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Decisione

17.2007.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i

due avvisi di pericolo si trovava, sempre nel raccordo, un primo segnale di

limitazione della velocità massima a 80 km/h (circostanza ammessa dall'accusato; inc. MP, doc. 7, p.2; sentenza 12 ottobre 2007 consid. 5.2 p. 6).

Il segnale limitante ulteriormente la velocità a 60 km/h – coincidente con il segnale del bordo destro del terzo ed ultimo paio di cartelli

predisposti per i conducenti provenienti da nord – era posto al km 47.600

(rapporto di complemento 28 settembre 2006, Act. 15, documentazione

fotografica, pag. 2; piano grafico segnaletica prima e seconda tappa

pavimentazione).

La collocazione del segnale al km 47.600 non è

contestata dal ricorrente.

4.4. Il ricorrente contesta l’accertamento del giudice di prime cure

secondo cui il segnale era situato sulla corsia di emergenza, a ridosso del

cartello indicante la frequenza radiofonica e sostiene che, invece, esso era posizionato

“sulla destra della carreggiata proveniente da nord” (ricorso pag. 3).

4.4.1. E’ di

rilievo, come si vedrà, l’esatto accertamento della composizione della

carreggiata autostradale N/S al km 47.600. La verifica può essere condotta

sulla scorta della documentazione agli atti, in particolare delle fotografie

(anche quelle prodotte dal ricorrente con lettera 18 gennaio 2006, Act. 3, indicante

il km 47.600, il filmato P1070223 00:02:55 e P1070225 00:00:48 prodotti dal

ricorrente; i piani e gli schizzi agli atti). Ebbene, al km 47.600 la

carreggiata è formata da quattro corsie, tre corsie di scorrimento (la terza,

come visto, era sbarrata) oltre una corsia di accelerazione (risultante dalla

confluenza delle due corsie di accesso provenienti da __________). Sulla destra

della carreggiata (definita dall’art. 1 cpv. 4 ONC la parte della strada

destinata alla circolazione dei veicoli), separata dalla linea di margine (OSS

allegato 2 no. 6.15), c’è la corsia di emergenza. Sempre al km 47.600 la corsia

di accelerazione è delimitata dalla prima corsia di scorrimento autostradale da

una linea doppia (art. 73 cpv. 4 OSS, allegato 2, no. 6.04). Questa è composta

di una linea di sicurezza (linea bianca continuata) e di una linea di direzione

accostata alla sua destra (discontinua). Si evince dall’esame della fotografia

a pag. 2 della documentazione fotografica annessa al rapporto di complemento

18.09.2006 che pochi metri dopo il km 47.600 (meno di una decina; cfr. anche la

planimetria __________ prodotta dall’accusato ) termina la linea doppia e

prosegue solamente quella di avvertimento.

Ancora, occorre precisare l’ubicazione del

cartello “Dare precedenza” per chi, sia esso proveniente dai raccordi da __________,

è in procinto di immettersi nella carreggiata autostradale. Come si evince dal

filmato P1070225 00:00:42, il segnale è precisamente posto laddove le due corsie

di accesso confluiscono formandone una sola, vale a dire, riportandosi allo

schizzo “piano segnaletico allo svincolo di __________” annesso al rapporto di

complemento 02.06.2006, al km 47.720. Dal filmato si evince altresì che, in concomitanza

con il segnale di dare precedenza, la corsia è delimitata a destra dalla linea

di margine e a sinistra da una doppia linea barrata di “superficie vietata”

(OSS allegato no. 2 6.20).

4.4.2. Come visto sopra, il Giudice della Pretura penale ha accertato

l’ubicazione sulla corsia di emergenza del segnale limitante la velocità a 60 km/h posto all’altezza del km 47.600, in particolare, sulla scorta delle citate emergenze

istruttorie ed operando per esclusione sulla base di una verifica dei dati contingenti,

giungendo alla conclusione che, vista la configurazione della carreggiata, non

era possibile una collocazione del segnale che non fosse sulla corsia di

emergenza (sentenza 12 ottobre 2007, consid. 5.2 in fine con rinvio al rapporto di complemento 18.09.2006, documentazione fotografica). Il giudice

si è confrontato con l’ipotesi suggerita dall’accusato, secondo cui il segnale

sarebbe stato sistemato a sinistra della corsia di accelerazione, sulla linea

doppia che divide la prima corsia della A2 da quella di accelerazione per

scostarsi da essa in quanto altamente inverosimile.

Di più, il giudice penale ha soggiunto che

nemmeno questa denegata ipotesi avrebbe avuto effetto liberatorio per

l’accusato, non avvedendosi per quale ragione la limitazione di velocità –

anche se posta là dove la vuole il ricorrente - non avrebbe dovuto valere anche

per i conducenti in arrivo dal raccordo di __________ (sentenza 12.10.2007,

consid. 5.3).

