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Decisione

17.2007.76

Il giudice che non verbalizza le deposizioni di testimoni sentiti per la prima volta viola l'art. 255 cpv. 3 CPP

24 novembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

18 dicembre 2006, RI 1 ha interposto opposizione contro il citato decreto

d’accusa.

C. Con

sentenza 11 ottobre 2007, il giudice della Pretura penale ha confermato il

decreto d’accusa impugnato dichiarando RI 1 autrice colpevole di ripetuta

diffamazione in relazione ai due articoli citati e l’ha condannata alla multa

di fr 750.-.

D. Contro

tale sentenza, la condannata ha presentato ricorso per cassazione chiedendo, in

via principale, di essere assolta e, in via subordinata, di rinviare gli atti

alla pretura penale “per i necessari atti istruttori”.

E. Con

osservazioni 23 novembre 2007, le parti civili – PC 1 e PC 2 – hanno chiesto la

reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Il

sostituto procuratore pubblico, con scritto 6 dicembre 2007, ha dichiarato di rinunciare a presentare delle osservazioni e di limitarsi a chiedere la

conferma della decisione impugnata.

Considerato

in diritto: 1. La

ricorrente sostiene, dapprima, l’esistenza di un vizio essenziale di procedura

che si sarebbe concretizzato nel rifiuto da parte del pretore di verbalizzare

le audizioni testimoniali di __________ e di __________, la cui audizione era

stata da lei chiesta per apportare la prova della verità e della sua buona

fede.

Secondo

la ricorrente, dalle deposizioni dei due testi emergeva in modo chiaro che le

due società “ricorrono a false promesse, metodi aggressivi, spregiudicati,

“in odore di truffa”, truffaldini, poco onesti, poco trasparenti ed ingannevoli

per vendere appartamenti in multiproprietà” .

Il

giudice, rifiutando di verbalizzare tali deposizioni, l’avrebbe “limitata

nel suo diritto di portare la prova della verità e/o della buona fede”. Non

verbalizzando, il giudice ha – secondo la ricorrente – violato, in particolare,

l’art 255 cpv 3 CPP, ritenuto, in particolare, che i due testi erano sentiti

per la prima volta (ricorso pag 7).

La

ricorrente ha, poi, precisato di essere stata convinta, sino a ricezione della

sentenza, che le dichiarazioni dei testi fossero state verbalizzate: “durante

l’audizione dei testimoni, l’accusata ha constatato che le domande rivolte ai

testimoni e le loro risposte sono state annotate (…) solo leggendo la sentenza,

l’accusata si è accorta che le domande e le risposte dei testimoni non sono

state verbalizzate” (ricorso pag 6).

2. Nelle

loro osservazioni (congiunte), le parti civili sostengono la tardività di tale

censura ritenuto come, al dibattimento, la condannata non abbia chiesto la

Considerandi

verbalizzazione delle audizioni testimoniali rilevando inoltre come non appaia

credibile “che la ricorrente abbia pensato che il pretore stesse

verbalizzando“ poiché la stessa “ha partecipato a numerose deposizioni

dinnanzi alla Pretura di __________ per cui conosce perfettamente la procedura

di verbalizzazione dei testi con tanto di dettatura e rilettura della

deposizione da parte del teste” (osservazioni pag 2 e16).

3.

L’art

255.

cpv 3 CPP dispone che le risposte dell’accusato – così come quelle dei

periti e dei testimoni – vanno riportate nel verbale nelle seguenti ipotesi:

-nei casi

previsti dagli art 246 (falsa testimonianza) e 248 (impedimento del testimone);

-nel caso

in cui queste persone sono sentite per la prima volta o modifichino le dichiarazioni

fatte in istruttoria;

-se il

giudice ritiene di farlo oppure su richiesta delle parti.

In

concreto, ritenuto che i due testi non erano mai stati sentiti in precedenza,

il pretore avrebbe dovuto verbalizzare la loro deposizione.

Non era dovere

della parte richiederlo.

4.

L’art.

288.

cpv. 1 lett. b CPP impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi

di procedura, che l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con

un incidente annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta

(CCRP 23.10.2002 in re M. e C.).

In

concreto, quanto dichiarato dalla ricorrente – e, cioè, che lei era convinta

che quelle “annotazioni” fossero la dovuta verbalizzazione - è credibile, nella

misura in cui si tratta di persona non giurista e che non era, al dibattimento,

assistita da un patrocinatore.

Pertanto,

in concreto, l’irregolarità è stata eccepita non appena possibile, così come

richiesto dall’art 288 cpv 1 lett b CPP.

La

possibilità di verifica del contenuto delle deposizioni testimoniali è

fondamentale per la tesi difensiva nella misura in cui da essa dipende il

giudizio di sapere se l’accusata ha o meno apportato la prova liberatoria di

cui all’art 173 cpv 2 CP.

L’assenza

di verbalizzazione rende impossibile tale verifica: pertanto, essa lede

irrimediabilmente i diritti della difesa.

Dunque, già

solo per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati

a nuovo giudice della Pretura penale perché si proceda ad un nuovo dibattimento

nel corso del quale si avrà cura di verbalizzare correttamente le audizioni dei

testi, così come previsto dall’art 255 cpv 3 CPP.

6.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui

"se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori

all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale

sentenza si giustifica, perciò, di caricare gli oneri processuali in ragione di

fr 800.- allo Stato.

Alla

ricorrente, non rappresentata da un avvocato, non vengono assegnate ripetibili

Sugli

oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata,

gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono

posti a carico dello Stato.

Non vengono

assegnate ripetibili.

3. Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

La

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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