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17.2007.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

I. Sul

ricorso di RI 1.

2. RI

1 esordisce rimproverando al giudice di avere parificato il suo agire a quello

di RI 2, e ciò nonostante i testimoni sentiti abbiano individuato in

quest’ultima “l’agente trainante” e, per quanto concerne la commisurazione

della pena, nonostante RI 2 sia stata riconosciuta colpevole, oltre che di delitto

contro la LCSl, anche di diffamazione e ingiuria (ricorso, pag. 3 punto 2).

Ora, con il

rimprovero rivolto al giudice di averla accomunata a RI 2 nonostante che

quest’ultima abbia commesso altri due reati, la ricorrente muove critiche

immotivate, quindi inammissibili in un ricorso per cassazione, dove non basta

prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle

prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché, accertando

i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, il giudice della

Pretura penale sia trasceso in un risultato insostenibile, quindi arbitrario.

Il ricorso è lungi d’averlo fatto. In nessun punto dell’esposto, del resto, è

stata contestata (come tale) la commisurazione della pena. Il ricorso si rivela

pertanto su questo punto inammissibile.

3.Nel merito, la ricorrente

sostiene di essere, sì, venuta a conoscenza di “indeterminati clienti e oggetti

in vendita”, ma di non poter essere responsabilizzata per questo poiché non era

stato convenuto un divieto di concorrenza che glielo avrebbe potuto impedire.

L’acquisizione

delle informazioni è avvenuta, quindi, in modo lecito, nell’ambito della sua

attività lavorativa presso PC 1. Al proposito, la ricorrente rileva, poi, come

la lista che è stata acquisita agli atti non permetta di comprendere quali oggetti

siano stati resi noti all’imputata nell’ambito della sua attività e quali no.

Rileva inoltre come la “stragrande maggioranza degli oggetti” non fosse di

pertinenza della PC 1 nella misura in cui erano pure pubblicati su altri siti

internet.

La

ricorrente sottolinea, inoltre, che la “cerchia dei clienti” non fa parte

“dell’elenco esplicativo di quelli che possono essere considerati segreti commerciali

o di affari”. Oltretutto – sempre a dire della ricorrente –, non le si può

imputare di avere sfruttato o comunicato a terzi segreti di fabbrica o affari,

in quanto essa non ha concluso nessun affare nè incassato commissioni

riconducibili a vendite di immobili concluse grazie alle informazioni ottenute

dalla segretaria della PC 1 (ricorso, pag. 3-6).

a) Dopo avere ricostruito la vicenda in relazione all’agire RI 1, RI 2 nonchè della segretaria __________, il

giudice della Pretura penale ha rilevato che le informazioni provenienti dalla PC

1 e comunicate da __________ alle due accusate non costituivano fatti notori (“offenkundig”):

i dati riportati nella tabella e riconosciuti dal direttore PC 2 al

dibattimento e dai testimoni sentiti non erano accessibili (“zugänglich”)

a chiunque, tant’è che per ottenerli le imputate hanno dovuto coinvolgere una

dipendente della PC 1

Il

giudice ha precisato inoltre che, secondo la dottrina, un fatto può essere considerato

notorio (e quindi non segreto) soltanto quando è conosciuto da un numero

indeterminato di persone (“unbestimmbarern Anzahl von Personen”), mentre

gli oggetti “contrassegnati in blu sulla tabella” erano accessibili soltanto ad

una cerchia limitata di persone. Sempre facendo riferimento alla dottrina, il

giudice della Pretura penale ha inoltre spiegato che il presupposto della

segretezza è dato anche se un’informazione è nota solo a un numero limitato di

persone. La PC 1, società immobiliare d’intermediazione, aveva – ha precisato

il primo giudice – un evidente interesse a mantenere confidenziali (“in sede”) le

informazioni. Il giudice ha dato, inoltre, per “assodato” che PC 2 aveva

preteso dai suoi dipendenti il rispetto della confidenzialità e riservatezza

dei dati, necessità questa – ha concluso – tipica dell’attività di intermediazione

immobiliare (sentenza, pag. 5-10).

b) Secondo

l’art. 23 cpv. 1 della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) – che

presuppone l’intenzione, essendo sufficiente il dolo eventuale – chiunque,

intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli

3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Lo

scopo della LCSl è di garantire, nell’interesse di tutte le parti interessate,

una concorrenza leale e inalterata (art. 1 LCSl). Di conseguenza, è sleale nonché

illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari lesivo delle norme della

buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e

clienti (art. 2 LCSl), o che è destinata a influenzarli (sentenza del Tribunale

federale 6P.36/2000 del 5 luglio 2000, consid. 6d e riferimenti).

