17.2007.84
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14 aprile 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
17.2007.84
Data decisione, Autorità:
14.04.2009, CCRP
Titolo:
Allontanamento forzato di un avventore indesiderato, già diffidato, da un esercizio pubblico da parte di un addetto alla sicurezza.
Lesioni semplici; differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente. Legittima difesa in caso di violazione di domicilio
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 15 CPS
art. 16 CPS
art. 123 CPS
art. 186 CPS
Incarto n.
17.2007.84
Lugano
14 aprile 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 13 dicembre 2007 da
RI 1
e domiciliato a
PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 6 novembre 2007 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 12 febbraio 2007 il sostituto procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere,
in data 21 settembre 2006, a __________, cagionato a PC 1 – afferrandolo per il
bavero, facendolo procedere a ritroso per poi spintonarlo con vigore facendogli
battere la testa contro un muro – due ferite lacero contuse nella zona sopraccigliare
destra che hanno necessitato l’applicazione di 3 punti di sutura.
In
applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la
condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 110.–, per un importo complessivo fr. 1 100.–, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni. Ha proposto inoltre la condanna del prevenuto al pagamento
di una multa di fr. 400.– (fissando
la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 4 giorni) e delle
spese giudiziarie ed ha rinviato la parte civile PC 1 al foro civile per le
pretese di tale natura.
B. Al decreto d’accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
C. Con
sentenza 6 novembre 2007, il giudice della Pretura penale ha confermato il capo
di imputazione di lesioni semplici intenzionali precisando che l’autore aveva
agito per dolo eventuale, in stato di legittima difesa discolpante ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 CP.
Il giudice ha, così, condannato RI 1 alla pena di
5 aliquote giornaliere, per un importo complessivo di fr. 550.– (pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni) cui ha associato una multa di fr. 400.– (prevedendo in 4 giorni la pena detentiva
sostitutiva in caso di mancato pagamento). RI 1 è stato inoltre condannato al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1270.–.
D. Contro la sentenza, RI 1 ha introdotto, il 6 novembre 2007, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta del 13 dicembre 2007 egli ha
chiesto, in via principale, il suo proscioglimento per non avere commesso il fatto
ed avendo egli, “comunque“, agito con vie di fatto in stato di legittima
difesa.
In via subordinata, egli ha chiesto la riforma
della sentenza impugnata con l’accertamento che egli ha provocato delle lesioni
semplici per negligenza, in stato di legittima difesa. In via ancora più
subordinata, egli chiede che, in caso di condanna per lesioni semplici
occasionate con eccesso di legittima difesa ex art. 16 CP, venga accertata la
non colpevolezza in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP.
E. Il
procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha chiesto la
conferma dell’impugnato giudizio.
F. La parte civile, pure chiamata ad esprimersi, è rimasta, per contro,
silente.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. I
fatti accertati dal primo giudice – non contestati né dall’imputato né dalla
parte civile – sono i seguenti.
In data
21 settembre 2006, verso le ore 22:30, l’accusato - custode, responsabile della
sicurezza e gerente del bar __________ di __________ - mentre si trovava presso
lo snack bar __________ di __________ è stato informato per telefono da un suo
collaboratore, __________ che PC 1, cui era stata comminata in data 15
settembre 2006 (per raccomandata con ricevuta di ritorno) una diffida formale a
non più superare la soglia del locale, insisteva (“con tracotanza”) per
entrare ugualmente, sostenendo di non essere la persona indicata nella diffida.
Giunto
pochi minuti dopo sul posto, l’accusato – che conosceva PC 1 in quanto frequentatore abituale del locale – gli ha chiesto di andarsene, mostrandogli nuovamente
copia della diffida.
PC 1 ha continuato a negare di essere la persona
interessata dalla diffida e, rifiutando pure di esibire un documento
d’identità, ha continuato a non ottemperare all’invito di lasciare il locale e,
alzando i toni, ha minacciato “di spaccare tutto”.
