17.2007.76
Il giudice che non verbalizza le deposizioni di testimoni sentiti per la prima volta viola l'art. 255 cpv. 3 CPP
24 novembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
17.2007.76
Data decisione, Autorità:
24.11.2008, CCRP
Titolo:
Il giudice che non verbalizza le deposizioni di testimoni sentiti per la prima volta viola l'art. 255 cpv. 3 CPP
DEPOSIZIONE IN ISTRUTTORIA
art. 255 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
17.2007.76
Lugano
24 novembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12
novembre 2007 presentato da
RI 1, di __________ e di __________ nata __________, nata il 22 gennaio 1974 a __________ attinente di __________, domiciliata a __________, coniugata, __________
contro
la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 ottobre
2007 dalla Pretura penale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto d’accusa 30 novembre 2006, il sostituto procuratore pubblico ha
proposto la condanna di RI 1, giornalista, per titolo di ripetuta diffamazione
per avere:
- attraverso
un articolo di stampa apparso su __________ nel gennaio 2004, reso sospetta la
società immobiliare PC 2, operante nel settore delle vendite in multiproprietà,
di ricorrere a metodi spregiudicati, truffaldini e poco onesti, in particolare
ricorrendo anche alla somministrazione di psicofarmaci ai potenziali
acquirenti, per vendere appartamenti di vacanza in multiproprietà;
- attraverso
un articolo dal titolo “il circo delle multi-trappole” apparso su __________
nel novembre 2004, accusato la società PC 1, pure operante nel settore delle
vendite in multiproprietà, di utilizzare metodi poco trasparenti ed
ingannevoli, ricorrendo anche alla somministrazione di psicofarmaci ai
potenziali acquirenti, per promuovere la vendita di appartamenti in
multiproprietà
e, in
applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla multa di fr 1500.-.
Fatti
B. Il
18 dicembre 2006, RI 1 ha interposto opposizione contro il citato decreto
d’accusa.
C. Con
sentenza 11 ottobre 2007, il giudice della Pretura penale ha confermato il
decreto d’accusa impugnato dichiarando RI 1 autrice colpevole di ripetuta
diffamazione in relazione ai due articoli citati e l’ha condannata alla multa
di fr 750.-.
D. Contro
tale sentenza, la condannata ha presentato ricorso per cassazione chiedendo, in
via principale, di essere assolta e, in via subordinata, di rinviare gli atti
alla pretura penale “per i necessari atti istruttori”.
E. Con
osservazioni 23 novembre 2007, le parti civili – PC 1 e PC 2 – hanno chiesto la
reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Il
sostituto procuratore pubblico, con scritto 6 dicembre 2007, ha dichiarato di rinunciare a presentare delle osservazioni e di limitarsi a chiedere la
conferma della decisione impugnata.
Considerato
in diritto: 1. La
ricorrente sostiene, dapprima, l’esistenza di un vizio essenziale di procedura
che si sarebbe concretizzato nel rifiuto da parte del pretore di verbalizzare
le audizioni testimoniali di __________ e di __________, la cui audizione era
stata da lei chiesta per apportare la prova della verità e della sua buona
fede.
Secondo
la ricorrente, dalle deposizioni dei due testi emergeva in modo chiaro che le
due società “ricorrono a false promesse, metodi aggressivi, spregiudicati,
“in odore di truffa”, truffaldini, poco onesti, poco trasparenti ed ingannevoli
per vendere appartamenti in multiproprietà” .
Il
giudice, rifiutando di verbalizzare tali deposizioni, l’avrebbe “limitata
nel suo diritto di portare la prova della verità e/o della buona fede”. Non
verbalizzando, il giudice ha – secondo la ricorrente – violato, in particolare,
l’art 255 cpv 3 CPP, ritenuto, in particolare, che i due testi erano sentiti
per la prima volta (ricorso pag 7).
La
ricorrente ha, poi, precisato di essere stata convinta, sino a ricezione della
sentenza, che le dichiarazioni dei testi fossero state verbalizzate: “durante
l’audizione dei testimoni, l’accusata ha constatato che le domande rivolte ai
testimoni e le loro risposte sono state annotate (…) solo leggendo la sentenza,
l’accusata si è accorta che le domande e le risposte dei testimoni non sono
state verbalizzate” (ricorso pag 6).
2. Nelle
loro osservazioni (congiunte), le parti civili sostengono la tardività di tale
censura ritenuto come, al dibattimento, la condannata non abbia chiesto la
Considerandi
verbalizzazione delle audizioni testimoniali rilevando inoltre come non appaia
credibile “che la ricorrente abbia pensato che il pretore stesse
verbalizzando“ poiché la stessa “ha partecipato a numerose deposizioni
dinnanzi alla Pretura di __________ per cui conosce perfettamente la procedura
di verbalizzazione dei testi con tanto di dettatura e rilettura della
deposizione da parte del teste” (osservazioni pag 2 e16).
3.
L’art
255.
cpv 3 CPP dispone che le risposte dell’accusato – così come quelle dei
periti e dei testimoni – vanno riportate nel verbale nelle seguenti ipotesi:
-nei casi
previsti dagli art 246 (falsa testimonianza) e 248 (impedimento del testimone);
-nel caso
in cui queste persone sono sentite per la prima volta o modifichino le dichiarazioni
fatte in istruttoria;
-se il
giudice ritiene di farlo oppure su richiesta delle parti.
In
concreto, ritenuto che i due testi non erano mai stati sentiti in precedenza,
il pretore avrebbe dovuto verbalizzare la loro deposizione.
Non era dovere
della parte richiederlo.
4.
L’art.
288.
cpv. 1 lett. b CPP impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi
di procedura, che l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con
un incidente annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta
(CCRP 23.10.2002 in re M. e C.).
In
concreto, quanto dichiarato dalla ricorrente – e, cioè, che lei era convinta
che quelle “annotazioni” fossero la dovuta verbalizzazione - è credibile, nella
misura in cui si tratta di persona non giurista e che non era, al dibattimento,
assistita da un patrocinatore.
Pertanto,
in concreto, l’irregolarità è stata eccepita non appena possibile, così come
richiesto dall’art 288 cpv 1 lett b CPP.
La
possibilità di verifica del contenuto delle deposizioni testimoniali è
fondamentale per la tesi difensiva nella misura in cui da essa dipende il
giudizio di sapere se l’accusata ha o meno apportato la prova liberatoria di
cui all’art 173 cpv 2 CP.
L’assenza
di verbalizzazione rende impossibile tale verifica: pertanto, essa lede
irrimediabilmente i diritti della difesa.
Dunque, già
solo per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati
a nuovo giudice della Pretura penale perché si proceda ad un nuovo dibattimento
nel corso del quale si avrà cura di verbalizzare correttamente le audizioni dei
testi, così come previsto dall’art 255 cpv 3 CPP.
6.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui
"se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori
all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale
sentenza si giustifica, perciò, di caricare gli oneri processuali in ragione di
fr 800.- allo Stato.
Alla
ricorrente, non rappresentata da un avvocato, non vengono assegnate ripetibili
Sugli
oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata,
gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti a carico dello Stato.
Non vengono
assegnate ripetibili.
3. Intimazione:
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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