Agisce

in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di

fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo

illecito (art. 6 LCSl). La slealtà è funzione del modo in cui si è venuti a conoscenza

del segreto. La dottrina ha, in particolare, dedotto dal testo dell’art 6 LCSI

che l’applicazione di tale disposto richiede un comportamento attivo

dell’autore (“chi ha spiato” o “è venuto a conoscenza in modo illecito”): illegittimo

e quindi sleale è, per esempio, intraprendere un’indagine (“Auskundschaftung”),

cioè una ricerca consapevole di informazioni sapendo di fare qualche cosa di illegittimo,

per esempio tramite una violazione di domicilio (C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht:

Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, n. 57 ad art. 6 LCSl). È, tuttavia, data

illiceità anche quando il concorrente non ha intrapreso alcuna indagine, ma è

venuto a conoscenza del segreto in circostanze dalle quali può riconoscere che

non è autorizzato a farne uso e a trasmetterlo a terzi (C. Baudenbacher, op. cit., n. 60 ad art. 6 LCSl e rif.).

Per

contro, in linea di principio, i dati di cui si ha avuto notizia nell’ambito di

un rapporto contrattuale sono da considerarsi acquisiti in modo lecito e,

pertanto, non soggiacciono alla disposizione di cui all’art. 6 LCSl (sentenza

del Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6; C. Baudenbacher,

op. cit., n. 3 e 59 ad art. 6 LCSl) nemmeno se le parti hanno concordato delle

clausole di divieto di concorrenza sleale, valido anche dopo la cessazione del

rapporto di lavoro. In tal caso, solo una sanzione civile fondata sulla clausola

generale dell’art. 2 LCSl entrerebbe in linea di conto (sentenza del Tribunale

federale 6B_672/2007 del 15 aprile 2008, consid. 3.2; sentenza del Tribunale

federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6).

La

definizione di segreto della LCSl corrisponde a quella dell’art. 162 CP (R. Von büren/E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. ed., Berna 2002, n.

1103; C. Baudenbacher, op. cit., n. 30 e n. 86 ad art. 6 LCSl). Un fatto è segreto se non è né

pubblicamente conosciuto né pubblicamente accessibile e per il quale esiste un

interesse legittimo (di un commerciante o un fabbricante) a conservarne

l’esclusività (DTF 103 IV 283; M. Amstutz/M. Reinert, in: Basler Kommentar,

StGB II, edizione 2007, art. n. 11 ad art. 162 CP; G. Stratenwerth/G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen

Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, § 22 n. 3). I segreti di fabbrica e quelli

commerciali sono segreti che possono incidere sul risultato commerciale. Il

segreto di fabbrica ingloba informazioni tecniche e comprende piani, ricette,

procedure, ecc., mentre quello commerciale si riferisce all’organizzazione

dell’impresa, alla pubblicità, al modo di calcolo dei prezzi, ecc. (DTF 103 IV

284; M. Amstutz/M.

Reinert, op. cit., n. 15 ad art. 162 CP)

c) Nel

caso in esame è stato accertato che RI 1 sia RI 2 non sono venute a conoscenza

della lista degli immobili in modo lecito, ma tramite la segretaria __________,

la quale oltre ad avere riconosciuto le proprie responsabilità – non opponendosi,

tra l’altro, al decreto d’accusa emesso nei suoi confronti – si è detta pentita

per quanto commesso. Quest’ultima – ha rilevato il primo giudice – ha riferito

di “avere passato” sia a RI 1 sia a RI 2 “alcuni immobili o clienti sotto banco”.

Stando agli accertamenti, lo scopo dell’operazione era quello di percepire le

commissioni dall’eventuale intermediazione, che sarebbero state suddivise tra

le tre donne (sentenza, pag. 8 consid. 5). Il giudice ha accertato inoltre, per

quanto necessario, che PC 2 aveva preteso dai suoi dipendenti confidenzialità e

riservatezza in punto ai dati in possesso della ditta, ciò che è stato

disatteso da tutte e tre le donne: la segretaria quando era ancora alle

dipendenze della ditta, RI 1 e RI 2 poco dopo averla lasciata (anche se

quest’ultima non è mai stata alle dipendenze della società ma ha collaborato

saltuariamente con il direttore PC 2; sentenza, pag. 5-6 consid. 1 e 2). __________

aveva reso attento il direttore della PC 1 che le tre donne si apprestavano a

fargli “concorrenza, utilizzando indirizzi e contatti” che __________ avrebbe

dato loro, allo scopo di ricavarne un profitto con le transazioni che avrebbero

portato a termine (verbale di interrogatorio del 13 ottobre 2005 di PC 2, pag.

