17.2007.80
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23 febbraio 2009Italiano28 min
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Numero d'incarto:
17.2007.80
Data decisione, Autorità:
23.02.2009, CCRP
Titolo:
Infrazione alla LCSl; presupposti applicativi dell'art. 6 LCSl, definizione delle nozioni di "segreto" e "sfruttamento". Validità di una deposizione rilasciata da persona erroneamente qualificata come teste. Apprezzamento anticipato delle prove. Principio in dubio pro reo
CONCORRENZA SLEALE
IN DUBIO PRO REO
PARTECAPPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
RILEVANZA DELLE PROVE
TARDIVITÀ
TESTIMONI
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 139 CPP-TI
art. 6 LCSL
art. 23 cpv. 1 LCSL
Incarto n.
17.2007.80
17.2007.81
Lugano
23 febbraio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
il 26 novembre 2007 da
RI 1
(patrocinata dall DI 1 )
e
RI 2
(patrocinata dall’avv. PA 2)
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 12 ottobre 2007 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso di RI 1
2. Se
dev’essere accolto il ricorso di RI 2.
3. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa del 12 dicembre 2006 (DA 4801/2006) il
procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di delitto contro la Legge federale contro la concorrenza sleale per avere a __________ , nel periodo
novembre/dicembre 2004 – luglio 2005, in correità con RI 2, agito in modo sleale sfruttando un segreto d’affari di cui è venuta a conoscenza in modo
illecito. Prima della sua partenza, l’imputata avrebbe sottratto temporaneamente
un’agenda contenente dati confidenziali (contatti, clienti) della PC 1,
trascrivendone i dati, sfruttandoli successivamente nell’ambito di un’attività
concorrenziale alla società. Essa avrebbe inoltre incitato la segretaria __________
a consegnarle informazioni e documentazione riservate (in specie fotografie di
immobili, piantine di immobili e di mappali) al fine di sfruttarle nell’ambito
della sua nuova attività concorrenziale a quella della PC 1. Ne ha pertanto
proposto la condanna a 10 giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, ed ha rinviato le parti civili al
competente foro per le richieste di risarcimento.
Con
decreto d’accusa del 12 dicembre 2006 (DA 4802/2006) il procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 2 autrice colpevole di delitto contro la Legge federale contro
la concorrenza sleale per avere a __________ , nel periodo febbraio 2005 –
luglio 2005, in correità con RI 1, agito in modo sleale sfruttando un segreto
d’affari di cui è venuta a conoscenza in modo illecito. E meglio, per avere
sfruttato i dati confidenziali contenuti in un’agenda della PC 1
precedentemente trascritti da RI 1 nell’ambito di un’attività concorrenziale a
quella della società e incitato in diverse occasioni la segretaria __________ a
consegnarle informazioni e documentazione riservate (in specie fotografie di immobili,
piantine di immobili e di mappali) in possesso della PC 1, al fine di
sfruttarle nell’ambito di un’attività concorrenziale.
Il
procuratore pubblico l’ha inoltre ritenuta autrice colpevole di diffamazione
(per avere, a __________ nel corso del mese di luglio 2005, incolpato PC 2 di
condotta disonorevole e di fatti che nuocciono alla sua reputazione e meglio
per avere, parlando di lui con __________, dichiarato che è “un imbroglione”,
“uno che frega la gente”) e ingiuria (per avere, a __________ , nel corso del
mese di luglio 2005, offeso l’onore di PC 2, tacciandolo, parlando di lui con __________
di “figlio di puttana”). Ne ha pertanto proposto la condanna a 15 giorni di detenzione,
pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed ha rinviato
le parti civili al competente foro per le richieste di risarcimento.
Al
decreto di accusa RI 1 e RI 2 hanno presentato opposizione.
