17.2007.77
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30 marzo 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
17.2007.77
Data decisione, Autorità:
30.03.2009, CCRP
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione. Portata del principio di uniformità prescritto dall'art. 101 cpv. 3 OSStr. Distinzione tra le nozioni di "linea doppia" e "linea doppia di sicurezza" e tra le nozioni di "ramificazione autostradale" e "intersezione"
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 1 cpv. 8 ONCS
art. 16 cpv. 2 OSSTR
art. 73 OSSTR
art. 87 OSSTR
art. 101 cpv. 3 OSSTR
Incarto n.
17.2007.77
Lugano
30 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Manetti, giudice supplente
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 26 novembre 2007 da
RI 1
nato a l’11.03.1964,
attinente di , domiciliato a coniugato, imprenditore edile
rappr. dall' PA
1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 ottobre 2007 dal Giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 14 dicembre 2005 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per aver circolato il 4 settembre 2005 con la vettura __________
targata TI __________ sull’autostrada A2 a __________ alla velocità di 111 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 60 km/h, cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui (reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art.
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSS). In applicazione
della pena il Procuratore pubblico ha proposto la sua condanna a quindici
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni e al pagamento di una multa di fr. 2'000.--, oltre che al pagamento degli oneri
processuali per complessivi fr. 300.-- (DA 4809/2005, inc. MP doc. 9).
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 12 ottobre 2007 il
giudice della Pretura penale, ammessi i mezzi probatori offerti dall’imputato
nell’istruttoria predibattimentale ed assunte altre prove d’ufficio, ha
confermato i fatti e l’infrazione ritenuti nel decreto di accusa e riconosciuto
RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione a
tenore dell’ art. 90 cifra 2 LCS ( nella versione in vigore dal 1. gennaio
2007, immutata rispetto alla precedente, tranne per la pena comminata).
Commisurando la pena, il giudice di merito ha evidenziato, a carico
dell’autore, l’indubbia spregiudicatezza insita nel superamento del limite di
velocità di 51 km/h oltre il limite consentito e la commissione, nel passato di
conducente (in ogni modo perdurante oltre un ventennio) di quattro infrazioni
analoghe, ancorché di minore gravità; a suo favore, per contro, ha valutato
l’incensuratezza, la situazione personale, famigliare e imprenditoriale consolidate,
un’ottima reputazione professionale, l’assenza d’infrazioni nel biennio
trascorso dopo di quella in esame. Ponderato il tutto e accertata una situazione
di sostanza e reddito più che florida, il giudice ha ritenuto di infliggere una
pena pecuniaria contenuta a cinque aliquote giornaliere, fissate in fr. 300.--,
per un totale di fr. 1'500.--, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni. Il giudice ha poi ritenuto di infliggere a RI 1 una multa
di fr. 1'200.-- e di porre a suo carico la tassa di giudizio di fr. 1'150.-- le
spese processuali di fr. 200.--.
C. Contro tale sentenza RI 1 ha introdotto il 15 ottobre 2007
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta, presentata tempestivamente il 26 novembre 2007,
l’insorgente si duole d’arbitrio, a tenore dell’art. 288 lett. c CPP,
nell’accertamento di tre fatti inerenti all’ubicazione del segnale indicante la
velocità massima di 60 km/h e alle interpretazioni giudiziali riguardanti sia
una dichiarazione dell’accusato vertente sulla posizione del medesimo segnale
sia un’affermazione scritta del difensore a proposito della velocità massima
nel tratto del controllo. Il ricorrente fa poi valere, giusta l’art. 288 lett.
a CPP, una duplice errata applicazione del diritto sostanziale, ravvisata nella
violazione della nozione giuridica di “intersezione” riscontrabile negli atti
normativi della circolazione stradale e nell’asserita infondatezza della limitazione
della velocità massima di 60 km/h consentita sul tratto sottoposto a controllo.
