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Decisione

17.2007.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 19

febbraio 2007 la polizia cantonale dei __________ ha effettuato un controllo

della velocità mediante inseguimento con lo strumento di misura “ProVida” 2000,

Metas 11706” montato sulla vettura BMW 330, targata . Tale controllo, eseguito

sulla semiautostrada A13 in direzione sud tra il cavalcavia in zona __________

e il campo sportivo di __________ su un tratto di 1515 metri e per una durata di 40.99 secondi ha permesso di accertare che RI 1, al volante

dell’autofurgone Fiat Ducato targato , circolava a una velocità di 133.05 km/h. Nel punto di misurazione, la strada nazionale A13 è formata da quattro corsie di marcia,

due in direzione nord e due in direzione sud, separate centralmente da un

guidovia metallico e la velocità massima consentita è di 80 k/m (cfr. rapporto

di polizia del 28 febbraio 2007, act. 1). Dedotto il margine di tolleranza la

velocità punibile era di 122 km/h.

Il

2 marzo successivo, la Procura pubblica dei __________ ha ritornato l’incarto

alla polizia grigionese, con l’invito a trasmetterlo al Ministero pubblico del

Cantone Ticino, l’infrazione essendo stata constatata su territorio ticinese

(act. 1 ultimo foglio).

B. Con

decreto di accusa del 4 giugno 2007 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere

violato le norme medesima cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui,

in particolare per avere circolato con l’autofurgone Fiat targato alla

velocità di 122 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia

mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h. Egli ne ha perciò proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da

fr. 70.– cadauna, corrispondente a fr. 2 100.–, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 4 anni, e a una multa di fr. 700.–, ritenuto che in

caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con un pena detentiva di 7

giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Ha inoltre proposto la revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 giorni, ai sensi del

codice penale previgente, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il

16 marzo 2006 (art. 46 cpv. 1 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

C. Statuendo

sull’opposizione, con sentenza del 4 ottobre 2007 il presidente della Pretura

penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo

in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP a una pena unica di 33 aliquote giornaliere

di fr. 60.– cadauna, per un totale di fr. 1 980.–, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 4 anni, limitatamente a 30 aliquote giornaliere, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria di 3 aliquote

giornaliere (complessivi fr. 180.–) sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto

che un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva (art. 36

cpv. 1 CP). Egli lo ha inoltre condannato a una multa di fr. 500.–, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è

fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Al

dibattimento, ha ricordato il presidente della Pretura penale, RI 1 non ha

contestato i fatti, ammessi peraltro in occasione della sua audizione davanti

alla Polizia grigionese, ancorché giustificando il suo agire con la pressione

alla quale lo sottopone il datore di lavoro (era infatti in viaggio con il

furgone della ditta) ed asserendo di avere comunque compreso che siffatto

comportamento non è corretto ed impegnandosi a non ricadere nello stesso; la

difesa, ha puntualizzato il giudice, ha tuttavia contestato la validità del

decreto di accusa, in quanto fondato su un accertamento di polizia illegale,

perché effettuato in violazione del principio della territorialità, segnatamente

in difetto di una norma legale che glielo consenta. Il primo giudice ha però

respinto l’eccezione, richiamando l’art. 57a LCStr (corrispondente

all’originario art. 57bis LCStr) e la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato

del Cantone Grigioni del 13 febbraio 1970, seguito dalla relativa formale

ratifica, con la quale, tra l’altro, agli agenti della Polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale vengono attribuite le competenze, che

spetterebbero agli agenti della polizia del Canton Ticino, nell’espli– cazione

del servizio di polizia della circolazione sulla strada nazionale N13 (ora A13)

in territorio del Cantone Ticino sentenza, pag. 4–5).

C. Contro

tale sentenza, RI 1 ha inoltrato l’8 ottobre 2007 una dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame,

presentati il 5 novembre successivo, egli chiede l’annullamento della sentenza

impugnata.

Con

osservazioni del 13 novembre 2007 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione

del ricorso.

Considerandi

In diritto: 1. Il

ricorrente eccepisce di nuovo che il procedimento penale è conseguente a un illegale

accertamento compiuto dalla polizia cantonale grigionese in territorio ticinese

in violazione del principio di territorialità e, quindi, di legalità. Nel caso

in esame, assevera il ricorrente, gli agenti grigionesi sono intervenuti

segnalando un eccesso di velocità costitutivo di una messa in pericolo astratta

della circolazione. Gli stessi agenti lo hanno fermato, gli hanno materialmente

ritirato la patente e hanno segnalato il caso al Ministero pubblico ticinese,

che ha poi provveduto ad emanare l’impugnato decreto di accusa. È fuori dubbio,

fa valere il ricorrente, che l’intervento della Polizia grigionese ha

comportato importanti restrizioni delle libertà personali dell’accusato; limitazioni

che, secondo il ricorrente, solo una chiara base legale potrebbe giustificare.