B. Statuendo
sulle opposizioni, con sentenza del 12 ottobre 2007 il giudice della Pretura
penale ha in parte confermato i capi d’imputazione (l’infrazione contro la LF contro la concorrenza sleale è stata confermata solo per il capo di accusa 1.2. del DA
480/2006 a carico di RI 1 e solo per il capo di accusa 3.2. del DA 4802/2006 a
carico di RI 2), condannando RI 1 alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere
di fr. 60.– per un totale di fr. 300.– (sospesa condizionalmente per 2 anni) e
alla multa di fr. 500.–, mentre RI 2 alla pena pecuniaria di 5 aliquote di fr.
40.– per un totale di fr. 200.– (sospesa condizionalmente per 2 anni) e alla
multa di fr. 500.–. Le parti civili sono state rinviate a far valere le loro
pretese di risarcimento davanti al competente foro.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 e RI 2 hanno introdotto il 16 ottobre 2007 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nelle
motivazioni scritte, entrambe del 26 novembre 2007, esse chiedono la loro
assoluzione e la riforma in tal senso della sentenza impugnata. In via
subordinata, RI 2 chiede che l’incarto venga rinviato ad un nuovo giudice per
un nuovo giudizio. Con osservazioni del 28 dicembre 2008 il procuratore
pubblico propone di respingere i ricorsi. Nelle loro osservazioni dell’8
gennaio 2008 PC 1 e PC 2 formulano identica proposta.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul
ricorso di RI 1.
2. RI
1 esordisce rimproverando al giudice di avere parificato il suo agire a quello
di RI 2, e ciò nonostante i testimoni sentiti abbiano individuato in
quest’ultima “l’agente trainante” e, per quanto concerne la commisurazione
della pena, nonostante RI 2 sia stata riconosciuta colpevole, oltre che di delitto
contro la LCSl, anche di diffamazione e ingiuria (ricorso, pag. 3 punto 2).
Ora, con il
rimprovero rivolto al giudice di averla accomunata a RI 2 nonostante che
quest’ultima abbia commesso altri due reati, la ricorrente muove critiche
immotivate, quindi inammissibili in un ricorso per cassazione, dove non basta
prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle
prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché, accertando
i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, il giudice della
Pretura penale sia trasceso in un risultato insostenibile, quindi arbitrario.
Il ricorso è lungi d’averlo fatto. In nessun punto dell’esposto, del resto, è
stata contestata (come tale) la commisurazione della pena. Il ricorso si rivela
pertanto su questo punto inammissibile.
3.Nel merito, la ricorrente
sostiene di essere, sì, venuta a conoscenza di “indeterminati clienti e oggetti
in vendita”, ma di non poter essere responsabilizzata per questo poiché non era
stato convenuto un divieto di concorrenza che glielo avrebbe potuto impedire.
L’acquisizione
delle informazioni è avvenuta, quindi, in modo lecito, nell’ambito della sua
attività lavorativa presso PC 1. Al proposito, la ricorrente rileva, poi, come
la lista che è stata acquisita agli atti non permetta di comprendere quali oggetti
siano stati resi noti all’imputata nell’ambito della sua attività e quali no.
Rileva inoltre come la “stragrande maggioranza degli oggetti” non fosse di
pertinenza della PC 1 nella misura in cui erano pure pubblicati su altri siti
internet.
La
ricorrente sottolinea, inoltre, che la “cerchia dei clienti” non fa parte
“dell’elenco esplicativo di quelli che possono essere considerati segreti commerciali
o di affari”. Oltretutto – sempre a dire della ricorrente –, non le si può
imputare di avere sfruttato o comunicato a terzi segreti di fabbrica o affari,
in quanto essa non ha concluso nessun affare nè incassato commissioni
riconducibili a vendite di immobili concluse grazie alle informazioni ottenute
dalla segretaria della PC 1 (ricorso, pag. 3-6).