4; sentenza pag. 6 consid. 2). Il giudice ha inoltre accertato che la lista

consegnata dalle due donne a __________ era stata allestita con lo stesso

metodo usato dalla PC 1 e che alcuni di questi oggetti, presenti anche sulla

lista del direttore, erano riferiti a clienti per cui la società non ha mai

reso pubblici gli intenti (sentenza, pag. 7 consid. 2).

d) RI

1 non ha negato di avere ricevuto la lista da __________. Del resto, nemmeno la

cosa è stata negata da RI 2.

La

qui ricorrente si limita a contestare che le informazioni deducibili da tale

lista siano riservate, in quanto da chiunque reperibili su internet.

Con

queste considerazioni, RI 1 si diparte dagli accertamenti – di senso contrario

– del primo giudice senza, però, nemmeno tentare di sostenerne e motivarne

l’arbitrarietà. Al proposito, va comunque rilevato che – al di là delle lacune

ricorsuali – il primo giudice ha posto a sostegno dei suoi accertamenti, le

dichiarazioni di __________ che, estraneo “alle dinamiche PC 1”, ha avuto accesso alle informazioni soltanto grazie alle due ricorrenti rilevando, per esempio,

come l’uomo sia venuto a conoscenza anche dell’esistenza del “cliente bulgaro”

con cui il direttore della PC 1 intratteneva delle trattative “assolutamente

riservate” che soltanto chi lavorava per PC 1 poteva conoscere (sentenza, pag.

8 consid. 4).

Le

argomentazioni difensive secondo cui l’acquisizione delle informazioni sarebbe avvenuta durante l’impiego presso la società (ricorso, pag. 4) e sarebbe, quindi,

lecita, non bastano a far apparire arbitrari gli accertamenti di senso contrario

del primo giudice. Questi, infatti, fanno ampio riferimento alle dichiarazioni

di __________, ritenute fedefacenti poiché – contrariamente a quelle di entrambe

le ricorrenti – rimaste immutate nel tempo e poiché, in sostanza, supportate

dalle altre emergenze istruttorie.

Secondo

le dichiarazioni della stessa __________, è stata lei, quando le ricorrenti già

non lavoravano (o collaboravano) più per la PC 1, a passare “sottobanco” alle due donne le informazioni e la documentazione su immobili o clienti

“interessanti”.

Nemmeno

il riferimento all’assenza di una clausola contrattuale di divieto di concorrenza

è di giovamento alla tesi ricorsuale nella misura in cui le informazioni sono state ottenute quando già le due ricorrenti più non erano dipendenti o collaboratrici

della PC 1.

Infine,

nemmeno può essere condiviso l’assunto ricorsuale secondo il quale la cerchia

dei clienti non farebbe parte “dell’elenco esplicativo di quelli che possono

essere considerati segreti commerciali o di affari”: la lista in parola non è

una semplice elencazione di nominativi di clienti (in quanto composta da immobili

che devono essere venduti per conto di clienti e contenente anche informazioni tecniche sulle proprietà in vendita) e le informazioni ivi contenute, se sfruttate

(v. di seguito consid. e), avrebbero permesso alle ricorrenti di trarre un

profitto a scapito della società detentrice delle informazioni esclusive.

e) Ritenuto

non arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui l’acquisizione delle informazioni sia da parte di RI 1 che di RI 2 è avvenuta in modo illecito, va ora esaminato se

effettivamente le due donne abbiano sfruttato le informazioni ricevute.

Secondo

la ricorrente, vi sarebbe sfruttamento delle informazioni ricevute soltanto se essa

avesse incassato delle commissioni vendendo gli immobili che figuravano sulla

lista, ciò che invece non sarebbe mai avvenuto. La tesi ricorsuale non è

fondata.

