17.2007.9
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3 ottobre 2008Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2007.9
Lugano
3 ottobre 2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will,
presidente,
Lardelli
e Pellegrini
segretario:
Akbas,
vicecancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 12 marzo 2007 presentato da
RI
1__________
(patrocinata
dall’ DI 1)
contro
la sentenza emanata il 6 febbraio 2007 dal presidente della Pretura penale
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto A. Da giugno 2004 RI 1
gestisce una pensione per cani nella sua abitazione di __________. Si tratta di
una pensione “a carattere familiare”, nel senso che i cani sono custoditi come
se fossero in famiglia. Non ci sono gabbie. RI 1 tiene sempre i cani con sé. In casa – dove usa del cancelli mobili (“per bambini”) per separare i cani grandi da quelli piccoli – oppure in giardino dove gli animali sono liberi.
Di regola, durante la
giornata non accoglie più di 10 cani.
Per la notte, dà
accoglienza al massimo a 5 cani alla volta.
Il 13 ottobre 2005, la
signora PC 1 – che cercava una pensione dove lasciare il suo cane durante le
vacanze – si recò a casa della signora RI 1 accompagnata dai due figli. Aveva
con sé anche il cane.
Giunta a destinazione,
trovò all’esterno della casa la signora RI 1 che l’attendeva. Dopo avere
scambiato qualche parola, le due donne con i bambini e alcuni cani (quello
della signora PC 1 e due o tre cani che erano in pensione) raggiunsero un prato
vicino per permettere ai cani di familiarizzare. Dopo una decina di minuti, le
due donne con i cani entrarono nel giardino e, poi, in casa. I due bimbi
vennero lasciati all’esterno. Quando ricevette il permesso dalla signora RI 1
(“dopo un attimo, la signora, visto che tutto era tranquillo, mi ha detto
che potevo lasciare entrare i miei bambini nel giardino, con me”, cfr sent.
consid 2), la signora PC 1 fece entrare i bambini nel giardino. Insieme
passeggiarono nel giardino, i bambini sempre vicino alla madre (“il figlio PC
1 era sempre attaccato alla mia gamba sinistra e l’altro era dietro di me”,
sentenza pag 4). Mentre ascoltava la signora RI 1 che le spiegava il modo in
cui lei si occupava dei cani, la signora PC 1 sentì il piccolo PC 1 strillare.
La signora RI 1 sentì un cane “fare un verso da morso” (sent pag 5). Entrambe
videro che il piccolo PC 1 sanguinava al volto. Si avvidero, subito, che il
bimbo era stato morso vicino all’occhio da __________, uno dei cani ospiti
della pensione e di cui erano conosciuti pregressi comportamenti aggressivi.
Secondo gli accertamenti del
giudice della Pretura penale, PC 1 ha subìto una ferita lacero-contusa
palpebrale inferiore all’occhio sinistro a tutto spessore (di ca 3-4 cm) con coinvolgimento del tarso.
Il bambino è stato
sottoposto, lo stesso giorno, ad un intervento chirurgico e, in seguito, a cure
mediche ambulatoriali sino al 2 dicembre 2005.
Gli rimangono, quali
conseguenze definitive, una cicatrice interna nella sacca congiuntivale (che,
tuttavia, non avrà conseguenze) ed una compromissione irreversibile del
canalicolo lacrimale inferiore che potrebbe, in futuro, comportare un’eccessiva
lacrimazione dell’occhio sinistro e che potrà essere trattata soltanto
chirurgicamente (percentuale di successo di un tale intervento: 50%).
Rimane, inoltre, un
difetto di sostanza del diametro di ca 1 cm sulla punta del naso.
B. Con sentenza 6
febbraio 2007 – confermando il DA emesso dal sostituto procuratore pubblico il
12 luglio 2006 – il giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autrice
colpevole di lesioni colpose per avere, nella sua veste di custode professionale
di cani, omesso, per imprevidenza colpevole, di impedire a due bambini in
tenera età di entrare nel giardino in cui alcuni cani vagavano liberi creando,
così, le condizioni che hanno permesso che uno dei cani, mordesse all’altezza
dell’occhio sinistro PC 1 cagionandogli i danni citati.
Per questo reato, il
giudice – facendo sua la proposta di pena del sostituto procuratore pubblico –
ha condannato RI 1 alla multa di fr 600.–.
C. Con ricorso 12 marzo
2007, RI 1 ha chiesto che la sentenza di cui sopra venga annullata e gli atti
vengano rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio.