A questi riscontri oggettivi confortati da una

corretta deduzione di alta verosimiglianza (cfr rilievi fotografici che

dimostrano come la collocazione del segnale al km 47600 così dove voluto dal

ricorrente sia totalmente inverosimile poiché non concretamente attuabile), il

ricorrente si limita a contrapporre l’asserita violazione dell’art. 101 cpv. 3

OSS qualora il limite della velocità fosse stato esposto, come ritenuto dal

giudice di prime cure, sulla corsia di emergenza.

La Corte di cassazione e revisione penale non è

una corte di appello.

Un

condannato non può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti

e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi d’arbitrio perché le

conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie.

Egli

deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e

spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto

siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di

fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti

(precisando, se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero

manifestamente inconciliabili).

La censura ricorsuale – di carattere puramente

appellatorio e da cui, peraltro, il ricorrente nulla esplicitamente deduce – è,

dunque, inammissibile.

A titolo abbondanziale, si rileva come, lungi dal

dimostrare gli estremi dell’arbitrio, la tesi ricorsuale si rivela

intrinsecamente infondata.

La norma di cui all’art 101 OSS disciplina varie

massime inerenti alle esigenze generali in materia di segnaletica stradale, tra

cui i principi di esclusività, o del numero chiuso dei segnali e delle

demarcazioni, di necessità, di indispensabilità (cpv. 1 e 3). A tenore del cpv.

3 i segnali e le demarcazioni devono essere disposti in maniera uniforme,

particolarmente lungo una stessa arteria stradale; il cpv. 4 precisa che essi

Considerandi

valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che sono

valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il

loro collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole

disposizioni (ad es. art. 59 OSS). Disciplinandone esplicitamente l’ubicazione,

l’art. 103 cpv. 1 OSS stabilisce anzitutto che i segnali sono collocati sul bordo

destro della strada. Essi possono essere ripetuti sul lato sinistro, appesi

al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità

assoluta, collocati unicamente a sinistra; devono essere collocati in maniera

che siano scorti per tempo e che non siano coperti da ostacoli (art. 103 cpv. 2

OSS). Ciò posto, si deve inferire che il principio di uniformità prescritto

dall’art. 101 cpv. 3 OSS non è – contrariamente alla tesi del ricorrente - disatteso

dalla posa del segnale in oggetto sulla corsia di emergenza a destra di quella

di accelerazione. Anzitutto, come negli avvisi precedenti i segnali erano due,

uniformemente collocati uno a sinistra l’altro a destra della carreggiata,

ritenuta in ogni modo la loro singola validità per l’intera carreggiata (art.

101.

cpv. 4 OSS), non per le singole corsie. Come esposto sopra e diversamente

da quanto sostenuto dal ricorrente (ricorso 26.11.2007, pag. 3 in fine), la carreggiata all’altezza del km 47.600 include le quattro corsie esistenti, tre di

marcia e una di accelerazione, con esclusione solamente della corsia di emergenza,

non destinata alla circolazione (art 36 cpv. 3 ONC).

5.

Non giovano al ricorrente nemmeno le altre due censure – invero non

perfettamente chiare - secondo cui il giudice di prime cure avrebbe

arbitrariamente interpretato sue dichiarazioni agli atti e dichiarazioni del

difensore.

In effetti, il giudizio di colpevolezza non si

fonda minimamente su queste – peraltro non univoche – dichiarazioni: pertanto,

quand’anche fosse, per ipotesi, ammesso l’arbitrio, questo non avrebbe per il

ricorrente alcun effetto.

Le asserzioni giudiziali relative alle citate

dichiarazioni sono state - esplicitamente svolte a titolo abbondanziale: e non

hanno avuto alcuna rilevanza nel giudizio.

La censura si rivela infondata, quand’anche fosse

ricevibile in ordine.

6.

In diritto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell’art.

16.

cpv. 2 OSS in relazione con l’art. 1 cifra 8 ONC.

In virtù dell’art. 16 cpv. 2 OSS, con riserva di

disposizioni derogatorie qui ininfluenti, la prescrizione annunciata è valevole

nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale fino alla fine

della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua

validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale “Velocità massima”

(2.30) rientra tra quelli la cui efficacia si manifesta fino al segnale

corrispondente di fine della prescrizione (2.53), ma al massimo fino alla fine

della prossima intersezione. A tenore dell’art. 1 cifra 8 ONC le intersezioni

sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate.