Ebbene, rileva l’accusato, né l’art. 57a LCStr, né tanto meno la

Convenzione citata dal primo giudice soddisferebbero tale requisito. L’art. 57a

LCStr, entrato in vigore il 1° febbraio 1991 (recte: l’11 settembre

1967; v. RS n. 77 ad art. 57a LCStr) in sostituzione dell’originario

art. 57bis LCStr (che avrebbe dovuto anch’esso essere adottato nel

1967), è solo una norma quadro, in virtù della quale i Cantoni possono fissare

eventuali aree di competenza extra–territoriale; esso non costituisce perciò evidentemente

di per sé stesso una base legale sufficiente per giustificare l’intervento

della polizia di un Cantone sul suolo dell’altro cantone. Del resto, obietta il

ricorrente, si desume che i cantoni devono accordarsi circa i reciproci settori

di competenza, in deroga al principio della territorialità, ritenuto che in mancanza di accordi validi, spetta al Consiglio federale prendere le necessarie misure. Orbene, prosegue

l’accusato, quando egli si era informato circa l’esistenza di disposti che

permettessero alla Polizia grigionese di operare su suolo ticinese, non ha trovato

alcuna convenzione in tal senso pubblicata tra le pubblicazioni ufficiali.

Tanto che lo stesso primo giudice, salvo errore, di fronte all’ec-cezione di

incompetenza territoriale sollevata al dibattimento, aveva dovuto all’ultimo

momento, addirittura in camera di consiglio, ricorrere alla collaborazione

dell’Ufficio giuridico della Sezione delle circolazione per ottenere lumi e, in

particolare, per accedere alla Convenzione, mai pubblicata fra le normative grigionesi

o ticinesi, né in forma elettronica, né in quella cartacea. Tale Ufficio,

soggiunge il ricorrente, di fronte alla richiesta del difensore di volere

trasmettere copia della predetta Convenzione, ha risposto il 18 ottobre 2007 di

non essere autorizzato a farlo, invitando l’istante a rivolgersi alla

Cancelleria dello Stato (v. annesso al ricorso). Sennonché, rileva lo stesso

ricorrente, la Cancelleria dello Stato, contattata dal Centro di legislazione cantonale il 30 ottobre 2007, ha affermato di non disporre di tale accordo, rinviando l’istante

alla Sezione della circolazione di Camorino. Grazie all’iniziativa del centro

di legislazione cantonale, egli è finalmente riuscito ad ottenere il testo di

una Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni

“concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale

N13”. Tale esemplare, egli obietta, non è tuttavia sottoscritto e reca nella

prima pagina il timbro 2 dicembre 1987 (v. documentazione annessa al ricorso).

Ciò posto, secondo il ricorrente, bisognerebbe concludere che la Convenzione,

alla quale il primo giudice sembra attribuire il valore di chiara e sufficiente

base legale per l’intervento della Polizia grigionese su suolo ticinese, in

realtà non costituirebbe base legale, mancando della necessaria pubblicità o

quanto meno accessibilità alla consultazione pubblica e non si saprebbe nemmeno

se essa è ancora in vigore; per tacere del fatto che nemmeno è dato di sapere a

quando risalgono esattamente la firma e la ratifica dell’accordo. Nel testo della

Convenzione, puntualizza il ricorrente, si parla dipoi di strada nazionale N13

e, quindi, di una situazione obsoleta, visto che lo stesso presidente della

Pretura penale ha corretto tale specificazione con “A13” (sentenza, pag. 4),

superando però i limiti della legalità. Comunque sia, sarebbe stato leso il suo

diritto di essere sentito, avendo egli scoperto l’esistenza della Convenzione

citata in sentenza solo al momento in cui sono state esposte oralmente le motivazioni

della condanna.

2.

Nella

misura in cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito

per avere appreso solo in occasione dell’esito del dibattimento dell’esistenza

della citata Convenzione, il ricorrente muove un’obiezione pretestuosa. Difeso

da una giurista, l’accusato doveva predisporsi per ogni emergenza, segnatamente

per dimostrare la pretesa assenza di una base legale, che legittimava la

polizia grigionese a rilevare l’infrazione all’origine del decreto di accusa

emanato nei suoi confronti, specie se si considera che il suo difensore ha

riconosciuto che la polizia grigionese gli aveva comunque indicato la convenzione,

che egli non ha tuttavia considerato sufficiente (sentenza, pag. 4 in alto). Il

che consente di ritenere che il difensore non è stato perciò colto da

quell’effetto sorpresa conclamato nel gravame. Certo, suscita interrogativi il

fatto che né negli atti del processo, né nell’incarto inviato dalla Pretura a

questa Corte, figuri la Convenzione citata in sentenza, circostanza spiacevole

alla quale questa Corte ha supplito facendo pervenire il 31 agosto 2008 via fax

la stessa Convenzione, che risulta sottoscritta dai rappresentanti dai rispettivi

Cantoni il 13 febbraio 1970, per poi essere ratificata dai rispettivi Consigli

di Stato il 18 febbraio e il 3 marzo 1970. Convenzione che, giova rilevare, è

identica a quella annessa al ricorso, ancorché mancante – senza che sia stata

fornita una spiegazione – delle pagine 2, 4, 6 (la più importante), e 8 e delle

firme dei contraenti. Perciò, comunque sia, per lo meno davanti a questa Corte

il ricorrente era senz’altro in grado di difendersi di fronte alla pretesa novità

costituita dall’inaspettata applicazione della citata Convenzione da parte del

primo giudice.