Con il ricorso, è stata
pure chiesta la concessione dell’assistenza giudiziaria ed il gratuito
patrocino.
D. Con osservazioni 26
marzo 2007, il sostituto procuratore ha chiesto, in via principale, che il
gravame venga dichiarato irricevibile in ordine e, in subordine, respinto.
Altrettanto ha fatto PC 1,
rappresentante dalla madre detentrice dell’autorità parentale, con osservazioni
2 aprile 2007.
in diritto: 1. Nelle loro
osservazioni, sia il PP che la parte civile hanno, in via principale, chiesto
che il ricorso venga respinto in ordine per due motivi.
Dapprima, poiché il
gravame è stato sottoscritto, non dall’avv. DI 1, patrocinatrice della
condannata, bensì da una signora __________, che non è iscritta né all’Ordine
degli avvocati del Canton Ticino né all’Albo dei praticanti.
Poi, perché, il gravame
non sarebbe tempestivo nella misura in cui il timbro postale sulla busta di
spedizione reca la data del 14 marzo 2007, quando il termine per l’inoltro del
ricorso era scaduto il giorno precedente. Secondo la parte civile, le
dichiarazioni portate dalla ricorrente a comprova della consegna del ricorso alla
Posta la sera del 13 marzo non sarebbero “attendibili” ritenuto come, in
particolare, sia __________ che la signora __________ – che hanno sottoscritto
tali dichiarazioni – sarebbero “legate allo studio dell’avv. DI 1 tanto da
inficiarne l’attendibilità” (osservazioni, pag. 4).
a) Giusta l’art 287 CPP,
possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito
delle Corti penali il procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore.
L’art 49 cpv 5 CPP,
precisa che sono abilitati a patrocinare in ambito penale gli avvocati ammessi
al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle
disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e
della Legge sull’avvocatura e i praticanti legali iscritti nell’apposito
elenco.
La Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri
avvocati oppure professori di diritto delle università.
Secondo la giurisprudenza
– che concerne essenzialmente atti o situazioni di diritto federale ma che ha
una portata generale ed è applicabile anche ad atti giudiziari cantonali – la firma di un ricorso è una condizione della sua ricevibilità (DTF 108 Ia 289 e
segg., 102 IV 143 consid 2 e sent. ivi cit.), sufficiente essendo, tuttavia,
che sia firmata l’eventuale lettera di accompagnamento dell’atto ricorsuale
(DTF 108 Ia 289, 83 II 514, 60 I 76) od anche che la firma sia stata apposta
sul retro della busta contenente il ricorso (DTF 108 Ia 289, 106 IV 67 consid.
1).
La firma deve,
evidentemente, essere quella del patrocinatore dell’accusato.
Questi non può delegare
l’adempimento di tale esigenza ad un terzo non abilitato secondo le norme
processuali applicabili (cfr. DTF 108 Ia 291 consid 3).
In concreto, l’allegato
ricorsuale indica come suo estensore l’avv. DI 1, patrocinatrice della
condannata.
Tuttavia, nell’allegato
non vi è la firma manoscritta dell’avvocato bensì quella di certa signora __________.
Il confronto di tale firma
con quella in calce ad una delle dichiarazioni relative al giorno di consegna
del ricorso alla posta prodotte il 14 marzo 2007 indica che si tratta della
firma di __________.
Da indagini svolte da
questa Corte, è risultato che __________, il giorno della presentazione del
ricorso, non era iscritta né all’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino né
nell’Elenco dei praticanti legali.
Pertanto, non era
abilitata a patrocinare ai sensi dell’art 49 cpv 5 CPP (cfr. ad es, Rep 1977
185).
Accanto alla sua firma, la
signora __________, di suo pugno, ha precisato di averla apposta “per procura”.
Evidentemente, la procura
di cui trattasi è quella dell’avv. DI 1.
__________ ha firmato il
ricorso, non quale patrocinatrice della condannata (né lo avrebbe potuto fare
non essendo all’epoca iscritta nell’Elenco dei praticanti legali) ma ha firmato
quale rappresentante dell’avv. DI 1.
Ciò non è ammissibile.
Forza è, dunque,
concludere che il ricorso non porta la firma manoscritta del patrocinatore
della condannata.