a) Dopo avere ricostruito la vicenda in relazione all’agire RI 1, RI 2 nonchè della segretaria __________, il
giudice della Pretura penale ha rilevato che le informazioni provenienti dalla PC
1 e comunicate da __________ alle due accusate non costituivano fatti notori (“offenkundig”):
i dati riportati nella tabella e riconosciuti dal direttore PC 2 al
dibattimento e dai testimoni sentiti non erano accessibili (“zugänglich”)
a chiunque, tant’è che per ottenerli le imputate hanno dovuto coinvolgere una
dipendente della PC 1
Il
giudice ha precisato inoltre che, secondo la dottrina, un fatto può essere considerato
notorio (e quindi non segreto) soltanto quando è conosciuto da un numero
indeterminato di persone (“unbestimmbarern Anzahl von Personen”), mentre
gli oggetti “contrassegnati in blu sulla tabella” erano accessibili soltanto ad
una cerchia limitata di persone. Sempre facendo riferimento alla dottrina, il
giudice della Pretura penale ha inoltre spiegato che il presupposto della
segretezza è dato anche se un’informazione è nota solo a un numero limitato di
persone. La PC 1, società immobiliare d’intermediazione, aveva – ha precisato
il primo giudice – un evidente interesse a mantenere confidenziali (“in sede”) le
informazioni. Il giudice ha dato, inoltre, per “assodato” che PC 2 aveva
preteso dai suoi dipendenti il rispetto della confidenzialità e riservatezza
dei dati, necessità questa – ha concluso – tipica dell’attività di intermediazione
immobiliare (sentenza, pag. 5-10).
b) Secondo
l’art. 23 cpv. 1 della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) – che
presuppone l’intenzione, essendo sufficiente il dolo eventuale – chiunque,
intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli
3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Lo
scopo della LCSl è di garantire, nell’interesse di tutte le parti interessate,
una concorrenza leale e inalterata (art. 1 LCSl). Di conseguenza, è sleale nonché
illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari lesivo delle norme della
buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e
clienti (art. 2 LCSl), o che è destinata a influenzarli (sentenza del Tribunale
federale 6P.36/2000 del 5 luglio 2000, consid. 6d e riferimenti).
Agisce
in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di
fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo
illecito (art. 6 LCSl). La slealtà è funzione del modo in cui si è venuti a conoscenza
del segreto. La dottrina ha, in particolare, dedotto dal testo dell’art 6 LCSI
che l’applicazione di tale disposto richiede un comportamento attivo
dell’autore (“chi ha spiato” o “è venuto a conoscenza in modo illecito”): illegittimo
e quindi sleale è, per esempio, intraprendere un’indagine (“Auskundschaftung”),
cioè una ricerca consapevole di informazioni sapendo di fare qualche cosa di illegittimo,
per esempio tramite una violazione di domicilio (C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht:
Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, n. 57 ad art. 6 LCSl). È, tuttavia, data
illiceità anche quando il concorrente non ha intrapreso alcuna indagine, ma è
venuto a conoscenza del segreto in circostanze dalle quali può riconoscere che
non è autorizzato a farne uso e a trasmetterlo a terzi (C. Baudenbacher, op. cit., n. 60 ad art. 6 LCSl e rif.).
Per
contro, in linea di principio, i dati di cui si ha avuto notizia nell’ambito di
un rapporto contrattuale sono da considerarsi acquisiti in modo lecito e,
pertanto, non soggiacciono alla disposizione di cui all’art. 6 LCSl (sentenza
del Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6; C. Baudenbacher,
op. cit., n. 3 e 59 ad art. 6 LCSl) nemmeno se le parti hanno concordato delle
clausole di divieto di concorrenza sleale, valido anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro. In tal caso, solo una sanzione civile fondata sulla clausola
generale dell’art. 2 LCSl entrerebbe in linea di conto (sentenza del Tribunale
federale 6B_672/2007 del 15 aprile 2008, consid. 3.2; sentenza del Tribunale
federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6).
La
definizione di segreto della LCSl corrisponde a quella dell’art. 162 CP (R. Von büren/E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. ed., Berna 2002, n.
