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17.2007.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I doveri imposti dalla

prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di

garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti. Se queste norme non

dovessero esistere, delle regole analoghe emanate da associazioni private o semipubbliche,

se generalmente riconosciute, possono essere determinanti.

La violazione del dovere

di diligenza può altresì essere dedotta da principi generali (DTF

129 IV 119 consid. 2.1; 122

IV 145 consid. 3b/aa ).

Tra il comportamento

colpevole contrario a un dovere di prudenza ed il verificarsi dell’evento deve

altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF

122 IV 17 consid. 2c).

Il reato di lesioni

colpose è un reato di risultato che presuppone di principio un’azione, ma che

può anche essere realizzato per omissione nella misura in cui l’autore è

investito di un dovere giuridico d’agire che scaturisce da una sua posizione di

garante (sentenza non pubblicata del TF [6S.389/2002] del 28.1.2003, c. 2 e

riferimenti)

Nei casi di omissione, la

questione della causalità si pone in termini particolari (DTF

117 IV 130 consid. 2a e rinvii). Esiste un rapporto di causalità

naturale tra un evento e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso

avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla

certezza o perlomeno con alta verosimiglianza ( DTF

116 IV 306 consid. 2a; 115

IV 189 consid. 2). Nei casi di omissione vi è una relazione di

causalità adeguata tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso

avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza

generale della vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF

117 IV 130 consid. 2a pag. 133). Tuttavia, la causalità adeguata

viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza

giuridica, allorché circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un

terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere

previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per

interrompere il nesso di causalità adeguata: la causa concomitante deve avere

un peso tale da risultare l’origine più probabile e immediata dell'evento

considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in

particolare il comportamento dell'agente (DTF

130 IV 7 consid. 3.2; 121

IV 207 consid. 2a pag. 213 ; 115

IV 100 consid. 2b, 199

consid. 5c).

È considerato garante

colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico

di intervenire (sentenza non pubblicata del TF [6P.98/2006] del 20.10.2006,

consid. 2.2.; DTF

129 IV 119 consid. 2.2 ; 122

IV 17 consid. 2b/aa; 117

IV 130 consid. 2a; 113

IV 68 consid. 5b).

Dottrina e giurisprudenza

distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia

quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro

pericoli sconosciuti che li possano minacciare (ad esempio, quello della madre nei confronti del figlio) e l'obbligo di

controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai

quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello di un detentore di

animali o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (sentenza non

pubblicata del TF [6P.98/2006] del 20.10.2006, consid. 2.2.; sentenze non

pubblicate del TF del 16 ottobre 2003 nelle cause 6P.94/2003

e 6S.246/2003, consid. 8.3.1, con rinvii dottrinali).

La posizione di garante

può derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi

liberamente accettata o dalla creazione di un rischio.

Con la revisione della

parte generale del codice penale, il legislatore ha voluto codificare i

principi elaborati sino a quel momento dalla giurisprudenza e dalla dottrina

(cfr. FF 1999, pag. 1667) con l’adozione dell’art 11 CP, entrato in vigore il

1.1.2007, secondo cui un crimine o un delitto può essere commesso per omissione

contraria a un obbligo di agire.

In particolare, giusta

l’art. 11 cpv. 2 lett. a) CP, commette un crimine o un delitto per omissione

contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo

o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi

sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù della

legge, la quale crea sia un dovere di protezione generale sia un dovere di

vigilanza di una potenziale fonte di pericolo. Quest’ultimo dovere attiene al

fatto che l’oggetto pericoloso è posto sotto il controllo della persona obbligata

ad agire.

Il detentore di animale

riveste, per legge, una posizione di garante (cfr. RFJ 2007 199, consid. 2).

Egli è, infatti, responsabile ai sensi dell’art. 56 CO del danno da esso

cagionato, nella misura in cui non ha fatto uso di tutta la diligenza richiesta

dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo e a meno che risulti dalle circostanze

che il danno si sarebbe verificato anche se egli avesse fatto fronte ai suoi

obblighi.

La responsabilità del

detentore di animali presuppone che egli sia venuto meno ad un dovere oggettivo

di diligenza (Werro, Commentaire

romand, n. 1 ad art. 56 CO; Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. II/1, 4e éd., § 17, n.

