17.2007.74
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6 agosto 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
17.2007.74
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, CCRP
Titolo:
La polizia grigionese che esegue controlli di velocità in territorio ticinese non viola i principi di territorialità e legalità; l'attribuzione di competenza è prevista dall'art. 57a LCStr e da una convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ
art. 57a LCSTR
Incarto n.
17.2007.74
Lugano
6 agosto 2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, vicepresidente
Pellegrini e Epiney–Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 5 novembre 2007 presentato da
RI 1
(patrocinato dalla dott. iur. PA 1)
contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2007 dal presidente della
Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19
febbraio 2007 la polizia cantonale dei __________ ha effettuato un controllo
della velocità mediante inseguimento con lo strumento di misura “ProVida” 2000,
Metas 11706” montato sulla vettura BMW 330, targata . Tale controllo, eseguito
sulla semiautostrada A13 in direzione sud tra il cavalcavia in zona __________
e il campo sportivo di __________ su un tratto di 1515 metri e per una durata di 40.99 secondi ha permesso di accertare che RI 1, al volante
dell’autofurgone Fiat Ducato targato , circolava a una velocità di 133.05 km/h. Nel punto di misurazione, la strada nazionale A13 è formata da quattro corsie di marcia,
due in direzione nord e due in direzione sud, separate centralmente da un
guidovia metallico e la velocità massima consentita è di 80 k/m (cfr. rapporto
di polizia del 28 febbraio 2007, act. 1). Dedotto il margine di tolleranza la
velocità punibile era di 122 km/h.
Il
2 marzo successivo, la Procura pubblica dei __________ ha ritornato l’incarto
alla polizia grigionese, con l’invito a trasmetterlo al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, l’infrazione essendo stata constatata su territorio ticinese
(act. 1 ultimo foglio).
B. Con
decreto di accusa del 4 giugno 2007 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere
violato le norme medesima cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui,
in particolare per avere circolato con l’autofurgone Fiat targato alla
velocità di 122 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h. Egli ne ha perciò proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
fr. 70.– cadauna, corrispondente a fr. 2 100.–, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni, e a una multa di fr. 700.–, ritenuto che in
caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con un pena detentiva di 7
giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Ha inoltre proposto la revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 giorni, ai sensi del
codice penale previgente, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il
16 marzo 2006 (art. 46 cpv. 1 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
C. Statuendo
sull’opposizione, con sentenza del 4 ottobre 2007 il presidente della Pretura
penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo
in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP a una pena unica di 33 aliquote giornaliere
di fr. 60.– cadauna, per un totale di fr. 1 980.–, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni, limitatamente a 30 aliquote giornaliere, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria di 3 aliquote
giornaliere (complessivi fr. 180.–) sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto
che un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva (art. 36
cpv. 1 CP). Egli lo ha inoltre condannato a una multa di fr. 500.–, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è
fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al
dibattimento, ha ricordato il presidente della Pretura penale, RI 1 non ha
contestato i fatti, ammessi peraltro in occasione della sua audizione davanti
alla Polizia grigionese, ancorché giustificando il suo agire con la pressione
alla quale lo sottopone il datore di lavoro (era infatti in viaggio con il
furgone della ditta) ed asserendo di avere comunque compreso che siffatto
comportamento non è corretto ed impegnandosi a non ricadere nello stesso; la
difesa, ha puntualizzato il giudice, ha tuttavia contestato la validità del
decreto di accusa, in quanto fondato su un accertamento di polizia illegale,
perché effettuato in violazione del principio della territorialità, segnatamente
in difetto di una norma legale che glielo consenta. Il primo giudice ha però
respinto l’eccezione, richiamando l’art. 57a LCStr (corrispondente
all’originario art. 57bis LCStr) e la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato
del Cantone Grigioni del 13 febbraio 1970, seguito dalla relativa formale
ratifica, con la quale, tra l’altro, agli agenti della Polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale vengono attribuite le competenze, che
spetterebbero agli agenti della polizia del Canton Ticino, nell’espli– cazione
del servizio di polizia della circolazione sulla strada nazionale N13 (ora A13)
in territorio del Cantone Ticino sentenza, pag. 4–5).