1103; C. Baudenbacher, op. cit., n. 30 e n. 86 ad art. 6 LCSl). Un fatto è segreto se non è né
pubblicamente conosciuto né pubblicamente accessibile e per il quale esiste un
interesse legittimo (di un commerciante o un fabbricante) a conservarne
l’esclusività (DTF 103 IV 283; M. Amstutz/M. Reinert, in: Basler Kommentar,
StGB II, edizione 2007, art. n. 11 ad art. 162 CP; G. Stratenwerth/G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen
Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, § 22 n. 3). I segreti di fabbrica e quelli
commerciali sono segreti che possono incidere sul risultato commerciale. Il
segreto di fabbrica ingloba informazioni tecniche e comprende piani, ricette,
procedure, ecc., mentre quello commerciale si riferisce all’organizzazione
dell’impresa, alla pubblicità, al modo di calcolo dei prezzi, ecc. (DTF 103 IV
284; M. Amstutz/M.
Reinert, op. cit., n. 15 ad art. 162 CP)
c) Nel
caso in esame è stato accertato che RI 1 sia RI 2 non sono venute a conoscenza
della lista degli immobili in modo lecito, ma tramite la segretaria __________,
la quale oltre ad avere riconosciuto le proprie responsabilità – non opponendosi,
tra l’altro, al decreto d’accusa emesso nei suoi confronti – si è detta pentita
per quanto commesso. Quest’ultima – ha rilevato il primo giudice – ha riferito
di “avere passato” sia a RI 1 sia a RI 2 “alcuni immobili o clienti sotto banco”.
Stando agli accertamenti, lo scopo dell’operazione era quello di percepire le
commissioni dall’eventuale intermediazione, che sarebbero state suddivise tra
le tre donne (sentenza, pag. 8 consid. 5). Il giudice ha accertato inoltre, per
quanto necessario, che PC 2 aveva preteso dai suoi dipendenti confidenzialità e
riservatezza in punto ai dati in possesso della ditta, ciò che è stato
disatteso da tutte e tre le donne: la segretaria quando era ancora alle
dipendenze della ditta, RI 1 e RI 2 poco dopo averla lasciata (anche se
quest’ultima non è mai stata alle dipendenze della società ma ha collaborato
saltuariamente con il direttore PC 2; sentenza, pag. 5-6 consid. 1 e 2). __________
aveva reso attento il direttore della PC 1 che le tre donne si apprestavano a
fargli “concorrenza, utilizzando indirizzi e contatti” che __________ avrebbe
dato loro, allo scopo di ricavarne un profitto con le transazioni che avrebbero
portato a termine (verbale di interrogatorio del 13 ottobre 2005 di PC 2, pag.
4; sentenza pag. 6 consid. 2). Il giudice ha inoltre accertato che la lista
consegnata dalle due donne a __________ era stata allestita con lo stesso
metodo usato dalla PC 1 e che alcuni di questi oggetti, presenti anche sulla
lista del direttore, erano riferiti a clienti per cui la società non ha mai
reso pubblici gli intenti (sentenza, pag. 7 consid. 2).
d) RI
1 non ha negato di avere ricevuto la lista da __________. Del resto, nemmeno la
cosa è stata negata da RI 2.
La
qui ricorrente si limita a contestare che le informazioni deducibili da tale
lista siano riservate, in quanto da chiunque reperibili su internet.
Con
queste considerazioni, RI 1 si diparte dagli accertamenti – di senso contrario
– del primo giudice senza, però, nemmeno tentare di sostenerne e motivarne
l’arbitrarietà. Al proposito, va comunque rilevato che – al di là delle lacune
ricorsuali – il primo giudice ha posto a sostegno dei suoi accertamenti, le
dichiarazioni di __________ che, estraneo “alle dinamiche PC 1”, ha avuto accesso alle informazioni soltanto grazie alle due ricorrenti rilevando, per esempio,
come l’uomo sia venuto a conoscenza anche dell’esistenza del “cliente bulgaro”
con cui il direttore della PC 1 intratteneva delle trattative “assolutamente
riservate” che soltanto chi lavorava per PC 1 poteva conoscere (sentenza, pag.