A questo punto, “non vedendo alcuna volontà di
collaborazione (…) e temendo il peggio” (sentenza consid 3 pag 4), il
prevenuto – che sapeva che PC 1 era un esperto di arti marziali - ha chiesto al
collega di aprire la porta d’entrata per facilitare l’allontanamento dell’avventore
indesiderato. Ha cercato, quindi, di prenderlo per un braccio e di
accompagnarlo fuori ma questi si è immediatamente divincolato.
Così, RI 1 “lo ha afferrato per il bavero
sollevandolo leggermente in modo da fargli perdere parte dell’attrito con il suolo
e ridurre le sue possibilità di opporre resistenza e, quindi, facendo ricorso
ad una tecnica che egli aveva appreso nell’ambito della sua formazione professionale
quale guardia del corpo, lo ha spinto velocemente e con forza oltre la soglia
della porta” (sentenza consid 3 pag 4).
PC 1 ha perso l’equilibrio - va detto che, per
cercare di opporsi all’espulsione, egli “si era appoggiato allo stipite
della porta e facendo forza con le braccia ha cercato di darmi una spinta
all’indietro” (sentenza consid 3 pag 4) - e, cadendo, è andato a sbattere
Considerandi
contro un muretto, procurandosi una ferita all’arcata sopraccigliare destra,
che ha necessitato 3 punti di sutura (sentenza, pag. 3-5 consid. 1-5).
3.
In
diritto, il giudice della Pretura penale ha stabilito che oggettivamente le
lesioni cagionate dall’imputato a PC 1 costituiscono delle lesioni semplici ai
sensi dell’art 123 CP.
Dal punto
di vista soggettivo, il giudice della Pretura penale ha stabilito che RI 1 “ha
agito intenzionalmente o, quantomeno, con dolo eventuale”. Il giudice ha
spiegato che il prevenuto, esperto di tecniche di combattimento e di difesa
corporale, non poteva non sapere che, spingendo l’uomo all’indietro con forza,
“per di più in corrispondenza di un piccolo dislivello del pavimento dovuto
alla presenza di un gradino”, questi avrebbe potuto perdere l’equilibrio e,
cadendo, sbattere contro “qualche ostacolo, che nemmeno poteva vedere” e
ferirsi.
Nonostante ciò – ha sottolineato il giudice –
l’imputato ha deciso di allontanare l’avventore facendo ricorso alla violenza.
Così facendo, secondo il giudice egli “ha sicuramente agito con dolo
eventuale, se non addirittura con l’intenzione di far del male, visto che non
si è limitato a fare uscire la parte civile dal locale, ma lo ha deliberatamente
scaraventato fuori”.
Il primo giudice ha, per finire, ritenuto – al
contrario di quanto sostenuto dalla difesa – che l’imputato ha ecceduto i
limiti dei doveri connessi con l’esercizio della propria funzione di addetto
alla sicurezza. Il giudice ha, inoltre, rilevato che il ricorso alla violenza
fisica per allontanare PC 1 dal locale non trovava alcuna giustificazione
oggettiva: l’utilizzo della forza è apparso al primo giudice immotivato e non
commisurato alle circostanze, nonostante la parte civile – rifiutatasi di
abbandonare il locale a dispetto della diffida – abbia commesso una violazione
di domicilio.
Il primo giudice ha considerato che, sebbene
abbia minacciato di “spaccare tutto”, PC 1 non ha effettuato alcun gesto
concreto che facesse capire che intendeva realmente mettere in atto i suoi
propositi e, oltretutto, non ha cercato il contatto fisico, limitandosi a
liberarsi dalla presa al braccio. Secondo il primo giudice, quindi, l’imputato
ha “palesemente superato i confini della proporzionalità”. Egli avrebbe
potuto – ha aggiunto il giudice – risolvere ragionevolmente il problema in
altro modo: cercando di convincerlo ad andarsene, chiedendo l’intervento della
polizia o “accompagnarlo civilmente alla porta, magari anche prendendolo per
le braccia” (sentenza consid. 12 pag. 9). Inoltre, - continua il giudice di
prime cure - la spinta decisiva, “quella più violenta”, è stata inferta
quando PC 1 era ormai già sulla soglia della porta: essa è, perciò, stata
inferta quando non ce n’era più la necessità.