Lo

sfruttamento ai sensi dell’art. 6 LCSl è inteso quale processo, messa in atto o

utilizzo delle informazioni illecitamente acquisite (C. Baudenbacher, op. cit., n. 63-72 ad art. 6 LCSl; sentenza del

Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6). Il fatto che

le due ricorrenti non abbiano tratto profitto dal loro agire è irrilevante, nella

misura in cui esse hanno, comunque, fatto uso delle informazioni illecitamente

ottenute nell’ambito di un progetto che prevedeva, proprio, l’utilizzo delle informazioni sulla clientela, in parte esclusiva e in parte no, con cui la PC 1 intratteneva i

contatti.

Il

ricorso va, pertanto, respinto.

4. Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (ricorso, pag.

6), competente a decidere è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 26

cpv. 1 Lag) cui l’istanza viene trasmessa.

Considerandi

II. Sul

ricorso di RI 2.

Concorrenza

sleale

5.

La

ricorrente insorge contro l’ammissione da parte del primo giudice dell’audizione

testimoniale di PC 2 affermando che, essendo questi titolare della PC 1, non

avrebbe potuto essere sentito come teste ma, semmai, come parte lesa.

Sostiene

come il pretore penale sia incorso in arbitrio ritenendo tardiva la sua opposizione

all’audizione (presentata solo al dibattimento) poiché – afferma – non gli era

possibile conoscere prima la posizione di PC 2 in seno alla società (ricorso, pag. 2-3 punto 1).

a) L’audizione

quale teste di PC 2 è stata predisposta (act. 8 e 16 inc. 10.2007.6) su

richiesta della stessa difesa (act. 9 inc. 10.2007.7). Soltanto in aula, RI 2 ne

ha chiesto l’estromissione in quanto il direttore avrebbe assunto anche “il

ruolo di parte” (verbale del dibattimento, pag. 3).

Preso

atto dell’opposizione, il giudice ha respinto l’eccezione, da un lato, perché

tardiva ma, soprattutto, perché ha ritenuto che l’audizione come teste di PC 2

non contrastava con alcuna norma del CPP ritenuto che la sua posizione

nell’ambito della PC 1 sarebbe stata considerata nella valutazione della sua deposizione

(verbale del dibattimento, pag. 3).

b) Giusta

l’art 139 CPP, alla deposizione della parte lesa sono applicabili le disposizioni

concernenti i testimoni, con l’eccezione che essa viene sentita senza giuramento

o promessa salvo che ad istanza dell’accusato e nell’interesse della sua

difesa.

Pertanto,

la decisione del pretore di sentire PC 2 non urta nessuna norma di procedura se

non nella misura in cui a lui è stato deferito il giuramento e/o la promessa

solenne senza – e va da sé, vista l’opposizione – richiesta in tal senso delle

accusate (art. 139 cpv. 2 CPP; verbale del dibattimento, pag. 4 in alto).

Tuttavia,

questa inosservanza – così come la qualifica formale non corretta di teste – non

ha leso nessun diritto della difesa e, pertanto, essa non basta a sostenere la

tesi ricorsuale, ritenuto come, poi, correttamente, nella valutazione della portata

probatoria della testimonianza di PC 2 il pretore ne abbia considerato la

posizione in seno alla PC 1 (“pur avendo una portata probatoria limitata”; sentenza,

pag. 6 consid. 2).

Ciò

detto, senza che sia necessario esprimersi sulle argomentazioni relative alla

contestazione della valutazione sulla tempestività della censura, il ricorso va,

su questo punto, respinto.

6.

Secondo

la ricorrente, il primo giudice avrebbe arbitrariamente rifiutato l’audizione

testimoniale di __________ la cui audizione avrebbe permesso di dimostrare che

i fatti che le erano contestati corrispondevano a “un comportamento concordato

da tempo” con PC 2. Infatti, impiegata quale segretaria prima di __________ e

di RI 1, __________ avrebbe potuto riferire sull’esatto “meccanismo messo in atto” da PC 2 e RI 2, sulla dinamica dei fatti e sullo scambio delle informazioni, che coincidevano “esattamente” con quelli riferiti dalla stessa __________ (ricorso,

pag. 3-4 punto 2).

a) Con

scritto 31 gennaio 2007, RI 2 ha chiesto che al dibattimento venisse assunta

l’audizione testimoniale di __________ osservando che essa avrebbe potuto

“definire quali erano le abituali modalità di informazione che avvenivano traPC

2.

e RI 2” (act. 9 inc. 10.2007.7).

