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17.2007.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 aprile 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. I

fatti accertati dal primo giudice – non contestati né dall’imputato né dalla

parte civile – sono i seguenti.

In data

21 settembre 2006, verso le ore 22:30, l’accusato - custode, responsabile della

sicurezza e gerente del bar __________ di __________ - mentre si trovava presso

lo snack bar __________ di __________ è stato informato per telefono da un suo

collaboratore, __________ che PC 1, cui era stata comminata in data 15

settembre 2006 (per raccomandata con ricevuta di ritorno) una diffida formale a

non più superare la soglia del locale, insisteva (“con tracotanza”) per

entrare ugualmente, sostenendo di non essere la persona indicata nella diffida.

Giunto

pochi minuti dopo sul posto, l’accusato – che conosceva PC 1 in quanto frequentatore abituale del locale – gli ha chiesto di andarsene, mostrandogli nuovamente

copia della diffida.

PC 1 ha continuato a negare di essere la persona

interessata dalla diffida e, rifiutando pure di esibire un documento

d’identità, ha continuato a non ottemperare all’invito di lasciare il locale e,

alzando i toni, ha minacciato “di spaccare tutto”.

A questo punto, “non vedendo alcuna volontà di

collaborazione (…) e temendo il peggio” (sentenza consid 3 pag 4), il

prevenuto – che sapeva che PC 1 era un esperto di arti marziali - ha chiesto al

collega di aprire la porta d’entrata per facilitare l’allontanamento dell’avventore

indesiderato. Ha cercato, quindi, di prenderlo per un braccio e di

accompagnarlo fuori ma questi si è immediatamente divincolato.

Così, RI 1 “lo ha afferrato per il bavero

sollevandolo leggermente in modo da fargli perdere parte dell’attrito con il suolo

e ridurre le sue possibilità di opporre resistenza e, quindi, facendo ricorso

ad una tecnica che egli aveva appreso nell’ambito della sua formazione professionale

quale guardia del corpo, lo ha spinto velocemente e con forza oltre la soglia

della porta” (sentenza consid 3 pag 4).

PC 1 ha perso l’equilibrio - va detto che, per

cercare di opporsi all’espulsione, egli “si era appoggiato allo stipite

della porta e facendo forza con le braccia ha cercato di darmi una spinta

all’indietro” (sentenza consid 3 pag 4) - e, cadendo, è andato a sbattere

Considerandi

contro un muretto, procurandosi una ferita all’arcata sopraccigliare destra,

che ha necessitato 3 punti di sutura (sentenza, pag. 3-5 consid. 1-5).

3.

In

diritto, il giudice della Pretura penale ha stabilito che oggettivamente le

lesioni cagionate dall’imputato a PC 1 costituiscono delle lesioni semplici ai

sensi dell’art 123 CP.

Dal punto

di vista soggettivo, il giudice della Pretura penale ha stabilito che RI 1 “ha

agito intenzionalmente o, quantomeno, con dolo eventuale”. Il giudice ha

spiegato che il prevenuto, esperto di tecniche di combattimento e di difesa

corporale, non poteva non sapere che, spingendo l’uomo all’indietro con forza,

“per di più in corrispondenza di un piccolo dislivello del pavimento dovuto

alla presenza di un gradino”, questi avrebbe potuto perdere l’equilibrio e,

cadendo, sbattere contro “qualche ostacolo, che nemmeno poteva vedere” e

ferirsi.

Nonostante ciò – ha sottolineato il giudice –

l’imputato ha deciso di allontanare l’avventore facendo ricorso alla violenza.

Così facendo, secondo il giudice egli “ha sicuramente agito con dolo

eventuale, se non addirittura con l’intenzione di far del male, visto che non

si è limitato a fare uscire la parte civile dal locale, ma lo ha deliberatamente

scaraventato fuori”.

Il primo giudice ha, per finire, ritenuto – al

contrario di quanto sostenuto dalla difesa – che l’imputato ha ecceduto i

limiti dei doveri connessi con l’esercizio della propria funzione di addetto

alla sicurezza. Il giudice ha, inoltre, rilevato che il ricorso alla violenza

fisica per allontanare PC 1 dal locale non trovava alcuna giustificazione

oggettiva: l’utilizzo della forza è apparso al primo giudice immotivato e non

commisurato alle circostanze, nonostante la parte civile – rifiutatasi di

abbandonare il locale a dispetto della diffida – abbia commesso una violazione

di domicilio.