Dispositivo
Per questi motivi, il giudice della Pretura
penale ha ammesso una legittima difesa discolpante e non, come chiesto dalla
difesa, esimente (sentenza, pag. 6-9 consid. 8-12).
4. Nel
suo allegato, il ricorrente sostiene di non avere avuto l’intenzione, nemmeno
per dolo eventuale, di ferire la parte civile.
a)
La ricostruzione della dinamica dei fatti
darebbe atto ch’egli non ha spinto la vittima direttamente contro lo spigolo né
lo ha fatto da una distanza talmente ridotta che permettesse di concludere che
il suo intento era davvero quello di ferire la vittima. Il contatto fisico con
l’indesiderato avventore è iniziato dentro il locale e l’uomo ha perso
l’equilibrio soltanto perché ha tentato di opporsi all’espulsione facendo forza
con le braccia: per questo, egli ha perso l’equilibrio ed è caduto. Secondo il
ricorrente, PC 1 ha perso l’equilibrio e si é ferito per effetto della spinta e
della sua resistenza, “e non certamente perché fu gettato sullo spigolo”.
I fatti accertati dal giudice – prosegue il ricorrente - dimostrano che il
suo scopo era quello “di usare la forza, ovvero di passare alle vie di
fatto, perché il PC 1 uscisse anche contro la sua volontà” e non per
ferirlo.
“Assurda”
e “in netto contrasto” con la dinamica accertata dallo stesso giudice sarebbe
la motivazione utilizzata dal primo giudice – e cioè, che egli non si sarebbe
limitato a far uscire l’uomo dal locale, ma lo avrebbe deliberatamente
scaraventata fuori - per dimostrare l’intenzionalità “di fare del male”.
Il fatto ch’egli non si
sia in seguito avvicinato alla vittima testimonia – contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice - l’assenza “di qualsiasi intenzione di infierire
e quindi di avere voluto fare del male”. I fatti accertati dal primo
giudice non possono quindi – conclude il ricorrente – “attagliarsi al concetto
di dolo eventuale” (ricorso, pag. 3-7, punti 1-6).
b) Secondo
il ricorrente, inoltre, il giudice avrebbe a torto escluso la legittima difesa
esimente.
Chi
entra in un locale pubblico non essendo autorizzato a farlo, commette – spiega
il ricorrente – una violazione di domicilio: questo rende lecito e
proporzionato l’allontanamento forzato, in conformità al diritto di autodifesa.
Nel caso di specie, PC 1 è stato ripetutamente diffidato dall’entrare nel
locale in virtù di una diffida impartitagli qualche giorno prima, ha opposto
resistenza ed ha avuto un atteggiamento provocatorio ed intimidatorio. In
quelle circostanze, non v’era altra soluzione che il suo allontanamento con la
forza, ritenuto che l’atteggiamento “ben più delicato” auspicato dal
primo giudice non avrebbe sortito gli effetti sperati. La reazione è stata,
quindi, proporzionata alla situazione creata dalla vittima di “durevole
comportamento attivo di violazione di domicilio”. Chiamare la polizia
avrebbe significato rinunciare “a qualsiasi atto di autodifesa”. Semmai
è sull’intensità della forza usata che il giudice avrebbe dovuto ponderare
adeguatezza e proporzionalità: nella fattispecie, vista la prestanza fisica e
l’atteggiamento della vittima, “l’esercizio di una spinta all’indietro con
un leggero sollevamento della persona al fine di rendere la stessa efficace e
di rapido effetto” era del tutto proporzionato. Assurdo sarebbe stato
attendere che PC 1 “mettesse in pratica la minaccia prima di intervenire”:
ciò significava mettere a rischio, non soltanto la struttura del locale, ma
soprattutto i suoi avventori. Il giudice – conclude il ricorrente – avrebbe
dovuto, quindi, ammettere la legittimità del suo intervento, fatto “nel
compimento del proprio dovere: buttare fuori il molesto e a quel punto
pericoloso avventore, già correttamente diffidato” (ricorso, pag. 8-11
punto 8).
