatico),

non aveva nessun motivo per aiutare il titolare della clinica. Egli poteva

confidare su “diverse persone fidate (medici assistenti e amici)” che gli

riferivano i tentativi del suo principale d’influenzare il sistema dei congedi.

Con i medici assistenti e con il capo clinica egli “condivideva la responsabilità

dell’allestimento dei documenti medici”, e la sua responsabilità in merito era

solo “di natura formale e non materiale”. Non si poteva pretendere da lui,

spiega il ricorrente, che verificasse se i pazienti fossero “veramente” degenti

o in congedo, soprattutto lavorando due mezze giornate la settimana. Poiché impiegati

al 100% spettava invece ai medici assistenti e al capoclinica occuparsene.

Oltretutto, vista la “truffa diabolica” messa in piedi da __________ , egli

“non ha accettato l’evento”. Il presidente della Pretura penale, inoltre, vista

la differente tipologia degli eventi, non avrebbe valutato il dolo eventuale

per ogni singolo documento, limitandosi quindi “a considerazioni di carattere

generale”. Secondo il ricorrente egli deve essere prosciolto anche perché

avrebbe sottoscritto i documenti in questione “nell’ambito della sua normale

attività lavorativa” (ricorso, pag. 16-24).

4.1

Dopo

avere escluso il dolo diretto, il presidente della Pretura penale ha analizzato

l’agire dell’imputato sotto l’ottica del dolo eventuale. Il giudice ha

accertato che tra i dipendenti si discuteva delle irregolarità e che per questo

v’era una situazione di grande disagio. Il giudice ha dato atto all’imputato di

avere cercato di opporsi al sistema messo in piedi da __________ . RI 1,

spiega il giudice, era a conoscenza della situazione anomala riguardante la

gestione dei congedi di alcuni pazienti, in particolare quelli mandati da __________

. Di questo, ha ricordato il giudice, se ne parlava, ma le rimostranze di

alcuni medici nei confronti del primario, fra le quali quelle dell’imputato, non

hanno sortito nessun effetto, continuando __________ “ad agire a modo suo”.

Dell’irregolarità, ha soggiunto il giudice, RI 1 era ben consapevole; lui

stesso avrebbe dichiarato infatti che “non si possono fatturare alla cassa malati

delle prestazioni che non vengono fornite”. Da questo discende, ha

spiegato il primo giudice, che l’imputato e alcuni altri medici non solo

avevano capito, al momento dei fatti, che vi erano delle irregolarità nella

gestione dei congedi, ma anche che venivano fatturate prestazioni che in realtà

non venivano fornite. In merito ad alcuni documenti da lui stesso sottoscritti

(con particolare riferimento al certificato medico d’uscita di __________ del

12.

settembre 1996 alla cassa malati Concordia) l’imputato ha ammesso di aver

capito “che c’era qualcosa che non andava” (furono fatturati 11 giorni di

degenza mentre in realtà ne fece solo 2 o 3). Il giudice ha inoltre soggiunto

che agli atti è pure presente una lettera del 16 gennaio 1996 – quindi

temporalmente precedente rispetto alla maggioranza dei documenti firmati dall’accusato

– mediante la quale __________ , all’epoca direttore amministrativo delle tre

cliniche __________ , informava __________ , membro del consiglio di amministrazione

delle stesse, circa le irregolarità che si verificavano nella clinica __________

. Dal testo dello stesso scritto emergerebbe inoltre che l’imputato sapeva che

eventuali conseguenze le avrebbero sopportate lui e il collega __________ . Il

fatto che RI 1 e __________ abbiano interpellato il CdA della società, significa,

ha sottolineato il primo giudice, che la situazione era “seria e molto grave”,

tant’ è ch’essi stessi temevano, quali responsabili della clinica, spiacevoli

conseguenze nei loro confronti. Il giudice in definitiva gli ha rimproverato di

essersi accontentato “delle rimostranze e dell’opposizione a quel modo di fare”,

credendo che le cose in seguito sarebbero andate a posto. Egli avrebbe dovuto

invece controllare se i suoi interventi avevano avuto l’esito auspicato. Avendo

omesso questo controllo, alla luce delle irregolarità di cui per sua stessa

ammissione era a conoscenza, pur non volendolo, ha sottoscritto gli atti medici

senza poter veramente escludere, e quindi accettandone l’eventualità, che

contenessero delle falsità; ciò a maggior ragione ove si consideri che per sua

stessa ammissione non erano suoi pazienti affetti da problemi somatici, bensì

psichiatrici. Questa “mancanza di attenzione”, ha concluso il presidente della Pretura

penale, non può essere qualificata come semplice negligenza. Il giudice ha

raggiunto la convinzione che l’accusato, pur riconoscendogli un ruolo molto marginale,

ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il “castello

di menzogne” che gli ha permesso di realizzare la truffa.