Secondo quanto stabilito
dal TF sino, in particolare, alla sentenza in DTF 108 Ia 289, l’assenza di
firma della parte o di un mandatario autorizzato comportava, di principio,
l’irricevibilità dell’atto senza che fosse necessario accordare un termine per
riparare il vizio (cfr, pure, DTF 77II 351, 80 IV 47, 81 IV 142, 84 II 590, 86
III 3, 102 IV 142).
In seguito, pur senza
rinunciare a questo principio, il TF ha stabilito che, quando riceve un
allegato non firmato, l’autorità cantonale deve rinviarlo al suo autore affinché
ponga riparazione all’omissione quando l’autore è identificabile ed è ancora
possibile farlo prima dell’espirazione del termine entro cui l’atto andava presentato
(DTF 111 Ia 169). In seguito, il TF ha relativizzato l’esigenza della correzione
dell’atto prima della scadenza del termine, precisando che determinante non è
la scoperta effettiva del vizio da parte dell’autorità, ma piuttosto il momento
in cui tale vizio avrebbe dovuto essere scoperto nella misura in cui a quel momento
l’autore avrebbe potuto porvi rimedio prima della scadenza del termine (DTF 114
Ia 20).
In seguito, il TF, poi, in
relazione ad un atto di ricorso inviato per fax, ha precisato, in
applicazione dell’art 52 cpv 2 PA e 30 cpv 2 OG, che l’assenza di firma è un
vizio sanabile, a condizione che si tratti di un errore involontario (DTF 121
II 252; cfr, anche, STF 29.1.2001 in SJ 2001 I 289; STF 28.11.2007 9C.739/2007).
La dottrina ha criticato i
limiti posti dal TF. In particolare e per tutti, Poudret che, ispirandosi
all’allora progetto di OG (entrata in vigore nel 1992), sosteneva che dall’art
30 cpv 2 dell’allora progetto di legge e dall’art 52 cpv 2 e 3 PA andava dedotto
un principio generale dettato dalla proibizione del formalismo eccessivo secondo
cui, quando riceve un atto non firmato ma di cui può identificare l’autore
oppure firmato da un rappresentante non autorizzato o che non giustifica dei
suoi poteri di rappresentanza con una procura, ogni autorità ha l’obbligo di accordare
un termine per riparare il vizio con l’avvertimento che, trascorso infruttuoso
il termine assegnato, l’atto sarà dichiarato irricevibile (J.F. poudret, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, I, Ed. Staempfli Berne 1990,
pag 184- 186).
Nel frattempo, è entrata
in vigore (il 1° gennaio 2007) la Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)
che, all’art 42 relativo agli atti scritti, riprendendo il testo dell’art 30
cpv 2 OG, prevede che se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore,
la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è
autorizzato in quanto tale, va fissato un congruo termine per sanare il vizio,
con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione.
b) Tutto ciò
considerato, questa Corte ritiene che dichiarare irricevibile il ricorso – così
come chiesto dal sostituto procuratore e dalla parte civile – costituirebbe un
formalismo eccessivo.
Ritenuto, inoltre, come l’avv.
DI 1 abbia in seguito – nello scritto 24.4.2007 da lei firmato – confermato che
l’allegato ricorsuale era stato da lei redatto, questa Corte ritiene superfluo
assegnare ora un termine per la firma.
c) Quanto alla
tempestività del gravame – messa in dubbio sia dal sostituto procuratore
pubblico che dalla parte civile – questa Corte ritiene che essa sia sufficientemente
comprovata dalle dichiarazioni di __________ e di __________ che attestano che
l’atto ricorsuale è stato imbucato la sera del 13 marzo 2007, cioè l’ultimo
giorno utile (la sentenza è stata notificata – DTF 127 I 131 – il 21 febbraio
2007 e il termine per la presentazione del ricorso veniva, dunque, a scadere il
13 marzo successivo).
2. Nel ricorso, la
condannata ha dapprima sostenuto che la sentenza deve essere annullata a causa
“dell’estromissione delle parti, prevista dalla procedura cantonale,
nell’allestimento e nella confezione del verbale quale atto essenziale della
struttura dibattimentale”.
a) L’art 275 CPP –
applicabile ai dibattimenti in Pretura penale – dispone che il verbale venga
tenuto da un addetto della cancelleria ed indica, al cpv 2, che cosa esso deve
obbligatoriamente contenere.
Inoltre, grazie al
richiamo di cui all’art 273 CPP, tornano applicabili le disposizioni del titolo
VIII, capitoli da I a IV. In particolare, anche l’art 255 cpv 2 e 3 CPP.