In conclusione, l’insorgente chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza
impugnata; in subordine, il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo
giudizio.
D. Con
presa di posizione 7 dicembre 2007 il Procuratore pubblico postula la conferma
della sentenza impugnata, a suo dire rispettosa dei dettami legali e
giurisprudenziali in materia di circolazione stradale e propone la reiezione
del gravame senza svolgere particolari osservazioni.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art 288 lett.
a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Perché un
accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia
manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1;
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 173 consid. 3.1 pag. 178; 128 I 273 consid. 2.1
pag. 275).
2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il giudice di prime
cure è incorso in arbitrio accertando che il cartello limitante la velocità
ammessa a 60 km/h fosse posto al km 47600 a destra della corsia d’emergenza.
Secondo la tesi ricorsuale, il cartello si
trovava, si al km 47600, ma a destra della carreggiata proveniente da nord e “non
certo a destra della corsia proveniente da __________” . A sostegno di tale
sua tesi, il ricorrente sostiene che, dalle planimetrie in atti lette sulla
scorta delle prescrizioni in materia, segnatamente dell’art 101 cpv. 3 OSStr,
si deduce che i cartelli indicanti la limitazione a 60 km/h erano stati posati “uno sulla sinistra della corsia più a sinistra e l’altro sulla destra
della corsia più a destra”. “Sennonché” – continua il ricorrente – “all’altezza
del km 47600 la corsia più a destra appartiene alla carreggiata che proviene da
nord: la corsia di accelerazione che percorrono gli automobilisti provenienti,
come il ricorrente, da __________ termina infatti solo più avanti, segnatamente
all’altezza del km 47.450 come appare chiaramente sulla planimetria dello
studio __________ versata agli atti. Pertanto” – prosegue il ricorrente
– “il cartello si trovava non sulla corsia d’emergenza, come ritenuto dal
giudice, ma sulla destra della carreggiata proveniente da nord, non certo a
destra della corsia proveniente da __________ : posizionare il cartello in tal
modo avrebbe significato disattendere l’art 101 cpv. 3 OSStr che richiede un
posizionamento a cascata e regolare della segnaletica stradale” (ricorso
pag 3 e 4).
3. Il giudice di prime cure, dopo avere proceduto alla ricostruzione
della situazione dei luoghi all’epoca dei fatti contenuti nel DA (consid.
5.1.), ha accertato che il cartello limitante la velocità a 60 km/h era posto sulla corsia d’emergenza della corsia d’entrata sulla base delle rilevazioni
fotografiche del km 47600 (contenute nel rapporto di complemento 18.9.2006) ed
ha concluso che, così come affermato dall’agente nel rapporto, “il
cartello 60km/h poteva essere posto, sulla destra, solo sulla corsia di
emergenza”. A sostegno di questo accertamento, il giudice di prime cure ha
rilevato come la diversa ipotesi sostenuta dal ricorrente costituisca una
situazione non verosimile poiché “il cartello si sarebbe trovato sulla linea
doppia (che divide la prima corsia della A2 da quella di accelerazione e
accesso; cfr art 90 cpv. 2 OSS) e un segnale collocato in quel modo avrebbe
manifestamente ostacolato i veicoli in arrivo da S. Antonino che intendevano
immettersi sulla A2 “.
Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice
ha concluso che “un simile scenario appare altamente improbabile, e può
essere ragionevolmente scartato” (consid 5.3. pag 6 sentenza impugnata).
4. E’ opportuno, qui, ricostruire i fatti alla base del presente
procedimento.