Secondo il ricorrente “il punto in cui la corsia

di accelerazione incontra la corsia di scorrimento dell’autostrada è

un’intersezione ai sensi dell’art. 1 cifra 8 ONC” (Ricorso 26.11.2007, pag. 4).

Egli precisa che la fine dell’intersezione coincide con la fine della corsia

d’accelerazione, indicata al km 47.450 (Ricorso 26.11.2007, pag. 6), vale a

dire 150 metri oltre il segnale prescrivente i 60 km/h. Essendo tale segnale stato collocato - sempre a mente del ricorrente - prima dell’intersezione,

esso avrebbe perso ogni efficacia dopo di questa.

Pertanto, per vincolare oltre i conducenti

provenienti dal rettifilo, avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’intersezione.

6a. A giudizio della scrivente Corte il quesito di sapere se l’incontro

di un raccordo autostradale, precisamente della corsia di accelerazione con la

corsia di circolazione, costituisca o no un’intersezione ai sensi dell’art. 1

cpv. 8 ONC merita disamina unicamente se, nel caso specifico, si dovesse

ritenere che l’indicazione con il limite di 60 km/h era collocata prima dell’ (asserita) “intersezione”.

Il giudice di prime cure ha esaminato e negato

quest’ipotesi richiamandosi in particolare alle fotografie e ai filmati agli

atti, da cui emerge che al km 47.600 la prima corsia autostradale e quella di

accelerazione sono già accostate e delimitate da una linea doppia che diviene

poi linea di avvertimento (cfr. art. 73 cpv. 4 e 5 OSS) In altri termini,

conclude il giudice, “dato che al km 47.600 un conducente poteva già entrare

nella prima corsia dell’A2, la restrizione della velocità a 60 km/h doveva essere rispettata sia dagli automobilisti in arrivo dall’autostrada, sia da quelli,

come l’imputato, che avevano imboccato il raccordo di __________” (sentenza

12.10

, consid. 5.4.5).

Questa conclusione merita piena conferma.

Come esposto sopra, già prima del chilometro

47.

, prima quindi del segnale di limite di velocità in oggetto, il

conducente proveniente dal raccordo poteva legittimamente immettersi nella

prima corsia autostradale. Questo è comprovato dalla demarcazione di una linea

doppia (che va

intesa come "linea di sicurezza accanto

alla linea di direzione"; art. 73 cpv. 4 OSS).

A torto il ricorrente sostiene che la linea

doppia non sarebbe valicabile. Lo è, sebbene unilateralmente, cioè dalla

sola parte dei veicoli che si trovano accostati alla linea di direzione.

Torna qui applicabile l’art. 73 cpv. 6 lett. c

OSS (non lettera “a” del medesimo capoverso che fa riferimento alle

linee doppie di sicurezza). Indebitamente il ricorrente

attribuisce contraddizione al giudice penale, avendo questi precisamente fatto

riferimento ad una linea doppia, non ad una linea doppia di

sicurezza (sentenza 12.10.2007, consid. 5.4.5).

Nelle due ipotesi quindi – e , cioè, che il ricorrente

si sia immesso nella prima corsia autostradale prima del limite di 60 km/h o dopo - questa prescrizione era efficace, poiché doppiamente prescritta da due cartelli

segnalatori validi entrambi per l’intera carreggiata.

Una diversa conclusione sarebbe finanche

insostenibile, giacché equivarrebbe a sostenere che il segnale di velocità

collocato nella terza corsia sbarrata sarebbe stato vincolante unicamente per i

veicoli che transitavano sulle prime due corsie, mentre il segnale di velocità

esposto nella corsia d’emergenza avrebbe avuto vigenza per un centinaio di

metri, ossia solo fino al completo esaurimento, al km 47.450, della corsia di

accelerazione e unicamente per gli utenti provenienti dal raccordo.

A riprova può ancora essere menzionato il tenore

dell’art. 88 OSS vertente sull’ubicazione dei segnali di precedenza in

autostrade e semiautostrade. La norma prescrive che il segnale “Dare precedenza”

(3.02) è collocato sulla corsia di accesso immediatamente al punto d’entrata

nell’autostrada o semiautostrada (il testo in lingua tedesca è più preciso con

l’inserimento dell’avverbio vor : “Auf den Einfahrten wird

unmittelbar vor der Autobahn oder Autostrasse das Signal “Kein

Vortritt“ (3.02) aufgestellt“).

Come visto, questa segnalazione era apposta al km

47.

, ovviamente e per sua funzione qualche metro prima della possibilità

d’entrata effettiva nella corsia autostradale, ma con l’effetto di anticipare

prima del km 47.700 il cosiddetto punto d’entrata nell’autostrada di cui

all’art. 88 OSS riportato.

