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Decisione

17.2008.11

Diffamazione; lesione all'onore professionale di una persona giuridica. Valutazione delle prove. Verbalizzazione dei testi sentiti per la prima volta al dibattimento. Verbalizzazione dei testi sentiti

1 febbraio 2010Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a

quelli delle università italiane”) è “sicuramente lesiva dell’onore

della PC 1 ai sensi del codice penale” e contiene informazioni “certamente

atte a ledere l’onore della parte civile” (sentenza, consid. 15, pag. 11).

Il giudice ha ritenuto che la frase in questione indica “che i titoli di

studio rilasciati dall’istituto scolastico non hanno alcun valore e sono quindi

carta straccia”; la deduzione dell’utente medio sarebbe “che la PC 1 inganna

i propri studenti (…) fornendo loro dei diplomi che non corrispondono

alle loro aspettative e non forniscono loro alcuna seria base per poter

esercitare la professione scelta. In altre parole l’istituto viene così

accusato di agire in maniera truffaldina” (sentenza, consid. 15, pag. 11).

Per il primo giudice, dunque, RI 1 è così “andato ad intaccare molto più del

semplice onore professionale o sociale dell’associazione concorrente: ne ha

danneggiato l’immagine mettendone in discussione l’onestà”, causando una

lesione “che non trova spazio nemmeno nel diritto penale, non solo nel

diritto civile (a tal proposito cfr. sentenza 12 ottobre 2006 del Pretore del

Distretto di __________, pag. 9, AI 4)” (sentenza, consid. 15, pag. 12).

5.2. Secondo

il ricorrente, il primo giudice ha ritenuto a torto che il messaggio

incriminato è lesivo dell’onore dell’associazione PC 1. Egli rileva come la

frase “la PC 1 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero” non

lede l’onore dell’associazione, né rende moralmente disprezzabile la sua

attività o i suoi scopi: esistendo in Svizzera diverse università private che “svolgono

legittimamente l’attività di insegnamento senza bisogno di autorizzazione

alcuna (…) e senza necessità di essere accreditate dalla Conferenza

universitaria svizzera”, il ricorrente si chiede come “il fatto di non

essere accreditata possa rendere disprezzabile l’attività della PC 1” (ricorso, pag. 10). Il

ricorrente sottolinea, poi, come il giudice di prime cure abbia ammesso che

l’affermazione incriminata corrisponde al vero tanto che sia il Tribunale

federale che il capo dell’ufficio Studi universitari del Dipartimento

dell’educazione, il Console italiano a __________ , e l’organo di

accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie

svizzere hanno già proferito la medesima affermazione.

A mente del ricorrente, nemmeno è sostenibile

l’opinione del primo giudice secondo cui affermare che i titoli rilasciati “non

sono equipollenti a quelli delle università italiane” equivalga a rendere “moralmente

disprezzabile l’attività della PC 1”: non essendo “rilasciati da

un’università riconosciuta nel sistema universitario svizzero, la loro non

equivalenza con titoli universitari riconosciuti italiani è un’ovvietà” (ricorso,

pag. 10). Anche questa affermazione – continua il ricorrente – è stata ritenuta

vera dal primo giudice ed è già stata proferita dal Tribunale federale e dal

capo dell’ufficio Studi universitari del Dipartimento dell’educazione.

Infine, a mente del ricorrente nemmeno

l’affermazione “i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera”

lede l’onore della PC 1: essa “non significa infatti assolutamente nulla,

per il semplice motivo che in Svizzera non esiste il concetto di valore legale

(cfr. la circolare Formazione universitaria offerta da enti privati edita

dall’Ufficio degli studi universitari […]), nemmeno quale garanzia della

qualità e valore dei titoli accademici” (ricorso, pag. 11). Non è, dunque

vero che, come ritenuto dal pretore, “i titoli della PC 1 sono carta

straccia”: ma “anche se così fosse, si tratterebbe eventualmente di un

giudizio poco lusinghiero sulla qualità professionale dell’attività svolta

dalla PC 1 e sui suoi titoli; non certo di un’affermazione sulla spregevolezza

e ripugnanza morale della stessa” (ricorso, pag. 11). Il ricorrente

contesta infine recisamente l’interpretazione del primo giudice, secondo cui

dal messaggio nel suo complesso si evince che la PC 1 inganna i propri

studenti, di fatto truffandoli: “non c’è la minima traccia nel messaggio

incriminato ad un inganno perpetrato dalla PC 1, né al fatto che le sue

prestazioni non corrisponderebbero alle aspettative degli studenti, né all’utilità

professionale dei diplomi professionali rilasciati”; “del resto, tutto

il messaggio è chiaramente rivolto all’attività e titoli accademici (non a

quelli professionali) come ricorda il titolo del messaggio stesso («Università PC 1 __________ Non Riconosciuta», cfr. doc. A1 allegato all’AI1) ed il

richiamo appunto al sistema universitario svizzero ed all’equivalenza con

titoli universitari italiani” (ricorso, pag. 11).