8 consid. 4).
Le
argomentazioni difensive secondo cui l’acquisizione delle informazioni sarebbe avvenuta durante l’impiego presso la società (ricorso, pag. 4) e sarebbe, quindi,
lecita, non bastano a far apparire arbitrari gli accertamenti di senso contrario
del primo giudice. Questi, infatti, fanno ampio riferimento alle dichiarazioni
di __________, ritenute fedefacenti poiché – contrariamente a quelle di entrambe
le ricorrenti – rimaste immutate nel tempo e poiché, in sostanza, supportate
dalle altre emergenze istruttorie.
Secondo
le dichiarazioni della stessa __________, è stata lei, quando le ricorrenti già
non lavoravano (o collaboravano) più per la PC 1, a passare “sottobanco” alle due donne le informazioni e la documentazione su immobili o clienti
“interessanti”.
Nemmeno
il riferimento all’assenza di una clausola contrattuale di divieto di concorrenza
è di giovamento alla tesi ricorsuale nella misura in cui le informazioni sono state ottenute quando già le due ricorrenti più non erano dipendenti o collaboratrici
della PC 1.
Infine,
nemmeno può essere condiviso l’assunto ricorsuale secondo il quale la cerchia
dei clienti non farebbe parte “dell’elenco esplicativo di quelli che possono
essere considerati segreti commerciali o di affari”: la lista in parola non è
una semplice elencazione di nominativi di clienti (in quanto composta da immobili
che devono essere venduti per conto di clienti e contenente anche informazioni tecniche sulle proprietà in vendita) e le informazioni ivi contenute, se sfruttate
(v. di seguito consid. e), avrebbero permesso alle ricorrenti di trarre un
profitto a scapito della società detentrice delle informazioni esclusive.
e) Ritenuto
non arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui l’acquisizione delle informazioni sia da parte di RI 1 che di RI 2 è avvenuta in modo illecito, va ora esaminato se
effettivamente le due donne abbiano sfruttato le informazioni ricevute.
Secondo
la ricorrente, vi sarebbe sfruttamento delle informazioni ricevute soltanto se essa
avesse incassato delle commissioni vendendo gli immobili che figuravano sulla
lista, ciò che invece non sarebbe mai avvenuto. La tesi ricorsuale non è
fondata.
Lo
sfruttamento ai sensi dell’art. 6 LCSl è inteso quale processo, messa in atto o
utilizzo delle informazioni illecitamente acquisite (C. Baudenbacher, op. cit., n. 63-72 ad art. 6 LCSl; sentenza del
Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6). Il fatto che
le due ricorrenti non abbiano tratto profitto dal loro agire è irrilevante, nella
misura in cui esse hanno, comunque, fatto uso delle informazioni illecitamente
ottenute nell’ambito di un progetto che prevedeva, proprio, l’utilizzo delle informazioni sulla clientela, in parte esclusiva e in parte no, con cui la PC 1 intratteneva i
contatti.
Il
ricorso va, pertanto, respinto.
4. Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (ricorso, pag.
6), competente a decidere è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 26
cpv. 1 Lag) cui l’istanza viene trasmessa.
Considerandi
II. Sul
ricorso di RI 2.
Concorrenza
sleale
5.
La
ricorrente insorge contro l’ammissione da parte del primo giudice dell’audizione
testimoniale di PC 2 affermando che, essendo questi titolare della PC 1, non
avrebbe potuto essere sentito come teste ma, semmai, come parte lesa.
Sostiene
come il pretore penale sia incorso in arbitrio ritenendo tardiva la sua opposizione
all’audizione (presentata solo al dibattimento) poiché – afferma – non gli era
possibile conoscere prima la posizione di PC 2 in seno alla società (ricorso, pag. 2-3 punto 1).
a) L’audizione
quale teste di PC 2 è stata predisposta (act. 8 e 16 inc. 10.2007.6) su
richiesta della stessa difesa (act. 9 inc. 10.2007.7). Soltanto in aula, RI 2 ne
ha chiesto l’estromissione in quanto il direttore avrebbe assunto anche “il
ruolo di parte” (verbale del dibattimento, pag. 3).