6 ss; Widmer in Münch/Geiser, éditeurs, Schaden -

Haftung - Versicherung, n. 2.16 s. ; cfr, per il diritto civile, DTF 131

III 115, c. 2.1.; DTF

126 III 14 c. 1b, JdT

2000 I 609; DTF

110 II 136 c. 2a, JdT

1985 I 151; DTF

102 II 232 c. 1; DTF

85 II 243 c. 1 e riferimenti; Brehm,

Commentaire bernois, 2° ed., n. 51 ss ad art. 56 CO; Schnyder, Commentaire bâlois, 3° ed., n. 15 ad art. 56 CO; Oftinger/Stark, op. cit., § 21 n. 86; Werro, op. cit., n. 17 ad art. 56 CO).

I doveri di prudenza sono

definiti in primo luogo dalle prescrizioni in materia di sicurezza e di

prevenzione degli incidenti in vigore. In assenza di tali prescrizioni legali o

regolamentari, o di altre regole analoghe promulgate da associazioni riconosciute,

si impone un esame di quali misure avrebbero dovuto essere prese in funzione

dell’insieme delle circostanze concrete (sentenza TF 20.6.2008 6B_675/2007;

Considerandi

DTF 131 III 115, c. 2.1.; DTF

126.

III 14 c. 1b.; 122 IV 145; DTF 97 II 221; Brehm, op. cit., n. 85

ad art. 56 CO; Bernard Studhalter,

Die Berufung des präsumtiven Haftpflichtigen auf hypothetische Kausalverläufe:

hypothetische Kausalität une rechtmässiges Alternativverhalten, th. Zurich

1995, p. 273; Kramer, Die

Kausalität im Haftpflichtrecht: Neuere Tendenzen in Theorie und Praxis, RJB

123/1987 p. 300; decisione del TF [4C.322/1998] del 11 maggio 1999, c. 2; TF

131.

III 115, c. 2.1.; DTF

122.

III 229 c. 5a/aa; sentenza non pubblicata del TF [4C.276/1993]

del 1.12.1998, c. 4a, pubblicata in Pra 89/2000 n. 28 pag. 163 ss; DTF 131 III

115, c. 3.3., DTF 110 II 136)

Il detentore di animali

non può delegare le responsabilità derivanti dalla sua posizione di garante ad

altra persona, anch’essa garante in funzione, però, di un generale dovere di

protezione, come quello dei genitori nei confronti dei loro figli (per la

posizione di garante dei genitori nei confronti dei figli: cfr. ad esempio,

art. 302 cpv. 1 CC; Donatsch/Tag,

Strafrecht I, 8° ed. 2006, pagina 302) nella misura in cui spetta in primo

luogo al detentore di animali l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie

per prevenire e/o impedire i comportamenti pericolosi dell’animale (cfr. per

analogia SJZ 65 (1969) N136, p. 280).

In ogni caso, l’ipotetica

violazione da parte del genitore di un suo dovere di protezione nei confronti

del figlio nell’ambito di una situazione di pericolo creata dal detentore

dell’animale, non è atta ad interrompere il nesso di causalità e non libera

nemmeno quest’ultimo dalla sua responsabilità qualora non abbia adottato tutte

le misure necessarie per prevenire il danno in funzione delle circostanze

concrete.

L’agire del genitore, o

meglio l’omessa attenzione al benessere del figlio, potrà tutt’al più

costituire, se ne sono dati i presupposti, una forma di partecipazione al reato

in esame (“Ob der Garant, der (…) die begehung einer Straftat durch einen

andern zulässt, Täter oder nur Gehilfe dieser Tat ist, hängt entscheidend davon

ab, ob die Garantenstellung als solche bereits hinreichendes Täterkriterium

ist, oder ob eine Abgrenzung nach bestimmten Kriterien zu erfolgen hat.” (K. Seelmann, BK I, 2°ed., ad art. 11,

nota 69).

c) Nella misura in cui

con il ricorso si vuole contestare – in particolare con la riproposta in questa

sede dell’arringa – l’accertamento dei fatti (in particolare, la conoscenza di

pregressi comportamenti aggressivi o problematici del cane che ha morso il

bambino), la censura è irricevibile poiché la ricorrente non fa che contrapporre

il suo parere a quello del giudice di merito e, in buona sostanza, il gravame

si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie con cui ripropone

la propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi con le motivazioni

del primo giudice.

d) In diritto, la

ricorrente non contesta di essere stata in una posizione di garante ma

sostiene, in parole povere, che la madre del bambino ferito dal cane “era più garante

di lei” ed è, quindi, la sola colpevole.

Questa tesi non può essere

condivisa.

E’ garante chi crea una

situazione a rischio e, pertanto, è tenuto, in forza di quanto sopra, ad

adottare le misure atte a scongiurarne la realizzazione.