5. Contestata è, dapprima, la conclusione del primo giudice secondo
cui il ricorrente ha intenzionalmente – per dolo eventuale – cagionato a PC 1
le lesioni accertate.
a) Sussiste dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che
l’evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in
considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non
desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16,
131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione
l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell’art. 12
cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi
dell’atto e se ne accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario
che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid.
3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi
delicato, sia in un caso come nell’altro. Infatti, vi è dolo eventuale quando l’autore
ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso, se ne
accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce
presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid.
8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede
nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg.
15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).
Quanto
l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I
177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c
pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid.
1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà
e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice
soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia,
sul piano federale: Wiprächtiger
in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226
n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,
in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).
Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato
solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le
questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e
coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico
se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i
fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento
soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto
esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base
ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha
accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid.
8.5).
In
mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà
dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza.
Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove
l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo
che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag.
225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente
prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi,
alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1
consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il
dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid.
4.2.5 pag. 19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008,
consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre
che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano,
in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la
modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid.
3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio
2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale
rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i
suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si
realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può
tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole
del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un
elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid.
8.4).
b) Questa Corte ritiene che dai fatti accertati dal primo giudice
(cfr. consid. 2) non possa essere dedotto che RI 1 ha ritenuto possibile (o meglio, probabile) che, a seguito del suo agire, PC 1 potesse, non solo
perdere l’equilibrio, ma, perdendolo, cadere e picchiare sul muretto ferendosi
e - nonostante non lo volesse poiché il suo intento evidente era quello di
allontanare l’indesiderato ospite dal suo locale e non di ferirlo (cfr. anche
sentenza del Tribunale federale 6P.215/2006 consid. 5) - abbia accettato la
realizzazione di tale situazione.
Le particolarità
della fattispecie – condizioni personali dei protagonisti, tipo di intervento e
condizioni dei luoghi (di cui parleremo in seguito) – vanno in senso contrario.
La fattispecie –
uomo sportivo, allenato ed esperto di arti marziali che viene spinto in un
luogo senza configurazioni pericolose - non presentava particolarità che
dovevano spingere RI 1 a prendere in considerazione come probabile il rischio
che PC 1 si ferisse a seguito del suo agire.
Il
gradino che il giudice di prime cure ha ritenuto una evidente fonte di pericolo
è, in realtà, il piccolo dislivello dovuto alla lastra (in genere di pietra) che regge gli
stipiti e limita inferiormente il vano della porta e che non può certamente oggettivamente
essere definito una fonte di pericolo o di rischio di lesioni (cfr. foto allegate act. 7). Pretendere che chi spinge qualcuno
verso l’esterno in prossimità di un tale gradino deve mettere in conto ed
accettare l’eventualità del verificarsi di una lesione quale quella occorsa in
concreto a PC 1 è eccessivo.
La questione può,
tuttavia, venire lasciata aperta poiché RI 1 – anche qualora si dovesse
confermare la valutazione del primo giudice sul dolo eventuale – andrebbe
assolto per le considerazioni che seguono.
6. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’avventore
indesiderato di un locale pubblico cui è stato intimato (con o senza diffida
scritta) di non più accedervi o di andarsene qualora vi fosse già entrato si
rende colpevole di violazione di domicilio (art. 186 CP) e che la vittima della
violazione si trova in uno stato di legittima difesa nei confronti del terzo
non autorizzato fintanto che quest’ultimo permane nel locale (sentenza del
tribunale federale 6B_806/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.3.1; sentenza del
Tribunale federale del 17 febbraio 1997 pubblicata in SJ 1997 pag. 337 e segg.
e in BJB 2000 N° 744; DTF 102 IV 1 consid. 2b; Josè Hurtado Pozo, Partie générale, Basilea
2008, N° 708; vedi inoltre Christian
Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, nota 1.7 ad art.