Il

giudice della Pretura penale ha rifiutato di sentire __________ affermando che la

sua audizione non avrebbe potuto chiarire i fatti oggetto del procedimento,

“non essendo essenziale stabilire le abituali modalità d’informazione tra PC 2

e RI 2” (act. 16 inc. 10.2007.6).

b) Il

diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,

assicura – tra l’altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e

tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid.

2.2

pag. 504, 126 I 15 consid.

2a/aa pag. 16 e sentenze citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni),

compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289

consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva, esso consacra le stesse

garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza

comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza

riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale

federale ha però avuto modo di stabilire che, se per un verso – e per principio

– l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso

l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato

non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF

125.

I 127 consid. 6c/cc pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4

pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in

DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª edizione, §

54.

n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti

l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo

processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kom­mentar

zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi).

c) La

decisione del pretore di rinunciare all’audizione della teste __________

è il frutto di una valutazione anticipata delle prove che resiste –

contrariamente alla tesi ricorsuale – alla censura di arbitrio. È del tutto

sostenibile la valutazione del primo giudice secondo cui l’audizione dell’ex

segretaria della PC 1 – stando a quello che verosimilmente avrebbe dichiarato

(ricorso, pag. 3 punto 2) – non avrebbe presumibilmente portato elementi di

rilievo per il chiarimento della fattispecie sulla quale egli era chiamato a

pronunciarsi. In effetti, il giudice ben poteva ritenere che, di fronte alle

altre emergenze probatorie (v. consid. 3), il sapere di presunti accordi

intercorsi tra RI 2 e PC 2 in un periodo precedente a quello in esame non

avrebbe permesso di far luce sui fatti puntuali posti alla base dell’accusa di

infrazione alla LF sulla concorrenza sleale. Il ricorso va, pertanto, su questo

punto, respinto.

7.

Secondo

la ricorrente, prove della sua colpevolezza non ce ne sarebbero. Il giudice

l’avrebbe arbitrariamente condannata sulla base di “fumose affermazioni” di PC

2, __________ e __________. In sostanza, nessuno avrebbe provato l’esistenza di

“segreti” (informazioni riservate, oggetti esclusivi, ecc.) né distinto quali

degli oggetti figuranti sulla lista sarebbero “passati” nell’ambito della

“solita” collaborazione con il direttore della società e quali invece senza

autorizzazione, ossia “di nascosto”. Nemmeno – aggiunge la ricorrente – sarebbe

stata fornita la prova che un qualsiasi cliente di PC 2 sia stato “scavalcato”

dalle coimputate né che, perlomeno, abbiano tentato di farlo. Nemmeno il caso

“bulgaro”, unico “tentativo probatorio”, poggerebbe su basi solide (ricorso,

pag. 4-5 punto 3).

Così

com’è formulato, l’assunto è improponibile. A prescindere dal fatto che – come

si è spiegato (consid. 3) – il primo giudice ha fondato il suo convincimento soprattutto

sulle dichiarazioni rese in aula dalle due coimputate e dai testi (sentenza,

pag. 7 consid. 3), la ricorrente sorvola completamente sui motivi che hanno

indotto il giudice a ritenere, da una parte, del tutto credibili le

testimonianze di PC 2, __________ e __________ e, dall’altra, esclusiva la

vendita di alcuni oggetti di cui le due erano venute a conoscenza grazie alle informazioni passate loro “sotto banco” dalla segretaria (per il dettaglio si rimanda a quanto

già discusso per RI 1; consid. 3). Un ricorso per cassazione non è un atto di appello

in cui la difesa può limitarsi a esporre la propria opinione come se ripetesse l’arringa

davanti a un altro giudice. È un rimedio giuridico in cui l’interessato deve

censurare con adeguata motivazione vizi specifici o errori qualificati. Per

doglianze come quelle testé riassunte non v’è spazio.

8.