Secondo il cpv 2, il
verbale deve indicare lo svolgimento del dibattimento, l’osservanza di tutte le
formalità essenziali, gli atti scritti di cui è stata data lettura, le istanze
e le conclusioni delle parti, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.
Queste indicazioni vanno
fatte sommariamente a meno che una parte richieda una verbalizzazione
dettagliata.
Il cpv 3 dell’art 255 CPP
indica, invece, i casi in cui nel verbale vanno riportate le dichiarazioni di
accusato, testimoni e periti.
Contrariamente all’assunto
ricorsuale, dunque, nessuna norma prevede l’estromissione delle parti dalla
tenuta del verbale.
Anzi.
La ricorrente, a questo
proposito, può solo rimproverare sé stessa. Nulla le impediva infatti di
partecipare, nei limiti definiti dagli articoli citati, alla tenuta del verbale.
Non avendolo fatto al
dibattimento, non può supplire alla sua passività dolendosi dell’operato del
giudice davanti all’autorità ricorsuale (art. 288 lett. b CPP).
Su questo punto il ricorso
va dichiarato inammissibile
3. La ricorrente
lamenta, poi, il fatto che il verbale non riporta, nemmeno sommariamente, né il
contenuto dell’interrogatorio dell’accusata né “tantomeno alcuna traccia
dell’arringa dello scrivente difensore, elementi di assoluta importanza ai fini
di una giusta valutazione dello svolgimento dei fatti”.
a) L’art 255 cpv 3 CPP
dispone che le risposte dell’accusato – così come quelle dei periti e dei
testimoni – vanno riportate nel verbale nelle seguenti ipotesi:
- nei
casi previsti dagli art 246 (falsa testimonianza) e 248 (impedimento del testimone;
- nel
caso in cui queste persone sono sentite per la prima volta o modifichino le
dichiarazioni fatte in istruttoria;
- se
il giudice ritiene di farlo oppure su richiesta delle parti.
b) In concreto, se è
vero che il verbale del dibattimento non riporta quanto dichiarato
dall’accusata, è anche vero che non è preteso nemmeno nel ricorso che, al dibattimento,
si sia verificata una delle tre ipotesi previste dall’art 255 cpv 3 CPP.
La doglianza – di per sé
irricevibile in applicazione dell’art 288 lett b in fine CPP – è, comunque,
infondata nel merito.
c) Quanto al mancato
riassunto nel verbale delle argomentazioni difensive, si osserva che l’art 255
cpv 2 CPP prevede che il verbale indichi sommariamente le conclusioni
presentate nel corso del dibattimento. Non prevede, invece, l’obbligo di
riportare nel verbale le argomentazioni che le parti hanno portato a sostegno
delle loro conclusioni.
Così è stato fatto in
concreto.
La doglianza è, pertanto,
infondata ritenuto, peraltro, che nemmeno nel ricorso si pretende che al
dibattimento sia stato chiesto, così come concede l’art 255 cpv 2 in fine CPP, una verbalizzazione dettagliata e che questa richiesta sia stata respinta.
Infine, pur se a titolo
abbondanziale, si sottolinea come la preoccupazione espressa dalla ricorrente
nelle sue considerazioni preliminari “di essere rimasta inascoltata per
l’intera durata del dibattimento – avendo inoltre maturato la sensazione che la Corte si fosse appisolata” (ricorso pag 3) è fugata dalla lettura del considerando 9
della sentenza in cui il giudice ha riportato con dovizia di particolari la
tesi difensiva.
4. Infine, la
ricorrente sostiene che, a torto, il presidente della Pretura penale ha ricordato
a __________, madre della parte civile, la facoltà di cui agli art 124, 125 e
126 CPP. Secondo la tesi ricorsuale, tali facoltà non sarebbero date ai familiari
o affini della parte lesa.
a) Anche questa censura
è irricevibile non avendo la ricorrente ossequiato l’art. 288 cpv. 1 lett. b
CPP che impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi di procedura,
che l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con un incidente
annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta (CCRP
23.10.2002 in re M. e C.).
Si ricorda, comunque, alla
ricorrente che la sua tesi è infondata.
La madre della parte
civile è stata sentita come teste e l’art 127 CPP impone che, prima di essere
interrogato, il teste venga avvertito, con nota a verbale, della sua facoltà di
rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art 124, 125 e 126.