4.2

Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.

2.2

pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119

IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con

rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha

consentito all'evento delittuoso vincola quindi la

Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht,

vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour

de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto –

ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o

immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena

o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla

Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul

piano federale: Schweri,

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in:

FJS 748C pag. 67 in basso). Sapere invece se i fatti

accertati configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che la Corte

di cassazione di revisione penale esamina – come il Tribunale federale – con

pieno potere cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1°

settembre 2005, consid. 5.2).

4.3

Ora,

il medico sapeva – stando agli accertamenti del primo giudice – che v’erano

delle irregolarità circa l’effettiva degenza di alcuni pazienti. Sapeva che

alcuni pazienti erano “degenti sulla carta, ma che in realtà non erano in clinica”

(verbale di interrogatorio di __________ del 22 agosto 2006, classatore 2,

act. 1 sotto lettera T). Per questo motivo con alcuni colleghi si è recato da __________

riferendogli che ai pazienti ricoverati di venerdì e congedati subito dopo si

sarebbe dovuto fatturare una prestazione ambulatoriale e non una degenza. E di

situazioni come questa egli ne ha viste diverse, e sempre, stando alle sue

dichiarazioni, sarebbe insorto contro il suo principale pretendendo che non

venissero fatturate come degenze (sentenza, pag. 14 consid. 6d). Egli sapeva

quindi che venivano fatturate delle prestazioni che in realtà non venivano

fornite. Egli, ha accertato il giudice, non era d’accordo con questo sistema,

perché non era “corretto”. E nonostante ciò ha comunque firmato i documenti elencati

dall’accusa. Lui stesso lo ha affermato. Ad esempio per il caso della paziente __________

indicato in sentenza, egli sebbene avesse capito che “c’era qualcosa che non

andava”, ha comunque attestato che la paziente in questione è rimasta degente

in ospedale per 11 giorni nonostante fosse convinto che la donna fosse stata in

ospedale per soli 2 o 3 giorni (sentenza, pag. 16 consid. 6d). Che sapesse che

le degenze fossero totalmente fittizie o solo parzialmente fittizie non cambia

assolutamente nulla (“ero convinto che qualche giorno di degenza questo tipo di

pazienti li facessero veramente”; verbale d’interrogatorio di RI 1 del 10 ottobre

2006, act. 13 pag. 4). Non è questione di quanti giorni __________ avesse

truffato le casse malati, ma piuttosto di sapere se l’imputato sapeva che __________

truffava o no. Dagli atti emerge in modo inequivocabile che l’imputato lo sapeva,

e nonostante ciò, come visto, ha accettato il rischio di attestare ciò che in

realtà non doveva essere attestato (anche se il caso di __________ suggerirebbe

piuttosto che l’imputato ha avuto piena consapevolezza di firmare il falso).

Ora,

ciò che conta nella fattispecie è verificare se nel momento di sottoscrivere i

documenti indicati nel decreto di accusa il medico ha accettato il rischio di

firmare delle falsità. Stando agli accertamenti, non si può rimproverare al

primo giudice di averlo creduto. Gli elementi sollevati a sua difesa sono per

il vero estremamente deboli. Cosa intendesse dire il ricorrente affermando che

firmare quei documenti rientrava “nell’ambito della sua normale attività

lavorativa”, il ricorrente non spiega né circostanzia. Se intende che l’azione

era solo di routine (atto formale), non si capisce perché allora temesse che se

scoperti ad andarci di mezzo sarebbero stati lui e i suoi colleghi (sentenza,

pag. 17 in alto consid. 6e). In realtà, il ricorrente sapeva benissimo che

rilasciare un certificato medico o sottoscrivere una richiesta di prolungo,

rientra nelle sue competenze basilari in quanto medico curante (il suo compito

principale, egli stesso ammette, “consisteva nel curare i pazienti per la parte

somatica”; ricorso, pag. 24). Sottoscrivere degenze o richieste di prolungo fa

parte proprio di questi compiti, che o permettono di dimettere il paziente (sospendere

o terminare la cura) o di prolungarne la degenza (quindi la cura). Sostenere

che egli confidava “su diverse persone fidate” e che con esse condivideva la

responsabilità dell’allestimento della documentazione medica significa da una

parte scaricare la responsabilità su terze persone, e dall’altra sostenere di

non essere eventualmente l’unico responsabile. Ma questo, non è un modo

efficace di difendersi, ognuno rispondendo in diritto penale delle proprie responsabilità.

