17.2007.83
Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa. Nessun eccesso o abuso del potere di apprezzamento dei mezzi di prova proposti a sostegno della restituzione
13 agosto 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2007.83
Data decisione, Autorità:
13.08.2008, CCRP
Titolo:
Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa. Nessun eccesso o abuso del potere di apprezzamento dei mezzi di prova proposti a sostegno della restituzione in intero
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
Incarto n.
17.2007.83
Lugano
13 agosto
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
vicepresidente
Pellegrini e Epiney-Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione dell’11 dicembre 2007 presentato da
RI 1, nato a il 14 gennaio 1958, ivi
domiciliato, celibe, commerciante
(patrocinato
dall’avv. PA 1)
contro la sentenza emanata il 21 novembre 2007 dal
giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 18 ottobre 1984 il Procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione per avere indotto il notaio __________, nonostante fosse stato
reso attento delle conseguenze civili e penali di una falsa affermazione (art.
253 e 306 a 309 CP) e avesse giurato dinanzi a Dio di dire la verità e solo la
verità, ad attestare in un brevetto del 22 maggio 2000 di avere presenziato a
un incontro avvenuto a Lugano tra __________, nell’ufficio del primo in __________,
e di avere visto __________ consegnare a __________ una ricevuta per un mutuo
di fr. 135 000.– debitamente firmata, mentre in realtà egli non aveva mai visto
una ricevuta del genere. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha
proposto la condanna di RI 1 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per 2 anni. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione il 23 novembre 2004, giustificando il ritardo di quest’utima con problemi fisici e mentali,
a comprova dei quali avrebbe presentato “prossimamente” la documentazione medica.
B. Con sentenza del 16 dicembre 2004 il presidente della Pretura penale
ha dichiarato l’opposizione inammissibile e il decreto di accusa passato in
giudicato, accertando che RI 1 aveva reagito dopo il termine di 15 giorni
previsto dagli art. 208 cpv. 1 lett. e e 210 CPP, cominciato a decorrere il 21
ottobre 2004, il giorno dopo l’intimazione dell’atto. A parere del presidente,
l’asserita impossibilità di inoltrare una tempestiva opposizione avrebbe dovuto
essere provata e formulata, se mai, nell’ambito di un’istanza di restituzione
in intero. Contro tale sentenza RI 1 ha esperito il 23 dicembre 2004 un ricorso
per cassazione, chiedendo l’annullamento del pronunciato e il rinvio degli atti
a un nuovo giudice della Pretura penale affinché statuisca sulla tempestività
dell’opposizione al decreto di accusa. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio
2005 il Procuratore pubblico ha proposto la reiezione del ricorso.
C. Lo stesso 23 dicembre 2004 RI 1 ha introdotto al Ministero pubblico un’istanza di restituzione in intero per essere reintegrato nel termine di
opposizione al decreto di accusa. Con sentenza del 18 marzo 2005 il presidente
della Pretura penale, cui l’istanza è stata trasmessa per competenza, l’ha
respinta. RI 1 è insorto anche contro quest’ultima sentenza con ricorso per
cassazione del 1°aprile 2005 volto a ottenere l’annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti a un altro magistrato della Pretura penale per
nuovo giudizio. Anche in questo caso, nelle sue osservazioni del 13 aprile 2005
il Procuratore pubblico ha concluso per il rigetto del ricorso.
D. Con sentenza del 13 ottobre 2005 la Corte di cassazione e di
revisione penale ha accolto entrambi i ricorsi (CCRP, inc. n. 17.2004.70 e
17.2005.13). Per quanto concerne il primo gravame, essa ha considerato che il
presidente della Pretura penale, dichiarando definitivo il decreto di accusa
senza considerare i motivi fatti valere dall’opponente per giustificare il
ritardo, è incorso in un diniego formale di giustizia; ha pertanto annullato la
decisione impugnata e rinviato gli atti a un altro giudice della Pretura penale
affinché statuisse sulla restituzione in intero del termine implicitamente
proposta dall’accusato al momento di sollevare opposizione. Quanto al secondo
ricorso, essa ha ritenuto che la decisione dello stesso giudice costituisse di
nuovo un diniego di giustizia formale, in quanto egli non ha preso debitamente
in considerazione un mezzo di prova che non poteva dirsi, d’acchito, senza
rilievo nel contesto di un’istanza volta alla restituzione di un termine per
impedimento ad agire dovuto a malattia. Anche in questo caso essa ha rinviato
gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione, con la
riserva dell’accoglimento di quella del 23 novembre 2004, nel qual caso la
seconda istanza andava dichiara priva di oggetto.