L’ipotesi di truffa non è, dunque, né esplicitamente menzionata, né suggerita

in maniera nascosta: “di accuse di agire truffaldino non vi è nemmeno

l’ombra” (ricorso, pag. 11). Il ricorrente conclude, su questo punto, il

suo esposto osservando che “ognuno (e quindi anche la PC 1) deve sopportare

le critiche (persino infondate) dirette alla sua attività professionale, senza

che in ciò si possa ravvedere una diffamazione” (ricorso, pag. 12).

5.3. L’art. 173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte chi, comunicando con

un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri

fatti che possono nuocere alla riputazione di lei. Giusta l’art. 176 CP è

parificata alla diffamazione verbale la diffamazione commessa mediante scritti,

immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore

personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di

comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore

protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da

disprezzare (DTF 128 IV 53; Riklin, Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni

che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una

persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa

ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del

Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2008, pag. 354). La tutela dell'onore è dunque meno ampia ove l'offesa verta su mere

qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi mette in

dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità politica, la

disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se,

oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé

stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/ Schmid/

Donatsch, Strafrecht III, 9. ed.

Zurigo 2008, p. 356). Per rapporto al diritto penale, il diritto civile offre

una protezione più ampia alla persona offesa (DTF 107 II 4, consid. 2, 100 II

179, consid. 5).

Riguardo alle qualità socio-professionali di una

persona, non è sufficiente negarle delle qualità, imputargli dei difetti, o

abbassarla per rapporto a dei concorrenti; per contro, è data una lesione

all’onore quando si evoca una infrazione penale o un comportamento chiaramente

disapprovato dalle concezioni morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad

art. 173 n. 6 e 11; Riklin, op. cit., n. 18 ad art. 173 segg. CP).

Considerandi

Anche una persona giuridica in quanto tale può

essere vittima di un reato contro l'onore (DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a; Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173

ss. CP; Rehberg / Schmid / Donatsch, op. cit., p. 320 e 321; Corboz, op. cit.,

n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art.

173.

ss. CP).

Perché vi sia diffamazione, occorre

un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV

27). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che

l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce

l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44; STF 11 agosto

2008, inc.6B_356/2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9;

Riklin, op. cit., n. 23 segg. ad art. 173 segg. CP; Corboz,

op. cit., n. 42 ad art. 173 CP). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve

essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese

separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo

insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in

funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001;

128.

IV 53, 60; 124 IV 162, 167; DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42).

La determinazione del contenuto di una

espressione o di una dichiarazione è una questione di fatto, mentre l'interpretazione

del senso delle affermazioni incriminate è una questione di diritto, come tale

esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.3).

5.4

Le argomentazioni del giudice di prime cure in relazione

all’interpretazione del senso delle affermazioni incriminate non possono essere

condivise: le dichiarazioni che il ricorrente ha inserito in svariati forum

internet riguardanti la PC 1 non possono infatti essere ritenute lesive

dell’onore dell’associazione in questione.

E’ indubbio che le affermazioni incriminate

vertono sull’attività svolta dalla scuola a titolo professionale: si tratta,

come visto sopra, di un ambito nel quale la giurisprudenza ha sancito che vi è

diffamazione soltanto qualora le espressioni utilizzate facciano apparire il

soggetto come una persona spregevole, un’affermazione lesiva della reputazione

non essendo da sola sufficiente a configurare il reato.

Il fatto che un’associazione il cui scopo sociale

è volto all’istruzione accademica e al perfezionamento a carattere scientifico

e di ricerca “non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero” non

è certo circostanza che rende l’associazione spregevole o che evoca la

commissione di un’infrazione penale o l’adozione di comportamenti chiaramente

disapprovati in base a concezioni morali generalmente ammesse.

L’attività di formazione universitaria di adulti

è fondata sulla libertà della scienza (art. 20 Cost.) e sulla libertà economica

(art. 27 Cost.) e, come del resto ricordato dal Consiglio di Stato (risoluzione

n. 703 del 14 febbraio 2006) e dal Tribunale federale (STF 30 marzo 2007, inc.2P.88/2006

e 2P.97/2006, consid. 3) in questo identico caso di specie, non necessita di

riconoscimenti o autorizzazioni particolari per essere lecita. Il fatto di non

essere riconosciuta nel sistema universitario svizzero non rende, pertanto,

l’attività in questione immorale né può in qualunque modo sottintendere la

commissione di un reato penale. Riferire, dunque – in modo peraltro conforme al

vero – che la PC 1 non é riconosciuta nel sistema universitario svizzero

significa semplicemente affermare che essa non dispone dell’accreditamento

conferito dalla Conferenza universitaria svizzera (cfr. la LF dell’8 ottobre

1999.

sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario

[LAU; RS 414.20] e la Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni

universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000

[RS 414.205]), e, pertanto, riferire di una circostanza che è ben lungi

dall’adempiere i presupposti di una lesione all’onore socio-professionale

dell’associazione.