Pure la definizione legale di “raccordi” conferma

questa conclusione: a tenore dell’art. 86 cpv. 1 OSS sono considerati “raccordi

i punti in cui le corsie d’accesso e di uscita incontrano le corsie di una

autostrada o di una semiautostrada”, punto di incontro ravvisabile al km

47.

, cento metri prima della limitazione di velocità contestata.

Anche questa doglianza va, pertanto, respinta e

confermata integralmente la sentenza impugnata, dato che il limite di velocità

massima a 60 km/h aveva piena validità per il tratto di 500 metri tra il km 47.600 e il km 46.900, dove subentrava la nuova prescrizione di 80 km/h.

Dispositivo

Per questi motivi, il quesito di sapere se lo

sbocco di un raccordo autostradale nelle corsie di marcia costituisca o no

intersezione a tenore dell’art. 16 cpv. 2 OSS può rimanere irrisolto.

6b. La Corte si limita ad osservare che la critica dell’insorgente

alla deduzione del giudice penale sulla negazione della nozione d’intersezione,

fondata sulla DTF 128 IV 30 (__________ ), non è priva di pertinenza. In

effetti, la questione affrontata dal Tribunale federale nel caso di __________

riguardava la nozione di ramificazione autostradale, precisamente la

definizione della sua estensione (inizio e fine), non il concetto di intersezione

(come è stato ricordato, nei testi normativi di lingua tedesca i due termini

sono indifferenziati, resi entrambi da Verzweigung; art. 87 OSS e art. 1

cpv. 8 ONC). Per l’alta Corte, la velocità ridotta a 100 km/h prescritta per i conducenti provenienti da Berna in direzione Zurigo, segnalata

immediatamente prima della biforcazione per Basilea, non decade già subito dopo

la biforcazione medesima, ma permane valida sull’intero tratto (pressoché

rettilineo e della lunghezza non indifferente di circa oltre 1700 m) fino allo sbocco successivo che immette lateralmente nella A1 il flusso dei veicoli

provenienti dalla A2. Precisamente, la nozione di ramificazione si estende sino

alla fine della relativa corsia di accelerazione dello sbocco dove è esposto

il segnale di “Fine della velocità massima” (2.53; DTF 130 IV 33s). Essa

comprende pertanto la totalità del crocevia autostradale. In questo specifico e

limitato senso va intesa la considerazione del Tribunale federale ripresa nel

regesto, secondo cui “Le ramificazioni [in ted.: Verzweigungen] di autostrade

includono le biforcazioni e gli sbocchi di autostrade ma non le corsie di

accesso e di uscita che collegano l’autostrada al resto della rete stradale”

(DTF 130 IV 31, 32 in fine; corsivo nostro). Per il Tribunale federale, la

nozione di ramificazione autostradale non sembrerebbe assimilabile a

quella d’intersezione ai sensi dell’art. 1 cpv. 8 ONC, come desumibile dalla

circostanza che la sua revoca coincide con il segnale di “Fine della velocità

massima”, non con la fine della ramificazione (i considerandi non appaiono però

univoci, cfr. DTF 130 IV p. 133 in medio e 33 in fine e seg.).

7. Non trova miglior sorte, infine, la tesi dell’infondatezza della

limitazione di velocità a 60 km/h né quella – peraltro audace –

dell’inesistenza di cantiere e di un restringimento ad una sola corsia di

scorrimento.

Si potesse anche prescindere dalla tardività

della contestazione (la pubblicazione delle prescrizioni sul FU avvenne il 5

agosto 2005; indicava, a tenore dell’art. 28 RLACS, in quindici giorni il

termine d’impugnazione, di modo che gli atti amministrativi sottesi alla

segnaletica sono cresciuti in giudicato), è assodato che sussisteva un cantiere

comportante l’occupazione, per svariati chilometri, di due delle tre corsie

della carreggiata N/S della A2 e conseguente creazione di nuova corsia nel

tronco di contromano. La limitazione della velocità a 60 km/h era predisposta per un tratto di 500 metri concomitante con due punti sensibili, l’innesto

nell’arteria autostradale del traffico proveniente dai due raccordi di __________,

la soppressione della viabilità della terza corsia precedente la biforcazione e

immissione della terza corsia nella carreggiata di contromano.

Questo realizzava una situazione richiedente

accresciuta attenzione, incompatibile con il superamento della velocità

consentita di 51 km/h, guida suscettibile di creare un concreto e serio

pericolo per la sicurezza altrui, come esposto in modo inappuntabile dal giudice

della Pretura penale (sentenza 12.10.2007, consid. 5.5.1).

8. Se ne conclude che, nella misura in cui è

ammissibile, il ricorso deve essere respinto.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’300 .-

b)

spese fr. 200.-

fr.

1’500.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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