Inoltre, non basta fare “resistenza passiva” consigliando ai colleghi o a chi

si occupava delle pratiche amministrative di denunciare i fatti al CdA della

società. Egli doveva agire immediatamente. Intimare al medico, seppure suo

superiore, di cessare con queste pratiche “irregolari”, e una volta constatato

che le cose non andavano a posto, egli doveva immediatamente denunciarlo a chi

di dovere (compreso al Ministero pubblico) e ovviamente dimettersi (questo, si

dà atto, lo ha fatto). Il periodo in cui gli si imputa il reato di complicità

in truffa è tuttavia troppo grande per giustificare una pronta reazione (maggio

1995/gennaio 1997). Certo, RI 1 non voleva accettatare il sistema imposto da __________

, ne ha discusso con i colleghi finanche affrontando il suo principale. Ciò

nonostante, i documenti che egli ha comunque sottoscritto non sono pochi e il

lasso di tempo durante il quale lo ha fatto è comunque lungo.

Il

medico qui imputato è stato quindi giustamente condannato per dolo eventuale

perché ha accettato l’eventualità di sottoscrivere documenti falsi, conscio del

fatto che __________ era solito prolungare le degenze nonostante che i

pazienti siano stati (o potevano essere stati) congedati, e soprattutto senza

verificare che quello che si apprestava sottoscrivere corrispondesse alla

realtà. La doglianza intesa a criticare l’accertamento del dolo eventuale solo

con “considerazioni di carattere generale” e non singolarmente per ogni singolo

documento, va disattesa in quanto il primo giudice ha elencato, dopo avere

spiegato in cosa sarebbe consistito il dolo eventuale, i documenti allestiti da

RI 1 che hanno assecondato il dr. med. __________ nell’ingannare con astuzia

le casse malati (sentenza, pag. 18 consid. 6f). Il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto.

5.

Per

quanto concerne il reato di falsità in documenti, il ricorrente nega di avere

allestito (e dichiarato di averlo fatto) i documenti medici, essendo il suo

compito quello di “firmare” quelli allestiti dalla segretaria e dai medici

assistenti. Ad ogni modo, egli contesta che questi scritti possano essere

considerati dei documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, in quanto non

sarebbero atti a provare un fatto di portata giuridica. Questi servirebbero solo

ad “informare il medico curante sullo stato di salute del paziente”, e non

sarebbero quindi nemmeno qualificabili quali certificati medici ai sensi

dell’art. 318 CP; riconosce come tali solo “le tre richieste di prolungo ed il

rapporto di uscita del 12 settembre 1996” perché sarebbero “sottoscritti da un

medico nella sua funzione di medico”. Il contenuto degli stessi “riguarda lo

stato di salute di una persona”, ma non “pretese concrete e quantificate in

franchi e centesimi della clinica o del medico nei confronti delle casse malati”.

Invece, il caso citato dal giudice riguarda un “Krankenschein”, ossia di un

documento completamente diverso da quelli sottoscritti dal ricorrente.

Tuttavia, come stabilito dal giudice, il reato di falso certificato medico ai sensi

dell’art. 318 CP sarebbe prescritto. Secondo il ricorrente il primo giudice errerebbe

nel ritenerlo soggettivamente responsabile per dolo eventuale, non essendo le informazioni contenute nei certificati allestiti da fidati collaboratori e sottoscritti dal

ricorrente “palesemente false o impossibili”. Egli chiede quindi di essere prosciolto

dall’accusa di falsità in documenti (ricorso, pag. 25-29).

5.1

Il

presidente della Pretura penale ha preliminarmente verificato se i documenti

sottoscritti da RI 1 adempiono la fattispecie del falso certificato medico, “lex

specialis rispetto all’art. 251 CP”, applicabile quando si attesta mediante

uno scritto unicamente lo stato di salute di una persona. Ciò è il caso, ha

spiegato il giudice, per tutti i rapporti di dimissione, poiché tali documenti

contengono la diagnosi e il decorso medico del paziente, destinati solamente al

primario e al medico curante ma non alle casse malati. Il reato, commesso

“quasi dieci anni fa” sarebbe comunque prescritto. Ma se la falsa attestazione

ha lo scopo di sollecitare una prestazione indebita a terzi, ha spiegato il

giudice, sarebbe applicabile l’art. 251 CP. Nella specie, ha soggiunto il giudice,