4.1. Domenica 4 settembre 2005, alle ore 08.20, un apparecchio radar
collocato sull’autostrada A2 carreggiata B (N/S) in territorio di __________ ha
rilevato il transito in direzione sud della vettura Mercedes guidata dal
ricorrente alla velocità accertata di 117 km/h (111 km/h dedotto il margine di tolleranza) su un tratto di zona di cantiere (rapporto di costatazione 20.10.2005;
rapporto di complemento 26.10.2005). Proveniente dal rettifilo che collega __________,
il ricorrente si era immesso nel raccordo autostradale di __________, direzione
sud, per raggiungere __________. L’apparecchio rilevatore della velocità era posizionato,
senza posto di blocco, al km 47.350, collocato dietro il segnale “Disposizione
delle corsie” (4.77) in un tratto in cui la terza corsia di circolazione (corsia
di sorpasso) era sbarrata al traffico, delimitata da paletti rosso-bianchi
rapporto di complemento 02.06.2006, Act. 5, in particolare le fotografie). Si precisa che il punto 47.350 indicato con freccia nella fotografia prodotta dal
ricorrente (18.01.2006, Act. 3) è errato; il radar non era collocato nei pressi
della colonna SOS, ma prima, dietro il segnale “disposizione delle corsie”,
circa 130 m più a nord ( per il calcolo della distanza cfr. video file P1070225
00:00.57 e 00:01:04).
Va qui rilevato che dagli atti risulta che lo
sbarramento della terza corsia per un tratto di 700 m (dal km 47.950 al km 47.250) era stato predisposto per convogliare il traffico nelle altre due
corsie di marcia (piano tecnico con schema posa segnaletica e demarcazioni
cantiere 1a. e 2a. tappa, annesso al Rapporto di costatazione 20.10.2005, MP
doc.1). Difatti, cento metri scarsi dopo il predetto segnale di disposizione delle
corsie (quindi altresì dopo il radar) era predisposta, al km 47.250, la
biforcazione delle due corsie, con deviazione del secondo corridoio, quello
centrale, e sua immissione nella carreggiata di contromano (ibidem).
Il restringimento della carreggiata N/S, la
deviazione di una corsia sulla carreggiata di contromano con superamento
dell’area di spartitraffico erano dovuti a lavori di pavimentazione
(risanamento giunti viadotti) e conseguente cantiere, impiantato sul sedime
autostradale per il periodo dal 28 agosto all’11 ottobre 2005. I lavori
interessavano l’intera rampa autostradale nord del __________, vale a dire un
tratto di circa 6 km tra il km 48.000, sito ancora nel __________, zona
svincoli autostradali, fino al km 42.300, poco avanti il portale della galleria
del __________ (pubblicazione delle prescrizioni concernenti il traffico nel
FU 62/2005, 05.08.2005 pagg. 5394-6; piano tecnico con segnaletica e
demarcazioni cantiere annesso al rapporto di costatazione 20.10.2005, MP doc.
1).
4.2. Per i
conducenti provenienti da nord, la riduzione della velocità massima generale
sulla A2 era gradualmente prescritta da tre coppie di segnali di velocità
massima (art. 22 OSS e allegato 2, no. 2.30) indicanti, rispettivamente, la
velocità di 100 km/h al km 48.700 (vale a dire 700 metri prima dell’inizio del cantiere), di 80 km/h al km 48.300 ( 300 metri prima dell’inizio del cantiere) e di 60 km/h al km 47.600.
Sempre sulla A2 era, inoltre, stata collocata -
oltre alla segnaletica di disposizione delle corsie - la segnaletica verticale
di pericolo indicante “Lavori” (OSS allegato 2 no. 2.14), segnatamente tre paia
di segnali e relativi cartelli di distanza (art. 64 OSS e allegato 2 no. 5.01)
e di lunghezza del tratto di pericolo (art. 64 OSS e allegato 2 no. 5.03),
posizionati ai lati opposti della carreggiata. Più avanti, in concomitanza con
il controllo radar (km 47.350), iniziava altresì la segnaletica orizzontale in
colore arancione per canalizzare il traffico nell’imminente ramificazione delle
corsie.