186 CP pag. 511, nota 1.3 ad art. 15 CP pag. 71 e 2.2 ad art. 16 pag. 75).
In effetti, il TF ha stabilito che il fatto di trattenersi illecitamente
al domicilio di qualcuno o in un luogo assimilabile al domicilio ai sensi
dell’art 186 CP non implica un semplice comportamento passivo bensì un
aggressione commessa contro un bene giuridico protetto , suscettibile d’essere
difeso, rappresentato dal diritto che il suo titolare ha di godere del proprio
domicilio (DTF 102 IV 1 e seg, consid. 2).
Il Tribunale federale ha, già, anche avuto modo
di precisare che, in simili situazioni, per ottenere l’allontanamento
dell’avventore indesiderato, è lecito far uso della forza (DTF 102 IV 1
consid. 3a pag. 6 in cui, fra l’altro, si legge del diritto, in queste
situazioni, di far uso della forza bruta).
7. Non è necessario
argomentare per dimostrare che RI 1, nella situazione descritta al consid. 2,
era legittimato ad esigere, anche con la forza, che PC 1 lasciasse l’esercizio
pubblico.
La questione che si pone è quella di valutare se egli ha ecceduto
nell’esercizio di tale diritto, cioè se il trascinamento di PC 1 prima, e lo
spintone, poi, erano o meno adeguati.
8. Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente
fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente, art. 15 CP; v. pure art. 33
cpv. 1 vCP).
La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o
già in corso, ma non concluso (DTF 106 IV 12 consid. 2a pag. 14). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono
dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia
imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla
difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto
non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di
circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima
difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si
prepara allo scontro o gesticola in un modo che da far
pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia
(DTF 93 IV 81 consid. a pag. 83-84).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti
della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena
(legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase
vCP).
Chi eccede i limiti della legittima difesa per
scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP; il vecchio art. 33 cpv. 2
seconda frase, al contrario del vigente 16 cpv. 2 CP, mandava, per contro,
esente da pena l’autore). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole
(cfr. 16 cpv. 2 CP; in precedenza andava esente da pena) solo se l’aggressione
di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante
dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione
fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di
eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione
è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve
trovare l’autore; non è necessario che raggiunga quella della violenta
commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, essa deve nondimeno assumere
una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione
o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché
determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire
scusabile lo stato in cui si trovava l’autore: egli dovrà mostrarsi tanto più
severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque,
necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente
che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il
giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid.
3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ
1988 pag. 121 consid. 4).
Per verificare se la difesa è stata
proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto.
In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto
o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono
stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid 3a). La difesa è da considerarsi
eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene
giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore
dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid 3).
Il TF ha già avuto modo di precisare che una minaccia
grave al patrimonio può legittimare una reazione comportante anche delle
lesioni corporali semplici (DTF 107 IV 12 consid 4 p. 16) e che una violazione
di domicilio può giustificare che l’autore venga preso per le braccia ed
espulso di forza (DTF 102 IV 1 consid 3a). Per contro, in un caso in cui vi era
una violazione di domicilio che non comportava alcuna minaccia né contro
l’integrità corporale degli abitanti né contro i beni è stato giudicato come esercizio
sproporzionato ed inadeguato del diritto di legittima difesa lo spingere
violentemente l’autore dalle scale, con il rischio di causargli una lesione
grave, dopo che questi - peraltro anziano e con difficoltà nella deambulazione
(camminava con l’ausilio di un bastone) - già era stato trascinato dall’avente
diritto sul pianerottolo (STF 17.2.1997 in re R. in SJ 1997 338ss).