La situazione di rischio

era, in concreto, legata alla presenza di diversi cani liberi in una situazione

(l’arrivo di estranei) potenzialmente atta a scatenarne, per un motivo o per

l’altro, l’aggressività (sia come attacco che come difesa).

Pertanto - e stupisce

doverlo precisare – era chi lasciava liberi i cani in uno spazio in cui aveva

permesso a degli estranei (e, fra questi, dei bambini) di entrare, ad essere

responsabile della situazione di evidente pericolo creata e, dunque, ad avere

l’obbligo di fare quanto in suo potere (le semplici misure indicate in sentenza)

per evitare conseguenze quali quella effettivamente verificatasi.

Il giudice della pretura

penale ha accertato che è stata la signora RI 1 ad autorizzare la madre a far

entrare i figli nel giardino in cui i cani erano liberi.

L’accertamento è fondato

sulle dichiarazioni della stessa RI 1 che, nel verbale d’interrogatorio

13.1.2006

citato al consid 3 della sentenza impugnata, ha ammesso quanto segue:

“visto che i citati

bambini erano troppo piccoli per lasciarli sia in macchina che all’esterno del

cancello, essendo una cliente nuova, per non offenderla, gli dicevo di pure

fare entrare i suoi due bambini.” (sentenza, pag. 5)

Secondo il principio

dell’affidamento, essendo RI 1 titolare del canile e, quindi, interpellata

nell’ambito di una funzione che esige competenza professionale e, in

particolare, conoscenza del comportamento dei cani e capacità di gestione degli

animali, la signora __________ era autorizzata a comprendere l’autorizzazione

ricevuta come la garanzia secondo cui la situazione era sotto controllo e non

presentava pericoli.

In realtà così non era.

Secondo le sue stesse

dichiarazioni, RI 1 ha autorizzato la donna a far entrare i bambini nel

giardino soltanto “per non offendere una cliente nuova”.

Pur essendo consapevole

del rischio rappresentato dai cani in libertà – “ero nervosa” ha detto –

la titolare del canile ha privilegiato, rispetto ad un atteggiamento

responsabile, la malintesa necessità di non contrariare una nuova cliente.

Non è necessario

argomentare oltre per dimostrare come, autorizzando i bambini ad entrare

nonostante fosse consapevole del rischio, la condannata ha violato i suoi

obblighi e si è resa autrice colpevole di lesioni colpose ai sensi dell’art 125

CP.

In particolare, non è

necessario argomentare oltre per dimostrare come nulla abbia interrotto il

nesso causale fra l’omissione colpevole della condannata – l’avere, per

esempio, omesso di legare i cani o di rinchiuderli in casa - e il verificarsi

del danno ritenuto che la signora __________ ha semplicemente fatto quel che la

prima le aveva permesso di fare. Nulla più. In particolare, non ha fatto nulla

di imprevedibile o di inatteso ai sensi di quanto indicato al considerando 5

b).

Ciò rilevato, non è

necessario diffondersi oltre sulla tesi difensiva del “garante più garante”

nella misura in cui, quand’anche si potesse ipotizzare una responsabilità

penale della madre per non avere fatto tutto il possibile per garantire

l’incolumità dei figli – ipotesi che, tuttavia, si respinge per quanto indicato

sopra (cfr anche art 11 cpv 3 CP; cfr, peraltro, SJZ 65 (1969) N136, p. 280). –

questa pretesa responsabilità non andrebbe a diminuire né tantomeno ad

annullare quella di RI 1.

E questo neppure

nell’ipotesi – avanzata in sede di dibattimento, negata dalla signora __________

e lasciata indecisa dal pretore siccome irrilevante – secondo cui la RI 1 aveva

detto alla signora di fare attenzione ai cani.

Il proprio obbligo di

adottare le misure atte ad impedire la realizzazione del rischio che si è

creato non può, infatti, essere delegato, in modo generico, ad altri.

6.

Con il ricorso, la

ricorrente ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

La CCRP non è competente a decidere in merito: competente è, in forza degli art 56bis CPP e

26.

della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria il GIAR.

L’istanza viene trasmessa

a tale autorità per competenza.

7.

Ne deriva che, in

quanto ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri del

giudizio seguono la soccombenza della ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con

l'art. 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile, che ha presentato osservazioni

per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:

1. Il ricorso, per

quanto ammissibile, è respinto.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

900.–

b) spese fr.

100.–

fr.1 000.–

sono posti a carico della

ricorrente che rifonderà ad PC 1 fr. 1 000.-

per ripetibili.

3. Intimazione:

Per

la Corte di cassazione e di revisione penale

La

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.