E. Con sentenza del 21 novembre 2007 il giudice della Pretura penale –
previa assunzione della testimonianza richiesta dalla difesa – ha respinto
entrambe le istanze di restituzione dei termini proposte da RI 1 il 23 novembre
2004 (al momento di sollevare opposizione al decreto di accusa) e il 23
dicembre 2004 (parallelamente all’inoltro del primo ricorso per cassazione).
Contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione dell’11 dicembre
2007, con il quale ne chiede l’ annullamento e il rinvio degli atti a un nuovo
giudice della Pretura penale per nuovo giudizio di merito. Il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. b e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF133 I 149 consid. 3.1. pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1. pag. 178 con richiami) o
basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare un censura
di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle
una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma
occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata un sentenza dev’essere arbitraria
anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid.
2.1 pag. 9, 1873 consid. 31. pag.178).
2. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata peccherebbe di arbitrio
nell’accertamento dei fatti per avere il primo giudice escluso, quale valida
ragione di opposizione al decreto di accusa oltre il termine legale di 15
giorni, i problemi di salute e i vuoti di memoria allegati e attestati dal
dott. med. __________ nel contesto del più ampio quadro clinico profondamente
compromesso, tant’è che egli non ha potuto partecipare al dibattimento del 23
agosto 2007, come ben documentato dal certificato medico del 10 agosto 2007 del
dott. med. __________, dall’audizione del testimone __________ e dal mancato
pagamento dei costi correnti dell’economia domestica; la sentenza impugnata,
sempre secondo il ricorrente, peccherebbe dipoi di errata applicazione del
diritto sostanziale ai fatti, per avere il giudice concluso di conseguenza
erroneamente, che egli non soffrirebbe di affezioni e alterazioni a livello
cognitivo e mnemonico, tali da giustificare l’opposizione tardiva al decreto di
accusa, con conseguente reiezione dell’istanza di restituzione de termini.
3. La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa
se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché
impedita senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia,
assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti
(art. 21 CPP). L’istanza dev’essere presentata, pena la decadenza, entro dieci
giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Sull’istanza
decide l’autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l’atto per il quale
è chiesta la restituzione. Se sono stati emanati un decreto di accusa o una
sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di
diritto; in questo caso la restituzione può essere concessa soltanto per presentare
ricorso (art. 22 cpv. 2 CPP). Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’essere
compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione (art. 22 cpv. 23
CPP).
4. Nel ritenere infondate entrambe le istanze di restituzione in intero
presentate dall’accusato (una integrativa dell'altra e viceversa), il giudice
della Pretura penale ha anzitutto puntualizzato di avere proceduto, su
richiesta dell’istante, all’audizione, in data 23 agosto 2007, di __________
(sentenza, pag. 2) . Il quale ha riferito quanto segue:
“Conosco
il signor RI 1, in quanto è stato alle mie dipendenze dal 1984 per una decina
di anni. Vedevo il signor RI 1 per un caffè con un certa regolarità. Anche nel 2004 mi incontravo con il signor RI 1. Ho potuto constatare che in quegli anni non stava molto bene.
Si scordava di pagare l’affitto, le bollette ed altre cose. Egli dimenticava
tutto. In particolare , egli si dimenticava di portarmi quanto gli chiedevo. Mi
ricordo che ogni tanto mi telefonava e si metteva a piangere. Si lamentava
spesso del suo stato di salute. Ricordo che mi disse che aveva ricevuto un decreto
di accusa e ne parlammo perché non capivo che cosa c’entrasse. Non sono in
grado di indicare quando me ne parlò. Dopo il 1994 non ha più svolto lavori per
me. Preciso che si occupava di intermediazioni immobiliari. Quando ha iniziato
ad avere problemi di memoria era diventato un’altra persona rispetto a quando lavorava
per me. A quel tempo ricordava tutto ed era molto attivo, al contrario del
2004. Nel 2004 RI 1 beveva molto, era spesso ubriaco “ (sentenza, pag. 3–4).
Premesso
che è indubbio che con il suo scritto del 23 novembre 2004 l’accusato non abbia
rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’art. 208 cpv. 1 lett. a CPP
per interporre opposizione al decreto di accusa recapitatogli il 20 ottobre
2004, il primo giudice ha dipoi ricordato che l’accusato ha sostenuto che,
quando gli è stato intimato il decreto di accusa, non era in grado di fare pienamente
valere i suoi diritti di parte a causa delle malattie che lo affliggevano.