Preso
atto dell’opposizione, il giudice ha respinto l’eccezione, da un lato, perché
tardiva ma, soprattutto, perché ha ritenuto che l’audizione come teste di PC 2
non contrastava con alcuna norma del CPP ritenuto che la sua posizione
nell’ambito della PC 1 sarebbe stata considerata nella valutazione della sua deposizione
(verbale del dibattimento, pag. 3).
b) Giusta
l’art 139 CPP, alla deposizione della parte lesa sono applicabili le disposizioni
concernenti i testimoni, con l’eccezione che essa viene sentita senza giuramento
o promessa salvo che ad istanza dell’accusato e nell’interesse della sua
difesa.
Pertanto,
la decisione del pretore di sentire PC 2 non urta nessuna norma di procedura se
non nella misura in cui a lui è stato deferito il giuramento e/o la promessa
solenne senza – e va da sé, vista l’opposizione – richiesta in tal senso delle
accusate (art. 139 cpv. 2 CPP; verbale del dibattimento, pag. 4 in alto).
Tuttavia,
questa inosservanza – così come la qualifica formale non corretta di teste – non
ha leso nessun diritto della difesa e, pertanto, essa non basta a sostenere la
tesi ricorsuale, ritenuto come, poi, correttamente, nella valutazione della portata
probatoria della testimonianza di PC 2 il pretore ne abbia considerato la
posizione in seno alla PC 1 (“pur avendo una portata probatoria limitata”; sentenza,
pag. 6 consid. 2).
Ciò
detto, senza che sia necessario esprimersi sulle argomentazioni relative alla
contestazione della valutazione sulla tempestività della censura, il ricorso va,
su questo punto, respinto.
6.
Secondo
la ricorrente, il primo giudice avrebbe arbitrariamente rifiutato l’audizione
testimoniale di __________ la cui audizione avrebbe permesso di dimostrare che
i fatti che le erano contestati corrispondevano a “un comportamento concordato
da tempo” con PC 2. Infatti, impiegata quale segretaria prima di __________ e
di RI 1, __________ avrebbe potuto riferire sull’esatto “meccanismo messo in atto” da PC 2 e RI 2, sulla dinamica dei fatti e sullo scambio delle informazioni, che coincidevano “esattamente” con quelli riferiti dalla stessa __________ (ricorso,
pag. 3-4 punto 2).
a) Con
scritto 31 gennaio 2007, RI 2 ha chiesto che al dibattimento venisse assunta
l’audizione testimoniale di __________ osservando che essa avrebbe potuto
“definire quali erano le abituali modalità di informazione che avvenivano traPC
2.
e RI 2” (act. 9 inc. 10.2007.7).
Il
giudice della Pretura penale ha rifiutato di sentire __________ affermando che la
sua audizione non avrebbe potuto chiarire i fatti oggetto del procedimento,
“non essendo essenziale stabilire le abituali modalità d’informazione tra PC 2
e RI 2” (act. 16 inc. 10.2007.6).
b) Il
diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,
assicura – tra l’altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e
tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid.
2.2
pag. 504, 126 I 15 consid.
2a/aa pag. 16 e sentenze citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni),
compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289
consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva, esso consacra le stesse
garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza
comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza
riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale
federale ha però avuto modo di stabilire che, se per un verso – e per principio
– l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso
l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF
125.