3.

Secondo

l’art. 57a LCStr, il cui marginale recita “Polizia sulle autostrade”,

entrato in vigore il 1° settembre 1967 (originario: art. 57bis LCstr),

sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e

semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei cantoni, settori di

competenza per il servizio di polizia, che coincidono con settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni

(cpv. 1, corrispondente, mutatis mutandis, al nuovo testo del 6 ottobre

2006, entrato in vigore il 1°gennaio 2008). La competente polizia autostradale

provvede sul suo settore, senza tenere conto dei confini cantonali, al servizio

d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso

di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei

casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente per

territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti (cpv. 2): La giurisdizione

del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono

riservate (cpv. 3). I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciprochi

diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul

territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è

garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali (cpv. 4).

La

Convenzione sottoscritta tra i Cantoni Ticino e Grigioni il 13 febbraio 1970 in

applicazione, tra l’altro dell’allora art 57bis LCStr, segnatamente

del suo capoverso 4, corrispondente all’attuale art. 57a LCStr, prevede

che “Il servizio di manutenzione e il servizio di polizia sulla strada nazionale

N13, in territorio dello Stato del Cantone Ticino, dall’allacciamento di

Castione (km 0.850) al confine cantonale (km 3.670) e meglio come all’annessa

planimetria 1:500, piano No. 25 412, parte integrante della presenta

convenzione, sono eseguiti a cura dello Stato del Cantone Grigioni e a carico

dello Stato del Cantone Ticino in base alle disposizioni seguenti…” (pag. 2).

Nel suo punto 5.1 (“Principio”) la Convenzione prevede l’attribuzione agli

agenti della polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale di

tutte competenze, che spetterebbero agli agenti della polizia del cantone Ticino, nell’esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada

nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino (secondo il piano no. 25 412).

4.

Nella

misura in cui considera l’originario art 57bis LCStr, divenuto poi

art. 57a LCStr, una base legale insufficiente per legittimare

l’intervento della polizia grigionese su territorio ticinese, secondo le

modalità illustrate nella Convenzione 13 febbraio 1970, il ricorrente muove di

nuovo una critica sprovvista di buon diritto. Giacché tale norma, segnatamente

i capoversi 2 e 4 degli art. 57bis, rispettivamente 57a

LCStr, è stata voluta dal legislatore federale proprio per spingere i Cantoni a

sottoscrivere convenzioni del tipo di quella conclusa tra Ticino e Grigioni il

13.

febbraio 1970: assicurare, tra l’altro, la sicurezza e quindi, i necessari

controlli di polizia sull’intera rete autostradale, vieppiù estesa, specie

nelle zone a cavallo tra i confini dei singoli cantoni percorsi dai relativi

tratti autostradali, rispettivamente semiautostradali (v. in particolare, Bussy/Rusconi, Commentario CS–CR,

Losanna 1996, n. 1 ad art. 57a LCStr, con riferimento anche alla Convenzione conclusa

tra i Cantoni Ginevra e Vaud). Dato il chiaro tenore di cui alla citata norma,

di rango federale, ben potevano (se non addirittura dovevano) perciò i Cantoni

Ticino e Grigioni sottoscrivere il 13 febbraio 1970 la Convenzione, che

legittima la polizia cantonale–autostradale grigionese a effettuare controlli

di velocità anche in territorio ticinese, secondo quanto previsto dall’art. 5.1

della Convenzione stessa, tuttora valida. La quale, checché ne dica il

ricorrente con argomenti al limite del pretesto, è applicabile anche se la strada

nazionale N13 indicata con quella denominazione nella stessa Convenzione, viene

ora definita A13. Sapere poi se la Convenzione stessa sia stata nel 1970 oggetto

di pubblicazione o meno fra le normative ticinesi o grigionesi, rispettivamente

nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dei rispettivi

Cantoni – parrebbe che ciò non sia stato il caso – non ha, comunque sia,

ragione di essere stabilito. La Convenzione è opponibile anche se non era stata

allora oggetto di formale pubblicazione, dato che essa – in vigore da decenni –

si limita unicamente a definire a quali specifiche condizioni la polizia

cantonale grigionese è abilitata a intervenire sul territorio ticinese per

esercitare le incombenze di polizia autostradale ai sensi dell’art. 57bis

LCStr (art. 57a LCStr); norma quest’ultima che, a non averne dubbio,

costituisce la base legale primaria e decisiva per quanto riguarda le

attribuzioni previste nella Convenzione stessa.

5.

Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente

infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a

carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP)

Per

questi motivi,

richiamata

per le spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso

è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1 000.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1

100.

sono

posti a carico del ricorrente.

3.

Intimazione

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il

vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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