4.3. Chi
invece, come il ricorrente, s’immetteva nel raccordo autostradale lasciando il
rettifilo proveniente da sud (nel rapporto di complemento 18 settembre 2006,
Act. 15, le didascalie alle fotografie indicano: “entrata da __________”),
superata la segnalazione di inizio autostrada, incontrava due cartelli di pericolo
preannuncianti “Lavori”. Il primo era esposto sulla corsia di emergenza subito
dopo l’imbocco del raccordo e indicava pure la distanza (250 metri). Il secondo - a valere altresì per la corsia proveniente da __________ - era collocato a
sinistra del senso di marcia (km 47.858), su una superficie vietata, per
l’appunto, alla confluenza delle due corsie di accesso da __________.
Quest’ultimo segnale di pericolo specificava essere di sette km la lunghezza
del tratto di accresciuta attenzione (piano allegato al rapporto di complemento
02.06.2006, Act. 5; doc. fotografica annessa al rapporto di complemento
18.09.2006; filmato file P1070225 00:00:20 e 00:00:32).
Oltre
Fatti
i
due avvisi di pericolo si trovava, sempre nel raccordo, un primo segnale di
limitazione della velocità massima a 80 km/h (circostanza ammessa dall'accusato; inc. MP, doc. 7, p.2; sentenza 12 ottobre 2007 consid. 5.2 p. 6).
Il segnale limitante ulteriormente la velocità a 60 km/h – coincidente con il segnale del bordo destro del terzo ed ultimo paio di cartelli
predisposti per i conducenti provenienti da nord – era posto al km 47.600
(rapporto di complemento 28 settembre 2006, Act. 15, documentazione
fotografica, pag. 2; piano grafico segnaletica prima e seconda tappa
pavimentazione).
La collocazione del segnale al km 47.600 non è
contestata dal ricorrente.
4.4. Il ricorrente contesta l’accertamento del giudice di prime cure
secondo cui il segnale era situato sulla corsia di emergenza, a ridosso del
cartello indicante la frequenza radiofonica e sostiene che, invece, esso era posizionato
“sulla destra della carreggiata proveniente da nord” (ricorso pag. 3).
4.4.1. E’ di
rilievo, come si vedrà, l’esatto accertamento della composizione della
carreggiata autostradale N/S al km 47.600. La verifica può essere condotta
sulla scorta della documentazione agli atti, in particolare delle fotografie
(anche quelle prodotte dal ricorrente con lettera 18 gennaio 2006, Act. 3, indicante
il km 47.600, il filmato P1070223 00:02:55 e P1070225 00:00:48 prodotti dal
ricorrente; i piani e gli schizzi agli atti). Ebbene, al km 47.600 la
carreggiata è formata da quattro corsie, tre corsie di scorrimento (la terza,
come visto, era sbarrata) oltre una corsia di accelerazione (risultante dalla
confluenza delle due corsie di accesso provenienti da __________). Sulla destra
della carreggiata (definita dall’art. 1 cpv. 4 ONC la parte della strada
destinata alla circolazione dei veicoli), separata dalla linea di margine (OSS
allegato 2 no. 6.15), c’è la corsia di emergenza. Sempre al km 47.600 la corsia
di accelerazione è delimitata dalla prima corsia di scorrimento autostradale da
una linea doppia (art. 73 cpv. 4 OSS, allegato 2, no. 6.04). Questa è composta
di una linea di sicurezza (linea bianca continuata) e di una linea di direzione
accostata alla sua destra (discontinua). Si evince dall’esame della fotografia
a pag. 2 della documentazione fotografica annessa al rapporto di complemento
18.09.2006 che pochi metri dopo il km 47.600 (meno di una decina; cfr. anche la
planimetria __________ prodotta dall’accusato ) termina la linea doppia e
prosegue solamente quella di avvertimento.