Soffriva e soffre – a suo dire – di diabete mellito non insulino dipendente,
ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e arteriosclerosi, che
gli causano, fra le altre cose, dei vuoti di memoria; amnesie che gli avrebbero
impedito di opporsi tempestivamente al decreto di accusa. Soltanto il 23 novembre
2004, una volta ricevuto l’avviso di recidiva del 19 novembre 2004 dall’Ufficio
del casellario giudiziale, egli si è reso conto della situazione, attivandosi
senza indugio per fare valere i suoi diritti (sentenza, pag. 2 e 3)
Richiamati
gli art. 21 e 22 CPP, il giudice della Pretura penale ha quindi ricordato che a
sostegno delle proprie allegazioni, l’accu- sato ha prodotto, contestualmente
al suo ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004, un certificato medico
redatto il 13 dicembre 2004 dal dott. med. __________, che lo aveva in cura dal
22 ottobre 2003; replicando il 17 febbraio 2005 alle osservazioni del
Procuratore pubblico sull’istanza di restituzione in intero del 23 dicembre
2004, sempre stando alla sentenza impugnata, l’accusato ha dipoi prodotto il
certificato medico dell’11 febbraio 2005 dello stesso dott. __________ , con
cui questi attesta di avere visitato il soggetto il 22 ottobre 2003, il 14
novembre 2003, il 27 novembre 2003, l’11 dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il
10 dicembre 2004, il 12 gennaio 2005 e il 21 gennaio 2005. L’accusa- to, ha
proseguito il giudice, ha altresì aggiunto come le sue amnesie siano confermate
dall’estratto conto emesso dalla __________, dal quale risulta che dal 1998 in poi egli ha pagato le fatture con grandi ritardi, al punto da vedersi sospendere tre volte
l’erogazione dell’energia elettrica. Il suo disordine mentale sarebbe infine
attestato, secondo l’interessato, anche dal fatto che egli, dalla fine del 2000 a febbraio 2005, a fronte di un canone di locazione di fr 400.– mensili, avrebbe eseguito
soltanto tre pagamenti di fr. 2000.–, di fr. 9000.– e di fr. 10 000.– (sentenza,
pag. 3).
Vagliate
le prove addotte, il primo giudice ha per finire ritenuto che non sia stato
provato che al momento della ricezione del decreto di accusa – avvenuta il 20
ottobre 2004 – lo stato di salute dell’accusato fosse compromesso a tal punto
da impedirgli di valutare correttamente la situazione e, quindi, di inoltrare
tempestivamente opposizione. Il certificato medico del 13 dicembre 2004 del
dott. __________, secondo lo stesso giudice, peraltro rilasciato diversi giorni
dopo che lo stesso paziente aveva inoltrato la propria opposizione, attesta
unicamente che quest’ultimo si era lamentato all’inizio della cura nell’ottobre
2003, fra le altre cose, di vuoti di memoria. Lo stesso non indica però né la
frequenza, né tanto meno l’intensità degli stessi al momento della ricezione
del decreto di accusa. Nemmeno il successivo certificato medico dell’11
febbraio 2005 dello stesso professionista – ha obiettato il giudice – è di
maggior conforto, dal medesimo risultando solo che l’istante si era recato da
lui 5 volte tra fine ottobre 2003 e metà gennaio 2004, per poi essere visitato
nuovamente (dopo 11 mesi di pausa) il 10 dicembre 2004 (visita a seguito della
quale è stato verosimilmente rilasciato il certificato medico datato 13
dicembre 2004) ed infine altre 2 volte nel corso del mese di gennaio 2005,