è il caso per le tre richieste di prolungo e il rapporto d’uscita del 12

settembre 1996, in quanto lo scopo principale è quello di sollecitare una

prestazione dalla cassa malati. Il presidente della Pretura penale ha spiegato

che nella richiesta di prolungo del 16 agosto 1995 si è chiesto alla cassa

malati __________ di prolungare la copertura assicurativa per ulteriori

quattro settimane a far stato dal 23 agosto 1995 (trattasi di un paziente

segnalato come degente, ma che in realtà non è mai stato ricoverato in clinica,

per cui la degenza era completamente fittizia). Lo stesso accusato, ha spiegato

il giudice, ha affermato che lo scopo della richiesta di prolungo era quello di

continuare a beneficiare della copertura assicurativa per le spese di degenza,

convenendo che” tale richiesta di prolungo era un falso”. Lo stesso discorso

vale per le richieste di prolungo del 26 gennaio 1996, del 7 febbraio 1996 e

per il certificato medico d’uscita del 12 settembre 1996 (dove l’imputato con

la sua firma ha attestato alla cassa malati __________ che la paziente è stata

degente dal 2 al 12 settembre 1996; in realtà, anche in questo caso come

accertato dalla Corte delle assise criminali, si è trattato di una degenza

completamente fittizia).

Soggettivamente,

il presidente della Pretura penale ha rinviato a quanto già stabilito per il

reato di complicità in truffa, ossia propendendo per la commissione del reato

di falsità in documenti per dolo eventuale (sentenza, pag. 19-22 consid. 7a-7e).

5.2

Il

problema che si pone è quello di sapere se la richiesta di prolungo del

16.

agosto 1995, del 26 gennaio 1996, del 7 febbraio 1996 alla cassa malati __________

e il certificato medico d’uscita del 12 settembre 1996 alla cassa malati __________

, debbano essere ritenuti documenti ai sensi dell’art. 251 CP o certificati

medici ai sensi dell’art. 318 CP. Se i documenti dovessero essere ritenuti dei

certificati medici ai sensi dell’art. 318 CP, il reato sarebbe, evidentemente,

prescritto (art. 72 cifra 2 cpv. 2 vCP e 318 vCP, prescrizione assoluta di 7

anni e mezzo secondo il diritto vigente sino al 1° ottobre 2002).

a) Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia

che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova.

Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un

fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La natura di documento di uno

scritto è relativa. Uno scritto può dunque essere considerato un documento per

taluni aspetti e non per altri. Esso costituisce un documento in virtù di

questa disposizione se si riferisce ad un fatto di portata giuridica e se è

destinato e atto a provare il fatto contrario alla verità. La finalità a

provare un fatto può risultare direttamente dalla legge, ma anche dal senso o

dalla natura dello scritto; per quanto riguarda l'idoneità a provare un fatto,

essa può essere dedotta dalla legge o dagli usi commerciali (DTF 132 IV 57 consid.

5.1

pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a

pag. 62 e rinvii e pag. 67-68).

b) Si ha falsità

in documenti ai sensi dell’art. 251 CP – identico nella definizione del

comportamento punibile all’art. 251 vCP – quando un soggetto di diritto, al

fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui

segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o

fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa

disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti

(falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica). La

falsificazione in senso proprio (falsità materiale) implica la formazione di un

documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente. Il

contraffattore crea un documento che inganna sull'identità di colui dal quale

esso emana in realtà (DTF 128 IV 265 consid.

1.1

). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la

questione di un suo eventuale contenuto menzognero (DTF 132 IV 57 consid.

5.1

; 123 IV 17 consid.

2e). L’infrazione di falsità in documenti è un reato di pericolo e non d'evento

(Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,

n. 2 ad art. 251

CP, Trechsel , Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,

Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si

distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere

(DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b

pag. 64, 122 IV 332 consid.

2c pag. 339). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da

poter provare la veridicità di ciò che in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid.

2c pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e

dagli usi commerciali) o – come nel caso che ci occupa – dalla natura stessa

dello scritto (DTF 122 IV 332 consid. 2a pag. 335-336).

c) Secondo l’art.

318.

CP i medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente

rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad

essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a

ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1 cpv. 1). Se il colpevole aveva

per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa

speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria

(n. 1 cpv. 2). La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza (art.

318.

n. 2 CP).