Ancora, occorre precisare l’ubicazione del
cartello “Dare precedenza” per chi, sia esso proveniente dai raccordi da __________,
è in procinto di immettersi nella carreggiata autostradale. Come si evince dal
filmato P1070225 00:00:42, il segnale è precisamente posto laddove le due corsie
di accesso confluiscono formandone una sola, vale a dire, riportandosi allo
schizzo “piano segnaletico allo svincolo di __________” annesso al rapporto di
complemento 02.06.2006, al km 47.720. Dal filmato si evince altresì che, in concomitanza
con il segnale di dare precedenza, la corsia è delimitata a destra dalla linea
di margine e a sinistra da una doppia linea barrata di “superficie vietata”
(OSS allegato no. 2 6.20).
4.4.2. Come visto sopra, il Giudice della Pretura penale ha accertato
l’ubicazione sulla corsia di emergenza del segnale limitante la velocità a 60 km/h posto all’altezza del km 47.600, in particolare, sulla scorta delle citate emergenze
istruttorie ed operando per esclusione sulla base di una verifica dei dati contingenti,
giungendo alla conclusione che, vista la configurazione della carreggiata, non
era possibile una collocazione del segnale che non fosse sulla corsia di
emergenza (sentenza 12 ottobre 2007, consid. 5.2 in fine con rinvio al rapporto di complemento 18.09.2006, documentazione fotografica). Il giudice
si è confrontato con l’ipotesi suggerita dall’accusato, secondo cui il segnale
sarebbe stato sistemato a sinistra della corsia di accelerazione, sulla linea
doppia che divide la prima corsia della A2 da quella di accelerazione per
scostarsi da essa in quanto altamente inverosimile.
Di più, il giudice penale ha soggiunto che
nemmeno questa denegata ipotesi avrebbe avuto effetto liberatorio per
l’accusato, non avvedendosi per quale ragione la limitazione di velocità –
anche se posta là dove la vuole il ricorrente - non avrebbe dovuto valere anche
per i conducenti in arrivo dal raccordo di __________ (sentenza 12.10.2007,
consid. 5.3).
A questi riscontri oggettivi confortati da una
corretta deduzione di alta verosimiglianza (cfr rilievi fotografici che
dimostrano come la collocazione del segnale al km 47600 così dove voluto dal
ricorrente sia totalmente inverosimile poiché non concretamente attuabile), il
ricorrente si limita a contrapporre l’asserita violazione dell’art. 101 cpv. 3
OSS qualora il limite della velocità fosse stato esposto, come ritenuto dal
giudice di prime cure, sulla corsia di emergenza.
La Corte di cassazione e revisione penale non è
una corte di appello.
Un
condannato non può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti
e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi d’arbitrio perché le
conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie.
Egli
deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e
spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto
siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di
fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti
(precisando, se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero
manifestamente inconciliabili).
La censura ricorsuale – di carattere puramente
appellatorio e da cui, peraltro, il ricorrente nulla esplicitamente deduce – è,
dunque, inammissibile.
A titolo abbondanziale, si rileva come, lungi dal
dimostrare gli estremi dell’arbitrio, la tesi ricorsuale si rivela
intrinsecamente infondata.
La norma di cui all’art 101 OSS disciplina varie
massime inerenti alle esigenze generali in materia di segnaletica stradale, tra
cui i principi di esclusività, o del numero chiuso dei segnali e delle
demarcazioni, di necessità, di indispensabilità (cpv. 1 e 3). A tenore del cpv.
3 i segnali e le demarcazioni devono essere disposti in maniera uniforme,
particolarmente lungo una stessa arteria stradale; il cpv. 4 precisa che essi
Considerandi
valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che sono
valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il
loro collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole
disposizioni (ad es. art. 59 OSS). Disciplinandone esplicitamente l’ubicazione,
l’art. 103 cpv. 1 OSS stabilisce anzitutto che i segnali sono collocati sul bordo
destro della strada. Essi possono essere ripetuti sul lato sinistro, appesi
al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità
assoluta, collocati unicamente a sinistra; devono essere collocati in maniera
che siano scorti per tempo e che non siano coperti da ostacoli (art. 103 cpv. 2
OSS). Ciò posto, si deve inferire che il principio di uniformità prescritto
dall’art. 101 cpv. 3 OSS non è – contrariamente alla tesi del ricorrente - disatteso
dalla posa del segnale in oggetto sulla corsia di emergenza a destra di quella
di accelerazione. Anzitutto, come negli avvisi precedenti i segnali erano due,
uniformemente collocati uno a sinistra l’altro a destra della carreggiata,
ritenuta in ogni modo la loro singola validità per l’intera carreggiata (art.