Il primo giudice ha considerato che, sebbene

abbia minacciato di “spaccare tutto”, PC 1 non ha effettuato alcun gesto

concreto che facesse capire che intendeva realmente mettere in atto i suoi

propositi e, oltretutto, non ha cercato il contatto fisico, limitandosi a

liberarsi dalla presa al braccio. Secondo il primo giudice, quindi, l’imputato

ha “palesemente superato i confini della proporzionalità”. Egli avrebbe

potuto – ha aggiunto il giudice – risolvere ragionevolmente il problema in

altro modo: cercando di convincerlo ad andarsene, chiedendo l’intervento della

polizia o “accompagnarlo civilmente alla porta, magari anche prendendolo per

le braccia” (sentenza consid. 12 pag. 9). Inoltre, - continua il giudice di

prime cure - la spinta decisiva, “quella più violenta”, è stata inferta

quando PC 1 era ormai già sulla soglia della porta: essa è, perciò, stata

inferta quando non ce n’era più la necessità.

Dispositivo

Per questi motivi, il giudice della Pretura

penale ha ammesso una legittima difesa discolpante e non, come chiesto dalla

difesa, esimente (sentenza, pag. 6-9 consid. 8-12).

4. Nel

suo allegato, il ricorrente sostiene di non avere avuto l’intenzione, nemmeno

per dolo eventuale, di ferire la parte civile.

a)

La ricostruzione della dinamica dei fatti

darebbe atto ch’egli non ha spinto la vittima direttamente contro lo spigolo né

lo ha fatto da una distanza talmente ridotta che permettesse di concludere che

il suo intento era davvero quello di ferire la vittima. Il contatto fisico con

l’indesiderato avventore è iniziato dentro il locale e l’uomo ha perso

l’equilibrio soltanto perché ha tentato di opporsi all’espulsione facendo forza

con le braccia: per questo, egli ha perso l’equilibrio ed è caduto. Secondo il

ricorrente, PC 1 ha perso l’equilibrio e si é ferito per effetto della spinta e

della sua resistenza, “e non certamente perché fu gettato sullo spigolo”.

I fatti accertati dal giudice – prosegue il ricorrente - dimostrano che il

suo scopo era quello “di usare la forza, ovvero di passare alle vie di

fatto, perché il PC 1 uscisse anche contro la sua volontà” e non per

ferirlo.

“Assurda”

e “in netto contrasto” con la dinamica accertata dallo stesso giudice sarebbe

la motivazione utilizzata dal primo giudice – e cioè, che egli non si sarebbe

limitato a far uscire l’uomo dal locale, ma lo avrebbe deliberatamente

scaraventata fuori - per dimostrare l’intenzionalità “di fare del male”.

Il fatto ch’egli non si

sia in seguito avvicinato alla vittima testimonia – contrariamente a quanto

ritenuto dal primo giudice - l’assenza “di qualsiasi intenzione di infierire

e quindi di avere voluto fare del male”. I fatti accertati dal primo

giudice non possono quindi – conclude il ricorrente – “attagliarsi al concetto

di dolo eventuale” (ricorso, pag. 3-7, punti 1-6).

b) Secondo

il ricorrente, inoltre, il giudice avrebbe a torto escluso la legittima difesa

esimente.

Chi

entra in un locale pubblico non essendo autorizzato a farlo, commette – spiega

il ricorrente – una violazione di domicilio: questo rende lecito e

proporzionato l’allontanamento forzato, in conformità al diritto di autodifesa.