senza che siano state minimamente specificate le ragioni delle visite, né tanto
meno diagnosi o cure (sentenza, pag. 4). Neppure la deposizione di __________,
sempre secondo il giudice, consente di ritenere fondata l’istanza, dato che il
testimone si è infatti limitato a riferire che lo stato di salute dell’amico
(che avrebbe commesso il reato ascrittogli proprio per favorire la sua
posizione nell’ambito un contenzioso civile) non era dei migliori e che aveva
sovente problemi di memoria (sentenza, pag. 4). In definitiva, ha concluso il
giudice, queste constatazioni, unitamente alla ulteriore documentazione prodotta,
non dimostrano nulla circa la reale portata dell’asserito disordine mentale che
avrebbe afflitto l’accusato nel periodo critico e che gli avrebbe impedito di
valutare adeguatamente la situazione e, di conseguenza, di inoltrare tempestiva
opposizione, non bastando parlare genericamente di amnesie, ma dovendosi dimostrare
l’esistenza di una seria patologia psichica che abbia ridotto in maniera
sensibile le sue capacità cognitive. L’accusato, ha fatto poi presente lo
stesso giudice, non ha mai sostenuto di non avere capito quale fosse la portata
del decreto di accusa intimatogli e nemmeno di non avere saputo di avere a
disposizione 15 giorni per impugnarlo. Se l’avesse ritenuto ingiusto, avrebbe anche
potuto opporvisi subito o conferire mandato in tal senso a un avvocato (a
maggior ragione se, come sostiene, egli era comunque cosciente di essere
soggetto a dimenticanze). Del resto, dalla lettura dei suoi verbali di
interrogatorio di fronte agli inquirenti, non risulta che sia stata riscontrata
qualche sua anomalia nel suo stato di salute o delle sue capacità cognitive
rispettivamente che egli ve ne abbia per lo meno accennato (sentenza, pag. 5).
Per tacere del fatto che, ha puntualizzato il giudice, il soggetto non è
comunque nemmeno riuscito a rendere verosimile di avere agito entro dieci
giorni dalla cessazione degli asseriti impedimenti (art. 22 cpv. 1 CPP).
5. Nella fattispecie, assevera il ricorrente, è invece assodato che
egli ha seri e importanti problemi di salute e di natura personale, attestati
sia dal medico curante con i molteplici certificati medici versati agli atti,
sia riscontrabili dalla sua condotta generale, quali l’elementare gestione
degli impegni correnti dell’economia domestica (pagare la pigione, le AIL,
ecc.). Senza dimenticare che egli, in sede dibattimentale, ha ancora prodotto
il certificato medico 10 agosto 2007 dell’Ospedale __________, allestito dal
dott. __________, che attesta una volta ancora quanto già diagnosticato dal
dott. __________. V’e poi la deposizione del testimone __________ del 23 agosto
2007, che ha portato ulteriore conferma a quella che era ed è la situazione del
ricorrente; il teste ha infatti confermato che nel 2004 l’accusato non stava molto
bene di salute, si dimenticava di tutto, che nei momenti lucidi cadeva nello
sconforto e si lamentava per il suo stato di salute e che non era più in grado
di lavorare ed era diventato una altra persona e che prima della malattia
ricordava tutto ed era molto attivo, mentre che nel 2004 si comportava in modo
del tutto contrario. Se ne deve concludere che, rileva il ricorrente, come
anticipato da questa Corte nella sentenza 13 ottobre 2005, egli ha reso verosimile
la fondatezza della sua domanda.