La

ricorrente ribadisce di non avere né sfruttato né spiato informazioni. Le

notizie sono giunte a sua conoscenza in modo illecito e, d’altronde, gli

oggetti sulla lista non erano “segreti di affari” poiché, oltre ad essere reperibili

su internet, almeno per alcuni PC 2 collaborava con altre fiduciarie. Sostiene,

poi, come si sarebbe dovuto stabilire – per un giudizio corretto – quali degli

oggetti sulla lista erano esclusivi o confidenziali e quali no. Rileva inoltre come

nel caso di specie nemmeno sia stato stipulato un “contratto di esclusiva” che

avrebbe permesso di incassare la mercede di intermediazione anche qualora la

vendita si perfezionasse grazie all’intervento di terze persone. RI 2 conclude

affermando di avere sempre agito “nella consapevolezza di una collaborazione

con PC 1-PC 2”. Secondo la ricorrente, il primo giudice, per finire, avrebbe

violato il principio in dubio pro reo, in quanto “dubbi rilevanti e insopprimibili”

avrebbero dovuto fargli pronunciare la sua assoluzione (ricorso, pag. 7-10

punti 5-6).

a) I

temi esposti sono gli stessi già sollevati nel suo ricorso da RI 1 per cui si

rimanda a quanto rilevato e deciso al consid. 3. Comunque sia, il memoriale

denota chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso per cassazione fondato

sul divieto dell’arbitrio. Un ricorso per cassazione non è un atto di appello

diretto a un’autorità munita di pieno potere cognitivo anche sulle questioni di

fatto. La ricorrente non può, in altri termini, limitarsi a contrapporre il suo

punto di vista a quello del primo giudice. Carente di motivazione, al riguardo

il memoriale va dichiarato una volta ancora inammissibile.

b) Infine,

la ricorrente ha sostenuto una violazione del principio in dubio pro reo,

inteso come regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la

critica andrebbe dichiarata d’acchito inammissibile. Comunque sia, non si può

certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato la ricorrente

quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere

dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV

86.

consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche su questo punto, il

ricorso è destinato pertanto all’insuccesso.

Diffamazione

e ingiuria

9.

Per

quanto riguarda la condanna per diffamazione e ingiuria, la ricorrente sostiene

che il giudice della Pretura penale, prevenuto nei suoi confronti, avrebbe

arbitrariamente accertato i fatti posti a base della sentenza. Questi l’avrebbe

condannata fondandosi unicamente sulle dichiarazioni di __________ in netto

contrasto con le sue, la quale ha riferito di avere sentito l’imputata

insultare PC 2 con epiteti quali “imbroglione”, “uno che frega la gente” e

“figlio di puttana”.

La ricorrente

ammette unicamente di avere insultato PC 2 “direttamente” durante un colloquio

telefonico (fatto questo non sfociato in una querela) e rileva come le affermazioni

di __________ siano “prive di fondamento, non credibili e assurde”. Condannandola

sulla base di questa sola testimonianza, il giudice avrebbe commesso arbitrio:

non è ammissibile venire condannati “solo perché l’ha detto __________” (ricorso,

pag. 5-6 punto 4).

Sebbene

il primo giudice abbia motivato la condanna per ingiuria e diffamazione in modo

molto sbrigativo, la motivazione non può ancora dirsi carente. Egli – come ricorda

la stessa ricorrente – ha raggiunto la convinzione della colpevolezza

dell’imputata sia sulla base delle dichiarazioni rese da __________ in sede di

interrogatorio di polizia e confermate, poi, al dibattimento. Il giudice ha,

quindi, potuto verificare e valutare in aula l’attendibilità della testimone

che ha sostenuto anche con convinzione – raggiunta dopo avere sentito

l’imputata e averne valutato le dichiarazioni, in particolare l’ammissione

della stessa di aver tacciato di “stronzo” PC 2 – secondo cui RI 2 è “persona particolarmente

portata agli insulti” (sentenza, pag. 10-11 consid. 11).

L’ampio

potere discrezionale del primo giudice non permette a questa Corte di sindacare,

oltremodo, il suo apprezzamento. In particolare, non lo permette a fronte di censure

appellatorie e insufficientemente motivate.

Nemmeno il richiamo al principio in dubio pro reo è di ausilio alla

ricorrente nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito

alla valutazione delle prove,

la stessa portata del divieto dell’arbitrio (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41,

124.

IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Il ricorso va, pertanto, anche su questo punto, dichiarato

inammissibile.

III. Sulle

spese e le ripetibili

10.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle ricorrenti,

che rifonderanno alle parti civili PC 1 e PC 2, i quali hanno presentato

osservazioni per il tramite di un avvocato, un’indennità di fr. 500.– ciascuno

a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

2. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1

600.-

b)

spese fr. 200.–

fr.

1 800.–

sono

posti a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna.

Le ricorrenti

rifonderanno alle parti civili PC 1 e PC 2 ognuna fr. 500.- per ripetibili.

4. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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