5. Entrando nel merito,
la ricorrente si dilunga nel sostenere come le misure precauzionali da lei
adottate in occasione della visita alla casa-canile da parte della signora __________
e dei di lei figli fossero sufficienti (ricorso pag. 11), nell’affermare come
lei abbia soddisfatto le direttive dell’Ufficio del veterinario cantonale di
non lasciare i bambini soli con i cani senza sorveglianza attiva, nel sostenere
come il cane che ha morso il bambino non possa essere considerato un cane
pericoloso (pag. 13) e nell’affermare come il morso dato non possa essere
considerato un atto di aggressività (pag. 14).
La ricorrente continua,
poi, esponendo i motivi per cui – a mente sua – la signora __________, madre
del bambino, avesse una posizione di garante derivantele, oltre che dal suo
essere genitore, dall’essere proprietaria di un cane. Conoscendo i rischi derivanti
dall’incontro fra un bambino e un cane, la signora __________ avrebbe dovuto
vegliare affinché questi non si verificassero e – sostiene sempre la ricorrente
– a lei non può essere rimproverato di “non avere fatto da guardiana ad un
genitore come la signora __________” (ricorso pag 15, 16,17 e 18).
Dopo avere riproposto –
con le argomentazioni sin qui sintetizzate – l’arringa difensiva, la ricorrente
prosegue il suo esposto chiedendosi come il giudice abbia potuto riportare in
sentenza dichiarazioni dell’accusata che non sono state verbalizzate (ricorso
pag 19) senza, tuttavia, far confluire tali sue digressioni in una censura.
Prosegue, poi, contestando
le dichiarazioni della madre del piccolo PC 1 riportate al considerando 7 della
sentenza pretorile e riprendendo la tesi secondo cui la signora __________, in
quanto madre del piccolo PC 1, aveva “precisi doveri di protezione, di
custodia e di prudenza” e che non poteva “abdicare ai suoi doveri
derivanti dalla sua funzione protettrice per il semplice fatto che si trovava
in casa altrui” (ricorso pag 20).
La ricorrente prosegue su
quella falsariga per affermare che “la situazione che si era verificata il
giorno dell’incidente era quella ove la signora RI 1 si trovava certamente in
una posizione di garante, ma la vittima era accompagnata da un garante ancor
più importante, ovvero dalla madre”.
Continuando, la ricorrente
afferma che il giudice della Pretura penale è incorso in errore “per quanto
attiene all’individuazione del reato, poiché se e mai vi è un responsabile,
allora quello deve essere individuato nella persona della madre del piccolo PC
1”, che nulla sarebbe accaduto se la madre avesse tenuto in braccio il
piccolo PC 1 e che è aberrante pretendere da lei “di fungere da garante di
un altro garante” (ricorso pag 22 e 23).
a) Nella sentenza, il
giudice della pretura penale, dopo avere sottolineato, come RI 1 fosse in una
posizione di garante poiché “chi gestisce una pensione per cani crea una
fonte di pericolo, perché il comportamento di questi animali non sempre è
prevedibile” (consid 11), ha rilevato come la stessa non abbia adottato le
misure che si imponevano (legare i cani, …) “per evitare che il pericolo
rappresentato dai cani si concretizzasse” e, così, “ha dimostrato
leggerezza pur rendendosi conto della situazione di pericolo” (consid 12)
tanto che, prima che la signora __________ arrivasse, aveva tentato, senza
successo, di contattarla telefonicamente per dirle di non portare con sé i
bambini.
Rispondendo alle
argomentazioni difensive sollevate in arringa, il giudice ha rilevato che ”un’eventuale
concolpa di un’altra persona non è idonea ad inficiare o anche solo a sminuire
quella dell’accusata perché in ambito penale ognuno risponde per le proprie
mancanze” (consid 12)
b) Giusta l’art. 125
cpv. 1 CP è autore colpevole di lesioni colpose, ed è punito, a querela di
parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria,
chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona.
Commette per negligenza un
crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali (art. 12
cpv. 3 CP).
La punibilità per lesioni
colpose presuppone una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano
nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento
dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e
capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha
oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF
129 IV 282 consid. 2.1 e rinvii).
Fatti
I doveri imposti dalla
prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di
garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti. Se queste norme non
dovessero esistere, delle regole analoghe emanate da associazioni private o semipubbliche,
se generalmente riconosciute, possono essere determinanti.
La violazione del dovere
di diligenza può altresì essere dedotta da principi generali (DTF
129 IV 119 consid. 2.1; 122
IV 145 consid. 3b/aa ).