101.
cpv. 4 OSS), non per le singole corsie. Come esposto sopra e diversamente
da quanto sostenuto dal ricorrente (ricorso 26.11.2007, pag. 3 in fine), la carreggiata all’altezza del km 47.600 include le quattro corsie esistenti, tre di
marcia e una di accelerazione, con esclusione solamente della corsia di emergenza,
non destinata alla circolazione (art 36 cpv. 3 ONC).
5.
Non giovano al ricorrente nemmeno le altre due censure – invero non
perfettamente chiare - secondo cui il giudice di prime cure avrebbe
arbitrariamente interpretato sue dichiarazioni agli atti e dichiarazioni del
difensore.
In effetti, il giudizio di colpevolezza non si
fonda minimamente su queste – peraltro non univoche – dichiarazioni: pertanto,
quand’anche fosse, per ipotesi, ammesso l’arbitrio, questo non avrebbe per il
ricorrente alcun effetto.
Le asserzioni giudiziali relative alle citate
dichiarazioni sono state - esplicitamente svolte a titolo abbondanziale: e non
hanno avuto alcuna rilevanza nel giudizio.
La censura si rivela infondata, quand’anche fosse
ricevibile in ordine.
6.
In diritto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell’art.
16.
cpv. 2 OSS in relazione con l’art. 1 cifra 8 ONC.
In virtù dell’art. 16 cpv. 2 OSS, con riserva di
disposizioni derogatorie qui ininfluenti, la prescrizione annunciata è valevole
nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale fino alla fine
della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua
validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale “Velocità massima”
(2.30) rientra tra quelli la cui efficacia si manifesta fino al segnale
corrispondente di fine della prescrizione (2.53), ma al massimo fino alla fine
della prossima intersezione. A tenore dell’art. 1 cifra 8 ONC le intersezioni
sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate.
Secondo il ricorrente “il punto in cui la corsia
di accelerazione incontra la corsia di scorrimento dell’autostrada è
un’intersezione ai sensi dell’art. 1 cifra 8 ONC” (Ricorso 26.11.2007, pag. 4).
Egli precisa che la fine dell’intersezione coincide con la fine della corsia
d’accelerazione, indicata al km 47.450 (Ricorso 26.11.2007, pag. 6), vale a
dire 150 metri oltre il segnale prescrivente i 60 km/h. Essendo tale segnale stato collocato - sempre a mente del ricorrente - prima dell’intersezione,
esso avrebbe perso ogni efficacia dopo di questa.
Pertanto, per vincolare oltre i conducenti
provenienti dal rettifilo, avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’intersezione.
6a. A giudizio della scrivente Corte il quesito di sapere se l’incontro
di un raccordo autostradale, precisamente della corsia di accelerazione con la
corsia di circolazione, costituisca o no un’intersezione ai sensi dell’art. 1
cpv. 8 ONC merita disamina unicamente se, nel caso specifico, si dovesse
ritenere che l’indicazione con il limite di 60 km/h era collocata prima dell’ (asserita) “intersezione”.
Il giudice di prime cure ha esaminato e negato
quest’ipotesi richiamandosi in particolare alle fotografie e ai filmati agli
atti, da cui emerge che al km 47.600 la prima corsia autostradale e quella di
accelerazione sono già accostate e delimitate da una linea doppia che diviene
poi linea di avvertimento (cfr. art. 73 cpv. 4 e 5 OSS) In altri termini,
conclude il giudice, “dato che al km 47.600 un conducente poteva già entrare
nella prima corsia dell’A2, la restrizione della velocità a 60 km/h doveva essere rispettata sia dagli automobilisti in arrivo dall’autostrada, sia da quelli,
come l’imputato, che avevano imboccato il raccordo di __________” (sentenza
12.10
, consid. 5.4.5).