9. In
concreto, al momento in cui il ricorrente ha agito nei confronti di PC 1
(prendendolo per il bavero, trascinandolo e, poi, spingendolo fuori
dall’esercizio) i presupposti per il riconoscimento dello stato di legittima
difesa erano tutti adempiuti: era, infatti, in essere un attacco illegittimo
contro un bene giuridico protetto di cui egli era titolare (il domicilio) e vi
era la minaccia ad un altro bene giuridicamente protetto di cui egli era
titolare (il patrimonio).
Sbaglia il giudice di prime cure affermando che
la spinta data da RI 1 a PC 1 quando questi era sulla soglia non era più
necessaria poiché l’attacco era, a quel momento, già terminato: in realtà,
emerge dagli stessi accertamenti del giudice di prime cure che PC 1 cercava di
rimanere nell’esercizio pubblico anche quando era ormai arrivato sulla soglia e
lo faceva aggrappandosi con forza allo stipite della porta ed opponendo una
spinta in senso contrario a quella che gli imponeva il RI 1.
Contrariamente alle conclusioni del primo
giudice, l’attacco (al domicilio) era, dunque, anche a quel momento, ancora in
corso ed è rimasto in essere sino a che RI 1 è riuscito a far prevalere la sua
forza su quella di PC 1.
Per difendere i beni giuridicamente protetti di
cui egli era titolare e che l’avventore indesiderato metteva in pericolo (il
domicilio) o minacciava di mettere in pericolo (i beni patrimoniali),
l’imputato ha cercato, dapprima, di far ragionare PC 1.
Non riuscendovi e, alla minaccia
dell’interlocutore di “spaccare tutto”, egli ha messo in atto quei mezzi
– prendere per il bavero, trascinare e spintonare – che il TF ha già avuto modo
di ritenere adeguati a respingere attacchi di questo genere (DTF 102 IV 1
consid 3a pag 6 in cui, peraltro, si legge: “noch angemessen wäre die Abwehr
gewesen, wenn der Beschwerdeführer versucht hätte, A. mit Brachialgewalt auf
die Strasse zu stellen”).
In concreto, da un lato, i mezzi di difesa
utilizzati dal ricorrente sono da considerare del tutto proporzionati
all’attacco in corso e a quello minacciato visto che PC 1, oltre a rifiutare
sfrontatamente di ottemperare alla legittima richiesta di lasciare il locale,
non solo alzava i toni della sua protesta ma, pure, minacciava altri beni
giuridici protetti (“spacco tutto”). D’altro lato, i mezzi usati vanno
considerati adeguati alle caratteristiche dell’autore dell’attacco e della
minaccia di nuovo attacco visto che PC 1 è un riconosciuto esperto di arti
marziali, quindi è, per definizione, una persona in ottima forma fisica, in
grado di difendersi e di reagire alle situazioni critiche in modo da
minimizzare i rischi. Infine, i mezzi utilizzati da RI 1 sono da considerarsi
adeguati anche riguardo alla configurazione dei luoghi in cui i protagonisti si
muovevano: si trattava di una costruzione e di un esterno che non presentava
particolarità tali da rendere manovre quali quelle messe in atto dal ricorrente
una fonte di rischio accresciuto per le persone oggetto di tali manovre. Non
può, certamente, essere considerato tale “il piccolo dislivello del
pavimento dovuto alla presenza di un gradino” (sentenza consid. 9 pag. 6).
RI 1 va quindi prosciolto da ogni
addebito.
10. Da
quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va
annullata e riformata nel senso che RI 1 va prosciolto dall’imputazione di
lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP in relazione all’art. 15 CP.
11. Le spese e la tassa di giustizia di prima sede (fr. 1 270.–), sono poste
a carico dello Stato. Sulle ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al
ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).
Gli oneri
processuali del presente giudizio, sono posti a carico dello Stato, che
rifonderà al ricorrente fr. 1500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto.
a)
La sentenza impugnata è annullata e l’imputato è prosciolto da ogni imputazione.
b)
Le spese e la tassa di giustizia di prima sede (fr.
1270.–), sono poste a carico dello Stato.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà
inoltre al ricorrente fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
- (rappr. PC)
-
-
-
- -
-
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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