I 127 consid. 6c/cc pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4
pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in
DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª edizione, §
54.
n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti
l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo
processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar
zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi).
c) La
decisione del pretore di rinunciare all’audizione della teste __________
è il frutto di una valutazione anticipata delle prove che resiste –
contrariamente alla tesi ricorsuale – alla censura di arbitrio. È del tutto
sostenibile la valutazione del primo giudice secondo cui l’audizione dell’ex
segretaria della PC 1 – stando a quello che verosimilmente avrebbe dichiarato
(ricorso, pag. 3 punto 2) – non avrebbe presumibilmente portato elementi di
rilievo per il chiarimento della fattispecie sulla quale egli era chiamato a
pronunciarsi. In effetti, il giudice ben poteva ritenere che, di fronte alle
altre emergenze probatorie (v. consid. 3), il sapere di presunti accordi
intercorsi tra RI 2 e PC 2 in un periodo precedente a quello in esame non
avrebbe permesso di far luce sui fatti puntuali posti alla base dell’accusa di
infrazione alla LF sulla concorrenza sleale. Il ricorso va, pertanto, su questo
punto, respinto.
7.
Secondo
la ricorrente, prove della sua colpevolezza non ce ne sarebbero. Il giudice
l’avrebbe arbitrariamente condannata sulla base di “fumose affermazioni” di PC
2, __________ e __________. In sostanza, nessuno avrebbe provato l’esistenza di
“segreti” (informazioni riservate, oggetti esclusivi, ecc.) né distinto quali
degli oggetti figuranti sulla lista sarebbero “passati” nell’ambito della
“solita” collaborazione con il direttore della società e quali invece senza
autorizzazione, ossia “di nascosto”. Nemmeno – aggiunge la ricorrente – sarebbe
stata fornita la prova che un qualsiasi cliente di PC 2 sia stato “scavalcato”
dalle coimputate né che, perlomeno, abbiano tentato di farlo. Nemmeno il caso
“bulgaro”, unico “tentativo probatorio”, poggerebbe su basi solide (ricorso,
pag. 4-5 punto 3).
Così
com’è formulato, l’assunto è improponibile. A prescindere dal fatto che – come
si è spiegato (consid. 3) – il primo giudice ha fondato il suo convincimento soprattutto
sulle dichiarazioni rese in aula dalle due coimputate e dai testi (sentenza,
pag. 7 consid. 3), la ricorrente sorvola completamente sui motivi che hanno
indotto il giudice a ritenere, da una parte, del tutto credibili le
testimonianze di PC 2, __________ e __________ e, dall’altra, esclusiva la
vendita di alcuni oggetti di cui le due erano venute a conoscenza grazie alle informazioni passate loro “sotto banco” dalla segretaria (per il dettaglio si rimanda a quanto
già discusso per RI 1; consid. 3). Un ricorso per cassazione non è un atto di appello
in cui la difesa può limitarsi a esporre la propria opinione come se ripetesse l’arringa
davanti a un altro giudice. È un rimedio giuridico in cui l’interessato deve
censurare con adeguata motivazione vizi specifici o errori qualificati. Per
doglianze come quelle testé riassunte non v’è spazio.
8.
La
ricorrente ribadisce di non avere né sfruttato né spiato informazioni. Le
notizie sono giunte a sua conoscenza in modo illecito e, d’altronde, gli
oggetti sulla lista non erano “segreti di affari” poiché, oltre ad essere reperibili
su internet, almeno per alcuni PC 2 collaborava con altre fiduciarie. Sostiene,
poi, come si sarebbe dovuto stabilire – per un giudizio corretto – quali degli
oggetti sulla lista erano esclusivi o confidenziali e quali no. Rileva inoltre come
nel caso di specie nemmeno sia stato stipulato un “contratto di esclusiva” che
avrebbe permesso di incassare la mercede di intermediazione anche qualora la
vendita si perfezionasse grazie all’intervento di terze persone. RI 2 conclude
affermando di avere sempre agito “nella consapevolezza di una collaborazione
con PC 1-PC 2”. Secondo la ricorrente, il primo giudice, per finire, avrebbe
violato il principio in dubio pro reo, in quanto “dubbi rilevanti e insopprimibili”
avrebbero dovuto fargli pronunciare la sua assoluzione (ricorso, pag. 7-10
punti 5-6).