C. Contro
tale sentenza, RI 1 ha inoltrato l’8 ottobre 2007 una dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame,
presentati il 5 novembre successivo, egli chiede l’annullamento della sentenza
impugnata.
Con
osservazioni del 13 novembre 2007 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
del ricorso.
Considerandi
In diritto: 1. Il
ricorrente eccepisce di nuovo che il procedimento penale è conseguente a un illegale
accertamento compiuto dalla polizia cantonale grigionese in territorio ticinese
in violazione del principio di territorialità e, quindi, di legalità. Nel caso
in esame, assevera il ricorrente, gli agenti grigionesi sono intervenuti
segnalando un eccesso di velocità costitutivo di una messa in pericolo astratta
della circolazione. Gli stessi agenti lo hanno fermato, gli hanno materialmente
ritirato la patente e hanno segnalato il caso al Ministero pubblico ticinese,
che ha poi provveduto ad emanare l’impugnato decreto di accusa. È fuori dubbio,
fa valere il ricorrente, che l’intervento della Polizia grigionese ha
comportato importanti restrizioni delle libertà personali dell’accusato; limitazioni
che, secondo il ricorrente, solo una chiara base legale potrebbe giustificare.
Ebbene, rileva l’accusato, né l’art. 57a LCStr, né tanto meno la
Convenzione citata dal primo giudice soddisferebbero tale requisito. L’art. 57a
LCStr, entrato in vigore il 1° febbraio 1991 (recte: l’11 settembre
1967; v. RS n. 77 ad art. 57a LCStr) in sostituzione dell’originario
art. 57bis LCStr (che avrebbe dovuto anch’esso essere adottato nel
1967), è solo una norma quadro, in virtù della quale i Cantoni possono fissare
eventuali aree di competenza extra–territoriale; esso non costituisce perciò evidentemente
di per sé stesso una base legale sufficiente per giustificare l’intervento
della polizia di un Cantone sul suolo dell’altro cantone. Del resto, obietta il
ricorrente, si desume che i cantoni devono accordarsi circa i reciproci settori
di competenza, in deroga al principio della territorialità, ritenuto che in mancanza di accordi validi, spetta al Consiglio federale prendere le necessarie misure. Orbene, prosegue
l’accusato, quando egli si era informato circa l’esistenza di disposti che
permettessero alla Polizia grigionese di operare su suolo ticinese, non ha trovato
alcuna convenzione in tal senso pubblicata tra le pubblicazioni ufficiali.
Tanto che lo stesso primo giudice, salvo errore, di fronte all’ec-cezione di
incompetenza territoriale sollevata al dibattimento, aveva dovuto all’ultimo
momento, addirittura in camera di consiglio, ricorrere alla collaborazione
dell’Ufficio giuridico della Sezione delle circolazione per ottenere lumi e, in
particolare, per accedere alla Convenzione, mai pubblicata fra le normative grigionesi
o ticinesi, né in forma elettronica, né in quella cartacea. Tale Ufficio,
soggiunge il ricorrente, di fronte alla richiesta del difensore di volere
trasmettere copia della predetta Convenzione, ha risposto il 18 ottobre 2007 di
non essere autorizzato a farlo, invitando l’istante a rivolgersi alla
Cancelleria dello Stato (v. annesso al ricorso). Sennonché, rileva lo stesso
ricorrente, la Cancelleria dello Stato, contattata dal Centro di legislazione cantonale il 30 ottobre 2007, ha affermato di non disporre di tale accordo, rinviando l’istante
alla Sezione della circolazione di Camorino. Grazie all’iniziativa del centro
di legislazione cantonale, egli è finalmente riuscito ad ottenere il testo di
una Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni
“concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale
N13”. Tale esemplare, egli obietta, non è tuttavia sottoscritto e reca nella
prima pagina il timbro 2 dicembre 1987 (v. documentazione annessa al ricorso).