Tra il comportamento
colpevole contrario a un dovere di prudenza ed il verificarsi dell’evento deve
altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF
122 IV 17 consid. 2c).
Il reato di lesioni
colpose è un reato di risultato che presuppone di principio un’azione, ma che
può anche essere realizzato per omissione nella misura in cui l’autore è
investito di un dovere giuridico d’agire che scaturisce da una sua posizione di
garante (sentenza non pubblicata del TF [6S.389/2002] del 28.1.2003, c. 2 e
riferimenti)
Nei casi di omissione, la
questione della causalità si pone in termini particolari (DTF
117 IV 130 consid. 2a e rinvii). Esiste un rapporto di causalità
naturale tra un evento e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso
avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla
certezza o perlomeno con alta verosimiglianza ( DTF
116 IV 306 consid. 2a; 115
IV 189 consid. 2). Nei casi di omissione vi è una relazione di
causalità adeguata tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso
avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza
generale della vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF
117 IV 130 consid. 2a pag. 133). Tuttavia, la causalità adeguata
viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza
giuridica, allorché circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un
terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere
previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per
interrompere il nesso di causalità adeguata: la causa concomitante deve avere
un peso tale da risultare l’origine più probabile e immediata dell'evento
considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in
particolare il comportamento dell'agente (DTF
130 IV 7 consid. 3.2; 121
IV 207 consid. 2a pag. 213 ; 115
IV 100 consid. 2b, 199
consid. 5c).
È considerato garante
colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico
di intervenire (sentenza non pubblicata del TF [6P.98/2006] del 20.10.2006,
consid. 2.2.; DTF
129 IV 119 consid. 2.2 ; 122
IV 17 consid. 2b/aa; 117
IV 130 consid. 2a; 113
IV 68 consid. 5b).
Dottrina e giurisprudenza
distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia
quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro
pericoli sconosciuti che li possano minacciare (ad esempio, quello della madre nei confronti del figlio) e l'obbligo di
controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai
quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello di un detentore di
animali o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (sentenza non
pubblicata del TF [6P.98/2006] del 20.10.2006, consid. 2.2.; sentenze non
pubblicate del TF del 16 ottobre 2003 nelle cause 6P.94/2003
e 6S.246/2003, consid. 8.3.1, con rinvii dottrinali).
La posizione di garante
può derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi
liberamente accettata o dalla creazione di un rischio.
Con la revisione della
parte generale del codice penale, il legislatore ha voluto codificare i
principi elaborati sino a quel momento dalla giurisprudenza e dalla dottrina
(cfr. FF 1999, pag. 1667) con l’adozione dell’art 11 CP, entrato in vigore il
1.1.2007, secondo cui un crimine o un delitto può essere commesso per omissione
contraria a un obbligo di agire.
In particolare, giusta
l’art. 11 cpv. 2 lett. a) CP, commette un crimine o un delitto per omissione
contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo
o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi
sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù della
legge, la quale crea sia un dovere di protezione generale sia un dovere di
vigilanza di una potenziale fonte di pericolo. Quest’ultimo dovere attiene al
fatto che l’oggetto pericoloso è posto sotto il controllo della persona obbligata
ad agire.
Il detentore di animale
riveste, per legge, una posizione di garante (cfr. RFJ 2007 199, consid. 2).
Egli è, infatti, responsabile ai sensi dell’art. 56 CO del danno da esso
cagionato, nella misura in cui non ha fatto uso di tutta la diligenza richiesta
dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo e a meno che risulti dalle circostanze
che il danno si sarebbe verificato anche se egli avesse fatto fronte ai suoi
obblighi.
La responsabilità del
detentore di animali presuppone che egli sia venuto meno ad un dovere oggettivo
di diligenza (Werro, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 56 CO; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. II/1, 4e éd., § 17, n.
6 ss; Widmer in Münch/Geiser, éditeurs, Schaden -
Haftung - Versicherung, n. 2.16 s. ; cfr, per il diritto civile, DTF 131
III 115, c. 2.1.; DTF
126 III 14 c. 1b, JdT
2000 I 609; DTF
110 II 136 c. 2a, JdT
1985 I 151; DTF
102 II 232 c. 1; DTF
85 II 243 c. 1 e riferimenti; Brehm,
Commentaire bernois, 2° ed., n. 51 ss ad art. 56 CO; Schnyder, Commentaire bâlois, 3° ed., n. 15 ad art. 56 CO; Oftinger/Stark, op. cit., § 21 n. 86; Werro, op. cit., n. 17 ad art. 56 CO).