Questa conclusione merita piena conferma.
Come esposto sopra, già prima del chilometro
47.
, prima quindi del segnale di limite di velocità in oggetto, il
conducente proveniente dal raccordo poteva legittimamente immettersi nella
prima corsia autostradale. Questo è comprovato dalla demarcazione di una linea
doppia (che va
intesa come "linea di sicurezza accanto
alla linea di direzione"; art. 73 cpv. 4 OSS).
A torto il ricorrente sostiene che la linea
doppia non sarebbe valicabile. Lo è, sebbene unilateralmente, cioè dalla
sola parte dei veicoli che si trovano accostati alla linea di direzione.
Torna qui applicabile l’art. 73 cpv. 6 lett. c
OSS (non lettera “a” del medesimo capoverso che fa riferimento alle
linee doppie di sicurezza). Indebitamente il ricorrente
attribuisce contraddizione al giudice penale, avendo questi precisamente fatto
riferimento ad una linea doppia, non ad una linea doppia di
sicurezza (sentenza 12.10.2007, consid. 5.4.5).
Nelle due ipotesi quindi – e , cioè, che il ricorrente
si sia immesso nella prima corsia autostradale prima del limite di 60 km/h o dopo - questa prescrizione era efficace, poiché doppiamente prescritta da due cartelli
segnalatori validi entrambi per l’intera carreggiata.
Una diversa conclusione sarebbe finanche
insostenibile, giacché equivarrebbe a sostenere che il segnale di velocità
collocato nella terza corsia sbarrata sarebbe stato vincolante unicamente per i
veicoli che transitavano sulle prime due corsie, mentre il segnale di velocità
esposto nella corsia d’emergenza avrebbe avuto vigenza per un centinaio di
metri, ossia solo fino al completo esaurimento, al km 47.450, della corsia di
accelerazione e unicamente per gli utenti provenienti dal raccordo.
A riprova può ancora essere menzionato il tenore
dell’art. 88 OSS vertente sull’ubicazione dei segnali di precedenza in
autostrade e semiautostrade. La norma prescrive che il segnale “Dare precedenza”
(3.02) è collocato sulla corsia di accesso immediatamente al punto d’entrata
nell’autostrada o semiautostrada (il testo in lingua tedesca è più preciso con
l’inserimento dell’avverbio vor : “Auf den Einfahrten wird
unmittelbar vor der Autobahn oder Autostrasse das Signal “Kein
Vortritt“ (3.02) aufgestellt“).
Come visto, questa segnalazione era apposta al km
47.
, ovviamente e per sua funzione qualche metro prima della possibilità
d’entrata effettiva nella corsia autostradale, ma con l’effetto di anticipare
prima del km 47.700 il cosiddetto punto d’entrata nell’autostrada di cui
all’art. 88 OSS riportato.
Pure la definizione legale di “raccordi” conferma
questa conclusione: a tenore dell’art. 86 cpv. 1 OSS sono considerati “raccordi
i punti in cui le corsie d’accesso e di uscita incontrano le corsie di una
autostrada o di una semiautostrada”, punto di incontro ravvisabile al km
47.
, cento metri prima della limitazione di velocità contestata.
Anche questa doglianza va, pertanto, respinta e
confermata integralmente la sentenza impugnata, dato che il limite di velocità
massima a 60 km/h aveva piena validità per il tratto di 500 metri tra il km 47.600 e il km 46.900, dove subentrava la nuova prescrizione di 80 km/h.
Dispositivo
Per questi motivi, il quesito di sapere se lo
sbocco di un raccordo autostradale nelle corsie di marcia costituisca o no
intersezione a tenore dell’art. 16 cpv. 2 OSS può rimanere irrisolto.