Nel caso di specie, PC 1 è stato ripetutamente diffidato dall’entrare nel

locale in virtù di una diffida impartitagli qualche giorno prima, ha opposto

resistenza ed ha avuto un atteggiamento provocatorio ed intimidatorio. In

quelle circostanze, non v’era altra soluzione che il suo allontanamento con la

forza, ritenuto che l’atteggiamento “ben più delicato” auspicato dal

primo giudice non avrebbe sortito gli effetti sperati. La reazione è stata,

quindi, proporzionata alla situazione creata dalla vittima di “durevole

comportamento attivo di violazione di domicilio”. Chiamare la polizia

avrebbe significato rinunciare “a qualsiasi atto di autodifesa”. Semmai

è sull’intensità della forza usata che il giudice avrebbe dovuto ponderare

adeguatezza e proporzionalità: nella fattispecie, vista la prestanza fisica e

l’atteggiamento della vittima, “l’esercizio di una spinta all’indietro con

un leggero sollevamento della persona al fine di rendere la stessa efficace e

di rapido effetto” era del tutto proporzionato. Assurdo sarebbe stato

attendere che PC 1 “mettesse in pratica la minaccia prima di intervenire”:

ciò significava mettere a rischio, non soltanto la struttura del locale, ma

soprattutto i suoi avventori. Il giudice – conclude il ricorrente – avrebbe

dovuto, quindi, ammettere la legittimità del suo intervento, fatto “nel

compimento del proprio dovere: buttare fuori il molesto e a quel punto

pericoloso avventore, già correttamente diffidato” (ricorso, pag. 8-11

punto 8).

5. Contestata è, dapprima, la conclusione del primo giudice secondo

cui il ricorrente ha intenzionalmente – per dolo eventuale – cagionato a PC 1

le lesioni accertate.

a) Sussiste dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che

l’evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in

considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non

desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16,

131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione

l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell’art. 12

cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi

dell’atto e se ne accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario

che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid.

3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi

delicato, sia in un caso come nell’altro. Infatti, vi è dolo eventuale quando l’autore

ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso, se ne

accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce

presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid.

8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede

nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg.

15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I

177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c

pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid.

1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà

e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice

soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia,

sul piano federale: Wiprächtiger

in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226

n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato

solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le

questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e

coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico

se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i

fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento

soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto

esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base

ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha

accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid.

8.5).

In

mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà

dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza.

Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove

l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo

che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag.

225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente

prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi,

alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1

consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il

dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid.

4.2.5 pag. 19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008,

consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre

che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano,

in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la

modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid.

3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio

2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale

rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i

suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si

realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può

tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole

del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un

elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid.

8.4).

b) Questa Corte ritiene che dai fatti accertati dal primo giudice

(cfr. consid. 2) non possa essere dedotto che RI 1 ha ritenuto possibile (o meglio, probabile) che, a seguito del suo agire, PC 1 potesse, non solo

perdere l’equilibrio, ma, perdendolo, cadere e picchiare sul muretto ferendosi

e - nonostante non lo volesse poiché il suo intento evidente era quello di

allontanare l’indesiderato ospite dal suo locale e non di ferirlo (cfr. anche

sentenza del Tribunale federale 6P.215/2006 consid. 5) - abbia accettato la

realizzazione di tale situazione.

Le particolarità

della fattispecie – condizioni personali dei protagonisti, tipo di intervento e

condizioni dei luoghi (di cui parleremo in seguito) – vanno in senso contrario.

La fattispecie –

uomo sportivo, allenato ed esperto di arti marziali che viene spinto in un

luogo senza configurazioni pericolose - non presentava particolarità che

dovevano spingere RI 1 a prendere in considerazione come probabile il rischio

che PC 1 si ferisse a seguito del suo agire.

Il

gradino che il giudice di prime cure ha ritenuto una evidente fonte di pericolo

è, in realtà, il piccolo dislivello dovuto alla lastra (in genere di pietra) che regge gli

stipiti e limita inferiormente il vano della porta e che non può certamente oggettivamente

essere definito una fonte di pericolo o di rischio di lesioni (cfr. foto allegate act. 7). Pretendere che chi spinge qualcuno

verso l’esterno in prossimità di un tale gradino deve mettere in conto ed

accettare l’eventualità del verificarsi di una lesione quale quella occorsa in

concreto a PC 1 è eccessivo.

La questione può,

tuttavia, venire lasciata aperta poiché RI 1 – anche qualora si dovesse

confermare la valutazione del primo giudice sul dolo eventuale – andrebbe

assolto per le considerazioni che seguono.

6. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’avventore

indesiderato di un locale pubblico cui è stato intimato (con o senza diffida

scritta) di non più accedervi o di andarsene qualora vi fosse già entrato si

rende colpevole di violazione di domicilio (art. 186 CP) e che la vittima della

violazione si trova in uno stato di legittima difesa nei confronti del terzo

non autorizzato fintanto che quest’ultimo permane nel locale (sentenza del

tribunale federale 6B_806/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.3.1; sentenza del

Tribunale federale del 17 febbraio 1997 pubblicata in SJ 1997 pag. 337 e segg.

e in BJB 2000 N° 744; DTF 102 IV 1 consid. 2b; Josè Hurtado Pozo, Partie générale, Basilea

2008, N° 708; vedi inoltre Christian

Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, nota 1.7 ad art.

186 CP pag. 511, nota 1.3 ad art. 15 CP pag. 71 e 2.2 ad art. 16 pag. 75).

In effetti, il TF ha stabilito che il fatto di trattenersi illecitamente

al domicilio di qualcuno o in un luogo assimilabile al domicilio ai sensi

dell’art 186 CP non implica un semplice comportamento passivo bensì un

aggressione commessa contro un bene giuridico protetto , suscettibile d’essere

difeso, rappresentato dal diritto che il suo titolare ha di godere del proprio

domicilio (DTF 102 IV 1 e seg, consid. 2).

Il Tribunale federale ha, già, anche avuto modo

di precisare che, in simili situazioni, per ottenere l’allontanamento

dell’avventore indesiderato, è lecito far uso della forza (DTF 102 IV 1

consid. 3a pag. 6 in cui, fra l’altro, si legge del diritto, in queste

situazioni, di far uso della forza bruta).

7. Non è necessario

argomentare per dimostrare che RI 1, nella situazione descritta al consid. 2,

era legittimato ad esigere, anche con la forza, che PC 1 lasciasse l’esercizio

pubblico.

La questione che si pone è quella di valutare se egli ha ecceduto

nell’esercizio di tale diritto, cioè se il trascinamento di PC 1 prima, e lo

spintone, poi, erano o meno adeguati.

8. Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze

un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente

fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente, art. 15 CP; v. pure art. 33

cpv. 1 vCP).

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o

già in corso, ma non concluso (DTF 106 IV 12 consid. 2a pag. 14). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono

dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia

imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla

difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto

non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di

circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima

difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si

prepara allo scontro o gesticola in un modo che da far

pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia

(DTF 93 IV 81 consid. a pag. 83-84).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti

della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena

(legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase

vCP).

Chi eccede i limiti della legittima difesa per

scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP; il vecchio art. 33 cpv. 2

seconda frase, al contrario del vigente 16 cpv. 2 CP, mandava, per contro,

esente da pena l’autore). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole

(cfr. 16 cpv. 2 CP; in precedenza andava esente da pena) solo se l’aggressione

di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante

dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione

fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di

eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione

è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve

trovare l’autore; non è necessario che raggiunga quella della violenta

commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, essa deve nondimeno assumere

una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione

o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché

determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire

scusabile lo stato in cui si trovava l’autore: egli dovrà mostrarsi tanto più

severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque,

necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente

che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il

giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid.

3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ

1988 pag. 121 consid. 4).

Per verificare se la difesa è stata

proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto.

In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto

o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono

stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid 3a). La difesa è da considerarsi

eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene

giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore

dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid 3).

Il TF ha già avuto modo di precisare che una minaccia

grave al patrimonio può legittimare una reazione comportante anche delle

lesioni corporali semplici (DTF 107 IV 12 consid 4 p. 16) e che una violazione

di domicilio può giustificare che l’autore venga preso per le braccia ed

espulso di forza (DTF 102 IV 1 consid 3a). Per contro, in un caso in cui vi era

una violazione di domicilio che non comportava alcuna minaccia né contro

l’integrità corporale degli abitanti né contro i beni è stato giudicato come esercizio

sproporzionato ed inadeguato del diritto di legittima difesa lo spingere

violentemente l’autore dalle scale, con il rischio di causargli una lesione

grave, dopo che questi - peraltro anziano e con difficoltà nella deambulazione

(camminava con l’ausilio di un bastone) - già era stato trascinato dall’avente

diritto sul pianerottolo (STF 17.2.1997 in re R. in SJ 1997 338ss).