I doveri di prudenza sono
definiti in primo luogo dalle prescrizioni in materia di sicurezza e di
prevenzione degli incidenti in vigore. In assenza di tali prescrizioni legali o
regolamentari, o di altre regole analoghe promulgate da associazioni riconosciute,
si impone un esame di quali misure avrebbero dovuto essere prese in funzione
dell’insieme delle circostanze concrete (sentenza TF 20.6.2008 6B_675/2007;
Considerandi
DTF 131 III 115, c. 2.1.; DTF
126.
III 14 c. 1b.; 122 IV 145; DTF 97 II 221; Brehm, op. cit., n. 85
ad art. 56 CO; Bernard Studhalter,
Die Berufung des präsumtiven Haftpflichtigen auf hypothetische Kausalverläufe:
hypothetische Kausalität une rechtmässiges Alternativverhalten, th. Zurich
1995, p. 273; Kramer, Die
Kausalität im Haftpflichtrecht: Neuere Tendenzen in Theorie und Praxis, RJB
123/1987 p. 300; decisione del TF [4C.322/1998] del 11 maggio 1999, c. 2; TF
131.
III 115, c. 2.1.; DTF
122.
III 229 c. 5a/aa; sentenza non pubblicata del TF [4C.276/1993]
del 1.12.1998, c. 4a, pubblicata in Pra 89/2000 n. 28 pag. 163 ss; DTF 131 III
115, c. 3.3., DTF 110 II 136)
Il detentore di animali
non può delegare le responsabilità derivanti dalla sua posizione di garante ad
altra persona, anch’essa garante in funzione, però, di un generale dovere di
protezione, come quello dei genitori nei confronti dei loro figli (per la
posizione di garante dei genitori nei confronti dei figli: cfr. ad esempio,
art. 302 cpv. 1 CC; Donatsch/Tag,
Strafrecht I, 8° ed. 2006, pagina 302) nella misura in cui spetta in primo
luogo al detentore di animali l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie
per prevenire e/o impedire i comportamenti pericolosi dell’animale (cfr. per
analogia SJZ 65 (1969) N136, p. 280).
In ogni caso, l’ipotetica
violazione da parte del genitore di un suo dovere di protezione nei confronti
del figlio nell’ambito di una situazione di pericolo creata dal detentore
dell’animale, non è atta ad interrompere il nesso di causalità e non libera
nemmeno quest’ultimo dalla sua responsabilità qualora non abbia adottato tutte
le misure necessarie per prevenire il danno in funzione delle circostanze
concrete.
L’agire del genitore, o
meglio l’omessa attenzione al benessere del figlio, potrà tutt’al più
costituire, se ne sono dati i presupposti, una forma di partecipazione al reato
in esame (“Ob der Garant, der (…) die begehung einer Straftat durch einen
andern zulässt, Täter oder nur Gehilfe dieser Tat ist, hängt entscheidend davon
ab, ob die Garantenstellung als solche bereits hinreichendes Täterkriterium
ist, oder ob eine Abgrenzung nach bestimmten Kriterien zu erfolgen hat.” (K. Seelmann, BK I, 2°ed., ad art. 11,
nota 69).
c) Nella misura in cui
con il ricorso si vuole contestare – in particolare con la riproposta in questa
sede dell’arringa – l’accertamento dei fatti (in particolare, la conoscenza di
pregressi comportamenti aggressivi o problematici del cane che ha morso il
bambino), la censura è irricevibile poiché la ricorrente non fa che contrapporre
il suo parere a quello del giudice di merito e, in buona sostanza, il gravame
si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie con cui ripropone
la propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi con le motivazioni
del primo giudice.
d) In diritto, la
ricorrente non contesta di essere stata in una posizione di garante ma
sostiene, in parole povere, che la madre del bambino ferito dal cane “era più garante
di lei” ed è, quindi, la sola colpevole.
Questa tesi non può essere
condivisa.
E’ garante chi crea una
situazione a rischio e, pertanto, è tenuto, in forza di quanto sopra, ad
adottare le misure atte a scongiurarne la realizzazione.