Ciò posto, secondo il ricorrente, bisognerebbe concludere che la Convenzione,
alla quale il primo giudice sembra attribuire il valore di chiara e sufficiente
base legale per l’intervento della Polizia grigionese su suolo ticinese, in
realtà non costituirebbe base legale, mancando della necessaria pubblicità o
quanto meno accessibilità alla consultazione pubblica e non si saprebbe nemmeno
se essa è ancora in vigore; per tacere del fatto che nemmeno è dato di sapere a
quando risalgono esattamente la firma e la ratifica dell’accordo. Nel testo della
Convenzione, puntualizza il ricorrente, si parla dipoi di strada nazionale N13
e, quindi, di una situazione obsoleta, visto che lo stesso presidente della
Pretura penale ha corretto tale specificazione con “A13” (sentenza, pag. 4),
superando però i limiti della legalità. Comunque sia, sarebbe stato leso il suo
diritto di essere sentito, avendo egli scoperto l’esistenza della Convenzione
citata in sentenza solo al momento in cui sono state esposte oralmente le motivazioni
della condanna.
2.
Nella
misura in cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito
per avere appreso solo in occasione dell’esito del dibattimento dell’esistenza
della citata Convenzione, il ricorrente muove un’obiezione pretestuosa. Difeso
da una giurista, l’accusato doveva predisporsi per ogni emergenza, segnatamente
per dimostrare la pretesa assenza di una base legale, che legittimava la
polizia grigionese a rilevare l’infrazione all’origine del decreto di accusa
emanato nei suoi confronti, specie se si considera che il suo difensore ha
riconosciuto che la polizia grigionese gli aveva comunque indicato la convenzione,
che egli non ha tuttavia considerato sufficiente (sentenza, pag. 4 in alto). Il
che consente di ritenere che il difensore non è stato perciò colto da
quell’effetto sorpresa conclamato nel gravame. Certo, suscita interrogativi il
fatto che né negli atti del processo, né nell’incarto inviato dalla Pretura a
questa Corte, figuri la Convenzione citata in sentenza, circostanza spiacevole
alla quale questa Corte ha supplito facendo pervenire il 31 agosto 2008 via fax
la stessa Convenzione, che risulta sottoscritta dai rappresentanti dai rispettivi
Cantoni il 13 febbraio 1970, per poi essere ratificata dai rispettivi Consigli
di Stato il 18 febbraio e il 3 marzo 1970. Convenzione che, giova rilevare, è
identica a quella annessa al ricorso, ancorché mancante – senza che sia stata
fornita una spiegazione – delle pagine 2, 4, 6 (la più importante), e 8 e delle
firme dei contraenti. Perciò, comunque sia, per lo meno davanti a questa Corte
il ricorrente era senz’altro in grado di difendersi di fronte alla pretesa novità
costituita dall’inaspettata applicazione della citata Convenzione da parte del
primo giudice.
3.
Secondo
l’art. 57a LCStr, il cui marginale recita “Polizia sulle autostrade”,
entrato in vigore il 1° settembre 1967 (originario: art. 57bis LCstr),
sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e
semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei cantoni, settori di
competenza per il servizio di polizia, che coincidono con settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni
(cpv. 1, corrispondente, mutatis mutandis, al nuovo testo del 6 ottobre
2006, entrato in vigore il 1°gennaio 2008). La competente polizia autostradale
provvede sul suo settore, senza tenere conto dei confini cantonali, al servizio
d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso
di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei
casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente per
territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti (cpv. 2): La giurisdizione
del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono
riservate (cpv. 3). I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciprochi
diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul
territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è
garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali (cpv. 4).