6. Nella misura in cui il ricorrente si propone di fondare l’istanza di
restituzione dei termini sulla documentazione annessa alle “controosservazioni”
del 17 febbraio 2005 in replica alle osservazioni presentate il 20 gennaio 2005
dal Procuratore pubblico all’istan- za di restituzione in intero del 23
dicembre 2004, ossia sul certificato medico 11 febbraio 2005 del dott. __________
, che riporta le visite mediche cui l’istante si è sottoposto tra il 22 ottobre
2003 e il 21 gennaio 2005, e sull’estratto conto delle __________ con le
registrazioni dal luglio del 1998, il gravame andrebbe disatteso senza ulteriori
considerazioni. Giacché statuendo sul ricorso per cassazione proposto dall’ accusato
contro la sentenza emanata il 18 marzo 2005 dal presidente della Pretura
penale, questa Corte aveva di per sé ritenuto sostenibile la valutazione allora
operata dallo stesso presidente della Pretura penale con riferimento a quella documentazione;
questi, lo si ricordi, aveva ritenuto che i documenti prodotti confortano se
mai la sregolatezza e l’incostanza con cui l’istante ha eseguito molti
pagamenti, cosi come le sporadiche e irregolari visite mediche cui egli si è
sottoposto, ma nulla dimostrano circa il preteso disordine mentale che l’avrebbe
afflitto al momento di ricevere il decreto di accusa. Niente di anormale era
poi emerso – sempre stando al presidente della Pretura penale – durante gli
interrogatori di polizia e davanti al Procuratore pubblico, onde l’infondatezza
della domanda (CCRP, sentenza citata, consid. 3a e 3b). Questa Corte aveva in
realtà accolto il ricorso, per avere il presidente della Pretura penale
trascurato di considerare l’altro certificato medico del 13 dicembre 2004, in cui lo stesso dott. __________ attestava di avere in cura il paziente dal 22 ottobre 2003 e
ricordava la sua diagnosi conseguente ai disturbi visivi, ai dolori addominali,
ai disturbi urinari, alla stanchezza a ai vuoti di memoria accusati dal
paziente: diabete mellito non insulino–dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi
epatica, dislipidemia e arteriosclerosi. Ignorando del tutto tale documento, ha
rilevato questa Corte, il giudice ha sorvolato su un mezzo di prova che non
poteva dirsi d’acchito senza rilievo nel contesto di una istanza volta alla
restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a malattia.
Sennonché, nel decidere su questo specifico punto, il nuovo giudice ha statuito
in modo sostenibile, rilevando che effettivamente tale certificato medico si
limita per finire ad attestare unicamente che il soggetto, da lui in cura dal
22 ottobre 2003, si lamentava di disturbi visivi, dolori addominali, disturbi urinari,
stanchezza e vuoti di memoria e che gli accertamenti portavano sulla diagnosi
sopra ricordata, senza indicare però né la frequenza, né tanto meno l’intensità
degli stessi al momento della ricezione del decreto di accusa. Senza abusare
del proprio potere di apprezzamento, il giudice della Pretura penale poteva
perciò considerare quel documento non decisivo, ove si consideri anche che
nulla avrebbe impedito all’accusato di chiedere l’audizione dello stesso medico
– come avvenuto per __________ – o per lo meno di chiedere pendente causa allo
stesso professionista lumi sulla reale portata del suo certificato medico per
quanto riguarda la tematica oggetto del contendere, consentendogli di
integrarlo. Sennonché, egli non si è attivato in questo senso, reiterando per
il resto nel fondare la sua istanza su mezzi di prova inadatti allo scopo. Già
si è detto della pochezza della documentazione prodotta con la replica del 17
febbraio 2005. Quanto alla deposizione di __________, ossia la persona a favore
della quale l’accusato avrebbe commesso il presunto conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione (sentenza, pag. 4), non si può affermare che il primo
giudice abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, ritenendo
le affermazioni del teste idonee tutt’al piu a dimostrare che lo stato
dell’amico non era dei migliori e che aveva sovente problemi di memoria, ma non
a dimostrare, rispettivamente a rendere verosimile che al momento della
notifica del decreto di accusa il prevenuto fosse inabilitato a causa del suo
asserito disordine mentale ad interporre tempestiva opposizione al decreto di
accusa; specie poi se si considera che egli – stando alla sentenza impugnata –
mai ha sostenuto di non avere capito quale fosse la portata del decreto di
accusa intimatogli e nemmeno di non avere saputo di avere a disposizione 15
giorni per impugnarlo e che dai verbali predibattimentali nulla di anomalo è
risultato sulle condizioni psichiche del soggetto (sentenza, pag. 5). E nemmeno
il certificato medico del 10 agosto 2007 del dott. _______ è di giovamento, lo
stesso essendo stato prodotto unicamente per giustificare l’assenza dell’accusato
all’udienza del 23 agosto successivo (ove si è proceduto all’audizione di __________).
Ne discende perciò che al primo giudice, che ha mantenuto il proprio
convincimento (negativo) anche dopo avere valutato complessivamente i mezzi di
prova invocati dall’accusato (sentenza, consid. 8), non può essere fatto carico
di avere violato l’art. 21 CPP non intravedendo sufficienti motivi per
restituire all’accusato il termine per sollevare opposizione al decreto di accusa.
7. Da quanto precede, il ricorso deve essere disatteso, siccome
infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a
carico dl ricorrente (art .15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a..
–
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni
pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre
decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1
LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per
Fatti
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
Considerandi
dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in
tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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