La situazione di rischio
era, in concreto, legata alla presenza di diversi cani liberi in una situazione
(l’arrivo di estranei) potenzialmente atta a scatenarne, per un motivo o per
l’altro, l’aggressività (sia come attacco che come difesa).
Pertanto - e stupisce
doverlo precisare – era chi lasciava liberi i cani in uno spazio in cui aveva
permesso a degli estranei (e, fra questi, dei bambini) di entrare, ad essere
responsabile della situazione di evidente pericolo creata e, dunque, ad avere
l’obbligo di fare quanto in suo potere (le semplici misure indicate in sentenza)
per evitare conseguenze quali quella effettivamente verificatasi.
Il giudice della pretura
penale ha accertato che è stata la signora RI 1 ad autorizzare la madre a far
entrare i figli nel giardino in cui i cani erano liberi.
L’accertamento è fondato
sulle dichiarazioni della stessa RI 1 che, nel verbale d’interrogatorio
13.1.2006
citato al consid 3 della sentenza impugnata, ha ammesso quanto segue:
“visto che i citati
bambini erano troppo piccoli per lasciarli sia in macchina che all’esterno del
cancello, essendo una cliente nuova, per non offenderla, gli dicevo di pure
fare entrare i suoi due bambini.” (sentenza, pag. 5)
Secondo il principio
dell’affidamento, essendo RI 1 titolare del canile e, quindi, interpellata
nell’ambito di una funzione che esige competenza professionale e, in
particolare, conoscenza del comportamento dei cani e capacità di gestione degli
animali, la signora __________ era autorizzata a comprendere l’autorizzazione
ricevuta come la garanzia secondo cui la situazione era sotto controllo e non
presentava pericoli.
In realtà così non era.
Secondo le sue stesse
dichiarazioni, RI 1 ha autorizzato la donna a far entrare i bambini nel
giardino soltanto “per non offendere una cliente nuova”.
Pur essendo consapevole
del rischio rappresentato dai cani in libertà – “ero nervosa” ha detto –
la titolare del canile ha privilegiato, rispetto ad un atteggiamento
responsabile, la malintesa necessità di non contrariare una nuova cliente.
Non è necessario
argomentare oltre per dimostrare come, autorizzando i bambini ad entrare
nonostante fosse consapevole del rischio, la condannata ha violato i suoi
obblighi e si è resa autrice colpevole di lesioni colpose ai sensi dell’art 125
CP.
In particolare, non è
necessario argomentare oltre per dimostrare come nulla abbia interrotto il
nesso causale fra l’omissione colpevole della condannata – l’avere, per
esempio, omesso di legare i cani o di rinchiuderli in casa - e il verificarsi
del danno ritenuto che la signora __________ ha semplicemente fatto quel che la
prima le aveva permesso di fare. Nulla più. In particolare, non ha fatto nulla
di imprevedibile o di inatteso ai sensi di quanto indicato al considerando 5
b).
Ciò rilevato, non è
necessario diffondersi oltre sulla tesi difensiva del “garante più garante”
nella misura in cui, quand’anche si potesse ipotizzare una responsabilità
penale della madre per non avere fatto tutto il possibile per garantire
l’incolumità dei figli – ipotesi che, tuttavia, si respinge per quanto indicato
sopra (cfr anche art 11 cpv 3 CP; cfr, peraltro, SJZ 65 (1969) N136, p. 280). –
questa pretesa responsabilità non andrebbe a diminuire né tantomeno ad
annullare quella di RI 1.
E questo neppure
nell’ipotesi – avanzata in sede di dibattimento, negata dalla signora __________
e lasciata indecisa dal pretore siccome irrilevante – secondo cui la RI 1 aveva
detto alla signora di fare attenzione ai cani.
Il proprio obbligo di
adottare le misure atte ad impedire la realizzazione del rischio che si è
creato non può, infatti, essere delegato, in modo generico, ad altri.
6.
Con il ricorso, la
ricorrente ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
La CCRP non è competente a decidere in merito: competente è, in forza degli art 56bis CPP e
26.
della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria il GIAR.
L’istanza viene trasmessa
a tale autorità per competenza.
7.
Ne deriva che, in
quanto ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri del
giudizio seguono la soccombenza della ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile, che ha presentato osservazioni
per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia:
1. Il ricorso, per
quanto ammissibile, è respinto.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
900.–
b) spese fr.
100.–
fr.1 000.–
sono posti a carico della
ricorrente che rifonderà ad PC 1 fr. 1 000.-
per ripetibili.
3. Intimazione:
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.