La
Convenzione sottoscritta tra i Cantoni Ticino e Grigioni il 13 febbraio 1970 in
applicazione, tra l’altro dell’allora art 57bis LCStr, segnatamente
del suo capoverso 4, corrispondente all’attuale art. 57a LCStr, prevede
che “Il servizio di manutenzione e il servizio di polizia sulla strada nazionale
N13, in territorio dello Stato del Cantone Ticino, dall’allacciamento di
Castione (km 0.850) al confine cantonale (km 3.670) e meglio come all’annessa
planimetria 1:500, piano No. 25 412, parte integrante della presenta
convenzione, sono eseguiti a cura dello Stato del Cantone Grigioni e a carico
dello Stato del Cantone Ticino in base alle disposizioni seguenti…” (pag. 2).
Nel suo punto 5.1 (“Principio”) la Convenzione prevede l’attribuzione agli
agenti della polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale di
tutte competenze, che spetterebbero agli agenti della polizia del cantone Ticino, nell’esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada
nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino (secondo il piano no. 25 412).
4.
Nella
misura in cui considera l’originario art 57bis LCStr, divenuto poi
art. 57a LCStr, una base legale insufficiente per legittimare
l’intervento della polizia grigionese su territorio ticinese, secondo le
modalità illustrate nella Convenzione 13 febbraio 1970, il ricorrente muove di
nuovo una critica sprovvista di buon diritto. Giacché tale norma, segnatamente
i capoversi 2 e 4 degli art. 57bis, rispettivamente 57a
LCStr, è stata voluta dal legislatore federale proprio per spingere i Cantoni a
sottoscrivere convenzioni del tipo di quella conclusa tra Ticino e Grigioni il
13.
febbraio 1970: assicurare, tra l’altro, la sicurezza e quindi, i necessari
controlli di polizia sull’intera rete autostradale, vieppiù estesa, specie
nelle zone a cavallo tra i confini dei singoli cantoni percorsi dai relativi
tratti autostradali, rispettivamente semiautostradali (v. in particolare, Bussy/Rusconi, Commentario CS–CR,
Losanna 1996, n. 1 ad art. 57a LCStr, con riferimento anche alla Convenzione conclusa
tra i Cantoni Ginevra e Vaud). Dato il chiaro tenore di cui alla citata norma,
di rango federale, ben potevano (se non addirittura dovevano) perciò i Cantoni
Ticino e Grigioni sottoscrivere il 13 febbraio 1970 la Convenzione, che
legittima la polizia cantonale–autostradale grigionese a effettuare controlli
di velocità anche in territorio ticinese, secondo quanto previsto dall’art. 5.1
della Convenzione stessa, tuttora valida. La quale, checché ne dica il
ricorrente con argomenti al limite del pretesto, è applicabile anche se la strada
nazionale N13 indicata con quella denominazione nella stessa Convenzione, viene
ora definita A13. Sapere poi se la Convenzione stessa sia stata nel 1970 oggetto
di pubblicazione o meno fra le normative ticinesi o grigionesi, rispettivamente
nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dei rispettivi
Cantoni – parrebbe che ciò non sia stato il caso – non ha, comunque sia,
ragione di essere stabilito. La Convenzione è opponibile anche se non era stata
allora oggetto di formale pubblicazione, dato che essa – in vigore da decenni –
si limita unicamente a definire a quali specifiche condizioni la polizia
cantonale grigionese è abilitata a intervenire sul territorio ticinese per
esercitare le incombenze di polizia autostradale ai sensi dell’art. 57bis
LCStr (art. 57a LCStr); norma quest’ultima che, a non averne dubbio,
costituisce la base legale primaria e decisiva per quanto riguarda le
attribuzioni previste nella Convenzione stessa.
5.
Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente
infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a
carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP)
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1 000.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1
100.
–
sono
posti a carico del ricorrente.
3.
Intimazione
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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