Il certificato medico

è uno scritto che attesta unicamente lo stato di salute di una persona (Corboz, op. cit.,

n. 4 ad art. 318 CP), ed il suo contenuto è ritenuto “contrario alla verità” (“unwahr”,

“contraire à la vérité”) quando stila un quadro clinico inesatto del

paziente (Boog,

in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 3 ad art. 318 CP; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª edizione, Berna 2000, n. 16

pag. 374). L’art. 318 n. 1 cpv. 1 CP distingue tre situazioni

(alternative) per le quali il certificato è destinato: all’autorità od a conseguire

un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di

terzi. Le tre situazioni non si escludono tacitamente, la realizzazione di una

di esse permettendo l’applicazione dell’art. 318 CP (Boog, op. cit., n. 8 ad art. 318 CP). Se

il certificato è destinato a un’autorità, la legge non prevede che cumulativamente

siano adempiute anche le altre due condizioni/situazioni, ossia quella di conseguire un indebito profitto o di ledere importanti e legittimi interessi

di terzi (sentenza del Tribunale federale 6B_152/2007

del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Seppure la dottrina ammetta che l’art. 318 CP

prevalga (per alcuni autori incomprensibilmente) in quanto lex specialis

sull’art. 251 CP, essa è orientata a escludere l’applicazione dell’art. 318 CP

se il medico ordisce uno stratagemma unicamente (“froidement”) per

arricchirsi, senza che si possa scorgere l’intento di favorire il proprio

paziente (Corboz, op

cit, n. 15 ad art. 318 CP).

d) Ancora una

volta l’esposto, non sufficientemente motivato, pone seri interrogativi sulla

sua ammissibilità. Sia come sia, anche ad un esame approfondito in diritto, il

ricorso non avrebbe avuto esito positivo.

Ora, che la richiesta

di prolungo del 16 agosto 1995, del 26 gennaio 1996, del 7 febbraio 1996 alla

cassa malati __________ e il certificato medico d’uscita del 12 settembre 1996

alla cassa malati __________ abbiano oggettivamente avuto conseguenze

giuridiche è evidente e scontato, in quanto lo scopo principale è stato quello

di sollecitare una prestazione dalla cassa malati. Si tratta ora di stabilire

se ciò basta per qualificare l’agire del medico quale falsità in documenti ai

sensi dell’art. 251 CP. Il primo giudice per stabilirlo si è rifatto ad una

vecchia sentenza del Tribunale federale, che in sostanza ha stabilito che la

contraffazione di un certificato di malattia (“Krankenschein”, “certificat

de maladie”), ritenuto quale documento ai sensi dell’art. 251 CP, ha quale

effetto di ingannare la cassa malati in punto alle indicazioni ivi contenute

(falso ideologico, “Falschbeurkundung”, “faux immatériel”), e

questo soprattutto per la fiducia che questa pone nel medico – le cui

attestazioni sono ritenute esatte dalla Cassa malati – e tenuto conto del fatto

che un controllo sistematico di tutte le (numerose) consultazioni di un medico

risulterebbe inesigibile (DTF 103 IV 178 pag. 184). Il che non è errato. Certo,

se il medico avesse certificato, benevolmente (Corboz, op cit, n. 15 ad art. 318 CP), a favore del paziente una prestazione che andava comunque a ledere

la Cassa malati, il reato ipotizzabile sarebbe verosimilmente quello previsto

dall’art. 318 CP. In questo caso, seppure l’imputato non abbia tratto personalmente

profitto delle false indicazioni da lui attestate, non è comunque fuori luogo

imputargli una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP. Del resto la

norma indica espressamente la condizione “di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto”: nella specie a __________ ; l’art. 318 CP sembra invece

sanzionare il medico che potrebbe, lui solo, trarre vantaggio dalla falsa

attestazione (Boog, op.

cit., n. 9 ad art. 318 CP). E questo soprattutto per la

particolare fiducia che le casse malati nutrono per le indicazioni dei medici

sullo stato di salute dei pazienti (cfr. RJN 2000 pag. 174). Nella fattispecie

in esame i documenti sottoscritti dal medico hanno avuto quale effetto quello

di convincere le casse malati di una situazione giuridica contraria alla

realtà, quindi modificare una situazione giuridica preesistente (v. anche Corboz, Le faux dans

les titres, in RJB 131/1995, pag. 545), favorendo il dr. med. __________ . Per

quanto riguarda l’aspetto soggettivo valgono le stesse motivazioni indicate nel

considerando 4. Il ricorso, anche nel merito quindi, non può trovare accoglimento.

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso dev’essere respinto. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.

1.

combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

richiamata

per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3.

Intimazione

a:

– .

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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