6b. La Corte si limita ad osservare che la critica dell’insorgente
alla deduzione del giudice penale sulla negazione della nozione d’intersezione,
fondata sulla DTF 128 IV 30 (__________ ), non è priva di pertinenza. In
effetti, la questione affrontata dal Tribunale federale nel caso di __________
riguardava la nozione di ramificazione autostradale, precisamente la
definizione della sua estensione (inizio e fine), non il concetto di intersezione
(come è stato ricordato, nei testi normativi di lingua tedesca i due termini
sono indifferenziati, resi entrambi da Verzweigung; art. 87 OSS e art. 1
cpv. 8 ONC). Per l’alta Corte, la velocità ridotta a 100 km/h prescritta per i conducenti provenienti da Berna in direzione Zurigo, segnalata
immediatamente prima della biforcazione per Basilea, non decade già subito dopo
la biforcazione medesima, ma permane valida sull’intero tratto (pressoché
rettilineo e della lunghezza non indifferente di circa oltre 1700 m) fino allo sbocco successivo che immette lateralmente nella A1 il flusso dei veicoli
provenienti dalla A2. Precisamente, la nozione di ramificazione si estende sino
alla fine della relativa corsia di accelerazione dello sbocco dove è esposto
il segnale di “Fine della velocità massima” (2.53; DTF 130 IV 33s). Essa
comprende pertanto la totalità del crocevia autostradale. In questo specifico e
limitato senso va intesa la considerazione del Tribunale federale ripresa nel
regesto, secondo cui “Le ramificazioni [in ted.: Verzweigungen] di autostrade
includono le biforcazioni e gli sbocchi di autostrade ma non le corsie di
accesso e di uscita che collegano l’autostrada al resto della rete stradale”
(DTF 130 IV 31, 32 in fine; corsivo nostro). Per il Tribunale federale, la
nozione di ramificazione autostradale non sembrerebbe assimilabile a
quella d’intersezione ai sensi dell’art. 1 cpv. 8 ONC, come desumibile dalla
circostanza che la sua revoca coincide con il segnale di “Fine della velocità
massima”, non con la fine della ramificazione (i considerandi non appaiono però
univoci, cfr. DTF 130 IV p. 133 in medio e 33 in fine e seg.).
7. Non trova miglior sorte, infine, la tesi dell’infondatezza della
limitazione di velocità a 60 km/h né quella – peraltro audace –
dell’inesistenza di cantiere e di un restringimento ad una sola corsia di
scorrimento.
Si potesse anche prescindere dalla tardività
della contestazione (la pubblicazione delle prescrizioni sul FU avvenne il 5
agosto 2005; indicava, a tenore dell’art. 28 RLACS, in quindici giorni il
termine d’impugnazione, di modo che gli atti amministrativi sottesi alla
segnaletica sono cresciuti in giudicato), è assodato che sussisteva un cantiere
comportante l’occupazione, per svariati chilometri, di due delle tre corsie
della carreggiata N/S della A2 e conseguente creazione di nuova corsia nel
tronco di contromano. La limitazione della velocità a 60 km/h era predisposta per un tratto di 500 metri concomitante con due punti sensibili, l’innesto
nell’arteria autostradale del traffico proveniente dai due raccordi di __________,
la soppressione della viabilità della terza corsia precedente la biforcazione e
immissione della terza corsia nella carreggiata di contromano.
Questo realizzava una situazione richiedente
accresciuta attenzione, incompatibile con il superamento della velocità
consentita di 51 km/h, guida suscettibile di creare un concreto e serio
pericolo per la sicurezza altrui, come esposto in modo inappuntabile dal giudice
della Pretura penale (sentenza 12.10.2007, consid. 5.5.1).
8. Se ne conclude che, nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’300 .-
b)
spese fr. 200.-
fr.
1’500.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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