L’affermazione secondo cui “i titoli non hanno

valore legale nemmeno in Svizzera” è certamente imprecisa nella misura in

cui il concetto di “valore legale” di un diploma non è definito nel diritto

svizzero ma è, invece, conosciuto nella normativa italiana, in particolare lo

si trova nel Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 (Approvazione del testo

unico delle leggi sull'istruzione superiore, Gazzetta Ufficiale 7 dicembre

1933, n. 283), tuttora in vigore, in particolare all’art. 148 par. 2, secondo

cui gli studi compiuti e gli esami superati presso università o istituti

superiori hanno valore legale per ogni altra università o istituto, e all’art.

170, che sancisce che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno

valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. Il riconoscimento dei

titoli accademici che non sono rilasciati da un’università italiana può quindi aver

luogo in base ad accordi bilaterali stipulati con altri Paesi. Questa

imprecisione non basta, però, a rendere la frase lesiva dell’onore nella misura

in cui, inserita nel suo contesto, il lettore medio non può che interpretarla

nel senso che “i diplomi universitari rilasciati dalla PC 1 non sono

riconosciuti (non hanno valore, non sono validi) in Svizzera”. In questo senso,

per quanto già detto sopra, non può essere preteso che l’affermazione –

indipendentemente dalla sua conformità o meno alla realtà – abbia carattere

lesivo dell’onore della PC 1.

Abbondanzialmente ma per pura opportunità si

rileva che il primo giudice ha sbagliato esaminando la questione della

veridicità della predetta affermazione in relazione ai diplomi professionali

rilasciati dalla PC 1 (sentenza, consid. 17, pag 13). In effetti, è evidente

per il contesto in cui essa è inserita che l’affermazione si riferisce

unicamente ai diplomi di livello universitario rilasciati dalla parte civile.

Infine, l’affermazione secondo cui i titoli

rilasciati dall’associazione “non sono equipollenti a quelli delle

università italiane” è un semplice corollario delle due affermazioni di cui

s’è appena detto: per quanto sommaria e priva di riferimenti ad un’eventuale

normativa in tal senso (si pensi ad esempio all’Accordo tra il consiglio

federale svizzero ed il governo della repubblica italiana sul reciproco

riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario del 7 dicembre 2000

[RS 0.414.994.541] o al sistema instaurato dall’Accordo sulla libera

circolazione delle persone in vigore tra Svizzera e Stati membri dell’Unione

Europea [ALCP; RS 0.142.112.681]), essa non fa che sottolineare il fatto che,

non trattandosi di diplomi riconosciuti nel sistema universitario svizzero

(ovvero, non trattandosi di diplomi rilasciati da una struttura accreditata

dalla Conferenza universitaria svizzera), quelli rilasciati dalla PC 1 non sono

parificati ai titoli rilasciati da un’università italiana. E’ appena il caso di

ribadire che il fatto che i titoli rilasciati dall’associazione non siano

equivalenti a quelli delle università italiane non rende l’attività svolta

dalla scuola immorale, truffaldina o disonesta. Non si vede come una tale

affermazione possa far apparire l’associazione in questione come spregevole,

indipendentemente dal fatto che l’affermazione sia riconosciuta come

sostanzialmente vera anche dal primo giudice (sentenza, consid. 17, pag. 13).

Pertanto e riassumendo, sia analizzata in ogni

sua componente sia in base al senso generale che emerge dal testo nel suo

insieme, la frase incriminata non può che essere interpretata da un lettore

medio nel senso che i titoli di studio universitari rilasciati dalla PC 1 non

sono riconosciuti né in Svizzera né in Italia. Se è vero che da

quest’affermazione il lettore medio non prevenuto può dedurre l’immagine di una

scuola di scarso richiamo visto che offre diplomi non riconosciuti

istituzionalmente e, quindi, poco attrattivi per il mercato del lavoro, ciò non

basta ad integrare i presupposti di cui all’art. 173 CP che esige, per la sua

applicazione, una lesione dell’onore che può derivare soltanto da affermazioni

riferenti di attività spregevoli, truffaldine

o oggetto di disapprovazione in funzione di norme morali generalmente riconosciute

nel contesto sociale in cui opera chi pretende di essere vittima di un simile

reato. Ciò che non è il caso in concreto.

Su questo punto, il ricorso deve, pertanto,

essere accolto e la condanna per diffamazione di RI 1 deve essere annullata.

6.

Visto

l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15

cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.- a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di diffamazione.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà fr.

1’000.- a RI 1 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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