a) I
temi esposti sono gli stessi già sollevati nel suo ricorso da RI 1 per cui si
rimanda a quanto rilevato e deciso al consid. 3. Comunque sia, il memoriale
denota chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso per cassazione fondato
sul divieto dell’arbitrio. Un ricorso per cassazione non è un atto di appello
diretto a un’autorità munita di pieno potere cognitivo anche sulle questioni di
fatto. La ricorrente non può, in altri termini, limitarsi a contrapporre il suo
punto di vista a quello del primo giudice. Carente di motivazione, al riguardo
il memoriale va dichiarato una volta ancora inammissibile.
b) Infine,
la ricorrente ha sostenuto una violazione del principio in dubio pro reo,
inteso come regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la
critica andrebbe dichiarata d’acchito inammissibile. Comunque sia, non si può
certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato la ricorrente
quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere
dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV
86.
consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche su questo punto, il
ricorso è destinato pertanto all’insuccesso.
Diffamazione
e ingiuria
9.
Per
quanto riguarda la condanna per diffamazione e ingiuria, la ricorrente sostiene
che il giudice della Pretura penale, prevenuto nei suoi confronti, avrebbe
arbitrariamente accertato i fatti posti a base della sentenza. Questi l’avrebbe
condannata fondandosi unicamente sulle dichiarazioni di __________ in netto
contrasto con le sue, la quale ha riferito di avere sentito l’imputata
insultare PC 2 con epiteti quali “imbroglione”, “uno che frega la gente” e
“figlio di puttana”.
La ricorrente
ammette unicamente di avere insultato PC 2 “direttamente” durante un colloquio
telefonico (fatto questo non sfociato in una querela) e rileva come le affermazioni
di __________ siano “prive di fondamento, non credibili e assurde”. Condannandola
sulla base di questa sola testimonianza, il giudice avrebbe commesso arbitrio:
non è ammissibile venire condannati “solo perché l’ha detto __________” (ricorso,
pag. 5-6 punto 4).
Sebbene
il primo giudice abbia motivato la condanna per ingiuria e diffamazione in modo
molto sbrigativo, la motivazione non può ancora dirsi carente. Egli – come ricorda
la stessa ricorrente – ha raggiunto la convinzione della colpevolezza
dell’imputata sia sulla base delle dichiarazioni rese da __________ in sede di
interrogatorio di polizia e confermate, poi, al dibattimento. Il giudice ha,
quindi, potuto verificare e valutare in aula l’attendibilità della testimone
che ha sostenuto anche con convinzione – raggiunta dopo avere sentito
l’imputata e averne valutato le dichiarazioni, in particolare l’ammissione
della stessa di aver tacciato di “stronzo” PC 2 – secondo cui RI 2 è “persona particolarmente
portata agli insulti” (sentenza, pag. 10-11 consid. 11).
L’ampio
potere discrezionale del primo giudice non permette a questa Corte di sindacare,
oltremodo, il suo apprezzamento. In particolare, non lo permette a fronte di censure
appellatorie e insufficientemente motivate.
Nemmeno il richiamo al principio in dubio pro reo è di ausilio alla
ricorrente nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito
alla valutazione delle prove,
la stessa portata del divieto dell’arbitrio (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41,
124.
IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Il ricorso va, pertanto, anche su questo punto, dichiarato
inammissibile.
III. Sulle
spese e le ripetibili
10.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle ricorrenti,
che rifonderanno alle parti civili PC 1 e PC 2, i quali hanno presentato
osservazioni per il tramite di un avvocato, un’indennità di fr. 500.– ciascuno
a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
2. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1
600.-
b)
spese fr. 200.–
fr.
1 800.–
sono
posti a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna.
Le ricorrenti
rifonderanno alle parti civili PC 1 e PC 2 ognuna fr. 500.- per ripetibili.
4. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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