9. In

concreto, al momento in cui il ricorrente ha agito nei confronti di PC 1

(prendendolo per il bavero, trascinandolo e, poi, spingendolo fuori

dall’esercizio) i presupposti per il riconoscimento dello stato di legittima

difesa erano tutti adempiuti: era, infatti, in essere un attacco illegittimo

contro un bene giuridico protetto di cui egli era titolare (il domicilio) e vi

era la minaccia ad un altro bene giuridicamente protetto di cui egli era

titolare (il patrimonio).

Sbaglia il giudice di prime cure affermando che

la spinta data da RI 1 a PC 1 quando questi era sulla soglia non era più

necessaria poiché l’attacco era, a quel momento, già terminato: in realtà,

emerge dagli stessi accertamenti del giudice di prime cure che PC 1 cercava di

rimanere nell’esercizio pubblico anche quando era ormai arrivato sulla soglia e

lo faceva aggrappandosi con forza allo stipite della porta ed opponendo una

spinta in senso contrario a quella che gli imponeva il RI 1.

Contrariamente alle conclusioni del primo

giudice, l’attacco (al domicilio) era, dunque, anche a quel momento, ancora in

corso ed è rimasto in essere sino a che RI 1 è riuscito a far prevalere la sua

forza su quella di PC 1.

Per difendere i beni giuridicamente protetti di

cui egli era titolare e che l’avventore indesiderato metteva in pericolo (il

domicilio) o minacciava di mettere in pericolo (i beni patrimoniali),

l’imputato ha cercato, dapprima, di far ragionare PC 1.

Non riuscendovi e, alla minaccia

dell’interlocutore di “spaccare tutto”, egli ha messo in atto quei mezzi

– prendere per il bavero, trascinare e spintonare – che il TF ha già avuto modo

di ritenere adeguati a respingere attacchi di questo genere (DTF 102 IV 1

consid 3a pag 6 in cui, peraltro, si legge: “noch angemessen wäre die Abwehr

gewesen, wenn der Beschwerdeführer versucht hätte, A. mit Brachialgewalt auf

die Strasse zu stellen”).

In concreto, da un lato, i mezzi di difesa

utilizzati dal ricorrente sono da considerare del tutto proporzionati

all’attacco in corso e a quello minacciato visto che PC 1, oltre a rifiutare

sfrontatamente di ottemperare alla legittima richiesta di lasciare il locale,

non solo alzava i toni della sua protesta ma, pure, minacciava altri beni

giuridici protetti (“spacco tutto”). D’altro lato, i mezzi usati vanno

considerati adeguati alle caratteristiche dell’autore dell’attacco e della

minaccia di nuovo attacco visto che PC 1 è un riconosciuto esperto di arti

marziali, quindi è, per definizione, una persona in ottima forma fisica, in

grado di difendersi e di reagire alle situazioni critiche in modo da

minimizzare i rischi. Infine, i mezzi utilizzati da RI 1 sono da considerarsi

adeguati anche riguardo alla configurazione dei luoghi in cui i protagonisti si

muovevano: si trattava di una costruzione e di un esterno che non presentava

particolarità tali da rendere manovre quali quelle messe in atto dal ricorrente

una fonte di rischio accresciuto per le persone oggetto di tali manovre. Non

può, certamente, essere considerato tale “il piccolo dislivello del

pavimento dovuto alla presenza di un gradino” (sentenza consid. 9 pag. 6).

RI 1 va quindi prosciolto da ogni

addebito.

10. Da

quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va

annullata e riformata nel senso che RI 1 va prosciolto dall’imputazione di

lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP in relazione all’art. 15 CP.

11. Le spese e la tassa di giustizia di prima sede (fr. 1 270.–), sono poste

a carico dello Stato. Sulle ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al

ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).

Gli oneri

processuali del presente giudizio, sono posti a carico dello Stato, che

rifonderà al ricorrente fr. 1500.– per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto.

a)

La sentenza impugnata è annullata e l’imputato è prosciolto da ogni imputazione.

b)

Le spese e la tassa di giustizia di prima sede (fr.

1270.–), sono poste a carico dello Stato.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1200.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà

inoltre al ricorrente fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

- (rappr. PC)

-

-

-

- -

-

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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